Regolamento aree pubbliche
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Regolamento aree pubbliche
“DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” TESTO INTEGRATO (come adottato con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata coi poteri del C.C., n° 29 del 28.6.2012, successivamente integrato e modificato con deliberazione n° 11 del 18.4.2013 e con deliberazione n° 49 del 14.11.2013 ) IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA 1) di stabilire che ai fini della presente regolamentazione valgono le definizioni di cui all’articolo 27, della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1 – “Testo Unico in materia di Commercio”; 2) di istituire le seguenti manifestazioni di commercio su aree pubbliche: PRIMA AREA DENOMINAZIONE: “MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ” UBICAZIONE: Via G.Rossi – Via Repubblica – Via Vittorio Veneto – Via Milite Ignoto – Passeggiata Oberdan – Passeggiata Felice Cavallotti; GIORNI UTILIZZO: Venerdì – anche nei festivi tranne quelli del 25 dicembre e 1° gennaio; SUPERFICIE COMPLESSIVA IN CONCESSIONE E NUMERO TOTALE POSTEGGI : n° 375 posteggi = mq. 7.548,00, come di seguito specificato per tipologia di insediamento: a) SETTORE ALIMENTARE = n° 13 posteggi – per una superficie di mq. 360 – così composto: - n° 6 posteggi – n° 40, n° 42, n° 44, n° 46, n° 48 e n° 50 – di ml. 8 x 4 = mq. 192,00; - n° 7 posteggi – n° 38, n° 39, n° 41, n° 43, n° 45, n° 47 e n° 49 – di ml. 6 x 4 = mq. 168,00; b) SETTORE NON ALIMENTARE = n° 362 posteggi – per una superficie totale di mq 7.188 – così composto: - n° 28 posteggi di ml. 4 x 2 = mq. 224 - n° 01 posteggi di ml. 8 x 2 = mq. 16 - n° 146 posteggi di ml. 4 x 4 = mq. 2.336 - n° 72 posteggi di ml. 5 x 4 = mq. 1.440 - n° 58 posteggi di ml. 6 x 4 = mq. 1.392 - n° 11 posteggi di ml. 7 x 4 = mq. 308 - n° 46 posteggi di ml. 8 x 4 = mq. 1.472 SECONDA AREA DENOMINAZIONE: “MERCATO COPERTO” UBICAZIONE: Corso Repubblica GIORNI UTILIZZO: dal Lunedì al Sabato compresi – anche se ricadenti in giornata festiva. SUPERFICIE COMPLESSIVA ADIBITA ALLA VENDITA E NUMERO TOTALE POSTEGGI: n° 104 posteggi = mq.1.375,30, come di seguito specificato per tipologia di insediamento: a) SETTORE ALIMENTARE = n° 15 BOX – superficie totale mq. 208,11 – così composto: - n° 1 BOX – numero 1F2 – DI ML. 5,6 x 3,5 = mq. 19,60 - n° 4 BOX – numeri, 13, 17, 23 e 25 – di ml. 3,4 x 3,5 = mq. 47,60; - n° 3 BOX – numeri 15, 21 e 24 – di ml. 4,16 x 3,5 = mq. 43,68; 1 - n° 5 BOX – numeri 14, 16, 18, 20 e 22 – di ml. 3,95 x 3,5 = mq. 69,125; - n° 1 BOX – numero 19 – di ml. 3,35 x 3,5 = mq. 11,725; - n° 1 BOX – n° 61 – di ml. 4 x 3,5 = mq.14,00; - n° 1 pertinenza giornaliera, per il box n° 25, di ml. 3,4 x 0,70 = mq. 2,38; b) SETTORE PRODOTTI “GENERI D’USO = settore “specializzato”, riservato alla vendita esclusiva di “generi d’uso”– abilitati, a termini delle deliberazioni G.C. n° 130 del 21.5.2002, G.C. n° 192 del 24.7.2002, G.C. n° 380 del 23.12.2002, C.C. n° 9 del 25.2.2003, alla vendita di “generi d’uso”, consistenti in via esclusiva in articoli di vestiario, accessori d’abbigliamento, biancheria intima, calzature, articoli in pelle, prodotti tessili, articoli per l’arredamento della casa (mobili esclusi -fiori e piante compresi), articoli per la pulizia della casa, profumeria, articoli per la pulizia e l’igiene della persona - n° 6 BOX – superficie totale mq 115,50 – così composto: - n° 06 BOX – numeri 55, 56, 57, 58, 59 e 60 – di ml. 5 x 3,5 = mq. 105,00 - n° 03 pertinenze giornaliere, per i box n° 55, n° 59 e n° 60, di ml 3,5 x 1,0 = mq. 10,50; c) SETTORE PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI – settore “specializzato”, riservato alla vendita esclusiva di “ortofrutta” – n° 29 BOX – superficie totale mq. 638,00 – così composto: - numeri dal n° 26 al n° 54 – di ml. 5,5 x 4 = mq. 638,00; d) SETTORE PRODOTTI ITTICI – settore “specializzato”, riservato alla vendita esclusiva di “prodotti ittici” – n° 6 posteggi – superficie totale mq. 47,25 – così composto: - n° 5 posteggi, interni alla pescheria – dal n° PES 1 al n° PES 5 – di ml. 3 x 2 = mq. 30,00; - n° 1 posteggio, interno alla pescheria – n° PES6FPES7 – di ml. 7,5 x 2,3 = mq. 17,25; e) SETTORE PRODUTTORI DIRETTI – n° 38 posteggi – per una superficie totale di mq. 223,50 – così composto: - n° 7 BOX “non alimentari” – settore “specializzato”, riservato alla vendita esclusiva di “fiori e piante” – n° PD01, PD02, PD03, PD04, PD05, PD06 e PD08 – di ml. 4 x 4 = mq. 112,00 - n° 26 posteggi “misti alimentare e non alimentare” – n° PD12, PD13, PD14, PD15, PD16, PD17, PD18, PD19, PD20, PD21, PD22, PD23, PD25, PD26, PD27, PD28, PD29, PD32, PD36, PD37, PD38, PD39, PD40, PD41, PD42, PD43 di ml. 4 x 1 = mq 104,00; - n° 5 posteggi “alimentari”, interni alla pescheria – settore specializzato riservato ai pescatori e/o allevatori di prodotti ittici – dal n° PD44 al n° PD48 – di ml. 1,50 x 1 = mq. 7,50; f) SETTORE NON ALIMENTARE “SPECIALIZZATO GENERI D’USO” (consistenti in via esclusiva in prodotti tessili, articoli per l’arredamento della casa (mobili esclusi -fiori e piante compresi), articoli per la pulizia della casa, profumeria, articoli per la pulizia e l’igiene della persona) O ALIMENTARE “SPECIALIZZATO” (nei termini e con le modalità previste dall’art. 20 del Regolamento) – n° 10 BOX – per una superficie totale di mq. 142,94 – così composto: - n° 09 BOX – numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 – di ml. 4,16 x 3,5 = mq. 131,04; - n° 01 BOX – numero 12 – di ml. 3,4 x 3,5 = mq. 11,90; implementabili, a richiesta del concessionario, con - n° 09 pertinenze giornaliere, per i box dal n° 3 al n° 11, di ml. 4.16 x 0.5 = 18,72; - n° 01 pertinenze giornaliere, per il box n° 12, di ml 3,4 x 0,5 = mq. 1,70; implementabili, a richiesta del concessionario, nel solo caso di vendita di generi NON alimentari, con - n° 09 pertinenze pomeridiane, per i box dal n° 2 al n° 11, di ml. 4.16 x 3.0 = mq. 124,80; - n° 01 pertinenze pomeridiane, per il box n° 12, di ml. 3,4 x 3 = mq. 10,20 TERZA AREA DENOMINAZIONE: “FIERA DI SAN GIUSEPPE” UBICAZIONE: Centro storico (Passeggiata Colla – Via al Capo ) 2 GIORNI UTILIZZO: la domenica più vicina al 19 marzo o, se coincidente con la IV^ domenica di Quaresima, la domenica successiva; SUPERFICIE COMPLESSIVA ADIBITA ALLA VENDITA E NUMERO TOTALE POSTEGGI : n° 34 posteggi per una superficie complessiva di mq. 831,00 - cosi composto: a) in passeggiata Colla - SETTORE MISTO (alimentare e non alimentare) - n° 2 posteggi – numeri 1A e 2A – di ml. 7 x 4 = mq 56; - n° 13 posteggi – numeri dal 3A al 6A - dal 10A al 12A dal 14A al 16A e dal 18A al 20A - di ml. 6 x 4 = mq 312,00; - n° 3 posteggi – dal 21A al 23A – di ml. 5 x 4 = mq 60,00; - n° 1 posteggio – numero 4D – di ml. 7 x 5 = mq 35,00; b) in Via al Capo - SETTORE MISTO (alimentare e non alimentare) - n° 1 posteggio – numero 3B – di ml. 8 x 4 = mq 32,00; - n° 9 posteggi – numeri dal 9B al 17B – di ml. 6 x 4 = mq 216,00; - n° 6 posteggi – dal 1B al 2B, dal 4B al 7B – di ml. 5 x 4 = mq 120,00; QUARTA AREA DENOMINAZIONE: “PIAZZALE CIMITERO” UBICAZIONE: Corso Limone Piemonte GIORNI UTILIZZO: tutti, per i posteggi specializzati; solo venerdì, per il restante posteggio SUPERFICIE COMPLESSIVA IN CONCESSIONE E NUMERO TOTALE POSTEGGI : - n° 3 posteggi – per una superficie totale di mq 160,00 – così composto: - n° 2 posteggi – settore “specializzato”, riservato alla vendita esclusiva di “fiori e piante” – numeri 1 e 2 – di ml. 6 x 5 = mq 60; - n° 1 posteggio – settore non alimentare – numero 3 – di ml. 20 x 5 = mq. 100; QUINTA AREA DENOMINAZIONE: “CHIOSCO DEL COTTO E CERAMICA” UBICAZIONE: Corso Francia GIORNI UTILIZZO: tutti SUPERFICIE COMPLESSIVA ADIBITA ALLA VENDITA E NUMERO TOTALE POSTEGGI : - n° 1 posteggio del settore non alimentare, di ml. 10 x 20, per una superficie di mq. 200,00; SESTA AREA UBICAZIONE: Via Varaldo DENOMINAZIONE: “chioschi stagionali” GIORNI UTILIZZO: tutti – per il periodo stagionale dal 1° aprile al 30 settembre SUPERFICIE COMPLESSIVA ADIBITA ALLA VENDITA E NUMERO TOTALE POSTEGGI: n° 1 posteggio di ml. 8 x ml. 4, pari a mq. 32; 3) di individuare, come dall’unito elaborato ed annesse planimetrie – ALLEGATO 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – rispettivamente per ciascuna delle manifestazioni di cui al precedente punto, le aree, di cui il Comune detiene la disponibilità, sulle quali può essere svolto il commercio al dettaglio; 4) di confermare lo svolgimento dell’iniziativa commerciale ( per la vendita esclusivamente di cose antiche e usate senza valore artistico, riservata ad “hobbysti”, “scambisti” e comunque operatori non professionali, che non effettuino in maniera imprenditoriale e continuativa l’attività di commerciante su aree pubbliche ) già istituita con apposito provvedimento della competente Giunta Comunale, la quale, tra l’altro, ha deliberato l’individuazione dell’area ove organizzare la manifestazione, le modalità di assegnazione degli spazi e quant’altro; 3 5) di stabilire che l’assegnazione della concessione suolo pubblico relativa ai posteggi disponibili nelle aree di commercio su aree pubbliche viene effettuata mediante procedura concorsuale, nel rispetto della normativa in materia, secondo quanto previsto da appositi bandi comunali; 6) di stabilire che non determinano disponibilità di posteggi utili per nuove assegnazioni tutti i posteggi della prima area - mercato settimanale del venerdì - e quinta area; 7) di approvare l’allegato “Regolamento per la disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche” – ALLEGATO 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 8) di stabilire che i titolari di posteggio sono tenuti al pagamento al Comune del relativo canone di servizio mercatale a fronte dei servizi resi agli stessi in relazione allo svolgimento dei mercati, con le modalità e con le tariffe previste nel “Regolamento di disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche” ALLEGATO 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 9) di stabilire i seguenti indirizzi in materia di orari per il commercio su aree pubbliche: - mercato del venerdì : mattina