EuroDejalex - De Berti Jacchia Franchini Forlani

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EuroDejalex - De Berti Jacchia Franchini Forlani
EuroDejalex no. 7-8/2003
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
EuroDejalex
- Newsletter comunitaria -
Luglio-Agosto 2003
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OSSERVATORIO
P A G.
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CASELAW
PAG. 4
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CALENDARIO
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Italia al terzultimo posto nella graduatoria sul recepimento delle direttive comunitarie… e le
procedure di infrazione “fioccano” anche in estate
L’Italia si mantiene in fondo nella speciale classifica dei Paesi membri più diligenti nell’adempimento
degli obblighi comunitari inerenti al mercato interno. Secondo i dati forniti lo scorso 30 giugno dal
Segretariato generale della Commissione, negli ultimi due mesi l’Italia ha fatto meglio soltanto di
Austria e Regno Unito, portandosi dall’ultimo posto, ricoperto nel bimestre precedente (cfr. EuroDejalex
n. 4-5/03, pag. 2), al terzultimo posto. Un piccolo miglioramento che però impallidisce a confronto con
la sesta posizione occupata dallo Stato italiano nello stesso periodo del 2002. Pertanto, l’Italia continua
ad essere bersagliata da procedure di infrazione avviate dalla Commissione ai sensi dell’art. 226 Tr.
CE. In particolare, meritano di essere segnalati 6 procedimenti approdati, nel corso del mese di luglio,
alla fase del parere motivato (fase pre-contenziosa) o dinanzi alla Corte di Giustizia (fase contenziosa e
fase di sanzionamento per inottemperanza a precedenti sentenze di condanna per inadempimento).
Infrastrutture ferroviarie. In data 9 luglio la Commissione ha avviato la fase contenziosa contro 10
Stati membri, tra cui l’Italia, per la mancata trasposizione del pacchetto “infrastrutture ferroviarie”. Tale
pacchetto, composto dalle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE per la liberalizzazione dei
trasporti internazionali di merci su rotaia, è stato recepito per il momento solo da Francia, Belgio,
Finlandia, Paesi Bassi e Danimarca. L’Italia, che pure ha già aperto alla concorrenza il mercato del
trasporto merci ferroviario, non ha ancora notificato alle autorità comunitarie le misure nazionali di
trasposizione delle citate direttive.
Golden shares. Sempre il 9 luglio la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato con cui si
contesta allo Stato italiano la contrarietà del D.L. n. 192/01, convertito nella legge n. 301/01, con le
norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali. La normativa controversa, infatti,
prevede che in caso di acquisizione diretta o indiretta da parte di imprese pubbliche di più del 2% del
capitale di società operanti nel mercato italiano dell’elettricità o del gas, il diritto di voto inerente alle
azioni eccedenti tale limite sia automaticamente sospeso fino alla realizzazione di un mercato
pienamente concorrenziale a livello UE nei settori in questione. Secondo la Commissione, il caso de
quo non soddisferebbe i requisiti fissati dalla giurisprudenza comunitaria in materia di golden shares
(cfr. EuroDejalex nn. 2, 3 e 4-5/03) e dovrebbe essere risolto sulla base di tali indirizzi.
Tabacco. Un altro parere motivato è stato ricevuto dall’Italia in data 14 luglio per non aver trasposto la
direttiva 2001/37/CE sui prodotti del tabacco. Tale direttiva, giunta a scadenza il 30 settembre 2002,
impone agli Stati membri di adottare a livello interno il divieto di denominazioni come light o mild per le
sigarette e l’obbligo di riportare su ciascun pacchetto avvertimenti sanitari in modo visibile per almeno il
30% della superficie anteriore e non meno del 40% di quella posteriore.
Mutuo riconoscimento delle qualifiche. La pressione comunitaria sul Governo italiano è continuata il
17 luglio, mediante l’invio della lettera con cui si intima di dare esecuzione alla sentenza della Corte CE
del 21 marzo 2002, causa C-298/99. Con tale sentenza l’Italia era stata condannata per non aver
trasposto correttamente la direttiva 85/384/CEE sul riconoscimento delle qualifiche nel settore
dell’architettura. In particolare, la legge italiana imporrebbe agli architetti stranieri, come condizione per
il riconoscimento del loro titolo di studio in Italia, il possesso di una infrastruttura sul territorio nazionale.
