IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVIDENZA: testo, procedure e
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IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVIDENZA: testo, procedure e
Providence ISSN: 2039-6449 - Reg. Trib. Roma N° 319/2001 dell'11/7/2001 Poste Italiane S.p.A. spedizione in A.P. - 70% - D.C.B. PD N° 1 gennaio/marzo 2012 PERIODICO TRIMESTRALE DELL'ENTE NAZIONALE di PREVIDENZA e ASSISTENZA della PROFESSIONE INFERMIERISTICA IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVIDENZA: testo, procedure e commenti SCHIAVON Mario LADU Pierluigi BERTOGLIO Giovanna DELPERO Alessandro VALERIO Giovanni PRESIDENTE SCHIAVON Mario Direttore Responsabile di Redazione VICE PRESIDENTE LADU PIERLUIGI CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE BALDINI Luigi BONFANTI Luca BORRELLI Salvatore BOVE Laura CECCATTINI Giuliana CUCCOVILLO Vincenzo DAOU Boubacar DI SARNO Paolo FERRONE Roberto GENOVA Antonio GIOIA Antonella LILLIU Paola MANSOUR Umberto NERI Maurizio PASIN Liana SPADAFORA Francesco TARABELLONI Maria Serena TOSELLI Simona ZOPPI Paolo Progettazione e Impaginazione Adriano Lelli www.graphio.it Tiratura 27.650 copie Finito di stampare nel mese di Aprile 2012 Centro Stampa Monfalcone Via Romana, 46/48- 34074 - Monfalcone - (Go) La rivista dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE p rovidence Sommario 4 EDITORIALE di Mario Schiavon 6 IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 38 BANDO BORSE DI STUDIO di Mario Schiavon Presidente EnPAPi Edi tori ale Questo è un numero speciale della nostra rivista trimestrale Providence: contiene, infatti, il testo commentato del nuovo Regolamento di Previdenza, così come approvato dai Ministeri vigilanti. L'obiettivo è quello di rappresentare, con un linguaggio semplice e discorsivo, le più importanti modifiche intervenute nell'articolato, dando particolare risalto allo spirito con il quale si è voluto riformare profondamente l'assetto del sistema di protezione sociale che ENPAPI garantisce in favore dei liberi professionisti infermieri. L'Ente, come è noto, assolve, nell'esercizio della sua funzione, un ruolo di rilievo costituzionale, garantendo il diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità, inabilità e superstiti, nonché il diritto a ricevere assistenza in caso di bisogno. L'applicazione, per legge, del sistema contributivo di calcolo delle pensioni, introdotto nell'ordinamento al fine di conseguire risparmi nella spesa pensionistica, ha creato, nel tempo, una scarsa adeguatezza dei trattamenti, in cui il rapporto tra il reddito da pensione e l’ultimo reddito professionale non è superiore al trenta percento. Con questa riforma, quindi, si è cercato di offrire una soluzione in questo senso, migliorando i montanti contributivi, i trattamenti pensionistici ed i tassi di sostituzione, attraverso misure che intervengono sia dal lato della contribuzione obbligatoria, sia da quello delle prestazioni pensionistiche. Dal punto di vista della contribuzione, il presupposto è rappresentato dall’entrata in vigore della legge 12 luglio 2011, n. 133, che consente l’incremento dell’aliquota su cui si determina la misura del contributo integrativo. Nella modifica regolamentare questa è stata fissata al 4%, destinando la differenza rispetto alla precedente misura del 2% proprio all’incremento del montante contributivo. Il provvedimento approvato comprende anche l’aumento progressivo, in cinque anni, dell’aliquota del contributo soggettivo dall’attuale 10% fino al 16% del reddito netto. Dal lato delle prestazioni, poi, sono stati estesi i coefficienti di trasformazione fino all’età di ottanta anni, prevedendo che il trattamento decorra dalla data della domanda. L’iscritto che decida di andare in pensione oltre il sessantacin- c i n q u e quesimo anno di età potrà fruire, in questo modo, di una pensione più favorevole. Gli effetti di questa riforma portano ad un sostanziale raddoppio del tasso di sostituzione che, in questo modo, supera il sessanta percento e, finalmente, crea le condizioni per assicurare ai Professionisti assicurati un trattamento pensionistico adeguato ed in linea con i diritti sanciti dall’articolo 38 della Costituzione. Accanto al nuovo articolato sono riportate le nuove procedure amministrative che, da un lato, rappresentano lo sforzo dell'Ente di semplificare e snellire i rapporti con la popolazione assicurata e, dall'altro, costituiscono il prodromo di un piú ampio progetto di dematerializzazione dei supporti cartacei, che condurrà, progressivamente, all'esclusivo utilizzo della tecnologia informatica nelle comunicazioni tra l'Ente ed i propri iscritti. Il prossimo passo sarà quello, nell’ottica di creare un sistema integrato di welfare, di sviluppare un altro grande processo di riforma della funzione assistenziale, che andrà nel senso sia dell'implementazione delle prestazioni assistenziali esistenti, sia in quello della previsione di nuovi interventi, individuati sulla base di esigenze espresse dai professionisti iscritti, da inserire in un nuovo, unitario, Regolamento di Assistenza. Mi auguro che questa iniziativa, diretta a migliorare sempre di piú i servizi resi dall’Ente, sia gradita ai nostri iscritti. 6 IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO COMMENTO Articolo 1 – Iscritti all’Ente. 1. Gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali, esercitino attività libero professionale, in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di prestazione non abituale o collaborazione coordinata e continuativa, ovvero in una qualsiasi forma diversa da quella subordinata, sono obbligatoriamente iscritti all’Ente (ENPAPI), ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente. Con le modifiche all’articolo 1 si è proceduto ad una razionalizzazione formale, inserendo nel primo comma il principio generale del diritto/dovere di iscrizione per tutti coloro che svolgono attività libero professionale, qualsiasi sia la forma di esercizio prescelta dal singolo professionista. Si segnala, in particolar modo, la previsione, ora esplicita, delle prestazioni non abituali, nonché l’inserimento della formula generica “in una qualsiasi forma diversa da quella subordinata” che consente ad ENPAPI di non dover prevedere esplicitamente, in futuro, eventuali nuove modalità di esercizio libero professionale che siano disciplinate dall’ordinamento generale. 2. Non c’è obbligo di iscrizione nel caso in cui l’attività sia svolta con i caratteri della occasionalità, come definita dall’articolo 61, comma 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. L’obbligo di iscrizione non sussiste laddove l’attività sia svolta in forma occasionale, nei limiti stabiliti dalla legge (rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, nonché misura del compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, non superiore a 5 mila euro). 3. E’ inefficace a tutti gli effetti l’iscrizione all’Ente di coloro che non possiedano i requisiti per l’esercizio della professione, così come previsto dalla legge. In tal caso, i contributi eventualmente versati sono restituiti dall’Ente, senza interessi. 4. La perdita dei requisiti per l’esercizio professionale comporta la perdita del diritto di maturare anzianità contributiva presso l’Ente. Chi non esercita nelle forme per cui è prevista l’obbligatorietà di iscrizione non è tenuto ad iscriversi, e se dovesse esserlo, ha diritto alla cancellazione e della restituzione dei contributi versati. PROCEDURE Un Infermiere libero professionista, iscritto al relativo Albo professionale, può non iscriversi ad ENPAPI (ovvero, se già iscritto, può chiede- REGOLAMENTO COMMENTO PROCEDURE re l’esonero dalla contribuzione) laddove sia già titolare di una posizione assicurativa in uno dei seguenti Enti di Previdenza obbligatoria: • Cassa nazionale di previdenza ragionieri e periti commerciali, • Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, • Cassa nazionale del notariato, • Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, • Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, • Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi, • Ente nazionale di previdenza consulenti del lavoro, • Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti, • Ente nazionale di previdenza e assistenza medici e odontoiatri, • Ente nazionale di previdenza e assistenza psicologi, • Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari, • Ente nazionale di previdenza e assistenza pluricategoriale; • Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati; • Cassa nazionale di previdenza e assistenza ingegneri e architetti; • Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani; • Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in agricoltura. L’eventuale opzione di non iscrizione deve essere chiaramente espressa nel modello di iscrizione all’Ente. In questo caso i contributi derivanti dall'attività libero professionale che andrebbero versati all'ENPAPI saranno versati presso l'Ente di previdenza obbligatoria di categoria professionale nel quale si è già iscritti e per il quale si svolge già attività libero professionale. 5. I soggetti che esercitano anche altre professioni possono optare per l’iscrizione presso altro Ente, ovvero ottenere l’esonero dalla contribuzione. REGOLAMENTO COMMENTO PROCEDURE Articolo 2 – Modalità di iscrizione. 1. Ai fini dell’iscrizione, i soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 1, sono tenuti a presentare apposita domanda, con le modalità indicate dall’Ente e autocertificando o allegando quanto richiesto, entro e non oltre 60 giorni dalla sussistenza dei requisiti. Questo articolo disciplina le modalità da seguire per l’iscrizione ad ENPAPI La modifica all’articolo 2 consegue il primario obiettivo di non vincolare l’attività dell’Ente ad un testo che rischierebbe di essere superato dall’avanzare delle tecnologie a disposizione degli utenti o previste da leggi dello Stato. Con l’uso della formula “con le modalità indicate dall’Ente” ENPAPI ha la possibilità di adeguare le procedure alle possibilità offerte dalla tecnica (ad esempio, email certificate, firma digitale ecc.), ovvero consentite o imposte dalla Legge, come può accadere con l’estensione delle possibilità di autocertificazione. 2. In caso di omesso invio della domanda, decorso il termine di ulteriori 30 giorni, l’iscrizione avviene d’ufficio e si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento. La procedura per l’accertamento dell’omesso invio della domanda è liberata da vincoli formali e rimessa al solo trascorrere del tempo. 3. I soggetti che non svolgono l’attività di cui all’articolo 1, comma 1, sono tenuti a presentare, se richiesta, autocertificazione nella quale attestano di non percepire compensi riconducibili all’attività libero professionale quale definita dal medesimo articolo. Questo comma semplifica l’attività dei professionisti, rispetto agli adempimenti richiesti in precedenza. Devono presentare istanza di iscrizione, i professionisti, iscritti nei Collegi provinciali IPASVI, che esercitano attività libero professionale, in una qualsiasi forma diversa dal lavoro subordinato e precisamente: a) in forma individuale in quanto titolari di: • partita IVA individuale, • rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; • prestazioni di lavoro autonomo non abituale. b) in forma associata in qualità di: • associato ad uno studio professionale; • socio di cooperativa sociale con rapporto di lavoro autonomo. Al fine dell’iscrizione, l’infermiere libero professionista deve inviare all’Ente la domanda di iscrizione redatta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Ente www.enpapi.it; il modulo deve essere debitamente sottoscritto e trasmesso a mezzo PEC o, se sprovvisto, a mezzo Raccomandata A.R insieme alla copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore oppure consegnato direttamente presso gli Uffici dell’Ente, senza necessità di aggiungere alcun certificato in quanto il modello vale come autocertificazione di tutti i dati ivi riportati. L’obbligo dell’iscrizione sussiste anche quando: 1) il professionista eserciti contestualmente anche in forma subordinata; 2) il professionista sia al contempo percettore di altro trattamento pensionistico. La domanda deve essere inviata all’Ente entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività libero professionale. L´Ente, svolti i prescritti adempimenti istruttori, provvederà a comunicare al neo-iscritto la conferma dell´avvenuta iscrizione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, il numero di matricola e le prime informazioni relative agli adempimenti previsti dal Regolamento di Previdenza. Dalla data di decorrenza dell’iscrizione, l’iscritto comincia a maturare i requisiti necessari per acquisire il diritto a ricevere le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall’Ente e ha l’obbligo di versare i contributi (soggettivo, integrativo e di maternità) e di trasmettere annualmente le dichiarazioni reddituali. L’accertamento della non iscrizione all’Albo professionale, in quanto presupposto imprescindibile per l’esercizio dell’attività professionale, impedisce che si possa procedere all’iscrizione ad ENPAPI; laddove tale accertamento intervenga successivamente, l’iscrizione eventualmente deliberata sarà resa inefficace. L’Ente può, in ogni momento, verificata la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione obbligatoria, procedere all’iscrizione d’ufficio di coloro i quali risultino inadempienti al relativo obbligo, con recupero della contribuzione dovuta ed aggravio di sanzioni ed interessi. REGOLAMENTO COMMENTO PROCEDURE Articolo 3 – Cancellazione della posizione contributiva. 1. Laddove vi sia il trasferimento della posizione contributiva ad altro Ente, Cassa o forma di previdenza obbligatoria, in base all’esito di un procedimento di ricongiunzione, la posizione contributiva viene cancellata. 