Mercoledì 26 Giugno 2002 - Bollettino Ufficiale Regione Calabria
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Mercoledì 26 Giugno 2002 - Bollettino Ufficiale Regione Calabria
Spedizione in a.p. - Art. 2 comma 20c legge 662/96 - Filiale di Catanzaro Supplemento straordinario n. 3 al n. 11 del 15 giugno 2002 Parti I e II - Anno XXXIII REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA Catanzaro, mercoledì 26 giugno 2002 DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE ● CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 98 ● (0961) 856628-29 Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria sono suddivise in tre parti che vengono cosı̀ pubblicate: Il 1o e il 16 di ogni mese: PARTE PRIMA ● ATTI DELLA REGIONE SEZIONE I ◆ ◆ ◆ Leggi Regolamenti Statuti SEZIONE II ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale Deliberazioni del Consiglio regionale Deliberazioni della Giunta regionale Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Comunicati di altre autorità o uffici regionali PARTE SECONDA ● ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI SEZIONE I ◆ Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione SEZIONE II ◆ ◆ Atti di organi statali che interessano la Regione Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione Ordinariamente il venerdì di ogni settimana PARTE TERZA ● ATTI DI TERZI ◆ ◆ Annunzi legali Avvisi di concorso 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 PARTE PRIMA SEZIONE II DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA 10781 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 SOMMARIO PARTE PRIMA 10783 DECRETO n. 5390 del 16 maggio 2002 Liquidazione contributo a favore dell’Associazione Musica ed Arte Aulos di Lamezia Terme via G. Verdi, 3 cap. 1004102 pag. 10816 SEZIONE II DECRETO n. 5391 del 16 maggio 2002 REGISTRO DEI DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO N. 1 Presidenza DECRETO n. 5228 del 14 maggio 2002 Liquidazione contributo a favore The International Association of Lions Clubs di Vibo Valentia cap. 1004102 pag. 10817 DECRETO n. 5392 del 16 maggio 2002 Delibera della G.R. n. 204 del 12/3/2002. Concessione contributo al C3 Internazionale Centro Culturale Calabrese nel Mondo – Adempimenti pag. 10817 Delibera G.R. n. 745 del 5/9/2001 – Adempimenti pag. 10813 DECRETO n. 5393 del 16 maggio 2002 DECRETO n. 5229 del 14 maggio 2002 Deliberazione G.R. n. 968 del 13/11/2001 – Adempimenti pag. 10813 Piano interventi Settore Emigrazione ed Immigrazione anno 2000 – Concessione di un ulteriore contributo a saldo della spesa autorizzata per il Centro di Accoglienza «Oasi Francescana» sito in Cosenza pag. 10818 DECRETO n. 5394 del 16 maggio 2002 DECRETO n. 5387 del 16 maggio 2002 Liquidazione fatture Ditta Fag Petroli s.r.l. per fornitura gasolio per riscaldamento c/o Uffici della Giunta regionale – Stagione invernale 2001/2002 pag. 10814 Cap. 7003101 fondi perenti ex cap. 4342101 Bilancio regionale 2000 – Piano Interventi Settore Emigrazione Immigrazione – Concessione di un ulteriore contributo pari al 30% della spesa autorizzata per la Diocesi – Eparchia di Lungro e riferita alla ristrutturazione di un edificio da destinarsi a centro di accoglienza per immigrati non comunitari pag. 10818 DECRETO n. 5388 del 16 maggio 2002 Liquidazione contributo a favore dell’Associazione CPS centro promozione formazione attività spettacolo con sede in Cerisano, via Chiusa Quintieri, 68 cap. 1004102 pag. 10815 DECRETO n. 5389 del 16 maggio 2002 Liquidazione contributo a favore del Rotaract Club di Catanzaro cap. 1004102 pag. 10816 DECRETO n. 5395 del 16 maggio 2002 Pagamento Tasse di Circolazione – Scadenza aprile 2002 pag. 10819 DECRETO n. 5396 del 16 maggio 2002 Liquidazione note spese pag. 10821 10784 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 5397 del 16 maggio 2002 DECRETO n. 5404 del 16 maggio 2002 Pagamento fattura auto noleggio a lungo termine ditta Lease Plan – Sesto S. Giovanni (MI) pag. 10822 Iscrizione Organizzazione di Protezione Civile Società Nazionale di Salvamento Sezione Territoriale «Locride» con sede in Locri (RC), nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Sezione Specifica di Protezione Civile art. 6 Legge – Quadro Nazionale n. 266/91 e art. 5 L.R. n. 4 del 10/2/1997 pag. 10826 DECRETO n. 5398 del 16 maggio 2002 Pagamento fattura auto noleggio a lungo termine ditta Europcar Lease – Roma pag. 10822 DECRETO n. 5405 del 16 maggio 2002 DECRETO n. 5399 del 16 maggio 2002 Liquidazione fatture a ditte diverse anno 2001 pag. 10823 DECRETO n. 5400 del 16 maggio 2002 Iscrizione Organizzazione di Protezione Civile «Associazione Maria Tarsitano» con sede in Lorica Fraz. di Pedace (CS), nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Sezione Specifica di Protezione Civile art. 6 LeggeQuadro Nazionale n. 266/91 e art. 5 L.R. n. 4 del 10/2/1997 pag. 10824 DECRETO n. 5401 del 16 maggio 2002 Iscrizione Organizzazione di Protezione Civile PROCIV – Serre Calabre «Astore» con sede in Brognaturo (VV), nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Sezione Specifica di Protezione Civile art. 6 Legge-Quadro Nazionale n. 266/91 e art. 5 L.R. n. 4 del 10/2/1997 pag. 10824 Iscrizione Organizzazione di Protezione Civile «GuardiaIttico-Zoofila-Ambientale» con sede in Cosenza (CS), nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Sezione Specifica di Protezione Civile art. 6 Legge-Quadro Nazionale n. 266/91 e art. 5 L.R. n. 4 del 10/2/1997 pag. 10827 DECRETO n. 5406 del 16 maggio 2002 Cancellazione Organizzazione di Protezione Civile «A.N.A.C. (Circolo Diana)» con sede in Catanzaro (CZ), dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Sezione Specifica di Protezione Civile ai sensi dell’art. 4 comma 7 L.R. 18/95 pag. 10827 DECRETO n. 5407 del 16 maggio 2002 Liquidazione contributo a favore dell’On. Alessandro Bergamo Vice Presidente della Commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera dei Deputati, via Nino Bixio, 1 Scalea cap. 1004102 pag. 10828 DECRETO n. 5493 del 17 maggio 2002 DECRETO n. 5402 del 16 maggio 2002 Iscrizione Organizzazione di Protezione Civile «M.A.C. – Onlus» con sede in Paola (CS), nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Sezione Specifica di Protezione Civile art. 6 Legge-Quadro Nazionale n. 266/91 e art. 5 L.R. n. 4 del 10/2/1997 pag. 10825 Liquidazione fattura n. 4 emessa dalla «Promodea» con sede a Catanzaro pag. 10828 DECRETO n. 5494 del 17 maggio 2002 Liquidazione fattura n. 14 emessa dall’Azienda Agrituristica «Calivello» pag. 10829 DECRETO n. 5403 del 16 maggio 2002 Iscrizione Organizzazione di Protezione Civile «Aquile Rosse», con sede in Albi, nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Sezione Specifica di Protezione Civile art. 6 Legge-Quadro Nazionale n. 266/91 e art. 5 L.R. n. 4 del 10/2/1997 pag. 10826 DECRETO n. 5495 del 17 maggio 2002 Liquidazione fattura n. 34 emessa dall’Hotel degli Ulivi pag. 10830 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 10785 DECRETO n. 5496 del 17 maggio 2002 DECRETO n. 5632 del 21 maggio 2002 Liquidazione fattura n. 8 del 15/4/02 emessa dalla ditta A. Vigliatore pag. 10830 Legge regionale n. 12/1994. Liquidazione rimborso spese dott. Umberto Giordano pag. 10835 DECRETO n. 5497 del 17 maggio 2002 DECRETO n. 5633 del 21 maggio 2002 Liquidazione fattura n. 3 del 20/3/02 emessa dalla ditta Autonoleggi Cosentino pag. 10831 Liquidazione compensi mese di marzo 2002 ai componenti del CO.RE.CO. regionale di Catanzaro pag. 10835 DECRETO n. 5498 del 17 maggio 2002 DECRETO n. 5634 del 21 maggio 2002 Liquidazione fattura n. 7 emessa dalla «Mediterranea Vacanze» con sede a Catanzaro pag. 10831 Liquidazione compensi mese di aprile 2002 ai componenti del CO.RE.CO. regionale di Catanzaro pag. 10836 DECRETO n. 5499 del 17 maggio 2002 Liquidazione estratto conto Agenzia Pegaso con sede a Locri pag. 10832 DECRETO n. 5635 del 21 maggio 2002 Liquidazione spese di rappresentanza pag. 10837 DECRETO n. 5636 del 21 maggio 2002 DECRETO n. 5500 del 17 maggio 2002 Liquidazione contributo Associazione Arte, Musica e Spettacolo «Shèhèrazade» pag. 10832 Rimborso spese Dr. Sergi Sergio. Componente Commissione Tecnica Paritetica pag. 10838 DECRETO n. 5637 del 21 maggio 2002 DECRETO n. 5501 del 17 maggio 2002 Interventi a favore dei Comuni ad alta densità mafiosa. Liquidazione del 20% quale anticipazione della somma prevista per il comune di Cutro pag. 10833 DECRETO n. 5630 del 21 maggio 2002 Liquidazione fattura n. 408 del 26/3/2002, emessa dalla Ditta Grafiche Abramo pag. 10833 DECRETO n. 5631 del 21 maggio 2002 Liquidazione contributo gruppo Folk «Miromagnum» pag. 10834 Comitato «Progetto Opportunità delle Regioni in Europa». Liquidazione rimborso spese alla referente Regione Calabria d.ssa Zadra Ernesta pag. 10839 DIPARTIMENTO N. 3 Bilancio e Finanze Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico DECRETO n. 6048 del 28 maggio 2002 Delibera G.R. n. 617/2001 − Liquidazione saldo competenze componenti esterni Commissione costituita con delibera G.R. 2263 del 15 aprile 1997 pag. 10839 10786 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DIPARTIMENTO N. 4 Organizzazione e Personale DECRETO n. 5320 del 15 maggio 2002 DECRETO n. 5459 del 17 maggio 2002 Dipendente Converso Antonietta nata il 14/5/61 matricola 199550 − Autorizzazione al rientro in servizio da aspettativa non retribuita per mandato elettorale pag. 10844 Pagamento della retribuzione di risultato per gli anni 1999/ 2001 ai dirigenti dell’Ente Regione Calabria pag. 10840 DECRETO n. 5509 del 20 maggio 2002 Pagamento della retribuzione di risultato per gli anni 1999/ 2001 ai Dirigenti Generali pag. 10840 Trattativa privata multipla per la realizzazione della archiviazione documentale storica dei documenti contenuti nei fascicoli personali dei dipendenti regionali. Liquidazione fatture a saldo in favore della Ditta Euronet Srl di Satriano pag. 10845 DECRETO n. 5453 del 17 maggio 2002 DECRETO n. 5510 del 20 maggio 2002 Dipendente Dott.ssa Enza Maria Strati nata il 10/7/41 Q.F. Dirigente – Liquidazione indennità sostitutiva ferie non godute – Art. 17 commi 10-12-13 CCNL Area della Dirigenza pag. 10841 Conferimento incarichi responsabile di misura POR Calabria 2000-2006 – Dipartimento Formazione Professionale pag. 10845 DECRETO n. 5338 del 15 maggio 2002 DECRETO n. 5454 del 17 maggio 2002 Dipendente Madeo Aurelia nata il 9/7/39 matricola 463140 – Liquidazione indennità sostitutiva ferie non godute – Art. 18 commi 14-15-16 CCNL Comparto Regioni-EE.LL. pag. 10841 DECRETO n. 5455 del 17 maggio 2002 Dipendente Ceglie Rosanna, integrazione Decreto n. 2908 del 22/3/2002 pag. 10842 DECRETO n. 5610 del 21 maggio 2002 Dipendente D’Augello Domenico Alessandro Maria partecipazione corso aggiornamento «L’ufficio relazione con il pubblico: da sportelli informativi a sistemi globali di comunicazione. Modelli organizzativi e nuove professionalità (Legge 150/2000, D.P.R. 422/2001)» pag. 10846 DECRETO n. 5611 del 21 maggio 2002 Dipendenti Lijoi Nicola, Eufemiese Antonio partecipazione seminario di aggiornamento su: Il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo pag. 10847 DECRETO n. 5456 del 17 maggio 2002 Dipendente Lauria Carmela, integrazione Decreto n. 2904 del 22/3/2002 pag. 10842 DECRETO n. 5612 del 21 maggio 2002 DECRETO n. 5457 del 17 maggio 2002 Dipendenti Aldo Gallo, Giovanni Carbone, partecipazione seminario di formazione e aggiornamento su: La stipula dei contratti nella pubblica amministrazione: Profili civilistici, pubblicistici e fiscali rilevanti per gli addetti agli uffici contratti e per l’ufficiale rogante pag. 10848 Dipendente Moliterni Rosetta, integrazione Decreto n. 2902 del 22/3/2002 pag. 10843 DECRETO n. 5613 del 21 maggio 2002 DECRETO n. 5458 del 17 maggio 2002 Dipendente Rosaspina Giuseppe matricola 712750 – Applicazione benefici economici artt. 43 e 44 del R.D. 1290/1922, in virtù dell’art. 1 Legge 336/70 pag. 10843 Liquidazione fattura n. 49/F/2002 del 4 aprile 2002 CIRPS – Università degli Studi di Roma «La Sapienza» per partecipazione corso di formazione dipendente Azzarito Caterina pag. 10848 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 10787 DECRETO n. 5614 del 21 maggio 2002 DECRETO n. 5623 del 21 maggio 2002 Liquidazione fattura n. 1567/02 del 4/4/2002 ITA srl Torino per partecipazione corso di aggiornamento dipendente Luciana Curcio pag. 10849 Dipendente D’Angelo Domenico nato il 21/4/1940 – Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza 1 maggio 2002 ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002, n. 7 modificata ed integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002, n. 12 pag. 10854 DECRETO n. 5615 del 21 maggio 2002 Liquidazione fattura n. 48/L del 29 marzo 2002 SOMEDIA srl per partecipazione corso di aggiornamento dipendenti Saverio Costantino, Franco Nucaro, Giuseppe Marcella pag. 10850 DECRETO n. 5624 del 21 maggio 2002 Dipendente Ambrosio Angelo Filippo nato l’8/2/1938 – Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza 1 maggio 2002 ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002, n. 7 modificata ed integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002, n. 12 pag. 10855 DECRETO n. 5617 del 21 maggio 2002 Dipendente Maviglia Francesco – Rettifica decreto n. 710 del 23/1/2002 pag. 10850 DECRETO n. 5618 del 21 maggio 2002 Dipendente Zinghini Alfonso Antonio – Rettifica decreto n. 1377 del 15/2/2002 pag. 10851 DECRETO n. 5625 del 21 maggio 2002 Dipendente Canino Enrico nato il 28/10/1944 – Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza 1 maggio 2002 ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002, n. 7 modificata ed integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002, n. 12 pag. 10856 DECRETO n. 5626 del 21 maggio 2002 DECRETO n. 5619 del 21 maggio 2002 Dipendente Giovane Lia matricola 364000 – Applicazione benefici economici artt. 43 e 44 del R.D. 1290/1922, in virtù dell’art. 1 Legge 336/70 pag. 10851 Dipendente Sig. Foresta Giuseppe nato il 25/2/1937 – Collocamento a riposo per limiti d’età con decorrenza 1 marzo 2002 – Revoca decreto n. 14638 del 21/12/2001 e Applicazione benefici di cui alla Legge n. 336/1970 art. 2 pag. 10857 DECRETO n. 5620 del 21 maggio 2002 DECRETO n. 5802 del 22 maggio 2002 Dipendente Calogero Vincenzo matricola 109750 – Applicazione benefici economici artt. 43 e 44 del R.D. 1290/1922, in virtù dell’art. 1 Legge 336/70 pag. 10851 Impegno di spesa sul capitolo 1002108 del Bilancio anno 2002 – Avv. Ennio Apicella, nato il 27/10/1961 – Consulente c/o Assessorato al Personale di cui alla D.G.R. n. 1182 del 27/12/2001 pag. 10857 DECRETO n. 5621 del 21 maggio 2002 Dipendente Simonetti Michele matricola 772250 – Applicazione benefici economici artt. 43 e 44 del R.D. 1290/1922, in virtù dell’art. 1 Legge 336/70 pag. 10852 DECRETO n. 5803 del 22 maggio 2002 «Conferimento incarichi responsabile di misura POR Calabria 2000-2006 – Dipartimento Cultura, Istruzione e Beni Culturali» pag. 10858 DECRETO n. 5622 del 21 maggio 2002 Dipendente Villa Antonino nato il 16/12/1938 – Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza 1 maggio 2002 ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002, n. 7 modificata ed integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002, n. 12 pag. 10853 DECRETO n. 5804 del 22 maggio 2002 Dipendente Sig.ra Casole Maria Luisa nata a Casole Bruzio il 19/4/53 – Rideterminazione del trattamento giuridico ed economico pag. 10859 10788 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 5904 del 24 maggio 2002 DECRETO n. 5911 del 24 maggio 2002 Interventi di solidarietà sociale – Liquidazione pag. 10859 Dipendente Lauria Carmela – Rettifica decreto n. 5456 del 17 maggio 2002 pag. 10865 DECRETO n. 5905 del 24 maggio 2002 Dipendente Scerbo Luigi nato il 19/1/1944 – Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza 1 aprile 2002 ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002, n. 7 modificata ed integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002, n. 12 pag. 10860 DIPARTIMENTO N. 5 Urbanistica e Ambiente DECRETO n. 5301 del 15 maggio 2002 DECRETO n. 5906 del 24 maggio 2002 Dipendente Cervello Giorgio nato il 22/11/1937 – Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza 30 aprile 2002 ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002, n. 7 modificata ed integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002, n. 12 pag. 10861 DECRETO n. 5907 del 24 maggio 2002 Dipendente Cuzzilla Giulio nato il 10/2/1945 – Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza 1 aprile 2002 ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002, n. 7 modificata ed integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002, n. 12 pag. 10862 DECRETO n. 5908 del 24 maggio 2002 Dipendente Defina Raffaele nato il 9/1/1939 – Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza 1 aprile 2002 ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002, n. 7 modificata ed integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002, n. 12 pag. 10862 DECRETO n. 5909 del 24 maggio 2002 Dipendente Palermo Rocco nato il 9/8/1942 – Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza 1 giugno 2002 ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002, n. 7 modificata ed integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002, n. 12 pag. 10863 Comune di Parghelia – Ditta soc. Gamma s.r.l. – Applicazione sanzione art. 15 Legge 1497/39 – Per Condono Edilizio pag. 10866 DECRETO n. 5339 del 15 maggio 2002 Delibera G.R. n. 589 del 19/9/2000 – Costituzione Gruppo di Lavoro, Esperti in Pianificazione Territoriale e Tutela delle Risorse Naturali e Ambientali Compensi onorari relativi a: dott. ing. Francesco A. Viola, nato il 23/7/1968 a Reggio Calabria C.F. VLIFNC68L23H224W pag. 10866 DECRETO n. 5340 del 15 maggio 2002 Delibera G.R. n. 589 del 19/9/2000 – Costituzione Gruppo di Lavoro, Esperti in Pianificazione Territoriale e Tutela delle Risorse Naturali e Ambientali Compensi onorari relativi a: dott. arch. Mariateresa Santopolo, nata il 20/3/1963 a Catanzaro C.F. SNTMTR63C60C352B pag. 10867 DECRETO n. 5408 del 17 maggio 2002 Comune di San Martino di Finita – Legge 1/78 e succ. modif. ed integr. – Variante allo strumento urbanistico vigente per il recupero e la riqualificazione del centro storico pag. 10868 DECRETO n. 5409 del 17 maggio 2002 Comune di Melicucco – Approvazione Nuovo Piano Regolatore Generale pag. 10869 DECRETO n. 5910 del 24 maggio 2002 Dipendente Piro Angelo nato il 17/2/1947 – Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza 1 giugno 2002 ai sensi i della L.R. 11 gennaio 2002, n. 7 modificata ed integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002, n. 12 pag. 10864 DECRETO n. 5410 del 17 maggio 2002 Comune di Roccella Jonica – Approvazione Regolamento Edilizio pag. 10870 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 10789 DECRETO n. 5411 del 17 maggio 2002 DECRETO n. 5419 del 17 maggio 2002 Comune di Pizzoni – Approvazione Variante parziale al Regolamento Edilizio pag. 10871 Comune di Stalettı̀ – Ditta Scicchitano Paola – Applicazione sanzione art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 per sanatorie art. 13 L. 47/85 pag. 10877 DECRETO n. 5412 del 17 maggio 2002 DECRETO n. 5420 del 17 maggio 2002 Comune di Drapia – Approvazione Variante parziale al Programma di Fabbricazione pag. 10871 Comune di Ricadi – Ditta Caronte Nicola – Applicazione sanzione art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 per sanatorie art. 13 L. 47/85 pag. 10878 DECRETO n. 5413 del 17 maggio 2002 DECRETO n. 5421 del 17 maggio 2002 Comune di Rocca Imperiale – Approvazione Variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Fabbricazione pag. 10872 Comune di Gizzeria – Ditta Ianchello Carmela – Applicazione sanzione art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 per sanatorie art. 13 L. 47/85 pag. 10879 DECRETO n. 5414 del 17 maggio 2002 DECRETO n. 5422 del 17 maggio 2002 Comune di San Lorenzo del Vallo – Approvazione Variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Fabbricazione pag. 10873 DECRETO n. 5415 del 17 maggio 2002 Comune di Tropea – Approvazione Variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale pag. 10874 Comune di Ricadi – Ditta Mazzeo Giuseppe Antonio – Applicazione sanzione art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 per sanatorie art. 13 L. 47/85 pag. 10879 DECRETO n. 5423 del 17 maggio 2002 Comune di Zambrone – Ditta F.lli Macrı̀ s.a.s. – Applicazione sanzione art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 per sanatorie art. 13 L. 47/85 pag. 10880 DECRETO n. 5416 del 17 maggio 2002 DECRETO n. 5424 del 17 maggio 2002 Comune di Bagnara Calabra – Approvazione Regolamento Edilizio pag. 10875 Comune di Crotone – Ditta Scalise Armando – Applicazione sanzione art. 15 Legge 1497/39 – Per Condono Edilizio pag. 10881 DECRETO n. 5417 del 17 maggio 2002 DECRETO n. 5425 del 17 maggio 2002 Comune di San Floro – Approvazione Variante parziale al Piano Regolatore Generale pag. 10875 Comune di Reggio Calabria – Ditta Romeo Innocenzo – Applicazione sanzione art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/ 10/99 n. 490 per sanatorie art. 13 L. 47/85 pag. 10882 DECRETO n. 5418 del 17 maggio 2002 DECRETO n. 5426 del 17 maggio 2002 Comune di Ricadi – Legge 1/78 e succ. modif. ed integr. – Variante allo strumento urbanistico vigente per la sistemazione ed ampliamento della strada Masa-Pozzo pag. 10876 Comune di San Ferdinando (R.C.) – Ditta Dimondo Antonino – Applicazione sanzione art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 per Condono Edilizio pag. 10883 10790 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 5427 del 17 maggio 2002 DECRETO n. 5463 del 17 maggio 2002 Comune di Reggio Calabria – Ditta Tebe Angela – Applicazione sanzione art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 per Condono Edilizio pag. 10884 Delibera G.R. n. 4270 del 5/8/98. Progetto PRS-01. Parrocchie Maria SS. del Rosario e SS. Lauretana di Ortı̀ (RC) – Proroga pag. 10890 DECRETO n. 5428 del 17 maggio 2002 Comune di Reggio Calabria – Ditta Tebe Salvatore – Applicazione sanzione art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 per Condono Edilizio pag. 10884 DECRETO n. 5464 del 17 maggio 2002 Interventi per manutenzione straordinaria in edifici di culto in occasione dell’anno giubilare (Delibera G.R. n. 326/ 2001). Parrocchia SS. Pietro e Paolo di S. Andrea Jonio (CZ). Saldo finale pag. 10890 DECRETO n. 5429 del 17 maggio 2002 Comune di Reggio Calabria – Ditta Giuffrida Rita – Applicazione sanzione art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 per sanatorie art. 13 L. 47/85 pag. 10885 DECRETO n. 5465 del 17 maggio 2002 DECRETO n. 5430 del 17 maggio 2002 L.R. 17/85 D.G.R. n. 191 del 5/3/2002 – Piano annuale 2001 – Attività e manifestazioni promozionali. Contributo all’Associazione «Donne e Cultura» – Reggio Calabria pag. 10891 Comune di Scilla – Ditta Pavia Paolina – Applicazione sanzione art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 per sanatorie art. 13 L. 47/85 pag. 10886 DECRETO n. 5466 del 17 maggio 2002 DECRETO n. 5431 del 17 maggio 2002 Comune di Villa San Giovanni (RC) – Ditta Lo Faro Francesca e Scappatura Giovanni – Applicazione sanzione art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 per sanatorie art. 13 L. 47/85 pag. 10887 DIPARTIMENTO N. 10 Cultura – Istruzione – Beni Culturali – Affari Sociali Politiche della Famiglia DECRETO n. 5461 del 17 maggio 2002 L.R. 17/85 Decreto n. 13455/01 – Piano annuale 2001 – Assegnazione all’Associazione Editori Calabresi Cosenza la pag. 10892 somma di C 30.987,41 (L. 60.000.000) DECRETO n. 5467 del 17 maggio 2002 Delibera G.R. n. 2961/99 «Determinazione e definizione delle iniziative per la realizzazione del progetto Calabria Giubileo del 2000». Liquidazione interventi di cui alla lettera «A» – Provincia religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo di Reggio Calabria pag. 10893 DECRETO n. 5468 del 17 maggio 2002 Assegnazione e liquidazione spese riguardanti l’istituzione e il funzionamento dell’Osservatorio Regionale per la lotta alla mafia (Impegno n. 10789 del 6/12/2001 capitolo 3313113) pag. 10888 L.R. 27/85 art. 9 – Interventi diretti della Regione sostenendo la realizzazione di progetti di sperimentazione presentati da Enti, Associazioni e Istituzioni scolastiche. Esercizio finanziario 2001 pag. 10894 DECRETO n. 5462 del 17 maggio 2002 DECRETO n. 5469 del 17 maggio 2002 L.R. 16/85 – D.G.R. n. 1164/2001 – Piano 2001 – Attività 2002 – Accettazione variazione di programma Associazione Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia pag. 10889 L.R. 27/85 art. 9. Contributi ai Comuni per promuovere l’educazione musicale pag. 10900 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 10791 DECRETO n. 5470 del 17 maggio 2002 DECRETO n. 5478 del 17 maggio 2002 D.C.R. 97/96 – Comune di Catanzaro – Reimpegno e liquidazione 1o e 2o S.A.L. «Restauro e recupero dell’Oratorio annesso alla Chiesa del Rosario» pag. 10901 L.R. 27/85 – Residui perenti anno 2000 – Contributo al Comune di S. Alessio d’Aspromonte per acquisto scuolabus. Capitolo 7003101 – Esercizio finanziario 2002 pag. 10907 DECRETO n. 5471 del 17 maggio 2002 DECRETO n. 5479 del 17 maggio 2002 L.R. 16/85 – D.G.R. n. 1056/2000 – Piano annuale 2000 – Attività 2001 – Reimpegno sul capitolo 7003101, B.R. 2002, pag. 10902 della somma di C 19.883,58 (L. 38.500.000) Assegnazione contributo Master Dott. Gianluca Laganà – Residui perenti pag. 10908 DECRETO n. 5472 del 17 maggio 2002 L.R. 16/85 – D.G.R. n. 3712/99 e D.D.G. n. 184/2000. Reimpegno sul capitolo 7003101, B.R. 2002, a favore dell’Università della Calabria, dipartimento di Storia – Cattedra di Storia Medioevale – della somma di L. 1.845.000 (C 952,86) pag. 10903 DECRETO n. 5480 del 17 maggio 2002 Assegnazione contributo Master Dott. Polimeni Giuseppe – Residui perenti pag. 10909 DECRETO n. 5481 del 17 maggio 2002 DECRETO n. 5473 del 17 maggio 2002 L.R. 27/85 – Residui perenti anno 2000 – Contributo al Comune di Acri (CS) per acquisto scuolabus. Capitolo 7003101 − Esercizio finanziario 2002 pag. 10909 Delibera G.R. n. 4270 del 5/8/98. Reimpegno somme. Parrocchia Santuario Madonna di Prestarona in Canolo (RC). Prog. PRS-07 II Acconto pag. 10904 DECRETO n. 5482 del 17 maggio 2002 DECRETO n. 5474 del 17 maggio 2002 L.R. 27/85 – Residui perenti anni 1999/2000 – Contributo al Comune di Crucoli (KR) per acquisto scuolabus. Capitolo 7003101 – Esercizio finanziario 2002 pag. 10910 L.R. 27/85 art. 9 – Reimpegno di C 3.098,74 in favore dell’I.T.C. Cosentino di Rende – Esercizio 2002 pag. 10905 DECRETO n. 5483 del 17 maggio 2002 DECRETO n. 5475 del 17 maggio 2002 L.R. 27/85 art. 9 – Interventi diretti della Regione pag. 10911 Liquidazione fattura Editore Giuffrè. Residui perenti anno 2000. Esercizio 2002 pag. 10905 DECRETO n. 5484 del 17 maggio 2002 DECRETO n. 5476 del 17 maggio 2002 L.R. 27/85 – Residui perenti anno 2000 – Contributo ai Comuni di per acquisto Scuolabus – Capitolo 7003101 – Esercizio finanziario 2002 pag. 10906 Liquidazione contributo di C 103.291,38 in favore dell’UNICAL per la realizzazione di attività culturali e formative inserite nel Progetto Origini pag. 10911 DECRETO n. 5485 del 17 maggio 2002 DECRETO n. 5477 del 17 maggio 2002 L.R. 27/85 – Residui perenti anno 2000 – Contributo al Comune di Bonifati (CS) per acquisto scuolabus. Capitolo 7003101 – Esercizio finanziario 2002 pag. 10907 Liquidazione contributo di C 191.089,05 (L. 370.000.000) in favore dell’Università degli studi di Catanzaro per il Corso di formazione per il concorso di Uditore Giudiziario a.a. 2001/2002 e per la frequenza della scuola di formazione per le professioni legali pag. 10912 10792 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DIPARTIMENTO N. 12 Formazione Professionale e Politiche del Lavoro DECRETO n. 5117 del 10 maggio 2002 P.O.R. Calabria 2000-2006 − Asse III Risorse Umane – Approvazione progetti e Assegnazione fondi alle Amministrazioni provinciali di Reggio Calabria e Vibo Valentia – Annualità 2000-2001 – Esecuzione Decreto dirigenziale n. 12957 del 4/12/2001 pag. 10913 DECRETO n. 5193 del 10 maggio 2002 Imprenditoria Giovanile. Ex L.R. n. 2/88 – Presa atto Verbale Nucleo di Valutazione n. 284 del 31/10/2001 ed approvazione modifiche al piano finanziario proposto dalla «Soc. Coop. a r.l. Bethaniae Sriptorium » – Lamezia Terme pag. 10913 DECRETO n. 5194 del 10 maggio 2002 Imprenditoria giovanile. Ex L.R. n. 2/88 – Presa atto Verbale Nucleo di Valutazione n. 282 del 24/10/2001 ed approvazione modifiche al piano finanziario proposto dalla «Soc. Coop. a r.l. Agritur Fassi» – Guardavalle pag. 10913 DECRETO n. 5188 del 10 maggio 2002 Imprenditoria Giovanile. Ex L.R. n. 2/88 – Presa atto Verbale Nucleo di Valutazione n. 290 del 27/11/2001 ed approvazione modifiche al piano finanziario proposto dalla «Eido Cad S.a.s.» – Reggio Calabria pag. 10913 DECRETO n. 5195 del 10 maggio 2002 Imprenditoria Giovanile. Ex L.R. n. 2/88 – Presa atto Verbale Nucleo di Valutazione n. 282 del 24/10/2001 ed approvazione modifiche al piano finanziario proposto dalla «Piccola Soc. Coop. a r.l Nuova Agricoltura» – Spezzano Albanese pag. 10913 DECRETO n. 5189 del 10 maggio 2002 Imprenditoria Giovanile. Ex L.R. n. 2/88 – Presa atto Verbale Nucleo Valutazione n. 288 del 13/11/2001 ed approvazione modifiche al piano finanziario proposto dalla «S.n.c. Studio Center Five» – Catanzaro pag. 10913 DECRETO n. 5511 del 20 maggio 2002 Liquidazione somme ai soggetti impegnati in lavori Socialmente Utili dal Dipartimento Protezione Civile erroneamente trattenute dall’Inps per il periodo agosto-dicembre 2001 – Impegno di spesa pag. 10913 DECRETO n. 5190 del 10 maggio 2002 Imprenditoria Giovanile. Ex L.R. n. 2/88 – Presa atto Verbale Nucleo di Valutazione n. 285 del 6/11/2001 ed approvazione modifiche al piano finanziario proposto dalla «Soc. coop. a r.l. Futura» – Spezzano Albanese pag. 10913 DECRETO n. 5528 del 20 maggio 2002 Costituzione Gruppo lavoro per l’elaborazione di proposte attuative del piano sull’obbligo formativo – Integrazione sistema istruzione e formazione pag. 10913 DECRETO n. 5191 del 10 maggio 2002 DECRETO n. 5529 del 20 maggio 2002 Imprenditoria Giovanile. Ex L.R. n. 2/88 – Presa atto Verbale Nucleo di Valutazione n. 285 del 6/11/2001 ed approvazione modifiche piano