EuroDejalex No. - De Berti Jacchia Franchini Forlani

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EuroDejalex No. - De Berti Jacchia Franchini Forlani
EuroDejalex no. 6/2003
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
EuroDejalex
- Newsletter comunitaria Giugno 2003
• OS S E R V A T O R I O
• CA S E L A W
• CA L E N D A R I O
Verso un’agricoltura sostenibile in Europa: il Consiglio UE riforma radicalmente
la PAC.
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In data 26 giugno 2003, dopo quasi un anno di negoziazioni, i ministri UE dell’agricoltura
riunitisi a Lussemburgo hanno raggiunto un accordo che rivoluzionerà la regole della politica
agricola comune (PAC), la quale sarà incentrata sul rispetto degli interessi di consumatori e
contribuenti europei nonché sulla libertà per gli agricoltori di produrre secondo le reali esigenze
del mercato. In breve, gli elementi salienti della riforma sono:
il c.d. “disaccoppiamento”, ovvero l’introduzione di un “pagamento unico per azienda”,
che eliminerà gli attuali vincoli tra aiuti e livello di produzione. Oggi, infatti, ad un tot di
produzione corrisponde un tot di sovvenzioni dirette UE. Tra l’altro, grazie a questa novità gli
agricoltori potranno presentare una domanda unica sulla base di criteri chiari e definiti,
semplificando cosi le procedure amministrative;
la c.d. “condizionalità”, in base alla quale i contributi alle aziende saranno legati al
rispetto delle norme in materia di tutela ambientale, di sicurezza alimentare e fitosanitaria, di
benessere e salute degli animali, come pure all’obbligo di mantenere la terra in buone condizioni
ecologiche e agronomiche;
la c.d. “modulazione”, ovvero la riduzione dei pagamenti alle grandi aziende agricole
che renderà disponibili fondi da investire nella nuova politica di sviluppo rurale;
l’introduzione di un meccanismo di disciplina finanziaria, volto ad impedire che
vengano superati i vincoli di bilancio fissati fino al 2013 per l’Europa allargata a 25 membri;
il riesame delle politiche relative all’organizzazione comune dei mercati, in particolare
nei settori lattiero-caseario, dei cereali, del riso, del frumento duro, dei foraggi essiccati e della
frutta a guscio.
La riforma prevede anche aiuti temporanei e decrescenti per l’adeguamento alle nuove regole,
nonché un aumento degli incentivi all’investimento destinati ai giovani agricoltori e ai produttori
che parteciperanno a programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli o del
benessere degli animali.
La nuova PAC entrerà in vigore nel 2005, ma per vincere la resistenza di alcuni Paesi, come la
Francia, si è dovuto operare un compromesso attraverso il differimento di alcune novità. Infatti,
gli Stati membri la cui agricoltura si trovi in condizioni particolari potranno applicare il
“pagamento unico per azienda” a partire dal 2007, usufruendo quindi di un periodo transitorio
per evitare improvvisi abbandoni della produzione. Inoltre, sempre a partire dal 2007, gli Stati
dovranno fornire agli agricoltori che ne facciano richiesta un sistema di consulenza aziendale,
per illustrare come applicare al meglio le nuove norme e come migliorare il processo produttivo.
La Commissione, che ha visto accogliere gran parte delle proprie proposte iniziali, non ha
mancato di sottolineare la svolta epocale rappresentata da una riforma che mira a rendere
l’agricoltura europea più stabile, competitiva ed orientata al mercato, semplificandone la
regolamentazione anche in vista dell’ormai prossimo allargamento ad est. In tal modo l’UE
potrà, in primo luogo, allontanare le accuse rivolte alla vecchia PAC di distorcere il mercato
agricolo mondiale e, in secondo luogo, acquisire un maggior potere negoziale in seno all’OMC
per le questioni inerenti allo sviluppo sostenibile, attualmente in discussione a Doha (Qatar).
