IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVIDENZA: testo, procedure e

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IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVIDENZA: testo, procedure e
Providence
ISSN: 2039-6449 - Reg. Trib. Roma N° 319/2001 dell'11/7/2001 Poste Italiane S.p.A. spedizione in A.P. - 70% - D.C.B. PD
N° 1 gennaio/marzo 2012
PERIODICO TRIMESTRALE DELL'ENTE NAZIONALE di PREVIDENZA e ASSISTENZA della PROFESSIONE INFERMIERISTICA
IL NUOVO
REGOLAMENTO
DI PREVIDENZA:
testo, procedure e commenti
SCHIAVON Mario
LADU Pierluigi
BERTOGLIO Giovanna
DELPERO Alessandro
VALERIO Giovanni
PRESIDENTE
SCHIAVON Mario
Direttore Responsabile di Redazione
VICE PRESIDENTE
LADU PIERLUIGI
CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE
BALDINI Luigi
BONFANTI Luca
BORRELLI Salvatore
BOVE Laura
CECCATTINI Giuliana
CUCCOVILLO Vincenzo
DAOU Boubacar
DI SARNO Paolo
FERRONE Roberto
GENOVA Antonio
GIOIA Antonella
LILLIU Paola
MANSOUR Umberto
NERI Maurizio
PASIN Liana
SPADAFORA Francesco
TARABELLONI Maria Serena
TOSELLI Simona
ZOPPI Paolo
Progettazione e Impaginazione
Adriano Lelli
www.graphio.it
Tiratura 27.650 copie
Finito di stampare nel mese di Aprile 2012
Centro Stampa Monfalcone
Via Romana, 46/48- 34074 - Monfalcone - (Go)
La rivista dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
p
rovidence
Sommario
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EDITORIALE di Mario Schiavon
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IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVIDENZA
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BANDO BORSE DI STUDIO
di
Mario Schiavon
Presidente EnPAPi
Edi
tori
ale
Questo è un numero speciale della nostra rivista trimestrale Providence: contiene, infatti, il testo commentato del nuovo Regolamento
di Previdenza, così come approvato dai Ministeri vigilanti. L'obiettivo è quello di rappresentare, con un linguaggio semplice e discorsivo, le più importanti modifiche intervenute nell'articolato, dando particolare risalto allo spirito con il quale si è voluto riformare profondamente l'assetto del sistema di protezione sociale che ENPAPI garantisce in favore dei liberi professionisti infermieri. L'Ente, come è noto,
assolve, nell'esercizio della sua funzione, un ruolo di rilievo costituzionale, garantendo il diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità, inabilità e superstiti, nonché il diritto a ricevere assistenza in caso di bisogno. L'applicazione, per legge, del sistema contributivo di calcolo
delle pensioni, introdotto nell'ordinamento al fine di conseguire risparmi nella spesa pensionistica, ha creato, nel tempo, una scarsa adeguatezza dei trattamenti, in cui il rapporto tra il reddito da pensione e l’ultimo reddito professionale non è superiore al trenta percento.
Con questa riforma, quindi, si è cercato di offrire una soluzione in questo senso, migliorando i montanti contributivi, i trattamenti pensionistici ed i tassi di sostituzione, attraverso misure che intervengono sia dal lato della contribuzione obbligatoria, sia da quello delle prestazioni pensionistiche.
Dal punto di vista della contribuzione, il presupposto è rappresentato dall’entrata in vigore della legge 12 luglio 2011, n. 133, che consente l’incremento dell’aliquota su cui si determina la misura del contributo integrativo. Nella modifica regolamentare questa è stata fissata al 4%, destinando la differenza rispetto alla precedente misura del 2% proprio all’incremento del montante contributivo.
Il provvedimento approvato comprende anche l’aumento progressivo, in cinque anni, dell’aliquota del contributo soggettivo dall’attuale
10% fino al 16% del reddito netto. Dal lato delle prestazioni, poi, sono stati estesi i coefficienti di trasformazione fino all’età di ottanta
anni, prevedendo che il trattamento decorra dalla data della domanda. L’iscritto che decida di andare in pensione oltre il sessantacin-
c i n q u e
quesimo anno di età potrà fruire, in questo modo, di una pensione più favorevole. Gli effetti di questa riforma portano ad un sostanziale
raddoppio del tasso di sostituzione che, in questo modo, supera il sessanta percento e, finalmente, crea le condizioni per assicurare ai
Professionisti assicurati un trattamento pensionistico adeguato ed in linea con i diritti sanciti dall’articolo 38 della Costituzione.
Accanto al nuovo articolato sono riportate le nuove procedure amministrative che, da un lato, rappresentano lo sforzo dell'Ente di semplificare e snellire i rapporti con la popolazione assicurata e, dall'altro, costituiscono il prodromo di un piú ampio progetto di dematerializzazione dei supporti cartacei, che condurrà, progressivamente, all'esclusivo utilizzo della tecnologia informatica nelle comunicazioni
tra l'Ente ed i propri iscritti. Il prossimo passo sarà quello, nell’ottica di creare un sistema integrato di welfare, di sviluppare un altro grande processo di riforma della funzione assistenziale, che andrà nel senso sia dell'implementazione delle prestazioni assistenziali esistenti,
sia in quello della previsione di nuovi interventi, individuati sulla base di esigenze espresse dai professionisti iscritti, da inserire in un nuovo,
unitario, Regolamento di Assistenza.
Mi auguro che questa iniziativa, diretta a migliorare
sempre di piú i servizi resi dall’Ente, sia gradita ai nostri
iscritti.
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IL NUOVO
REGOLAMENTO
DI PREVIDENZA
REGOLAMENTO
COMMENTO
Articolo 1 – Iscritti all’Ente.
1. Gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici
e gli Assistenti Sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali, esercitino attività
libero professionale, in forma singola o
associata senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di prestazione non
abituale o collaborazione coordinata e
continuativa, ovvero in una qualsiasi
forma diversa da quella subordinata,
sono obbligatoriamente iscritti all’Ente
(ENPAPI), ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente.
Con le modifiche all’articolo 1 si è proceduto ad una razionalizzazione formale,
inserendo nel primo comma il principio
generale del diritto/dovere di iscrizione per
tutti coloro che svolgono attività libero professionale, qualsiasi sia la forma di esercizio prescelta dal singolo professionista. Si
segnala, in particolar modo, la previsione,
ora esplicita, delle prestazioni non abituali,
nonché l’inserimento della formula generica “in una qualsiasi forma diversa da quella subordinata” che consente ad ENPAPI di
non dover prevedere esplicitamente, in
futuro, eventuali nuove modalità di esercizio libero professionale che siano disciplinate dall’ordinamento generale.
2. Non c’è obbligo di iscrizione nel caso in
cui l’attività sia svolta con i caratteri della
occasionalità, come definita dall’articolo
61, comma 2 del D.Lgs. 10 settembre
2003, n. 276.
L’obbligo di iscrizione non sussiste laddove
l’attività sia svolta in forma occasionale, nei
limiti stabiliti dalla legge (rapporti di durata
complessiva non superiore a trenta giorni
nel corso dell'anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, nonché misura del compenso complessivamente percepito nel
medesimo anno solare, non superiore a 5
mila euro).
3. E’ inefficace a tutti gli effetti l’iscrizione
all’Ente di coloro che non possiedano i
requisiti per l’esercizio della professione,
così come previsto dalla legge. In tal caso, i
contributi eventualmente versati sono restituiti dall’Ente, senza interessi.
4. La perdita dei requisiti per l’esercizio professionale comporta la perdita del diritto di
maturare anzianità contributiva presso l’Ente.
Chi non esercita nelle forme per cui è prevista l’obbligatorietà di iscrizione non è
tenuto ad iscriversi, e se dovesse esserlo, ha
diritto alla cancellazione e della restituzione dei contributi versati.
PROCEDURE
Un Infermiere libero professionista, iscritto al
relativo Albo professionale, può non iscriversi
ad ENPAPI (ovvero, se già iscritto, può chiede-
REGOLAMENTO
COMMENTO
PROCEDURE
re l’esonero dalla contribuzione) laddove sia
già titolare di una posizione assicurativa in uno
dei seguenti Enti di Previdenza obbligatoria:
• Cassa nazionale di previdenza ragionieri e
periti commerciali,
• Cassa italiana di previdenza e assistenza dei
geometri liberi professionisti,
• Cassa nazionale del notariato,
• Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense,
• Cassa nazionale di previdenza e assistenza
dei dottori commercialisti,
• Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi,
• Ente nazionale di previdenza consulenti del lavoro,
• Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti,
• Ente nazionale di previdenza e assistenza
medici e odontoiatri,
• Ente nazionale di previdenza e assistenza psicologi,
• Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari,
• Ente nazionale di previdenza e assistenza
pluricategoriale;
• Ente di previdenza dei periti industriali e dei
periti industriali laureati;
• Cassa nazionale di previdenza e assistenza
ingegneri e architetti;
• Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
• Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti
e per gli Impiegati in agricoltura.
L’eventuale opzione di non iscrizione deve
essere chiaramente espressa nel modello di
iscrizione all’Ente. In questo caso i contributi
derivanti dall'attività libero professionale che
andrebbero versati all'ENPAPI saranno versati
presso l'Ente di previdenza obbligatoria di
categoria professionale nel quale si è già iscritti e per il quale si svolge già attività libero professionale.
5. I soggetti che esercitano anche altre
professioni possono optare per l’iscrizione
presso altro Ente, ovvero ottenere l’esonero dalla contribuzione.
REGOLAMENTO
COMMENTO
PROCEDURE
Articolo 2 – Modalità di iscrizione.
1. Ai fini dell’iscrizione, i soggetti di cui
al precedente articolo 1, comma 1, sono
tenuti a presentare apposita domanda,
con le modalità indicate dall’Ente e autocertificando o allegando quanto richiesto, entro e non oltre 60 giorni dalla sussistenza dei requisiti.
Questo articolo disciplina le modalità da
seguire per l’iscrizione ad ENPAPI
La modifica all’articolo 2 consegue il
primario obiettivo di non vincolare l’attività dell’Ente ad un testo che
rischierebbe di essere superato dall’avanzare delle tecnologie a disposizione
degli utenti o previste da leggi dello
Stato.
Con l’uso della formula “con le modalità
indicate dall’Ente” ENPAPI ha la possibilità di adeguare le procedure alle possibilità offerte dalla tecnica (ad esempio,
email certificate, firma digitale ecc.),
ovvero consentite o imposte dalla Legge,
come può accadere con l’estensione
delle possibilità di autocertificazione.
2. In caso di omesso invio della domanda, decorso il termine di ulteriori 30 giorni, l’iscrizione avviene d’ufficio e si
applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento.
La procedura per l’accertamento dell’omesso invio della domanda è liberata
da vincoli formali e rimessa al solo
trascorrere del tempo.
3. I soggetti che non svolgono l’attività di
cui all’articolo 1, comma 1, sono tenuti a
presentare, se richiesta, autocertificazione nella quale attestano di non percepire
compensi riconducibili all’attività libero
professionale quale definita dal medesimo articolo.
Questo comma semplifica l’attività dei
professionisti, rispetto agli adempimenti
richiesti in precedenza.
Devono presentare istanza di iscrizione, i professionisti, iscritti nei Collegi provinciali IPASVI,
che esercitano attività libero professionale, in
una qualsiasi forma diversa dal lavoro subordinato e precisamente:
a) in forma individuale in quanto titolari di:
• partita IVA individuale,
• rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
• prestazioni di lavoro autonomo non abituale.
b) in forma associata in qualità di:
• associato ad uno studio professionale;
• socio di cooperativa sociale con rapporto di
lavoro autonomo.
Al fine dell’iscrizione, l’infermiere libero professionista deve inviare all’Ente la domanda di
iscrizione redatta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Ente www.enpapi.it;
il modulo deve essere debitamente sottoscritto
e trasmesso a mezzo PEC o, se sprovvisto, a
mezzo Raccomandata A.R insieme alla copia
fotostatica non autenticata di un documento
d’identità del sottoscrittore oppure consegnato
direttamente presso gli Uffici dell’Ente, senza
necessità di aggiungere alcun certificato in
quanto il modello vale come autocertificazione di tutti i dati ivi riportati. L’obbligo dell’iscrizione sussiste anche quando:
1) il professionista eserciti contestualmente
anche in forma subordinata;
2) il professionista sia al contempo percettore
di altro trattamento pensionistico.
La domanda deve essere inviata all’Ente entro
60 giorni dalla data di inizio dell’attività libero
professionale.
L´Ente, svolti i prescritti adempimenti istruttori,
provvederà a comunicare al neo-iscritto la
conferma dell´avvenuta iscrizione deliberata
dal Consiglio di Amministrazione, il numero di
matricola e le prime informazioni relative agli
adempimenti previsti dal Regolamento di
Previdenza. Dalla data di decorrenza dell’iscrizione, l’iscritto comincia a maturare i requisiti
necessari per acquisire il diritto a ricevere le
prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall’Ente e ha l’obbligo di versare i contributi (soggettivo, integrativo e di maternità) e di trasmettere annualmente le dichiarazioni reddituali. L’accertamento della non iscrizione
all’Albo professionale, in quanto presupposto
imprescindibile per l’esercizio dell’attività professionale, impedisce che si possa procedere
all’iscrizione ad ENPAPI; laddove tale accertamento intervenga successivamente, l’iscrizione
eventualmente deliberata sarà resa inefficace.
L’Ente può, in ogni momento, verificata la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione obbligatoria, procedere all’iscrizione d’ufficio di
coloro i quali risultino inadempienti al relativo
obbligo, con recupero della contribuzione
dovuta ed aggravio di sanzioni ed interessi.
REGOLAMENTO
COMMENTO
PROCEDURE
Articolo 3 – Cancellazione della posizione contributiva.
1. Laddove vi sia il trasferimento della
posizione contributiva ad altro Ente,
Cassa o forma di previdenza obbligatoria, in base all’esito di un procedimento
di ricongiunzione, la posizione contributiva viene cancellata.
2. In caso di radiazione dall’esercizio professionale la posizione contributiva viene
cancellata e gli eventuali contributi soggettivi e di maternità versati sono restituiti,
senza interessi, previa deduzione delle prestazioni eventualmente godute.
