12 V Franceschelli RESPONSABILITA CIVILE - e-Learning

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12 V Franceschelli RESPONSABILITA CIVILE - e-Learning
Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – RESPONSABILTA’
CIVILE
Prof. Vincenzo Franceschelli
VINCENZO FRANCESCHELLI
SCHEMI del Corso di
DIRITTO PRIVATO
- ad uso degli studenti – vietata la riproduzione(Avvertenza- Gli schemi costituiscono una traccia delle
lezioni svolte. Possono servire per un ripasso della
materia. Non sono sufficienti per la preparazione
dell’esame).
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RESPONSABILITA’
CIVILE
TREDICESIMA
LEZIONE
13
Prof. Vincenzo Franceschelli
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L’ILLECITO CIVILE
DIRITTO PRIVATO
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LA RESPONSABILITA’
CIVILE
ATTO ILLECITO e
RESPONSABILITÀ CIVILE
Tredicesima lezione
ATTO ILLECITO E RESPONSABILITÀ CIVILE
ATTO ILLECITO E RESPONSABILITÀ
CIVILE
LA RESPONSABILITÀ CIVILE
I FATTI ILLECITI E GLI ELEMENTI
DELL’ILLECITO
–
–
–
–
–
I fatti illeciti
Gli elementi dell’illecito
Elementi oggettivi
Le cause di giustificazione
Elementi soggettivi
LA RESPONSABILITÀ INDIRETTA
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Le fonti delle obbligazioni diverse dal
contratto.
Il libro quarto si chiude con la disciplina di fonti
delle obbligazioni di natura non contrattuale.
ai sensi dell’art. 1173, sono fonti delle
obbligazioni il contratto, il fatto illecito e “ogni
altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità
dell’ordinamento giuridico”.
Queste ultime sono la promessa di pagamento
(1988), la ricognizione di debito (1988), la
promessa al pubblico (1989), la gestione di
affari (2028), il pagamento dell’indebito (2033) e
l’arricchimento senza causa (2041).
Delle fonti delle obbligazioni diverse dal
contratto la più rilevante è certamente l’illecito
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I
LA RESPONSABILITA’
CIVILE
1
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IL CODICE REGOLA L’ATTO ILLECITO
E LA RESPONSABILITÀ CIVILE
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Nel nostro codice, la disciplina dei fatti illeciti
è contenuta in pochi articoli.
Dall’art. 2043 all’art. 2059.
Titolo IX - Dei fatti illeciti (Artt. 2043-2059).
Fondamentale è il disposto dell’art. 2043.
IN CHIUSURA DEL LIBRO QUARTO,
SUBITO DOPO L’ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA,
NELL’AMBITO DELLE
FONTI DELLE OBBLIGAZIONI
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Art. 2043. Risarcimento per fatto
illecito
Qualunque fatto doloso, o
colposo, che cagiona ad altri un
danno ingiusto, obbliga colui
che ha commesso il fatto a
risarcire il danno
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Qualunque fatto
doloso (dolo)
o colposo (colpa)
danno ingiusto
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L'atto illecito e la responsabilità civile 1
L'atto illecito e la responsabilità civile 2
Il codice regola l'atto illecito e la
responsabilità civile in chiusura del Libro
quarto, subito dopo l'arricchimento senza
causa, nell'ambito delle fonti delle
obbligazioni (Libro IV, Titolo IX, art.
2043-2059).
Nel Code Napoléon, e quindi nel codice civile
del 1865, l'illecito era un modo di acquisto
della proprietà, e la sua esigua disciplina si
giustificava con la scarsa rilevanza pratica
dell'istituto, rispetto al contratto e agli altri
modi di acquisto della proprietà.
In questo secolo il quadro è
profondamente mutato, e la responsabilità
civile ha assunto una posizione di primario
rilievo nel traffico giuridico
La collocazione sistematica si giustifica con la
disciplina delle fonti delle obbligazioni (art. 1173) e
corrisponde all'impostazione classica.
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2
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DANNO
evento
Il termine
«DANNO»
1. il «danno evento» è il fatto
costitutivo di danno, o evento
dannoso
2. il «danno conseguenza» è il
danno subito dal
danneggiato.
DANNO
conseguenza
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Funzione della responsabilità civile
1.
FUNZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ
CIVILE
(art. 2043)
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Nel sistema classico, il risarcimento del danno
assume una coloritura sanzionatoria, oltre che
riparatoria. Si crea, cioè, un collegamento tra
obbligo di risarcire il danno e sanzione.
In altre parole, l'obbligo di risarcire il danno non mira
solo a ristorare il danno subito, ma anche a punire
chi, con dolo o colpa, lo ha causato.
E' ovvio che questa impostazione postula che non si
può obbligare a risarcire un danno se non vi è dolo o
colpa
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La responsabilità civile oggi
FUNZIONE
RISARCITORIA
FUNZIONE
DELLA
RESPONSABILITÀ
CIVILE
FUNZIONE
SANZIONATORIA
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La società industriale ha moltiplicato le occasioni e
le ipotesi di danno. Ha aumentato la gravità degli
effetti degli eventi dannosi, mentre è diminuita la
nostra tolleranza a subirli.
Mentre rimane immutato il contenuto
prevalentemente sanzionatorio nei confronti di chi
dolosamente procura danno, si è progressivamente
allargata la nozione di colpa.
In alcune ipotesi la stessa nozione di colpa si
dissolve nell’evento: il fatto che si è verificato
l’evento dannoso viene interpretato come l’effetto di
negligenza o imperizia.
3
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La responsabilità civile oggi
La struttura complessa del mondo sociale pone poi
in primo piano il tema della migliore
allocazione del danno, cui non sono estranei
elementi di analisi economica del diritto.
Da un punto di vista della regolazione giuridica, il
sistema classico della responsabilità civile, grazie
alla clausola generale di cui all'art. 2043, che si è
rilevata particolarmente elastica, si è adeguato
perfettamente, con pochi ritocchi normativi (si pensi
alla disciplina della responsabilità del produttore) al
traffico moderno.
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ART. 2043 RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO
QUALUNQUE FATTO DOLOSO, O COLPOSO,
CHE CAGIONA AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO,
OBBLIGA COLUI CHE
HA COMMESSO IL FATTO
A RISARCIRE IL DANNO
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La responsabilità civile e assicurazione
Come si è visto, tra le funzioni della
responsabilità civile assume sempre più
rilevanza quella di ripartire il danno,
trasferendolo dal danneggiato al danneggiante,
sulla base del principio della colpa.
Si pensi, per esempio, alla assicurazione obbligatoria per
la circolazione dei veicoli a motore (L. 24 dicembre 1969
n. 990, Assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti). Sorgono quindi, dal punto di vista
dogmatico, collegamenti tra assicurazione e
responsabilità civile, là dove l'assicurazione è assunta al
fine di essere tenuti indenni dal rischio risarcitorio
2.
Atipicità dell’illecito
civile
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Il principio di risarcibilità di qualsivoglia
danno ingiusto costituisce una “clausola
generale”. Il codice e le legge speciali non
elencano nominativamente le ipotesi di
illecito. L’ordinamento, nell’art. 2043, fissa
un principio generale secondo il quale
qualunque fatto doloso o colposo obbliga
colui che lo ha commesso a risarcire il
danno. Si parla, per questo, di “atipicità
dell’illecito” civile.
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II
LA RESPONSABILITA’
CIVILE
Elementi
dell’illecito civile
4
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ELEMENTI DELL’ILLECITO
OGGETTIVI
•FATTO
•DANNO INGIUSTO (ANTI GIURIDICITÀ)
•RAPPORTO DI CAUSALITÀ TRA
FATTO E DANNO
Elementi dell’illecito
civile
ELEMENTI
SOGGETTIVI
Gli elementi della responsabilità per
fatto illecito sono l’antigiuridicità, la
capacità di intendere e di volere, il
dolo o la colpa, il danno e il nesso di
causalità
•IMPUTABILITA’
•DOLO
•COLPA
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GLI ELEMENTI DELL’ILLECITO
•ANTIGIURIDICITÀ
•CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE
•DOLO O COLPA
•DANNO
•NESSO DI CAUSALITÀ
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ELEMENTI
OGGETTIVI
1.
