EuroDejalex - De Berti Jacchia Franchini Forlani
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EuroDejalex no. 7-8/2003 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles EuroDejalex - Newsletter comunitaria - Luglio-Agosto 2003 • OSSERVATORIO P A G. • 2 CASELAW PAG. 4 • CALENDARIO PAG. 7 Italia al terzultimo posto nella graduatoria sul recepimento delle direttive comunitarie… e le procedure di infrazione “fioccano” anche in estate L’Italia si mantiene in fondo nella speciale classifica dei Paesi membri più diligenti nell’adempimento degli obblighi comunitari inerenti al mercato interno. Secondo i dati forniti lo scorso 30 giugno dal Segretariato generale della Commissione, negli ultimi due mesi l’Italia ha fatto meglio soltanto di Austria e Regno Unito, portandosi dall’ultimo posto, ricoperto nel bimestre precedente (cfr. EuroDejalex n. 4-5/03, pag. 2), al terzultimo posto. Un piccolo miglioramento che però impallidisce a confronto con la sesta posizione occupata dallo Stato italiano nello stesso periodo del 2002. Pertanto, l’Italia continua ad essere bersagliata da procedure di infrazione avviate dalla Commissione ai sensi dell’art. 226 Tr. CE. In particolare, meritano di essere segnalati 6 procedimenti approdati, nel corso del mese di luglio, alla fase del parere motivato (fase pre-contenziosa) o dinanzi alla Corte di Giustizia (fase contenziosa e fase di sanzionamento per inottemperanza a precedenti sentenze di condanna per inadempimento). Infrastrutture ferroviarie. In data 9 luglio la Commissione ha avviato la fase contenziosa contro 10 Stati membri, tra cui l’Italia, per la mancata trasposizione del pacchetto “infrastrutture ferroviarie”. Tale pacchetto, composto dalle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE per la liberalizzazione dei trasporti internazionali di merci su rotaia, è stato recepito per il momento solo da Francia, Belgio, Finlandia, Paesi Bassi e Danimarca. L’Italia, che pure ha già aperto alla concorrenza il mercato del trasporto merci ferroviario, non ha ancora notificato alle autorità comunitarie le misure nazionali di trasposizione delle citate direttive. Golden shares. Sempre il 9 luglio la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato con cui si contesta allo Stato italiano la contrarietà del D.L. n. 192/01, convertito nella legge n. 301/01, con le norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali. La normativa controversa, infatti, prevede che in caso di acquisizione diretta o indiretta da parte di imprese pubbliche di più del 2% del capitale di società operanti nel mercato italiano dell’elettricità o del gas, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti tale limite sia automaticamente sospeso fino alla realizzazione di un mercato pienamente concorrenziale a livello UE nei settori in questione. Secondo la Commissione, il caso de quo non soddisferebbe i requisiti fissati dalla giurisprudenza comunitaria in materia di golden shares (cfr. EuroDejalex nn. 2, 3 e 4-5/03) e dovrebbe essere risolto sulla base di tali indirizzi. Tabacco. Un altro parere motivato è stato ricevuto dall’Italia in data 14 luglio per non aver trasposto la direttiva 2001/37/CE sui prodotti del tabacco. Tale direttiva, giunta a scadenza il 30 settembre 2002, impone agli Stati membri di adottare a livello interno il divieto di denominazioni come light o mild per le sigarette e l’obbligo di riportare su ciascun pacchetto avvertimenti sanitari in modo visibile per almeno il 30% della superficie anteriore e non meno del 40% di quella posteriore. Mutuo riconoscimento delle qualifiche. La pressione comunitaria sul Governo italiano è continuata il 17 luglio, mediante l’invio della lettera con cui si intima di dare esecuzione alla sentenza della Corte CE del 21 marzo 2002, causa C-298/99. Con tale sentenza l’Italia era stata condannata per non aver trasposto correttamente la direttiva 85/384/CEE sul riconoscimento delle qualifiche nel settore dell’architettura. In particolare, la legge italiana imporrebbe agli architetti stranieri, come condizione per il riconoscimento del loro titolo di studio in Italia, il possesso di una infrastruttura sul territorio nazionale. Scambi azionari. Ancora il 17 luglio la Commissione ha dichiarato che sarà emesso un parere motivato nei confronti dello Stato italiano, per non avere quest’ultimo risposto alla richiesta di informazioni avanzata dall’esecutivo europeo sul regime fiscale italiano applicabile agli scambi di azioni tra società di Stati membri diversi. La