città di marcianise - Comune di Marcianise
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CITTÀ DI MARCIANISE Provincia di Caserta REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI. TITOLO I NORME ENERALI ART. I Il presente regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati secondo le modalità da stabilirsi negli articoli successivi. ART. 2 (Soggetti assistibili) a) Sono soggetti assistibili i cittadini residenti nel territorio comunale che versino in condizioni di bisogno, nonché le persone immigrate presenti nel comune che hanno regolato la loro posizione ai sensi della normativa vigente che dimostrino di essere in situazioni di disagiate condizioni economiche. a) I contributi possono essere concessi a soggetti diversi da quelli previsti dal comma a) purché l’attività svolta risulti essere di particolare interesse per la popolazione residente e/o per la promozione dell’immagine della città. b) La concessione di benefici previsti nel presente regolamento può essere disposta anche a favore di enti ed associazioni che svolgono attività nel territorio comunale. ART. 3 (Natura e durata dei benefici) a) Sono previste sovvenzioni e servizi socio-assistenziali. b) Le sovvenzioni in denaro possono avere carattere continuativo o straordinario. Le prime possono avere una durata non superiore ad un anno e l’eventuale reiterazione deve essere autorizzata con provvedimento formale. c) La somma stanziata in bilancio sarà ripartita in 2/3 per l’assistenza a carattere continuativo e 1/3 per sovvenzioni a carattere straordinario. i contributi a carattere continuativo saranno erogati a cadenza bimestrale. ART. 4 (Competenze) I provvedimenti di concessione dei benefici sono adottati dal dirigente nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal presente regolamento. ART. 5 (Interventi a favore delle persone) 1) Famiglia o singoli con gravi difficoltà socio-economiche e prive di qualsiasi reddito nonché le vittime del delitto e le famiglie dei detenuti in stato di bisogno 2) Ragazze madri in stato di gravi difficoltà socio-economiche con figli minori a carico prive di qualsiasi reddito. 3) Anziani Indigenti privi di qualsiasi reddito. 4) Orfani di lavoratori: sono assistiti secondo i criteri e le modalità del soppresso ENAOLI e le normative e tabelle regionali. 5) Invalidi del lavoro: secondo i criteri e le modalità di assistenza ex ANNIIL e le normative regionali. 6) I grandi Invalidi del lavoro: secondo i criteri e le modalità di assistenza ex INAIL e le normative regionali 7) Per la determinazione dell’entità delle sovvenzioni di cui ai commi 1 2 e 3 si rimanda all’apposita tabelle allegata, lettera A. 8) pagamento dell’integrazione della retta di ricovero in strutture assistenziali private e pubbliche per anziani; 9) esenzione del pagamento tickets dovuto per il servizio di mensa scolastica; 10) distribuzione di tickets per l’acquisto di medicinali non coperti da S. S.N. o di generi di prima necessità in particolare relativamente all’alimentazione e cura della madre e del bambino. Relativamente al punto (b) occorre tener presente il verbale approvato dalla 3” Commissione Consiliare in data 27.09.99 che qui si allega. ART. 6 (Contributi per favorire il recupero dei tossicodipendenti) Contributi, a favore dei tossicodipendenti possono essere concessi a condizioni che il tossicodipendente sia ospite di comunità terapeutiche e che il nucleo familiare non sia in grado di sostenere in toto la relativa spesa. La somma da erogare dovrà essere devoluta direttamente alla comunità previ accertamenti che non vi siano altri Enti che provvedano già alla spesa. La richiesta deve essere corredata da apposito attestato della Comunità certificante il reale ricovero ed il tipo di terapia che viene praticato. Per ricoveri parziali o per programmi di recupero che non prevedono il ricovero totale, fermo restante lo stato di bisogno, i sussidi vengono erogati alla famiglia del tossicodipendente in proporzione alle spese realmente sostenute e documentate. L’entità del contributo sarà determinato tenendo conto del reddito familiare. ART. 7 Gli Interventi previsti nei precedenti articoli non sono cumulabili. ART. 8 (Contributi straordinari) L’Assistenza straordinaria è rivolta a persone sole od a nuclei familiari che non siano in grado di fronteggiare spese derivatiti da situazioni imprevedibili ed eccezionali (sfratti accertati a mezzo ordinanza del Pretore, spese per decessi in caso di accertato bisogno e sempre che si. sia provveduto al trasporto feretro nella forma più economica, situazioni debitorie derivanti