EuroDejalex No. - De Berti Jacchia Franchini Forlani
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EuroDejalex no. 6/2003 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles EuroDejalex - Newsletter comunitaria Giugno 2003 • OS S E R V A T O R I O • CA S E L A W • CA L E N D A R I O Verso un’agricoltura sostenibile in Europa: il Consiglio UE riforma radicalmente la PAC. P. 2 P. 4 P. 6 In data 26 giugno 2003, dopo quasi un anno di negoziazioni, i ministri UE dell’agricoltura riunitisi a Lussemburgo hanno raggiunto un accordo che rivoluzionerà la regole della politica agricola comune (PAC), la quale sarà incentrata sul rispetto degli interessi di consumatori e contribuenti europei nonché sulla libertà per gli agricoltori di produrre secondo le reali esigenze del mercato. In breve, gli elementi salienti della riforma sono: il c.d. “disaccoppiamento”, ovvero l’introduzione di un “pagamento unico per azienda”, che eliminerà gli attuali vincoli tra aiuti e livello di produzione. Oggi, infatti, ad un tot di produzione corrisponde un tot di sovvenzioni dirette UE. Tra l’altro, grazie a questa novità gli agricoltori potranno presentare una domanda unica sulla base di criteri chiari e definiti, semplificando cosi le procedure amministrative; la c.d. “condizionalità”, in base alla quale i contributi alle aziende saranno legati al rispetto delle norme in materia di tutela ambientale, di sicurezza alimentare e fitosanitaria, di benessere e salute degli animali, come pure all’obbligo di mantenere la terra in buone condizioni ecologiche e agronomiche; la c.d. “modulazione”, ovvero la riduzione dei pagamenti alle grandi aziende agricole che renderà disponibili fondi da investire nella nuova politica di sviluppo rurale; l’introduzione di un meccanismo di disciplina finanziaria, volto ad impedire che vengano superati i vincoli di bilancio fissati fino al 2013 per l’Europa allargata a 25 membri; il riesame delle politiche relative all’organizzazione comune dei mercati, in particolare nei settori lattiero-caseario, dei cereali, del riso, del frumento duro, dei foraggi essiccati e della frutta a guscio. La riforma prevede anche aiuti temporanei e decrescenti per l’adeguamento alle nuove regole, nonché un aumento degli incentivi all’investimento destinati ai giovani agricoltori e ai produttori che parteciperanno a programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli o del benessere degli animali. La nuova PAC entrerà in vigore nel 2005, ma per vincere la resistenza di alcuni Paesi, come la Francia, si è dovuto operare un compromesso attraverso il differimento di alcune novità. Infatti, gli Stati membri la cui agricoltura si trovi in condizioni particolari potranno applicare il “pagamento unico per azienda” a partire dal 2007, usufruendo quindi di un periodo transitorio per evitare improvvisi abbandoni della produzione. Inoltre, sempre a partire dal 2007, gli Stati dovranno fornire agli agricoltori che ne facciano richiesta un sistema di consulenza aziendale, per illustrare come applicare al meglio le nuove norme e come migliorare il processo produttivo. La Commissione, che ha visto accogliere gran parte delle proprie proposte iniziali, non ha mancato di sottolineare la svolta epocale rappresentata da una riforma che mira a rendere l’agricoltura europea più stabile, competitiva ed orientata al mercato, semplificandone la regolamentazione anche in vista dell’ormai prossimo allargamento ad est. In tal modo l’UE potrà, in primo luogo, allontanare le accuse rivolte alla vecchia PAC di distorcere il mercato agricolo mondiale e, in secondo luogo, acquisire un maggior potere negoziale in seno all’OMC per le questioni inerenti allo sviluppo sostenibile, attualmente in discussione a Doha (Qatar). -1- EuroDejalex no. 6/2003 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles OSSERVATORIO • FISCALITA’ Adottato un pacchetto di tre provvedimenti contro la concorrenza fiscale dannosa all’interno dell’UE (03.06.2003) Il Consiglio UE ha varato un pacchetto di tre misure, proposte dalla Commissione nel 1997, volte a ridurre le distorsioni ancora presenti nel mercato interno, tra le strutture fiscali degli Stati membri, a causa di pratiche impositive che alterano la corretta distribuzione delle entrate tributarie a livello