2. In caso di radiazione dall’esercizio professionale la posizione contributiva viene cancellata e gli eventuali contributi soggettivi e di maternità versati sono restituiti, senza interessi, previa deduzione delle prestazioni eventualmente godute. Con il nuovo articolo 3 il Regolamento di Previdenza si conforma all’effettività della storia previdenziale di ciascun iscritto. La posizione previdenziale, con i diritti, anche patrimoniali, che gli sono connaturati, viene gestita da ENPAPI anche quando l’attività libero professionale è interrotta. I contributi restano depositati e l’iscritto gode di alcune prestazioni ovvero rimane in attesa di poterne godere alla maturazione dei relativi requisiti, ad esempio anagrafici. Le possibilità di effettiva, materiale cancellazione della posizione del professionista dal database di ENPAPI, con eliminazione di qualsiasi possibilità di godere in futuro di qualsivoglia prestazione sono quelle riprese dal vigente articolo 3. Gli Uffici provvederanno a cancellare la posizione contributiva dell’Assicurato nei casi di: 1. ricongiunzione dei periodi assicurativi “in uscita”, vale a dire trasferimento dei periodi contributivi maturati presso Enpapi ad altro Ente o Gestione previdenziale; 2. radiazione dall’Albo. In tale ultima ipotesi si procederà alla restituzione degli importi versati a titolo di contributo soggettivo e di maternità, senza interessi e trattenendo le somme eventualmente erogate per prestazioni previdenziali ed assistenziali. REGOLAMENTO COMMENTO Articolo 4 – Contributo soggettivo. 1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all’Ente è pari, a partire dal primo gennaio 2012, al 12% del reddito professionale netto derivante da lavoro autonomo, così come individuato dal precedente articolo 1, comma 1, prodotto nell’anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi. 2. L’aliquota di cui al precedente comma è aumentata ogni anno di un punto percentuale fino a raggiungere, nei quattro anni successivi a quello di cui al precedente comma 1, il 16% del reddito professionale. Uno dei primi provvedimenti posti in essere dagli Organi dell’Ente nel nuovo mandato ha voluto dare una risposta concreta alle esigenze di disporre di un trattamento pensionistico adeguato, migliorando i montanti contributivi, i trattamenti pensionistici ed i tassi di sostituzione, intesi come rapporto tra il reddito da pensione e l’ultimo reddito professionale. Dal punto di vista della contribuzione il presupposto della riforma è stato l’entrata in vigore della legge 12 luglio 2011, n. 133, che consente l’incremento dell’aliquota su cui si determina la misura del contributo integrativo fino ad un massimo del 5%. Considerato che un sostanziale aumento della base di calcolo della pensione non può che passare anche per una valutazione sul possibile incremento della contribuzione soggettiva, il provvedimento approvato prevede anche l’aumento progressivo, in cinque anni, dell’aliquota dall’attuale 10% fino al 16% del reddito netto. La misura della contribuzione minima soggettiva aumenta, sempre in cinque anni, fino a complessivi euro 1.600,00. Nel comma 1 si ha, quindi, la formalizzazione del passaggio dal 10 al 12%, a partire dal 1 gennaio 2012. Il comma 2 prevede, per gli anni successivi, un aumento annuale dell’aliquota di calcolo del contributo soggettivo, fino a raggiungere la cifra del 16% del reddito professionale. Gli studi tecnici effettuati hanno evidenziato come il tasso di sostituzione migliori più che sensibilmente, con l’applicazione del nuovo regime, passando, per le anzianità contributive vicine ai quaranta anni, dall’attuale 27% ad un prospettico 62%. 3. E’ facoltà degli iscritti applicare un’aliquota superiore a quella prevista al comma precedente, fino ad un massimo del 23% del reddito professionale. L’opzione, da esercitarsi contestualmente all’invio delle comunicazioni di cui all’articolo 7, comma 1, è valida per il solo anno per cui è esercitata ed è rinnovabile. Il nuovo testo, in ogni caso, ha mantenuto la possibilità, per gli iscritti, di versare, facoltativamente, il contributo soggettivo applicando, sempre ai fini del miglioramento dei montanti contributivi, un’aliquota superiore a quella obbligatoria, nei limiti del 23%. 4. Il reddito di cui al comma 1 da sottoporre a contributo non può comunque essere superiore al massimale previsto dall’articolo 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335. Resta immutato il massimale reddituale stabilito dalla legge. 5. Il contributo soggettivo dovuto dagli iscritti all’Ente che siano già titolari di trattamento pensionistico è pari al 50% della aliquota di cui ai commi 1 e 2 del presen- Con il nuovo comma 5 ENPAPI riserva agli iscritti già titolari di pensione un trattamento favorevole, pur nei limiti consentiti dalla Legge, secondo il PROCEDURE REGOLAMENTO COMMENTO PROCEDURE te articolo. Tali soggetti non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo minimo di cui al successivo comma 6. recente orientamento della giurisprudenza, per la quale non può esistere una attività economica che non sia sottoposta a contribuzione previdenziale. 6. Fermo restando l’obbligo di versamento dei contributi sull’intero ammontare del reddito effettivamente conseguito, è in ogni caso dovuto un contributo minimo determinato come segue: a) Euro 760,00, a partire dal primo gennaio 2012; b) Euro 970,00, a partire dal primo gennaio 2013; c) Euro 1.180,00, a partire dal primo gennaio 2014; d) Euro 1.390,00, a partire dal primo gennaio 2015; e) Euro 1.600,00, a partire dal primo gennaio 2016. L’importo del contributo minimo, oltre quello di Euro 1.600,00, potrà essere annualmente rivalutato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alla variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT. 7. Sono esonerati dal versamento del contributo minimo i professionisti titolari di rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo parziale, purché disposto con orario superiore alla metà del tempo pieno. Per coloro che svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente, con contratti di lavoro a tempo parziale e prestazioni rese con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno, il contributo minimo di cui al precedente comma è ridotto nella misura del 50%. Sono altresì esonerati dal versamento del predetto contributo minimo i titolari di altro trattamento pensionistico. 8. Il contributo minimo di cui al comma 6 può essere ridotto del 50%, sulla base di dichiarazione dell’iscritto, nei seguenti casi: a) in caso di sospensione dell’attività professionale per almeno sei mesi continuativi nel corso dell’anno solare; b) fino al compimento del trentesimo anno di età; c) per i primi quattro anni di iscrizione, per i titolari di partita IVA. Nel comma 6 trovano posto le norme transitorie che definiscono la misura del contributo soggettivo minimo fino a tutto il 2016, nonché il meccanismo per le successive eventuali rivalutazioni. A partire dal 2012, gli iscritti già titolari di trattamento pensionistico hanno diritto d’ufficio alla riduzione del 50% del contributo soggettivo dovuto (per il 2012: dal 12% al 6% del reddito professionale prodotto), oltre che del contributo soggettivo minimo. Coloro che volessero versare i contributi in misura intera potranno esercitare l’opzione in sede di dichiarazione annuale. Nei commi 7 e seguenti sono previsti esoneri e riduzioni del contributo soggettivo minimo. Nel comma 8 trovano posto le riduzioni del contributo minimo concesse per: sospensione dell’attività professionale di almeno sei mesi; fino al compimento di 30 anni (prima il limite era a 26); i primi 4 anni di iscrizione dei titolari di partita IVA. Possono ottenere la riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo: 1. gli iscritti che svolgono, oltre alla libera professione, anche attività di lavoro dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) con orario di lavoro inferiore o pari alla metà del tempo pieno (riduzione per contestuale lavoro dipendente); 2. gli iscritti che siano rimasti inattivi per almeno sei mesi continuativi nel corso dell’anno solare (riduzione per inattività professionale); 3. gli iscritti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età all’atto della prima iscrizione all’Ente (riduzione per età); 4. gli iscritti, titolari di partita IVA, per i primi 4 anni di iscrizione all'Ente. Le riduzioni non sono tra di loro cumulabili e si applicano solo al contributo soggettivo minimo. È comunque dovuto il contributo soggettivo calcolato in percentuale sul reddito professionale prodotto. La riduzione del contributo soggettivo minimo può essere chiesta al momento dell’iscrizione (compilando la sezione presente sul relativo modulo di domanda) ovvero successivamente all’iscrizione, utilizzando l’apposita modulistica presente sul sito, senza necessità di aggiungere alcun certificato in quanto il modello vale come autocertificazione di tutti i dati ivi riportati. REGOLAMENTO COMMENTO PROCEDURE Possono chiedere l’esonero dal versamento dei contributi minimi gli iscritti che esercitano, contestualmente a quella libero-professionale, anche attività di lavoro dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero con contratto di lavoro part-time che preveda una percentuale di orario superiore al 50% del tempo pieno. Il professionista che svolge contestuale attività di lavoro dipendente, in base all’orario di lavoro svolto, potrà ottenere: 1. esonero dal versamento del contributo soggettivo ed integrativo minimi nel caso di part-time con orario da 50,1% a 99%; 2. esonero dal contributo soggettivo ed integrativo minimo nonché dal versamento del contributo di maternità nel caso di rapporto di lavoro a tempo pieno. Sono comunque dovuti i contributi calcolati in percentuale rispetto ai dati reddituali prodotti. L’esonero può essere chiesto al momento dell’iscrizione (compilando l’apposita sezione presente sul relativo modulo di domanda) ovvero successivamente all’iscrizione, utilizzando l’apposita modulistica (modulo di riduzione/esonero), senza necessità di aggiungere alcun certificato in quanto il modello vale come autocertificazione di tutti i dati ivi riportati. Oltre al modulo di domanda deve essere trasmessa la copia fronte/retro di un documento di identità. L’Ufficio valuta la sussistenza dei requisiti e la documentazione prodotta dall’interessato e, se necessario richiede le opportune integrazioni; successivamente e sottopone la domanda viene sottoposta al primo Consiglio di Amministrazione utile per la relativa delibera, di cui viene data comunicazione all’interessato. 9. L’esonero e le riduzioni del contributo minimo previsti ai precedenti commi 7 e 8 non sono cumulabili e sono concessi su dichiarazione dell’iscritto, da inviare con le modalità stabilite dall’Ente. La novità dell’ultimo comma consiste nel definire le modalità rinviando alle innovazioni procedurali adottate da ENPAPI. Sono anche aggiornati i riferimenti interni. REGOLAMENTO COMMENTO Articolo 5 – Contributo integrativo. 1. Gli iscritti all’Ente devono applicare, conformemente a quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 e successive modifiche e integrazioni, una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell’attività di cui all’articolo 1, comma 1, del presente Regolamento. Detto ammontare deve essere versato all’Ente, indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest’ultimo. Nell’articolo 5 trova collocazione la declinazione nel Regolamento della recente innovazione normativa, Legge 133/2011, con passaggio dell’aliquota dal 2 al 4%, a far data dal 1 gennaio 2012. Nella modifica regolamentare essa è stata fissata al 4% e, di conseguenza, il contributo integrativo, calcolato sul volume di affari effettivamente conseguito, sarà destinato per il 2% al Fondo per le spese di gestione e per la solidarietà e per il 2% all’incremento del montante contributivo. La misura della contribuzione minima integrativa è rimasta sostanzialmente immutata, passando a euro 150,00. 2. Le associazioni professionali, le cooperative sociali e le società alle quali partecipa un iscritto all’Ente, devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni singolo socio o associato iscritto all’Ente. Nel comma 2 trovano collocazione “le società”, mutuando la disciplina generale che, differentemente dal regime precedente, le prevede per l’esercizio delle professioni intellettuali. 3. L’ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all’Ente dal singolo iscritto è calcolato su una percentuale dei corrispettivi lordi conseguiti dalla associazione, cooperativa o società, corrispondente alla quota di partecipazione agli utili spettante all’iscritto stesso. 4. La maggiorazione di cui ai precedenti commi è fissata, a partire dal primo gennaio 2012, nella misura del 4% ed è riscossa direttamente dall’iscritto, dalla associazione, dalla cooperativa sociale o dalla società cui esso partecipa, contestualmente alla riscossione dei corrispettivi o proventi e previa evidenziazione del relativo importo sul documento fiscale emesso o rilasciato. Nei confronti della Pubblica Amministrazione, tale maggiorazione resta fissata nella misura del 2%. 5. Fermo restando l’obbligo di versamento dei contributi sull’intero ammontare del volume di affari effettivamente conseguito, è in ogni caso dovuto un contributo minimo pari a Euro 150,00. Detto importo potrà essere annualmente rivalutato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 4, comma 6. 6. Le disposizioni sul contributo integrativo minimo non si applicano agli iscritti che siano già titolari di trattamento pensionistico o di un rapporto di lavoro dipendente, anche a tempo parziale, purché disposto con orario superiore alla metà del tempo pieno. 