Le bollicine della cura Balduzzi
Transcript
Le bollicine della cura Balduzzi
2 PRIMO PIANO 4-17 settembre 2012 L’ex decretone del ministro sulle forche caudine prima ancora di arrivare in Parlamento Le bollicine della cura Balduzzi Governatori in trincea, sindacati scontenti, farmaceutiche sotto pressione È partito con 27 vagoncini, ne ha persi 10 nell’afa estiva in uno tsunami di polemiche, un altro s’è staccato alla vigilia della “prima”. Ha strappato coi denti lo status di decreto legge, anche se sui requisiti di necessità e urgenza non scommetteva nessuno (le Regioni scommettono ancora contro). Ha avuto la pragmatica benedizione del premier, convinto che un più alto livello della salute sia un «vero e proprio asset produttivo del Paese». Da declinare con un decreto che darà «maggiore riconoscimento al merito e una maggiore distanza» della politica. Basta lottizzazioni, è la promessa: uno squillo di tromba. Anche se c’è chi, come Pier Luigi Bersani, lancia al Governo l’accusa di «proclami a vuoto» e chiede «i soldi dove sono?». E chi, come Enrico Rossi (Toscana), non perdona la «forzatura» della decretazione d’urgenza e accusa il ministro di cercare comparsate televisive. Se il diavolo veste Prada la mini-riforma del ministro della Salute Renato Balduzzi - pur tra le contestazioni - ha potuto comunque contare per l’entrata in scena su accessori di tutto rispetto. Trascinandosi peraltro dietro una sequela di pendenze attuative che richiederanno ben oltre i sei mesi di vita su cui può ancora contare per ora il Governo tecnico di Mario Monti. Il cronoprogramma Misura Scadenza attuale Alpi e definizione infrastruttura telematica Regioni Tracciabilità dei pagamenti Verifica nuova rete Disciplina contratti assicurativi Rc sanitaria Attuazione e scadenza Acquisizione apparecchiature entro il 30/4/2013 Entro il 28/2/2015 Da attuare con Dpr Predisposizione/aggiornamento entro 90 giorni Aggiornamento Lea cronici Avverrà con Dpcm Certificazione medico-sportiva Dm Salute-Sport-Affari e guideline alle società sportive regionali Elenco idonei ruolo Dg Capo spalla, la riforma delle cure primarie: un pantano in cui Balduzzi ha pervicacemente voluto mettere mano. Dopo anni e anni (e ministri e ministri) che se ne parla, il decreto mette finalmente nero su bianco due numeri e una lettera: quell’h24 che dovrebbe cambiare definitivamente il rapporto tra il cittadino e la medicina di base. Festeggiata (e condivisa) dai medici di famiglia, stroncata dalle Regioni (che poco o nulla ne avevano saputo), riaggiustata per accontentare questi e quelle, la rivoluzione delle cure sul territorio c’è ma ha un handicap di fondo trascurato dalle prime crona- Misura Emergenze veterinarie Dm Salute entro il 30/11/2012 Relazione Aifa su nuove misure trials clinici Fase 1 Revisione straordinaria Prontuario terapeutico nazionale Nomina nuovi comitati etici Gestione telematica documenti trials clinici Chiusura iter registrativo omeopatici Tariffe Aifa Tariffe nulla osta importazione prodotti origine animale che: prima della nuova convenzione (2015) non si canta messa. Soddisfatti pediatri e medici di famiglia: «Alla questione - dicono - è stata riconosciuta l’urgenza che merita». Contro le Regioni, che il pacchetto concordato dal ministro coi medici non lo hanno proprio digerito. A prestare l’abito che fa il monaco è il tris di riforme che Balduzzi sottrae a ON LINE Il testo del decreto www.24oresanita.com PERSONALE Attuazione e scadenza Diffida alla Regione entro 15 giorni Entro il 2014 Entro il 30 giugno Entro 90 giorni Dall’1/3/2013 31/12/2014 Dm Salute Dm Salute polverosi stop&go parlamentari durati decenni mettendo in pista per decreto soluzioni efficaci (ma il neo della tempistica resta) per governance, intramoenia e responsabilità medica. Per il governo clinico la panacea della trasparenza, per l’intramoenia la tracciabilità e studi professionali “vigilati”, per la Rc la chance del Fondo unico per i professionisti ad alto rischio, l’equità del bonus-malus, la ciambella “antipanico” della rimozione della colpa lieve. Una tripletta che - se arriva in porto - cambierà dinamiche di sistema, geometrie di potere all’interno delle struttu- re, qualità della vita per medici e pazienti. E anche le cronache di settore senza la tradizionale proroga di fine anno - non saranno più le stesse. Peccato che anche qui non tutte le scadenze siano ben delineate (è il caso della Rc: il Dpr arriverà quando Dio vuole). E peccato che dopo tanto brigare c’è chi boccia il capitolo della libera professione (Cgil) liquidandolo come una «sanatoria» salva-studi. La soluzione liberoprofessionale, del resto, non soddisfa neanche Costantino Troise (Anaao) che condanna l’eccesso di burocratizzazione e spara a zero sulla«inaccettabile mobilità coatta che apre la stagione dei lavori forzati in Sanità». Senza dire dei policlinici che il Governo dei professori, chissà perché, salva a dispetto di tutto e di tutti. Balduzzi però è ottimista. Non teme neanche le conseguenze dello “scippo” ai danni di deputati e senatori che quelle storie le discutono da tempo: «Il passaggio parlamentare dice fiducioso - può rafforzare il decreto». E le Regioni?: «Discuteremo anche con loro». Altro pezzo forte e charmant della mise è la questione delle pillole. Allerta, proteste e fiato sospeso fino all’ultimo delle aziende - stressate dalla teoria di manovre abbattutesi sui farmaci che non conosce fine - non hanno distolto la Salute da un bersaglio in quota difficilmente non condivisibile: svecchiare FARMACI Intramoenia, governance, risk: tris di riforme La cura parte dal cantiere del Prontuario L’ intramoenia allargata va di proroga in proroga da oltre dieci anni. Di governo clinico la prima volta se ne parlò con Sirchia ministro della Sanità nel 2005 e il testo più recente - approvato all’inizio dell’estate dalla commissione Affari sociali della Camera - risale al 2008. Sul rischio clinico il primo Ddl è apparso all’esame del Senato sempre nel 2008. Eppure per medici, politici e amministratori si tratta di argomenti. Che ora, in un colpo solo, sono in pista contemporaneamente con il decreto Balduzzi. Magari con qualche “concessione” rispetto alle versioni parlamentari, resa necessaria dalla mediazione con le Regioni. A esempio nell’intramoenia resta la possibilità, seppure solo in emergenza, di lasciare lavorare i medici negli studi privati. E nella governance le indicazioni sono diventate di cornice a scelte che potranno essere fatte solo a livello locale. Fatto sta che dall’entrata in vigore del decreto legge per la libera professione saranno possibili solo pagamenti tracciabili, con tariffe a carico dei pazienti concordate da azienda e medici che garantiscano la copertura di tutte le spese e collegamenti in rete attraverso un’infrastruttura telematica che le Regioni dovranno regolamentare entro il 30 novembre. Gli spazi alternativi a quelli istituzionali dovranno essere acquistati o locati presso strutture non accreditate con il Ssn o convenzioni con quelle pubbliche. Solo in via del tutto eccezionale e sperimentale si potrà lavorare ancora negli studi privati, ma collegati in rete e sotto controllo dell’infrastruttura. E dove non siano presenti medici privati, tranne situazioni eccezionali da decidere caso per caso, a condizione che sia garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate anche da loro, escludendo qualsiasi addebito a carico dell’azienda. E il rinnovo della convenzione con gli studi privati sarà possibile solo se il fatturato del singolo professionista sia pari o superiore a 12mila euro annui. L’attuale forma di intramoenia allargata cessa del tutto il 30 novembre e se i direttori generali delle aziende saranno inadempienti rispetto alle nuove regole verranno puniti col taglio del 20% della retribuzione di risultato o con la destituzione. Il 5% del compenso del medico però sarà trattenuto per sviluppare programmi di prevenzione. A pagare le strumentazioni per il collegamento telematico in rete negli studi, da acquisire entro il 30 aprile 2013, saranno i professionisti titolari. E queste dovranno garantire anche la tracciabilità del pagamento delle prestazioni che avverrà secondo tariffe per remunerare il professionista, l’équipe, il personale di supporto, i costi pro-quota per l’ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, i costi diretti e indiretti delle aziende compresi quelli per prenotazioni e riscossione degli onorari e quelli per la realizzazione dell'infrastruttura di rete. Per la responsabilità professionale la norma prevede che il medico non sia punito in caso di colpa lieve e mette in pista polizze con regole precise sia per la loro revisione che per