consulenza - ODCEC Milano

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consulenza - ODCEC Milano
LA CONSULENZA FINANZIARIA
La normativa regolamentare della
consulenza finanziaria
Edoardo Guffanti - Nunzia Melaccio
Commissione Banche e Intermediari Finanziari ODEC Milano
22 marzo 2012 - Milano
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
1. Il servizio di consulenza: la nozione
La definizione della nozione
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Il servizio di consulenza: la nozione
La qualificazione giuridica della consulenza, quale autonomo
servizio di investimento, ha mutato la relazione tra questo
servizio e gli altri servizi (es. il servizio di collocamento).
Da un sistema nel quale la consulenza (incidentale) era un
servizio accessorio, funzionale al collocamento (o alla
negoziazione), si è passati ad un sistema nel quale essa assume
i contorni di un servizio svolto nell’interesse del cliente,
perdendo i connotati di attività strumentale alla “vendita” di
strumenti finanziari.
Si è passati da una logica incentrata sullo specifico “prodotto”
venduto ad una logica incentrata sul servizio reso al cliente.
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Il servizio di consulenza: la nozione
Alla nuova qualificazione si aggiunge anche una diversa
definizione del servizio di consulenza rispetto al passato. L’art. 1,
comma 5-septies, TUF – riprendendo il testo della MiFID –
stabilisce che per “consulenza in materia di investimenti” si
intende “la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un
cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del
servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un
determinato strumento finanziario”.
Vi è un’unica definizione del servizio basata sulla prestazione di
una raccomandazione personalizzata volta a suggerire un
investimento relativo ad uno specifico strumento finanziario,
cui si ricollega l’obbligo di valutazione dell’adeguatezza.
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Il servizio di consulenza: la nozione
Di qui, la necessità di un’ampia definizione in grado di
ricomprendere
non
soltanto
la
consulenza
erogata
dall’intermediario e quella richiesta dal cliente, ma anche la
consulenza c.d “incidentale”, e ciò al fine di non privare della
protezione – rappresentata dall’obbligo di valutare l’adeguatezza
– le raccomandazioni insite nello svolgimento di un altro servizio.
Attualmente, quindi, per aversi consulenza è innanzitutto
necessario che venga resa una raccomandazione, e non una
semplice informazione relativa ad un’operazione su uno
strumento finanziario.
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Il servizio di consulenza: la nozione
Non configurano, di per sé, una raccomandazione: la quotazione
di prezzi di azioni; la fornitura di informazioni su emittenti, la
spiegazione delle condizioni contrattuali che regolano un
investimento; il raffronto tra i benefici ed i rischi di un
investimento rispetto ad un altro; la redazione e la pubblicazione
di tabelle che mostrano i rendimenti di certi investimenti rispetto
a determinati criteri.
Dunque, l’intermediario non deve limitarsi a riportare dei fatti
e/o degli eventi, per quanto rilevanti questi possano essere, ma
deve esprimere un consiglio, una proposta, ovvero un giudizio
e/o una valutazione ai fini delle scelte di investimento.
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Il servizio di consulenza: la personalizzazione
Requisito necessario per aversi consulenza è che la
raccomandazione sia personalizzata. Tale requisito si ha
quando la raccomandazione è presentata come adatta al cliente
o quando la stessa viene fornita tenendo in considerazione le
caratteristiche personali del cliente.
È irrilevante, a tal fine, che una raccomandazione, presentata
come adeguata per il cliente, sia effettivamente adeguata: la
semplice presentazione di una raccomandazione come adeguata
configura il requisito necessario (seppur di per sé non
sufficiente) per aversi consulenza.
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Il servizio di consulenza: la personalizzazione
Data la forte dipendenza degli investitori dalle raccomandazioni
personalizzate, il cliente deve poter fare affidamento sulle
raccomandazioni che gli vengono presentate come adatte per
lui.
Ovviamente,
l’eventuale
inadeguatezza
del
consiglio
configurerebbe una violazione sanzionabile di una norma di
condotta (i.e. l’obbligo di valutare l’adeguatezza), ma non
farebbe
venir
meno
la
natura
consulenziale
della
raccomandazione
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Il servizio di consulenza: l’oggetto
L’art. 1, comma 5-septies, Tuf precisa che esso deve essere uno
specifico strumento finanziario.
Resta, così, esclusa l’attività di c.d. asset allocation, essendo
relativa a tipologie di strumenti, e non a specifici strumenti.
Quest’ultima attività, indicata dal Considerando 81 della Direttiva
MiFID 2 quale “consulenza generica”, è sottratta alla riserva di
attività e può, quindi, essere prestata anche da soggetti diversi
dagli intermediari abilitati.
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Il servizio di consulenza: l’oggetto
Non rientra, quindi, nel perimetro dell’attività di consulenza il
fornire raccomandazioni personalizzate relative a servizi di
investimento. Pertanto, una raccomandazione personalizzata
relativa ad un servizio di investimento (es. gestione di portafogli)
non rientra nell’ambito del servizio di consulenza e può essere
resa anche da un soggetto non abilitato quale, ad esempio, un
family office.
