Regolamento contenente la disciplina per la gestione del patrimonio

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Regolamento contenente la disciplina per la gestione del patrimonio
Regolamento contenente la disciplina per la
gestione del patrimonio immobiliare, per
l’assegnazione in uso dei beni immobili e per
l’acquisto, la permuta e l’alienazione di beni
immobili della Provincia di Napoli
(approvato con Deliberazione Consiliare n. 14 del
20.03.2008 e modificato con Deliberazione
Consiliare n. 82 del 04.10.2010)
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TESTO AGGIORNATO ALLE PROPOSTE DI MODIFICA
Regolamento contenente la disciplina per la gestione del patrimonio immobiliare,
per l’assegnazione in uso dei beni immobili e per l’acquisto, la permuta e
l’alienazione di beni immobili della Provincia di Napoli
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le seguenti forme di gestione del patrimonio
immobiliare della Provincia di Napoli:
a) la locazione e l’affitto attivi;
b) il comodato;
c) la concessione in uso;
d) la locazione e l’affitto passivi;
e) l’acquisto;
f) l’alienazione;
g) la permuta
2. La disciplina delle alienazioni dei beni immobili, come classificati al
successivo art. 3, è adottata - ai sensi dell’art.12, comma 2, della legge 15 maggio
1997, n. 127 e successive modificazioni - in deroga alle norme di cui alla Legge
24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento
approvato con Regio Decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni,
nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i
principi generali dell’ordinamento giuridico-contabile.
Art.2 Attività gestionale
1. La gestione del patrimonio immobiliare della Provincia si realizza attraverso
attività finalizzate a valorizzare il patrimonio immobiliare dell’Ente, a prevenire
lo stato di degrado degli immobili con interventi anche strutturali che ne
garantiscano l'idoneità agli scopi ai quali sono destinati, nonché ad adeguare gli
immobili stessi alle prescrizioni imposte dalla legge comprese quelle relative
all'applicazione di nuove tecnologie.
2. Con riguardo ai beni culturali immobiliari, la valorizzazione consiste
nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la
conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di
utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la
promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio
culturale.
3. Per procedere al riordino, alla gestione ed alla valorizzazione del proprio
patrimonio immobiliare la Provincia con deliberazione di Consiglio Provinciale,
approvata su proposta della Giunta Provinciale, individua - ai sensi dell’art. 58 del
Decreto Legge del 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge con modificazioni
dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 - mediante apposito elenco, redatto sulla base e
nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici dell’Ente, i
singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
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all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione
ovvero di dismissione.
4. Sulla base dell’elenco di cui al comma precedente è redatto il Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari che è allegato al bilancio di previsione
dell’Ente.
5. Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e approvato dal Consiglio
provinciale su proposta della Giunta Provinciale ed è articolato in due distinte sezioni
costituite dal Piano delle alienazioni immobiliari e dal Piano delle valorizzazioni
immobiliari.
6. Il Piano delle alienazioni immobiliari individua i beni immobili che la Provincia
intende dismettere in base ai criteri e secondo le modalità di cui al Titolo V del
presente Regolamento.
7. Il Piano delle valorizzazioni immobiliari individua i beni immobili che la Provincia
intende valorizzare mediante la procedura prevista dall'articolo 3-bis del Decreto
Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla Legge 23
novembre 2001, n. 410, oppure individuando forme di valorizzazione alternative, nel
rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di
strumenti competitivi.
Art.3 Classificazione dei beni immobili
1. I beni immobili di proprietà della Provincia sono classificati in :
a) beni del patrimonio disponibile, cioè beni destinati ad essere utilizzati per
garantire utilità economiche alla Provincia in modo indiretto ed eventuale in
quanto di norma, ma non necessariamente, procurano un reddito fornendo i mezzi
per l’espletamento delle funzioni istituzionali della Provincia, posseduti dalla
stessa in regime di diritto privato;
b) beni del patrimonio indisponibile, cioè beni destinati ai fini istituzionali della
Provincia ed al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria
dei beni demaniali di cui agli artt. 822 e 823 del Codice Civile;
c) beni del demanio provinciale, cioè beni destinati, per loro natura o per le
caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della
generalità dei cittadini .
2. Fanno parte del demanio provinciale anche le pertinenze dei beni demaniali
(Case cantoniere, aree adiacenti a strade e soggette ad uso pubblico, alberi piante
che insistono su suolo pubblico), nonché i diritti reali a favore dei beni demaniali.
3. Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categorie sopraindicate può,
con una specifica deliberazione di Consiglio trasferirsi da una categoria di
appartenenza all’altra sulla base della effettiva destinazione d’uso.
4. La perdita del carattere demaniale dei beni ( c.d. sdemanializzazione )
comporta il passaggio del bene al patrimonio dell’Ente.
TITOLO II
L’ASSEGNAZIONE A TERZI DI BENI IMMOBILI
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Art. 4 Gli strumenti
1 . La concessione in uso a terzi di beni del patrimonio disponibile è, di norma,
effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal
titolo III del libro IV del codice civile, e precisamente, dei contratti di locazione e
di affitto attivi, nonché del contratto di comodato, ove ricorrano i presupposti di
cui al successivo art. 6 .
1 bis. Per gli immobili a destinazione residenziale i canoni di locazione verranno
stabiliti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431,
applicando i criteri di cui all’art. 1 del D.M. 30 dicembre 2002. La definizione del
canone effettivo, collocato tra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di
oscillazione per ogni area omogenea come individuabile dagli Accordi locali
depositati presso ogni comune dell’area territoriale interessata, aggiornati, anno
per anno, nella misura massima del 75% delle variazioni di aumento, comunicate
dall’ISTAT, tiene conto dei seguenti elementi:
- tipologia dell’alloggio;
- stato manutentivo dell’alloggio e dell’intero stabile;
- pertinenze dell’alloggio (posto auto);
- presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi);
- dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento).”
2. I beni del patrimonio indisponibile e del demanio provinciale possono essere
conferiti in uso nella forma della concessione amministrativa tipica.
Art. 5 Contratti di locazione e di affitto attivi
1. Il competente dirigente, accertata la disponibilità di immobili facenti parte del
patrimonio disponibile della Provincia da concedere in locazione ( se fabbricati) o
in affitto ( se terreni) richiede alla Direzione tecnica competente di determinare il
canone dell’immobile da cedere in locazione o in affitto .