un’eventuale modifica del premio. I contratti assicurativi saranno disciplinati entro dodici mesi da un Dpr per agevolare la copertura agli operatori, determinando i casi in cui un fondo ad hoc (e decidere chi sarà il suo gestore) garantisca la copertura assicurativa indicando fonti di finanziamento e relativi obblighi di contribuzione. Per quanto riguarda i medici dipendenti o quelli convenzionati il Dpr sarà adottato anche sentite le Regioni e gli oneri restano, come ora, a carico del Ssn. Infine la governance. La nomina dei Dg da parte delle Regioni avverrà secondo regole di massima trasparenza, attingendo da un elenco regionale di idonei. La norma stabilisce anche i criteri per la valutazione dei vertici aziendali. Per i manager, il riferimento è agli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare attenzione agli equilibri economico-finanziari di bilancio. Per i dirigenti medici e sanitari, ci si basa su modalità definite dalle Regioni in base alla normativa valida per le Pa. Paletti rigidi anche per l’incarico di primario, assegnato dal direttore generale scegliendo tra una terna di candidati selezionati da una commissione di altri primari ma non - o non tutti - della Regione. Libera professione negli studi solo se collegati alla rete di controllo © RIPRODUZIONE RISERVATA U na lista più asciutta, sfoltita di ciò che è “vecchio”, poco affidabile o esoso rispetto all’offerta di mercato. E un’Aifa sempre più corazziere, pronta a vigilare perché i farmaci che il Servizio sanitario nazionale rimborsa ai cittadini siano quelli che davvero servono a curare al meglio la patologia in gioco: datati e sicuri ovvero superinnovativi, se tali davvero sono. Nel variegato pacchetto delle misure messe in pista dal decreto Balduzzi sul fronte della farmaceutica, in un attento mix di razionalizzazioni, uso oculato delle risorse e semplificazioni, i prim’attori sono sempre due: il regolatorio e il cittadino. A spiccare - tra i tanti - è in primo luogo il “cantiere” del Prontuario, indigesto alle imprese fin dalle prime anticipazioni: l’Aifa dovrà provvedere entro il 30 giugno 2013 alla revisione straordinaria del Prontuario terapeutico nazionale, ovvero la lista dei farmaci rimborsati da Ssn. Slitteranno in Fascia C (a pagamento) i prodotti ritenuti obsoleti, di efficacia non sufficientemente dimostrata o ritenuti troppo costosi per il Ssn anche rispetto all’uso previsto e alle possibili alternative terapeutiche disponibili. E per non tagliarsi nessuna chance, nel perseguire il bersaglio dell’appropriatezza (terapeutica e possibilmente anche economica) delle cure, l’Aifa potrà rimborsare comunque anche un farmaco non inserito in Prontuario (la valutazione dell’inserimento scatta solo su domanda dell’azienda, ndr.) ma giudicato di pari efficacia a quelli già inseriti. Se questi ultimi risultano eccessivamente costosi, ovvero se il costo medio della terapia supera del 50% quello garantito dalla new entry, i farmaci della lista di rimborso si troveranno una pesantissima concorrenza in casa, presumibilmente con effetti calmieratori quanto mai graditi per le casse della farmaceutica pubblica. A completare la strategia di razionalizzazione dei consumi farmaceutici sul fronte regolatorio, la possibilità concessa a strutture e Regioni di sperimentare il riconfezionamento dei farmaci e modalità alternative di distribuzione dei medicinali, predisponendo dosaggi personalizzati in base alle esigenze del singolo paziente e anche per l’uso domiciliare. Una novità da sperimentare sotto la vigilanza dell’Aifa che aprirà la porta di qualche corsia alle macroconfezioni già da tempo in uso in altri Paesi. Ancora le cure e i pazienti protagonisti della norma sull’accesso ai farmaci innovativi: le Regioni saranno obbligate a garantirli indipendentemente dall’inserimento nei prontuari locali e questi ultimi dovranno essere aggiornati ogni 6 mesi sotto il monitoraggio stretto dell’Aifa. Significativo (ma non “compensativo” per le imprese) anche il capitolo delle semplificazioni: si agevola la produzione dei farmaci per la sperimentazione clinica di Fase I e si concentra in capo all’Aifa tutta la competenza in materia di trials; si disciplina la registrazione semplificata per i farmaci omeopatici in commercio, slittando alla fine del 2014 la scadenza per la chiusura delle istruttorie già in corso e con l’occasione si annuncia anche l’aggiornamento di tutte le tariffe versate dalle aziende per le attività riguardanti i medicinali: aumenteranno del 10%. A proposito di omeopatici, peraltro, vale la pena di ricordare che la procedura riporta nell’alveo della vigilanza Aifa prodotti da tempo in attesa di regolarizzazione. In primo piano anche due “cancellazioni”: passata la paura per la perdita della distanza minima tra presìdi per i farmacisti arriva quello che la categoria definisce il “de profundis” della pianta organica: per spostare il presidio basterà fare richiesta al Comune che identificherà le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, senza più necessità di definire le perimetrazioni delle nuove sedi e ridefinire quelle preesistenti. Ma questo articolo presente nel testo di ingresso a palazzo Chigi, in quello finale (non ancora messo a punto al momento di andare in stampa con questo numero del settimanale giovedì 6 settembre) potrebbe essere stato del tutto stralciato per affidare la materia aun Ddl ad hoc. Per gli allevatori, invece, scompare l’obbligo per i titolari degli allevamenti di produrre una dichiarazione controfirmata dal veterinario sui trattamenti cui sono stati sottoposti gli animali avviati alla macellazione. Innovazione, economicità e appropriatezza a tutta Aifa © RIPRODUZIONE RISERVATA PRIMO PIANO 4-17 settembre 2012 3 TERRITORIO Il destino del riordino appeso alle convenzioni B isognerà aspettare almeno il 2014 per verificare gli effetti concreti della riforma Balduzzi sulle cure primarie. Perché tra la realtà e lo slogan “medici di base 24 ore su 24” c’è di mezzo il mare. «Il binario è tracciato, il principio è chiaro», ha commentato il ministro. «Ora l’attuazione è delle Regioni». Nonostante alcune esperienze d’avanguardia in qualche area d’Italia, infatti, l’addio alla figura del generalista monade e la nascita delle unità di cure complesse (immaginate come reti di poliambulatori attrezzati con strumentazione di base e collegati con l’ospedale), richiederanno tempi lunghi, investimenti e nuove regole. Tutte da scrivere nella prossima convenzione, il cui rinnovo è bloccato fino al 2014. Lo sanno bene gli attori del sistema. «Serviranno tempo e denaro dice Giacomo Milillo, segretario nazionale della Fimmg, il maggior sindacato dei generalisti - ma porterà un miglioramento dei servizi veramente notevole, perché finalmente si potrà pensare a una medicina d’iniziativa e non solo d’attesa». Per Milillo, la conquista principale del Dl è il ruolo unico della medicina generale, che «permetterà l’accesso unico a Mmg ed ex guardia medica e la differenziazione per funzioni: orarie, fiduciarie, eventualmente dei servizi». Una novità che per il segretario Fimmg aiuterà concretamente il decollo delle forme aggregative complesse, l’altro pilastro del riordino. Insieme ai pediatri della Fimp e agli specialisti del Sumai, i medici di famiglia riconoscono dunque al ministro il merito di aver accolto il succo delle loro proposte. E rilanciano la palla alle Regioni, accusate di aver remato finora contro la riforma. «Ora si riaprano i tavoli per il rinnovo», auspica Milillo. Ma non tutti i medici sono altrettanto soddisfatti, anzi. Tuona il presidente Snami, Angelo Testa: «Sono norme contro di noi, perché si vogliono mortificare le professionalità svilendo il rapporto medico-paziente e costringendo ad aggregazioni forzate, e contro i pazienti, perché spariranno gli studi da molti piccoli Comuni». Scettico Salvo Calì, segretario Smi, per cui il decreto «è solo un’operazione di cosmesi»: «La riorganizzazione delle cure primarie e l’assistenza h24, venduta così bene ai media, viene subordinata alla presenza di risorse, che non ci sono, e al rinnovo della convenzione: non prima, quindi, del 2014. Un’illusione ottica». Freddo il fronte regionale. Se i governatori Luca Zaia (Veneto) e Roberto Cota (Piemonte) rivendicano il copyright della formula h24 («nel decreto ci sono tutte cose che noi facciamo già») ridimensionando la portata dell’intervento del Governo, gli altri non risparmiano critiche anche pesanti. Roberto Formigoni (Lombardia) twitta laconico: «Non ci siamo». Enrico Rossi (Toscana) attacca: «Ricorrere all’urgenza è una forzatura. C’è un problema di sostenibilità economica e di metodo: la Sanità non si governa a colpi di