contr diffusione Max Media Srl

Transcript

contr diffusione Max Media Srl
CONTRATTO D’OPERA
Premesso che
Che il presente atto è stata autorizzato dal Decreto del Direttore Generale n. 121 del 02/10/2012,
prot. n. 3336/2012, per un importo lordo omnicomprensivo euro 3.463,20 (IVA 4% inclusa) per la
diffusione di tre spot radiofonici in relazione alla DGR 1680/2010 Progetto “Coniugare al Futuro”,
tra
Agenzia Liguria Lavoro, Ente strumentale della Regione Liguria
Via Fieschi 11G – 16121 Genova
P.IVA 03863590109, c.f. 95058950106
rappresentata dal Direttore Generale, Ing. M. G. Terrile
e
Max Media Srl per conto di Radio 103 Regionale
Str. San Martino 20, 18038 Sanremo (IM)
P.Iva: 01002160081
Rappresentata dall’ Arch. Massimo Cremieux
più brevemente di seguito denominata “Società”
SI CONVIENE
ART. 1 Oggetto della prestazione
La Società si impegna a ospitare sulla propria radio degli spot istituzionali inseriti nella fascia di
maggiore ascolto all’interno dell’emittente per un periodo di 2 mesi dalla sottoscrizione del presente
contratto.
ART. 2 Modalità specifiche della prestazione
La Società si impegna a inserire gli spot istituzionali radiofonici nelle fasce di maggior ascolto per
un numero di 6 passaggi al giorno dalle ore 7 alle ore 22.
Gli spot istituzionali radiofonici saranno forniti direttamente dalla Società produttrice Radio
Babboleo SRL almeno 24 ore dalla prima messa in onda;.
ART. 3 Durata del contratto
La diffusione avrà la durata definita in mesi 2 (due) ma non oltre il 31 dicembre 2012.
ART. 4 Compenso della prestazione
Per la prestazione oggetto del presente contratto Agenzia Liguria Lavoro si impegna a
corrispondere l’importo onnicomprensivo di Euro 3.463,20 (IVA inclusa).
Il pagamento avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura o documento equipollente
a cadenza non inferiore al bimestre, accompagnata da D.U.R.C. (se dovuto sulla base della natura
dell’emittente).
Agenzia Liguria Lavoro si riserva il diritto di controllare l’effettiva messa in onda dello spot
istituzionale radiofonico.
La fattura dovrà riportare i seguenti dati:
AUTORIZZAZIONE: DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 121 DEL 02/10/2012,
PROT. N. 3336/2012,
OGGETTO: DIFFUSIONE SPOT ISTITUZIONALI RADIOFONICI DGR 1680/2010
ORDINE N.
NUMERO CIG: Z3506978B5
ART. 5 Cause di risoluzione del contratto
In caso di mancata messa in onda anche di un solo spot istituzionale radio Agenzia Liguria Lavoro
considererà inadempiente la Società e potrà risolvere il contratto, senza che da ciò sorga alcun
diritto di qualsiasi genere o natura a carico della Società.
Se la Società non adempierà esattamente alla prestazione, così come disposto dal presente
atto, Agenzia Liguria Lavoro avrà diritto, a seguito della valutazione dell’importanza
dell’inadempimento, alternativamente, alla riduzione dell’importo, alla sospensione del pagamento,
oppure alla risoluzione del contratto.
ART. 6 Altri adempimenti
La Società si impegna a rinunciare ad ogni pretesa collegata ad eventuali ritardi o problemi per
motivi indipendenti ed estranei dalla volontà dell’Agenzia Liguria Lavoro.
Inoltre, essa nulla avrà a pretendere in relazione ad eventuali e future modifiche della
Delibera regionale n. 1680/10 ed ogni altro atto modificativo collegato allo stanziamento dei fondi
per il presente Progetto.
ART. 7 Tracciabilità
Il Fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Fornitore deve prevedere negli eventuali contratti sottoscritti con i sub appaltatori, i sub fornitori
e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.
Fermo restando quanto previsto per il sub-appalto, il Fornitore deve altresì trasmettere al
Committente, prima dell’inizio della relativa prestazione, i contratti stipulati con i sub-fornitori per
l’esecuzione, anche non in via esclusiva, del presente contratto, che, sulla base di quanto previsto
dall’articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non hanno le
caratteristiche per essere considerati sub-appalto.
In assenza delle clausole di cui al comma 2 il Committente non autorizza i contratti di sub-appalto.
La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi
sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di
segnalazione dei fatti alle autorità competenti.
Il Fornitore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice
unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto.
Il Fornitore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente
in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata
comunicazione all’Agenzia e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.
La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente contratto
comporta la risoluzione del contratto.
Genova, li
Il Legale Rappresentante
Arch. Massimo Cremieux
Il Direttore Generale
Ing. M. G. Terrile