Con il nuovo articolo 3 il Regolamento
di Previdenza si conforma all’effettività
della storia previdenziale di ciascun
iscritto. La posizione previdenziale, con
i diritti, anche patrimoniali, che gli sono
connaturati, viene gestita da ENPAPI
anche quando l’attività libero professionale è interrotta. I contributi restano
depositati e l’iscritto gode di alcune
prestazioni ovvero rimane in attesa di
poterne godere alla maturazione dei relativi requisiti, ad esempio anagrafici.
Le possibilità di effettiva, materiale cancellazione della posizione del professionista dal database di ENPAPI, con
eliminazione di qualsiasi possibilità di
godere in futuro di qualsivoglia
prestazione sono quelle riprese dal
vigente articolo 3.
Gli Uffici provvederanno a cancellare la
posizione contributiva dell’Assicurato
nei casi di:
1. ricongiunzione dei periodi assicurativi
“in uscita”, vale a dire trasferimento dei
periodi contributivi maturati presso
Enpapi ad altro Ente o Gestione previdenziale;
2. radiazione dall’Albo. In tale ultima
ipotesi si procederà alla restituzione
degli importi versati a titolo di contributo soggettivo e di maternità, senza interessi e trattenendo le somme eventualmente erogate per prestazioni previdenziali ed assistenziali.
REGOLAMENTO
COMMENTO
Articolo 4 – Contributo soggettivo.
1. Il contributo soggettivo obbligatorio
annuo a carico di ogni iscritto all’Ente è
pari, a partire dal primo gennaio 2012, al
12% del reddito professionale netto derivante da lavoro autonomo, così come
individuato dal precedente articolo 1,
comma 1, prodotto nell’anno e risultante
dalla relativa dichiarazione dei redditi.
2. L’aliquota di cui al precedente comma è
aumentata ogni anno di un punto percentuale fino a raggiungere, nei quattro anni
successivi a quello di cui al precedente
comma 1, il 16% del reddito professionale.
Uno dei primi provvedimenti posti in
essere dagli Organi dell’Ente nel nuovo
mandato ha voluto dare una risposta
concreta alle esigenze di disporre di un
trattamento pensionistico adeguato,
migliorando i montanti contributivi, i
trattamenti pensionistici ed i tassi di sostituzione, intesi come rapporto tra il reddito da pensione e l’ultimo reddito professionale. Dal punto di vista della contribuzione il presupposto della riforma è
stato l’entrata in vigore della legge 12
luglio 2011, n. 133, che consente l’incremento dell’aliquota su cui si determina la misura del contributo integrativo
fino ad un massimo del 5%. Considerato
che un sostanziale aumento della base
di calcolo della pensione non può che
passare anche per una valutazione sul
possibile incremento della contribuzione soggettiva, il provvedimento
approvato prevede anche l’aumento
progressivo, in cinque anni, dell’aliquota dall’attuale 10% fino al 16% del reddito netto. La misura della contribuzione
minima soggettiva aumenta, sempre in
cinque anni, fino a complessivi euro
1.600,00. Nel comma 1 si ha, quindi, la
formalizzazione del passaggio dal 10 al
12%, a partire dal 1 gennaio 2012.
Il comma 2 prevede, per gli anni successivi, un aumento annuale dell’aliquota
di calcolo del contributo soggettivo, fino
a raggiungere la cifra del 16% del reddito professionale. Gli studi tecnici effettuati hanno evidenziato come il tasso di
sostituzione migliori più che sensibilmente, con l’applicazione del nuovo
regime, passando, per le anzianità contributive vicine ai quaranta anni, dall’attuale 27% ad un prospettico 62%.
3. E’ facoltà degli iscritti applicare un’aliquota superiore a quella prevista al
comma precedente, fino ad un massimo
del 23% del reddito professionale.
L’opzione, da esercitarsi contestualmente
all’invio delle comunicazioni di cui all’articolo 7, comma 1, è valida per il solo
anno per cui è esercitata ed è rinnovabile.
Il nuovo testo, in ogni caso, ha mantenuto la possibilità, per gli iscritti, di
versare, facoltativamente, il contributo
soggettivo applicando, sempre ai fini del
miglioramento dei montanti contributivi,
un’aliquota superiore a quella obbligatoria, nei limiti del 23%.
4. Il reddito di cui al comma 1 da sottoporre a contributo non può comunque
essere superiore al massimale previsto
dall’articolo 2, comma 18, della Legge 8
agosto 1995, n. 335.
Resta immutato il massimale reddituale
stabilito dalla legge.
5. Il contributo soggettivo dovuto dagli
iscritti all’Ente che siano già titolari di trattamento pensionistico è pari al 50% della
aliquota di cui ai commi 1 e 2 del presen-
Con il nuovo comma 5 ENPAPI riserva
agli iscritti già titolari di pensione un
trattamento favorevole, pur nei limiti
consentiti dalla Legge, secondo il
PROCEDURE
REGOLAMENTO
COMMENTO
PROCEDURE
te articolo. Tali soggetti non sono tenuti al
versamento del contributo soggettivo
minimo di cui al successivo comma 6.
recente orientamento della giurisprudenza, per la quale non può esistere una
attività economica che non sia sottoposta a contribuzione previdenziale.
6. Fermo restando l’obbligo di versamento dei contributi sull’intero ammontare
del reddito effettivamente conseguito, è
in ogni caso dovuto un contributo minimo determinato come segue:
a) Euro 760,00, a partire dal primo gennaio 2012;
b) Euro 970,00, a partire dal primo gennaio 2013;
c) Euro 1.180,00, a partire dal primo
gennaio 2014;
d) Euro 1.390,00, a partire dal primo
gennaio 2015;
e) Euro 1.600,00, a partire dal primo
gennaio 2016.
L’importo del contributo minimo, oltre
quello di Euro 1.600,00, potrà essere
annualmente rivalutato, con delibera del
Consiglio di Amministrazione, in base alla
variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT.
7. Sono esonerati dal versamento del
contributo minimo i professionisti titolari
di rapporti di lavoro dipendente, anche a
tempo parziale, purché disposto con orario superiore alla metà del tempo pieno.
Per coloro che svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente, con
contratti di lavoro a tempo parziale e
prestazioni rese con orario inferiore o
pari alla metà del tempo pieno, il contributo minimo di cui al precedente
comma è ridotto nella misura del 50%.
Sono altresì esonerati dal versamento del
predetto contributo minimo i titolari di
altro trattamento pensionistico.
8. Il contributo minimo di cui al comma 6
può essere ridotto del 50%, sulla base di
dichiarazione dell’iscritto, nei seguenti casi:
a) in caso di sospensione dell’attività
professionale per almeno sei mesi continuativi nel corso dell’anno solare;
b) fino al compimento del trentesimo
anno di età;
c) per i primi quattro anni di iscrizione,
per i titolari di partita IVA.
Nel comma 6 trovano posto le norme
transitorie che definiscono la misura del
contributo soggettivo minimo fino a
tutto il 2016, nonché il meccanismo per
le successive eventuali rivalutazioni.
A partire dal 2012, gli iscritti già titolari
di trattamento pensionistico hanno diritto d’ufficio alla riduzione del 50% del
contributo soggettivo dovuto (per il
2012: dal 12% al 6% del reddito professionale prodotto), oltre che del contributo soggettivo minimo. Coloro che volessero versare i contributi in misura intera
potranno esercitare l’opzione in sede di
dichiarazione annuale.
Nei commi 7 e seguenti sono previsti
esoneri e riduzioni del contributo
soggettivo minimo.
Nel comma 8 trovano posto le riduzioni
del contributo minimo concesse per:
sospensione dell’attività professionale di
almeno sei mesi; fino al compimento di
30 anni (prima il limite era a 26); i primi 4
anni di iscrizione dei titolari di partita IVA.
Possono ottenere la riduzione del 50%
del contributo soggettivo minimo:
1. gli iscritti che svolgono, oltre alla libera professione, anche attività di lavoro
dipendente con rapporto di lavoro a
tempo parziale (part-time) con orario di
lavoro inferiore o pari alla metà del
tempo pieno (riduzione per contestuale
lavoro dipendente);
2. gli iscritti che siano rimasti inattivi per
almeno sei mesi continuativi nel corso
dell’anno solare (riduzione per inattività
professionale);
3. gli iscritti che non abbiano compiuto il
trentesimo anno di età all’atto della
prima iscrizione all’Ente (riduzione per
età);
4. gli iscritti, titolari di partita IVA, per i
primi 4 anni di iscrizione all'Ente.
Le riduzioni non sono tra di loro cumulabili e si applicano solo al contributo
soggettivo minimo. È comunque dovuto
il contributo soggettivo calcolato in percentuale sul reddito professionale prodotto.
La riduzione del contributo soggettivo
minimo può essere chiesta al momento
dell’iscrizione (compilando la sezione
presente sul relativo modulo di domanda) ovvero successivamente all’iscrizione, utilizzando l’apposita modulistica
presente sul sito, senza necessità di
aggiungere alcun certificato in quanto il
modello vale come autocertificazione di
tutti i dati ivi riportati.
REGOLAMENTO
COMMENTO
PROCEDURE
Possono chiedere l’esonero dal versamento dei contributi minimi gli iscritti
che esercitano, contestualmente a quella
libero-professionale, anche attività di
lavoro dipendente con rapporto di lavoro
a tempo pieno ovvero con contratto di
lavoro part-time che preveda una percentuale di orario superiore al 50% del
tempo pieno.
Il professionista che svolge contestuale
attività di lavoro dipendente, in base
all’orario di lavoro svolto, potrà ottenere:
1. esonero dal versamento del contributo
soggettivo ed integrativo minimi nel caso
di part-time con orario da 50,1% a 99%;
2. esonero dal contributo soggettivo ed
integrativo minimo nonché dal versamento del contributo di maternità nel
caso di rapporto di lavoro a tempo pieno.
Sono comunque dovuti i contributi calcolati in percentuale rispetto ai dati reddituali prodotti. L’esonero può essere
chiesto al momento dell’iscrizione (compilando l’apposita sezione presente sul
relativo modulo di domanda) ovvero successivamente all’iscrizione, utilizzando
l’apposita modulistica (modulo di riduzione/esonero), senza necessità di
aggiungere alcun certificato in quanto il
modello vale come autocertificazione di
tutti i dati ivi riportati. Oltre al modulo di
domanda deve essere trasmessa la copia
fronte/retro di un documento di identità.
L’Ufficio valuta la sussistenza dei requisiti e la documentazione prodotta dall’interessato e, se necessario richiede le
opportune integrazioni; successivamente
e sottopone la domanda viene sottoposta
al primo Consiglio di Amministrazione
utile per la relativa delibera, di cui viene
data comunicazione all’interessato.
9. L’esonero e le riduzioni del contributo
minimo previsti ai precedenti commi 7 e
8 non sono cumulabili e sono concessi
su dichiarazione dell’iscritto, da inviare
con le modalità stabilite dall’Ente.
La novità dell’ultimo comma consiste
nel definire le modalità rinviando alle
innovazioni procedurali adottate da
ENPAPI. Sono anche aggiornati i riferimenti interni.
REGOLAMENTO
COMMENTO
Articolo 5 – Contributo integrativo.
1. Gli iscritti all’Ente devono applicare, conformemente a quanto previsto dall’articolo 8,
comma 3, del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103
e successive modifiche e integrazioni, una
maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito
imponibile dell’attività di cui all’articolo 1,
comma 1, del presente Regolamento. Detto
ammontare deve essere versato all’Ente, indipendentemente dall’effettivo pagamento che
ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest’ultimo.
Nell’articolo 5 trova collocazione la declinazione
nel Regolamento della recente innovazione normativa, Legge 133/2011, con passaggio dell’aliquota dal 2 al 4%, a far data dal 1 gennaio
2012. Nella modifica regolamentare essa è stata
fissata al 4% e, di conseguenza, il contributo integrativo, calcolato sul volume di affari effettivamente conseguito, sarà destinato per il 2% al
Fondo per le spese di gestione e per la solidarietà
e per il 2% all’incremento del montante contributivo. La misura della contribuzione minima integrativa è rimasta sostanzialmente immutata, passando a euro 150,00.
2. Le associazioni professionali, le cooperative
sociali e le società alle quali partecipa un iscritto all’Ente, devono applicare la maggiorazione
per la quota di competenza di ogni singolo
socio o associato iscritto all’Ente.
Nel comma 2 trovano collocazione “le società”, mutuando la disciplina generale che, differentemente dal regime precedente, le
prevede per l’esercizio delle professioni intellettuali.
3. L’ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all’Ente dal singolo iscritto è calcolato su una percentuale dei
corrispettivi lordi conseguiti dalla associazione,
cooperativa o società, corrispondente alla
quota di partecipazione agli utili spettante all’iscritto stesso.
4. La maggiorazione di cui ai precedenti
commi è fissata, a partire dal primo gennaio
2012, nella misura del 4% ed è riscossa direttamente dall’iscritto, dalla associazione, dalla
cooperativa sociale o dalla società cui esso partecipa, contestualmente alla riscossione dei
corrispettivi o proventi e previa evidenziazione
del relativo importo sul documento fiscale
emesso o rilasciato. Nei confronti della
Pubblica Amministrazione, tale maggiorazione resta fissata nella misura del 2%.
5. Fermo restando l’obbligo di versamento dei
contributi sull’intero ammontare del volume di
affari effettivamente conseguito, è in ogni caso
dovuto un contributo minimo pari a Euro
150,00. Detto importo potrà essere annualmente rivalutato dal Consiglio di
Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 4, comma 6.
6. Le disposizioni sul contributo integrativo
minimo non si applicano agli iscritti che siano
già titolari di trattamento pensionistico o di un
rapporto di lavoro dipendente, anche a tempo
parziale, purché disposto con orario superiore
alla metà del tempo pieno.
7. Ai fini del miglioramento dell’adeguatezza
delle prestazioni, il contributo integrativo calcolato sul volume di affari effettivamente conseguito, è destinato come segue: 2% al Fondo
per le spese di gestione e per la solidarietà; 2%
all’incremento del montante contributivo.