1 bis In casi eccezionali dovuti alla particolare complessità dell’attività di
valutazione ovvero all’eccessivo carico di lavoro della suddetta Direzione tecnica
il dirigente competente può richiedere all’Agenzia del Territorio di determinare il
canone dell’immobile da cedere in locazione o in affitto, previa adozione di
apposita determinazione dirigenziale con cui si dispone di impegnare la spesa per
il pagamento delle competenze spettanti alla suddetta Agenzia.
2. Il valore determinato ai sensi dei commi precedenti costituisce il canone da
porre a base della gara per la scelta del contraente. Nel caso di immobile
residenziale il canone considerato sarà quello determinato secondo quanto
stabilito all’articolo precedente
3. Effettuata la determinazione del canone, il competente dirigente, con propria
determinazione a contrattare, indice il procedimento di gara per addivenire alla
scelta del contraente cui aggiudicare il contratto di locazione o di affitto e
contestualmente procede:
a) ad approvare l’estratto di avviso di gara e l’avviso di gara;
b) a disporre la pubblicazione integrale dell’avviso di gara all’U.R.P. della
Provincia di Napoli, all’Albo della Provincia di Napoli e su sito internet della
Provincia di Napoli e per estratto su due quotidiani a diffusione provinciale più
uno di settore.
c) ad impegnare la spesa per la relativa pubblicazione.
4. Le offerte pervenute nei termini e secondo le modalità fissate nell’avviso di
gara saranno valutate da apposita Commissione costituita dal dirigente che ha
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indetto la gara, con funzioni di Presidente, dal dirigente della Direzione tecnica
competente o da un funzionario tecnico individuato dal suddetto Dirigente
tecnico competente e da altro Dirigente dell’Area competente.
5. L’aggiudicazione del contratto avviene con il metodo dell’offerta segreta in
aumento rispetto al canone base posto a base d’asta, ai sensi di quanto previsto
nell’art.73 lettera c) del R..D.23.5.1924 n.827.
6. Si procede all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida
dalla Commissione di gara .
7. Le offerte, pena l’esclusione, non potranno essere inferiori all’importo posto a
base d’asta per gli immobili oggetto della gara.
8. Nel caso di offerte uguali si applicano i criteri di cui all’art.77 del R.D.
23.5.1924 n.827.
9. Delle operazioni di gara si darà atto in apposito verbale e con determinazione
dirigenziale si procederà ad aggiudicare il contratto al contraente che, in sede di
gara, ha offerto il massimo rialzo sul canone posto a base d’asta.
10. Con il contraente medesimo si procederà, successivamente, a stipulare il
contratto.
11. Nel caso in cui la gara vada deserta l’Amministrazione si riserva la facoltà di
procedere all’assegnazione in locazione o in affitto dell’immobile tramite
trattativa privata ai sensi dell’art.41 – punto 1) – del R.D. 23.5.1924 n. 827,
previa effettuazione di indagine di mercato.
12. Per gli immobili residenziali nella aggiudicazione ed in presenza di più
partecipanti si terrà conto dei seguenti titoli preferenziali:
a. nucleo familiare sottoposto a procedura di sfratto coatto con sentenza passata in
giudicato rientrante nelle categorie individuate dalla legge 288;
b. nucleo familiare composto da ultrasessantacinquenni o che abbia al suo interno
una persona con handicap riconosciuto superiore al 66%;
c. nucleo familiare sottoposto a procedura di sfratto coatto con sentenza passata
in giudicato;.
d. nucleo familiare residente da almeno due anni in locali o abitazioni siti ai piani
terra;
e. nucleo familiare residente da almeno due anni in locali o abitazioni dichiarate
inabitabili o inagibili con appositi provvedimenti da parte delle ASL, dei Comuni,
dei VV.FF.;
f. nucleo familiare con reddito complessivo annuo inferiore ai parametri previsti
dalla L.R. 18/97 per l’accesso all’E.R.P.
Art. 6 Contratto di locazione con canone ridotto
1. La Provincia può concedere in locazione con un canone ridotto del 50%
rispetto all’ammontare determinato ai sensi dell’art. 5 beni immobili di sua
proprietà ad associazioni di promozione sociale, ad organizzazioni di volontariato,
ad associazioni di promozione culturale, ad enti non commerciali e senza finalità
di lucro iscritti nei pertinenti registri di competenza per lo svolgimento delle loro
attività statutarie.
2. La scelta dei soggetti avverrà a seguito di procedura ad evidenza pubblica e
secondo le modalità previste dal successivo art. 7, individuando quali criteri
preferenziali quello dell’anzianità del soggetto che comunque non potrà essere
inferiore ai due anni e l’accertata ed effettiva attività svolta dal soggetto
partecipante.
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Art. 6 bis Contratto di comodato
1. La Provincia può, con apposita deliberazione del Consiglio Provinciale,
concedere in comodato beni immobili di sua proprietà a Comuni o ad altri enti o
organismi pubblici presenti sul territorio provinciale qualora ricorrano obiettivi di
tutela e di valorizzazione del bene o altre speciali circostanze inerenti lo
svolgimento di attività di interesse generale, da indicarsi nella suddetta
deliberazione.
2. Al comodatario può essere imposto un obbligo di carattere tipicamente
economico non in rapporto di corrispettivo con il beneficio, espressione di un
interesse meramente secondario del concedente e tale da non alterare la causa non
onerosa del contratto.
3. Il contratto di comodato è stipulato dal competente dirigente.
Art. 6 ter Concessione di locali e strutture alle associazioni di enti locali e ai
gruppi consiliari
1. La Provincia, laddove individuata quale sede di sezioni regionali e provinciali
dell’Anci, dell’Upi, dell’Aiccre, dell’Uncem, della Cispel e sue federazioni, con
deliberazione consiliare, ai sensi dell’art. 271 D.lgs 267/2000, può mettere a
disposizione gratuita per tali sedi locali di sua proprietà ed assumere le relative
spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio
bilancio.
2. Con la deliberazione consiliare di cui al comma precedente è approvato
apposito schema di convenzione per la disciplina della durata e delle modalità di
utilizzazione dei locali messi a disposizione.
