Consulenza giuridica dell`Agenzia delle Entrate n

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Consulenza giuridica dell`Agenzia delle Entrate n
Milano,
Direzione Regionale della Lombardia
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Settore Servizi e Consulenza
Ufficio Consulenza
ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI MILAN
CORSO EUROPA 11
20122 MILANO (MI)
Prot.
OGGETTO: Consulenza giuridica n. 904-2/2016
Associazione/Ordine ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED
ESPERTI CONTABILI MILAN
Codice Fiscale 06033990968
Istanza presentata il 10/03/2016
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente
l'interpretazione dell'art. 96 del DPR n. 917 del 1986 , è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano pone un
quesito in relazione ad operazioni di cartolarizzazione poste in essere da banche o altri
intermediari finanziari, nell'ipotesi specifica di sottoscrizione da parte dell'originator
dei titoli ABS che incorporano il maggior livello di rischio (cosiddetti titoli junior).
Nello specifico, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione una società
(originator) cede un portafoglio di attività (crediti) ad altra società allo scopo costituita
(special purpose entity-SPE o special purpose vehicle-SPV) che si finanzia emettendo
titoli (asset backed securities-ABS) con differenti livelli di rischio/rendimento e
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priorità di pagamento delle cedole. I titoli hanno un livello crescente di subordinazione
(senior notes, mezzanine notes e junior notes), in modo che le perdite rilevate sul
portafoglio ceduto interessino in via prioritaria le junior notes (o titoli junior).
Qualora l'originator mantenga buona parte dei rischi e benefici associati ai crediti
ceduti, l'operazione di cartolarizzazione si configura nella sostanza economica come
un debito finanziario.
In tale ipotesi, il principio contabile IAS 39 vieta la cancellazione (derecognition) dei
crediti cartolarizzati dallo Stato patrimoniale dell'originator, il quale deve continuare
ad esporli in bilancio come se non fossero stati ceduti (continuing involvement).
Lo IAS 39 e, in generale, gli IAS/IFRS si limitano a disciplinare la rappresentazione in
bilancio dei fenomeni economici, senza entrare nel merito della contabilità che può
essere diversamente disciplinata nelle varie giurisdizioni.
Nell'ordinamento giuridico italiano l'articolo 2214, primo comma, del codice civile
dispone che l'imprenditore commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli
inventari. Inoltre, il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che "deve altresì
tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni
dell'impresa".
In pratica, il legislatore prevede che le scritture contabili devono costituire un'adeguata
base per la conoscenza ed il controllo della gestione (da parte dell'imprenditore stesso
e dei terzi, quale la Banca d'Italia).
Nella prassi contabile italiana le cessioni di credito relative ad un'operazione di
cartolarizzazione con le caratteristiche descritte sono inizialmente contabilizzate
secondo il criterio giuridico -formale (stornando il credito dalla contabilità del
cedente) e solo in sede di redazione del bilancio vengono effettuate scritture di rettifica
volte, tra l'altro, a ripristinare contabilmente il credito all'attivo.
La contabilizzazione secondo la natura formale dell'operazione consente di avere a
disposizione tutte le informazioni rilevanti - anche ai fini del controllo di gestione direttamente dal sistema della contabilità generale.
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Peraltro, a conferma indiretta dell'esistenza di rilevanti esigenze di controllo di
gestione in relazione a tali operazioni, anche la Banca d'Italia richiede, nella circolare
n. 262 del 22 dicembre 2005, ulteriori informazioni (di carattere qualitativo e
quantitativo) nella nota integrativa.
Viene fornito un esempio di contabilizzazione dell'operazione, in capo all'originator,
partendo dalla cessione dei crediti alla SPE mediante sconto e dalla sottoscrizione dei
titoli junior che comportano:
- la rimozione dei crediti ceduti (ad un valore comprensivo degli interessi verso la
clientela non maturati);
- la contabilizzazione all'attivo dei titoli junior sottoscritti e dell'importo netto erogato
dalla SPE (cassa), corrispondente quest'ultimo al valore dei crediti ceduti
(comprensivo degli interessi verso la clientela non maturati) al netto dello sconto, del
deposito di liquidità concesso al veicolo e dell'importo dei titoli junior.
