verifica della condizione di svantaggio economico mediante l

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verifica della condizione di svantaggio economico mediante l
ACCERTAMENTO
imposte e tasse
VERIFICA DELLA CONDIZIONE DI
SVANTAGGIO ECONOMICO MEDIANTE
L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE
SOMMARIO
• SCHEMA DI SINTESI
• VERIFICA DELLA CONDIZIONE
Art. 10, c. 2, lett. a) D. Lgs. 4.12.1997, n. 460 - C.M. 26.06.1998, n. 168/E - Ris. Ag. Entrate
17.07.2009, n. 186/E
DI
DISAGIO ECONOMICO
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 17.07.2009, n. 186/E, ha esaminato il caso
di una fondazione iscritta all’anagrafe delle Onlus, che svolge attività nei settori
dell’istruzione, della formazione e della promozione della cultura e dell’arte; nell’ambito di tali settori le finalità di solidarietà sociale si intendono realizzate quando
destinatari delle predette attività sono persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. La fondazione, che intende sostenere finanziariamente, mediante l’erogazione di borse di studio, la formazione di
giovani “indigenti”, chiede se i parametri Isee possano essere considerati “indicatori
obiettivi” di valutazione della situazione economica dei destinatari della sovvenzione,
considerando che tali parametri sono utilizzati anche dalla normativa a tutela del
diritto allo studio universitario per concedere benefici ed esenzioni agli studenti
universitari. L’Agenzia delle Entrate ritiene che per valutare il livello di disagio economico dei destinatari delle borse di studio assegnate dalle Onlus sia corretto applicare i parametri Isee stabiliti per l’esenzione dalle tasse universitarie nella regione in
cui opera l’ente.
SCHEMA DI SINTESI
Settori di attività delle Onlus
• Assistenza sanitaria.
• Istruzione.
• Formazione.
• Sport dilettantistico.
• Attività di promozione cultura e arte.
Finalità solidaristica
Correlata alle condizioni
dei destinatari
Ö
Per le quali non sono riconosciuti apporti economici da parte dello Stato.
• Tutela diritti civili.
• Assistenza sociale e socio-sanitaria.
• Beneficenza.
• Tutela, promozione e valorizzazione delle
cose di interesse artistico e storico.
• Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente.
• Attività di promozione della cultura e
dell’arte.
Per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’Amministrazione dello
Stato.
• Ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni
ovvero da esse affidata ad università, enti
di ricerca e altre fondazioni.
Ö
Le finalità solidaristiche sono
perseguite solo se l’attività
è diretta a procurare vantaggi
a soggetti svantaggiati esterni all’organizzazione.
Ö
• Persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari.
• Componenti collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari.
Si intende perseguita a prescindere dalla verifica delle condizioni di
svantaggio dei destinatari.
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ACCERTAMENTO
imposte e tasse
VERIFICA DELLA CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO
NOZIONE DI SOGGETTO
SVANTAGGIATO
• La valutazione della condizione di “svantaggio” costituisce un giudizio complessivo inteso ad individuare categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio,
connesso a:
.. situazioni psicofisiche particolarmente invalidanti;
.. situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare o di
emarginazione sociale.
La Cassazione (Sez. Unite Civ. 24883/2008) ha chiarito che la situazione di svantaggio economico è solo una tra quelle previste dal legislatore in via alternativa.
• Disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni
non temporanee.
Possibili
•
Tossicodipendenti.
situazioni
•
Alcolisti.
di
•
Indigenti.
svantaggio
• Anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico.
Elenco
• Minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o denon
vianza.
tassativo • Profughi.
• Immigrati non abbienti.
• Dall’art. 10 del D. Lgs. 460/1997 e dalla circolare 168/E/1998 emerge la mancanza
di una definizione tassativa dei soggetti svantaggiati, limitandosi la norma all’indicazione in via generale delle condizioni di disagio a tal fine rilevanti (fisico,
psichico, economico, sociale o familiare).
C.M. 168/E/1998
SVANTAGGIO
PER CONDIZIONI
ECONOMICHE
• Verifica
per settore
di intervento
di solidarietà
sociale
• Il disagio economico costituisce il requisito al quale specifiche
normative subordinano l’accesso a benefici finanziari, a regimi
di esonero o a particolari tipologie di servizi.
• La condizione economica di disagio è stabilita con modalità e
limiti (reddituali e patrimoniali) che variano in relazione ai diversi settori di intervento di solidarietà sociale: dall’assistenza
sociale per casi di grave indigenza a forme di supporto di
rilevanza sociale per situazioni di svantaggio di minore entità.
• La condizione di svantaggio economico deve, pertanto, essere
verificata con riguardo al settore di intervento di solidarietà
sociale da attuare.
• I.S.E.E.
per i settori
dell’istruzione,
formazione,
promozione
della cultura
e dell’arte
• Nei settori dell’istruzione, della formazione e della promozione
della cultura e dell’arte, la situazione di svantaggio economico
rileva ai fini dell’erogazione di servizi e interventi disciplinati
dalla normativa di settore diretti alla rimozione degli ostacoli di
ordine economico che di fatto limitano l’accesso all’istruzione
e alla promozione della cultura.
• In particolare, la normativa a tutela del diritto allo studio universitario prevede l’applicazione dei criteri I.S.E.E. (indicatore
della situazione economica equivalente) di cui al D. Lgs. 109/
1998, per la quantificazione del disagio economico cui è subordinata l’applicazione di esoneri e benefici a favore degli studenti.
• Pertanto, la fondazione Onlus che intende sostenere finanziariamente, mediante borse di studio, la formazione di giovani
indigenti, al fine di individuare la condizione di disagio economico del soggetto richiedente l’assegnazione della borsa di
studio, può fare riferimento per la definizione della condizione di svantaggio economico ai limiti I.S.E.E. stabiliti per l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie nell’ambito
regionale di operatività dell’ente erogante.
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