Condizioni di adesione e-trading

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Condizioni di adesione e-trading
Condizioni di adesione e-trading
A
Disposizioni generali
1. Servizio / Campo di applicazione
Le presenti condizioni di adesione disciplinano l’utilizzo del servizio
­e-trading di PostFinance SA (di seguito PostFinance) da parte del cliente e
delle persone da lui autorizzate, nonché la custodia e la gestione dei valori di deposito del cliente. I servizi e le prestazioni complementari offerti
da PostFinance tramite e-trading sono illustrati dettagliatamente sul sito
postfinance.ch nella parte dedicata alla presentazione del prodotto. I riferimenti alle persone si intendono validi per entrambi i sessi ed eventualmente anche per le pluralità di soggetti.
2. Accesso al servizio e-trading
2.1 L’accesso a e-trading viene effettuato attraverso la piattaforma
­e-finance. Di conseguenza valgono gli stessi elementi di sicurezza e
strumenti di identificazione necessari per accedere a e-finance.
2.2 Chiunque si identifichi con successo è considerato da PostFinance
come autorizzato a utilizzare e-trading, a prescindere da eventuali
divergenze nelle procure depositate. Nell’ambito del servizio offerto, PostFinance può pertanto autorizzarlo, senza accertarne ulteriormente la legittimità, a effettuare transazioni sui conti e i depositi
gestiti ai sensi del contratto e-trading, nonché accettare di ricevere
da lui ordini e comunicazioni. Il cliente riconosce espressamente
tutte le transazioni eseguite sui conti e i depositi tramite e-trading
utilizzando i suoi elementi di sicurezza e i suoi strumenti di identificazione o quelli delle persone da lui autorizzate.
2.3 Per quanto riguarda la gestione degli elementi di sicurezza e degli
strumenti di identificazione valgono gli obblighi di diligenza applicabili delle condizioni di adesione e-finance. Prima di abbandonare
il terminale da lui utilizzato per e-trading, il cliente è inoltre tenuto
a scollegarsi da e-trading.
2.4 In caso di contatti telefonici PostFinance si riserva il diritto di identificare il cliente in modo idoneo. Non appena il cliente è stato debitamente identificato, ha libero accesso a e-trading. PostFinance può
rifiutare in qualsiasi momento e senza indicazione dei motivi di evadere ordini o richieste del cliente nonché invitarlo a identificarsi
nuovamente e/o in modo diverso.
473.06 it (pf.ch/dok.pf) 10.2015 PF
3.Blocco
3.1 Il cliente può far bloccare il suoaccesso a e-trading. Gli ordini che ha
trasmesso fino al momento del blocco vengono tuttavia eseguiti. Le
modalità del blocco sono stabilite da PostFinance. PostFinance può
rimuovere il blocco soltanto previa richiesta scritta del cliente.
3.2 PostFinance ha la facoltà di bloccare o limitare l’accesso del cliente
a e-trading in qualsiasi momento, senza indicazione dei motivi e
senza preavviso (ad es. per necessità giuridiche o regolamentari, su
disposizione delle autorità o per ragioni di sicurezza).
4. Commercio titoli
4.1 Su espresso e tempestivo mandato del cliente (online o per telefono), PostFinance provvede all’acquisto e alla vendita di titoli e/o
valori nazionali ed esteri (semplici operazioni di esecuzione ovvero
«execution only»). PostFinance non offre consulenza in materia
d’investimenti o amministrazione patrimoniale in relazione a
­e-trading.
4.2 Il cliente è personalmente e interamente responsabile del controllo
dei suoi ordini di borsa in corso. Anche e soprattutto per prodotti
per cui vigono date di scadenza o disposizioni particolari (ad esempio strumenti derivati), la responsabilità della vendita o dell’esercizio dei diritti connessi a tali prodotti spetta esclusivamente al
cliente.
4.3 PostFinance non può garantire che gli ordini del cliente vengano
elaborati immediatamente e in qualsiasi momento, in quanto occorre tener conto in particolare dei giorni e degli orari di negoziazione delle rispettive borse.