3. Ai sensi dell’art. 5, comma 6, della Legge n. 157/1999 è consentita, nel rispetto
dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza, l’utilizzazione non
onerosa di strutture dell’Ente idonee per ospitare iniziative e manifestazioni dei
Gruppi consiliari costituiti nell’ambito del Consiglio Provinciale della Provincia
di Napoli. Gli oneri per l’utilizzo delle suddette strutture sono a carico del
bilancio dell’Ente
4. Ferma restando la disciplina per l’utilizzo dell’Aula Consiliare di S.Maria La
Nova, delle Sale attigue, dei locali e dei servizi annessi, l’accesso alle strutture di
cui al comma precedente è disposto dal dirigente competente per la gestione della
struttura oggetto della richiesta.
Art.7 Concessione in uso a terzi di beni del patrimonio indisponibile e del
demanio provinciale
1. I beni del patrimonio indisponibile e del demanio provinciale possono essere
conferiti in uso nella forma della concessione amministrativa tipica. La Provincia,
nel concedere in uso detti beni, si ispira ai seguenti principi: a) attuare una
completa e razionale utilizzazione dei beni pubblici nel rispetto delle esigenze
degli utenti e delle caratteristiche dei beni ; b) necessità di migliorare la qualità
dei servizi all'utenza; c) esigenza di assicurare la più ampia fruibilità dei propri
beni.
2. La scelta del contraente cui concedere in uso i beni del patrimonio
indisponibile e del demanio provinciale avviene mediante procedura ad evidenza
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pubblica in modo da consentire a tutti gli interessati di poter concorrere all’uso
del bene.
3. La procedura è avviata dal competente dirigente che vi provvede con propria
determinazione dirigenziale.
4. L’atto di concessione, con le prescrizioni , le modalità di conferimento del bene
e le obbligazioni delle parti, a seguito dell’espletata procedura, è stipulato dal
dirigente che ha avviato la procedura per la scelta del contraente .
5. La Provincia può conferire in concessione mediante convenzione, previa
autorizzazione della Soprintendenza, beni immobili di sua proprietà sottoposti a
tutela ovvero rientranti nelle categorie di beni culturali ai sensi del D.Lgs. n.
490/1999 nel rispetto del vigente codice dei beni culturali di cui al D.Lgs.
n.42/2004.
6. La Provincia può, altresì, disporre la concessione in uso temporaneo ed
occasionale di spazi di beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile e
del demanio provinciale, previa eventuale autorizzazione della Soprintendenza se
dovuta, a soggetti (persone fisiche e giuridiche) per svolgervi conferenze,
convegni e, comunque, attività che abbiano carattere artistico, storico, sociale o
culturale previo pagamento di un corrispettivo che sarà stabilito sulla base delle
tariffe determinate annualmente dalla Giunta Provinciale.
6 bis. Ferma restando la disciplina per l’utilizzo dell’Aula Consiliare di S.Maria
La Nova, delle Sale attigue, dei locali e dei servizi annessi e fermo restando
quanto stabilito dal “Regolamento per la concessione del Patrocinio e di
provvidenze economiche” della Provincia di Napoli, la Giunta Provinciale:
a) individua gli spazi dei beni immobili che possono essere concessi in uso
temporaneo ed occasionale, specificando le tipologie di uso di cui può essere
oggetto la concessione di ciascuno degli spazi individuati;
b) determina le tariffe relative all’uso di ciascun bene nonché le eventuali ipotesi
di tariffe agevolate;
c) disciplina la procedura e le modalità per il rilascio della concessione in uso dei
suddetti beni nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi successivi.
7. La richiesta per l’uso temporaneo ed occasionale degli spazi, che non potrà, di
norma, superare la durata di trenta giorni, deve essere presentata al competente
dirigente e firmata dal legale rappresentante dell’Ente Organizzatore o dal
richiedente e dovrà indicare il genere di manifestazione che si intende
organizzare, il titolo della conferenza o dell’attività da realizzare, gli eventuali
oratori, la durata dell’iniziativa , gli spazi che si intendono impegnare per
l’evento ed ogni altra modalità per la realizzazione dell’iniziativa.
8. La concessione in uso temporaneo ed occasionale degli spazi, disposta dal
competente dirigente, non potrà comunque comportare l’utilizzo di personale
provinciale e la durata non potrà superare i tempi strettamente necessari per lo
svolgimento dell’iniziativa.
9. L’uso temporaneo ed occasionale degli spazi sarà autorizzato solo dopo che sia
stata accertata dai competenti Uffici l’osservanza di tutte le prescrizioni richieste
per lo svolgimento dell’iniziativa
10. Il soggetto richiedente l’uso temporaneo ed occasionale degli spazi, a tal
proposito, sottoscriverà apposito disciplinare che dovrà indicare, tra gli altri,
l’uso per il quale vengono utilizzati gli spazi autorizzati, il deposito cauzionale e
le prescrizioni tecniche ed amministrative per la buona conservazione degli spazi
concessi in uso.
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TITOLO III
CONTRATTI AD EFFETTI OBBLIGATORI PASSIVI
Art. 8 Contratti di locazione e di affitto passivi
1. I contratti di locazione e di affitto passivi possono essere stipulati ricorrendo le
seguenti condizioni:
- esercizio di un’attività istituzionale della Provincia nell’immobile che si intende
prendere in locazione o in affitto;
- effettiva rispondenza dell’immobile da prendere in locazione o in affitto al
soddisfacimento delle esigenze della Provincia;
- congruità del canone richiesto, che, di regola, non può essere superiore al valore
di mercato, individuato secondo le stime effettuate dalla Direzione tecnica
competente; in casi eccezionali dovuti alla particolare complessità dell’attività di
valutazione ovvero all’eccessivo carico di lavoro della suddetta Direzione tecnica
il dirigente competente può essere richiedere all’Agenzia del Territorio di
determinare il canone dell’immobile, previa adozione di apposita determinazione
dirigenziale con cui si dispone di impegnare la spesa per il pagamento delle
competenze spettanti alla suddetta Agenzia.
2. Per la stipula dei contratti passivi il contraente viene scelto a seguito di una
procedura ad evidenza pubblica preceduta da un avviso pubblico che descrive
tutte le caratteristiche che l’immobile deve possedere tenuto conto delle
specifiche finalità d’uso.
2 bis Gli immobili da prendere in locazione o in affitto devono di regola essere
consegnati “chiavi in mano” ovvero privi di anomalie manutentive e rispondenti
ai requisiti di legge della destinazione d’uso.
3. Qualora trattasi di fabbricato l’immobile dovrà essere a norma, secondo le leggi
vigenti in materia, e dotato degli ambienti e degli impianti necessari all’uso
specifico richiesto dalla Provincia.
