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Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 31
28.01.2014
Fatturazione autotrasportatori
Fattura da emettere al momento di effettuazione
dell’operazione
Categoria: IVA
Sottocategoria: Fattura
Tra le pieghe della Legge di Stabilità 2014 si annovera una rilevante novità in tema di fatturazione delle
imprese di autotrasporto per conto terzi. Tali soggetti, infatti, erano obbligati, in base alla precedente
formulazione dell’art. 83 –bis, co. 12, D.L. 112/2008 (Finanziaria triennale) ad emettere fattura per le loro
prestazioni “entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto”.
La citata disposizione, in deroga al criterio generale dettato dall’art. 21, D.P.R. 633/1972, che prevede
l’emissione della fattura al momento di effettuazione dell’operazione (art. 6, D.P.R. 633/1972), legava
l’emissione della fattura allo svolgimento della prestazione.
Da sottolineare che la citata disposizione contrastava con quanto disposto dall'articolo 74, co. 4, D.P.R.
633/1972, che concede la facoltà agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di emettere
un’unica fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare effettuate nei confronti del medesimo
committente. L’art. 1, co. 95, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), con effetto dal 1° gennaio 2014, ha
riscritto l’art. 83 –bis, co. 12, D.L. 112/2008, eliminando tale anomalia e ricollegando di fatto l’emissione
della fatture per le imprese di autotrasporto per conto terzi al momento di effettuazione dell’operazione
(art. 6 e art. 21 D.P.R. 633/1972). Di conseguenza, la fatturazione dei servizi resi dalle imprese di
autotrasporto per conto terzi coinciderà con il pagamento del corrispettivo (articoli 6 e 21, D.P.R.
633/1972). È bene ricordare, inoltre, che l’emissione anticipata della fattura costituisce un autonomo
evento generatore d’imposta, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.
Si segnala infine che anche per le prestazioni di trasporto “individuabili attraverso idonea
documentazione”, si può utilizzare il meccanismo della fatturazione differita, ovvero l’emissione di una
sola fattura, relativamente alle prestazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del
medesimo soggetto (c.d. fattura differita), entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
delle prestazioni.
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Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
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Premessa
In via generale, la fatturazione delle prestazioni di servizi coincide con il
momento di effettuazione dell’operazione.
Per quanto riguarda i servizi di trasporto, il trasporto di beni nonostante si
esplichi con la consegna di un bene consiste in una prestazioni di servizi.
Nell’ambito dell’articolo 6, D.P.R. 633/1972, che disciplina il momento di
effettuazione delle operazioni ai fini Iva, l’art. 6, co. 3 – 4, D.P.R. 633/1972,
collega il momento impositivo delle prestazioni di servizi al:
→ pagamento del corrispettivo, limitatamente all’importo pagato;
→ emissione anticipata della fattura, limitatamente all’importo fatturato;
Momento
Pagamento del corrispettivo
effettuazione
prestazione di servizi
Emissione anticipata della fattura
Sul tema, l’Amministrazione Finanziaria con la C.M. 16/E/2013 ricorda il
diverso trattamento, ai fini dell’individuazione del momento impositivo, tra i
servizi nazionali e i servizi internazionali.
Quest’ultimi infatti, se rientranti nelle prestazioni generiche di cui all’art. 7 –
ter, D.P.R. 633/1972, sia resi che ricevuti, si considerano effettuati al momento
di ultimazione della prestazione.
Le prestazioni di trasporto rientrano nella regola generale di cui all’art. 7 –
ter, D.P.R. 633/1972, con alcune eccezioni previste per i rapporti BtoC
(Business to Consumer).
Va inoltre considerato che lo stesso art. 6 dispone altresì che in assenza del
pagamento del corrispettivo (prestazione gratuita) l’operazione si considera
effettuata nel momento in cui la stessa è resa ovvero, se di carattere
periodico/continuativo, nel mese successivo a quello in cui la prestazione è
stata resa.
Ante modifiche
Legge di
Stabilità 2014
A partire dal 12 agosto 2010 (D.L. 103/2010) e fino al 31 dicembre 2013, la
fatturazione delle prestazioni di trasporto di merci su strada doveva avvenite
“entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di
trasporto”.
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Tale normativa:
→ rappresentava una deroga al criterio generale dettato dall’art. 21,
D.P.R. 633/1972, che prevede l’emissione della fattura al momento di
effettuazione dell’operazione (art. 6, D.P.R. 633/1972);
→ contrastava con quanto disposto dall'articolo 74, co. 4, D.P.R. 633/1972,
che concede la facoltà agli autotrasportatori di cose per conto terzi
iscritti all'albo, aderenti al regime trimestrale particolare, di emettere
un’unica fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare
effettuate nei confronti del medesimo committente.