Nell’ultima parte del comma è precisata la
portata della riforma, che non si applica nei
rapporti dei professionisti con i soggetti della
Pubblica Amministrazione.
Nel comma 5 è introdotta una formula utile a
garantire chiarezza espositiva, ripresa dall’identica previsione relativa al contributo
soggettivo. Il contributo integrativo minimo è
aumentato da euro 120 a euro 150,00.
Il comma 6 vigente riprende l’agevolazione
concessa ai lavoratori dipendenti, estendendola ai professionisti già titolari di trattamento
pensionistico.
Il comma 7 stabilisce quale uso ENPAPI dovrà
fare delle maggiori risorse che saranno versate
dagli iscritti in virtù delle novità normative e
regolamentari testé illustrate.
PROCEDURE
REGOLAMENTO
COMMENTO
Articolo 6 – Frazionabilità dei contributi minimi.
1. In caso di iscrizione all’Ente ovvero di
esonero dalla contribuzione con decorrenza in corso d’anno, i contributi annui soggettivi ed integrativi minimi obbligatori
sono ridotti per tanti dodicesimi del loro
importo quanti sono i mesi di non iscrizione o di esonero dalla contribuzione.
Questo articolo prevede una procedura
semplificata rispetto a quella precedente.
Articolo 7 – Obbligo di comunicazione del
reddito professionale.
1.Tutti i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, devono
comunicare all’Ente, conle modalità indicate dall’Ente,
entro il 10 settembre di ciascun anno, l’ammontare del
reddito netto professionale, nonché del volume d’affari o corrispettivo lordo derivanti dall’attività professionale e dichiarati ai fini IRPEF per l’anno precedente.
2. La comunicazione deve essere inviata
anche se le dichiarazioni fiscali non sono state
presentate o sono negative e deve contenere
tutte le indicazioni richieste dall’Ente.
L’articolo 7 svolge la duplice funzione di
riprendere, innovandola, la disciplina
per la comunicazione dei redditi professionali. Nel comma 1 si ha una ulteriore
manifestazione del principio per cui le
modalità di invio delle comunicazioni
sono stabilite da ENPAPI anno per anno.
Altrettanto avviene nel comma 2.
3. Il reddito da dichiarare all’Ente è quello ricavato complessivamente dalle attività di cui
all’articolo 1, comma 1.
4. Per i professionisti associati il reddito da
dichiarare è quello di partecipazione imputato
al singolo professionista, afferente l’associazione stessa.
5. Per i soci di cooperative sociali l’importo da
dichiarare è quello risultante da una certificazione del rappresentante legale della cooperativa.
6. Nella stessa comunicazione devono essere
dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi nel corso dell’anno di riferimento sia ai
fini IRPEF che ai fini IVA.
7. In caso di morte dell’iscritto, la comunicazione di cui al primo comma relativa all’anno
del decesso deve essere presentata dagli eredi
entro quattro mesi dalla scadenza prevista per
la presentazione della dichiarazione dei redditi del de cuius. Relativamente ad altre annualità anteriori al decesso, la comunicazione
dovrà essere inoltrata dagli eredi entro due
mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da
parte dell’Ente.
8. L’Ente ha la facoltà di esigere dall’iscritto,
all’atto della domanda di pensione, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate
all’Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi,
limitatamente agli ultimi 5 anni.
La modifica formale, “ricavato complessivamente” sostituisce “derivante”, ha
il beneficio di rendere maggior chiarezza della regola, che rimane immutata.
PROCEDURE
Tutti gli iscritti all’Ente devono annualmente
dichiarare, attraverso la compilazione ed invio
del Modello UNI gli importi del reddito professionale di lavoro autonomo e del volume
d’affari (totale compensi, distinti tra quelli su
cui è applicata l’aliquota del 4% e quelli, relativi a rapporti con Pubbliche Amministrazioni,
cui è applicata l’aliquota del 2% ) prodotti nell’anno precedente a quello in cui viene resa la
dichiarazione, al fine di calcolare correttamente la contribuzione dovuta per tale annualità.
I soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa hanno la
facoltà di non dichiarare gli importi del
volume di affari, essendo corrispondenti
a quelli del reddito professionale.
Il Modello deve essere obbligatoriamente compilato ed inviato anche nel caso in
cui le dichiarazioni reddituali di riferimento non siano state presentate, o, se
presentate, contengano importi imponibili pari a zero o negativi.
L’invio del Modello deve avvenire entro
il 10 settembre di ciascun anno.
L’omessa, la ritardata o l’infedele comunicazione dei dati reddituali che dia
luogo ad una maggiore contribuzione
comporta di per sé l’applicazione di una
sanzione pari ad euro 10,00 ove il ritardo sia contenuto entro i sette giorni successivi alla scadenza e ad euro 50,00 ove
il ritardo ricada tra l’ottavo e il novantesimo giorno successivo alla scadenza.
Oltre il novantesimo giorno viene applicata una sanzione pari ad euro 100,00.
Attraverso il Modello UNI possono essere anche dichiarati i redditi presunti relativi all’anno corrente; la dichiarazione,
facoltativa, costituirà la base di calcolo
per la determinazione dell’anticipo del
saldo dovuto per l’anno cui si riferisce la
dichiarazione.
REGOLAMENTO
COMMENTO
PROCEDURE
Articolo 8 – Pagamento dei contributi.
1. Il pagamento e la riscossione della
contribuzione dovuta dall’iscritto sono
regolamentati ai sensi del successivo
comma 2.
2. Su proposta del Consiglio di
Amministrazione, il Consiglio di
Indirizzo Generale adotta apposita delibera, da inviare ai Ministeri vigilanti ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.
Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, concernente la procedura di pagamento e riscossione della contribuzione soggettiva,
integrativa e del contributo di maternità,
nonché delle somme non versate e delle
relative sanzioni e interessi.
Questo articolo regolamenta le modalità
di versamento dei contributi.
3. Per l’attività di vigilanza l’Ente potrà
in ogni tempo avvalersi della conoscenza del reddito imponibile dell’iscritto,
attraverso i dati della Amministrazione
finanziaria ovvero di altri soggetti pubblici e privati.
Il comma 3 esplicita in modo più ampio
e chiaro le capacità dell’Ente nello svolgimento dell’attività di vigilanza contro
fenomeni di elusione e evasione contributiva.
4. L’Ente provvede alla riscossione dei
contributi insoluti, di sanzioni e interessi e di ogni altra somma, avvalendosi
delle procedure ingiuntive ed esecutive
previste dalla legge.
Il comma 4 riprende l’ultima parte del
comma 1 dell’articolo 7 previgente.
L’attuale sistema di pagamento dei contributi annuali a carico dell’iscritto prevede:
• cinque rate di pari importo, costituite
dai contributi minimi per l’anno in corso
e da un anticipo del saldo dovuto per
l’anno precedente;
• sesta rata pari al conguaglio tra quanto
versato nelle prime cinque rate e quanto
dovuto complessivamente, a titolo di contributo soggettivo e contributo integrativo,
sulla base della dichiarazione dei redditi
netti professionali e dei volumi di affari.
Per permettere il calcolo dell’importo dovuto
nella sesta ed ultima rata, la comunicazione
dei redditi professionali e dei volumi d’affari
prodotti (da effettuarsi attraverso l’Invio del
Modello UNI) è fissata al 10 settembre di ciascun anno. Gli acconti sono versati in cinque
rate da versare entro il 10 del mese di febbraio,
aprile, giugno, agosto e ottobre. L’ammontare
di ciascuna delle prime cinque rate è ottenuto
sommando:
• il 20% del contributo soggettivo minimo
• il 20% del contributo integrativo minimo
• il 20% del contributo di maternità
• il 18% del contributo soggettivo calcolato sul reddito professionale presunto
ovvero sull’ultimo reddito disponibile
• il 18% del contributo integrativo calcolato sul volume d’affari presunto ovvero sull’ultimo volume d’affari disponibile
L’ammontare della sesta ed ultima rata,
da versare entro il 10 dicembre di ciascun anno, è ottenuto sommando:
• la differenza tra il contributo soggettivo
dovuto e quanto versato a titolo di
acconto nelle prime cinque rate
• la differenza tra il contributo integrativo dovuto e quanto versato a titolo di
acconto nelle prime cinque rate
Nel corso dell’intero anno solare, risultano complessivamente versati:
• contributo soggettivo minimo relativo
all’anno in corso
• contributo integrativo minimo relativo
all’anno in corso
• contributo di maternità relativo all’anno in corso
• contribuzione relativa all’anno precedente e calcolata in percentuale sulla
base dei redditi dichiarati
Al fine del pagamento dei contributi
minimi dovuti per l’anno corrente e del
saldo dell’anno precedente, l’Ente provvede ad inviare a ciascun iscritto appositi bollettini M.aV in tempo utile per effettuare i versamenti alle scadenze previste.
REGOLAMENTO
COMMENTO
PROCEDURE
Articolo 9 – Sanzioni relative all’invio
delle comunicazioni obbligatorie.
1. In caso di omesso invio della domanda
di iscrizione entro il termine previsto dall’articolo 2, comma 2, ovvero di omesso
invio della comunicazione di cui all’articolo 13, comma 2, è applicata una sanzione pari a euro 100,00. Tale sanzione è
ridotta a euro 20,00 qualora l’iscrizione o
la comunicazione intervenga entro 30
giorni dalla scadenza del termine.
2. Laddove l’omesso o ritardato invio della
domanda di iscrizione sia causa di inadempimento agli obblighi di contribuzione o di dichiarazione dei redditi, come
stabiliti dal presente Regolamento, si
applicano le relative norme sanzionatorie.
Rispetto al testo precedentemente in vigore, nel comma 1 troviamo le seguenti
novità: la sanzione accomuna le violazioni relative alle comunicazioni di
iscrizione e di esonero dalla contribuzione; il termine entro il quale la
sanzione è ridotta, per entrambe le
comunicazioni, viene portato da 60 a 30
giorni.
Il Regolamento, agli artt. 9, 10 e 11, prevede l’applicazione di sanzioni nel caso
in cui l’iscritto non ottemperi, nei tempi
previsti, agli obblighi relativi alla domanda di iscrizione, al pagamento dei contributi ed all’invio del modello reddituale.
Nello specifico gli adempimenti sanzionati sono:
1) omesso o ritardato invio della domanda di iscrizione;
2) ritardato pagamento dei contributi;
3) pagamento di importi inferiori a quanto dovuto;
4) ritardato o mancato invio della dichiarazione del reddito professionale;
5) l’infedele comunicazione del reddito
professionale.
Le sanzioni e gli interessi vengono addebitati dall’Ente nell’estratto conto individuale di ciascun iscritto. L’iscritto può, in
qualsiasi momento, procedere spontaneamente al pagamento dei relativi
importi; in caso di mancato pagamento
dei debiti contributivi, l’Ente può attivare
in ogni momento nei confronti dell’iscritto le procedure per il recupero forzoso
del debito, con aggravio dei relativi costi.
Il mancato invio della domanda di iscrizione, nei casi in cui sia obbligatorio,
comporta, decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine entro il quale la
domanda doveva essere trasmessa, l’applicazione della sanzione di euro 100,00.
Tale sanzione è ridotta ad euro 20,00 qualora l’iscrizione intervenga entro 30 giorni
dalla scadenza del termine.
Nel caso in cui l’omesso o il ritardato
invio della domanda di iscrizione sia
causa di inadempimento agli obblighi di
contribuzione o di dichiarazione dei redditi,
come
stabiliti
da
questo
Regolamento, si applicheranno all’iscritto anche le relative norme sanzionatorie.
Articolo 10 - Sanzioni relative alla
comunicazione dei redditi.
1. In caso di ritardo nella comunicazione
reddituale di cui all’articolo 7 si applica una
sanzione pari a 10,00 euro se la comunicazione è inviata entro i sette giorni successivi
alla scadenza. La sanzione è pari a 50,00
euro se la comunicazione è inviata tra l’ottavo e il novantesimo giorno successivo alla
scadenza. Oltre il novantesimo giorno viene
applicata una sanzione pari a 100,00 euro.
2. Laddove l’infedele comunicazione reddituale dia luogo ad una contribuzione
inferiore a quella effettivamente dovuta, si
applica una sanzione pari a 100,00 euro.
Il primo comma sanziona il ritardo nella
comunicazione, mentre il secondo l’infedele dichiarazione che dia luogo ad
una contribuzione inferiore.
La differenza tra quanto dovuto e versato,
essendo inerente i versamenti effettivamente fatti dall’iscritto, è disciplinata
dall’articolo successivo.
REGOLAMENTO
COMMENTO
Articolo 11 – Sanzioni per ritardato
pagamento dei contributi.
1. Il mancato rispetto dei termini per il
pagamento della contribuzione dovuta per
l’anno in corso, di cui all’articolo 8, comma
2, comporta l’obbligo del pagamento degli
interessi di mora calcolati in misura pari
allo 0,60% per ogni mese o frazione di
mese, con decorrenza dal giorno successivo all’ultimo utile per il previsto pagamento
e fino a quello dell’effettivo versamento.
2. Il ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma, se superiore a 90 giorni, comporta inoltre l’applicazione di
una sanzione pari al 10% del capitale
non pagato tempestivamente.
3. Nel caso in cui l’iscritto ometta o ritardi le comunicazioni all’Ente previste dall’articolo 7, o renda comunicazioni infedeli, sulle eventuali maggiori somme
dovute si applicano le sanzioni previste
dai precedenti commi 1 e 2, con decorrenza dal giorno in cui tali maggiori
somme avrebbero dovuto essere versate.
Questo articolo disciplina il regime
sanzionatorio nel caso in cui vi sia
ritardato versamento dei contributi.
Articolo 12 - Rateizzazione.
1. Il Consiglio di Amministrazione, con
apposita delibera, può concedere, su
richiesta dell’interessato, la rateizzazione degli importi dovuti per contributi,
sanzioni e interessi che risultassero insoluti alla data della domanda.
2. La rateizzazione può essere concessa
per importi superiori ad euro 2.000,00 e
per un periodo di tempo non superiore a
48 mesi e comunque non oltre la data di
maturazione del diritto a pensione. Il
tasso di interesse applicato sull’importo
rateizzato deve garantire il pieno recupero della capitalizzazione riconosciuta
ai contributi versati indipendentemente
dalla modalità di versamento.