4.4 Il cliente è tenuto a non andare in scoperto sui conti aperti in
­relazione a e-trading (a eccezione della funzionalità Buying Power
(con «Buying Power» si definisce la somma degli averi disponibili di
tutti i conti e-trading del cliente)) e/o a non effettuare operazioni di
vendita a vuoto. PostFinance ha la facoltà di stornare ordini del
cliente che creano uno scoperto di conto o una posizione scoperta
(«Short Position»). Nel caso in cui PostFinance rilevasse una Short
Position presso il cliente, essa ha il diritto di acquistare titoli per
conto del cliente per coprire la Short Position. Per il cliente tali
­operazioni potrebbero comportare, tra l’altro, commissioni, perdite
valutarie e/o di cambio.
4.5 PostFinance ha la facoltà di vendere titoli del cliente per compensare saldi del conto negativi su un conto e-trading o su un altro dei
suoi conti. Ciò può eventualmente comportare la liquidazione immediata di posizioni per conto del cliente senza comunicazione
nonché, tra l’altro, commissioni, perdite valutarie e/o di cambio.
Le possibilità di compensazione di PostFinance si richiamano alle
disposizioni applicabili contenute nelle condizioni generali di
­PostFinance SA.
4.6 Le transazioni e i titoli sottostanno alle condizioni contrattuali delle
rispettive piazze borsistiche e/o alle disposizioni specifiche dell’emittente. Qualora ritenga che si sia verificata una mancata conclusione
(mistrade), una borsa può riservarsi il diritto di stornare le transazioni eseguite. Il cliente è consapevole del rischio di scoperto che
dunque sussiste al momento della rivendita immediata di titoli per i
quali si è verificata una mancata conclusione (mistrade). Egli risponde di qualsiasi conseguenza in relazione a tali transazioni.
4.7 Un incarico di storno del cliente per un ordine già conferito non
comporta necessariamente lo storno. L’ordine viene stornato soltanto se non è stato ancora eseguito. Durante gli orari di negoziazione è raro che ordini conferiti senza indicazione di un corso massimo o minimo («ordini al meglio») possano essere stornati. Il
cliente ne è consapevole e accetta il fatto che ogni tanto la conferma dello stato delle transazioni venga trasmessa con ritardo a
PostFinance. In particolare può accadere che un’operazione venga
annullata dopo che PostFinance ha confermato la transazione. Gli
errori nella compilazione delle conferme delle transazioni vengono
corretti da PostFinance; tuttavia è il cliente a farsi carico di tutte le
conseguenze di un annullamento.
4.8 Il cliente prende atto del fatto che PostFinance può ritardare, bloccare o rifiutare transazioni impartite affinché le regole di comportamento sul mercato siano rispettate.
4.9 Non è possibile effettuare operazioni in contanti tramite i conti
aperti nell’ambito di e-trading.
4.10 Comunicazioni e ordini del cliente trasmessi via e-mail non sono
­ritenuti vincolanti da PostFinance, a meno che ciò non sia stato
concordato con il cliente per iscritto.
5. Rischi connessi alle operazioni di borsa
5.1 L’assunzione dei rischi legati a determinati investimenti (ad es. derivati) non si addice a tutti gli investitori. È importante che il cliente
conosca bene il proprio profilo di rischio. Deve informarsi adeguatamente sui rischi legati ad ogni decisione d’investimento, ad esempio attraverso la consultazione di pubblicazioni e informazioni specializzate (come l’opuscolo di SwissBanking «Caratteristiche e rischi
nel commercio dei valori immobiliari» o i Termsheets sui prodotti
derivati).
5.2 Per motivi tecnici, utilizzando il telefono cellulare per accedere a
e-trading non sempre i documenti di informazione sui rischi relativi
alle decisioni d’investimento messi a disposizione da PostFinance
sono accessibili. Qualora il cliente prendesse una decisione d’investimento tramite telefono cellulare, è tenuto a informarsi precedentemente e sufficientemente attraverso altri canali in merito ai rischi
legati alla decisione d’investimento.
5.3 L’andamento dei corsi registrati in passato non costituisce alcuna
garanzia per i risultati attuali o futuri. Sono numerosi i motivi alla
base di un aumento o di una diminuzione del valore. È possibile che
un cliente non riesca a recuperare il capitale originariamente investito. Le oscillazioni del corso del cambio possono inoltre far aumentare o diminuire il valore degli investimenti.