sempre da cause eccezionali). La misura dell’intervento straordinario è determinata caso per caso in rapporto al reddito complessivo del richiedente, al numero dei componenti il nucleo familiare e in relazione alle spese sostenute o da sostenere regolarmente documentate. Tale contributo ha carattere di una tantum ad è previsto nella misura massima non superiore a ½ della spesa previo accertamenti che non vi siano altri enti che provvedano già alla spesa. ART. 9 (Assegno economico per servizio civico). I cittadini che versano in stato di bisogno, abili al lavoro e assistibili ai sensi dei Regolamento per la concessione dei contributi, potranno essere chiamati dall’Amministrazione comunale a svolgere attività di servizio civico nei seguenti settori: 1. servizio di custodia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche (biblioteche, scuole, palestre ecc.); 2. servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico; 3. servizi d’aiuto ad anziani, minori ed ogni altro servizio che il Comune vorrà affidare. Detti incarichi che il Comune affiderà ai soggetti pensionati, inoccupati o disoccupati non costituirà un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, nè a tempo determinato, nè indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d’opera ai sensi dell’Art. 2222 del c.c. in quanto trattasi di attività a carattere meramente “occasionale” e rese esclusivamente a favore della Città, per cui le prestazioni non sono soggette ad I.V.A. Per l’inserimento nelle attività di Servizio Civico i cittadini dichiareranno in apposito modello di domanda di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibile a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere carattere di lavoro subordinato nei confronti dell’Amministrazione. Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione per infortuni. Ogni assistito che presterà detto servizio riceverà un compenso forfetario mensile di £ 500,00 per un’attività di n. 43 ore mensili, per un periodo massimo di 3 mesi nell’arco di un anno. ART. 10 (Contributi a favore degli emigranti) Subordinatamente alla erogazione di specifici fondi regionali, ai cittadini emigrati che rientrano definitivamente nel comune è concesso un contributo economico di prima sistemazione, rimborso spese di viaggi e trasporto masserizie secondo i criteri e le modalità dell’apposita legge regionale. ART. 11 (rette ricovero di minori in istituti: semiconvitto o convitto) a) Per favorire la crescita armoniosa dei minori e per evitare l’allontanamento degli stessi dalla famiglia e dal loro ambiente è previsto il collocamento semiconvittuale presso Istituti educativi-assistenziali per il periodo dell’anno scolastico. Le relative spese di mantenimento sono a carico del comune. Potranno essere ammessi a fruire del servizio i minori di età compresa tra i sei e i diciotto anni. Il servizio sarà erogato in favore di minori compresi in nuclei familiari che si trovano In condizioni di grave disagio economico accertato. Si prescinde dal reddito solo nei casi di situazioni familiari accertate dal Servizio Sociale, che non diano sufficienti garanzie socio-educative per i minori. b) Collocamento convittuale. Valgono le indicazioni di cui al comma a). Inoltre tale collocamento può essere disposto dalla Magistratura minorile o su proposta del Servizio Sociale. Le relative rette sorto a carico del Comune. c) Le rette saranno devoluto direttamente agli Istituti appositamente convenzionati con il Comune a presentazione di rendiconti. d) Contributi di entità similari saranno erogati, a famiglie disposte ad accogliere minori in affidamento familiare in conformità alla legge 4.5.1983 n.184. ART.12 Per essere ammesso a fruire del contributo di assistenza economica il cittadino deve presentare istanza al Sindaco corredata dalla seguente documentazione: 1) Situazione di famiglia; 2) Certificazione sullo “status” che darebbe diritto all’intervento; 3) Copia dichiarazione dei redditi riferita all’anno precedente ovvero idonea certificazione attentante i redditi posseduti, oppure certificato di disoccupazione. Per gli interventi straordinari, oltre la documentazione di cui sopra, è richiesto: a) documentazione della spesa da effettuarsi o effettuata; b) cartella clinica o certificato medico attestante le condizioni di salute; c) dichiarazione circa l’esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti. Nel caso il richiedente si rifiutasse di presentare la documentazione richiesta la pratica non verrà istruita. Per gli accertamenti dell’effettivo stato di bisogno l’Amministrazione assumerà informazioni a mezzo VV.UU. e ove necessita relazione dell’Assistente Sociale. Prima dell’erogazione di ogni contributo occorre allegare alla pratica di concessione le risultanze del controllo effettuato dai VV.UU. ART.13 Per contributi erogati in forma continuativa il Servizio comunale competente effettua verifiche periodiche al fine di accertare la persistenza delle condizioni economiche dell’utente che hanno determinato l’intervento. Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione saranno comunicati ai richiedenti. TITOLO II ART.14 Possono essere concessi contributi ad Enti, Associazioni e persone aventi sede nel territorio comunale e/o ivi operanti con iniziative, senza scopo di lucro, a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, artistica, sportiva, nonchè di promozione dell’immagine della Città e della economia locale, oppure che rientrino in un programma approntato anno per anno dall’Amministrazione. 1. I contributi possono essere concessi anche ad Enti ed Associazioni le cui finalità rispondono al principi sanciti dalla Costituzione (Ass. partigiane, pacifiste, ambientali, etc.) 2. I contributi di cui al comma 1 e 2 verranno concessi in denaro oppure in attrezzature e materiali a sostegno delle attività programmate. ART. 15 Per poter essere ammessi a fruire dei contributi, gli Enti di cui al precedente art. 14 devono far pervenire istanza al Sindaco corredata dai seguenti documenti: , Copia dell’atto costitutivo o dello statuto. Certificato di affiliazione nell’anno corrente per le associazioni od enti aventi rilevanza copia dell’atto da cui risulti il nominativo del legale rappresentante autorizzato a firmare la domanda di contributo e a riscuotere l’eventuale contributo concesso; Consuntivo della spesa documentato da relative fatture. Gli enti o associazioni che abbiano usufruito di contributi previsti dal 30 comma del precedente art. 13 hanno l’obbligo del rendiconto. ART.16 Saranno adottate le norme ex art.22 della legge 30.12.1991 n.42 1 (Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica). 1. L’Amministrazione comunale è tenuta ad istituire, entro il 31 marzo 1992, l’albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del rispettivo bilancio. L’albo è aggiornato annualmente e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno. 2. Per ciascun soggetto che figura nell’albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma I. 3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. L’Amministrazione Comunale ne assicura la massima facilità di accesso e pubblicità. ART.17 Il presente regolamento consta di 17 articoli ed avrà efficacia dal giorno successivo alla definitiva approvazione del. C.C. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alla legislazione vigente in materia di assistenza. Allegato A Tabella delle prestazioni economiche’ Quota base di importo uguale alla metà di una mensilità della pensione sociale. Familiari a carico: Primo, ¼ dell’importo mensile di una pensione sociale Altri 1/5 dell’importo mensile di una pensione sociale ALLEGATO A. I REDDITO INDICE E REDDITO NETTO. Il reddito indice è il valore reddituale preso a riferimento per stabilire la soglia di bisogno. AI fine di determinare ed aggiornare la soglia di bisogno, l’Ente adotterà i parametri, i riferimenti, i criteri e gli accertamenti reddituali, che lo Stato o la Regione andrà ad adottare. Un cittadino ha titolo all’assistenza se il reddito netto del suo nucleo familiare, è inferiore e/o uguale al reddito indice. Il reddito indice é pari al valore annuo della pensione sociale, riferita ad un nucleo familiare di un componente. Per nuclei di diversa composizione si applica la scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del Decreto Legislativo n. I09/98. Al fine di determinare il reddito indice, si prende a riferimento l’importo di gennaio dell’anno nel quale viene richiesta la prestazione moltiplicato per 13 mensilità. Sono esc lusi i richiedenti proprietari di un appartamento oltre quello abitato dagli stessi richiedenti. N.B. Parametro corrispondente alla composizione del nucleo familiare: se il nucleo è formato da un solo componente; 1,57 se il nucleo è formato da 2 componenti; 2,04 se il nucleo è formato da 3 componenti; 2,46 se il nucleo è formato da 4 componenti; 2,85 se il nucleo è formato da 5 componenti; ‘Maggiorazioni di + 0,35 per ogni ulteriore componente. Si ritiene sostituita la tabella (A) relativa alle prestazioni economiche facente parte del regolamento per la concessione di contributi avendo preso a riferimento i parametri di cui al D.L. n. 109/98.