Questo articolo costituisce una novità
del Regolamento di Previdenza. È stata
prevista con valenza generale la possibilità inizialmente offerta esclusivamente in sede di recupero crediti.
PROCEDURE
REGOLAMENTO
COMMENTO
PROCEDURE
Articolo 13 – Esonero dalla contribuzione.
1. Gli iscritti che cessino o sospendano
l’esercizio dell’attività professionale di
cui all’articolo 1, comma 1, hanno
facoltà di presentare domanda di esonero dalla contribuzione.
L’articolo 13 costituisce una delle novità
più significative del nuovo Regolamento
di Previdenza. Le norme ivi contenute disciplinano l’Esonero dalla contribuzione,
ossia i requisiti e le modalità attraverso le
quali l’iscritto che non esercita più la libera professione può usufruire della facoltà
di non versare contributi presso ENPAPI.
2. L’esonero dalla contribuzione decorre
dal primo giorno del mese successivo
alla data di effettiva realizzazione della
condizione che ne giustifica la richiesta,
non oltre il primo gennaio dell’anno
precedente a quello di presentazione
della domanda.
Mentre il comma 1 esplicita in quale situazione si può inviare la domanda di
esonero, il comma 2 definisce i limiti temporali della facoltà, che può esercitarsi a
far data “dal primo giorno del mese successivo” a quello in cui l’attività libero
professionale è sospesa o interrotta, ma
“non oltre il primo gennaio dell’anno
precedente a quello di presentazione
della domanda”. Tale ultima previsione
svolge una molteplicità di funzioni, tra le
quali si segnalano: reprimere comportamenti elusivi; incentivare un maggior flusso informativo tra iscritti ed Ente; consentire l’aggiornamento continuo dei dati;
avere maggior certezza delle risorse, nella
fattispecie crediti, che l’Ente può vantare;
conoscere con maggior certezza i montanti contributivi che l’Ente deve valorizzare anno dopo anno. Nei periodi di
esonero dalla contribuzione la posizione
previdenziale dell’iscritto, pur mantenuta
viva, non gode di tutti i benefici
riconosciuti ai professionisti contribuenti.
Il comma 3, dunque, manifesta le limitazioni conseguenti all’ottenimento dell’esonero, salve comunque le ulteriori
limitazioni previste in altre norme.
In base alla nuova disposizione regolamentare, possono presentare domanda di
esonero dalla contribuzione coloro che:
1. cessino o sospendano l’esercizio dell’attività infermieristica in forma libero
professionale;
2. svolgano, oltre a quella infermieristica, altra professione per la quale siano
iscritti ad un altro Ente di previdenza
obbligatorio.
La richiesta di esonero dalla contribuzione, redatta sull’apposito modulo
di domanda, deve essere inviata tempestivamente all’Ente a mezzo PEC o, in
mancanza, con Raccomandata A.R.
allegando copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità sottoscrittore oppure consegnata direttamente agli Uffici dell’Ente, senza necessità di aggiungere alcun certificato in
quanto il modello vale come autocertificazione di tutti i dati ivi riportati. La
domanda di esonero potrà essere sottoposta anche a verifica successiva della
dichiarazione reddituale. Gli Uffici, verificata la sussistenza delle condizioni
per la concessione dell’esonero, provvedono a sottoporre l’istanza al primo
Consiglio di Amministrazione utile per
la relativa deliberazione. L’esonero dalla
contribuzione ha effetto dal primo
giorno del mese successivo alla cessazione attività e comunque non oltre il
primo gennaio dell’anno precedente a
quello di presentazione della domanda
(nel caso di domanda retroattiva).
3. Durante il periodo di esonero dalla contribuzione l’iscritto non matura anzianità
contributiva e non ha diritto di usufruire
delle prestazioni di maternità e di assistenza, salvo ove diversamente specificato nel
Regolamento di cui all’articolo 22, comma
1, lettera f) del presente Regolamento.
4. La domanda di esonero dalla contribuzione può essere sottoposta a verifica, anche
successiva, della dichiarazione dei redditi.
5. L’iscritto che intenda riprendere l’attività professionale deve comunicarlo
all’Ente con modalità e termini di cui
all’articolo 2 del presente Regolamento.
Durante il periodo di esonero l’iscritto non
matura anzianità contributiva e non ha diritto
ad usufruire delle prestazioni di maternità ed
assistenza salvo ove diversamente previsto.
L’esonerato dovrà successivamente reiscriversi
all’Ente nel caso in cui riprenda lo svolgimento della libera professione infermieristica. Per
presentare la domanda di iscrizione conseguente al ripristino dell’attività professionale
si applica la disciplina di cui all’articolo 2 del
Regolamento.
REGOLAMENTO
COMMENTO
Articolo 14 – Variabilità dei contributi.
1. Le aliquote di cui all’articolo 4, commi
1 e 2, nonché i contributi minimi soggettivi ed integrativi di cui all’articolo 4 comma
6, ed all’articolo 5 comma 5, possono
essere variate ogni anno, nel rispetto della
normativa vigente, con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo, con delibera
del Consiglio di Indirizzo Generale,
approvata con la procedura prevista dall’art. 3, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 30
Giugno 1994, n. 509.
L’articolo 14 disciplina le modalità con
cui possono essere variate le aliquote
contributive.
Articolo 15 – Cancellazione e restituzione dei contributi.
1. Coloro che al compimento dell’età
pensionabile cessino o abbiano cessato
per qualsiasi motivo l’attività di cui
all’articolo 1, comma 1 e abbiano presentato domanda di esonero dalla contribuzione senza aver maturato almeno
cinque anni di contribuzione utile per il
diritto alla pensione di vecchiaia di cui al
successivo articolo 23, possono chiedere
la restituzione dei contributi versati, con
conseguente cancellazione della posizione contributiva.
2. Le somme rimborsabili sono pari al
montante dei contributi soggettivi versati.
3. Qualora, posteriormente alla liquidazione di cui al presente articolo, abbia
nuovamente luogo l’iscrizione all’Ente,
all’interessato è riconosciuta la facoltà di
versare, entro sei mesi dalla nuova iscrizione, l’importo liquidato maggiorato
degli interessi legali, al fine di ricostituire la pregressa posizione assicurativa.
Questo articolo disciplina i requisiti per
la restituzione dei contributi in caso di
compimento dell’età pensionabile senza
aver maturato l’anzianità contributiva
richiesta.
PROCEDURE
Ai fini dell’ottenimento della restituzione dei
contributi, l’infermiere libero professionista
deve inviare all’Ente apposita domanda a
mezzo PEC, ovvero a mezzo Raccomandata
A.R, ovvero consegnandola a mano presso gli
uffici dell’Ente, redatta utilizzando l’apposito
modulo disponibile sul sito dell’Ente
www.enpapi.it o presso gli Uffici dell’Ente; il
modulo deve essere debitamente sottoscritto e
trasmesso insieme alla copia fronte/retro di un
documento d’identità valido, senza necessità
di aggiungere alcun certificato, a meno di
quello relativo alle detrazioni fiscali, in quanto
il modello vale come autocertificazione di tutti
i dati ivi riportati.Presentata la domanda di
restituzione del montante contributivo gli
Uffici provvedono alla:
1) Verifica dei requisiti posseduti dagli
Assicurati:
a) avere almeno 65 anni di età;
b) aver cessato l’attività libero professionale,
già comunicata e deliberata dal Consiglio di
Amministrazione dell’Ente.
2) Verifica dei requisiti contributivi:
a) aver maturato meno di 5 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione;
b) disporre di una posizione contributiva regolare.
Una volta verificata la sussistenza dei requisiti
e la completezza della documentazione, gli
Uffici sottopongono la domanda pervenuta
all’attenzione del primo Consiglio di
Amministrazione utile per la relativa deliberazione.
A seguito della delibera, l’assicurato riceve:
- comunicazione del provvedimento di
avvenuta deliberazione;
- restituzione dell’importo secondo le modalità indicate nel modulo di domanda.
REGOLAMENTO
COMMENTO
Articolo 16 – Prescrizione dei contributi.
1. La prescrizione dei contributi dovuti
all’Ente e di ogni relativo accessorio ivi
comprese le sanzioni, è disciplinato
dalle norme pro tempore vigenti.
La prescrizione non è materia per la
quale la Legge deleghi potestà normative a norme di natura regolamentare.
L’articolo 16, dunque, opera un mero
rinvio.
Articolo 17 - Riscatto dei periodi di studio e delle attività professionali.
1. L’iscritto che abbia maturato almeno
cinque anni di effettiva contribuzione
all’Ente ha la facoltà di chiedere il riscatto
dei periodi contributivi professionali precedenti all’iscrizione all’Ente. Il numero
degli anni riscattabili, le modalità ed i termini del riscatto di cui al precedente
periodo saranno determinate con apposite
delibere
del
Consiglio
di
Amministrazione da sottoporre per l’approvazione ai Ministeri vigilanti, ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, lett. b), del D.
Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
2. L’iscritto che abbia maturato almeno
cinque anni di effettiva contribuzione
all’Ente ha facoltà di chiedere il riscatto
dei periodi di studio per il conseguimento
del titolo professionale. Il periodo riscattabile non può comunque essere superiore
alla durata legale del corso di studi seguito. Il numero degli anni riscattabili, le
modalità ed i termini del riscatto saranno
determinati da appositi regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione,
da sottoporre per l’approvazione ai
Ministeri vigilanti, ai sensi dell’articolo 3,
comma 2, lett. b), del D. Lgs. 30 giugno
1994, n. 509.
Questo articolo disciplina i requisiti e le
modalità di accesso al riscatto dei periodi contributivi.
PROCEDURE
Possono accedere al riscatto dei periodi di studio, tutti gli iscritti in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi che, al
momento della presentazione della domanda,
possano far valere almeno cinque anni di contribuzione effettiva, ovvero in caso di decesso
dell’iscritto, anche dai superstiti di cui all’art.
23 del Regolamento di Previdenza. Sono
riscattabili i periodi di studio relativi a:
• il conseguimento del diploma Universitario (art. 6,
comma 3, D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive
modificazioni),
• il conseguimento di diplomi ed attestati
equipollenti,
• il conseguimento della Laurea in
Infermieristica e Laurea specialistica in
Scienze infermieristiche,
• la partecipazione ai Master di Primo e di
Secondo livello.
La domanda di riscatto dei periodi di studio
deve essere inviata, utilizzando la modulistica
predisposta, a mezzo PEC, ovvero a mezzo raccomandata A.R. ovvero consegnata direttamente presso gli uffici dell’Ente Il modulo, debitamente compilato e firmato, redatto sull’apposito modulo di domanda, deve essere inviato all’Ente allegando copia di un documento
d’identità, senza necessità di aggiungere alcun
certificato in quanto il modello vale come autocertificazione di tutti i dati ivi riportati. Il perfezionamento della domanda di riscatto avverrà, dopo la delibera da parte del Consiglio di
Amministrazione dell’Ente, mediante l’accettazione dell’onere del riscatto da parte dell’interessato, secondo le seguenti modalità:
1. in caso di versamento in un’unica
soluzione: automaticamente al momento del
versamento;
2. in caso di rateizzazione: mediante l’invio
della dichiarazione di accettazione dell’onere
di riscatto, di una copia del piano di ammortamento predisposto dall’Ente, debitamente
firmato per accettazione e di una copia di un
documento di identità valido, da inviare agli
uffici dell’Ente, a mezzo raccomandata A.R,
entro 45 giorni dalla ricezione del provvedimento di riscatto, pena la decadenza della
domanda.
L’iscritto può optare, alternativamente, tra una
delle seguenti possibilità:
• versamento del contributo soggettivo minimo in vigore all’atto della domanda;
• versamento del contributo soggettivo calcolato in percentuale sulla media dei redditi per-
REGOLAMENTO
COMMENTO
PROCEDURE
cepiti nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.
La domanda di riscatto delle attività libero-professionali può essere presentata da chi, alla
data di presentazione della domanda, sia
iscritto ad ENPAPI da almeno 5 anni ed abbia
esercitato, per il periodo intercorrente tra la
data di iscrizione al Collegio ed il 1° gennaio
1996 attività di libera professione. La domanda di riscatto delle attività libero professionali,
redatta sull’apposita modulistica, deve essere
inviata, a mezzo PEC ovvero, in mancanza, a
mezzo raccomandata A.R. allegando copia
fotostatica di un documento d’identità, oppure
può essere consegnata direttamente presso gli
Uffici dell’Ente, senza necessità di aggiungere
alcun certificato in quanto il modello vale
come autocertificazione di tutti i dati ivi riportati. Il perfezionamento della domanda di
riscatto avverrà, dopo la necessaria delibera da
parte del Consiglio di Amministrazione
dell’Ente, mediante l’accettazione dell’onere
del riscatto da parte dell’interessato, che potrà
scegliere di versare in un’unica soluzione
ovvero in forma rateale. L’iscritto può scegliere
di versare, per ogni anno, riscattato:
• un importo pari alla contribuzione soggettiva minima in vigore nell’anno in cui viene presentata la domanda;
• un importo pari al contributo soggettivo, calcolato in percentuale sul reddito percepito nell’anno riscattato.
Articolo 18 – Ricongiunzione e totalizzazione delle contribuzioni.
1. La ricongiunzione e la totalizzazione
delle posizioni assicurative pregresse
costituite presso ENPAPI, con altre presso Enti di previdenza diversi, sono
ammesse nei limiti della normativa
vigente.
La ricongiunzione è l’istituto che consente l’unificazione, mediante trasferimento, dei periodi di contribuzione
previdenziale maturati dal professionista
in diverse gestioni previdenziali allo
scopo di ottenere un’unica pensione
calcolata su tutti i contributi versati. La
ricongiunzione può essere passiva (o “in
uscita”) quando il lavoratore dipendente, pubblico o privato o lavoratore
autonomo, già iscritto a forme di previdenza obbligatoria per liberi professionisti, esercita la facoltà di ricongiungere
presso l’attuale gestione previdenziale, i
contributi versati in precedenza presso
ENPAPI ovvero attiva (o “in entrata”)
quando la facoltà di ricongiunzione è
esercitata dal libero professionista che
chiede la ricongiunzione presso ENPAPI
dei contributi precedentemente versati a
forme di previdenza per lavoratori
dipendenti, pubblici o privati Sono
ugualmente ricongiungibili i periodi di
contribuzione presso diverse gestioni
previdenziali per liberi professionisti.