7. Ai fini del miglioramento dell’adeguatezza delle prestazioni, il contributo integrativo calcolato sul volume di affari effettivamente conseguito, è destinato come segue: 2% al Fondo per le spese di gestione e per la solidarietà; 2% all’incremento del montante contributivo. Nell’ultima parte del comma è precisata la portata della riforma, che non si applica nei rapporti dei professionisti con i soggetti della Pubblica Amministrazione. Nel comma 5 è introdotta una formula utile a garantire chiarezza espositiva, ripresa dall’identica previsione relativa al contributo soggettivo. Il contributo integrativo minimo è aumentato da euro 120 a euro 150,00. Il comma 6 vigente riprende l’agevolazione concessa ai lavoratori dipendenti, estendendola ai professionisti già titolari di trattamento pensionistico. Il comma 7 stabilisce quale uso ENPAPI dovrà fare delle maggiori risorse che saranno versate dagli iscritti in virtù delle novità normative e regolamentari testé illustrate. PROCEDURE REGOLAMENTO COMMENTO Articolo 6 – Frazionabilità dei contributi minimi. 1. In caso di iscrizione all’Ente ovvero di esonero dalla contribuzione con decorrenza in corso d’anno, i contributi annui soggettivi ed integrativi minimi obbligatori sono ridotti per tanti dodicesimi del loro importo quanti sono i mesi di non iscrizione o di esonero dalla contribuzione. Questo articolo prevede una procedura semplificata rispetto a quella precedente. Articolo 7 – Obbligo di comunicazione del reddito professionale. 1.Tutti i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, devono comunicare all’Ente, conle modalità indicate dall’Ente, entro il 10 settembre di ciascun anno, l’ammontare del reddito netto professionale, nonché del volume d’affari o corrispettivo lordo derivanti dall’attività professionale e dichiarati ai fini IRPEF per l’anno precedente. 2. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere tutte le indicazioni richieste dall’Ente. L’articolo 7 svolge la duplice funzione di riprendere, innovandola, la disciplina per la comunicazione dei redditi professionali. Nel comma 1 si ha una ulteriore manifestazione del principio per cui le modalità di invio delle comunicazioni sono stabilite da ENPAPI anno per anno. Altrettanto avviene nel comma 2. 3. Il reddito da dichiarare all’Ente è quello ricavato complessivamente dalle attività di cui all’articolo 1, comma 1. 4. Per i professionisti associati il reddito da dichiarare è quello di partecipazione imputato al singolo professionista, afferente l’associazione stessa. 5. Per i soci di cooperative sociali l’importo da dichiarare è quello risultante da una certificazione del rappresentante legale della cooperativa. 6. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi nel corso dell’anno di riferimento sia ai fini IRPEF che ai fini IVA. 7. In caso di morte dell’iscritto, la comunicazione di cui al primo comma relativa all’anno del decesso deve essere presentata dagli eredi entro quattro mesi dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi del de cuius. Relativamente ad altre annualità anteriori al decesso, la comunicazione dovrà essere inoltrata dagli eredi entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell’Ente. 8. L’Ente ha la facoltà di esigere dall’iscritto, all’atto della domanda di pensione, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all’Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi, limitatamente agli ultimi 5 anni. La modifica formale, “ricavato complessivamente” sostituisce “derivante”, ha il beneficio di rendere maggior chiarezza della regola, che rimane immutata. PROCEDURE Tutti gli iscritti all’Ente devono annualmente dichiarare, attraverso la compilazione ed invio del Modello UNI gli importi del reddito professionale di lavoro autonomo e del volume d’affari (totale compensi, distinti tra quelli su cui è applicata l’aliquota del 4% e quelli, relativi a rapporti con Pubbliche Amministrazioni, cui è applicata l’aliquota del 2% ) prodotti nell’anno precedente a quello in cui viene resa la dichiarazione, al fine di calcolare correttamente la contribuzione dovuta per tale annualità. I soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa hanno la facoltà di non dichiarare gli importi del volume di affari, essendo corrispondenti a quelli del reddito professionale. Il Modello deve essere obbligatoriamente compilato ed inviato anche nel caso in cui le dichiarazioni reddituali di riferimento non siano state presentate, o, se presentate, contengano importi imponibili pari a zero o negativi. L’invio del Modello deve avvenire entro il 10 settembre di ciascun anno. L’omessa, la ritardata o l’infedele comunicazione dei dati reddituali che dia luogo ad una maggiore contribuzione comporta di per sé l’applicazione di una sanzione pari ad euro 10,00 ove il ritardo sia contenuto entro i sette giorni successivi alla scadenza e ad euro 50,00 ove il ritardo ricada tra l’ottavo e il novantesimo giorno successivo alla scadenza. Oltre il novantesimo giorno viene applicata una sanzione pari ad euro 100,00. Attraverso il Modello UNI possono essere anche dichiarati i redditi presunti relativi all’anno corrente; la dichiarazione, facoltativa, costituirà la base di calcolo per la determinazione dell’anticipo del saldo dovuto per l’anno cui si riferisce la dichiarazione. REGOLAMENTO COMMENTO PROCEDURE Articolo 8 – Pagamento dei contributi. 1. Il pagamento e la riscossione della contribuzione dovuta dall’iscritto sono regolamentati ai sensi del successivo comma 2. 2. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo Generale adotta apposita delibera, da inviare ai Ministeri vigilanti ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, concernente la procedura di pagamento e riscossione della contribuzione soggettiva, integrativa e del contributo di maternità, nonché delle somme non versate e delle relative sanzioni e interessi. Questo articolo regolamenta le modalità di versamento dei contributi. 3. Per l’attività di vigilanza l’Ente potrà in ogni tempo avvalersi della conoscenza del reddito imponibile dell’iscritto, attraverso i dati della Amministrazione finanziaria ovvero di altri soggetti pubblici e privati. Il comma 3 esplicita in modo più ampio e chiaro le capacità dell’Ente nello svolgimento dell’attività di vigilanza contro fenomeni di elusione e evasione contributiva. 4. L’Ente provvede alla riscossione dei contributi insoluti, di sanzioni e interessi e di ogni altra somma, avvalendosi delle procedure ingiuntive ed esecutive previste dalla legge. Il comma 4 riprende l’ultima parte del comma 1 dell’articolo 7 previgente. L’attuale sistema di pagamento dei contributi annuali a carico dell’iscritto prevede: • cinque rate di pari importo, costituite dai contributi minimi per l’anno in corso e da un anticipo del saldo dovuto per l’anno precedente; • sesta rata pari al conguaglio tra quanto versato nelle prime cinque rate e quanto dovuto complessivamente, a titolo di contributo soggettivo e contributo integrativo, sulla base della dichiarazione dei redditi netti professionali e dei volumi di affari. Per permettere il calcolo dell’importo dovuto nella sesta ed ultima rata, la comunicazione dei redditi professionali e dei volumi d’affari prodotti (da effettuarsi attraverso l’Invio del Modello UNI) è fissata al 10 settembre di ciascun anno. Gli acconti sono versati in cinque rate da versare entro il 10 del mese di febbraio, aprile, giugno, agosto e ottobre. L’ammontare di ciascuna delle prime cinque rate è ottenuto sommando: • il 20% del contributo soggettivo minimo • il 20% del contributo integrativo minimo • il 20% del contributo di maternità • il 18% del contributo soggettivo calcolato sul reddito professionale presunto ovvero sull’ultimo reddito disponibile • il 18% del contributo integrativo calcolato sul volume d’affari presunto ovvero sull’ultimo volume d’affari disponibile L’ammontare della sesta ed ultima rata, da versare entro il 10 dicembre di ciascun anno, è ottenuto sommando: • la differenza tra il contributo soggettivo dovuto e quanto versato a titolo di acconto nelle prime cinque rate • la differenza tra il contributo integrativo dovuto e quanto versato a titolo di acconto nelle prime cinque rate Nel corso dell’intero anno solare, risultano complessivamente versati: • contributo soggettivo minimo relativo all’anno in corso • contributo integrativo minimo relativo all’anno in corso • contributo di maternità relativo all’anno in corso • contribuzione relativa all’anno precedente e calcolata in percentuale sulla base dei redditi dichiarati Al fine del pagamento dei contributi minimi dovuti per l’anno corrente e del saldo dell’anno precedente, l’Ente provvede ad inviare a ciascun iscritto appositi bollettini M.aV in tempo utile per effettuare i versamenti alle scadenze previste. REGOLAMENTO COMMENTO PROCEDURE Articolo 9 – Sanzioni relative all’invio delle comunicazioni obbligatorie. 1. In caso di omesso invio della domanda di iscrizione entro il termine previsto dall’articolo 2, comma 2, ovvero di omesso invio della comunicazione di cui all’articolo 13, comma 2, è applicata una sanzione pari a euro 100,00. Tale sanzione è ridotta a euro 20,00 qualora l’iscrizione o la comunicazione intervenga entro 30 giorni dalla scadenza del termine. 2. Laddove l’omesso o ritardato invio della domanda di iscrizione sia causa di inadempimento agli obblighi di contribuzione o di dichiarazione dei redditi, come stabiliti dal presente Regolamento, si applicano le relative norme sanzionatorie. Rispetto al testo precedentemente in vigore, nel comma 1 troviamo le seguenti novità: la sanzione accomuna le violazioni relative alle comunicazioni di iscrizione e di esonero dalla contribuzione; il termine entro il quale la sanzione è ridotta, per entrambe le comunicazioni, viene portato da 60 a 30 giorni. Il Regolamento, agli artt. 9, 10 e 11, prevede l’applicazione di sanzioni nel caso in cui l’iscritto non ottemperi, nei tempi previsti, agli obblighi relativi alla domanda di iscrizione, al pagamento dei contributi ed all’invio del modello reddituale. Nello specifico gli adempimenti sanzionati sono: 1) omesso o ritardato invio della domanda di iscrizione; 2) ritardato pagamento dei contributi; 3) pagamento di importi inferiori a quanto dovuto; 4) ritardato o mancato invio della dichiarazione del reddito professionale; 5) l’infedele comunicazione del reddito professionale. Le sanzioni e gli interessi vengono addebitati dall’Ente nell’estratto conto individuale di ciascun iscritto. L’iscritto può, in qualsiasi momento, procedere spontaneamente al pagamento dei relativi importi; in caso di mancato pagamento dei debiti contributivi, l’Ente può attivare in ogni momento nei confronti dell’iscritto le procedure per il recupero forzoso del debito, con aggravio dei relativi costi. Il mancato invio della domanda di iscrizione, nei casi in cui sia obbligatorio, comporta, decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine entro il quale la domanda doveva essere trasmessa, l’applicazione della sanzione di euro 100,00. Tale sanzione è ridotta ad euro 20,00 qualora l’iscrizione intervenga entro 30 giorni dalla scadenza del termine. Nel caso in cui l’omesso o il ritardato invio della domanda di iscrizione sia causa di inadempimento agli obblighi di contribuzione o di dichiarazione dei redditi, come stabiliti da questo Regolamento, si applicheranno all’iscritto anche le relative norme sanzionatorie. Articolo 10 - Sanzioni relative alla comunicazione dei redditi. 1. In caso di ritardo nella comunicazione reddituale di cui all’articolo 7 si applica una sanzione pari a 10,00 euro se la comunicazione è inviata entro i sette giorni successivi alla scadenza. La sanzione è pari a 50,00 euro se la comunicazione è inviata tra l’ottavo e il novantesimo giorno successivo alla scadenza. Oltre il novantesimo giorno viene applicata una sanzione pari a 100,00 euro. 2. Laddove l’infedele comunicazione reddituale dia luogo ad una contribuzione inferiore a quella effettivamente dovuta, si applica una sanzione pari a 100,00 euro. Il primo comma sanziona il ritardo nella comunicazione, mentre il secondo l’infedele dichiarazione che dia luogo ad una contribuzione inferiore. La differenza tra quanto dovuto e versato, essendo inerente i versamenti effettivamente fatti dall’iscritto, è disciplinata dall’articolo successivo. REGOLAMENTO COMMENTO Articolo 11 – Sanzioni per ritardato pagamento dei contributi. 1. Il mancato rispetto dei termini per il pagamento della contribuzione dovuta per l’anno in corso, di cui all’articolo 8, comma 2, comporta l’obbligo del pagamento degli interessi di mora calcolati in misura pari allo 0,60% per ogni mese o frazione di mese, con decorrenza dal giorno successivo all’ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell’effettivo versamento. 2. Il ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma, se superiore a 90 giorni, comporta inoltre l’applicazione di una sanzione pari al 10% del capitale non pagato tempestivamente. 3. Nel caso in cui l’iscritto ometta o ritardi le comunicazioni all’Ente previste dall’articolo 7, o renda comunicazioni infedeli, sulle eventuali maggiori somme dovute si applicano le sanzioni previste dai precedenti commi 1 e 2, con decorrenza dal giorno in cui tali maggiori somme avrebbero dovuto essere versate. Questo articolo disciplina il regime sanzionatorio nel caso in cui vi sia ritardato versamento dei contributi. Articolo 12 - Rateizzazione. 1. Il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera, può concedere, su richiesta dell’interessato, la rateizzazione degli importi dovuti per contributi, sanzioni e interessi che risultassero insoluti alla data della domanda. 2. La rateizzazione può essere concessa per importi superiori ad euro 2.000,00 e per un periodo di tempo non superiore a 48 mesi e comunque non oltre la data di maturazione del diritto a pensione. Il tasso di interesse applicato sull’importo rateizzato deve garantire il pieno recupero della capitalizzazione riconosciuta ai contributi versati indipendentemente dalla modalità di versamento. Questo articolo costituisce una novità del Regolamento di Previdenza. È stata prevista con valenza generale la possibilità inizialmente offerta esclusivamente in sede di recupero crediti. PROCEDURE REGOLAMENTO COMMENTO PROCEDURE Articolo 13 – Esonero dalla contribuzione. 