Commissione, infatti, ritiene che il D. Lgs. 544/92, subordinando la non imposizione dello scambio di titoli sia al fatto che i valori fiscali delle partecipazioni scambiate siano uguali, sia al fatto che questi valori siano uguali a quelli iscritti a fini contabili, non costituisca una corretta trasposizione della direttiva 90/434/CEE disciplinante la materia a livello comunitario. Usura. Infine, in data 25 luglio la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato per chiedere ufficialmente di modificare la legge nazionale sull’usura. La normativa italiana, infatti, stabilendo che i tassi di interesse per mutui sul lungo periodo non possano essere superiori al rendimento medio dei BOT emessi per il periodo 1996-2000, sarebbe sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito e talmente restrittiva da dissuadere banche ed enti stranieri dall’offrire i propri servizi in Italia. La Commissione ritiene, quindi, che sussistano profili di incompatibilità con il diritto di stabilimento, la libera prestazione di servizi e la libera circolazione dei capitali. -1- EuroDejalex no. 7-8/2003 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles OSSERVATORIO • SERVIZI FINANZIARI Approvate definitivamente le modifiche al “passaporto unico europeo” sui prospetti (15.07.2003) Il Consiglio dei ministri UE ha approvato la proposta di direttiva modificata sui prospetti presentata dalla Commissione il 9 agosto 2002, che innova parzialmente il regime già introdotto con la direttiva 2001/34/CE. Il prospetto è uno strumento di pubblicità contenente le informazioni essenziali, finanziarie e non, che una società deve mettere a disposizione degli investitori al momento dell’emissione di valori mobiliari (azioni, obbligazioni, etc.) e/o dell’ammissione di tali valori alla negoziazione su un mercato regolamentato. Scopo della nuova normativa é quello di armonizzare i requisiti concernenti la redazione, il controllo e la diffusione del prospetto, in modo da incrementare la tutela e la fiducia degli investitori ed agevolare le imprese nella raccolta di capitali su base paneuropea, favorendo cosi la realizzazione di un mercato unico dei servizi finanziari. La nuova direttiva conferma il sistema di “passaporto unico europeo”, varato nel 2001, che permette alle società di negoziare valori mobiliari in qualunque Stato membro dell’UE, mediante notifica del prospetto all’autorità competente di tale Stato con la dimostrazione di aver già ottenuto l’approvazione dell’autorità competente di un altro Stato membro. Una volta autorizzato in uno Stato dunque, il prospetto sarà accettato in tutta l’Unione (c.d. “home competent authority principle”). La redazione del prospetto dovrà, in ogni modo, seguire regole comunitarie specifiche a seconda dal valore nominale dei titoli mobiliari e della dimensione delle imprese emittenti. Per maggiori informazioni sulla direttiva, il cui testo non è ancora pubblicato, si veda: www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/mobil/prospectus_en.htm. • SOCIETÀ La cooperazione in forma societaria a livello europeo diventa realtà (22.07.2003) Dopo ben dieci anni di negoziazioni, gli Stati membri hanno approvato, in seno al Consiglio Pesca ed Agricoltura, il regolamento sullo statuto della società cooperativa europea (“SCE”) insieme all’indissociabile direttiva sul coinvolgimento dei lavoratori nella vita della società. Grazie allo statuto, le società cooperative operanti in diversi Stati membri (oggi circa 300 mila) potranno acquisire una personalità giuridica unica in applicazione del diritto comunitario, nonché una struttura ed una regolamentazione uniforme. In tal modo la cooperazione, purché non limitata al soddisfacimento di esigenze locali, sarà in grado di organizzare e programmare nuove attività su scala europea, senza dover creare una costosa rete di società nazionali per sfruttare le opportunità transfrontaliere offerte dal mercato interno, il tutto in condizioni di parità e competitività con le imprese a base capitalistica. In base al nuovo regolamento, qualsiasi persona giuridica o fisica, con un capitale minimo di € 30 000, potrà costituire una SCE anche a responsabilità limitata. In particolare, la costituzione della cooperativa europea potrà avvenire in uno dei seguenti modi: a) mediante trasformazione di una cooperativa esistente che possieda da almeno due anni una filiale o una succursale in un altro Stato membro; b) mediante fusione di due o più cooperative esistenti; c) “ex novo”, da parte di almeno cinque persone