Possono presentare domanda di ricongiunzione i lavoratori autonomi o dipendenti ed
i liberi professionisti. Ll’iscritto all’ENPAPI,
in precedenza iscritto in altre forme di
previdenza obbligatoria, chiede il trasferimento all’ENPAPI dei contributi versati
nelle precedenti gestioni (art. 1 commi 1, 2
e 3 Legge 45/1990) La domanda di ricongiunzione deve essere inoltrata all’ENPAPI
che promuoverà il procedimento con l’altro/altri Enti nei quali l’interessato è stato
iscritto. La facoltà della ricongiunzione può
essere esercitata anche da un superstite di
iscritto deceduto a condizione che la
domanda venga presentata entro due anni
dal decesso, e che il titolare del diritto non
sia decaduto dall’esercizio della facoltà di
ricongiunzione per rinuncia o per inadempimento. Non è ammessa la ricongiunzione parziale e pertanto i contributi da
ricongiungere devono essere tutti quelli
versati. L’ammontare dei contributi da
trasferire è pari alla somma dei contributi
previdenziali versati maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50% a
REGOLAMENTO
COMMENTO
PROCEDURE
decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al
31 dicembre dell’anno immediatamente
precedente a quello in cui si effettua il
trasferimento.
La totalizzazione è l’istituto che consente l’acquisizione del diritto ad un’unica pensione di vecchiaia, di anzianità
o ai superstiti a quei lavoratori che
hanno versato contributi in diverse
casse, gestioni o fondi previdenziali e
che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta o in parte la contribuzione
versata. La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti,
autonomi e liberi professionisti ed è
completamente gratuita a differenza
della ricongiunzione che può essere
onerosa. Non è possibile ottenere la
totalizzazione parziale e la totalizzazione deve interessare tutte le gestioni
nelle quali il lavoratore è stato iscritto e
tutti i periodi contributivi versati nella
singola gestione.
La ricongiunzione “in uscita” è onerosa per
il professionista: l’onere viene calcolato
dalla gestione accentratrice ed è pari alla
differenza tra la riserva matematica necessaria alla copertura assicurativa e l’importo
dei contributi trasferiti dalle altre gestioni.
La gestione accentratrice provvederà a
determinare il diritto e la misura della pensione unica spettante a seguito dell’esercizio della facoltà di ricongiunzione. Ai fini
dell’ottenimento della pensione in totalizzazione, l’infermiere libero professionista
deve inviare all’Ente apposita domanda a
mezzo
PEC,
ovvero
a
mezzo
Raccomandata A.R, ovvero consegnandola
a mano presso gli uffici dell’Ente, redatta
utilizzando l’apposito modulo disponibile
sul sito dell’Ente www.enpapi.it o presso gli
Uffici dell’Ente; il modulo deve essere debitamente sottoscritto e trasmesso insieme
alla copia fronte/retro di un documento d’identità valido, senza necessità di aggiungere alcun certificato, a meno di quello relativo alle detrazioni fiscali, in quanto il
modello vale come autocertificazione di
tutti i dati ivi riportati. Presentata la domanda di pensione in totalizzazione gli Uffici
provvedono alla:
1) Verifica dei requisiti degli assicurati:
a) non essere titolare di un trattamento
pensionistico;
b) non aver richiesto ed accettato la
ricongiunzione dei periodi assicurativi;
c) avere compiuto 65 anni con almeno
20 anni di contribuzione complessiva
(periodi non coincidenti);
d) possedere ulteriori requisiti, diversi da
quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti
per l’accesso alla pensione di vecchiaia (cessazione del rapporto di lavoro, ecc.).
2) Verifica dei requisiti contributivi:
a) disporre di una posizione contributiva
regolare.
Una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la completezza della documentazione, gli Uffici sottopongono la domanda pervenuta all’attenzione del primo
Consiglio di Amministrazione utile per la
relativa deliberazione.
A seguito della delibera, l’assicurato riceve:
- comunicazione del provvedimento di
avvenuta deliberazione;
- l’importo a titolo di pensione, secondo
le modalità indicate nel modulo di
domanda (Ente erogatore INPS).
REGOLAMENTO
COMMENTO
PROCEDURE
Articolo 19 – Contribuzione volontaria.
1. Qualora l’iscritto all’Ente cessi l’attività lavorativa che ha dato luogo all’obbligo dell’iscrizione, può conseguire il
requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari all’Ente medesimo.
2. Tale facoltà è concessa purché l’iscritto:
a) possa far valere almeno un contributo
annuale obbligatorio nel quinquennio precedente la data della domanda, ovvero
almeno tre contributi annuali obbligatori
qualunque sia l’epoca del versamento;
b) continui a possedere i requisiti per l’esercizio professionale.
3. L’iscritto che si avvale di tale facoltà
deve inviare domanda con le modalità stabilite dall’Ente e corrispondere, entro il 31
dicembre di ciascun anno, almeno la contribuzione soggettiva ed integrativa minima obbligatoria prevista per l’anno stesso.
4. È facoltà dell’iscritto aumentare l’importo del contributo soggettivo versato a titolo
di contribuzione volontaria. L’ammontare
della contribuzione volontaria versata non
può comunque superare il limite della
contribuzione soggettiva derivante dall’applicazione dell’articolo 2, comma 18,
della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che
determina il massimale annuo della base
contributiva e pensionabile.
5. L’iscritto ammesso alla contribuzione
volontaria, ove interrompa il versamento
dei contributi, può riprenderlo entro il
termine perentorio di sei mesi dalla scadenza prevista per il versamento dell’ultimo contributo dovuto, maggiorandolo
degli interessi di mora al tasso legale.
Questo articolo disciplina la contribuzione volontaria, il cui accesso è
sottoposto alla richiesta dell’iscritto che,
come per le altre procedure, deve
inviare domanda “con le modalità stabilite dall’Ente”.
Tutti gli iscritti che cessino l’attività libero professionale e vogliano raggiungere il requisito
minimo contributivo per il diritto alla pensione
di vecchiaia ovvero intendano incrementare il
montante contributivo, possono chiedere di
proseguire il versamento della contribuzione
all’Ente in forma volontaria.
6. È facoltà degli iscritti presentare
domanda, con le modalità stabilite
dall’Ente, per integrare i versamenti a
titolo di contributo soggettivo, effettuati
fino al limite dell’aliquota della contribuzione soggettiva pro tempore vigente,
per gli anni in cui non è stato raggiunto
tale importo.
Il comma 6 conferisce una ulteriore possibilità agli iscritti che intendono
usufruire del beneficio della contribuzione volontaria, potendosi discostare dal limite del contributo soggettivo minimo e in tal modo incrementare
maggiormente il montante contributivo.
7. Le somme versate ai sensi del presente articolo sono aggiunte al montante
contributivo individuale e rivalutate a
decorrere dal primo gennaio dell’anno
successivo al versamento.
Il comma 7 introduce nel Regolamento
di Previdenza la regola sulla progressione del montante contributivo individuale a seguito dei versamenti per contribuzione volontaria, secondo la disciplina peraltro già applicata.
La domanda di contribuzione volontaria deve
essere inoltrata a mezzo PEC, oppure mediante raccomandata A.R. allegando copia fotostatica di un documento di identità, ovvero
può essere consegnata direttamente presso gli
uffici dell’Ente, senza necessità di aggiungere
alcun certificato in quanto il modello vale
come autocertificazione di tutti i dati ivi riportati.
Al momento della presentazione della
domanda è necessario:
• possedere lo status di iscritto attivo;
• aver versato almeno un contributo annuale
obbligatorio nel quinquennio precedente
ovvero almeno tre contributi annuali obbligatori qualunque sia l’epoca del versamento.
La domanda viene sottoposta al primo
Consiglio di Amministrazione utile per la relativa deliberazione.
I contribuenti volontari versano, entro il 31
dicembre di ogni anno, i contributi soggettivo
ed integrativo minimi.
È data facoltà all’interessato di aumentare l’importo del contributo soggettivo da versare, che
non può comunque superare il limite della
contribuzione soggettiva derivante dall’applicazione del massimale annuo.
REGOLAMENTO
COMMENTO
Articolo 20 – Comunicazione dell’Estratto
conto annuale.
1. L’estratto conto con l’indicazione delle
contribuzioni effettuate, la progressione
del montante contributivo e le notizie
relative alla posizione assicurativa è pubblicato permanentemente nel sito internet istituzionale dell’Ente, area riservata.
L’articolo 20 risponde all’esigenza di
agevolare il rapporto degli iscritti con
l’Ente, di ottimizzare l’uso delle risorse
economiche e naturali, e consente all’iscritto, allo stesso tempo, di avere perennemente a disposizione l’estratto conto.
Articolo 21 – Obblighi, funzioni ed attività dei Collegi provinciali.
1. I Collegi provinciali adempiono ai
seguenti obblighi ed attività:
a) assolvono le mansioni demandate per
lo svolgimento delle elezioni degli
Organi dell’Ente;
b) trasmettono annualmente l’Albo provinciale dei propri iscritti.
2. Svolgono altre attività su richiesta
dell’Ente.
L’articolo 21 ha la finalità di semplificare
l’attività svolta in coordinamento tra
Collegi e ENPAPI, eliminando altresì
riferimenti esterni ultronei.
Articolo 22 – Prestazioni previdenziali
ed assistenziali.
1. L’Ente provvede ad erogare in favore
dei propri iscritti, le seguenti prestazioni:
a) la pensione di vecchiaia;
b) l’assegno di invalidità;
c) la pensione di inabilità;
d) la pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta;
e) l’indennità di maternità;
f) gli interventi assistenziali, disciplinati
con apposito Regolamento, adottato con
delibera del Consiglio di Indirizzo
Generale, da trasmettere ai Ministeri vigilanti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2,
lett. b), del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
L’articolo 22 elenca le prestazioni previdenziali ed assistenziali offerte.
PROCEDURE
REGOLAMENTO
COMMENTO
PROCEDURE
Articolo 23 – Pensione di vecchiaia.
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia si
consegue al compimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione
che risultino versati dall’iscritto e accreditati in suo favore almeno cinque anni
di contribuzione effettiva.
2. Il predetto limite di età è fissato al
compimento del cinquantasettesimo
anno quando l’iscritto abbia raggiunto
una anzianità contributiva non inferiore
a 40 anni.
L’articolo 23 regola i requisiti di accesso
alla pensione di vecchiaia.
Ai fini dell’ottenimento della pensione
di vecchiaia, l’infermiere libero professionista deve inviare all’Ente apposita
domanda a mezzo PEC, ovvero a mezzo
Raccomandata A.R, ovvero consegnandola a mano presso gli uffici dell’Ente,
redatta utilizzando l’apposito modulo
disponibile sul sito dell’Ente www.enpapi.it o presso gli Uffici dell’Ente; il modulo deve essere debitamente sottoscritto
e trasmesso insieme alla copia
fronte/retro di un documento d’identità
valido, senza necessità di aggiungere
alcun certificato, a meno di quello relativo alle detrazioni fiscali, in quanto il
modello vale come autocertificazione di
tutti i dati ivi riportati.
Presentata la domanda di pensione gli
Uffici provvedono alla:
1) Verifica dei requisiti degli Assicurati:
a) compimento di 65 anni con un minimo di 5 anni di contribuzione effettiva,
ovvero 57 anni con almeno 40 anni di
anzianità contributiva.
2) Verifica dei requisiti contributivi:
a) possesso di una posizione contributiva regolare.
Una volta verificata la sussistenza dei
requisiti e la completezza della documentazione, gli Uffici sottopongono la
domanda pervenuta all’attenzione del
primo Consiglio di Amministrazione
utile per la relativa deliberazione.
A seguito della delibera, l’assicurato
riceve:
- comunicazione del provvedimento di
avvenuta deliberazione;
- l’importo a titolo di pensione secondo
le modalità indicate nel modulo di
domanda.
REGOLAMENTO
COMMENTO
Articolo 24 – Determinazione della pensione annua di vecchiaia.
1. L’importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi
versati per il coefficiente di trasformazione di
cui all’allegata tabella B) relativo all’età dell’assicurato al momento del pensionamento.
2. Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’iscritto al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene
adeguato con un incremento pari al prodotto
di un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell’età immediatamente superiore e il coefficiente dell’età inferiore a quella dell’assicurato e il numero dei
mesi costituenti la frazione di anno.
Per la comprensione della portata di questo articolo è necessario fare un breve excursus della disciplina generale.
Il sistema contributivo, inserito nell’ordinamento
italiano con la Legge 335/1995, prevede che I
contributi dei lavoratori siano accumulati in gestioni specifiche e rivalutati anno per anno.
L’insieme dei contributi versati dal professionista, unitamente alla rivalutazione annuale di cui ha fruito,
costituisce il montante contributivo individuale.
Quando l’iscritto raggiunge i requisiti di anzianità
anagrafica e contributiva per ottenere la
prestazione previdenziale e ne fa domanda, il
montante contributivo è moltiplicato per un coefficiente determinato dall’ apposita Tabella B, relativo all’età dell’avente diritto.
La suddetta Tabella è contenuta nel d.lgs. 247/07
e sostituisce quella elaborata dal Legislatore
nazionale del 1995, tenendo conto della aspettativa di vita generale e, di conseguenza, presenta
importi crescenti con l’aumentare dell’età del
richiedente la prestazione.
Garantisce la sostenibilità del sistema il criterio che,
maggiore è l’età del richiedente, minore l’aspettativa
di vita residua, maggiore è la prestazione riconosciuta a parità di montante contributivo.
ENPAPI, con provvedimento autonomo,
approvato dai Ministeri vigilanti, ha recepito l’innovazione ministeriale predetta e, con ausilio tecnico specializzato, ha innovato relativamente alle
età successive ai 65 anni, elaborando la Tabella B)
allegata al Regolamento di Previdenza vigente. Si
tratta di un’altra delle misure adottate dall’Ente,
dirette al miglioramento dell’adeguatezza delle
prestazioni attraverso l’incremento dei montanti
contributivi e del tasso di sostituzione.
