Consulenza giuridica dell`Agenzia delle Entrate n
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Consulenza giuridica dell`Agenzia delle Entrate n
Milano, Direzione Regionale della Lombardia ________________ Settore Servizi e Consulenza Ufficio Consulenza ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI MILAN CORSO EUROPA 11 20122 MILANO (MI) Prot. OGGETTO: Consulenza giuridica n. 904-2/2016 Associazione/Ordine ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI MILAN Codice Fiscale 06033990968 Istanza presentata il 10/03/2016 Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 96 del DPR n. 917 del 1986 , è stato esposto il seguente QUESITO L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano pone un quesito in relazione ad operazioni di cartolarizzazione poste in essere da banche o altri intermediari finanziari, nell'ipotesi specifica di sottoscrizione da parte dell'originator dei titoli ABS che incorporano il maggior livello di rischio (cosiddetti titoli junior). Nello specifico, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione una società (originator) cede un portafoglio di attività (crediti) ad altra società allo scopo costituita (special purpose entity-SPE o special purpose vehicle-SPV) che si finanzia emettendo titoli (asset backed securities-ABS) con differenti livelli di rischio/rendimento e Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia - Via Manin n. 25 - CAP 20121 Milano Tel. 02.65504.406/532 - Fax 02.65504.882 - e-mail: [email protected] Pagina 2 di 9 priorità di pagamento delle cedole. I titoli hanno un livello crescente di subordinazione (senior notes, mezzanine notes e junior notes), in modo che le perdite rilevate sul portafoglio ceduto interessino in via prioritaria le junior notes (o titoli junior). Qualora l'originator mantenga buona parte dei rischi e benefici associati ai crediti ceduti, l'operazione di cartolarizzazione si configura nella sostanza economica come un debito finanziario. In tale ipotesi, il principio contabile IAS 39 vieta la cancellazione (derecognition) dei crediti cartolarizzati dallo Stato patrimoniale dell'originator, il quale deve continuare ad esporli in bilancio come se non fossero stati ceduti (continuing involvement). Lo IAS 39 e, in generale, gli IAS/IFRS si limitano a disciplinare la rappresentazione in bilancio dei fenomeni economici, senza entrare nel merito della contabilità che può essere diversamente disciplinata nelle varie giurisdizioni. Nell'ordinamento giuridico italiano l'articolo 2214, primo comma, del codice civile dispone che l'imprenditore commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Inoltre, il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che "deve altresì tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa". In pratica, il legislatore prevede che le scritture contabili devono costituire un'adeguata base per la conoscenza ed il controllo della gestione (da parte dell'imprenditore stesso e dei terzi, quale la Banca d'Italia). Nella prassi contabile italiana le cessioni di credito relative ad un'operazione di cartolarizzazione con le caratteristiche descritte sono inizialmente contabilizzate secondo il criterio giuridico -formale (stornando il credito dalla contabilità del cedente) e solo in sede di redazione del bilancio vengono effettuate scritture di rettifica volte, tra l'altro, a ripristinare contabilmente il credito all'attivo. La contabilizzazione secondo la natura formale dell'operazione consente di avere a disposizione tutte le informazioni rilevanti - anche ai fini del controllo di gestione direttamente dal sistema della contabilità generale. 