Elementi
OGGETTIVI
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ELEMENTI OGGETTIVI
IL FATTO
(…Sono elementi oggettivi dell'illecito il
fatto, il danno ingiusto (antigiuridicità) e il
rapporto di causalità tra fatto e danno…)
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1. IL FATTO
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IL FATTO
Qualunque fatto
può, in astratto,
essere produttivo di
danno e far sorgere
responsabilità civile
Qualunque fatto può, in astratto, essere
produttivo di danno e far sorgere
responsabilità civile, in presenza degli altri
elementi della fattispecie. Come si è già
detto, l'illecito è atipico (atipicità
dell'illecito). Qui fatto va inteso come atto,
comportamento umano compiuto in
violazione di regole di condotta, il quale sia
qualificabile come ingiusto (damnum iniuria
datum).
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IL FATTO
In termini di logica giuridica, un fatto non è
né giusto né ingiusto. È un mero fatto.
Solo il comportamento umano può essere
valutato in termini di dolo o colpa.
Qualsiasi fatto ingiusto obbliga, ai sensi
dell'art. 2043, chi lo ha commesso a
risarcire il danno (cfr. Cass., 19 febbraio
1998, n. 1761). L'atto o il fatto possono
essere costituiti da una azione o da una
omissione.
AZIONE
(comportamento attivo)
FATTO
OMISSIONE
(inazione – comportamento
omissivo)
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ELEMENTI OGGETTIVI
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2. DANNO
INGIUSTO
(ANTIGIURIDICITÀ)
ANTIGIURIDICITA’
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Non ogni atto o fatto produttivo
di danno obbliga chi lo ha
commesso a risarcire il danno.
Vi sono atti dannosi "permessi"
e cioè leciti. Vi sono poi atti
dannosi che non obbligano a
risarcire il danno. Perché l'atto
dannoso obblighi al
risarcimento occorre che l'atto
o il fatto sia antigiuridico e cioè
contrario ai precetti
dell'ordinamento. Il danno
deve cioè essere ingiusto
(damnum iniuria datum)
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Antigiuridicità e cause di giustificazione.
L'antigiuridicità è esclusa dall'esistenza di
una idonea causa di giustificazione. Sono
cause di giustificazione la legittima difesa,
lo stato di necessità, l'esercizio di un
diritto, l'adempimento di un dovere e il
consenso dell'avente diritto.
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Antigiuridicità
e cause di
giustificazione.
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CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE
CAUSE DI
GIUSTIFICAZIONE
(… Sono cause di giustificazione la legittima
difesa, lo stato di necessità, l'esercizio di un
diritto, l'adempimento di un dovere e il
consenso dell'avente diritto. Le cause di
giustificazione escludono l’antigiuridicità…)
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ART. 2044 LEGITTIMA DIFESA
NON E’ RESPONSABILE
•LA LEGITTIMA DIFESA
•LO STATO DI NECESSITA’
•L’ESERCIZIO DI UN DIRITTO
•L’ADEMPIMENTO DI UN DOVERE
•IL CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO
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Art. 2044. Legittima difesa.
Non è responsabile chi cagiona
il danno per legittima difesa di
sé o di altri.
CHI CAGIONA IL DANNO
PER LEGITTIMA DIFESA
DI SE’ O DI ALTRI.
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ART. 2045 STATO DI NECESSITA’
QUANDO CHI HA COMPIUTO IL FATTO DANNOSO VI E’ STATO
COSTRETTO DALLA NECESSITA’ DI SALVARE SE’ O ALTRI
DAL PERICOLO ATTUALE DI UN DANNO GRAVE ALLA
PERSONA, E IL PERICOLO NON E’ STATO DA LUI
VOLONTARIAMENTE CAUSATO NE’ ERA ALTRIMENTI
EVITABILE, AL DANNEGGIATO E’ DOVUTA UN’INDENNITÀ
LA CUI MISURA E’ RIMESSA ALL’EQUO APPREZZAMENTO
DEL GIUDICE
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Consenso dell’avente diritto.
L’art. 50 del codice penale dispone che
“Non è punibile chi lede o pone in
pericolo un diritto, col consenso della
persona che può validamente
disporne”.
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Art. 2045. Stato di necessità.