finanziario proposto dalla «Efferre Associati» – Catanzaro pag. 10913 P.O.R. Calabria 2000-2006 – Asse III Risorse Umane, annualità 2000-2001 – Affidamento diretto attività formativa a completamento seconda annualità all’Ente EN.FO.SI.P. (Ente Formazione e Sistemi Produttivi) di Crotone – Corso codice n. 2636 Ob. 1 Misura 3.3 pag. 10913 DECRETO n. 5192 del 10 maggio 2002 DECRETO n. 6019 del 27 maggio 2002 Imprenditoria Giovanile. Ex L.R. n. 2/88 – Presa atto Verbale Nucleo di Valutazione n. 285 del 6/11/2001 ed approvazione modifiche al piano finanziario proposto dalla «Soc. Coop. a r.l. Acquarius» – Catanzaro pag. 10913 Autorizzazione esecuzione attività di formazione professionale per agente e rappresentante di commercio L. 204/85 – Ente C.E.F.I.P. – Reggio Calabria pag. 10913 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 10793 DECRETO n. 6020 del 27 maggio 2002 DECRETO n. 6027 del 27 maggio 2002 Autorizzazione esecuzione attività di formazione professionale per operatore commerciale settore alimentare – Decreto legislativo 114/98 e L.R. 17/99 − Ente C.E.F.I.P. – Reggio Calabria pag. 10914 Presa d’atto attività di formazione professionale libera ai sensi dell’Art. 41 della L.R. 18/85 – Associazione Confcommercio di Cosenza pag. 10914 DECRETO n. 6028 del 27 maggio 2002 DECRETO n. 6021 del 27 maggio 2002 Autorizzazione esecuzione attività di formazione professionale per operatore commerciale settore alimentare – Decreto legislativo 114/98 – L.R. 17/99 – Società Confservizi di Reggio Calabria pag. 10914 Presa d’atto attività di formazione professionale libera ai sensi dell’art. 41 della L.R. 18/85 – Agenti Affari in mediazione – Socieà Confservizi Srl di Reggio Calabria pag. 10914 DECRETO n. 6029 del 27 maggio 2002 DECRETO n. 6022 del 27 maggio 2002 Presa d’atto attività di formazione professionale libera ai sensi dell’art. 41 della L.R. 18/85 − Ente C.E.F.I.P. – Reggio Calabria pag. 10914 Autorizzazione esecuzione attività di formazione professionale per operatore commerciale Settore alimentare – Decreto legislativo 114/98 – Associazione Confcommercio di Cosenza pag. 10914 DECRETO n. 6023 del 27 maggio 2001 Autorizzazione esecuzione attività di formazione professionale per agente e rappresentante di commercio L. 204/85 – Associazione Confcommercio di Cosenza pag. 10914 DIPARTIMENTO N. 15 Delegazione di Roma e Servizi Sociali DECRETO n. 5341 del 15 maggio 2002 Liquidazione del contributo retta ai Comuni per l’affidamento etero-familiare di minori privi di ambiente familiare idoneo. Anno 2001 pag. 10915 DECRETO n. 6024 del 27 maggio 2002 Autorizzazione esecuzione attività di formazione professionale per agente e rappresentante di commercio L. 204/85 – Associazione unione del commercio e del turismo di Vibo Valentia pag. 10914 DECRETO n. 5757 del 22 maggio 2002 Fondo regionale Socio-Assistenziale di cui alla L.R. 26 gennaio 1987 n. 5 − Contributi retta ai Servizi residenziali e Semiresidenziali in Regione, per l’ospitalità di minori, adulti e donne in difficoltà: Acconto competenze 1° semestre 2002 pag. 10917 DECRETO n. 6025 del 27 maggio 2002 Autorizzazione esecuzione attività di formazione professionale per operatore commerciale Settore alimentare – Decreto legislativo 114/98 – Associazione Unione del Commercio e del Turismo di Vibo Valentia pag. 10914 AVVOCATURA REGIONALE DECRETO n. 1771 del 28 febbraio 2002 DECRETO n. 6026 del 27 maggio 2002 Presa d’atto attività di formazione professionale libera ai sensi dell’art 41 della L.R. 18/85 – Associazione Unione del Commercio e del Turismo di Vibo Valentia pag. 10914 Cont. n. 1673/99 – TAR Calabria Catanzaro – Sentenza n. 37/2002 sul ricorso n. 1579/1999, proposto dalla Società E. P. Environment Project s.r.l. c/Regione Calabria + 1 – Determinazione di proporre appello al Consiglio di Stato e nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Alfredo Caracciolo pag. 10924 10794 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 2238 dell’11 marzo 2002 DECRETO n. 2404 del 15 marzo 2002 CT n. 46/02 – Atto di citazione Union Contact S.r.l. c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Paolo Falduto pag. 10924 Cont n. 1537/99 – Corte di appello di Roma – Atto di citazione per impugnazione di lodo arbitrale – Impresa A.I.A. – Costruzione con sede in Catania c/Regione Calabria – incarico all’avv. Raffaele Mirigliani pag. 10927 DECRETO n. 2239 dell’11 marzo 2002 CT n. 2223/1999 – Atto di precetto notificato a Terleth Mathilte – Successiva azione esecutiva − Integrazione del decreto n. 11669/2001 e conferimento dell’incarico di procuratore delegato e domiciliatario all’avv. Gianluca Gallucci del foro di Cosenza pag. 10925 DECRETO n. 2784 del 20 marzo 2002 Cont. n. 1992/99 – TAR Calabria – Catanzaro – Sentenza n. 88/2002 sul ricorso n. 1690/1999, proposto da De Chiara Emanuele e Mazzuca Pietro c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di proporre appello al Consiglio di Stato e nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Francesco Scalzi pag. 10928 DECRETO n. 2240 dell’11 marzo 2002 CT n. 1947/2001 – Atto di opposizione a decreto ingiuntivo promosso contro l’avv. Carlo Guarnieri – Integrazione del decreto n. 12548/2001 e conferimento dell’incarico di procuratore delegato e domiciliatario all’avv. Gianluca Gallucci del foro di Cosenza pag. 10925 DECRETO n. 3007 del 26 marzo 2002 DECRETO n. 2243 dell’11 marzo 2002 CT n. 832/2001 – Tribunale di Catanzaro G. E. – Accertamento obbligo del terzo – Parretti Vasco S.a.S. c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo pag. 10929 CT nn. 2100, 2101, 2103/97 – Ricorsi al Consiglio di Stato – Regione Calabria/Zarà, Leone e Strati – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Conferimento incarico al Dirigente dell’Avvocatura regionale pag. 10925 DECRETO n. 3008 del 26 marzo 2002 DECRETO n. 2245 dell’11 marzo 2002 Cont. n. 4995/93 – Tribunale civile di Catanzaro – Sezione Stralcio – Atto di citazione – Biagiarelli Cesare c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina difensore – incarico all’avv. Paolo Falduto dell’Avvocatura regionale pag. 10926 CT n. 1560/01 – Tribunale di Cosenza – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Grimoli Francesco c/Regione Calabria (Dipartimento formazione professionale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale pag. 10929 DECRETO n. 3009 del 26 marzo 2002 DECRETO n. 2249 dell’11 marzo 2002 CT n. 632/02 – Giudice di Pace di Cirò – Atto di citazione proposto da Colucci Michele c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale con domiciliazione e delega pag. 10926 CT n. 480/2002 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Toscano Giuseppina c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale pag. 10929 DECRETO n. 2251 dell’11 marzo 2002 DECRETO n. 3010 del 26 marzo 2002 CT n. 633/02 – Giudice di Pace di Savelli – Atto di citazione proposto da Pontieri Domenico c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale con domiciliazione e delega pag. 10927 CT n. 481/2002 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Montemurro Maria Antonia c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale pag. 10930 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 10795 DECRETO n. 3011 del 26 marzo 2002 DECRETO n. 3017 del 26 marzo 2002 CT n. 482/2002 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Rizzo Giacomina c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale pag. 10930 CT n. 536/02 – Tribunale di Cosenza – Sezione lavoro − Rizzuti Adelina c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale pag. 10933 DECRETO n. 3018 del 26 marzo 2002 DECRETO n. 3012 del 26 marzo 2002 CT n. 483/2002 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Cava Maria c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale pag. 10931 Cont. 1045/02 – TAR Calabria – Catanzaro – Ricorso – Vito Lorenzo + 29 c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Incarico all’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale pag. 10934 DECRETO n. 3019 del 26 marzo 2002 DECRETO n. 3013 del 26 marzo 2002 CT n. 484/2002 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Blumetti Maria Angela c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale pag. 10931 Cont. n. 1044/02 – TAR Calabria – Catanzaro – Ricorso – Dr. Giuseppe De Bonis c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina difensore − Incarico all’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale pag. 10934 DECRETO n. 3020 del 26 marzo 2002 DECRETO n. 3014 del 26 marzo 2002 CT n. 485/2002 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro - Gnesotti Rosina c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale pag. 10932 DECRETO n. 3015 del 26 marzo 2002 CT n. 467/02 – Tribunale di Rossano – Sezione lavoro − Bauleo Achiropita c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale pag. 10932 Cont. n. 4385/94 – Tribunale Civile di Catanzaro – Sentenza n. 119/2002 nella causa Regione Calabria c/Stumpo Anna Maria Rosaria – Determinazione di proporre appello e nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 10935 DECRETO n. 3021 del 26 marzo 2002 Cont. n. 2042/95 – Tribunale Civile di Catanzaro – «Aurora» Società Coop. di Trasporto a r.l. c/Regione Calabria – Sostituzione Avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale pag. 10935 DECRETO n. 3022 del 26 marzo 2002 Cont. n. 5078/95 – Tribunale Civile di Vibo Valentia – (già Pretura di Vibo Valentia sez. dist. di Tropea) – Vinci Pantaleone + 1 c/Regione Calabria ed altri – Sostituzione avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Enrico Ventrice dell’Avvocatura regionale pag. 10936 DECRETO n. 3016 del 26 marzo 2002 CT n. 466/02 – Tribunale di Rossano – Sezione lavoro − Federico Vincenzo c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale pag. 10933 DECRETO n. 3023 del 26 marzo 2002 Cont. n. 2144/99 – Tribunale civile di Catanzaro – Foceri Giuseppe c/Regione Calabria – Determinazione di sostituire l’avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale pag. 10936 10796 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 3024 del 26 marzo 2002 DECRETO n. 3032 del 26 marzo 2002 Cont. n. 290/94 – Tribunale di Catanzaro – United Travel Tours c/Regione Calabria – Determinazione di sostituire l’avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale pag. 10936 CT n. 2745/01 – Tribunale di Cosenza – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Siciliano Teresa c/Regione Calabria (Dipartimento servizi sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella pag. 10939 DECRETO n. 3025 del 26 marzo 2002 DECRETO n. 3033 del 26 marzo 2002 Cont. n. 1809/94 – Tribunale di Catanzaro – SEA s.n.c. c/Regione Calabria – Determinazione di sostituire l’avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale pag. 10937 CT n. 2744/01 – Tribunale di Cosenza – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Prete Silvana c/Regione Calabria (Dipartimento sanità) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella pag. 10939 DECRETO n. 3026 del 26 marzo 2002 Cont. n. 991/99 – Tribunale di Catanzaro – Cianflone Antonia c/Regione Calabria – Determinazione di sostituire l’Avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale pag. 10937 DECRETO n. 3027 del 26 marzo 2002 Cont. n. 2040/95 – Tribunale di Catanzaro – Audino Luigi c/Regione Calabria – Determinazione di sostituire l’avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale pag. 10937 DECRETO n. 3028 del 26 marzo 2002 Cont. n. 5570/94 – Tribunale civile di Catanzaro – ENAIP Calabria c/Regione Calabria ed altri – Sostituzione avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale pag. 10938 DECRETO n. 3030 del 26 marzo 2002 Sentenza n. 454/01 del Tribunale di Vibo Valentia – Barbieri Rosa c/Regione Calabria (Dipartimento lavori pubblici) – Determinazione di promuovere appello davanti alla Corte di appello di Catanzaro – Conferimento incarico all’Avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale pag. 10938 DECRETO n. 3034 del 26 marzo 2002 CT n. 2672/01 – Atto di citazione Spadafora Pasquale + 3 c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo ed all’avv. Paolo Falduto dell’Avvocatura regionale, con delega e domiciliazione esterna all’avv. Roberto Esposito pag. 10940 DECRETO n. 3035 del 26 marzo 2002 CT n. 304/1995 – Tribunale di Catanzaro G.E. – Ordinanza di assegnazione nella proceduta esecutiva 2501/00 – Scalzi Antonio c/Regione Calabria – Determinazione di opposizione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo pag. 10940 DECRETO n. 3036 del 26 marzo 2002 CT dal n. 853 al n. 867/02 – Tribunale di Catanzaro – N. 15 decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Catanzaro in favore di Alampi Teresa, Alessi Ornella, Alessio Leopoldo, Altomonte Giovanni, Araniti Francesco, Barreca Domenico, Bellantoni Enzo, Bellantoni Pietro, Bertuello Claudio, Bova Domenico, Calabrese Antonia, Calabrò Francesca, Cambareri Domenico, Canale Clelia Carmela e Catalano Antonio c/Regione Calabria (Dipartimento personale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale pag. 10941 DECRETO n. 3031 del 26 marzo 2002 DECRETO n. 3037 del 26 marzo 2002 CT. n. 2746/01 – Tribunale di Cosenza – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Guercio Gianfranco c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella pag. 10938 CT n. 306/2002 – Atto di citazione avanti al tribunale di Catanzaro, promosso da Zavaglia Antonio – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Enrico Ventrice pag. 10941 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 10797 DECRETO n. 3038 del 26 marzo 2002 DECRETO n. 3043 del 26 marzo 2002 CT n. 720/2002 – Atto di citazione avanti al Tribunale di Vibo Valentia – Sezione staccata di Tropea, promosso da Zappia Salvatore Giovanni, Vecchio Lucia e Ionadi Domenico – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina del difensore – Conferimento dell’incarico all’avv. Enrico Ventrice pag. 10942 CT n. 901/02 – Ricorso al Tribunale Civile di Cosenza, Sez. lavoro – Ponti Antonio c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna pag. 10944 DECRETO n.3039 del 26 marzo 2002 CT n. 721/2002 – Atto di citazione avanti al Tribunale di Vibo Valentia – Sezione staccata di Tropea, promosso da Restuccia Sapienza – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina difensore – Conferimento dell’incarico all’avv. Enrico Ventrice pag. 10942 DECRETO n. 3044 del 26 marzo 2002 CT n. 818/02 – Atto di Citazione – Giudice di pace di Catanzaro – Loria Rosario c/Regione Calabria (Dipartimento Agricoltura) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale pag. 10944 DECRETO n. 3045 del 26 marzo 2002 DECRETO n. 3040 del 26 marzo 2002 CT nn. da 880 a 896/2002 – Tribunale di Catanzaro giudice del lavoro, Giuffrida Sebastiano – D.I. n. 130/02; Giuffrida Rita – D.I. n. 131/02; Greco Giuseppina – D.I. n. 132/02; Idone Grazia – D.I. n. 133/02; Iiriti Giovanni – D.I. n. 134/02; Madafferi Vincenzo – D.I. n. 135/02; Malara Gaetano – D.I. n. 136/02; Malara Giovanna – D.I. n. 137/02; Marino Demetrio – D.I. n. 138/02; Marra Giuseppe – D.I. n. 139/02; Mazza Beniamino – D.I. n. 140/02; Mincica Carmela – D.I. n. 141/02; Minniti Domenico – D.I. n. 142/02; Morabito Santina – D.I. n. 143/02; Muritano Antonio – D.I. n. 144/02; Patamia Maria Carmela – D.I. n. 145/02 e Paviglianiti Giovanni – D.I. n. 146/02 c/Regione Calabria – Determinazione di opposizione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo pag. 10942 CT n. 817/02 – Atto di Citazione – Giudice di pace di Catanzaro – Loria Rosario c/Regione Calabria (Dipartimento Agricoltura) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale pag. 10945 DECRETO n. 3046 del 26 marzo 2002 CT n. 819/02 – Atto di Citazione – Giudice di pace di Catanzaro – Vona Romano c/Regione Calabria (Dipartimento Agricoltura) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale pag. 10945 DECRETO n. 3041 del 26 marzo 2002 DECRETO n. 3047 del 26 marzo 2002 CT n. 815/02 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Barberio Fabio c/Regione Calabria (Dipartimento Sanità) ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale pag. 10943 CT n. 897/02 – Ricorso al Tribunale civile di Castrovillari, Sez. lavoro – Chilla Rosina c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna pag. 10946 DECRETO n. 3042 del 26 marzo 2002 CT n. 816/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del lavoro – Imbrogno Giuseppe + altri in qualità di eredi di Amato Maria Sofia c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili pag. 10943 DECRETO n. 3048 del 26 marzo 2002 CT n. 803/2002 – Ricorso al TAR di Catanzaro dalla società Nautica De Maria S.a.s., per l’accesso agli atti del procedimento amministrativo di aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione del porto di Diamante – Determinazione di resistere in giudizio e nomina del difensore – Conferimento dell’incarico all’avv. Enrico Ventrice pag. 10946 10798 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 3049 del 26 marzo 2002 DECRETO n. 3055 del 26 marzo 2002 CT n. 898/02 – Ricorso al Tribunale Civile di Cosenza, Sez. lavoro – Gaudio Maria c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna pag. 10946 Cont. n. 5365/93 – Tribunale civile di Catanzaro – C.R.A.I. – Consorzio per la ricerca e le Applicazioni di Informatica – c/Regione Calabria – Sostituzione avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale pag. 10949 DECRETO n. 3056 del 26 marzo 2002 DECRETO n. 3050 del 26 marzo 2002 CT n. 982/02 – Ricorso al Tribunale Civile di Cosenza, Sez. lavoro – Manzo Leonardo c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna pag. 10947 Cont. 5366/93 – Tribunale civile di Catanzaro – C.R.A.I. – Consorzio per la Ricerca e le Applicazioni di Informatica – c/Regione Calabria – Sostituzione avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale pag. 10949 DECRETO n. 3123 del 26 marzo 2002 DECRETO n. 3051 del 26 marzo 2002 CT n. 814/02 – Ricorso al Tribunale Civile di Cosenza, Sez. lavoro – Buvoli Ettore c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna pag. 10947 Corte d’Appello di Reggio Calabria – Atto di appello avverso la sentenza n. 113/2001 del Tribunale Civile di Reggio Calabria proposto da Delfino Vincenzo c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina difensore – Conferimento incarico all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria pag. 10950 DECRETO n. 3124 del 26 marzo 2002 DECRETO n. 3052 del 26 marzo 2002 Cont. n. 1465/99 – Ricorso al TAR della Calabria – Catanzaro – Via Salvatore & C. S.a.s. c/Regione Calabria – Determinazione di sostituire l’avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale pag. 10948 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Felice Foresta – Relative al giudizio promosso dal Comune di Gizzeria c/Regione Calabria – Tribunale di Catanzaro pag. 10950 DECRETO n. 3329 del 28 marzo 2002 DECRETO n. 3053 del 26 marzo 2002 Cont. n. 4721/93 – Tribunale civile di Catanzaro – Suriano Pasquale c/Regione Calabria – Sostituzione avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale pag. 10948 CT n. 1109/01 – Tribunale di Cosenza – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da De Vincentis Giorgio c/Regione Calabria. (Assessorato Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale pag. 10951 DECRETO n. 3330 del 28 marzo 2002 DECRETO n. 3054 del 26 marzo 2002 Cont. n. 735/00 – Tribunale di Catanzaro – Helena Laboratoires Italia S.p.A. c/Regione Calabria – Determinazione di sostituire l’avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale pag. 10949 CT n. 2484/01 – Tribunale di Rossano – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Urso Rosa c/Regione Calabria. (Assessorato Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale pag. 10951 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 10799 DECRETO n. 3331 del 28 marzo 2002 DECRETO n. 3337 del 28 marzo 2002 CT n. 760/01 – Tribunale di Paola – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Martucci Carmine c/Regione Calabria. (Assessorato Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale pag. 10952 CT n. 531/02 – Decreto ingiuntivo n. 430/02 emesso dal Giudice di Pace di Roma – in favore di Ktesios Cessione del Quinto S.p.A. c/Regione Calabria (Dipartimento Personale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale, con delega e domiciliazione esterna pag. 10954 DECRETO n. 3332 del 28 marzo 2002 DECRETO n. 3338 del 28 marzo 2002 CT n. 1206/01 – Tribunale di Cosenza – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Stancato Maria c/Regione Calabria. (Assessorato Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale pag. 10952 CT n. 1181/02 – Ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Catanzaro, Sezione lavoro – Romeo Salvatore c/Regione Calabria (Dipartimento Personale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna pag. 10955 DECRETO n. 3339 del 28 marzo 2002 DECRETO n. 3333 del 28 marzo 2002 CT n. 1332/01 – Tribunale di Cosenza – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Faragasso Michele c/Regione Calabria. (Assessorato Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale pag. 10952 CT n. 1074/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del lavoro – Colicchia Giovanni c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili pag. 10955 DECRETO n. 3340 del 28 marzo 2002 DECRETO n. 3334 del 28 marzo 2002 CT n. 526/01 – Tribunale di Rossano – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Levote Paola c/Regione Calabria. (Assessorato Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale pag. 10953 CT n. 1073/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza in funzione di Giudice del lavoro – Pisani Vincenzina c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna pag. 10956 DECRETO n. 3341 del 28 marzo 2002 DECRETO n. 3335 del 28 marzo 2002 CT n. 1450/01 – Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Cosenza Consiglio Nazionale delle Ricerche c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella pag. 10953 CT n. fasc. provv. 12/02 – Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Catanzaro – Iapichino Gabriella c/Regione Calabria (Dipartimento Forestazione) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale pag. 10956 DECRETO n. 3342 del 28 marzo 2002 DECRETO n. 3336 del 28 marzo 2002 CT n. 2721/01 – De Santis Francesco c/Gestione Liquidatoria ex Usl n. 18 e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Paolo Falduto pag. 10954 Cont. n. 1514/97 – Corte d’Appello di Catanzaro – Appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 187/2001 depositata in data 12/3/2001 proposto dalla S.r.l. Calautti Salvatore & Figli c/Regione Calabria e A.FO.R. – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale pag. 10957 10800 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 3343 del 28 marzo 2002 DECRETO n. 3736 del 5 aprile 2002 Cont. n. 1134/02 – TAR Calabria – Catanzaro – Ricorso – Istituto Mediterraneo del Design (IMED) c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale pag. 10957 CT n. 2160/2001 – Ricorso al TAR Lazio – Roma – Alessandro Enrico + altri c/ Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta con delega e domiciliazione ad esterno pag. 10960 DECRETO n. 3344 del 28 marzo 2002 DECRETO n. 3737 del 5 aprile 2002 Cont. n. 1810/95 – Tribunale Civile di Catanzaro – Gestione Commissariale Governativa Ferrovie della Calabria c/Regione Calabria – Sostituzione avv.ti Giuseppe Alcaro e Bernardo Bordino con l’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale pag. 10958 CT n. 1197/02 – Tribunale di Cosenza – Sezione lavoro – Decreto ingiuntivo Straticò Maria c/Regione Calabria – Determinazione di proporre opposizione e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale pag. 10960 DECRETO n. 3607 del 29 marzo 2002 DECRETO n. 3738 del 5 aprile 2002 CT n. 850/2002 – Ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro – Regione Calabria c/Prefettura della Provincia di Crotone, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologica per la Calabria – Determinazione di instaurazione giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico agli avvocati Paolo Falduto e Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale pag. 10958 CT n. 2266/2001 – Ricorso al TAR – Catanzaro – l’A.FO.R. c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella pag. 10961 DECRETO n. 3733 del 5 aprile 2002 CT n. 724/02 – Ricorso al Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro – Carcione Fortunato c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale pag. 10959 DECRETO n. 3740 del 5 aprile 2002 CT n. 1145/2002 – Ricorso dinanzi al Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore – Barberio Giovanni c/Regione Calabria (Dip. Agricoltura e Foreste) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 10961 DECRETO n. 3741 del 5 aprile 2002 DECRETO n. 3734 del 5 aprile 2002 CT n. 725/02 – Ricorso al Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Lirosi Domenico c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale pag. 10959 CT n. 1298/2002 – Ricorso davanti al Tribunale Amministrativo regionale di Catanzaro – Bilotti Maurizio + 19 c/Regione Calabria, Consorzio di Bonifica del Ferro e dello Sparviero e Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e Media Valle del Crati Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Paolo Falduto pag. 10962 DECRETO n. 3742 del 5 aprile 2002 DECRETO n. 3735 del 5 aprile 2002 CT n. 615/2002 – Tribunale di Rossano – Ricorso proposto da Pizzo Pasquale e Vulcano Pasquale c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale pag. 10959 CT n. 1217/02 – Ricorso al Tribunale Civile di Castrovillari, Sez. lavoro – Sorito Paolo c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna pag. 10962 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 10801 DECRETO n. 3743 del 5 aprile 2002 DECRETO n. 3749 del 5 aprile 2002 CT n. 1216/02 – Ricorso al Tribunale Civile di Castrovillari, Sez. lavoro – Delia Antonio c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna pag. 10963 CT n. 5010/92 – Tribunale di Catanzaro – Scalzo Eugenio c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale pag. 10965 DECRETO n. 3864 del 9 aprile 2002 DECRETO n. 3744 del 5 aprile 2002 CT n. 1220/02 – Atto di citazione – Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore – Mosca Salvatore c/Regione Calabria (Dipartimento Agricoltura) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna pag. 10963 DECRETO n. 3745 del 5 aprile 2002 CT n. 1218/02 – Ricorso al Tribunale Civile di Castrovillari, Sez. lavoro – Matarrese Lucrezia c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna pag. 10964 CT n. 538/2002 – Tribunale di Catanzaro – Mazza Paolino c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Sanità) – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo pag. 10966 DECRETO n. 3865 del 9 aprile 2002 CT n. 1215/1989 – Tribunale di Catanzaro – Atto di pignoramento presso terzi – Franco Domenico c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento Forestazione) pag. 10966 DECRETO n. 3866 del 9 aprile 2002 Cont. n. 4453/93 – Tribunale di Catanzaro – Sacco Elena c/Regione Calabria – Determinazione di sostituire l’avv. Giorgio Rotella con l’avvocato Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale pag. 10967 DECRETO n. 3746 del 5 aprile 2002 CT n. 1219/02 – Ricorso al Tribunale Civile di Castrovillari, Sez. lavoro –Mazzei Rosa c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna pag. 10964 DECRETO n. 3867 del 9 aprile 2002 DECRETO n. 3747 del 5 aprile 2002 DECRETO n. 3868 del 9 aprile 2002 CT n. 1215/02 – Ricorso al Tribunale Civile di Castrovillari, Sez. lavoro – Raimondo Anna c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna pag. 10965 Cont. n. 981/00 – Tribunale Civile di Rossano – Atto di appello avverso la sentenza n. 3/2001 del Giudice di Pace di Campana proposto da Pugliesi Rocco c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale pag. 10968 DECRETO n. 3748 del 5 aprile 2002 CT n. 781/00 – Atto di appello avverso la sentenza n. 26/01 emessa dal sig. Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore in data 22 febbraio 2001 – Integrazione del decreto n. 5665/2001 e conferimento dell’incarico di procuratore delegato e domiciliatario all’avv. Marcello Spizzirri del foro di Cosenza pag. 10965 CT n. 2637/01 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Paola – Arturi Vincenzo c/Regione Calabria e altri. (Lavori pubblici ed acque) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore − Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 10967 DECRETO n. 3869 del 9 aprile 2002 CT n. 2161/00 – Suprema Corte di Cassazione – Impugnazione della Regione Calabria avverso sentenza n. 302/2001 sent. Del Giudice di Pace di Catanzaro (Dipartimento Agricoltura) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giovanni Montera dell’Avvocatura regionale e domiciliazione pag. 10968 10802 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 3870 del 9 aprile 2002 DECRETO n. 3876 del 9 aprile 2002 CT n. 1301/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del lavoro – Rubino Vittoria c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili pag. 10969 CT n. 1351/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del lavoro – Citriniti Rachele c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili pag. 10971 DECRETO n. 3871 del 9 aprile 2002 DECRETO n. 3877 del 9 aprile 2002 CT n. 1348/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del lavoro – Paonessa Immacolata c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili pag. 10969 CT n. 1354/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del lavoro – Rotella Luigi + altri in qualità di eredi di Bruni Giuseppina c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili pag. 10972 DECRETO n. 3872 del 9 aprile 2002 DECRETO n. 3878 del 9 aprile 2002 CT n. 1349/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del lavoro – Bernaus Francesco c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili pag. 10969 CT n. 1353/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del lavoro – Panella Rita Alessandra c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili pag. 10972 DECRETO n. 3873 del 9 aprile 2002 DECRETO n. 3879 del 9 aprile 2002 CT n. 1350/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del lavoro – Citraro Serafina c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili pag. 10970 CT n. 1352/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del lavoro – Pallone Antonio c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili pag. 10973 DECRETO n. 3874 del 9 aprile 2002 CT n. 1347/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del lavoro – Budaci Umberto c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili pag. 10970 DECRETO n. 3880 del 9 aprile 2002 CT n. 1355/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del lavoro – Di Cello Pasquale c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili pag. 10973 DECRETO n. 3875 del 9 aprile 2002 DECRETO n. 3881 del 9 aprile 2002 CT n. 1346/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del lavoro – Biamonte Maria c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili pag. 10971 CT n. 1190/2002 – decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro per il pagamento di somme in favore della società TESI S.p.A. – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina del difensore – Conferimento incarico all’avv. Enrico Ventrice pag. 10973 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 10803 DECRETO n. 3882 del 9 aprile 2002 DECRETO n. 4047 del 15 aprile 2002 CT n. 2852/2001 – Ricorso avanti al Giudice del lavoro di Vibo Valentia promosso da Di Giuseppe Giuseppina, per il riconoscimento di un equo indennizzo – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina del difensore – Conferimento dell’incarico all’avv. Enrico Ventrice pag. 10974 CT n. 575/02 – Giudice di Pace di Crotone – Atto di citazione proposto da Fazio Francesco M. e Fazio Giuseppe c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale con domiciliazione e delega pag. 10977 DECRETO n. 3883 del 9 aprile 2002 CT n. 1345/2002 – Ricorso avanti al Giudice del lavoro di Vibo Valentia promosso da Ferrara Felice Antonio, per la liquidazione della «indennità di fine servizio» – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina del difensore – Conferimento dell’incarico all’avv. Enrico Ventrice pag. 10974 DECRETO n. 4048 del 15 aprile 2002 CT n. 937/02 – Giudice di Pace di Santa Severina – Atto di citazione proposto da Benincasa Rosario c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale con domiciliazione e delega pag. 10977 DECRETO n. 4043 del 15 aprile 2002 CT dal n. 983 al n. 988/02 – Giudice di Pace di Savelli – N. 6 atti di citazione proposti rispettivamente da Loria Antonio, Loria Rosario, Gallo Luigi, Basile Francesco, Loria Rocco e Loria Pasqualino c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale con domiciliazione e delega pag. 10975 DECRETO n. 4049 del 15 aprile 2002 CT n. 519/01 – Ricorso alla Corte d’Appello di Catanzaro, Sez. lavoro – Scialabba Teresa c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna pag. 10978 DECRETO n. 4044 del 15 aprile 2002 DECRETO n. 4050 del 15 aprile 2002 CT n. 1140/02 – Tribunale di Crotone, Sezione lavoro – Geremicca Abramo c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Personale) – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna pag. 10975 DECRETO n. 4045 del 15 aprile 2002 CT n. 758/02 – Giudice di Pace di Santa Severina – Atto di citazione proposto da Trocino Giovanni c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale con domiciliazione e delega pag. 10976 DECRETO n. 4046 del 15 aprile 2002 CT n. 1185/02 – Tribunale di Catanzaro – Giudice del lavoro – Ricorso ex art. 700 proposto da Spanti Benito c/Regione Calabria (Dipartimento Organizzazione e Personale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale pag. 10976 CT nn. 1961/00-1162/00, 1163/00 – Tribunale di Cosenza: Mercury s.r.l. Industria Chimica in persona dell’Amministratore unico – legale rappresentante p.t. – Dott. Tornatore – c/Regione Calabria – Oposizione all’esecuzione – D.D.G. n. 13086 del 5/12/2001 – Integrazione pag. 10978 DECRETO n. 4051 del 15 aprile 2002 CT nn. 920/00-1164/00 – Tribunale di Cosenza: Mercury s.r.l. Industria Chimica in persona dell’Amministratore unico – legale rappresentante p.t. – Dott. Tornatore – c/Regione Calabria – Opposizione all’esecuzione – D.D.G. n. 13372 del 7/12/2001 – Integrazione pag. 10979 DECRETO n. 4052 del 15 aprile 2002 CT n. 820/02 – Atto di citazione dinanzi il Giudice di Pace di Catanzaro – Crisopulli Giuseppe c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale pag. 10979 10804 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 4053 del 15 aprile 2002 DECRETO n. 4109 del 16 aprile 2002 CT n. 2719/01 – Tribunale di Catanzaro – Pignoramento immobiliare Banca Monte dei Paschi di Siena c/“Il Portico” srl + Regione Calabria e altri – Determinazione di costituzione in giudizio e contestuale atto di intervento nella causa di opposizione all’esecuzione e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Franceschina Talarico pag. 10979 CT n. 754/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. Lavoro e Previdenza – De Noia Antonietta c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 10982 DECRETO n. 4110 del 16 aprile 2002 DECRETO n. 4104 del 16 aprile 2002 Cont. n. 2819/94 – Tribunale Civile di Catanzaro – Ditta Foderaro Viaggi e Turismo c/Regione Calabria – Sostituzione avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale pag. 10980 CT n. 755/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. Lavoro e Previdenza – Giovanni Brunetti c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 10983 DECRETO n. 4105 del 16 aprile 2002 DECRETO n. 4111 del 16 aprile 2002 Cont. n. 2196/95 – Tribunale Civile di Catanzaro – ENAIP Calabria c/Regione Calabria – Sostituzione avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale pag. 10980 CT n. 539/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. Lavoro e Previdenza – Rocco Cataldi c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 10984 DECRETO n. 4106 del 16 aprile 2002 DECRETO n. 4112 del 16 aprile 2002 CT n. 62/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Paola – Sez, lavoro e previdenza – De Carlo Carmela c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 10981 CT n. 543/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. Lavoro e Previdenza – Golia Rosina c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 10984 DECRETO n. 4107 del 16 aprile 2002 DECRETO n. 4113 del 16 aprile 2002 CT n. 732/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. Lavoro e Previdenza – Marietta Merli c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 10981 CT n. 544/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. Lavoro e Previdenza – Bruno Grazia c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 10985 DECRETO n. 4108 del 16 aprile 2002 DECRETO n. 4114 del 16 aprile 2002 CT n. 753/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. Lavoro e Previdenza – Rosa D’Onofrio c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 10982 CT n. 64/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro e Previdenza – Angelo Ferraro c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 10985 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 10805 DECRETO n. 4115 del 16 aprile 2002 DECRETO n. 4121 del 16 aprile 2002 CT n. 1320/2002 – Ricorso dinanzi al Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore – Tommaso Lopez c/Regione Calabria (Dip. Agricoltura e Foreste) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 10986 CT nn. da 868 a 879/2002 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Decreti ingiuntivi Catanese Antonella + 11 c/Regione Calabria – Determinazione di proporre opposizione e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale pag. 10988 DECRETO n. 4116 del 16 aprile 2002 DECRETO n. 4201 del 18 aprile 2002 CT n. 1321/2002 – Ricorso dinanzi al Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore – Giovanni Lopetrone c/Regione Calabria (Dip. Agricoltura e Foreste) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 10986 CT n. 1055/01 – Ricorso al Tribunale di Crotone – Sezione lavoro – Ierardi Isabella c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore con delega e domiciliazione esterna – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna con delega e domiciliazione esterna pag. 10989 DECRETO n. 4117 del 16 aprile 2002 DECRETO n. 4202 del 18 aprile 2002 Cont. n. 1217/99 – Tribunale Civile di Catanzaro – Casa Editrice Europea (C.E.E.) c/Regione Calabria – Sostituzione avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale pag. 10986 CT n. 1357/02 – Atto di citazione – Giudice di Pace di Catanzaro – Scigliano Cataldo c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale pag. 10990 DECRETO n. 4118 del 16 aprile 2002 DECRETO n. 4203 del 18 aprile 2002 CT nn. da 591 a 594/2001 – Tribunale di Catanzaro G.E. – Ricorsi ex art. 617 c.p.c. – Maruca Michele c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo pag. 10987 CT n. 1402/02 – Atto di citazione – Giudice di Pace di Catanzaro – Candido Carolina c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale pag. 10990 DECRETO n. 4119 del 16 aprile 2002 DECRETO n. 4204 del 18 aprile 2002 CT n. 1299/02 – Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore – Colucci Michele c/Regione Calabria (Dipartimento Agricoltura) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale pag. 10987 CT n. 1401/02 – Atto di citazione – Giudice di Pace di Catanzaro – Panebianco Salvatore c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale pag. 10990 DECRETO n. 4120 del 16 aprile 2002 DECRETO n. 4205 del 18 aprile 2002 Cont. n. 1500/2002 – Ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Cosenza – Sez. lavoro del sig. Azzato Luigi c/Regione Calabria – Determinazione di resistenza in giudizio e nomina difensore – Conferimento incarico agli avv. Franceschina Talarico e Giuseppe Naimo pag. 10988 CT n. 1937/99 – Tribunale di Cosenza – Atto di pignoramento presso terzi: avv. Giuseppe Strangio (distrattario in forza di sentenza n. 11/99 del Giudice di Pace di Bianco) c/Regione Calabria – Opposizione all’esecuzione – D.D.G. n. 6361 del 3/7/2001 – Integrazione pag. 10991 10806 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 4206 del 18 aprile 2002 DECRETO n. 4483 del 26 aprile 2002 CT n. 1937/99 – Tribunale di Cosenza – Atto di pignoramento presso terzi: Giorgi Maria c/Regione Calabria – Opposizione all’esecuzione – D.D.G. n. 6362 del 3/7/2001 – Integrazione pag. 10991 CT n. 45/02 p. – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del lavoro – Renda Giuseppina c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore − Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo pag. 10994 DECRETO n. 4207 del 18 aprile 2002 CT n. 1934/99 – Tribunale di Cosenza – Atto di pignoramento presso terzi: Giorgi Teresa c/Regione Calabria – Opposizione all’esecuzione – D.D.G. n. 6359 del 3/7/2001 - Integrazione pag. 10992 DECRETO n. 4208 del 18 aprile 2002 CT n. 1934/99 – Tribunale di Cosenza – Atto di pignoramento presso terzi: avv. Giuseppe Strangio (distrattario in forza di sentenza n. 12/99 del Giudice di Pace di Bianco) c/Regione Calabria – Opposizione all’esecuzione – D.D.G. n. 6360 del 3/7/2001 − Integrazione pag. 10992 DECRETO n. 4357 del 23 aprile 2002 CT n. 1739/01 – Tribunale di Catanzaro G.E. – Decreto di vendita ai pubblici incanti nella procedura esecutiva 273/02 – MC Multicopia s.n.c. c/Regione Calabria – Determinazione di opposizione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo pag. 10993 DECRETO n. 4478 del 26 aprile 2002 CT nn. da 1059 a 1063/2002 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Decreti ingiuntivi Luciani Mario + 4 c/Regione Calabria – Determinazione di proporre opposizione e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale pag. 10993 DECRETO n. 4484 del 26 aprile 2002 CT n. 488/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Paola – Sez. Lavoro e Previdenza – Luigi Spina c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 10995 DECRETO n. 4485 del 26 aprile 2002 CT n. 934/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro e Previdenza – Vittorio Lupo c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 10995 DECRETO n. 4486 del 26 aprile 2002 CT n. 907/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro e Previdenza – Aiello Italo c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 10996 DECRETO n. 4487 del 26 aprile 2002 DECRETO n. 4479 del 26 aprile 2002 CT nn. 1057 e 1058/2002 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Decreti ingiuntivi Moranelli Domenica e Zini Concetta c/Regione Calabria – Determinazione di proporre opposizione e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale pag. 10994 CT n. 810/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro e Previdenza – Fortino Raffaele c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 10996 DECRETO n. 4488 del 26 aprile 2002 DECRETO n. 4480 del 26 aprile 2002 CT n. 1152/01 – Ricorsi al Consiglio di Stato – Nautica De Maria/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Conferimento incarico al Dirigente dell’Avvocatura regionale, con delega e domiciliazione esterna pag. 10994 CT n. 348/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Rossano – Sez. Lavoro e Previdenza – Mario Gencarelli c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 10997 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 10807 DECRETO n. 4489 del 26 aprile 2002 DECRETO n. 4495 del 26 aprile CT n. 349/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Rossano – Sez. Lavoro e Previdenza – Aldo Bosco c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 10998 CT n. 609/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. Lavoro – Comune di S. Sosti c/Regione Calabria e altri (Dipartimento LL.PP.) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 11001 DECRETO n. 4490 del 26 aprile 2002 CT n. 347/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Rossano – Sez. Lavoro e Previdenza – Giuseppina Bauleo c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 10998 DECRETO n. 4496 del 26 aprile 2002 CT n. 111/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Rossano – Sez. Lavoro e Previdenza – Buontempo Aquilina c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 11001 DECRETO n. 4491 del 26 aprile 2002 DECRETO n. 4497 del 26 aprile 2002 CT n. 1046/02 – Tribunale civile di Catanzaro, Sez. Lavoro – Decreto ingiuntivo in favore di Palasciano Ercole c/Regione Calabria – Determinazione di proporre opposizione e nomina difensore (Dipartimento Personale) – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna pag. 10999 CT n. 1137/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro e Previdenza – Elena Ippolito c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 11002 DECRETO n. 4492 del 26 aprile 2002 CT nn. 1047, 1048, 1049 e 1050/02 – Tribunale di Catanzaro – N. 4 decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Catanzaro in favore di Macrı̀ Francesca, Curcio Giovanna, Cerchiara Pietro e Abatino Adriana c/Regione Calabria (Dipartimento Personale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale pag. 10999 CT n. 44/02 p. – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del Lavoro – Posca Marziale c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo pag. 11002 DECRETO n. 4493 del 26 aprile 2002 DECRETO n. 4541 del 29 aprile 2002 CT n. 144/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro – Sottile Emilio c/Regione Calabria (Personale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 11000 CT n. 773/02 – Tribunale di Rossano – Sezione Lavoro – Graziano Margherita c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale pag. 11003 DECRETO n. 4498 del 26 aprile 2002 DECRETO n. 4494 del 26 aprile 2002 DECRETO n. 4542 del 29 aprile 2002 CT n. 144/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro – Emilio Sottile c/Regione Calabria e altri (Dipartimento Personale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 11000 CT n. 1498/02 – Tribunale di Catanzaro – Sezione Lavoro – Orlando Settembrini Benito c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore − Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale pag. 11003 10808 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 4543 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4563 del 29 aprile 2002 CT n. 1136/02 – Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Catanzaro – Madeo Giuseppe in qualità di genitore del minore Madeo Raffaele c/Regione Calabria ed altri (Dipartimento Pubblica Istruzione) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale pag. 11003 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Pasqualino Ledonne, relative al giudizio promosso da Srl Rocca Incantata/Regione C. − TAR di Catanzaro pag. 11006 DECRETO n. 4564 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4544 del 29 aprile 2002 CT n. 1609/02 – Istituto Isfa/Reis c/Regione Calabria – Decreto ingiuntivo n. 151/02 emesso dal Tribunale di Catanzaro – Determinazione di costituzione in giudizio e proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo. Nomina di un difensore: conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale pag. 11004 DECRETO n. 4545 del 29 marzo 2002 CT n. 1603/02 – Form Center Scrl c/Regione Calabria – Decreto ingiuntivo n. 247/02 emesso dal Giudice di Pace di Catanzaro – Determinazione di costituzione in giudizio e proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo. Nomina di un difensore: conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale pag. 11004 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Eugenio Conforti – relative al giudizio promosso da Impresa Autolinee Scura c/Regione Calabria − TAR di Catanzaro pag. 11007 DECRETO n. 4565 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Luigi Gullo – relative al procedimento penale a carico dell’Ing. Violante − GUP del Tribunale di Castrovillari pag. 1107 DECRETO n. 4566 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Giovanni Musitano – relative al giudizio promosso da Ferraro Giuseppe c/Regione Calabria − Tribunale di Locri pag. 11008 DECRETO n. 4546 del 29 aprile 2002 Cont. n. 2673/01 – Corte Suprema di Cassazione – Ricorso proposto dal prof. D’Amico Domenico c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Emma Caroleo pag. 11005 DECRETO n. 4567 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Ida Sonni – relative alla proporzione di opposizione all’esecuzione avverso atti di pignoramento effettuati di Proteo S.r.l. ed altri pag. 11008 DECRETO n. 4561 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4568 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Pasqualino Ledonne, relative al giudizio di opposizione all’esecuzione promosso dinanzi al Tribunale di Catanzaro nei confronti di Tognetti Sergio pag. 11005 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Maurizio Barberio – relative ai procedimenti davanti ai giudici di Pace di Savelli, Santa Severina, Petilia Policastro, Cirò c/Martino Pasquale ed altri pag. 11009 DECRETO n. 4562 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4569 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Pasqualino Ledonne, relative al giudizio di opposizione all’esecuzione nei confronti di Larussa Claudio e Genovese Vincenzo − Tribunale di Catanzaro pag. 11006 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Angela Procopio – relative al giudizio promosso da Istituto Vincenzo Lanza c/Regione Calabria − Tribunale di Catanzaro pag. 11009 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 10809 DECRETO n. 4570 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4577 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Eugenio Battaglia – relative ai giudizi di opposizione all’esecuzione c/avv. Varone ed altri. Tribunale di Catanzaro pag. 11010 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Caterina Papatolo – relative al giudizio promosso da Pelle Giovanni c/Regione Calabria. Tribunale di Catanzaro pag. 11013 DECRETO n. 4571 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Guglielmo Renzo – relative al giudizio promosso da Cozza Claudia c/Regione Calabria. Tribunale di Rossano pag. 11010 DECRETO n. 4578 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Luisa Sorrenti – relative al giudizio promosso da Blefari Maria Concetta c/Regione Calabria. Pretore di Locri G.L pag. 11014 DECRETO n. 4572 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4579 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Claudia Fava – relative al giudizio promosso da Comune di Cosenza c/Regione Calabria. Tribunale di Cosenza pag. 11011 Liquidazione anticipo fondo spese in favore dell’avvocato Sanino Mario – relative al giudizio Regione Calabria c/Ministero dei trasporti e della Navigazione. TAR Lazio pag. 11014 DECRETO n. 4573 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4580 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali avv. Francesco Terzi – relative al giudizio promosso da Genoese Antonio c/Regione Calabria. Corte di Cassazione pag. 11011 Liquidazione competenze professionali avvocato Carlo Maria Gallo – relative al giudizio Regione Calabria c/Donato Irene + 1. Corte di Cassazione pag. 11015 DECRETO n. 4574 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Paolo Papanti Pelletier – relative al giudizio promosso da Hotel 501 c/Regione Calabria. Consiglio di Stato pag. 11012 DECRETO n. 4581 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali avvocato Carlo Maria Gallo – relative al giudizio Regione Calabria c/Felice Rosina ed altri. Corte di Cassazione pag. 11015 DECRETO n. 4575 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4582 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Paolo Papanti Pelletier – relative al giudizio promosso da Hotel «Fata Morgana» c/Regione Calabria. Consiglio di Stato pag. 11012 Liquidazione competenze professionali avvocato Carlo Maria Gallo – relative al giudizio Regione Calabria c/Spina Maria Teresa. Corte di Cassazione pag. 11016 DECRETO n. 4576 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4583 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Caterina Papatolo – relative al giudizio promosso da Piteri Caterina c/Regione Calabria. Tribunale di Catanzaro pag. 11013 Liquidazione competenze professionali avvocato Carlo Maria Gallo – relative al giudizio Regione Calabria c/Di Furia Carmela. Corte di Cassazione pag. 11016 10810 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 4584 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4591 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali avvocato Carlo Maria Gallo – per l’attività svolta in favore della Regione Calabria nel procedimento davanti alla Corte di Cassazione c/Marino Filomena ed altri. Corte di Cassazione pag. 11017 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Giuseppe Maggioni – relative al giudizio Mediasar S.r.l. c/Regione Calabria. TAR di Milano pag. 11020 DECRETO n. 4592 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4585 del 29 aprile 2002 Cont. n. 2175/99 – Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Giuseppe Pitaro relative al giudizio Soc. Coop. A.R.L. Icarus c/Regione Calabria. Fase di merito. TAR di Catanzaro pag. 11017 Liquidazione competenze professionali in favore degli avvocati Raffaele Ambrosio e Giuseppe Fortunato – relative ai giudizi promossi da Raffaele Ambrosio e Vincenzo Bartimmo c/Regione Calabria. Tribunale di Paola pag. 11020 DECRETO n. 4593 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4586 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Francesco Siciliano relative al giudizio promosso da Pianura Antonio + altri c/Autoservizi Decimo, nonché c/Regione Calabria. Tribunale di Cosenza pag. 11018 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Aldo Paparo – relative al giudizio promosso da Cupelli Federico + 1 c/Regione Calabria. TAR di Catanzaro pag. 11021 DECRETO n. 4594 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4587 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Domenico Calabretta – relative a consulenza in materia penale c/Riso Francesco e Bagalà Letterio − Integrazione pag. 11018 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Alfonso Guglielmini – relative al giudizio promosso da Carnevale Giuseppe c/Regione Calabria. Tribunale di Rossano pag. 11021 DECRETO n. 4595 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4588 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Francesco Polimeni – relative al procedimento penale c/Montesi Righelli + altri. Tribunale di Catanzaro pag. 11018 Liquidazione fondo spese in favore dell’avvocato Fabrizio Pileggi – relative al giudizio autoservizi Perrone Francesco c/Regione Calabria. TAR di Catanzaro pag. 11022 DECRETO n. 4596 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4589 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Antonio Chiarella – relative al giudizio promosso da Falvo Ettore c/Regione Calabria. Pretura di Chiaravalle pag. 11019 Liquidazione fondo spese in favore dell’avvocato Fabrizio Pileggi – relative ai giudizi Maviglia Caterina ed altri. Tribunale di Catanzaro pag. 11022 DECRETO n. 4597 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4590 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Giuseppe Maggioni – relative al giudizio Mediasar S.r.l. c/Regione Calabria. TAR di Milano pag. 11019 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Ezio Pugliese – relative al giudizio promosso da Fati Domenico ed altri c/Regione Calabria. Tribunale di Catanzaro G.L. pag. 11023 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 10811 DECRETO n. 4598 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4605 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Gambardella Maria – relative al giudizio promosso da Giordano Aldo + altri c/Regione Calabria. TAR di Catanzaro pag. 11023 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Carlo Curatola – relative al giudizio promosso da Ditta Salvatore Pustorino c/Regione Calabria. Tribunale di Reggio Calabria pag. 11027 DECRETO n. 4599 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4606 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Saverio Mazza – relative al giudizio promosso da Colucci Michele c/Regione Calabria. Giudice di Pace di Catanzaro pag. 11024 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Caterina Papatolo – relative al giudizio promosso da Consorzio di Bonifica di Caulonia c/Regione Calabria. Tribunale di Catanzaro pag. 11027 DECRETO n. 4600 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4607 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali avvocato Carlo Maria Gallo – relative al giudizio Regione Calabria c/Senatore Aldo + 1. Corte di Cassazione pag. 11024 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Immacolata Perciavalle – relative al giudizi Terranova Paride ed altri c/Regione Calabria. Varie autorità giudiziarie pag. 11028 DECRETO n. 4601 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4608 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Giacomo Dominijanni – relative al giudizio promosso da Catizone Nicola c/Regione Calabria. TAR di Catanzaro pag. 11025 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Eugenio Pudia – relative al giudizio promosso da Lamenza Domenico ed altri c/Regione Calabria. G.L. di Catanzaro pag. 11028 DECRETO n. 4602 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4609 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Francesco Masciari – relative al giudizio promosso da Foderaro Autoservizi c/Regione Calabria. Tribunale di Catanzaro pag. 11025 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Sergio Rotundo – relative ai procedimenti c/Pellegrino Giuseppe. Tribunale di Catanzaro pag. 11029 DECRETO n. 4603 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4610 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Maria Gambardella – relative al giudizio promosso da Chiodo Ferdinando ed altri c/Regione Calabria. TAR di Catanzaro pag. 11026 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Tommaso Iuliano – relative al giudizio promosso dallo stesso c/Regione Calabria. Tribunale di Catanzaro pag. 11029 DECRETO n. 4604 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4611 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Antonio Bove – relative al giudizio promosso da Autoservizi Perrone Srl c/Regione Calabria. TAR di Catanzaro e Consiglio di Stato pag. 11026 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Angela De Renzo – relative al giudizio promosso da La Manna Carmelo ed altri c/Regione Calabria. Tribunale di Catanzaro pag. 11030 10812 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 4612 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4692 del 2 maggio 2002 CT n. 624/02 – Tribunale di Cosenza, Sezione lavoro – Falbo Barbara c/Regione Calabria (Dipartimento Personale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna pag. 11030 CT n. 1133/02 – Ricorso al TAR Catanzaro – Romolo Hospital srl c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale pag. 11033 DECRETO n. 4695 del 2 maggio 2002 DECRETO n. 4614 del 29 aprile 2002 Cont. n. 85/01 – Tribunale Civile di Catanzaro – Atto di appello proposto dal Sig. Colucci Michele avverso la sentenza n. 1027/2001 del Giudice di Pace di Catanzaro c/la Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Saverio Mazza pag. 11031 CT n. 2040/2001 – Tribunale Civile di Rossano – Parrilla ed altri c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppe Naimo, con delega e domiciliazione esterna pag. 11033 DECRETO n. 4771 del 2 maggio 2002 DECRETO n. 4689 del 2 maggio 2002 Liquidazione competenze professionali avv. Gennaro Bellizzi – relative al giudizio promosso dai sigg.ri Tripodi e Lifrieri c/Regione Calabria. Giudice di Pace di S. Sosti pag. 11031 CT n. 1562/2002 – Ricorso al TAR di Reggio Calabria proposto dal sig. Vincenzino Aiello, avverso la deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n. 121 del 19 febbraio 2002, di sostituzione temporanea nella carica di Consigliere regionale con il sig. Mario Albino Gagliardi e avverso il decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di sospensione dalla carica ai sensi dell’art. 15 commi 4 bis e 4 ter, della legge 19 marzo 1990 n. 55. – Determinazione di resistere in giudizio e nomina dei difensori – Conferimento dell’incarico agli avv.ti Enrico Ventrice e Iolanda Mauro pag. 11034 DECRETO n. 4690 del 2 maggio 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Romano Vaccarella – relative al giudizio Fissore Co. Srl c/Regione Calabria. Corte d’Appello di Roma pag. 11032 DECRETO n. 4691 del 2 maggio 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Paolo Papanti Pelletier – relative al giudizio promosso da Gardenia srl c/Regione Calabria. Consiglio di Stato pag. 11032 DECRETO n. 4772 del 2 maggio 2002 CT n. 1688/2002 – Ricorso avanti al Tribunale civile di Catansaro proposto dal sig. Vincenzino Aiello consigliere regionale e dal sig. Francesco Cosentini cittadino elettore, avverso la deliberazione del Consiglio regionale della Calabria n. 121 del 19 febbraio 2002, di sostituzione temporanea del sig. Aiello nella carica di Consigliere regionale con il sig. Mario Albino Gagliardi e avverso il decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di sospensione dalla carica ai sensi dell’art. 15 commi 4 bis e 4 ter, della legge 19 marzo 1990 n. 55. – Determinazione di resistere in giudizio e nomina del difensore – Conferimento dell’incarico all’avv.to Enrico Ventrice pag. 11034 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 PARTE PRIMA 10813 DECRETA SEZIONE II Per i motivi indicati in premessa: REGISTRO DEI DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA — di liquidare all’Associazione Internazionale Carità Politica la somma di C 18.075,00, mediante accredito su c/c n. 13397,93 Monte dei Paschi di Siena, Ag. n. 9 – CAB 03209, ABI 01030 – Roma; DIPARTIMENTO N. 1 Presidenza — di liquidare alla Chronos s.n.c. di Catanzaro la somma di C 36.152,00, mediante accredito sul c/c 303313 Monte dei Paschi di Siena, Piazza Serravalle – Catanzaro – CAB 04400 ABI 1030; — di liquidare al Gruppo Folcloristico «Rocca Falluca» di Sarrottino – Catanzaro – la somma di C 929,62, mediante quietanza di Orazio Cardamone, quale Presidente dell’Associazione Gruppo Folcloristico «Rocca Falluca» nato a Settingiano il 13/8/ 1954 C.F.: 97023160795; DECRETO n. 5228 del 14 maggio 2002 Delibera G.R. n. 745 del 5/9/2001 – Adempimenti. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che con Delibera n. 745 del 5/9/2001, la Giunta regionale ha inteso dare esecuzione al protocollo d’intesa stipulato con l’Associazione Internazionale di Carità Politica che prevede tra l’altro anche lo svolgimento di un convegno internazionale da tenersi in Calabria, a Copanello di Stalettı̀; — di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore dei creditori indicati imputando la spesa complessiva di C 55.156,62 sul cap. 1002103 giusto impegno n. 6725/2001 assunto con Delibera n. 745 del 5/9/2001. Catanzaro, lı̀ 14 maggio 2002 CHE, oltre all’attività logistica per lo svolgimento del Convegno organizzato direttamente dall’Associazione Internazionale di Carità Politica, ci si è avvalsi, per tutte le altre attività di servizi della Chronos, individuata tra n. 3 ditte che hanno trasmesso le loro migliori offerte; DATO ATTO che il Convegno dal tema «Umanesimo Mediterraneo» si è di fatto svolto in Copanello di Stalettı̀ nei giorni 26 e 27 ottobre 2001; PRESO ATTO, altresı̀, che sono stati resi servizi anche dalla ditta «Gruppo Folcloristico di Sarrottino»; RITENUTO di dover liquidare le fatture presentate dalle sottoelencate ditte per i servizi resi: 1. Associazione Internazionale Carità Politica del 22/3/2002 C 18.075,00 2. Chronos s.n.c. – fatt. n. 14 del 5/2/2002 C 36.152,00 3. Gruppo Folcloristico «Rocca Falluca» C Totale 929,62 C 55.156,62 (pari a L. 106.798.109) Il Dirigente del Settore Dott. Antonio Ranieri DECRETO n. 5229 del 14 maggio 2002 Deliberazione G.R. n. 968 del 13/11/2001 – Adempimenti. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che con Delibera n. 968 del 13/11/2001, la Giunta regionale ha inteso procedere all’acquisto per il miglior utilizzo in ordine alla rappresenanza dell’Ente n. 400 copie di «La Calabria» dell’Editore Mario Giuditta di Roma; VISTA la fatt. n. 14 del 2/5/2002, emessa dalla Ditta Mario Giuditta Editore, regolarmente vistata dall’Ufficio di Presidenza per l’avvenuta fornitura di che trattasi; TENUTO CONTO che sono stati acquisiti i beni e che la fornitura rispetta qualitativamente e quantitativamente l’ordine e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese; RISCONTRATA la regolarità delle stesse; TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese; RITENUTO dover procedere alla liquidazione della sucitata fattura facendo gravare l’importo complessivo di lire 48.000.000 pari ad C 24.790,00, giusto impegno n. 11648 del 13/12/2001, Cap. 1002101, assunto con Delibera n. 968 del 13/11/2001; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; VISTO l’art. 45, comma 2, lettera a) della L.R. n. 8/2002; VISTO il D.D.G. n. 4 del 15/7/1999; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; VISTA la L.R. n. 8/2002, art. 45; VISTO il D.D.G. n. 4 del 15/7/1999; 10814 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 RITENUTO, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione della suddetta spesa; DECRETA — di liquidare alla Ditta Mario Giuditta Editore s.r.l. di Roma la somma di L. 48.000.000 pari ad C 24.790,00, mediante assegno C.N.T. intestato alla Ditta beneficiaria − ritira l’Editore Mario Giuditta; RISCONTRATA, inoltre, la regolarità delle fatture di cui agli uniti elenchi in ordine anche alla conformità dei prezzi a quelli di aggiudicazione; — di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo mandato di complessive lire 48.000.000 pari ad C 24.790,00 giusto impegno n. 11648 del 13/12/2001, Cap. 1002101, assunto con Delibera n. 968 del 13/11/2001. DATO ATTO che la fornitura di che trattasi, ha rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti, i modi e i termini previsti a norma dell’art. 45 lettera a) della Legge regionale n. 8/2002; Catanzaro, lı̀ 14 maggio 2002 DECRETA Il Dirigente del Settore Dott. Antonio Ranieri DECRETO n. 5387 del 16 maggio 2002 Liquidazione fatture Ditta Fag Petroli s.r.l. per fornitura gasolio per riscaldamento c/o Uffici della Giunta regionale − Stagione invernale 2001/2002 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la Legge regionale n. 7/1996; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; VISTO la Legge n. 62 del 9/2/2001; Per quanto in premessa esplicitato che qui si intende integralmente trascritto, di liquidare e pagare a favore della – Ditta FAG Petroli s.r.l – P.I. 01774970790 – corrente in Lamezia Terme (CZ) l’importo complessivo di C 53.710,55 a saldo delle fatture anno 2001 e anno 2002 per come analiticamente riportate negli allegati prospetti che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; di gravare la spesa per C 20.794,55 sul Cap. 1005103 del corrente bilancio in conto residui, relativo alla fornitura di gasolio dal 23/11/2001 al 30/12/2001 a fronte dell’impegno n. 460 assunto con il proprio Decreto n. 1319 del 12/3/2001 e l’importo di C 32.916,00 relativo a forniture effettuate dall’1/1/2002 al 30/4/ 2002, a fronte dell’impegno 292 del 6/3/2002 assunto con il proprio Decreto n. 2169 del 7/3/2002 in conto competenze; di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione dei relativi ordinativi di pagamento. Catanzaro, lı̀ 16 maggio 2002 VISTA la Legge regionale n. 8/2002; Il Dirigente del Settore Dott. Nicola Piscioneri PREMESSO CHE, con proprio Decreto n. 11657 del 15 novembre 2001, adottato in esecuzione della D.G.R. n. 330 del 17/4/2002 di approvazione ai sensi del D.P.R. n. 573/94 del bando indicativo degli appalti per l’anno 2001, si è stabilito di affidare a trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa tra le ditte nel medesimo Decreto indicate, la fornitura di gasolio occorrente per il riscaldamento degli Uffici della Giunta regionale nella stagione invernale 2001/2002; CHE la fornitura in parola, come da verbale di gara del 19/11/ 2001, in copia allegato, è stata affidata alla Ditta «FAG Petroli s.r.l. con sede in Lamezia Terme – (CZ) per l’importo unitario di L. 1.198/litro di gasolio pari ad C 0,62 risultato il più basso tra quelli contemplati nelle offerte acquisite regolarmente da questo Settore; REGIONE CALABRIA Dipartimento Presidenza Settore Provveditorato ed Economato Trattativa Privata per l’appalto della fornitura gasolio da riscaldamento uffici della Giunta regionale. VERBALE DI AGGIUDICAZIONE L’anno 2001, il giorno 19 il mese di novembre alle ore 12 ,30, nella sede del Settore n. 12 (Provveditorato ed Economato), sito in Catanzaro alla via G. Da Fiore, PREMESSO CHE, inoltre, i prezzi offerti e praticati dalla Ditta – FAG Petroli – sono risultati inferiori a quelli risultanti dall’aggiudicazione dell’appalto indetto dalla Consip; ATTESO, che per effetto della citata aggiudicazione la – Ditta FAG Petroli – ha provveduto a rifornire di gasolio gli impianti degli Uffici della Giunta regionale e ad emettere le fatture riportate analiticamente negli allegati prospetti, relative alle forniture di volta in volta richieste a far data dal 23/11/2001 a tutto il 30/ 4/2002 per un totale complessivo di C 53.710,55 di cui C 20.794,55 riferiti a consumi dal 23/11/2001 al 31/12/2001 e l’importo di C 32.916,00 per consumi dall’1/1/2002 al 30/4/2002; Che con avviso n. 6399 del 7/11/2001 è stata indetta una trattativa privata plurima, ai sensi dell’art. 92 del R.D. 23/5/1924 n. 827, per l’appalto di cui all’oggetto; Che l’avviso suddetto è stato spedito alle seguenti ditte: 1) Atriplex – Cosenza 2) Boccuto F.lli – Catanzaro 3) F.lli Circosta – Roccella J. (R.C.) 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 10815 4) L.M. Petroli s.r.l. – Oricola (AQ) Fattura n. 2469 del 14/12/2001 C 2.970,65 5) FAG Petroli s.r.l. – Lamezia Terme (CZ) Fattura n. 2513 del 18/12/2001 C 1.485,32 6) Camastra Petroli s.r.l. – Locri (R.C.) Fattura n. 2514 del 18/12/2001 C 2.227,99 Fattura n. 2566 del 20/12/2001 C 2.227,99 Fattura n. 2567 del 20/12/2001 C 1.485,32 Fattura n. 2639 del 28/12/2001 C 1.485,32 Totale C 20.794,55 Che entro le ore 12 del 19 novembre 2002, termine ultimo previsto nella lettera di invito, sono pervenute n. 7 offerte; QUANTO SOPRA PREMESSO Il signor Lancellotti, nella sua qualità di responsabile del procedimento, assume la presidenza della gara. Sono presenti, nella qualità di testimoni, i funzionari signor Luigi Maida, sig.ra Irma Valenziani – cogniti ed idonei. Il Presidente procede, quindi, all’apertura dei plichi pervenuti nei termini ed all’esame della documentazione allegata. Dichiara, in via provvisoria, ammesse tutte le Ditte offerenti e procede alla lettura delle relative offerte, riconosciute complete e regolari, con il seguente risultato: Ditta Elenco Fatture anno 2001 – Relative alla fornitura di gasolio per riscaldamento presso gli Uffici regionali della Giunta regionale Fattura n. 22 del 7/1/2002 C 3.720,00 Fattura n. 165 del 17/1/2002 C 3.720,00 Fattura n. 169 del 17/1/2002 C 2.232,00 Fattura n. 250 del 23/1/2002 C 3.720,00 Prezzo al netto di Iva 1) Ditta F.lli Boccuto L. 1.553 2) Ditta Fag Petroli s.r.l. L. 1.198 3) Ditta Camastra Petroli s.r.l. L. 1.459.5 Fattura n. 360 del 30/1/2002 C 1.488,00 4) L M Petroli s.r.l. L. 1.252 Fattura n. 361 del 30/1/2002 C 2.232,00 5) Ditta F.lli Circosta L. 1.6000 Fattura n. 381 dell’1/2/2002 C 3.720,00 Il Presidente, constatato che la migliore offerta è stata prodotta dalla – Ditta FAG Petroli s.r.l. dichiara la stessa aggiudicataria dell’appalto in oggetto con il prezzo corrispondente a lire 1.1984 al netto di IVA. Fattura n. 477 del 12/2/2002 C 2.232,00 Fattura n. 480 del 13/2/2002 C 2.232,00 Alle operazioni di gara sono presenti i legali rappresentanti delle ditte...................................................................................... Osservazioni ................................................................................ Fattura n. 527 del 19/2/2002 C 3.720,00 Fattura n. 790 del 25/3/2002 C 3.900,00 Totale C 32.916,00 Alle ore 13.10 si conclude la seduta. Letto, confermato e sottoscritto Il Presidente F.to Illeggibile I Funzionari F.to Illeggibile DECRETO n. 5388 del 16 maggio 2002 Liquidazione contributo a favore dell’Associazione CPS centro promozione formazione attività spettacolo con sede in Cerisano, via Chiusa Quintieri, 68 cap. 1004102. Ditta Fag Petroli s.r.l. Bivio Statale, 19 Malaspina Lamezia Terme – Catanzaro Elenco Fatture anno 2001 – Relative alla fornitura di gasolio per riscaldamento presso gli Uffici regionali della Giunta regionale. Fattura n. 2131 del 23/11/2001 C 2.227,99 Fattura n. 2355 del 7/12/2001 C 2.970,65 Fattura n. 2439 del 13/12/2001 C 3.713,32 IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che la G.R., con atto deliberativo n. 689 del 24/ 7/2001 ha concesso alla Associazione CPS Centro per la Promozione e la Formazione delle attività di spettacolo con sede in Cerisano via Chiusa Quintieri, 29 un contributo di lire 5.000.000 (cinquemilioni) per la realizzazione della Mostra delle opere del M° Carlo Mendicino che si svolgerà dal 28 settembre al 7 ottobre 2001 presso il Palazzo Arnone del Comune di Cosenza; 10816 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 RITENUTI gli stessi conformi a quanto richiesto con la nota su menzionata; PRESO ATTO: — che con nota prot. n. 9901 dell’11/9/2001 si invitava l’Associazione CPS a voler trasmettere, entro i termini di 90 giorni la documentazione necessaria al fine di procedere all’emissione del relativo mandato di pagamento; — che con nota del 7/1/2001 acquisita al prot. n. 119 della Presidenza l’Associazione ha trasmesso gli atti richiesti; RITENUTI gli stessi conformi a quanto richiesto con la nota su menzionata; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 concernente la separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 4 del 15/7/1999; ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. 8/2002, art. 45; DECRETA Di liquidare all’Associazione CPS centro per la promozione e la formazione delle attività di spettacolo via Chiusa Quinteri, 68 con sede in Cerisano, il contributo di C 2.582,28 (L. 5.000.000 cinquemilioni) per la realizzazione della Mostra delle opere M° Carlo Mendicino svoltasi a palazzo Arnone Cosenza, dal 9 al 24 novembre 2001, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Vladimir Eduardo Costabile nato a Cosenza il 31/1/ 1982 e residente in via Chiusa Quintieri, 68, in qualità di Presidente, da inviare allo stesso; Di imputare la somma di C 2.582,28 (L. 5.000.000) sul Cap. n. 1004102 giusta impegno n. 5657 del 26/7/2001. Catanzaro, lı̀ 16 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Antonio Ranieri VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 concernente la separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 4 del 15/7/1999; ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. 8/2002, art. 45; DECRETA Di liquidare al Rotaract Club di Catanzaro, il contributo di C 516,46 (L. 1.000.000 unmilione) per la realizzazione della manifestazione dello scambio delle consegne di fine anno sociale, svoltasi presso le Terrazze Hamilton di Copanello, in data 13 luglio 2001, mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Presidente pro-tempore sig.ra Gregorace Elvia, nata a Catanzaro il 13/7/1977 e residente in Catanzaro via Nicola Misasi, da inviare alla stessa; Di imputare la somma di C 516,46 (L. 1.000.000) sul Cap. n. 1004102 giusta impegno n. 5657 del 26/7/2001. Catanzaro, lı̀ 16 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Antonio Ranieri DECRETO n. 5390 del 16 maggio 2002 Liquidazione contributo a favore dell’Associazione Musica ed Arte Aulos di Lamezia Terme via G. Verdi, 3 cap. 1004102. IL DIRIGENTE DEL SETTORE DECRETO n. 5389 del 16 maggio 2002 Liquidazione contributo a favore del Rotaract Club di Catanzaro cap. 1004102. PREMESSO che la G.R., con atto deliberativo n. 689 del 24/ 7/2001 ha concesso all’Associazione Musica ed Arte Aulos di Lamezia Terme, un contributo di L. 3.000.000 (tremilioni) per la realizzazione di un progetto di attività corale «Polifonica Aulos» che ha come obiettivo la realizzazione di concerti, musicals e spettacoli, che sarà realizzato presumibilmente nei periodi maggio-giugno e ottobre-dicembre 2001; IL DIRIGENTE DEL SETTORE PRESO ATTO: PREMESSO che la G.R., con atto deliberativo n. 689 del 24/ 7/2001 ha concesso al Rotaract di Catanzaro, un contributo di L. 1.000.000 (unmilione) per la realizzazione della manifestazione dello scambio delle consegne di fine anno sociale, svoltasi presso le Terrazze Hamilton di Copanello, in data 13 luglio 2001; PRESO ATTO: — che con nota prot. n. 10198 del 25/9/2001 si invitava il Rotaract di Catanzaro a voler trasmettere, entro i termini di 90 giorni, la documentazione necessaria al fine di procedere all’emissione del relativo mandato di pagamento; — che con nota del 20/10/2001 acquisita al prot. n. 11689 della Presidenza il Rotaract ha trasmesso gli atti richiesti; — che con nota prot. n. 10198 del 25/9/2001 si invitava L’Associazione Musica e Arte di Lamezia Terme a voler trasmettere, entro i termini di 90 giorni, la documentazione necessaria al fine di procedere all’emissione del relativo mandato di pagamento; — che con nota del 3/12/2001 acquisita al prot. n. 12677 della Presidenza l’Associazione ha trasmesso gli atti richiesti; RITENUTI gli stessi conformi a quanto richiesto con la nota su menzionata; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 concernente la separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 4 del 15/7/1999; ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. 8/2002, art. 45; DECRETA Di liquidare all’Associazione Musica e Arte Aulos via G. Verdi n. 3 di Lamezia Terme, il contributo di C 1.549,37 (L. 3.000.000) per la realizzazione del concerto di musica corale della Polifonica Aulos dell’omonima Associazione, svolto il 10/ 11/2001 all’interno della manifestazione Premio Letterario Internazionale Feudo di Maida presso l’Agripark il Passo di Maida, mediante assegno circolare non trasferibile presso Sportello Carime Regione Calabria, con quietanza alla sig.ra D’Audino Rosa nata il 20/10/1966 a Nicastro, legale rappresentante della Associazione medesima; 10817 DECRETA Di liquidare a The International Associations of Lions Clubs di Vibo Valentia con sede in Vibo Valentia Corso Umberto I, 131, un contributo di C 10.329,14 (L. 20.000.000 ventimilioni) per la realizzazione della manifestazione «Processo storico alla città di Pizzo Calabro imputata di regicidio per la morte di Gioacchino Murat» svoltasi nei saloni del castello di Pizzo il 6 e il 7 luglio 2001, mediante accreditamento sul c/c n. 151145 Banca Carime Agenzia 2 Vibo Valentia cod. 3067.6 – 42832.6; Di imputare la somma di C 10.329,14 (L. 20.000.000) sul cap. n. 1004102 giusta impegno n. 2789 del 18/5/2001. Catanzaro, lı̀ 16 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Antonio Ranieri Di imputare la somma di C 1.549,37 (L. 3.000.000) sul Cap. n. 1004102 giusta impegno n. 5657 del 26/7/2001. Catanzaro, lı̀ 16 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Antonio Ranieri DECRETO n. 5392 del 16 maggio 2002 Delibera della G.R. n. 204 del 12/3/2002. Concessione contributo al C3 Internazionale Centro Culturale Calabrese nel Mondo – Adempimenti. IL DIRIGENTE DEL SETTORE DECRETO n. 5391 del 16 maggio 2002 Liquidazione contributo a favore The International Association of Lions Clubs di Vibo Valentia cap. 1004102. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che la G.R., con atto deliberativo n. 416 del 16/ 5/2001 ha concesso a «The International Association of Lions Clubs Vibo Valentia, un contributo di L. 20.000.000 (ventimilioni) per la realizzazione della manifestazione storico-politico riguardante la città di Pizzo Calabro in programma nei giorni 29 e 30 giugno 2001; PRESO ATTO: — che con nota prot. n. 7500 del 4/6/2001 si invitava lo stesso Lions Clubs a voler trasmettere entro i termini di 90 giorni la documentazione necessaria al fine di procedere all’emissione del relativo mandato di pagamento; VISTA la nota del 10/7/2001, del C3 Internazionale «Centro Culturale Calabrese – Associazione Calabresi nel Mondo» con la quale è stata partecipata l’organizzazione della X Edizione del Premio Internazionale «La Calabria nel Mondo» nella sala Promoteca del Campidoglio; VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 204 del 12/3/2002 che, tra l’altro, ha determinato la concessione di un contributo di C 10.330,00 per la richiamata iniziativa; DATO ATTO che con nota del 29/11/2001, il Centro Calabrese ha trasmesso la rendicontazione delle spese sotenute per la manifestazione svoltasi in data 23/10/2001; PRESO ATTO che la documentazione risulta rispondente per poter procedere all’erogazione del contributo; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; — viste le note del 30/11/2001, 8/4/2002 e 19/4/2002 acquisite al protocollo 12154, 2904 e 3205 della Presidenza, con la quale il Lions Clubs di Vibo Valentia ha trasmesso gli atti richiesti; ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. 8/2002, art. 45; RITENUTI gli stessi conformi a quanto richiesto con la nota su menzionata; DECRETA VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99, concernente la separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione; VSTO il D.D.G. n. 4 del 15/7/1999; — di liquidare per le motivazioni esposte in narrativa, al «C3 Internazionale Centro Culturale Calabrese – Associazione Calabresi nel Mondo» la somma di C 10.330,00; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 4 del 15/7/99; ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. 8/2002, art. 45; — di gravare la somma di C 10.330,00 sul cap. 1004102 dell’esercizio finanziario 2002 giusto impegno n. 347 dell’11/3/ 2002 assunto con Delibera n. 204 del 12/3/2002; 10818 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 — di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento di C 10.330,00 a favore del «C3 Internazionale Centro Culturale Calabrese – Associazione Calabresi nel Mondo» mediante bonifico bancario 30214 – ABI 3104 – CAB 3211 presso la Deutsche Bank – Via Sebino 45 – 00199 Roma intestato allo stesso Centro. CONSIDERATO che la materia in esame rientra nella delega conferita al Dirigente del Settore n. 2 con Decreto del Dirigente Generale n. 8 del 2/8/1999; DECRETA Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e confermati: Catanzaro, lı̀ 16 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Antonio Ranieri DECRETO n. 5393 del 16 maggio 2002 Piano interventi Settore Emigrazione ed Immigrazione anno 2000 – Concessione di un ulteriore contributo a saldo della spesa autorizzata per il Centro di Accoglienza «Oasi Francescana» sito in Cosenza. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il Decreto n. 518 dell’8/11/2000 con il quale si rinviava ad atto successivo l’impegno della somma di L. 500.000.000 pari ad C 258.228,45 su cap. 4342101 sul Bilancio regionale 2000, destinata ad Enti od Associazioni che operano nel settore dell’Immigrazione, per attività e ristrutturazione di immobili da destinare a Centri di Accoglienza; VISTA la richiesta, inoltrata dall’«Oasi Francescana» di Cosenza, regolarmente iscritta all’Albo Nazionale del Dipartimento degli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. A/62/2000/CS, per l’ampliamento della struttura di accoglienza già esistente per un importo di L. 200.000.000 pari ad C 103.291,38; VISTO il Decreto n. 8759 del 13/9/2001 con il quale è stato svincolato il 50% del contributo concesso di L. 100.000.000; VISTA la nota n. 92/02 del 26 marzo 2002 inoltrata dall’Oasi Francescana, con la quale sollecitava un sopralluogo per ottenere il saldo del rimanente 50% in quanto i lavori eseguiti superano abbondantemente la somma assegnata; CONSIDERATO che si è potuto verificare sul posto che lo stato dei lavori eseguiti alla data del 29 marzo 2002 risultavano superiori all’ammontare della somma assegnata; — di liquidare a favore dell’Oasi Francescana di Cosenza l’importo di L. 100.000.000 pari ad C 51.645,69; — di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere relativo mandato di pagamento a favore dell’Oasi Francescana – via Riforma n. 4 - Cosenza, rappresentante legale Padre Fedele Bisceglia Codice Fiscale n. 98041430780 Banca Popolare di Crotone via della Resistenza n. 4 Castrolibero c.c.b. n. 820715 ABI 5256 CAB 88800; — di far gravare la spesa complessiva di L. 100.000.000 pari ad C 51.645,69 sul capitolo 7003101 fondi perenti ex cap. 4342101 del Bilancio regionale 2000 – impegno di spesa n. 6034 del 24/11/2000, che conserva tuttora sufficiente disponibilità; — il presente Decreto sarà trasmesso per la pubblicazione al BUR Calabria e notificato in conformità al D.P.G.R. 3454/90. Catanzaro, lı̀ 16 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Francesco Simonetti DECRETO n. 5394 del 16 maggio 2002 Cap. 7003101 fondi perenti ex cap. 4342101 Bilancio regionale 2000 – Piano Interventi Settore Emigrazione Immigrazione – Concessione di un ulteriore contributo pari al 30% della spesa autorizzata per la Diocesi – Eparchia di Lungro e riferita alla ristrutturazione di un edificio da destinarsi a centro di accoglienza per immigrati non comunitari. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la documentazione contabile da cui si evince che i lavori eseguiti ammontano a L. 256.923.716; VISTO il decreto n. 518 dell’8/11/2000, con il quale si rinviava ad atto successivo l’impegno della somma di L. 500 milioni pari ad C 258.228,45 sul cap. 4342101 del Bilancio regionale 2000 destinata ad Enti o Associazioni che operano nel settore Immigrazione per attività e ristrutturazione di immobili da destinare a Centri di accoglienza; RITENUTO di dover accogliere la suddetta richiesta di svincolo dell’ulteriore 50% a saldo del contributo concesso di L. 100.000.000 pari ad C 51.645,690; VISTO l’impegno di spesa n. 6034 del 24/11/2000 fondi perenti ex cap. 4342101 del bilancio regionale relativo all’anno 2000 che conserva tutt’ora sufficiente disponibilità; TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del credito per cui si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (Art. 45 L.R. n. 8/2002); VISTA la richiesta inoltrata dalla Diocesi dell’Eparchia di Lungro per la ristrutturazione di un edificio da destinare a centro di accoglienza per un importo complessivo di L. 340.000.000 pari ad C 175.595,34; VISTO il D.P.G.R. n. 354 recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione»; VISTO il Decreto n. 5422 del 14/6/2001 con il quale è stato svincolato il 50% del contributo concesso di L. 170.000.000 pari ad C 87.797,67; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTA la richiesta inoltrata in data 22/2/2002 dalla Diocesi dell’Eparchia di Lungro, per sollecitare un sopralluogo ed ottenere l’ulteriore 30% del contributo assegnato; CONSIDERATO che si è potuto verificare sul posto lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti alla data del 26 marzo 2002; VISTA la documentazione contabile da cui si evince che i lavori eseguiti ammontano a L. 170.000.000 pari ad C 87.797,67; RITENUTO di dover accogliere la richiesta dello svincolo dell’ulteriore 30% del contributo concesso corrispondente a L. 102.000.000 pari ad C 52.678,60; TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del credito per cui si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. n. 8/2002); VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99, recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione». CONSIDERATO che la materia in esame rientra nella delega conferita al Dirigente del Settore 2 con Decreto del Dirigente Generale n. 8 del 2/8/99; 10819 VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; VISTO il Decreto del Dirigente Generale del 1o Dipartimento n. 3996 del 12/4/2002 concernente l’affidamento ad interim al Dr. A. Musolino del Servizio n.2 – Autoparco e Centro Mezzi Protezione Civile; VISTE le Delibere della Giunta regionale n. 638 del 27/9/2000 e 932 del 31/10/2001; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; PREMESSO che entro il 30 maggio 2002 dovrà provvedersi al pagamento delle tasse patrimoniali di circolazione degli automezzi di proprietà dell’ente scaduti il 30 aprile 2002; CHE per tale adempimento sono stati predisposti gli elenchi sulla base dei rispettivi codici di riferimento; CONSTATATO che l’importo da corrispondere a favore dell’ACI di Catanzaro, come risulta dal prospetto predisposto ed allegato al presente provvedimento, è stato determinato in C 4.979,40; CHE con Decreto del Dirigente n. 1347 del 15/2/2002 si è provveduto ad assumere, in data 13/2/2002, impegno di spesa n. 5 sul capitolo 1005108 2002; DECRETA — per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e confermati, — di liquidare a favore della Diocesi dell’Eparchia di Lungro l’importo di L. 102.000.000 pari ad C 52.678,60 come ulteriore acconto del 30% del contributo concesso; — di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere relativo mandato di pagamento a favore della Diocesi dell’Eparchia – C.so Skandenberg 87010 Lungro − rappresentante legale il Vescovo Ercole Lupinacci; Cod. Fisc. 94001120784; Banca Carime Agenzia di Lungro Corso Skandenberg n. 86; c.c.b. n. 51/ 2162/59, ABI 03067 – CAB 80790; — di gravare la spesa complessiva di L. 102.000.000 pari ad C 52.678,60 sul Capitolo 7003101 fondi perenti ex Cap. 4342101 del bilancio regionale 2000 impegno di spesa n. 6034 del 24/11/2000, che conserva tutt’ora sufficiente disponibilità; — il presente atto sarà trasmesso, per la pubblicazione, al B.U.R. e notificato in conformità al D.P.G.R. n. 354/99. Catanzaro, lı̀ 16 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Francesco Simonetti RITENUTO necessario procedere al pagamento delle tasse patrimoniali; VERIFICATA l’istruttoria compiuta dall’Ufficio n. 10 − Affari amministrativi; ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. 8/2002, art. 45; DECRETA — per le motivazioni di cui in premessa, di pagare all’ACI di Catanzaro, P.I. 00100520790, mediante assegno Carime N.T. di C 4.979,40 intestato all’ACI di Catanzaro, da consegnare al rag. Mario Rotella nella qualità di Responsabile dell’Ufficio n. 10 – Affari amministrativi; — di gravare la spesa complessiva di C 4.979,40 a fronte dell’impegno di spesa già assunto al n. 5 del 13/2/2002 sul capitolo 1005108/2002 con Decreto del Dirigente n. 1347 del 15/2/ 2002. Il presente Decreto sarà trasmesso per la pubblicazione al BURC e notificato in conformità al D.P.G.R. 206/2000. DECRETO n. 5395 del 16 maggio 2002 Pagamento Tasse di Circolazione – Scadenza aprile 2002. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTI gli artt. 28 e 30 della L.R. 7/96; Catanzaro, lı̀ 16 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Antonio Ranieri 10820 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 Sigla Pro Targa Tipo B/D Anno Scad. Cod. Tar. P.T. A/07 11 CZ531751 Thema 16V B 1992 Apr. 01 108 KW 1 A/08 24 AJ777WG Lancia Dedra B 1996 Apr. 01 74 KW 1 B/06 12 AM047DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 1 B/09 25 AM044DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 2 26 AM045DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 3 27 AM049DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 4 28 AM050DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 5 29 AM051DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 6 30 AM052DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 7 31 AM053DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 8 B/15 27 AM046DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 9 B/19 29 AM014DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 10 30 AM016DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 11 31 AM017DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 12 32 AM018DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 13 33 AM019DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 14 34 AM020DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 15 35 AM021DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 16 B/21 06 AM015DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 17 B/26 48 CZ450928 Panda 4x4 B 1989 Apr. 01 37 KW 1 49 CZ451108 Panda 4x4 B 1989 Apr. 01 37 KW 2 12 AM022DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 18 13 AM023DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 19 14 AM024DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 20 15 AM025DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 21 21 AM026DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 22 22 AM029DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 23 23 AM030DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 24 24 AM031DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 25 25 AM032DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 26 26 AM033DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 27 27 AM034DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 28 28 AM035DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 29 29 AM036DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 30 30 AM037DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 31 31 AM038DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 32 B/28 B/31 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 10821 Pro Targa Tipo B/D Anno Scad. Cod. Tar. P.T. 32 AM039DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 33 B/34 06 AM027DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 34 B/35 05 AM028DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 35 B/40 11 AM040DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 36 12 AM041DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 37 13 AM042DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 38 14 AM043DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 39 16 CZ451113 Panda 4x4 B 1989 Apr. 01 37 KW 3 17 AM048DW Panda 4x4 B 1996 Apr. 01 40 KW 40 21 CZ451536 Panda 4x4 B 1989 Apr. 01 37 KW 4 Sigla V/61 108x2,58x1 = 278,64 74x2,58x1 = 190,92 40x2,58x40 = 4.128,00 37x2,58x4 = CHE con Decreto del Dirigente n. 1347 del 15/2/2002 si è provveduto ad assumere in data 13/2/2002 impegno di spesa n. 05 sul capitolo 1005108; RITENUTO, pertanto, doveroso liquidare le note spese sostenute negli anni 2001 e 2002 dal personale di seguito elencato per l’importo a fianco di ciascuno segnato e per una spesa complessiva di C 276,97, IVA inclusa: 381,84 C 4.979,40 — Amendola Enzo – C.F. MNDNZE53E027110F C 70,40 Il Responsabile dell’Ufficio n. 10 Affari Amministrativi Rag. Mario Rotella — Calabrese Aldo – C.F. CLBLNC55L07E031S — Lupia Salvatore – C.F. LPUSVT60M17C5424 C 58,06 C 276,97 Totale DECRETO n. 5396 del 16 maggio 2002 Liquidazione note spese. C 147,97 VERIFICATA l’istruttoria compiuta dall’Ufficio n. 10 – Affari Amministrativi; ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. 8/2002, art. 45; IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTI gli artt. 28 e 30 della L.R. 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; VISTO il Decreto del Dirigente Generale del 1o Dipartimento n. 3996 del 12/4/2002 concernente l’affidamento ad interim al Dr. A. Musolino del Servizio n. 2 – Autoparco e Centro Mezzi Protezione Civile; VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 638 del 27/9/ 2000; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; PREMESSO che il personale autista assegnato alla guida di automezzi di proprietà ed in uso alla Regione, durante le gite di Servizio, provvede direttamente al pagamento di spese di ricovero, soccorso e di materiali necessari per eventuali emergenze; CHE, per le spese effettuate, gli autisti richiedono il rimborso con apposita modulistica e con allegate le pezze giustificative, quali fatture e/o ricevute fiscali e relativo foglio di percorrenza; DECRETA Per la causale di cui in premessa: — di liquidare e pagare a favore dei dipendenti in premessa elencati l’importo a fianco di ciascuno segnato; — di gravare la spesa complessiva di C 276,97, IVA compresa, a fronte dell’impegno di spesa già assunto al n. 5 del 13/2/ 2002 sul capitolo 1005108/2002 con Decreto del Dirigente n. 1347 del 15/2/2002; Il presente Decreto sarà notificato in conformità al D.P.G.R. 206 del 15/12/2000. Catanzaro, lı̀ 16 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Antonio Ranieri 10822 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 5397 del 16 maggio 2002 Pagamento fattura auto noleggio a lungo termine ditta Lease Plan – Sesto S. Giovanni (MI). IL DIRIGENTE DEL SETTORE — di liquidare e pagare alla Ditta Lease Plan S.p.A. – Sesto S. Giovanni (MI) P.I. 02615080963 la fattura n. 2218825 del 23/2/ 2002 di C 2.867,08, IVA compresa; — di gravare la spesa di C 2.867,08, IVA compresa, a fronte dell’impegno di spesa già assunto al n. 5 del 13/2/2002 sul capitolo 1005108 con Decreto del Dirigente n. 1347 del 15/2/2002. VISTI gli artt. 28 e 30 della L.R. 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 e successivo del 5/12/ 2000, n. 206; Il presente Decreto sarà notificato in conformità al D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. Catanzaro, lı̀ 16 maggio 2002 VISTO il Decreto del Dirigente Generale del I Dipartimento n. 3996 del 12/4/2002 concernente l’affidamento ad interim al Dott. A. Musolino del Servizio n. 2 – Autoparco e Centro Mezzi Protezione Civile; Il Dirigente del Settore Dott. Antonio Ranieri VISTA le Delibera della Giunta regionale n. 504 dell’11/6/ 2001; VISTO il Decreto del Dirigente n. 11167 dell’8/11/2001; PREMESSO che con il Decreto di cui sopra si è provveduto a commissionare alle imprese rimaste aggiudicatarie del servizio di noleggio a lungo termine di automezzi senza conducente per le Pubbliche amministrazioni, indetto dalla Consip S.p.A., ordinativi di fornitura (allegato B – in atti) corredati dei moduli di ritiro usato (allegato B1 – in atti); CHE la Ditta Lease Plan Italia S.p.A. – Sesto S. Giovanni (MI), che si è aggiudicata il lotto n. 3 – Station Wagon, a seguito dell’ordine formulato in data 12/11/2001, prot. 4674, ha provveduto, in data 22/2/2002, alla consegna degli automezzi tipo Marea JTD tg. BZ003ZD, BY604LA e BY605LA; CHE gli automezzi suddetti, sono regolarmente utilizzati dall’autocentro regionale e delle Sezioni Decentrate degli Autoparchi di Cosenza e Reggio Calabria; CHE, per come previsto al punto 12 della Guida Utente – Convenzione Noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, la Ditta Lease Plan Italia S.p.A. – Sesto S. Giovanni (MI) ha emesso la fattura n. 2218825 del 26/3/2002 di C 2.867,08, iva compresa, per il periodo 23/2/02-30/4/2002; CHE dette fatture sono state riscontrate per regolarità dall’Ufficio n. 10 – Affari Amministrativi; CHE, con Decreto del Dirigente n. 1347 del 15/2/2002, si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa n. 5 del 13/2/2002 sul capitolo n. 1005108/2002; RITENUTO doveroso liquidare alla Ditta Lease Plan Italia S.p.A. – Sesto S. Giovanni – (MI) P.I. 02615080963 la fattura n. 2218825 del 23/2/2002 per un importo di C 2.867,08, IVA compresa; VERIFICATA l’istruttoria compiuta dall’Ufficio di cui sopra; ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. 8/2002, art. 45; DECRETO n. 5398 del 16 maggio 2002 Pagamento fattura auto noleggio a lungo termine ditta Europcar Lease – Roma. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTI gli artt. 28 e 30 della L.R. 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 e successivo del 5/12/ 2000, n. 206; VISTO il Decreto del Dirigente Generale del I Dipartimento n. 3996 del 12/4/2002 concernente l’affidamento ad interim al Dott. A. Musolino del Servizio n. 2 – Autoparco e Centro Mezzi Protezione Civile; VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 504 dell’11/6/ 2001; VISTO il Decreto del Dirigente n. 11167 dell’8/11/2001; PREMESSO che con il Decreto di cui sopra si è provveduto a commissionare alle imprese rimaste aggiudicatarie del servizio di noleggio a lungo termine di automezzi senza conducente per le Pubbliche amministrazioni, indetto dalla Consip S.p.A., ordinativi di fornitura (allegato B – in atti) corredati dai moduli di ritiro usato (allegato B1 – in atti); CHE la Ditta Europcar Lease s.r.l. – Roma – Partita Iva n. 04598221002 − che si è aggiudicata il lotto n. 5 – veicoli commerciali, a seguito dell’ordine formulato in data 12/11/2001, prot. 4672, ha provveduto, in data 30/11/2001, alla consegna dell’automezzo tipo DOBLO 19 tg. BX 568 YP; CHE l’automezzo suddetto, con verbale n. 5116 del 14/12/ 2001 è stato consegnato al Centro Radio regionale; CHE, per come previsto al punto 12 della Guida Utente – Convenzione Noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, la Ditta Europcar Lease s.r.l. ha emesso le fatture n. 25580 del 27/2/2002 e n. 40348 del 27/3/02, per complessivi C 892,44, IVA compresa, per il periodo 1/2/2002 al 31/3/2002; DECRETA Per la causale di cui in premessa: CHE dette fatture sono state riscontrate per regolarità dall’ufficio n. 10 – Affari Amministrativi; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 CHE, con Decreto del Dirigente n. 1347 del 15/2/2002, si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa n. 5 del 13/2/2002 sul capitolo n. 1005108/2002; RITENUTO doveroso liquidare alla Ditta Europcar Lease di Roma le fatture suddette; VERIFICATA l’istruttoria compiuta dall’Ufficio di cui sopra; ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. 8/2002, art. 45; DECRETA 10823 CHE, per l’esercizio e la manutenzione degli automezzi di proprietà ed in uso alla Regione, necessita provvedere alla liquidazione delle fatture alle ditte operanti sul territorio regionale iscritte nel relativo albo della CC.II.AA.; CHE, per detti servizi, le ditte incaricate hanno emesso le relative fatture riscontrate per regolarità, congruità dei prezzi e sconti praticati sui listini vigenti, dall’Ufficio n. 10 – Affari Amministrativi; CHE con Decreto dirigenziale n. 12643 del 13/11/2001, si è provveduto al consolidamento dell’impegno di spesa già assunto e n. 291 dell’1/3/2001 – Capitolo 1005108 – per il pagamento di fatture residue emesse fino al 31/12/2001; Per la causale di cui in premessa: — di liquidare e pagare alla Ditta Europcar Lease – Roma P.I. 04598221002 le fatture n. 25580 del 27/2/2002 e n. 40348 del 27/3/2002 per complessivi C 892,44, IVA compresa; — di gravare la spesa di C 892,44, IVA compresa, a fronte dell’impegno di spesa già assunto al n. 5 del 13/2/2002 sul capitolo 1005108 con Decreto del Dirigente n. 1347 del 15/2/2002. Il presente Decreto sarà notificato in conformità al D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. RITENUTO doveroso liquidare alle ditte le fatture riportate analiticamente negli allegati elenchi dal n. 1 al n. 2 che del presente atto sono parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di 530,68 C, IVA compresa; VERIFICATA l’istruttoria compiuta dall’Ufficio di cui sopra; ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. 8/2002, art. 45; DECRETA Catanzaro, lı̀ 16 maggio 2002 Per la causale di cui in premessa: IL Dirigente del Settore Dott. Antonio Ranieri DECRETO n. 5399 del 16 maggio 2002 Liquidazione fatture a ditte diverse anno 2001 IL DIRIGENTE DEL SETTORE — di liquidare e pagare a favore di ciascuna delle ditte l’importo a saldo delle fatture riportate negli allegati elenchi dal n. 1 al n. 2; — di gravare la spesa complessiva di 530,68 C – IVA compresa – a fronte dell’impegno di spesa già assunto al n. 291 dell’1/3/2001 sul capitolo 1005108/2001 consolidato con Decreto dirigenziale n. 12643 del 30/11/2001. Il Presente Decreto sarà notificato in conformità al D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTI gli artt. 28 e 30 della L.R. 7/96; Catanzaro, lı̀ 16 maggio 2002 VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; Il Dirigente del Settore Dott. Antonio Ranieri VISTO il Decreto del Dirigente Generale del I Dipartimento n. 3996 del 12/4/2002 concernente l’affidamento ad interim al Dr. A. Musolino del Servizio n. 2 – Autoparco e Centro Mezzi Protezione Civile; VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 932 del 31/10/01; REGIONE CALABRIA Giunta Regionale Dipartimento della Presidenza VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; VISTI i Decreti Dirigenziali n. 11659 del 15/11/2001 e n. 14205 del 13/12/2001; PREMESSO che, con l’atto deliberativo di cui sopra, la Giunta regionale ha autorizzato l’espletamento delle licitazioni private – lett. b) art. 2 D.P.G.R. 24/6/99 n. 354; CHE sono in itinere le licitazioni private per la fornitura di pneumatici e per la fornitura di componenti meccaniche, elettriche e di carrozzeria, nonché riparazioni ordinarie e straordinarie per manutenzioni e revisioni periodiche degli automezzi di proprietà ed in uso all’Ente, indette con i Decreti dirigenziali n. 11659/01 e n. 14205/01; SERVIZIO n. 2 (Autoparco e Centro Mezzi Protez. Civ.) Ditta Bacciarelli Bruno & F.lli – V.le A. Moro Tr. Neri – Reggio Calabria N.ro Data Importo Oggetto della fornitura 84 28/12/2001 220.500 Riparazione automezzo Totale 220.500 Pari ad C 113,88 10824 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 Ditta Centro Revisione Jonico Autofficina Autorizzata Fiat di Larosa Giuseppe & C. s.a.s. – Via Crotone, 16 – Bovalino (RC) N.ro Data Importo Oggetto della fornitura 57 12/12/2001 483.840 Riparazione automezzo 62 27/12/2001 194.817 Riparazione autovettura 63 28/12/2001 128.400 Riparazione autovettura Totale 807.057 Pari ad C 416,81 DECRETO n. 5400 del 16 maggio 2002 Iscrizione Organizzazione di Protezione Civile «Associazione Maria Tarsitano» con sede in Lorica Fraz. di Pedace (CS), nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Sezione Specifica di Protezione Civile art. 6 LeggeQuadro Nazionale n. 266/91 e art. 5 L.R. n. 4 del 10/2/1997. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la Legge 11 agosto 1991 n. 266; VISTA la Legge 24 febbraio 1992 n. 225; VISTA la L.R. n. 18 del 19 aprile 1995 e successive modificazioni (L.R. n. 10/97); CHE la suddetta Organizzazione di Volontariato, cosı̀ come risulta dallo Statuto, è una associazione pluralistica e democratica ed opera senza fine di lucro; CHE in data 15/4/2002, è stato effettuato il sopralluogo da personale del Settore 4 di Protezione civile presso la sede dell’Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile «Associazione Maria Tarsitano»; CHE l’Associazione di che trattasi possiede i requisiti ai fini dell’iscrizione nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, nella «Sezione Specifica di Protezione Civile»; PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90 di tutti gli atti direttamente a lui assegnati e verificata dal Dirigente del Servizio n. 18 «Volontariato – Formazione – Informazione – Addestramento – Pianificazione – Definizione dei Modelli e delle Procedure Previsione di Valutazione della Situazione di Rischio» che ha confermato la regolarità del presente atto; DECRETA Di iscrivere l’Organizzazione di Protezione Civile «Associazione Maria Tarsitano» con sede in Lorica fraz. di Pedace (CS) via Complesso Scolastico di Lorica, nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, nella Sezione Specifica di Protezione Civile, ai sensi dell’art. 6 della Legge-Quadro Nazionale n. 266/91 ed ai sensi della L.R. n. 4/97. Catanzaro, lı̀ 16 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. A. Ranieri VISTO l’art. 5 della L.R. n. 4 del 10 febbraio 1997; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; DECRETO n. 5401 del 16 maggio 2002 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 dell’8/2/2001; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 3995 del 12/4/ 2002; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 4214 del 18/4/ 2002; Iscrizione Organizzazione di Protezione Civile PROCIV – Serre Calabre «Astore» con sede in Brognaturo (VV), nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Sezione Specifica di Protezione Civile art. 6 Legge-Quadro Nazionale n. 266/91 e art. 5 L.R. n. 4 del 10/2/1997. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la Legge 11 agosto 1991 n. 266; PREMESSO: VISTA la Legge 24 febbraio 1992 n. 225; CHE con istanza, acquisita agli atti di questo Settore in data 27/3/2002, prot. n. 1421, il sig. Aquino Francesco, nella qualità di Presidente dell’Associazione di Protezione Civile «Associazione Maria Tarsitano», ha richiesto l’iscrizione nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, nella «Sezione Specifica di Protezione Civile», come previsto dalle normative vigenti; CHE l’organizzazione di Protezione Civile di cui sopra, con sede in Lorica fraz. di Pedace (CS) via Complesso Scolastico di Lorica, come si evince dallo Statuto, regolarmente registrato, opera attraverso propria autonomia nei Comuni di Pedace, Aprigliano, San Giovanni in Fiore, della provincia di Cosenza dal 2001; VISTA la L.R. n. 18 del 19 aprile 1995 e successive modificazioni (L.R. n. 10/97); VISTO l’art. 5 della L.R. n. 4 del 10 febbraio 1997; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 dell’8/2/2001; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 3995 del 12/4/ 2002; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 4214 del 18/4/ 2002; PREMESSO: CHE con istanza, acquisita agli atti di questo Settore in data 22/11/2001, prot. n. 5192, il sig. Galloro Gino, nella qualità di Presidente dell’Associazione di Protezione Civile Prociv Serre Calabre «Astore», ha richiesto l’iscrizione nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, nella «Sezione Specifica di Protezione Civile», come previsto dalle normative vigenti; CHE l’organizzazione di Protezione Civile di cui sopra, con sede in Brognaturo (VV) via Annunziata n. 7, come si evince dallo Statuto, regolarmente registrato, opera attraverso propria autonomia nella provincia di Vibo Valentia dal 2001; CHE la suddetta Organizzazione di Volontariato, cosı̀ come risulta dallo Statuto, è una associazione pluralistica e democratica ed opera senza fine di lucro; CHE in data 28/2/2002, è stato effettuato il sopralluogo da personale del Settore 4 di Protezione Civile presso la sede dell’Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile Prociv – Serre Calabre «Astore»; CHE l’Associazione di che trattasi possiede i requisiti ai fini dell’iscrizione nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, nella «Sezione Specifica di Protezione Civile»; PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90 di tutti gli atti direttamente a lui assegnati e verificata dal Dirigente del Servizio n. 18 «Volontariato – Formazione – Informazione – Addestramento – Pianificazione – Definizione dei Modelli e delle Procedure Previsione di Valutazione della Situazione di Rischio» che ha confermato la regolarità del presente atto; DECRETA Di iscrivere l’Organizzazione di Protezione Civile Prociv – Serre Calabre «Astore» con sede in Brognaturo (VV) via Annunziata n. 7, nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, nella Sezione Specifica di Protezione Civile, ai sensi dell’art. 6 della Legge-Quadro Nazionale n. 266/91 ed ai sensi della L.R. n. 4/97. Catanzaro, lı̀ 16 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. A. Ranieri 10825 VISTA la Legge 24 febbraio 1992 n. 225; VISTA la L.R. n. 18 del 19 aprile 1995 e successive modificazioni (L.R. n. 10/97); VISTO l’art. 5 della L.R. n. 4 del 10 febbraio 1997; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 dell’8/2/2001; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 3995 del 12/4/ 2002; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 4214 del 18/4/ 2002; PREMESSO: CHE con istanza, acquisita agli atti di questo Settore in data 2/8/2001, prot. n. 3887, il sig. Calvano Cesare, nella qualità di Presidente dell’Associazione di Protezione Civile «M.A.C. – Onlus», ha richiesto l’iscrizione nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, nella «Sezione Specifica di Protezione Civile», come previsto dalle normative vigenti; CHE l’organizzazione di Protezione Civile di cui sopra, con sede in Paola (CS) viale Dei Giardini Str. F 1, n. 10, come si evince dallo Statuto, regolarmente registrato, opera attraverso propria autonomia nel comune di Paola della provincia di Cosenza dal 2000; CHE la suddetta Organizzazione di Volontariato, cosı̀ come risulta dallo Statuto, è una associazione pluralistica e democratica ed opera senza fine di lucro; CHE in data 24/2/2002, è stato effettuato il sopralluogo da personale del Settore 4 di Protezione Civile presso la sede dell’Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile «M.A.C. – ONLUS»; CHE l’Associazione di che trattasi possiede i requisiti ai fini dell’iscrizione nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, nella «Sezione Specifica di Protezione Civile»; PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90 di tutti gli atti direttamente a lui assegnati e verificata dal Dirigente del Servizio n. 18 «Volontariato – Formazione – Informazione – Addestramento – Pianificazione – Definizione dei Modelli e delle Procedure Previsione di Valutazione della Situazione di Rischio» che ha confermato la regolarità del presente atto; DECRETA DECRETO n. 5402 del 16 maggio 2002 Iscrizione Organizzazione di Protezione Civile «M.A.C. – Onlus» con sede in Paola (CS), nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Sezione Specifica di Protezione Civile art. 6 Legge-Quadro Nazionale n. 266/91 e art. 5 L.R. n. 4 del 10/2/1997. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la Legge 11 agosto 1991 n. 266; Di iscrivere l’Organizzazione di Protezione Civile «M.A.C. – ONLUS» – con sede in Paola (CS) viale dei Giardini Str. F 1, n. 10, nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, nella Sezione Specifica di Protezione Civile, ai sensi dell’art. 6 della Legge-Quadro Nazionale n. 266/91 ed ai sensi della L.R. n. 4/97. Catanzaro, lı̀ 16 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. A. Ranieri 10826 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 5403 del 16 maggio 2002 Iscrizione Organizzazione di Protezione Civile «Aquile Rosse», con sede in Albi, nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Sezione Specifica di Protezione Civile art. 6 Legge-Quadro Nazionale n. 266/91 e art. 5 L.R. n. 4 del 10/2/1997. DECRETA Di iscrivere l’Organizzazione di Protezione Civile «Aquile Rosse» con sede in Albi (CZ) via serra n. 1 c/o Palazzo Comunale, nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, nella Sezione Specifica di Protezione Civile, ai sensi dell’art. 6 della Legge – Quadro Nazionale n. 266/91 ed ai sensi della L.R. n. 4/97. IL DIRIGENTE DEL SETTORE Catanzaro, lı̀ 16 maggio 2002 VISTA la Legge 11 agosto 1991 n. 266; Il Dirigente del Settore Dott. A. Ranieri VISTA la Legge 24 febbraio 1992 n. 225; VISTA la L.R. n. 18 del 19 aprile 1995 e successive modificazioni (L.R. n. 10/97); VISTO l’art. 5 della L.R. n. 4 del 10 febbraio 1997; DECRETO n. 5404 del 16 maggio 2002 VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 dell’8/2/2001; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 3995 del 12/4/ 2002; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 4214 del 18/4/ 2002; Iscrizione Organizzazione di Protezione Civile Società Nazionale di Salvamento Sezione Territoriale «Locride» con sede in Locri (RC), nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Sezione Specifica di Protezione Civile art. 6 Legge – Quadro Nazionale n. 266/91 e art. 5 L.R. n. 4 del 10/2/1997. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la Legge 11 agosto 1991 n. 266; VISTA la Legge 24 febbraio 1992 n. 225; PREMESSO: CHE con istanza, acquisita agli atti di questo Settore in data 26/9/2001, prot. n. 4354, il sig. Rizzo Francesco, nella qualità di Presidente dell’Associazione di Protezione Civile «Aquile Rosse», ha richiesto l’iscrizione nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, nella «Sezione Specifica di Protezione Civile», come previsto dalle normative vigenti; VISTA la L.R. n. 18 del 19 aprile 1995 e successive modificazioni (L.R. n. 10/97); VISTO l’art. 5 della L.R. n. 4 del 10 febbraio 1997; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; CHE l’organizzazione di Protezione Civile di cui sopra, con sede in Albi (CZ) via Serra n. 1 c/o Palazzo comunale, come si evince dallo Statuto, regolarmente registrato, opera attraverso propria autonomia nella provincia di Catanzaro dal 2001; CHE la suddetta Organizzazione di Volontariato, cosı̀ come risulta dallo Statuto, è una associazione pluralistica e democratica ed opera senza fine di lucro; CHE in data 1/3/2002, è stato effettuato il sopralluogo da personale del Settore 4 di Protezione Civile presso la sede dell’Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile «Aquile Rosse»; CHE l’Associazione di che trattasi possiede i requisiti ai fini dell’iscrizione nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, nella «Sezione Specifica di Protezione Civile»; PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90 di tutti gli atti direttamente a lui assegnati e verificata dal Dirigente del Servizio n. 18 «Volontariato – Formazione – Informazione – Addestramento – Pianificazione – Definizione dei Modelli e delle Procedure Previsione di Valutazione della Situazione di Rischio» che ha confermato la regolarità del presente atto; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 dell’8/2/2001; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 3995 del 12/4/ 2002; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 4214 del 18/4/ 2002; PREMESSO: CHE con istanza, acquisita agli atti di questo Settore in data 31/1/2002, prot. n. 564, il sig. Pelle Giuseppe, nella qualità di Direttore di sezione dell’Associazione di Protezione Civile Società Nazionale di Salvamento – Sezione Territoriale «Locride», ha richiesto l’iscrizione nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, nella «Sezione Specifica di Protezione Civile», come previsto dalle normative vigenti; CHE l’organizzazione di Protezione Civile di cui sopra, con sede in Locri (RC) via Marconi n. 212, come si evince dallo Statuto, regolarmente registrato, opera attraverso propria autonomia nei comuni della Locride della provincia di Reggio Calabria dal 1996; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 CHE la suddetta Organizzazione di Volontariato, cosı̀ come risulta dallo Statuto, è una associazione pluralistica e democratica ed opera senza fine di lucro; 10827 VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 4214 del 18/4/ 2002; PREMESSO: CHE in data 12/4/2002, è stato effettuato il sopralluogo da personale del Settore 4 di Protezione Civile presso la sede dell’Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile Società Nazionale di Salvamento – Sezione Territoriale «Locride»; CHE l’Associazione di che trattasi possiede i requisiti ai fini dell’iscrizione del Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, nella «Sezione Specifica di Protezione Civile»; CHE con istanza, acquisita agli atti di questo Settore in data 27/7/2001, prot. n. 3808, il sig. Martire Pierluigi, nella qualità di Presidente dell’Associazione di Protezione Civile «Guardia-Ittico-Zoofila-Ambientale», ha richiesto l’iscrizione nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, nella «Sezione Specifica di Protezione Civile», come previsto dalle normative vigenti; PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90 di tutti gli atti direttamente a lui assegnati e verificata dal Dirigente del Servizio n. 18 «Volontariato – Formazione – Informazione – Addestramento − Pianificazione – Definizione dei Modelli e delle Procedure Previsione di Valutazione della Situazione di Rischio» che ha confermato la regolarità del presente atto; CHE l’organizzazione di Protezione Civile di cui sopra, con sede in Cosenza via delle Medaglie d’Oro n. 60, come si evince dallo Statuto, regolarmente registrato, opera attraverso propria autonomia nella Regione Calabria dal 2000; DECRETA CHE in data 22/4/2002, è stato effettuato il sopralluogo da personale del Settore 4 di Protezione Civile presso la sede dell’Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile «GuardiaIttico-Zoofila-Ambientale»; Di iscrivere l’Organizzazione di Protezione Civile Società Nazionale di Salvamento – Sezione Territoriale «Locride» con sede in Locri (RC) via Marconi n. 212, nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, nella Sezione Specifica di Protezione Civile, ai sensi dell’art. 6 della Legge-Quadro Nazionale n. 266/91 ed ai sensi della L.R. n. 4/97. Catanzaro, lı̀ 16 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. A. Ranieri DECRETO n. 5405 del 16 maggio 2002 Iscrizione Organizzazione di Protezione Civile «GuardiaIttico-Zoofila-Ambientale» con sede in Cosenza (CS), nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Sezione Specifica di Protezione Civile art. 6 Legge-Quadro Nazionale n. 266/91 e art. 5 L.R. n. 4 del 10/2/1997. IL DIRIGENTE DEL SETTORE CHE la suddetta Organizzazione di Volontariato, cosı̀ come risulta dallo Statuto, è una associazione pluralistica e democratica ed opera senza fine di lucro; CHE l’Associazione di che trattasi possiede i requisiti ai fini dell’iscrizione nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, nella «Sezione Specifica di Protezione Civile»; PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90 di tutti gli atti direttamente a lui assegnati e verificata dal Dirigente del Servizio n. 18 «Volontariato – Formazione – Informazione – Addestramento − Pianificazione – Definizione dei Modelli e delle Procedure Previsione di Valutazione della Situazione di Rischio» che ha confermato la regolarità del presente atto; DECRETA Di iscrivere l’Organizzazione di Protezione Civile «GuardiaIttico-Zoofila-Ambientale» con sede in Cosenza, via Medaglie d’Oro n. 60, nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, nella Sezione Specifica di Protezione Civile, ai sensi dell’art. 6 della Legge-Quadro Nazionale n. 266/91 ed ai sensi della L.R. n. 4/97. Catanzaro, lı̀ 16 maggio 2002 VISTA la Legge 11 agosto 1991 n. 266; Il Dirigente del Settore Dott. A. Ranieri VISTA la Legge 24 febbraio 1992 n. 225; VISTA la L.R. n. 18 del 19 aprile 1995 e successive modificazioni (L.R. n. 10/97); VISTO l’art. 5 della L.R. n. 4 del 10 febbraio 1997; DECRETO n. 5406 del 16 maggio 2002 VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; Cancellazione Organizzazione di Protezione Civile «A.N.A.C. (Circolo Diana)» con sede in Catanzaro (CZ), dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Sezione Specifica di Protezione Civile ai sensi dell’art. 4 comma 7 L.R. 18/95. VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 dell’8/2/2001; IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 3995 del 12/4/ 2002; VISTA la Legge 11 agosto 1991 n. 266; 10828 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTA la Legge 24 febbraio 1992 n. 225; VISTA la L.R. n. 18 del 19 aprile 1995 e successive modificazioni (L.R. n. 10/97); VISTO l’art. 5 della L.R. n. 4 del 10 febbraio 1997; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 dell’8/2/2001; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 3995 del 12/4/ 2002; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 4214 del 18/4/ 2002; PREMESSO che con Delibera di Giunta regionale del 6/8/ 1997 prot. n. 4040, veniva iscritto nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato nella Sezione Specifica di Protezione Civile, l’Associazione di Protezione Civile «A.N.A.C. (Circolo Diana) con sede in Catanzaro; CHE con istanza, acquisita agli atti di questo Settore in data 10/5/2002, prot. n. 1969, il Presidente dell’Associazione di Volontariato di Protezione Civile «A.N.A.C. (Circolo Diana)» – Catanzaro chiedeva la cancellazione, della stessa, dal Registro regionale di Volontariato Sezione Specifica di Protezione civile, in quanto l’Associazione medesima, risulta essere chiusa da diversi anni; PRESO ATTO di quanto sopracitato; CHE, si richiedeva in particolare, la compartecipazione con il Comune alle spese di supportare per l’evento in questione; CONSIDERATO che la G.R., con atto deliberativo n. 162 del 27/2/2001 ha concesso alla Commissione Politiche dell’Unione Europea, nella persona del suo Vice Presidente On.le Alessandro Bergamo, un contributo di L. 6.000.000 (seimilioni) per la realizzazione della manifestazione per il conferimento della cittadinanza onoraria da parte del comune di Scalea al prof. Roberto Crea svoltasi il 24/2/2001 presso la Sala Polifunzionale del Comune di Scalea; PRESO ATTO: — che con nota prot. n. 7499 del 4/6/2001 si invitava l’On. Bergamo a voler trasmettere entro il termine di 90 giorni la documentazione necessaria al fine di procedere all’emisione del relativo mandato di pagamento; — che con nota del 23/10/2001 acquisita al prot. n. 11340 della Presidenza l’on. Bergamo ha trasmesso gli atti richiesti; — che le spese sostenute e documentate dallo stesso On. Bergamo ammontano a L. 6.032.000; RITENUTI gli stessi conformi a quanto richiesto con la nota su menzionata; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 concernente la separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controlla da quella di gestione; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 4 del 15/7/1999; ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. 