Scambi azionari. Ancora il 17 luglio la Commissione ha dichiarato che sarà emesso un parere
motivato nei confronti dello Stato italiano, per non avere quest’ultimo risposto alla richiesta di
informazioni avanzata dall’esecutivo europeo sul regime fiscale italiano applicabile agli scambi di azioni
tra società di Stati membri diversi. La Commissione, infatti, ritiene che il D. Lgs. 544/92, subordinando
la non imposizione dello scambio di titoli sia al fatto che i valori fiscali delle partecipazioni scambiate
siano uguali, sia al fatto che questi valori siano uguali a quelli iscritti a fini contabili, non costituisca una
corretta trasposizione della direttiva 90/434/CEE disciplinante la materia a livello comunitario.
Usura. Infine, in data 25 luglio la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato per chiedere
ufficialmente di modificare la legge nazionale sull’usura. La normativa italiana, infatti, stabilendo che i
tassi di interesse per mutui sul lungo periodo non possano essere superiori al rendimento medio dei
BOT emessi per il periodo 1996-2000, sarebbe sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito e
talmente restrittiva da dissuadere banche ed enti stranieri dall’offrire i propri servizi in Italia. La
Commissione ritiene, quindi, che sussistano profili di incompatibilità con il diritto di stabilimento, la
libera prestazione di servizi e la libera circolazione dei capitali.
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OSSERVATORIO
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SERVIZI FINANZIARI
Approvate definitivamente le modifiche al “passaporto unico europeo” sui prospetti (15.07.2003)
Il Consiglio dei ministri UE ha approvato la proposta di direttiva modificata sui prospetti presentata dalla Commissione il 9
agosto 2002, che innova parzialmente il regime già introdotto con la direttiva 2001/34/CE. Il prospetto è uno strumento di
pubblicità contenente le informazioni essenziali, finanziarie e non, che una società deve mettere a disposizione degli
investitori al momento dell’emissione di valori mobiliari (azioni, obbligazioni, etc.) e/o dell’ammissione di tali valori alla
negoziazione su un mercato regolamentato. Scopo della nuova normativa é quello di armonizzare i requisiti concernenti la
redazione, il controllo e la diffusione del prospetto, in modo da incrementare la tutela e la fiducia degli investitori ed
agevolare le imprese nella raccolta di capitali su base paneuropea, favorendo cosi la realizzazione di un mercato unico dei
servizi finanziari. La nuova direttiva conferma il sistema di “passaporto unico europeo”, varato nel 2001, che permette alle
società di negoziare valori mobiliari in qualunque Stato membro dell’UE, mediante notifica del prospetto all’autorità
competente di tale Stato con la dimostrazione di aver già ottenuto l’approvazione dell’autorità competente di un altro Stato
membro. Una volta autorizzato in uno Stato dunque, il prospetto sarà accettato in tutta l’Unione (c.d. “home competent
authority principle”). La redazione del prospetto dovrà, in ogni modo, seguire regole comunitarie specifiche a seconda dal
valore nominale dei titoli mobiliari e della dimensione delle imprese emittenti. Per maggiori informazioni sulla direttiva, il cui
testo non è ancora pubblicato, si veda: www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/mobil/prospectus_en.htm.
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SOCIETÀ
La cooperazione in forma societaria a livello europeo diventa realtà (22.07.2003)
Dopo ben dieci anni di negoziazioni, gli Stati membri hanno approvato, in seno al Consiglio Pesca ed Agricoltura, il
regolamento sullo statuto della società cooperativa europea (“SCE”) insieme all’indissociabile direttiva sul coinvolgimento
dei lavoratori nella vita della società. Grazie allo statuto, le società cooperative operanti in diversi Stati membri (oggi circa
300 mila) potranno acquisire una personalità giuridica unica in applicazione del diritto comunitario, nonché una struttura ed
una regolamentazione uniforme. In tal modo la cooperazione, purché non limitata al soddisfacimento di esigenze locali, sarà
in grado di organizzare e programmare nuove attività su scala europea, senza dover creare una costosa rete di società
nazionali per sfruttare le opportunità transfrontaliere offerte dal mercato interno, il tutto in condizioni di parità e competitività
con le imprese a base capitalistica. In base al nuovo regolamento, qualsiasi persona giuridica o fisica, con un capitale
minimo di € 30 000, potrà costituire una SCE anche a responsabilità limitata. In particolare, la costituzione della cooperativa
europea potrà avvenire in uno dei seguenti modi: a) mediante trasformazione di una cooperativa esistente che possieda da
almeno due anni una filiale o una succursale in un altro Stato membro; b) mediante fusione di due o più cooperative
esistenti; c) “ex novo”, da parte di almeno cinque persone fisiche o di almeno cinque persone fisiche e giuridiche, ovvero da
parte di almeno due persone giuridiche. Nei casi b) e c), la provenienza di due o più delle persone fisiche o giuridiche deve
coincidere con almeno due Stati membri diversi. Come per la Società Europea, i diritti di informazione, consultazione e
partecipazione dei lavoratori nella SCE saranno disciplinati attraverso un accordo tra le parti (dirigenza della società e
delegazione rappresentativa dei lavoratori) o, in mancanza, dalle disposizioni di riferimento che ciascuno Stato membro avrà
elaborato sulla base dei principi standard fissati dalla normativa comunitaria. Gli Stati membri hanno ora tre anni per la
trasposizione della direttiva, mentre il regolamento si applicherà automaticamente dal 18 agosto 2006. Per approfondimenti
si veda: www.europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/coop/social-cmaf_agenda/social-cmaf-cooperatives.htm.