fisiche o di almeno cinque persone fisiche e giuridiche, ovvero da parte di almeno due persone giuridiche. Nei casi b) e c), la provenienza di due o più delle persone fisiche o giuridiche deve coincidere con almeno due Stati membri diversi. Come per la Società Europea, i diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori nella SCE saranno disciplinati attraverso un accordo tra le parti (dirigenza della società e delegazione rappresentativa dei lavoratori) o, in mancanza, dalle disposizioni di riferimento che ciascuno Stato membro avrà elaborato sulla base dei principi standard fissati dalla normativa comunitaria. Gli Stati membri hanno ora tre anni per la trasposizione della direttiva, mentre il regolamento si applicherà automaticamente dal 18 agosto 2006. Per approfondimenti si veda: www.europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/coop/social-cmaf_agenda/social-cmaf-cooperatives.htm. • UNIONE DOGANALE E PROPRIETÀ INTELETTUALE Maggior protezione contro contraffazione e pirateria: approvato il nuovo regolamento sui poteri di intervento delle autorità doganali in Europa (22.07.2003) Il Consiglio UE ha approvato il regolamento grazie al quale verranno ampliati i poteri di intervento delle autorità doganali degli Stati membri nei confronti delle merci contraffatte, usurpative o sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale. La nuova normativa, che entrerà in vigore il 1° luglio 2004 abrogando l’attuale Regolamento (CE) n. 3295/94, prevede una procedura più flessibile per i titolari dei diritti di privativa industriale che intendano rivolgersi alle autorità doganali: infatti, le domande di intervento diventeranno gratuite ed il loro formato, le informazioni che in esse dovranno figurare nonché le modalità di accettazione delle stesse da parte delle autorità doganali saranno pienamente armonizzate nei vari Stati membri. Il periodo entro il quale le autorità doganali dovranno intervenire sarà fissato dalle stesse all’atto dell’accoglimento della domanda e non potrà comunque essere superiore ad un anno, salvo proroghe richieste dal titolare del diritto di proprietà intellettuale. Inoltre, il regolamento estende i concetti di “merci contraffatte ed usurpative” comprendendovi anche l’uso illecito di segni distintivi, indicazioni e appellazioni d’origine relativi a prodotti alimentari e qualsiasi altra denominazione che -2- EuroDejalex no. 7-8/2003 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles possa mettere a rischio salute e sicurezza dei consumatori. Per il testo integrale dell’atto si veda: www.europa.eu.int/eurlex/it/dat/2003/l_196/l_19620030802it00070014.pdf. • GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI La Commissione propone di armonizzare la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (22.07.2003) La Commissione ha adottato una proposta di regolamento volta ad uniformare le norme degli Stati membri in materia di legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali sorte tra soggetti di Paesi membri diversi (c.d. “Roma II”). Con questa iniziativa l’esecutivo europeo mira a completare l'armonizzazione del diritto internazionale privato in materia di obbligazioni civili e commerciali già notevolmente progredito, a livello comunitario, grazie al Regolamento (CE) n. 44/2001 per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ed a livello internazionale grazie alla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Scopo della proposta é quello di assicurare che i tribunali di tutti gli Stati Membri applichino le stesse regole alle controversie transfrontalliere che concernono obbligazioni extracontrattuali (quali le questioni relative ai sinistri RC auto, danni da prodotti difettosi o violazioni della privacy). Il regolamento permetterà alle parti di determinare in anticipo e con ragionevole certezza la regola applicabile ad una determinata situazione giuridica, tanto più che le regole proposte saranno oggetto di interpretazione uniforme da parte della Corte di giustizia. Il principio di base stabilito dalla Commissione, che riflette l'evoluzione recente delle norme di conflitto di leggi negli Stati membri, é quella della lex loci delicti commissi, ovvero applicazione della legge del luogo ove il danno diretto si é verificato o rischia di verificarsi. E’ comunque prevista una clausola derogatoria generale che permette di applicare la legge nazionale corrispondente al centro di gravità della situazione, in modo che il giudice possa adattare la regola di base al caso