6. Documenti cliente e notifiche
6.1 Tutti i documenti cliente di e-trading del cliente (fatturazione delle
transazioni, estratti conto e di deposito, notifiche su misure relative
al capitale («Corporate Action»), ecc.) sono messi a sua disposizione in formato elettronico. I documenti elettronici si considerano
recapitati se sono archiviati nel canale definito da PostFinance, sul
quale possono anche essere consultati. Il cliente verifica i documenti cliente recapitatigli e segnala a PostFinance le eventuali inesattezze il più tempestivamente possibile, ovvero entro il termine
indicato all’interno del documento cliente in questione. Il cliente è
responsabile in prima persona della conservazione dei documenti
elettronici (ad es. salvataggio locale).
6.2 In aggiunta ai documenti cliente elettronici, il cliente ha la facoltà di
attivare le notifiche di PostFinance (ad s. per informazioni sulle
­Corporate Action). Tali notifiche vengono inviate via e-mail o SMS e
non sono criptate. Pertanto non è escluso che tali dati possano essere visualizzati da persone non autorizzate. Il cliente può definire
autonomamente il grado di informazione delle notifiche. Attivando
tali notifiche, il cliente dichiara il proprio consenso al rischio elevato
di violazione del segreto postale, del segreto bancario e/o della protezione dei dati ad esse correlato. Il cliente che rinuncia a ricevere
notifiche inerenti a Corporate Action a proposito di titoli nel suo
portafoglio si assicurerà in altro modo di informarsi al riguardo con
sufficiente frequenza. I dati contenuti in tali notifiche sono puramente indicativi.
7. Utilizzo della piattaforma internet
7.1 PostFinance seleziona con cura le informazioni pubblicate sulla
­piattaforma e-trading. Ciononostante non può garantire che tali
informazioni siano precise, affidabili, attuali o complete. Per questo
motivo, il cliente sopporta interamente e da solo il rischio delle
decisioni da lui prese sulla base di queste informazioni. Inoltre
­
­PostFinance si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e
senza preavviso il contenuto della piattaforma.
7.2 Le informazioni su conti e depositi (saldi, estratti, transazioni ecc.)
nonché le informazioni accessibili a chiunque, quali i corsi borsistici
o di cambio, sono dati provvisori e non vincolanti.
7.3 Le informazioni contenute sulla piattaforma e-trading non costituiscono né offerte, né gare di appalto né analisi finanziarie ai sensi
delle «Direttive sull’indipendenza della ricerca finanziaria» emanate
da SwissBanking.
7.4 Tutte le informazioni reperibili sulla piattaforma e-trading sono
­riservate all’uso prettamente personale del cliente. Ne è vietata la
riproduzione e l’inoltro a terzi.
8. Limitazioni di responsabilità
8.1 Nei limiti consentiti dalla legge, PostFinance declina qualsiasi responsabilità per i rischi derivanti dall’esecuzione degli ordini.
8.2 PostFinance limita la responsabilità per il personale ausiliario coinvolto. In particolare, PostFinance declina qualsiasi responsabilità per
danni provocati da colpe leggere del proprio personale ausiliario.
8.3 PostFinance si adopera per mettere a disposizione dei suoi utenti un
accesso a e-trading che sia, per quanto possibile, senza interruzioni,
limiti o inconvenienti, nonché un funzionamento senza interruzioni
dei servizi e delle prestazioni complementari in e-trading. Tuttavia
non può garantirne l’assoluta continuità. In particolare in occasione
di situazioni critiche sulle piazze commerciali, qualora vengano rilevati elevati rischi legati alla sicurezza o in caso di guasti o interventi
di manutenzione, PostFinance si riserva la facoltà di interrompere
l’accesso a e-trading nonché ad altri servizi e prestazioni complementari (ad es. notifiche come da art. 6.2) in qualsiasi momento e
senza preavviso. Nella misura in cui PostFinance rispetta l’obbligo di
diligenza abituale nell’erogazione dei suoi servizi, nei casi precedentemente elencati spetta al cliente assumersi la responsabilità per
eventuali danni causati da questo tipo di interruzioni o guasti.
8.4 L’accesso tecnico a e-trading è di competenza del cliente. Nei limiti
consentiti dalla legge, PostFinance declina qualsiasi responsabilità
per danni causati al cliente o alle persone da esso autorizzate da
errori di trasmissione, deficienze tecniche, disturbi, interventi illegali
su impianti e reti di telecomunicazione, sovraccarico della rete, intasamento doloso dei canali di accesso elettronici da parte di terzi,
interruzioni o carenze di altra natura.