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Il servizio di consulenza: il commercialista
Articolo 2 - MIFID
Esenzioni
1. La presente direttiva non si applica:
…
c) alle persone che prestano servizi di investimento a titolo
accessorio nell'ambito di un'attività professionale, se detta
attività è disciplinata da disposizioni legislative o
regolamentari o da un codice di deontologia professionale i
quali non escludono la prestazione dei servizi di cui trattasi;
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2. La diversità rispetto ad altri servizi
La ricerca in materia di investimenti
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
La distinzione rispetto alla consulenza alle imprese
Tra i servizi accessori, vi è un servizio che presenta un certo
grado di affinità con il servizio di consulenza.
Si tratta della consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse,
nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e
l'acquisto di imprese.
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La distinzione rispetto alla ricerca in materia di
investimenti
L’attività di ricerca in materia di investimenti rappresenta il
servizio maggiormente affine al servizio di consulenza.
Essa consiste in ricerche o altre informazioni che raccomandino,
esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento,
riguardante uno o più strumenti finanziari o gli emittenti di
strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo
(attuale o futuro) di tali strumenti, destinate a canali di
distribuzione o al pubblico.
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La distinzione rispetto alla ricerca in materia di
investimenti
Più precisamente, affinché tali attività configurino il servizio di
ricerca è necessario che siano soddisfatte le due seguenti
condizioni:
- le ricerche e/o le informazioni vengano designate o descritte
come ricerca in materia di investimenti o con termini
analoghi, o vengano presentate come una spiegazione
obiettiva o indipendente delle questioni oggetto della
raccomandazione;
- se la raccomandazione in questione venisse fatta
dall’impresa di investimento ad un cliente, non costituirebbe
consulenza in materia di investimenti.
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La distinzione rispetto alla ricerca in materia di
investimenti
L’attività di consulenza si distingue, sotto questo profilo,
dall’attività di ricerca, nell’ambito della quale la raccomandazione
è fornita sulla base di un’attività di analisi e studio che prescinde
dalla figura del destinatario, al quale è lasciato il compito di
verificare la coerenza della stessa con i propri obiettivi di
investimento e, più in generale, con il proprio profilo finanziario.
Le raccomandazioni, frutto dell’attività di ricerca, sono quindi
generali e destinate ad una molteplicità di destinatari, non
necessariamente affini tra loro.
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La distinzione rispetto alla ricerca in materia di
investimenti
Inoltre, la consulenza si distingue dalla “ricerca” per il fatto che
quest’ultima è un’analisi indipendente e/o obiettiva delle
questioni oggetto della raccomandazione, tant’è che numerose
sono le norme a tutela dell’indipendenza degli analisti (v. art. 27
e 28 Regolamento Congiunto) e della trasparenza (mediante
l’evidenziazione gli eventuali rapporti tra analista e emittente gli
strumenti finanziari).
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La distinzione rispetto alla ricerca in materia di
investimenti
Chiarito il discrimine tra “raccomandazione personalizzata” e
“ricerca”, è lecito affermare che la semplice distribuzione di
ricerca da parte di un intermediario ai propri clienti non
configura la prestazione del servizio di consulenza.
Il che, però, non significa che la ricerca non possa essere usata
quale mezzo per erogare anche il servizio in esame. Si pensi, ad
esempio, al caso in cui la struttura commerciale di un
intermediario invii ai propri clienti una ricerca su determinati
strumenti finanziari e successivamente prenda contatto
telefonico con i destinatari per discutere le caratteristiche ed i
pregi dello strumento finanziario oggetto della ricerca.
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3. I consulenti “fee only”
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
I soggetti che possono prestare consulenza MiFID
Chiarito il perimetro ed il contenuto del servizio di consuelnza,
resta da individuare il novero dei soggetti che possono prestare
tale servizio. Tali soggetti sono:
• le SIM;
• le banche;
• le SGR
• i consulenti indipendenti (in forma societaria o individuale).
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I soggetti che possono prestare consulenza MiFID
Dunque, è possibile prestare il servizio di consulenza anche per
soggetti diversi da quelli abilitati alla prestazione dei servizi di
investimento e, segnatamente: i cc.dd. consulenti finanziari e le
società di consulenza finanziaria (art. 18-ter TUF). Dunque, è
possibile per:
• le persone fisiche(art. 18-bis TUF) , in possesso di specifici
requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e
patrimoniali ed iscritte nel apposito Albo, e
• le società costituite in forma di società per azioni o società a
responsabilità limitata, in possesso di requisiti patrimoniali e
di indipendenza ed iscritte in apposita sezione del citato Albo.
