12 V Franceschelli RESPONSABILITA CIVILE - e-Learning
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12 V Franceschelli RESPONSABILITA CIVILE - e-Learning
Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – RESPONSABILTA’ CIVILE Prof. Vincenzo Franceschelli VINCENZO FRANCESCHELLI SCHEMI del Corso di DIRITTO PRIVATO - ad uso degli studenti – vietata la riproduzione(Avvertenza- Gli schemi costituiscono una traccia delle lezioni svolte. Possono servire per un ripasso della materia. Non sono sufficienti per la preparazione dell’esame). Prof. Vincenzo Franceschelli RESPONSABILITA’ CIVILE TREDICESIMA LEZIONE 13 Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli L’ILLECITO CIVILE DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli LA RESPONSABILITA’ CIVILE ATTO ILLECITO e RESPONSABILITÀ CIVILE Tredicesima lezione ATTO ILLECITO E RESPONSABILITÀ CIVILE ATTO ILLECITO E RESPONSABILITÀ CIVILE LA RESPONSABILITÀ CIVILE I FATTI ILLECITI E GLI ELEMENTI DELL’ILLECITO – – – – – I fatti illeciti Gli elementi dell’illecito Elementi oggettivi Le cause di giustificazione Elementi soggettivi LA RESPONSABILITÀ INDIRETTA Prof. Vincenzo Franceschelli Le fonti delle obbligazioni diverse dal contratto. Il libro quarto si chiude con la disciplina di fonti delle obbligazioni di natura non contrattuale. ai sensi dell’art. 1173, sono fonti delle obbligazioni il contratto, il fatto illecito e “ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”. Queste ultime sono la promessa di pagamento (1988), la ricognizione di debito (1988), la promessa al pubblico (1989), la gestione di affari (2028), il pagamento dell’indebito (2033) e l’arricchimento senza causa (2041). Delle fonti delle obbligazioni diverse dal contratto la più rilevante è certamente l’illecito Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione Prof. Vincenzo Franceschelli I LA RESPONSABILITA’ CIVILE 1 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – RESPONSABILTA’ CIVILE Prof. Vincenzo Franceschelli IL CODICE REGOLA L’ATTO ILLECITO E LA RESPONSABILITÀ CIVILE Prof. Vincenzo Franceschelli Nel nostro codice, la disciplina dei fatti illeciti è contenuta in pochi articoli. Dall’art. 2043 all’art. 2059. Titolo IX - Dei fatti illeciti (Artt. 2043-2059). Fondamentale è il disposto dell’art. 2043. IN CHIUSURA DEL LIBRO QUARTO, SUBITO DOPO L’ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA, NELL’AMBITO DELLE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Qualunque fatto doloso (dolo) o colposo (colpa) danno ingiusto Prof. Vincenzo Franceschelli L'atto illecito e la responsabilità civile 1 L'atto illecito e la responsabilità civile 2 Il codice regola l'atto illecito e la responsabilità civile in chiusura del Libro quarto, subito dopo l'arricchimento senza causa, nell'ambito delle fonti delle obbligazioni (Libro IV, Titolo IX, art. 2043-2059). Nel Code Napoléon, e quindi nel codice civile del 1865, l'illecito era un modo di acquisto della proprietà, e la sua esigua disciplina si giustificava con la scarsa rilevanza pratica dell'istituto, rispetto al contratto e agli altri modi di acquisto della proprietà. In questo secolo il quadro è profondamente mutato, e la responsabilità civile ha assunto una posizione di primario rilievo nel traffico giuridico La collocazione sistematica si giustifica con la disciplina delle fonti delle obbligazioni (art. 1173) e corrisponde all'impostazione classica. Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 2 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – RESPONSABILTA’ CIVILE Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli DANNO evento Il termine «DANNO» 1. il «danno evento» è il fatto costitutivo di danno, o evento dannoso 2. il «danno conseguenza» è il danno subito dal danneggiato. DANNO conseguenza Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Funzione della responsabilità civile 1. FUNZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE (art. 2043) Prof. Vincenzo Franceschelli Nel sistema classico, il risarcimento del danno assume una coloritura sanzionatoria, oltre che riparatoria. Si crea, cioè, un collegamento tra obbligo di risarcire il danno e sanzione. In altre parole, l'obbligo di risarcire il danno non mira solo a ristorare il danno subito, ma anche a punire chi, con dolo o colpa, lo ha causato. E' ovvio che questa impostazione postula che non si può