verifica della condizione di svantaggio economico mediante l
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verifica della condizione di svantaggio economico mediante l
ACCERTAMENTO imposte e tasse VERIFICA DELLA CONDIZIONE DI SVANTAGGIO ECONOMICO MEDIANTE L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE SOMMARIO • SCHEMA DI SINTESI • VERIFICA DELLA CONDIZIONE Art. 10, c. 2, lett. a) D. Lgs. 4.12.1997, n. 460 - C.M. 26.06.1998, n. 168/E - Ris. Ag. Entrate 17.07.2009, n. 186/E DI DISAGIO ECONOMICO L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 17.07.2009, n. 186/E, ha esaminato il caso di una fondazione iscritta all’anagrafe delle Onlus, che svolge attività nei settori dell’istruzione, della formazione e della promozione della cultura e dell’arte; nell’ambito di tali settori le finalità di solidarietà sociale si intendono realizzate quando destinatari delle predette attività sono persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. La fondazione, che intende sostenere finanziariamente, mediante l’erogazione di borse di studio, la formazione di giovani “indigenti”, chiede se i parametri Isee possano essere considerati “indicatori obiettivi” di valutazione della situazione economica dei destinatari della sovvenzione, considerando che tali parametri sono utilizzati anche dalla normativa a tutela del diritto allo studio universitario per concedere benefici ed esenzioni agli studenti universitari. L’Agenzia delle Entrate ritiene che per valutare il livello di disagio economico dei destinatari delle borse di studio assegnate dalle Onlus sia corretto applicare i parametri Isee stabiliti per l’esenzione dalle tasse universitarie nella regione in cui opera l’ente. SCHEMA DI SINTESI Settori di attività delle Onlus • Assistenza sanitaria. • Istruzione. • Formazione. • Sport dilettantistico. • Attività di promozione cultura e arte. Finalità solidaristica Correlata alle condizioni dei destinatari Ö Per le quali non sono riconosciuti apporti economici da parte dello Stato. • Tutela diritti civili. • Assistenza sociale e socio-sanitaria. • Beneficenza. • Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico. • Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente. • Attività di promozione della cultura e dell’arte. Per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’Amministrazione dello Stato. • Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca e altre fondazioni. Ö Le finalità solidaristiche sono perseguite solo se l’attività è diretta a procurare vantaggi a soggetti svantaggiati esterni all’organizzazione. Ö • Persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. • Componenti collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari. Si intende perseguita a prescindere dalla verifica delle condizioni di svantaggio dei destinatari. RATIONonprofit N . 3 / 2 0 0 9 - 7 1 5 2 5 ACCERTAMENTO imposte e tasse VERIFICA DELLA CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO NOZIONE DI SOGGETTO SVANTAGGIATO • La valutazione della condizione di “svantaggio” costituisce un giudizio complessivo inteso ad individuare categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a: .. situazioni psicofisiche particolarmente invalidanti; .. situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale. La Cassazione (Sez. Unite Civ. 24883/2008) ha chiarito che la situazione di svantaggio economico è solo una tra quelle previste dal legislatore in via alternativa. • Disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee. Possibili • Tossicodipendenti. situazioni • Alcolisti. di • Indigenti. svantaggio • Anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico. Elenco • Minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o denon vianza. tassativo • Profughi. • Immigrati non abbienti. • Dall’art. 10 del D. Lgs. 460/1997 e dalla circolare 168/E/1998 emerge la mancanza di una definizione tassativa dei soggetti svantaggiati, limitandosi la norma all’indicazione in via generale delle condizioni di disagio a tal fine rilevanti (fisico, psichico, economico, sociale o familiare). C.M. 168/E/1998 SVANTAGGIO PER CONDIZIONI ECONOMICHE • Verifica per settore di intervento di solidarietà sociale • Il disagio economico costituisce il requisito al quale specifiche normative subordinano l’accesso a benefici finanziari, a regimi di esonero o a particolari tipologie di servizi. • La condizione economica di disagio è stabilita con modalità e limiti (reddituali e patrimoniali) che variano in relazione ai diversi settori di intervento di solidarietà sociale: dall’assistenza sociale per casi di grave indigenza a forme di supporto di rilevanza sociale per situazioni di svantaggio di minore entità. • La condizione di svantaggio economico deve, pertanto, essere verificata con riguardo al settore di intervento di solidarietà sociale da attuare. • I.S.E.E. per i settori dell’istruzione, formazione, promozione della cultura e dell’arte • Nei settori dell’istruzione, della formazione e della promozione della cultura e dell’arte, la situazione di svantaggio economico rileva ai fini dell’erogazione di servizi e interventi disciplinati dalla normativa di settore diretti alla rimozione degli ostacoli di ordine economico che di fatto limitano l’accesso all’istruzione e alla promozione della cultura. • In particolare, la normativa a tutela del diritto allo studio universitario prevede l’applicazione dei criteri I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) di cui al D. Lgs. 109/ 1998, per la quantificazione del disagio economico cui è subordinata l’applicazione di esoneri e benefici a favore degli studenti. • Pertanto, la fondazione Onlus che intende sostenere finanziariamente, mediante borse di studio, la formazione di giovani indigenti, al fine di individuare la condizione di disagio economico del soggetto richiedente l’assegnazione della borsa di studio, può fare riferimento per la definizione della condizione di svantaggio economico ai limiti I.S.E.E. stabiliti per l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie nell’ambito regionale di operatività dell’ente erogante. R.M. 186/E/2009 6 RATIONonprofit N . 3 / 2 0 0 9 - 7 1 5 2