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I soggetti che possono prestare consulenza MiFID
Il TUF affida alla normativa secondaria la soluzione delle
questioni inerenti la prestazione di tale servizio da parte dei
consulenti finanziari e delle società di consulenza: da un lato, al
Ministro dell’economia e delle finanze, dall’altro alla
Commissione nazionale per le società e la borsa. Più in dettaglio,
è rimesso al Ministro il compito di definire requisiti di
professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali dei
soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di consulenza
(con diverse formulazioni, peraltro, dell’art. 18-bis rispetto
all’art. 18-ter); mentre alla Consob spetta il compito, in
sostanza, di formulare le regole di condotta, di trasparenza,
nonché disciplinare la tenuta degli albi (es. incompatibilità, ecc.)
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4. Modalità di prestazione del servizio
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Modalità di prestazione del servizio
(B) Definizione
dei confini del servizio
(A) Definizione
del modello di offerta
(D) Definizione
del set contrattuale
(C) Definizione
della remunerazione
(E) Definizione
processo e
procedure
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Modalità di prestazione del servizio:
Definizione del modello di offerta (1)
“(…) rientra nella piena discrezionalità operativa degli
intermediari configurare diversi servizi di “consulenza” a
diverso valore aggiunto per il cliente (…)”
Consob, Esiti della consultazione del Regolamento 16190/2007
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Modalità di prestazione del servizio:
Definizione del modello di offerta (2)
Consulenza una tantum
vs consulenza continuativa
(A) Definizione
del modello di offerta
Consulenza a sé stante vs
consulenza in abbinamento ad altri servizi
Consulenza attiva vs
consulenza passiva
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Modalità di prestazione del servizio:
Definizione dei confini del servizio (1)
“(…) E’ poi necessario che l’intermediario che decide di prestare
il servizio di consulenza (…) precisi preliminarmente
l’ambito, il set, di prodotti/servizi finanziari sui quali
potranno insistere i “consigli di investimento”, al fine di
rendere pienamente edotto il cliente circa l”ampiezza” del
relativo servizio”
Consob, Esiti della consultazione del Regolamento 16190/2007
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Modalità di prestazione del servizio:
Definizione dei confini del servizio (2)
Tutti gli strumenti finanziari
(B) Definizione
dei confini del servizio
Solo determinati strumenti finanziari
Strumenti finanziari e Servizi di investimento
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Modalità di prestazione del servizio:
Definizione della remunerazione (1)
Misura fissa
(C) Definizione
della remunerazione
Misura variabile
Misura fissa e misura variabile
Cosa manca?
Inducements (incentivi) purchè ammissibili.
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Modalità di prestazione del servizio:
Definizione della remunerazione (2)
Gli incentivi, sia in forma monetaria che non monetaria sono ammessi al
ricorrere delle seguenti condizioni:
“(…) a) l’esistenza, la natura e l’importo di compensi, commissioni o
prestazioni, o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di
calcolo di tale importo sono comunicati chiaramente al cliente, in modo
completo, accurato e comprensibile (…)
b) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non
monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio al cliente e non
deve ostacolare l’adempimento da parte dell’intermediario
dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente.”
(Regolamento Consob 16190/2007, Art. 52 “Incentivi”)
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Modalità di prestazione del servizio:
Definizione del set contrattuale (1)
Informativa pre - contrattuale
(D) Definizione
del set contrattuale
Contratto di prestazione del servizio
Test di adeguatezza
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Modalità di prestazione del servizio:
Definizione del set contrattuale (2)
“(…) ogni servizio di consulenza dovrà garantire il rispetto
della regola di “adeguatezza”, è evidente come la stessa
potrà meglio (e con maggior valore aggiunto per il cliente)
dispiegarsi in relazione ad un più ampio range di prodotti che il
“consulente” si impegna a considerare nel rilascio dei relativi
consigli”
Consob, Esiti della consultazione del Regolamento 16190/2007
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Modalità di prestazione del servizio:
Definizione del set contrattuale (3)
“Sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della
natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari
valutano che la specifica operazione consigliata (…) soddisfi i seguenti
criteri:
a) Corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) Sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di
sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento
compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) Sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza
e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione”
Delibera Consob 16190/2007, Art. 40 “Valutazione dell’adeguatezza”
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Modalità di prestazione del servizio:
Definizione processo e procedure (1)
Individuazione compiti e competenze
(E) Definizione
processo e
procedure
Linee guida e strategiche
Procedure interne, sistemi di gestione/registrazione
Rendicontazione periodica
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Modalità di prestazione del servizio:
Definizione processo e procedure (2)
Richiamo alle (altre principali) disposizioni rilevanti in materia di processi e
procedure in sede di prestazione del servizio di consulenza:
• “Gli intermediari adottano, applicano e mantengono procedure idonee
a garantire l’adempimento degli obblighi di correttezza e
trasparenza nella prestazione di ciascuno dei servizi” (Regolamento
•
Congiunto 2007, Art. 15);
“Gli intermediari adottano ogni misura ragionevole per identificare i
conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra
clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di
investimento (…)” (Regolamento Congiunto 2007, Art. 16).
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Grazie dell’attenzione!
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