e pomeriggio, suddividendo l’anno in periodi con differenti orari, tenendo conto della diversa durata delle ore di illuminazione solare. In ogni caso l’area mercatale deve essere riaperta alla circolazione in modo tale da facilitare il rientro serale dei lavoratori frontalieri, dei residenti e dei turisti. Il mercato non verrà effettuato se ricadente nei giorni festivi del primo gennaio e venticinque dicembre; - mercato coperto: mattina e pomeriggio, suddividendo l’anno in periodi con differenti orari, tenendo conto della diversa durata delle ore di illuminazione solare, eventualmente differenziata al pomeriggio a seconda dei settori merceologici, al fine di rispondere il più possibile alle esigenze dell’utenza; - fiere: di regola, mattina e pomeriggio; per la Fiera di San Secondo, durata sino alla fine dei festeggiamenti previsti per la festa patronale. - posteggi sparsi: mattina e pomeriggio; alla sera, l’orario potrà essere differenziato, al fine di rispondere il più possibile alle esigenze dell’utenza - commercio itinerante: impossibilità dell’esercizio durante i giorni festivi e le ore notturne; 10) di adottare le seguenti norme sul procedimento in materia di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche forma itinerante: - la domanda per il rilascio dell’autorizzazione è presentata mediante lettera raccomandata postale indirizzata al Comune o mediante deposito presso l’Ufficio protocollo del Comune, secondo le modalità previste dalla normativa regionale, utilizzando gli appositi modelli, ed i relativi allegati, approvati sempre ai sensi della normativa regionale; - la data di presentazione della domanda è quella di spedizione della raccomandata o di deposito all’Ufficio protocollo; - il responsabile del procedimento procede alle comunicazioni previste dalla normativa regionale, nei tempi ivi stabiliti, ed assicura l’applicazione delle disposizioni previste dalla Legge 241/1990; - il termine entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego è di giorni 90 (novanta); - sono dichiarate inammissibili le domande carenti di un requisito essenziale; 11) di adottare le seguenti norme sul procedimento in materia di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con concessione di posteggio: - la domanda per il rilascio di nuova autorizzazione e di contemporanea concessione è 4 presentata mediante lettera raccomandata postale indirizzata al Comune o mediante deposito presso l’Ufficio protocollo del Comune, secondo le modalità previste dalla normativa regionale, utilizzando gli appositi modelli, ed i relativi allegati, approvati sempre ai sensi della normativa regionale; - la data di presentazione della domanda è quella di spedizione della raccomandata; La graduatoria oltre che dai criteri di assegnazione previsti dalla normativa regionale è formata dai seguenti criteri: - a parità dei requisiti regionali, si utilizza il criterio dell’ordine cronologico di presentazione della domanda; - a parità di presentazione della domanda, ha precedenza il più anziano di età; 12) di rendere applicabili le norme sul procedimento previste dal precedente punto anche per la concessione di posteggio ai produttori agricoli; 13) di adottare le seguenti norme sul procedimento di rinnovo della concessione di posteggio: - alla scadenza del periodo di validità della concessione del posteggio il titolare potrà rinnovarla, per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia, previa richiesta scritta presentata al Comune nell’ultimo anno di concessione ed almeno gg. 90 prima della scadenza; - sono dichiarate inammissibili le domande carenti di un requisito essenziale; 14) di stabilire che, in occasione della soppressione dei posteggi che, per qualsiasi motivo, dovessero rendersi privi di titolare nel Mercato del Venerdì, gli spazi disponibili saranno utilizzati per ottimizzare il mercato stesso, mediante : - soppressione dei posteggi di m. 4 x 2, ampliandoli a m. 4 x 4; - ridimensionamento dell’area mercatale, sovradimensionata, riducendone lo sviluppo sul lato di Via Dante e compattandola verso il centro cittadino; - concessione di migliorie a domanda individuale, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento; concordando obbligatoriamente con le Associazioni di categoria, di volta in volta, le priorità di utilizzo degli spazi e le modalità di assegnazione, mediante formale accordo sottoscritto tra le parti; 15) di demandare l’adozione dei successivi dovuti specifici provvedimenti, rispettivamente : - all’Ufficio Tecnico Comunale, per la materiale realizzazione e posa in opera dei nuovi box dei “produttori diretti fioristi” del mercato coperto, previa stipula di apposita convenzione; - al Comando Polizia Locale, per derubricare il tratto di Via Martiri Libertà compreso tra Via Roma e Via Aprosio da “strada aperta al transito veicolare” ad “area mercatale”; 16) di revocare la delibera consiliare n° 75 del 15.11.2007 – “Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche”, ed i successivi provvedimenti di integrazione e modifica, deliberazione C.C. n° 44/2008 – deliberazione C.C. n° 42/2009 – deliberazione C.C. n° 68/2010 – deliberazione C.C. n° 97/2010 – deliberazione C.C. n° 2/2011 – deliberazione C.C. n° 57/2011 – deliberazione C.C. n° 99/2011 – deliberazione C.C. n° 15/2012; Allegato “1” – “PLANIMETRIE” (in atti dell’Ufficio Commercio) 5 Allegato “2” – “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE” Titolo I - Uffici e servizi comunali – Competenze – Responsabilità del procedimento Art. 1 – Direzione e organizzazione La direzione e l’organizzazione dei mercati, così come l’attività amministrativa connessa allo esercizio dell’attività di commercio aree pubbliche, competono all’ufficio Polizia Amministrativa. Art. 2 – Vigilanza e controllo dell’attività commerciale La vigilanza ed il controllo dell’attività commerciale nei mercati ed in particolare le operazioni di registrazione delle presenze e delle assenze, gestione delle operazioni di “spunta”, tenuta dei relativi registri, direzione delle operazioni di apposizione della segnaletica orizzontale, gli accertamenti sul mercato dell’avvenuto pagamento di tributi e canoni locali, competono agli agenti di Polizia Locale. Titolo II – Norme generali Art. 3 – Contingentamento titolarità posteggi All’eventuale limite individuale di titolarità di posteggi nell’ambito dello stesso mercato stabilito dalla legge, concorrono anche i posteggi assegnati in “spunta”, ai sensi del seguente articolo 9, anche se non gestiti direttamente. Art. 4 – Orario Gli orari del commercio su aree pubbliche sono stabiliti dal Sindaco, in base ai criteri adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 11, comma 12, della Legge 3.8.1999, n. 265. Art. 5 – Modalità di accesso e deflusso degli operatori Gli operatori titolari di posteggi devono occupare gli stessi, provvedendo alla sistemazione delle attrezzatura di vendita e delle merci, nell’ora antecedente l’orario di inizio delle vendite. Gli operatori ai quali sono stati assegnati posteggi occasionalmente liberi, ai sensi dell’art. 7), devono occuparli entro i 45 minuti seguenti l’assegnazione del posteggio medesimo. L’occupazione è consentita per un'ora oltre il termine dell’orario di vendita per lo sgombro delle attrezzature, delle merci e dei rifiuti. L’operatore non può abbandonare il posteggio prima dell'orario di chiusura, se non in caso di termine anticipato della manifestazione commerciale, motivatamente disposto dall'autorità comunale, o in caso di maltempo constatato dall’autorità comunale, o per cause personali di forza maggiore, previa comunicazione agli agenti di Polizia Locale, da comprovare al Comune, esclusivamente a mezzo raccomandata postale, entro e non oltre i successivi 10 giorni. Art. 6 – Circolazione veicolare Nell’ambito delle aree mercatali o fieristiche, la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci è consentita nei limiti orari previsti per lo svolgimento delle operazioni di cui all’art. 5. Detti veicoli possono sostare nel posteggio soltanto all’interno dell’area in concessione, o temporaneamente assegnata, se di superficie idonea a contenerli, salvo che la sosta non sia vietata dal Comune per motivi di pubblico interesse. La sosta per le operazioni di carico e scarico è consentita, nei termini di orario di cui all’art. 5, anche nelle corsie di accesso e negli spazi disponibili utili ad agevolare l’operazione. 6 Art. 7 – Registrazione delle presenze Gli agenti di Polizia Locale provvedono all’annotazione, su apposito registro, delle presenze in tutte le manifestazioni commerciali (mercati, fiere e posteggi sparsi) degli operatori titolari di posteggio, registrando pure l’eventuale assenza. Essi provvedono altresì all’annotazione, su apposito registro, delle presenze degli operatori non titolari di posteggio (anche nel caso in cui non vi abbiano svolto l’attività), al fine di determinare gli ordini di priorità previsti dalla normativa in materia. Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 114/1998 e degli artt. 127 e 147 della L.R. 1/2007, l'assenza dalla manifestazione commerciale degli operatori titolari di posteggio è considerata giustificata : - in caso di assenza, comprovata entro gg. 15 dalla 1^ assenza da idonea documentazione, per malattia, gravidanza o servizio militare, per l’intera durata della circostanza; - in caso di assenza, comprovata entro gg. 15 dalla 1^ assenza da idonea documentazione, per gravi motivi personali, la cui valutazione discrezionale spetta al Comune, per un periodo non superiore ad un anno solare; - per i produttori diretti, in funzione delle esigenze di coltivazione dei terreni, per due giorni alla settimana; - in caso di sospensione volontaria per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare, previa comunicazione al Comune. La revoca della concessione per mancato inizio dell’attività o per mancato utilizzo del posteggio interviene qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare (ovvero superiori a 1/3 del periodo di operatività del mercato se inferiore all’anno solare), fatte salve le assenze di cui al precedente capoverso. Art. 8 – Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi Il posteggio temporaneamente non occupato dal suo titolare è assegnato, durante il periodo di non utilizzazione, ai soggetti titolari di autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, secondo l'ordine di priorità maturato in base alle presenze. I posteggi si intendono liberi per l'assegnazione temporanea qualora i titolari non li abbiano occupati entro l'orario di apertura. Il posteggio temporaneamente non occupato dal suo titolare non può essere assegnato ad operatore che eserciti la vendita di tipologie merceologiche diverse da quella eventualmente prevista dalla regolamentazione comunale per l’area in cui è situato il posteggio stesso. L'area in concessione non può essere temporaneamente assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o quando in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione. L’assegnazione di posteggi in “spunta” avverrà esclusivamente nei confronti degli operatori presenti all’appello, da svolgersi in concomitanza con l’orario di apertura del mercato La mancata registrazione della presenza all’appello, da effettuarsi all’orario stabilito e secondo le modalità fissate dalla Polizia Locale con apposito provvedimento, comporta la perdita del diritto di partecipazione alla “spunta” del giorno e non consente di maturare la presenza nella lista di spunta, senza alcuna deroga in caso di ritardo dell’operatore. La mancata accettazione di uno dei posteggi occasionalmente liberi, esauriti quelli disponibili, da parte degli spuntisti, non consente di maturare la presenza nella lista di spunta. In caso di assenza del titolare, è accettata la firma, sull’apposito foglio di presenza, di un delegato, esclusivamente se qualificabile come dipendente dell’azienda o di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’INPS. L’assenza degli operatori non titolari di posteggio, operanti su posteggi occasionalmente liberi, è giustificata, e vale pertanto quale presenza ai fini del conteggio degli ordini di priorità 7 basati sulle presenze, con le medesime modalità sopra previste per i titolari di posteggio. Allorquando, per cause di forza maggiore o di pubblico interesse, non fossero utilizzabili le aree dei concessionari, i posteggi occasionalmente liberi saranno assegnati prioritariamente a questi ultimi, ordinati secondo l’anzianità di iscrizione al Registro Imprese. Art. 9 – Lista di spunta La partecipazione alle operazioni di assegnazione di posteggio in spunta è subordinata alla presentazione di apposita domanda semplice di partecipazione alle operazioni di spunta. La suddetta domanda dovrà contenere obbligatoriamente : i dati personali ed il codice fiscale del richiedente; gli estremi dell’autorizzazione di cui è titolare; gli estremi dell’iscrizione al Registro Imprese e la manifestazione commerciale in cui si vuole partecipare alla “spunta”, con allegato il prescritto “DURC” . I posti vacanti saranno assegnati a quanti avranno presentato la domanda di cui al primo comma, in base all’ordine di presenze maturate sul mercato; a parità, in base all’iscrizione al Registro Imprese; ad ulteriore parità, in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di permanenza di posteggi vacanti al termine delle operazioni di “spunta”, l’area potrà essere assegnata o suddividendola tra i concessionari confinanti o anche per intero all’unico interessato, a fronte del pagamento dei tributi previsti. Art. 10 – Caratteristiche dei banchi di vendita ed esposizione della merce Le merci devono essere esposte su banchi di vendita aventi un’altezza minima dal suolo di 50 centimetri ed i tendoni od ombrelloni a copertura degli stessi devono avere un’altezza minima dal suolo di metri 2.00, misurata nella parte più bassa, e non devono sporgere oltre il perimetro dell’area in concessione. A coloro che esercitano il commercio di piante o fiori, arredamenti, casalinghi e quadri, è consentita l’esposizione delle merci anche a terra. Art. 11 – Obblighi e divieti inerenti le modalità di esercizio dell’attività di vendita Agli operatori, e loro dipendenti e collaboratori, è fatto obbligo: - di dotarsi, all’interno dell’area in concessione, di idonei contenitori per i rifiuti, ad uso proprio e per la clientela; di lasciare, al termine della manifestazione commerciale, il posteggio pulito e libero da scarti derivanti dall’attività, suddivisi, per la raccolta differenziata, tra rifiuti normali, carta e plastica; - di esibire, su richiesta degli agenti, i documenti relativi all’esercizio dell’attività, ed in particolare l’autorizzazione all’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, la concessione suolo; - di dotarsi di apposito cartello da esporre in maniera perfettamente chiara e ben visibile alla clientela, ai due angoli del banco di vendita LE MERCI POSTE IN VENDITA APPARTENGONO ALLA CATEGORIA "MERCE USATA" (minimo cm. 60 per cm. 40 - scritta nera su fondo bianco in carattere stampatello - lettere minimo cm. 5 altezza per cm. 3 larghezza). E’ fatto inoltre divieto agli stessi : - di attirare i