Il giudizio - Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
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La responsabilità della Pubblica Amministrazione Aspetti processuali Pres. Giuseppe Cogliandro – Avv. Francesco Lillo La giurisdizione: La Corte dei conti giudice naturale nelle materie di contabilità pubblica Secondo l’a t. 103 comma La Corte giurisdizione nelle contabilità pubblica specificate dalla legge Cost. secondo dei conti ha materie di e nelle altre . La giurisdizione: La Corte dei conti giudice naturale nelle materie di contabilità pubblica In materia di responsabilità amministrativa va sancita la differenza tra responsabilità amministrativa e responsabilità contabile dell’age te pubblico. artt. 81 e 82 del R.D. 18-11-1923 n. 2440 (Legge generale di contabilità di Stato) R.D. 18-11-1923 n. 2440 (Legge generale di contabilità di Stato) responsabilità contabile Art. 81 I funzionari amministrativi, incaricati di assumere impegni e di disporre pagamenti, i capi delle ragionerie delle amministrazioni centrali e i funzionari a favore dei quali vengono disposte aperture di credito debbono rispondere dei danni che derivino alla amministrazione per loro colpa o negligenza o per la inosservanza degli obblighi loro demandati nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite. La responsabilità dei funzionari predetti non cessa per effetto della registrazione o dell'applicazione del visto da parte della Corte dei conti sugli atti d'impegno e sui titoli di spesa. Gli ordinatori secondari di spese pagabili in base a ruoli e ogni altro funzionario ordinatore di spese e pagamenti, sono personalmente responsabili dell'esattezza della liquidazione delle spese e dei relativi ordini di pagamento, come pure della regolarità dei documenti e degli atti presentati dai creditori. Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, compresi quelli dell'ordine giudiziario e specialmente quelli a cui è commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini, debbono rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato. R.D. 18-11-1923 n. 2440 (Legge generale di contabilità di Stato) responsabilità amministrativa Art. 82 L'impiegato che per azione od omissione, anche solo colposa, nell'esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo. Quando l'azione od omissione è dovuta al fatto di più impiegati, ciascuno risponde per la parte che vi ha presa, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri del suo ufficio, tranne che dimostri di aver agito per ordine superiore che era obbligato ad eseguire. Differenze tra responsabilità amministrativa e responsabilità contabile: Responsabilità Responsabilità amministrativa: contabile: 1. Trova il suo 2. fondamento in un danno patrimoniale cagionato alla PA. Si basa sulla diligenza nell’adempimento dei doveri nascenti dal rapporto di servizio. 1. Si fonda sul 2. maneggio di denaro o dei valori della PA. Il depositario è liberato solo se dimostra che la perdita è avvenuta per causa a lui non imputabile. 3. La responsabilità amministrativa presuppone un rapporto di servizio. 3. La responsabilità contabile grava anche sui contabili di fatto. 4. Per la responsabilità 4. Per la responsabilità amministrativa è applicabile contabile non è applicabile il potere riduttivo. il potere riduttivo. 5. Il giudizio di responsabilità amministrativa è promosso dal Procuratore Generale presso la Corte dei Conti,d’ufficio o su denuncia dei funzionari. 5. Il giudizio di responsabilità contabile è istaurato all’atto della presentazione del conto giudiziale, a prescindere dall’eventuale denuncia di irregolarità. La Corte dei conti come organo posto al servizio dello Statocomunità Fondamentale è stata l’i te p etazio e della Consulta che avvicinandosi alle posizioni della Cassazione ritenne che la portata della giurisdizione contabile fossa tendenzialmente espansiva. Occorreva, pur tuttavia, che nelle materie originariamente sottratte alla giurisdizione contabile intervenisse la mediazione legittimante della specifica disposizione legislativa. Occorreva, cioè, la presenza di una interpositio legislatoris rispettosa del riparto costituzionale tra le diverse legislazioni (si vadano Corte cost. 2 giugno 1970, n.110; Corte cost. 30 luglio 1984, n. 241; Corte cost. 30 giugno 1988, n. 773). La Corte dei conti come organo posto al servizio dello Stato-comunità La giurisdizione contabile della Corte dei Conti può ritenersi operante in via tendenzialmente generale, ma la sua portata espansiva incontra il limite funzionale della "interpositio" del legislatore, in quanto le questioni sul riporto della giurisdizione coinvolgono scelte in ordine a diversi regimi della responsabilità e del giudizio. L'esigenza di apposite previsioni legislative discende dal fatto che la materia della contabilità pubblica, di per sé suscettibile di evoluzione, non è definibile oggettivamente e risente dei fattori che possono determinare le valutazioni del legislato e cfr. Corte Cost. 7.7.1988, n. 773. Normativa fondamentale R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato); R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti). Importante è il rinvio al codice di procedura civile dell’ art. 26. Nei procedimenti contenziosi di competenza della corte dei conti si osservano le norme e i termini della procedura civile in quanto siano applicabili e non siano modificati dalle disposizioni del presente regola e to . R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti); D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato); L. 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti); L. 14 gennaio 1994, n. 19 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti); La configurazione originaria della responsabilità amministrativa: dalla natura extracontrattuale alla natura contrattuale. Fino agli a i ’ , la espo sa ilità a i ist ativa e a stata assimilata dalla giurisprudenza a quella civile da fatto illecito, consistente nella violazione del neminem laedere. Veniva, dunque, intesa come responsabilità aquiliana degli amministratori e degli impiegati pubblici. La tesi extra-contrattuale fo dava l’a alisi i te p etativa sulla s o ta del dato lette ale esp esso dall’ a t. legge ge e ale di contabilità di Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440). Poiché l’o ligazio e isa ito ia è ollegata all’ese izio delle funzioni, disgiunta da qualsiasi riferimento alla violazione degli obblighi di servizio, ciò sembrava sufficiente per affermare la natura extra-contrattuale della responsabilità amministrativa. La configurazione originaria della responsabilità amministrativa: dalla natura extracontrattuale alla natura contrattuale. Negli anni ’50 il mutamento di indirizzo giurisprudenziale in favore della responsabilità contrattuale. La disciplina della responsabilità contrattuale è più favorevole al danneggiato rispetto alla disciplina della responsabilità extracontrattuale, sul piano della maggiore durata del termine di prescrizione (dieci anni anziché cinque) e del regime probatorio (inversione dell’o e e della prova in relazione alla presunzione di colpa). La configurazione originaria della responsabilità amministrativa: dalla natura extracontrattuale alla natura contrattuale. La tesi della responsabilità contrattuale anche in virtù della la sopravvenienza dello Statuto degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3) ed è giustificata dalla connessione dell’ille ito con la violazione degli obblighi di servizio i quali sono precostituiti dal rapporto tipico di gestione. L’a t. 18 del D.P.R. n. 3 del 1957 stabilisce che " l’i piegato è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio " sussiste il tratto caratteristico della contrattualità, che consiste nella inosservanza di doveri di comportamento più o meno specifici precostituiti e connessi al rapporto di servizio. La natura pubblicistica e sanzionatoria della responsabilità amministrativa. E’ la definitiva rottura con il modello dell’ille ito civile (contrattuale o extracontrattuale). Conseguenza della riforma della Corte dei conti attuata con le Leggi n. 19 e n. 20 del 19 gennaio 1994. In una prima formulazione, orientata verso una concezione pubblicistica, si attribuisce un ruolo essenziale all’ele e to della colpevolezza, intesa come atteggiamento antidoveroso della volontà, e alla espressione legislativa secondo la quale " la Corte può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato " (art. 52, comma 2, del Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 t.u. delle leggi sulla Corte dei conti). Essa implica, in realtà, molto più che un potere di riduzione dell’adde ito, comportando il potere del giudice di graduare la responsabilità in relazione alla gravità della colpa. Differenze tra la responsabilità civile e la responsabilità amministrativa • • • • • 1) fatti causativi della responsabilità civile possono essere l’atto illecito o l’i ade pi e to di una preesistente obbligazione, mentre nella responsabilità amministrativa ciò che viene in evidenza è soltanto il " fatto dannoso ; 2) la responsabilità civile fa scaturire dall’ille ito o dall’i ade pi e to una obbligazione di risarcimento del danno, la responsabilità amministrativa considera tale danno come danno economico e non ancora risarcibile 3) La responsabilità civile assegna al giudice civile il compito di accertare l’esiste za della obbligazione risarcitoria, mentre la responsabilità amministrativa attribuisce al giudice contabile il compito di determinare il danno risarcibile sia ell’an che nel quantum ; 4) la responsabilità civile impone al giudice civile di individuare il danno risarcibile in base al criterio delle conseguenze dirette ed immediate di cui all’a t. 1223 cod.civ., mentre la responsabilità amministrativa fa dipendere la risarcibilità del danno dall’ese izio dei poteri discrezionali ed equitativi del giudice contabile, il quale gradua la condanna sulla base della gravità della colpa; 5) la responsabilità civile prevede che lo stesso giudice civile, a seguito dell’a e ta e to del danno, condanni il debitore all’i te o danno accertato, mentre la responsabilità amministrativa conferisce alla sentenza del giudice contabile la natura di una sentenza determinativa con effetti costitutivi. I caratteri della responsabilità amministrativa: la personalità. L’a t. 1 della legge n. 20 del 1994 stabilisce, come è noto, che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti è personale, generalizzando il disposto di cui all’ulti o comma dell’a t. 58 della L. 142/1990 ("La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale…"). La teoria sanzionatoria della responsabilità amministrativa Sotto il profilo risarcitorio è stata avanzata la teoria sanzionatoria della responsabilità amministrativa. Si tratta di una concezione non accolta integralmente in dottrina. E’ ben vero che essa si compendia in una sanzione prevista dall’o di a e to e dunque molteplici sono i punti di contatto con la comminazione di una pena a seguito di un comportamento irregolare. La teoria sanzionatoria della responsabilità amministrativa In contrasto a tale tesi si è affermato che: 1) accogliendola, è un duplicato della responsabilità disciplinare; 2) la sua applicazione lasca intatto il potere della pubblica amministrazione di ottenere il risarcimento del danno. In tal caso, si radica la giurisdizione del giudice ordinario; 3) tale responsabilità privilegia il momento repressivo della condotta antidoverosa, sia essa commissiva od omissiva. La teoria sanzionatoria della responsabilità amministrativa Un esempio, su tutti, può essere indicato nella previsione della legge 190 del 2012 anticorruzione che nel modificare l’a ti olo 1 comma 1 sexies della legge 20 del 1994 he disposto che Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. . Viene, dunque, meno il potere determinativo del danno da parte del giudice contabile il quale deve limitarsi ad applicare pedissequamente la norma. I caratteri della responsabilità amministrativa: la parziarietà. Considerata come logico corollario della natura personale della responsabilità per danno all’e a io, il principio di parziarietà è stato affermato, in termini generali, nel comma 1-quater dell’a t. 1 L. 20/1994 ("Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso"). Il principio di parziarietà è speculare a quello della solidarietà. I caratteri della responsabilità amministrativa: la intrasmissibilità agli eredi Considerato ulteriore corollario della natura personale della responsabilità amministrativa, il principio di intrasmissibilità della obbligazione risarcitoria agli eredi è stato affermato, inizialmente, in termini assoluti, con riferimento ai dipendenti ed amministratori degli enti locali (art. 58 legge 142 del 1990), sebbene riferito impropriamente alla responsabilità, e ben presto esteso ai dipendenti ed amministratori delle regioni, delle U.S.L. e degli enti ospedalieri disciolti, sia pure attenuato con la previsione della trasmissibilità del debito nei limiti dell’a i hi e to (art. 1 legge 20 del 1994). E’ chiamato a rispondere del danno erariale unicamente il responsabile del danno, considerata l’i possi ilità o estrema difficoltà per gli eredi di difendersi in relazione alla contestazione di un danno erariale. “ull’o ligo di de u ia Prima di emettere un atto di citazione in giudizio il P.M. o ta ile svolge u ’attività ist utto ia volta alla raccolta delle prove. Detta fase p eli i a e, p esuppo e u a otizia di da o e a iale . Essa può provenire sia da privati cittadini o organi di stampa, sia dalla stessa amministrazione pubblica o, comunque, da ogni istituzione. “ull’o ligo di de u ia In base alle norme vigenti, gli organi di vertice dell’a i ist azio e sono obbligati alla denuncia di danno. Tanto è vero che in caso di omissione o ritardo essi possono essere condannati insieme con gli autori dell’illecito e possono rispondere a titolo autonomo ove, in seguito alla mancata denuncia, l’azione di responsabilità sia prescritta. “ull’o ligo di de u ia Al riguardo, un particolare obbligo di denuncia è quello previsto dall’a t. 