8.5 PostFinance non risponde in alcun caso di danni indiretti o conseguenti quali la perdita di guadagno o le richieste di risarcimento
danni di terzi.
9.Costi
Tutti i costi correlati a e-trading (commissioni di borsa, spese, tasse di
borsa, eventuali ulteriori tasse e imposte previste per legge, ecc.) vengono addebitati direttamente al cliente. Una panoramica dei costi aggiornata è reperibile alla pagina postfinance.ch/e-trading.
10. Indennità di terzi
Il cliente prende atto e acconsente al fatto che PostFinance, nel quadro
della sua attività commerciale e della sua relazione commerciale con il
cliente, possa ricevere indennità (ad es. indennità di distribuzione, indennità per la cura della consistenza o provvigioni per conclusione, sconti o
altre agevolazioni) da parte di terzi. Il cliente rinuncia espressamente alla
loro consegna e acconsente al fatto che PostFinance li trattenga a titolo di
corrispettivo supplementare per le prestazioni di vendita erogate. Le indennità possono variare continuamente. Una panoramica aggiornata è
reperibile alla pagina postfinance.ch/e-trading.
11. Compensazione Forex
La compensazione Forex è un servizio di copertura automatica di giacenze negative sui conti e-trading del cliente. Se per esempio il cliente
acquista titoli con l’aiuto del Buying Power, e il conto di addebito selezionato non presenta una copertura sufficiente, di norma in quello stesso
giorno lavorativo bancario verrà effettuato automaticamente un trasferimento tra conti (o più trasferimenti tra conti) sul conto e-trading non
sufficientemente coperto. In questo modo gli interessi passivi sul conto
e-trading si riducono.
12. Gestione delle scadenze dei warrant
La gestione automatica delle scadenze dei warrant è volta a evitare che il
cliente subisca delle perdite a seguito del mancato esercizio o della mancata alienazione di un warrant o di un altro prodotto derivato che possegga ancora valore prima della scadenza. Nel quadro di questo servizio il
titolo interessato viene perciò automaticamente venduto nell’ultimo
giorno di negoziazione online del warrant o del derivato, al fine di tutelare il presunto interesse del cliente. Il servizio automatizzato di gestione
delle scadenze dei warrant è attivo per default.
13. Elaborazione dei dati
13.1 Laddove PostFinance elabori dati del cliente, adotta adeguate misure per garantire la protezione dei dati stessi.
13.2 L’eventuale rilevamento di dati del cliente da parte di PostFinance
nell’ambito di e-trading è eseguito ai fini della sicurezza (ad es. lotta
antifrode) nonché a scopi statistici, legali e regolamentari (ad es.
­rispetto degli obblighi di diligenza).
13.3 PostFinance elabora inoltre i dati prodotti dalle attività online dei
clienti e dei loro procuratori per mantenere costante la qualità
dell’offerta, ottimizzare i servizi e attivare, nel rapporto con il
­singolo cliente, indicazioni di assistenza (ad es. notifiche inerenti a
Corporate Action).
13.4 L’eventuale rilevamento di dati dl cliente da parte di PostFinance
non è finalizzato alla fornitura di consulenze finanziarie o raccomandazioni d’investimento personalizzate al cliente.
14. Segreto postale e segreto bancario; divulgazione
PostFinance è vincolata agli obblighi di segretezza previsti dalla legge
(come ad esempio il segreto postale e il segreto bancario). Tuttavia il
cliente prende atto e acconsente al fatto che:
–– in caso di transazioni legate a titoli esteri, PostFinance possa essere
­tenuta a divulgare i suoi dati (in particolare nome, indirizzo e numero
del conto e/o IBAN (International Bank Account Number)) alle banche
interessate, ai gestori dei sistemi di traffico dei pagamenti e di comunicazione in Svizzera e all’estero (ad es. SIC (Swiss Interbank Clearing) o
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication))
nonché ai beneficiari; con l’acquisto di un titolo il cliente autorizza
espressamente PostFinance a divulgare i relativi dati e alla trasmissione
d’informazioni che ne consegue
–– in caso di transazioni interne o transfrontaliere nel traffico dei titoli
nonché in caso di altre transazioni ad esso legate, che vengono ad es.
