Regolamento aree pubbliche

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Regolamento aree pubbliche
“DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE”
TESTO INTEGRATO
(come adottato con deliberazione della Commissione Straordinaria,
adottata coi poteri del C.C., n° 29 del 28.6.2012, successivamente integrato
e modificato con deliberazione n° 11 del 18.4.2013 e con deliberazione n° 49
del 14.11.2013 )
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1) di stabilire che ai fini della presente regolamentazione valgono le definizioni di cui
all’articolo 27, della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1 – “Testo Unico in materia di Commercio”;
2) di istituire le seguenti manifestazioni di commercio su aree pubbliche:
PRIMA AREA
DENOMINAZIONE: “MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ”
UBICAZIONE: Via G.Rossi – Via Repubblica – Via Vittorio Veneto – Via Milite Ignoto –
Passeggiata Oberdan – Passeggiata Felice Cavallotti;
GIORNI UTILIZZO: Venerdì – anche nei festivi tranne quelli del 25 dicembre e 1° gennaio;
SUPERFICIE COMPLESSIVA IN CONCESSIONE E NUMERO TOTALE POSTEGGI :
n° 375 posteggi = mq. 7.548,00, come di seguito specificato per tipologia di insediamento:
a) SETTORE ALIMENTARE = n° 13 posteggi – per una superficie di mq. 360 – così
composto:
- n° 6 posteggi – n° 40, n° 42, n° 44, n° 46, n° 48 e n° 50 – di ml. 8 x 4 = mq. 192,00;
- n° 7 posteggi – n° 38, n° 39, n° 41, n° 43, n° 45, n° 47 e n° 49 – di ml. 6 x 4 = mq. 168,00;
b) SETTORE NON ALIMENTARE = n° 362 posteggi – per una superficie totale di mq 7.188
– così composto:
- n° 28 posteggi di ml. 4 x 2 =
mq. 224
- n° 01 posteggi di ml. 8 x 2 =
mq.
16
- n° 146 posteggi di ml. 4 x 4 =
mq. 2.336
- n° 72 posteggi di ml. 5 x 4 =
mq. 1.440
- n° 58 posteggi di ml. 6 x 4 =
mq. 1.392
- n° 11 posteggi di ml. 7 x 4 =
mq. 308
- n° 46 posteggi di ml. 8 x 4 =
mq. 1.472
SECONDA AREA
DENOMINAZIONE: “MERCATO COPERTO”
UBICAZIONE: Corso Repubblica
GIORNI UTILIZZO: dal Lunedì al Sabato compresi – anche se ricadenti in giornata festiva.
SUPERFICIE COMPLESSIVA ADIBITA ALLA VENDITA E NUMERO TOTALE
POSTEGGI: n° 104 posteggi = mq.1.375,30, come di seguito specificato per tipologia di
insediamento:
a) SETTORE ALIMENTARE = n° 15 BOX – superficie totale mq. 208,11 – così composto:
- n° 1 BOX – numero 1F2 – DI ML. 5,6 x 3,5 = mq. 19,60
- n° 4 BOX – numeri, 13, 17, 23 e 25 – di ml. 3,4 x 3,5 = mq. 47,60;
- n° 3 BOX – numeri 15, 21 e 24 – di ml. 4,16 x 3,5 = mq. 43,68;
1
- n° 5 BOX – numeri 14, 16, 18, 20 e 22 – di ml. 3,95 x 3,5 = mq. 69,125;
- n° 1 BOX – numero 19 – di ml. 3,35 x 3,5 = mq. 11,725;
- n° 1 BOX – n° 61 – di ml. 4 x 3,5 = mq.14,00;
- n° 1 pertinenza giornaliera, per il box n° 25, di ml. 3,4 x 0,70 = mq. 2,38;
b) SETTORE PRODOTTI “GENERI D’USO = settore “specializzato”, riservato alla vendita
esclusiva di “generi d’uso”– abilitati, a termini delle deliberazioni G.C. n° 130 del 21.5.2002,
G.C. n° 192 del 24.7.2002, G.C. n° 380 del 23.12.2002, C.C. n° 9 del 25.2.2003, alla vendita
di “generi d’uso”, consistenti in via esclusiva in articoli di vestiario, accessori
d’abbigliamento, biancheria intima, calzature, articoli in pelle, prodotti tessili, articoli per
l’arredamento della casa (mobili esclusi -fiori e piante compresi), articoli per la pulizia della
casa, profumeria, articoli per la pulizia e l’igiene della persona
- n° 6 BOX – superficie totale mq 115,50 – così composto:
- n° 06 BOX – numeri 55, 56, 57, 58, 59 e 60 – di ml. 5 x 3,5 = mq. 105,00
- n° 03 pertinenze giornaliere, per i box n° 55, n° 59 e n° 60, di ml 3,5 x 1,0 = mq. 10,50;
c) SETTORE PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI – settore “specializzato”, riservato alla
vendita esclusiva di “ortofrutta” – n° 29 BOX – superficie totale mq. 638,00 – così composto:
- numeri dal n° 26 al n° 54 – di ml. 5,5 x 4 = mq. 638,00;
d) SETTORE PRODOTTI ITTICI – settore “specializzato”, riservato alla vendita esclusiva di
“prodotti ittici” – n° 6 posteggi – superficie totale mq. 47,25 – così composto:
- n° 5 posteggi, interni alla pescheria – dal n° PES 1 al n° PES 5 – di ml. 3 x 2 = mq. 30,00;
- n° 1 posteggio, interno alla pescheria – n° PES6FPES7 – di ml. 7,5 x 2,3 = mq. 17,25;
e) SETTORE PRODUTTORI DIRETTI – n° 38 posteggi – per una superficie totale di mq.