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (obbligo di denuncia del P.M. penale in caso di reati dai quali sia derivato un danno erariale). Si veda: Corte dei conti, nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti del 2 agosto 2007. “ull’o ligo di de u ia Detto obbligo è stato, di recente, rafforzato dalla legge 27 marzo 2001 n. 97, art. 7 che ha consolidato il raccordo tra P.M. penale e P.M. contabile. L’i iziativa del P.M. contabile è obbligatoria, nel senso che l’Orga o requirente non può omettere di svolgere u ’attività di esame preliminare in seguito alla denuncia di danno erariale. “ull’o ligo di de u ia L’azio e erariale trae impulso dalla conoscenza di fatti e notizie e la puntualità di tali fonti di conoscenza è stata rimarcata dal Lodo Bernardo (art. 17, comma 30 ter, d.l. 1 luglio 2009 n. 78) 30-ter. Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. - segue - “ull’o ligo di de u ia «Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 . A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , e' sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta ». Obbligo di denuncia: il richiamo alla specifica e concreta notizia di danno nella previsione del lodo Bernardo Sul punto recente giurisprudenza afferma: Corte Conti sez. riun., 03/08/2011, n. 12 « Il significato da attribuire all'espressione "specifica e concreta notizia di danno", recata dall'art. 17, comma 30 ter d.l. n. 78/2009, è così precisato: il termine notizia, comunque non equiparabile a quello di denunzia, è da intendersi, secondo la comune accezione, come dato cognitivo derivante da apposita comunicazione, oppure percepibile da strumenti di informazione di pubblico dominio; l'aggettivo specifica è da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente circostanziata; l'aggettivo concreta è da intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni. L'espressione nel suo complesso deve, pertanto, intendersi riferita non già ad una pluralità indifferenziata di fatti, ma ad uno o più fatti, ragionevolmente individuati nei loro tratti essenziali e non meramente ipotetici, con verosimile pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici, onde evitare che l'indagine del p.m. contabile sia assolutamente libera nel suo oggetto, assurgendo ad un non consentito controllo generalizzato». “ull’o ligo di de u ia «Di conseguenza, sono idonei ad integrare gli estremi di una "specifica e concreta notizia di danno": a) l'esposto anonimo, se riveste i caratteri di specificità e concretezza innanzi precisati; b) i fatti conosciuti nel corso della fase dell'invito a dedurre, anche per soggetti diversi dall'invitato, nei medesimi termini; c) i fatti conosciuti a seguito di delega alle indagini, attribuita dalla Procura regionale ad organismi quale la Guardia di finanza; d) da ultimo, non possono considerarsi specifiche e concrete, secondo quanto innanzi precisato, le notizie relative alla mera condotta, in carenza di ipotesi di danno, quale presupposto oggettivo della responsabilità amministrativa; ciò, a differenza delle ipotesi di fattispecie direttamente sanzionate dalla legge». L’o ligo di i te ve to della P o u a L’i te ve to della Procura può avvenire a seguito di segnalazione di altre magistrature; da fonti giornalistiche dettagliate; da esposti anche anonimi; da denunce provenienti dalla stessa amministrazione. L’o ligo di de u ia p evisto o legge Il novello art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 il quale testualmente afferma: Art. 54-bis. 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia (2). L’o ligo di de u ia p evisto o legge Si veda, poi l’a t. 24 del d.lgs. n. 123/2011 sull’o ligo di denuncia di danni erariali per i servizi ispettivi di finanza pubblica; l’a t. 5 della legge n. 89/2001 che prevede la comunicazione al Procuratore Generale della Corte delle pronunce di accoglimento delle eque riparazioni ai cittadini in caso di violazione del termine ragionevole del processo; L’o ligo di de u ia p evisto o legge Artt. 6 e 7della l. 27 marzo 2001, n. 97 (in Gazz. Uff., 5 aprile, n. 80). - Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. ARTICOLO 6 (Disposizioni patrimoniali). 1. Dopo l'articolo 335 del codice penale, è inserito il seguente: "Art. 335-bis. - (Disposizioni patrimoniali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma". 2. Nel caso di condanna per delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale commessi a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato. 3. All'articolo 321 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 é inserito il seguente: "2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca". 4. I beni immobili confiscati ai sensi degli articoli 322-ter e 335-bis del codice penale sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari. L’o ligo di de u ia p evisto o legge ARTICOLO 7 (Responsabilità per danno erariale). 1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. L’o ligo di de u ia p evisto o legge art. 23, punto 5, della l. 27 dicembre 2002, 289 sulla trasmissione alla procura della Corte dei conti dei provvedimenti di i o os i e to del de ito posti i esse e dall’a i ist azio e; art. 2, comma 8, della l. 241/90 La tutela i ate ia di sile zio dell'a i ist azio e è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti . L’o ligo di de u ia p evisto o legge art. 5 l. 24 marzo 2001 n. 89 (danno erariale per violazione del termine ragionevole del processo) e art. 4, comma 3, del d.lgs. 20 dicembre 2009 n. 198 (trasmissione alla Procura di sentenza di condanna della p.a. nelle materie ivi previste). L’o ligo di de u ia p evisto o legge Per i dipendenti delle amministrazioni statali, l’o ligo è sa ito: • dall’a t. del d.P.R. n. 3 del 1957 • dall’a t. del r.d. n. 1214 del 1934; • dall’a t. del r.d. n. 2440 del 1923; • dall’a t. , o a , della l. del 1994 secondo il quale . Qualo a la p es izio e del di itto al isa i e to sia atu ata a ausa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è p opo i ile e t o i ue a i dalla data i ui la p es izio e è atu ata. L’o ligo di de u ia p evisto o legge Devesi rilevare inoltre la nota del Procuratore generale presso la Corte dei conti (indirizzo di coordinamento I.C./16 del 28 febbraio 1998, a conferma di due precedenti indirizzi di coordinamento I.C./2 del 27 maggio 1996 e 27 luglio 1990, n. 7739 e 7740), che aveva fornito a tutte le pubbliche amministrazioni opportuni indirizzi operativi sulle modalità di inoltro della doverosa denuncia di fatti dannosi per l’e a io alle competenti Procure regionali della Corte dei conti. Il contenuto della denuncia In ordine al contenuto della denuncia in questione, l’art. 20 del d.P.R. n. 3 del 1957, prescrive che la stessa comprende tutti gli elementi raccolti per l’a e ta e to della responsabilità e la determinazione dei da i . Il contenuto della denuncia La denuncia, pertanto, con riguardo alla documentazione ad essa allegata, deve contenere: 1) l’i di azio e del fatto dannoso, nel senso di descrizione del comportamento dannoso e/o del procedimento amministrativo seguito. Tale indicazione deve, altresì, evidenziare le illegittimità o le diseconomie gestionali originate da tali comportamenti o procedimenti; Il contenuto della denuncia 2) l’i po to del presunto danno subito dall’e a io, ove ciò risulti da fatti conosciuti, ovvero, se tale elemento non sia determinabile esattamente nel suo ammontare, i dati in base ai quali emerga l’esiste za dello stesso, benché ne sia incerta la quantificazione. A questo fine, vanno indicati, ove esistano, gli elementi che, sulla base dei dati dell’espe ie za amministrativa nel settore, possano servire alla quantificazione dello stesso, oppure offrire, se in condizione, parametri per la determinazione in via equitativa del danno medesimo (ex art. 1226, c.c.). Elementi facoltativi della denuncia Tranne i casi in cui sia chiara la partecipazione di determinati soggetti ai fatti dannosi (ad es. nel caso di condanne penali): l’i di azio e nominativa di coloro cui possa esse e p esu tiva e te i putato l’eve to lesivo. Elementi facoltativi della denuncia Parimenti facoltativa è la rappresentazione di motivate valutazioni circa la colpevolezza di questi ultimi. In ogni caso, su richiesta della competente Procura presso il giudice contabile, cui deve essere indirizzata la denuncia, il denunciante o, comunque, l’a i istrazio e di appartenenza, provvederà ad indicare le generalità complete e gli attuali domicili dei presunti responsabili del danno. L’azio e ese itata dal pu li o ministero contabile L’azio e viene esercitata dal pubblico ministero contabile e, cioè, dal Procuratore regionale competente presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti e, in grado d’appello, dal Procuratore generale rappresentante il P.M. innanzi alle Sezioni d’appello della Corte dei conti. L’azio e ese itata dal pu li o ministero contabile Il P.M. è l’u i o soggetto che può attivare l’azio e di responsabilità, non potendo il giudice procedere d’uffi io in assenza di domanda di parte. Se, quindi, il P.M. contabile ritiene che non vi siano i presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità, il processo non avrà inizio, con l’eve tuale archiviazione del procedimento già aperto. Tale provvedimento non assume carattere decisorio. L’azio e ese itata dal pu li o ministero contabile In tal senso si veda Corte cost., 27 luglio 1995, n. 415 Il pubblico ministero mantiene la caratteristica di ufficio che promuove l'azione. L'attività anteriore alla citazione è preordinata all'eventuale instaurazione del giudizio ma non assume carattere decisorio, anche quando si concluda con un'archiviazione. Questo atto, rimesso alla determinazione propria della parte pubblica che ritenga di non dover promuovere l'azione, non ha natura di pronuncia giurisdizionale, ma chiude un'attività istruttoria diretta a verificare se sussistano le condizioni per iniziare utilmente un giudizio di responsabilità, senza che con l'archiviazione si formi giudicato o che ne derivi in alcun modo un vincolo per lo stesso ufficio del pubblico ministero. . La de u ia dell’e te da eggiato L’e te danneggiato, mentre può (anzi deve) segnalare i fatti dannosi alla competente Procura della Corte dei conti per l’eve tuale esercizio dell’azio e, non può sostituirsi al P.M., attivando il giudizio nei confronti dei presunti responsabili, non essendo titolare dell’azio e di responsabilità amministrativa. IL PM contabile e la garanzia il rispetto del principio di imparzialità e il principio del buon andamento L’att i uzio e del potere di agire in giudizio a un organo neutrale e indipendente, estraneo all’a i ist azio e, è preordinata a garantire il rispetto del principio di imparzialità e il principio del buon andamento. La posizione del PM contabile è uguale a quella del Pubblico ministero presso il giudice ordinario (penale o civile): si tratta di un organo propulsore dell’attività giurisdizionale che ha la funzione, ell’i te esse pubblico, di garantire la corretta applicazione della legge. PM organo neutrale e imparziale Il P.M. è un organo neutrale e imparziale che assume il ruolo di atto e nel processo contabile per tutelare valori e interessi generali, e non ell’i te esse particolare della sola amministrazione danneggiata. La p es izio e dell’azio e L’a t. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 prescrive che l’azio e deve essere esercitata entro cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta, altrimenti la stessa si prescrive (nel senso che, ove la controparte eccepisca la prescrizione, il giudice deve dichiarare l’azio e inammissibile e non può decidere nel merito). La p es izio e dell’azio e Appare ormai acclarato nella giurisprudenza che per fatto dannoso non si intende solo la condotta materiale del funzionario o dell’i piegato pubblico, ma anche l’eve to dannoso che alla stessa ha fatto seguito, e cioè l’effettivo pregiudizio economico che è derivato all’a i ist azio e in seguito alla condotta stessa. Ciò ha portato alla cancellazione dalla legge finanziaria per il 2007 della previsione normativa tesa invece a legiferare proprio la teoria della condotta a scapito dell’effettivo momento di verificazione dell’eve to dannoso. La p es izio e dell’azio e Il problema della conoscibilità del danno è, come appena detto, strettamente connesso alla disciplina dell’o ulta e to doloso del danno. Anche in questo caso, conformemente alla disciplina derivante da fatto illecito, è la conoscibilità, intesa come manifestazione esteriore del danno, a determinare la fissazione del dies a quo. La p es izio e dell’azio e In tal senso si veda: Corte dei conti, Sez. III centrale, sent. n. 213/a del 17 maggio 2006: In fattispecie di danno dolosamente occultato, la prescrizione decorre - per espressa previsione dell’art. 1 co. 2° L. 14 gennaio 1994 n. 20 dalla scoperta del danno, che non può invero essere negata nel caso in cui l’ille ito sia divenuto un fatto notorio, come certamente è quando il presunto responsabile sia stato sottoposto ad una misura di carcerazione preventiva ; La p es izio e dell’azio e Corte dei conti Sez. I centrale, sent. n. 104/a del 5 maggio 2006: La prescrizione dell’azio e di responsabilità amministrativo contabile relativa a danni dolosamente occultati nel contesto di u ’azio e delittuosa decorre dalla scoperta di tale frode, che può essere individuata nel momento in cui si verifica il rinvio a giudizio penale ; La p es izio e dell’azio e Corte dei conti Sez. I, sent. . del . . : ai fini della decorrenza del ter i e di pres rizio e del diritto fatto valere attraverso l’azio e, l’art. , II, legge 1994 n. 20 vada letto e interpretato anche in correlazione alle disposizio i del odi e ivile he dis ipli a o l’istituto della pres rizio e e, seg ata e te, i orrelazio e all’art. 9 5 . ., se o do ui la pres rizio e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere hiare do he, tra le ause i peditive dell’eser izio del diritto, la giurisprude za della Corte di Cassazione ha elaborato la non conoscibilità obiettiva del danno ingiusto nelle ipotesi di diritto al risarcimento del danno da fatto illecito (art. 2947, I, c.c.). segue - La p es izio e dell’azio e Ha, infatti, detta giurisprudenza più volte esplicitato che la responsabilità da fatto illecito costituisce una fattispecie complessa che si perfeziona quando sono realizzati tutti i fatti ed eventi che la compongono, tra cui è ricompresa la conoscibilità obiettiva del danno ingiusto, cosicché il momento della esteriorizzazione obiettiva del danno stesso costituisce il dies a quo di decorrenza della prescrizione, perché solo nel momento in cui il danno si esteriorizza diventa obiettivamente percepibile e conoscibile; cosicché, ancora, non è al momento del suo verificarsi che deve aversi riferimento bensì è a quello, eventualmente successivo, in cui si esteriorizza il danno stesso che sorge il diritto al risarcimento e quindi il dies a quo del relativo termine di prescrizione, non essendovi prima una inerzia giuridicamente rilevante, nel titolare del diritto, ell’uso giuridi a e te possi ile del diritto stesso o uso di un interesse tutelato attuale e insoddisfatto). – segue - La p es izio e dell’azio e E l’art. 2947, I, c.c. come pure l’art. 1, II, Legge 1994 n. 20, costituiscono in effetti applicazione del principio generale posto dall’art. 2935 c.c. riassumibile nel brocardo actioni nondum natae non praescribitur con tutte le implicazioni innanzi esplicitate (cfr. in termini Cass. Sez. III n. 1716 del 24.3.1979 e n. 1442 del 24.2.1983 e n. 3206 del 5.7.1989; Cass. Sez. II n. 4532 del 18.5.1987 . La giurisprudenza è ormai consolidata in tal senso e l’i terpretazio e è corroborata dal fatto che, prima del rinvio a giudizio, sussiste un segreto istruttorio che rende inconoscibili i fatti e gli elementi probatori. Anche il Procuratore Generale ha citato più recente giurisprudenza in tal senso (Sez. I n. 384/2004). Da ciò consegue che, nel caso in esame, il termine iniziale della prescrizione non può che decorrere dalla data del rinvio a giudizio. V. anche , Sez. I centrale 2 ottobre 2002 n. 336/a). La p es izio e dell’azio e Ai fini del corretto computo dei termini prescrizionali va infatti dimostrato partitamente non solo il comportamento imputabile a titolo di dolo, ma anche l’azio e commissiva od omissiva con cui scientemente si è tenuto celato l’effetto del proprio fatto illecito. La p es izio e dell’azio e In caso di comportamento omissivo, la prescrizione decorre dal momento in cui è venuto a scadenza il termine di esercizio del diritto, illecitamente omesso. La p es izio e dell’azio e Va considerato che l’a t. 1310, co. 1°, c.c., alla stregua del quale gli atti d’i te uzio e della prescrizione hanno effetto nei confronti di tutti i condebitori in solido anche se compiuti nei confronti di qualcuno di essi, trova applicazione ai fini dell’i te uzio e della prescrizione dell’azio e di responsabilità amministrativo-contabile se si tratti di corresponsabilità solidale per fattispecie di danni cagionati con dolo. La p es izio e dell’azio e Inoltre nel caso di danno indiretto il dies a quo della prescrizione si individua nel momento in cui sorge per l’e te l’o ligo di risarcire il terzo. Così, nel caso di definizione di controversia mediante lodo arbitrale la decorrenza si individua al momento della sottoscrizione del lodo. L’i te uzio e della p es izio e Sotto il profilo dell’ido eità ad interrompere i termini di prescrizione, tenuto conto che l’i te uzio e del termine di prescrizione può essere rilevata d’uffi io dal giudice, è pacifico nella giurisprudenza contabile il riconoscimento dell’effetto interruttivo permanente della costituzione di parte civile dell’A i ist azio e nel procedimento penale, sino alla definizione del giudizio penale. L’i te uzio e della p es izio e Così come effetto certamente interruttivo per il decorso dei termini prescrizionali riveste l’atto di messa in mora da parte dell’A i ist azio e nei confronti del proprio dipendente. L’i te uzio e della p es izio e In proposito, tuttavia, va ricordato che l’atto di messa in mora, perché possa validamente spiegare gli effetti descritti, deve necessariamente essere un vero atto dell’A i ist azio e con l’affe azio e in esso contenuta di responsabilità di un soggetto in ordine ad una fattispecie identificata. Minor importanza, secondo la giurisprudenza prevalente, assume l’esatta quantificazione del danno, bastando anche un riferimento alla quantificabilità dello stesso. L’i te uzio e della p es izio e Corte dei conti, Sez. I centrale, n. 126/a del 26.5.2006: Ai fini della validità della costituzione in mora, per il conseguimento dell’effi a ia interruttiva della prescrizione del credito erariale, è necessario e sufficiente che l’atto contenga la inequivoca manifestazione di volontà del soggetto titolare del diritto di ottenere l’ade pi e to dell’o ligazio e, a nulla rilevando l’ulte io e requisito della quantificazione del da o ; L’i te uzio e della p es izio e contra Sez. I, sent. n. 385 del 24.11.2005: non è idoneo ad interrompere la prescrizione l’atto con cui l’e te pubblico danneggiato, invece di intimare il pagamento di una somma determinata di denaro, manifesti la volontà di ottenere il risarcimento di u danno che emergerà eventualmente dal giudizio penale e, quindi, un danno meramente ipotetico, in quel momento incerto ell’a e nel quantum). L’i vito a dedurre la fase preliminare Il Procuratore regionale, una volta raggiunto da una notizia di danno erariale, sempre che non ritenga di dover archiviare la denuncia per mancanza di elementi, svolge u ’attività di raccolta delle prove durante la quale, avvalendosi se necessario della Guardia di finanza o di altri organi di polizia giudiziaria, può disporre, tra l’alt o, esibizione di documenti, ispezioni e accertamenti, sequestro di documentazione e qualsiasi altra attività preordinata alla ricerca delle prove. L’i vito a dedurre la fase preliminare I uesta fase p eli i a e dell’ist utto ia o vi è contraddittorio, nel senso che, il presunto responsabile non è neppure a conoscenza del fatto he esista u ’attività di i dagi e del P.M. contabile. L’i vito a dedurre la fase preliminare Si tratta in sostanza di u ’attività per così dire li e a , cioè non procedimentalizzata. Solo al termine dell’ist utto ia, ove il P.M. ritenga di avere elementi di prova sufficienti per emettere una citazione in giudizio, è tenuto a notificare al presunto responsabile un atto – il primo del procedimento che porta all’a e ta e to dell’eve tuale sussistenza di una ipotesi di responsabilità - chiamato invito a dedurre L’i vito a dedu e – la normativa Art. 5 della l. 14 gennaio 1994, n. 19 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti. 5. Giudizi di responsabilità. 1. Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il procuratore regionale invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della comunicazione dell'invito, le proprie deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine il presunto responsabile può chiedere di essere sentito personalmente. Il procuratore regionale emette l'atto di citazione in giudizio entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno. Eventuali proroghe di quest'ultimo termine sono autorizzate dalla sezione giurisdizionale competente, nella camera di consiglio a tal fine convocata; la mancata autorizzazione obbliga il procuratore ad emettere l'atto di citazione ovvero a disporre l'archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni. - segue - L’i vito a dedu e – la normativa 2. Quando ne ricorrano le condizioni, anche contestualmente all'invito di cui al comma 1, il procuratore regionale può chiedere, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge. 3. Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a: • a) fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni; • b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto. 4. All'udienza di cui alla lettera a) del comma 3, il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con il decreto. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma 3 sono quadruplicati. - segue - L’i vito a dedu e – la normativa 5. Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, viene fissato un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell'atto di citazione per il correlativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento all'ufficio del procuratore regionale. 6. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2, il procuratore regionale, nelle istruttorie di sua competenza, può disporre: • a) l'esibizione di documenti, nonché ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici; • b) il sequestro dei documenti; • c) audizioni personali; • d) perizie e consulenze. 7. omissis . 