Bisceglie - Ordine Architetti BAT
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PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE Adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 1435 del 02.08.2013 RELAZIONE DESCRITTIVA: OGGETTO E CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE Oggetto: Art. 2 comma 4 della L.R. n. 20 del 07.10.2009: Osservazioni al PPTR adottato il 02.08.2013, pubblicato e prorogato giusta DGR n. 1598 del 03.09.2013, relative all’ AMBITO TERRITORIALE del COMUNE DI BISCEGLIE (BT) all’Art. 76 comma 3 “ Area di rispetto delle componenti culturali e insediative” al comma 4 “ Paesaggi rurali” delle N.T.A. in recepimento dell’art. 143, comma 1, lett. “e” del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” alla scheda Lama Santa Croce (codice di riferimento regionale PAE0110) Premessa Le osservazioni qui di seguito riportate vengono mosse da una attenta lettura della cartografia di riferimento del PPTR e delle sue norme tecniche di attuazione all’interno del territorio del Comune di Bisceglie e precisamente dell’elaborato tecnico n° 6.3.1, tavv. 424 e 437 , relativo alle “Componenti culturali insediative” quali “beni paesaggistici e ulteriori contesti” , giusto all’art. 76 comma 3 “Area di rispetto delle componenti culturali e insediative” e comma 4 “Paesaggi rurali” delle N.T.A. in recepimento dell’art. 143, comma 1, lett. “e” del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, nonché alla scheda PAE0110. Dopo tanto premesso con la presente si formulano le seguenti OSSERVAZIONI I. Riguardo le “Aree di rispetto delle componenti culturali e insediative”, il comma 3 dell’art. 76 delle N.T.A. chiarisce che il vincolo del piano “Consiste in una fascia di salvaguardia dal perimetro esterno dei siti di cui al precedente punto … finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali beni sono ubicati. Per le testimonianze della stratificazione insediativa di cui al precedente punto 2, lettera a) … essa assume la profondità di 100 m”. La fascia di rispetto così determinata, con profondità pari a mt 100 misurati dal contorno del bene storico culturale da salvaguardare, è finalizzata ad assicurare “…. che nell’ area di rispetto delle componenti culturali e insediative di cui all’art. 76, punto 3) sia evitata ogni alterazione della integrità visuale nonché ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto, individuando i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione o incentivi per il ripristino dei caratteri originari 1 COMMISSIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti” così come recitano le “Direttive per le componenti culturali e insediative” all’art. 78, comma 1, lettera i). Questa misura di tutela è apprezzabile per un contesto extraurbano, cioè nella campagna, dove il bene storico culturale è effettivamente osservabile da una distanza di mt 100 se non oltre; per cui ogni alterazione nell’area al contorno del bene oggetto di tutela potrebbe arrecare disturbo sotto il profilo paesaggistico. Rimane invece discutibile mantenere la stessa misura di tutela all’interno di un contesto urbano ben definito, dove una distanza di mt 100, misurati intorno al bene da tutelare, andrebbe a vincolare aree che normalmente non si confrontano direttamente con lo stesso bene, che spesso nelle sue vicinanze trova presenti costruzioni preesistenti che impediscono la percezione visuale del bene oggetto di tutela. In buona sostanza il principio dettato con le “Direttive per le componenti culturali e insediative” all’art. 78, comma 1, lettera i), non trova spesso reale sussistenza nell’ambito urbano, anzi il vincolo pregiudica i diritti d’uso per quei suoli non direttamente confrontabili con i beni e le aree oggetto di salvaguardia. Inoltre, stando ai commi 2 e 3 dell’art. 142 del Codice, per i territori urbani dovrebbero valere solo le norme prescrittive e non le misure di salvaguardia ed utilizzazione previsti dagli ulteriori contesti ex comma 1 lettera e) dell’art. 143 del Codice. Questa interpretazione troverebbe sostegno con quanto specificato nella Circolare del 02.10.2013, emessa dall’Assessorato del Servizio assetto del territorio della Regione Puglia, al punto 2. “Vigenza della norma di salvaguardia nelle aree urbane …”. In conclusione, da quanto sopra osservato, con la presente si invita la Regione Puglia a rivedere l’applicazione dei vincoli dettati con le “Aree di rispetto delle componenti culturali e insediative”, giusto comma 3 dell’art. 76 delle NTA del PPTR all’interno delle aree urbane, attraverso adeguate misure di salvaguardia ed una attenta ricognizione sullo stato dei luoghi dei beni oggetto di tutela finalizzata alla definizione di una opportuna perimetrazione delle aree di rispetto miranti alla salvaguardia delle componenti culturali e insediative nel contesto urbano. Inoltre si invita la Regione Puglia a definire in maniera più dettagliata il comma 1 dell’art.82 delle N.T.A. “Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’area di rispetto delle componenti culturali insediative” e precisamente specificare la definizione di “aree non edificate” all’interno delle quali