1. Gli iscritti che cessino o sospendano l’esercizio dell’attività professionale di cui all’articolo 1, comma 1, hanno facoltà di presentare domanda di esonero dalla contribuzione. L’articolo 13 costituisce una delle novità più significative del nuovo Regolamento di Previdenza. Le norme ivi contenute disciplinano l’Esonero dalla contribuzione, ossia i requisiti e le modalità attraverso le quali l’iscritto che non esercita più la libera professione può usufruire della facoltà di non versare contributi presso ENPAPI. 2. L’esonero dalla contribuzione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di effettiva realizzazione della condizione che ne giustifica la richiesta, non oltre il primo gennaio dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda. Mentre il comma 1 esplicita in quale situazione si può inviare la domanda di esonero, il comma 2 definisce i limiti temporali della facoltà, che può esercitarsi a far data “dal primo giorno del mese successivo” a quello in cui l’attività libero professionale è sospesa o interrotta, ma “non oltre il primo gennaio dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda”. Tale ultima previsione svolge una molteplicità di funzioni, tra le quali si segnalano: reprimere comportamenti elusivi; incentivare un maggior flusso informativo tra iscritti ed Ente; consentire l’aggiornamento continuo dei dati; avere maggior certezza delle risorse, nella fattispecie crediti, che l’Ente può vantare; conoscere con maggior certezza i montanti contributivi che l’Ente deve valorizzare anno dopo anno. Nei periodi di esonero dalla contribuzione la posizione previdenziale dell’iscritto, pur mantenuta viva, non gode di tutti i benefici riconosciuti ai professionisti contribuenti. Il comma 3, dunque, manifesta le limitazioni conseguenti all’ottenimento dell’esonero, salve comunque le ulteriori limitazioni previste in altre norme. In base alla nuova disposizione regolamentare, possono presentare domanda di esonero dalla contribuzione coloro che: 1. cessino o sospendano l’esercizio dell’attività infermieristica in forma libero professionale; 2. svolgano, oltre a quella infermieristica, altra professione per la quale siano iscritti ad un altro Ente di previdenza obbligatorio. La richiesta di esonero dalla contribuzione, redatta sull’apposito modulo di domanda, deve essere inviata tempestivamente all’Ente a mezzo PEC o, in mancanza, con Raccomandata A.R. allegando copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità sottoscrittore oppure consegnata direttamente agli Uffici dell’Ente, senza necessità di aggiungere alcun certificato in quanto il modello vale come autocertificazione di tutti i dati ivi riportati. La domanda di esonero potrà essere sottoposta anche a verifica successiva della dichiarazione reddituale. Gli Uffici, verificata la sussistenza delle condizioni per la concessione dell’esonero, provvedono a sottoporre l’istanza al primo Consiglio di Amministrazione utile per la relativa deliberazione. L’esonero dalla contribuzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla cessazione attività e comunque non oltre il primo gennaio dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda (nel caso di domanda retroattiva). 3. Durante il periodo di esonero dalla contribuzione l’iscritto non matura anzianità contributiva e non ha diritto di usufruire delle prestazioni di maternità e di assistenza, salvo ove diversamente specificato nel Regolamento di cui all’articolo 22, comma 1, lettera f) del presente Regolamento. 4. La domanda di esonero dalla contribuzione può essere sottoposta a verifica, anche successiva, della dichiarazione dei redditi. 5. L’iscritto che intenda riprendere l’attività professionale deve comunicarlo all’Ente con modalità e termini di cui all’articolo 2 del presente Regolamento. Durante il periodo di esonero l’iscritto non matura anzianità contributiva e non ha diritto ad usufruire delle prestazioni di maternità ed assistenza salvo ove diversamente previsto. L’esonerato dovrà successivamente reiscriversi all’Ente nel caso in cui riprenda lo svolgimento della libera professione infermieristica. Per presentare la domanda di iscrizione conseguente al ripristino dell’attività professionale si applica la disciplina di cui all’articolo 2 del Regolamento. REGOLAMENTO COMMENTO Articolo 14 – Variabilità dei contributi. 1. Le aliquote di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, nonché i contributi minimi soggettivi ed integrativi di cui all’articolo 4 comma 6, ed all’articolo 5 comma 5, possono essere variate ogni anno, nel rispetto della normativa vigente, con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo, con delibera del Consiglio di Indirizzo Generale, approvata con la procedura prevista dall’art. 3, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 30 Giugno 1994, n. 509. L’articolo 14 disciplina le modalità con cui possono essere variate le aliquote contributive. Articolo 15 – Cancellazione e restituzione dei contributi. 1. Coloro che al compimento dell’età pensionabile cessino o abbiano cessato per qualsiasi motivo l’attività di cui all’articolo 1, comma 1 e abbiano presentato domanda di esonero dalla contribuzione senza aver maturato almeno cinque anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al successivo articolo 23, possono chiedere la restituzione dei contributi versati, con conseguente cancellazione della posizione contributiva. 2. Le somme rimborsabili sono pari al montante dei contributi soggettivi versati. 3. Qualora, posteriormente alla liquidazione di cui al presente articolo, abbia nuovamente luogo l’iscrizione all’Ente, all’interessato è riconosciuta la facoltà di versare, entro sei mesi dalla nuova iscrizione, l’importo liquidato maggiorato degli interessi legali, al fine di ricostituire la pregressa posizione assicurativa. Questo articolo disciplina i requisiti per la restituzione dei contributi in caso di compimento dell’età pensionabile senza aver maturato l’anzianità contributiva richiesta. PROCEDURE Ai fini dell’ottenimento della restituzione dei contributi, l’infermiere libero professionista deve inviare all’Ente apposita domanda a mezzo PEC, ovvero a mezzo Raccomandata A.R, ovvero consegnandola a mano presso gli uffici dell’Ente, redatta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Ente www.enpapi.it o presso gli Uffici dell’Ente; il modulo deve essere debitamente sottoscritto e trasmesso insieme alla copia fronte/retro di un documento d’identità valido, senza necessità di aggiungere alcun certificato, a meno di quello relativo alle detrazioni fiscali, in quanto il modello vale come autocertificazione di tutti i dati ivi riportati.Presentata la domanda di restituzione del montante contributivo gli Uffici provvedono alla: 1) Verifica dei requisiti posseduti dagli Assicurati: a) avere almeno 65 anni di età; b) aver cessato l’attività libero professionale, già comunicata e deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente. 2) Verifica dei requisiti contributivi: a) aver maturato meno di 5 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione; b) disporre di una posizione contributiva regolare. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la completezza della documentazione, gli Uffici sottopongono la domanda pervenuta all’attenzione del primo Consiglio di Amministrazione utile per la relativa deliberazione. A seguito della delibera, l’assicurato riceve: - comunicazione del provvedimento di avvenuta deliberazione; - restituzione dell’importo secondo le modalità indicate nel modulo di domanda. REGOLAMENTO COMMENTO Articolo 16 – Prescrizione dei contributi. 1. La prescrizione dei contributi dovuti all’Ente e di ogni relativo accessorio ivi comprese le sanzioni, è disciplinato dalle norme pro tempore vigenti. La prescrizione non è materia per la quale la Legge deleghi potestà normative a norme di natura regolamentare. L’articolo 16, dunque, opera un mero rinvio. Articolo 17 - Riscatto dei periodi di studio e delle attività professionali. 1. L’iscritto che abbia maturato almeno cinque anni di effettiva contribuzione all’Ente ha la facoltà di chiedere il riscatto dei periodi contributivi professionali precedenti all’iscrizione all’Ente. Il numero degli anni riscattabili, le modalità ed i termini del riscatto di cui al precedente periodo saranno determinate con apposite delibere del Consiglio di Amministrazione da sottoporre per l’approvazione ai Ministeri vigilanti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509. 2. L’iscritto che abbia maturato almeno cinque anni di effettiva contribuzione all’Ente ha facoltà di chiedere il riscatto dei periodi di studio per il conseguimento del titolo professionale. Il periodo riscattabile non può comunque essere superiore alla durata legale del corso di studi seguito. Il numero degli anni riscattabili, le modalità ed i termini del riscatto saranno determinati da appositi regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione, da sottoporre per l’approvazione ai Ministeri vigilanti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509. Questo articolo disciplina i requisiti e le modalità di accesso al riscatto dei periodi contributivi. PROCEDURE Possono accedere al riscatto dei periodi di studio, tutti gli iscritti in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi che, al momento della presentazione della domanda, possano far valere almeno cinque anni di contribuzione effettiva, ovvero in caso di decesso dell’iscritto, anche dai superstiti di cui all’art. 23 del Regolamento di Previdenza. Sono riscattabili i periodi di studio relativi a: • il conseguimento del diploma Universitario (art. 6, comma 3, D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni), • il conseguimento di diplomi ed attestati equipollenti, • il conseguimento della Laurea in Infermieristica e Laurea specialistica in Scienze infermieristiche, • la partecipazione ai Master di Primo e di Secondo livello. La domanda di riscatto dei periodi di studio deve essere inviata, utilizzando la modulistica predisposta, a mezzo PEC, ovvero a mezzo raccomandata A.R. ovvero consegnata direttamente presso gli uffici dell’Ente Il modulo, debitamente compilato e firmato, redatto sull’apposito modulo di domanda, deve essere inviato all’Ente allegando copia di un documento d’identità, senza necessità di aggiungere alcun certificato in quanto il modello vale come autocertificazione di tutti i dati ivi riportati. Il perfezionamento della domanda di riscatto avverrà, dopo la delibera da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, mediante l’accettazione dell’onere del riscatto da parte dell’interessato, secondo le seguenti modalità: 1. in caso di versamento in un’unica soluzione: automaticamente al momento del versamento; 2. in caso di rateizzazione: mediante l’invio della dichiarazione di accettazione dell’onere di riscatto, di una copia del piano di ammortamento predisposto dall’Ente, debitamente firmato per accettazione e di una copia di un documento di identità valido, da inviare agli uffici dell’Ente, a mezzo raccomandata A.R, entro 45 giorni dalla ricezione del provvedimento di riscatto, pena la decadenza della domanda. L’iscritto può optare, alternativamente, tra una delle seguenti possibilità: • versamento del contributo soggettivo minimo in vigore all’atto della domanda; • versamento del contributo soggettivo calcolato in percentuale sulla media dei redditi per- REGOLAMENTO COMMENTO PROCEDURE cepiti nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda. La domanda di riscatto delle attività libero-professionali può essere presentata da chi, alla data di presentazione della domanda, sia iscritto ad ENPAPI da almeno 5 anni ed abbia esercitato, per il periodo intercorrente tra la data di iscrizione al Collegio ed il 1° gennaio 1996 attività di libera professione. La domanda di riscatto delle attività libero professionali, redatta sull’apposita modulistica, deve essere inviata, a mezzo PEC ovvero, in mancanza, a mezzo raccomandata A.R. allegando copia fotostatica di un documento d’identità, oppure può essere consegnata direttamente presso gli Uffici dell’Ente, senza necessità di aggiungere alcun certificato in quanto il modello vale come autocertificazione di tutti i dati ivi riportati. Il perfezionamento della domanda di riscatto avverrà, dopo la necessaria delibera da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, mediante l’accettazione dell’onere del riscatto da parte dell’interessato, che potrà scegliere di versare in un’unica soluzione ovvero in forma rateale. L’iscritto può scegliere di versare, per ogni anno, riscattato: • un importo pari alla contribuzione soggettiva minima in vigore nell’anno in cui viene presentata la domanda; • un importo pari al contributo soggettivo, calcolato in percentuale sul reddito percepito nell’anno riscattato. Articolo 18 – Ricongiunzione e totalizzazione delle contribuzioni. 