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UNIONE DOGANALE E PROPRIETÀ INTELETTUALE
Maggior protezione contro contraffazione e pirateria: approvato il nuovo regolamento sui poteri di intervento delle
autorità doganali in Europa (22.07.2003)
Il Consiglio UE ha approvato il regolamento grazie al quale verranno ampliati i poteri di intervento delle autorità doganali
degli Stati membri nei confronti delle merci contraffatte, usurpative o sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale. La
nuova normativa, che entrerà in vigore il 1° luglio 2004 abrogando l’attuale Regolamento (CE) n. 3295/94, prevede una
procedura più flessibile per i titolari dei diritti di privativa industriale che intendano rivolgersi alle autorità doganali: infatti, le
domande di intervento diventeranno gratuite ed il loro formato, le informazioni che in esse dovranno figurare nonché le
modalità di accettazione delle stesse da parte delle autorità doganali saranno pienamente armonizzate nei vari Stati membri.
Il periodo entro il quale le autorità doganali dovranno intervenire sarà fissato dalle stesse all’atto dell’accoglimento della
domanda e non potrà comunque essere superiore ad un anno, salvo proroghe richieste dal titolare del diritto di proprietà
intellettuale. Inoltre, il regolamento estende i concetti di “merci contraffatte ed usurpative” comprendendovi anche l’uso
illecito di segni distintivi, indicazioni e appellazioni d’origine relativi a prodotti alimentari e qualsiasi altra denominazione che
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possa mettere a rischio salute e sicurezza dei consumatori. Per il testo integrale dell’atto si veda: www.europa.eu.int/eurlex/it/dat/2003/l_196/l_19620030802it00070014.pdf.
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GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI
La Commissione propone di armonizzare la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (22.07.2003)
La Commissione ha adottato una proposta di regolamento volta ad uniformare le norme degli Stati membri in materia di
legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali sorte tra soggetti di Paesi membri diversi (c.d. “Roma II”). Con questa
iniziativa l’esecutivo europeo mira a completare l'armonizzazione del diritto internazionale privato in materia di obbligazioni
civili e commerciali già notevolmente progredito, a livello comunitario, grazie al Regolamento (CE) n. 44/2001 per il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ed a livello internazionale grazie alla
Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Scopo della proposta é quello di
assicurare che i tribunali di tutti gli Stati Membri applichino le stesse regole alle controversie transfrontalliere che concernono
obbligazioni extracontrattuali (quali le questioni relative ai sinistri RC auto, danni da prodotti difettosi o violazioni della
privacy). Il regolamento permetterà alle parti di determinare in anticipo e con ragionevole certezza la regola applicabile ad
una determinata situazione giuridica, tanto più che le regole proposte saranno oggetto di interpretazione uniforme da parte
della Corte di giustizia. Il principio di base stabilito dalla Commissione, che riflette l'evoluzione recente delle norme di
conflitto di leggi negli Stati membri, é quella della lex loci delicti commissi, ovvero applicazione della legge del luogo ove il
danno diretto si é verificato o rischia di verificarsi. E’ comunque prevista una clausola derogatoria generale che permette di
applicare la legge nazionale corrispondente al centro di gravità della situazione, in modo che il giudice possa adattare la
regola di base al caso concreto. Considerando che non tutti gli Stati membri hanno codificato le norme di diritto
internazionale privato in materia di obbligazioni extracontrattuali, questa iniziativa dovrebbe rafforzare la certezza del diritto
e favorire il buon funzionamento del mercato interno. Per consultare il testo integrale della proposta di regolamento si veda il
sito: www.europa.eu.int/eur-lex/it/com/pdf/2003/com2003_0427it01.pdf.
