Condizioni di Assicurazione - Catalogo Prodotti di Gruppo

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Condizioni di Assicurazione - Catalogo Prodotti di Gruppo
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Iscritta alla Sez. I dell’Albo Imprese presso l’Isvap al n. 1.00010 - Società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo
dei gruppi assicurativi al n. 046
Polizza Elettronica
Tutti i rischi
Mod. 0117 - ed. 07.2012
Condizioni di Assicurazione
Definizioni
Nel testo che segue si intendono per:
Apparecchiatura elettronica
Dispositivo alimentato elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegato da solo per l’ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di Assicurazione.
Contraente
Il soggetto che stipula l’Assicurazione.
Conduttori esterni
L’insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo,
sotterranei, aerei o posti all’interno di intercapedini, collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti
la dotazione delle apparecchiature stesse.
Contratto di assistenza tecnica
Accordo contrattuale scritto fra il Contraente o
l’Assicurato ed il fornitore (od organizzazioni da esso
autorizzate), le cui prestazioni consistono in: controlli di
funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei
difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell’impianto, riparazione di danni e disturbi
(parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.
Copie di sicurezza
Copie di Dati, procedure, programmi memorizzati su supporti, su carta, microfilm e simili, conservate in edificio
separato, prodotte con la frequenza indicata nella scheda
di Polizza e contenenti la versione aggiornata dei Dati, procedure originali, programmi al momento dell’effettuazione
delle operazioni di copiatura.
Dati
Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo programmi.
Franchigia
Importo fisso che per ogni Sinistro rimane a carico
dell’Assicurato.
Franchigia temporale
Numero dei giorni lavorativi che seguono immediatamente il giorno in cui insorgono i maggiori costi, durante
i quali restano a carico dell’Assicurato i predetti maggiori costi sostenuti per la prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato, distrutto o sottratto.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Polizza
Il documento che prova l’Assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Procedura
La sequenza documentata di operazioni per il trattamento delle informazioni.
Programma d’Utente
Sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni
eseguibili dall’elaboratore, che l’Assicurato utilizza in
quanto sviluppate per i suoi scopi da propri dipendenti,
da ditte specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati.
Programma standard in licenza d’uso
Sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni
eseguibili dall’elaboratore che il Contraente o
l’Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto
stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
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Scoperto
La percentuale dell’importo liquidabile che per ogni
Sinistro rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la
garanzia assicurativa.
Società
L’impresa assicuratrice.
Supporti di Dati
Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda
perforata), usato per memorizzare permanentemente
informazioni elaborabili automaticamente.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Norme che regolano l’Assicurazione in generale
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del
rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del
Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze
che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione
dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e
1894 C.C.
Art. 2 Pagamento del Premio e decorrenza della
garanzia
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno
indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di
Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle
ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono
essere pagati alla Agenzia alla quale è assegnata la
Polizza oppure alla sede della Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di
Premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa
dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del
pagamento, fermi restando le successive scadenze
ed il diritto della Società al pagamento dei premi
scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C.
Art. 3 Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono
essere provate per iscritto.
Art. 4 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del
rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non
accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai
sensi dell’art. 1898 C.C.
cessivi alla comunicazione del Contraente o
dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.
Art. 6 Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, la Società può recedere
dall’Assicurazione. La relativa comunicazione deve
essere data mediante lettera raccomandata ed ha
efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. La Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio netto
relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 7 Proroga dell’Assicurazione e periodo di
Assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima
della scadenza, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così
successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che
l’Assicurazione sia stata stipulata per una minore
durata, nel qual caso esso coincide con la durata
del contratto.
Art. 8 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a
carico del Contraente.
Art. 9 Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello
del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero
quello del luogo dove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la Polizza.