concreto. Considerando che non tutti gli Stati membri hanno codificato le norme di diritto internazionale privato in materia di obbligazioni extracontrattuali, questa iniziativa dovrebbe rafforzare la certezza del diritto e favorire il buon funzionamento del mercato interno. Per consultare il testo integrale della proposta di regolamento si veda il sito: www.europa.eu.int/eur-lex/it/com/pdf/2003/com2003_0427it01.pdf. • MERCATO INTERNO La Grecia riceve una lettera di messa in mora a causa della propria legislazione sui giochi elettronici. Secondo la Commissione è un ostacolo alla libera circolazione dei servizi ed alla libertà di stabilimento (22.07.2003) Mentre l’Italia fa i conti con le numerose procedure d’infrazione in avvio o pendenti, di cui si è detto in prima pagina, anche gli altri Stati membri sono interessati dai richiami della Commissione europea all’osservanza delle norme comunitarie sul mercato interno. Uno dei casi più significativi da segnalare è quello inerente alla seconda richiesta formale di informazioni pervenuta alla Grecia relativamente alle legge n. 3037 del 29 luglio 2002, che proibisce l’uso di giochi elettronici, elettrici ed elettromeccanici, compresi i giochi per PC, in tutti i luoghi pubblici e privati nonché nei c.d. cybercafe. Secondo la Commissione tale normativa, rendendo impossibile l’installazione e fornitura di giochi e programmi elettronici e lo svolgimento delle attività connesse nei luoghi pubblici potrebbe ostacolare la libertà di stabilimento e la libertà di fornire tali servizi da parte degli operatori economici comunitari, in violazione degli artt. 43 e 49 del Trattato. In particolare la legge de qua, pur prefiggendosi lo scopo della tutela dei consumatori e dell’ordine pubblico, risulterebbe sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, assimilando il trattamento dei giochi elettronici a quello riservato ad altri apparecchi quali slot machines o ai giochi d’azzardo, senza che i primi sollevino però le stesse preoccupazioni di ordine sociale dei secondi. Inoltre la normativa, contemplando regole tecniche relative ad apparecchi elettronici e meccanici, avrebbe dovuto essere preventivamente notificata alla Commissione, sulla base della direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. • SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE E CONCORRENZA La Commissione europea introduce regole precise per migliorare la collaborazione con le autorità nazionali in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (23.07.2003). La Commissione europea, sulla base dei poteri che le sono conferiti dall’art. 7 della direttiva 2002/21/CE, istitutiva di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, ha adottato una raccomandazione contenente i principi chiave per la procedura di notifica di concessioni nazionali per l’installazione di strutture di servizi della società dell’informazione. Le autorità nazionali di regolamentazione devono infatti contribuire allo sviluppo del mercato interno cooperando tra di loro e con la Commissione in modo trasparente, in particolare scambiando informazioni con quest’ultima e notificando quelle concessioni che, per la dimensione dell’impresa od altre caratteristiche enunciate nella direttiva quadro, potrebbero incidere sul mercato unico o porre problemi sotto il profilo della concorrenza. Pertanto, allo scopo di assicurare l’efficacia del meccanismo di cooperazione e consultazione con le autorità nazionali, la raccomandazione in esame introduce regole precise concernenti il processo di notifica ed i relativi termini perentori, gli elementi che devono obbligatoriamente figurare nelle notifiche nonché le modalità di pubblicazione, valutazione e registrazione delle stesse. Il testo integrale della raccomandazione, che non ha comunque efficacia vincolante, è disponibile al seguente sito internet: www.europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/news/documents/recommendation_art7/Rec%20IT.PDF. -3- EuroDejalex no. 7-8/2003 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles -4- EuroDejalex no. 7-8/2003 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW : Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza CONCORRENZA AIUTI DI STATO Il Tribunale precisa i criteri per la fissazione delle ammende in caso di cartelli Una compensazione finanziaria che costituisce contropartita di obblighi di servizio pubblico può non rappresentare un aiuto di Stato Tribunale di primo grado, sentenze del 9 luglio 2003, cause T-220-223-224 e 230/00 Commissione/Cheil Jedang Corporation e altri Corte di giustizia, sentenza del 24 luglio 2003, causa C280/00, Altmark Trans GmbH, Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, “ … 1) L'importo dell'ammenda inflitta in solido alla Daesang Corp. e alla Sewon Europe GmbH è fissato a EUR 7 128 240. 