effettuate tramite SIC/SWIFT, PostFinance possa essere tenuta a divulgare il nome, l’indirizzo e il numero IBAN, il numero di conto risp. il
numero di deposito del cliente, del titolare del deposito beneficiario
­finale, del titolare dei titoli, dell’azionista registrato o di altre parti
­coinvolte nella transazione alle banche svizzere o estere, ai depositari
centrali di titoli e ai gestori dei sistemi interessati
–– in caso di investimenti effettuati all’estero, PostFinance possa essere
tenuta, a seconda delle circostanze e a seconda delle disposizioni giuridiche del rispettivo paese, a divulgare dati quali il nome del cliente, del
mandante e/o del depositante di titoli nonché altri dati (in particolare
dati sull’avente diritto economico) alle autorità competenti, a enti di
subcustodia o agli offerenti di prodotti
15. Sicurezza dei dati in internet
15.1 Il servizio e-trading è pensato per essere utilizzato tramite internet.
Gli ordini impartiti tramite la piattaforma e-trading vengono
­trasmessi tramite internet. Il cliente può impartire ordini anche per
telefono. Il cliente autorizza espressamente PostFinance ad eseguire
a proprio rischio gli ordini e le istruzioni forniti via internet e per
telefono.
15.2 Per la trasmissione dei dati tra il cliente e la piattaforma e-trading,
PostFinance attiva strumenti di codifica tecnologicamente avanzati,
volti essenzialmente a impedire a persone non autorizzate di
­visualizzare dati riservati. Nessuna misura di protezione, per quanto
conforme alle tecnologie più all’avanguardia, può tuttavia garantire
una sicurezza assoluta. Non è pertanto del tutto escluso che i dati
trasmessi possano comunque essere visualizzati e/o modificati da
persone non autorizzate. Determinate caratteristiche tecniche
dell’infrastruttura di connessione (ad es. gli indirizzi IP) non vengono codificate. Chi è a conoscenza di questi dati è in grado di
­localizzare la connessione internet e l’apparecchio utilizzato, e può
così risalire a una relazione cliente esistente.
15.3 Il cliente prende altresì atto che i dati possono essere trasmessi
in modo incontrollato al di fuori dei confini nazionali, anche se
­mittente e destinatario si trovano entrambi in Svizzera.
16. Giurisdizioni estere
16.1 Il servizio e-trading non è destinato a persone soggette a giurisdizioni che vietano l’accesso a un servizio di questo tipo o che ne
vietano la distribuzione (a causa della cittadinanza della persona
interessata, del suo luogo di residenza temporaneo oppure per altri
motivi). I clienti interessati da tali restrizioni non sono autorizzati ad
accedere al servizio e-trading e a utilizzarlo. Qualora il cliente violi
tale principio, PostFinance declina qualsiasi responsabilità in merito.
È possibile che determinati prodotti e servizi disponibili in e-trading,
nonché la trasmissione della documentazione riguardante determinati servizi, non siano disponibili o siano vietati per persone non
soggette alla giurisdizione svizzera.
16.2 L’utilizzo di e-trading dall’estero può essere soggetto a restrizioni
giuridiche valide a livello locale o può, a determinate condizioni,
violare norme del diritto estero. Le giurisdizioni estere possono vietare o limitare l’importazione, l’esportazione o l’utilizzo di algoritmi
di codifica. Inoltre le limitazioni correnti sono soggette all’evoluzione del quadro giuridico estero di riferimento. È compito del
cliente informarsi in proposito e assicurarsi che il proprio uso di
e-trading non violi alcuna giurisdizione straniera. PostFinance declina ogni responsabilità in merito.
17. U.S. Person
17.1 PostFinance non offre il servizio e-trading a clienti con stato di
U.S. Person, nemmeno qualora siano domiciliati in Svizzera.
17.2 Il cliente ha l’obbligo di informare PostFinance con almeno
30 giorni di anticipo riguardo a circostanze che abbiano come conseguenza una sua futura identificazione come U.S. Person (tramite
Secure Message in e-finance o per iscritto, con lettera firmata).
17.3 Qualora il cliente diventi una U.S. Person, gli è fatto obbligo di
­disdire preventivamente il servizio e-trading e di alienare o trasferire
i suoi titoli su un deposito presso un altro istituto finanziario.