decreto, ma con coinvolgimento, altrimenti si rischia che tutto resti solo un programma. Il ministro riuscirà ad andare in televisione, ma quel che rimane è che per l’anno prossimo avremo molti meno soldi». Diffidente anche il mondo politico. «È ottima l’idea di fornire ai cittadini finalmente una assistenza territoriale h24 - spiega il senatore Ignazio Marino (Pd) - valorizzando il lavoro dei medici di famiglia, ma è una rivoluzione a metà, perché non è previsto alcun obbligo associativo. Quali risorse potranno utilizzare le Regioni più in difficoltà per promuovere e avviare tali servizi territoriali? Rischiamo ancora una volta che siano solo le Regioni più ricche a poter attuare la riforma». Sintetizza il segretario Pd Pier Luigi Bersani: «Dove sono le risorse per la riorganizzazione della medicina di base? Si è sicuri di non fare proclami a vuoto?». Le Regioni vincolate dal nodo delle risorse una lista delle cure Ssn che ha quasi vent’anni, stroncare una volta per tutte le disparità d’accesso ai farmaci da Regione a Regione, sradicare qualche vecchio paletto che rende la vita del regolatorio farmaceutico istituzionale ancora più difficile. Anche se è chiaro fin da ora che il cantiere del Prontuario sarà un inferno da subito (salvo modifiche dell’ultim’ora nel testo non ancora pubblicato al momento della chiusura di questo numero del settimanale, ndr.). Uscite di tutto rispetto. Peccato che l’immagine della riforma abbia rischiato per un po’ (parecchio) di affogare in un mare di bollicine e di tagliandi sfumati delle scommesse di Stato. È il capitolo degli stili di vita che ha davvero per primo acceso i riflettori sul pamphlet di Balduzzi. Ed è uno dei capitoli che ha perso più pezzi di tutti, lasciando però probabilmente gli italiani in salute come prima, grazie alla dose di frutta in più dentro alle bibite. Il succo è servito. La riforma ancora no. pagine a cura di Paolo del Bufalo Manuela Perrone Sara Todaro © RIPRODUZIONE RISERVATA 4 PRIMO PIANO Articolo 1 Assistenza primaria e mobilità del personale Il riordino delle cure primarie passa attraverso la modifica dell’articolo 8 del Dlgs 502/1992, che detta i principi cui le convenzioni tra Ssn e medici di base devono attenersi. Le attività e le funzioni disciplinate dagli accordi collettivi nazionali devono innanzitutto essere individuate tra quelle incluse nei Lea, nei limiti delle risorse Ssn, fatto salvo quanto previsto dalle singole Regioni. La continuità dell’assistenza h24 per tutti i giorni della settimana, nonché l’offerta integrata di prestazioni di medici di famiglia, pediatri di libera scelta, guardia medica, medici dei servizi e specialisti ambulatoriali, deve essere garantita attraverso l’adozione di forme organizzative monoprofessionali (aggregazioni funzionali territoriali) e multiprofessionali (unità complesse di cure primarie). Le prime condividono obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità, linee guida, audit e strumenti analoghi. Le seconde, per le quali le Asl possono finanziare a budget, erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l’integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria. Ogni forma aggregativa avrà un referente-coordinatore per cui andranno definiti i compiti, le funzioni e i criteri di selezione. Le convenzioni devono inoltre disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalità con cui le Regioni possono provvedere alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme aggregative e organizzative sulla base di accordi regionali e/o aziendali e prevedere le modalità con cui le Asl ne individuano gli obiettivi e concordano i programmi di attività. Gli Acn devono infine definire standard relativi all’erogazione delle prestazioni assistenziali, all’accessibilità e alla continuità delle cure, demandando agli accordi regionali la definizione di indicatori e di percorsi applicativi. È previsto il ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale (che ingloba quelle attuali dei Mmg, dei medici di guardia medica e della medicina dei servizi), cui si accede attraverso una graduatoria unica per titoli predisposta annualmente a livello regionale e secondo un 4-17 settembre 2012 rapporto ottimale definito dagli accordi integrativi. Graduatoria unica regionale anche per l’accesso alle funzioni di pediatria di libera scelta, mentre sono provinciali le graduatorie degli specialisti ambulatoriali, per le quali è indispensabile possedere il titolo di specializzazione inerente alla branca di interesse. Per i medici bisogna prevedere l’adesione obbligatoria sia all’assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ogni Regione sia al sistema informativo nazionale, tessera sanitaria compresa. Le Regioni sono chiamate ad attuare quanto previsto dal riordino nei limiti delle risorse Ssn. Nella disciplina delle unità complesse di cure primarie devono privilegiare la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico h24 e collegati telematicamente con gli ospedali. In queste strutture dovrà essere presente anche personale infermieristico o tecnico dipendente dai centri ospedalieri, distaccato laddove il soggetto pubblico incaricato dell’assistenza territoriale sia diverso dall’ospedale. Il decreto contiene anche una norma sulla mobilità del personale delle aziende sanitarie: per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale le Regioni possono attuare processi di mobilità con ricollocazione presso altre Asl della Regione al di fuori dell’ambito provinciale, previo accertamento delle eccedenze e delle disponibilità di posti. Articolo 2 Attività libero-professionale intramuraria Le autorizzazioni all’attuale forma negli studi scadono il 30 novembre 2012. Gli spazi esterni dovranno essere acquistati, affittati o convenzionati dalle Regioni con soggetti pubblici o privati accreditati. In alternativa (estrema) si possono autorizzare in via residuale programmi sperimentali per l’uso di studi professionali privati in rete i cui responsabili siano convenzionati annualmente con l’azienda. Il rinnovo è possibile solo se il fatturato del singolo professionista è pari o superiore a 12mila euro annui. Le modalità tecniche per la realizzazione dell’infrastruttura telematica da parte delle Regioni sono determinate entro il 30 novembre 2012 con un decreto della Salute d’intesa con la Stato-Regioni. Sarà possibile in prima applicazione la temporanea prosecuzione dell’attuale regime oltre il 30 novembre 2012 in attesa della realizzazione dell’infrastruttura di rete. Tutti gli oneri per strumentazioni e collegamenti sono a carico del titolare dello studio. Strumentazioni che dovranno garantire an- che la tracciabilità del pagamento (e che dovranno essere acquisite entro il 30 aprile 2013) delle prestazioni che avverrà secondo tariffe stabilite con importi idonei a remunerare il professionista, l’équipe, il personale di supporto, i costi pro-quota per l’ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, i costi diretti e indiretti delle aziende compresi quelli per prenotazioni e riscossione degli onorari e per la realizzazione dell’infrastruttura di rete. Il 5% della tariffa è poi destinato per interventi di prevenzione e riduzione delle liste d’attesa. È vietato lavorare in studi in cui sia presente un medico privato o in extramoenia (a meno che non ci sia un’esplicita autorizzazione che preveda anche le garanzie di tracciabilità delle prestazioni anche per questi). La rete controllerà anche pagamenti e tariffe e i programmi sperimentali dopo i controlli potranno essere autorizzati in via permanente o bloccati in caso di verifica negativa entro il 28 febbraio 2015. Per i direttori generali che non organizzeranno l’attività è prevista la decurtazione della retribuzione di risultato pari ad almeno il 20% o la destituzione dall’incarico. Articolo 3 Responsabilità professionale Chi ha svolto la prestazione professionale secondo linee guida e buone pratiche accreditate non sarà responsabile in caso di colpa lieve. I contratti assicurativi saranno disciplinati da un Dpr per agevolare la copertura agli operatori, determinando i casi in cui un fondo ad hoc (e il suo gestore) garantisce la copertura assicurativa indicando fonti di finanziamento e relativi obblighi di contribuzione e le regole per scadenza e variazione dell’onere delle polizze. Per dipendenti e convenzionati il Dpr sarà adottato sentite le Regioni e gli oneri restano a carico del Ssn. Gli albi dei consulenti tecnici d’ufficio devono essere aggiornati almeno ogni 5 anni per garantire oltre alla rappresentanza medicolegale anche quella di esperti delle discipline specialistiche dell’area sanitaria (anche coinvolgendo le società