La modifica al comma 3 è la novità potenzialmente più rilevante per gli iscritti. Vi si applica, a vantaggio dei professionisti iscritti, la riforma del contributo integrativo di cui alla Legge
133/2011, la cui quota aggiuntiva del 2%, di
cui al precedente articolo 5, viene destinata
all’incremento del montante contributivo, che
costituisce la base di calcolo delle prestazioni
previdenziali.
3.Il montante contributivo individuale è costituito da:
a) il complesso dei contributi soggettivi versati;
b) dalla quota di contributo integrativo determinata ai sensi dell’articolo 5, comma 7.
4. Il montante contributivo individuale viene
annualmente incrementato su base composta al
31 dicembre di ciascun anno, con esclusione
della contribuzione dello stesso anno, al tasso di
capitalizzazione di cui al seguente comma 5.
5. Il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi è dato dalla variazione media
quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
nominale appositamente calcolata dall’ISTAT,
con riferimento al quinquennio precedente
l’anno da rivalutare, ai sensi dell’articolo 1,
comma 9, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
6. In occasione di eventuali revisioni della serie
storica del PIL operate dall’ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del
montante contributivo sono quelli relativi alla
serie preesistente anche per l’anno in cui si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova
serie per gli anni successivi.
7. I parametri per il calcolo delle pensioni
secondo il sistema contributivo potranno essere variati ed adeguati in sintonia al reale andamento della gestione finanziaria, nel rispetto
del quadro normativo di riferimento.
PROCEDURE
REGOLAMENTO
COMMENTO
Articolo 25 – Decorrenza della pensione
di vecchiaia.
1. La pensione di vecchiaia è liquidata,
su domanda dell’iscritto, con decorrenza
dal primo giorno del mese successivo a
quello della domanda, con applicazione
del coefficiente di trasformazione relativo all’età posseduta alla data di decorrenza della pensione.
Con questo articolo ENPAPI riconosce ai
soggetti che tardano a chiedere la pensione di vecchiaia la possibilità di vedersi applicati i più favorevoli coefficienti
relativi ad età maggiori a 65 anni.
Articolo 26 – Supplemento di pensione.
1. I contributi versati all’Ente per periodi
successivi alla data di decorrenza della
pensione a carico dell’Ente stesso, danno
titolo ad un supplemento di pensione. La
liquidazione del supplemento può essere
richiesta quando siano trascorsi almeno
due anni dalla data di decorrenza della
pensione, ovvero dell’ultima liquidazione del supplemento e decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello
della domanda.
2. L’importo del supplemento è determinato secondo il sistema contributivo,
moltiplicando il montante individuale
dei contributi versati dalla data di decorrenza della pensione di vecchiaia ovvero
dell’ultima liquidazione del supplemento, per il coefficiente di trasformazione di
cui all’allegata tabella B) relativa all’età
dell’iscritto al momento della domanda
di supplemento.
In questo articolo sono contenute le
seguenti innovazioni: nella parte finale
del comma 1 è esplicitata la data di
decorrenza; nel comma 2 è esposto il
criterio di calcolo, con inserimento dell’innovazione relativa alla nuova tabella
B), allegata al Regolamento di
Previdenza.
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE
ETÀ
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
VALORI
4,42%
4,54%
4,66%
4,80%
4,94%
5,09%
5,26%
5,43%
5,62%
5,82%
6,04%
6,27%
TABELLA B
ETÀ
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
VALORI
6,53%
6,80%
7,10%
7,42%
7,77%
8,15%
8,57%
9,02%
9,51%
10,05%
10,65%
11,30%
PROCEDURE
Ai fini dell’ottenimento del supplemento
di pensione, l’infermiere libero professionista deve inviare all’Ente apposita
domanda a mezzo PEC, ovvero a mezzo
Raccomandata A.R, ovvero consegnandola a mano presso gli uffici dell’Ente,
redatta utilizzando l’apposito modulo
disponibile sul sito dell’Ente www.enpapi.it o presso gli Uffici dell’Ente; il modulo deve essere debitamente sottoscritto
e trasmesso insieme alla copia
fronte/retro di un documento d’identità
valido, senza necessità di aggiungere
alcun certificato, in quanto il modello
vale come autocertificazione di tutti i
dati ivi riportati.
Presentata la domanda di pensione gli
Uffici provvedono alla:
1) Verifica dei requisiti degli Assicurati:
a) titolarità di pensione di vecchiaia
ENPAPI;
b) possesso di almeno 2 anni di anzianità contributiva successivi alla data di
decorrenza della pensione, ovvero
all’ultima liquidazione del supplemento
2) Verifica dei requisiti contributivi:
a) possesso di una posizione contributiva regolare.
Una volta verificata la sussistenza dei
requisiti e la completezza della documentazione, gli Uffici sottopongono la
domanda pervenuta all’attenzione del
primo Consiglio di Amministrazione
utile per la relativa deliberazione.
A seguito della delibera, l’assicurato
riceve:
- comunicazione del provvedimento di
avvenuta deliberazione;
- l’importo a titolo di supplemento di
pensione secondo le modalità indicate
nel modulo di domanda.
REGOLAMENTO
Articolo 27 – Assegno di invalidità.
1. L’iscritto che esercita l’attività di cui
all’articolo 1, comma 1 ovvero che non
abbia presentato domanda di esonero di
cui al precedente articolo 13, ha diritto
all’assegno di invalidità a qualsiasi età,
ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) la capacità lavorativa sia ridotta a
meno di un terzo in modo continuativo
per infermità o difetto fisico o mentale,
sopravvenuti dopo l’iscrizione;
b) risultino versate in suo favore almeno
cinque annualità di effettiva contribuzione, delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda.
2. L’assegno di invalidità decorre dal
primo giorno del mese successivo a
quello in cui l’iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda.
3. L’assegno di invalidità è revocato
quando cessi anche una sola delle condizioni poste al comma 1, lettere a) e b).
4. L’iscritto beneficiario dell’assegno di
invalidità, che prosegua l’esercizio della
professione e maturi il diritto alla pensione di vecchiaia, può richiedere la
liquidazione di quest’ultima in sostituzione dell’assegno di invalidità.
COMMENTO
Nel comma 1 di questo articolo è specificato che il diritto alla prestazione non
è riconosciuto a coloro che hanno
ottenuto l’esonero dalla contribuzione.
Considerata la pressoché totale equivalenza tra l’esonero dalla contribuzione
previsto dall’attuale Regolamento di
Previdenza e la cancellazione prevista
dal testo previgente, la modifica non
costituisce una innovazione sostanziale.
PROCEDURE
Ai fini dell’ottenimento dell’assegno di
invalidità, l’infermiere libero professionista deve inviare all’Ente apposita
domanda a mezzo PEC, ovvero a mezzo
Raccomandata A.R, ovvero consegnandola a mano presso gli uffici dell’Ente,
redatta utilizzando l’apposito modulo
disponibile sul sito dell’Ente www.enpapi.it o presso gli Uffici dell’Ente; il modulo deve essere debitamente sottoscritto
e trasmesso insieme alla copia
fronte/retro di un documento d’identità
valido, allegando la documentazione
medica attestante l’invalidità e l’indicazione delle detrazioni fiscali applicabili sulla prestazione.
Presentata la domanda di pensione gli
Uffici provvedono alla:
1) Verifica dei requisiti degli Assicurati:
a) capacità lavorativa ridotta a meno di
un terzo in modo continuativo per infermità o difetto fisico intervenuti dopo l’iscrizione all’Ente riscontrabile attraverso
certificazione medica;
b) Possesso di almeno 5 anni di contribuzione effettiva, di cui tre nel quinquennio precedente la domanda
Verifica dei requisiti contributivi;
2) Verifica dei requisiti degli Assicurati:
a) possesso di una posizione contributiva regolare.
L’assicurato potrebbe essere sottoposto
ad apposita commissione medica nel
caso di documentazione medica non
sufficiente alla determinazione dello
stato di invalidità.
Una volta verificata la sussistenza dei
requisiti e la completezza della documentazione, gli Uffici sottopongono la
domanda pervenuta all’attenzione del
primo Consiglio di Amministrazione
utile per la relativa deliberazione.
A seguito della delibera, l’assicurato
riceve:
- comunicazione del provvedimento di
avvenuta deliberazione;
- l’importo a titolo di assegno di invalidità secondo le modalità indicate nel
modulo di domanda.
REGOLAMENTO
COMMENTO
PROCEDURE
Articolo 28 – Pensione di inabilità.
1. L’iscritto che esercita l’attività di cui
all’articolo 1, comma 1 ovvero che non
abbia presentato domanda di esonero di
cui al precedente articolo 13, ha diritto
alla pensione di inabilità a qualsiasi età
ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) la capacità lavorativa sia esclusa in
modo permanente e totale, a causa di
malattia o infortunio sopravvenuti dopo
l’iscrizione;
b) l’evento si sia verificato e la domanda
sia stata presentata nel periodo di esercizio dell’attività libero professionale
ovvero precedentemente alla domanda
di esonero di cui all’articolo 13;
c) risultino versate in suo favore almeno
5 annualità di effettiva contribuzione,
delle quali almeno 3 nel quinquennio precedente la domanda di pensione;
d) sia intervenuta la cessazione effettiva
dell’attività professionale e la relativa cancellazione da un Collegio provinciale.
2. La pensione di inabilità decorre dal
primo giorno del mese successivo a quello in cui l’iscritto, avendone conseguito il
diritto, ne fa domanda. Nel caso in cui la
cancellazione dal Collegio provinciale
avvenga successivamente alla presentazione della domanda, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello dell’avvenuta cancellazione.
3. La pensione di inabilità è revocata
quando cessi anche una sola delle condizioni poste al comma 1, lettere a), b),
c) e d).
4. La pensione di inabilità è reversibile ai
superstiti.
5. Qualora si verifichi il decesso del
richiedente prima che abbiano avuto
luogo i prescritti accertamenti clinici, ma
la inabilità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di
ammissione alla pensione di inabilità a
favore del de cuius potrà essere adottato
anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore dei superstiti aventi
diritto.
Nel comma 1 di questo articolo è specificato che il diritto alla prestazione non
è riconosciuto a coloro che hanno
ottenuto l’esonero dalla contribuzione.
Considerata la pressoché totale equivalenza tra l’esonero attuale e la cancellazione prevista dal Regolamento di
Previdenza previgente, non si tratta di
innovazione sostanziale.
Ai fini dell’ottenimento della pensione
di inabilità, l’infermiere libero professionista deve inviare all’Ente apposita
domanda a mezzo PEC, ovvero a mezzo
Raccomandata A.R, ovvero consegnandola a mano presso gli uffici dell’Ente,
redatta utilizzando l’apposito modulo
disponibile sul sito dell’Ente www.enpapi.it o presso gli Uffici dell’Ente; il modulo deve essere debitamente sottoscritto
e trasmesso insieme alla copia
fronte/retro di un documento d’identità
valido, allegando la documentazione
medica attestante l’inabilità e l’indicazione delle detrazioni fiscali applicabili sulla prestazione.
Presentata la domanda di pensione gli
Uffici provvedono alla:
1) Verifica dei requisiti degli Assicurati:
a) esclusione della capacità lavorativa in
modo permanente e totale, a causa di
malattia o infortunio sopravvenuti dopo
l’iscrizione, riscontrabile attraverso certificazione medica;
b) possesso dello stato di iscritto all’Ente
all’atto della presentazione dell’istanza;
c) possesso di almeno 5 anni di contribuzione effettiva, di cui tre nel quinquennio precedente la domanda;
d) cessazione effettiva dell’attività professionale e relativa cancellazione da un
Collegio provinciale
2) Verifica dei requisiti degli Assicurati:
a) possesso di una posizione contributiva regolare.
L’assicurato potrebbe essere sottoposto
ad apposita commissione medica nel
caso di documentazione medica non
sufficiente alla determinazione dello
stato di invalidità.
Una volta verificata la sussistenza dei
requisiti e la completezza della documentazione, gli Uffici sottopongono la
domanda pervenuta all’attenzione del
primo Consiglio di Amministrazione
utile per la relativa deliberazione.
A seguito della delibera, l’assicurato
riceve:
- comunicazione del provvedimento di
avvenuta deliberazione;
- l’importo a titolo di pensione di inabilità secondo le modalità indicate nel
modulo di domanda.
REGOLAMENTO
COMMENTO
Articolo 29 – Calcolo delle prestazioni
di invalidità e di inabilità.
1. L’importo della pensione di inabilità e dell’assegno di invalidità è determinato secondo
il sistema di cui al precedente articolo 24,
assumendo il coefficiente di trasformazione
relativo all’età di 57 anni nel caso in cui l’età
dell’assicurato all’atto dell’attribuzione della
pensione sia ad essa inferiore.
Il sistema di calcolo contributivo è identico per l’assegno di invalidità e per la
pensione di inabilità.
Articolo 30 – Norme comuni all’assegno di
invalidità e alla pensione di inabilità.
1. Alla domanda di assegno di invalidità o di
pensione di inabilità deve essere allegata la
seguente documentazione:
a) certificato medico rilasciato da struttura pubblica attestante le condizioni di inabilità o invalidità e dal quale risulti l’indicazione della
causa e l’epoca dell’insorgere dell’evento inabilitante o invalidante;
b) nell’ipotesi di infortunio o malattia: documentazione comprovante azione giudiziaria
promossa contro il responsabile o i suoi aventi
causa, ovvero la prova dell’ammontare dell’indennizzo ricevuto, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni o malattia stipulata dall’iscritto.
2. In caso di infortunio, l’assegno di invalidità e
la pensione di inabilità non sono concessi, o, se
concessi, sono revocati, qualora il danno sia
stato risarcito ed il risarcimento ecceda la
somma corrispondente alla capitalizzazione, al
tasso del 5% della pensione annua dovuta.
Sono invece proporzionalmente ridotti nel caso
che il risarcimento sia inferiore. A tali fini non si
tiene conto del risarcimento derivante da assicurazioni per infortuni stipulate dall’iscritto.