Quando chi ha compiuto il fatto
dannoso vi è stato costretto dalla
necessità di salvare sé o altri dal
pericolo attuale di un danno grave alla
persona, e il pericolo non è stato da
lui volontariamente causato, né era
altrimenti evitabile, al danneggiato è
dovuta un'indennità, la cui misura è
rimessa all'equo apprezzamento del
giudice.
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ELEMENTI OGGETTIVI
NESSO DI
CAUSALITA’
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NESSO DI CAUSALITÀ (1
3. NESSO DI
CAUSALITÀ
Il danno deve
essere la
conseguenza
immediata e diretta
dell'evento. L'evento
deve essere la
causa del danno.
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Il danno deve essere la conseguenza
immediata e diretta dell'evento.
L'evento deve essere la causa del
danno.
Nella vita, la catena consequenziale degli eventi è infinita. Il
negoziante mi ha venduto una sveglia difettosa, che non svegliandomi,
mi ha fatto perdere il treno. Arrivato tardi all'appuntamento di lavoro,
ho perso l'opportunità che avrebbe potuto cambiare la mia vita. Sul
treno di ritorno, ho conosciuto Sempronia, mentre sul treno prima avrei
potuto incontrare Mevia, che era la donna dei miei sogni. E così via.
Non così ovviamente da un punto di vista giuridico.
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NESSO DI CAUSALITÀ (2
L’ordinamento non può prendere in
considerazione tutte le
conseguenze di un evento. Pone
come limite gli eventi che sono
conseguenza immediata e
diretta del fatto causativo di
danno.
NESSO DI CAUSALITÀ
Tizio s'affaccia al balcone e sbadatamente fa cadere un vaso di fiori
sulla testa di Sempronio. Arriva l'ambulanza, che trasporta d'urgenza
Sempronio all'ospedale. Nel percorso l'ambulanza è investita da un
TIR, con conseguente frattura delle gambe di Sempronio. Arriva una
seconda ambulanza che finalmente porta Sempronio all'ospedale, ma i
barellieri inciampano e Sempronio si frattura le braccia. Finalmente
operato, il medico sbaglia, e gli asporta le tonsille. Che fa Sempronio?
Sempronio fa causa a Tizio, ma solo per le fratture alla testa, perché
esse sono una "conseguenza immediata e diretta" dell'evento riferibile
a Tizio (l'essersi sbadatamente affacciato, facendo cadere il vaso).
Per gli altri danni, dovrà prendersela, di volta in volta, con i singoli
danneggianti (ospedale, medico etc.).
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NESSO DI CAUSALITÀ
CAUSALITÀ ADEGUATA e interruzione della serie causale
In sintesi, il principio di causalità è collegato alla
nozione di causalità adeguata.
Il nesso eziologico si considera interrotto dalla
presenza di una causa prossima quando questa
sia di per sé sufficiente a determinare l'evento.
Come ha affermato la Suprema Corte, in tema di
responsabilità per fatto illecito, il nesso di
causalità tra un comportamento antigiuridico ed
evento dannoso cessa in virtù del sopraggiungere
di un altro fatto, idoneo da solo a determinare
l'evento (Cass., 3 dicembre 1983, n. 7237).
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ELEMENTI
SOGGETTIVI
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2.
Elementi
SOGGETTIVI
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ELEMENTI SOGGETTIVI
CAPACITA’ DI INTENDERE E DI
VOLERE (IMPUTABILITA’)
(… Sono elementi soggettivi dell'illecito la
capacità di intendere e di volere
(imputabilità), il dolo o la colpa …)
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1. CAPACITÀ DI
INTENDERE E DI
VOLERE
(IMPUTABILITÀ)
Primo degli elementi
soggettivi è l’imputabilità.
Non risponde delle
conseguenze del fatto
dannoso chi non aveva la
capacità d'intendere o di
volere al momento in cui
lo ha commesso (a meno
che lo stato di incapacità
derivi da sua colpa).
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ART. 2046 IMPUTABILITA’ DEL FATTO DANNOSO
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INPUTABILITÀ
La responsabilità è quindi
legata alla imputabilità.
L'art. 2046 esclude la
responsabilità civile del
soggetto che ha
contribuito a causare il
fatto dannoso in
condizione di incapacità di
intendere e di volere (e,
perciò, senza colpa).