4. Le offerte di immobili, pervenute nei termini e secondo le modalità indicate
nell’avviso pubblico, vengono descritte in apposito verbale redatto da una
Commissione di cui fanno parte il Dirigente della Direzione competente con
funzioni di Presidente, il Dirigente della Direzione tecnica competente o un
funzionario tecnico individuato dal suddetto Dirigente tecnico competente ed
altro Dirigente dell’Area competente; il segretario della commissione svolge solo
una funzione verbalizzante e non ha diritto di voto.
5. Delle attività svolte dalla Commissione saranno redatti appositi verbali.
6. La Commissione procederà ad effettuare i necessari sopralluoghi visionando gli
immobili, redigendo un verbale di sopralluogo.
7. La Commissione, successivamente, redigerà una relazione contenente le
valutazioni tecniche in ordine alle caratteristiche degli immobili oggetto delle
proposte pervenute. La relazione prenderà in considerazione sia le caratteristiche
degli immobili, sia i prezzi richiesti per la locazione o l’affitto.
8. Ad ogni proposta di locazione o di affitto pervenuta, la Commissione attribuirà
un punteggio numerico che va da un minimo di zero ad un massimo di dieci.
9. La proposta che, a giudizio della Commissione, consegue il punteggio più
elevato viene individuata quale la più idonea alle esigenze dell’Ente. In
particolare, la Commissione, in caso di pluralità di offerte idonee, dovrà indicarne
almeno due tra quelle che hanno conseguito i punteggi più elevati.
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10. Qualora sia pervenuta una sola proposta egualmente si procederà al
sopralluogo per la visione dell’immobile offerto in locazione o in affitto ed alla
redazione della relazione per la valutazione delle caratteristiche dell’immobile.
11. Il verbale contenente le valutazioni finali della Commissione viene trasmesso
alla Direzione competente che provvederà ad acquisire il parere della Direzione
tecnica competente in ordine alla congruità dei prezzi richiesti per la locazione o
l’affitto dai proprietari degli immobili le cui offerte hanno conseguito i punteggi
più elevati.
11 bis In casi eccezionali dovuti alla particolare complessità dell’attività di
valutazione ovvero all’eccessivo carico di lavoro della suddetta Direzione tecnica
il dirigente competente può essere richiedere il parere di cui al comma precedente
all’Agenzia del Territorio. Con determinazione dirigenziale della direzione
competente il dirigente impegna la spesa per il pagamento delle competenze
spettanti all’Agenzia del Territorio per determinare le congruità dei prezzi
richiesti dai suddetti proprietari.
12. Qualora il valore stimato ai sensi dei commi precedenti sia inferiore a quello
richiesto, tale circostanza viene comunicata ai proprietari degli immobili al fine di
conoscere la loro disponibilità alla locazione o all’affitto dell’immobile per
l’importo stimato dalla Provincia.
13. In caso di congruità dell’importo richiesto dai proprietari, ovvero in caso di
disponibilità alla locazione o all’affitto per l’importo stimato dalla Provincia, la
direzione competente redige una relazione contenente tutto l’iter procedurale
svolto ed individua l’immobile da prendere in locazione o in affitto.
14. In caso di esito negativo della procedura di gara, il Dirigente della direzione
competente può procedere alla locazione o all’affitto di beni immobili a trattativa
privata.
14 bis Si può procedere alla locazione o all’affitto di beni immobili a trattativa
privata quando si tratta di bene provenienti da enti pubblici; in tal caso si può
derogare al principio di cui all’art. 2 bis, purchè se ne tenga conto nella
valutazione del valore.
15. Il bene immobile da prendere in locazione o in affitto a trattativa privata viene
valutato dalla Commissione di cui al precedente comma 4 e stimato dalla
Direzione tecnica competente ovvero dall’Agenzia del Territorio, ai sensi del
precedente comma 11 bis.
16. Il valore stimato costituisce la base per la trattativa privata.
17. Accertata la disponibilità del proprietario di concedere in locazione o affitto
l’immobile per il prezzo offerto, il dirigente della direzione competente procederà
alla stipula del relativo contratto ed all’adozione di tutti gli atti consequenziali.
18. I beni da prendere in locazione o in affitto dovranno essere liberi da qualsiasi
onere, vincolo e gravame, da eliminarsi, ove esistenti, prima della stipulazione del
contratto.
19. I contratti di locazione e di affitto sia attivi che passivi per l’Ente, relativi ad
immobili da prendere in locazione dalla direzione competente, vengono stipulati
dal dirigente di detta direzione che ha avviato il procedimento per addivenire alla
stipula del contratto.
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TITOLO IV
GLI ACQUISTI DI BENI IMMOBILI
Art.9 Procedure per l’acquisto di beni immobili
1. Il Consiglio provinciale preliminarmente all’attivazione della seguente
procedura per gli acquisiti degli immobili approva il progetto relativo
all’immobile da acquistare e la relativa spesa.
2. Per gli acquisti di immobili il contraente viene scelto a seguito di una procedura
ad evidenza pubblica preceduta da un avviso pubblico che descrive tutte le
caratteristiche che l’immobile deve possedere tenuto conto delle specifiche
finalità d’uso.
3. Gli immobili dovranno, preferibilmente, essere acquistati ”chiavi in mano”,
comprensivi, cioè di tutti gli ambienti ed impianti necessari all’uso richiesto dalla
Provincia ed essere adeguati alle prescrizioni normative vigenti per la
destinazione d’uso richiesta.
4. Le offerte di vendita degli immobili pervenute nei termini e secondo le
modalità indicate nell’avviso pubblico vengono descritte in apposito verbale
redatto da una Commissione che procede all’istruttoria propedeutica al
perfezionamento dei procedimenti
Tale Commissione è composta:
a) per gli immobili da destinare ad Uffici della Provincia, dal Direttore dell’Area
Patrimonio con funzioni di presidente , dal dirigente della Direzione gestione
amministrativa del patrimonio e dal Dirigente della Direzione tecnica dell’Area
Patrimonio o da un funzionario tecnico individuato dal suddetto Dirigente tecnico
competente;
b) per gli immobili da destinare ad uso scolastico, dal Direttore dell’Area Edilizia
Scolastica con funzioni di presidente, dal Dirigente della competente Direzione
tecnica edilizia scolastica o da un funzionario tecnico individuato dal suddetto
Dirigente e dal Dirigente della Direzione amministrativa edilizia scolastica;
c) per gli immobili da destinare a Centri Per L’impiego, dal Direttore dell’Area
Patrimonio con funzioni di presidente, dal Direttore dell’Area Politiche per il
Lavoro, e dal Dirigente della Direzione tecnica dell’Area Patrimonio.