In sede di chiusura del bilancio vengono effettuate le scritture di "rimontaggio"
contabile dell'operazione di cessione e di "consolidamento" delle scritture del veicolo,
in modo da ripristinare i crediti commerciali contro un debito per il finanziamento
ottenuto.
In altri termini, sono poste in essere le rilevazioni contabili che consentono di
rappresentare l'impatto patrimoniale ed economico dell'operazione di cartolarizzazione
come se la relativa cessione dei crediti non fosse mai avvenuta. Ad esito di tali
scritture si verifica:
a. il ripristino dei crediti verso la clientela e l'iscrizione del debito da finanziamento
netto derivante dall'operazione (per l'ammontare dei soli titoli ABS non sottoscritti
dall'originator);
b. il ripristino degli interessi verso la clientela e l'iscrizione degli interessi passivi sul
finanziamento netto derivante dall'operazione (sull'ammontare dei soli titoli ABS non
sottoscritti dall'originator).
Al riguardo, viene precisato che:
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- tutti i costi sostenuti dal veicolo vanno di fatto a diminuire il rendimento del
portafoglio ceduto in cambio della liquidità ottenuta dal cedente e quindi sono
riconducibili all'originator.
- per rappresentare l'effettiva esposizione debitoria sono portati in diminuzione del
debito finanziario sia l'importo dei titoli junior (incluso l'eventuale rateo interessi
maturato) sia i crediti derivanti dal deposito di liquidità;
- come conseguenza del "consolidamento" delle scritture contabili del veicolo, sono
elise le poste patrimoniali ed economiche relative ai titoli junior emessi dallo SPV e
sottoscritti direttamente dall'originator.
In ordine all'ultimo punto:
- la posta patrimoniale relativa ai titoli junior sottoscritti dall'originator viene eliminata
riducendo l'importo del debito;
- gli interessi attivi sui titoli junior (contabilizzati nelle scritture di esercizio) sono
eliminati in contropartita degli interessi passivi sugli stessi titoli (rilevati a fine
esercizio in sede di "consolidamento" delle scritture del veicolo).
In dettaglio, nel bilancio compaiono le seguenti voci:
- "Debiti vs enti finanziari", che accoglie i titoli sottoscritti da terzi nell'operazione di
cartolarizzazione, i ratei passivi relativi a tali titoli e gli altri debiti relativi ai servizi
acquistati dal veicolo nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione (es. revisione
contabile e spese amministrative);
- "Interessi passivi vs Enti finanziari", che accoglie gli interessi passivi sui titoli
sottoscritti da terzi e i costi per i servizi acquistati dal veicolo.
Inoltre, nel bilancio sono rappresentate le voci "fondo svalutazione crediti" e
"accantonamento fondo svalutazione crediti", che accolgono il valore stimato delle
perdite presunte.
Per effetto delle indicate scritture, lo stato patrimoniale espone l'importo dei crediti
ceduti al netto del risconto per interessi non maturati e al netto della stima di
svalutazione per inesigibilità.
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Sotto il profilo economico, viene rappresentato il "costo" finanziario" netto
dell'operazione (cioè quello sopportato sulla "cassa netta"), portando gli interessi attivi
sui titoli sottoscritti in diminuzione degli interessi passivi sul complesso dei titoli
ABS.
La metodologia proposta raggiunge il duplice risultato di consentire in corso
d'esercizio un controllo sistematico, anche ai fini gestionali, delle operazioni e, tramite
rettifiche di fine anno, la predisposizione di un bilancio conforme allo IAS 39, che
richiede il mantenimento in bilancio dei crediti ceduti e l'iscrizione di un debito verso i
finanziatori a fronte dell'anticipazione ricevuta.