3. In caso di inabilità o invalidità dovute ad
infortunio l’Ente è surrogato nel diritto al risarcimento ai sensi dell’articolo 1916 del codice
civile, in concorso con l’assicuratore di cui al
comma precedente, ove questi abbia diritto
alla surroga.
L’articolo 30 raccoglie tutte le norme
comuni alle prestazioni di invalidità e
inabilità che è stato possibile raccogliere
in un unico testo. La nuova lettera a) del
comma 1 integra la previsione previgente con indicazioni volte a semplificare la relazione dell’iscritto con l’Ente,
potendo il richiedente la prestazione
fare riferimento a strutture pubbliche e
ad una documentazione semplificata.
4. L’accertamento dello stato di inabilità o di
invalidità è effettuato da una apposita commissione costituita presso struttura pubblica convenzionata, struttura militare ovvero per
mezzo di apposita convenzione stipulata con
Enti di previdenza pubblici o privati.
Il comma 4 facilita la relazione del
richiedente la prestazione con l’Ente,
nonché semplifica la procedura (eliminando la necessità per il Consiglio di
Amministrazione di adottare uno specifico provvedimento per la nomina di
una Commissione) ed economizzare
l’uso delle risorse.
5. Nel caso in cui il richiedente sia impossibilitato, per oggettivi motivi di salute, a presentarsi nei locali indicati dalla Commissione
potrà, dietro presentazione di idonea certificazione sanitaria, chiedere che la visita medica
sia effettuata al proprio domicilio da parte di un
Il comma 5 recepisce quanto stabilito
nel precedente comma 4, percorrendo
la medesima strada di semplificazione
ed economia: sostituzione della
Commissione nominata ad hoc con
quelle citate dal comma precedente.
PROCEDURE
REGOLAMENTO
COMMENTO
sanitario, appositamente indicato nell’ambito
della Commissione di cui al precedente
comma, con preavviso di visita a mezzo telegramma, con almeno cinque giorni di anticipo. Il medico dovrà redigere e sottoscrivere un
apposito verbale il quale verrà poi esaminato
dalla Commissione medica, che stabilirà l’esistenza o meno dell’inabilità o della invalidità.
6. Si provvederà infine all’istruttoria del fascicolo per la successiva delibera del Consiglio di
Amministrazione.
7. Il provvedimento di rigetto della domanda
di pensione di inabilità o di assegno di invalidità da parte del Consiglio di Amministrazione
deve essere motivato ed è comunicato al
richiedente con raccomandata con ricevuta di
ritorno, con esplicita menzione della facoltà di
proporre ricorso amministrativo.
8. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della notifica di rigetto, l’interessato può
richiedere che l’accertamento venga deferito
ad un collegio composto da un medico designato dal Consiglio di Indirizzo Generale
dell’Ente, da un medico designato dal ricorrente e da un terzo medico nominato dal presidente dell’Ordine dei medici della provincia
ove avviene la visita.
9. Nel caso di riconoscimento della inabilità o
della invalidità le spese dell’intero collegio
medico sono a carico dell’Ente e la decorrenza
delle prestazioni è fissata al primo giorno del
mese seguente a quello in cui l’iscritto ha presentato domanda, ai sensi degli articoli 27 e 28.
10. Qualora il collegio medico di cui al comma
8 confermi l’esito negativo del primo accertamento, le spese dell’intero collegio medico sono
a carico del richiedente la prestazione.
11. L’iscritto beneficiario di assegno di invalidità
o di pensione di inabilità deve sottoporsi, pena
la sospensione della prestazione, alle visite
mediche che l’Ente può predisporre in qualsiasi
momento allo scopo di accertare la persistenza
dello stato di invalidità o di inabilità.
12. L’accertamento è effettuato da una commissione costituita presso struttura pubblica
convenzionata, struttura militare ovvero per
mezzo di apposita convenzione stipulata con
Enti di previdenza pubblici o privati. Le procedure di accertamento, notifica ed eventuale
ricorso si svolgeranno con le medesime modalità di cui ai precedenti commi.
13.Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione
della prestazione, senza che il beneficiario si
sia assoggettato alla verifica, la prestazione è
revocata d’ufficio.
I commi 11, 12 e 13 recepiscono le
norme sul procedimento di verifica che
l’Ente può attivare nei confronti di coloro che hanno ottenuto le prestazioni di
invalidità e inabilità, esplicitando alcune
fasi precedentemente non altrettanto
chiare ed innovando in altre, in coerenza alle novità precedentemente esposte.
PROCEDURE
REGOLAMENTO
Articolo 31 – Pensione ai superstiti.
1. Nel caso di morte del pensionato o
dell’iscritto, per il quale sussistano al
momento della morte le condizioni di
contribuzione e di assicurazione di cui
al precedente articolo 28, comma 1, lett.
c), spetta una pensione al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai
genitori in età superiore ai sessantacinque anni o inabili al lavoro, che alla
morte dell’iscritto o del pensionato risultano a suo carico.
2. In mancanza anche dei genitori la
pensione spetta ai fratelli celibi e alle
sorelle nubili superstiti, sempreché‚ al
momento della morte del pensionato o
dell’assicurato risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico.
3. Il carico è determinato ai sensi delle
disposizioni in vigore in materia di assegno per il nucleo familiare.
4. Nel caso in cui i figli seguano corsi di
studi superiori o universitari, la pensione
spetta loro anche dopo il superamento
della maggiore età, limitatamente alla
durata del corso seguito, e comunque
non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età, sempreché i figli stessi
risultino a carico del genitore al momento del decesso, e non prestino lavoro
retribuito.
5. La pensione decorre dal primo giorno
del mese successivo al decesso dell’iscritto o del pensionato.
6. Qualora non sussistano i requisiti contributivi ed assicurativi per l’erogazione
della pensione ai superstiti, ai medesimi
compete la restituzione dei contributi
soggettivi versati, ai sensi del precedente
articolo 15, in misura proporzionale alle
percentuali indicate dal successivo articolo 33, comma 1.
COMMENTO
L’articolo 31 disciplina i requisiti e le
modalità di accesso alla pensione ai
superstiti.
PROCEDURE
Ai fini dell’ottenimento della pensione ai
superstiti, l’avente diritto deve inviare
all’Ente apposita domanda a mezzo
PEC, ovvero a mezzo Raccomandata
A.R, ovvero consegnandola a mano
presso gli uffici dell’Ente, redatta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul
sito dell’Ente www.enpapi.it o presso gli
Uffici dell’Ente; il modulo deve essere
debitamente sottoscritto e trasmesso
insieme alla copia fronte/retro di un documento d’identità valido ed alla documentazione attestante i requisiti dei beneficiari, compresa l’indicazione delle
detrazioni fiscali.
Presentata la domanda gli Uffici provvedono alla:
1) Verifica dei requisiti degli Assicurati:
a) decesso del pensionato o dell’iscritto;
b) possesso di almeno 5 anni di contribuzione effettiva, di cui tre nel quinquennio precedente la domanda;
2) Verifica dei requisiti degli Assicurati:
a) possesso di una posizione contributiva regolare.
Una volta verificata la sussistenza dei
requisiti e la completezza della documentazione, gli Uffici sottopongono la
domanda pervenuta all’attenzione del
primo Consiglio di Amministrazione
utile per la relativa deliberazione. A
seguito della delibera, l’assicurato
riceve:
- comunicazione del provvedimento di
avvenuta deliberazione;
- l’importo a titolo di pensione ai superstiti secondo la seguente ripartizione:
• 60% al coniuge
• 70% al figlio unico se manca il coniuge
• 20% ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge
• 40% a ciascuno dei figli se manca il
coniuge
• 15% a ciascun genitore
• 15% a ciascuno dei fratelli o sorelle
La somma delle quote non può
comunque superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all’iscritto.
• l’importo ad integrazione della pensione a titolo di trattamento economico
speciale (per gli orfani).
REGOLAMENTO
COMMENTO
Articolo 32 – Liquidazione della pensione ai superstiti.
1. La misura della pensione ai superstiti di
cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo
31 è stabilita dalle norme vigenti per l’assicurazione generale obbligatoria nelle
seguenti aliquote della pensione annua già
liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato in base al precedente articolo 24:
a) 60% al coniuge;
b) 70% al figlio unico se manca il coniuge;
c) 20% a ciascun figlio se ha diritto a
pensione anche il coniuge;
d) 40% a ciascuno dei figli se manca il coniuge;
e) 15% a ciascun genitore;
f) 15% a ciascuno dei fratelli o sorelle.
La somma delle quote non può comunque superare il 100% della pensione che
sarebbe spettata all’iscritto.
2. Per il calcolo della pensione ai superstiti
dell’assicurato, nel caso di decesso ad un’età
inferiore ai 57 anni, si assume il coefficiente
di trasformazione relativo all’età di 57 anni.
3. Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti aventi
diritto a pensione, la misura della stessa
è corrispondentemente ricalcolata.
L’articolo 32 disciplina le modalità di
liquidazione della pensione ai superstiti.
Articolo 33 – Cessazione del diritto alla
pensione indiretta o di reversibilità.
1. Il diritto alla pensione indiretta o di
reversibilità cessa:
a) per il coniuge, qualora passi a nuove
nozze;
b) per i figli, al compimento del diciottesimo anno di età o quando cessi lo stato
di inabilità al lavoro;
c) per il genitore inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità o quando
consegua altra pensione;
d) per la sorella o il fratello inabile al
lavoro, quando cessi lo stato di inabilità
o contraggano matrimonio, ovvero conseguano altra pensione;
e) per i figli iscritti a corsi di studi superiori o universitari, al compimento del
ventiseiesimo anno di età.
2. Conserva il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità dopo il compimento del diciottesimo anno di età il figlio
riconosciuto, divenuto inabile al lavoro
nel periodo compreso tra la data della
morte dell’iscritto ed il compimento
della predetta età.
L’articolo 33 definisce le cause di cessazione del diritto alla pensione ai
superstiti.
PROCEDURE
REGOLAMENTO
COMMENTO
Articolo 34 – Pagamento delle pensioni
e dell’assegno di invalidità.
1. Le pensioni e gli assegni di invalidità
sono pagati in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è
pagata nel mese di dicembre.
L’articolo 34 specifica la modalità di
pagamento dei trattamenti pensionistici.
Articolo 35 – Cumulabilità delle prestazioni con altri redditi dei beneficiari.
1. La cumulabilità delle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate
dall’Ente con altri redditi goduti dai
beneficiari è regolata dalle disposizioni
normative pro tempore vigenti.
L’articolo 35 contiene un riferimento alla
normativa statale, generalizzato per tutte
le prestazioni erogate da ENPAPI, sia
previdenziali che assistenziali, conferendo alla norma capacità di sopravvivere
ad eventuali modifiche operate dal
Legislatore nazionale.
Articolo 36 – Perequazione automatica
delle pensioni.
1. Le pensioni erogate in forza del presente Regolamento sono annualmente
rivedute in base alla variazione annua
corrispondente all’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed
impiegati calcolato dell’ISTAT.
L’articolo 36 stabilisce il principio di
rivalutazione annua delle pensioni.
PROCEDURE
REGOLAMENTO
COMMENTO
Articolo 37 – Indennità di maternità.
1. Agli iscritti di sesso femminile è corrisposta una indennità di maternità nella
misura, termini e modalità previsti dal D.
Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
2. Alla copertura degli oneri riguardanti
il trattamento di maternità si provvede
con un contributo annuo a carico di ogni
iscritto da versare secondo i tempi e le
modalità previste dall’articolo 8, comma
2 del presente Regolamento. La misura
del contributo viene determinata, anno
per anno, ai sensi dell’articolo 8, comma
7, lett. f) dello Statuto.
3. E’ esonerato dal versamento del contributo di cui al precedente comma, con
esclusione dal beneficio della corresponsione dell’indennità di cui al D.Lgs. 26
marzo 2001, n. 151, su istanza documentata dell’interessato, l’iscritto che
svolga contemporaneamente attività di
lavoro dipendente, con contratto a
tempo pieno.
4. Al fine di assicurare l’equilibrio della
gestione di cui al precedente comma 2 il
Consiglio di Amministrazione adotterà i
provvedimenti necessari, secondo quanto
previsto dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
5. In caso di contemporaneo svolgimento di attività di lavoro dipendente con
contratto a tempo parziale, al fine di
assicurare la piena tutela della prole e
della famiglia, è erogata all’iscritto la differenza tra l’indennità percepita e quella
che sarebbe stata erogata dall’Ente, assumendo come parametro la somma dei
redditi da lavoro dipendente e libero
professionali percepiti nell’anno di riferimento.
L’articolo 37 mutua il regime dell’indennità di maternità stabilito dalla legge,
operando le specificazioni sul trattamento contributivo e sui requisiti di accesso
alla prestazione.
Articolo 38 – L’assetto contabile.
1. Sono costituiti i seguenti fondi della
gestione previdenziale:
a) fondo per la previdenza;
b) fondo pensioni;
c) fondo per l’indennità di maternità;
d) fondo per le spese di gestione e per la
solidarietà;
e) fondo di riserva.
L’articolo 38 definisce l’assetto amministrativo e contabile dell’Ente.
PROCEDURE
Ai fini dell’ottenimento dell’indennità di
maternità, l’avente diritto deve inviare
all’Ente apposita domanda a mezzo
PEC, ovvero a mezzo Raccomandata
A.R, ovvero consegnandola a mano
presso gli uffici dell’Ente, redatta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul
sito dell’Ente www.enpapi.it o presso gli
Uffici dell’Ente; il modulo deve essere
debitamente sottoscritto e trasmesso
insieme alla copia fronte/retro di un
documento d’identità valido ed alla
documentazione medica comprovante
la maternità/interruzione di gravidanza,
ovvero l’adozione/affidamento.
Presentata la domanda gli Uffici provvedono alla:
1) Verifica dei requisiti degli Assicurati:
a) iscritto di sesso femminile;
b) certificazione attestante la maternità
(ovvero adozione/affidamento, interruzione gravidanza non prima del terzo
mese, interruzione gravidanza dopo il
sesto mese, eventuale indennità percepita come lavoratrice dipendente); aver
versato la contribuzione a titolo di
maternità;
2) verifica dei requisiti contributivi:
a) possesso di una posizione contributiva regolare.