5. Delle attività svolte dalla Commissione saranno redatti appositi verbali
6. Gli immobili offerti in vendita vengono visionati dalla Commissione che redige
apposito verbale di sopralluogo e relazione per la valutazione della qualità degli
immobili.
7. Gli immobili dovranno essere valutati in base ai seguenti criteri:
a)ubicazione ( centralità, raggiungibilità con mezzi pubblici, parcheggi, edifici
limitrofi e contesto ambientale);
b)tipologia strutturale ed architettonica;
c)stato di conservazione e manutenzione;
d)idoneità, (agibilità, accessibilità, vie di esodo, accessori, rifiniture e tecnica
degli impianti, superamento barriere architettoniche);
e)tempi di consegna dell’immobile e fruibilità dell’immobile;
f)facilità di controllo (vigilanza e guardiania degli accessi)
g)prezzo
8. La Commissione determinerà previamente l’ordine di prevalenza dei suindicati
criteri tenuto conto della particolare destinazione e funzione specifica
dell’immobile.
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9. Qualora sia pervenuta una sola proposta egualmente si procederà al sopralluogo
per la visione dell’immobile offerto in vendita ed alla redazione della relazione
per la valutazione delle caratteristiche dell’immobile.
10. La Commissione, successivamente, redigerà una relazione finale contenente le
valutazioni tecniche in ordine alle caratteristiche degli immobili oggetto delle
proposte pervenute. La relazione prenderà in considerazione sia le caratteristiche
degli immobili, sia i prezzi richiesti.
11. Ad ogni proposta pervenuta, la Commissione attribuirà un punteggio
numerico che va da un minimo di zero ad un massimo di dieci.
12. Le proposte che, a giudizio della Commissione, conseguono i punteggi più
elevati vengono individuate quali le più idonee alle esigenze dell’Ente. In
particolare, la Commissione, in caso di pluralità di offerte idonee, dovrà indicarne
nella relazione finale almeno due tra quelle che hanno conseguito i punteggi più
elevati.
13. Il verbale contenente la relazione finale della Commissione viene trasmesso
alla direzione della pertinente Area, che provvederà ad acquisire il parere della
Direzione tecnica competente in ordine alla congruità dei prezzi.
13 bis In casi eccezionali dovuti alla particolare complessità dell’attività di
valutazione ovvero all’eccessivo carico di lavoro della suddetta Direzione tecnica
il dirigente competente può richiedere il parere di cui al comma precedente
all’Agenzia del Territorio. Con determinazione dirigenziale il competente
dirigente impegna la spesa per il pagamento delle competenze spettanti
all’Agenzia del Territorio per determinare le congruità dei prezzi richiesti dai
proprietari degli immobili le cui offerte hanno conseguito i punteggi più elevati.
14. Qualora il valore stimato ai sensi dei commi precedenti sia inferiore a quello
richiesto, tale circostanza viene comunicata ai proprietari degli immobili al fine di
conoscere la loro disponibilità alla vendita degli immobili per l’importo stimato.
15. In caso di congruità dell’importo richiesto dai proprietari, ovvero in caso di
disponibilità alla vendita per l’importo stimato dalla Provincia, la direzione della
pertinente Area redige una relazione contenente tutto l’iter procedurale svolto e
provvederà alla individuazione dell’immobile da acquistare .
16 La Giunta Provinciale, esaminata la relazione trasmessa, propone al Consiglio
di autorizzare il competente dirigente all’acquisto del bene ed alla stipula del
contratto.
17. Il competente dirigente provvederà con proprie determinazioni dirigenziali
agli atti di impegno e pagamento delle spese di registrazione del contratto ed
all’adozione di tutti gli atti successivi e consequenziali al contratto stesso.
18. Il Consiglio provinciale può disporre l’acquisto di beni immobili a trattativa
privata nei casi in cui ha già individuato l’immobile da acquistare, indicando il
fine che si intende perseguire e le caratteristiche puntuali del bene da acquistare .
18 bis Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, è ammesso
l’acquisto dell’immobile a trattativa privata quando proveniente da altro ente
pubblico; in tal caso può essere derogato il principio della modalità di acquisto
“chiavi in mano” di cui al comma 3, purché se ne tenga conto nella valutazione
del valore.
19. Il bene immobile da acquistare a trattativa privata viene stimato dalla
Direzione tecnica competente ed il valore stimato costituisce il prezzo massimo di
acquisto del bene e la base per la trattativa privata.
19 bis In casi eccezionali dovuti alla particolare complessità dell’attività di
valutazione ovvero all’eccessivo carico di lavoro della suddetta Direzione tecnica
il dirigente competente può richiedere la stima di cui al comma precedente
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all’Agenzia del Territorio. Con determinazione dirigenziale il competente
dirigente impegna la spesa per il pagamento delle competenze spettanti
all’Agenzia del Territorio per effettuare la stima dell’immobile da acquistare.
20. Per il procedimento per addivenire alla stipula del contratto di acquisto
dell’immobile a trattativa privata si applicano le disposizioni normative di cui ai
precedenti commi del presente articolo.
21. I beni da acquistare dovranno essere liberi da qualsiasi onere, vincolo e
gravame, da eliminarsi, ove esistenti, prima della stipulazione del contratto, salva
diversa e motivata deliberazione che potrà essere assunta dalla Giunta provinciale
qualora la sussistenza di vincoli emerga successivamente alla deliberazione di
acquisto.
TITOLO V
L’ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI
Art. 10 Criteri per la individuazione dei beni immobili da alienare
I beni immobili che si intendono alienare vengono individuati a seguito di
deliberazione di Giunta di proposta al Consiglio, ed elencati in apposito piano
delle alienazioni immobiliari, fra quelli ritenuti “non strategici”, intendendo per
tali i beni immobili non riconosciuti utili o idonei al conseguimento delle finalità
istituzionali della Provincia, in base ai seguenti criteri :
a) beni a bassa redditività o a gestione particolarmente gravosa;
b) beni che richiedono interventi di manutenzione onerosi, nonché ruderi con
originaria destinazione abitativa;
c) beni non ubicati nel territorio della Provincia di Napoli;
2. Il piano delle alienazioni immobiliari predisposto dalla Giunta è esaminato ed
approvato dal Consiglio Provinciale.