obbligare a risarcire un danno se non vi è dolo o colpa Prof. Vincenzo Franceschelli La responsabilità civile oggi FUNZIONE RISARCITORIA FUNZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE FUNZIONE SANZIONATORIA Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione La società industriale ha moltiplicato le occasioni e le ipotesi di danno. Ha aumentato la gravità degli effetti degli eventi dannosi, mentre è diminuita la nostra tolleranza a subirli. Mentre rimane immutato il contenuto prevalentemente sanzionatorio nei confronti di chi dolosamente procura danno, si è progressivamente allargata la nozione di colpa. In alcune ipotesi la stessa nozione di colpa si dissolve nell’evento: il fatto che si è verificato l’evento dannoso viene interpretato come l’effetto di negligenza o imperizia. 3 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – RESPONSABILTA’ CIVILE Prof. Vincenzo Franceschelli La responsabilità civile oggi La struttura complessa del mondo sociale pone poi in primo piano il tema della migliore allocazione del danno, cui non sono estranei elementi di analisi economica del diritto. Da un punto di vista della regolazione giuridica, il sistema classico della responsabilità civile, grazie alla clausola generale di cui all'art. 2043, che si è rilevata particolarmente elastica, si è adeguato perfettamente, con pochi ritocchi normativi (si pensi alla disciplina della responsabilità del produttore) al traffico moderno. Prof. Vincenzo Franceschelli ART. 2043 RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO QUALUNQUE FATTO DOLOSO, O COLPOSO, CHE CAGIONA AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO, OBBLIGA COLUI CHE HA COMMESSO IL FATTO A RISARCIRE IL DANNO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli La responsabilità civile e assicurazione Come si è visto, tra le funzioni della responsabilità civile assume sempre più rilevanza quella di ripartire il danno, trasferendolo dal danneggiato al danneggiante, sulla base del principio della colpa. Si pensi, per esempio, alla assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore (L. 24 dicembre 1969 n. 990, Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti). Sorgono quindi, dal punto di vista dogmatico, collegamenti tra assicurazione e responsabilità civile, là dove l'assicurazione è assunta al fine di essere tenuti indenni dal rischio risarcitorio 2. Atipicità dell’illecito civile Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Il principio di risarcibilità di qualsivoglia danno ingiusto costituisce una “clausola generale”. Il codice e le legge speciali non elencano nominativamente le ipotesi di illecito. L’ordinamento, nell’art. 2043, fissa un principio generale secondo il quale qualunque fatto doloso o colposo obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno. Si parla, per questo, di “atipicità dell’illecito” civile. Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione II LA RESPONSABILITA’ CIVILE Elementi dell’illecito civile 4 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – RESPONSABILTA’ CIVILE Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli ELEMENTI DELL’ILLECITO OGGETTIVI •FATTO •DANNO INGIUSTO (ANTI GIURIDICITÀ) •RAPPORTO DI CAUSALITÀ TRA FATTO E DANNO Elementi dell’illecito civile ELEMENTI SOGGETTIVI Gli elementi della responsabilità per fatto illecito sono l’antigiuridicità, la capacità di intendere e di volere, il dolo o la colpa, il danno e il nesso di causalità •IMPUTABILITA’ •DOLO •COLPA Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli GLI ELEMENTI DELL’ILLECITO •ANTIGIURIDICITÀ •CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE •DOLO O COLPA •DANNO •NESSO DI CAUSALITÀ Prof. Vincenzo Franceschelli ELEMENTI OGGETTIVI 1. Elementi OGGETTIVI Prof. Vincenzo Franceschelli ELEMENTI OGGETTIVI IL FATTO (…Sono elementi oggettivi dell'illecito il fatto, il danno ingiusto (antigiuridicità) e il rapporto di causalità tra fatto e danno…) Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 5 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – RESPONSABILTA’ CIVILE Prof. Vincenzo Franceschelli 1. IL FATTO Prof. Vincenzo Franceschelli IL FATTO Qualunque fatto può, in astratto, essere produttivo di danno e far sorgere responsabilità civile Qualunque fatto può, in astratto, essere produttivo di danno e far sorgere responsabilità civile, in presenza degli altri elementi della fattispecie. Come si è già detto, l'illecito è atipico (atipicità dell'illecito). Qui fatto va inteso come atto, comportamento umano compiuto in violazione di regole di condotta, il quale sia qualificabile come ingiusto (damnum iniuria datum). Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli IL FATTO In termini di logica giuridica, un fatto non è né giusto né ingiusto. È un mero fatto. Solo il comportamento umano può essere valutato in termini di dolo o colpa. Qualsiasi fatto ingiusto obbliga, ai sensi dell'art. 2043, chi lo ha commesso a risarcire il danno (cfr. Cass., 19 febbraio 1998, n. 1761). L'atto o il fatto possono essere costituiti da una azione o da una omissione. AZIONE (comportamento attivo) FATTO OMISSIONE (inazione – comportamento omissivo) Prof. Vincenzo Franceschelli ELEMENTI OGGETTIVI Prof. Vincenzo Franceschelli 2. DANNO INGIUSTO (ANTIGIURIDICITÀ) ANTIGIURIDICITA’ Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione Non ogni atto o fatto produttivo di danno obbliga chi lo ha commesso a risarcire il danno. Vi sono atti dannosi "permessi" e cioè leciti. Vi sono poi atti dannosi che non obbligano a risarcire il danno. Perché l'atto dannoso obblighi al risarcimento occorre che l'atto o il fatto sia antigiuridico e cioè contrario ai precetti dell'ordinamento. Il danno deve cioè essere ingiusto (damnum iniuria datum) 6 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – RESPONSABILTA’ CIVILE Prof. Vincenzo Franceschelli Antigiuridicità e cause di giustificazione. L'antigiuridicità è esclusa dall'esistenza di una idonea causa di giustificazione. Sono cause di giustificazione la legittima difesa, lo stato di necessità, l'esercizio di un diritto, l'adempimento di un dovere e il consenso dell'avente diritto. Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Antigiuridicità e cause di giustificazione. Prof. Vincenzo Franceschelli CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE (… Sono cause di giustificazione la legittima difesa, lo stato di necessità, l'esercizio di un diritto, l'adempimento di un dovere e il consenso dell'avente diritto. Le cause di giustificazione escludono l’antigiuridicità…) Prof. Vincenzo Franceschelli ART. 2044 LEGITTIMA DIFESA NON E’ RESPONSABILE •LA LEGITTIMA DIFESA •LO STATO DI NECESSITA’ •L’ESERCIZIO DI UN DIRITTO •L’ADEMPIMENTO DI UN DOVERE •IL CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 2044. Legittima difesa. Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri. CHI CAGIONA IL DANNO PER LEGITTIMA DIFESA DI SE’ O DI ALTRI. Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 7 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – RESPONSABILTA’ CIVILE Prof. Vincenzo Franceschelli ART. 2045 STATO DI NECESSITA’ QUANDO CHI HA COMPIUTO IL FATTO DANNOSO VI E’ STATO COSTRETTO DALLA NECESSITA’ DI SALVARE SE’ O ALTRI DAL PERICOLO ATTUALE DI UN DANNO GRAVE ALLA PERSONA, E IL PERICOLO NON E’ STATO DA LUI VOLONTARIAMENTE CAUSATO NE’ ERA ALTRIMENTI EVITABILE, AL DANNEGGIATO E’ DOVUTA UN’INDENNITÀ LA CUI MISURA E’ RIMESSA ALL’EQUO APPREZZAMENTO DEL GIUDICE Prof. Vincenzo Franceschelli Consenso dell’avente diritto. L’art. 50 del codice penale dispone che “Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne”. Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 2045. Stato di necessità. Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice. Prof. Vincenzo Franceschelli ELEMENTI OGGETTIVI NESSO DI CAUSALITA’ Prof. Vincenzo Franceschelli NESSO DI CAUSALITÀ (1 3. NESSO DI CAUSALITÀ Il danno deve essere la conseguenza immediata e diretta dell'evento. L'evento deve essere la causa del danno. Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione Il danno deve essere la conseguenza immediata e diretta dell'evento. L'evento deve essere la causa del danno. Nella vita, la catena consequenziale degli eventi è infinita. Il negoziante mi ha venduto una sveglia difettosa, che non svegliandomi, mi ha fatto perdere il treno. Arrivato tardi all'appuntamento di lavoro, ho perso l'opportunità che avrebbe potuto cambiare la mia vita. Sul treno di ritorno, ho conosciuto Sempronia, mentre sul treno prima avrei potuto incontrare Mevia, che era la donna dei miei sogni. E così via. Non così ovviamente da un punto di vista giuridico. 