Geb Consulting

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Geb Consulting
*314*
Spettabile
Credifarma spa
314
Via dei Caudini, 2
00185 Roma
Oggetto: Domanda/Contratto per prestito denominato “DCR Extra”
Il sottoscritto (di seguito “Farmacista”) _______________________________________________________________________
nato a ________________________________________ il _____________nella qualità di _______________________________
e legale rappresentante p.t. della (nome società) ______________________________________________________________
alla (via, piazza, ecc.) ______________________________________________________________________________________
Premesso che
a) ha stipulato con Credifarma S.p.A. avente sede a Roma in Via dei Caudini n. 2 (di seguito, “Società” o “Credifarma”)
un contratto (di seguito “Convenzione”) in base al quale la Società si riserva la facoltà di concedergli anticipazioni a
fronte dei crediti da lui vantati verso il Servizio Sanitario Nazionale (di seguito “SSN”);
b) in virtù della Convenzione ha rilasciato in favore della Società mandato in rem propriam / procura speciale alle liti (di
seguito “Mandato”) per l’incasso delle Distinte Contabili Riepilogative (di seguito “DCR”);
c) è a conoscenza che per poter usufruire di ulteriori finanziamenti da parte della Società non dovrà revocare il
Mandato, essendo lo stesso un requisito essenziale;
tutto ciò premesso chiede
la concessione di un prestito denominato “DCR Extra” di €________________________________________
,
(Euro_______________________________________________________________________) da rimborsare con 12 (dodici)
Rate mensili costanti.
Il contratto sarà così disciplinato
Art. 1 Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente domanda/contratto.
Art. 2 Oggetto e durata
Il presente contratto ha ad oggetto la concessione di un prestito a breve termine denominato “DCR Extra”
fino all’importo massimo pari alla media mensile delle ultime 12 DCR, da rimborsare con 12 (dodici) Rate mensili
costanti.
Art. 3 Erogazione del prestito
3.1 L’erogazione del prestito avverrà al perfezionamento del presente Contratto a condizione che il
Farmacista abbia, a pena di decadenza, documentato alla Società, entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario
dall’avvenuta conoscenza dell’accettazione della presente domanda/contratto da parte della Società stessa,
l’intervenuta formale notifica del Mandato al preposto Ente Debitore.
3.2 Al concretizzarsi della condizione di cui al precedente art. 3.1, la Società accrediterà la somma sul
Conto di cui all’art. 9 della Convenzione.
Art. 4 Tasso di interesse e parametri di riferimento - variazioni
4.1 Il tasso di interesse da applicare al prestito è pari alla media mensile dell’Euribor a tre mesi (di seguito
“Parametro”) maggiorata di 3,75 punti percentuali per anno (di seguito “Spread”), con divisore 365. Tale media sarà
calcolata (per tutta la durata del prestito) sulla base del Parametro pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 Ore” nel
mese precedente a quello di scadenza della Rata.
4.2 II tasso di interesse, ivi compreso l’eventuale Parametro, lo Spread ed ogni altro prezzo e condizione
possono essere variati, nel rispetto delle norme per la trasparenza in vigore. Tali eventuali variazioni saranno
comunicate nelle forme e con le modalità prescritte ex art. 7 della Convenzione, salva la facoltà di recesso di cui
all’art. 6 della predetta Convenzione.
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Firma __________________________________________________________________
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Codice Cliente ______________________________
con sede in (località) _________________________________________
Art. 5 Rimborso del prestito
5.1 Il rimborso del Prestito, dovrà essere effettuato, in linea con un Piano di Ammortamento (di seguito
“Piano di Ammortamento” o “Piano”) comunicato dalla Società al Farmacista, a mezzo di Rate mensili costanti e
posticipate (le “Rate”) a decorrere dalla fine del mese successivo a quello di entrata in ammortamento del prestito,
con la durata massima di cui all’art. 2 e al tasso di cui al precedente art. 4.1, detto Piano di Ammortamento sarà
comprensivo della quota d’interessi maturata nel periodo intercorrente tra l’erogazione del prestito e l’entrata in vigore
del Piano stesso.
5.2 La Società provvede a decurtare mensilmente l’ammontare delle Rate in scadenza dalle somme
rivenienti dalle anticipazioni delle DCR; anticipazioni che debbono essere finanziate almeno per l’importo della Rata in
scadenza. Nel caso in cui l’importo della DCR fosse insufficiente a coprire la Rata, la Società procederà all’addebito a
mezzo RID della differenza sul Conto del Farmacista.
5.3 La Società ha comunque la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere all’addebito dell’intero
importo della Rata a mezzo RID.
5.4 L’obbligo del Farmacista di pagare alle date fissate le somme tutte dovute a titolo di rimborso di capitale,
interessi o ad altro titolo in virtù del presente articolo e, più in generale, l’adempimento degli obblighi di cui al presente
contratto, non potrà essere sospeso o ritardato neanche per il caso di contestazione, sia pure giudiziale, che fosse
sollevata dal Farmacista o dovesse comunque sorgere tra le parti.