scientifiche). Il danno biologico conseguente l’attività sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle del Dlgs 209/2005, integrate per tener conto delle fattispecie non previste. Articolo 4 Dirigenza sanitaria e governo clinico La nomina dei direttori generali avverrà secondo regole di massima trasparenza, attingendo obbligatoriamente dall’elenco regionale (o di altre Regioni) degli idonei che dovrà essere predisposto o aggiornato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova norma. I requisiti prevedono il possesso di laurea magistra- Sintesi articolo per articolo delle previsioni contenute I sedici articoli del le e di esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie e del requisito dell’età anagrafica non superiore a 65 anni, alla data della nomina. Resta ferma l’intesa con il Rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero-universitarie. La norma stabilisce anche i criteri per la valutazione dei Dg e dei dirigenti medici e sanitari. Per i manager il riferimento è agli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all’efficienza, all’efficacia, alla sicurezza, all’ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall’Agenas. Per i dirigenti medici e sanitari ci si basa su modalità definite dalle Regioni in base alla normativa in materia valida per le pubbliche amministrazioni. Le verifiche avverranno su quantità e qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali, concordati in sede di discussione di budget in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, agli indici di soddisfazione degli utenti e alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi con l’uso appropriato delle risorse. L’esito positivo della valutazione determina la conferma nell’incarico o il conferimento di un altro incarico di pari rilievo. L’incarico di primario (da 5 a 7 anni) sarà assegnato dal direttore generale scegliendo tra una terna di candidati selezionati da una commissione formata da tre direttori di struttura complessa nella stessa specialità a bando, sorteggiati da elenchi nominativi ed esterni alla Regione. In caso fossero estratti tre primari della stessa Regione si procederà al ri-sorteggio del terzo fino a che non sarà rispettata la previsione. Per la conferma dell’incarico di direttore di struttura complessa è previsto un periodo di prova di sei mesi. Il direttore generale assegna anche gli incarichi di direzione di struttura semplice (da 3 a 5 anni) in base alla proposta del primario o del capo dipartimento interessato, ma gli incarichi non potranno essere affidati a dirigenti con contratto a tempo determinato. Il tempo determinato potrà essere utilizzato solo «compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell’atto aziendale». Disciplinato anche il Collegio di direzione che concorre al governo delle attività cliniche, è formato da tutte le figure professionali presenti nell’azienda, partecipa alla pianificazione, inclusa la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l’attuazione dell’intramuraria, allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, in particolare all’individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, e dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni. Partecipa alla valutazione interna dei risultati in base agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal Dg generale su tutte le questioni di governo delle attività cliniche e questo dovrà motivare un eventuale parere difforme. Ai componenti non spettano compensi. Articolo 5 Aggiornamento dei Lea su malattie croniche, rare e ludopatia È previsto un Dpcm per aggiornare i Lea per la riformulazione degli elenchi delle malattie croniche e rare e per inserire nei Lea prestazioni relative alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia. Articolo 6 Edilizia sanitaria, controlli e prevenzione incendi Ai lavori di ristrutturazione e di adeguamento a specifiche normative e di realizzazione di strutture ospedaliere, possono applicarsi le disposizioni relative al partenariato pubblico-privato e alla finanza di progetto anche con ex ospedali da dismettere in cambio di ristrutturazioni di strutture sanitarie in vita o di costruzioni di nuovi ospedali. La normativa tecnica antincendio per gli ospedali va aggiornata in base a quattro principi: a) articolazione dei requisiti di sicurezza con scadenze differenziate per il loro rispetto; b) previsione di una disciplina per le strut- ture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del ministro dell’Interno del 18 settembre 2002; c) adozione, da parte degli Opg da dismettere per la prosecuzione dell’attività fino alla scadenza di un modello di organizzazione e gestione conforme al Dlgs sulla sicurezza sul lavoro, con il contestuale impegno delle Regioni e dei gestori privati a sostituirle entro la scadenza con strutture in regola con la normativa antincendio; d) applicazione per le strutture di ricovero a ciclo diurno e le altre strutture sanitarie della disciplina prevenzione incendi. Le risorse deriveranno da quelle residue del programma straordinario di investimenti in edilizia sanitaria secondo assegnazioni decise con un’intesa Stato-Regioni. Articolo 7 Vendita di prodotti del tabacco, prevenzione della ludopatia e attività sportiva agonistica Giro di vite sul divieto di vendita di tabacchi ai minori: previste sanzioni amministrative da 250 a 1.000 euro e da 500 a 2.000 euro in caso di reiterazione del divieto. I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco devono essere dotati di un sistema automatico di rilevamento dell’età anagrafica dell’acquirente. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. Per prevenire le ludopatie sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche, dirette o indirette, che inducano all’acquisto di prodotti o alla partecipazione a giochi, quali lotterie, concorsi a premio, scommesse sportive, newslot o ad attività, anche on line, finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata esclusivamente dal caso, all’interno di programmi radiotelevisivi rivolti ai minori nei venti minuti precedenti e successivi alla trasmissione e nella fascia oraria dalle 16.00 alle 19.30. Vietata qualsiasi forma di pubblicità di questi giochi sulla stampa destinata ai minori e nelle sale cinematografiche durante film destinati ai minori e la pubblicità diretta o indiretta del gioco su mezzi di trasporto pubblico e nei luoghi frequentati dai minori. Vietata ovviamente anche qualsiasi forma di propaganda pubblicitaria che rappresenti i minori intenti ai giochi d’azzardo. Le violazioni sono punite con una sanzione da 10mila a 50mila euro e in caso di recidiva da 50mila a 100mila euro. Se l’attività, anche on line, avviene senza autorizzazioni e concessioni governative la sanzione va da 150mila a 300mila euro e blocca la possibilità di autorizza- PRIMO PIANO 4-17 settembre 2012 nel provvedimento approdato al Consiglio dei ministri decreto Balduzzi zioni e concessioni per cinque anni. In attesa di una disciplina organica in materia di giochi e contrasto alla ludopatia l’agenzia delle Dogane si attiene per le autorizzazioni e concessioni (quinquennali) a linee guida determinate da Economia, Salute e Interno per garantire il contrasto con particolare riferimento alla pubblicità, che deve indicare le probabilità di vincita, alla previsione di un piano di controlli mirato ai punti nelle vicinanze di istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziali in ambito sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, e alla definizione di condizioni contrattuali che prevedano chiusure temporanee in presenza di fenomeni estesi di ludopatia, anche su segnalazione dei sindaci competenti per territorio. La violazione delle norme sulla pubblicità è punita con una sanzione amministrativa da 100mila a500 mila euro per il committente del messaggio pubblicitario e per chi lo trasmette. Per i nuovi macchinari l’amministrazione finanziaria si impegnerà in controllo puntuale del territorio ipotizzando anche la possibile ricollocazione degli apparecchi in luoghi che non siano troppo vicini a scuole o luoghi di culto. L’agenzia delle Dogane verifica soluzioni tecniche per bloccare l’accesso per via telefonica o telematica ai prodotti di gioco dei minori di 18 anni. E per i soggetti interdetti affetti da ludopatia il giudice può anche decidere di sospendere la procedura di interdizione. Per salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività non agonistica o amatoriale il ministro della Salute con un decreto di concerto con il ministro per lo Sport e gli Affari regionali dispone garanzie sanitarie con l’obbligo di certificazione specialistica medicosportiva e