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N. 14 FEGGÉNEFALE REPUBBLICA ITALIANA N. IN NOMÉ DEL POPOLO ITALIANO REGIONALE LA CON,4N4ISSIONE TFIBUTARIA Dì BOMA UOIENZA OEL SÉZIONE 14 r CELLITTI ! TABANTINO T PENNACCHIA o'e 10:00 "/l bf a !r,ltl SPABTACO CBISTOFARO AMBFOGIO Giudice C ! "tr ha emesso la seguenl€ SENTENZA sLrl appello n" 106/11 rl 20r'09/2011 SENIENZA r!nita con lrnìervenlo de Sìgno .leoosilalo 106/11 07/01/201 1 - avverso la senlenza n'239/38/2010 Tlrburatra Prov nc'ale o' BovA c".-n .sroneopovlN qoMA3 uFF coNTRoLLr "'.i, e o,q .L.i.:oé.ei.,iÀo" !li.." roDodo dalricorrente: i$",t3'iT3"."ro"ENro n" BCEHooo2o rvA+rRPÉF+lRAP 2o0o SvoLGlÌ\'{ÉN lo DEL PROCESSO oiun maggior reddito per l Roma il la Commissione tribularia-provincialedi presso depositato Con il ricorso introdùttivo n RCF'H00020 emesso in scguiimpugnava I'Avviso dj accertamento ffi*,o*a anno di imposta 2000' Commissione Tributaria Provinciale Con la decisìone n' 2l9i 38i 10la <li Roma' Sezione n l8' ricorsLr' accogliera parzialmcntc il quale dopo le prcha proposlo appello con iì contribuente il decisione' A\'\'crso la predetta norma_ da una inesatta applicazione sentenza perché sarebbe 'ìcttam la censura fatto. in messe della perriguarda ìa <]eterminazione quanlo per motivazione ti\'a e aliètta da \izio di omessa di medico generico riindiridÙata neÌ i0 % dell'altività reddilo del abbatlimcnto di cenluale poichc labba1della norma e conlraddittoria dell'applicazione priva c spetto all'accertaÌnento e noll ad al rcddilo complessiranente acceÌ1alo ispetlo conosciuto timento semblerebbe svo)te' una sola delle aniYità prolessionalì si alla sora alti\i1à che l.ahbattimenro debba essere applicato polrebbe ritenere. a suo crire. che in rcaìlà rappresenla il 759i dei ricari conseguiti nell'aruto' svolSimento dell'atti_ è slato caratie zzak) da un anomalo qucstione in l'aino che Rarnmenta ed in manicra non parte dell'zu'mo con oraio ddÒlto una per slolta co' gene merlico rità di Lonr'nrdll\a per gli impegni unit'ersitari' che in due para disarteso La Circolare 58/E de1 27106i2002 Àggiunge che igiudici avrebbcro sludi di settore e quindi dei esame daìl applicazione degli grafi rlistìntj esclude la fattispecic in parameLri di Cassazione e chicde la giurisprudenza delle Sezionì tjnite della Corte prorri:or':spese c ld r.'.lilu/t.nc rlcllc.onmc deLì appetlo con ritloria di Richiama anche l accoglimcnlo menÌe riscossc con gLi intcressi L Agenzia delle Entraie. Di'czione Provjncialc Ill di Rom.L si ò costituiu nel presenle giudì- delLa sercon le quali chicde la continna zio di appello. dcpositando ìe sue controdedÙzioni' lenza impugnata. con vittoria di spese' MOTIVI DLLI,A DECIS]O\L (lone ha aifermato il seguente prin(Jccorre premctlere che in subiecta maleria' la Suprema tribulario slanddrcliz"lto medianle l'applica cìpio di dìrìltor "La proccduta cli accerkÙ1enlo sempììtì- ltt costituisce un sisteno c1i presunzioni :iane deì pdrumelri (t tlegli studi dì sctlare scostamentrt tlel rctl' nttrt ù "tr lege" determirutto dallo cut gtu\'ild. prc(i5io e cottcttrtltn:a ' di rlit)\tru:it'nr "st/tndartls" tù 5i co sitletali ' eri slrumenli Llik) dì(hitlrdto rispella agli ul Lono'acldillo (lelL(t tlarmale redditi|ilò - ntt Ll\cc \olo ì esilo pc)' rlahora.ioN rio dd -tldlisli.