8 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – RESPONSABILTA’ CIVILE Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli NESSO DI CAUSALITÀ (2 L’ordinamento non può prendere in considerazione tutte le conseguenze di un evento. Pone come limite gli eventi che sono conseguenza immediata e diretta del fatto causativo di danno. NESSO DI CAUSALITÀ Tizio s'affaccia al balcone e sbadatamente fa cadere un vaso di fiori sulla testa di Sempronio. Arriva l'ambulanza, che trasporta d'urgenza Sempronio all'ospedale. Nel percorso l'ambulanza è investita da un TIR, con conseguente frattura delle gambe di Sempronio. Arriva una seconda ambulanza che finalmente porta Sempronio all'ospedale, ma i barellieri inciampano e Sempronio si frattura le braccia. Finalmente operato, il medico sbaglia, e gli asporta le tonsille. Che fa Sempronio? Sempronio fa causa a Tizio, ma solo per le fratture alla testa, perché esse sono una "conseguenza immediata e diretta" dell'evento riferibile a Tizio (l'essersi sbadatamente affacciato, facendo cadere il vaso). Per gli altri danni, dovrà prendersela, di volta in volta, con i singoli danneggianti (ospedale, medico etc.). Prof. Vincenzo Franceschelli NESSO DI CAUSALITÀ CAUSALITÀ ADEGUATA e interruzione della serie causale In sintesi, il principio di causalità è collegato alla nozione di causalità adeguata. Il nesso eziologico si considera interrotto dalla presenza di una causa prossima quando questa sia di per sé sufficiente a determinare l'evento. Come ha affermato la Suprema Corte, in tema di responsabilità per fatto illecito, il nesso di causalità tra un comportamento antigiuridico ed evento dannoso cessa in virtù del sopraggiungere di un altro fatto, idoneo da solo a determinare l'evento (Cass., 3 dicembre 1983, n. 7237). Prof. Vincenzo Franceschelli ELEMENTI SOGGETTIVI Prof. Vincenzo Franceschelli 2. Elementi SOGGETTIVI Prof. Vincenzo Franceschelli ELEMENTI SOGGETTIVI CAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE (IMPUTABILITA’) (… Sono elementi soggettivi dell'illecito la capacità di intendere e di volere (imputabilità), il dolo o la colpa …) Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 9 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – RESPONSABILTA’ CIVILE Prof. Vincenzo Franceschelli 1. CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE (IMPUTABILITÀ) Primo degli elementi soggettivi è l’imputabilità. Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso (a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa). Prof. Vincenzo Franceschelli ART. 2046 IMPUTABILITA’ DEL FATTO DANNOSO Prof. Vincenzo Franceschelli INPUTABILITÀ La responsabilità è quindi legata alla imputabilità. L'art. 2046 esclude la responsabilità civile del soggetto che ha contribuito a causare il fatto dannoso in condizione di incapacità di intendere e di volere (e, perciò, senza colpa). Prof. Vincenzo Franceschelli ART. 2047 DANNO CAGIONATO DALL’INCAPACE IN CASO DI DANNO CAGIONATO DA PERSONA INCAPACE DI INTENDERE O DI VOLERE, IL RISARCIMENTO E’DOVUTO NON RISPONDE DELLE CONSEGUENZE DEL FATTO DANNOSO CHI NON AVEVA LA CAPACITA’ D’INTENDERE O DI VOLERE AL MOMENTO IN CUI LO HA COMMESSO, A MENO CHE LO STATO D’INCAPACITA’ DERIVI DA SUA COLPA DA CHI E’ TENUTO ALLA SORVEGLIANZA DELL’INCAPACE, SALVO CHE PROVI DI NON AVER POTUTO IMPEDIRE IL FATTO. NEL CASO IN CUI IL DANNEGGIATO NON ABBIA POTUTO OTTENERE IL RISARCIMENTO DA CHI E’ TENUTO ALLA SORVEGLIANZA, IL GIUDICE, IN CONSIDERAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLE PARTI, PUÒ CONDANNARE L’AUTORE DEL DANNO A UN’EQUA INDENNITÀ Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli DOLO E COLPA ELEMENTI SOGGETTIVI DOLO E COLPA Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione La disciplina della responsabilità civile si basa sui concetti di dolo e colpa (“qualunque fatto doloso o colposo”). Le nozioni di dolo e colpa si sono affinate nell’arco del tempo. 