17.4 Qualora il cliente venga meno agli obblighi elencati agli articoli 17.2
e 17.3, PostFinance ha la facoltà di disdire il servizio e-trading (cfr.
artt. 23.2 e 23.3). Qualora il cliente avesse precedentemente negato il proprio consenso alla notifica alle rispettive autorità fiscali,
PostFinance tratterrà le imposte straniere eventualmente applicabili.
18. Trasferimento del domicilio all’estero
18.1 Il cliente ha l’obbligo di informare PostFinance con almeno 30
giorni di anticipo in merito a un trasferimento del domicilio all’estero (tramite Secure Message in e-finance o per iscritto, con lettera
firmata).
18.2 Qualora il cliente sposti il suo domicilio all’estero, gli è fatto obbligo
di disdire preventivamente il servizio e-trading e di alienare o trasferire i suoi titoli su un deposito presso un altro istituto finanziario.
18.3 Qualora il cliente venga meno agli obblighi elencati agli articoli 18.1
e 18.2, PostFinance ha la facoltà di disdire il servizio e-trading (cfr.
artt. 23.2 e 23.3). Qualora il cliente avesse precedentemente negato il proprio consenso alla notifica alle rispettive autorità fiscali,
PostFinance tratterrà le tasse straniere eventualmente applicabili.
18.4 PostFinance ha la facoltà di addebitare al cliente gli oneri amministrativi derivanti dal calcolo, dal pagamento e/o dalla notifica di
imposte eventualmente applicabili. I prezzi applicabili possono essere consultati su postfinance.ch/e-trading.
19. Conseguenze fiscali
19.1 PostFinance non fornisce alcuna consulenza fiscale. Spetta al cliente
informarsi sulle conseguenze fiscali delle transazioni relative a titoli
nonché della chiusura del deposito, nonché ottemperare i conseguenti obblighi legati alla dichiarazione relativa all’adempimento
delle prescrizioni in materia fiscale.
19.2 PostFinance applica le aliquote ridotte per l’imposta alla fonte previste dall’accordo sulla doppia imposizione fiscale concluso dalla
Svizzera con altri paesi. Il cliente non può rinunciare alla tassazione
ridotta prevista nei corrispondenti accordi sulla doppia imposizione
fiscale.
19.3 Il cliente prende atto che, in caso di suo decesso, i suoi eredi diventano soggetti, in determinate circostanze, ad obbligo fiscale e di
dichiarazione negli USA. Questo vale, in particolare, per gli investimenti in titoli statunitensi, indipendentemente dal domicilio e dalla
nazionalità del cliente. In questi casi PostFinance non si fa carico del
ruolo di «Statutory Executor» e non assume dunque alcun obbligo
di comunicazione o dichiarazione nei confronti delle autorità americane competenti.
20.Procure
20.1 Tramite una procura scritta il cliente può conferire a un terzo il
­diritto di disporre su un deposito e sui conti ad esso legati in qualità
di procuratore non professionale. Si esclude una sostituzione.
20.2 Si intendono «procuratori non professionali» le persone fisiche che
non ricevono dal mandante alcuna retribuzione né alcuna altra
­indennità non pecuniaria per detta funzione di rappresentanza.
20.3 Qualora il cliente abbia conferito a un rappresentante procure per
altri servizi di PostFinance, queste non sono valide per il servizio
e-trading. PostFinance accetta esclusivamente una procura munita
di firma giuridicamente valida del cliente. Tale procura è valida unicamente per il servizio e-trading.
20.4 Tutti gli ordini pendenti o registrati da un rappresentante in e-trading conservano la loro validità anche nel caso in cui la procura
venga rimossa. Qualora tali ordini non debbano essere eseguiti,
devono essere cancellati separatamente dal cliente.
21. Collegamento telefonico
Il cliente autorizza espressamente PostFinance a controllare e a registrare
le comunicazioni telefoniche o avvenute tramite altri mezzi di comunicazione in relazione a e-trading, nonché a conservare tali registrazioni secondo i termini applicabili per legge per utilizzarle anche come materiale
probatorio in caso di necessità.
22. Decesso del cliente
Qualora PostFinance apprenda del decesso del cliente, provvede a
­bloccare l’accesso al servizio e-trading del cliente in questione. Il blocco
verrà rimosso solo su richiesta scritta dell’erede (o degli eredi) che si legittima (o si legittimano) in modo giuridicamente valido nei confronti di
­PostFinance.