223,50 – così composto:
- n° 7 BOX “non alimentari” – settore “specializzato”, riservato alla vendita esclusiva di “fiori
e piante” – n° PD01, PD02, PD03, PD04, PD05, PD06 e PD08 – di ml. 4 x 4 = mq. 112,00
- n° 26 posteggi “misti alimentare e non alimentare” – n° PD12, PD13, PD14, PD15, PD16,
PD17, PD18, PD19, PD20, PD21, PD22, PD23, PD25, PD26, PD27, PD28, PD29, PD32,
PD36, PD37, PD38, PD39, PD40, PD41, PD42, PD43 di ml. 4 x 1 = mq 104,00;
- n° 5 posteggi “alimentari”, interni alla pescheria – settore specializzato riservato ai pescatori
e/o allevatori di prodotti ittici – dal n° PD44 al n° PD48 – di ml. 1,50 x 1 = mq. 7,50;
f) SETTORE NON ALIMENTARE “SPECIALIZZATO GENERI D’USO” (consistenti in
via esclusiva in prodotti tessili, articoli per l’arredamento della casa (mobili esclusi -fiori e
piante compresi), articoli per la pulizia della casa, profumeria, articoli per la pulizia e
l’igiene della persona) O ALIMENTARE “SPECIALIZZATO” (nei termini e con le
modalità previste dall’art. 20 del Regolamento) – n° 10 BOX – per una superficie totale di
mq. 142,94 – così composto:
- n° 09 BOX – numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 – di ml. 4,16 x 3,5 = mq. 131,04;
- n° 01 BOX – numero 12 – di ml. 3,4 x 3,5 = mq. 11,90;
implementabili, a richiesta del concessionario, con
- n° 09 pertinenze giornaliere, per i box dal n° 3 al n° 11, di ml. 4.16 x 0.5 = 18,72;
- n° 01 pertinenze giornaliere, per il box n° 12, di ml 3,4 x 0,5 = mq. 1,70;
implementabili, a richiesta del concessionario, nel solo caso di vendita di generi NON
alimentari, con
- n° 09 pertinenze pomeridiane, per i box dal n° 2 al n° 11, di ml. 4.16 x 3.0 = mq. 124,80;
- n° 01 pertinenze pomeridiane, per il box n° 12, di ml. 3,4 x 3 = mq. 10,20
TERZA AREA
DENOMINAZIONE: “FIERA DI SAN GIUSEPPE”
UBICAZIONE: Centro storico (Passeggiata Colla – Via al Capo )
2
GIORNI UTILIZZO: la domenica più vicina al 19 marzo o, se coincidente con la IV^
domenica di Quaresima, la domenica successiva;
SUPERFICIE COMPLESSIVA ADIBITA ALLA VENDITA E NUMERO TOTALE
POSTEGGI : n° 34 posteggi per una superficie complessiva di mq. 831,00 - cosi composto:
a) in passeggiata Colla - SETTORE MISTO (alimentare e non alimentare)
- n° 2 posteggi – numeri 1A e 2A – di ml. 7 x 4 = mq 56;
- n° 13 posteggi – numeri dal 3A al 6A - dal 10A al 12A dal 14A al 16A e dal 18A al 20A - di
ml. 6 x 4 = mq 312,00;
- n° 3 posteggi – dal 21A al 23A – di ml. 5 x 4 = mq 60,00;
- n° 1 posteggio – numero 4D – di ml. 7 x 5 = mq 35,00;
b) in Via al Capo - SETTORE MISTO (alimentare e non alimentare)
- n° 1 posteggio – numero 3B – di ml. 8 x 4 = mq 32,00;
- n° 9 posteggi – numeri dal 9B al 17B – di ml. 6 x 4 = mq 216,00;
- n° 6 posteggi – dal 1B al 2B, dal 4B al 7B – di ml. 5 x 4 = mq 120,00;
QUARTA AREA
DENOMINAZIONE: “PIAZZALE CIMITERO”
UBICAZIONE: Corso Limone Piemonte
GIORNI UTILIZZO: tutti, per i posteggi specializzati; solo venerdì, per il restante posteggio
SUPERFICIE COMPLESSIVA IN CONCESSIONE E NUMERO TOTALE POSTEGGI :
- n° 3 posteggi – per una superficie totale di mq 160,00 – così composto:
- n° 2 posteggi – settore “specializzato”, riservato alla vendita esclusiva di “fiori e piante” –
numeri 1 e 2 – di ml. 6 x 5 = mq 60;
- n° 1 posteggio – settore non alimentare – numero 3 – di ml. 20 x 5 = mq. 100;
QUINTA AREA
DENOMINAZIONE: “CHIOSCO DEL COTTO E CERAMICA”
UBICAZIONE: Corso Francia
GIORNI UTILIZZO: tutti
SUPERFICIE COMPLESSIVA ADIBITA ALLA VENDITA E NUMERO TOTALE
POSTEGGI :
- n° 1 posteggio del settore non alimentare, di ml. 10 x 20, per una superficie di mq. 200,00;
SESTA AREA
UBICAZIONE: Via Varaldo
DENOMINAZIONE: “chioschi stagionali”
GIORNI UTILIZZO: tutti – per il periodo stagionale dal 1° aprile al 30 settembre
SUPERFICIE COMPLESSIVA ADIBITA ALLA VENDITA E NUMERO TOTALE
POSTEGGI: n° 1 posteggio di ml. 8 x ml. 4, pari a mq. 32;
3) di individuare, come dall’unito elaborato ed annesse planimetrie – ALLEGATO 1, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – rispettivamente per
ciascuna delle manifestazioni di cui al precedente punto, le aree, di cui il Comune detiene la
disponibilità, sulle quali può essere svolto il commercio al dettaglio;
4) di confermare lo svolgimento dell’iniziativa commerciale ( per la vendita esclusivamente di
cose antiche e usate senza valore artistico, riservata ad “hobbysti”, “scambisti” e comunque
operatori non professionali, che non effettuino in maniera imprenditoriale e continuativa
l’attività di commerciante su aree pubbliche ) già istituita con apposito provvedimento della
competente Giunta Comunale, la quale, tra l’altro, ha deliberato l’individuazione dell’area ove
organizzare la manifestazione, le modalità di assegnazione degli spazi e quant’altro;
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5) di stabilire che l’assegnazione della concessione suolo pubblico relativa ai posteggi
disponibili nelle aree di commercio su aree pubbliche viene effettuata mediante procedura
concorsuale, nel rispetto della normativa in materia, secondo quanto previsto da appositi