2) Il ricorso, per il resto, è respinto … ” “ ... l’applicazione dell'art. [87, n. 1, Tr. CE] in base al quale l'aiuto deve essere tale da incidere sugli scambi tra Stati membri, non dipende dalla natura locale o regionale dei servizi di trasporto forniti o dall'importanza del settore di attività interessato. Tuttavia, sovvenzioni pubbliche volte a consentire l'esercizio di servizi di linea urbani, extraurbani o regionali non ricadono nella sfera di tale disposizione qualora debbano essere considerate una compensazione atta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per adempiere obblighi di servizio pubblico ... ”. N.B.: Il Tribunale, dopo aver ridotto le ammende inflitte alle ricorrenti nell’ambito del cartello della Lisina, ha precisato che il calcolo delle circostanze aggravanti o attenuanti deve farsi esclusivamente sull’importo di base delle ammende calcolato considerando gravità, durata e natura dell’infrazione e non su quello già comprensivo di altri aumenti o decurtazioni. Il Tribunale, inoltre, ha escluso l’applicazione del principio del “ne bis in idem” nel caso di ammende inflitte alle stesse imprese e per lo stesso cartello da parte di Stati extra-UE (nel caso di specie gli USA), poiché i criteri di valutazione e gli obbiettivi da essi perseguiti sono differenti da quelli adottati dalla Commissione per il calcolo della sanzione. N.B.: La Corte ha indicato quattro condizioni affinché una compensazione finanziaria non sia considerata aiuto di Stato. In particolare, 1) l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata del servizio pubblico sulla base di obblighi chiari e precisi; 2) i parametri per il calcolo della compensazione devono essere previamente stabiliti in modo obbiettivo e trasparente; 3) la compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi del servizio; 4) se la selezione dell’impresa beneficiaria avviene senza gara d’appalto, la compensazione va calcolata considerando i costi cui un’impresa media dovrebbe far fronte. *** DIRITTO ISTITUZIONALE I poteri di indagine dell’OLAF si estendono anche alla Banca Centrale Europea ed alla Banca Europea per gli Investimenti *** Corte di giustizia, sentenze del 10 luglio 2003, causa C11/00 e C-15/00, Commissione/BCE e Commissione/BEI SALUTE PUBBLICA E PROPRIETÀ’ INTELLETTUALE “ … escludendo l'applicazione del regolamento n. 1073/1999 e rifiutando di adattare le [loro] procedure interne per soddisfare i requisiti stabiliti dallo stesso, [la BCE e la BEI hanno] violato il detto regolamento, in particolare il suo art. 4, e [hanno] superato il margine di autonomia organizzativa che ess[e] manten[gono] nell'ambito della lotta contro la frode ... ” Anche secondo la Corte, la Commissione non aveva il potere di ordinare la revoca delle AIC dei medicinali ad uso umano contenenti sostanze anoressizzanti Corte di giustizia, sentenza del 24 luglio 2003, causa C39/03 P, Commissione/Artegodan GmbH e altri N.B.: Con tale pronunciamento, la Corte ha annullato le decisioni della BCE e della BEI che riservavano ai loro servizi interni i poteri di indagine amministrativa invece attribuiti all’OLAF dal Regolamento (CE) n. 1073/1999. Come noto, lo scopo dell’OLAF è quello di svolgere, in totale autonomia ed indipendenza, verifiche all’interno delle Istituzioni comunitarie al fine di prevenire e sopprimere le frodi. Secondo la Corte, la BCE e la BEI, pur avendo una certa autonomia per l’assolvimento dei compiti attribuiti loro dal Trattato, non sfuggono ai poteri di indagine dell’OLAF e nemmeno la lamentata possibilità di intralcio nell’adempimento di tali compiti giustificherebbe le decisioni impugnate. Infatti, la condotta dell’OLAF è già soggetta ad un complesso sistema di garanzie e verrà ulteriormente monitorata con l’introduzione, entro il 2004, di un Codice di condotta proposto dalla Commissione. “ … si deve constatare che con ragione il Tribunale ha dichiarato che la Commissione era incompetente ad adottare le decisioni controverse e che queste ultime dovevano pertanto essere annullate … ” N.B.: Il caso di specie nasce da tre decisioni del 9 marzo 2000 con cui la Commissione ordinava la revoca delle autorizzazioni all’immissione in commercio (AIC) dei medicinali ad uso umano contenenti sostanze