Art. 5 Diminuzione del rischio
Art. 10 Rinvio alle norme di legge
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è
tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio suc-
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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Norme che regolano l’Assicurazione delle Apparecchiature elettroniche
Art. 11 Rischio assicurato
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e
diretti causati alle Apparecchiature elettroniche assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate ed installate se di tipo fisso, pronte per l’uso cui sono destinate,
da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
Art. 12 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, o verificatisi in conseguenza di insurrezioni, di tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione;
b) causati da esplosione o di emanazione di calore o
di radiazioni provenienti da trasmutazioni del
nucleo dell’atomo come pure in occasione di
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale
di particelle atomiche;
c) causati da atti dolosi, eccetto furto e rapina, atti
vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o
dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei
soci a responsabilità illimitata;
e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche;
f) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, di smarrimento;
g) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la
manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
h) di deperimento, logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici
nonché da ruggine, corrosione, incrostazione,
limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
i) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il Costruttore, Fornitore, Venditore o
Locatore delle cose assicurate;
l) la cui riparazione od eliminazione rientra nelle prestazioni del Contratto di assistenza tecnica, anche
se non sottoscritto dal Contraente o
dall’Assicurato; sono comunque esclusi i costi di
intervento o di sostituzione di componenti relativi
a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di
usura o aggiornamento tecnologico;
m)causati da montaggi e smontaggi non connessi a
lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
n) causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose ad impiego mobile ed al di
fuori del luogo di installazione originaria per le
cose fisse;
o) di natura estetica che non siano connessi con
danni indennizzabili;
p) attribuibili a difetti noti al Contraente od all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza;
q) ai supporti di suono o di immagine ed a parti
accessorie ed intercambiabili o montabili per una
determinata lavorazione;
r) verificatisi in conseguenza di campI elettromagnetici relativi ad attività nei settori radiotelevisivo o di telefonia fissa o mobile, o di campi di
energia limitatamente ad impianti ed apparecchi
per la diagnosi e la terapia.
La Società inoltre non è obbligata ad indennizzare:
s) Conduttori esterni;
t) costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura,
intonaco, pavimentazione e simili;
u) Programmi standard in licenza d’uso e di utente;
v) Apparecchiature - comunque non destinate al
commercio - temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento per le esigenze operative del Contraente o dell’Assicurato.
Art. 13 Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire
il danno, le relative spese sono a carico della
Società ai sensi dell’art. 1914 C.C.;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la
Polizza oppure alla Società entro tre giorni da
quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art.
1913 C.C.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) in caso di incendio, furto, rapina o di Sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo indicando il momento
e la causa presunta del Sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione
deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino
a liquidazione del danno senza avere, per questo
diritto ed indennità alcuna; la Società si riserva la
facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite;
non ottemperando alla richiesta della Società,
l’Assicurato decade dal diritto all’Indennizzo;
e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti
per la riparazione del danno e di quelle sostenute
in relazione agli obblighi di cui al punto a).
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
La riparazione del danno può subito essere iniziata
dopo l’avviso di cui al punto b); lo stato delle cose
non può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, che
nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi
indipendenti dal Contraente o dall’Assicurato, non
avviene entro otto giorni dall’avviso di cui al punto
b), questi può prendere tutte le misure necessarie.
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Avvenuto il Sinistro, l’Assicurazione resta sospesa,
per l’Apparecchiatura Elettronica danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica,
fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il
regolare funzionamento.
Art. 14 Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del
Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate,
adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i
residui del Sinistro o facilita il progresso di questo,
perde il diritto all’Indennizzo.
allegate le stime dettagliate, (da redigersi in doppio
esemplare, uno per ognuno delle parti).
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e)
sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin
da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo,
errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei
danni.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 17 Determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola Apparecchiatura Elettronica assicurata secondo le norme che seguono:
Art. 15 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti
modalità:
a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal
Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di
uno di essi.
Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e
le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e
coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto
deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio
Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del
terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle
Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella
cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito;
quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 16 Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del
Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al
momento del Sinistro esistevano circostanze che
avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 13;
d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle
cose assicurate, ed il valore che le cose assicurate
avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di
valutazione di cui all’art. 17;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno,
comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 15 b) i risultati delle operazioni
peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con
A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
1) si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del Sinistro, necessarie per
ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate, nel caso di danno suscettibile di riparazione
oppure le spese di rimpiazzo a nuovo, nel caso di
danno non suscettibile di riparazione;
2) si stima il valore ricavabile, al momento del
Sinistro, dai residui delle parti sostituite.
L’ammontare del danno sarà uguale all’importo stimato come in A) 1) diminuito dell’importo come in A)
2) a meno che la Società non si avvalga delle facoltà
di cui all’art. 13 d), nel qual caso l’ammontare del
danno sarà pari all’importo stimato come ad A) 1).
B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento
del Sinistro dell’Apparecchiatura colpita dal
Sinistro stesso;
2) si stima il valore ricavabile dei residui.