1. La ricongiunzione e la totalizzazione delle posizioni assicurative pregresse costituite presso ENPAPI, con altre presso Enti di previdenza diversi, sono ammesse nei limiti della normativa vigente. La ricongiunzione è l’istituto che consente l’unificazione, mediante trasferimento, dei periodi di contribuzione previdenziale maturati dal professionista in diverse gestioni previdenziali allo scopo di ottenere un’unica pensione calcolata su tutti i contributi versati. La ricongiunzione può essere passiva (o “in uscita”) quando il lavoratore dipendente, pubblico o privato o lavoratore autonomo, già iscritto a forme di previdenza obbligatoria per liberi professionisti, esercita la facoltà di ricongiungere presso l’attuale gestione previdenziale, i contributi versati in precedenza presso ENPAPI ovvero attiva (o “in entrata”) quando la facoltà di ricongiunzione è esercitata dal libero professionista che chiede la ricongiunzione presso ENPAPI dei contributi precedentemente versati a forme di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati Sono ugualmente ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti. Possono presentare domanda di ricongiunzione i lavoratori autonomi o dipendenti ed i liberi professionisti. Ll’iscritto all’ENPAPI, in precedenza iscritto in altre forme di previdenza obbligatoria, chiede il trasferimento all’ENPAPI dei contributi versati nelle precedenti gestioni (art. 1 commi 1, 2 e 3 Legge 45/1990) La domanda di ricongiunzione deve essere inoltrata all’ENPAPI che promuoverà il procedimento con l’altro/altri Enti nei quali l’interessato è stato iscritto. La facoltà della ricongiunzione può essere esercitata anche da un superstite di iscritto deceduto a condizione che la domanda venga presentata entro due anni dal decesso, e che il titolare del diritto non sia decaduto dall’esercizio della facoltà di ricongiunzione per rinuncia o per inadempimento. Non è ammessa la ricongiunzione parziale e pertanto i contributi da ricongiungere devono essere tutti quelli versati. L’ammontare dei contributi da trasferire è pari alla somma dei contributi previdenziali versati maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50% a REGOLAMENTO COMMENTO PROCEDURE decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il trasferimento. La totalizzazione è l’istituto che consente l’acquisizione del diritto ad un’unica pensione di vecchiaia, di anzianità o ai superstiti a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta o in parte la contribuzione versata. La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti ed è completamente gratuita a differenza della ricongiunzione che può essere onerosa. Non è possibile ottenere la totalizzazione parziale e la totalizzazione deve interessare tutte le gestioni nelle quali il lavoratore è stato iscritto e tutti i periodi contributivi versati nella singola gestione. La ricongiunzione “in uscita” è onerosa per il professionista: l’onere viene calcolato dalla gestione accentratrice ed è pari alla differenza tra la riserva matematica necessaria alla copertura assicurativa e l’importo dei contributi trasferiti dalle altre gestioni. La gestione accentratrice provvederà a determinare il diritto e la misura della pensione unica spettante a seguito dell’esercizio della facoltà di ricongiunzione. Ai fini dell’ottenimento della pensione in totalizzazione, l’infermiere libero professionista deve inviare all’Ente apposita domanda a mezzo PEC, ovvero a mezzo Raccomandata A.R, ovvero consegnandola a mano presso gli uffici dell’Ente, redatta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Ente www.enpapi.it o presso gli Uffici dell’Ente; il modulo deve essere debitamente sottoscritto e trasmesso insieme alla copia fronte/retro di un documento d’identità valido, senza necessità di aggiungere alcun certificato, a meno di quello relativo alle detrazioni fiscali, in quanto il modello vale come autocertificazione di tutti i dati ivi riportati. Presentata la domanda di pensione in totalizzazione gli Uffici provvedono alla: 1) Verifica dei requisiti degli assicurati: a) non essere titolare di un trattamento pensionistico; b) non aver richiesto ed accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi; c) avere compiuto 65 anni con almeno 20 anni di contribuzione complessiva (periodi non coincidenti); d) possedere ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (cessazione del rapporto di lavoro, ecc.). 2) Verifica dei requisiti contributivi: a) disporre di una posizione contributiva regolare. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la completezza della documentazione, gli Uffici sottopongono la domanda pervenuta all’attenzione del primo Consiglio di Amministrazione utile per la relativa deliberazione. A seguito della delibera, l’assicurato riceve: - comunicazione del provvedimento di avvenuta deliberazione; - l’importo a titolo di pensione, secondo le modalità indicate nel modulo di domanda (Ente erogatore INPS). REGOLAMENTO COMMENTO PROCEDURE Articolo 19 – Contribuzione volontaria. 1. Qualora l’iscritto all’Ente cessi l’attività lavorativa che ha dato luogo all’obbligo dell’iscrizione, può conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari all’Ente medesimo. 2. Tale facoltà è concessa purché l’iscritto: a) possa far valere almeno un contributo annuale obbligatorio nel quinquennio precedente la data della domanda, ovvero almeno tre contributi annuali obbligatori qualunque sia l’epoca del versamento; b) continui a possedere i requisiti per l’esercizio professionale. 3. L’iscritto che si avvale di tale facoltà deve inviare domanda con le modalità stabilite dall’Ente e corrispondere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, almeno la contribuzione soggettiva ed integrativa minima obbligatoria prevista per l’anno stesso. 4. È facoltà dell’iscritto aumentare l’importo del contributo soggettivo versato a titolo di contribuzione volontaria. L’ammontare della contribuzione volontaria versata non può comunque superare il limite della contribuzione soggettiva derivante dall’applicazione dell’articolo 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che determina il massimale annuo della base contributiva e pensionabile. 5. L’iscritto ammesso alla contribuzione volontaria, ove interrompa il versamento dei contributi, può riprenderlo entro il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza prevista per il versamento dell’ultimo contributo dovuto, maggiorandolo degli interessi di mora al tasso legale. Questo articolo disciplina la contribuzione volontaria, il cui accesso è sottoposto alla richiesta dell’iscritto che, come per le altre procedure, deve inviare domanda “con le modalità stabilite dall’Ente”. Tutti gli iscritti che cessino l’attività libero professionale e vogliano raggiungere il requisito minimo contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia ovvero intendano incrementare il montante contributivo, possono chiedere di proseguire il versamento della contribuzione all’Ente in forma volontaria. 6. È facoltà degli iscritti presentare domanda, con le modalità stabilite dall’Ente, per integrare i versamenti a titolo di contributo soggettivo, effettuati fino al limite dell’aliquota della contribuzione soggettiva pro tempore vigente, per gli anni in cui non è stato raggiunto tale importo. Il comma 6 conferisce una ulteriore possibilità agli iscritti che intendono usufruire del beneficio della contribuzione volontaria, potendosi discostare dal limite del contributo soggettivo minimo e in tal modo incrementare maggiormente il montante contributivo. 7. Le somme versate ai sensi del presente articolo sono aggiunte al montante contributivo individuale e rivalutate a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo al versamento. Il comma 7 introduce nel Regolamento di Previdenza la regola sulla progressione del montante contributivo individuale a seguito dei versamenti per contribuzione volontaria, secondo la disciplina peraltro già applicata. La domanda di contribuzione volontaria deve essere inoltrata a mezzo PEC, oppure mediante raccomandata A.R. allegando copia fotostatica di un documento di identità, ovvero può essere consegnata direttamente presso gli uffici dell’Ente, senza necessità di aggiungere alcun certificato in quanto il modello vale come autocertificazione di tutti i dati ivi riportati. Al momento della presentazione della domanda è necessario: • possedere lo status di iscritto attivo; • aver versato almeno un contributo annuale obbligatorio nel quinquennio precedente ovvero almeno tre contributi annuali obbligatori qualunque sia l’epoca del versamento. La domanda viene sottoposta al primo Consiglio di Amministrazione utile per la relativa deliberazione. I contribuenti volontari versano, entro il 31 dicembre di ogni anno, i contributi soggettivo ed integrativo minimi. È data facoltà all’interessato di aumentare l’importo del contributo soggettivo da versare, che non può comunque superare il limite della contribuzione soggettiva derivante dall’applicazione del massimale annuo. REGOLAMENTO COMMENTO Articolo 20 – Comunicazione dell’Estratto conto annuale. 1. L’estratto conto con l’indicazione delle contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa è pubblicato permanentemente nel sito internet istituzionale dell’Ente, area riservata. L’articolo 20 risponde all’esigenza di agevolare il rapporto degli iscritti con l’Ente, di ottimizzare l’uso delle risorse economiche e naturali, e consente all’iscritto, allo stesso tempo, di avere perennemente a disposizione l’estratto conto. Articolo 21 – Obblighi, funzioni ed attività dei Collegi provinciali. 1. I Collegi provinciali adempiono ai seguenti obblighi ed attività: a) assolvono le mansioni demandate per lo svolgimento delle elezioni degli Organi dell’Ente; b) trasmettono annualmente l’Albo provinciale dei propri iscritti. 2. Svolgono altre attività su richiesta dell’Ente. L’articolo 21 ha la finalità di semplificare l’attività svolta in coordinamento tra Collegi e ENPAPI, eliminando altresì riferimenti esterni ultronei. Articolo 22 – Prestazioni previdenziali ed assistenziali. 1. L’Ente provvede ad erogare in favore dei propri iscritti, le seguenti prestazioni: a) la pensione di vecchiaia; b) l’assegno di invalidità; c) la pensione di inabilità; d) la pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta; e) l’indennità di maternità; f) gli interventi assistenziali, disciplinati con apposito Regolamento, adottato con delibera del Consiglio di Indirizzo Generale, da trasmettere ai Ministeri vigilanti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509. L’articolo 22 elenca le prestazioni previdenziali ed assistenziali offerte. PROCEDURE REGOLAMENTO COMMENTO PROCEDURE Articolo 23 – Pensione di vecchiaia. 1. Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione che risultino versati dall’iscritto e accreditati in suo favore almeno cinque anni di contribuzione effettiva. 2. Il predetto limite di età è fissato al compimento del cinquantasettesimo anno quando l’iscritto abbia raggiunto una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. L’articolo 23 regola i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia. Ai fini dell’ottenimento della pensione di vecchiaia, l’infermiere libero professionista deve inviare all’Ente apposita domanda a mezzo PEC, ovvero a mezzo Raccomandata A.R, ovvero consegnandola a mano presso gli uffici dell’Ente, redatta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Ente www.enpapi.it o presso gli Uffici dell’Ente; il modulo deve essere debitamente sottoscritto e trasmesso insieme alla copia fronte/retro di un documento d’identità valido, senza necessità di aggiungere alcun certificato, a meno di quello relativo alle detrazioni fiscali, in quanto il modello vale come autocertificazione di tutti i dati ivi riportati. Presentata la domanda di pensione gli Uffici provvedono alla: 1) Verifica dei requisiti degli Assicurati: a) compimento di 65 anni con un minimo di 5 anni di contribuzione effettiva, ovvero 57 anni con almeno 40 anni di anzianità contributiva. 2) Verifica dei requisiti contributivi: a) possesso di una posizione contributiva regolare. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la completezza della documentazione, gli Uffici sottopongono la domanda pervenuta all’attenzione del primo Consiglio di Amministrazione utile per la relativa deliberazione. A seguito della delibera, l’assicurato riceve: - comunicazione del provvedimento di avvenuta deliberazione; - l’importo a titolo di pensione secondo le modalità indicate nel modulo di domanda. REGOLAMENTO COMMENTO Articolo 24 – Determinazione della pensione annua di vecchiaia. 1. L’importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione di cui all’allegata tabella B) relativo all’età dell’assicurato al momento del pensionamento. 2. Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’iscritto al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell’età immediatamente superiore e il coefficiente dell’età inferiore a quella dell’assicurato e il numero dei mesi costituenti la frazione di anno. Per la comprensione della portata di questo articolo è necessario fare un breve excursus della disciplina generale. Il sistema contributivo, inserito nell’ordinamento italiano con la Legge 335/1995, prevede che I contributi dei lavoratori siano accumulati in gestioni specifiche e rivalutati anno per anno. L’insieme dei contributi versati dal professionista, unitamente alla rivalutazione annuale di cui ha fruito, costituisce il montante contributivo individuale. Quando l’iscritto raggiunge i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per ottenere la prestazione previdenziale e ne fa domanda, il montante contributivo è moltiplicato per un coefficiente determinato dall’ apposita Tabella B, relativo all’età dell’avente diritto. La suddetta Tabella è contenuta nel d.lgs. 247/07 e sostituisce quella elaborata dal Legislatore nazionale del 1995, tenendo conto della aspettativa di vita generale e, di conseguenza, presenta importi crescenti con l’aumentare dell’età del richiedente la prestazione. Garantisce la sostenibilità del sistema il criterio che, maggiore è l’età del richiedente, minore l’aspettativa di vita residua, maggiore è la prestazione riconosciuta a parità di montante contributivo. ENPAPI, con provvedimento autonomo, approvato dai Ministeri vigilanti, ha recepito l’innovazione ministeriale predetta e, con ausilio tecnico specializzato, ha innovato relativamente alle età successive ai 65 anni, elaborando la Tabella B) allegata al Regolamento di Previdenza vigente. Si tratta di un’altra delle misure adottate dall’Ente, dirette al miglioramento dell’adeguatezza delle prestazioni attraverso l’incremento dei montanti contributivi e del tasso di sostituzione. La modifica al comma 3 è la novità potenzialmente più rilevante per gli iscritti. Vi si applica, a vantaggio dei professionisti iscritti, la riforma del contributo integrativo di cui alla Legge 133/2011, la cui quota aggiuntiva del 2%, di cui al precedente articolo 5, viene destinata all’incremento del montante contributivo, che costituisce la base di calcolo delle prestazioni previdenziali. 