anoressizzanti (amfepramone, clobenzorex, fenproporex, norpseudoefedrina e fentermina). Tali decisioni sono state annullate dal Tribunale di Prima Istanza, azionato dai ricorsi delle case farmaceutiche interessate, il quale con sentenza del 26 novembre 2002 ha stabilito che la Commissione non era competente ad adottarle. -5- EuroDejalex no. 7-8/2003 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW : Commissione Europea ANTITRUST- INTESE VIETATE con Novozymes e tali alleanze potrebbero, a seguito dell’operazione, trovarsi strutturalmente legate. Sanzionata Yamaha per fissazione dei prezzi di rivendita (16.07.2003) ANTITRUST – M&A Sarà solo la Commissione a esaminare la fusione Lagardère/Vivendi Universal Publishing (23.07.2003) La Commissione ha inflitto al produttore di strumenti musicali Yamaha un'ammenda di 2.56 milioni di € per avere fissato, in taluni paesi UE, i prezzi di rivendita per pianoforti, chitarre e oboi nell’ambito del proprio sistema di distribuzione selettiva. Le restrizioni, pur essendo gravi, erano limitate a determinati paesi e rivenditori, non erano il risultato di una strategia deliberata e non sono state applicate integralmente. Inoltre, non appena la Commissione è intervenuta, Yamaha ha adottato provvedimenti per porre fine alle restrizioni e riorganizzare il proprio sistema distributivo. Tali circostanze hanno attenuato l’entità della sanzione. La Commissione ha deciso di non dare seguito alla domanda di referral parziale, ai sensi dell’art. 9 del Merger Regulation, presentata lo scorso 14 maggio dalle autorità francesi in relazione all’operazione di acquisizione di Vivendi Universal Publishing da parte di Lagardère. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalle autorità richiedenti, la Commissione ha ritenuto che l’operazione in esame, in quanto coinvolgente i due principali poli editoriali del mercato francese, abbia una rilevanza sopranazionale (tutta l’area francofona). Pertanto il progetto d'acquisizione notificato verrà esaminato nella sua totalità a livello comunitario. ANTITRUST – POSIZIONE DOMINANTE Abuso di dominanza per la francese Wanadoo (16.07.2003) ANTITRUST – INTESE Esentato il nuovo sistema UEFA di vendita congiunta dei diritti relativi alla Champions League (24.07.2003) La società Wanadoo, fornitrice di accessi internet ad alta velocità e detenuta al 72% da France Télécom (“FT”), è stata sanzionata dalla Commissione poiché, dalla fine del 1999 ad ottobre 2002, ha praticato prezzi predatori nella fornitura dei propri servizi. Secondo l’antitrust europeo, tale condotta abusiva rientrava in un preciso piano aziendale che coinvolgeva anche la società-madre FT. Infatti, Wanadoo avrebbe dovuto operare in perdita ancora per tutto il 2003 e 2004 in modo da escludere i concorrenti dal mercato degli internet providers e consentire poi a FT, che al tempo dei fatti era monopolista del mercato a monte della vendita di servizi ADSL, di recuperare le perdite patite da Wanadoo. In particolare, la Commissione ha fatto applicazione dei due test elaborati nei casi Akzo e Tetra Pak II per stabilire se i prezzi praticati da Wanadoo fossero o meno predatori. Secondo questi test, se i prezzi praticati sono inferiori ai costi variabili allora si tratta, senza ombra di dubbio, di prezzi predatori; se invece i prezzi sono tali da coprire i costi variabili ma non anche i costi fissi, e quindi il costo totale, saranno da considerarsi predatori solo se rientrano in un piano volto all’eliminazione dei concorrenti. Nel caso in esame i prezzi sono stati, fino ad agosto 2001, ben al di sotto dei costi variabili e successivamente equivalenti a tali costi e facevano parte, come detto, di un piano preordinato all’eliminazione della concorrenza. La Commissione ha dato il suo nullaosta nei confronti del nuovo sistema UEFA di vendita congiunta dei diritti relativi alla Champions. In particolare tale sistema presenta notevoli innovazioni rispetto al vecchio, notificato nel 1999, che prevedeva la vendita accentrata dei diritti TV ad una sola emittente televisiva per ogni Stato e per una durata di 4 anni senza prevedere la possibilità di accesso a tale mercato per gli operatori di internet e della nuova telefonia UMTS. Il nuovo sistema di vendita, invece, prevede la suddivisione dei diritti in tre pacchetti: oro, argento e bronzo. Sarà sempre l’UEFA a commercializzarli in maniera accentrata; tuttavia, qualora essa non riesca a vendere il pacchetto bronzo entro un determinato termine, saranno le singole squadre di calcio che