904-2/2016 Pagina 3 di 9 Peraltro, a conferma indiretta dell'esistenza di rilevanti esigenze di controllo di gestione in relazione a tali operazioni, anche la Banca d'Italia richiede, nella circolare n. 262 del 22 dicembre 2005, ulteriori informazioni (di carattere qualitativo e quantitativo) nella nota integrativa. Viene fornito un esempio di contabilizzazione dell'operazione, in capo all'originator, partendo dalla cessione dei crediti alla SPE mediante sconto e dalla sottoscrizione dei titoli junior che comportano: - la rimozione dei crediti ceduti (ad un valore comprensivo degli interessi verso la clientela non maturati); - la contabilizzazione all'attivo dei titoli junior sottoscritti e dell'importo netto erogato dalla SPE (cassa), corrispondente quest'ultimo al valore dei crediti ceduti (comprensivo degli interessi verso la clientela non maturati) al netto dello sconto, del deposito di liquidità concesso al veicolo e dell'importo dei titoli junior. In sede di chiusura del bilancio vengono effettuate le scritture di "rimontaggio" contabile dell'operazione di cessione e di "consolidamento" delle scritture del veicolo, in modo da ripristinare i crediti commerciali contro un debito per il finanziamento ottenuto. In altri termini, sono poste in essere le rilevazioni contabili che consentono di rappresentare l'impatto patrimoniale ed economico dell'operazione di cartolarizzazione come se la relativa cessione dei crediti non fosse mai avvenuta. Ad esito di tali scritture si verifica: a. il ripristino dei crediti verso la clientela e l'iscrizione del debito da finanziamento netto derivante dall'operazione (per l'ammontare dei soli titoli ABS non sottoscritti dall'originator); b. il ripristino degli interessi verso la clientela e l'iscrizione degli interessi passivi sul finanziamento netto derivante dall'operazione (sull'ammontare dei soli titoli ABS non sottoscritti dall'originator). Al riguardo, viene precisato che: 904-2/2016 Pagina 4 di 9 - tutti i costi sostenuti dal veicolo vanno di fatto a diminuire il rendimento del portafoglio ceduto in cambio della liquidità ottenuta dal cedente e quindi sono riconducibili all'originator. - per rappresentare l'effettiva esposizione debitoria sono portati in diminuzione del debito finanziario sia l'importo dei titoli junior (incluso l'eventuale rateo interessi maturato) sia i crediti derivanti dal deposito di liquidità; - come conseguenza del "consolidamento" delle scritture contabili del veicolo, sono elise le poste patrimoniali ed economiche relative ai titoli junior emessi dallo SPV e sottoscritti direttamente dall'originator. In ordine all'ultimo punto: - la posta patrimoniale relativa ai titoli junior sottoscritti dall'originator viene eliminata riducendo l'importo del debito; - gli interessi attivi sui titoli junior (contabilizzati nelle scritture di esercizio) sono eliminati in contropartita degli interessi passivi sugli stessi titoli (rilevati a fine esercizio in sede di "consolidamento" delle scritture del veicolo). In dettaglio, nel bilancio compaiono le seguenti voci: - "Debiti vs enti finanziari", che accoglie i titoli sottoscritti da terzi nell'operazione di cartolarizzazione, i ratei passivi relativi a tali titoli e gli altri debiti relativi ai servizi acquistati dal veicolo nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione (es. revisione contabile e spese amministrative); - "Interessi passivi vs Enti finanziari", che accoglie gli interessi passivi sui titoli sottoscritti da terzi e i costi per i servizi acquistati dal veicolo. Inoltre, nel bilancio sono rappresentate le voci "fondo svalutazione crediti" e "accantonamento fondo svalutazione crediti", che accolgono il valore stimato delle perdite presunte. Per effetto delle indicate scritture, lo stato patrimoniale espone l'importo dei crediti ceduti al netto del risconto per interessi non maturati e al netto della stima di svalutazione per inesigibilità. 