comunitario. Il pacchetto fiscale comprende, innanzitutto, il codice di condotta per la fiscalità delle imprese, da applicare immediatamente, contenente una serie di impegni che gli Stati membri assumono relativamente alle misure fiscali incidenti sull’allocazione delle attività economiche (p. es.: facilitazioni riservate ai non residenti, aliquote per le società estere inferiori al livello impositivo generale, etc.). Secondo tale codice, in particolare, gli Stati UE devono astenersi dal mettere in atto tali misure fiscali dannose (c.d. “congelamento”), e modificheranno le leggi o pratiche esistenti in conformità ai principi del codice (c.d. “smantellamento”). Il secondo provvedimento, invece, consiste in una direttiva ed una risoluzione ed essa connessa volte ad assicurare una tassazione effettiva degli interessi sugli investimenti di risparmio transfrontalieri: ciascuno Stato membro dovrà informare gli altri Stati degli interessi versati a partire dal suo territorio a singoli residenti in altri Stati membri. Infine viene in rilievo la direttiva che eliminerà le trattenute all’origine sui pagamenti di interessi, canoni e royalities effettuati tra imprese consociate di Stati membri diversi, allo scopo di favorire le attività transfrontaliere ed evitare nel contempo l’erosione fiscale incontrollata. Entrambe le direttive del pacchetto, pubblicate sulla GUUE del 26.06.2003, entreranno in vigore il 1° gennaio 2004, ma quella sulla tassazione degli interessi dovrà essere trasposta a livello nazionale solo nel 2005. Per approfondimenti sul pacchetto fiscale, si veda: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/information_notes/taxation_package/taxpack.htm. • TRASPORTI La Commissione negozierà per conto dell’UE i nuovi accordi “Open Skies” con USA e altri paesi terzi (06.06.2003) Il Consiglio “Trasporti”, contestualmente all’esame di vari provvedimenti in materia di trasporto marittimo e su strada (in particolare, la proposta di regolamento sul miglioramento delle navi e delle installazioni portuali e la proposta di direttiva sull’obbligo di installazione delle cinture di sicurezza su tutti i veicoli a motore dal 2004) ha conferito alla Commissione lo storico incarico di negoziare per conto dell’Unione Europea taluni accordi con paesi terzi nel settore del trasporto aereo. Tale mandato generale, che permette all’UE di presentarsi ai negoziati come un soggetto autonomo a livello internazionale, riguarda anzitutto la rappresentanza per l’avvio delle trattative con gli Stati Uniti in merito alla stipulazione di un nuovo accordo “Open Skies” per l’apertura dei mercati nel trasporto aereo transatlantico. Ciò significherà fissare consensualmente, tra UE e USA, le regole relative ad investimenti, rotte, frequenze, bande orarie, tariffe, concorrenza nonché alla sicurezza dei passeggeri e degli aeromobili, eliminando le c.d. clausole sulla nazionalità valutate incompatibili con il diritto comunitario dalla Corte di Giustizia (cfr. EuroDejalex n. 06/02, pagg. 3-4, per i vecchi accordi “Open Skies”). Inoltre, alla Commissione sono stati affidati analoghi poteri di negoziazione con altri paesi terzi, allo scopo di assicurare l’accesso al mercato dell’aviazione a tutti i vettori comunitari a condizioni non discriminatorie. Tuttavia, considerata l’estrema difficoltà per la Commissione di modificare e rinegoziare le centinaia di accordi bilaterali in vigore, è stata presentata altresì una proposta di regolamento del Consiglio e del Parlamento Europeo con cui si autorizzano i singoli Stati membri a negoziare accordi con paesi terzi sotto il controllo comunitario e sulla base di accordi-tipo previamente approvati. • DIRITTO DELLE SOCIETA’ Semplificazione e modernizzazione della pubblicità societaria: nuove regole al via dal 1° gennaio 2007 (11.06.2003) Il Consiglio UE ha approvato, in prima lettura, le modifiche proposte dalla Commissione alla direttiva 68/151/CEE (la c.d. “prima direttiva”), volta a coordinare le disposizioni nazionali relative all’obbligo di registrazione e di pubblicità degli atti e delle indicazioni delle società. Le novità introdotte, il cui campo di applicazione comprende i diversi tipi di società istituiti fino ad oggi, semplificheranno innanzitutto le modalità di divulgazione al pubblico delle