3. Il Consiglio, durante l’esame del piano, può integrarlo o modificarlo ed
adottare le determinazioni ritenute più opportune per l’alienazione degli immobili
individuati nel piano.
Art.11 Beni alienabili
1.Possono essere alienati i seguenti beni immobili:
a) beni facenti parte del patrimonio disponibile ;
b) beni facenti parte del patrimonio indisponibile per i quali sia cessata la
destinazione a pubblico servizio;
c) beni del demanio provinciale, così come definiti dagli artt. 822 e 824 del c.c.
per i quali sia intervenuto motivato provvedimento di sdemanializzazione;
d) beni dei quali la Provincia sia divenuta proprietaria a titolo originario per
espropriazione, usucapione, invenzione ed altre cause, salva l’applicazione, per i
beni espropriati dell’istituto della retrocessione.
2. I beni immobili che si intendono alienare possono essere alienati a corpo o a
misura, nello stato in cui si trovano con tutti i diritti e le servitù esistenti.
3. Per i beni immobili da alienare che risultino essere stati realizzati da oltre
cinquant’anni deve richiedersi la verifica dell’interesse culturale ai sensi degli
artt. 12 e segg. del codice dei beni culturali ( D.Lgs. n. 42/2004) alla competente
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Direzione Regionale della Soprintendenza alla quale dovrà essere trasmessa la
documentazione occorrente per la verifica dell’interesse.
4. Per la verifica dell’interesse culturale dovranno osservarsi le prescrizioni
generali di cui al D.P.R. n. 283/2000 ed al D.Lgs. n. 42/2004 e quelle particolari
della Soprintendenza Regionale a seconda se il bene oggetto di alienazione sia
stato o meno già formalmente sottoposto a tutela con decreto emanato ai sensi
delle Leggi n. 364/1909 e n. 1089/1939 o dei Decreti Legislativi n. 490/1999 e n.
42/2004.
5. I beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà della Provincia,
costituenti il demanio artistico e storico a norma dell’art.822 del codice civile, non
possono essere alienati e formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei
limiti e con le modalità stabiliti dal D.P.R. n. 283/2000 e dal D.Lgs. n. 42/2004.
6.L’alienazione dei suddetti beni, subordinatamente all’espletamento delle
formalità indicate dal D.P.R. n. 283/2000 e dal D.Lgs 42/2004, può essere
effettuata direttamente agli enti territoriali qualora ricorrano obiettivi di tutela e
di valorizzazione del bene, o altre speciali circostanze da indicare nel
provvedimento di alienazione.
7.Il Consiglio Provinciale potrà decidere di alienare beni immobili provinciali
anche mediante la procedura di cartolarizzazione dei beni applicando le
disposizioni normative delle Leggi n. 410/2001 e n. 326/2001.
Art. 12 Individuazione del prezzo di vendita
1. Il piano delle alienazioni immobiliari, predisposto dalla Giunta e sottoposto
all’approvazione del Consiglio Provinciale, deve contenere la stima del valore di
mercato dei beni, effettuata precedentemente dalla Direzione tecnica competente.
2. In casi eccezionali dovuti alla particolare complessità dell’attività di
valutazione ovvero all’eccessivo carico di lavoro della suddetta Direzione tecnica
il dirigente competente può essere richiedere la stima di cui al comma precedente
all’Agenzia del Territorio A tal fine il competente dirigente con propria
determinazione dirigenziale impegna la spesa per il pagamento delle competenze
spettanti all’Agenzia del Territorio per la determinazione del prezzo dei beni
immobili da alienare.
3. Il prezzo dei beni immobili determinato ai sensi dei commi precedenti
costituisce il prezzo da porre a base d’asta per la vendita degli immobili .
Art. 13 Procedure di vendita
1. Ai sensi dell’art.12 della legge 127/1997 sono assicurati, per la scelta del
contraente, criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e
valutare le concorrenti proposte di acquisto.
2. I contraenti vengono individuati solo nei casi di immobili precedentemente
non locati, per i quali viene riconosciuto il diritto di prelazione ai conduttori,
mediante:
a) asta pubblica, con il sistema del massimo rialzo sul prezzo estimativo dei beni
riportato nel bando, da esprimere con offerte segrete, in busta chiusa e sigillata (
art.73 lettera c) e art.76 R.D. 827/1924);
b) trattativa privata per i seguenti casi :
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- asta deserta, purché il prezzo e le condizioni dell’asta non siano variati se non a
tutto vantaggio della Provincia ;
-qualora, trattandosi di fondi interclusi o, comunque, di immobili per i quali è
dimostrabile che non vi sarebbero pluralità di offerte , sempre che il prezzo non
sia inferiore a quello di mercato;
-quando la commerciabilità del bene è, per l’ubicazione, la consistenza e la sua
natura, limitata ad una cerchia ristretta di interessati.
d) trattativa privata diretta .
- se l’alienazione avviene a favore delle amministrazioni dello Stato, delle
province e degli altri enti pubblici in genere;
- se trattasi di permuta.
Art.14 Indizione della gara
1.La gara viene indetta con determinazione dirigenziale del competente dirigente
con la quale, in particolare, si individua il bene da alienare,si approva il bando di
gara e si impegna la spesa per le pubblicazioni.
2. Qualora si proceda a trattativa privata il provvedimento approva la lettera
d’invito contenente tutti gli elementi del bando.
Art.15 Destinazione urbanistica
1. La competente Direzione tecnica della Provincia mette a disposizione del
dirigente che deve indire la gara i certificati di destinazione urbanistica degli
immobili entro il più breve termine possibile dalla sua richiesta e, comunque, in
mancanza di richiesta espressa , non appena sia indetta la gara.
2. A tal fine il dirigente che indice la gara trasmette una copia del bando alla
competente Direzione tecnica della Provincia.
Art. 16 Pubblicità
1. Sono garantite adeguate forme di pubblicità per assicurare la più ampia
partecipazione alle procedure di alienazione dei beni immobili di proprietà della
Provincia.
2. L’intero piano di dismissione deve essere pubblicizzato nelle forme più ampie
possibili, risultando vietate forme differenziate di pubblicità in ragione del valore
dei singoli beni facenti parte del piano di dismissione.