\1 atli|ar? abhligototiahlente pcnu lLt ln nullìtìt Call'acLerltlmenlo con ìl conttìbu(nte 2 ezzi e di conlcnuto queit'ullimo ha l'r'tnete tli protare' senza limilazione alclna di deIl'inpresa dal]''1rea dei soggetti lussislenza .li condizioni che gir$tifcano l'esclusione detL'attìvità ecortttrnica nel posi])no essere alplicati gli "stanclards" o la speciJìctt rcattù file Ld sede, cui accerlamenla fion puu r\oùrit ti periodo rlì tentpo in esctme' menlre ld fioti|azione tlell'atto di ntl riLievo ltllo scostctmenlo md de|e esserc i tegrotd con la dinbstta2ione dell'applicuhilitìt per le qualì sono slole disaltese le con' concreto dello "stanlatcl" Ptescello e con le ragioni non condiziona lt\td.iani soller.lle tlal cono'ìhuentc' L'esilo (Ll ca raddùlorio- tlllld\)id liberunlenle \:olulure lanla l'intpugnabilùà tlell'ttccertamentrt. polen(lo il giudice ttibulario (la dimaslrdrsi dall'ente impositore quanto l'a)ppLicabitìlit ttegli ".tt(tnddrcls" dl caso concreto tiguarclo nttn è t'incolato ullc et:teziont solle Ld ct)nlroprat,a oferld clal contrihue tc che al piit ompiLt fdcol!ìt inclùso il rllte nella f.,se del ptocedimtnttt omministtdti|L' e disPanc della al contaddillotio itl se a presunzio i seùplici' anche se noì1 dbbia ri§posto dll'iNib it "ncorst) però, egli assume le cttnseguenze di quetto ,1e dnlnlinistrdtita restantlo inerle In tal cdso. sttla base dell'aptuo campt)rlametllo, in quanttt l'Lifiìcio pttò tlotirare l'dccerlanento ulla il contaddittorio plica:ione degli "stanclards". dantlo conlo dell'impossibilità di coslihire nel quadro ptobu' i'on il contrìhuenle. nonostanle ìl ùtuale int'ilo erl it giudice puìt vtlutare torio, l.t mancdta rispasta all'i ito (Cass. Sez U' Sentenza n' 26635 dcì i8i12120i)9) degli "standards" aì Secondo la Suprema Coftc e necessario quindì verilìcare l'applicabilità con concreto, da dimostrarsi daLì'ente impositore. mentre i1 contribuenle deve dimostrare caso al1lpìa facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici. la sussistenza di condizioni che giusti- "standards" o la spcficano l'cscìusione dall'area dci soggetti cui possono essere applicati gli cifica realtà dell'al1ivilà econornica nel pcrìodo di tempo considerato' Nel caso di specie ll contihucnte ha addollo qualc unica ragione dcllo scostamento la cìrco_ genericLj' sEnza di non aler potulo svolgere a tempo pieno la sua attività principalc di nlcdico per gli impe_ s\'olta per una pafie dell'anno. con orario ridollo cd in maniera non continualiva gni unìr'ersitari. che I'avrebbero poi pofiato a conseguire l'abilitazione all'esercizio dell attività di meriico odontoiatrico nello stesso anno. consentendogli di escrcilare negli ultimo rnesi dell'anno anclle lale atli!ità specialìstica. Di taìe circostanza ha peraltro giLrslamenle tenuto conto la Commlssìone di primo grado che' dì accogliendo parzialmenle il ricorso di primo grado. ha ilenuto. con ralutazione congrua' porer rjdurre clel 30%, (che non può chc rilèrirsi alla allivìtà complcssiva enre con\ideralai l'i ponìbile accertalo dall'Uftìcio con ì applicazione degìi sllidi di seltore' L appena il caso di precisare che Ìa Circolare trlinistcriaLe invocata dal contribuenie oltre a non esscre vincolante per il Ciudìce. e comunque inapplicabilc al caso di specie. polche non si rrafla di canrbio dj allì\,jtà nel corso dell'amo che alrebbe girrslilìcaro I'inapplicahilità degli ,1,, studi dj setlore, ma della stessa artività nredica svolta senza soluzione dj conlinuìtà. I .-rppclltr dr'l corlrihuenle de\e p(rldr^ln e<\ere r(spint, . Le spesc, come ìiquidatc in dispositivo. seguono la soccombenza. La Commissione Tributaria Regionale di Roma. Sezione N. 14. P.Q.NI. Rcspinge Ì appclìo dcl contribuenle e conlèmra la decisìone di primo grado: condanna iì con- rìbue.te al pagamento dcllc spcse di gìudizio. liquidate in [.uro ].000,00, dj cui Euro 2.700.00 per onorari, oltre accessori di Legge, se ed in quanto ( , \r de(r-o r Rond ir C.ur,era Ji i orsi,:lro il2u dovuti. /' 'cnemhre -'UIl (Spa(ac ,,1