informazioni societarie, tramite l’utilizzo delle moderne tecnologie per l‘assolvimento degli obblighi pubblicitari. Difatti, a partire dal 1° gennaio 2007, tutti gli Stati membri dovranno autorizzare le società a registrare per via elettronica gli atti e le indicazioni per i quali sono previste forme di pubblicità legale. Pertanto, le società e le parti interessate, nell’espletamento dei propri doveri di informativa e nel richiedere notizie su altre società, potranno optare per il supporto cartaceo o per i mezzi informatici. Analogamente, gli Stati membri potranno decidere se conservare gli eventuali bollettini cartacei per la pubblicazione degli atti societari, ovvero renderli disponibili in formato elettronico. Inoltre, al fine di migliorare l’accesso alle informazioni societarie da parte di operatori stranieri, la nuova direttiva ha introdotto la possibilità di registrare gli atti, oltre che nella lingua dello Stato membro (obbligatoria), anche in qualsiasi altra lingua ufficiale della Comunità. Infine, le indicazioni obbligatorie quali la denominazione, la sede sociale, il capitale sottoscritto e versato, etc., dovranno figurare in tutta la corrispondenza delle società, sia essa in forma cartacea o elettronica, e nel sito web della società, se esiste. Il testo integrale della nuova direttiva, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2006, è disponibile sul sito: http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/company/index.htm -2- EuroDejalex no. 6/2003 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles • TUTELA DEI CONSUMATORI La Commissione propone una direttiva “testo unico” in materia di lotta alle pratiche commerciali sleali (18.06.2003) Secondo la Commissione, il commercio transfrontaliero tra imprese e consumatori nel mercato interno è in fase di stagnazione dall’ormai lontano 1991. Motivo principale di tale stagnazione è la mancanza di una normativa europea unitaria che tuteli i consumatori dalle pratiche abusive da parte di commercianti stabiliti in altri Paesi membri, con conseguente diffidenza verso acquisti privi di garanzie o per i quali non si conosce adeguatamente la tutela azionabile. Pertanto la Commissione, perseguendo il duplice scopo di salvaguardare i consumatori e dare nuovo impulso agli acquisti intracomunitari di beni di consumo (soprattutto attraverso l’e-commerce) e facendo seguito ai due Libri verdi sulla protezione dei consumatori dell’ottobre 2001 e del giugno 2002, ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di direttiva volta a combattere le pratiche commerciali sleali nel commercio transfrontaliero. Il progetto legislativo è costituito da un dispositivo unico di norme comuni che sostituirà (ed armonizzerà) i molteplici provvedimenti legislativi nazionali e la giurisprudenza che disciplinano attualmente le pratiche commerciali. Queste ultime, secondo la normativa proposta dalla Commissione, saranno da considerarsi “sleali” ogni qual volta alterino il comportamento economico dei consumatori o siano contrarie ai requisiti di diligenza professionale del commerciante. In particolare, la Commissione distingue tra pratiche ingannevoli (p. es. la creazione e la gestione di un piano di vendita piramidale ed il ricorso a pubblicità mascherate o non corrispondenti alle reali offerte) e pratiche aggressive (p. es. la fornitura di merci o servizi non richiesti e la propaganda insistente ed indesiderata attraverso mezzi di comunicazione a distanza), prevedendo il divieto generale di tali comportamenti scorretti. La proposta della Commissione, che è il risultato di varie consultazioni con le associazioni dei consumatori, le imprese e le amministrazioni pubbliche, dovrà essere adottata dalle Istituzioni comunitarie tramite procedura di codecisione, per entrare in vigore verosimilmente agli inizi del 2005. Per il testo completo dell’atto, si veda: http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/index_en.htm • RELAZIONI ESTERNE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE DI PROVENIENZA Accordo UE-Canada su talune denominazioni di vini e bevande spiritose (24.06.2003) L’Unione europea ed il Canada hanno siglato un accordo bilaterale col quale mettono la parola fine all’annoso problema dell’uso di denominazioni generiche “europee” nell’indicazione