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OSSERVATORIO
•
FISCALITA’
Adottato un pacchetto di tre provvedimenti contro la concorrenza fiscale dannosa all’interno dell’UE (03.06.2003)
Il Consiglio UE ha varato un pacchetto di tre misure, proposte dalla Commissione nel 1997, volte a ridurre le distorsioni
ancora presenti nel mercato interno, tra le strutture fiscali degli Stati membri, a causa di pratiche impositive che alterano la
corretta distribuzione delle entrate tributarie a livello comunitario. Il pacchetto fiscale comprende, innanzitutto, il codice di
condotta per la fiscalità delle imprese, da applicare immediatamente, contenente una serie di impegni che gli Stati membri
assumono relativamente alle misure fiscali incidenti sull’allocazione delle attività economiche (p. es.: facilitazioni riservate ai
non residenti, aliquote per le società estere inferiori al livello impositivo generale, etc.). Secondo tale codice, in particolare,
gli Stati UE devono astenersi dal mettere in atto tali misure fiscali dannose (c.d. “congelamento”), e modificheranno le leggi
o pratiche esistenti in conformità ai principi del codice (c.d. “smantellamento”). Il secondo provvedimento, invece, consiste in
una direttiva ed una risoluzione ed essa connessa volte ad assicurare una tassazione effettiva degli interessi sugli
investimenti di risparmio transfrontalieri: ciascuno Stato membro dovrà informare gli altri Stati degli interessi versati a partire
dal suo territorio a singoli residenti in altri Stati membri. Infine viene in rilievo la direttiva che eliminerà le trattenute all’origine
sui pagamenti di interessi, canoni e royalities effettuati tra imprese consociate di Stati membri diversi, allo scopo di favorire
le attività transfrontaliere ed evitare nel contempo l’erosione fiscale incontrollata. Entrambe le direttive del pacchetto,
pubblicate sulla GUUE del 26.06.2003, entreranno in vigore il 1° gennaio 2004, ma quella sulla tassazione degli interessi
dovrà essere trasposta a livello nazionale solo nel 2005. Per approfondimenti sul pacchetto fiscale, si veda:
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/information_notes/taxation_package/taxpack.htm.
•
TRASPORTI
La Commissione negozierà per conto dell’UE i nuovi accordi “Open Skies” con USA e altri paesi terzi (06.06.2003)
Il Consiglio “Trasporti”, contestualmente all’esame di vari provvedimenti in materia di trasporto marittimo e su strada (in
particolare, la proposta di regolamento sul miglioramento delle navi e delle installazioni portuali e la proposta di direttiva
sull’obbligo di installazione delle cinture di sicurezza su tutti i veicoli a motore dal 2004) ha conferito alla Commissione lo
storico incarico di negoziare per conto dell’Unione Europea taluni accordi con paesi terzi nel settore del trasporto aereo.
Tale mandato generale, che permette all’UE di presentarsi ai negoziati come un soggetto autonomo a livello internazionale,
riguarda anzitutto la rappresentanza per l’avvio delle trattative con gli Stati Uniti in merito alla stipulazione di un nuovo
accordo “Open Skies” per l’apertura dei mercati nel trasporto aereo transatlantico. Ciò significherà fissare consensualmente,
tra UE e USA, le regole relative ad investimenti, rotte, frequenze, bande orarie, tariffe, concorrenza nonché alla sicurezza
dei passeggeri e degli aeromobili, eliminando le c.d. clausole sulla nazionalità valutate incompatibili con il diritto comunitario
dalla Corte di Giustizia (cfr. EuroDejalex n. 06/02, pagg. 3-4, per i vecchi accordi “Open Skies”). Inoltre, alla Commissione
sono stati affidati analoghi poteri di negoziazione con altri paesi terzi, allo scopo di assicurare l’accesso al mercato
dell’aviazione a tutti i vettori comunitari a condizioni non discriminatorie. Tuttavia, considerata l’estrema difficoltà per la
Commissione di modificare e rinegoziare le centinaia di accordi bilaterali in vigore, è stata presentata altresì una proposta di
regolamento del Consiglio e del Parlamento Europeo con cui si autorizzano i singoli Stati membri a negoziare accordi con
paesi terzi sotto il controllo comunitario e sulla base di accordi-tipo previamente approvati.
•
DIRITTO DELLE SOCIETA’
Semplificazione e modernizzazione della pubblicità societaria: nuove regole al via dal 1° gennaio 2007 (11.06.2003)
Il Consiglio UE ha approvato, in prima lettura, le modifiche proposte dalla Commissione alla direttiva 68/151/CEE (la c.d.