bandi comunali;
6) di stabilire che non determinano disponibilità di posteggi utili per nuove assegnazioni tutti i
posteggi della prima area - mercato settimanale del venerdì - e quinta area;
7) di approvare l’allegato “Regolamento per la disciplina del commercio al dettaglio su aree
pubbliche” – ALLEGATO 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
8) di stabilire che i titolari di posteggio sono tenuti al pagamento al Comune del relativo
canone di servizio mercatale a fronte dei servizi resi agli stessi in relazione allo svolgimento
dei mercati, con le modalità e con le tariffe previste nel “Regolamento di disciplina del
commercio al dettaglio su aree pubbliche” ALLEGATO 2, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
9) di stabilire i seguenti indirizzi in materia di orari per il commercio su aree pubbliche:
- mercato del venerdì : mattina e pomeriggio, suddividendo l’anno in periodi con differenti
orari, tenendo conto della diversa durata delle ore di illuminazione solare. In ogni caso l’area
mercatale deve essere riaperta alla circolazione in modo tale da facilitare il rientro serale dei
lavoratori frontalieri, dei residenti e dei turisti. Il mercato non verrà effettuato se ricadente nei
giorni festivi del primo gennaio e venticinque dicembre;
- mercato coperto: mattina e pomeriggio, suddividendo l’anno in periodi con differenti orari,
tenendo conto della diversa durata delle ore di illuminazione solare, eventualmente
differenziata al pomeriggio a seconda dei settori merceologici, al fine di rispondere il più
possibile alle esigenze dell’utenza;
- fiere: di regola, mattina e pomeriggio; per la Fiera di San Secondo, durata sino alla fine dei
festeggiamenti previsti per la festa patronale.
- posteggi sparsi: mattina e pomeriggio; alla sera, l’orario potrà essere differenziato, al fine di
rispondere il più possibile alle esigenze dell’utenza
- commercio itinerante: impossibilità dell’esercizio durante i giorni festivi e le ore notturne;
10) di adottare le seguenti norme sul procedimento in materia di autorizzazione all’esercizio
del commercio su aree pubbliche forma itinerante:
- la domanda per il rilascio dell’autorizzazione è presentata mediante lettera raccomandata
postale indirizzata al Comune o mediante deposito presso l’Ufficio protocollo del Comune,
secondo le modalità previste dalla normativa regionale, utilizzando gli appositi modelli, ed i
relativi allegati, approvati sempre ai sensi della normativa regionale;
- la data di presentazione della domanda è quella di spedizione della raccomandata o di
deposito all’Ufficio protocollo;
- il responsabile del procedimento procede alle comunicazioni previste dalla normativa
regionale, nei tempi ivi stabiliti, ed assicura l’applicazione delle disposizioni previste dalla
Legge 241/1990;
- il termine entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato
il provvedimento di diniego è di giorni 90 (novanta);
- sono dichiarate inammissibili le domande carenti di un requisito essenziale;
11) di adottare le seguenti norme sul procedimento in materia di autorizzazione all’esercizio
del commercio su aree pubbliche con concessione di posteggio:
- la domanda per il rilascio di nuova autorizzazione e di contemporanea concessione è
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presentata mediante lettera raccomandata postale indirizzata al Comune o mediante deposito
presso l’Ufficio protocollo del Comune, secondo le modalità previste dalla normativa
regionale, utilizzando gli appositi modelli, ed i relativi allegati, approvati sempre ai sensi della
normativa regionale;
- la data di presentazione della domanda è quella di spedizione della raccomandata;
La graduatoria oltre che dai criteri di assegnazione previsti dalla normativa regionale è
formata dai seguenti criteri:
- a parità dei requisiti regionali, si utilizza il criterio dell’ordine cronologico di presentazione
della domanda;
- a parità di presentazione della domanda, ha precedenza il più anziano di età;
12) di rendere applicabili le norme sul procedimento previste dal precedente punto anche per
la concessione di posteggio ai produttori agricoli;
13) di adottare le seguenti norme sul procedimento di rinnovo della concessione di posteggio:
- alla scadenza del periodo di validità della concessione del posteggio il titolare potrà
rinnovarla, per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia, previa richiesta scritta
presentata al Comune nell’ultimo anno di concessione ed almeno gg. 90 prima della scadenza;
- sono dichiarate inammissibili le domande carenti di un requisito essenziale;
14) di stabilire che, in occasione della soppressione dei posteggi che, per qualsiasi motivo,
dovessero rendersi privi di titolare nel Mercato del Venerdì, gli spazi disponibili saranno
utilizzati per ottimizzare il mercato stesso, mediante :
- soppressione dei posteggi di m. 4 x 2, ampliandoli a m. 4 x 4;
- ridimensionamento dell’area mercatale, sovradimensionata, riducendone lo sviluppo sul lato