3.Il montante contributivo individuale è costituito da: a) il complesso dei contributi soggettivi versati; b) dalla quota di contributo integrativo determinata ai sensi dell’articolo 5, comma 7. 4. Il montante contributivo individuale viene annualmente incrementato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione di cui al seguente comma 5. 5. Il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale appositamente calcolata dall’ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della Legge 8 agosto 1995, n. 335. 6. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. 7. I parametri per il calcolo delle pensioni secondo il sistema contributivo potranno essere variati ed adeguati in sintonia al reale andamento della gestione finanziaria, nel rispetto del quadro normativo di riferimento. PROCEDURE REGOLAMENTO COMMENTO Articolo 25 – Decorrenza della pensione di vecchiaia. 1. La pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda dell’iscritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda, con applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all’età posseduta alla data di decorrenza della pensione. Con questo articolo ENPAPI riconosce ai soggetti che tardano a chiedere la pensione di vecchiaia la possibilità di vedersi applicati i più favorevoli coefficienti relativi ad età maggiori a 65 anni. Articolo 26 – Supplemento di pensione. 1. I contributi versati all’Ente per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico dell’Ente stesso, danno titolo ad un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione, ovvero dell’ultima liquidazione del supplemento e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda. 2. L’importo del supplemento è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati dalla data di decorrenza della pensione di vecchiaia ovvero dell’ultima liquidazione del supplemento, per il coefficiente di trasformazione di cui all’allegata tabella B) relativa all’età dell’iscritto al momento della domanda di supplemento. In questo articolo sono contenute le seguenti innovazioni: nella parte finale del comma 1 è esplicitata la data di decorrenza; nel comma 2 è esposto il criterio di calcolo, con inserimento dell’innovazione relativa alla nuova tabella B), allegata al Regolamento di Previdenza. COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE ETÀ 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 VALORI 4,42% 4,54% 4,66% 4,80% 4,94% 5,09% 5,26% 5,43% 5,62% 5,82% 6,04% 6,27% TABELLA B ETÀ 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 VALORI 6,53% 6,80% 7,10% 7,42% 7,77% 8,15% 8,57% 9,02% 9,51% 10,05% 10,65% 11,30% PROCEDURE Ai fini dell’ottenimento del supplemento di pensione, l’infermiere libero professionista deve inviare all’Ente apposita domanda a mezzo PEC, ovvero a mezzo Raccomandata A.R, ovvero consegnandola a mano presso gli uffici dell’Ente, redatta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Ente www.enpapi.it o presso gli Uffici dell’Ente; il modulo deve essere debitamente sottoscritto e trasmesso insieme alla copia fronte/retro di un documento d’identità valido, senza necessità di aggiungere alcun certificato, in quanto il modello vale come autocertificazione di tutti i dati ivi riportati. Presentata la domanda di pensione gli Uffici provvedono alla: 1) Verifica dei requisiti degli Assicurati: a) titolarità di pensione di vecchiaia ENPAPI; b) possesso di almeno 2 anni di anzianità contributiva successivi alla data di decorrenza della pensione, ovvero all’ultima liquidazione del supplemento 2) Verifica dei requisiti contributivi: a) possesso di una posizione contributiva regolare. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la completezza della documentazione, gli Uffici sottopongono la domanda pervenuta all’attenzione del primo Consiglio di Amministrazione utile per la relativa deliberazione. A seguito della delibera, l’assicurato riceve: - comunicazione del provvedimento di avvenuta deliberazione; - l’importo a titolo di supplemento di pensione secondo le modalità indicate nel modulo di domanda. REGOLAMENTO Articolo 27 – Assegno di invalidità. 1. L’iscritto che esercita l’attività di cui all’articolo 1, comma 1 ovvero che non abbia presentato domanda di esonero di cui al precedente articolo 13, ha diritto all’assegno di invalidità a qualsiasi età, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) la capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione; b) risultino versate in suo favore almeno cinque annualità di effettiva contribuzione, delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda. 2. L’assegno di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda. 3. L’assegno di invalidità è revocato quando cessi anche una sola delle condizioni poste al comma 1, lettere a) e b). 4. L’iscritto beneficiario dell’assegno di invalidità, che prosegua l’esercizio della professione e maturi il diritto alla pensione di vecchiaia, può richiedere la liquidazione di quest’ultima in sostituzione dell’assegno di invalidità. COMMENTO Nel comma 1 di questo articolo è specificato che il diritto alla prestazione non è riconosciuto a coloro che hanno ottenuto l’esonero dalla contribuzione. Considerata la pressoché totale equivalenza tra l’esonero dalla contribuzione previsto dall’attuale Regolamento di Previdenza e la cancellazione prevista dal testo previgente, la modifica non costituisce una innovazione sostanziale. PROCEDURE Ai fini dell’ottenimento dell’assegno di invalidità, l’infermiere libero professionista deve inviare all’Ente apposita domanda a mezzo PEC, ovvero a mezzo Raccomandata A.R, ovvero consegnandola a mano presso gli uffici dell’Ente, redatta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Ente www.enpapi.it o presso gli Uffici dell’Ente; il modulo deve essere debitamente sottoscritto e trasmesso insieme alla copia fronte/retro di un documento d’identità valido, allegando la documentazione medica attestante l’invalidità e l’indicazione delle detrazioni fiscali applicabili sulla prestazione. Presentata la domanda di pensione gli Uffici provvedono alla: 1) Verifica dei requisiti degli Assicurati: a) capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo in modo continuativo per infermità o difetto fisico intervenuti dopo l’iscrizione all’Ente riscontrabile attraverso certificazione medica; b) Possesso di almeno 5 anni di contribuzione effettiva, di cui tre nel quinquennio precedente la domanda Verifica dei requisiti contributivi; 2) Verifica dei requisiti degli Assicurati: a) possesso di una posizione contributiva regolare. L’assicurato potrebbe essere sottoposto ad apposita commissione medica nel caso di documentazione medica non sufficiente alla determinazione dello stato di invalidità. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la completezza della documentazione, gli Uffici sottopongono la domanda pervenuta all’attenzione del primo Consiglio di Amministrazione utile per la relativa deliberazione. A seguito della delibera, l’assicurato riceve: - comunicazione del provvedimento di avvenuta deliberazione; - l’importo a titolo di assegno di invalidità secondo le modalità indicate nel modulo di domanda. REGOLAMENTO COMMENTO PROCEDURE Articolo 28 – Pensione di inabilità. 1. L’iscritto che esercita l’attività di cui all’articolo 1, comma 1 ovvero che non abbia presentato domanda di esonero di cui al precedente articolo 13, ha diritto alla pensione di inabilità a qualsiasi età ove ricorrano le seguenti condizioni: a) la capacità lavorativa sia esclusa in modo permanente e totale, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti dopo l’iscrizione; b) l’evento si sia verificato e la domanda sia stata presentata nel periodo di esercizio dell’attività libero professionale ovvero precedentemente alla domanda di esonero di cui all’articolo 13; c) risultino versate in suo favore almeno 5 annualità di effettiva contribuzione, delle quali almeno 3 nel quinquennio precedente la domanda di pensione; d) sia intervenuta la cessazione effettiva dell’attività professionale e la relativa cancellazione da un Collegio provinciale. 2. La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda. Nel caso in cui la cancellazione dal Collegio provinciale avvenga successivamente alla presentazione della domanda, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell’avvenuta cancellazione. 3. La pensione di inabilità è revocata quando cessi anche una sola delle condizioni poste al comma 1, lettere a), b), c) e d). 4. La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti. 5. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma la inabilità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione alla pensione di inabilità a favore del de cuius potrà essere adottato anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore dei superstiti aventi diritto. Nel comma 1 di questo articolo è specificato che il diritto alla prestazione non è riconosciuto a coloro che hanno ottenuto l’esonero dalla contribuzione. Considerata la pressoché totale equivalenza tra l’esonero attuale e la cancellazione prevista dal Regolamento di Previdenza previgente, non si tratta di innovazione sostanziale. Ai fini dell’ottenimento della pensione di inabilità, l’infermiere libero professionista deve inviare all’Ente apposita domanda a mezzo PEC, ovvero a mezzo Raccomandata A.R, ovvero consegnandola a mano presso gli uffici dell’Ente, redatta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Ente www.enpapi.it o presso gli Uffici dell’Ente; il modulo deve essere debitamente sottoscritto e trasmesso insieme alla copia fronte/retro di un documento d’identità valido, allegando la documentazione medica attestante l’inabilità e l’indicazione delle detrazioni fiscali applicabili sulla prestazione. Presentata la domanda di pensione gli Uffici provvedono alla: 1) Verifica dei requisiti degli Assicurati: a) esclusione della capacità lavorativa in modo permanente e totale, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti dopo l’iscrizione, riscontrabile attraverso certificazione medica; b) possesso dello stato di iscritto all’Ente all’atto della presentazione dell’istanza; c) possesso di almeno 5 anni di contribuzione effettiva, di cui tre nel quinquennio precedente la domanda; d) cessazione effettiva dell’attività professionale e relativa cancellazione da un Collegio provinciale 2) Verifica dei requisiti degli Assicurati: a) possesso di una posizione contributiva regolare. L’assicurato potrebbe essere sottoposto ad apposita commissione medica nel caso di documentazione medica non sufficiente alla determinazione dello stato di invalidità. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la completezza della documentazione, gli Uffici sottopongono la domanda pervenuta all’attenzione del primo Consiglio di Amministrazione utile per la relativa deliberazione. A seguito della delibera, l’assicurato riceve: - comunicazione del provvedimento di avvenuta deliberazione; - l’importo a titolo di pensione di inabilità secondo le modalità indicate nel modulo di domanda. REGOLAMENTO COMMENTO Articolo 29 – Calcolo delle prestazioni di invalidità e di inabilità. 1. L’importo della pensione di inabilità e dell’assegno di invalidità è determinato secondo il sistema di cui al precedente articolo 24, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni nel caso in cui l’età dell’assicurato all’atto dell’attribuzione della pensione sia ad essa inferiore. Il sistema di calcolo contributivo è identico per l’assegno di invalidità e per la pensione di inabilità. Articolo 30 – Norme comuni all’assegno di invalidità e alla pensione di inabilità. 1. Alla domanda di assegno di invalidità o di pensione di inabilità deve essere allegata la seguente documentazione: a) certificato medico rilasciato da struttura pubblica attestante le condizioni di inabilità o invalidità e dal quale risulti l’indicazione della causa e l’epoca dell’insorgere dell’evento inabilitante o invalidante; b) nell’ipotesi di infortunio o malattia: documentazione comprovante azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell’ammontare dell’indennizzo ricevuto, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni o malattia stipulata dall’iscritto. 2. In caso di infortunio, l’assegno di invalidità e la pensione di inabilità non sono concessi, o, se concessi, sono revocati, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5% della pensione annua dovuta. Sono invece proporzionalmente ridotti nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali fini non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazioni per infortuni stipulate dall’iscritto. 3. In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio l’Ente è surrogato nel diritto al risarcimento ai sensi dell’articolo 1916 del codice civile, in concorso con l’assicuratore di cui al comma precedente, ove questi abbia diritto alla surroga. L’articolo 30 raccoglie tutte le norme comuni alle prestazioni di invalidità e inabilità che è stato possibile raccogliere in un unico testo. La nuova lettera a) del comma 1 integra la previsione previgente con indicazioni volte a semplificare la relazione dell’iscritto con l’Ente, potendo il richiedente la prestazione fare riferimento a strutture pubbliche e ad una documentazione semplificata. 4. L’accertamento dello stato di inabilità o di invalidità è effettuato da una apposita commissione costituita presso struttura pubblica convenzionata, struttura militare ovvero per mezzo di apposita convenzione stipulata con Enti di previdenza pubblici o privati. Il comma 4 facilita la relazione del richiedente la prestazione con l’Ente, nonché semplifica la procedura (eliminando la necessità per il Consiglio di Amministrazione di adottare uno specifico provvedimento per la nomina di una Commissione) ed economizzare l’uso delle risorse. 