“prima direttiva”), volta a coordinare le disposizioni nazionali relative all’obbligo di registrazione e di pubblicità degli atti e
delle indicazioni delle società. Le novità introdotte, il cui campo di applicazione comprende i diversi tipi di società istituiti fino
ad oggi, semplificheranno innanzitutto le modalità di divulgazione al pubblico delle informazioni societarie, tramite l’utilizzo
delle moderne tecnologie per l‘assolvimento degli obblighi pubblicitari. Difatti, a partire dal 1° gennaio 2007, tutti gli Stati
membri dovranno autorizzare le società a registrare per via elettronica gli atti e le indicazioni per i quali sono previste forme
di pubblicità legale. Pertanto, le società e le parti interessate, nell’espletamento dei propri doveri di informativa e nel
richiedere notizie su altre società, potranno optare per il supporto cartaceo o per i mezzi informatici. Analogamente, gli Stati
membri potranno decidere se conservare gli eventuali bollettini cartacei per la pubblicazione degli atti societari, ovvero
renderli disponibili in formato elettronico. Inoltre, al fine di migliorare l’accesso alle informazioni societarie da parte di
operatori stranieri, la nuova direttiva ha introdotto la possibilità di registrare gli atti, oltre che nella lingua dello Stato membro
(obbligatoria), anche in qualsiasi altra lingua ufficiale della Comunità. Infine, le indicazioni obbligatorie quali la
denominazione, la sede sociale, il capitale sottoscritto e versato, etc., dovranno figurare in tutta la corrispondenza delle
società, sia essa in forma cartacea o elettronica, e nel sito web della società, se esiste. Il testo integrale della nuova
direttiva, che
dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2006, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/company/index.htm
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•
TUTELA DEI CONSUMATORI
La Commissione propone una direttiva “testo unico” in materia di lotta alle pratiche commerciali sleali (18.06.2003)
Secondo la Commissione, il commercio transfrontaliero tra imprese e consumatori nel mercato interno è in fase di
stagnazione dall’ormai lontano 1991. Motivo principale di tale stagnazione è la mancanza di una normativa europea unitaria
che tuteli i consumatori dalle pratiche abusive da parte di commercianti stabiliti in altri Paesi membri, con conseguente
diffidenza verso acquisti privi di garanzie o per i quali non si conosce adeguatamente la tutela azionabile. Pertanto la
Commissione, perseguendo il duplice scopo di salvaguardare i consumatori e dare nuovo impulso agli acquisti
intracomunitari di beni di consumo (soprattutto attraverso l’e-commerce) e facendo seguito ai due Libri verdi sulla protezione
dei consumatori dell’ottobre 2001 e del giugno 2002, ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di
direttiva volta a combattere le pratiche commerciali sleali nel commercio transfrontaliero. Il progetto legislativo è costituito da
un dispositivo unico di norme comuni che sostituirà (ed armonizzerà) i molteplici provvedimenti legislativi nazionali e la
giurisprudenza che disciplinano attualmente le pratiche commerciali. Queste ultime, secondo la normativa proposta dalla
Commissione, saranno da considerarsi “sleali” ogni qual volta alterino il comportamento economico dei consumatori o siano
contrarie ai requisiti di diligenza professionale del commerciante. In particolare, la Commissione distingue tra pratiche
ingannevoli (p. es. la creazione e la gestione di un piano di vendita piramidale ed il ricorso a pubblicità mascherate o non
corrispondenti alle reali offerte) e pratiche aggressive (p. es. la fornitura di merci o servizi non richiesti e la propaganda
insistente ed indesiderata attraverso mezzi di comunicazione a distanza), prevedendo il divieto generale di tali
comportamenti scorretti. La proposta della Commissione, che è il risultato di varie consultazioni con le associazioni dei
consumatori, le imprese e le amministrazioni pubbliche, dovrà essere adottata dalle Istituzioni comunitarie tramite procedura
di codecisione, per entrare in vigore verosimilmente agli inizi del 2005. Per il testo completo dell’atto, si veda:
http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/index_en.htm
•
RELAZIONI ESTERNE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE DI PROVENIENZA
Accordo UE-Canada su talune denominazioni di vini e bevande spiritose (24.06.2003)
L’Unione europea ed il Canada hanno siglato un accordo bilaterale col quale mettono la parola fine all’annoso problema
dell’uso di denominazioni generiche “europee” nell’indicazione di prodotti, nel caso di specie vini e altre bevande spiritose, di