23. Durata del contratto e disdetta
23.1 Il contratto e-trading viene stipulato a tempo indeterminato e non
si estingue con il decesso del cliente.
23.2 Il cliente e PostFinance possono disdire e-trading per iscritto in
­qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Il cliente deve inviare la
sua lettera di disdetta all’indirizzo pubblicato su postfinance.ch/
e-trading e garantire le misure di collaborazione necessarie per lo
svolgimento della procedura di disdetta (ad es. istruzioni inerenti al
trasferimento titoli). In alcune circostanze le transazioni ordinate
prima del ricevimento della disdetta da parte di PostFinance (o da
parte del cliente) vengono comunque eseguite.
23.3 In caso di disdetta da parte di PostFinance, qualora il cliente non
comunichi istruzioni in risposta al relativo invito di PostFinance
entro il termine da essa indicato, PostFinance è autorizzata, allo
scadere di tale termine, a vendere tutti i titoli presenti nel deposito
del cliente per suo conto e/o a cancellare dal deposito i titoli non
vendibili risp. non più negoziabili senza indennità alcuna. Qualora
non sia presente un conto privato nella valuta corrispondente,
­l’eventuale saldo residuo del cliente in valuta estera verrà convertito
in CHF da PostFinance, al tasso di cambio attuale, e trasferito sul
conto privato del cliente. Il cliente prende atto del fatto che in
­questo caso potrà subire perdite di corso e di cambio.
B
Disposizioni sui depositi
24. Campo di applicazione
Le presenti disposizioni sui depositi si applicano ai titoli e ai valori patrimoniali (di seguito complessivamente denominati «valori depositati»)
­affidati dal cliente a PostFinance nel quadro del servizio e-trading e registrati da PostFinance nel deposito.
25. Accettazione di valori depositati
25.1 Nel deposito e-trading è possibile registrare per la contabilizzazione
e la gestione nel deposito aperto titoli contabili nonché valori non
valevoli come titoli contabili, in particolare titoli da custodire nel
deposito aperto nonché investimenti finanziari e di capitale che non
si presentano sotto forma di valori.
25.2 In linea di principio la consegna di un nuovo titolo viene effettuata
elettronicamente. PostFinance non custodisce titoli materiali. Tali
titoli possono essere eventualmente depositati e trasformati in titoli
elettronici dietro pagamento, previo accordo con PostFinance.
25.3 PostFinance può rifiutarsi di accettare valori di deposito senza per
questo doverne indicare il motivo.
26. Obbligo di diligenza
PostFinance custodisce e gestisce i valori di deposito ottemperando ai
suoi obblighi di diligenza abituali.
27.Fornitura
Il cliente può richiedere in qualsiasi momento che i valori depositati vengano forniti dietro pagamento a un istituto finanziario da lui indicato o,
se possibile, resi accessibili a lui stesso, pur rispettando le scadenze abituali. La fornitura dei titoli contabili si definisce in base alle disposizioni
della Legge federale sui titoli contabili. I prezzi applicabili possono essere
consultati su postfinance.ch/e-trading.
28. Forma di custodia
28.1 PostFinance è autorizzata a far custodire presso terzi in Svizzera
o all’estero i valori di deposito per conto e a rischio del cliente.
­PostFinance è autorizzata a custodire (e a far custodire) in base alla
categoria i valori depositati, a trasmetterli ad altri per la custodia o
a farli custodire presso una centrale di deposito collettivo. Sono fatti
salvi i valori depositati che devono essere custoditi separatamente
per motivi particolari. In caso di subcustodia all’estero i valori
­depositati sono soggetti alle condizioni quadro e alle consuetudini
giuridiche nel luogo di custodia.
28.2 Qualora l’intestazione al cliente sia inusuale o collegata a oneri
­inadeguati, PostFinance ha la facoltà di farsi intestare o far intestare
a terzi i valori depositati, per conto e a rischio del cliente. Anche i
titoli rimborsabili per estrazione possono essere custoditi collettivamente.
28.3 I valori depositati rilevati da un’estrazione vengono distribuiti da
PostFinance tra i clienti nel quadro di un secondo sorteggio. A tal
fine PostFinance si serve di un metodo che garantisce a tutti i clienti
pari opportunità di considerazione come nella prima estrazione.