L’ammontare del danno sarà uguale all’importo stimato come in B) 1), diminuito dell’importo stimato
come in B) 2).
Questa stima riguarda solo Apparecchiature in funzione ed è valida a condizione che:
a) i danni si siano verificati entro cinque anni dalla
data di costruzione;
b) il rimpiazzo sia eseguito entro i tempi tecnici
necessari e comunque entro sei mesi dalla data
del Sinistro;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione
dell’Apparecchiatura danneggiata o distrutta,
oppure questa sia ancora disponibile oppure ne
siano disponibili i pezzi di ricambio.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto
a), del punto b), e nessuna delle condizioni di cui al
punto c), si applicano le norme che seguono:
3) si stima il valore dell’Apparecchiatura stessa al
momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso od altra causa;
4) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’ammontare del danno sarà uguale all’importo stimato
come in B) 3), diminuito dell’importo stimato come in B)
4).
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Un danno si considera non suscettibile di riparazione
quando le spese di riparazione, calcolate come in A),
eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo,
calcolato come in B), di un’Apparecchiatura Elettronica
uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e
rendimento.
La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’Apparecchiatura
o al suo rimpiazzo con altra uguale o equivalente per
caratteristiche, prestazioni e rendimento, nel qual caso
deve darne comunicazione scritta all’Assicurato.
Sono escluse dall’Indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche
o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie
di lavoro e per trasporti aerei o con altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
Art. 18 Valore delle cose assicurate
Il valore delle cose assicurate, al momento del Sinistro è
ottenuto con i seguenti criteri:
– si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia
il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una Apparecchiatura
Elettronica nuova eguale oppure, se questa non
fosse più disponibile, con una equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo
delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall’Assicurato. Sconti e prezzi
di favore non influiscono nella determinazione del
costo di rimpiazzo a nuovo.
Art. 19 Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta
che il valore di una o più cose prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del Sinistro le somme
rispettivamente assicurate, la Società risponde del
danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato ed il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al
momento del Sinistro.
Art. 20 Limite massimo dell’Indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 C.C ., per nessun
titolo la Società sarà tenuta a pagare somma maggiore
di quella assicurata al netto della Franchigia o dello
Scoperto.
Art. 21 Limitazione dell’Assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni
Se al momento del Sinistro esistono altra od altre
assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli
stessi rischi, la presente Assicurazione ha effetto
soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
Art. 22 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non
possono essere esercitati che dal Contraente e dalla
Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli
atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei
danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando
esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso
dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 23 Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 24 Pagamento dell’Indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il
danno, la Società provvede al pagamento
dell’Indennizzo entro 30 giorni, semprechè non
sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla
causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre
alcuno dei casi previsti dall’art. 12 lettera d).
CONDIZIONI SPECIALI
(sempre operanti)
C.S. 1 Fenomeni elettrici di origine esterna
I danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna
trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la
rete telefonica, o la rete di comunicazione Dati sono
indennizzabili a condizione che l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra siano a norma di legge e che
altresì:
a) tutte le condutture metalliche dei servizi e dell’impiantistica in dotazione ai fabbricati siano collegate tramite collettore equipotenziale all’impianto di messa a
terra;
b) le Apparecchiature assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione
contro:
– le sovratensioni sulla linea di alimentazione elettrica con limitatori di sovratensioni secondo le norme
CEI in vigore o trasformatori separatori;
– le oscillazioni della tensione di rete con stabilizzatori di tensione;
– le interruzioni dell’alimentazione elettrica con
gruppi di continuità;
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– i disturbi elettrici provenienti dalle linee di comunicazione con dispositivi ad intervento rapido;
– limitatamente alle apparecchiature da ufficio, telefax, fotocopiatrici, centralini telefonici, P.C., registratori di cassa e bilance elettroniche, sono parificati ai sistemi di protezione sopra indicati i dispositivi, realizzati ed installati a regola d’arte, contro i
fenomeni rapidamente variabili (transitori) causati
da sovratensioni.
Nel caso in cui il fenomeno elettrico di origine esterna
colpisca le Apparecchiature danneggiando anche i sistemi di protezione indicati alla lettera b), all’importo liquidabile è applicato uno Scoperto del 10 %, con il minimo
di Euro 100,00.