fatto non provenienti dall’Europa. Per esempio, mentre in passato un vino commercializzato sul mercato canadese con la
denominazione “Marsala” non garantiva la sua effettiva provenienza italiana, con l’entrata in vigore dell’accordo in questione
il vero “Marsala” sarà tutelato anche in Canada come il solo vino idoneo a fregiarsi della predetta denominazione. In
particolare, l’accordo individua quattro tappe, scaglionate nel tempo, per l’estensione al mercato canadese della tutela
prevista in Europa per talune denominazioni di vini e bevande spiritose: per “Bordeaux”, “Chianti”, “Claret”, “Madeira”,
“Malaga”, “Marsala”, “Medoc” e “Mosel”, il divieto di uso generico varrà immediatamente, a seguito della ratifica dell’accordo
da parte del Consiglio UE; al massimo nei due anni successivi “Grappa” e “Ouzo” beneficeranno del nuovo regime; entro il
31.12.2008 sarà la volta del “Bourgogne”, del “Rhin”, e del “Sauterne”; entro il 31.12.2013, infine, dovrà cessare l’uso
generalizzato delle denominazioni “Chablis”, “Champagne”, “Porto” e “Sherry”. L’accordo contiene inoltre una serie di
disposizioni relative alla procedura per la protezione delle indicazioni geografiche di provenienza tra UE e Canada e per
l’osservanza di un equo trattamento commerciale ai rispettivi prodotti vitivinicoli e affini.
•
CONCORRENZA
L’ICN propone sette raccomandazioni volte a migliorare il controllo delle operazioni di concentrazione, la tutela
della concorrenza e il rinforzo degli strumenti di tutela a livello internazionale (26.06.2003)
In occasione della sua seconda conferenza annuale tenutasi a Merida, in Messico, l’International Competition Network (ICN)
ha proposto la propria ricetta per un efficace controllo delle operazioni di concentrazione a livello mondiale. In particolare si
suggerisce alle varie autorità nazionali preposte al controllo della concorrenza di: 1) esaminare un’operazione di
concentrazione soltanto se essa ha una incidenza reale sul mercato locale; 2) adottare delle soglie di fatturato chiare ed
obiettive; 3) adottare termini di notificazione flessibili; 4) richiedere alle parti notificanti soltanto le informazioni strettamente
necessarie all’assessment; 5) ridurre al minimo la durata delle procedure di esame; 6) assicurare la trasparenza del
processo decisionale; 7) procedere periodicamente a revisioni delle legislazioni nazionali in materia. Si ricordi che l’ICN,
istituita nell’ottobre 2001, è un’organizzazione internazionale fondata da 80 membri, tra cui la Commissione per l’UE, il cui
scopo è quello di consentire una collaborazione sempre più stretta tra le varie autorità antitrust nazionali facendole
convergere verso standard comuni. Pertanto le raccomandazioni dell’ICN, che pure non hanno alcun valore vincolante,
rappresentano un autorevole riferimento sia per le autorità dei paesi più industrializzati, sia per quelle dei paesi in via di
sviluppo. A questi paesi, tra l’altro, l’ICN rivolge particolare attenzione per favorire la nascita e la crescita delle strutture
antitrust necessarie, in modo da realizzare una vera e propria cultura mondiale della concorrenza (capacity building). Un
altro aspetto importante della conferenza annuale è stato quello di illustrare alle diverse autorità come applicare al meglio le
regole antitrust garantendo la trasparenza del processo decisionale (competition advocacy). In questo senso, un particolare
accento è stato posto sui rapporti tra autorità nazionali e mass media. Per maggiori informazioni sull’ICN si veda
www.internationalcompetitionnetwork.org.
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CASELAW : Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza
FISCALITA’
CONCORRENZA
L’installazione di distributori automatici di sigarette
nei locali commerciali di proprietà altrui non
costituisce locazione di immobili ai sensi del regime
uniforme IVA
Il Tribunale, sullo sfondo di una questione
riguardante una presunta “essential facility”, dà
lezione di procedura rispolverando la giurisprudenza
in materia
Corte di giustizia, sentenza del 12 giugno 2003, causa C275/01, Sinclair Collis Ltd/Customs & Excise
Tribunale di prima istanza, sentenza del 17 giugno 2003,
causa T-52/00, Coe Clerici Logistics SpA/Commissione
“… l'art. 13, B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio
77/388/CEE…, deve essere interpretato nel senso che
non costituisce una locazione di beni immobili, ai sensi di
detta disposizione, il conferimento da parte del
proprietario dei locali al proprietario di un distributore di
sigarette del diritto di installare il detto distributore …”.