Seguendo l'impostazione contabile descritta gli interessi passivi relativi ai titoli junior
sottoscritti dall'originator sono elisi dagli interessi attivi maturati sugli stessi titoli.
Tale elisione può avvenire direttamente nel conto "interessi passivi su titoli" oppure
attraverso l'imputazione degli interessi attivi maturati sui titoli junior a riduzione della
voce di conto economico "interessi passivi e oneri assimilati".
L'istante chiede di conoscere se gli interessi passivi relativi ai titoli iunior,
direttamente o indirettamente elisi dagli interessi attivi sui medesimi titoli,
costituiscano base imponibile per il calcolo del 4 per cento indeducibile ai sensi
dell'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Ordine istante ritiene che l'adozione della descritta tecnica contabile non può essere
confusa con una compensazione tra componenti positivi totalmente imponibili e oneri
parzialmente deducibili ai sensi dell'articolo 96, comma 5-bis, del TUIR.
Nella fattispecie rappresentata, le operazioni di netting non solo non costituiscono una
compensazione di partite da un punto di vista tecnico ma, qualora non effettuate,
provocherebbero una rappresentazione contraria allo IAS 39, impedendo agli
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utilizzatori del bilancio di avere una visione corretta dei flussi economici generati
dall'operazione di cartolarizzazione. In particolare, senza la loro eliminazione, si
evidenzierebbero in bilancio interessi attivi e passivi che in realtà (cioè nella sostanza
economica) non sono stati né sostenuti né guadagnati, trattandosi della medesima
partita economica considerata una volta in capo al veicolo e un'altra volta in capo
all'originator.
Non verrebbe rilevata alcuna elisione fra interessi maturati sui titoli junior, invece, in
assenza di contabilizzazione della cessione dei crediti, in quanto si rileverebbero
direttamente i debiti e gli interessi passivi nei confronti dei soggetti terzi.
Infatti, se il soggetto IAS compliant non registrasse la cessione dei crediti alla SPE
nelle scritture contabili:
- nella rappresentazione del patrimonio neppure figurerebbero all'attivo i titoli junior,
né dovrebbero essere contabilizzati tali titoli al passivo come conseguenza del
"consolidamento" delle scritture del veicolo;
- sotto il profilo economico, non contabilizzerebbe gli interessi sui titoli junior
(interessi attivi nelle proprie scritture e interessi passivi nelle scritture del veicolo).
Viene osservato che la semplice adozione di differenti tecniche contabili non può
incidere sulla misura del reddito.
Pertanto, qualunque metodologia contabile venga adottata, il reddito del soggetto
IAS/IFRS dovrà sempre essere composto dagli stessi elementi che deriverebbero dalla
diretta applicazione - anche nelle scritture di esercizio - del principio IAS 39.
In virtù del principio di derivazione rafforzata, secondo il quale assumono rilevanza
gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio, l'elisione tra gli interessi
attivi e passivi relativi ai titoli junior non integra una compensazione tra componenti
positivi totalmente imponibili e oneri parzialmente deducibili ai sensi dell'articolo 96,
comma 5-bis, del TUIR.
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PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La questione posta riguarda il trattamento fiscale degli storni tra interessi passivi e
attivi conseguenti alla contabilizzazione di un'operazione di cartolarizzazione di crediti
secondo criteri giuridico-formali e alla rappresentazione in bilancio della stessa
operazione come operazione di finanziamento.
Ciò si verifica quando l'originator sottoscrive la tranche junior dei titoli ABS
(subordinata nella corresponsione degli interessi e/o nel rimborso del capitale al
soddisfacimento degli altri titoli ABS), con conseguente mantenimento dei rischi
connessi ai crediti ceduti e obbligo di mantenere in bilancio tali crediti in forza dello
IAS 39.
Al riguardo, va considerato che i principi contabili internazionali rappresentano gli
eventi economici e finanziari in conformità alla loro realtà economica piuttosto che
alla loro forma legale.