8. omissis. L’i vito a dedu e – natura giuridica Il c.d. invito a dedurre è un atto che deve necessariamente precedere, a pena di nullità, la citazione in giudizio del presunto responsabile. Sul punto si veda Corte costituzionale 4 giugno 1997, n. 163, soprattutto riguardo la natura preprocessuale dell’i vito a dedurre. L’i vito a dedu e: la atu a giu idi a alla lu e della giurisprudenza della Corte costituzionale. La Corte costituzionale con sentenza 4 giugno 1997, n. 163, ha affermato: «Questa Corte, in una sua precedente pronunzia, soffermandosi sull'istituto qui in esame, il quale rappresenta una delle peculiari innovazioni della più recente riforma del processo contabile, ha già avuto occasione di rilevare che l'invito a dedurre attiene ad una fase che precede l'accertamento delle responsabilità, suscettibile, alternativamente, di mettere capo all'instaurazione del giudizio ovvero all 'archiviazione, ma tale da non inficiare la tradizionale regola secondo la quale, nel giudizio di responsabilità amministrativa, il giudice è investito della causa solo attraverso l'atto di citazione (sent. n. 415 del 1995). L’i vito a dedu e: la atu a giu idi a alla lu e della giurisprudenza della Corte costituzionale. Da detta impostazione non si discosta quella giurisprudenza contabile che ha individuato la funzione del l'atto di cui trattasi essenzialmente nella preliminare contestazione di fatti specifici ad un soggetto già indagato, che viene così messo in grado di rappresentare tempestivamente le sue ragioni all'organo inquirente, consentendo, al tempo stesso, al Procuratore regionale lo sviluppo di più adeguate indagini. Senza che occorra qui indugiare sulla questione della qualificazione giuridica dell'invito a dedurre, come condizione di procedibilità o meno rispetto all'azione, tema questo ancora controverso in giurisprudenza, può ritenersi, comunque, che si tratti di un atto che muove all'acquisizione di ulteriori elementi, se del caso anche di carattere esimente, in vista delle conclusive determinazioni che non necessariamente dovranno essere nel senso dell'inizio dell'azione di responsabilità. Il contenuto Nell’atto il P.M. o ta ile deve: - esporre gli elementi di fatto e di diritto sulla cui base fonda la contestazione di responsabilità e l’a o ta e del danno; - invitare il presunto responsabile a far pervenire proprie deduzioni e osservazioni difensive, nonché prove a proprio discarico, entro un termine pe e to io l’i vitato ha a he la possi ilità di esse e ascoltato personalmente ove ne faccia richiesta). L’a esso al fas i olo istruttorio da parte dell’i vitato Al riguardo la Corte dei conti ha affermato che: in ordine ai limiti che l’i vitato incontra ell’esa e del fascicolo istruttorio, non si applicano gli artt. 22 e ss. della legge 241/1990. Il diritto di accesso è esercitabile soltanto nei confronti degli uffici amministrativi della Corte dei conti. Corte Conti sez. riun., 19/06/1998, n.14/Q. Una figura del tutto peculiare nel panorama p o essuale …… La stessa sentenza ha avuto, poi, modo di affermare che: « L'"invito a dedurre" che costituisce figura processuale del tutto peculiare nel panorama processuale dell'ordinamento italiano, ha natura di atto procedimentale preprocessuale che assolve alla duplice funzione di consentire all'invitato di svolgere le proprie argomentazioni al fine di evitare la citazione in giudizio e di garantire nel contempo la massima possibile completezza istruttoria, derivandone dalla sua mancanza non la nullità, ma la inammissibilità della citazione (che può essere riproposta dopo la rinnovazione dell'invito); pertanto deve escludersi una piena ed assoluta corrispondenza del contenuto all'atto di citazione, a meno che quest'ultimo non si discosti nettamente dal nucleo essenziale della ""causa petendi"" e "petitum" tipicizzanti la fattispecie dannosa ipotizzata nell'invito, non potendosi parlare nè di "mutatio libelli" nè di possibili vizi di ultrapetizione.» La p o oga pe l’e issio e dell’atto di itazio e Il procuratore regionale emette l’atto di citazione in giudizio entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno (tale termine è indicato nello stesso invito a dedurre). Eventuali proroghe dell’i di ato termine di 120 giorni sono autorizzate, dietro richiesta motivata del procuratore, dalla sezione giurisdizionale competente, nella camera di consiglio a tal fine convocata; la mancata autorizzazione obbliga il procuratore ad emettere l’atto di citazione ovvero a disporre l’a hiviazio e entro i successivi quarantacinque giorni; l’a ogli e to della richiesta di proroga determina, ai fini del computo del termine per la produzione dell’atto di citazione, la sommatoria degli iniziali 120 giorni con quelli ulteriormente autorizzati. Alla prima richiesta di proroga autorizzata, possono seguirne delle altre che il Collegio valuta autonomamente di volta in volta. La p o oga pe l’e issio e dell’atto di itazio e la sospensione feriale Per giurisprudenza pacifica al termine di legge citato dei 120 giorni si applica il termine di sospensione feriale dei giorni intercorrenti tra il 1° agosto ed il 31 agosto (prima fino al 15 settembre). L’i vito a dedurre otifi ato ad u a pluralità di soggetti La più recente giurisprudenza che ha inoltre affermato che il termine di cui all’a t. 5, primo comma, della legge n. 19/1994 decorre, nella ipotesi che l’i vito a dedurre sia emanato nei confronti di una pluralità di soggetti ritenuti corresponsabili del danno erariale e così individuati ell’atto contestualmente ad essi inviato, dalla data dell’ulti a notifica dell’i vito a dedurre medesimo. L’i vito a dedurre otifi ato ad u a pluralità di soggetti I diversi orientamenti giurisprudenziali In precedenza la Corte Conti sez. riun. 18/06/2003, n. 13 aveva affermato che: Nell'ipotesi di concorso di persone nella fattispecie di addebito oggetto di indagine del p.m. contabile, il termine di 120 giorni prescritto dalla legge per l'emissione della citazione decorre per ciascun invitato dalla notifica dell'invito che lo riguarda, e non già per tutti gli invitati dalla notifica dell'ultimo invito. . L’i vito a dedurre otifi ato ad u a pluralità di soggetti I diversi orientamenti giurisprudenziali Successivamente la Corte Conti sez. riun., 25/03/2005, n. 1 ha, invece, affermato che: Nell'ipotesi in cui una pluralità di presunti responsabili amministrativocontabili siano destinatari di un contestuale invito a dedurre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 1 d.l. 15 novembre 1993 n. 453, conv. in l. 14 gennaio 1994 n. 19 e successive modificazioni, il termine di 120 giorni per l'emissione della citazione decorre per tutti dal momento in cui si perfeziona l'ultima delle notificazioni dell'invito in questione. . Il giudizio Il processo contabile è un processo di parti (P.M. attore e convenuto/i) che si svolge innanzi a un giudice terzo e imparziale sulla base dei principi costituzionali che regolano il giusto processo (art. 111 della Costituzione novellato). Il giudizio E’ il giudice a pronunciarsi, al termine del processo, sulla base della domanda del P.M. (citazione in giudizio), per stabilire se sussistano o meno i presupposti per poter pronunciare una sentenza di condanna al risarcimento del danno nei confronti dei convenuti in giudizio. Il giudizio Il processo, che consta di una fase introduttiva scritta e di una fase orale (udienza dibattimentale), è regolato dal principio del contraddittorio. Ognuna delle parti può svolgere le proprie difese e produrre i mezzi di prova che ritenga opportuni. Il giudizio Il processo in materia di responsabilità amministrativa è disciplinato dal codice di procedura civile, in quanto compatibile, in virtù del rinvio operato dall’a t. 26 del r.d. 1214 del 1934. Il giudizio La parte attrice ha l’o e e: - di introdurre la domanda (citazione); - di provare i fatti su cui fonda la propria pretesa secondo le regole del processo civile. Il giudizio Il convenuto ha l’o ere di provare i fatti contrari a quelli allegati dal P.M. Spetta quindi al P.M. provare e quantificare un danno pubblico risarcibile da attribuire al convenuto sulla base del criterio della colpa grave e del nesso causale. Il giudizio Nel processo contabile, stante la indisponibilità dei diritti fatti valere dal PM, contabile il giudice può cooperare ell’a uisizio e della prova. Può ordinare l’assu zio e dei mezzi istruttori che ritenga opportuni. Può, anche, ordinare al P.M. contabile di chiamare in causa soggetti non convenuti originariamente in giudizio. Il giudizio Le questioni preliminari Nell’e o o ia generale dello svolgimento del giudizio, l’esa e di merito è sempre preceduto dall’esa e di eventuali questioni di rito a carattere pregiudiziale o preliminare. Le eccezioni pregiudiziali e/o preliminari Per eccezioni pregiudiziali e/o preliminari si intende: - eccezione di giurisdizione: giurisdizione della Corte dei conti. nega la L’a ogli e to determina l’i possi ilità di pronunciarsi su alcun altro aspetto sollevato in giudizio. Le eccezioni pregiudiziali e/o preliminari - eccezione di prescrizione: di hia a p es itta l’azio e di espo sa ilità, ioè assu e decorso il termine di cinque anni dal momento della commissione del fatto alla data di otifi a dell’atto di itazio e. E’ comunque possibile il verificarsi di fatti interruttivi del predetto termine quinquennale. Essi possono essere atti di messa in mora del convenuto in giudizio e/o adozione nei termini dell’i vito a dedurre). Per quanto riguarda il danno indiretto il termine quinquennale inizia a decorrere dal momento in cui l’A i ist azio e ha subito l’es o so patrimoniale a seguito di condanna in sede civile per danno a terzi causato da un proprio dipendente. Nell’ipotesi di pendenza del procedimento penale il dies a quo per la prescrizione in sede contabile è dato dalla data di rinvio a giudizio del presunto responsabile ell’a ito del processo penale. In caso di danno occulto, il quinquennio decorre dalla scoperta del fatto. Le eccezioni pregiudiziali e/o preliminari - eccezione di pregiudizialità: l’a ogli e to determina la sospensione del giudizio. Non esiste oggi, nella dinamica dei rapporti fra giurisdizioni, rapporto di pregiudizialità di una nei confronti delle altre. Dunque, a fronte della relativa eccezione, il giudice deve delibare se sospendere il giudizio in attesa della conclusione del concorrente procedimento o se invece sussistono gli elementi per procedere autonomamente senza sospendere il giudizio. L’a ogli e to comporta poi obbligo di riassunzione del giudizio. La condanna emessa in dibattimento dal giudice penale fa stato nel processo contabile quanto all’illi eità penale e al fatto nel suo complesso. Si discute se ciò comprenda oltre agli elementi materiali (per i quali la giurisprudenza è pacifica) anche gli elementi psicologici. Le eccezioni pregiudiziali e/o preliminari Eccezione di regolamento preventivo di giurisdizione: non determina l’auto ati a sospensione del giudizio. Ammette, ai sensi dell’a t. 367 c.p.c. nella novella della legge n. 358/1990, art. 61, una previa delibazione da parte del Collegio di ammissibilità in ordine alla manifesta infondatezza dell’ista za o della questione di giurisdizione. Il processo sospeso a seguito di ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione deve essere successivamente riassunto ex art. 367, comma secondo c.p.c. e dall’a t. 125 delle disposizioni di attuazione del codice anzidetto. Le eccezioni pregiudiziali e/o preliminari - istanza di ricusazione: il ricorso, depositato in segreteria o in udienza, corredato degli opportuni mezzi di prova, determina la sospensione del processo. Il collegio, udito il giudice ricusato ed effettuata, ove occorra, una propria istruttoria, decide con ordinanza da notificarsi alle parti ai fini della riassunzione. Le eccezioni pregiudiziali e/o preliminari - eccezione di costituzionalità e questione di massima: è rimessa al Collegio la valutazione circa la non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di costituzionalità sollevata. La causa di sospensione cessa con la pronunzia da parte della Corte costituzionale. Nel caso invece di deferimento alle Sezioni Riunite della Corte dei conti di una fattispecie perché le stesse si pronuncino in sede di risoluzione di questione di massima. E’ è essenziale ai fini dell’a issi ilità della questione, la dimostrazione da parte del giudice remittente della sussistenza di un contrasto di giurisprudenza. La sospensione cessa quando sia intervenuta la pronuncia delle Sezioni Riunite. Le eccezioni pregiudiziali e/o preliminari - eccezione di falso o di status: comporta l’i te uzio e del giudizio. La parte che deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale competente, (cfr. art. 10, R.D. 13 agosto 1933, n. 1038). Non sono ammissibili dinanzi alla Corte dei conti le istanze di riconoscimento e di verificazione di scrittura privata previste dagli artt. da 214 a 220 c.p.c. Le