5. Nel caso in cui il richiedente sia impossibilitato, per oggettivi motivi di salute, a presentarsi nei locali indicati dalla Commissione potrà, dietro presentazione di idonea certificazione sanitaria, chiedere che la visita medica sia effettuata al proprio domicilio da parte di un Il comma 5 recepisce quanto stabilito nel precedente comma 4, percorrendo la medesima strada di semplificazione ed economia: sostituzione della Commissione nominata ad hoc con quelle citate dal comma precedente. PROCEDURE REGOLAMENTO COMMENTO sanitario, appositamente indicato nell’ambito della Commissione di cui al precedente comma, con preavviso di visita a mezzo telegramma, con almeno cinque giorni di anticipo. Il medico dovrà redigere e sottoscrivere un apposito verbale il quale verrà poi esaminato dalla Commissione medica, che stabilirà l’esistenza o meno dell’inabilità o della invalidità. 6. Si provvederà infine all’istruttoria del fascicolo per la successiva delibera del Consiglio di Amministrazione. 7. Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione di inabilità o di assegno di invalidità da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere motivato ed è comunicato al richiedente con raccomandata con ricevuta di ritorno, con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso amministrativo. 8. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della notifica di rigetto, l’interessato può richiedere che l’accertamento venga deferito ad un collegio composto da un medico designato dal Consiglio di Indirizzo Generale dell’Ente, da un medico designato dal ricorrente e da un terzo medico nominato dal presidente dell’Ordine dei medici della provincia ove avviene la visita. 9. Nel caso di riconoscimento della inabilità o della invalidità le spese dell’intero collegio medico sono a carico dell’Ente e la decorrenza delle prestazioni è fissata al primo giorno del mese seguente a quello in cui l’iscritto ha presentato domanda, ai sensi degli articoli 27 e 28. 10. Qualora il collegio medico di cui al comma 8 confermi l’esito negativo del primo accertamento, le spese dell’intero collegio medico sono a carico del richiedente la prestazione. 11. L’iscritto beneficiario di assegno di invalidità o di pensione di inabilità deve sottoporsi, pena la sospensione della prestazione, alle visite mediche che l’Ente può predisporre in qualsiasi momento allo scopo di accertare la persistenza dello stato di invalidità o di inabilità. 12. L’accertamento è effettuato da una commissione costituita presso struttura pubblica convenzionata, struttura militare ovvero per mezzo di apposita convenzione stipulata con Enti di previdenza pubblici o privati. Le procedure di accertamento, notifica ed eventuale ricorso si svolgeranno con le medesime modalità di cui ai precedenti commi. 13.Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione della prestazione, senza che il beneficiario si sia assoggettato alla verifica, la prestazione è revocata d’ufficio. I commi 11, 12 e 13 recepiscono le norme sul procedimento di verifica che l’Ente può attivare nei confronti di coloro che hanno ottenuto le prestazioni di invalidità e inabilità, esplicitando alcune fasi precedentemente non altrettanto chiare ed innovando in altre, in coerenza alle novità precedentemente esposte. PROCEDURE REGOLAMENTO Articolo 31 – Pensione ai superstiti. 1. Nel caso di morte del pensionato o dell’iscritto, per il quale sussistano al momento della morte le condizioni di contribuzione e di assicurazione di cui al precedente articolo 28, comma 1, lett. c), spetta una pensione al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai sessantacinque anni o inabili al lavoro, che alla morte dell’iscritto o del pensionato risultano a suo carico. 2. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempreché‚ al momento della morte del pensionato o dell’assicurato risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico. 3. Il carico è determinato ai sensi delle disposizioni in vigore in materia di assegno per il nucleo familiare. 4. Nel caso in cui i figli seguano corsi di studi superiori o universitari, la pensione spetta loro anche dopo il superamento della maggiore età, limitatamente alla durata del corso seguito, e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età, sempreché i figli stessi risultino a carico del genitore al momento del decesso, e non prestino lavoro retribuito. 5. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso dell’iscritto o del pensionato. 6. Qualora non sussistano i requisiti contributivi ed assicurativi per l’erogazione della pensione ai superstiti, ai medesimi compete la restituzione dei contributi soggettivi versati, ai sensi del precedente articolo 15, in misura proporzionale alle percentuali indicate dal successivo articolo 33, comma 1. COMMENTO L’articolo 31 disciplina i requisiti e le modalità di accesso alla pensione ai superstiti. PROCEDURE Ai fini dell’ottenimento della pensione ai superstiti, l’avente diritto deve inviare all’Ente apposita domanda a mezzo PEC, ovvero a mezzo Raccomandata A.R, ovvero consegnandola a mano presso gli uffici dell’Ente, redatta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Ente www.enpapi.it o presso gli Uffici dell’Ente; il modulo deve essere debitamente sottoscritto e trasmesso insieme alla copia fronte/retro di un documento d’identità valido ed alla documentazione attestante i requisiti dei beneficiari, compresa l’indicazione delle detrazioni fiscali. Presentata la domanda gli Uffici provvedono alla: 1) Verifica dei requisiti degli Assicurati: a) decesso del pensionato o dell’iscritto; b) possesso di almeno 5 anni di contribuzione effettiva, di cui tre nel quinquennio precedente la domanda; 2) Verifica dei requisiti degli Assicurati: a) possesso di una posizione contributiva regolare. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la completezza della documentazione, gli Uffici sottopongono la domanda pervenuta all’attenzione del primo Consiglio di Amministrazione utile per la relativa deliberazione. A seguito della delibera, l’assicurato riceve: - comunicazione del provvedimento di avvenuta deliberazione; - l’importo a titolo di pensione ai superstiti secondo la seguente ripartizione: • 60% al coniuge • 70% al figlio unico se manca il coniuge • 20% ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge • 40% a ciascuno dei figli se manca il coniuge • 15% a ciascun genitore • 15% a ciascuno dei fratelli o sorelle La somma delle quote non può comunque superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all’iscritto. • l’importo ad integrazione della pensione a titolo di trattamento economico speciale (per gli orfani). REGOLAMENTO COMMENTO Articolo 32 – Liquidazione della pensione ai superstiti. 1. La misura della pensione ai superstiti di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 31 è stabilita dalle norme vigenti per l’assicurazione generale obbligatoria nelle seguenti aliquote della pensione annua già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato in base al precedente articolo 24: a) 60% al coniuge; b) 70% al figlio unico se manca il coniuge; c) 20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge; d) 40% a ciascuno dei figli se manca il coniuge; e) 15% a ciascun genitore; f) 15% a ciascuno dei fratelli o sorelle. La somma delle quote non può comunque superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all’iscritto. 2. Per il calcolo della pensione ai superstiti dell’assicurato, nel caso di decesso ad un’età inferiore ai 57 anni, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni. 3. Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della stessa è corrispondentemente ricalcolata. L’articolo 32 disciplina le modalità di liquidazione della pensione ai superstiti. Articolo 33 – Cessazione del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità. 1. Il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità cessa: a) per il coniuge, qualora passi a nuove nozze; b) per i figli, al compimento del diciottesimo anno di età o quando cessi lo stato di inabilità al lavoro; c) per il genitore inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità o quando consegua altra pensione; d) per la sorella o il fratello inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità o contraggano matrimonio, ovvero conseguano altra pensione; e) per i figli iscritti a corsi di studi superiori o universitari, al compimento del ventiseiesimo anno di età. 2. Conserva il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità dopo il compimento del diciottesimo anno di età il figlio riconosciuto, divenuto inabile al lavoro nel periodo compreso tra la data della morte dell’iscritto ed il compimento della predetta età. L’articolo 33 definisce le cause di cessazione del diritto alla pensione ai superstiti. PROCEDURE REGOLAMENTO COMMENTO Articolo 34 – Pagamento delle pensioni e dell’assegno di invalidità. 1. Le pensioni e gli assegni di invalidità sono pagati in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre. L’articolo 34 specifica la modalità di pagamento dei trattamenti pensionistici. Articolo 35 – Cumulabilità delle prestazioni con altri redditi dei beneficiari. 1. La cumulabilità delle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall’Ente con altri redditi goduti dai beneficiari è regolata dalle disposizioni normative pro tempore vigenti. L’articolo 35 contiene un riferimento alla normativa statale, generalizzato per tutte le prestazioni erogate da ENPAPI, sia previdenziali che assistenziali, conferendo alla norma capacità di sopravvivere ad eventuali modifiche operate dal Legislatore nazionale. Articolo 36 – Perequazione automatica delle pensioni. 1. Le pensioni erogate in forza del presente Regolamento sono annualmente rivedute in base alla variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dell’ISTAT. L’articolo 36 stabilisce il principio di rivalutazione annua delle pensioni. PROCEDURE REGOLAMENTO COMMENTO Articolo 37 – Indennità di maternità. 1. Agli iscritti di sesso femminile è corrisposta una indennità di maternità nella misura, termini e modalità previsti dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 2. Alla copertura degli oneri riguardanti il trattamento di maternità si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto da versare secondo i tempi e le modalità previste dall’articolo 8, comma 2 del presente Regolamento. La misura del contributo viene determinata, anno per anno, ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lett. f) dello Statuto. 3. E’ esonerato dal versamento del contributo di cui al precedente comma, con esclusione dal beneficio della corresponsione dell’indennità di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, su istanza documentata dell’interessato, l’iscritto che svolga contemporaneamente attività di lavoro dipendente, con contratto a tempo pieno. 4. Al fine di assicurare l’equilibrio della gestione di cui al precedente comma 2 il Consiglio di Amministrazione adotterà i provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 5. In caso di contemporaneo svolgimento di attività di lavoro dipendente con contratto a tempo parziale, al fine di assicurare la piena tutela della prole e della famiglia, è erogata all’iscritto la differenza tra l’indennità percepita e quella che sarebbe stata erogata dall’Ente, assumendo come parametro la somma dei redditi da lavoro dipendente e libero professionali percepiti nell’anno di riferimento. L’articolo 37 mutua il regime dell’indennità di maternità stabilito dalla legge, operando le specificazioni sul trattamento contributivo e sui requisiti di accesso alla prestazione. Articolo 38 – L’assetto contabile. 1. Sono costituiti i seguenti fondi della gestione previdenziale: a) fondo per la previdenza; b) fondo pensioni; c) fondo per l’indennità di maternità; d) fondo per le spese di gestione e per la solidarietà; e) fondo di riserva. L’articolo 38 definisce l’assetto amministrativo e contabile dell’Ente. PROCEDURE Ai fini dell’ottenimento dell’indennità di maternità, l’avente diritto deve inviare all’Ente apposita domanda a mezzo PEC, ovvero a mezzo Raccomandata A.R, ovvero consegnandola a mano presso gli uffici dell’Ente, redatta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Ente www.enpapi.it o presso gli Uffici dell’Ente; il modulo deve essere debitamente sottoscritto e trasmesso insieme alla copia fronte/retro di un documento d’identità valido ed alla documentazione medica comprovante la maternità/interruzione di gravidanza, ovvero l’adozione/affidamento. Presentata la domanda gli Uffici provvedono alla: 1) Verifica dei requisiti degli Assicurati: a) iscritto di sesso femminile; b) certificazione attestante la maternità (ovvero adozione/affidamento, interruzione gravidanza non prima del terzo mese, interruzione gravidanza dopo il sesto mese, eventuale indennità percepita come lavoratrice dipendente); aver versato la contribuzione a titolo di maternità; 2) verifica dei requisiti contributivi: a) possesso di una posizione contributiva regolare. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la completezza della documentazione, gli Uffici sottopongono la domanda pervenuta all’attenzione del primo Consiglio di Amministrazione utile per la relativa deliberazione. A seguito della delibera, l’Assicurato riceve: - comunicazione del provvedimento di avvenuta deliberazione; - l’importo a titolo di indennità di maternità secondo le modalità indicate nel modulo di domanda. REGOLAMENTO COMMENTO Articolo 39 – Fondo per la previdenza. 1. Il fondo è così alimentato: a) dai contributi soggettivi di cui all’articolo 4; b) dai contributi volontari di cui all’articolo 19; c) dai proventi derivanti dagli investimenti finanziari e patrimoniali nei limiti del tasso annuo di capitalizzazione di cui all’articolo 24, comma 4; d) dalle acquisizioni per lasciti, donazioni, provvidenze, contribuzioni in qualsiasi forma ove non diversamente destinate; e) dalle entrate derivanti da altre forme di contribuzione che dovessero essere previste dalla legislazione successiva; f) da ogni altra entrata non avente specifica destinazione; g) dai contributi di cui agli articoli 17 e 18 del presente Regolamento. h) dai contributi integrativi nella misura determinata dall’applicazione dell’articolo 5, comma 7. 