linee guida per i controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte di società sportive professionistiche e dilettantistiche di defibrillatori automatici e di altri eventuali dispositivi salvavita. periore di Sanità. In particolare sono previste sanzioni (da 600 a 3.500 euro) per la mancata informazione su pesce e cefalopodi freschi, sfusi o preimballati (sanzione amministrativa pecuniaria da seicento a tremilacinquecento euro) e latte crudo o crema cruda destinati all’alimentazione umana diretta e comunque vietati nelle mense delle scuole (sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro). Rivisti anche i meccanismi di finanziamento per l’attività di macellazione. Le bevande analcoliche a base di frutta dovranno essere commercializzate con un contenuto di succo naturale di almeno il 20%. missione tecnico-scientifica dell’Aifa, indipendentemente dal loro avvenuto inserimento nelle liste di concedibilità locali (prontuari ospedalieri ecc.). Queste ultime dovranno comunque essere aggiornate almeno ogni sei mesi e trasmesse all’Aifa che ospiterà un tavolo permanente di monitoraggio partecipato dalle Regioni incaricato di discutere le eventuali criticità e fornire le linee guida per l’armonizzazione dei prontuari locali. Le Regioni possono comunque sollevare dubbi sul patentino di innovatività fornito ai farmaci dall’Aifa cui la Commissione dovrà replicare con parere motivato nell’arco di 60 giorni. Articolo 11 Articolo 9 Emergenze veterinarie In presenza di malattie infettive e diffusive del bestiame a carattere emergenziale o per le quali non si è proceduto all’eradicazione secondo norme Ue, il presidente del Consiglio diffida la Regione ad adottare entro 15 giorni gli atti necessari alla salvaguardia della salute di uomo e animali. Se la Regione è inadempiente è nominato un commissario ad acta. Articolo 10 Recepimento del Codice europeo dei medicinali e innovatività terapeutica Snellimenti amministrativi. Si semplifica la produzione delle sostanze farmacologiche destinate alle sperimentazioni di Fase I rendendo sufficiente la semplice notifica all’Aifa da parte del titolare dell’officina che sarà tenuto al rispetto delle norme di buona fabbricazione Ue: l’Aifa dovrà relazionare alla Salute sugli effetti della norma entro il dicembre 2014, anche in vista di una sua estensione anche ai medicinali da sperimentare in fase II. Alla luce delle loro caratteristiche tecniche i radiofarmaci sono esentati dall’apposizione del bollino farmaceutico. Articolo 8 Si adeguano alle normative comunitarie vigenti le situazioni che Sicurezza alimentare determinano la sospensione dele bevande l’Aic per infrazioni di lieve entità da parte del produttore. Sono definite regole per i proLea farmaceutici. Si ribadidotti alimentari destinati a un’alisce che per garantire i mentazione particolare. Gli livelli essenziali di assistabilimenti di produzione e stenza tutte le Regioconfezionamento sono auni sono tenute ad torizzati dalle Regioni e dalassicurare agli assile Asl e sottoposti a numestiti l’accesso ai merose e capillari verifiche andicinali giudicati inche utilizzando l’Istituto sunovativi dalla com- Revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale Prontuario. Entro il 30 giugno 2013 l’Aifa è incaricata di realizzare una revisione straordinaria del Prontuario terapeutico nazionale facendo slittare in Fascia C (a pagamento) i prodotti ritenuti obsoleti, di efficacia non sufficientemente dimostrata o ritenuti troppo costosi per il Ssn rispetto all’uso previsto e alle possibili alternative di pari utilità terapeutica risultate disponibili. I farmaci equivalenti potranno essere ammessi al rimborso del Ssn solo dalla data di scadenza del brevetto o certificato complementare pubblicata dal ministero dello Sviluppo economico. Rimborsabilità Ssn. In caso di esclusione dalla rimborsabilità Ssn di un farmaco in precedenza oggetto di un accordo tra l’Aifa e l’azienda produttrice, l’Authority può disporne l’ulteriore dispensazione gratuita per consentire il completamento dei trattamenti già in corso. Un farmaco non inserito nella lista dei concedibili a carico del Ssn potrà essere comunque rimborsato se l’Aifa lo giudica di pari efficacia ai già inseriti e se questi ultimi risultano eccessivamente costosi, ovvero se il costo medio della terapia supera del 50% quello garantito dalla new entry. Riconfezionamento. Sempre nell’ottica del risparmio e in funzione antispreco le farmacie ospedaliere possono essere autorizzate dall’Aifa, su richiesta delle Regioni, ad allestire dosaggi farmaceutici su misura per l’uso all’interno della struttura o a domicilio del paziente anche in caso di uso off label del prodotto. Allo stesso modo le Regioni potranno sperimentare riconfezionamenti personalizzati e metodi alter- nativi di distribuzione dei medicinali agli assistiti in trattamento presso strutture ospedaliere e residenziali: a tal fine l’Aifa su richiesta della Regione autorizza la distribuzione di macroconfezioni medicinali ad hoc alle strutture che partecipano alla sperimentazione. Articolo 12 Procedure concernenti i medicinali Concedibilità Ssn. L’azienda potrà presentare all’Aifa la domanda di concedibilità a carico del Ssn solo dopo aver ottenuto l’Aic (autorizzazione all’immissione in commercio). Autorizzazioni in deroga per la concedibilità prima dell’ottenimento dell’Aic potranno essere richieste per farmaci orfani, di particolare rilevanza o utilizzati solo in ambito ospedaliero. L’Aifa evade le domande di concedibilità dei medicinali a carico del Ssn nell’arco di 90 giorni, motivando rifiuti ed eventuali esclusioni. I farmaci che ottengono l’Aic comunitaria verranno collocati automaticamente in una lista in attesa di valutazione e classificati in Fascia C, in attesa di eventuale diversa richiesta da parte dell’azienda. Dalle misure sulla concedibilità Ssn così introdotte sono esclusi i farmaci equivalenti. Sperimentazioni cliniche. Tutte le competenze sulla sperimentazione clinica dei medicinali sono trasferite (dall’Istituto superiore di Sanità e dalla Salute) all’Aifa. Entro 90 giorni dall’approvazione della legge ogni Regione nomina uno o più comitati etici competenti per le sperimentazioni svolte nel proprio territorio (massimo 1 per milione di abitanti) che dal 1˚ marzo 2013 subentreranno a quelli attualmente esistenti. Sempre dal 1˚ marzo 2013 tutta la documentazione relativa agli studi clinici sarà gestita per via telematica sui modello standard dell’Osservatorio sulle sperimentazioni cliniche dell’Aifa. Articolo 13 Medicinali omeopatici, anche veterinari e sostanze ad azione ormonica Registrazione omeopatici. Per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano dal 6 giugno 1995 viene prevista una procedura semplificata di registrazione, consentendo alle aziende titolari di presentare una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti di qualità e sicurezza, i dati di vendita al consumo degli ultimi 5 anni e le eventuali segnalazioni di farmacovigilanza. I medicinali omeopatici di origine biologica per uso parenterale o con concentrazione ponderale di ceppo omeopatico sono esclusi dalla registrazione semplificata. I medicinali antroposofici sono assimilati ai medicinali omeopatici. Slitta al 31 dicembre 2014 la scadenza per la chiusura dell’iter istruttorio dei dossier registrativi presentati. Tariffe Aifa. La tariffa per la procedura registrativa che le aziende dovranno versare all’Aifa sarà fissata con decreto Salute: lo stesso decreto aggiornerà - con un aumento del 10% - le tariffe vigenti in materia di medicinali con riferimento anche alle prestazioni ancora non tariffate. L’aggiornamento avverrà con cadenza annuale, entro il mese di marzo, utilizzando gli indici Istat del costo della vita riferiti al mese di dicembre. Farmaci veterinari. Cancellato l’obbligo per i titolari degli allevamenti di produrre una dichiarazione controfirmata dal veterinario sui trattamenti cui sono stati sottoposti gli animali avviati alla macellazione. Articolo 14 Trasferimento delle farmacie (Su questo articolo, presente nel testo di ingresso a palazzo Chigi, c’è il dubbio che nel testo finale possa essere stato stralciato per isnserirlo in un Ddl a sé) La domanda di trasferimento di farmacia va rivolta al Comune che decide sentiti Asl e Ordine provinciale dei farmacisti. La possibilità di trasferire la titolarità della farmacia è sospesa se il titolare o i suoi collaboratori sono sottoposti a procedimento penale per truffa al Ssn o se l’esercizio è chiuso per sanzione amministrativa derivante da violazione delle norme sanitarie. Articolo 15 Razionalizzazione di enti sanitari Soppresso il Consorzio anagrafi animali. L’Inmp (l’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà) assume personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal ministero della Salute e al suo finanziamento si provvede con 5 milioni nel 2012 e 10 milioni annui dal 2013 oltre che con le risorse dedicate anche con i rimborsi delle prestazioni erogate a carico del Ssn e la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali. Per risolvere il contenzioso Onaosi (la cassa orfani sanitari) 2003-2006 di contribuzione obbligatoria si determina un importo per chiudere il pregresso ed estinguere ogni azione o processo sulla determinazione dei contributi, compensando le spese. La domanda di riconoscimento degli Irccs è presentata dalla struttura interessata alla Regione competente per territorio, unitamente alla documentazione comprovante la titolarità dei requisiti. 