clienti con rumori o schiamazzi e utilizzare apparecchi di diffusione di suoni dotati di casse d’amplificazione; è invece consentito l'uso di apparecchi di diffusione amplificati, purchè in regola con la SIAE, a quanti esercitano il commercio di dischi e affini, entro limiti di moderazione tali da non recare disturbo a terzi, a giudizio insindacabile degli agenti di vigilanza; - di cedere, anche se occasionalmente ed a titolo gratuito, l’area in concessione o una sua 8 porzione a ditta terza, consentendone l’utilizzo per effettuarvi vendita in proprio; Nelle aree di mercato è proibito esercitare giochi, anche se leciti, e attività di saltimbanco, giocoliere, suonatore, lustrascarpe e mestieri ambulanti analoghi, a pena dell'allontanamento immediato e definitivo dal mercato, stabilito ed ordinato dall'autorità comunale. Art. 12 – Sospensione La sospensione della concessione del posteggio interviene: 1) per un periodo di 60 giorni, laddove l’operatore commerciale si renda protagonista, durante lo svolgimento del mercato, di comportamenti, segnalati dalle Forze dell’Ordine, tali da minacciare la sicurezza e l’incolumità dei frequentatori e degli operatori, o tali da creare grave turbativa al regolare svolgimento delle operazioni mercatali; 2) per la durata di 90 giorni, alla terza infrazione, commessa durante il periodo di un anno, per mancato rispetto dell’obbligo di lasciare ogni giorno – al termine dell’attività – l’area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti; 3) nel caso di adozione, da parte delle forze di polizia, di legittimo provvedimento di sequestro di merce recante marchio di fabbrica contraffatto, per i seguenti periodi: a) 60 giorni, alla prima segnalazione; b) 180 giorni, alla, seconda segnalazione; c) a tempo indeterminato, sino a sentenza dell’autorità giudiziaria, alla terza segnalazione. 4) per la durata di 120 giorni, a seguito del mancato pagamento del canone mercatale, tributi locali e quant’altro dovuto per l’esercizio dell’attività; all’atto del pagamento di quanto dovuto, su formale istanza del concessionario, sarà disposta la revoca della sospensione. Il provvedimento formale di sospensione della concessione potrà essere emesso solo scaduti i termini previsti per la comunicazione di avvio del procedimento, a termini della legge 241/90. Art. 13 – Decadenza La decadenza della concessione del posteggio, oltre che per i motivi di legge, interviene: 1) trascorso il periodo di sospensione, previsto dall’articolo precedente, per mancato pagamento di canone mercatale, tributi locali e quant’altro dovuto per l’esercizio dell’attività; 2) alla terza infrazione, commessa durante il periodo di 1 anno, per le seguenti violazioni : a) mancato rispetto delle vigenti norme in materia di vendite straordinarie; b) mancata esposizione del cartello “VENDITA DI MERCE USATA”; c) cessione, anche se occasionale ed a titolo gratuito, dell’area in concessione o di una sua porzione a ditta terza, consentendone l’utilizzo per effettuarvi attività di vendita in proprio; 3) alla seconda segnalazione, durante il periodo di 1 anno, laddove l’operatore commerciale si renda protagonista, durante lo svolgimento del mercato, di comportamenti, segnalati dalle Forze dell’Ordine, tali da minacciare la sicurezza e l’incolumità dei frequentatori e degli operatori, o tali da creare grave turbativa al regolare svolgimento delle operazioni mercatali. Il provvedimento formale di sospensione della concessione potrà essere emesso solo scaduti i termini previsti per la comunicazione di avvio del procedimento, a termini della legge 241/90. Art. 14 – Motivi ostativi all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, sia in forma itinerante che su posteggio dato in concessione, non può essere rilasciata all’operatore commerciale cui sia stato revocato, a termini di legge o di regolamento comunale, analogo titolo autorizzativo. Il divieto di rilascio permane per 3 (tre) anni dopo la revoca. La presenza dei destinatari di provvedimento di revoca in società di persone, esclude le stesse dal poter richiedere autorizzazioni similari a quelle revocate, per il periodo sopra previsto. Inoltre non potranno essere rilasciati titoli autorizzativi, anche oltre il suddetto limite di tre anni, nei confronti di chi abbia subito la revoca in quanto debitore verso il Comune di tributi locali, canoni o sanzioni pecuniarie non contestate, sino a che non abbia provveduto alla 9 estinzione delle pendenze. Art. 15 – Calcolo interessi legali Il versamento effettuato in ritardo, oltre il 7° giorno successivo alla scadenza prevista dall’art. 27, comporta l’obbligo del pagamento, in aggiunta al canone dovuto, degli interessi legali calcolati sino al giorno di avvenuto pagamento e di una sanzione pecuniaria pari al 10% del canone. Il calcolo delle somme dovute per interessi legali e sanzione pecuniaria deve essere effettuata dallo stesso moroso ed espressamente specificato nella causale di versamento. Laddove il pagamento avvenga a seguito di avvio di procedimento predisposto dal Comune ai sensi dell’art. 