21. Regolamento Comunale del Mercato dell`usato e dell
Transcript
21. Regolamento Comunale del Mercato dell`usato e dell
REGOLAMENTO DEL MERCATINO DELL’USATO E DELL’ANTIQUARIATO Approvato con delibera Commissariale n. 175 del 15.04.2008 ART. 1 FINALITA’ L’Amministrazione Comunale con l’intento di rivitalizzare il territorio, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, intende svolgere e disciplinare iniziative di interesse pubblico che favoriscano la fruizione del territorio medesimo alla cittadinanza e nel contempo siano di interesse e di richiamo al fine di valorizzare, in particolare il proprio centro abitato. ART. 2 ISTITUZIONE DELL’INIZIATIVA Con il presente regolamento il Comune di Pontecagnano Faiano istituisce il “Mercatino dell’usato e dell’antiquariato”, già avviato giusta deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 09/01/08. L’esercizio dell’attività nell’ambito del suddetto mercato è disciplinato dal D. Lgs. 31/03/98 n. 114 e dalla L.R. 10/01/2000 n. 1 e dai presenti criteri. ART. 3 INDIVIDUAZIONE DELL’AREA E SVOLGIMENTO LOCALITA’: lungo via Carducci, via Marconi e p.zza Sabbato. Il mercatino si svolgerà secondo il seguente calendario: 12 e 13 aprile 10 e 11 maggio 7 e 8 giugno 12 e 13 luglio 9 e 10 agosto 13 e 14 settembre 11 e 12 ottobre 8 e 9 novembre 13 e 14 dicembre Gli spazi espositivi del singolo operatore saranno pari a mt. 4x4. ART. 4 ORARIO DI VENDITA E ASSEGNAZIONE DI SPAZI TEMPORANEI L’attività di vendita consentita nelle giornate fissate all’art. 3, inizia dalle ore 8,00 e termina alle ore 20,00. Le operazioni di scarico e sistemazione delle merci devono avvenire dalle ore 7,30 alle ore 8,00. ART. 5 REQUISITI DEGLI OPERATORI Possono partecipare al mercatino i seguenti operatori: A. titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche di cui al D. Lgs. 31/03/98 n. 114 art. 28 di tipo a) o di tipo b), in possesso: 1. della dichiarazione resa al Sindaco - ai sensi dell’art. 126 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/31, n. 773 e s.m.i. – del commercio di cose antiche ed usate o relativa presa d’atto; 2. dell’iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. per lo svolgimento di attività commerciali al dettaglio di cose usate, aventi valore storico, artistico, archeologico o di nessun pregio; 3. del registro di sui all’art. 128 del T.U.L.P.S.; B. artisti che espongono per la vendita opere del proprio ingegno, quali quadri, sculture, articoli vari decorati a mano, pizzi, ricami, composizioni di fiori secchi e simili, manufatti della creatività in genere. C. hobbysti, collezionisti, artigiani. Le disposizioni di cui agli artt. 126 e 128 del T.U.L.P.S. non si applicano ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 28/05/01, n. 311 – per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo. ART. 6 CONCESSIONARIO Ai fini della sperimentazione del mercatino dell’usato e dell’antiquariato per l’anno 2008 l’organizzazione dell’iniziativa di cui al presente regolamento è affidata in gestione all’Associazione Culturale “ PRO SUD ” in persona del Presidente sig. Raviello Romeo, nato a Battipaglia il 22/11/47 e residente a Bellizzi alla via G. Gentile n. 5, che cura ogni attività pubblicistica e gestionale relativa allo svolgimento delle manifestazioni secondo le modalità stabilite dal presente regolamento ed in accordo con l’Amministrazione comunale. L’assegnazione degli spazi espositivi assegnati all’Associazione giusta autorizzazione dell’ufficio annona, sarà effettuata dall’organizzatore delle manifestazioni. L’associazione comunicherà all’ufficio annona il numero dei posteggi e le generalità dei soggetti assegnatari. Tale numero dei posteggi sarà aggiornabile previa comunicazione anticipata dell’Associazione almeno giorni 20 precedenti alla successiva data di calendario per lo svolgimento del mercatino dell’usato e dell’antiquariato. I posteggi non assegnati alla suddetta associazione saranno autonomamente assegnati dall’ufficio Annona ai richiedenti secondo quanto disciplinato al successivo art. 7. ART. 7 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO Nella domanda di partecipazione, redatta su carta da bollo ed indirizzata al Comune di Pontecagnano