2. Dal fondo di previdenza sono prelevate le somme necessarie per l’erogazione di tutti i trattamenti previsti dagli articoli 18, 23, 26, 27, 28, 31 e 36 del presente Regolamento. L’articolo 39 elenca le voci che compongono il Fondo per la previdenza, recependo quanto previsto dal nuovo articolo 5, nella parte in cui inserisce nel fondo i anche le somme derivante dalla contribuzione integrativa maggiorata in virtù della Legge n. 133/2011. Articolo 40 – Fondo per le spese di gestione e per la solidarietà. 1. E’ imputato al fondo il gettito per la contribuzione integrativa, nella misura risultante dall’applicazione dell’articolo 5, comma 7. 2. Il fondo è altresì alimentato dagli importi dovuti a titolo di sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio, per ritardi, omissioni e irregolarità. 3. Dal fondo sono prelevate le somme necessarie per le spese di amministrazione dell’Ente, per i maggiori oneri dovuti all’erogazione delle integrazioni per assegno di invalidità, per pensioni di inabilità e per le pensioni indirette e di reversibilità nonché per gli interventi assistenziali. 4. Dal fondo sono altresì prelevate, in caso di incapienza del fondo di riserva, le somme eventualmente necessarie per la copertura della capitalizzazione di cui all’articolo 24, comma 5, del presente Regolamento. L’articolo 40, comma 1 recepisce la riforma del contributo integrativo, prevedendo che il fondo sia alimentato da quella parte del contributo integrativo che non è destinato all’incremento dei montanti contributivi e, quindi, delle prestazioni godute dagli iscritti. Nel comma 3 è eliminato il riferimento, tipica norma transitoria, alle prestazioni di assistenza, precedentemente solo possibili e ormai da diversi anni patrimonio di ENPAPI e degli iscritti. PROCEDURE REGOLAMENTO COMMENTO Articolo 41 – Fondo per l’indennità di maternità. 1. E’ imputato al fondo il gettito complessivo della contribuzione per l’indennità di maternità. 2. Dal fondo sono prelevate le somme per le erogazioni relative alle indennità di cui all’articolo 37 del presente Regolamento. L’articolo 41 elenca le voci che compongono il Fondo per l’indennità di maternità. Articolo 42 – Fondo per le pensioni. 1. In conformità al sistema contributivo, all’atto del pensionamento del singolo iscritto il corrispondente montante individuale viene iscritto nel fondo per le pensioni. 2. Qualora la consistenza del fondo dovesse risultare inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere al 31 dicembre dell’anno precedente, si provvederà alla sua integrazione mediante il trasferimento del necessario importo dal fondo di riserva di cui al successivo articolo 43 del presente Regolamento. L’articolo 42 elenca le voci che compongono il Fondo per le pensioni. Articolo 43 – Fondo di riserva. 1. Al fondo di riserva sono imputate le eventuali differenze tra i rendimenti netti annui effettivamente conseguiti, derivanti dagli investimenti mobiliari ed immobiliari, e la capitalizzazione di cui all’articolo 24, comma 5, accreditata sui conti individuali. L’articolo 43 elenca le voci che compongono il Fondo di riserva. 2. Al fondo sono imputati, altresì, i rendimenti derivanti dagli investimenti immobiliari a carattere strumentale. È inserito ex novo il comma 2, in base al quale sono destinate al fondo di riserva le risorse eventualmente “derivanti dagli investimenti immobiliari a carattere strumentale”. L’assenza di tale norma era dovuta all’assenza di investimenti di tal guisa nel primo periodo di vita dell’Ente. 3. L’utilizzo del fondo è deliberato dal Consiglio di Indirizzo Generale. Articolo 44 – Riequilibrio della gestione. 1. Qualora il rendimento annuo degli investimenti risulti inferiore alla capitalizzazione riconosciuta sui conti individuali, si provvede a coprire la differenza mediante prelievo dal fondo di riserva di cui all’articolo 43, comma 1. La delibera viene assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente. L’articolo 44 determina le modalità di riequilibrio della gestione. PROCEDURE [3 8 ] ENPAPI ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA Borse di Studio 2012 ENPAPI bandisce un concorso per il conferimento di borse di studio a favore: • degli iscritti che abbiano conseguito la Laurea Specialistica in Scienze infermieristiche nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2011; • degli iscritti che abbiano conseguito un master di i o ii livello in infermieristica, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2011; • degli iscritti che abbiano superato l’esame di ammissione al primo anno di corso di dottorato di ricerca in Scienze infermieristiche; • dei figli di iscritti o pensionati con trattamento a carico di EnPAPi che abbiano conseguito il Diploma di maturità o la Laurea, triennale o specialistica nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2011. ART. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO 1. Possono partecipare al concorso: a) gli iscritti all’Ente, in regola con la posizione contributiva e non titolari di pensione a carico di ENPAPI che, alla data di scadenza del bando, abbiano maturato almeno un anno di iscrizione all’Ente e che abbiano conseguito la Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche con votazione non inferiore a 105/110; b) gli iscritti all’Ente, in regola con la posizione contributiva e non titolari di pensione a carico di ENPAPI che, alla data di scadenza del bando, abbiano maturato almeno un anno di iscrizione all’Ente e che abbiano conseguito un Master di I o II livello in Infermieristica nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011; c) gli iscritti all’Ente, in regola con la posizione contributiva e non titolari di pensione a carico di ENPAPI che, alla data di scadenza del bando, abbiano maturato almeno un anno di iscrizione all’Ente e che risultino ammessi al primo anno di corso di un dottorato di ricerca in Scienze infermieristiche; d) i figli di professionisti iscritti ad ENPAPI in regola con la posizione contributiva che, alla data di scadenza del bando, abbiano maturato almeno un anno di iscrizione all’Ente, di titolari di pensione a carico dell’Ente ovvero aventi titolo, in caso di morte dell'iscritto o del pensionato, alla pensione indiretta o di reversibilità che abbiano conseguito: - il Diploma di maturità con votazione non inferiore a 85/100 ovvero - la Laurea con votazione non inferiore a 105/110. ART. 2 BORSE DI STUDIO A CONCORSO 1. Le borse di studio per l’anno 2012 sono così suddivise: • n. 1 borsa di studio di € 5.000,00 l’anno per un triennio, per gli iscritti all’Ente ammessi al primo anno di corso di un dottorato di ricerca in Scienze Infermieristiche; • n. 9 borse di studio di € 2.500,00 per gli iscritti all’Ente che abbiano conseguitola Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche; • n. 30 borse di studio di € 1.500,00 per gli iscritti all’Ente che abbiano conseguito un Master di I o II livello in Infermieristica; • n. 45 borse di studio di € 1.000,00 per i figli di iscritti all’Ente o di pensionati con trattamento a carico di ENPAPI che abbiano conseguito il Diploma di maturità; • n. 25 borse di studio di € 1.500,00 per i figli di iscritti all’Ente o di pensionati con trattamento a carico di ENPAPI che abbiano conseguito la Laurea triennale; • n. 20 borse di studio di € 2.000,00 per i figli di iscritti all’Ente o di pensionati con trattamento a carico di ENPAPI che abbiano conseguito la Laurea specialistica. ART. 3 ESCLUSIONI 1. Per poter fruire del sussidio il richiedente non deve beneficiare di altre borse di studio*, di assegni, premi o sussidi, in relazione al medesimo titolo. 2. Per la concessione della borsa di studio per le scuole superiori lo studente non deve essere stato ripetente nell’anno scolastico precedente il bando. * ai fini delle borse di studio non viene considerata tale la borsa erogata dall’Università a copertura del Progetto Erasmus [4 0 ] ART. 4 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 1. La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dall’Ente, deve essere inviata all’ENPAPI entro e non oltre il termine perentorio del 30 giugno 2012, a pena di inammissibilità. Il rispetto del suddetto termine è provato dalla data di invio della domanda all’Ente. A tal fine farà fede il timbro postale di spedizione ovvero, nel caso di consegna a mano, la data di protocollazione della domanda. 2. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione: a) stato di famiglia rilasciato in data non antecedente mesi sei; b) fotocopia di un documento di identità; c) codice fiscale; d) per il Diploma di maturità: certificato rilasciato dalla segreteria della scuola che attesti la votazione finale conseguita nell’esame di maturità; e) per il Diploma di laurea: certificazione universitaria che attesti la data ed il voto di laurea; f) per il Master di I e II livello: attestazione del conseguimento del Master; g) per il Dottorato di ricerca graduatoria di ammissione al corso di dottorato di ricerca in Scienze infermieristiche. 3. La domanda deve essere sottoscritta dall'esercente la potestà, dal tutore o curatore per i minori e dai diretti beneficiari se maggiorenni e capaci. 4. Le domande non sottoscritte, incomplete o pervenute fuori termine non saranno esaminate. ART. 5 GRADUATORIA 1. La graduatoria delle domande di partecipazione verrà formata, distintamente per ciascuna categoria, sulla base del merito e tenendo conto dei seguenti punteggi: DIPLOMA DI MATURITA’ Votazione 100/100 99/100 98/100 97/100 96/100 95/100 94/100 93/100 92/100 91/100 90/100 89/100 88/100 87/100 86/100 85/100 Punteggio 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 LAUREA Votazione 110 e lode 110 109 108 107 106 105 Punteggio 20 19 18 17 16 15 14 2. A parità di collocazione in graduatoria, costituiranno titoli di precedenza, nell’ordine: a) lo stato di orfano di uno o entrambi i genitori; b) l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che potrà, pertanto, essere richiesto qualora il numero di domande presentate superi il numero di borse messe a concorso; c) il numero dei componenti il nucleo familiare con preferenza allo studente con il nucleo familiare più numeroso; d) l’età dello studente, con preferenza per lo studente più giovane. 3. Ai soli fini della graduatoria per le borse di studio di cui alle lettere b),c) dell’art.1 rileveranno: a) l’età dell’iscritto, con preferenza per l’iscritto più giovane; b) l’anzianità contributiva; c) l’ultimo reddito dichiarato. 4. Le graduatorie verranno approvate dal Consiglio di Amministrazione, affisse presso la sede dell’Ente e pubblicate sul sito web istituzionale (www.enpapi.it). Comunicazione postale a domicilio verrà inviata esclusivamente ai vincitori. 5. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle domande pervenute ed accolte in relazione alle disponibilità assegnate a ciascuna categoria di borse di studio, potrà stornare le disponibilità non utilizzate nell'ambito delle diverse categorie, privilegiando, nell'ordine, quelle per i corsi di studio immediatamente più elevati o propedeutici a quello per il quale le borse bandite non sono state interamente assegnate. ART. 6 ASPETTI ECONOMICI 1. Le borse di studio verranno erogate, in un’unica soluzione, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al vincitore ed inviato al suo domicilio ovvero a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al vincitore. 2. Le borse di studio saranno assoggettate ad imposta, se dovuta, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c del TUIR (DPR n. 917/1986) e successive modifiche ed integrazioni. IL 5x1000 DESTINATO ad ENPAPI L'art. 33, comma 11, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), ha previsto, per l'esercizio finanziario 2012, la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno dei soggetti facenti parte delle categorie di beneficiari già individuati per l’esercizio finanziario 2010, tra i quali sono ricomprese le strutture che operano nel settore dell’assistenza sociale Pertanto, anche per il 2012, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 2011, sarà possibile destinare ad ENPAPI il 5 per mille dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF). Tale opportunità è destinata a realizzare specifiche iniziative finalizzate ad implementare e migliorare le prestazioni assistenziali erogate dall’Ente e, quindi, riaffermare ed arricchire la funzione di protezione sociale, svolta, per conto dello Stato, in favore degli Infermieri che esercitano la professione in forma diversa da quella subordinata. Per esercitare la scelta è sufficiente firmare nell’apposito riquadro del modello UNICO ed indicare il codice fiscale di ENPAPI, corrispondente a 97151870587 La destinazione dell’otto per mille e del cinque per mille, non essendo, in alcun modo, alternative tra loro, possono essere espresse entrambe. L’auspicio è che questa iniziativa raccolga un elevato numero di adesioni, atteso l’elevato valore solidaristico. Gli Iscritti parlano con l’ENPAPI…gratis! Dal 2 MAGGIO sarà attivo il numero verde dell’ENPAPI 800.070.070 Ogni iscritto potrà raggiungere, sia da telefono fisso che da telefono mobile, il contact center specializ zato istituito per fornire tutte le informazioni relative alle problematiche previdenziali ed assistenziali di proprio interesse e ottenere delucidazioni su ciascuna s p e c i f i c a p o s i z i o n e c o n t r i b u t i v a . E N PA P I , i n questo modo, rafforza un ser vizio utile ed efficace, confermando l’impegno e l’attenzione nei confronti dei propri iscritti. Un grande valore, senza alcun costo. ENPAPI Via Alessandro Farnese, 3 - 00192 Roma www.enpapi.it