ricadono tali aree. II. Riguardo i “Paesaggi rurali”, il comma 4 dell’art. 76 delle N.T.A. chiarisce che “Consistono in quelle parti di territorio rurale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi della storia ne ha permesso la sedimentazione dei caratteri”. Nel caso specifico per il territorio del Comune di Bisceglie sono ricompresi: a)i parchi multifunzionali di valorizzazione, identificati in quelle parti di territorio regionale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra le componenti antropiche, agricole, insediative e la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi oltre che alla peculiarità delle forme costruttive dell’abitare, se non diversamente cartografati, come individuati nella tavola 6.3.1: il parco multifunzionale degli ulivi monumentali il parco multifunzionale delle torri e dei casali del Nord barese Palazzo Covelli – Via Ognissanti, 123 - 76125 Trani (BT) Tel. 0883.484047 - Fax 0883.488687 e-mail: [email protected] p.e.c.: [email protected] 2 COMMISSIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE b)paesaggi che contengono al loro interno beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante, isolate o a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature stradali e poderali. Da una attenta lettura del PPTR si osserva la volontà di apporre un vincolo diffuso alla totalità del territorio agricolo legandolo alla conservazione di caratteristiche morfologiche e tipologiche delle costruzioni in zona agricola che non sempre rispettano la vocazione sia del territorio che della popolazione che le abita. La perimetrazione dei “Paesaggi rurali” proposta sul territorio del Comune di Bisceglie, ha interessato aree già destinate alla edificazione dal vigente PRG, come la maglia n° 167 ad est dell’abitato, ricompresa tra la ex S.S. 16 e l’asse ferroviario che, già destinata a Piano di Zona, oggi ha uno stato avanzato di completamento; nella parte sud - est del territorio comunale vi sono aree destinate a zone produttive quali “zone artigianali e industriali” in buona parte già urbanizzate e per la restante parte in fase di infrastrutturazione. Sono presenti anche aree ritipizzate per l’insediamento di strutture per l’industria agro-alimentare in modo diffuso e per lo stoccaggio dei veicoli fuori uso, come regolamentato all’art. 60 del vigente PRG. in cui troviamo attività strettamente “ubicate” al territorio come le cave, gli impianti per la frantumazione degli inerti e per il betonaggio. Appare evidente che risulta alquanto difficile conciliare le misure di tutela paesaggistica, nella forma proposta dal PPTR, cioè in modo così esteso e senza distinzione di sotto-contesti, con le esigenze di adeguamento tecnologico e funzionale a cui i predetti impianti sono frequentemente sottoposti, vista la velocità delle innovazioni nel campo della tecnologia industriale. Inoltre se si prendono in considerazione le abitazioni poste lungo via Sant'Andrea o in contrada Macchione si può chiaramente notare che queste zone hanno perso i caratteri prettamente rurali a causa dell'edificazione avvenuta negli anni '70 e '80 che ha trasformato realmente la zona in "residenziale" e "residenziale stagionale" con la costruzione di villette in c.a. con annessi elementi porticati, recinti in c.a. e colorazioni non sempre consone alla tradizione rurale. Non si può vincolare tutte le costruzioni in zona agricola limitando le scelte architettoniche a tipologie a volte obsolete che non hanno più alcun riferimento con il contesto in cui si inseriscono in quanto non sono abitazioni connesse propriamente all'attività agricola, la quale spesso risulta essere per molte famiglie un'attività secondaria derivante da tradizioni familiari. In queste aree non è percepibile la “…sedimentazione dei caratteri identitari del paesaggio e della cultura materiale nei tempi lunghi”, così come recita la definizione dei “Paesaggi rurali” al comma 4 dell’art. 76 delle NTA. e si ritiene che la valorizzazione del paesaggio non debba limitarsi ad un atteggiamento di pura difesa di alcune caratteristiche specifiche ma debba saper cogliere le trasformazioni del territorio e soprattutto come la popolazione viva e contribuisca a quelle trasformazioni, in maniera tale da condividere gli stessi valori. In conclusione, da quanto sopra osservato, con la presente si invita la Regione Puglia a rivedere l’applicazione dei vincoli dettati con i “Paesaggi rurali”, giusto comma 4 dell’art. 76 delle NTA del PPTR nella sovrapposizione con aree già destinate ad insediamenti urbani e produttivi, attraverso una mirata revisione delle misure di salvaguardia per i contesti non prettamente rurali ed una adeguata riperimetrazione delle aree afferenti ai “paesaggi rurali” che risulti coerente con gli obiettivi di tutela dei caratteri identitari del paesaggio rurale locale. Si propone quindi di modificare la definizione posta nel art. 76 al comma 4b): Palazzo Covelli – Via Ognissanti, 123 - 76125 Trani (BT) Tel. 0883.484047 - Fax 0883.488687 e-mail: [email protected] p.e.c.: [email protected] 3 COMMISSIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE paesaggi nelle aree agricole