In particolare, lo IAS 39 prevede che un'attività finanziaria può essere cancellata dal
bilancio (derecognition) quando siano sostanzialmente trasferiti i rischi e benefici ad
essa connessi.
Pertanto, quando la cartolarizzazione e' stata realizzata mediante la cessione di crediti
senza sostanziale trasferimento dei rischi e dei benefici economici, deve essere
mantenuta l'iscrizione dei crediti nel bilancio IAS compliant dell'originator.
Piu' nel dettaglio, a fine esercizio, l'originator deve:
- iscrivere, fra le attività, i crediti ceduti alla società veicolo;
- iscrivere, fra le passività, il debito figurativo riferibile i titoli ABS emessi dalla
società veicolo e sottoscritti da terzi;
- iscrivere gli interessi attivi sui crediti cartolarizzati;
- iscrivere gli interessi passivi sul debito figurativo;
- effettuare storni delle poste patrimoniali ed economiche relative ai titoli junior
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sottoscritti;
- valutare i crediti cartolarizzati.
Sotto il profilo fiscale, il principio di derivazione rafforzata, contenuta nell'articolo 83
del TUIR, comporta il riconoscimento, nella determinazione del reddito d'impresa, dei
criteri di rappresentazione contabile previsti dal sistema dei principi IAS/IFRS,
ispirata al principio della prevalenza della sostanza.
L'articolo 83 del TUIR, infatti, dispone che, per i soggetti che redigono il bilancio
secondo i principi IAS/IFRS, "valgono, anche in deroga alle disposizioni dei
successivi articoli (...) i criteri di qualificazione, imputazione temporale e
classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili".
Ne consegue, nel caso in esame, il riconoscimento fiscale della qualificazione
dell'operazione di cartolarizzazione come finanziamento e della conseguente
classificazione dei costi connessi alla stessa operazione come interessi passivi.
Inoltre, a fronte dell'esposizione di un debito (riconducibile ai titoli emessi dal veicolo
e sottoscritti da terzi), assumerà rilevanza fiscale anche l'iscrizione dei crediti nel
bilancio IAS dell'originator, sebbene i crediti siano stati (giuridicamente) trasferiti ad
altro soggetto.
Quindi, tutti i componenti positivi e negativi derivanti dai crediti ceduti rilevano
fiscalmente in capo all'originator.
Al riguardo, infatti, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il mantenimento del credito
nel bilancio IAS dell'originator genera componenti reddituali e patrimoniali
fiscalmente rilevanti, quali le svalutazioni di crediti o le plus/minusvalenze in caso di
realizzo (circolare n. 33/E del 10 luglio 2009).
La qualificazione dell'operazione come finanziamento comporta il concorso alla
formazione del reddito sia degli interessi attivi sui crediti ripristinati in bilancio sia
degli interessi passivi sul debito figurativo rappresentativo dei titoli ABS sottoscritti
da terzi.
In ordine ai titoli junior (annullati dal punto di vista patrimoniale a riduzione del
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debito, iscritto per l'importo dei titoli sottoscritti da terzi), l'originator elide i relativi
interessi attivi (maturati in capo a sé in qualità di titolare degli stessi) a valere sugli
interessi passivi maturati in capo al veicolo per effetto del "consolidamento" delle
scritture di quest'ultimo.
Pertanto, per effetto della descritta cancellazione non figurano in bilancio gli interessi
attivi maturati giuridicamente sui titoli junior, né tali interessi sono iscritti come
interessi passivi sul debito connesso alla cartolarizzazione.
Tale elisione non si pone come compensazione di componenti economici derivanti
dall'applicazione degli IAS ma è funzionale alla rilevazione degli effettivi componenti
economici derivanti dall'operazione di cartolarizzazione.
In conclusione, questa Direzione ritiene condivisibile la soluzione proposta in ordine
alla irrilevanza fiscale dell'elisione tra interessi relativi ai titoli junior.
Firma su delega del DIRETTORE REGIONALE
Giovanna Alessio
IL CAPO SETTORE
Antonio Giovanni Tangorra
(firmato digitalmente)
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