10 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – RESPONSABILTA’ CIVILE Prof. Vincenzo Franceschelli DOLO ⇒ l'evento è voluto con consapevolezza e volontà COLPA ⇒ l'evento non è voluto, ma è causato da negligenza, imprudenza o imperizia Prof. Vincenzo Franceschelli III LA RESPONSABILITA’ CIVILE RESPONSABILITA’ INDIRETTA Prof. Vincenzo Franceschelli RESPONSABILITÀ INDIRETTA CIASCUNO RISPONDE PER I PROPRI ATTI. TUTTAVIA VI SONO DEI CASI DI RESPONSABILITÀ “INDIRETTA”, NEI QUALI UN SOGGETTO RISPONDE PER UN FATTO O ATTO COMMESSO DA ALTRI RESPONSABILITÀ DEI GENITORI RESPONSABILITÀ DEI TUTORI RESPONSABILITÀ DEI PRECETTORI RESPONSABILITÀ DEI MAESTRI D’ARTE RESPONSABILITÀ DEI PADRONI RESPONSABILITÀ DEI COMMITTENTI Prof. Vincenzo Franceschelli Caso fortuito e forza maggiore. La colpa è esclusa dal caso fortuito o dalla forza maggiore. Il caso fortuito — che esclude la responsabilità del soggetto coinvolto in un fatto dannoso — consiste in un elemento imprevisto e imprevedibile che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo umano, rende inevitabile il verificarsi dell’evento, ponendosi come l’unica causa efficiente di esso Prof. Vincenzo Franceschelli Responsabilità indiretta Ciascuno risponde per i propri atti. Tuttavia vi sono dei casi di responsabilità "indiretta", nei quali un soggetto risponde per un fatto o atto commesso da altri Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 2048. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte [1] Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. [2] I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. [3] Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. RESPONSABILITÀ DEL PADRONE DEL VEICOLO Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 11 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – RESPONSABILTA’ CIVILE Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 2049. Responsabilità dei padroni e dei committenti I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli responsabilità dei genitori e dei tutori (2048) sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori se non provano di non aver potuto impedire il fatto responsabilità dei precettori e di coloro che insegnano un mestiere o un'arte (2048, 2° comma) sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti se non provano di non aver potuto impedire il fatto Prof. Vincenzo Franceschelli Circolazione di veicoli Prof. Vincenzo Franceschelli Questo comma del codice ha una inimmaginabile importanza pratica, essendo destinato a regolare un numero sorprendentemente alto di controversie. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 2054. Circolazione di veicoli [1] Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. [2] Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. [3] Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. [4] In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo. 12 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – RESPONSABILTA’ CIVILE Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli RESPONSABILITÀ OGGETTIVA responsabilità del conducente di un veicolo (2054) è responsabile del danno cagionato dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno responsabilità del proprietario di un veicolo (2054) è responsabile del danno cagionato dalla circolazione del veicolo in solido con il conducente se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà Prof. Vincenzo Franceschelli RESPONSABILITÀ c.d. OGGETTIVA Vi sono ipotesi in cui l'elemento della colpa sfuma, o è fittizio, o manca del tutto. In queste ipotesi il danneggiante è tenuto a risarcire il danno anche se il fatto dannoso è stato commesso senza dolo o senza colpa. Quanto più il meccanismo della prova liberatoria si restringe e si fa arduo, quanto più il sistema si evolve verso una responsabilità senza colpa, o “responsabilità oggettiva”. Nelle ipotesi di “responsabilità oggettiva” il danneggiato dovrà provare solo l'evento, il nesso di causalità e il danno. Il responsabile dell'evento sarà tenuto al risarcimento. In alcuni casi il danneggiante è ammesso a provare una causa esimente (l'avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: 2050; il caso fortuito: 2051-2052; difetto di manutenzione o a vizio di costruzione: 2053; aver fatto tutto il possibile per evitare il danno: 2054 1o comma). Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 2051. Danno cagionato da cose in custodia Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 2050. Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 2052. Danno cagionato da animali Il proprietario di un animale o di chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. 