di prodotti, nel caso di specie vini e altre bevande spiritose, di fatto non provenienti dall’Europa. Per esempio, mentre in passato un vino commercializzato sul mercato canadese con la denominazione “Marsala” non garantiva la sua effettiva provenienza italiana, con l’entrata in vigore dell’accordo in questione il vero “Marsala” sarà tutelato anche in Canada come il solo vino idoneo a fregiarsi della predetta denominazione. In particolare, l’accordo individua quattro tappe, scaglionate nel tempo, per l’estensione al mercato canadese della tutela prevista in Europa per talune denominazioni di vini e bevande spiritose: per “Bordeaux”, “Chianti”, “Claret”, “Madeira”, “Malaga”, “Marsala”, “Medoc” e “Mosel”, il divieto di uso generico varrà immediatamente, a seguito della ratifica dell’accordo da parte del Consiglio UE; al massimo nei due anni successivi “Grappa” e “Ouzo” beneficeranno del nuovo regime; entro il 31.12.2008 sarà la volta del “Bourgogne”, del “Rhin”, e del “Sauterne”; entro il 31.12.2013, infine, dovrà cessare l’uso generalizzato delle denominazioni “Chablis”, “Champagne”, “Porto” e “Sherry”. L’accordo contiene inoltre una serie di disposizioni relative alla procedura per la protezione delle indicazioni geografiche di provenienza tra UE e Canada e per l’osservanza di un equo trattamento commerciale ai rispettivi prodotti vitivinicoli e affini. • CONCORRENZA L’ICN propone sette raccomandazioni volte a migliorare il controllo delle operazioni di concentrazione, la tutela della concorrenza e il rinforzo degli strumenti di tutela a livello internazionale (26.06.2003) In occasione della sua seconda conferenza annuale tenutasi a Merida, in Messico, l’International Competition Network (ICN) ha proposto la propria ricetta per un efficace controllo delle operazioni di concentrazione a livello mondiale. In particolare si suggerisce alle varie autorità nazionali preposte al controllo della concorrenza di: 1) esaminare un’operazione di concentrazione soltanto se essa ha una incidenza reale sul mercato locale; 2) adottare delle soglie di fatturato chiare ed obiettive; 3) adottare termini di notificazione flessibili; 4) richiedere alle parti notificanti soltanto le informazioni strettamente necessarie all’assessment; 5) ridurre al minimo la durata delle procedure di esame; 6) assicurare la trasparenza del processo decisionale; 7) procedere periodicamente a revisioni delle legislazioni nazionali in materia. Si ricordi che l’ICN, istituita nell’ottobre 2001, è un’organizzazione internazionale fondata da 80 membri, tra cui la Commissione per l’UE, il cui scopo è quello di consentire una collaborazione sempre più stretta tra le varie autorità antitrust nazionali facendole convergere verso standard comuni. Pertanto le raccomandazioni dell’ICN, che pure non hanno alcun valore vincolante, rappresentano un autorevole riferimento sia per le autorità dei paesi più industrializzati, sia per quelle dei paesi in via di sviluppo. A questi paesi, tra l’altro, l’ICN rivolge particolare attenzione per favorire la nascita e la crescita delle strutture antitrust necessarie, in modo da realizzare una vera e propria cultura mondiale della concorrenza (capacity building). Un altro aspetto importante della conferenza annuale è stato quello di illustrare alle diverse autorità come applicare al meglio le regole antitrust garantendo la trasparenza del processo decisionale (competition advocacy). In questo senso, un particolare accento è stato posto sui rapporti tra autorità nazionali e mass media. Per maggiori informazioni sull’ICN si veda www.internationalcompetitionnetwork.org. -3- EuroDejalex no. 6/2003 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW : Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza FISCALITA’ CONCORRENZA L’installazione di distributori automatici di sigarette nei locali commerciali di proprietà altrui non costituisce locazione di immobili ai sensi del regime uniforme IVA Il Tribunale, sullo sfondo di una questione riguardante una presunta “essential facility”, dà lezione di procedura rispolverando la giurisprudenza in materia Corte di giustizia, sentenza del 12 giugno 2003, causa C275/01, Sinclair Collis Ltd/Customs & Excise Tribunale di prima istanza, sentenza del 17 giugno 2003, causa T-52/00, Coe