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MERCATO INTERNO
La Grecia riceve una lettera di messa in mora a causa della propria legislazione sui giochi elettronici. Secondo la
Commissione è un ostacolo alla libera circolazione dei servizi ed alla libertà di stabilimento (22.07.2003)
Mentre l’Italia fa i conti con le numerose procedure d’infrazione in avvio o pendenti, di cui si è detto in prima pagina, anche
gli altri Stati membri sono interessati dai richiami della Commissione europea all’osservanza delle norme comunitarie sul
mercato interno. Uno dei casi più significativi da segnalare è quello inerente alla seconda richiesta formale di informazioni
pervenuta alla Grecia relativamente alle legge n. 3037 del 29 luglio 2002, che proibisce l’uso di giochi elettronici, elettrici ed
elettromeccanici, compresi i giochi per PC, in tutti i luoghi pubblici e privati nonché nei c.d. cybercafe. Secondo la
Commissione tale normativa, rendendo impossibile l’installazione e fornitura di giochi e programmi elettronici e lo
svolgimento delle attività connesse nei luoghi pubblici potrebbe ostacolare la libertà di stabilimento e la libertà di fornire tali
servizi da parte degli operatori economici comunitari, in violazione degli artt. 43 e 49 del Trattato. In particolare la legge de
qua, pur prefiggendosi lo scopo della tutela dei consumatori e dell’ordine pubblico, risulterebbe sproporzionata rispetto
all’obiettivo perseguito, assimilando il trattamento dei giochi elettronici a quello riservato ad altri apparecchi quali slot
machines o ai giochi d’azzardo, senza che i primi sollevino però le stesse preoccupazioni di ordine sociale dei secondi.
Inoltre la normativa, contemplando regole tecniche relative ad apparecchi elettronici e meccanici, avrebbe dovuto essere
preventivamente notificata alla Commissione, sulla base della direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
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SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE E CONCORRENZA
La Commissione europea introduce regole precise per migliorare la collaborazione con le autorità nazionali in
materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (23.07.2003).
La Commissione europea, sulla base dei poteri che le sono conferiti dall’art. 7 della direttiva 2002/21/CE, istitutiva di un
quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, ha adottato una raccomandazione contenente
i principi chiave per la procedura di notifica di concessioni nazionali per l’installazione di strutture di servizi della società
dell’informazione. Le autorità nazionali di regolamentazione devono infatti contribuire allo sviluppo del mercato interno
cooperando tra di loro e con la Commissione in modo trasparente, in particolare scambiando informazioni con quest’ultima e
notificando quelle concessioni che, per la dimensione dell’impresa od altre caratteristiche enunciate nella direttiva quadro,
potrebbero incidere sul mercato unico o porre problemi sotto il profilo della concorrenza. Pertanto, allo scopo di assicurare
l’efficacia del meccanismo di cooperazione e consultazione con le autorità nazionali, la raccomandazione in esame
introduce regole precise concernenti il processo di notifica ed i relativi termini perentori, gli elementi che devono
obbligatoriamente figurare nelle notifiche nonché le modalità di pubblicazione, valutazione e registrazione delle stesse. Il
testo integrale della raccomandazione, che non ha comunque efficacia vincolante, è disponibile al seguente sito internet:
www.europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/news/documents/recommendation_art7/Rec%20IT.PDF.
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CASELAW : Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza
CONCORRENZA
AIUTI DI STATO
Il Tribunale precisa i criteri per la fissazione delle
ammende in caso di cartelli
Una compensazione finanziaria che costituisce
contropartita di obblighi di servizio pubblico può non
rappresentare un aiuto di Stato
Tribunale di primo grado, sentenze del 9 luglio 2003,
cause T-220-223-224 e 230/00 Commissione/Cheil
Jedang Corporation e altri
Corte di giustizia, sentenza del 24 luglio 2003, causa C280/00, Altmark Trans GmbH, Regierungspräsidium
Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH,
“ … 1) L'importo dell'ammenda inflitta in solido alla
Daesang Corp. e alla Sewon Europe GmbH è fissato a
EUR 7 128 240. 2) Il ricorso, per il resto, è respinto … ”
“ ... l’applicazione dell'art. [87, n. 1, Tr. CE] in base al
quale l'aiuto deve essere tale da incidere sugli scambi tra
Stati membri, non dipende dalla natura locale o regionale
dei servizi di trasporto forniti o dall'importanza del settore
di attività interessato. Tuttavia, sovvenzioni pubbliche
volte a consentire l'esercizio di servizi di linea urbani,
extraurbani o regionali non ricadono nella sfera di tale
disposizione qualora debbano essere considerate una
compensazione atta a rappresentare la contropartita delle
prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per
adempiere obblighi di servizio pubblico ... ”.