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ART. 2047 DANNO CAGIONATO DALL’INCAPACE
IN CASO DI DANNO CAGIONATO DA PERSONA INCAPACE DI
INTENDERE O DI VOLERE, IL RISARCIMENTO E’DOVUTO
NON RISPONDE DELLE CONSEGUENZE DEL FATTO
DANNOSO CHI NON AVEVA LA CAPACITA’ D’INTENDERE
O DI VOLERE AL MOMENTO IN CUI LO HA COMMESSO,
A MENO CHE LO STATO D’INCAPACITA’ DERIVI
DA SUA COLPA
DA CHI E’ TENUTO ALLA SORVEGLIANZA DELL’INCAPACE,
SALVO CHE PROVI DI NON AVER POTUTO IMPEDIRE IL FATTO.
NEL CASO IN CUI IL DANNEGGIATO NON ABBIA POTUTO
OTTENERE IL RISARCIMENTO DA CHI E’ TENUTO ALLA
SORVEGLIANZA, IL GIUDICE, IN CONSIDERAZIONE DELLE
CONDIZIONI ECONOMICHE DELLE PARTI, PUÒ CONDANNARE
L’AUTORE DEL DANNO A UN’EQUA INDENNITÀ
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DOLO E COLPA
ELEMENTI SOGGETTIVI
DOLO E
COLPA
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La disciplina della
responsabilità civile si
basa sui concetti di dolo e
colpa (“qualunque fatto
doloso o colposo”).
Le nozioni di dolo e colpa si
sono affinate nell’arco del
tempo.
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DOLO ⇒ l'evento è voluto
con consapevolezza e
volontà
COLPA ⇒ l'evento non è
voluto, ma è causato da
negligenza, imprudenza o
imperizia
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III
LA RESPONSABILITA’
CIVILE
RESPONSABILITA’
INDIRETTA
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RESPONSABILITÀ INDIRETTA
CIASCUNO RISPONDE PER I PROPRI ATTI. TUTTAVIA VI SONO DEI
CASI DI RESPONSABILITÀ “INDIRETTA”, NEI QUALI UN SOGGETTO
RISPONDE PER UN FATTO O ATTO COMMESSO DA ALTRI
RESPONSABILITÀ DEI GENITORI
RESPONSABILITÀ DEI TUTORI
RESPONSABILITÀ DEI PRECETTORI
RESPONSABILITÀ DEI MAESTRI D’ARTE
RESPONSABILITÀ DEI PADRONI
RESPONSABILITÀ DEI COMMITTENTI
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Caso fortuito e forza maggiore.
La colpa è esclusa dal caso fortuito o dalla
forza maggiore.
Il caso fortuito — che esclude la
responsabilità del soggetto coinvolto in un
fatto dannoso — consiste in un elemento
imprevisto e imprevedibile che,
inserendosi nel processo causale al di
fuori di ogni possibile controllo umano,
rende inevitabile il verificarsi dell’evento,
ponendosi come l’unica causa efficiente di
esso
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Responsabilità
indiretta
Ciascuno risponde per i propri atti.
Tuttavia vi sono dei casi di
responsabilità "indiretta", nei quali
un soggetto risponde per un fatto
o atto commesso da altri
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Art. 2048. Responsabilità dei genitori, dei
tutori, dei precettori e dei maestri d'arte
[1] Il padre e la madre, o il tutore, sono
responsabili del danno cagionato dal fatto illecito
dei figli minori non emancipati o delle persone
soggette alla tutela, che abitano con essi. La
stessa disposizione si applica all'affiliante.
[2] I precettori e coloro che insegnano un mestiere
o un'arte sono responsabili del danno cagionato
dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel
tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
[3] Le persone indicate dai commi precedenti sono
liberate dalla responsabilità soltanto se provano di
non aver potuto impedire il fatto.
RESPONSABILITÀ DEL PADRONE DEL VEICOLO
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Art. 2049. Responsabilità
dei padroni e dei
committenti
I padroni e i committenti sono
responsabili per i danni arrecati
dal fatto illecito dei loro domestici
e commessi nell'esercizio delle
incombenze a cui sono adibiti.
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responsabilità dei
genitori e dei tutori
(2048)
sono responsabili del
danno cagionato dal
fatto illecito dei figli
minori
se non provano di non
aver potuto impedire il
fatto
responsabilità dei
precettori e di coloro
che insegnano un
mestiere o un'arte
(2048, 2° comma)
sono responsabili del
danno cagionato dal
fatto illecito dei loro
allievi e apprendisti
se non provano di non
aver potuto impedire il
fatto
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Circolazione di
veicoli
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Questo comma del codice ha una
inimmaginabile importanza pratica,
essendo destinato a regolare un numero
sorprendentemente alto di controversie.
Per il risarcimento del danno prodotto dalla
circolazione dei veicoli di ogni specie il
diritto si prescrive in due anni.
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Art. 2054. Circolazione di veicoli
[1] Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è
obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose
dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto
tutto il possibile per evitare il danno.
[2] Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova
contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso
ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
[3] Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o
l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile
in solido col conducente, se non prova che la circolazione
del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
[4] In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti
sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o
da difetto di manutenzione del veicolo.
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CIVILE
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RESPONSABILITÀ
OGGETTIVA
responsabilità del
conducente di un
veicolo (2054)
è responsabile del
danno cagionato dalla
circolazione del
veicolo
se non prova di aver
fatto tutto il possibile
per evitare il danno
responsabilità del
proprietario di un
veicolo (2054)
è responsabile del
danno cagionato dalla
circolazione del
veicolo in solido con il
conducente
se non prova che la
circolazione del
veicolo è avvenuta
contro la sua volontà
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RESPONSABILITÀ c.d. OGGETTIVA
Vi sono ipotesi in cui l'elemento della colpa sfuma, o è fittizio, o
manca del tutto. In queste ipotesi il danneggiante è tenuto a
risarcire il danno anche se il fatto dannoso è stato commesso
senza dolo o senza colpa.
Quanto più il meccanismo della prova liberatoria si restringe e si
fa arduo, quanto più il sistema si evolve verso una responsabilità
senza colpa, o “responsabilità oggettiva”. Nelle ipotesi di
“responsabilità oggettiva” il danneggiato dovrà provare solo
l'evento, il nesso di causalità e il danno. Il responsabile
dell'evento sarà tenuto al risarcimento. In alcuni casi il
danneggiante è ammesso a provare una causa esimente
(l'avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: 2050;
il caso fortuito: 2051-2052; difetto di manutenzione o a vizio di
costruzione: 2053; aver fatto tutto il possibile per evitare il
danno: 2054 1o comma).
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Art. 2051. Danno
cagionato da cose in
custodia
Ciascuno è responsabile del
danno cagionato dalle cose che
ha in custodia, salvo che provi il
caso fortuito.
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Art. 2050. Responsabilità
per l'esercizio di attività
pericolose
Chiunque cagiona danno ad altri
nello svolgimento di un'attività
pericolosa, per sua natura o per la
natura dei mezzi adoperati, è
tenuto al risarcimento, se non
prova di avere adottato tutte le
misure idonee a evitare il danno.
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Art. 2052. Danno cagionato
da animali
Il proprietario di un animale o di
chi se ne serve per il tempo in cui
lo ha in uso, è responsabile dei
danni cagionati dall'animale, sia
che fosse sotto la sua custodia,
sia che fosse smarrito o fuggito,
salvo che provi il caso fortuito.
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CIVILE
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Art. 2053. Rovina di
edificio
Il proprietario di un edificio o di
altra costruzione è responsabile
dei danni cagionati dalla loro
rovina, salvo che provi che
questa non è dovuta a difetto di
manutenzione o a vizio di
costruzione.
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IV
IL RISARCIMENTO
DEL DANNO
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Il risarcimento del danno.
In generale, si può dire che il danno (il
“danno conseguenza”) è il pregiudizio che
soffriamo come conseguenza di un evento
dannoso (“danno evento”).
Il danno può essere patrimoniale o non
patrimoniale (danno morale).
1.
ILLECITO CIVILE
RESPONSABILITÀ E
RISARCIMENTO DEL
DANNO
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DANNO
PATRIMONIALE
DANNO
2055 – Responsabilità solidale
2056 – Valutazione dei danni
2057 – Danni permanenti
2058 – Risarcimento in forma specifica
2059 – Danni non patrimoniali
DANNO NON
PATRIMONIALE
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Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – RESPONSABILTA’
CIVILE
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Il principio di solidarietà (2055). In tema di
responsabilità civile, vale il principio di
solidarietà. Ai sensi dell'art. 2055, se il
fatto dannoso è imputabile a più persone,
tutte sono obbligate in solido (1292) al
risarcimento del danno (responsabilità
solidale).