Nel caso in cui il fenomeno elettrico di origine esterna
colpisca le Apparecchiature senza danneggiare i sistemi
di protezione indicati alla lettera b), all’importo liquidabile è applicato uno Scoperto del 15 %, con il minimo di
Euro 200,00.
Nel caso in cui al momento del Sinistro non esistano le
condizioni previste dalla lettera a) o non siano attivati i
sistemi di protezione indicati alla lettera b), i danni da
fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati
con l’applicazione di uno Scoperto del 50%, con il minimo di Euro 500,00.
C.S. 2 Impianti di condizionamento
Qualora il costruttore o fornitore prescriva un impianto di
condizionamento d’aria, non sono indennizzabili i danni
che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell’umidità e della temperatura ambientali, causate da un
mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora
non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica
od acustica, completamente indipendente dall’impianto
di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni di valori, e semprechè questa segnalazione sia in
grado di provocare l’intervento immediato per prevenire o
limitare il danno, anche al di fuori dell’orario di lavoro.
C.S. 3 Danni da furto
3.1 All’interno dei locali
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di
terzi, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto
nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante:
1) rottura, scasso;
2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di
arnesi simili;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda
superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego
di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed
abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei
mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei
modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto alla lettera a) 1).
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose
assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
L’assicurazione è prestata a condizione che le cose
assicurate siano riposte all’interno di fabbricati aventi le
seguenti caratteristiche:
a) pareti perimetrali, solai o coperture
di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, vetro antisfondamento, cemento;
b) tetto
(qualora la linea di gronda sia di altezza inferiore a 4
metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per
via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di
mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) in
cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o
in vetrocemento armato totalmente fisso;
c) aperture verso l’esterno
(situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo
o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria
dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o
di particolare agilità personale) difese, per tutta la loro
estensione, da robusti serramenti di legno, materia
plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega
metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei
congegni manovrabili esclusivamente dall’interno,
oppure protetta da inferriate fissate nel muro; nelle
inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purchè
di dimensioni tali da non consentire l’accesso all’interno dei fabbricati.
Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente
convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti le protezioni di cui ai punti tutti sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza
effrazione delle relative strutture o dei congegni di
chiusura.
Resta però espressamente convenuto che, in caso di
sinistro, se l’introduzione nei locali avviene forzando i
mezzi di chiusura di aperture protette in modo difforme
e peggiorativo da quanto indicato al punto c), la Società
corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato
a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico
dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena
di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennizzo verrà determinato ai sensi dell’art.
17 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza
tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato.
Detto scoperto non verrà tuttavia applicato quando la
difformità riguardi mezzi di protezione e chiusura diversi
da quelli utilizzati dai ladri per introdursi nei locali.
3.2 All’esterno dei locali
La garanzia furto prestata con la presente Condizione
Speciale è operante anche per le cose poste all’esterno
dei locali, a condizione che l’Apparecchiatura
Elettronica assicurata sia stabilmente ancorata al suolo
od al fabbricato, e sempreché l’installazione all’esterno
dei locali sia consentita dalle norme di installazione ed
utilizzo previste dal costruttore. Per ogni Sinistro è
applicato uno Scoperto pari al 15% con il minimo di
euro 200,00.
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C.S. 4 Fonti di luce, tubi e valvole elettroniche
A parziale deroga dell’Art. 17 delle Condizioni Generali di
Assicurazione, in caso di danno a fonti di luce, emesse
con qualsiasi lunghezza d’onda, ai tubi ed alle valvole
elettroniche, l’Indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso
dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati,
od altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti
di luce, dei tubi o delle valvole stesse, fermo il disposto
dell’Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione
C.S. 5 Coesistenza di detrazioni diverse
Qualora sulla stessa partita e per la stessa garanzia
coesistano più franchigie o Franchigia e Scoperto o scoperti diversi, l’Indennizzo avverrà previa detrazione di
una unica Franchigia, quella più elevata, o, se operante,
dello Scoperto maggiore, fermo restando il limite
d’Indennizzo eventualmente previsto.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide solo se espressamente richiamate nella scheda di Polizza)
C.P. A) Partite Assicurate
L’Assicurato è esonerato dal fornire l’elenco dettagliato
dei beni, poiché, per la corretta identificazione nelle
Partite di Polizza faranno fede, a tutti gli effetti contrattuali, le evidenze amministrative aziendali.