eccezioni pregiudiziali e/o preliminari - morte di una delle parti, estinzione della persona giuridica o perdita della capacità prima della costituzione: comporta la dichiarazione di interruzione del processo e la relativa estinzione nei confronti della persona defunta o giuridicamente non più considerabile come parte processuale. Il processo si estingue definitivamente qualora non vi siano gli estremi per dichiarare trasmissibile agli eredi l’ipotesi di responsabilità. Nell’ipotesi di morte di uno dei convenuti nel caso di concorso di persona nella causazione del danno, va dichiarata l’esti zio e del giudizio nei confronti del defunto, stralciandone la relativa posizione, e la prosecuzione dello stesso nei confronti degli altri. Le eccezioni pregiudiziali e/o preliminari eccezione di ullità dell’atto di itazio e: viene sollevata in ordine a fenomeni temporali (intempestività dell’atto di citazione) o contenutistici (inconferenza dell’atto di citazione o mancata riferibilità alle contestazioni di cui all’i vito a dedurre). L’a ogli e to comporta ovviamente la chiusura in rito del procedimento giurisdizionale. Le eccezioni pregiudiziali e/o preliminari La prima ipotesi, che è relativa alla intempestività fa riferimento agli obblighi te po ali di otifi a dell’atto di itazio e nei 120 giorni successivi alla s ade za del te i e fissato ell’i vito a dedu e pe la produzione di controdeduzioni (talvolta si parla di i pro edi ilità del giudizio). E’ i po ta te seg ala e he te i e tassativo dei 120 giorni può trovare deroga ell’istituto della p o oga (chiesta dal Procuratore e concessa dal Collegio in udienza camerale inaudita altera parte). Tale p o oga può esse e auto izzata a he più di u a volta ell’a ito dello stesso giudizio, o pe appli azio e del .d. te i e fe iale gio i – dal 1° agosto al 31 agosto) che, per effetto di giurisprudenza ormai pacifica, si applica anche al p o edi e to elativo all’ i vito a dedu e. Le eccezioni pregiudiziali e/o preliminari La seconda ipotesi fa riferimento al fatto che l’atto di citazione deve contenere una contestazione precisa dei fatti e delle imputazioni, con relativa quantificazione degli addebiti. Mancando ciò la citazione non assolve al suo compito di vo atio in jus risultando quindi mezzo non efficace a contestare fatti dannosi e contro il quale, data la sua genericità, non può essere apprestata una idonea difesa tutela del convenuto. Le eccezioni pregiudiziali e/o preliminari Di nullità della citazione si parla anche in caso di mutatio libelli nei confronti delle contestazioni contenute ell’i vito a dedurre. Se infatti è ammissibile una e e datio li elli consistente nella migliore precisazione delle contestazioni e della domanda contenute nella citazione rispetto all’i vito (e non potrebbe essere altrimenti scontando la citazione una fase istruttoria successiva all’adozio e dell’i vito . Non è invece ammissibile una sostanziale modifica dei fatti contestati poiché ciò, tra l’alt o, integrerebbe una lesione del contraddittorio e del diritto di difesa del convenuto. Le sentenze di condanna o di assoluzione Quanto agli effetti della pronuncia del giudice, bisogna distinguere: 1) la sentenza di condanna; 2) La sentenza di assoluzione. La sentenza di condanna La sentenza di condanna è immediatamente esecutiva e determina il sorgere di un diritto di edito dell’a i ist azio e ad otte e e, a he coattivamente tramite una procedura esecutiva, la somma indicata nella sentenza stessa. E’ l’a i ist azio e a u a e l’ese uzio e della sentenza di condanna, ai sensi di una procedura semplificata prevista dalla legge n. 59/1997 (art. 20 comma 8) sotto la vigilanza del PM. La sentenza di assoluzione Se la sentenza è di assoluzione (definitivo proscioglimento) le spese legali sono sostenute dall’a i ist azio e di appartenenza. Il PM in quanto parte pubblica non può mai essere condannato alle spese del giudizio. L’udie za nel processo contabile Il regime delle comunicazioni e delle notificazioni La disciplina normativa delle udienze, quale fase del processo, dinanzi alle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, è contenuta nel r.d. 13 agosto 1933 n. 1038, nonché nelle norme del vigente codice di procedura civile, cui – con richiamo ritenuto di a i o da consolidata giurisprudenza – rinvia l’a t. 26 dello stesso decreto n. 1038/1933 (regolamento di procedura dei giudizi innanzi alla Corte dei conti). L’udie za el p o esso o ta ile Il regime delle comunicazioni e delle notificazioni Occorre peraltro premettere, come già accennato in precedenza, taluni riferimenti al regime di conoscenza legale degli atti, attraverso le forme della comunicazione e della notificazione. L’udie za el p o esso o ta ile Il regime delle comunicazioni e delle notificazioni La comunicazione, in quanto tale, ai sensi dell’a t. 136 c.p.c., è mero atto del segretario, che, a mezzo di essa, informa il Pubblico Ministero, le parti, gli ausiliari del giudice ed ogni altro interessato di un determinato fatto che li riguarda, in ottemperanza ad un obbligo di legge o ad un ordine del giudice. L’udie za el p o esso o ta ile Il regime delle comunicazioni e delle notificazioni La modalità principale della notifica, anche nel processo amministrativocontabile, è quella c.d. a mani p op ie , da effettuarsi ai sensi dell’a t. 137 c.p.c., secondo il quale le notificazioni, quando non è disposto altrimenti [cfr. artt. 150 e 151 c.p.c.] sono eseguite dall’uffi iale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del P.M. o del segretario, mediante consegna al destinatario di copia conforme dell’atto da notificarsi. L’uffi iale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi ell’a ito della circoscrizione dell’uffi io giudiziario al quale è addetto. Ove il destinatario rifiuti di ricevere la copia, l’uffi iale giudiziario ne dà atto nella relazione e la notificazione si dà per compiuta a mani proprie. L’udie za el p o esso o ta ile Il regime delle comunicazioni e delle notificazioni La notificazione può validamente essere effettuata anche a mani di persona di famiglia dell’i te essato, o addetto all’uffi io od all’azie da, al portiere o, in mancanza di questi, al vicino di abitazione che accetti di riceverla. Essi devono sottoscrivere l’o igi ale e l’uffi iale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avve uta notificazione mediante lettera raccomandata. L’udie za el p o esso o ta ile Il regime delle comunicazioni e delle notificazioni Si ricorda ancora che la Corte costituzionale ha dichiarato E' costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4 comma 3l. 20 novembre 1982 n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. L’udie za el p o esso o ta ile Il regime delle comunicazioni e delle notificazioni E', infatti, palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale come ausiliario di questo), e perciò del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo. L’udie za el p o esso o ta ile Il regime delle comunicazioni e delle notificazioni Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle attività a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario; restando, naturalmente, fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo. . Udienza di discussione Prima comparizione e trattazione della causa Nel processo contabile l’udie za di discussione, è, come quella civile, orale e da verbalizzare. In essa si concentrano: - le udienze di prima comparizione e di trattazione della causa; - si ritiene che il giudice contabile possa disporne, con valutazione discrezionale, il rinvio per consentire alle parti di presentare memorie scritte su specifici aspetti della controversia. Udienza di discussione Prima comparizione e trattazione della causa differenze tra il giudizio contabile e il giudizio ordinario Al riguardo, come si vedrà, differenze significative emergono con la disciplina di cui all’a t. 180 commi 2 e 3 c.p.c. Nel giudizio contabile si consideri la regola: - della concentrazione delle udienze e la discrezionalità del giudice nel rinviare l’udie za di discussione - nel giudizio ordinario, invece il giudice è tenuto a fissare udienze ad ho per la trattazione e, quindi, per la discussione della causa. Udienza di discussione Prima comparizione e trattazione della causa Preliminarmente alla discussione del merito, vale a dire in una fase che corrisponde logicamente all’udie za di prima comparizione di cui all’a t. o a c.p.c., il giudice contabile deve procedere ad una serie di accertamenti preliminari. Tra questi: - la nuova disciplina del controllo sulla validità della citazione e dei i edi i sa ato ia p evisti dall’a t. c.p.c.. Come è noto, con la riforma, si è operata una netta distinzione tra vizi relativi alla vocatio in ius (primi tre commi dell’a t. 164) e vizi attinenti alla editio actionis (quarto, quinto e sesto comma). Nel primo caso la sanatoria, possibile con la rinnovazione della citazione o con la costituzione del convenuto, opera ex tunc, salva la possibilità di fissazione di una nuova udienza se il convenuto deduce l’i osse va za dei termini di comparizione. Nel secondo caso, la sanatoria, per rinnovazione o integrazione della domanda, opera ex nunc Udienza di discussione Prima comparizione e trattazione della causa Quanto alla tematica della vocatio in ius, nella fase preliminare, il giudice contabile verifica anzitutto se la citazione sia o no conforme ai contenuti di cui all’a t. 163 nn. 1 e 2 c.p.c., se cioè manchi ovvero sia incerta l’i di azio e del giudice adito ovvero della Procura regionale che agisce. Quest’ulti a fattispecie è specificamente configurata dalla legge (cfr. art. 3 Reg. proc.) come omessa sottoscrizione della citazione o dell’appello del P.M. contabile. Ancora, il giudice deve accertare se i convenuti: abbiano potuto disporre del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’a t. 163 bis c.p.c. e se, la loro costituzione possa dirsi regolare o meno, anche in riferimento al rispetto del termine dilatorio fissato dal presidente della Sezione nel decreto di fissazione di udienza. Tale termine che è per prassi di venti giorni. Tale termine è lo stesso di quello previsto dall’art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto anche se la norma nel rito contabile privo delle sanzioni ex art. 181 e degli effetti preclusivi ex art. 167 ha tutto sommato scarso significato. Udienza di discussione Prima comparizione e trattazione della causa Può dirsi peraltro che la presentazione di atti defensionali, oltre il termine dilatorio fissato nel decreto di fissazione di udienza è stata sempre accettata dalla prassi processuale e quindi essa non comporta effetti per la parte che non vi abbia ottemperato, salvo il rinvio che la controparte può ottenere per l’esa e delle memorie e dei documenti prodotti fuori termine. Il giudice secondo qualche pronuncia può, secondo il suo prudente apprezzamento, rifiutare il rinvio. Udienza di discussione Prima comparizione e trattazione della causa Va inoltre considerato che il mancato rispetto delle norme riguardanti la vocatio in ius può essere rilevato dal giudice soltanto se i convenuti non si siano costituiti ovvero, costituendosi, l’a ia o eccepito, nel qual caso il giudice ordina, anche d’uffi io, la rinnovazione della citazione. Udienza di discussione Prima comparizione e trattazione della causa Al riguardo, va segnalato che, essendo istituzionali la costituzione e la comparizione in giudizio del P.M. contabile, deve considerarsi sanata la notifica tardiva dell’udie za in violazione, dei termini dilatori spettanti al P.M. salvo il rinvio previsto dal co. 3 art. 164 per consentire il rispetto dei termini. Anche in caso di mancanza di notifica del decreto d’udie za la costituzione del convenuto comporta il raggiungimento dello scopo e la sanatoria ex nunc; al più si potrà disporre un rinvio e la fissazione di nuovo termine per la regolare effettuazione dell’i o e te. La costituzione delle parti Le problematiche in ordine alla vocatio in ius portano ad approfondire il tema della costituzione delle parti che si realizza nel giudizio contabile mediante il deposito in segreteria del fascicolo di parte, contenente la citazione ovvero la comparsa di risposta, la prova delle notifiche eseguite ed i documenti offerti in comunicazione alle controparti, tra le quali in tal modo avviene lo scambio di atti e documenti (cfr. art. 4 Reg. proc.). È appli a ile a he l’a t. c.p.c.. La costituzione delle parti Quanto alla