Clerici Logistics SpA/Commissione “… l'art. 13, B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE…, deve essere interpretato nel senso che non costituisce una locazione di beni immobili, ai sensi di detta disposizione, il conferimento da parte del proprietario dei locali al proprietario di un distributore di sigarette del diritto di installare il detto distributore …”. “ [punti 87 e 88] … l'esercizio del potere di valutazione della Commissione riguardo alla compatibilità dei provvedimenti statali con le norme del Trattato, conferito dall'art. 86, n. 3, CE, non è accompagnato da un obbligo di intervento da parte della Commissione … Ne consegue che le persone fisiche o giuridiche che chiedono alla Commissione di intervenire a norma dell'art. 86, n. 3, CE non hanno titolo, in via di principio, per esperire un ricorso avverso la decisione della Commissione di non far uso delle prerogative di cui essa dispone in forza di tale articolo … ”. N.B.: Il caso di specie nasce da una serie di accordi stipulati tra Sinclair Collins del gruppo Imperial Tobacco, da una parte, e taluni gestori di bar, caffè ed alberghi inglesi, dall’altra parte, per l’installazione di distributori automatici di sigarette nei locali commerciali menzionati. Su decisione delle competenti autorità britanniche, tali contratti erano stati ricompresi tra quelli di locazione esentati dal regime IVA ai sensi della c.d. “sesta direttiva”. Contro tale provvedimento la Sinclair Collins, interessata a che i contratti in questione fossero assoggettati ad IVA per poter dedurre l’imposta dalle proprie spese, ha presentato ricorso al VAT and Duties Tribunal di Manchester, il quale a sua volta ha rinviato la questione, in via pregiudiziale, alla Corte di giustizia. N.B. La sentenza in parola respinge il ricorso presentato da Coe Clerici, azienda operante nel settore del trasporto marittimo di materie prime, contro la decisione della Commissione di non dare seguito alla sua denuncia nei confronti dell’Autorità portuale di Ancona. Difatti, la società di trasporti riteneva illegittimo il ritardo della suddetta Autorità nel decidere sulla propria richiesta di ottenere l’accesso alla banchina n. 25 del porto di Ancona. Tale banchina, in concessione ad altra società, avrebbe avuto secondo la ricorrente caratteristiche tali da qualificarla come un’infrastruttura essenziale. Tuttavia, a giudizio della Commissione, nel caso di specie non ricorrevano gli estremi per l’applicazione della dottrina dell’essential facility. Il Tribunale, in punto di legittimità, ha confermato quanto sostenuto dalla Commissione nella sua decisione, secondo cui “… poiché la denuncia riguarda una presunta violazione delle regole di concorrenza del Trattato da parte di [un’autorità di] uno Stato membro, essa non conferisce [alla ricorrente] lo status che discende dal regolamento n. 17 del Consiglio ... Difatti, tale status viene riconosciuto unicamente ai ricorrenti che invocano una violazione [delle regole antitrust] da parte di imprese”. Pertanto la ricorrente avrebbe dovuto chiedere l’intervento della Commissione ex art. 86 CE, in tema di aiuti di Stato, ma senza alcun obbligo per la Commissione di dare seguito alla denuncia formulata. La sentenza in esame si segnala per il fatto di collocarsi sulla scia di altre celebri pronunce di tipo “procedurale”, quali le sentenze GEMA, Automec e Guérin Automobiles le quali, nell’ordine, hanno stabilito che 1) l'autore di una denuncia non ha il diritto di esigere dalla Commissione una decisione definitiva circa la sussistenza o meno dell’asserita infrazione potendo la Commissione decidere anche in via informale (confort letter); 2) la Commissione, investita di una denuncia ex artt. 81 e 82 Tr. CE, non può essere obbligata né a pronunciarsi mediante decisione sull’esistenza dell’asserita infrazione né a condurre un’istruttoria; 3) l'autore di una denuncia ha il diritto di veder definito l'esito di quest'ultima da una decisione della Commissione che possa costituire oggetto di un ricorso giurisdizionale. * * * LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI È compatibile con il Trattato una tassa nazionale molto elevata per l’immatricolazione di autovetture nuove, in difetto di condizioni protezionistiche Corte di giustizia, sentenza del 