N.B.: Il Tribunale, dopo aver ridotto le ammende inflitte
alle ricorrenti nell’ambito del cartello della Lisina, ha
precisato che il calcolo delle circostanze aggravanti o
attenuanti deve farsi esclusivamente sull’importo di base
delle ammende calcolato considerando gravità, durata e
natura dell’infrazione e non su quello già comprensivo di
altri aumenti o decurtazioni. Il Tribunale, inoltre, ha
escluso l’applicazione del principio del “ne bis in idem”
nel caso di ammende inflitte alle stesse imprese e per lo
stesso cartello da parte di Stati extra-UE (nel caso di
specie gli USA), poiché i criteri di valutazione e gli
obbiettivi da essi perseguiti sono differenti da quelli
adottati dalla Commissione per il calcolo della sanzione.
N.B.: La Corte ha indicato quattro condizioni affinché una
compensazione finanziaria non sia considerata aiuto di
Stato. In particolare, 1) l’impresa beneficiaria deve essere
effettivamente incaricata del servizio pubblico sulla base
di obblighi chiari e precisi; 2) i parametri per il calcolo
della compensazione devono essere previamente stabiliti
in modo obbiettivo e trasparente; 3) la compensazione
non deve eccedere quanto necessario per coprire tutti o
parte dei costi del servizio; 4) se la selezione dell’impresa
beneficiaria avviene senza gara d’appalto, la
compensazione va calcolata considerando i costi cui
un’impresa media dovrebbe far fronte.
***
DIRITTO ISTITUZIONALE
I poteri di indagine dell’OLAF si estendono anche alla
Banca Centrale Europea ed alla Banca Europea per
gli Investimenti
***
Corte di giustizia, sentenze del 10 luglio 2003, causa C11/00 e C-15/00, Commissione/BCE e Commissione/BEI
SALUTE PUBBLICA E PROPRIETÀ’ INTELLETTUALE
“ … escludendo l'applicazione del regolamento n.
1073/1999 e rifiutando di adattare le [loro] procedure
interne per soddisfare i requisiti stabiliti dallo stesso, [la
BCE e la BEI hanno] violato il detto regolamento, in
particolare il suo art. 4, e [hanno] superato il margine di
autonomia organizzativa che ess[e] manten[gono]
nell'ambito della lotta contro la frode ... ”
Anche secondo la Corte, la Commissione non aveva
il potere di ordinare la revoca delle AIC dei medicinali
ad uso umano contenenti sostanze anoressizzanti
Corte di giustizia, sentenza del 24 luglio 2003, causa C39/03 P, Commissione/Artegodan GmbH e altri
N.B.: Con tale pronunciamento, la Corte ha annullato le
decisioni della BCE e della BEI che riservavano ai loro
servizi interni i poteri di indagine amministrativa invece
attribuiti all’OLAF dal Regolamento (CE) n. 1073/1999.
Come noto, lo scopo dell’OLAF è quello di svolgere, in
totale autonomia ed indipendenza, verifiche all’interno
delle Istituzioni comunitarie al fine di prevenire e
sopprimere le frodi. Secondo la Corte, la BCE e la BEI,
pur avendo una certa autonomia per l’assolvimento dei
compiti attribuiti loro dal Trattato, non sfuggono ai poteri
di indagine dell’OLAF e nemmeno la lamentata possibilità
di
intralcio
nell’adempimento
di
tali
compiti
giustificherebbe le decisioni impugnate. Infatti, la
condotta dell’OLAF è già soggetta ad un complesso
sistema di garanzie e verrà ulteriormente monitorata con
l’introduzione, entro il 2004, di un Codice di condotta
proposto dalla Commissione.
“ … si deve constatare che con ragione il Tribunale ha
dichiarato che la Commissione era incompetente ad
adottare le decisioni controverse e che queste ultime
dovevano pertanto essere annullate … ”
N.B.: Il caso di specie nasce da tre decisioni del 9 marzo
2000 con cui la Commissione ordinava la revoca delle
autorizzazioni all’immissione in commercio (AIC) dei
medicinali ad uso umano contenenti sostanze
anoressizzanti (amfepramone, clobenzorex, fenproporex,
norpseudoefedrina e fentermina). Tali decisioni sono
state annullate dal Tribunale di Prima Istanza, azionato
dai ricorsi delle case farmaceutiche interessate, il quale
con sentenza del 26 novembre 2002 ha stabilito che la
Commissione non era competente ad adottarle.
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CASELAW : Commissione Europea
ANTITRUST- INTESE VIETATE
con Novozymes e tali alleanze potrebbero, a seguito
dell’operazione, trovarsi strutturalmente legate.
