Fiscal News - Fiscal Focus
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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 31 28.01.2014 Fatturazione autotrasportatori Fattura da emettere al momento di effettuazione dell’operazione Categoria: IVA Sottocategoria: Fattura Tra le pieghe della Legge di Stabilità 2014 si annovera una rilevante novità in tema di fatturazione delle imprese di autotrasporto per conto terzi. Tali soggetti, infatti, erano obbligati, in base alla precedente formulazione dell’art. 83 –bis, co. 12, D.L. 112/2008 (Finanziaria triennale) ad emettere fattura per le loro prestazioni “entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto”. La citata disposizione, in deroga al criterio generale dettato dall’art. 21, D.P.R. 633/1972, che prevede l’emissione della fattura al momento di effettuazione dell’operazione (art. 6, D.P.R. 633/1972), legava l’emissione della fattura allo svolgimento della prestazione. Da sottolineare che la citata disposizione contrastava con quanto disposto dall'articolo 74, co. 4, D.P.R. 633/1972, che concede la facoltà agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di emettere un’unica fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare effettuate nei confronti del medesimo committente. L’art. 1, co. 95, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), con effetto dal 1° gennaio 2014, ha riscritto l’art. 83 –bis, co. 12, D.L. 112/2008, eliminando tale anomalia e ricollegando di fatto l’emissione della fatture per le imprese di autotrasporto per conto terzi al momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 e art. 21 D.P.R. 633/1972). Di conseguenza, la fatturazione dei servizi resi dalle imprese di autotrasporto per conto terzi coinciderà con il pagamento del corrispettivo (articoli 6 e 21, D.P.R. 633/1972). È bene ricordare, inoltre, che l’emissione anticipata della fattura costituisce un autonomo evento generatore d’imposta, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura. Si segnala infine che anche per le prestazioni di trasporto “individuabili attraverso idonea documentazione”, si può utilizzare il meccanismo della fatturazione differita, ovvero l’emissione di una sola fattura, relativamente alle prestazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto (c.d. fattura differita), entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Premessa In via generale, la fatturazione delle prestazioni di servizi coincide con il momento di effettuazione dell’operazione. Per quanto riguarda i servizi di trasporto, il trasporto di beni nonostante si esplichi con la consegna di un bene consiste in una prestazioni di servizi. Nell’ambito dell’articolo 6, D.P.R. 633/1972, che disciplina il momento di effettuazione delle operazioni ai fini Iva, l’art. 6, co. 3 – 4, D.P.R. 633/1972, collega il momento impositivo delle prestazioni di servizi al: → pagamento del corrispettivo, limitatamente all’importo pagato; → emissione anticipata della fattura, limitatamente all’importo fatturato; Momento Pagamento del corrispettivo effettuazione prestazione di servizi Emissione anticipata della fattura Sul tema, l’Amministrazione Finanziaria con la C.M. 16/E/2013 ricorda il diverso trattamento, ai fini dell’individuazione del momento impositivo, tra i servizi nazionali e i servizi internazionali. Quest’ultimi infatti, se rientranti nelle prestazioni generiche di cui all’art. 7 – ter, D.P.R. 633/1972, sia resi che ricevuti, si considerano effettuati al momento di ultimazione della prestazione. Le prestazioni di trasporto rientrano nella regola generale di cui all’art. 7 – ter, D.P.R. 633/1972, con alcune eccezioni previste per i rapporti BtoC (Business to Consumer). Va inoltre considerato che lo stesso art. 6 dispone altresì che in assenza del pagamento del corrispettivo (prestazione gratuita) l’operazione si considera effettuata nel momento in cui la stessa è resa ovvero, se di carattere periodico/continuativo, nel mese successivo a quello in cui la prestazione è stata resa. Ante modifiche Legge di Stabilità 2014 A partire dal 12 agosto 2010 (D.L. 103/2010) e fino al 31 dicembre 2013, la fatturazione delle prestazioni di trasporto di merci su strada doveva avvenite “entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto”. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Tale normativa: → rappresentava una deroga al criterio generale dettato dall’art. 21, D.P.R. 633/1972, che prevede l’emissione della fattura al momento di effettuazione dell’operazione (art. 6, D.P.R. 633/1972); → contrastava con quanto disposto dall'articolo 74, co. 4, D.P.R. 633/1972, che concede la facoltà agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo, aderenti al regime trimestrale particolare, di emettere un’unica fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare effettuate nei confronti del medesimo committente. Emissione fattura momento Prima del 12.08.2010 di effettuazione dell’operazione Dal 12.08.2010 al Emissione fattura entro la 31.12.2013 fine del mese di svolgimento delle prestazioni Esempio Un autotrasportatore conto terzi ha effettuato trasporti per conto di un committente per il periodo 15.08.2013 – 19.08.2013. Il pagamento è avvenuto il 10 Settembre 2013. Con le regole allora in vigore, la fattura, pur in assenza del pagamento, doveva essere emessa entro e non oltre il 31.08.2013. Diversamente, applicando la regola generale il momento impositivo era collegato al pagamento del corrispettivo (10 Settembre 2013) o all’emissione anticipata della fattura. Precedente normativa Fino al 31.12.2013 Momento effettuazione ed emissione fattura Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 Entro e non oltre la fine del mese di svolgimento delle prestazioni 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Legge di Stabilità 2014 L’art. 1, co. 95, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), con effetto dal 1° gennaio 2014, ha riscritto l’art. 83 –bis, co. 12, D.L. 112/2008, eliminando tale anomalia e ricollegando di fatto l’emissione della fatture per le imprese di autotrasporto per conto terzi al momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 e art. 21 D.P.R. 633/1972). Esempio Un autotrasportatore conto terzi ha effettuato trasporti per conto di un committente per il periodo 02.01.2014 – 04.01.2014, con pagamento fissato al 10 Febbraio 2014. L’emissione della fattura: → con le vecchie regole doveva aver luogo entro la fine del mese di Gennaio, a prescindere dalla verifica del momento impositivo; → con le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2014, è collegata al verificarsi del momento impositivo. Nel caso di specie, la fattura andrà emessa il 10 Febbraio 2014. Precedente normativa Emissione fattura Entro e non oltre la fine del mese di Gennaio 31.01.2014 Legge di Stabilità 2014 Dal 01.01.2014 Emissione fattura Pagamento corrispettivo 10.02.2014 (salvo emissione fattura anticipata) Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 4 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Fatturazione differita Per le prestazioni di trasporto individuabili attraverso idonea documentazione, può essere emessa una sola fattura, c.d. fattura differita, recante il dettaglio delle operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto. L'emissione può essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni. Fatturazione differita Unica fattura riepilogativa delle Entro il 15 del mese operazioni svolte verso il medesimo successivo a quello di committente effettuazione delle operazioni Agevolazione fiscale autotrasportatori Ai sensi dell'articolo 74, co. 4, D.P.R. 633/1972, agli “autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo”, è concessa la facoltà, per i trasporti effettuati nei confronti del medesimo committente, di emettere “una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare”. È bene sottolineare che l'articolo 74, co. 4, D.P.R. 633/1972 dispone che “Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di uniformità, frequenza e diffusione [...] possono essere autorizzati... a eseguire le liquidazioni periodiche [...] e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa [...] agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo. Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono comunque essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione”. Da quanto sopra emerge: 1. che la possibilità di emettere un’unica fattura per più operazioni “effettuate” in un trimestre solare nei confronti di uno stesso committente è applicabile agli autotrasportatori iscritti all’albo che usufruiscono del regime "trimestrale particolare" previsto dalla citata norma. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 5 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Tabella riepilogativa Emissione fatture autotrasportatori c/terzi dal 01.01.2014 Regole generali • pagamento corrispettivo • emissione anticipata fattura • Per i trasporti internazionali BtoB, momento di ultimazione della prestazione Unica fattura riepilogativa delle operazioni svolte verso il medesimo committente. Entro Fatturazione differita il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni Facoltà, per gli autotrasportatori iscritti all’albo, per i trasporti effettuati nei confronti del medesimo committente, di emettere una sola fattura per più operazioni Agevolazione di ciascun trimestre solare. Possibilità concessa agli autotrasportatori che applicano il regime trimestrale particolare di cui all’art. 74, co. 4, D.P.R. 633/1972. - Riproduzione riservata - Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. 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