di Via Dante e compattandola verso il centro cittadino;
- concessione di migliorie a domanda individuale, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento;
concordando obbligatoriamente con le Associazioni di categoria, di volta in volta, le priorità
di utilizzo degli spazi e le modalità di assegnazione, mediante formale accordo sottoscritto tra
le parti;
15) di demandare l’adozione dei successivi dovuti specifici provvedimenti, rispettivamente :
- all’Ufficio Tecnico Comunale, per la materiale realizzazione e posa in opera dei nuovi box
dei “produttori diretti fioristi” del mercato coperto, previa stipula di apposita convenzione;
- al Comando Polizia Locale, per derubricare il tratto di Via Martiri Libertà compreso tra Via
Roma e Via Aprosio da “strada aperta al transito veicolare” ad “area mercatale”;
16) di revocare la delibera consiliare n° 75 del 15.11.2007 – “Regolamento per la disciplina
del commercio su aree pubbliche”, ed i successivi provvedimenti di integrazione e modifica,
deliberazione C.C. n° 44/2008 – deliberazione C.C. n° 42/2009 – deliberazione C.C. n°
68/2010 – deliberazione C.C. n° 97/2010 – deliberazione C.C. n° 2/2011 – deliberazione C.C.
n° 57/2011 – deliberazione C.C. n° 99/2011 – deliberazione C.C. n° 15/2012;
Allegato “1” – “PLANIMETRIE”
(in atti dell’Ufficio Commercio)
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Allegato “2” – “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE”
Titolo I - Uffici e servizi comunali – Competenze – Responsabilità del procedimento
Art. 1 – Direzione e organizzazione
La direzione e l’organizzazione dei mercati, così come l’attività amministrativa connessa allo
esercizio dell’attività di commercio aree pubbliche, competono all’ufficio Polizia
Amministrativa.
Art. 2 – Vigilanza e controllo dell’attività commerciale
La vigilanza ed il controllo dell’attività commerciale nei mercati ed in particolare le
operazioni di registrazione delle presenze e delle assenze, gestione delle operazioni di
“spunta”, tenuta dei relativi registri, direzione delle operazioni di apposizione della
segnaletica orizzontale, gli accertamenti sul mercato dell’avvenuto pagamento di tributi e
canoni locali, competono agli agenti di Polizia Locale.
Titolo II – Norme generali
Art. 3 – Contingentamento titolarità posteggi
All’eventuale limite individuale di titolarità di posteggi nell’ambito dello stesso mercato
stabilito dalla legge, concorrono anche i posteggi assegnati in “spunta”, ai sensi del seguente
articolo 9, anche se non gestiti direttamente.
Art. 4 – Orario
Gli orari del commercio su aree pubbliche sono stabiliti dal Sindaco, in base ai criteri adottati
dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 11, comma 12, della Legge 3.8.1999, n. 265.
Art. 5 – Modalità di accesso e deflusso degli operatori
Gli operatori titolari di posteggi devono occupare gli stessi, provvedendo alla sistemazione
delle attrezzatura di vendita e delle merci, nell’ora antecedente l’orario di inizio delle vendite.
Gli operatori ai quali sono stati assegnati posteggi occasionalmente liberi, ai sensi dell’art. 7),
devono occuparli entro i 45 minuti seguenti l’assegnazione del posteggio medesimo.
L’occupazione è consentita per un'ora oltre il termine dell’orario di vendita per lo sgombro
delle attrezzature, delle merci e dei rifiuti.
L’operatore non può abbandonare il posteggio prima dell'orario di chiusura, se non in caso di
termine anticipato della manifestazione commerciale, motivatamente disposto dall'autorità
comunale, o in caso di maltempo constatato dall’autorità comunale, o per cause personali di
forza maggiore, previa comunicazione agli agenti di Polizia Locale, da comprovare al
Comune, esclusivamente a mezzo raccomandata postale, entro e non oltre i successivi 10
giorni.
Art. 6 – Circolazione veicolare
Nell’ambito delle aree mercatali o fieristiche, la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto
delle merci è consentita nei limiti orari previsti per lo svolgimento delle operazioni di cui
all’art. 5.
Detti veicoli possono sostare nel posteggio soltanto all’interno dell’area in concessione, o
temporaneamente assegnata, se di superficie idonea a contenerli, salvo che la sosta non sia
vietata dal Comune per motivi di pubblico interesse.
La sosta per le operazioni di carico e scarico è consentita, nei termini di orario di cui all’art. 5,
anche nelle corsie di accesso e negli spazi disponibili utili ad agevolare l’operazione.
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Art. 7 – Registrazione delle presenze
Gli agenti di Polizia Locale provvedono all’annotazione, su apposito registro, delle presenze
in tutte le manifestazioni commerciali (mercati, fiere e posteggi sparsi) degli operatori titolari
di posteggio, registrando pure l’eventuale assenza.
Essi provvedono altresì all’annotazione, su apposito registro, delle presenze degli operatori
non titolari di posteggio (anche nel caso in cui non vi abbiano svolto l’attività), al fine di
determinare gli ordini di priorità previsti dalla normativa in materia.
