CAPITOLATO SERVIZIO GESTIONE AREA PIC-NIC

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CAPITOLATO SERVIZIO GESTIONE AREA PIC-NIC
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COMUNE DI NUS
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PIC-NIC
PERIODO 19/05/2014 – 31/10/2014
Art. 1
Oggetto e durata dell'appalto
L'appalto ha per oggetto la concessione del servizio di gestione dell'area Pic-nic in
località Porliod di Nus, secondo le norme e le prescrizioni del presente capitolato.
Le caratteristiche dell’area pic-nic in oggetto sono le seguenti:
Altezza slm
Km da Aosta
Tavoli con panche
di cui per disabili
Fornelli
1890 Fontanili
33 Servizi igienici
di cui per disabili
13 Capacità ricettiva
2
13 Totale Superficie
2
3
1
105
3.500 mq.
Il contratto viene stipulato per il periodo compreso tra il 19 maggio 2014 ed il 31
ottobre dell’anno 2014.
Allo scadere del termine di durata dell’appalto, il concessionario è tenuto a restituire
all’amministrazione concedente l’area picnic, gli impianti e le strutture in essa ubicate
nel medesimo stato in cui li ha ricevuti o in quello eventualmente migliorato, fatto salvo
il deterioramento dovuto a vetustà, e non potrà pretendere indennità o corrispettivi per le
migliorie eventualmente apportate.
Art. 2
Obblighi del concessionario
La gestione è regolata dall’effettuazione delle prestazioni sotto elencate e di
conseguenza il concessionario dovrà svolgere i seguenti servizi:
Stabile servizio igienico:
1) Verifica copertura del tetto, controllo del buon funzionamento dei servizi, degli
accessori e degli scarichi fognari.
2) Effettuazione di eventuali sostituzioni di accessori.
3) Effettuare la pulizia dei servizi igienici almeno due volte al giorno nei giorni
festivi e giornalmente nei giorni feriali, avendo cura di caricare le acque in
primavera e scaricarle in autunno, onde evitare danni alle condutture dell’acqua
a causa del gelo.
Manufatti in legno:
1) Il concessionario dovrà provvedere durante il periodo di gestione alla
manutenzione delle panche, dei tavoli e delle staccionate affinchè possano essere
utilizzati correttamente dagli utenti dell’area picnic.
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Fontane:
1) Entro i primi quindici giorni di inizio del servizio il concessionario dovrà
provvedere alla verifica del regolare funzionamento delle fontane, caricare le
acque in primavera e scaricarle in autunno, onde evitare danni alle condutture
dell’acqua a causa del gelo.
2) Il concessionario dovrà inoltre verificare la funzionalità degli scarichi. Tale
verifica ed eventuale pulizia dovrà essere fatta giornalmente.
Area:
1) Su tutta la superficie dell’area il concessionario dovrà provvedere alla raccolta
giornaliera degli eventuali rifiuti e delle immondizie sparse nella stessa. Il
materiale raccolto dovrà essere depositato negli appositi cassoni. La raccolta dei
rifiuti dovrà essere effettuata differenziando i diversi materiali che dovranno
essere conferiti negli appositi contenitori nei pressi delle aree a ciò destinate.
2) Effettuare, ove necessario, almeno due – tre volte durante la stagione il taglio e
il decespugliamento dell’erba e pulizia della scarpata rivolta verso il piazzale.
3) Predisporre fascine di legna da ardere fruibili dagli utenti dell’area mediante
utilizzo di legname fornito dal Comune. La fornitura della ramaglia rimane a
carico del concessionario.
4) Sorveglianza e controllo durante il periodo 19 maggio - 31 ottobre.
5) Riscossione
tramite
bollettari
delle
quote
giornaliere
fissate
dall’Amministrazione per la fruizione di ciascun tavolo.
6) Presentazione a fine di ogni stagione di un rendiconto delle presenze con
relativi incassi totali.
7) Provvedere a proprie spese all’acquisto di ogni genere di consumo: carta
igienica, sacchi dell’immondizia, sapone liquido per le mani, asciugamani di
carta intercalati monouso per le mani, prodotti per le pulizie, ecc.
Art. 3
Criterio di aggiudicazione
Per il servizio oggetto del presente capitolato, nessuno escluso, il canone di appalto
stagionale a base d'asta da versare all’amministrazione comunale è pari ad € 100,00
annuali al netto dell'IVA al 22%.
L’offerta deve essere in rialzo sul prezzo a base d’asta come sopra determinato. Non
sono ammesse offerte in ribasso.
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta purché valida.
Il concessionario potrà introitare le quote giornaliere pagate dagli utenti dell’area picnic
e determinate dall’amministrazione comunale nel corso della gestione.
Art. 4
Requisiti di partecipazione
Per la partecipazione alla gara è necessaria l’iscrizione alla camera di Commercio per la
specifica attività.
L’iscrizione, per coloro che non ne fossero in possesso al momento della presentazione
dell’offerta, dovrà essere effettuata prima della stipulazione del contratto di gestione.
Art. 5
Attrezzature in dotazione
3
Per l’esecuzione del servizio come sopra indicato il concessionario dovrà dotarsi di tutte
le attrezzature necessarie le quali dovranno essere in regola con la normativa sulla
sicurezza dei lavoratori.
Art. 6
Disposizioni per il personale
Il concessionario s'impegna ad ottemperare alle disposizioni di legge, per quanto
concerne le assicurazioni obbligatorie, previdenziali, assistenziali ed infortunistiche nei
confronti degli operatori addetti ai servizi di cui al presente regolamento.
Il concessionario si obbliga ad attuare nei confronti delle proprie maestranze dipendenti
occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data
dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori nonché le condizioni
risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni.
Il concessionario si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti
collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
Dovrà essere assunta con precedenza manodopera locale con esperienza lavorativa nel
settore.
Tutto il personale deve tenere un comportamento corretto e riguardoso sia nei confronti
del pubblico che dei funzionari ed agenti comunali.
Art. 7
Modalità di svolgimento del servizio
Il servizio dovrà essere svolto per mesi cinque dal 19 maggio 2014 al 31 ottobre 2014
con le seguenti modalità:
- sabato - domenica ore 8 giornaliere.
- festività infrasettimanali ore 8 giornaliere.
-nei giorni feriali dovrà essere garantita la sorveglianza da parte del
concessionario .
Art. 8
Consegna degli impianti, attrezzature e arredi
La consegna dell’area e di tutte le attrezzature e gli arredi avverrà mediante redazione di
apposito verbale di consegna da redigersi in contradditorio tra le parti dal quale risulterà
lo stato di conservazione degli impianti tecnologici, nonché la consistenza e lo stato
d’uso degli arredi e delle attrezzature.
Art. 9
Manutenzione ordinaria e straordinaria
La manutenzione ordinaria è a completo esclusivo carico del concessionario.
Per manutenzione ordinaria si intendono tutti quegli interventi che riguardano le opere
di riparazione, rinnovamento e sostituzione inerenti le strutture e quelle necessarie a
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici presenti nell’area.
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico dell’Amministrazione
comunale.
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Il concessionario ha l’obbligo di segnalare tempestivamente all’Amministrazione
comunale ogni deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa
ostacolare il regolare funzionamento del servizio.
La manutenzione straordinaria potrà essere delegata dal Comune al concessionario il
quale, in caso di necessità ed urgenza, dovrà intervenire senza indugio qualora la
mancata effettuazione di tale manutenzione possa compromettere l’incolumità delle
persone. In tale eventualità il rimborso delle spese sostenute avverrà sulla base dei
documenti giustificativi prodotti.
Art. 10
Fornitura di materiale
Tutte le spese relative al materiale ed alle attrezzature occorrenti per la regolare
esecuzione del servizio appaltato, saranno a totale carico del concessionario del servizio
medesimo. L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione idoneo locale per il
deposito delle attrezzature e fornirà la legna così come previsto all’art. 2.
Art. 11
Risarcimento danni e Polizza Assicurativa
Gli eventuali danni arrecati agli immobili ed ai mobili, di proprietà regionale, comunale
o di terzi, dovranno essere risarciti nella misura che sarà determinata di volta in volta
dall'Amministrazione appaltante.
Il concessionario nel dare esecuzione al servizio dovrà adottare tutti i provvedimenti e le
cautele per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi.
Per l’intero periodo di effettuazione del servizio il concessionario dovrà sottoscrivere
una polizza di assicurazione di responsabilità civile ed assicurazione danni verso terzi
con tetto complessivo di Euro 500.000 (cinquecentomilaeuro) per ogni incidente
provocante lesioni personali e danni alla proprietà. Questa polizza di assicurazione
dovrà coprire danni diretti a terzi causati durante l’effettuazione del servizio.
Sarà ad esclusivo carico del concessionario ogni responsabilità sia civile che penale, per
danni arrecati a cose ed a persone, di proprietà ed alle dipendenze del concessionario
stesso, nonché per danni arrecati a terzi ed a loro beni in relazione ai lavori appaltati.
Si precisa che il concessionario sarà ritenuto unico responsabile e tenuta al conseguente
risarcimento dei precitati danni anche se dipendenti da causa di forza maggiore; il
gestore non potrà, pertanto, in alcun caso, richiedere indennizzi di sorta
all'Amministrazione Comunale e dovrà tenere sollevata quest'ultima da ogni eventuale
richiesta di risarcimento danni.
Art. 12
Controlli e sanzioni
Il Comune si riserva di eseguire in ogni momento, anche senza preavviso, controlli ed
ispezioni, a mezzo di personale comunale a ciò incaricato.
In caso di constatata inefficienza del servizio o di lamentele degli utenti, diffiderà il
concessionario ad eliminare le cause delle lamentele o del disservizio e in caso di non
ottemperanza si riserva il diritto di revocare al concessionario il servizio con il
conseguente pagamento dei danni.
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Art. 14
Penalità
Oltre alle sanzioni di cui all'articolo precedente saranno applicate le seguenti penalità:
a) per la prima violazione degli oneri contrattuali sarà dovuta la penale di € 50,00
(cinquantaeuro);
per la seconda, quella di € 100,00 (centoeuro);
in caso di ulteriori violazioni l’amministrazione valuterà la risoluzione del
contratto;
b) per ogni giornata di mancata esecuzione del servizio sarà dovuta una penalità pari
ad € 100,00.
In quest'ultimo caso e nell'ultimo caso previsto dal precedente PUNTO a),
l'Amministrazione comunale potrà, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il
contratto senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempienza di
quest'ultima possa dare luogo. L'Amministrazione comunale potrà, inoltre, dichiarare la
risoluzione anticipata del contratto qualora vengano a mancare al concessionario i mezzi
sufficienti per il buono e regolare andamento del servizio.
Art. 15
Modalità di pagamento
Il versamento del canone di concessione dovrà essere effettuato dal concessionario entro
il termine del 30 giugno.
Art. 16
Spese di contratto e oneri diversi
Il contratto verrà costituto sotto forma di scrittura privata, registrabile solo in caso
d’uso.
Saranno a totale carico del concessionario le spese per la stipulazione del contratto di
appalto per i relativi bolli e diritti di segreteria, nonché l'onere per tutte le imposte e
tasse presenti e future, nessuna esclusa che ne potessero derivare.
Art. 17
Osservazione delle norme e disposizioni
Il concessionario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, ed in
genere tutte le prescrizioni che siano emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma,
indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.