3. Le aste sono pubblicate all’albo pretorio della Provincia, all’Albo del Comune
dove sono ubicati gli immobili, sul sito internet della Provincia
www.provincia.napoli.it, nonché mediante inserzione sul BURC e per estratto su
due quotidiani a diffusione provinciale, più uno di settore.
Art.17 Bando di gara
Il bando di gara deve contenere i seguenti requisiti minimi:
- i beni da vendere , la loro situazione e provenienza;
- il prezzo estimativo a base di gara ed i termini per il pagamento;
- i diritti ed i pesi inerenti al fondo;
- l’anno, il mese, il giorno e l’ora in cui si procede alle gare.Nel caso delle
licitazioni private , questa indicazione andrà inserita nella lettera d’invito;
- il luogo e l’ufficio presso cui si effettuano le gare;
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- gli uffici presso i quali sono visionabili gli atti di gara;
- l’ammontare della cauzione;
- il metodo di gara;
- l’indicazione che si farà luogo ad aggiudicazione quand’anche si presenti un
solo offerente, la cui offerta sia almeno uguale al prezzo a base di gara;
- eventuali garanzia bancarie per attestare la situazione economico finanziaria
degli offerenti;
- per le persone giuridiche, l’iscrizione presso il registro delle imprese;
- in caso di società, la composizione degli organi e di chi possiedila
rappresentanza legale;
- la possibilità di ammettere offerte per procura, anche per persona da nominare.
Le procure devono essere formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Qualora le offerte vengano presentate in nome di più persone, queste si intendono
solidalmente obbligate;
- le modalità di presentazione dell’offerta, se esclusivamente a mezzo posta o
anche tramite corriere o brevi manu, con ricevuta dell’ufficio protocollo della
Provincia;
- le modalità di compilazione dei documenti, dichiarazioni ed attestazioni, delle
offerte e le modalità di imbustamento e sigillatura;
- l’indicazione delle cause che comportano l’esclusione della gara;
- l’indicazione che il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del
mittente ove per qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a destinazione in
tempo utile;
- l’indicazione espressa di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 120 e seguenti della
legge n. 689/1981;
- nel caso di società, l’indicazione espressa, che può essere contenuta nel
certificato d’iscrizione nel registro delle imprese, che negli ultimi cinque anni la
ditta non è stata sottoposta a fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
concordato preventivo, amministrazione controllata;
- il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla
propria offerta.
- l’ufficio presso il quale è possibile avere informazioni e documentazione sugli
immobili posti in vendita, nonché eventuali documenti relativi alla presentazione
dell’offerta.
Art. 18 Asta pubblica
1. L’asta deve svolgersi non prima del 31^ giorno successivo alla pubblicazione
del bando.
2. Le offerte devono obbligatoriamente pervenire al protocollo generale della
Provincia entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello in cui avverrà
l’apertura delle buste.
Art. 19 Urgenza
1. In caso d’urgenza tutti i termini previsti dal presente regolamento sono
abbreviabili sino alla metà.
2. Il provvedimento con il quale si indice la gara deve motivare espressamente le
ragioni d’urgenza.
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Art. 20 Svolgimento delle gare
1. Le gare si svolgono presso i locali della Provincia specificamente indicati nel
bando e/o nella lettera d’invito, alla presenza della Commissione di gara al suo
completo.
2. Le gare sono pubbliche e chiunque può presenziare allo svolgimento delle
operazioni.
3. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono, pertanto,
immediatamente vincolanti per l’offerente, mentre ogni effetto giuridico
obbligatorio nei confronti della Provincia consegue all’aggiudicazione definitiva
4. L’offerta presenta è vincolante per il periodo di novanta giorni , salvo il diverso
periodo indicato nel bando.
5. Non è consentito al medesimo soggetto presentare più offerte.
6. Non sono ammesse offerte non presentate secondo le modalità stabilite dal
bando , né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice
riferimento ad altra offerta propria o di altri.
7. L’aumento deve essere indicato in misura percentuale sull’importo a base di
gara, espressa in cifre ed in lettere.
8. Qualora vi sia discordanza tra il prezzo in lettere e in cifre è valida
l’indicazione più conveniente per la Provincia.
Art. 21 Trattative private
1. La trattativa privata si conforma il più possibile alle procedure previste per la
licitazione privata, ad eccezione della fase della prequalificazione.
2. Le norme di gara sono contenute nella lettera d’invito a presentare offerta.
3. Le buste vengono aperte pubblicamente.
4. I termini per le trattative private precedute da gare ufficiose possono anche
essere inferiori ai 30 giorni.
5. Nel caso di trattativa privata diretta, l’alienazione del bene avviene sulla base
delle trattative direttamente condotte con l’acquirente.
6. A tal fine il promettente acquirente dovrà rivolgere alla Provincia una proposta
contrattuale di acquisto del bene immobile sulla base del prezzo di perizia e le
condizioni alle quali l’acquisto dovrà essere concluso.
7. Il proponente si obbligherà a mantenere ferma la proposta contrattuale per un
periodo di 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, attestata dal protocollo
generale della Provincia.
8. Nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento dell’accettazione della
proposta contrattuale il proponente verserà, a titolo di caparra confirmatoria, una
somma di denaro pari al 10% del prezzo della compravendita.
Art.22 Commissione di gara
1. La Commissione di gara è composta dal dirigente competente ad indire la gara
con funzioni di presidente, dal dirigente della direzione gare e contratti, dal
dirigente del competente ufficio tecnico della Provincia e da un funzionario della
direzione contratti, in veste di verbalizzante.
2. La Commissione di gara è un collegio perfetto che agisce sempre alla presenza
di tutti i componenti e delibera a maggioranza.
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Art. 23 Verbale
1. Dello svolgimento e l’esito delle gare viene redatto apposito verbale dal
funzionario della direzione gare e contratti, sotto la direzione del Presidente.
2. Il verbale non tiene luogo di contratto.
3. Il passaggio di proprietà del bene avviene , pertanto, con la stipula del
successivo contratto, a seguito dell’aggiudicazione definitiva.
4. Quando non siano pervenute offerte nei termini, oppure le offerte non siano
accettabili per qualsiasi ragione, viene compilato il verbale attestante la diserzione
della gara.