potranno negoziarne la vendita con emittenti televisive ma anche con operatori internet e telefonici. Inoltre i diritti verranno venduti per un periodo non eccedente i tre anni e la vendita sarà effettuata mediante gara aperta a tutte le imprese interessate. ANTITRUST – M&A Acquisizione condizionata di Wella da parte di Procter&Gamble (30.07.2003) ANTITRUST – M&A La Commissione ha autorizzato l’acquisizione, da parte dell’americana Procter & Gamble (“P&G”), della tedesca Wella AG a condizione che venga rispettata una serie di impegni proposti dall’acquirente. Infatti, la Commissione aveva constatato l'esistenza di problemi di concorrenza sui mercati di prodotti per capelli in Irlanda, Norvegia e Svezia. Pertanto, P&G ha presentato un insieme di impegni volti, tra l’altro, a concedere una licenza per il suo marchio “Herbal Essences”, più altri marchi, a favore di un concessionario da sottoporre all'approvazione della Commissione per 5 anni e con la previsione di un successivo periodo di 3 anni durante i quali non utilizzerà i marchi licenziati (black-out period). DSM può acquisire la divisione “Vitamine e prodotti di chimica fine” di Roche (23.07.2003) Dopo aver concluso la fase II prevista dal Merger Regulation, per eliminare i dubbi che persistevano nonostante gli impegni proposti nella fase I (Cfr EuroDejalex n. 4-5/03, pag. 8), la Commissione ha autorizzato l’acquisizione da parte di DSM della divisione Vitamins and Fine Chemicals di Roche. Ora DSM dovrà porre fine all’alleanza strategica con BASF e farne un concorrente effettivo, poiché a sua volta Roche è alleata -6- EuroDejalex no. 7-8/2003 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles ANTITRUST – POSIZIONE DOMINANTE ANTITRUST – POSIZIONE DOMINANTE L’eterna istruttoria della Commissione nei confronti di Microsoft è giunta alle battute finali (06.08.2003) Non è più necessario l’intervento della Commissione per assicurare la concorrenza tra NDC Health e IMS Health (13.08.2003) La Commissione ha offerto a Microsoft l’ultima possibilità di presentare osservazioni difensive prima della conclusione delle indagini antitrust cumulate nel tempo nei confronti del colosso statunitense dell’informatica. Infatti, già nel febbraio del 2000 la Commissione aveva inviato una richiesta di informazioni a proposito di un presunto abuso di posizione dominante legato alla vendita di Windows 2000. Successivamente, nell’agosto dello stesso anno, la Commissione ha avviato un’indagine nei confronti di Microsoft per lamentate condizioni discriminatorie nella concessione di licenze e presunti rifiuti ingiustificati di fornire informazioni sui propri software. Inoltre, nell’agosto del 2001 la Commissione ha avviato un'ulteriore indagine, sempre nei confronti di Microsoft, accusata dai concorrenti di usare la propria posizione dominante sul mercato dei sistemi operativi per PC come leva per estendere il proprio dominio anche sul mercato dei sistemi operativi per server di fascia bassa (c.d. “monopoly leveraging”). Ed è nell’ambito di quest’ultima indagine che si colloca l’odierno invito a presentare le osservazioni difensive. Secondo le informazioni raccolte dalla Commissione nel corso dell’ultimo anno, Microsoft avrebbe utilizzato il sistema Windows Media Player, vendendolo abbinatamente con il sistema operativo Windows, come leva per rafforzarsi sul mercato dei sistemi operativi per server di fascia bassa. Nell’ambito di tale pratica, Microsoft avrebbe ingiustamente rifiutato di fornire, ai propri concorrenti, le necessarie informazioni di interfaccia al sistema Windows per lo sviluppo di server alternativi a Windows Media Player. Pertanto la Commissione ha proposto a Microsoft alcune misure correttive volte ad eliminare la condotta abusiva (a scelta, la cessazione della vendita abbinata oppure l’offerta di versioni alternative di Windows Media Player) ed a consentire ai concorrenti di ottenere le informazioni di interfaccia tramite un obbligo in tal senso rivolto a Microsoft. La Commissione ha ritirato la decisione, adottata il 3 luglio 2001, con cui applicava misure provvisorie (interim measures) nei confronti di IMS Health (“IMS”), leader mondiale della raccolta di dati sulle vendite e le prescrizioni di prodotti farmaceutici. Infatti, secondo una recente sentenza del tribunale regionale di Francoforte, anche se il sistema denominato “1860 brick structure” di IMS è protetto da diritto d'autore nazionale, l’impresa concorrente NDC Health ha il diritto di commercializzare una struttura derivata che soddisfi