17 giugno 2003 nella causa C-383/01, De Danske Bilimportører/ Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen “ … 1) Una tassa di immatricolazione relativa alle autovetture nuove - introdotta da uno Stato membro che non ha una produzione nazionale di veicoli - come quella prevista dalla legge danese relativa alla tassa di immatricolazione degli autoveicoli … costituisce un tributo interno la cui compatibilità con il diritto comunitario deve essere esaminata alla luce non dell'art. 28 CE bensì dell'art. 90 CE. 2) L'art. 90 CE deve essere interpretato nel senso che non osta alla suddetta tassa ... ”. N.B: La questione sorge dall’acquisto effettuato dalla ricorrente, società danese di importazione auto, di una vettura Audi per un costo di € 67.000 ca, di cui € 40.000 ca a titolo di tassa di immatricolazione. Investita della questione, la Corte ha stabilito che tale imposta, pur elevata, non costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione né viola il divieto di tributi discriminatori, poiché la Danimarca non ha una produzione nazionale corrispondente. -4- EuroDejalex no. 6/2003 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW : Commissione Europea ANTITRUST - M&A Il meccanismo del rinvio si fa sempre più strada nel caselaw della Commissione: nel caso di specie, riguardante la concentrazione tra la società danese Arla Foods e quella britannica Express Daires, operanti a livello europeo nel settore lattiero-caseario, l’antitrust comunitario ha deciso di rinviare all’autorità britannica della concorrenza l’assessment dell’operazione per quanto concerne il mercato inglese. In particolare, l’Office of Fair Trading dovrà valutare le conseguenze di tale operazione sul mercato locale della fornitura di latte fresco, trattato e non, e della panna, dove potrebbe esserci una riduzione eccessiva dei flussi concorrenziali. Istruttoria approfondita per la fusione LagardèreVivendi Universal Publishing (05.06.2003) La Commissione ha deciso di aprire la fase II della procedura di controllo delle concentrazioni riguardo al progetto di acquisizione di Vivendi Universal Publishing (VUP) da parte di Lagardère, rispettivamente primo e secondo operatore nel mercato dell’edizione, commercializzazione e distribuzione di libri in lingua francese. A parere della Commissione, tale operazione potrebbe creare o rafforzare la posizione dominante delle parti, in particolare per quanto concerne l’acquisto dei diritti di edizione, i servizi di distribuzione dei libri e la vendita degli stessi ai dettaglianti. La Commissione, pertanto, analizzerà in dettaglio i rischi di riduzione dell’offerta o di aumento dei prezzi che la nuova entità potrebbe creare sul mercato, nonché la possibilità di una marginalizzazione della concorrenza tale da poter danneggiare i consumatori. Inoltre, la Commissione deve ancora pronunciarsi sulla domanda di rinvio presentata dalle autorità antitrust francesi ai sensi dell’art. 9 del Reg.4064/89 (principio dello “sportello unico”). ANTITRUST - INTESE La Commissione indaga sulle pratiche distributive di adesivi e figurine messe in atto da Topps (19.06.2003) La Commissione ha deciso di indagare cinque società del gruppo Topps Europe, che producono adesivi e figurine da collezione, per presunti accordi volti ad impedire il commercio transfrontaliero di tali prodotti raffiguranti i personaggi Pokémon). In particolare la Topps ha distribuito gli adesivi e le figurine in questione (su licenza della Nintendo, titolare del marchio Pokemon) nel corso del 2000, con prezzi ai rivenditori notevolmente diversi tra gli Stati membri. Per evitare le importazioni parallele dai paesi in cui le figurine erano vendute a prezzo più basso, la Topps avrebbe intimato ai propri distributori, minacciando di tagliare loro le forniture, di rintracciare tali importazioni e verificare la destinazione finale dei prodotti Pokémon. Pertanto la Commissione, ritenendo cha da tali pratiche sia derivata una restrizione illegale del commercio parallelo contrastante con l’art. 81 Tr. CE, ha inviato alla Topps una comunicazione degli addebiti, primo passo formale dell’istruttoria antitrust. ANTITRUST - M&A Via libera condizionato alla creazione di un nuovo operatore nel settore elettrico austriaco (11.06.2003) La Commissione, dopo