13 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – RESPONSABILTA’ CIVILE Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 2053. Rovina di edificio Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Prof. Vincenzo Franceschelli IV IL RISARCIMENTO DEL DANNO Prof. Vincenzo Franceschelli Il risarcimento del danno. In generale, si può dire che il danno (il “danno conseguenza”) è il pregiudizio che soffriamo come conseguenza di un evento dannoso (“danno evento”). Il danno può essere patrimoniale o non patrimoniale (danno morale). 1. ILLECITO CIVILE RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO DEL DANNO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli DANNO PATRIMONIALE DANNO 2055 – Responsabilità solidale 2056 – Valutazione dei danni 2057 – Danni permanenti 2058 – Risarcimento in forma specifica 2059 – Danni non patrimoniali DANNO NON PATRIMONIALE Vincenzo Franceschelli Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 14 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – RESPONSABILTA’ CIVILE Prof. Vincenzo Franceschelli Il principio di solidarietà (2055). In tema di responsabilità civile, vale il principio di solidarietà. Ai sensi dell'art. 2055, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido (1292) al risarcimento del danno (responsabilità solidale). Prof. Vincenzo Franceschelli La valutazione del danno (2056). Il risarcimento del danno consiste nel ristoro del danno subito come conseguenza dell'evento dannoso. Ai sensi dell'art. 2056, il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni - previste per le obbligazioni - degli articoli 1223 (risarcimento del danno), 1226 (valutazione equitativa del danno) e 1227 (concorso del fatto colposo del creditore). Norme e criteri che abbiamo trovato anche in relazione al danno da inadempimento nella risoluzione del contratto. Come si ricorderà, il risarcimento del danno comprende tanto la perdita subita dal creditore, (il danno emergente), quanto il mancato guadagno, (il lucro cessante). Il lucro cessante è valuto dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso (1226, 20 comma). Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 2057. Danni permanenti Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele. Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 2055. Responsabilità solidale [1] Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. [2] Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. [3] Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali. Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 2056. Valutazione dei danni 1] Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227. [2] Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso. Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 2058. Risarcimento in forma specifica Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore. 15 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – RESPONSABILTA’ CIVILE Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 2059. Danni non patrimoniali Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge. Prof. Vincenzo Franceschelli Il risarcimento del danno alla persona. Il danno alla persona si articola in danno patrimoniale e danno non patrimoniale (danno morale). Prof. Vincenzo Franceschelli Cass. 18 giugno 2015 n. 12594: Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059, se da un lato preclude duplicazioni risarcitorie, dall'altro impone al giudice di tener conto di tutte le peculiarità del singolo caso, tramite la personalizzazione del risarcimento. Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione Prof. Vincenzo Franceschelli ILLECITO CIVILE RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA Prof. Vincenzo Franceschelli Il risarcimento danno non patrimoniale (2059). Il danno non patrimoniale (o danno morale) è costituito dall’evento pregiudizievole che influisce sullo stato fisico o psichico, causando dolore, sofferenza, turbamento. La liquidazione del danno non patrimoniale (pretium doloris) è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, trattandosi di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato. Prof. Vincenzo Franceschelli Il risarcimento del danno alla persona. Il risarcimento del danno alla persona comprende il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale. La Suprema Corte a Sezioni Unite, nella decisione 11 novembre 2008, n.26972, ha riordinato il sistema distinguendo le categorie di danno patrimoniale e danno non patrimoniale. Il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l’ingiustizia del danno di cui all’art. 