C.P. B) Maggiori costi
La Società indennizza i maggiori costi sostenuti
dall’Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla
prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o
dall’impianto danneggiato, distrutto o sottratto, in caso di
Sinistro indennizzabile, in base alle condizioni tutte della
presente Polizza, ferme restando le esclusioni di cui
all’art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione,
che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate.
Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
a) uso di un impianto od apparecchio sostitutivo;
b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
c) prestazioni di servizi da terzi.
La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
a) limitazioni dell’attività aziendale e difficoltà nella
rimessa in efficienza dell’impianto od apparecchio
danneggiato, distrutto o sottratto, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte
dell’Assicurato per la riparazione od il rimpiazzo dell’impianto od apparecchio danneggiato, distrutto o
sottratto;
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione
della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto od
apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di
materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all’esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti
ad un impianto o apparecchio specificato nell’apposito elenco;
e) danni ai Supporti di Dati;
f) ricostituzione di Dati e programmi danneggiati,
distrutti o sottratti.
Nei limiti dell’Indennizzo giornaliero convenuto, l’Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè
senza applicazione della regola proporzionale di cui
all’art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Il periodo di Indennizzo per ogni singolo Sinistro inizia
dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua
per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione
dell’apparecchio od impianto danneggiato, distrutto o
sottratto, ma comunque non oltre la durata massima
prevista nella scheda di Polizza.
La Società risponde per singolo Sinistro e per ciascuna
annualità assicurativa fino all’importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di Indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito di
ciascun mese o frazione del periodo di Indennizzo effettivamente utilizzato.
A parziale deroga dell’Art. 13 delle Condizioni Generali
di Assicurazione, il Contraente o l’Assicurato deve
immediatamente comunicare alla Società i danni di
maggiori costi mediante telegramma o telefax.
Per ogni Sinistro sono applicati la Franchigia e il limite
d’Indennizzo previsti nella scheda di Polizza.
C.P. C) Supporti di Dati
La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei Supporti di Dati, danneggiati, distrutti o sottratti nonché per la ricostituzione dei
Dati contenuti nei supporti stessi assicurati dall’ultima
Copia di sicurezza effettuata con frequenza almeno giornaliera, in caso di danno materiale e diretto causato a
nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri
Supporti di Dati indennizzabili in base alle condizioni
tutte della presente Polizza, ferme restando le esclusioni di cui all’Art. 12 delle Condizioni Generali di
Assicurazione.
Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene
entro un anno dal Sinistro, vengono indennizzate le sole
spese per il riacquisto dei Supporti di Dati privi di informazione.
L’Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e
cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui
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all’Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
A parziale deroga dell’Art. 13 delle Condizioni Generali
di Assicurazione, il Contraente o l’Assicurato deve
immediatamente comunicare alla Società ogni danno di
Supporti di Dati mediante telegramma o telefax.
Per ogni Sinistro sono applicati lo Scoperto e il limite
d’Indennizzo previsti nella scheda di Polizza.
C.P. D) Atti dolosi
A parziale deroga dell’Art. 12 delle Condizioni Generali
di Assicurazione, la Società indennizza i danni, materiali e diretti, alle cose assicurate:
a) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio.
b) causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, ferme restando le altre
esclusioni dell’art. 12 sopra menzionato.
La Società e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere in
qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente Condizione Particolare mediante
preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata.
In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di Premio pagata e non
goduta, relativamente alla garanzia prestata con la presente Condizione Particolare.
Per ogni Sinistro sono applicati lo Scoperto e il limite
d’Indennizzo previsti nella scheda di Polizza.
C.P. E) Impianti ed apparecchiature ad impiego
mobile
Gli impianti e le apparecchiature ad impiego mobile,
come tali specificati nella Polizza, sono assicurati anche
durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso
quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione
che:
a) per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall’ubicazione
indicata in Polizza;
b) tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione;
c) il loro trasporto sia necessario ed in connessione
all’espletamento dell’attività svolta dall’Assicurato ed
indicata nella scheda di Polizza.
Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di
valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi. Limitatamente alla
fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature devono essere riposte nelle custodie di cui sono dotati.
La garanzia furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà
operante a condizione che:
• il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
• gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate
per il tempo strettamente necessario al trasporto ed
all’espletamento delle attività a cui sono destinate;
• gli impianti e le apparecchiature siano riposte in
maniera che non siano visibili dall’esterno.