Una volta verificata la sussistenza dei
requisiti e la completezza della documentazione, gli Uffici sottopongono la
domanda pervenuta all’attenzione del
primo Consiglio di Amministrazione
utile per la relativa deliberazione. A
seguito della delibera, l’Assicurato
riceve:
- comunicazione del provvedimento di
avvenuta deliberazione;
- l’importo a titolo di indennità di maternità secondo le modalità indicate nel
modulo di domanda.
REGOLAMENTO
COMMENTO
Articolo 39 – Fondo per la previdenza.
1. Il fondo è così alimentato:
a) dai contributi soggettivi di cui all’articolo 4;
b) dai contributi volontari di cui all’articolo 19;
c) dai proventi derivanti dagli investimenti finanziari e patrimoniali nei limiti
del tasso annuo di capitalizzazione di
cui all’articolo 24, comma 4;
d) dalle acquisizioni per lasciti, donazioni,
provvidenze, contribuzioni in qualsiasi
forma ove non diversamente destinate;
e) dalle entrate derivanti da altre forme
di contribuzione che dovessero essere
previste dalla legislazione successiva;
f) da ogni altra entrata non avente specifica destinazione;
g) dai contributi di cui agli articoli 17 e
18 del presente Regolamento.
h) dai contributi integrativi nella misura
determinata dall’applicazione dell’articolo 5, comma 7.
2. Dal fondo di previdenza sono prelevate le somme necessarie per l’erogazione di tutti i trattamenti previsti dagli articoli 18, 23, 26, 27, 28, 31 e 36 del presente Regolamento.
L’articolo 39 elenca le voci che compongono il Fondo per la previdenza,
recependo quanto previsto dal nuovo
articolo 5, nella parte in cui inserisce nel
fondo i anche le somme derivante dalla
contribuzione integrativa maggiorata in
virtù della Legge n. 133/2011.
Articolo 40 – Fondo per le spese di
gestione e per la solidarietà.
1. E’ imputato al fondo il gettito per la
contribuzione integrativa, nella misura
risultante dall’applicazione dell’articolo
5, comma 7.
2. Il fondo è altresì alimentato dagli
importi dovuti a titolo di sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio, per ritardi,
omissioni e irregolarità.
3. Dal fondo sono prelevate le somme
necessarie per le spese di amministrazione dell’Ente, per i maggiori oneri dovuti
all’erogazione delle integrazioni per
assegno di invalidità, per pensioni di inabilità e per le pensioni indirette e di
reversibilità nonché per gli interventi
assistenziali.
4. Dal fondo sono altresì prelevate, in
caso di incapienza del fondo di riserva,
le somme eventualmente necessarie per
la copertura della capitalizzazione di cui
all’articolo 24, comma 5, del presente
Regolamento.
L’articolo 40, comma 1 recepisce la
riforma del contributo integrativo, prevedendo che il fondo sia alimentato da
quella parte del contributo integrativo
che non è destinato all’incremento dei
montanti contributivi e, quindi, delle
prestazioni godute dagli iscritti.
Nel comma 3 è eliminato il riferimento,
tipica norma transitoria, alle prestazioni
di assistenza, precedentemente solo
possibili e ormai da diversi anni patrimonio di ENPAPI e degli iscritti.
PROCEDURE
REGOLAMENTO
COMMENTO
Articolo 41 – Fondo per l’indennità di
maternità.
1. E’ imputato al fondo il gettito complessivo della contribuzione per l’indennità di maternità.
2. Dal fondo sono prelevate le somme
per le erogazioni relative alle indennità
di cui all’articolo 37 del presente
Regolamento.
L’articolo 41 elenca le voci che compongono il Fondo per l’indennità di
maternità.
Articolo 42 – Fondo per le pensioni.
1. In conformità al sistema contributivo,
all’atto del pensionamento del singolo iscritto il corrispondente montante individuale
viene iscritto nel fondo per le pensioni.
2. Qualora la consistenza del fondo
dovesse risultare inferiore a cinque
annualità delle pensioni in essere al 31
dicembre dell’anno precedente, si provvederà alla sua integrazione mediante il
trasferimento del necessario importo dal
fondo di riserva di cui al successivo articolo 43 del presente Regolamento.
L’articolo 42 elenca le voci che compongono il Fondo per le pensioni.
Articolo 43 – Fondo di riserva.
1. Al fondo di riserva sono imputate le
eventuali differenze tra i rendimenti netti
annui effettivamente conseguiti, derivanti dagli investimenti mobiliari ed immobiliari, e la capitalizzazione di cui all’articolo 24, comma 5, accreditata sui conti
individuali.
L’articolo 43 elenca le voci che compongono il Fondo di riserva.
2. Al fondo sono imputati, altresì, i rendimenti derivanti dagli investimenti
immobiliari a carattere strumentale.
È inserito ex novo il comma 2, in base al
quale sono destinate al fondo di riserva
le risorse eventualmente “derivanti dagli
investimenti immobiliari a carattere strumentale”. L’assenza di tale norma era
dovuta all’assenza di investimenti di tal
guisa nel primo periodo di vita dell’Ente.
3. L’utilizzo del fondo è deliberato dal
Consiglio di Indirizzo Generale.
Articolo 44 – Riequilibrio della gestione.
1. Qualora il rendimento annuo degli
investimenti risulti inferiore alla capitalizzazione riconosciuta sui conti individuali, si provvede a coprire la differenza
mediante prelievo dal fondo di riserva di
cui all’articolo 43, comma 1. La delibera
viene assunta dal Consiglio di
Amministrazione dell’Ente.
L’articolo 44 determina le modalità di
riequilibrio della gestione.
PROCEDURE
[3 8 ]
ENPAPI
ENTE NAZIONALE
DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA
DELLA PROFESSIONE
INFERMIERISTICA
Borse di Studio 2012
ENPAPI bandisce un concorso per il
conferimento di borse di studio a favore:
• degli iscritti che abbiano conseguito la
Laurea Specialistica in Scienze
infermieristiche nel periodo compreso tra
il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2011;
• degli iscritti che abbiano conseguito un
master di i o ii livello in infermieristica, nel
periodo compreso tra il 1° gennaio ed il
31 dicembre 2011;
• degli iscritti che abbiano superato
l’esame di ammissione al primo
anno di corso di dottorato di ricerca
in Scienze infermieristiche;
• dei figli di iscritti o pensionati con
trattamento a carico di EnPAPi che
abbiano conseguito il Diploma di
maturità o la Laurea, triennale o
specialistica nel periodo compreso
tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre
2011.
ART. 1
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli iscritti all’Ente, in regola con la posizione contributiva e non titolari di pensione a carico di ENPAPI che, alla data di scadenza del bando, abbiano maturato almeno un anno di iscrizione all’Ente e che abbiano conseguito la Laurea Specialistica
in Scienze Infermieristiche con votazione non inferiore a 105/110;
b) gli iscritti all’Ente, in regola con la posizione contributiva e non titolari di pensione a carico di ENPAPI che, alla data di scadenza del bando, abbiano maturato almeno un anno di iscrizione all’Ente e che abbiano conseguito un Master di I o II livello in Infermieristica nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;
c) gli iscritti all’Ente, in regola con la posizione contributiva e non titolari di
pensione a carico di ENPAPI che, alla data di scadenza del bando, abbiano
maturato almeno un anno di iscrizione all’Ente e che risultino ammessi al
primo anno di corso di un dottorato di ricerca in Scienze infermieristiche;
d) i figli di professionisti iscritti ad ENPAPI in regola con la posizione contributiva che, alla
data di scadenza del bando, abbiano maturato almeno un anno di iscrizione all’Ente, di
titolari di pensione a carico dell’Ente ovvero aventi titolo, in caso di morte dell'iscritto o
del pensionato, alla pensione indiretta o di reversibilità che abbiano conseguito:
- il Diploma di maturità con votazione non inferiore a 85/100 ovvero
- la Laurea con votazione non inferiore a 105/110.
ART. 2
BORSE DI STUDIO A CONCORSO
1. Le borse di studio per l’anno 2012 sono così suddivise:
• n. 1 borsa di studio di € 5.000,00 l’anno per un triennio, per gli iscritti all’Ente ammessi al primo anno di corso
di un dottorato di ricerca in Scienze Infermieristiche;
• n. 9 borse di studio di € 2.500,00 per gli iscritti all’Ente che abbiano conseguitola Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche;
• n. 30 borse di studio di € 1.500,00 per gli iscritti all’Ente che abbiano conseguito un Master di I o II livello in Infermieristica;
• n. 45 borse di studio di € 1.000,00 per i figli di iscritti all’Ente o di pensionati con trattamento a carico di ENPAPI
che abbiano conseguito il Diploma di maturità;
• n. 25 borse di studio di € 1.500,00 per i figli di iscritti all’Ente o di pensionati con trattamento a carico di ENPAPI
che abbiano conseguito la Laurea triennale;
• n. 20 borse di studio di € 2.000,00 per i figli di iscritti all’Ente o di pensionati con trattamento a carico di ENPAPI
che abbiano conseguito la Laurea specialistica.
ART. 3
ESCLUSIONI
1. Per poter fruire del sussidio il richiedente non deve beneficiare di altre borse di studio*, di assegni, premi o sussidi, in relazione al medesimo titolo.
2. Per la concessione della borsa di studio per le scuole superiori lo studente non deve essere stato ripetente nell’anno scolastico precedente il bando.
* ai fini delle borse di studio non viene considerata tale la borsa erogata dall’Università a copertura del Progetto Erasmus
[4 0 ]
ART. 4
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dall’Ente, deve essere inviata all’ENPAPI entro e non oltre il termine perentorio
del 30 giugno 2012, a pena di inammissibilità. Il rispetto del suddetto termine è provato dalla data di invio della domanda all’Ente. A tal
fine farà fede il timbro postale di spedizione ovvero, nel caso di consegna a mano, la data di protocollazione della domanda.
2. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
a) stato di famiglia rilasciato in data non antecedente mesi sei;
b) fotocopia di un documento di identità;
c) codice fiscale;
d) per il Diploma di maturità: certificato rilasciato dalla segreteria della scuola che attesti la votazione finale conseguita nell’esame di maturità;
e) per il Diploma di laurea: certificazione universitaria che attesti la data ed il voto di laurea;
f) per il Master di I e II livello: attestazione del conseguimento del Master;
g) per il Dottorato di ricerca graduatoria di ammissione al corso di dottorato di ricerca in Scienze infermieristiche.
3. La domanda deve essere sottoscritta dall'esercente la potestà, dal tutore o curatore per i minori e dai diretti beneficiari se maggiorenni e capaci.
4. Le domande non sottoscritte, incomplete o pervenute fuori termine non saranno esaminate.
ART. 5
GRADUATORIA
1. La graduatoria delle domande di partecipazione verrà formata, distintamente per ciascuna categoria, sulla base del
merito e tenendo conto dei seguenti punteggi:
DIPLOMA DI MATURITA’
Votazione
100/100
99/100
98/100
97/100
96/100
95/100
94/100
93/100
92/100
91/100
90/100
89/100
88/100
87/100
86/100
85/100
Punteggio
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
LAUREA
Votazione
110 e lode
110
109
108
107
106
105
Punteggio
20
19
18
17
16
15
14
2. A parità di collocazione in graduatoria, costituiranno titoli di precedenza, nell’ordine:
a) lo stato di orfano di uno o entrambi i genitori;
b) l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che potrà, pertanto, essere richiesto qualora il numero
di domande presentate superi il numero di borse messe a concorso;
c) il numero dei componenti il nucleo familiare con preferenza allo studente con il nucleo familiare più numeroso;
d) l’età dello studente, con preferenza per lo studente più giovane.
3. Ai soli fini della graduatoria per le borse di studio di cui alle lettere b),c) dell’art.1 rileveranno:
a) l’età dell’iscritto, con preferenza per l’iscritto più giovane;
b) l’anzianità contributiva;
c) l’ultimo reddito dichiarato.
4. Le graduatorie verranno approvate dal Consiglio di Amministrazione, affisse presso la sede dell’Ente e pubblicate sul
sito web istituzionale (www.enpapi.it). Comunicazione postale a domicilio verrà inviata esclusivamente ai vincitori.
5. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle domande pervenute ed accolte in relazione alle disponibilità assegnate a ciascuna categoria di borse di studio, potrà stornare le disponibilità non utilizzate nell'ambito delle diverse categorie, privilegiando, nell'ordine, quelle per i
corsi di studio immediatamente più elevati o propedeutici a quello per il quale le borse bandite non sono state interamente assegnate.
ART. 6
ASPETTI ECONOMICI
1. Le borse di studio verranno erogate, in un’unica soluzione, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al
vincitore ed inviato al suo domicilio ovvero a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al vincitore.
2. Le borse di studio saranno assoggettate ad imposta, se dovuta, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c del TUIR (DPR
n. 917/1986) e successive modifiche ed integrazioni.
IL 5x1000
DESTINATO
ad ENPAPI
L'art. 33, comma 11, della Legge 12 novembre 2011, n. 183
(Legge di Stabilità 2012), ha previsto, per l'esercizio
finanziario 2012, la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno dei soggetti
facenti parte delle categorie di beneficiari già individuati per l’esercizio finanziario 2010, tra i quali sono
ricomprese le strutture che operano nel settore dell’assistenza sociale
Pertanto, anche per il 2012, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi
2011, sarà possibile destinare ad ENPAPI il 5 per mille dell’Imposta sul Reddito delle
Persone Fisiche (IRPEF).
Tale opportunità è destinata a realizzare specifiche iniziative finalizzate ad implementare e migliorare le prestazioni assistenziali erogate dall’Ente e, quindi, riaffermare
ed arricchire la funzione di protezione sociale, svolta, per conto dello Stato, in favore
degli Infermieri che esercitano la professione in forma diversa da quella subordinata.
Per esercitare la scelta è sufficiente firmare nell’apposito riquadro del modello
UNICO ed indicare il codice fiscale di ENPAPI, corrispondente a 97151870587
La destinazione dell’otto per mille e del cinque per mille, non
essendo, in alcun modo, alternative tra loro, possono essere
espresse entrambe.
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ENPAPI
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