“ [punti 87 e 88] … l'esercizio del potere di valutazione
della Commissione riguardo alla compatibilità dei
provvedimenti statali con le norme del Trattato, conferito
dall'art. 86, n. 3, CE, non è accompagnato da un obbligo
di intervento da parte della Commissione … Ne consegue
che le persone fisiche o giuridiche che chiedono alla
Commissione di intervenire a norma dell'art. 86, n. 3, CE
non hanno titolo, in via di principio, per esperire un
ricorso avverso la decisione della Commissione di non far
uso delle prerogative di cui essa dispone in forza di tale
articolo … ”.
N.B.: Il caso di specie nasce da una serie di accordi
stipulati tra Sinclair Collins del gruppo Imperial Tobacco,
da una parte, e taluni gestori di bar, caffè ed alberghi
inglesi, dall’altra parte, per l’installazione di distributori
automatici di sigarette nei locali commerciali menzionati.
Su decisione delle competenti autorità britanniche, tali
contratti erano stati ricompresi tra quelli di locazione
esentati dal regime IVA ai sensi della c.d. “sesta
direttiva”. Contro tale provvedimento la Sinclair Collins,
interessata a che i contratti in questione fossero
assoggettati ad IVA per poter dedurre l’imposta dalle
proprie spese, ha presentato ricorso al VAT and Duties
Tribunal di Manchester, il quale a sua volta ha rinviato la
questione, in via pregiudiziale, alla Corte di giustizia.
N.B. La sentenza in parola respinge il ricorso presentato
da Coe Clerici, azienda operante nel settore del trasporto
marittimo di materie prime, contro la decisione della
Commissione di non dare seguito alla sua denuncia nei
confronti dell’Autorità portuale di Ancona. Difatti, la
società di trasporti riteneva illegittimo il ritardo della
suddetta Autorità nel decidere sulla propria richiesta di
ottenere l’accesso alla banchina n. 25 del porto di
Ancona. Tale banchina, in concessione ad altra società,
avrebbe avuto secondo la ricorrente caratteristiche tali da
qualificarla come un’infrastruttura essenziale. Tuttavia, a
giudizio della Commissione, nel caso di specie non
ricorrevano gli estremi per l’applicazione della dottrina
dell’essential facility. Il Tribunale, in punto di legittimità,
ha confermato quanto sostenuto dalla Commissione nella
sua decisione, secondo cui “… poiché la denuncia
riguarda una presunta violazione delle regole di
concorrenza del Trattato da parte di [un’autorità di] uno
Stato membro, essa non conferisce [alla ricorrente] lo
status che discende dal regolamento n. 17 del Consiglio
... Difatti, tale status viene riconosciuto unicamente ai
ricorrenti che invocano una violazione [delle regole
antitrust] da parte di imprese”. Pertanto la ricorrente
avrebbe dovuto chiedere l’intervento della Commissione
ex art. 86 CE, in tema di aiuti di Stato, ma senza alcun
obbligo per la Commissione di dare seguito alla denuncia
formulata. La sentenza in esame si segnala per il fatto di
collocarsi sulla scia di altre celebri pronunce di tipo
“procedurale”, quali le sentenze GEMA, Automec e
Guérin Automobiles le quali, nell’ordine, hanno stabilito
che 1) l'autore di una denuncia non ha il diritto di esigere
dalla Commissione una decisione definitiva circa la
sussistenza o meno dell’asserita infrazione potendo la
Commissione decidere anche in via informale (confort
letter); 2) la Commissione, investita di una denuncia ex
artt. 81 e 82 Tr. CE, non può essere obbligata né a
pronunciarsi
mediante
decisione
sull’esistenza
dell’asserita infrazione né a condurre un’istruttoria; 3)
l'autore di una denuncia ha il diritto di veder definito l'esito
di quest'ultima da una decisione della Commissione che
possa costituire oggetto di un ricorso giurisdizionale.