Sanzionata Yamaha per fissazione dei prezzi di
rivendita (16.07.2003)
ANTITRUST – M&A
Sarà solo la Commissione a esaminare la fusione
Lagardère/Vivendi Universal Publishing (23.07.2003)
La Commissione ha inflitto al produttore di strumenti
musicali Yamaha un'ammenda di 2.56 milioni di € per
avere fissato, in taluni paesi UE, i prezzi di rivendita per
pianoforti, chitarre e oboi nell’ambito del proprio sistema
di distribuzione selettiva. Le restrizioni, pur essendo
gravi, erano limitate a determinati paesi e rivenditori, non
erano il risultato di una strategia deliberata e non sono
state applicate integralmente. Inoltre, non appena la
Commissione è intervenuta, Yamaha ha adottato
provvedimenti per porre fine alle restrizioni e
riorganizzare il proprio sistema distributivo. Tali
circostanze hanno attenuato l’entità della sanzione.
La Commissione ha deciso di non dare seguito alla
domanda di referral parziale, ai sensi dell’art. 9 del
Merger Regulation, presentata lo scorso 14 maggio dalle
autorità francesi in relazione all’operazione di
acquisizione di Vivendi Universal Publishing da parte di
Lagardère. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto
dalle autorità richiedenti, la Commissione ha ritenuto che
l’operazione in esame, in quanto coinvolgente i due
principali poli editoriali del mercato francese, abbia una
rilevanza sopranazionale (tutta l’area francofona).
Pertanto il progetto d'acquisizione notificato verrà
esaminato nella sua totalità a livello comunitario.
ANTITRUST – POSIZIONE DOMINANTE
Abuso di dominanza per la francese Wanadoo
(16.07.2003)
ANTITRUST – INTESE
Esentato il nuovo sistema UEFA di vendita congiunta
dei diritti relativi alla Champions League (24.07.2003)
La società Wanadoo, fornitrice di accessi internet ad alta
velocità e detenuta al 72% da France Télécom (“FT”), è
stata sanzionata dalla Commissione poiché, dalla fine del
1999 ad ottobre 2002, ha praticato prezzi predatori nella
fornitura dei propri servizi. Secondo l’antitrust europeo,
tale condotta abusiva rientrava in un preciso piano
aziendale che coinvolgeva anche la società-madre FT.
Infatti, Wanadoo avrebbe dovuto operare in perdita
ancora per tutto il 2003 e 2004 in modo da escludere i
concorrenti dal mercato degli internet providers e
consentire poi a FT, che al tempo dei fatti era
monopolista del mercato a monte della vendita di servizi
ADSL, di recuperare le perdite patite da Wanadoo. In
particolare, la Commissione ha fatto applicazione dei due
test elaborati nei casi Akzo e Tetra Pak II per stabilire se i
prezzi praticati da Wanadoo fossero o meno predatori.
Secondo questi test, se i prezzi praticati sono inferiori ai
costi variabili allora si tratta, senza ombra di dubbio, di
prezzi predatori; se invece i prezzi sono tali da coprire i
costi variabili ma non anche i costi fissi, e quindi il costo
totale, saranno da considerarsi predatori solo se rientrano
in un piano volto all’eliminazione dei concorrenti. Nel
caso in esame i prezzi sono stati, fino ad agosto 2001,
ben al di sotto dei costi variabili e successivamente
equivalenti a tali costi e facevano parte, come detto, di un
piano preordinato all’eliminazione della concorrenza.
La Commissione ha dato il suo nullaosta nei confronti del
nuovo sistema UEFA di vendita congiunta dei diritti
relativi alla Champions. In particolare tale sistema
presenta notevoli innovazioni rispetto al vecchio,
notificato nel 1999, che prevedeva la vendita accentrata
dei diritti TV ad una sola emittente televisiva per ogni
Stato e per una durata di 4 anni senza prevedere la
possibilità di accesso a tale mercato per gli operatori di
internet e della nuova telefonia UMTS. Il nuovo sistema di
vendita, invece, prevede la suddivisione dei diritti in tre
pacchetti: oro, argento e bronzo. Sarà sempre l’UEFA a
commercializzarli in maniera accentrata; tuttavia, qualora
essa non riesca a vendere il pacchetto bronzo entro un
determinato termine, saranno le singole squadre di calcio
che potranno negoziarne la vendita con emittenti
televisive ma anche con operatori internet e telefonici.
Inoltre i diritti verranno venduti per un periodo non
eccedente i tre anni e la vendita sarà effettuata mediante
gara aperta a tutte le imprese interessate.