Art. 24 Diritti di prelazione
1. Nel caso di alienazione di un bene immobile su cui, a norma delle vigenti
disposizioni o per altra legittima causa, esista un diritto di prelazione il bene è
offerto al titolare di tale diritto al prezzo di stima.
2. I soggetti beneficiari dovranno essere, oltre che in possesso di un valido titolo,
in regola con il pagamento dei corrispettivi e dei relativi oneri accessori.
3. L’offerta di cui al primo comma dovrà essere formalizzata tramite notifica agli
occupanti e contenere l’indicazione dei beni offerti, del prezzo di riferimento,
della scadenza dell’offerta, della ragione di prelazione , delle modalità di
esercizio del diritto stesso, le condizioni alle quali la vendita dovrà essere
conclusa e l’invito specifico ad esercitare o meno il diritto di prelazione nel
termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica dell’offerta, salvo che la
legge o il titolo da cui la prelazione deriva non stabiliscano un termine diverso.
4. L’accettazione dell’offerta alle condizioni prospettate deve avvenire con atto
notificato alla Provincia di Napoli a mezzo di ufficiale giudiziario contenente la
prova della costituzione della cauzione pari al 10% del prezzo e comunque non
superiore a 20.000 Euro.
5. La cauzione, qualora non sia versata in tesoreria, può essere costituita anche da
fideiussione bancaria o assicurativa; in tal caso la fideiussione deve espressamente
prevedere la rinuncia al beneficio dell’escussione del debitore principale.
Art. 25 Contratto
1. La vendita viene perfezionata con contratto, con le forme e modalità previste
dal codice civile.
2. La stipulazione del contratto deve avvenire entro novanta giorni
dall’aggiudicazione definitiva che sarà disposta con determinazione dirigenziale
del competente dirigente .
3. Dell’aggiudicazione dell’asta deve essere data comunicazione al soggetto
aggiudicatario mediante raccomandata A.R. .
4. L’aggiudicatario, almeno trenta giorni prima della stipula del contratto, dovrà
comunicare alla Provincia il nome del notaio presso cui intende effettuare la
stipulazione del contratto .
5. La competente direzione provvede all’inoltro al Notaio di tutta la
documentazione di competenza della parte venditrice.
6. Tutte le spese relative e consequenziali dell’atto di vendita faranno capo
all’aggiudicatario
7. L’acquirente deve pagare il prezzo di vendita, come risultante dagli esiti della
gara o della trattativa privata al momento del rogito in un'unica soluzione
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mediante esibizione di quietanza originale rilasciata dal Tesoriere Provinciale a
seguito di versamento allo stesso di assegno circolare non trasferibile intestato al
Tesoriere Provinciale dell’Amministrazione Provinciale di Napoli. Non è prevista
la possibilità di dilazioni di pagamento.
8. In mancanza, la Provincia tratterrà la cauzione versata e porrà a carico del
mancato acquirente i costi di eventuali nuove gare, anche rivalendosi su crediti
eventualmente vantati da questi nei confronti dell’amministrazione, fermo
restando tutte le azioni in tema di responsabilità contrattuale.
9. Qualora la controparte lo richieda, il Notaio viene nominato dal competente
dirigente con determina.
10. Sussistendo ragioni di convenienza da valutare di volta in volta, il contratto
può essere rogato dal segretario provinciale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett.
c), del Decreto Legislativo n. 267/2000. In tal caso l’acquirente è tenuto a versare
al segretario provinciale gli importi delle imposte di registro, ipotecarie e
catastali e i diritti di cui all’allegato D della legge 604/1962, prima della
stipulazione del contratto.
Art. 26 Permuta
1. Il Consiglio provinciale può disporre, in alternativa all’alienazione, la permuta
di beni del proprio patrimonio disponibile con beni di proprietà di terzi purché ne
derivi un vantaggio funzionale per l’Ente.
2. La permuta si perfeziona sulla base di una trattativa diretta con la controparte
basata sulla stima dei beni oggetto del rapporto secondo i criteri individuati
nell’art. 10.
3. Nel provvedimento che autorizza la permuta è determinato dal Consiglio
provinciale l’uso e la destinazione pubblica dei beni che si acquisiscono con la
permuta;
4. Nell’eventualità che la trattativa si concluda con la previsione di un conguaglio
economico a carico dell’Ente, il competente dirigente ne comunica
all’amministrazione che valuta la convenienza dell’operazione rispetto ad altre
soluzioni alternative .
5. Di tale evenienza ne è data preventiva informazione alla controparte.
appartenenti a privati
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art.27 Esiti delle gare
1. Gli esiti delle gare sono pubblicati con le medesime forme della pubblicazione
degli estratti del bando di gara.
2. L’avviso di gara esperita descrive il numero delle offerte presentate,
l’aggiudicatario, l’aumento percentuale ed il prezzo contrattuale.
Art.28 Proroga dei termini
1. Il termine di novanta giorni di cui all’art.24 comma 2 potrà essere prorogato
una sola volta e per non più di ulteriori trenta giorni se l’acquirente abbia
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presentato richiesta di mutuo e questo non sia stato ancora erogato per cause
indipendenti dalla volontà del soggetto.
Art.29 Revoca
1. Qualora la stipulazione del contratto non avvenga nei termini stabiliti per fatti
e/o atti imputabili all’ interessato o non vengano rispettate le condizioni di
vendita, l’atto con cui si dispone l’alienazione verrà revocato e sarà trattenuta
dall’Amministrazione Provinciale la cauzione versata.
Art.30 Normativa di rinvio
1. Per quanto non esplicitamente previsto e specificamente stabilito negli articoli
che precedono si fa formale rinvio per gli elementi di disciplina contrattuale alle
disposizioni del codice civile nonché alle leggi vigenti in materia.
Art. 31 Pubblicità ed Entrata in vigore
1. Il presente regolamento è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio della
Provincia, all’U.R.P. della Provincia, su sito internet della Provincia ed entrerà in
vigore il primo giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione
della deliberazione consiliare di approvazione.
Art.32 Settori esclusi dall’applicazione del regolamento
1. Il presente regolamento non si applica per le locazioni relative ad immobili da
destinare ad Edilizia Scolastica .
Art.33
1. Tutti gli atti elaborati dalle Commissioni Tecniche, relativi ad acquisti e vendite
devono essere trasmessi alle Commissioni Consiliari competenti almeno venti
giorni prima dell’iscrizione all’ordine del giorno dei lavori del Consiglio.
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