disciplina della rappresentanza e della difesa in giudizio, valgono le norme generali, salvo che senza ministero di avvocato è possibile, in primo grado, la costituzione in giudizio, ma non la comparizione in udienza, mentre in appello lo stessa ammissibilità del gravame è condizionata dall’assiste za e dalla sottoscrizione di un avvocato cassazionista. Occorrendo, il giudice fissa un termine ai convenuti per regolarizzare eventuali difetti. Mutatio ed emendatio libelli La possibilità di proporre nuove domande alla prima udienza e, a maggior ragione, nel prosieguo del processo era sostanzialmente vietata nel diritto processuale. Mutatio ed emendatio libelli La giurisprudenza, ell’i te to di salvaguardare una sostanziale parità processuale e le possibilità di difesa del convenuto rispetto alla posizione del P.M., ha sempre escluso l’a issi ilità di una mutatio libelli, salvo che in senso favorevole al convenuto. Essa ha in genere ammesso la cd. emendatio libelli, che sostanzialmente coincide con le richiamate modificazioni e le precisazioni della domanda. Mutatio ed emendatio libelli Volendo dare una definizione del concetto di mutatio libelli, quale emerge dalla giurisprudenza contabile, può dirsi che la domanda è nuova quando ne viene mutata la causa petendi e il petitum ; non quando si mutino il nomen juris della responsabilità, l’ele e to psicologico ovvero i soggetti. Mutatio ed emendatio libelli Ovviamente, il divieto di mutatio libelli va riferito alla trasformazione della domanda nello stesso giudizio, ma non preclude al P.M. contabile di proporre altre domande, citando gli stessi convenuti, anche unitamente ad altri agenti pubblici, per partite di danno inizialmente non azionate, pur se cagionate da uno stesso illecito amministrativo-contabile. Mutatio ed emendatio libelli Del pari, quanto al petitum , non può vietarsi al P.M. di esercitare, con citazione integrativa, l’azio e di responsabilità per maggiori vo i di danno, ma si è preclusa la possibilità di aumentare l’adde ito nel corso dello stesso giudizio. Mutatio ed emendatio libelli La consolidata giurisprudenza, sempre con riferimento al danno erariale, ha stabilito, sin dal passaggio dalla responsabilità solidale a quella ripartita, che non è necessario che il P.M., a pena di inammissibilità della citazione, indichi con precisione matematica le quote di danno da attribuire a ciascun convenuto, dato che questo è compito del Collegio giudicante. Mutatio ed emendatio libelli La precisazione dell’adde ito può pertanto essere fatta in prima udienza e il giudice può modificarla senza violare l’a t. 112 c.p.c. Occorre però che la citazione contenga una sufficiente individuazione degli elementi costitutivi del fatto con la descrizione puntuale dei comportamenti omissivi e commissivi di ciascun convenuto che consentano di delimitare la parte che ciascuno ha preso ell’eve to in modo da consentire al giudice la ripartizione. La riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi Altro problema che si è posto recentemente riguarda la possibilità di riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi, a fronte di alcune costruzioni giurisprudenziali che hanno ritenuto che la domanda nei confronti degli eredi fosse u ’azio e civile diversa da quella di responsabilità amministrativa intentata nei confronti del dante causa. La condanna alle spese L’articolo 10 bis, comma 10, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla l. 2 dicembre 2005, n. 248 ha stabilito che le disposizioni dell’articolo 3, comma 2-bis, del decretolegge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dell’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all’a ti olo 91 del codice di procedura civile, liquida l’a o ta e degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell’Avvo atu a dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all’a i ist azio e di appartenenza. La condanna alle spese All’o ligato ia liquidazione di spese legali e di difesa in favore del convenuto assolto nel merito, il giudice contabile deve provvedere, giusta quanto disposto dall’a t. 75 disp. att. c.p.c., anche in mancanza di presentazione della nota-spese, essendo tenuto nel caso ad una motivazione specifica e puntuale. Provvedendo quindi all’o ligato ia liquidazione di spese legali e di difesa in favore del convenuto assolto nel merito, il giudice contabile, dovendo determinare gli onorari di avvocato tra il massimo ed il minimo della tariffa forense, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione al riguardo. Il sequestro conservativo Ai se si dell’a t. del d.l. n. 453/93 convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, quando ne ricorrano le o dizio i, a he o testual e te all’adozio e dell’i vito a dedu e .d. se uest o ante causam), il procuratore regionale può chiedere, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge. Il sequestro conservativo Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a: a) fissare l’udie za di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni; b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto. Il sequestro conservativo All’udie za di comparizione , il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con il decreto. Il sequestro conservativo Con l’o di a za di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’i izio della causa di merito, viene fissato un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell’atto di citazione per il correlativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento all’uffi io del procuratore regionale. Il sequestro conservativo È pacifico in giurisprudenza che il rimedio del reclamo previsto dall’a t. 669-terdecies cod. proc. civ. avverso le ordinanze di conferma, revoca o modifica del decreto che dispone il sequestro conservativo sia applicabile anche nel giudizio di responsabilità amministrativa. Il sequestro conservativo Resta esclusa qualsiasi ipotesi di te zo grado del giudizio , perché, pur essendo la disciplina, ex art. 5 del D.L. 15 novembre 1993 n. 453 (convertito nella legge 14 gennaio 1994 n. 19), derogatoria rispetto quella prevista dall’a t. 669-sexies c.p.c., essa prende in considerazione esclusivamente l’ipotesi del ricorso per sequestro conservativo proposto a te causam ; e ne consegue, quindi, che deve ritenersi operante il rinvio alle norme del c.p.c. di cui all’a t. 26 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 per tutte le altre fattispecie non regolarmente disciplinate dall’a t. 5 citato. Il sequestro conservativo Ai fini poi della concessione del sequestro conservativo, oltre all’ele e to del fumus boni iuris , è richiesto l’ele e to del periculum in mora . Esso si compendia: 1) dal timore del creditore istante di un possibile danno futuro ed eventuale per il suo diritto di credito; 2) da una reale situazione i pericolo, determinata dalle effettive condizioni in cui sia venuto a trovarsi il debitore, e la cui esistenza può essere desunta sia da elementi obiettivi, come la consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio, anche in rapporto all’a o ta e del credito tutelabile, sia da elementi subiettivi, come il comportamento processuale o extraprocessuale del debitore, che possa far pensare alla possibilità di un depauperamento del suo patrimonio. Deve, pertanto, ritenersi esistente il suddetto elemento allorché, sotto il profilo soggettivo, il debitore sia risultato inadempiente ai suoi obblighi e non abbia svolto alcuna tesi difensiva convincente circa eventuali cause giustificative del suo comportamento, e, sotto il profilo oggettivo, nel patrimonio del debitore non vi siano altri beni, al di fuori di quelli sottoposti a sequestro, che possano garantire la soddisfazione del credito. Il sequestro conservativo La sommarietà del giudizio comporta l’ovvia conseguenza che l’o di a za del Giudice monocratico della convalida non possa pronunciarsi sulle spese, la cui determinazione e l’eve tuale condanna alle quali è rimessa alla competente sede di merito. Il sequestro conservativo In ossequio all’auto o ia dei procedimenti, deve essere inoltre ammesso nel giudizio per responsabilità amministrativa il sequestro conservativo in pendenza di giudizio penale, anche ell’ipotesi che in uest’ulti a sede tutti o parte dei beni del convenuto siano stati oggetto di altre misure cautelari. Il sequestro conservativo La previsione normativa introdotta dalla legge n. 19/94 ed il rinvio, per relationem, alle norme sul sequestro civile, fanno del sequestro conservativo il provvedimento cautelare di più sicura applicazione ell’a ito del procedimento per l’a e ta e to della responsabilità amministrativa. Non vi è infatti conforto di giurisprudenza in ordine all’appli a ilità dell’a t. 700 c.p.c., mentre si ricorda che è stata ritenuta ammissibile una verifica per acquisizioni preordinate e valutazioni che nel giudizio di merito dovranno essere rese per determinare la causa del danno o l’u ità di esso, nonché l’a e ta e to tecnico o l’ispezio e su persona dell’ista te o di controparte, se consenzienti. Il giudizio monitorio Quando dall’esa e dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d’i po to non superiore ad euro 5.000 (v. art. 5, D.L. 15 novembre 1993, n. 453 come modificato dal comma 9 dell’art. 10-bis, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione), il presidente della competente sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico ministero sull’i po to dell’adde ito, possono determinare la somma da pagare all’erario, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da parte del contabile, instaurando il c.d. p o edi e to monitorio . Il giudizio monitorio Tale disposizione si applica anche nei giudizi di responsabilità, purché il valore della causa non ecceda la detta somma. Il giudizio monitorio Quindi, nel giudizio di responsabilità, qualora il Presidente della competente Sezione ritenga di poter far ricorso alla procedura o ito ia , ai sensi degli artt. 49 del regolamento di procedura approvato con r.d. n. 1038/1933 e 55 del t.u. n. 1214/1934, deve richiedere il parere del P.M. subito dopo avere determinato l’i po to dell’adde ito affinché questi possa motivare il suo eventuale disaccordo sulla somma richiesta. La mancata audizione del P.M. in ordine alla congruità dell’adde ito vizia irrimediabilmente la procedura monitoria (ove conclusasi con ordinanza di cancellazione dal ruolo per intervenuta accettazione dell’adde ito) con conseguente annullamento del provvedimento conclusivo e rimessione degli atti al Presidente della competente Sezione per l’ulteriore corso, anche monitorio. Va comunque ricordato che l’appli azio e del procedimento monitorio, di cui all’art. 55 del R.D. n. 1214/1934, è una mera facoltà del Presidente della Sezione giurisdizionale e non costituisce una condizione di procedibilità del giudizio. Il giudizio monitorio Devesi dichiarare estinto, per cessazione della materia del contendere, il giudizio di responsabilità promosso dinanzi alla Corte dei Conti nei confronti di quello dei convenuti che abbia provveduto incondizionatamente al pagamento di quanto gli sia stato ingiunto di versare - insieme con altro condebitore citato anche per altri addebiti - dal presidente della competente Sezione ai sensi degli artt. 55 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 e 49 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038; ciò nella considerazione che il pagamento è fatto estintivo dell’o ligazio e pecuniaria e, in tal caso, comporta la volontà del convenuto adempiente di rinunciare alla pronuncia del giudice sulla fondatezza dell’adde ito. I giudizi ad istanza di parte Il capo III del R.D. 13-8-1933 n. 1038 (Regolamento di procedura dei giudizi innanzi alla Corte dei conti) si occupa dei .d. giudizi ad ista za di pa te . L’a t. 52 tratta dei ricorsi per rifiutato rimborso di uote d’i posta inesigibili. Specificando che i ricorsi contro i provvedimenti definitivi delle Intendenze di finanza (ora Ministero dell’E o o ia in materia di rimborso di quote d’i posta inesigibili, devono essere depositati, nel termine di legge, nella segreteria della sezione, insieme con il provvedimento impugnato ed il relativo referto di notificazione e con la domanda di rimborso. I giudizi ad istanza di parte Fissata l’udie za il presidente ordina la comunicazione degli atti al procuratore generale per le conclusioni scritte. Il procuratore generale, a sua volta, compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, formula le sue conclusioni e le deposita nella segreteria della sezione trenta giorni prima dell’udie za fissata. Il ricorrente è avvertito di tale deposito a cura della segreteria mediante biglietto indirizzato al domicilio eletto, e può nella segreteria stessa prendere visione degli atti depositati e ritirarne copia.). I giudizi ad istanza di parte L’a t. del Regola e to si o upa poi dei .d. alt i giudizi ad ista za di pa te spe ifi a do he gli altri giudizi ad iniziativa di parte, di competenza della Corte dei conti, nei quali siano interessati anche persone od enti diversi dallo Stato, sono istituiti mediante ricorso da notificarsi nelle forme della citazione. Il de eto di fissazio e d’udie za, e esso su ista za della parte più diligente, deve, a cura di questa, essere notificato a tutte le altri parti in causa. Nel caso di specie, quando lo Stato non abbia interesse in tali giudizi, il procuratore generale o lude sola e te all’udie za; i aso dive so, fo ula le sue conclusioni e le deposita in segreteria nei trenta giorni a te ede ti all’udie za fissata. I giudizi ad istanza di parte l’azio e pe l’a e ta e to egativo Ricompresa ell’a ito dei giudizi ad istanza di parte è poi l’azio e per l’a erta e to negativo di responsabilità proposta innanzi alla Corte dei Conti che va esercitata mediante ricorso da notificarsi all’A i ist azio e nelle forme della citazione. Ciò, per converso comporta la sussistenza della competenza della Corte dei Conti a conoscere l’azio e di accertamento negativo di responsabilità ad istanza del dipendente della P.A. a cui carico sia stata elevata, in sede amministrativa, responsabilità patrimoniale per danno cagionato in violazione di obblighi di servizio (v. Corte dei conti, Sez. I, sent. n. 199 del 31-12-1988). L’azio e di accertamento negativo della responsabilità, prevista dall’art. 58 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, presuppone che a carico dell’ista te sia stato elevato, in sede amministrativa, un addebito per danni o siano state mosse intimazioni di pagamento da parte dell’A i ist azio e, o che la responsabilità dello stesso, nei suoi riflessi patrimoniali, sia stata accertata nel corso di un giudizio diverso da quello contabile (Corte dei conti Sez. I, sent. n. 36 del 14-02-1994) Il giudizio di appello La sentenza è appellabile: 1) dalle parti; 2) dal procuratore regionale competente per territorio; 3) dal procuratore generale entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. La proposizione dell’appello sospende l’ese uzio e della sentenza impugnata. Il giudizio di appello Con l’i te ve uto decentramento della giurisdizione della Corte dei conti, la competenza promiscua in grado d’appello avverso le sentenze pronunciate in primo grado, è stata attribuita alle tre Sezioni Giurisdizionali centrali (non ’è una competenza specifica per materia delle tre Sezioni d’appello . Solo per la Regione Sicilia, in attuazione dell’a t. 23 dello Statuto speciale della Regione, competente a conoscere degli appelli avverso le sentenze dei giudici contabili siciliani è la Sezione Giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana presso la quale è stata costituita la corrispondente Procura Regionale d’appello. Le Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale giudicano sugli eventuali conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali o a richiesta del Procuratore Generale. Le pronunce sulle questioni di massima concernono l’esatta interpretazione di punti di diritto controversi che hanno dato luogo a contrasti di giurisprudenza. Ammissibilità dell’appello Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali, salvo quanto disposto in attuazione dell’a ti olo 23 dello statuto della regione Sicilia, è ammesso l’appello alle sezioni giurisdizionali centrali che giudicano con cinque magistrati e con competenza in tutte le materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti. Nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’agg ava e to di infermità o lesioni. Ai sensi del comma 5-quater dello stesso articolo sono da ritenere abrogati gli articoli 3, secondo comma, e 4, secondo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in materia di appello alle Sezioni Riunite contro le decisioni della Sezione giurisdizionale siciliana della Corte dei conti. I giudizi avverso le sentenze emesse da tale sezione giurisdizionale pendenti innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti sono stati devoluti, ello stato i ui si trovava o, alla pri a “ezio e giurisdizio ale e trale d’appello, fi o all’istituzio e della o pete te sezio e giurisdizio ale e trale d’appello per la regio e si ilia a i terve uta o l’art. del d. lgs. 18 giugno 1999, n. , he ha sostituito l’art. del d. lgs. 6 maggio 1948, n. 655. Ammissibilità dell’appello La disciplina dell’appello avverso le sentenze delle Sezioni regionali della Corte dei Conti introdotta con la riforma apportata dalla legge n. 19 del 1994 e successive modifiche, comporta che il legislatore ha inteso porre sullo stesso piano, ai fini dell’appella ilità, tutte le sentenze in materia di responsabilità. Ciò appare in piena sintonia con l’o ie ta e to ormai prevalente in dottrina e in giurisprudenza, che ravvisa, nella condanna amministrativo-contabile della Corte dei conti, accanto al perdurare del contenuto patrimoniale risarcitorio, l’e e ge e di ulteriori effetti di tipo afflittivo - sanzionatorio (per l’i agi e professionale e la carriera dell’i te essato , accentuati dall’a o aggio della condanna stessa alla sussistenza del dolo o della colpa grave. Proponibilità dell’appello Abbiamo già detto che l’appello è proponibile dalle parti, dal Procuratore regionale territorialmente competente ovvero dal Procuratore generale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, in mancanza ed a pena di inammissibilità, entro un anno dalla pubblicazione della stessa. L’i utile decorso del termine, stante il carattere perentorio di esso, comporta la decadenza dall’i pug ativa e, quindi, la irricevibilità del gravame eventualmente proposto. La giurisprudenza, in proposito, ha ammesso che non sussiste decadenza dal diritto di impugnazione allorquando il procuratore generale abbia notificato l’appello entro il termine di 60 giorni introdotto dall’a t. 1, comma quarto, del D.L. 15 novembre 1993 n. 453, e depositato lo stesso nei successivi trenta giorni. Il decorso di tale termine, resta sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno (per la nuova disciplina sulla sospensione dei termini feriali di a cui al d.l. 132 del 2014) (prima dal 1 di agosto al 15 settembre e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Qualora il decorso abbia avuto inizio durante il periodo di sospensione, l’i izio stesso è differito alla fine di detto periodo. Propo i ilità dell’appello Entro trenta giorni dalla notificazione l’appello deve essere depositato - pena la irricevibilità del gravame - presso la segreteria del giudice adito, con la prova delle avvenute notifiche, unitamente, a pena di inammissibilità (a condizione che la mancanza sia eccepita dalla controparte prima di ogni altra difesa), alla copia della sentenza impugnata. Se le parti evocate in giudizio sono più di una, il termine suindicato decorre dall’ulti a notificazione. Anche il termine stabilito per il deposito dell’appello beneficia della sospensione feriale. Le parti soccombenti in primo grado sono legittimate ad impugnare la sentenza solo per ragioni che riguardano la loro personale posizione processuale ed il giudice d’appello non può pronunciarsi sull’eve tuale vizio connesso all’assoluzio e di altri concorrenti affermata dai primi giudici, atteso che al riguardo non è stata proposta impugnativa dall’o ga o requirente, unico soggetto a ciò legittimato. Propo i ilità dell’appello L’atto di appello deve esse e otifi ato a tutti olo o he so o stati pa ti i se so sosta ziale el processo di primo grado, pur se non risultino costituiti in giudizio, in quanto la sentenza impugnata fa stato anche nei loro confronti. Conseguentemente, ualo a l’appello o sia stato otifi ato a tutti i litis o so ti, la “ezio e deve dispo e l’i teg azio e del o t additto io. Il te i e fissato pe l’i teg azio e del o t additto io ha a atte e pe e to io ed il suo inutile decorso dete i a la i a issi ilità dell’appello, he deve p o u ia si d’uffi io. La a ata otifi a della se te za di I g ado, o po ta l’appli a ilità dell’a t. alla previsione del te i e a uale pe l’i pug azio e. c.p.c. relativo Tale termine, dunque, decorre dalla pubblicazione della sentenza e quindi dal suo deposito in segreteria. Nell’ipotesi in cui durante la decorrenza del termine annuale venga effettuata la notificazione della sentenza, decorre il termine breve, ma nei limiti di quello lungo ex art. 327 c.p.c. L’ appello i ide tale Per il processo civile, e al fine di a te e e unitario il giudizio di impugnazione contro la stessa sentenza , l’art. 333 del codice stabilisce che le parti alle quali è stata notificata u ’i pug azio e debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso pro esso . Per il caso in cui più parti invece propongano impugnazione prima di aver ricevuto la notificazione della impugnazione avversaria, l’a t. 335 c.p.c. dispone che tutte le impugnazioni proposte separatamente avverso la stessa sentenza debbano essere riunite d’uffi io. L’art. 334 c.p.c. dispone poi che le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. In tal caso, se l’i pug azio e principale è dichiarata inammissibile, la impugnazione incidentale perde ogni efficacia . In sostanza, la certezza di o se va e il potere di impugnazione funge da sti olo per la parte solo parzialmente vittoriosa in primo grado ad accettare la sentenza e a non i pug a e , limitandosi ad attendere l’eve tuale impugnazione della controparte. L’ appello i ide tale Per i giudizi di responsabilità davanti alla Corte dei conti, la sentenza delle Sezioni Riunite n. 9/QM del 2000 ha rilevato che per l’a t. 1 comma 5 del d.l. n. 453 del 1993 convertito nella legge n. 19 del 1994 e modificato dal d.l. 543 del 1996 convertito nella legge n. 639 del 1996, l’appello incidentale va notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’appello principale e depositato nei 30 giorni successivi. L’ appello i ide tale Inoltre, la sentenza n. 18/QM del 2003 ha precisato che la ratio dell’appello incidentale risiede ell’oppo tu ità di consentire alla parte parzialmente soccombente, che sarebbe disposta ad accettare la sentenza solo ell’ipotesi che l’a etti anche l’alt a parte, di attendere la decisione di uest’ulti a senza preoccuparsi della decorrenza del termine per appellare. Si tratta di un istituto che è inteso a favorire la definitività delle sentenze di primo grado e quindi di un istituto che può avere generale valenza. Si deve, pertanto, ritenere ammissibile anche nel giudizio di responsabilità l’appello incidentale tardivo. Quanto all’a ito dell’istituto va ricordato che sotto il profilo oggettivo, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, l’i pug azio e non incontra limiti. Sotto il profilo soggettivo è ammissibile soltanto nei confronti di chi ha proposto il gravame che ha dato luogo all’i pug azio e incidentale tardiva e delle altre parti che siano litisconsorti necessari rispetto a quel g ava e e non invece ei confronti di altri soggetti la cui posizione non sia stata coinvolta dall’appello nei confronti del quale è proposta l’i pug azio e incidentale ta diva . L’ appello i ide tale In sostanza, l’appello incidentale Corte dei conti va proposto con entro termini diversi da quelli l’appello incidentale nel processo disciplinato dagli stessi principi. davanti alla modalità ed previsti per civile, ma è Atti appellabili Sono appellabili, riguardate sotto il loro profilo sostanziale, tutte le sentenze, ivi comprese quelle di interpretazione e di revocazione, nonché i decreti di determinazione dell’adde ito nel caso di esperimento di procedimento monitorio. Non sono al contrario appellabili i decreti e le ordinanze a contenuto non decisorio (ad esempio, in caso di mera ordinanza istruttoria o volta all’i teg azio e del contraddittorio) così come non sono appellabili le ordinanze del giudice della conferma ell’a ito del procedimento cautelare per sequestro conservativo, essendo esse soggette ad eventuale, tipica procedura di reclamo al collegio. Non è inoltre appellabile la sentenza che si limita a decidere in punto di competenza, essendo essa ricorribile esclusivamente con apposito regolamento innanzi alla Corte di cassazione. Divieto di jus novorum L’appello non costituisce un nuovo giudizio, bensì u ’ulte io e fase dello stesso processo che assicura un doppio esame della controversia. E’ tradizionale il divieto dello jus novorum al fine di garantire la coincidenza dell’oggetto e, quindi, una perfetta identità tra le due fasi di giudizio. In concreto, quindi, vi è preclusione al mutamento degli elementi identificativi delle azioni (soggetti, petitum e causa petendi), rilevabile d’uffi io secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, e comportante l’i a issi ilità della domanda. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha ulteriormente precisato che si ha domanda nuova quando la causa pretendi dedotta in giudizio è fondata su elementi e circostanze non prospettati in precedenza, con mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato ed introduzione nel processo di un nuovo tema di decisione. La sospe sio e dell’ese uzio e a seguito di p oposizio e dell’appello A seguito della legge n. 639/1996 il ricorso in appello sospende l’ese uzio e della sentenza impugnata sovvertendo, così, la precedente disciplina che prevedeva espressamente la esecutività delle pronunce di primo grado, salvo sospensione disposta in sede di appello. La sospe sio e dell’ese uzio e a seguito di p oposizio e dell’appello Tuttavia, la Sezione d’appello, su istanza del Procuratore regionale territorialmente competente o del Procuratore generale, quando sussistano fondate ragioni esplicitamente motivate, può disporre, sentite le parti, con ordinanza motivata, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva. Le motivate ragioni concernono: - l’ insussistenza del fumus boni juris della pa te he ha p oposto l’appello ; - il rischio che venga compromesso il recupero delle somme per le quali sia stata pronunciata condanna. La definizione agevolata del giudizio il «condono» La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), articolo 1, commi 231-233, introducendo il .d. o do o ell’a ito del p o esso di II g ado i a zi alle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, ha così disposto: 231. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza. 232. La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento. 233. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello. La definizione agevolata del giudizio il «condono» L’a t. della l. di e e . , po e ui di - ai co. 231, 232 e 233 - i seguenti (nuovi) meccanismi sostanziali e processuali applicabili nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per i fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa: -- i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza; -- la sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento; -- il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello. Tali disposizioni, in sostanza, introducono, nella fase di appello, un procedimento camerale diretto alla defi izio e agevolata del giudizio di responsabilità innanzi la Corte dei conti. La definizione agevolata del giudizio il «condono» La definizione del processo di appello ai sensi delle norme citate avviene con decreto emesso a seguito di procedimento sommario in camera di consiglio su parere scritto del P.G. e senza trattazione orale, in quanto questa non ispo de alla domanda di giustizia che sorregge l’i te esse ad agire delle parti e soddisfa, altresì, esigenze di speditezza del procedimento. Stante che, con il decreto che provvede i e ito all’ista za di definizione agevolata del processo contabile d’appello, la somma a tal fine dovuta può essere determinata in misura superiore a quanto richiesto dall’appella te, deve ritenersi che il giudice adito non possa provvedere in tal modo se non prendendo in considerazione, sia pure sommariamente, l’i te a fattispecie lesiva e controllando che attraverso la proposta procedura accelerata le esigenze di giustizia restino comunque soddisfatte con modalità accettabili. La definizione agevolata del giudizio il «condono» Il parametro cui rapportare la percentuale – tra il 10% e il 30% - per la definizione agevolata ed abbreviata del processo di appello è quello della somma corrispondente al danno accertato nella sentenza a quo , tale dovendo intendersi la somma effettivamente addebitata all’appella te, dedotte quindi la compensazione dei danni con i vantaggi e l’eve tuale riduzione operate in prime cure. La definizione agevolata del giudizio il «condono» L’a t. 1, comma 233, della legge n. 266/2005 dispone, come già sottolineato, che a seguito dell’avve uto pagamento dell’i po to stabilito dalla sezione, il giudizio di appello si intende definito con la decorrenza fissata dalla norma stessa. La definizione della causa, quindi, comporta, come riflesso processuale, l’esti zio e del giudizio per cessata materia del contendere, essendo stata soddisfatta, nei limiti dell’i po to stabilito ai sensi del comma 232 la pretesa azionata dal pubblico ministero contabile, con conseguente venire meno della ragion d’esse e sostanziale della lite. La definizione agevolata del giudizio il «condono» Da segnalare una tendenza giurisprudenziale in base alla quale se qualificato da profili di tipo estituto io , quali si rinvengono in fattispecie di appropriazione di somme e beni dell’a i ist azio e, il danno pubblico dedotto nel giudizio contabile non è suscettibile di definizione accelerata ed agevolata, stante le peculiari finalità recuperatorie dell’azio e esercitata dal P.M. contabile. La definizione agevolata del giudizio il «condono» Secondo la Corte dei conti, Sez. II. Sent. nn. 382 e 383 del 21/11/2006 la pronuncia di essata materia del o te de e , per sua stessa natura non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale, se non per il mero accertamento del venir meno dell’i te esse alla prosecuzione del giudizio. In ogni caso appare non corretto giuridicamente il riferimento alla soddisfazio e della pretesa azionata dal P.M. o ta ile . In proposito, v. Cassazione civile, sez. V, sent. n. 4307/2005. Il sequestro in sede di appello È, infine, da condividere l’opi io e di chi ritiene ammissibile, nel corso del giudizio di appello, il sequestro conservativo dei beni del condannato o delle somme ad esso dovute. La sospensione dell’ese utività della decisione di primo grado che consegue ex lege alla proposizione dell’appello e l’istituto del sequestro conservativo si fondano, infatti, su presupposti diversi e perseguono finalità differenti. Quest’ulti o istituto, invero, è esclusivamente destinato alla conservazione delle garanzie del credito vantato dall’a i istrazio e (art. 671 c.p.c.). La conclusione del giudizio Il rinvio al primo giudice In caso di accoglimento dell’appello e di conseguente annullamento della sentenza impugnata, gli artt. 353 e 354 c.p.c. delineano un sistema nel quale il rinvio al giudice di primo grado va limitato ai soli casi espressamente e tassativamente previsti, giustificati dalla necessità del rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione: 1) se il giudice di primo grado abbia negato erroneamente la propria giurisdizione; 2) se la citazione in primo grado non sia stata notificata validamente e per questa ragione il convenuto non abbia potuto partecipare al giudizio; 3) se una parte non sia stata chiamata in giudizio oppure sia stata erroneamente estromessa in una situazione di litisconsorzio necessario; 3) se la sentenza di primo grado sia nulla per un difetto radicale e insanabile e non possa perciò essere esaminata nel merito; 4) se sia stata erroneamente dichiarata l’esti zio e del processo. Nel giudizio di appello davanti alla Corte dei conti, è peraltro applicabile anche l’a t. 105 del r.d. n. 1038 del 1933, che nel testo modificato dall’a t. 10 della legge n. 205 del 2000 prevede il rinvio al giudice di primo grado «quando in prima istanza la competente sezione giurisdizionale si sia pronunciata soltanto su questioni di carattere pregiudiziale . Inoltre, una parte della giurisprudenza ritiene che il rinvio vada altresì disposto qualora sia annullata una sentenza che abbia ritenuto prescritta l’azio e, in quanto una diversa interpretazione limiterebbe le garanzie della difesa del convenuto se, sollevando l’e ezio e di prescrizione, la vedesse accolta in primo grado e rigettata in appello . Infine, anche l’a ulla e to di una sentenza in materia pensionistica per difetto di motivazione su una questione di fatto comporta il rinvio della decisione sul punto al primo giudice, non potendo il giudice d’appello conoscere direttamente della questione. Peraltro, anche davanti alla Corte dei conti vige il principio posto dall’a t. 353 c.p.c. (rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione), per il quale l’a ulla e to con rinvio della sentenza impugnata non comporta direttamente la rimessione della causa in primo grado ed occorre invece che la parte interessata provveda a riassumere la causa davanti al primo giudice entro il termine perentorio di sei mesi dalla notificazione della sentenza d’appello. La revocazione Ai se si dell’a t. del T.U. . / le de isio i della Corte possono essere impugnate per revocazione, tanto dalle parti quanto dal Pubblico Ministero, nel termine di tre anni quando: a) vi sia stato errore di fatto o di calcolo; b) pe l’esa e di alt i o ti o pe alt o odo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego; c) si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione; d) il giudizio sia stato pronunciato sopra documenti falsi. L’opposizio e di terzo L’a t. 93 del R.D. n. 1038/1933 (regolamento di procedura) stabilisce che l’opposizio e di terzo, ell’a ito del processo contabile, è regolata dalle norme del codice di procedura civile. L’opposizio e di terzo Inizialmente, la giurisprudenza non ha mostrato particolare propensione all’appli a ilità dell’istituto al di fuori del processo civile, escludendone. Tale posizione di rigidità è stata peraltro superata, ritenendo l’opposizio e di terzo ammissibile quando l’oppo e te non sia stato parte, neppure contumace, nel pregresso giudizio ed ove lamenti una lesione di diritti soggettivi o interessi legittimi in conseguenza di una sentenza passata in giudicato. Pertanto, l’opposizio e di terzo è rimedio proponibile esclusivamente avverso le sentenze passate in giudicato, e comunque esecutive pronunciate tra soggetti diversi dall’oppo e te e incompatibile con i suoi diritti. Pertanto, non è ammissibile l’opposizio e di terzo presentata da chi sia stato parte nel giudizio a quo, anche se come appellante decaduto dal gravame. L’opposizio e di terzo Nel giudizio avanti alle SS.RR. in sede di soluzione di questione di massima è invece da ritenersi inammissibile u ’opposizio e di terzo - in specie se esperita nei confronti di una pronuncia relativa alla competenza e come tale inidonea a ledere i diritti opposti. Quanto sopra, in considerazione del fatto che le pronunce che ne conseguono sono vincolanti solo con riferimento ai giudizi nei quali sono state poste, mentre per gli altri giudizi aventi ad oggetto identiche questioni giuridiche esse hanno solo l’auctoritas dovuta alla peculiare funzione. L’opposizio e di terzo L’opposizio e di terzo, avendo carattere di azione rescissoria, distinta dall’azio e che ha formato oggetto della materia dl contendere nel processo precedente, non va proposta innanzi al giudice di primo grado, competente secondo le regole generali, bensì davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, che, ai sensi dell’a t. 405 c.p.c., ha competenza funzionale al riguardo. Il termine per proporre opposizione è di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, se questa manchi, di un anno dalla data di pubblicazione della medesima. Il ricorso per Cassazione Le sentenze della Corte dei conti sono impugnabili esclusivamente per motivi inerenti alla giurisdizione in relazione ai limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali. Sono, infatti, esclusi i vizi che concernono l’appli azio e delle norme di diritto e le violazioni del rito contabile. Essi ineriscono a questioni interne alla giurisdizione, non sindacabili. Il ricorso per Cassazione Il processo presso la Corte di cassazione è disciplinato dagli artt. 360 e ss. e gli effetti della decisione sono disciplinati dall’a t. 386 c.p.c. a norma del quale «la decisione sulla giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda».