Sintesi_Arc 4 Max

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Spettabile Farmacia
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Roma, lì XXXXXXXXXX
DOCUMENTO DI SINTESI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE RELATIVE ALLA
CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO
ARCOBALENO 4 “MAXI RATA”
Documento relativo alle condizioni praticate dal 1° novembre 2012.
Redatto ai sensi della Delibera CICR del 4 marzo 2003 e della Disciplina della “Trasparenza delle operazioni
e dei servizi bancari e finanziari” del 29 luglio 2009 emanata dalla Banca d’Italia .
Prodotto offerto: la Società concede al Farmacista finanziamenti denominati “Arcobaleno 4 Maxi Rata”
finalizzati al pagamento della maxi rata dell’importo del leasing immobiliare, con una dilazione per il rimborso
della durata massima di 120 mesi a decorrere dall’erogazione.
Oneri del farmacista: per usufruire del prestito il Farmacista si obbliga a non recedere dalla Convenzione e
a non revocare il mandato all’incasso e procura speciale fino al completo e totale ripianamento delle
esposizioni in essere.
Spesa per istruttoria: € 500.00 + IVA da corrispondere all’atto della presentazione della domanda. Nel caso
in cui il finanziamento deliberato sia superiore ad Euro 300.000,00 all’atto dell’erogazione dello stesso la
Società provvederà alla restituzione dell’importo.
Commissione di messa a disposizione fondi: nel caso in cui l’importo deliberato sia superiore ad Euro
300.000,00 sarà dovuta la relativa commissione, pari allo 0,20% dell’importo deliberato.
Periodo di traenza: 60 giorni dall’avvenuta conoscenza della accettazione della domanda/contratto.
Durata massima della dilazione per il rimborso del finanziamento: 120 mesi a decorrere dall’erogazione.
Erogazione del finanziamento: entro il limite di affidamento concesso, l’erogazione del finanziamento
avverrà al perfezionamento del contratto, salvo, qualora le condizioni di pagamento riportate in atti
prevedano tempi maggiori, espressa richiesta del Farmacista che venga accettata dalla Società.
Condizioni essenziali: è condizione necessaria ai fini dell’utilizzazione del prestito denominato Arcobaleno
4 “Maxi Rata” che il Farmacista abbia preventivamente stipulato un contratto di leasing immobiliare
Rimborso del finanziamento: a mezzo di rate mensili posticipate, che decorrono dal mese successivo
all’entrata in ammortamento e sono integralmente finanziate da Credifarma con trattenuta dall’anticipo
D.C.R., salvo che il Farmacista richieda e la Società accetti di procedere all’addebito della rata a mezzo RID.
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Finanziamento Arcobaleno 4 “Maxi Rata”
Tasso di interesse: il tasso debitore applicato sui finanziamenti per la determinazione degli interessi è pari
alla media mensile dell’Euribor a tre mesi, divisore 365 (al 1° novembre 2012 pari al 0,213%), aumentata di
4,75 punti percentuali. Detta media è calcolata per tutta la durata del finanziamento sulla base del
parametro rilevato giornalmente su “Il Sole 24 Ore” nel mese precedente a quello di scadenza;
Liquidazione interessi: per le somme oggetto di anticipazione, la Società provvederà trimestralmente alla
liquidazione degli interessi maturati che saranno addebitati al Farmacista sul c/c bancario, di cui alla
Convenzione, mediante ordine permanente (RID). Su tale conto il Farmacista si impegna a mantenere una
provvista sufficiente a coprire gli addebiti.
Interessi moratori: tasso di interesse convenzionalmente applicato maggiorato di 5 punti percentuali e
comunque sempre nel rispetto della legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modificazioni ed integrazioni
recante disposizioni in materia di usura.
Indicatore sintetico di costo (ISC): calcolato conformemente alla disciplina sul “Tasso Annuo Effettivo
Globale” (TAEG), indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale
sull’ammontare del finanziamento concesso ed è pari alla media mensile dell’EURIBOR a tre mesi, divisore
365 + 4,75 punti percentuali pari a 4,963% bolli come per legge.