2043 la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante Il risarcimento del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona. 16 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – RESPONSABILTA’ CIVILE Prof. Vincenzo Franceschelli Le tabelle per la quantificazione del danno alla persona. Il danno patrimoniale viene di regola calcolato secondo la formula del reddito netto moltiplicato per il coefficiente di età, ridotto della c.d. quota sibi e della quota relativa allo scarto tra vita lavorativa e vita fisica. Per coloro che non hanno un reddito proprio si moltiplica l’ammontare della pensione sociale. Per stabilire il parametro del reddito netto, si fa, di regola, riferimento alla dichiarazione dei redditi degli ultimi anni. Il danno non patrimoniale viene di regola calcolato secondo le tabelle elaborate dai tribunali, sulla base dello stato di famiglia. Prof. Vincenzo Franceschelli 2. ILLECITO CIVILE PROVA DEL DANNO Prof. Vincenzo Franceschelli Onere della prova La prova degli elementi dell'illecito spetta, di regola, al danneggiato. L'obbligo al risarcimento non nasce dall'esistenza di un fatto dannoso, essendo anche richiesti l'ingiustizia del danno e la colpa. Grava sul danneggiato la prova del fatto, e la prova della colpa inerente alla condotta dell'agente. In alcune particolari ipotesi (che la dottrina ha qualificato di responsabilità oggettiva) può operare una presunzione di colpa, o l'inversione dell'onere della prova. Prof. Vincenzo Franceschelli 3. ILLECITO CIVILE PRESCRIZIONE Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prescrizione (2947). L'azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. • prescrizione: ► cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato • prescrizione: ► se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione V ILLECITO CIVILE Terminologia 17 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – RESPONSABILTA’ CIVILE Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli RESPONSABILITA CIVILE, EXTRACONTRATTUALE O AQUILIANA ILLECITO CIVILE … per finire un po’ di terminologia … In contrapposizione alla responsabilità penale Responsabilità civile In contrapposizione alla responsabilità contrattuale Responsabilità extracontrattuale Con riferimento storico alla Lex Aquilia de damno Responsabilità aquiliana Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE E EXTRACONTRATTUALE DIFFERENZE TRA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE E CONTRATTUALE All’onere della prova CONTRATTUALE •Illecito civile: il danneggiato deve provare il fatto dannoso (l’evento), il danno, il dolo o la colpa del danneggiante ( In alcuni casi, però, opera l’inversione dell’onere della prova, e il danneggiato deve solo provare l’evento e il danno) •Contratto: deve provare il titolo (obbligazione), l’inadempimento e il danno RESPONSABILITÀ EXTRA CONTRATTUALE O AQUILIANA Alla prescrizione •Illecito civile: il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni (due anni per gli autoveicoli) •Contratto: prescrizione decennale Alla reitegrazione in forma specifica •Illecito civile: è ammessa in linea generale nell’illecito civile •Contratto: costituisce una eccezione Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli FATTO LECITO E FATTO ILLECITO LECITO ATTO LECITO è ogni atto conforme alle prescrizioni dell’ordinamento giuridico. Non necessariamente ogni atto lecito non produce danno. Vi sono dei fatti o atti leciti dannosi (es.: concorrenza) ATTO VI IL DANNO AMBIENTALE ILLECITO ATTI ILLECITI Sono quegli atti non conformi al diritto Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 18 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – RESPONSABILTA’ CIVILE Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Responsabilità e danno ambientale. La nozione di danno ambientale deriva dall’art. 18 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, denominata Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale. Oggi l’ambiente è regolato dal c.d. Codice dell’ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale) come modificato dal D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128. Prof. Vincenzo Franceschelli La disciplina del danno ambientale. Dispone l’art. 311 c. ambiente che chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato. Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 19