904-2/2016 Pagina 5 di 9 Sotto il profilo economico, viene rappresentato il "costo" finanziario" netto dell'operazione (cioè quello sopportato sulla "cassa netta"), portando gli interessi attivi sui titoli sottoscritti in diminuzione degli interessi passivi sul complesso dei titoli ABS. La metodologia proposta raggiunge il duplice risultato di consentire in corso d'esercizio un controllo sistematico, anche ai fini gestionali, delle operazioni e, tramite rettifiche di fine anno, la predisposizione di un bilancio conforme allo IAS 39, che richiede il mantenimento in bilancio dei crediti ceduti e l'iscrizione di un debito verso i finanziatori a fronte dell'anticipazione ricevuta. Seguendo l'impostazione contabile descritta gli interessi passivi relativi ai titoli junior sottoscritti dall'originator sono elisi dagli interessi attivi maturati sugli stessi titoli. Tale elisione può avvenire direttamente nel conto "interessi passivi su titoli" oppure attraverso l'imputazione degli interessi attivi maturati sui titoli junior a riduzione della voce di conto economico "interessi passivi e oneri assimilati". L'istante chiede di conoscere se gli interessi passivi relativi ai titoli iunior, direttamente o indirettamente elisi dagli interessi attivi sui medesimi titoli, costituiscano base imponibile per il calcolo del 4 per cento indeducibile ai sensi dell'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'Ordine istante ritiene che l'adozione della descritta tecnica contabile non può essere confusa con una compensazione tra componenti positivi totalmente imponibili e oneri parzialmente deducibili ai sensi dell'articolo 96, comma 5-bis, del TUIR. Nella fattispecie rappresentata, le operazioni di netting non solo non costituiscono una compensazione di partite da un punto di vista tecnico ma, qualora non effettuate, provocherebbero una rappresentazione contraria allo IAS 39, impedendo agli 904-2/2016 Pagina 6 di 9 utilizzatori del bilancio di avere una visione corretta dei flussi economici generati dall'operazione di cartolarizzazione. In particolare, senza la loro eliminazione, si evidenzierebbero in bilancio interessi attivi e passivi che in realtà (cioè nella sostanza economica) non sono stati né sostenuti né guadagnati, trattandosi della medesima partita economica considerata una volta in capo al veicolo e un'altra volta in capo all'originator. Non verrebbe rilevata alcuna elisione fra interessi maturati sui titoli junior, invece, in assenza di contabilizzazione della cessione dei crediti, in quanto si rileverebbero direttamente i debiti e gli interessi passivi nei confronti dei soggetti terzi. Infatti, se il soggetto IAS compliant non registrasse la cessione dei crediti alla SPE nelle scritture contabili: - nella rappresentazione del patrimonio neppure figurerebbero all'attivo i titoli junior, né dovrebbero essere contabilizzati tali titoli al passivo come conseguenza del "consolidamento" delle scritture del veicolo; - sotto il profilo economico, non contabilizzerebbe gli interessi sui titoli junior (interessi attivi nelle proprie scritture e interessi passivi nelle scritture del veicolo). Viene osservato che la semplice adozione di differenti tecniche contabili non può incidere sulla misura del reddito. Pertanto, qualunque metodologia contabile venga adottata, il reddito del soggetto IAS/IFRS dovrà sempre essere composto dagli stessi elementi che deriverebbero dalla diretta applicazione - anche nelle scritture di esercizio - del principio IAS 39. In virtù del principio di derivazione rafforzata, secondo il quale assumono rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio, l'elisione tra gli interessi attivi e passivi relativi ai titoli junior non integra una compensazione tra componenti positivi totalmente imponibili e oneri parzialmente deducibili ai sensi dell'articolo 96, comma 5-bis, del TUIR. 904-2/2016 Pagina 7 di 9 PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE La questione posta riguarda il trattamento fiscale degli storni tra interessi passivi e attivi conseguenti alla contabilizzazione di un'operazione di cartolarizzazione di crediti secondo criteri giuridico-formali e alla rappresentazione in bilancio della stessa operazione come operazione di finanziamento. Ciò si verifica quando l'originator sottoscrive la tranche junior dei titoli ABS (subordinata nella corresponsione degli interessi e/o nel rimborso del capitale al soddisfacimento degli altri titoli ABS), con conseguente mantenimento dei rischi connessi ai crediti ceduti e obbligo di mantenere in bilancio tali crediti in forza dello IAS 39. Al riguardo, va considerato che i principi contabili internazionali