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La valutazione del danno (2056). Il risarcimento del
danno consiste nel ristoro del danno subito come
conseguenza dell'evento dannoso.
Ai sensi dell'art. 2056, il risarcimento dovuto al
danneggiato si deve determinare secondo le
disposizioni - previste per le obbligazioni - degli articoli
1223 (risarcimento del danno), 1226 (valutazione
equitativa del danno) e 1227 (concorso del fatto
colposo del creditore). Norme e criteri che abbiamo
trovato anche in relazione al danno da inadempimento
nella risoluzione del contratto.
Come si ricorderà, il risarcimento del danno comprende
tanto la perdita subita dal creditore, (il danno
emergente), quanto il mancato guadagno, (il lucro
cessante). Il lucro cessante è valuto dal giudice con
equo apprezzamento delle circostanze del caso (1226,
20 comma).
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Art. 2057. Danni
permanenti
Quando il danno alle persone ha
carattere permanente la liquidazione
può essere fatta dal giudice, tenuto
conto delle condizioni delle parti e
della natura del danno, sotto forma di
una rendita vitalizia. In tal caso il
giudice dispone le opportune cautele.
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Art. 2055. Responsabilità
solidale
[1] Se il fatto dannoso è imputabile a più
persone, tutte sono obbligate in solido al
risarcimento del danno.
[2] Colui che ha risarcito il danno ha
regresso contro ciascuno degli altri, nella
misura determinata dalla gravità della
rispettiva colpa e dall'entità delle
conseguenze che ne sono derivate.
[3] Nel dubbio, le singole colpe si
presumono uguali.
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Art. 2056. Valutazione
dei danni
1] Il risarcimento dovuto al
danneggiato si deve determinare
secondo le disposizioni degli
articoli 1223, 1226 e 1227.
[2] Il lucro cessante è valutato dal
giudice con equo apprezzamento
delle circostanze del caso.
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Art. 2058. Risarcimento in
forma specifica
Il danneggiato può chiedere la
reintegrazione in forma specifica,
qualora sia in tutto o in parte possibile.
Tuttavia il giudice può disporre che il
risarcimento avvenga solo per
equivalente, se la reintegrazione in
forma specifica risulta
eccessivamente onerosa per il
debitore.
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Art. 2059. Danni non
patrimoniali
Il danno non patrimoniale deve
essere risarcito solo nei casi
determinati dalla legge.
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Il risarcimento del danno alla persona.
Il danno alla persona si articola in danno
patrimoniale e danno non patrimoniale
(danno morale).
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Cass. 18 giugno 2015 n. 12594:
Il carattere unitario della liquidazione del
danno non patrimoniale ex art. 2059, se
da un lato preclude duplicazioni
risarcitorie, dall'altro impone al giudice di
tener conto di tutte le peculiarità del
singolo caso, tramite la personalizzazione
del risarcimento.
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ILLECITO CIVILE
RISARCIMENTO DEL
DANNO ALLA
PERSONA
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Il risarcimento danno non patrimoniale
(2059).
Il danno non patrimoniale (o danno morale)
è costituito dall’evento pregiudizievole che
influisce sullo stato fisico o psichico,
causando dolore, sofferenza, turbamento.
La liquidazione del danno non patrimoniale
(pretium doloris) è rimessa al prudente
apprezzamento del giudice di merito,
trattandosi di danno che non si presta ad
una valutazione monetaria di mercato.
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Il risarcimento del danno alla persona.
Il risarcimento del danno alla persona comprende il danno
patrimoniale e il danno non patrimoniale.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, nella decisione 11
novembre 2008, n.26972, ha riordinato il sistema
distinguendo le categorie di danno patrimoniale e danno
non patrimoniale.
Il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è
connotato da atipicità, postulando l’ingiustizia del danno di
cui all’art. 2043 la lesione di qualsiasi interesse
giuridicamente rilevante
Il risarcimento del danno non patrimoniale è connotato
da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi
determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un
evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti
inviolabili della persona.