le esigenze dei consumatori. Pertanto, agli occhi della Commissione, non sussiste più quella situazione d'emergenza che aveva giustificato l’adozione della decisione del luglio 2001. Con tale provvedimento la Commissione aveva ritenuto che il rifiuto di IMS di concedere a NDC una licenza per l'utilizzazione della c.d. “struttura a 1860 celle” fosse ingiustificato e che costituisse quindi un abuso di posizione dominante. L'uso di tale struttura era, infatti, indispensabile per consentire a NDC di proseguire le proprie attività sul mercato rilevante dal momento che non c'erano strutture sostitutive reali o potenziali. Pertanto, poiché il rifiuto di IMS rischiava di pregiudicare in maniera grave e irreparabile la ricorrente NDC, la Commissione aveva adottato la decisione in esame con cui intimava a IMS di cedere in licenza, mediante misure temporanee, il 1860 brick structure ai suoi concorrenti sul mercato dei servizi regionali tedeschi per la raccolta di dati relativi alle vendite di prodotti farmaceutici. Peraltro, va ricordato che in data 26 ottobre 2001 il presidente del Tribunale di primo grado aveva sospeso l'esecuzione della decisione della Commissione, e tale sospensiva era stata poi confermata dal presidente della Corte di giustizia. Ora, la diatriba tra le parti continuerà dinanzi alla Corte per la soluzione del quesito in materia di proprietà intellettuale sollevato in via pregiudiziale, e separatamente, dal Landgericht di Francoforte. Il parere dell’avvocato generale sul caso è atteso per la fine dell’anno. ANTITRUST – INTESE LIBERALIZZAZIONE Con una comfort letter la Commissione autorizza il programma mondiale di licenze di CD Philips/Sony nonché l’accordo tipo di licenza comune noto come SLA 2003 (07.08.2003) Le Ferrovie dello Stato devono aprire il mercato del trasporto passeggeri su rotaia anche ai concorrenti stranieri (28.08.2003) La Commissione ha ordinato alle FS di aprire a nuovi operatori ferroviari stranieri il mercato italiano del trasporto passeggeri. Tale decisione conclude le indagini avviate nei confronti del monopolista nazionale il quale, dal 1995, ha rifiutato ad un operatore ferroviario tedesco, Georg Verkehsorganisation (“GVG”), l'accesso alle proprie infrastrutture. Solo dopo l’inizio delle indagini ed allo scopo di sfuggire ad una eventuale sanzione, le FS hanno accordato a GVG l'accesso al mercato ferroviario italiano e lo sfruttamento dei propri servizi di trazione (locomotive e personale viaggiante). Le FS, inoltre, si sono impegnate con la Commissione a fare altrettanto con ogni altro operatore, provvisto delle necessarie autorizzazioni, che presenti proposte per l'avvio di un servizio ferroviario internazionale sul territorio Italiano. Secondo la Commissione, la serie di accordi bilaterali che costituiscono il programma mondiale di licenza per i CD Philips/Sony rientra nel Regolamento di esenzione per categoria n. 240/96. Inoltre, l’antitrust europeo ha ritenuto compatibile con le regole di concorrenza anche l’accordo tipo di licenza “SLA 2003”, dopo che la Philips/Sony vi ha apportato, su invito della DG Concorenza, alcune modifiche per renderne il contenuto conforme alle norme antitrust. In particolare, la Commissione ritiene che lo SLA 2003, nonostante ciascuna delle imprese coinvolte si sia riservata il diritto di concedere licenze in maniera separata, non restringa il gioco della concorrenza sul mercato unico. -7- EuroDejalex no. 7-8/2003 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CALENDARIO : SETTEMBRE 2003 • Mercoledì 3 Strasburgo: Parlamento europeo sessione plenaria • Giovedì 4 Strasburgo: Parlamento europeo sessione plenaria • Venerdì 5 Strasburgo: Parlamento europeo sessione plenaria • Venerdì 12 Stresa: Consiglio informale ECOFIN • Sabato 13 Stresa: Consiglio informale ECOFIN • Giovedì 18 Lussemburgo: Corte di giustizia: sentenza, causa C-416/00, Morellato – Libera circolazione delle merci Lussemburgo: Corte di giustizia: sentenza, cause riunite C-291 e 292/01, Albacom – Libera prestazione dei servizi • Sabato 20 Taormina: Consiglio informale AGRICOLTURA • Domenica 21 Taormina: Consiglio informale AGRICOLTURA • Martedì 23 Strasburgo: Parlamento europeo sessione plenaria • Mercoledì 24 Strasburgo: Parlamento europeo sessione plenaria • Giovedì 25 Strasburgo: Parlamento europeo sessione plenaria • Venerdì 26 Strasburgo: Parlamento europeo sessione plenaria NOTA IMPORTANTE: Questa Newsletter è destinata esclusivamente ad uso interno. 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