Obblighi : Il Farmacista si obbliga a:
a) fornire alla Società copia del contratto di Leasing una volta perfezionato;
b) utilizzare il finanziamento esclusivamente per gli scopi dichiarati;
c) documentare di aver corrisposto le spese di istruttoria e, se dovuta, la commissione di messa a
disposizione fondi;
d) prestare o far prestare idonee garanzie di gradimento della Società;
e) non recedere dalla Convenzione, senza aver prima completamente ripianato le esposizioni
residue relative all’operazione di finanziamento in oggetto;
f) non revocare il mandato all’incasso e procura speciale conferito a codesta Società, senza aver
prima completamente ripianato le esposizioni residue relative all’operazione di finanziamento in
oggetto;
g) farsi finanziare le D.C.R. mensili almeno nella misura pari ai finanziamenti in scadenza;
h) rifondere alla Società, tutte le tasse, imposte e spese di ogni tipo sostenute o corrisposte per suo
conto;
i)
segnalare immediatamente alla Società, ogni mutamento del proprio assetto giuridico o
societario, come pure ogni variazione della situazione economica e finanziaria, quali risultanti
dai dati, elementi e documenti forniti in sede di richiesta del finanziamento, nonché i fatti che
possano comunque mutare l'attuale struttura e organizzazione dell’Impresa, fornendo la
opportuna documentazione;
j) consentire ogni tipo di indagine tecnico amministrativa o di controllo e di fornire alla Società tutta
la documentazione relativa all’investimento programmato;
k) fornire ogni anno alla Società copia del bilancio definitivo di esercizio, della dichiarazione dei
redditi e ogni altra documentazione relativa alla domanda/contratto di finanziamento.
Inadempimento e risoluzione contrattuale: oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., la Società avrà
diritto a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ed a risolvere il contratto, perfezionato attraverso
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l'accettazione da parte della Società della presente proposta negoziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456
c.c. qualora:
a) il Farmacista non presenti mensilmente le D.C.R.;
b) il Farmacista non mantenga sufficiente disponibilità sul Conto di cui all’art. 6 della Convenzione;
c) la Convenzione sia stata risolta o sospesa;
d) il Farmacista o i suoi eventuali eredi o aventi causa non provvedano al puntuale pagamento del
rimborso dei finanziamenti e di quant'altro dovuto alla Società a qualsiasi titolo;
e) non sia stata prodotta la documentazione di cui al punto i) dell'art. 4;
f)
le situazioni, i dati, i conti esposti o dichiarati dal Farmacista in sede di concessione del
finanziamento risultino successivamente non veritieri;
g) mancata osservanza degli obblighi.
Nei casi sopra elencati il Farmacista sarà considerato inadempiente e pertanto la Società avrà diritto di
esigere l'immediato rimborso di ogni suo credito, nonché al risarcimento dei danni derivanti da svalutazione
monetaria e perdita di redditività del denaro, oltre che al pagamento di interessi convenzionali maturati e
moratori, calcolati sull’ammontare dell’insoluto per i giorni intercorrenti dalla data di scadenza a quelli di
effettivo soddisfo, oltre che di tutti i danni subiti e subendi, nonché avrà diritto ad agire per la tutela dei suoi
interessi, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, nei modi e nelle forme che riterrà più opportuni.
Proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e diritto di recesso: la Società ha la
facoltà di modificare unilateralmente, le clausole e le condizioni economiche che disciplinano la
Convenzione, anche se le modifiche sono sfavorevoli al Farmacista.
In tal caso trovano applicazione le prescrizioni di cui all’art 118 D. Lgs 01.09.1993 n.385 e ss.. Le variazioni
saranno validamente comunicate mediante PEC o Raccomandata A/R, con preavviso minimo di due mesi.
Le modifiche proposte dalla Società sono approvate dal Farmacista se questi non recede dal contratto entro
la data prevista per la sua applicazione.. Qualora il Farmacista non intenda approvare le modifiche, questi ha
diritto recedere dalla Convenzione senza alcuna penalità, ed a chiudere il contratto alle precedenti
condizioni.
Permane fermo il diritto della Società di recedere dal contratto prima che lo stesso abbia avuto un principio di
esecuzione, mediante lettera raccomandata A.R., ovvero PEC, nel contesto della quale venga esplicitata la
volontà di recedere. In tale ipotesi la Società non sarà tenuta a corrispondere alcuna somma, a qualsivoglia
titolo al farmacista, il quale non vanterà alcun diritto nei confronti della Società alla ripetizione di quanto alla
stessa eventualmente erogato nell’ambito dell’istruttoria da essa espletata.
Normativa giuridica:, le clausole di cui alla Convenzione sulle Condizioni Generali per le Operazioni con i
Farmacisti si intendono vincolanti ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disciplinato dal contratto,
oltre che a tutte le norme del c.c. .
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