ANTITRUST – M&A
Acquisizione condizionata di Wella da parte di
Procter&Gamble (30.07.2003)
ANTITRUST – M&A
La Commissione ha autorizzato l’acquisizione, da parte
dell’americana Procter & Gamble (“P&G”), della tedesca
Wella AG a condizione che venga rispettata una serie di
impegni proposti dall’acquirente. Infatti, la Commissione
aveva constatato l'esistenza di problemi di concorrenza
sui mercati di prodotti per capelli in Irlanda, Norvegia e
Svezia. Pertanto, P&G ha presentato un insieme di
impegni volti, tra l’altro, a concedere una licenza per il
suo marchio “Herbal Essences”, più altri marchi, a favore
di un concessionario da sottoporre all'approvazione della
Commissione per 5 anni e con la previsione di un
successivo periodo di 3 anni durante i quali non utilizzerà
i marchi licenziati (black-out period).
DSM può acquisire la divisione “Vitamine e prodotti
di chimica fine” di Roche (23.07.2003)
Dopo aver concluso la fase II prevista dal Merger
Regulation, per eliminare i dubbi che persistevano
nonostante gli impegni proposti nella fase I (Cfr
EuroDejalex n. 4-5/03, pag. 8), la Commissione ha
autorizzato l’acquisizione da parte di DSM della divisione
Vitamins and Fine Chemicals di Roche. Ora DSM dovrà
porre fine all’alleanza strategica con BASF e farne un
concorrente effettivo, poiché a sua volta Roche è alleata
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ANTITRUST – POSIZIONE DOMINANTE
ANTITRUST – POSIZIONE DOMINANTE
L’eterna istruttoria della Commissione nei confronti
di Microsoft è giunta alle battute finali (06.08.2003)
Non è più necessario l’intervento della Commissione
per assicurare la concorrenza tra NDC Health e IMS
Health (13.08.2003)
La Commissione ha offerto a Microsoft l’ultima possibilità
di presentare osservazioni difensive prima della
conclusione delle indagini antitrust cumulate nel tempo
nei confronti del colosso statunitense dell’informatica.
Infatti, già nel febbraio del 2000 la Commissione aveva
inviato una richiesta di informazioni a proposito di un
presunto abuso di posizione dominante legato alla
vendita di Windows 2000. Successivamente, nell’agosto
dello stesso anno, la Commissione ha avviato
un’indagine nei confronti di Microsoft per lamentate
condizioni discriminatorie nella concessione di licenze e
presunti rifiuti ingiustificati di fornire informazioni sui
propri software. Inoltre, nell’agosto del 2001 la
Commissione ha avviato un'ulteriore indagine, sempre
nei confronti di Microsoft, accusata dai concorrenti di
usare la propria posizione dominante sul mercato dei
sistemi operativi per PC come leva per estendere il
proprio dominio anche sul mercato dei sistemi operativi
per server di fascia bassa (c.d. “monopoly leveraging”).
Ed è nell’ambito di quest’ultima indagine che si colloca
l’odierno invito a presentare le osservazioni difensive.
Secondo le informazioni raccolte dalla Commissione nel
corso dell’ultimo anno, Microsoft avrebbe utilizzato il
sistema
Windows
Media
Player,
vendendolo
abbinatamente con il sistema operativo Windows, come
leva per rafforzarsi sul mercato dei sistemi operativi per
server di fascia bassa. Nell’ambito di tale pratica,
Microsoft avrebbe ingiustamente rifiutato di fornire, ai
propri concorrenti, le necessarie informazioni di
interfaccia al sistema Windows per lo sviluppo di server
alternativi a Windows Media Player. Pertanto la
Commissione ha proposto a Microsoft alcune misure
correttive volte ad eliminare la condotta abusiva (a scelta,
la cessazione della vendita abbinata oppure l’offerta di
versioni alternative di Windows Media Player) ed a
consentire ai concorrenti di ottenere le informazioni di
interfaccia tramite un obbligo in tal senso rivolto a
Microsoft.
La Commissione ha ritirato la decisione, adottata il 3 luglio
2001, con cui applicava misure provvisorie (interim
measures) nei confronti di IMS Health (“IMS”), leader
mondiale della raccolta di dati sulle vendite e le prescrizioni
di prodotti farmaceutici. Infatti, secondo una recente
sentenza del tribunale regionale di Francoforte, anche se il
sistema denominato “1860 brick structure” di IMS è
protetto da diritto d'autore nazionale, l’impresa concorrente
NDC Health ha il diritto di commercializzare una struttura
derivata che soddisfi le esigenze dei consumatori.