che presentano elevato pregio ambientale riportate nei redigendi P.U.G. che contengono al loro interno beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi e terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante isolate o a gruppi, di rilevante importanza per eta, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature stradali e poderali. III. Per quanto concerne la “Scheda lama santa Croce” si possono evidenziare le seguenti considerazioni: Paesaggi Rurali Tra i fattori di rischio (pag. 5 ) viene sottolineato “ abbandono e progressivo deterioramento dell’edilizia e degli spazi di pertinenza delle testimonianze rurali storiche”, mentre le direttive (contenute a pag. 10), di suggerimento agli enti pubblici e/o privati, “ promuovono azioni di salvaguardia e tutela dell’integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell’edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza”. Il rischio che tali testimonianze storiche del paesaggio rurale vengano abbandonate è un timore largamente condiviso, purtroppo le direttive qui suggerite non tengono conto del continuo evolversi dell’agricoltura. Non tengono nemmeno conto dei tempi di raccolta che, con la meccanizzazione, si sono notevolmente ridotti rendendo sia l’edilizia rurale che gli spazi di pertinenza inadeguati alle operazioni agricole. Le direttive mirano alla tutela dell’integrità dei caratteri morfologici e funzionali, ovvero alla salvaguardia del manufatto così com’era escludendo la possibilità di un adeguamento funzionale. Inoltre viene suggerita la tutela di “aree di pertinenza dei manufatti edilizi rurali, vietandone l’occupazione da parte di strutture incoerenti” ove il termine incoerente potrebbe includere indistintamente architetture ed edilizie. Pertanto ci si chiede quali siano le politiche locali capaci di invogliare i proprietari, in prevalenza agricoltori, al recupero dell’edilizia rurale storica con la consapevolezza che tale intervento non apporterà nessun vantaggio alla propria attività. Tali indicazioni che seppur lodevoli negli intenti diventano inattuabili nella realtà per le ragioni precedentemente esposte. Componenti visivo- percettive Le direttive suggerite mirano a impedire” interventi lungo gli assi di accesso storici che compromettano, riducendo o alterandola, la relazione visuale prospettica del fronte urbano; evitando la formazione di barriere e gli effetti di discontinuità”. Inoltre “ impediscono interventi che alterino lo skyline urbano o che interferiscano con le relazioni visuali tra asse di ingresso e fulcri visivi urbani”. Tali indicazioni, del tutto generiche, poco chiare e prive di esempi espliciti, contribuiranno a creare incomprensioni tra le PP.AA. e i tecnici e quindi a scapito dei cittadini. Di fatti, impedendo interventi che alterino lo skyline urbano, si vuole congelare indistintamente il tessuto costruito, bello o brutto che sia, alla condizione attuale. Le direttive invece dovrebbero essere meno conservative e puntare ad una visione più ampia sia favorendo migliorie del costruito, laddove necessarie, sia preservando le componenti visivo percettive. Parti di costruito non meritevoli dovranno essere oggetto di intervento di riqualificazione. Componenti botanico-vegetazionali Palazzo Covelli – Via Ognissanti, 123 - 76125 Trani (BT) Tel. 0883.484047 - Fax 0883.488687 e-mail: [email protected] p.e.c.: [email protected] 4 COMMISSIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE Le direttive “perseguono politiche di manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del paesaggio naturale e colturale tradizionale al fine della conservazione della biodiversità; di protezione idrogeologica e delle condizioni bioclimatiche; di promozione di un turismo sostenibile basato sull’ospitalità rurale diffusa e sulla valorizzazione dei caratteri identitari dei luoghi”. Le direttive mirano alla conservazione delle colture agricole tradizionali al fine di tutelare il forte valore paesaggistico, inoltre puntano alla tutela della vegetazione spontanea (arbustiva/macchia mediterranea) presente nelle lame. Tali indicazioni per le lame hanno una valenza condivisibile, mentre per il suolo agricolo esse non tengono conto del mercato economico legato alle colture che si vogliono preservare, mercato che in determinati casi è quasi assente (si vedano i casi di frutti come il fico d’india e la mandorla). Tali aspetti non possono non essere presi in considerazione quando si pianifica un territorio, soprattutto se questo è prevalentemente agricolo. Le direttive, così esposte, limiterebbero la libertà del singolo produttore che non trovando più remunerativo le colture, cosiddette tradizionali, e non potendole sostituire si vedrà costretto ad abbandonare il sito. Si avrebbe così un effetto opposto a quello previsto dalle direttive. Esse dovrebbero incentivare la produzione di colture, anche differenti dalle cosiddette colture tradizionali, purchè venga garantito l’aspetto paesaggistico e la biodiversità colturale. 5 Palazzo Covelli – Via Ognissanti, 123 - 76125 Trani (BT) Tel. 0883.484047 - Fax 0883.488687 e-mail: [email protected] p.e.c.: [email protected]