5 La Regione inoltra la domanda, nella quale vanno precisate la sede effettiva di attività della struttura e la disciplina per la quale si richiede il riconoscimento al ministero della Salute. Entro 30 giorni la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria esprime il proprio parere sui requisiti. Le Fondazioni Irccs, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano ogni due anni al ministero della Salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti. Articolo 16 Trasferimento delle funzioni di assistenza al personale navigante e prestazioni rese dal ministero L’assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell’aviazione civile passa alle Regioni, tranne per la certificazione delle competenze nel primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili, di formazione e aggiornamento di pronto soccorso sanitario del personale di volo, per le visite effettuate dagli Istituti medico-legali dell’Aeronautica militare, per le visite di idoneità presso gli Uffici di Sanità marittima, aerea e di frontiera per la prima iscrizione nelle matricole della gente di mare. Il personale di ruolo in servizio presso i Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante di Napoli e Genova è trasferito mantenendo la sede di servizio, il trattamento economico in godimento e il riconoscimento del servizio prestato. Il personale può restare nei ruoli della Salute nei limiti dei posti disponibili. I rapporti con il personale ambulatoriale infermieristico, tecnico e della riabilitazione sono disciplinati a esaurimento da accordi collettivi nazionali triennali stipulati dalla Sisac. Sono a carico dei richiedenti le spese sostenute dal ministero della Salute per le attività per il rilascio del nulla osta per importazioni di prodotti di origine animale destinati al commercio, per il rilascio del documento veterinario di entrata per importazioni di prodotti di origine animale non destinati alla commercializzazione, per il rilascio del documento veterinario di entrata per importazioni di prodotti di origine animale destinati a studi particolari o ad analisi. Le tariffe sono determinate con decreto del ministro solo per il costo orario medio delle prestazioni professionali, calcolato sulla base della retribuzione annua lorda di ciascun dipendente diviso il numero di ore lavorative annue, compresi gli oneri dell’am● ministrazione. 6 DAL GOVERNO 4-17 settembre 2012 Ventidue appuntamenti da rispettare per sottrarre quasi 5 miliardi di risorse al Ssn I tempi della spending review Farmaceutica e beni e servizi bersagliati - Alle Regioni la chance del Patto Q uasi cinque miliardi in meno (4,7) per il fondo sanitario che si sommano agli 8 miliardi di tagli (7,95) della manovra Tremonti: tanto vale per la Sanità la legge 7 agosto 2012, n. 135, la spending review, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto. E 22 date da rispettare: un cronoprogramma che va dagli sconti di farmacie e farmaceutiche in aumento da subito alle norme che scatteranno nel 2014. Nel testo finale approvato in piena estate dalla Camera il ruolo di protagonista resta ai farmaci e ai beni e servizi su cui si concentrano i tagli maggiori. Ma scende in campo anche la revisione delle tariffe, dei contratti con gli accreditati e la riduzione dei posti letto. E sullo sfondo la possibilità per le Regioni di rimodulare questi interventi pesantissimi in un Patto per la salute che dovrà però essere concluso entro metà novembre: una missione impossibile con le risorse attuali, secondo le Regioni. Nel testo finale della legge lo sconto per le farmacie è fissato al 2,25% (in origine 3,65%): 1,4 punti percentuali in meno che secondo i primi calcoli assesterebbero per il 2012 a circa 20 milioni il maggiore onere accollato alle farmacie, oltre In «Gazzetta» la legge 132 che proroga l’Alpi L’ intramoenia allargata resta “in vita” nella forma attuale (in attesa di una regolamentazione organica come quella prevista nel provvedimento voluto dal ministro Balduzzi: v. pagina 2-5) fino al 31 dicembre 2012, quando cesserà “inderogabilmente”; a stabilirlo è la legge 7 agosto 2012, n. 132 che ha convertito in legge il Dl 28 giugno 2012, n. 89 «proroga di termini in materia sanitaria», pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 186 del 10 agosto 2012 e in vigore dal giorno successivo. Previste modifiche anche per quanto riguarda la proroga di un anno dell’obbli- ai 90 milioni frutto dello sconto dell’1,82% introdotto con la legge 122/2010, per complessivi 110 milioni di euro. In discesa anche l’aumento - solo temporaneo, fino a fine anno - dello sconto a carico delle aziende farmaceutiche: passerebbe dal 6,5% originariamente previsto (235 milioni) al 4,1% (2,4% in meno), per un contributo ulteriore a carico delle imprese di circa 112 milioni da aggiungere ai 95 milioni dell’1,83% di sconto già consolida- go di assicurazione «a tutela del cliente» da parte del professionista, d’obbligo dal 13 agosto per tutte le professioni, ma che per quelle sanitarie dà tempo fino a un anno dopo la riforma delle professioni e comunque non oltre l’entrata in vigore di una disciplina specifica sulla responsabilità civile e le condizioni assicurative del settore. Sulla falsariga di quella contenuta ancora una volta nel provvedimento del ministro Balduzzi che ha avuto il primo via libera in Cdm la scorsa settimana. La legge prevede anche che fino all’entrata in vigore del Dpr di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con Legge o con regolamento nell’amministrazione centrale della salute, con regolamenti che evitino duplicazioni organizzative e funzionali e l’eccesso di sedi e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, sono prorogati gli organi collegiali e gli altri organismi operanti presso il ministero della Salute. E che il ministro della Salute, componenti di diritto a parte, può rinnovare la composizione del Consiglio superiore di Sanità, nominando il presidente e i componenti non di diritto e riducendo questi ultimi al numero di quaranta. to. Una soluzione che non contenta dget delle cure erode ancora il tetto le farmacie, che hanno annunciato della farmaceutica territoriale, fissato la prosecuzione dello stato d’agita- all’11,35% contro l’11,5% precedenzione, convinte di poter sperare fino temente previsto dal Dl. Rispetto a un all’ultimo in una nuova limatura del Fsn 2013 decurtato di 1,8 miliardi il prelievo a loro carico e peraltro pre- tetto dell’11,5% rispetto all’attuale occupate anche delle ricadute del- 13,1 rappresenterebbe 2 miliardi in meno per l’acquil’ulteriore rimosto di pillole e scidulazione dei tetON LINE roppi che diventeti proposta dai reIl testo finale rebbero 2,160 col latori. L’ulteriore ridipassaggio all’1,35 www.24oresanita.com stribuzione del buper cento. Rosso certo - dicono i pronostici per una territoriale che nel 2011 e con 2 miliardi in più di budget (14 miliardi) ha chiuso con un avanzo di appena 127 milioni di euro. A cavarsela una volta tanto sarebbe l’ospedaliera che grazie all’emendamento dei Relatori sarebbe ulteriormente rimpolpata fissando l’asticella al 3,5% del Fsn contro il 3,2% inizialmente previsto dalla spending. Sempre guardando al 2013 il 3,5% corrisponderebbe a un budget di 3,7 miliardi (con il 3,2% sarebbero 3,4). Per valutare l’effetto sulla performance dell’ospedaliera basta pensare che nel 2011 la spesa di settore ha chiuso a 3 miliardi 780 milioni, con un disavanzo di 1,2 miliardi corrispondente a un tetto del 2,4%, per 2,6 miliardi di risorse complessive. A conti fatti - se l’assetto finale resterà inalterato - i pronostici lasciano prevedere il rosso fisso per la territoriale - con payback automatico a carico della filiera (aziende produttrici, farmacisti, grossisti) e una speranza di quasi equilibrio per l’ospedaliera il cui extratetto resta