II Farmacista si obbliga a:
a) farsi finanziare le DCR mensili almeno nella misura pari alla Rata in scadenza, fatto salvo quanto
disposto all’art. 5;
b) non recedere dalla Convenzione, non revocare il Mandato e a non cedere la titolarità, senza prima aver
completamente ripianato le esposizioni relative al prestito di cui al presente contratto;
c) rifondere alla Società, tutte le tasse, imposte e spese di ogni tipo sostenute o corrisposte per suo conto;
d) segnalare immediatamente alla Società, fornendo la opportuna documentazione, ogni mutamento del
proprio assetto giuridico o societario, come pure ogni variazione della situazione patrimoniale,
economica e finanziaria – inclusa la richiesta ad istituti terzi di finanziamenti ipotecari e non – rispetto ai
dati, elementi e documenti forniti in sede di domanda/contratto del prestito, nonché i fatti che possano
comunque mutare l’attuale struttura e organizzazione dell’impresa.
Art. 7 Inadempimento e risoluzione contrattuale
Oltre che nelle ipotesi di cui all’art. 1186 c.c., la Società avrà diritto a dichiarare la decadenza dal beneficio
del termine ed a risolvere il contratto, perfezionato attraverso l’accettazione da parte di Credifarma della presente
proposta negoziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. qualora:
a) il Farmacista non presenti mensilmente le DCR;
b) il Farmacista non mantenga sufficiente disponibilità sul Conto, come disposto dall’art. 9 della
Convenzione;
c) la Convenzione sia stata risolta, sospesa o sia intervenuto il recesso di una delle parti;
d) il Farmacista non provveda al puntuale pagamento anche di una sola Rata di rimborso del prestito e di
quant’altro dovuto alla Società a qualsiasi titolo;
e) non sia stata prodotta la documentazione di cui al punto d) dell’art. 6;
f) le situazioni, i dati, i conti esposti o dichiarati dal Farmacista in sede di concessione del prestito risultino
successivamente non veritieri;
g) il Farmacista non abbia adempiuto anche ad una sola delle obbligazioni di cui agli artt. 3, 5, 6 e 11.
Nei casi sopra elencati, il Farmacista sarà considerato inadempiente e pertanto, la Società avrà diritto ad esigere
l’immediato rimborso di ogni suo credito, nonché il risarcimento dei danni anche derivanti da svalutazione monetaria e
perdita della redditività del denaro, oltre che il pagamento di interessi convenzionali maturati e moratori, questi ultimi
con applicazione del tasso di cui al precedente art. 4.1, maggiorato di 5 punti percentuali, (calcolati sull’ammontare
dell’insoluto per i giorni intercorrenti dalla data di scadenza a quello di effettivo soddisfo), oltre che tutti i danni subiti e
subendi, e ad agire per la tutela dei suoi interessi, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, nei modi e nelle forme
che riterrà più opportuni.
Art. 8 Recesso unilaterale
Permane fermo il diritto della Società di recedere dal presente contratto prima che lo stesso abbia avuto un
principio di esecuzione, mediante lettera Raccomandata AR, nel contesto della quale venga esplicitata la volontà di
recedere, da farsi pervenire presso il domicilio eletto del Farmacista ovvero mediante comunicazione dal medesimo
contenuto da inviarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata (“PEC”).
In tale ipotesi la Società non sarà tenuta a corrispondere alcuna somma, a qualsivoglia titolo, al Farmacista, il quale,
dal canto proprio, non vanterà alcun diritto nei confronti della Società alla ripetizione di quanto alla stessa
eventualmente erogato nell’ambito dell’istruttoria da essa espletata.
Art. 9 Controversie – Foro competente
Per qualsiasi controversia dovesse essere promossa dalle Parti in ordine alla esecuzione, interpretazione e
validità del presente contratto sarà competente, con esclusione di ogni altro, il Foro di Roma.
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Art. 6 Obblighi del Farmacista
Art. 10 Disciplina integrativa
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente scrittura, si rimanda alle norme contenute nella
Convenzione che si intendono qui integralmente ripetute e trascritte, parola per parola, nessuna esclusa e/o
eccettuata, oltre che agli articoli del codice civile in materia e ad ogni altra norma relativa.
Art. 11 Oneri fiscali e tributari ed eventuali altri oneri
11.1 Il Farmacista si obbliga a corrispondere alla Società gli oneri fiscali e tributari, l’importo dei bolli e di
ogni altra eventuale imposta e tassa applicabile al rapporto di specie, in base alla normativa vigente ed alle sue future
modificazioni.
11.2 Tutte le spese di eventuale registrazione della presente scrittura ed ogni altra ad essa inerente e
conseguente, saranno ad esclusivo carico del Farmacista.
Art. 12 Efficacia domanda/contratto del prestito
Il Farmacista richiedente prende atto che la presente domanda/contratto del prestito è priva di effetti è sarà
vincolante per la Società solo nell’ipotesi di espressa accettazione e, in tale ipotesi, si impegna al rispetto di quanto
previsto nel presente documento agli articoli da 1 a 11.
LCS
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Timbro e Firma
II Farmacista dichiara a tutti gli effetti di accettare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. gli artt. 1
(premesse e allegati), 3 (erogazione del prestito), 4 (tasso di interesse e parametri di riferimento - variazioni), 5
(rimborso del prestito), 6 (obblighi del farmacista), 7 (inadempimento e risoluzione contrattuale), 8 (recesso
unilaterale), 9 (controversie – foro competente), 11 (oneri fiscali e tributari ed eventuali altri oneri).
LCS
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Timbro e Firma
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