Per ogni sinistro di furto, rapina, scippo, caduta accidentale o causato da atti dolosi, compresi quelli vandalici,
da fulmine o da qualsiasi altro evento atmosferico è
applicato lo Scoperto previsto nella scheda di Polizza.
C. P. F) Programmi standard in licenza d’uso
La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei
programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di
danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, indennizzabile in base alle condizioni tutte della
presente Polizza, ferme restando le esclusioni di cui
all’art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Se
la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non
avviene entro un anno dal Sinistro, l’Assicurato decade
dal diritto all’Indennizzo.
Il valore delle cose assicurate al momento del Sinistro
rappresenta il costo di riacquisto a nuovo dei programmi, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).
Se il valore assicurabile eccede al momento del Sinistro
la somma assicurata, la Società risponde del danno in
proporzione, come disposto dall’art. 19 delle Condizioni
Generali di Assicurazione.
L’Assicurato, all’acquisto dei programmi deve ottenere
dal Fornitore degli stessi, l’obbligo della consegna di
copie dei programmi nel caso di perdita da parte
dell’Assicurato.
A deroga dell’art. 13 delle Condizioni Generali di
Assicurazione, l’Assicurato od il Contraente deve immediatamente comunicare alla Società i danni ai programmi mediante telegramma o telefax.
Per ogni Sinistro è applicato lo Scoperto previsto nella
scheda di Polizza.
C. P. G) Impianti installati all’aperto o in zona isolata
Per ogni Sinistro di furto, o da Eventi socio-politici qualora operante la Condizione Particolare D), o causato
da fulmine o da eventi atmosferici, all’importo liquidabile è applicato lo Scoperto previsto nella scheda di
Polizza.
C. P. H) Inclusioni e sostituzioni
L’Assicurato ha la facoltà, nell’ambito dei capitali assicurati nelle varie Partite, di sostituire parti o interi impianti,
purché dello stesso tipo, senza l’obbligo di comunicare
l’elenco di tali variazioni o le nuove configurazioni in
quanto faranno fede, in caso di Sinistro, le evidenze
amministrative dell’Assicurato per determinare in via
analitica la composizione di ogni Partita assicurata.
Gli aumenti e le diminuzioni dei capitali assicurati a
seguito di variazione di prezzo, di inclusione di nuovi
macchinari, purché dello stesso tipo di quelli assicurati,
od esclusioni, sono automaticamente coperti senza l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediata comunicazione, salvo l’entrata di nuovi macchinari di valore
singolo o complessivo pari o maggiore di Euro
100.000,00, per i quali l’Assicurato si impegna ad avvisare la Società tramite telegramma o telefax comunicando tipo, marca, ubicazione, somma assicurata e data di
richiesta di copertura; la copertura decorrerà in tal caso
dal momento della conferma da parte della Società. Per
tutte le nuove entrate e per la descrizione analitica degli
enti assicurati faranno fede le evidenze amministrative
dell’Assicurato.
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Entro 30 (trenta) giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa, l’Assicurato fornisce per iscritto l’indicazione
dei nuovi valori assicurati e la Società, al ricevimento di
quanto sopra indicato, emette appendice in cui saranno
indicati:
• la regolazione del Premio per l’annualità trascorsa,
conteggiando il 50% (cinquantapercento) del tasso
indicato nella scheda di Polizza sull’eccedenza
rispetto alla somma assicurata iniziale (eccettuata
l’eccedenza relativa a enti di valore singolo pari o
maggiore del valore indicato nella scheda di Polizza)
ed il pro-rata sulle eccedenze relative a enti di valore
singolo superante quello sopra indicato;
• la regolazione del Premio per l’annualità in corso,
conteggiando, sull’eccedenza globale rispetto alla
somma assicurata per l’annualità appena trascorsa, il
tasso intero indicato nella scheda di Polizza.
Nell’appendice sarà inoltre indicato il nuovo Premio
annuo per l’annualità successiva.
L’appendice di regolazione deve essere perfezionata
entro 15 (quindici) giorni dalla sua presentazione; in
caso di inadempienza rispetto a quanto sopra esposto,
la garanzia per l’eccedenza è sospesa fino alle ore 24
del giorno in cui l’Assicurato abbia adempiuto ai suoi
obblighi, fermo il diritto della Società al Premio di regolazione.
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