comunque al 50% accollato alle imprese. Nella guerra all’ultimo centesimo accesa attorno alla spending del farmaco l’emendamento all’esame della bilancio ha cura di fissare una norma transitoria anti-contenzioso che fa salvi provvedimenti e rapporti giuridici sorti in virtù dell’approvazione del Dl 95 il 6 luglio, fino all’entrata in vigore delle eventuali modifiche prodotte con la legge di conversione. Per quanto riguarda i posti letto la procedura prevede che entro il 31 ottobre (prima la scadenza era fissata al 28 febbraio 2013) vengano fissati - con regolamento, in armonia con i Lea, previa intesa con la Stato- Le norme su personale e servizi sanitari nel testo pubblicato in Gazzetta ARTICOLO 1 Comma 11 Comma 24 Criteri per la valutazione organizzativa e individuale dei dipendenti pubblici: in attesa dei nuovi Ccnl, con Dpcm - previo parere della Civit - sono fissati i criteri, ma non per le amministrazioni che già li hanno adottati. I dirigenti del Ssn forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività in cui è più elevato il rischio corruzione e formulano proposte per la prevenzione del rischio. Provvedono inoltre al monitoraggio delle attività in cui questo è più elevato svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. ARTICOLO 2 Commi 7, 18, 19 Alla sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici voluta dal decreto Brunetta si aggiunge l’esame sulle misure riguardanti i rapporti di lavoro. Viene eliminata la consultazione in materia di dotazioni organiche (solo informazione). Viene prevista la procedura in caso di esubero. Si ribadisce il diritto all’informazione in pratica su tutte le materie del rapporto di lavoro. ARTICOLO 5 Comma 2 Deroga per il solo 2013 in caso di contratti pluriennali alla riduzione del 50% della spesa 2011 per qualsiasi costo relativo all’autoparco. Comma 7 Tetto fissato a 7 euro al valore nominale dei buoni pasto (non riguarda il valore del pasto consumato direttamente in mensa). Comma 8 Divieto di monetizzare ferie, riposi e permessi che spettano al personale, anche di qualifica dirigenziale (la norma modifica i contratti collettivi). Comma 9 È vietato attribuire incarichi di studio e consulenza a chi appartiene alla stessa amministrazione e sia collocato in quiescenza, che abbia svolto, nell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza. ARTICOLO 15 Commi 1-3 Lo sconto che le farmacie sono tenute a praticare al Ssn passa dall’1,82% al 2,25%. Fino al 31 dicembre 2012 la cifra che le aziende farmaceutiche sono tenute a corrispondere alle Regioni sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci a carico del Ssn passa dall’1,83% al 4,1 per cento. Per il 2012 il tetto di spesa Ssn per la farmaceutica territoriale è rideterminato al 13,1 cento del Fondo sanitario nazionale (Fsn): in caso di sfondamento scatta il payback a carico della filiera (aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti) in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali. Dal primo gennaio 2013 l’attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva sarà sostituito da un nuovo metodo definito entro 90 giorni con decreto interministeriale Salute-Economia: da quel momento saranno aboliti sconti e trattenute a carico delle farmacie. La base di calcolo saranno i margini vigenti al 30 giugno e dovrà essere garantita l’invarianza dei saldi. Dal 2013 il tetto di spesa farmaceutica territoriale a carico del Ssn scende all’11,35% al netto degli importi pagati dal cittadino per l’acquisto di farmaci a un prezzo diverso da quello massimo di rimborso stabilito dall’Aifa. In caso di sforamento del tetto scatta il pay back a carico della filiera e gli eventuali ripiani sono assegnati alle Regioni per il 25%, in proporzione allo sforamento del tetto e per il 75%, in base alla quota di accesso delle singole Regioni al riparto della quota indistinta delle disponibilità del Ssn. Commi 4-8 Dal 2013 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera sale dall’attuale 2,4% al 3,5% del Fsn. Il tetto dell’ospedaliera è calcolato al netto della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto e della spesa per i vaccini, per i medicinali senza caratteristiche particolari (non per cronici o rilevante interesse terape- utico) e farmaci da banco, per le preparazioni magistrali e officinali delle farmacie ospedaliere, per i medicinali esteri e per i plasmaderivati di produzione regionale. La spesa farmaceutica ospedaliera è calcolata al netto delle somme versate dalle aziende farmaceutiche per la sospensione della riduzione del 5% dei prezzi dei farmaci, delle somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle Regioni con il pay back e di quelle restituite dalle aziende farmaceutiche, anche come extra-sconti, alle Regioni in applicazione di procedure di rimborsabilità condizionata (payment by results, risk sharing e cost sharing). Dal 2013 l’eventuale sforamento del tetto nazionale della spesa farmaceutica ospedaliera è per il 50% a carico delle aziende farmaceutiche e per l’altro 50% a carico delle sole Regioni che hanno superato il tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi disavanzi, ma non di quelle che hanno fatto registrare un equilibrio economico complessivo. L’Aifa attribuirà a ciascuna azienda un budget annuale in base agli acquisti di specialità ed equivalenti effettuati dalle strutture nei 12 mesi precedenti, incrementato con il 10% delle risorse derivanti dalle scadenze brevettuali e dell’eventuale incremento del fondo nell’anno di riferimento del budget. Un altro 80% servirà come fondo aggiuntivo per l’acquisto di farmaci innovativi e l’ultimo 10% servirà come fondo garanzia per fronteggiare eventuali ulteriori esigenze del settore. L’Aifa monitorerà mensilmente il trend della spesa rispetto al tetto definendo l’entità del ripiano a carico delle singole imprese: in caso di mancata corresponsione delle quote dovute scatteranno corrispondenti tagli ai listini con una maggiorazione del 20% rispetto alla quota da recuperare. Commi 9-11-bis L’Aifa segnala alla Salute l’ingresso sul mercato di farmaci innovativi che potrebbero determinare squilibri di bilancio per il Ssn. Al tavolo di monitoraggio è affidato il compito di verificare annualmente l’attivazione da parte delle Regioni dei registri dei farmaci sottoposti a registro e delle procedure per il rimborso dalle imprese. La nuova disciplina in materia di spesa farmaceutica sostituisce quella prevista dal Dl 98/2011 (L. 111/2011). Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto a indicare nella ricetta del Ssn il solo principio attivo contenuto nel farmaco. In alternativa può indicare il nome della specialità prescelta e apporre la clausola di non sostituibilità corredata di una sintetica motivazione: in tal caso l’indicazione sarà vincolante per il farmacista. Comma 12 Dal 2013 in poi le misure previste dai successivi commi 13 e 14 sono applicate salvo la stipula entro il 15 novembre 2012 del Patto per la salute 2013-2015 in cui possono esserci rimodulazioni a saldi finanziari invariati: con il Patto si monitora l’attuazione delle misure per accelerare il pagamento dei crediti degli enti del Ssn. Commi 13-14 Il valore di contratti e appalti in essere per la fornitura di beni e servizi (farmaci esclusi) è ridotto del 5% per tutta la durata dei contratti: per i dispositivi medici la regola vale fino al 31 dicembre 2012. Se il prezzo unitario pagato dalle aziende supera di oltre il 20% quello fissato dall’Autorità di controllo sui contratti, le stesse aziende potranno chiedere la rinegoziazione e in caso di mancato accordo entro 30 giorni potranno recedere dal contratto senza oneri o sanzioni. Dal primo gennaio 2013 l’Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas) provvede all’individuazione dei dispositivi medici su criteri di qualità, sicurezza ed efficacia secondo parametri fissati con decreto interministeriale Salute-Economia. Entro il 31 ottobre - previa intesa con la Stato-Regioni e tenendo conto della mobilità interregionale e della riorganizzazione delle cure primarie H24 nel territorio secondo standard europei - si fissano gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell’assistenza ospedaliera. Sugli standard individuati si adottano entro il 31 dicembre 2012 provvedimenti di riduzione dei posti letto accreditati ed effettivamente a carico del Ssr da fissare a un massimo di 3,7 (da 4) ogni mille abitanti, compreso lo 0,7 per riabilitazione e degenza post-acuzie, adeguando di conseguenza gli organici e assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti con un 25% di ricoveri diurni: nel frattempo saranno sospesi conferimento e rinnovo di incarichi. Nell’ambito del processo sarà anche verificata la funzionalità dei piccoli ospedali con il passaggio dal DAL GOVERNO 4-17 settembre 2012 7 Tutte le date e le scadenze dell’articolo 15 sulla Sanità Intervento Sconto farmacie Sconto farmaceutiche Nuovo metodo di remunerazione della filiera farmaceutica Riduzione del tetto della farmaceutica territoriale Aumento del tetto della farmaceutica ospedaliera Revisione del payback per l’extratetto dell’ospedaliera Razionalizzazione spesa per beni e servizi Importi contratti di appalto e fornitura beni e servizi Proposta di rinegoziazione dei prezzi Standard qualitativi, quantitativi, strutturali e tecnologici per l’assistenza ospedaliera Riduzione standard posti letto a 3,7 per mille abitanti Tetto di spesa per dispositivi medici Contratti con privati accreditati Regioni, nonché tenendo conto della mobilità interregionale - gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell’assistenza ospedaliera. Sugli standard “garantiti” così fissati saranno poi adottati - entro il 31 dicembre 2012 - i provvedimenti di riduzione dei posti letto accreditati ed effettivamente a carico del Ssr da fissare a un livello non superiore al 3,7 ogni mille abitanti (di cui 0,7 per riabilitazione e lungodegenza) con un tasso di ospedaliz- zazione di 160 per mille abitanti di cui il 25% in ricovero diurno. In campo anche la rinegoziazione dei contratti in essere per la fornitura di beni e servizi che risultassero disallineati rispetto ai prezzi unitari individuati nelle analisi delle Centrali regionali per gli acquisti: per differenze di prezzo significative si intendono quelle “superiori del 20% rispetto al prezzo di riferimento”. Infine si chiarisce che le nuove tariffe massime per la remunerazione delle ricovero ordinario al day hospital, all’ambulatorio e all’assistenza residenziale e domiciliare e sarà favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza capaci di garantire risparmi anche attraverso specifiche sinergie pubblico-privato. Per le categorie presenti nella piattaforma Consip, le Regioni utilizzano gli strumenti informatici o le centrali di committenza regionali di riferimento: i contratti che vìolano la previsione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. La verifica dei bandi di gara e dei contratti di global service e facility management per chiarire l’esatto ammontare delle singole prestazioni - da dimostrare al tavolo di monitoraggio - costituirà adempimento per l’accesso al finanziamento integrativo del Ssn. Il tetto di spesa nazionale e regionale per l’acquisto di dispostivi medici è fissato al 4,9% per il 2013 e al 4,8% dal 2014. Nell’ambito del rapporto tra Ssn privati accreditati non può essere previsto un corrispettivo per la remunerazione delle funzioni (pronto soccorso, programmi di prevenzione, sperimentazione ecc.) superiore al 30% della remunerazione complessiva. A tutti gli accordi contrattuali con i privati (specialistica ambulatoriale e ospedaliera) si applica una riduzione dell’importo e dei volumi di acquisto in quota fissa determinata dalla Regione, tale da ridurre la spesa rispetto al 2011 dello 0,5% nel 2012, dell’1% nel 2013 e del 2% nel 2014. Commi 15-19 Entro il 15 settembre 2012 un decreto Salute-Economia determinerà le tariffe massime che le Regioni possono applicare agli accreditati fino al 31 dicembre 2014: le tariffe così individuate saranno usate come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Ssn e come princìpi di coordinamento della finanza pubblica. Gli importi eventualmente superiori alla tariffa sono a carico delle Regioni con conti di settore in equilibrio, mentre per le Regioni sotto piano di rientro le tariffe massime rappresenteranno un limite invalicabile. Le tariffe saranno aggiornate con cadenza triennale dall’entrata in vigore del decreto. Commi 20-21 Le Regioni con piano di rientro che non superano la verifica annuale e finale, potranno chiedere il prolungamento del piano per altri tre anni. strutture private accreditate valgono dal momento dell’approvazione del relativo decreto della Salute fino a tutto il 2014 e si specifica che tutti gli enti del Ssn potranno accedere alle anticipazioni di cassa relativamente alle procedure per la certificazione e la compensazione dei crediti valide per la Pa. Paolo Del Bufalo Sara Todaro © RIPRODUZIONE RISERVATA Anche per il 2013, 2014 e 2015 come dal 2010 al 2012 (legge 191/2009) la spesa per il personale non potrà superare quella 2004 ridotta dell’1,4%. Solo per il 2013 e il 2014 sarà considerata adempiente al tavolo di monitoraggio anche la Regione che ha comunque conseguito l’equilibrio economico. Per le Regioni in piano di rientro restano fermi gli obiettivi indicati nei piani stessi in materia di personale. Commi 22-24 Come conseguenza di tutte le previsioni il Fondo sanitario è ridotto di 900 milioni per il 2012, di 1.800 milioni per il 2013, di 2 miliardi per il 2014 e di 2,1 miliardi dal 2015. Le modalità di applicazione del taglio sul riparto del Fsn dovranno essere approvate in Stato-Regioni per il 2012 entro il 30 settembre e per gli anni successivi entro il 30 novembre di quest’anno. In caso di mancata intesa si procede d’ufficio. La quota premiale prevista dal Dlgs 149/2011 (premi e sanzioni del federalismo fiscale) è fissata allo 0,25% l’anno delle risorse. Previste poi anche per il 2013 le anticipazioni di cassa scritte nella legge 191/2009 (Finanziaria 2010) fino al 97%, salvo conguagli in caso di non adempienza ai vincoli di spesa a cui sono legati i maggiori finanziamenti erogati ogni anno. Comma 25 Le disposizioni della legge 11/2011 riguardanti la limitazione della crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni si applicano, quando compatibili, anche al personale convenzionato del Ssn. Tutti gli enti del Ssn potranno accedere alle anticipazioni di cassa relativamente alle procedure per la certificazione e la compensazione dei crediti valide per la Pa. Comma 25-bis e ter Per consentire la verifica dell’attuazione delle nuove norme la Salute provvede alla integrazione e interconnessione di tutti i sistemi informativi del Ssn e di tutti i flussi informativi su base individuale garantendone la consultazione in forma anonima: affidata all’Agenas la valutazione sugli esiti delle prestazioni fornite dal Ssn. Il Governo acquisisce e pubblica i relativi dati entro il 31 ottobre e ridefinisce entro il 31 dicembre i tempi per l’attuazione del federalismo fiscale in tema di costi e fabbisogni standard nel settore sanitario. Data d’applicazione o scadenza Dall’entrata in vigore della legge sale al 2,25 per cento Sarà del 4,1% fino al 31 dicembre 2012 Sarà definito con Dm Salute-Economia entro novembre 2012 Sarà in vigore dal 1˚ gennaio 2013 Dal 2013 sarà dell’11,35 per cento Dal 2013 sarà del 3,5 per cento Dal 2013 sarà del 50% a carico delle aziende e del 50% delle Regioni extratetto e coi conti in bilico Le misure si applicano dal 2013 in poi salvo stipula del Patto per la salute entro il 15 novembre 2012 Dall’entrata in vigore della legge si riducono del 5% fino al 31 dicembre 2012 A decorrere dal 1˚ gennaio 2013 entro 30 giorni dalla presentazione della proposta in caso di prezzi superiori al 20% a quelli di riferimento se c’è diniego dei fornitori le Asl possono recedere dal contratto Fissati entro il 31 ottobre 2012 con regolamento approvato in Stato-Regioni Entro il 31 dicembre 2012 Al 4,9% dal 2013 e al 4,8% dal 2014 Riduzione dello 0,5% sul 2011 nel 2012, dell’1% nel 2013 e del 2% nel 2014 Tariffe massime per le strutture Determinate da Salute ed Economia: valgono dall’entrata in vigodi ricovero e ambulatoriali accreditate re del Dm fino al 31 dicembre 2014 Aggiornamento tariffe Cadenza triennale massime accreditati Piani di rientro Dal 2013 possono essere prorogati se la valutazione finale non è positiva Spesa per il personale pari La norma si applica anche nel 2013, 2014 e 2015 a quella 2004 meno l’1,4% Verifica spesa personale La Regione è adempiente solo per il 2013 e il 2014 se ha comunque conseguito l’equilibrio di spesa Determinazione Fsn ridotto Entro il 30 settembre 2012 per il 2012; entro il 30 novembre 2012 per il 2013 e anni seguenti. Senza intesa si procede d’ufficio Quota premiale per volume di acquisti Dal 2013 è annualmente pari allo 0,25% delle risorse ordinarie adatto a garantire il pareggio di bilancio (federalismo fiscale) Anticipazioni sul Fsn Dal 2013 è del 97% e del 98% per le Regioni adempienti nell’ultimo triennio (legge 191/2009) Determinazione costi e fabbisogni Il Governo acquisisce e pubblica i dati entro il 31 ottobre 2012 e standard ridefinisce la parte relativa al settore sanitario entro il 31 dicembre 2012