Faiano, il richiedente deve indicare: a) le generalità (nome e cognome, luogo di nascita e data, residenza, codice fiscale o Partita IVA, recapito telefonico); b) tipo ed estremi dell’autorizzazione o certificazione posseduta o, in alternativa, autocertificazione relativa alla partecipazione, ai sensi dell’art. 4, 2° comma, lettera “h” del D.Lgs. 114/98; c) esatta indicazione della merce che intende effettivamente porre in vendita, mostra e/o scambio; d) esatte dimensioni del banco vendita e delle attrezzature da utilizzare per lo stesso; e) ogni altra informazione utile a corredo della domanda. Le domande saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione. Sarà formulata una graduatoria delle domande pervenute. ART. 8 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO La concessione del posteggio è temporanea ed ha validità unicamente per i giorni indicati dall’art. 3. In caso di mancata partecipazione, tutti sono tenuti ad avvisare tempestivamente, almeno 48 ore prima della data stabilita. Dopo la 6^ assenza, per qualsiasi motivo, maturata nell’arco dell’anno solare, sarà dichiarata la decadenza dal diritto di posteggio. Il titolare di una concessione che non si presenta entro le ore 8,00, perde il diritto ad occupare il posto assegnato per quella giornata, dopo tale ora saranno sistemati nuovi espositori attingendo fra coloro che risultano inseriti nella graduatoria di cui all’art. 7 e, successivamente, a quanti ne facciano richiesta. ART. 9 DECADENZA DELLA CONCESSIONE Si decade dalla concessione del posteggio: a) alla 6^ assenza, per qualsiasi motivo, maturata nell’arco dell’anno solare; b) dopo l’inosservanza dell’onere che incombe sull’assegnatario dell’area di lasciarla pulita da ingombri e rifiuti; c) quando gli organi di vigilanza accertino la non corrispondenza del materiale esposto a quanto specificato nei presenti criteri di funzionamento, contestando l’inosservanza o la scorrettezza agli operatori; d) in caso non vengano rispettate le norme di P.S., e) in caso non vengano rispettate le condizioni contenute nell’atto di concessione del suolo. Accertato il mancato rispetto di quanto sopra, la decadenza del posteggio è automatica e verrà immediatamente comunicata all’interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. ART. 10 REVOCA Il Responsabile del Servizio può revocare la concessione del posteggio, per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. ART. 11 OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI POSTEGGIO 1) La massima superficie coperta non può superare lo spazio concesso e l’occupazione deve rimanere all’interno di detta superficie. 2) Il posteggio non dovrà rimanere incustodito. 3) E’ fatto obbligo all’espositore di lasciare l’area utilizzata libera da ingombri e comunque di rimuovere tutti i rifiuti dallo stesso prodotti; 4) Ogni responsabilità verso terzi derivante dall’esercizio dell’attività è ad esclusivo carico dell’espositore. 5) Dopo lo scarico delle merci gli automezzi dovranno essere parcheggiati all’esterno dell’area di esposizione. 6) L’espositore si assume piena responsabilità per gli oggetti esposti sollevando il Comune da ogni responsabilità inerente agli oggetti ed agli eventuali danno a terzi causati dai materiali esposti, oltre che per i furti eventualmente subiti. 7) E’ fatto obbligo all’espositore di osservare tutte le condizioni contenute nell’autorizzazione di occupazione suolo pubblico. Ai partecipanti è, inoltre, vietato: a) Accendere fuochi, introdurre materiale esplosivo, prodotti detonanti, pericolosi o maleodoranti o che comunque possano arrecare danno o molestia; b) Fare uso di altoparlanti o di altri apparecchi di amplificazione dei suoni; c) Disturbare con grida e schiamazzi; d) Coprire o mascherare gli oggetti durante le ore di esposizione. ART. 12 NORME DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto dai presenti criteri provvisori si rimanda alle norme specifiche di legge, in quanto applicabili. A sperimentazione avviata ed a posteggi assestati, il Settore 8° redigerà apposita planimetria dell’area riportante la superficie ed allocazione definitiva dei posteggi, che sarà approvata con apposita deliberazione della Giunta Municipale.