12, dovranno essere risarcite le spese di istruttoria e di notifica, fissate in € 25,00. In caso di perdurante morosità, anche oltre il termine che comporta la revoca della concessione, il debitore verrà iscritto a ruolo coattivo. Art. 16 – Fusione di posteggi Limitatamente ai posteggi del Mercato del Venerdì e del Mercato Coperto, è in ogni caso dovuta, se richiesta, la fusione di due posteggi aventi il medesimo titolare in un unico posteggio, a condizione che il posteggio nascente dalla fusione sia fisicamente possibile e non superi le misure, rispettivamente: - di ml. 12 x 4 nel Mercato Venerdì (fermo restando che il limite di ml. 8 di frontale del posteggio può essere superato esclusivamente in caso di fusione e non in forza di miglioria); - di ml. 8 x 4 nel Mercato Coperto. E’ pure ammessa la fusione determinata dall’acquisizione congiunta di un posteggio da parte dei due concessionari confinanti, sempre nei limiti di misure suddetti. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai posteggi di cui si chiede la fusione saranno sostituiti da un’unica nuova autorizzazione commerciale e concessione di suolo pubblico. TITOLO III - Norme specifiche per il Mercato del Venerdì Art. 17 – Razionalizzazione area mercato del venerdi L’area mercatale del venerdì è oggetto delle seguenti procedure per la sua razionalizzazione: a) ogni area disponibile può essere utilizzata per razionalizzare l’area mercatale, mediante : - destinazione per usi di pubblico interesse (es., piazzole per mezzi di soccorso, zone di evacuazione, ecc.) - creazione o perfezionamento di passaggi carrai o pedonali - riduzione dell’area complessiva di mercato - migliorie di posteggi esistenti. b) i posteggi che, per qualsiasi motivo, dovessero rendersi privi di titolare nel Mercato del Venerdì, saranno eliminati. c) è facoltà dei concessionari richiedere la riduzione dell’area in concessione, sino ad un minimo di 5 ml x 4 ml.. d) è concedibile, a richiesta scritta del concessionario e previa verifica e parere, da parte del Comando P.L., in ordine alla permanenza di misure sufficienti per le corsie di emergenza del mercato e per il transito pedonale, l’ampliamento della superficie area ad uso tenda : - sino ad un massimo di 50 cm per il lato frontale e posteriore; - sino ad un massimo di 25 cm per i lati laterali; - sino ad un massimo di 2 ml su tutti i lati, per i posteggi occupati con camion-negozio attrezzati, a condizione che siano dotati di tende elettrificate (in considerazione della notevole altezza da terra delle stesse e della loro estrema velocità di innalzamento, valutabile in pochi secondi, nel caso di transito dei mezzi di soccorso). 10 La modifica della concessione viene autorizzata, in base ai suddetti criteri, previa verifica e parere del Comando Polizia Locale. La modifica comporta l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle variazioni alla planimetria mercatale, nella prima seduta utile. Art. 18 – Pubblicità posteggio L’operatore commerciale deve pubblicizzare il proprio numero di posteggio esponendo un cartello ben visibile con le misure minime di cm 25 x 15. TITOLO IV - Norme specifiche per il Mercato Coperto Art. 19 – Circolazione veicolare Nell’ambito dell’area del mercato coperto la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci non è consentita. La sosta per le operazioni di carico e scarico potrà avvenire esclusivamente nei parcheggi adiacenti al mercato coperto riservati a tale scopo. Art. 20 – Variazione settore merceologico I posteggi del settore “non alimentare o alimentare specializzato” individuati nella SECONDA AREA – MERCATO COPERTO possono variare il settore merceologico da non alimentare ad alimentare “specializzato”, con scelta reversibile, a fronte del rilascio di autorizzazione che abilita esclusivamente alla vendita “specializzata”, a termini dell’articolo 36, lettera g), del T.U.C. - L.R. 2.1.2007, n° 1, delle sotto elencate tipologie merceologiche, consistenti in prodotti la cui offerta nel mercato coperto risulta assente o sottodimensionata : . macelleria, esclusi salumi e insaccati . surgelati e bibite . olio e prodotti derivati, prodotti sottolio, aceto e prodotti derivati, prodotti sottaceto, funghi secchi . drogheria, erboristeria, spezie, integratori alimentari, pasta colorata confezionata, prodotti tipici italiani a localizzazione geografica, bibite . caffè, torrefazione e derivati, con somministrazione, bibite . pasticceria . pastigliaggi dolci (caramelle), confetteria e cioccolatini . gelateria, yogurteria, frullati e frappè, con somministrazione . apicoltura e derivati . gastronomia, bibite A termini dell’articolo 36, lettera a), del T.U.C. - L.R. 2.1.2007, n° 1, verrà autorizzato un solo operatore per ciascuna delle tipologie merceologiche sopra elencate, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande ed in subordine per sorteggio. TITOLO V – Norme specifiche per il commercio in forma itinerante Art. 21 – Aree di divieto dell’attività di commercio in forma itinerante L’attività non è consentita, a termini di legge: - nell’area del territorio comunale delimitata dal seguente perimetro: binari della ferrovia, il fiume Roya, il Mare, Via Tacito. - nelle aree di effettuazione dei mercati, giornalieri o settimanali, e delle fiere durante l’orario di svolgimento dei medesimi; - nelle aree del territorio comunale distanti meno di 10 metri dalle mura perimetrali dei cimiteri. - in tutte le aree demaniali non comunali (marittimo, fluviale, ferroviario, militare, ecc.); - in S.S. N.1 Aurelia, dal confine con Camporosso Mare sino alla frazione di Latte e dalla 11 frazione di Latte sino al confine di Stato, sia sul tracciato per Ponte San Luigi che per ponte San Ludovico, inclusi Piazzale De Gasperi, Via Balzi Rossi ed aree limitrofe; - in S.S. N.20 Col di Tenda, da Largo Torino sino alla frazione Roverino, nuovo tracciato; - in Via Tenda, Corso Limone Piemonte. L’attività inoltre – solo per il settore non alimentare – oltre che nelle aree sopra citate NON è consentita in tutte le aree urbane che non fanno parte delle frazioni. In considerazione della difficoltà oggettiva per gli operatori itineranti di riconoscere le aree demaniali non comunali, al primo accertamento di violazione le FF.OO. procederanno a diffidare l’interessato dal cessare l’attività in loco, sanzionandolo dal secondo accertamento. Art. 22 – Emissioni sonore E’ vietata ogni forma di pubblicità con apparecchi di amplificazione, nonché ogni altra forma di pubblicità non conforme alle disposizioni del Codice della Strada. Art. 23 – Definizioni Per attività itinerante si intende l’attività di commercio su aree pubbliche svolta in movimento continuo, sostando esclusivamente il tempo necessario per effettuare le operazioni di vendita. Ne discende che l’attività di commercio su aree pubbliche svolta nello stesso sito in modo da assumere caratteristiche di posteggio fisso non rientra nella disciplina dell’attività itinerante e necessita di concessione suolo pubblico e autorizzazione per il commercio su posteggio, senza i quali si è soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 143, comma 1, della L.R. 2 gennaio 2007, n.1 che prevede il pagamento di una somma da € 2.500,00 ad € 15.000,00, nonché il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e la successiva confisca delle stesse oltre che degli automezzi usati dai trasgressori, ai sensi della legge 24.11.1981, n. 689. TITOLO VI - Norme specifiche per il rilascio di concessioni temporanee di posteggio Art. 24 – Concessioni temporanee di posteggio Il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio, disciplinate dall’art. 31 del T.U.C., può avvenire solo a favore di operatori che offrono una proposta merceologica coerente con i temi della manifestazione straordinaria, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale ed alle condizioni di luogo, tempo e dimensioni dalla stessa stabilite di volta in volta. Art. 25 – Manifestazioni di carattere tradizionale Il Comune, inoltre, può rilasciare, a proprio insindacabile giudizio, concessioni temporanee di posteggio, oltre che nei casi previsti dalla Legge Regionale, anche in occasione di festività o ricorrenze che rivestano un carattere di antica tradizione popolare (come, quale semplice esempio non esaustivo, ai venditori di “palmureli” - palme intrecciate tradizionali - nella settimana della Domenica delle Palme). Il rilascio avverrà comunque, previa verifica e parere, da parte del Comando di Polizia Locale, in ordine all’idoneità dell’area richiesta ed alle condizioni di luogo, tempo e dimensioni dalla stessa stabilite di volta in volta. TITOLO VII - Canone di servizio mercatale. Misure tariffarie e termini di pagamento Art. 26 – Tariffe canone di servizio mercatale Oltre alla T.O.S.A.P., se dovuta, alla tassa di smaltimento rifiuti comunque denominata, nelle misure ed alle cadenze stabilite dalla legge, l’assegnatario di posteggio è tenuto al pagamento del canone di servizio mercatale, secondo le seguenti tariffe, in vigore dal 1°.1.2014 : - mercato del venerdì annualmente, per metro quadrato € 50,00 12 - mercato coperto annualmente, per metro quadrato box produttori diretti box produttori diretti pescheria pertinenze € 50,00 € 50,00 € 40,00 € 50,00 € 25,00 - altre aree mercatali annualmente, per metro quadrato € 50,00 Art. 27 – Termini di pagamento canone di servizio mercatale Il pagamento del canone di servizio mercatale deve avvenire : - in fase di assegnazione, prima del rilascio della concessione suolo pubblico, effettuando il calcolo in dodicesimi (con pagamento per intero del mese di rilascio); - successivamente, mediante pagamento in unica soluzione oppure frazionato, a scelta del concessionario, da effettuare comunque entro il 31 agosto di ogni anno: c/o Uffici Postali, mediante versamento sul c.c.p. n° 405167 intestato a “Comune di Ventimiglia” c/o Tesoreria Comunale, (CARIGE – Agenzia di Ventimiglia – Via Roma) mediante versamento a favore di “Comune di Ventimiglia” c/o Sportelli Bancari, mediante bonifico bancario a favore di “Comune di Ventimiglia” – Codice IBAN “IT 37 N 06175 49110 000002133290”. 13