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 114/1998 e degli artt. 127 e 147 della L.R. 1/2007, l'assenza
dalla manifestazione commerciale degli operatori titolari di posteggio è considerata
giustificata :
- in caso di assenza, comprovata entro gg. 15 dalla 1^ assenza da idonea documentazione, per
malattia, gravidanza o servizio militare, per l’intera durata della circostanza;
- in caso di assenza, comprovata entro gg. 15 dalla 1^ assenza da idonea documentazione, per
gravi motivi personali, la cui valutazione discrezionale spetta al Comune, per un periodo non
superiore ad un anno solare;
- per i produttori diretti, in funzione delle esigenze di coltivazione dei terreni, per due giorni
alla settimana;
- in caso di sospensione volontaria per un periodo complessivamente non superiore a quattro
mesi in ciascun anno solare, previa comunicazione al Comune.
La revoca della concessione per mancato inizio dell’attività o per mancato utilizzo del
posteggio interviene qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo
complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare (ovvero superiori a 1/3 del
periodo di operatività del mercato se inferiore all’anno solare), fatte salve le assenze di cui al
precedente capoverso.
Art. 8 – Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi
Il posteggio temporaneamente non occupato dal suo titolare è assegnato, durante il periodo di
non utilizzazione, ai soggetti titolari di autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree
pubbliche, secondo l'ordine di priorità maturato in base alle presenze.
I posteggi si intendono liberi per l'assegnazione temporanea qualora i titolari non li abbiano
occupati entro l'orario di apertura.
Il posteggio temporaneamente non occupato dal suo titolare non può essere assegnato ad
operatore che eserciti la vendita di tipologie merceologiche diverse da quella eventualmente
prevista dalla regolamentazione comunale per l’area in cui è situato il posteggio stesso.
L'area in concessione non può essere temporaneamente assegnata qualora si tratti di un box o
chiosco o locale o quando in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo
di proprietà del titolare della concessione.
L’assegnazione di posteggi in “spunta” avverrà esclusivamente nei confronti degli operatori
presenti all’appello, da svolgersi in concomitanza con l’orario di apertura del mercato
La mancata registrazione della presenza all’appello, da effettuarsi all’orario stabilito e
secondo le modalità fissate dalla Polizia Locale con apposito provvedimento, comporta la
perdita del diritto di partecipazione alla “spunta” del giorno e non consente di maturare la
presenza nella lista di spunta, senza alcuna deroga in caso di ritardo dell’operatore.
La mancata accettazione di uno dei posteggi occasionalmente liberi, esauriti quelli disponibili,
da parte degli spuntisti, non consente di maturare la presenza nella lista di spunta.
In caso di assenza del titolare, è accettata la firma, sull’apposito foglio di presenza, di un
delegato, esclusivamente se qualificabile come dipendente dell’azienda o di coadiutore
familiare, comprovata dalla iscrizione all’INPS.
L’assenza degli operatori non titolari di posteggio, operanti su posteggi occasionalmente
liberi, è giustificata, e vale pertanto quale presenza ai fini del conteggio degli ordini di priorità
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basati sulle presenze, con le medesime modalità sopra previste per i titolari di posteggio.
Allorquando, per cause di forza maggiore o di pubblico interesse, non fossero utilizzabili le
aree dei concessionari, i posteggi occasionalmente liberi saranno assegnati prioritariamente a
questi ultimi, ordinati secondo l’anzianità di iscrizione al Registro Imprese.
Art. 9 – Lista di spunta
La partecipazione alle operazioni di assegnazione di posteggio in spunta è subordinata alla
presentazione di apposita domanda semplice di partecipazione alle operazioni di spunta.
La suddetta domanda dovrà contenere obbligatoriamente : i dati personali ed il codice fiscale
del richiedente; gli estremi dell’autorizzazione di cui è titolare; gli estremi dell’iscrizione al
Registro Imprese e la manifestazione commerciale in cui si vuole partecipare alla “spunta”,
con allegato il prescritto “DURC” .
I posti vacanti saranno assegnati a quanti avranno presentato la domanda di cui al primo
comma, in base all’ordine di presenze maturate sul mercato; a parità, in base all’iscrizione al
Registro Imprese; ad ulteriore parità, in base all’ordine cronologico di presentazione della
domanda.
In caso di permanenza di posteggi vacanti al termine delle operazioni di “spunta”, l’area potrà
essere assegnata o suddividendola tra i concessionari confinanti o anche per intero all’unico
interessato, a fronte del pagamento dei tributi previsti.
Art. 10 – Caratteristiche dei banchi di vendita ed esposizione della merce
Le merci devono essere esposte su banchi di vendita aventi un’altezza minima dal suolo di 50
centimetri ed i tendoni od ombrelloni a copertura degli stessi devono avere un’altezza minima
dal suolo di metri 2.00, misurata nella parte più bassa, e non devono sporgere oltre il
perimetro dell’area in concessione.
A coloro che esercitano il commercio di piante o fiori, arredamenti, casalinghi e quadri, è
consentita l’esposizione delle merci anche a terra.