Emissione fattura momento
Prima del 12.08.2010
di effettuazione
dell’operazione
Dal 12.08.2010 al
Emissione fattura entro la
31.12.2013
fine del mese di svolgimento
delle prestazioni
Esempio
Un autotrasportatore conto terzi ha effettuato trasporti per conto di un
committente per il periodo 15.08.2013 – 19.08.2013.
Il pagamento è avvenuto il 10 Settembre 2013.
Con le regole allora in vigore, la fattura, pur in assenza del pagamento, doveva
essere emessa entro e non oltre il 31.08.2013.
Diversamente, applicando la regola generale il momento impositivo era
collegato al pagamento del corrispettivo (10 Settembre 2013) o all’emissione
anticipata della fattura.
Precedente normativa
Fino al
31.12.2013
Momento
effettuazione ed
emissione fattura
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Entro e non oltre la fine del
mese di svolgimento delle
prestazioni
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Legge di
Stabilità 2014
L’art. 1, co. 95, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), con effetto dal 1° gennaio
2014, ha riscritto l’art. 83 –bis, co. 12, D.L. 112/2008, eliminando tale anomalia e
ricollegando di fatto l’emissione della fatture per le imprese di autotrasporto
per conto terzi al momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 e art. 21
D.P.R. 633/1972).
Esempio
Un autotrasportatore conto terzi ha effettuato trasporti per conto di un
committente per il periodo 02.01.2014 – 04.01.2014, con pagamento fissato al
10 Febbraio 2014.
L’emissione della fattura:
→ con le vecchie regole doveva aver luogo entro la fine del mese di
Gennaio, a prescindere dalla verifica del momento impositivo;
→ con le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2014, è collegata al
verificarsi del momento impositivo. Nel caso di specie, la fattura andrà
emessa il 10 Febbraio 2014.
Precedente normativa
Emissione fattura
Entro e non oltre la fine del mese di Gennaio
31.01.2014
Legge di Stabilità 2014
Dal 01.01.2014
Emissione fattura
Pagamento
corrispettivo
10.02.2014
(salvo
emissione
fattura
anticipata)
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Fatturazione
differita
Per le prestazioni di trasporto individuabili attraverso idonea documentazione,
può essere emessa una sola fattura, c.d. fattura differita, recante il dettaglio
delle operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del
medesimo soggetto.
L'emissione può essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di effettuazione delle prestazioni.
Fatturazione differita
Unica fattura riepilogativa delle
Entro il 15 del mese
operazioni svolte verso il medesimo
successivo a quello di
committente
effettuazione delle
operazioni
Agevolazione
fiscale
autotrasportatori
Ai sensi dell'articolo 74, co. 4, D.P.R. 633/1972, agli “autotrasportatori di cose
per conto terzi iscritti all'albo”, è concessa la facoltà, per i trasporti effettuati
nei confronti del medesimo committente, di emettere “una sola fattura per più
operazioni di ciascun trimestre solare”.
È bene sottolineare che l'articolo 74, co. 4, D.P.R. 633/1972 dispone che “Gli enti
e le imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di uniformità,
frequenza e diffusione [...] possono essere autorizzati... a eseguire le
liquidazioni periodiche [...] e i relativi versamenti trimestralmente anziché
mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa [...] agli
autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo. Per le prestazioni di
servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei
confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del
termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura
per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto
dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei
suddetti autotrasportatori possono comunque essere annotate entro il
trimestre solare successivo a quello di emissione”.
Da quanto sopra emerge:
1.
che la possibilità di emettere un’unica fattura per più operazioni
“effettuate” in un trimestre solare nei confronti di uno stesso
committente è applicabile agli autotrasportatori iscritti all’albo che
usufruiscono del regime "trimestrale particolare" previsto dalla citata
norma.
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Tabella
riepilogativa
Emissione fatture autotrasportatori c/terzi dal 01.01.2014
Regole generali
•
pagamento corrispettivo
•
emissione anticipata fattura
•
Per i trasporti internazionali BtoB,
momento
di
ultimazione
della
prestazione
Unica fattura riepilogativa delle operazioni
svolte verso il medesimo committente. Entro
Fatturazione differita
il 15 del mese successivo a quello di
effettuazione delle operazioni
Facoltà, per gli autotrasportatori iscritti
all’albo,
per
i
trasporti
effettuati
nei
confronti del medesimo committente, di
emettere una sola fattura per più operazioni
Agevolazione
di ciascun trimestre solare.
Possibilità concessa agli autotrasportatori
che
applicano
il
regime
trimestrale
particolare di cui all’art. 74, co. 4, D.P.R.
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