* * *
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
È compatibile con il Trattato una tassa nazionale
molto elevata per l’immatricolazione di autovetture
nuove, in difetto di condizioni protezionistiche
Corte di giustizia, sentenza del 17 giugno 2003 nella
causa
C-383/01,
De
Danske
Bilimportører/
Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen
“ … 1) Una tassa di immatricolazione relativa alle
autovetture nuove - introdotta da uno Stato membro che
non ha una produzione nazionale di veicoli - come quella
prevista dalla legge danese relativa alla tassa di
immatricolazione degli autoveicoli … costituisce un tributo
interno la cui compatibilità con il diritto comunitario deve
essere esaminata alla luce non dell'art. 28 CE bensì
dell'art. 90 CE. 2) L'art. 90 CE deve essere interpretato
nel senso che non osta alla suddetta tassa ... ”.
N.B: La questione sorge dall’acquisto effettuato dalla
ricorrente, società danese di importazione auto, di una
vettura Audi per un costo di € 67.000 ca, di cui € 40.000
ca a titolo di tassa di immatricolazione. Investita della
questione, la Corte ha stabilito che tale imposta, pur
elevata, non costituisce una misura di effetto equivalente
ad una restrizione quantitativa all’importazione né viola il
divieto di tributi discriminatori, poiché la Danimarca non
ha una produzione nazionale corrispondente.
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CASELAW : Commissione Europea
ANTITRUST - M&A
Il meccanismo del rinvio si fa sempre più strada nel caselaw della Commissione: nel caso di specie, riguardante la
concentrazione tra la società danese Arla Foods e quella
britannica Express Daires, operanti a livello europeo nel
settore lattiero-caseario, l’antitrust comunitario ha deciso
di rinviare all’autorità britannica della concorrenza
l’assessment dell’operazione per quanto concerne il
mercato inglese. In particolare, l’Office of Fair Trading
dovrà valutare le conseguenze di tale operazione sul
mercato locale della fornitura di latte fresco, trattato e
non, e della panna, dove potrebbe esserci una riduzione
eccessiva dei flussi concorrenziali.
Istruttoria approfondita per la fusione LagardèreVivendi Universal Publishing (05.06.2003)
La Commissione ha deciso di aprire la fase II della
procedura di controllo delle concentrazioni riguardo al
progetto di acquisizione di Vivendi Universal Publishing
(VUP) da parte di Lagardère, rispettivamente primo e
secondo
operatore
nel
mercato
dell’edizione,
commercializzazione e distribuzione di libri in lingua
francese. A parere della Commissione, tale operazione
potrebbe creare o rafforzare la posizione dominante delle
parti, in particolare per quanto concerne l’acquisto dei
diritti di edizione, i servizi di distribuzione dei libri e la
vendita degli stessi ai dettaglianti. La Commissione,
pertanto, analizzerà in dettaglio i rischi di riduzione
dell’offerta o di aumento dei prezzi che la nuova entità
potrebbe creare sul mercato, nonché la possibilità di una
marginalizzazione della concorrenza tale da poter
danneggiare i consumatori. Inoltre, la Commissione deve
ancora pronunciarsi sulla domanda di rinvio presentata
dalle autorità antitrust francesi ai sensi dell’art. 9 del
Reg.4064/89 (principio dello “sportello unico”).
ANTITRUST - INTESE
La Commissione indaga sulle pratiche distributive di
adesivi e figurine messe in atto da Topps (19.06.2003)
La Commissione ha deciso di indagare cinque società del
gruppo Topps Europe, che producono adesivi e figurine
da collezione, per presunti accordi volti ad impedire il
commercio transfrontaliero di tali prodotti raffiguranti i
personaggi Pokémon). In particolare la Topps ha
distribuito gli adesivi e le figurine in questione (su licenza
della Nintendo, titolare del marchio Pokemon) nel corso
del 2000, con prezzi ai rivenditori notevolmente diversi tra
gli Stati membri. Per evitare le importazioni parallele dai
paesi in cui le figurine erano vendute a prezzo più basso,
la Topps avrebbe intimato ai propri distributori,
minacciando di tagliare loro le forniture, di rintracciare tali
importazioni e verificare la destinazione finale dei prodotti
Pokémon. Pertanto la Commissione, ritenendo cha da tali
pratiche sia derivata una restrizione illegale del
commercio parallelo contrastante con l’art. 81 Tr. CE, ha
inviato alla Topps una comunicazione degli addebiti,
primo passo formale dell’istruttoria antitrust.