Pertanto, agli occhi della Commissione, non sussiste più
quella situazione d'emergenza che aveva giustificato
l’adozione della decisione del luglio 2001. Con tale
provvedimento la Commissione aveva ritenuto che il rifiuto
di IMS di concedere a NDC una licenza per l'utilizzazione
della c.d. “struttura a 1860 celle” fosse ingiustificato e che
costituisse quindi un abuso di posizione dominante. L'uso
di tale struttura era, infatti, indispensabile per consentire a
NDC di proseguire le proprie attività sul mercato rilevante
dal momento che non c'erano strutture sostitutive reali o
potenziali. Pertanto, poiché il rifiuto di IMS rischiava di
pregiudicare in maniera grave e irreparabile la ricorrente
NDC, la Commissione aveva adottato la decisione in
esame con cui intimava a IMS di cedere in licenza,
mediante misure temporanee, il 1860 brick structure ai suoi
concorrenti sul mercato dei servizi regionali tedeschi per la
raccolta di dati relativi alle vendite di prodotti farmaceutici.
Peraltro, va ricordato che in data 26 ottobre 2001 il
presidente del Tribunale di primo grado aveva sospeso
l'esecuzione della decisione della Commissione, e tale
sospensiva era stata poi confermata dal presidente della
Corte di giustizia. Ora, la diatriba tra le parti continuerà
dinanzi alla Corte per la soluzione del quesito in materia di
proprietà intellettuale sollevato in via pregiudiziale, e
separatamente, dal Landgericht di Francoforte. Il parere
dell’avvocato generale sul caso è atteso per la fine
dell’anno.
ANTITRUST – INTESE
LIBERALIZZAZIONE
Con una comfort letter la Commissione autorizza il
programma mondiale di licenze di CD Philips/Sony
nonché l’accordo tipo di licenza comune noto come
SLA 2003 (07.08.2003)
Le Ferrovie dello Stato devono aprire il mercato del
trasporto passeggeri su rotaia anche ai concorrenti
stranieri (28.08.2003)
La Commissione ha ordinato alle FS di aprire a nuovi
operatori ferroviari stranieri il mercato italiano del
trasporto passeggeri. Tale decisione conclude le indagini
avviate nei confronti del monopolista nazionale il quale,
dal 1995, ha rifiutato ad un operatore ferroviario tedesco,
Georg Verkehsorganisation (“GVG”), l'accesso alle
proprie infrastrutture. Solo dopo l’inizio delle indagini ed
allo scopo di sfuggire ad una eventuale sanzione, le FS
hanno accordato a GVG l'accesso al mercato ferroviario
italiano e lo sfruttamento dei propri servizi di trazione
(locomotive e personale viaggiante). Le FS, inoltre, si
sono impegnate con la Commissione a fare altrettanto
con ogni altro operatore, provvisto delle necessarie
autorizzazioni, che presenti proposte per l'avvio di un
servizio ferroviario internazionale sul territorio Italiano.
Secondo la Commissione, la serie di accordi bilaterali che
costituiscono il programma mondiale di licenza per i CD
Philips/Sony rientra nel Regolamento di esenzione per
categoria n. 240/96. Inoltre, l’antitrust europeo ha ritenuto
compatibile con le regole di concorrenza anche l’accordo
tipo di licenza “SLA 2003”, dopo che la Philips/Sony vi ha
apportato, su invito della DG Concorenza, alcune
modifiche per renderne il contenuto conforme alle norme
antitrust. In particolare, la Commissione ritiene che lo
SLA 2003, nonostante ciascuna delle imprese coinvolte si
sia riservata il diritto di concedere licenze in maniera
separata, non restringa il gioco della concorrenza sul
mercato unico.
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EuroDejalex no. 7-8/2003
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
CALENDARIO : SETTEMBRE 2003
•
Mercoledì 3
Strasburgo:
Parlamento europeo sessione plenaria
•
Giovedì 4
Strasburgo:
Parlamento europeo sessione plenaria
•
Venerdì 5
Strasburgo:
Parlamento europeo sessione plenaria
•
Venerdì 12
Stresa:
Consiglio informale ECOFIN
•
Sabato 13
Stresa:
Consiglio informale ECOFIN
•
Giovedì 18
Lussemburgo: Corte di giustizia: sentenza, causa C-416/00, Morellato
– Libera circolazione delle merci
Lussemburgo: Corte di giustizia: sentenza, cause riunite C-291 e
292/01, Albacom – Libera prestazione dei servizi
•
Sabato 20
Taormina:
Consiglio informale AGRICOLTURA
•
Domenica 21
Taormina:
Consiglio informale AGRICOLTURA
•
Martedì 23
Strasburgo:
Parlamento europeo sessione plenaria
•
Mercoledì 24
Strasburgo:
Parlamento europeo sessione plenaria
•
Giovedì 25
Strasburgo:
Parlamento europeo sessione plenaria
•
Venerdì 26
Strasburgo:
Parlamento europeo sessione plenaria
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