Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

Transcript

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
Anno XXXVI
BARI, 4 OTTOBRE 2005
N. 124
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.
Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi
rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l’elezione dei componenti l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea, della Giunta e delle
Commissioni permanenti.
Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche
autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.
Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.
Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti
0805406376 - Fax 0805406379.
Abbonamento annuo di a 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.
Prezzo di vendita a 1,34. I versamenti per l’abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.
Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla
Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.
Il testo originale su carta da bollo da a 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall’attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.
L’importo della tassa di pubblicazione è di a 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale a 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di a 11,36 oltre
IVA (importo totale a 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 60 battute (o frazione).
Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.
Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.
LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO
16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO;
LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.
SOMMARIO
PARTE PRIMA
Leggi e regolamenti regionali
REGOLAMENTO REGIONALE 28 settembre 2005, n. 24
“Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone di Protezione
Speciale (Z.P.S.)”
Pag. 12528
12528
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 4-10-2005
PARTE SECONDA
_________________________
Leggi e regolamenti regionali
_________________________
REGOLAMENTO REGIONALE 28 settembre
2005, n. 24
“Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in
proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC)
ed in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)”
materia di procedure di valutazione di impatto
ambientale e di valutazione di incidenza.
- Viste le deliberazioni della Giunta regionale n.
3310 del 23 luglio 1996 di presa d’atto e trasmissione al Ministero dell’Ambiente del censimento
dei Siti Natura 2000 in Puglia e n. 1157 dell’8
agosto 2002 di revisione tecnica delle delimitazioni dei Siti Natura 2000 in Puglia.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1332 del
20 settembre 2005 di attuazione del Regolamento
suddetto.
EMANA
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Il seguente Regolamento:
- Visto l’art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’ emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del
12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l’art. 44, comma 2°, della L.R. del
12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visti gli artt. 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
- Visto l’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357
concernente attuazione della Direttiva
92/43/CEE, così come modificato dall’art. 6 del
D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.
- Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente del 3
aprile 2000 riportante l’elenco dei Siti Natura
2000 in Italia.
- Vista la legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 e
successive modificazioni ed integrazioni in
ART. 1
1.
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997
così come modificato dall’art. 6 del D.P.R. n.
120/2003, i proponenti piani e interventi ricadenti
nei proposti Siti d’Importanza Comunitaria (pSIC)
e nelle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), tutti
facenti parte della Rete europea Natura 2000 e tutti
denominati Siti Natura 2000 di cui all’elenco allegato al presente Regolamento per costituirne parte
integrante, che possono avere incidenza significativa sugli stessi Siti, devono effettuare la valutazione di incidenza di cui all’art. 6 della Direttiva
92/43/CEE, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi Siti.
2.
Il presente Regolamento si applica nelle zone
omogenee “A” e “B” dei centri edificati così definite dalla strumentazione urbanistica comunale
vigente all’atto di entrata in vigore del presente
Regolamento ed ai sensi dell’art. 17 della L. 6
agosto 1967, n. 765.
3.
Qualora le zone omogenee “A” e “B” di cui
al comma 2. ricadano in un pSIC o in una ZPS di
cui al comma 1., dovranno essere rispettate le
seguenti prescrizioni:
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 4-10-2005
a) tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento,
risanamento igienico e ristrutturazione
edilizia, devono essere realizzati conservando i caratteri tipologici delle coperture e ripristinando materiali, colori e tecnologie costruttive della tradizione storica locale;
b) devono essere conservati tutti i passaggi
per i sottotetti, le cavità o nicchie utili ai
fini della riproduzione del Falco Grillaio
(Falco naumanni) o, in alternativa,
devono essere posizionati nidi artificiali
in un numero congruo indicato da apposito studio allegato alla richiesta di intervento edilizio (T.U. Edilizia D.P.R.
380/2001);
c) le costruzioni di singoli edifici su lotti
liberi, le sopraelevazioni e i completamenti di immobili esistenti, devono
essere realizzati con copertura a tetto con
rivestimento in tegole o coppi, preferibilmente in argilla e con tecnologie e colori
della tradizione storica locale; devono,
inoltre, essere realizzati i passaggi per i
sottotetti, eventuali cavità o nicchie utili
ai fini della riproduzione del Falco Grillaio (Falco naumanni) o, in alternativa,
devono essere posizionati nidi artificiali
in un numero congruo indicato da apposito studio allegato alla richiesta di intervento edilizio (T.U. Edilizia D.P.R.
380/2001);
d) è vietato abbattere alberi e/o modificare
aree verdi esistenti se non per necessità;
e) eventuali aree libere di pertinenza di edifici devono essere sistemate a verde con
essenze autoctone;
f) è vietato installare impianti di illuminazione ad alta potenza che possano creare
12529
disturbo alla fauna nelle eventuali aree di
vegetazione naturale (gravine, aree di
steppa) limitrofe al centro urbano;
g) nei casi di aree di vegetazione naturale
(gravine, aree di steppa) limitrofe al
centro urbano le sorgenti sonore non possono determinare alcun incremento del
livello di fondo misurato in assenza dell’intervento (L. 447/1995).
ART. 2
1.
Tutti gli interventi descritti nell’art. 1 e ricadenti nelle zone omogenee “A” e “B” devono essere
corredati da apposita autocertificazione, redatta ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, a firma
di tecnico abilitato e relativa al rispetto del presente
Regolamento.
2.
La verifica positiva da parte dei competenti
Uffici comunali della documentazione indicata nel
presente Regolamento, con riferimento unicamente
agli interventi ricadenti nei centri edificati ai sensi
del comma 3. dell’art. 1, rappresenta avvenuto
espletamento della procedura di valutazione d’incidenza sul pSIC e sulla ZPS.
3.
L’Ufficio comunale competente è tenuto a
predisporre un elenco mensile contenente gli
estremi degli interventi di cui all’art. 1 e dei relativi
esiti, da inviare all’Ufficio Parchi e Riserve naturali
della Regione Puglia, al fine di consentire la verifica della corretta attuazione degli indirizzi contenuti nel presente Regolamento e l’eventuale formulazione, da parte dello stesso Ufficio Parchi e
Riserve naturali, di osservazioni e richiami vincolanti volti a garantire la coerenza degli interventi
con lo stato di conservazione complessivo del pSIC
e della ZPS.
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli
effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “ Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 28 settembre 2005
VENDOLA
12530
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 4-10-2005
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 4-10-2005
12531
12532
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 4-10-2005
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 4-10-2005
12533
Tariffa pagata
DCB CENTRALE/PT MAGAZINE/AUT. 152/2005
valida dal 01.02.05
Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell’8-6-1974 - Direttore Responsabile Dott. Vincenzo Ligori - S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza