Regolamento concessione contributi

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Regolamento concessione contributi
Regolamento del Comune di Montefelcino per la erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. in applicazione dell’art. 12 della L.
241/90.
(Approvato con deliberazione di C.C. n. 34
del 21/09/2009);
- PREMESSA -
L’articolo 12 della Legge 241/90 dispone che:
“1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi.
2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”.
Il presente regolamento determina i criteri, le modalità nonché le forme di pubblicità per la concessione
delle varie fattispecie di intervento a sostegno di iniziative di particolare valore culturale, scientifico,
sociale, educativo, sportivo, ambientale, ecc. promosse da soggetti pubblici ,associazioni e privati che
si svolgano all’interno del territorio comunale.
ART. 1 - DEFINIZIONI
1. La materia viene esaminata sotto i seguenti aspetti: fattispecie, beneficiari, criteri e modalità di
concessione.
2. Le fattispecie:
2A. Sovvenzione Si ritiene che rientrino sotto questo termine i casi in cui il Comune si fa carico interamente dell'onere
derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti, ma che rientra nelle sue competenze o nei suoi
indirizzi programmatici.
2B.-Contributo In questa categoria possono rientrare gli interventi di carattere occasionale o continuativo di grande o
piccola entità a favore di iniziative per le quali il Comune si accolla solo un onere parziale rispetto al
costo complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell’interesse pubblico.
2C. Sussidio Si ritiene che in questo termine possano essere compresi gli interventi di carattere assistenziale nei
confronti di persone in condizioni di bisogno.
2D. Ausili finanziari Questa espressione vuole comprendere ogni possibile altra erogazione che non rientri nelle precedenti.
In particolare si possono individuare erogazioni a favore di Enti pubblici o associazioni benemerite non
finalizzati a specifiche iniziative, ma concessi a sostegno dell'attività complessivamente svolta.
2E. Vantaggi economici Si tratta della erogazione di beni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate.
Si ritengono esclusi dal campo di applicazione della disciplina in argomento le categorie seguenti:
-i servizi pubblici erogati alla generalità dei cittadini,compresi quelli a domanda individuale, anche
quando il recupero non copre interamente le spese;
i trasferimenti a copertura dei costi sociali per la gestione dei servizi pubblici locali (art.113-bis TUEL
267/00), alle aziende speciali e alle istituzioni costituite per la gestione dei servizi pubblici locali
(art.114 TUEL).
-le concessioni di aree comprese nei piani peep a favore di cooperative ,imprese e privati che sono
assegnate con i criteri e le modalità di cui alla legge n. 167 /62.
ART. 2 - CRITERI GENERALI
1. Il criterio principe per la valutazione delle richieste di erogazione di cui all'art. 12 della legge 241/90
è quello della rispondenza della attività proposta al Piano Esecutivo di gestione, al programma di
governo ed agli altri atti di indirizzo approvati dal Consiglio o, quanto meno, alle finalità dell'Ente
enunciate dallo Statuto.
In particolare la rispondenza dovrà essere diretta e totale nelle sovvenzioni, ove l'intervento pubblico
assorbe totalmente il costo, meno diretta negli altri casi.
2. Per i sussidi assistenziali si dovrà avere riguardo alle condizioni socio-economiche dei richiedenti.
ART. 3 - MODALITÀ DI CONCESSIONE
1. L'articolo 12 della 241/90 attribuisce alla autonomia regolamentare del Comune la determinazione
delle modalità per la concessione dei benefici in argomento.
2. Le disposizioni non possono prescindere dai principi e dalle disposizioni dettate per il procedimento
amministrativo dalla legge stessa.
In particolare:
la domanda va istruita dal responsabile del servizio
3. La concessione ed il diniego vanno motivate e comunicate agli interessati.
Vanno fissati termini e modalità per eventuali ricorsi, nel caso di non accoglimento.
4. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e la attribuzione di vantaggi
economici avviene nel rispetto dei criteri seguenti e secondo le modalità del presente regolamento.
- capacità di coinvolgimento dei cittadini;
- capacità di coinvolgimento del mondo giovanile;
- valore sportivo delle manifestazioni e coinvolgimento di cittadini alla pratica sportiva;
- effettivo coinvolgimento dei turisti e promozione della immagine del Comune a fini turistici;
- promozione dei valori storici, culturali, ambientali, sociali del Comune;
- iniziative culturali in settori sperimentali o nuovi;
- convegni, congressi e iniziative sportive in grado di convogliare nel Comune presenze turistiche;
- iniziative di sostegno alle attività produttive;
- iniziative di dibattito in argomenti di specifico interesse delle amministrazioni comunali;
- sostegno alle spese sostenute da enti , associazioni e imprese private per la gestione di strutture
sportive, ricreative o assistenziali di valenza pubblica.
5. Gli interventi di carattere assistenziale sono valutati secondo i criteri di cui alla L.R. 43/88, dalla
Giunta con delibera n. 314 del 25/10/02 e dal Consiglio con delibera n. 212 del 13/12/00
6. Le decisioni adottate in ordine alle richieste sono comunicate al richiedente entro 30 gg. dal
ricevimento della richiesta Qualora siano di carattere negativo vanno indicate le motivazioni e le
possibilità di ricorso.
ART. 4 - SOVVENZIONI
1. Il Comune può assegnare sovvenzioni a quelle iniziative che, rientranti nella sua specifica
competenza, sono realizzate da altri enti, associazioni e imprese private, condizionandone e
disciplinandone la realizzazione con apposita convenzione.
2. Il programma di attività sovvenzionato ed il piano dei costi e dei ricavi sono concordati con il
responsabile del servizio che predispone la proposta di deliberazione.
3. Il responsabile del procedimento verifica la rispondenza ai criteri di cui all'art. 1.
4. Va compiuta una verifica dell'effettivo svolgimento della iniziativa nei termini proposti.
ART. 5 – CONTRIBUTO
A) 1.Il riparto dei contributi deve essere in relazione allo stanziamento del capitolo relativo ai
contributi stessi del bilancio di previsione annuale. Pertanto la soma di tutti i contributi pianificati deve
trovare copertura finanziaria all’inizio dell’esercizio.
2. La giunta comunale verifica periodicamente parametri per l’assegnazione dei contributi.
3.Il Dirigente della struttura comunale competente, sulla base dei criteri stabiliti dal presente
regolamento e sulla base dei parametri decisi dalla giunta comunale, assegna i contributi.
4. Al fine di favorire l’avvio dell’attività culturale, educativa e nelle iniziative connesse, potrà essere
erogato un acconto sul contributo annuale previsto, previa presentazione di apposita dichiarazione di
inizio attività. Il saldo potrà essere effettuato a conclusione dell’attività finanziata, previa presentazione
del consuntivo economico redatto secondo le modalità meglio specificate negli articoli seguenti.
B)1. I soggetti interessati possono fare richiesta di contributo per:
attività ordinarie svolte per proprio statuto, regolamento o mandato
attività o progetti straordinari
acquisto di attrezzature
2. Per la concessione del contributo i soggetti interessati presentano la documentazione descritta ai
punti D – E del presente articolo.
3. La struttura comunale competente procede a controlli a campione al fine di accertare la veridicità
dei dati e delle informazioni forniti.
C)1-Per la determinazione del contributo sono rilevanti:
a) la ricaduta culturale, turistica, sociale e promozionale a favore dell’immagine della città di
Montefelcino;
b) la rilevanza territoriale (locale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale);
c) la longevità organizzativa;
d) il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche;
e) la capacità di autofinanziamento;
f) il coinvolgimento dei cittadini e del mondo Giovanile
D)1. L’istanza per ottenere l’erogazione di contributi deve essere indirizzata per iscritto al Sindaco.
L’istanza deve pervenire, in via normale al protocollo generale del Comune entro 30 giorni prima
dell’iniziativa, attività o manifestazione programmata, quando questa abbia carattere ricorrente, o
almeno 60 giorni prima dell’inizio della stessa, quando si attui per la prima volta.
2-L’istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) copia dello Statuto o Atto costitutivo, ove non sia già depositato presso il Comune di Montefelcino;
b) relazione illustrativa o programma dell’attività che si intende svolgere , dalla quale emerga il
rilevante interesse cittadino;
c) il bilancio di previsione relativo all’attività dell’anno solare per cui viene presentata l’istanza;
d) dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate, per l’attività svolta sovvenzioni o
sponsorizzazioni, indicandone i possibili importi;
e) dichiarazione attestante se il richiedente agisce o no in posizione d’impresa;
f) indicazione della persona abilitata alla riscossione ovvero l’indicazione del conto corrente bancario
o postale e loro coordinate;
3. Per le iniziative, attività o manifestazioni in cui è previsto che il ricavato in tutto o in parte venga
devoluto in beneficenza, nell’istanza deve essere indicato anche il soggetto destinatario della
beneficenza e l’ammontare delle somme da devolvere, con adeguata indicazione nella documentazione
di cui al secondo comma.
E)1. La domanda di liquidazione dei contributi assegnati è corredata da:
a) fatture o altra equivalente documentazione per un importo pari almeno all’ammontare del
contributo assegnato;
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il legale rappresentante del soggetto
richiedente dichiara l’ammontare delle spese sostenute e delle entrate accertate;
c) relazione finale sull’attività svolta e dei risultati ottenuti.
F) 1. Il contributo è revocato: ove si riscontrino manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente
pregiudizievoli del buon esito dell’iniziativa;
Art. 6 – PATROCINIO
1. Il Comune può offrire il proprio patrocinio ad iniziative organizzate da enti, dalle libere forme
associative o da privati in settori di competenza del Comune, dietro presentazione dello Statuto o Atto
Costitutivo.
2. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative ritenute meritevoli per le
loro finalità sociali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche ed umanitarie.
3. Le iniziative di cui al coma 2 promosse a livello comunale, devono aver significato ed interesse per il
Comune di Montefelcino.
4. Sono escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative che hanno finalità di lucro e/o di semplice
pubblicità commerciale.
5. La concessione del patrocinio può essere accompagnata dalla concessione del contributo e di
strutture e servizi.
La deliberazione di concessione del patrocinio descrive e specifica le strutture ed i servizi
eventualmente concessi.
6. Le facilitazioni di cui al comma 5 possono essere concesse anche disgiuntamente dal patrocinio.
7. La concessione del patrocinio comporta l’esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del
suolo pubblico e l’esenzione dal pagamento dei diritti di affissione e pubblicità. per le organizzazioni
onlus..
8. Al fine di ottenere la concessione di patrocinio, i promotori o gli organizzatori di cui al comma 1,
presentano almeno 30 giorni prima della data di svolgimento delle stesse, o 60 giorni prima se
l’iniziativa si attiva per la prima volta, apposita domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco del
Comune di Montefelcino.
9. L’istanza è correlata dal programma della manifestazione e da una relazione motivata .
10. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente a menzionarlo in tutte le forme lecite di
divulgazione dell’iniziativa patrocinata.
11. La concessione del patrocinio impegna il richiedente alla pubblicazione dello stemma del Comune
di Montefelcino sul materiale pubblicitario dell’iniziativa.
12. Il patrocinio è concesso con atto della Giunta Comunale.
ART. 7 - SUSSIDI
Il Comune provvede all’erogazione di sussidi a carattere assistenziale e sociale con delibera di Giunta
Comunale.
ART. 8 – AUSILI FINANZIARI
Si ritiene che in questa categoria rientrino gli aiuti sotto forma di erogazione di denaro a Enti,
Associazioni, Aggregazioni varie, in relazione alle finalità che tali organismi perseguono.
Il Comune può concedere ausili finanziari solo a organizzazioni che svolgono attività benemerita nei
settori della cultura, del lavoro, della tutela ambientale, della solidarietà sociale, sport, scuola.
Per le procedure di concessione si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 3.
ART. 9 – VANTAGGI ECONOMICI
1. Appartengono a questa categoria quei provvedimenti del Comune che, pur non avendo ad oggetto
trasferimenti di denaro, assumono comunque una valenza economica per i destinatari.
2. Si specificano le seguenti fattispecie:
a) Concessione delle sale comunali: le sale comunali possono essere date in concessione ai richiedenti
per incontri, convegni e manifestazioni con le modalità e i limiti previsti dall’apposito
regolamento, previo pagamento del corrispettivo all’uopo stabilito.
E’ ammessa la concessione gratuita qualora si verifichino le seguenti 3 condizioni:
1. Iniziativa rientrante nei compiti istituzionali del Comune;
2. Gratuità dell’accesso alla sala.
1.
Le domande di concessione gratuita vanno istruite dall’Ufficio competente e il Capo
la manifestazione è aperta a tutti i cittadini. ufficio, nell’esprimere il parere in merito, valuterà la
sussistenza delle condizioni predette.
Il provvedimento concessorio è di competenza del Sindaco.
b) Concessione in uso della palestra e degli impianti sportivi.
Si fa rinvio al relativo regolamento comunale.
c) Concessioni in uso di beni comunali e forniture di personale.
Il Comune può concedere ad enti o associazioni non aventi scopo di lucro l’uso di beni comunali e
provvede a fornire le prestazioni del proprio personale dipendente per manifestazioni aventi carattere
culturale, sportivo e ricreativo.
Le predette concessioni sono disposte a titolo gratuito purché si verifichino le seguenti condizioni:
2.
l’iniziativa rientra tra i compiti istituzionali del Comune;
ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Le domande tese ad ottenere i benefici del presente Regolamento devono indicare il nome del legale
rappresentante dell’Ente o Associazione richiedente cui verrà erogato il contributo o consegnato il
bene.
2. Le decisioni adottate in ordine alle richieste presentate ai sensi del presente regolamento sono
comunicate al richiedente.
Qualora siano di carattere negativo vanno indicate le possibilità di ricorso.
3. Per i casi non specificatamente previsti si applicano le procedure previste per i contributi di cui
all’art. 3.
ART. 11 - FINANZIAMENTO
Le concessioni delle sovvenzioni, dei contributi e dei sussidi previsti nel presente regolamento sono
disposte nei limiti dei finanziamenti all’uopo disponibili nel bilancio di previsione dell’anno di
competenza.