una complessa indagine effettuata in stretto contatto con le autorità austriache della concorrenza e di regolamentazione del settore elettrico, ha autorizzato condizionatamente l‘operazione di concentrazione tra la società elettrica Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG (OE) ed Energie Allianz (composta da 5 fornitori regionali di elettricità in Austria). In particolare, il progetto originario noto come “soluzione austriaca nel settore elettrico”, avrebbe creato o rafforzato la posizione dominante delle parti, che già controllano congiuntamente il 50-70% del mercato rilevante. Pertanto, allo scopo di ottenere la clearance, le parti hanno assunto diversi impegni tra i quali uno costituisce conditio sine qua non per la conclusione dell’operazione: OE, infatti, si é impegnata a cedere la sua partecipazione di controllo in APC, fornitore austriaco di elettricità a clientela industriale con una quota di mercato pari al 15%. Solo quando la dismissione di APC sarà avvenuta, e sempre che la Commissione abbia espresso il proprio gradimento sull’acquirente, la concentrazione in discorso potrà concludersi. Inoltre, sempre allo scopo di controbilanciare il potere di mercato dell’entità risultante dall’operazione, per le forniture ai piccoli clienti la Commissione ha richiesto alle parti di offrire all’asta, ogni anno fino al 2008, un determinato volume di energia, allo scopo di consentire e incoraggiare lo sviluppo di altri operatori indipendenti nel settore. AIUTI DI STATO Il regime fiscale belga applicato alle US-Foreign Sales Corporations non é conforme alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato (24.06.2003) La Commissione, al termine di un’investigazione iniziata nell’aprile 2002, ha deciso che il regime fiscale applicato dal Belgio alle US-Foreign Sales Corporations: (FSC: si tratta di filiali e stabilimenti belgi di società di vendita americane), costituisce un aiuto di Stato incompatibile con le norme UE. Infatti, il regime in questione riduce artificiosamente le imposte che le FSC dovrebbero pagare, attraverso la tassazione agevolata di alcuni profitti nella misura fissa dell’8% e l’esclusione dall’imposizione di attività rilevanti come la pubblicità, la promozione delle vendite, i trasporti dei prodotti e il credito. Tuttavia la Commissione non ha disposto il recupero degli aiuti erogati in forza di tale regime, limitandosi a ingiungere la cessazione dello stesso entro la fine dell’esercizio fiscale in corso. Ciò, in applicazione del principio del legittimo affidamento: le FSC e le autorità belghe potevano ragionevolmente considerare, all’epoca in cui il regime speciale é entrato in vigore, che esso non costituisse un aiuto di stato, poiché già negli anni ’80 un altro regime simile in Belgio non era stato valutato come tale dalla Commissione. ANTITRUST - M&A Concentrazione nel settore lattiero-caseario: autorizzazione con parziale rinvio all’autorità garante britannica per la valutazione del mercato locale (11.06.2003) -5- EuroDejalex no. 6/2003 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CALENDARIO : LUGLIO 2003 • Mercoledì 09 Lussemburgo: Tribunale di primo grado: sentenza cause riunite T220/00, T-223/00, T-224/00, T-230/00 - Concorrenza (impugnazione della decisione della Commissione sul cartello “Aminoacidi”) • Martedì 15 Bruxelles: Consiglio ECOFIN • Mercoledì 16 Bruxelles: Consiglio ECOFIN • Lunedì 21: Bruxelles: Consiglio affari generali e relazioni esterne • Martedì 22: Bruxelles: Consiglio agricoltura e pesca * Dal 14.07.2003 al 05.09.2003 sospensione feriale delle attività della Corte e del Tribunale. ** Dal 30.07.2003 al 31.08.2003 sospensione feriale delle attività della Commissione, del Consiglio e del PE. NOTA IMPORTANTE: Questa Newsletter è destinata esclusivamente ad uso interno. Né lo Studio Legale De Berti Jacchia né le persone che agiscono in suo nome sono responsabili per l’utilizzo che può essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione e per gli eventuali errori che sussistessero nonostante l’impegno dedicato alla stesura e alla verifica della stessa. Per ricevere copia delle informazioni pubblicate o per comunicare note, commenti e suggerimenti, contattare: E-mail: [email protected] Telefono: +32 (0)2 500.16.19 Fax: +32 (0)2 742.01.38 -6-