Art. 11 – Obblighi e divieti inerenti le modalità di esercizio dell’attività di vendita
Agli operatori, e loro dipendenti e collaboratori, è fatto obbligo:
- di dotarsi, all’interno dell’area in concessione, di idonei contenitori per i rifiuti, ad uso
proprio e per la clientela; di lasciare, al termine della manifestazione commerciale, il
posteggio pulito e libero da scarti derivanti dall’attività, suddivisi, per la raccolta
differenziata, tra rifiuti normali, carta e plastica;
- di esibire, su richiesta degli agenti, i documenti relativi all’esercizio dell’attività, ed in
particolare l’autorizzazione all’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, la
concessione suolo;
- di dotarsi di apposito cartello da esporre in maniera perfettamente chiara e ben visibile alla
clientela, ai due angoli del banco di vendita
LE MERCI POSTE IN VENDITA
APPARTENGONO ALLA CATEGORIA
"MERCE USATA"
(minimo cm. 60 per cm. 40 - scritta nera su fondo bianco in carattere stampatello - lettere
minimo cm. 5 altezza per cm. 3 larghezza).
E’ fatto inoltre divieto agli stessi :
- di attirare i clienti con rumori o schiamazzi e utilizzare apparecchi di diffusione di suoni
dotati di casse d’amplificazione; è invece consentito l'uso di apparecchi di diffusione
amplificati, purchè in regola con la SIAE, a quanti esercitano il commercio di dischi e affini,
entro limiti di moderazione tali da non recare disturbo a terzi, a giudizio insindacabile degli
agenti di vigilanza;
- di cedere, anche se occasionalmente ed a titolo gratuito, l’area in concessione o una sua
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porzione a ditta terza, consentendone l’utilizzo per effettuarvi vendita in proprio;
Nelle aree di mercato è proibito esercitare giochi, anche se leciti, e attività di saltimbanco,
giocoliere, suonatore, lustrascarpe e mestieri ambulanti analoghi, a pena dell'allontanamento
immediato e definitivo dal mercato, stabilito ed ordinato dall'autorità comunale.
Art. 12 – Sospensione
La sospensione della concessione del posteggio interviene:
1) per un periodo di 60 giorni, laddove l’operatore commerciale si renda protagonista, durante
lo svolgimento del mercato, di comportamenti, segnalati dalle Forze dell’Ordine, tali da
minacciare la sicurezza e l’incolumità dei frequentatori e degli operatori, o tali da creare grave
turbativa al regolare svolgimento delle operazioni mercatali;
2) per la durata di 90 giorni, alla terza infrazione, commessa durante il periodo di un anno, per
mancato rispetto dell’obbligo di lasciare ogni giorno – al termine dell’attività – l’area
utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti;
3) nel caso di adozione, da parte delle forze di polizia, di legittimo provvedimento di
sequestro di merce recante marchio di fabbrica contraffatto, per i seguenti periodi:
a) 60 giorni, alla prima segnalazione;
b) 180 giorni, alla, seconda segnalazione;
c) a tempo indeterminato, sino a sentenza dell’autorità giudiziaria, alla terza segnalazione.
4) per la durata di 120 giorni, a seguito del mancato pagamento del canone mercatale, tributi
locali e quant’altro dovuto per l’esercizio dell’attività; all’atto del pagamento di quanto
dovuto, su formale istanza del concessionario, sarà disposta la revoca della sospensione.
Il provvedimento formale di sospensione della concessione potrà essere emesso solo scaduti i
termini previsti per la comunicazione di avvio del procedimento, a termini della legge 241/90.
Art. 13 – Decadenza
La decadenza della concessione del posteggio, oltre che per i motivi di legge, interviene:
1) trascorso il periodo di sospensione, previsto dall’articolo precedente, per mancato
pagamento di canone mercatale, tributi locali e quant’altro dovuto per l’esercizio dell’attività;
2) alla terza infrazione, commessa durante il periodo di 1 anno, per le seguenti violazioni :
a) mancato rispetto delle vigenti norme in materia di vendite straordinarie;
b) mancata esposizione del cartello “VENDITA DI MERCE USATA”;
c) cessione, anche se occasionale ed a titolo gratuito, dell’area in concessione o di una sua
porzione a ditta terza, consentendone l’utilizzo per effettuarvi attività di vendita in proprio;
3) alla seconda segnalazione, durante il periodo di 1 anno, laddove l’operatore commerciale si
renda protagonista, durante lo svolgimento del mercato, di comportamenti, segnalati dalle
Forze dell’Ordine, tali da minacciare la sicurezza e l’incolumità dei frequentatori e degli
operatori, o tali da creare grave turbativa al regolare svolgimento delle operazioni mercatali.
Il provvedimento formale di sospensione della concessione potrà essere emesso solo scaduti i
termini previsti per la comunicazione di avvio del procedimento, a termini della legge 241/90.
Art. 14 – Motivi ostativi all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche
L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, sia in forma itinerante che
su posteggio dato in concessione, non può essere rilasciata all’operatore commerciale cui sia
stato revocato, a termini di legge o di regolamento comunale, analogo titolo autorizzativo.
Il divieto di rilascio permane per 3 (tre) anni dopo la revoca.
La presenza dei destinatari di provvedimento di revoca in società di persone, esclude le stesse
dal poter richiedere autorizzazioni similari a quelle revocate, per il periodo sopra previsto.
Inoltre non potranno essere rilasciati titoli autorizzativi, anche oltre il suddetto limite di tre
anni, nei confronti di chi abbia subito la revoca in quanto debitore verso il Comune di tributi
locali, canoni o sanzioni pecuniarie non contestate, sino a che non abbia provveduto alla
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estinzione delle pendenze.
Art. 15 – Calcolo interessi legali
Il versamento effettuato in ritardo, oltre il 7° giorno successivo alla scadenza prevista dall’art.
27, comporta l’obbligo del pagamento, in aggiunta al canone dovuto, degli interessi legali
calcolati sino al giorno di avvenuto pagamento e di una sanzione pecuniaria pari al 10% del
canone.