ANTITRUST - M&A
Via libera condizionato alla creazione di un nuovo
operatore nel settore elettrico austriaco (11.06.2003)
La Commissione, dopo una complessa indagine
effettuata in stretto contatto con le autorità austriache
della concorrenza e di regolamentazione del settore
elettrico, ha autorizzato condizionatamente l‘operazione
di concentrazione tra la società elettrica Österreichische
Elektrizitätswirtschafts-AG (OE) ed Energie Allianz
(composta da 5 fornitori regionali di elettricità in Austria).
In particolare, il progetto originario noto come “soluzione
austriaca nel settore elettrico”, avrebbe creato o
rafforzato la posizione dominante delle parti, che già
controllano congiuntamente il 50-70% del mercato
rilevante. Pertanto, allo scopo di ottenere la clearance, le
parti hanno assunto diversi impegni tra i quali uno
costituisce conditio sine qua non per la conclusione
dell’operazione: OE, infatti, si é impegnata a cedere la
sua partecipazione di controllo in APC, fornitore austriaco
di elettricità a clientela industriale con una quota di
mercato pari al 15%. Solo quando la dismissione di APC
sarà avvenuta, e sempre che la Commissione abbia
espresso il proprio gradimento sull’acquirente, la
concentrazione in discorso potrà concludersi. Inoltre,
sempre allo scopo di controbilanciare il potere di mercato
dell’entità risultante dall’operazione, per le forniture ai
piccoli clienti la Commissione ha richiesto alle parti di
offrire all’asta, ogni anno fino al 2008, un determinato
volume di energia, allo scopo di consentire e incoraggiare
lo sviluppo di altri operatori indipendenti nel settore.
AIUTI DI STATO
Il regime fiscale belga applicato alle US-Foreign Sales
Corporations non é conforme alla normativa
comunitaria sugli aiuti di Stato (24.06.2003)
La Commissione, al termine di un’investigazione iniziata
nell’aprile 2002, ha deciso che il regime fiscale applicato
dal Belgio alle US-Foreign Sales Corporations: (FSC: si
tratta di filiali e stabilimenti belgi di società di vendita
americane), costituisce un aiuto di Stato incompatibile
con le norme UE. Infatti, il regime in questione riduce
artificiosamente le imposte che le FSC dovrebbero
pagare, attraverso la tassazione agevolata di alcuni
profitti nella misura fissa dell’8% e l’esclusione
dall’imposizione di attività rilevanti come la pubblicità, la
promozione delle vendite, i trasporti dei prodotti e il
credito. Tuttavia la Commissione non ha disposto il
recupero degli aiuti erogati in forza di tale regime,
limitandosi a ingiungere la cessazione dello stesso entro
la fine dell’esercizio fiscale in corso. Ciò, in applicazione
del principio del legittimo affidamento: le FSC e le autorità
belghe potevano ragionevolmente considerare, all’epoca
in cui il regime speciale é entrato in vigore, che esso non
costituisse un aiuto di stato, poiché già negli anni ’80 un
altro regime simile in Belgio non era stato valutato come
tale dalla Commissione.
ANTITRUST - M&A
Concentrazione
nel
settore
lattiero-caseario:
autorizzazione con parziale rinvio all’autorità garante
britannica per la valutazione del mercato locale
(11.06.2003)
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CALENDARIO : LUGLIO 2003
•
Mercoledì 09
Lussemburgo:
Tribunale di primo grado: sentenza cause riunite T220/00, T-223/00, T-224/00, T-230/00 - Concorrenza
(impugnazione della decisione della Commissione
sul cartello “Aminoacidi”)
•
Martedì 15
Bruxelles:
Consiglio ECOFIN
•
Mercoledì 16
Bruxelles:
Consiglio ECOFIN
•
Lunedì 21:
Bruxelles:
Consiglio affari generali e relazioni esterne
•
Martedì 22:
Bruxelles:
Consiglio agricoltura e pesca
* Dal 14.07.2003 al 05.09.2003 sospensione feriale delle attività della Corte e del Tribunale.
** Dal 30.07.2003 al 31.08.2003 sospensione feriale delle attività della Commissione, del Consiglio e del PE.
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