rappresentano gli eventi economici e finanziari in conformità alla loro realtà economica piuttosto che alla loro forma legale. In particolare, lo IAS 39 prevede che un'attività finanziaria può essere cancellata dal bilancio (derecognition) quando siano sostanzialmente trasferiti i rischi e benefici ad essa connessi. Pertanto, quando la cartolarizzazione e' stata realizzata mediante la cessione di crediti senza sostanziale trasferimento dei rischi e dei benefici economici, deve essere mantenuta l'iscrizione dei crediti nel bilancio IAS compliant dell'originator. Piu' nel dettaglio, a fine esercizio, l'originator deve: - iscrivere, fra le attività, i crediti ceduti alla società veicolo; - iscrivere, fra le passività, il debito figurativo riferibile i titoli ABS emessi dalla società veicolo e sottoscritti da terzi; - iscrivere gli interessi attivi sui crediti cartolarizzati; - iscrivere gli interessi passivi sul debito figurativo; - effettuare storni delle poste patrimoniali ed economiche relative ai titoli junior 904-2/2016 Pagina 8 di 9 sottoscritti; - valutare i crediti cartolarizzati. Sotto il profilo fiscale, il principio di derivazione rafforzata, contenuta nell'articolo 83 del TUIR, comporta il riconoscimento, nella determinazione del reddito d'impresa, dei criteri di rappresentazione contabile previsti dal sistema dei principi IAS/IFRS, ispirata al principio della prevalenza della sostanza. L'articolo 83 del TUIR, infatti, dispone che, per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi IAS/IFRS, "valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli (...) i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili". Ne consegue, nel caso in esame, il riconoscimento fiscale della qualificazione dell'operazione di cartolarizzazione come finanziamento e della conseguente classificazione dei costi connessi alla stessa operazione come interessi passivi. Inoltre, a fronte dell'esposizione di un debito (riconducibile ai titoli emessi dal veicolo e sottoscritti da terzi), assumerà rilevanza fiscale anche l'iscrizione dei crediti nel bilancio IAS dell'originator, sebbene i crediti siano stati (giuridicamente) trasferiti ad altro soggetto. Quindi, tutti i componenti positivi e negativi derivanti dai crediti ceduti rilevano fiscalmente in capo all'originator. Al riguardo, infatti, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il mantenimento del credito nel bilancio IAS dell'originator genera componenti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti, quali le svalutazioni di crediti o le plus/minusvalenze in caso di realizzo (circolare n. 33/E del 10 luglio 2009). La qualificazione dell'operazione come finanziamento comporta il concorso alla formazione del reddito sia degli interessi attivi sui crediti ripristinati in bilancio sia degli interessi passivi sul debito figurativo rappresentativo dei titoli ABS sottoscritti da terzi. In ordine ai titoli junior (annullati dal punto di vista patrimoniale a riduzione del 904-2/2016 Pagina 9 di 9 debito, iscritto per l'importo dei titoli sottoscritti da terzi), l'originator elide i relativi interessi attivi (maturati in capo a sé in qualità di titolare degli stessi) a valere sugli interessi passivi maturati in capo al veicolo per effetto del "consolidamento" delle scritture di quest'ultimo. Pertanto, per effetto della descritta cancellazione non figurano in bilancio gli interessi attivi maturati giuridicamente sui titoli junior, né tali interessi sono iscritti come interessi passivi sul debito connesso alla cartolarizzazione. Tale elisione non si pone come compensazione di componenti economici derivanti dall'applicazione degli IAS ma è funzionale alla rilevazione degli effettivi componenti economici derivanti dall'operazione di cartolarizzazione. In conclusione, questa Direzione ritiene condivisibile la soluzione proposta in ordine alla irrilevanza fiscale dell'elisione tra interessi relativi ai titoli junior. Firma su delega del DIRETTORE REGIONALE Giovanna Alessio IL CAPO SETTORE Antonio Giovanni Tangorra (firmato digitalmente) 904-2/2016