Il calcolo delle somme dovute per interessi legali e sanzione pecuniaria deve essere effettuata
dallo stesso moroso ed espressamente specificato nella causale di versamento.
Laddove il pagamento avvenga a seguito di avvio di procedimento predisposto dal Comune ai
sensi dell’art. 12, dovranno essere risarcite le spese di istruttoria e di notifica, fissate in €
25,00.
In caso di perdurante morosità, anche oltre il termine che comporta la revoca della
concessione, il debitore verrà iscritto a ruolo coattivo.
Art. 16 – Fusione di posteggi
Limitatamente ai posteggi del Mercato del Venerdì e del Mercato Coperto, è in ogni caso
dovuta, se richiesta, la fusione di due posteggi aventi il medesimo titolare in un unico
posteggio, a condizione che il posteggio nascente dalla fusione sia fisicamente possibile e non
superi le misure, rispettivamente:
- di ml. 12 x 4 nel Mercato Venerdì (fermo restando che il limite di ml. 8 di frontale del
posteggio può essere superato esclusivamente in caso di fusione e non in forza di
miglioria);
- di ml. 8 x 4 nel Mercato Coperto.
E’ pure ammessa la fusione determinata dall’acquisizione congiunta di un posteggio da parte
dei due concessionari confinanti, sempre nei limiti di misure suddetti.
Le autorizzazioni e le concessioni relative ai posteggi di cui si chiede la fusione saranno
sostituiti da un’unica nuova autorizzazione commerciale e concessione di suolo pubblico.
TITOLO III - Norme specifiche per il Mercato del Venerdì
Art. 17 – Razionalizzazione area mercato del venerdi
L’area mercatale del venerdì è oggetto delle seguenti procedure per la sua razionalizzazione:
a) ogni area disponibile può essere utilizzata per razionalizzare l’area mercatale, mediante :
- destinazione per usi di pubblico interesse (es., piazzole per mezzi di soccorso, zone di
evacuazione, ecc.)
- creazione o perfezionamento di passaggi carrai o pedonali
- riduzione dell’area complessiva di mercato
- migliorie di posteggi esistenti.
b) i posteggi che, per qualsiasi motivo, dovessero rendersi privi di titolare nel Mercato del
Venerdì, saranno eliminati.
c) è facoltà dei concessionari richiedere la riduzione dell’area in concessione, sino ad un
minimo di 5 ml x 4 ml..
d) è concedibile, a richiesta scritta del concessionario e previa verifica e parere, da parte del
Comando P.L., in ordine alla permanenza di misure sufficienti per le corsie di emergenza del
mercato e per il transito pedonale, l’ampliamento della superficie area ad uso tenda :
- sino ad un massimo di 50 cm per il lato frontale e posteriore;
- sino ad un massimo di 25 cm per i lati laterali;
- sino ad un massimo di 2 ml su tutti i lati, per i posteggi occupati con camion-negozio
attrezzati, a condizione che siano dotati di tende elettrificate (in considerazione della notevole
altezza da terra delle stesse e della loro estrema velocità di innalzamento, valutabile in pochi
secondi, nel caso di transito dei mezzi di soccorso).
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La modifica della concessione viene autorizzata, in base ai suddetti criteri, previa verifica e
parere del Comando Polizia Locale.
La modifica comporta l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle variazioni alla
planimetria mercatale, nella prima seduta utile.
Art. 18 – Pubblicità posteggio
L’operatore commerciale deve pubblicizzare il proprio numero di posteggio esponendo un
cartello ben visibile con le misure minime di cm 25 x 15.
TITOLO IV - Norme specifiche per il Mercato Coperto
Art. 19 – Circolazione veicolare
Nell’ambito dell’area del mercato coperto la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle
merci non è consentita.
La sosta per le operazioni di carico e scarico potrà avvenire esclusivamente nei parcheggi
adiacenti al mercato coperto riservati a tale scopo.
Art. 20 – Variazione settore merceologico
I posteggi del settore “non alimentare o alimentare specializzato” individuati nella
SECONDA AREA – MERCATO COPERTO possono variare il settore merceologico da non
alimentare ad alimentare “specializzato”, con scelta reversibile, a fronte del rilascio di
autorizzazione che abilita esclusivamente alla vendita “specializzata”, a termini dell’articolo
36, lettera g), del T.U.C. - L.R. 2.1.2007, n° 1, delle sotto elencate tipologie merceologiche,
consistenti in prodotti la cui offerta nel mercato coperto risulta assente o sottodimensionata :
. macelleria, esclusi salumi e insaccati
. surgelati e bibite
. olio e prodotti derivati, prodotti sottolio, aceto e prodotti derivati, prodotti
sottaceto, funghi secchi
. drogheria, erboristeria, spezie, integratori alimentari, pasta colorata
confezionata, prodotti tipici italiani a localizzazione geografica, bibite
. caffè, torrefazione e derivati, con somministrazione, bibite
. pasticceria
. pastigliaggi dolci (caramelle), confetteria e cioccolatini
. gelateria, yogurteria, frullati e frappè, con somministrazione
. apicoltura e derivati
. gastronomia, bibite
A termini dell’articolo 36, lettera a), del T.U.C. - L.R. 2.1.2007, n° 1, verrà autorizzato un
solo operatore per ciascuna delle tipologie merceologiche sopra elencate, sulla base
dell’ordine cronologico di presentazione delle domande ed in subordine per sorteggio.
TITOLO V – Norme specifiche per il commercio in forma itinerante
Art. 21 – Aree di divieto dell’attività di commercio in forma itinerante
L’attività non è consentita, a termini di legge:
- nell’area del territorio comunale delimitata dal seguente perimetro: binari della ferrovia, il
fiume Roya, il Mare, Via Tacito.
- nelle aree di effettuazione dei mercati, giornalieri o settimanali, e delle fiere durante l’orario
di svolgimento dei medesimi;
- nelle aree del territorio comunale distanti meno di 10 metri dalle mura perimetrali dei
cimiteri.
- in tutte le aree demaniali non comunali (marittimo, fluviale, ferroviario, militare, ecc.);
- in S.S. N.1 Aurelia, dal confine con Camporosso Mare sino alla frazione di Latte e dalla
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frazione di Latte sino al confine di Stato, sia sul tracciato per Ponte San Luigi che per ponte
San Ludovico, inclusi Piazzale De Gasperi, Via Balzi Rossi ed aree limitrofe;
- in S.S. N.20 Col di Tenda, da Largo Torino sino alla frazione Roverino, nuovo tracciato;
- in Via Tenda, Corso Limone Piemonte.
L’attività inoltre – solo per il settore non alimentare – oltre che nelle aree sopra citate NON è
consentita in tutte le aree urbane che non fanno parte delle frazioni.
In considerazione della difficoltà oggettiva per gli operatori itineranti di riconoscere le aree
demaniali non comunali, al primo accertamento di violazione le FF.OO. procederanno a
diffidare l’interessato dal cessare l’attività in loco, sanzionandolo dal secondo accertamento.
Art. 22 – Emissioni sonore
E’ vietata ogni forma di pubblicità con apparecchi di amplificazione, nonché ogni altra forma
di pubblicità non conforme alle disposizioni del Codice della Strada.
Art. 23 – Definizioni
Per attività itinerante si intende l’attività di commercio su aree pubbliche svolta in movimento
continuo, sostando esclusivamente il tempo necessario per effettuare le operazioni di vendita.
Ne discende che l’attività di commercio su aree pubbliche svolta nello stesso sito in modo da
assumere caratteristiche di posteggio fisso non rientra nella disciplina dell’attività itinerante e
necessita di concessione suolo pubblico e autorizzazione per il commercio su posteggio, senza
i quali si è soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 143, comma 1, della L.R. 2
gennaio 2007, n.1 che prevede il pagamento di una somma da € 2.500,00 ad € 15.000,00,
nonché il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e la successiva confisca delle
stesse oltre che degli automezzi usati dai trasgressori, ai sensi della legge 24.11.1981, n. 689.
TITOLO VI - Norme specifiche per il rilascio di concessioni temporanee di posteggio
Art. 24 – Concessioni temporanee di posteggio
Il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio, disciplinate dall’art. 31 del T.U.C., può
avvenire solo a favore di operatori che offrono una proposta merceologica coerente con i temi
della manifestazione straordinaria, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale
ed alle condizioni di luogo, tempo e dimensioni dalla stessa stabilite di volta in volta.
Art. 25 – Manifestazioni di carattere tradizionale
Il Comune, inoltre, può rilasciare, a proprio insindacabile giudizio, concessioni temporanee di
posteggio, oltre che nei casi previsti dalla Legge Regionale, anche in occasione di festività o
ricorrenze che rivestano un carattere di antica tradizione popolare (come, quale semplice
esempio non esaustivo, ai venditori di “palmureli” - palme intrecciate tradizionali - nella
settimana della Domenica delle Palme).
Il rilascio avverrà comunque, previa verifica e parere, da parte del Comando di Polizia
Locale, in ordine all’idoneità dell’area richiesta ed alle condizioni di luogo, tempo e
dimensioni dalla stessa stabilite di volta in volta.
TITOLO VII - Canone di servizio mercatale. Misure tariffarie e termini di pagamento
Art. 26 – Tariffe canone di servizio mercatale
Oltre alla T.O.S.A.P., se dovuta, alla tassa di smaltimento rifiuti comunque denominata, nelle
misure ed alle cadenze stabilite dalla legge, l’assegnatario di posteggio è tenuto al pagamento
del canone di servizio mercatale, secondo le seguenti tariffe, in vigore dal 1°.1.2014 :
- mercato del venerdì
annualmente, per metro quadrato
€ 50,00
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- mercato coperto
annualmente, per metro quadrato
box
produttori diretti box
produttori diretti
pescheria
pertinenze
€ 50,00
€ 50,00
€ 40,00
€ 50,00
€ 25,00
- altre aree mercatali
annualmente, per metro quadrato
€ 50,00
Art. 27 – Termini di pagamento canone di servizio mercatale
Il pagamento del canone di servizio mercatale deve avvenire :
- in fase di assegnazione, prima del rilascio della concessione suolo pubblico, effettuando il
calcolo in dodicesimi (con pagamento per intero del mese di rilascio);
- successivamente, mediante pagamento in unica soluzione oppure frazionato, a scelta del
concessionario, da effettuare comunque entro il 31 agosto di ogni anno:
c/o Uffici Postali, mediante versamento sul c.c.p. n° 405167 intestato a “Comune di
Ventimiglia”
c/o Tesoreria Comunale, (CARIGE – Agenzia di Ventimiglia – Via Roma) mediante
versamento a favore di “Comune di Ventimiglia”
c/o Sportelli Bancari, mediante bonifico bancario a favore di “Comune di Ventimiglia” –
Codice IBAN “IT 37 N 06175 49110 000002133290”.
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