29.Gestione
29.1 PostFinance esegue gli atti di amministrazione abituali, quali l’incasso di cedole e capitali rimborsabili, l’acquisto di nuovi fogli di
cedole, il controllo delle estrazioni, le disdette, le conversioni e i
­diritti d’opzione senza che le sia conferito un ordine particolare da
parte del cliente e di norma esorta il cliente a prendere i provvedimenti che competono a lui stesso. PostFinance si basa sui consueti
strumenti informativi del settore a sua disposizione.
29.2 Qualora PostFinance non possa gestire normalmente singoli valori
depositati, lo comunica al cliente in modo idoneo. Per le azioni
­nominative senza cedole gli atti di amministrazione vengono eseguiti solo se l’indirizzo di recapito per i dividendi e i diritti d’opzione
coincide con quello di PostFinance o di uno dei terzi da lei designati.
29.3 Salvo accordi diversi, il cliente ha l’obbligo di prendere tutti i provvedimenti volti a tutelare i diritti legati ai valori depositati. Essi comprendono, in particolare, la comunicazione di istruzioni per l’esecuzione di operazioni di conversione, l’esercizio o l’acquisto / la vendita di diritti d’opzione e l’esercizio di diritti di conversione. Qualora
PostFinance non riceva istruzioni diverse tramite e-trading entro il
termine fissato per il cliente, i diritti d’opzione ed eventuali quantità
parziali in altre operazioni (ad es. split, reverse split) vengono vendute. Su quei mercati in cui le informazioni in questione non sono
facilmente accessibili (ad es. su alcune piazze borsistiche offline)
PostFinance intraprende ogni sforzo ragionevole per tutelare gli
­interessi del cliente. Nei limiti consentiti dalla legge, PostFinance
declina qualsiasi responsabilità in tale contesto.
29.4 In presenza di una Corporate Action il cliente viene informato
su e-trading. Le Corporate Action vengono effettuate esclusivamente online. Per questo motivo al riguardo non viene effettuata
alcuna comunicazione fisica separata (cfr. anche art. 6).
30. Depositi partner
Un deposito partner viene costituito a nome di due persone. Può essere
aperto solo congiuntamente dai due partner. Entrambi i partner possono
disporre completamente del deposito partner singolarmente. Il deposito
partner può anche essere cancellato singolarmente da entrambi i partner,
nel rispetto delle disposizioni per la disdetta descritte all’articolo 23. Per
qualsivoglia pretesa derivante dal rapporto di deposito i partner rispondono solidalmente nei confronti di PostFinance.
C
Disposizioni finali
31. Modifiche e integrazioni
31.1 PostFinance si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento i
servizi offerti e i prezzi, le componenti dei prezzi e le condizioni ad
essi applicabili.
31.2 PostFinance ha facoltà di modificare in qualsiasi momento le presenti condizioni. Le modifiche verranno precedentemente comunicate al cliente in modo idoneo, con indicazione della data dell’entrata in vigore. Qualora il cliente non disdica il servizio e-trading
entro un mese dalla comunicazione, le modifiche si intendono accettate.
32. Nullità parziale
Qualora singole disposizioni delle presenti condizioni di adesione dovessero risultare nulle, inefficaci, inattuabili o inapplicabili per un qualsivoglia
motivo, ciò non pregiudicherà la validità delle restanti clausole. La disposizione nulla, inefficace, inattuabile o inapplicabile deve essere sostituita
con una disposizione che si avvicini il più possibile allo scopo previsto da
tale disposizione nulla, inefficace, inattuabile o inapplicabile.
33. Disposizioni supplementari
Ad integrazione delle presenti condizioni di adesione trovano applicazione le Condizioni generali e condizioni di adesione di PostFinance SA
nonché le condizioni di adesione a e-finance, ciascuna nella sua versione
attuale.
34. Diritto applicabile e foro competente
Nei limiti consentiti dalla legge, il rapporto giuridico tra il cliente e
­PostFinance è soggetto al diritto materiale svizzero. Ciò vale anche in relazione ai titoli detenuti presso intermediari (art. 108c LDIP in combinato
disposto con l’art. 4 della Convenzione dell’Aia sulla legge applicabile ad
alcuni diritti su titoli detenuti presso un intermediario).
Salvo disposizioni di legge imperative e contrarie, il foro competente
esclusivo per tutti i tipi di procedura è Berna.
© PostFinance SA, settembre 2015