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CIVILE
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Le tabelle per la quantificazione del danno alla
persona.
Il danno patrimoniale viene di regola calcolato secondo la
formula del reddito netto moltiplicato per il coefficiente di
età, ridotto della c.d. quota sibi e della quota relativa allo
scarto tra vita lavorativa e vita fisica. Per coloro che non
hanno un reddito proprio si moltiplica l’ammontare della
pensione sociale. Per stabilire il parametro del reddito
netto, si fa, di regola, riferimento alla dichiarazione dei
redditi degli ultimi anni.
Il danno non patrimoniale viene di regola calcolato
secondo le tabelle elaborate dai tribunali, sulla base dello
stato di famiglia.
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2.
ILLECITO CIVILE
PROVA DEL DANNO
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Onere della prova
La prova degli elementi dell'illecito
spetta, di regola, al danneggiato.
L'obbligo al risarcimento non nasce dall'esistenza di un
fatto dannoso, essendo anche richiesti l'ingiustizia del
danno e la colpa.
Grava sul danneggiato la prova del fatto, e la prova
della colpa inerente alla condotta dell'agente.
In alcune particolari ipotesi (che la dottrina ha qualificato
di responsabilità oggettiva) può operare una presunzione
di colpa, o l'inversione dell'onere della prova.
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3.
ILLECITO CIVILE
PRESCRIZIONE
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Prescrizione (2947). L'azione diretta ad
ottenere il risarcimento del danno derivante
da fatto illecito si prescrive in cinque anni
dal giorno in cui il fatto si è verificato.
• prescrizione: ► cinque anni dal giorno in
cui il fatto si è verificato
• prescrizione: ► se il fatto è considerato
dalla legge come reato e per il reato è
stabilita una prescrizione più lunga, questa
si applica anche all'azione civile
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V
ILLECITO CIVILE
Terminologia
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RESPONSABILITA CIVILE, EXTRACONTRATTUALE O AQUILIANA
ILLECITO CIVILE
… per finire un po’ di
terminologia …
In contrapposizione alla
responsabilità penale
Responsabilità civile
In contrapposizione alla
responsabilità contrattuale
Responsabilità
extracontrattuale
Con riferimento storico alla Lex
Aquilia de damno
Responsabilità
aquiliana
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RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE E EXTRACONTRATTUALE
DIFFERENZE TRA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE E CONTRATTUALE
All’onere della prova
CONTRATTUALE
•Illecito civile: il danneggiato deve provare
il fatto dannoso (l’evento), il danno, il dolo o
la colpa del danneggiante ( In alcuni casi,
però, opera l’inversione dell’onere della
prova, e il danneggiato deve solo provare
l’evento e il danno)
•Contratto: deve provare il titolo
(obbligazione), l’inadempimento e il danno
RESPONSABILITÀ
EXTRA CONTRATTUALE
O AQUILIANA
Alla prescrizione
•Illecito civile: il diritto al risarcimento del
danno si prescrive in cinque anni (due anni
per gli autoveicoli)
•Contratto: prescrizione decennale
Alla reitegrazione in
forma specifica
•Illecito civile: è ammessa in linea generale
nell’illecito civile
•Contratto: costituisce una eccezione
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FATTO LECITO E FATTO ILLECITO
LECITO
ATTO LECITO è ogni atto conforme alle prescrizioni
dell’ordinamento giuridico. Non necessariamente ogni
atto lecito non produce danno. Vi sono dei fatti o atti
leciti dannosi
(es.: concorrenza)
ATTO
VI
IL DANNO
AMBIENTALE
ILLECITO
ATTI ILLECITI Sono quegli atti non conformi al diritto
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Responsabilità e danno ambientale.
La nozione di danno ambientale deriva dall’art. 18 della
Legge 8 luglio 1986 n. 349, denominata Istituzione del
Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno
ambientale.
Oggi l’ambiente è regolato dal c.d. Codice dell’ambiente
(D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale)
come modificato dal D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128.
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La disciplina del danno ambientale.
Dispone l’art. 311 c. ambiente che chiunque realizzando un
fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi,
con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento
amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o
violazione di norme tecniche, arrechi danno
all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo
in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente
situazione e, in mancanza, al risarcimento per
equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.
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