8/2002, art. 45; DECRETA DECRETA Per i motivi in premessa specificati, di cancellare dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, nella Sezione Specifica di Protezione Civile, l’Associazione di Volontariato di Protezione Civile «A.N.A.C. (Circolo Diana)», con sede in Catanzaro, ai sensi dell’art. 4 comma 7 della L.R. 18/95. Catanzaro, lì 16 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. A. Ranieri Di liquidare all’on. Alessandro Bergamo Vice Presidente della Commissione Politiche dell’Unione Europea Camera dei Deputati via Nino Bixio, 1, Scalea, il contributo di C 3.098,74 (L. 6.000.000 seimilioni) per la realizzazione del Convegno «Calabresi bravi solo all’estero?» svoltasi il 24/2/2001 presso la Sala Polifunzionale del comune di Scalea, mediante accreditamento sul c.c.b. n. 51/3674/42 Cod. ABI 3067 Cod. CAB. 81020 Banca Carime agenzia di Scalea, intestato a Bergamo Alessandro; di imputare la somma di C 3.098,74 (L. 6.000.000) sul cap. n. 1004102 giusta impegno n. 1484 dell’11/4/2001. Catanzaro, lı̀ 16 maggio 2001 DECRETO n. 5407 del 16 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Antonio Ranieri Liquidazione contributo a favore dell’On. Alessandro Bergamo Vice Presidente della Commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera dei Deputati, via Nino Bixio, 1 Scalea cap. 1004102. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che il Vice Presidente della Commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera dei Deputati On. Alessandro Bergamo, con nota del 31/1/2001 inoltrava richiesta di patrocinio e concessione di contributo per un evento di particolare rilevanza quale quello del conferimento della cittadinanza onoraria da parte del comune di Scalea al prof. Roberto Crea; DECRETO n. 5493 del 17 maggio 2002 Liquidazione fattura n. 4 emessa dalla «Promodea» con sede a Catanzaro. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la Legge regionale n. 17 del 9/4/90; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTO l’impegno n. 145 del 22/2/2002 sul cap. 4342101, del bilancio regionale relativo all’anno 2002; ATTESO che il Presidente della Giunta regionale ha disposto la convocazione della Consulta regionale dell’Emigrazione ed Immigrazione, per gli adempimenti previsti dalla L.R. n. 17/90; CHE è stato determinato di convocare la Consulta per i giorni 13, 14 e 15 aprile presso la struttura albeghiera «Porto Rhoca» di Squillace Lido, dove i componenti della Consulta, esperti e ospiti provenienti dall’estero e comunque da fuori sede sono stati ospitati per la durata dei lavori, ai sensi dell’art. 21, comma 13, della L.R. n. 17 del 9/4/90; CHE in relazione alla varietà e complessità degli argomenti da discutere si è resa necessaria la presenza di funzionari del Settore e di rappresentanti di Associazioni e di Amministrazioni interessate; CHE per l’occasione sono stati utilizzati i servizi della «Promodea» s.r.l. con sede a Catanzaro Discesa Cavour, 2, che ha fornito i seguenti servizi: addobbo del salone convegni, noleggio mezzi di trasporto da e per l’aeroporto ed escursione a Paterno Calabro e a Squillace, servizio Hostess, attrezzatura tecnica, spettacoli, organizzazione segreteria e servizio tecnico congressuale; RITENUTO doversi liquidare la fattura n. 4 del 2/5/2002 emessa dalla «Promodea» s.r.l. relativa alle spese sopra descritte, per un importo di C 37.769,60 IVA compresa; VISTA la congruità della spesa regolarmente documentata ed agli atti di questo Settore; VISTO il D.P.G.R. 354/99 e successive modifiche; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 8 del 2/8/99; ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45, comma 2, lettera a; 10829 DECRETO n. 5494 del 17 maggio 2002 Liquidazione fattura n. 14 emessa dall’Azienda Agrituristica «Calivello». IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la Legge regionale n. 17 del 9/4/90; VISTO l’impegno n. 145 del 22/2/2002 sul cap. 4342101, del bilancio regionale relativo all’anno 2002; ATTESO che il Presidente della Giunta regionale ha disposto la convocazione della Consulta regionale dell’Emigrazione ed Immigrazione, per gli adempimenti previsti dalla L.R. n. 17/90; CHE è stato determinato di convocare la Consulta per i giorni 13, 14 e 15 aprile presso la struttura albeghiera «Porto Rhoca» di Squillace Lido, dove i componenti della Consulta, esperti e ospiti provenienti dall’estero e comunque da fuori sede sono stati ospitati per la durata dei lavori, ai sensi dell’art. 21, comma 13, della L.R. n. 17 del 9/4/90; CHE in relazione alla varietà e complessità degli argomenti da discutere si è resa necessaria la presenza di funzionari del Settore e di rappresentanti di Associazioni e di Amministrazioni interessate; CHE nell’occasione è stata offerta una cena a tutti i partecipanti ai lavori della Consulta presso l’Azienda Agrituristica «Calivello»; RITENUTO doversi liquidare la fattura n. 14 del 14/4/2002 emessa dall’Azienda Agrituristica «Calivello» relativa alle spese per la cena del 14 aprile ’02 per un importo di C 10.679,15 IVA compresa; VISTA la congruità della spesa regolarmente documentata ed agli atti di questo Settore; VISTO il D.P.G.R. 354/99 e successive modifiche; DECRETA VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 8 del 2/8/99; Per la causale di cui in premessa: 1) di liquidare la fattura n. 4/02 del 2/5/2002 dell’importo di C 37.769,60 emessa dalla «Promodea» s.r.l. con sede in Discesa Cavour, 2 Catanzaro P. IVA 02269300790; 2) di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo ordinativo di pagameno a favore della «Promodea s.r.l.» mediante quietanza diretta a favore dell’Amministratore Viglianti Daniela, nata il 28/12/1972; 3) di imputare la spesa di C 37.769,60 sul cap. 4342101 del bilancio regionale all’anno 2002 impegno di spesa n. 145 del 22/2/2002, contenuta entro i limiti dei 3/12 dello stanziamento. Il presente atto sarà trasmesso per la pubblicazione al B.U.R. e notificato in conformità al D.P.G.R. 354/99. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Francesco Simonetti ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45, comma 2, lettera a; DECRETA Per la causale di cui in premessa: 1) di liquidare la fattura n. 14/02 del 14/4/2002 dell’importo di C 10.679,15 emessa dall’Azienda Agrituristica «Calivello» con sede a Catanzaro P. IVA 01200510798; 2) di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della signora Mazza Maria Concetta con bonifico sul c/c 3640 Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Catanzaro, ABI 1030 CAB 4400; 3) di imputare la spesa di C 10.679,15 sul cap. 4342101 del bilancio regionale all’anno 2002 impegno di spesa n. 145 del 22/2/2002, contenuta entro i limiti dei 3/12 dello stanziamento. 10830 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 Il presente atto sarà trasmesso per la pubblicazione al B.U.R. e notificato in conformità al D.P.G.R. 354/99. 2) di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della ditta «Hotel degli Ulivi» mediante assegno N.T.; Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Francesco Simonetti 3) di imputare la spesa di C 3.527,56 sul cap. 4342101 del bilancio regionale all’anno 2002 impegno di spesa n. 145 del 22/2/2002, contenuta entro i limiti dei 3/12 dello stanziamento. Il presente atto sarà trasmesso per la pubblicazione al B.U.R. e notificato in conformità al D.P.G.R. 354/99. DECRETO n. 5495 del 17 maggio 2002 Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Francesco Simonetti Liquidazione fattura n. 34 emessa dall’Hotel degli Ulivi. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la Legge regionale n. 17 del 9/4/90; VISTO l’impegno n. 145 del 22/2/2002 sul cap. 4342101, del bilancio regionale relativo all’anno 2002; ATTESO che il Presidente della Giunta regionale ha disposto la convocazione della Consulta regionale dell’Emigrazione ed Immigrazione, per gli adempimenti previsti dalla L.R. n. 17/90; CHE è stato determinato di convocare la Consulta per i giorni 13, 14 e 15 aprile presso la struttura albeghiera «Porto Rhoca» di Squillace Lido, dove i componenti della Consulta, esperti e ospiti provenienti dall’estero e comunque da fuori sede sono stati ospitati per la durata dei lavori, ai sensi dell’art. 21, comma 13, della L.R. n. 17 del 9/4/90; CHE in relazione alla varietà e complessità degli argomenti da discutere si è resa necessaria la presenza di funzionari del Settore e di rappresentanti di Associazioni e di Amministrazioni interessate; CHE a causa dello sciopero degli aerei alcuni Consultori sono stati costretti a rinviare il rientro in sede, sono stati ospitati presso l’Hotel degli Ulivi di Soverato; RITENUTO doversi liquidare la fattura n. 34 del 24/4/2002 emessa dal ristorante Hotel degli «Ulivi» di Soverato per un importo di C 3.527,56 IVA compresa relativa al soggiorno cena dei Consultori; VISTA la congruità della spesa regolarmente documentata ed agli atti di questo Settore; VISTO il D.P.G.R. 354/99 e successive modifiche; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 8 del 2/8/99; ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45, comma 2, lettera a; DECRETA Per la causale di cui in premessa: 1) di liquidare la fattura n. 34/02 del 24/4/2002 dell’importo di C 3.527,56 emessa dall’Hotel degli «Ulivi» con sede in via A. Moro, 1 Soverato P. IVA 01691700791; DECRETO n. 5496 del 17 maggio 2002 Liquidazione fattura n. 8 del 15/4/02 emessa dalla ditta A. Vigliatore. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la Legge regionale n. 17 del 9/4/90; VISTO l’impegno n. 145 del 22/2/2002 sul cap. 4342101, del bilancio regionale relativo all’anno 2002; ATTESO che il Presidente della Giunta regionale ha disposto la convocazione della Consulta regionale dell’Emigrazione ed Immigrazione, per gli adempimenti previsti dalla L.R. n. 17/90; CHE è stato determinato di convocare la Consulta per i giorni 13, 14 e 15 aprile presso la struttura albeghiera «Porto Rhoca» di Squillace Lido, dove i componenti della Consulta, esperti e ospiti provenienti dall’estero e comunque da fuori sede sono stati ospitati per la durata dei lavori, ai sensi dell’art. 21, comma 13, della L.R. n. 17 del 9/4/90; CHE in relazione alla varietà e complessità degli argomenti da discutere si è resa necessaria la presenza di funzionari del Settore e di rappresentanti di Associazioni e di Amministrazioni interessate; CHE nell’occasione è stata programmata una visita al santuario di S. Francesco da Paola a Paterno Calabro, con cena presso il ristorante tipico Paternese di A. Vigliatore per un importo di C 2.000,00 IVA compresa, relativa alla cena dei partecipanti; RITENUTO doversi liquidare la fattura n. 8 del 15/4/2002 emessa dal ristorante «Tipico Paternese» di A. Vigliatore per un importo di C 2.000,00 IVA compresa; VISTA la congruità della spesa, regolarmente documentata ed agli atti di questo Settore; VISTO il D.P.G.R. 354/99 e successive modifiche; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 8 del 2/8/99; ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45, comma 2, lettera a; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 10831 1) di liquidare la fattura n. 3 del 2/3/2002 dell’importo di C 852,16 emessa dalla ditta Autonoleggi Casentino Rosa con sede a Soverato via S. Giovanni Bosco, 20 P. IVA 00427620794; DECRETA Per la causale di cui in premessa: 1) di liquidare la fattura n. 8/02 del 15/4/2002 dell’importo di C 2.000,00 emessa dalla ditta «Ristorante Tipico Paternese» di A. Vigliatore con sede a Paterno Calabro via S. Francesco P. IVA 02271720787; 2) autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della ditta Casentino Rosa mediante bonifico sul c/c 52-1743-03 Banca Carime Ag. di Soverato, ABI 03067, CAB 42770; 2) di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della Ditta A. Vigliatore mediante assegno N.T.; 3) di imputare la spesa di C 852,16 sul cap. 4342101 del bilancio regionale relativo all’anno 2002 impegno di spesa n. 145 del 22/2/2002, contenuta entro i limiti dei 3/12 dello stanziamento. 3) di imputare la spesa di C 2.000,00 sul cap. 4342101 del bilancio regionale all’anno 2002 impegno di spesa n. 145 del 22/2/2002, contenuta entro i limiti dei 3/12 dello stanziamento. Il presente atto sarà trasmesso per la pubblicazione al B.U.R. e notificato in conformità al D.P.G.R. 354/99. Il presente atto sarà trasmesso per la pubblicazione al B.U.R. e notificato in conformità al D.P.G.R. 354/99. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Francesco Simonetti Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Francesco Simonetti DECRETO n. 5498 del 17 maggio 2002 DECRETO n. 5497 del 17 maggio 2002 Liquidazione fattura n. 3 del 20/3/2002 emessa dalla ditta Autonoleggi Cosentino. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la Legge regionale n. 17 del 9/4/90; VISTO l’impegno n. 145 del 22/2/2002 sul cap. 4342101, del bilancio regionale relativo all’anno 2002; VISTA la richiesta dall’Associazione «Magna Graecia Millenium» con sede a Torino, con la quale ha chiesto il noleggio di un autobus per due escursioni nell’ambito del programma di Turismo sociale previsto dall’art. 13 della Legge 17/90; RITENUTO doversi liquidare la fattura n. 3 del 20/3/2002 emessa dalla Ditta Casentino Rosa con sede in via S. Giovanni Bosco, 20 Soverato per un importo di C 852,16 IVA compresa, per il servizio di noleggio di un autobus gran Turismo per due escursioni per le seguenti tratte – Guardavalle – Tropea – Capo Vaticano e ritorno, Guardavalle – Gerace e ritorno; VISTA la congruità della spesa, regolarmente documentata ed agli atti di questo Settore; VISTO il D.P.G.R. 354/99 e successive modifiche; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 8 del 2/8/99; ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45, comma 2, lettera a; DECRETA Per la causale di cui in premessa: Liquidazione fattura n. 7 emessa dalla «Mediterranea Vacanze» con sede a Catanzaro. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la Legge regionale n. 17 del 9/4/90; VISTO l’impegno n. 145 del 22/2/2002 sul cap. 4342101, del bilancio regionale relativo all’anno 2002; ATTESO che il Presidente della Giunta regionale ha disposto la convocazione della Consulta regionale dell’Emigrazione ed Immigrazione, per gli adempimenti previsti dalla L.R. n. 17/90; CHE è stato determinato di convocare la Consulta per i giorni 13, 14 e 15 aprile presso la struttura albeghiera «Porto Rhoca» di Squillace Lido, dove i componenti della Consulta, esperti e ospiti provenienti dall’estero e comunque da fuori sede sono stati ospitati per la durata dei lavori, ai sensi dell’art. 21, comma 13, della L.R. n. 17 del 9/4/90; CHE in relazione alla varietà e complessità degli argomenti da discutere si è resa necessaria la presenza di funzionari del Settore e di rappresentanti di Associazioni e di Amministrazioni interessate; RITENUTO doversi liquidare la fattura n. 7 del 18/4/2002 emessa dalla «Mediterranea Vacanze s.r.l. relativa alle spese di ospitalità in Hotel dei Consultori, invitati ed esperti, nonché di fitto sale riunioni, servizio tecnico congressuale, per un importo di C 50.003,00 IVA compresa; VISTA la congruità della spesa regolarmente documentata ed agli atti di questo Settore; VISTO il D.P.G.R. 354/99 e successive modifiche; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 8 del 2/8/99; 10832 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45, comma 2, lettera a; VISTA la congruità della spesa, regolarmente documentata ed agli atti di questo Settore; VISTO il D.P.G.R. 354/99 e successive modifiche; DECRETA VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 8 del 2/8/99; Per la causale di cui in premessa: 1) di liquidare la fattura n. 7/02 del 18/4/2002 dell’importo di C 50.003,00 emessa dalla «Mediterranea Vacanze s.r.l. con sede in via Raffaelli, 38 Catanzaro P. IVA 00972510796; ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45, comma 2, lettera a; DECRETA 2) di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo ordinativo di pagameno a favore della «Mediterranea Vacanze» mediante bonifico sul c/c 51/2643/26 Banca Carime Ag. n. 4 di Catanzaro, ABI 3067.6, CAB 04599.7; 3) di imputare la spesa di C 50.003,00 sul cap. 4342101 del bilancio regionale all’anno 2002 impegno di spesa n. 145 del 22/2/2002, contenuta entro i limiti dei 3/12 dello stanziamento. Il presente atto sarà trasmesso per la pubblicazione al B.U.R. e notificato in conformità al D.P.G.R. 354/99. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Francesco Simonetti Per la causale di cui in premessa: 1) di liquidare l’estratto conto emesso dall’Agenzia Viaggi Pegaso con sede a Locri C.so Vittorio Emanuele 27/29 dell’importo di C 42.787,19 P.IVA 00905660809; 2) di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo mandato mediante accreditamento su cc. n. 15419.30 CAB 81271.9 ABI 1030 Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Ardore Marina; 3) di gravare la spesa di C 42.787,19 sul cap. 4342102 bilancio regionale relativo all’anno 2002 giusta impegno di spesa n. 145 del 22/2/2002, contenuta entro i limiti dei 3/12 dello stanziamento. Di trasmettere il presente atto al B.U.R. per la pubblicazione e di notificarlo in conformità al D.P.G.R. 354/99. DECRETO n. 5499 del 17 maggio 2002 Catanzaro, lì 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Francesco Simonetti Liquidazione estratto conto Agenzia Pegaso con sede a Locri. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la Legge regionale n. 17/90; DECRETO n. 5500 del 17 maggio 2002 VISTO l’impegno n. 145 del 22/2/2002 sul cap. 4342101, del bilancio regionale relativo all’anno 2002; ATTESO che il Presidente della Giunta regionale ha disposto la convocazione della Consulta regionale dell’Emigrazione ed Immigrazione, per gli adempimenti previsti dalla L.R. n. 17/90 art. 21; CHE è stato determinato di convocare la Consulta per i giorni 13, 14 e 15 aprile presso la struttura alberghiera «Porto Rhoca» nel comune di Squillace Lido, dove i componenti della consulta o provenienti dall’estero e comunque da fuori sede sono stati ospitati per la durata dei lavori, ai sensi dell’art. 21, comma 13, della L.R. n. 17 del 9/4/90; CHE in occasione della convocazione della Consulta dell’Emigrazione e Immigrazione è stata incaricata l’Agenzia Viaggi Pegaso con sede a Locri ad emettere biglietti A.R. per Consultori, Esperti ed invitati provenienti dall’Australia; RITENUTO doversi liquidare la somma di C 42.787,19 in favore dell’agenzia viaggi Pegaso autorizzata per i motivi sopra esposti all’emissione di biglietti Aereo A.R. per Consultori, esperti ed inviati provenienti dall’Australia; Liquidazione contributo Associazione Arte, Musica e Spettacolo «Shèhèrazade». IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la Legge regionale n. 17 del 9/4/90; VISTO l’impegno n. 145 del 22/2/2002 sul cap. 4342101, del bilancio regionale relativo all’anno 2002; VISTA la proposta avanzata a questo Settore dall’Associazione Arte, Musica e Spettacolo «Shèhèrazade» con sede a Lamezia Terme con la quale chiedeva il patrocinio e un contributo per l’organizzazione di uno spettacolo musicale di beneficienza in favore dei nostri corregionali emigrati in Argentina; ATTESO che con nota prot. n. 963 del 10 aprile il Settore disponeva il patrocinio alla citata manifestazione e l’assicurazione della corresponsione un contributo per le spese sostenute; RILEVATO che lo spettacolo è stato realizzato la sera di giorno 19 aprile, alla presenza di una delegazione Argentina, presenti i consultori Laise e Novello in Calabria in occasione della 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 convocazione della Consulta regionale dell’Emigrazione tenutasi a Porto Rhoca il 13-14 e 15 aprile e di una delegazione di questo Settore; 10833 RITENUTO dover procedere al reimpegno e alla liquidazione della somma di C 14.460,79 sull’importo totale di C 72.303,97 del progetto concesso al comune di Cutro che ne ha reclamato il credito con nota n. 3554 del 7/5/2002; VISTO il D.P.G.R. 354/99 e successive modifiche; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 8 del 2/8/99; ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45, comma 2, lettera b; CONSIDERATO che i fondi di cui all’impegno contabile n. 6009/98 ai sensi dell’art. 68 della Legge regionale n. 5/78 sono divenuti perenti agli effetti amministrativi; RITENUTO dover procedere al reimpegno e alla liquidazione della somma di C 14.460,79 pari all’anticipazione del 20% sull’importo totale di C 72.303,97; DECRETA ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45; Per la causale di cui in premessa: 1) di liquidare un contributo di C 3.500.000 a favore dell’Associazione Arte, Musicale e Spettacolo «Shèhèrazade» con sede a Lamezia Terme via Lazio 2/b P. IVA 02402110791; 2) di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore dell’Associazione Shèhèrazade mediante accredito sul c.c.p. n. 34989947 ABI 74601.8 CAB 04400.8 Intestato, Associazione arte, musica e spettacolo «Shèhèrazade»; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 4 del 15 luglio 1999 con il quale è stata disposta delega di funzioni al Dirigente del Settore n. 1 Dipartimento della Presidenza; DATO atto che la materia di cui al presente Decreto rientra nelle competenze del Settore 1 – Affari Istituzionali Deleghe e Decentramento (Dipartimento della Presidenza); 3) di imputare la spesa di C 3.500,00 sul cap. 4342101 del bilancio regionale all’anno 2002 impegno di spesa n. 145 del 22/2/2002, contenuta entro i limiti dei 3/12 dello stanziamento. DECRETA Il presente atto sarà trasmesso per la pubblicazione al B.U.R. e notificato in conformità al D.P.G.R. 354/99. Per quanto sopra esposto, di liquidare a favore del comune di Cutro la somma di C 14.460,79 corrispondente al 20% di C 72.303,97 del contributo concesso; Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Francesco Simonetti DECRETO n. 5501 del 17 maggio 2002 Interventi a favore dei Comuni ad alta densità mafiosa. Liquidazione del 20% quale anticipazione della somma prevista per il comune di Cutro. di gravare la suddetta spesa sul cap. 7003201/02 che presenta la necessaria disponibilità giusto ex impegno n. 6009/98, ex Cap. 2323225/98 assunto con Delibera G.R. 7817/98 per complessive C 1.032.913,80; di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo mandato di pagamento di C 14.460,79 mediante accredito sul CC/P intestato al comune di Cutro. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Antonio Ranieri IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che l’art. 37 quater, punto 19 della Legge regionale 10/98, prevede l’autorizzazione alla Giunta regionale a concedere contributi per l’importo di C 1.032.913,80, ai Comuni ad alta densità mafiosa per la realizzazione di progetti inerenti ad opere ed interventi di interesse locale; VISTA la delibera n. 7817/98 con la quale la Giunta regionale ha disposto gli interventi di cui sopra a favore dei Comuni ad alta densità mafiosa indicati nella stessa; VISTO il progetto finalizzato all’ottenimento del contributo di che trattasi, presentato a questa Presidenza da parte del comune di Cutro con nota n. 6593 del 26/5/2000; RILEVATO che il progetto presentato è finalizzato alla realizzazione di opere avente funzione di aggregazione sociale come contempla la precitata deliberazione della Giunta regionale n. 7817/98; DECRETO n. 5630 del 21 maggio 2002 Liquidazione fattura n. 408 del 26/3/2002, emessa dalla Ditta Grafiche Abramo. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la Legge regionale n. 17 del 9/4/90; VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3770 del 29/12/99 con cui veniva indetta la gara mediante licitazione privata per l’appalto del servizio di stampa e spedizione del periodico mensile «I Calabresi nel Mondo» notiziario dell’Assessorato all’Emigrazione ed Immigrazione; 10834 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 ATTESO che con la citata Delibera veniva approvato lo schema di bando ed il relativo capitolato di appalto e la composizione della relativa commissione preposta alla valutazione delle offerte; DECRETO n. 5631 del 21 maggio 2002 Liquidazione contributo gruppo Folk «Miromagnum». IL DIRIGENTE DEL SETTORE CONSIDERATO che sono state esperite tutte le procedure di cui alla citata Delibera ed osservate le norme previste dal D. legislativo n. 157/95; VISTO il Decreto n. 1214 del 6 marzo 2001 con il quale viene prorogato il contratto per la stampa, pubblicazione e spedizione della rivista «I Calabresi nel Mondo» ai sensi della Legge n. 488/99 art. 27 comma 6 per il periodo di anni uno alla ditta «Grafiche Abramo» con sede via Trav. Cassiodoro n. 19 Catanzaro; VISTO l’impegno di spesa n. 210 del 27/2/2001 sul cap. 1008105 del bilancio regionale relativo all’anno 2001; DATO ATTO che la convenzione tra le parti è stata sottoscritta e regolarmente registrata in data 21 maggio 2001; VISTA la regolarità della documentazione agli atti di questo Settore; RITENUTO doversi liquidare la fattura n. 408 del 26/3/2002 per un importo di C 16.901,57, relativa alla pubblicazione e alla spedizione rispettivamente del numero 2/2 della citata rivista; ATTESO che la citata fattura per una somma complessiva di C 16.901,57 comprensiva di IVA, è stata regolarmente vistata dal Direttore della rivista dott. Oldani Mesoraca; ATTESTATO CHE, per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45, comma 2, lettera a; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99; VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 8 dell’8/2/99; VISTA la Legge regionale n. 17 del 9/4/90; VISTO l’impegno n. 145 del 22/2/2002 sul cap. 4342101, del bilancio regionale relativo all’anno 2002; ATTESO che il Presidente della Giunta regionale ha disposto la convocazione della Consulta regionale dell’Emigrazione ed Immigrazione, per gli adempimenti previsti dalla L.R. n. 17/90; CHE è stato determinato di convocare la Consulta per i giorni 13,14 e 15 aprile presso la struttura alberghiera «Porto Rhoca» di Squillace Lido, dove i componenti della Consulta esperti e ospiti provenienti dall’estero e comunque da fuori sede sono stati ospitati per la durata dei lavori, ai sensi dell’art. 21, comma 13, della L.R. n. 17 del 9/4/90; CHE in relazione alla varietà e complessità degli argomenti da discutere si è resa necessaria la presenza di funzionari del Settore e di rappresentanti di Associazioni e di Amministrazioni interessate; CHE nell’occasione è stata programmata una visita al santuario di S. Francesco da Paola a Paterno Calabro con cena presso il ristorante tipico Paternese di A. Vigliatore dove si è esibito il gruppo Folk »Miromagnum» di Mormanno; RITENUTO doversi liquidare un contributo di C 1.000,00 per le spese sostenute per l’organizzazione della manifestazione; VISTA la congruità della spesa, regolarmente documentata ed agli atti di questo Settore; VISTO il D.P.G.R. 354/99 e successive modifiche; DECRETA VISTO il Decreto del Dirigente Generale n.8 del 2/8/99; Per i motivi esposti in premessa: 1) di liquidare la seguente fattura comprensiva di IVA n. 408 del 26/3/2002 importo C 16.901,57, accreditando la somma complessiva di C 16.901,57 alla ditta Abramo con sede a Catanzaro Traversa Cassiodoro n. 19 C.F. 00166800797; 2) di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo mandato di pagamento per un importo di C 16.901,57 comprensivo di IVA, imputando la spesa sul cap. 1008105 del Bilancio regionale anno 2001, giusta impegno n. 210 del 27/2/ 2001, mediante accredito sulla Banca Carime sede di Catanzaro c/c n. 51.011688.15 ABI 03067 CAB 04400; Il presente Decreto, viene redatto e notificato secondo le modalità indicate dal D.P.G.R. n. 354/99 e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 21 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Francesco Simonetti ATTESTATO che per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45, comma 2, lettera b; DECRETA Per la causale di cui in premessa: 1) di liquidare un contributo di C 1.000,00 in favore del Gruppo Folk «Miromagnum» con sede a S. Biase, 5 – P. IVA 94002860784; 2) di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore del Gruppo Folk «Miromagnum» mediante accredito sul c/c n. 51/003513/31 ABI 03067 CAB 80660; Banca Carime Agenzia di Cassano Jonio; 3) di imputare la spesa di C 1.000,00 sul cap. 4342101 del bilancio regionale all’anno 2002 impegno di spesa n. 145 del 22/2/2002, contenuta entro i limiti dei 3/12 dello stanziamento; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 Il presente atto sarà trasmesso per la pubblicazione al B.U.R. e notificato in conformità al D.P.G.R. 354/99. Catanzaro, lı̀ 21 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Francesco Simonetti 10835 — di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere mandato di pagamento, per l’importo di C 1.648,23 mediante assegno circolare n.t. intestato al beneficiario dott. Umberto Giordano, residente in Reggio Calabria, via Villini Svizzeri, n. 11 – C.F. GRDMRT53M29D545M. Catanzaro, lì 21 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Antonio Ranieri DECRETO n. 5632 del 21 maggio 2002 DECRETO n. 5633 del 21 maggio 2002 Legge regionale n. 12/1994. Liquidazione rimborso spese dott. Umberto Giordano. Liquidazione compensi mese di marzo 2002 ai componenti del CO.RE.CO. regionale di Catanzaro. IL DIRIGENTE DEL SETTORE IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la L.R. n. 12/94 sull’istituzione e funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo; VISTO l’art. 12 della L.R. n. 12/94 che attribuisce una indennità per ogni giornata di effettiva partecipazione al Comitato ed un rimborso spese per i componenti del Comitato che hanno residenza o domicilio diverso da quello in cui ha sede il Comitato; VISTA la nota del 23/11/2001, prot. n. 11962, con la quale il Vice Presidente del CO.RE.RAT. ha trasmesso parcelle giustificative chiedendone il rimborso delle spese; VISTE le parcelle presentate dal Dr. Umberto Giordano pervenute con nota n. 11962 del 23/11/2001 e relative al periodo 30/11/2000- 11/1/2001, ammontanti a C 1.648,23; RISCONTRATA la regolarità delle stesse; CONSIDERATO che l’impegno n. 5882 del 20/11/2000 assunto con Decreto dirigenziale n. 575 del 17/11/2000, sul Cap. 1008106 è caduto in perenzione amministrativa; ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. 8/2002, art. 45; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 4 del 16/7/1999; VISTA la L.R. n. 8/2002; DECRETA Per i motivi di cui in premessa: — di reimpegnare sul cap. 7003101 del corrente esercizio finanziario la somma di C 1.648,23 (come da impegno n. 5882 del 20/11/2000, ex Cap. 1008106 assunto con Decreto Dirigente Settoriale n. 575 del 17/11/2000); — di liquidare al dott. Umberto Giordano, componente del CO.RE.RAT. con sede in Reggio Calabria, le indennità di cui all’art. 12 della L.R. n. 12/94, pari ad C 1.648,23; VISTA la L.R. 12/12/1994, n. 27, con la quale viene stabilito di corrispondere ai componenti del Comitato regionale di Controllo e delle Sezioni decentrate di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Crotone e Vibo Valentia, una indennità mensile lorda omnicomprensiva, per un massimo di 12 sedute mensili, nella misura di C 1.807,60 al Presidente, di C 1.549,37 al Vice Presidente, di C 1.291,14 ai Componenti effettivi e di C 1.032,91 ai Componenti supplenti; CONSIDERATO che ai membri non residenti nella sede del Comitato o delle Sezioni decentrate ove prestano la loro funzione spetta un rimborso spese nella misura di un quinto del prezzo di un litro di benzina per ogni chilometro di distanza dalla sede di residenza, sommando andata e ritorno, con riferimento al percorso ferroviario, o misto in caso di collegamento automobilistico; VISTA la Delibera n. 1041 del 4/12/2001 ad oggetto: «Legge Costituzionale 3/2001 – Provvedimento». VISTI i prospetti di liquidazione predisposti dal Settore Affari Istituzionali della Presidenza limitatamente al CO.RE.CO. sede Centrale di Catanzaro; ATTESTATO che per la liquidazione della spesa si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 4 del 15/7/1999; DECRETA — di autorizzare la Ragioneria Generale ad impegnare la somma di C 15.572,51 facendo gravare la spesa sul Cap. 1012101 del corrente bilancio; — di liquidare ai componenti del CO.RE.CO. regionale di Catanzaro, per il mese di marzo 2002, i compensi loro spettanti, come da allegato tabulato, che fa parte integrante del presente Decreto, per un importo complessivo di C 15.572,51. Catanzaro, lı̀ 21 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Antonio Ranieri 10836 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 5634 del 21 maggio 2002 Liquidazione compensi mese di aprile 2002 ai componenti del CO.RE.CO. regionale di Catanzaro. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la L.R. 12/12/1994, n. 27, con la quale viene stabilito di corrispondere ai componenti del Comitato regionale di Controllo e delle Sezioni decentrate di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Crotone e Vibo Valentia, una indennità mensile lorda omnicomprensiva, per un massimo di dodici sedute mensili, nella misura di C 1.807,60 al Presidente, di C 1.549,37 al Vice Presidente, di C 1.291,14 ai Componenti effettivi e di C 1.032,91 ai Componenti supplenti; CONSIDERATO che ai membri non residenti nella sede del Comitato o delle Sezioni decentrate ove prestano la loro funzione spetta un rimborso spese nella misura di un quinto del prezzo di un litro di benzina per ogni chilometro di distanza dalla sede di residenza, sommando andata e ritorno, con riferimento al percorso ferroviario, o misto in caso di collegamento automobilistico; VISTA la Delibera n. 1041 del 4/12/2001 ad oggetto: «Legge Costituzionale 3/2001 – Provvedimento». VISTI i prospetti di liquidazione predisposti dal Settore Affari Istituzionali della Presidenza limitatamente al CO.RE.CO. sede centrale di Catanzaro; ATTESTATO che per la liquidazione della spesa si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 4 del 15/7/1999; DECRETA — di autorizzare la Ragioneria Generale ad impegnare la somma di C 13.248,05 facendo gravare la spesa sul Cap. 1012101 del corrente bilancio; — di liquidare ai componenti del CO.RE.CO. regionale di Catanzaro, per il mese di aprile 2002, i compensi loro spettanti, come da allegato tabulato, che fa parte integrante del presente Decreto, per un importo complessivo di C 13.248,05. Catanzaro, lı̀ 21 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Antonio Ranieri 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 10837 DECRETO n. 5635 del 21 maggio 2002 Liquidazione spese di rappresentanza IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTE le note nn. 359 del 12/2/2002, le note nn. 553 – 555 – 559 – 560 – 561 – 562 del 14 marzo 2002 e n. 650 del 27 marzo 2002, mediante le quali l’Ufficio di Gabinetto ha richiesto la fornitura dei beni e servizi nei modi e nei termini previsti dalla D.G.R. n. 1044 del 15/12/200 e, contestualmente, ha trasmesso per la liquidazione le relative fatture indicate nell’allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; RISCONTRATA la regolarità dei buoni d’ordine e delle fatture; RITENUTO dover liquidare le citate fatture facendo gravare sul Cap. 1002101 dell’esercizio 2002 la somma complessiva di C 15.492,79; ATTESTATO per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; VISTO il D.D.G. n. 4 del 15/7/1999; DECRETA — di liquidare, per i motivi espressi in premessa, alle ditte indicate nell’allegato elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento, la somma a fianco di ciascuno indicata; — di imputare la somma complessiva di C 15.492,79 sul cap. 1002101 del corrente bilancio, che presenta necessaria disponibilità; — di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore dei beneficiari e secondo le modalità indicate nell’allegato elenco. Catanzaro, lı̀ 21 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Antonio Ranieri 10838 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 5636 del 21 maggio 2002 Rimborso spese Dr. Sergi Sergio. Componente Commissione Tecnica Paritetica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la nota n. 176/1/CP1/CMZ del Segretario Generale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, relativa alla designazione di tre esperti rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome per la costituzione della Commissione Tecnica Paritetica istituita presso il Ministero delle Comunicazioni ai sensi dell’art. 4 del Decreto 6 ottobre 1998 del Ministero della Sanità di concerto con il Ministero delle Comunicazioni; VISTA la nota 3818 dell’8/4/1999, con la quale il Presidente della Regione ha segnalato, per la commissione prima indicata, il dott. Sergio Sergi, nato a Trieste il 3/7/1933 e residente a Reggio Calabria viale XII Trav. Priv. 14; VISTA la nota n. 419/1CP/CMZ del 23 giugno 1999, con la quale il Segretario Generale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ha formalizzato le designazioni di competenza della Conferenza stessa, includendovi il dott. Sergi; VISTO il Decreto in data 16/11/1999 con il quale il Ministero delle Comunicazioni ha costituito la Commissione Tecnica Paritetica di che trattasi; CONSIDERATO che occorre provvedere a rimborsare al dott. Sergi le spese sostenute in ragione dell’incarico e per le riunioni svoltesi in data 12/3/2001; 20/7/2001; 17/10/2001; 8/2/2002; ATTESTATO che per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45; ATTESO che la materia di cui al presente provvedimento rientra nelle competenze del Settore Affari Istituzionali Deleghe e Decentramento Dipartimento della Presidenza; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 25/6/1999; VISTO il Decreto n. 4 del 15/7/1999 del Direttore Generale; 10839 VISTE le fatture delle spese sostenute alla predette riunioni ammontanti ad C 261,98 per spese di viaggio e ad C 135,04 per spese di soggiorno per un importo complessivo di C 397,02; ATTESTATO che per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45; VISTA la L.R. n. 22/2002; DECRETA VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999; — di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa la somma complessiva di C 1.450,36 a titolo di rimborso spese, giusta documentazione in atti; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 4 del 15/7/1999; DECRETA — di impegnare la somma di C 1.450,36 sul capitolo 1013101 bilancio anno 2002; — di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo mandato di pagamento mediante quietanza dello stesso dott. Sergio Sergi, nato a Trieste il 3/7/1933 residente a Reggio Calabria – viale Pio XII trav. Priv. 14, presso CARIME, sportello Regione. Catanzaro, lı̀ 21 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Antonio Ranieri DECRETO n. 5637 del 21 maggio 2002 — di liquidare alla dott.ssa Zadra Ernesta, per i motivi espressi in premessa, a titolo di rimborso spese sostenute in ragione dell’incarico, in qualità di referente della Regione Calabria al Comitato «Progetto Opportunità per le Regioni in Europa» la somma di C 397,02; — di imputare la spesa di C 397,02 sul Cap. 1013101 del bilancio anno 2002 che presenta la necessaria disponibilità; — di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere relativo mandato di pagamento di C 397,02 a favore della dott.ssa Zadra Ernesta, C.F. ZDRRST41P61F839T, mediante accredito sul c/c 410215202 Banco di Sicilia – Agenzia di Messina – ABI 01020 CAB 16508. Catanzaro, lı̀ 21 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Antonio Ranieri Comitato «Progetto Opportunità delle Regioni in Europa». Liquidazione rimborso spese alla referente Regione Calabria d.ssa Zadra Ernesta. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il Decreto del 22/10/2001 del Ministero degli Affari regionali con il quale è stato costituto il Comitato «Progetto Opportunità delle Regioni in Europa»; VISTA la nota del 6/11/01 del Ministero per gli Affari regionali con la quale è stato richiesto a questa Presidenza di designare un referente della Regione Calabria per il Comitato «Progetto Opportunità delle Regioni in Europa»; VISTA la nota n. 2253/Gab. del 10/12/2001, con la quale è stata designata referente per la Regione Calabria la dott.ssa Zadra Ernesta; RITENUTO dover rimborsare alla dott.ssa Zadra Ernesta le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione alle riunioni del citato comitato nei giorni 5/2/2002 e 5/3/2002 in ragione dell’incarico conferito; DIPARTIMENTO N. 3 Bilancio e Finanze Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico DECRETO n. 6048 del 28 maggio 2002 Delibera G.R. n. 617/2001 − Liquidazione saldo competenze componenti esterni Commissione costituita con delibera G.R. 2263 del 15 aprile 1997. 10840 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DIPARTIMENTO N. 4 Organizzazione e Personale DECRETO n. 5320 del 15 maggio 2002 Pagamento della retribuzione di risultato per gli anni 1999/ 2001 ai dirigenti dell’Ente Regione Calabria. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; VISTO il Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; VISTA la Deliberazione della G.R. n. 458 con cui è stato conferito allo scrivente l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 4 «Organizzazione e Personale»; VISTO il CCNL per il periodo 1998/2001 area della Dirigenza; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1187 del 27/ 12/2001 con la quale la Giunta autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il CCDI del personale della qualifica dirigenziale siglato in data 17/12/2002 dalla delegazione trattante di parte pubblica e sindacale di questa Amministrazione per l’area dirigenziale; CONSTATATO che ai fini dell’erogazione della retribuzione di risultato, la predetta ipotesi di CCDI prevede (art. 10, 2o comma) che tale emolumento, in sede di prima applicazione del contratto medesimo, venga corrisposto a seguito di valutazione delle prestazioni da parte del Dirigente generale preposto al dipartimento al quale è assegnato il dirigente valutato; RILEVATO che il Settore del trattamento economico competente dell’Assessorato al personale ha controllato le schede di valutazione pervenute da parte dei Dirigenti Generali, relative al personale dirigente, in servizio presso gli Uffici della Giunta regionale; VISTA la nota prot. 3539 del 27 dicembre 2001, a firma del Dirigente generale del dipartimento Bilancio e Finanze e del Dirigente del Settore Ragioneria Generale relativa all’articolo 5 CCNL comparto Regioni-Enti Locali – Parere di compatibilità con i vincoli di bilancio; DECRETA Constatato che si sono realizzate le condizioni della spesa stabilita dall’art. 45 comma b della legge regionale 4/2/2002 n. 8 sull’ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria: — di liquidare ai dirigenti di settore e servizi per gli anni 1999/2001 la retribuzione di risultato attuando le disposizioni della deliberazione sopra richiamata; — di impegnare la somma di C 60.184,98 sul capitolo 7003101 del bilancio regionale 2002, che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno n. 6234/1999 assunto sull’ex capitolo 1003101/99; — di impegnare la somma di C 279.947,69 sul capitolo 7003101 del bilancio regionale 2002 che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno n. 7561/2000 assunto sull’ex capitolo 1003101/2000; — di impegnare la somma di C 213.787,13 sul capitolo 1003101/2001 impegno n. 12270; — di autorizzare la Ragioneria Generale per l’emissione dei relativi ordinativi di pagamento per complessivi C 553.919,80 a favore dei beneficiari oltre gli oneri contributivi c/ente a favore degli enti beneficiari come da prassi amministrativa. Il presente atto sarà trasmesso per la pubblicazione al BURC e notificato in conformità al DPGR n. 354/99 e successive modificazioni. Catanzaro, lı̀ 15 maggio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETO n. 5338 del 15 maggio 2002 Pagamento della retribuzione di risultato per gli anni 1999/ 2001 ai Dirigenti Generali. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; RILEVATO, altresı̀, che a copertura del suddetto provvedimento è stato assunto impegno di spesa n. 6234/99 sul capitolo 1003101 – impegno di spesa n. 7561/2000 sul capitolo 1003101 – impegno di spesa sul capitolo 1003101/2001; RILEVATO che, nel procedere alla liquidazione dei compensi per l’indennità di risultato il competente settore ha provveduto al calcolo degli importi da erogare nei confronti dei dirigenti aventi diritto; RITENUTO, pertanto, doversi procedere alla liquidazione di quanto sopra – come da elenchi allegati – per gli anni 1999/2001; VISTO il parere del dirigente preposto al settore interessato, che si è espresso anche sulla non assoggettabilità dell’atto a controllo; VISTO il Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; VISTA la Deliberazione della G.R. n. 458 con cui è stato conferito allo scrivente l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 4 «Organizzazione e Personale»; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1188 del 27/ 12/2001 con la quale la Giunta dispone di corrispondere ai Dirigenti Generali per gli anni 1999/2001 la retribuzione di risultato; CONSTATATO che ai fini dell’erogazione della retribuzione di risultato, la predetta deliberazione delega ai Dirigenti del settore «gestione economica del personale per la determinazione e corresponsione degli importi dovuti a ciascun interessato»; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 RILEVATO che, nel procedere alla liquidazione dei compensi per l’indennità di risultato il competente settore ha provveduto al calcolo degli importi da erogare nei confronti dei dirigenti aventi diritto; RITENUTO, pertanto, doversi procedere alla liquidazione di quanto sopra – come da elenchi allegati – per gli anni 1999/2001; VISTO il parere del dirigente preposto al settore interessato, che si è espresso anche sulla non assoggettabilità dell’atto a controllo; 10841 VISTA l’istanza della dott.ssa Enza Maria Strati, intesa ad ottenere la liquidazione delle ferie non godute nell’anno 2000; CONSIDERATO che, la stessa dipendente al 31/12/2000, data di collocamento a riposo, non ha potuto godere dei rimanenti 5 giorni di ferie, perché in malattia, cosı̀ come si evince dalla comunicazione del Dirigente Generale del Dipartimento Forestazione; VISTO l’art. 17 commi 10-12-13 dal CCNL Regioni-Enti Locali – Area della Dirigenza; RITENUTO dover provvedere a riguardo; DECRETA Constatato che si sono realizzate le condizioni della spesa stabilita dall’art. 45 comma b della legge regionale 4/2/2002 n. 8 sull’ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria: — di liquidare al Dirigente Regionale Dr. Barbaro Carmelo per gli anni 1999/2000 la retribuzione di risultato attuando le disposizioni della deliberazione sopra richiamata; — di impegnare la somma di C 16.062,47 sul capitolo 7003101 del bilancio regionale 2002, che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno n. 6234/1999 assunto sull’ex capitolo 1003101/99; — accertato che l’impegno aveva un carattere di accantonamento e presenta un’economia che ne permette il pagamento dell’indennità relativa all’anno 2000; — di autorizzare la Ragioneria Generale per l’emissione dei relativi ordinativi di pagamento per complessivi C 16.062,47 a favore del beneficiario Barbaro Carmelo, data di nascita 10/10/ 1956 c.f. n. BRBCML56R10D976T tramite c/c bancario n. 1014000 Banca Nazionale del Lavoro ABI 1005 – CAB 3215 oltre gli oneri contributivi c/ente a favore degli enti beneficiari come da prassi amministrativa. SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate; DECRETA Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: — liquidare alla dott.ssa Enza Maria Strati, già dipendente regionale matricola n. 793250 con la qualifica di Dirigente, collocata a riposo l’1/1/2001, una somma pari alla retribuzione complessiva per gg. 5 di congedo ordinario non goduto nell’anno 2000 in quanto assente per malattia; — dare mandato al Settore Economico di provvedere ad adottare i conseguenti provvedimenti di competenza; — notificare il presente Decreto al Servizio 52 e Servizio 53 del Settore Gestione Economica del Personale, e all’interessata dott.ssa Enza Maria Strati, residente a Reggio Calabria in Via Circonvallazione Nord n. 13. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dr. Francesco Cupido Il presente atto sarà trasmesso per la pubblicazione al BURC e notificato in conformità al DPGR n. 354/99 e successive modificazioni. Catanzaro, lı̀ 15 maggio 2002 DECRETO n. 5454 del 17 maggio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni Dipendente Madeo Aurelia nata il 9/7/39 matricola 463140 – Liquidazione indennità sostitutiva ferie non godute – Art. 18 commi 14-15-16 CCNL Comparto Regioni-EE.LL.. IL DIRIGENTE DEL SETTORE GIURIDICO DECRETO n. 5453 del 17 maggio 2002 Dipendente Dott.ssa Enza Maria Strati nata il 10/7/41 Q.F. Dirigente – Liquidazione indennità sostitutiva ferie non godute – Art. 17 commi 10-12-13 CCNL Area della Dirigenza. PREMESSO che la dipendente Madeo Aurelia, nata a Longobucco il 9/7/1939 matricola 463140, con decreto n. 5271 del Dirigente del Settore Economico, veniva collocata a riposo con decorrenza 1/9/2001; IL DIRIGENTE DEL SETTORE GIURIDICO VISTA l’istanza della sig.ra Madeo Aurelia, intesa ad ottenere la liquidazione delle ferie non godute nell’anno 2001; PREMESSO che la dott.ssa Enza Maria Strati, nata a Reggio Calabria il 10/7/1941 matricola 4793250, ex dipendente regionale con la qualifica di Dirigente con decreti n. 2084 del 10/8/ 2000 e n. 2503 del 24/10/2000 dell’Assessorato al Personale IV Dipartimento, veniva collocata a riposo con decorrenza 1/1/ 2001; CONSIDERATO che, la stessa dipendente al 31/8/2001 ha maturato e non goduto complessivamente gg. 21 di ferie, in quanto assente ininterrottamente per malattia dall’1/1/2001, cosı̀ come si evince dalla comunicazione del Dirigente del CRFP di Longobucco; 10842 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTO l’art. 18 commi 14-15 e 16 dal CCNL Regioni-Enti Locali; RITENUTO dover provvedere a riguardo; SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate; RITENUTO, pertanto, d’integrare il proprio Decreto n. 2908/ 2002 prendendo atto anche della condanna al pagamento della retribuzione relativa al periodo compreso fra il 17/7/1995 e il 31/12/1995 oltre interessi legali; VISTO il proprio Decreto n. 2908/2002; VISTA la sentenza TAR Calabria – Catanzaro n. 95/2002; DECRETA DECRETA Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: — liquidare alla sig.ra Madeo Aurelia, già dipendente regionale con matricola n. 463140, collocata a riposo l’1/9/2001, una somma pari alla retribuzione complessiva per gg. 21 di congedo ordinario maturato e non goduto nell’anno 2001 in quanto assente ininterrottamente per malattia; — dare mandato al Settore Economico di provvedere ad adottare i conseguenti provvedimenti di competenza; — notificare il presente Decreto al Servizio 52 e Servizio 53 del Settore Gestione Economica del Personale, e all’interessata sig.ra Madeo Aurelia, residente a Longobucco in via Matinata 47. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dr. Francesco Cupido — di integrare il proprio precedente decreto n. 2908 del 22/3/ 2002 prendendo atto che la Sentenza di cui in narrativa ha condannato la Regione Calabria anche al pagamento della retribuzione relativa al periodo compreso tra il 17/7/1995 e il 31/12/ 1995 non caduto in prescrizione, in favore della sig.ra Ceglie Rosanna; — di dare mandato al competente Settore 15 «Gestione Economica del Personale» perché detratto quanto medio tempore eventualmente liquidato a corrispondente titolo, provveda agli adempimenti preordinati alla liquidazione delle competenze relative al succitato periodo, maggiorate degli interessi come determinati in Sentenza; — di incaricare il competente Ufficio del Settore Giuridico per la rituale notifica del presente provvedimento alla sig.ra Ceglie Rosanna per il tramite dello studio legale avv. Giuseppe Arieta, Corso Mediterraneo, 383, Scalea, nonché al Settore Economico e al Comune di Aieta per l’opportuna conoscenza; — di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 DECRETO n. 5455 del 17 maggio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni Dipendente Ceglie Rosanna, integrazione Decreto n. 2908 del 22/3/2002. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il proprio decreto n. 2908 del 22/3/2002 avente ad oggetto: Presa d’atto sentenza TAR n. 95/2002. Dipendente Ceglie Rosanna, L.R. 57/90; CONSIDERATO che il Giudice adito, con la Sentenza sopra indicata, in parziale accoglimento dell’atto di gravame dell’interessata, ha condannato la Regione Calabria al pagamento degli importi retributivi richiesti a titolo di sorte capitale, con interessi legali fino al soddisfo, a partire dalla data del 17 luglio 1995 (data di notifica del ricorso), previo accoglimento dell’eccezione di prescrizione dei crediti anteriori a detta data; CONSIDERATO conseguentemente, che la pretesa alla retribuzione per l’intero anno 1995 è stata parzialmente accolta: ossia per la parte concernente la retribuzione per i periodi successivi al 17/7/1995 non caduti in prescrizione; RILEVATO che nella parte dispositiva del proprio precedente Decreto 2908/2002, per errore materiale, si è preso atto solamente della condanna al pagamento degli stipendi di aprile, maggio, giugno e dicembre 1998 e non anche della retribuzione che concerne il periodo dal 17/7/1995 al 31/12/1995; DECRETO n. 5456 del 17 maggio 2002 Dipendente Lauria Carmela, integrazione Decreto n. 2904 del 22/3/2002. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il proprio decreto n. 2904 del 22/3/2002 avente ad oggetto: Presa d’atto sentenza TAR n. 93/2002. Dipendente Lauria Carmela, L.R. 57/90; CONSIDERATO che il Giudice adito, con la Sentenza sopra indicata, in parziale accoglimento dell’atto di gravame dell’interessata, ha condannato la Regione Calabria al pagamento degli importi retributivi richiesti a titolo di sorte capitale, con interessi legali fino al soddisfo, a partire dalla data del 17 luglio 1995 (data di notifica del ricorso), previo accoglimento dell’eccezione di prescrizione dei crediti anteriori a detta data; CONSIDERATO conseguentemente, che la pretesa alla retribuzione per l’intero anno 1995 è stata parzialmente accolta: ossia per la parte concernente la retribuzione per i periodi successivi al 17/7/1995 non caduti in prescrizione; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 RILEVATO che nella parte dispositiva del proprio precedente Decreto 2904/2002, per errore materiale, si è preso atto solamente della condanna al pagamento degli stipendi di aprile, maggio, giugno e dicembre 1998 e non anche della retribuzione che concerne il periodo dal 17/7/1995 al 31/12/1995; RITENUTO, pertanto, d’integrare il proprio Decreto n. 2904/ 2002 prendendo atto anche della condanna al pagamento della retribuzione relativa al periodo compreso fra il 17/7/1995 e il 31/12/1995 oltre interessi legali; VISTO il proprio Decreto n. 2904/2002; VISTA la sentenza TAR Calabria – Catanzaro n. 93/2002; DECRETA 10843 CONSIDERATO conseguentemente, che la pretesa alla retribuzione per l’intero anno 1995 è stata parzialmente accolta: ossia per la parte concernente la retribuzione per i periodi successivi al 17/7/1995 non caduti in prescrizione; RILEVATO che nella parte dispositiva del proprio precedente Decreto 2902/2002, per errore materiale, si è preso atto solamente della condanna al pagamento degli stipendi di aprile, maggio, giugno e dicembre 1998 e non anche della retribuzione che concerne il periodo dal 17/7/1995 al 31/12/1995; RITENUTO, pertanto, d’integrare il proprio Decreto n. 2902/ 2002 prendendo atto anche della condanna al pagamento della retribuzione relativa al periodo compreso fra il 17/7/1995 e il 31/12/1995 oltre interessi legali; VISTO il proprio Decreto n. 2902/2002; — di integrare il proprio precedente decreto n. 2904 del 22/3/ 2002 prendendo atto che la Sentenza di cui in narrativa ha condannato la Regione Calabria anche al pagamento della retribuzione relativa al periodo compreso tra il 17/7/1995 e il 31/12/ 1995 non caduto in prescrizione, in favore della sig.ra Moliterni Rosetta; — di dare mandato al competente Settore 15 «Gestione Economica del Personale» perché detratto quanto medio tempore eventualmente liquidato a corrispondente titolo, provveda agli adempimenti preordinati alla liquidazione delle competenze relative al succitato periodo, maggiorate degli interessi come determinati in Sentenza; — di incaricare il competente Ufficio del Settore Giuridico per la rituale notifica del presente provvedimento alla sig.ra Lauria Carmela per il tramite dello studio legale avv. Giuseppe Arieta, Corso Mediterraneo, 383, Scalea, nonché al Settore Economico e al Comune di Aieta per l’opportuna conoscenza; — di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni VISTA la sentenza TAR Calabria – Catanzaro n. 94/2002; DECRETA — di integrare il proprio precedente decreto n. 2902 del 22/3/ 2002 prendendo atto che la Sentenza di cui in narrativa ha condannato la Regione Calabria anche al pagamento della retribuzione relativa al periodo compreso tra il 17/7/1995 e il 31/12/ 1995 non caduto in prescrizione, in favore della sig.ra Moliterni Rosetta; — di dare mandato al competente Settore 15 «Gestione Economica del Personale» perché detratto quanto medio tempore eventualmente liquidato a corrispondente titolo, provveda agli adempimenti preordinati alla liquidazione delle competenze relative al succitato periodo, maggiorate degli interessi come determinati in Sentenza; — di incaricare il competente Ufficio del Settore Giuridico per la rituale notifica del presente provvedimento alla sig.ra Moliterni Rosetta per il tramite dello studio legale avv. Giuseppe Arieta, Corso Mediterraneo, 383, Scalea, nonché al Settore Economico e al Comune di Aieta per l’opportuna conoscenza; — di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 DECRETO n. 5457 del 17 maggio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni Dipendente Moliterni Rosetta, integrazione Decreto n. 2902 del 22/3/2002. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il proprio decreto n. 2902 del 22/3/2002 avente ad oggetto: Presa d’atto sentenza TAR n. 94/2002. Dipendente Moliterni Rosetta, L.R. 57/90; CONSIDERATO che il Giudice adito, con la Sentenza sopra indicata, in parziale accoglimento dell’atto di gravame dell’interessata, ha condannato la Regione Calabria al pagamento degli importi retributivi richiesti a titolo di sorte capitale, con interessi legali fino al soddisfo, a partire dalla data del 17 luglio 1995 (data di notifica del ricorso), previo accoglimento dell’eccezione di prescrizione dei crediti anteriori a detta data; DECRETO n. 5458 del 17 maggio 2002 Dipendente Rosaspina Giuseppe matricola 712750 – Applicazione benefici economici artt. 43 e 44 del R.D. 1290/1922, in virtù dell’art. 1 Legge 336/70. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che il sig. Rosaspina Giuseppe, già dipendente regionale di ruolo con la qualifica di «Funzionario», collocato a riposo dal 20/12/1994, in data 8/11/1994 prot. 2401 ha inoltrato istanza diretta ad ottenere il riconoscimento dell’infermità di- 10844 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 pendente da causa di servizio sollecitato con raccomandata del 25/11/1999, con nota 20/10/2000 e da altro atto del legale del 10/4/2002; CHE, il relativo accertamento da parte della C.M.O. con esito favorevole per l’interessato è avvenuto in data 25/1/1993 – giusto verbale n. 126/93 – in conseguenza del quale la Regione Calabria prendeva atto del giudizio della C.M.O. con formale provvedimento deliberativo n. 3326 dell’8/9/1993; — incaricare il Settore Economico – Ufficio «Stipendi e accessori» – per la predisposizione degli adempimenti che si ritenessero necessari, ai fini della rideterminazione del trattamento pensionistico da parte dell’Istituto Previdenziale; — dare mandato al Settore Giuridico perché provveda alla notifica del presente provvedimento. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dr. Francesco Cupido VISTA l’istanza dell’8/11/1994 con la quale il dipendente ha chiesto, in virtù della Legge 539/50, i benefici economici ai sensi degli artt. 43 e 44 del R.D. 30/9/1922, n. 1290, consistenti in incrementi stipendiali pari all’1,25%; VISTO il parere n. 742 espresso dal C.d.S. nell’adunanza generale del 17 maggio 1993 ed in particolare le indicazioni circa le modalità applicative delle provvidenze economiche giusta applicazione del richiamato R.D. n. 1290/1922; VISTO, altresı̀, il parere n. 361 espresso dalla Commissione Speciale Pubblico Impiego – Sezione I – del 6 maggio 1996 con il quale la Commissione medesima, nel precisare la sfera di applicazione degli artt. 1 e 2 della Legge n. 336/1970, ha statuito l’applicabilità dei benefici de quibus ai dipendenti invalidi per causa di servizio in virtù di quanto disposto dall’art. 1 della Legge 15/7/1950, n. 539; DECRETO n. 5459 del 17 maggio 2002 Dipendente Converso Antonietta nata il 14/5/61 matricola 199550 − Autorizzazione al rientro in servizio da aspettativa non retribuita per mandato elettorale. IL DIRIGENTE DEL SETTORE GIURIDICO VISTO ancora il parere prot. n. 1755/7 del 2/4/2001 nel quale viene precisato che le provvidenze di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. 1290/1922, sono conferibili a tutti i dipendenti pubblici, anche al personale in quiescenza purché la relativa domanda sia stata presentata anteriormente al collocamento a riposo; PREMESSO che con decreto n. 6901 del 13/7/2001 del Dirigente del Settore Giuridico IV Dipartimento «Organizzazione e personale» la dott.ssa Converso Antonietta, nata a Rossano il 14/5/61 dipendente regionale, Categoria A3, di cui alle LL.RR. 57/90 e 2/97, già in servizio presso l’A.S.L. n. 3 di Rossano, è stata collocata in aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto per ricoprire la carica di assessore nel Comune di Rossano a far data dall’1/7/2001 ai sensi dell’art. 46 del T.U.E.L. 267/2000; CONSIDERATO che alla luce dei pareri dianzi richiamati, devesi ritenere meritevole di accoglimento l’istanza del nominato dipendente ai fini del riconoscimento dei benefici economici di cui alla normativa sopra citata; VISTA l’istanza della dott.ssa Converso Antonietta, prot. n. 11299 dell’8/5/2002 con la quale chiede che, a far data dall’8/5/ 2002, venga ad essere riassunta in servizio nella sede di appartenenza; EVIDENZIATO che detti benefici sulla base della circolare datata 25/9/1998 del Ministero della Pubblica Istruzione, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – ed il Ministero del Tesoro – non sono soggetti ad assorbibilità; VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; CONSIDERATO che al sig. Rosaspina Giuseppe, sulla base della categoria di infermità (settima) risultante dal verbale della C.M.O., va riconosciuto il beneficio pari all’1,25% sul valore iniziale del livello retributivo allo stesso spettante alla data dell’8/11/1994; CONSIDERATO, altresı̀, che tra la data della richiesta e la data del primo sollecito è intercorso più di un quinquennio, per cui sono prescritti i ratei dovuti fino al 25/11/1994; VISTA la D.G.R. n. 458/2000; DECRETA VISTO il CCNL – Comparto Regioni EE.LL.; VISTA la nota n. 9334 del 13/5/2002, con la quale il responsabile Risorse Umane dell’ASL 3 di Rossano, comunica che la dipendente Converso Antonietta ha preso servizio in data 8/5/ 2002; CONSIDERATO che occorre formalizzare la pratica di rientro dal collocamento in aspettativa non retribuita del dipendente di cui trattasi; RITENUTO dover provvedere a riguardo; SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate DECRETA La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; Per quanto espresso in premessa che qui si intende confermato: — di riconoscere al dipendente Sig. Rosaspina Giuseppe i benefici economici di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. 1290/1922 con decorrenza 25/11/1994; — di accogliere l’istanza della dipendente Converso Antonietta, nata a Rossano il 14/5/1961, appartenente al contingente di cui alle LL.RR. n. 57/90 e 2/97, matricola 199550 – Categoria 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 A3 – già in servizio presso l’A.S.L. n. 3 di Rossano, e di riammetterla in servizio ripristinando il trattamento economico con decorrenza 8/5/2002; di notificare il presente provvedimento per gli adempimenti conseguenziali al Settore 15 – Gestione Economica e Previdenziale del Personale – alla dipendente dott.ssa Converso Antonietta residente in Via G. Galilei 5 – 87068 Rossano ed al Dirigente dell’U.O. Educazione Sanitaria ASL n. 3 Viale Michelangelo – 87068 Rossano, ove la medesima risulta funzionalmente assegnata. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dr. Francesco Cupido 10845 Dipartimento apposito programma di lettura con chiave hardware ed apposito hard-disc removibile contenente tutti i dati archiviati e relativi ai cinquecento fascicoli scannerizzati, con impegno di installare la procedura su qualunque PC a scelta dell’Amministrazione; CONSIDERATO, quindi, che bisogna liquidare, a saldo definitivo, l’importo rimanente e consistente in C 18.181,20, di cui IVA 3.030,20, per come indicato nelle fatture descritte; TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che, quindi, si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa, ai sensi della L.R. n. 8 del 4/2/2002; DECRETA Per le motivazioni espresse in premessa: DECRETO n. 5509 del 20 maggio 2002 Trattativa privata multipla per la realizzazione della archiviazione documentale storica dei documenti contenuti nei fascicoli personali dei dipendenti regionali. Liquidazione fatture a saldo in favore della Ditta Euronet Srl di Satriano. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la L.R. n. 7/1996 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il Decreto del P.G.R. n. 354/99; VISTO il precedente proprio decreto n. 1113 del 5/2/2002 relativo all’affidamento dei lavori di archiviazione documentale storica, in favore della ditta Euronet Srl di Catanzaro a far data dall’1/12/2001; VISTO il precedente decreto n. 8765 del 13/9/2001 con il quale si è provveduto ad impegnare la spesa di L. 84.000.000, IVA compresa, sul capitolo 1005107 del bilancio 2001, per l’esecuzione dei lavori di cui è cenno; CONSIDERATO che con il citato decreto n. 1113/2002 i lavori sono stati affidati alla ditta Euronet fino alla concorrenza della somma di L. 70.000.000, oltre IVA; VISTO il precedente decreto n. 3667 del 2/4/2002 con il quale si è provveduto a liquidare un acconto sulle prestazioni affidate alla ditta di cui è cenno; — di liquidare la somma di C 15.151,00, oltre IVA del 20% pari ad C 3.030,20, per un totale di C 18.181,20, quale saldo definitivo sui lavori affidati ed in favore della ditta Euronet Srl, c/da Lagnosa Via Siljon, n. 7/5 di Satriano (CZ), Partita IVA 02395250794, mediante quietanza diretta del sig. Giuseppe Infante, CF: NFNGPP46L28H565S, procuratore generale dell’azienda; — di imputare la spesa sul capitolo 1005107 del bilancio 2002, conto residui anno 2001 giusta impegno di spesa n. 7074 del 13/9/2001, assunto dal Settore Ragioneria Generale del Dipartimento Bilancio in data 13/9/2001; — di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale del Dipartimento Bilancio ad emettere i relativi ordinativi di pagamento. Catanzaro, lı̀ 20 maggio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETO n. 5510 del 20 maggio 2002 Conferimento incarichi responsabile di misura POR Calabria 2000-2006 – Dipartimento Formazione Professionale. IL DIRIGENTE GENERALE VISTE le fatture n. 6 dell’1/3/2002, acquisita agli atti d’ufficio il 4/3/2002 n. 5963, con cui la Ditta Euronet Srl, presenta, per la relativa liquidazione, una somma pari a C 10.080,00, compresa IVA di C 1.680,00, quale secondo acconto sui lavori, nonché la n. 7 dell’8/4/2002, acquisita agli atti d’ufficio il 24/4/2002 n. 10954, con cui la citata ditta Euronet Srl, presenta, per la relativa liquidazione, la somma pari ad C 8.101,20, compresa IVA di C 1.350,20, quale saldo definitivo dei lavori di cui è cenno; VISTO il decreto n. 13919 del 12/12/2001, adottato dal Dirigente Generale del Dipartimento 3o – Bilancio e Finanze –, di concerto con il Dirigente Generale del Dipartimento 4o – Organizzazione e Personale –, con il quale è stata disposta la pubblicazione dell’elenco dei candidati dichiarati idonei e non idonei a ricoprire la funzione di responsabile di misura del POR Calabria 2000-2006 a seguito di manifestazione di interesse riservata al personale regionale appartenente all’Area D; PRESO ATTO che, effettivamente, i lavori di archiviazione ottica dei documenti dei fascicoli personali dei dipendenti regionali si sono conclusi con buon esito della gestione del programma informatico appositamente realizzato, giusta dimostrazione finale effettuata dalla stessa ditta ai Dirigenti del Dipartimento del Personale e che la ditta ha consegnato allo scrivente VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento 12o «Formazione Professionale e Politiche del Lavoro» n. 162 del 30/1/2002, avente ad oggetto: «Nomina responsabili di misura» con la quale viene proposta l’attribuzione della responsabilità delle misure 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.11, 3.13 e 3.14, rispettivamente ai dipendenti Fontana Domenica, Esposito Sinibaldo, Lobello 10846 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 Francesco, Battaglia Fortunato, Bua Vincenzo, Vitale Maria Teresa e Paonessa Alfredo, ricompresi nell’elenco degli idonei approvato con il citato decreto n. 13919 del 12/12/2001; VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento 12o «Formazione Professionale e Politiche del Lavoro» n. 723 dell’11/4/2002, avente ad oggetto: «Nomina responsabili di misura» con la quale viene proposta l’attribuzione della responsabilità delle misure 3.10 e 3.12, rispettivamente ai dipendenti Periti Giuliana e Sarno Ernesto, ricompresi nell’elenco degli idonei approvato con il citato decreto n. 13919 del 12/12/2001; VISTO il proprio decreto n. 2894 del 22/3/2002, avente ad oggetto «Conferimento incarichi responsabili di misura POR Calabria 2000-2006» con il quale si è provveduto a conferire gli incarichi a diciotto dipendenti in conformità alle proposte dei Dipartimenti interessati; VISTA la delibera della Giunta regionale n. 651 del 24/7/2001 che determina nel numero complessivo di 50 le posizioni organizzative da attribuire ai responsabili di misura del POR Calabria 2000-2006 e che stabilisce altresı̀ che gli incarichi siano formalizzati dal Dirigente Generale del Dipartimento 4o «Organizzazione e Personale» di concerto con i Dirigenti Generali competenti; VISTA la nota di questa Dirigenza Generale n. 276/DG del 27/3/2002, avente ad oggetto «Incarichi responsabili di misura POR Calabria 2000-2006», indirizzata a tutti i Dipartimenti, nella quale sono stati precisati i criteri da seguire per il conferimento degli incarichi in questione; VISTA la legge regionale 13/5/1996, n. 7; DECRETA — È conferito l’incarico di responsabili di misura del POR Calabria 2000-2006 ai dipendenti sottoelencati e per la misura a fianco di ciascuno di essi indicata: — di stabilire che gli oneri conseguenti il trattamento economico corrispondente alla posizione di responsabile di misura graveranno sulle risorse della misura 7.1 del POR Calabria 20002006; — di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento 12 «Formazione Professionale e Politiche del Lavoro», al Dirigente del Settore Giuridico ed al Dirigente del Settore Economico del Personale, per quanto di rispettiva competenza, l’adozione degli ulteriori atti consequenziali al conferimento degli incarichi conferiti con il presente decreto. Catanzaro, lı̀ 20 maggio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETO n. 5610 del 21 maggio 2002 Dipendente D’Augello Domenico Alessandro Maria partecipazione corso aggiornamento «L’ufficio relazione con il pubblico: da sportelli informativi a sistemi globali di comunicazione. Modelli organizzativi e nuove professionalità (Legge 150/2000, D.P.R. 422/2001)». IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – Testo Unico Pubblico Impiego; VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24/ 6/1999; VISTO il decreto di delega D.G. 2502 del 24/10/2000; VISTO il decreto n. 374 del 6/2/2001 riguardante il programma di formazione del personale regionale anni 2000-2006; 1) Fontana Domenica, misura 3.4; 2) Esposito Sinibaldo, misura 3.5; VISTO il decreto di impegno di spesa sul bilancio regionale per l’anno 2001, n. 7282 del 25 luglio 2001, impegno n. 5108 del 12/7/2001 capitolo 1003108/2001; 3) Lobello Francesco, misura 3.8; 4) Battaglia Fortunato, misura 3.9; 5) Periti Giuliana, misura 3.10; 6) Bua Vincenzo, misura 3.11; 7) Sarno Ernesto, misura 3.12; VISTA l’istanza n. 2255 del 17 aprile 2002 avanzata dal dipendente D’Augello Domenico Alessandro Maria al sottoscritto, con la quale chiede l’autorizzazione a partecipare al corso di aggiornamento «L’ufficio relazione con il pubblico: da sportelli informativi a sistemi globali di comunicazione. Modelli organizzativi e nuove professionalità (Legge 150/2000, D.P.R. 422/ 2001)» organizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca, ed in programmazione a Roma nei giorni 26/27/28 giugno 2002; 8) Vitale Maria Teresa, misura 3.13; 9) Paonessa Alfredo, misura 3.14; — di stabilire che, in conformità a quanto disposto dalla delibera Giunta regionale n. 651 del 24/7/01, il presente incarico ha la durata di un anno e potrà essere rinnovato per periodi da uno a tre anni, con le stesse modalità, su proposta e previa valutazione dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti; CONSIDERATO che il corso suddetto, per i suoi contenuti didattici, ha una considerevole valenza formativa; CHE rientra tra gli obiettivi formativi previsti dal programma di formazione anno 2000-2006; CHE la quota individuale di partecipazione ammonta ad C 1.040,67; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 CHE la somma da liquidare, a seguito di presentazione di relativa fattura da parte della Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca ed a presentazione dell’attestato di partecipazione da parte del dipendente, ammonta ad C 1.040,67; CHE la suddetta somma è IVA esente ai sensi dell’art. 10 comma 20 Legge 537/93 e successive modifiche; CHE esiste la disponibilità economica sul capitolo 1003108 residuo anno 2001, giusto impegno n. 5108 del 12/7/2001; CHE la partecipazione individuale a corsi di formazione del personale è prevista dal programma di formazione del personale anno 2000-2006; CHE l’allegata documentazione è conforme a quanto previsto dal suddetto programma; DECRETA Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato di: — autorizzare il dipendente D’Augello Domenico Alessandro Maria a partecipare al corso di aggiornamento «L’Ufficio relazione con il pubblico: da sportelli informativi a sistemi globali di comunicazione. Modelli organizzativi e nuove professionalità (Legge 150/2000, D.P.R. 422/2001)» organizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca, che si terrà a Roma nei giorni 26-27-28 giugno 2002; — di gravare la quota di partecipazione di C 1.040,67 sul capitolo 1003108 residuo anno 2001 giusto impegno n. 5108 del 12/7/2001; — di liquidare, con successivo atto, il predetto importo allorché reclamato dai creditori ed a presentazione di relativa fattura da parte della Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca; — dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo; — pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 10847 VISTO il decreto di delega D.G. 2502 del 24/10/2000; VISTO il decreto n. 374 del 6/2/2001 riguardante il programma di formazione del personale regionale anni 2000-2006; VISTO il decreto di impegno di spesa sul bilancio regionale per l’anno 2001, n. 7282 del 25 luglio 2001, impegno n. 5108 del 12/7/2001 capitolo 1003108/2001; VISTA la richiesta prot. 6849 del 12 marzo 2002 del Dirigente del Settore Economico, Dipartimento del Personale, con la quale invita questo settore a voler autorizzare i dipendenti, Nicola Lijoi e Antonio Eufemiese a partecipare al seminario di aggiornamento «Il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo» organizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca, che si terrà a Milano nei giorni 20 e 21 giugno p.v.; CONSIDERATO che il corso suddetto rientra tra gli obiettivi formativi previsti dal programma di formazione anno 20002006; CHE la quota individuale di partecipazione ammonta ad C 803,10; CHE pertanto la somma da liquidare, a seguito di presentazione di relativa fattura da parte della Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca ed a presentazione dell’attestato di partecipazione da parte dei dipendenti, ammonta ad C 1.606,20; CHE la suddetta somma è IVA esente ai sensi dell’art. 10 comma 20 Legge 537/93; CHE esiste la disponibilità economica sul capitolo 1003108 residuo anno 2001, giusto impegno n. 5108 del 12/7/2001; CHE la partecipazione individuale a corsi di formazione del personale è prevista dal programma di formazione del personale anno 2000-2006; CHE la richiesta e l’allegata documentazione sono conformi a quanto previsto dal suddetto programma; DECRETA Catanzaro, lı̀ 21 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Francesco Lemma DECRETO n. 5611 del 21 maggio 2002 Dipendenti Lijoi Nicola, Eufemiese Antonio partecipazione seminario di aggiornamento su: Il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo. IL DIRIGENTE DEL SETTORE Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato di: — autorizzare i dipendenti Nicola Lijoi e Antonio Eufemiese a partecipare al seminario di aggiornamento «Il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo» organizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca, che si terrà a Milano nei giorni 20 e 21 giugno 2002; — di gravare la quota di partecipazione di C 1.606,20 sul capitolo 1003108 residuo anno 2001 giusto impegno n. 5108 del 12/7/2001; VISTO il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – Testo Unico Pubblico Impiego; — di liquidare, con successivo atto, il predetto importo allorché reclamato dai creditori ed a presentazione di relativa fattura da parte della Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca; VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24/ 6/1999; — dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo; 10848 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 — pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 21 maggio 2002 CHE la richiesta e l’allegata documentazione sono conformi a quanto previsto dal suddetto programma; DECRETA Il Dirigente del Settore Francesco Lemma DECRETO n. 5612 del 21 maggio 2002 Dipendenti Aldo Gallo, Giovanni Carbone, partecipazione seminario di formazione e aggiornamento su: La stipula dei contratti nella pubblica amministrazione: Profili civilistici, pubblicistici e fiscali rilevanti per gli addetti agli uffici contratti e per l’ufficiale rogante. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – Testo Unico Pubblico Impiego; VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24/ 6/1999; VISTO il decreto di delega D.G. 2502 del 24/10/2000; VISTO il decreto n. 374 del 6/2/2001 riguardante il programma di formazione del personale regionale anni 2000-2006; Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato di: — autorizzare i dipendenti Aldo Gallo e Giovanni Carbone a partecipare al seminario di formazione e aggiornamento «La stipula dei contratti nella pubblica amministrazione: profili civilistici, pubblicistici e fiscali rilevanti per gli addetti agli uffici contratti e per l’ufficiale rogante» organizzato dalla Società Prisma di Roma, che si terrà a Napoli nei giorni 3-4-5 giugno 2002; — di gravare la quota di partecipazione di C 1.654,00 sul capitolo 1003108 residuo anno 2001 giusto impegno n. 5108 del 12/7/2001; — di liquidare, con successivo atto, il predetto importo allorché reclamato dai creditori ed a presentazione di relativa fattura da parte della società Prisma di Roma; — dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo; — pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 21 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Francesco Lemma VISTO il decreto di impegno di spesa sul bilancio regionale per l’anno 2001, n. 7282 del 25 luglio 2001, impegno n. 5108 del 12/7/2001 capitolo 1003108/2001; VISTA la richiesta prot. 152 del 10 aprile 2002 del Dirigente del Settore Legislativo, Dipartimento della Presidenza, con la quale invita questo settore a voler autorizzare i dipendenti, Aldo Gallo e Giovanni Carbone a partecipare al seminario di formazione e aggiornamento «La stipula dei contratti nella pubblica amministrazione: profili civilistici, pubblicistici e fiscali rilevanti per gli addetti agli uffici contratti e per l’ufficiale rogante» organizzato dalla società Prisma di Roma, che si terrà a Napoli nei giorni 3-4-5 giugno p.v.; CONSIDERATO che il corso suddetto rientra tra gli obiettivi formativi previsti dal programma di formazione anno 20002006; CHE la quota individuale di partecipazione ammonta ad C 827,00; CHE pertanto la somma da liquidare, a seguito di presentazione di relativa fattura da parte della Società Prisma, ed a presentazione dell’attestato di partecipazione da parte dei dipendenti, ammonta ad C 1.654,00; CHE la suddetta somma è IVA esente ai sensi dell’art. 10 comma 20 Legge 537/93; CHE esiste la disponibilità economica sul capitolo 1003108 residuo anno 2001, giusto impegno n. 5108 del 12/7/2001; CHE la partecipazione individuale a corsi di formazione del personale è prevista dal programma di formazione del personale anno 2000-2006; DECRETO n. 5613 del 21 maggio 2002 Liquidazione fattura n. 49/F/2002 del 4 aprile 2002 CIRPS – Università degli Studi di Roma «La Sapienza» per partecipazione corso di formazione dipendente Azzarito Caterina. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.lgs. n. 165 del 30/3/2001 – Testo Unico Pubblico Impiego; VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24/ 6/1999; VISTO il decreto di delega di funzioni n. 2502 del 24/10/2000; VISTO il programma di Formazione del personale regionale anno 2000, approvato con Decreto n. 374 del 6/2/2001; VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria»; VISTO il proprio decreto n. 1578 del 20 febbraio 2002 con il quale si autorizzava la partecipazione della dipendente Azzarito Caterina al corso di aggiornamento «Global Management Programme IV edizione – Programma Operativo 2002», organizzato dal CIRPS (Centro Interuniversitario di ricerca per lo Sviluppo Sostenibile); 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTA la fattura n. 49/F/2002 del 4 aprile 2002 per l’importo complessivo di C 2.000, IVA esente ai sensi dell’art. 10 comma 20 Legge 537/93, emessa dal CIRPS/Università degli Studi di Roma «La Sapienza» e relativa alla frequenza al corso di che trattasi; CONSIDERATO che la dipendente suddetta ha partecipato al corso su richiamato presentando regolare attestato di frequenza; CONSIDERATO che esiste la disponibilità economica sul capitolo 1003108 residuo anno 2001 giusto impegno n. 5108 del 12/7/2001; CHE si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45, comma a, L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002; CONSIDERATA la non assoggettabilità dell’atto a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32 della legge 127 del 15/5/97; RITENUTO di dover procedere al pagamento della fattura emessa dal CIRPS/Università degli Studi di Roma «La Sapienza»; 10849 VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24/ 6/1999; VISTO il decreto di delega di funzioni n. 2502 del 24/10/2000; VISTO il programma di Formazione del personale regionale anno 2000, approvato con Decreto n. 374 del 6/2/2001; VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria»; VISTO il proprio decreto n. 1258 del 7 febbraio 2002 con il quale si autorizzava la partecipazione della dipendente Curcio Luciana al corso di aggiornamento «Procedure di acquisto di beni e servizi negli Enti pubblici», organizzato dalla ITA srl di Torino; VISTA la fattura n. 1567/02 del 4/4/2002 per l’importo di C 1.400,00, IVA esente ai sensi dell’art. 10 comma 20 Legge 537/93, emessa dalla ITA srl di Torino e relativa alla frequenza al corso di che trattasi; CONSIDERATO che la dipendente suddetta ha partecipato al corso su richiamato presentando regolare attestato di frequenza; DECRETA Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato: CONSIDERATO che esiste la disponibilità economica sul capitolo 1003108 residuo anno 2001 giusto impegno n. 5108 del 12/7/2001; — di liquidare al CIRPS/Università degli Studi di Roma «La Sapienza» la somma di C 2.000; CHE si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45, comma a, L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002; — di imputare detta somma, sul capitolo 1003108 residuo anno 2001 giusto impegno n. 5108 del 12/7/2001; CONSIDERATA la non assoggettabilità dell’atto a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32 della legge 127 del 15/5/97; — di invitare il Direttore di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento di C 2.000 tramite bonifico bancario intestato a CIRPS/Università degli Studi di Roma «La Sapienza» Banca di Roma agenzia 153 – Tesoreria Universitaria Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma c/c Y4375 ABI 3002 CAB 03371; RITENUTO di dover procedere al pagamento della fattura emessa dalla ITA srl di Torino; — di prendere atto che il presente decreto non risulta fra gli atti soggetti a controllo ai sensi dell’art. 17 comma 32 della legge 127 del 15/5/97; — di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 21 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Francesco Lemma DECRETA Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato: — di liquidare alla ITA srl di Torino la somma di C 1.400,00; — di imputare detta somma, sul capitolo 1003108 residuo anno 2001 giusto impegno n. 5108 del 12/7/2001; — di invitare il Direttore di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento di C 1.400,00 tramite bonifico bancario intestato a ITA srl Via Brofferio, 3 – 10121 Torino, Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino Filiale di Torino c/c 2626 ABI 5428 CAB 01000; — di prendere atto che il presente decreto non risulta fra gli atti soggetti a controllo ai sensi dell’art. 17 comma 32 della legge 127 del 15/5/97; DECRETO n. 5614 del 21 maggio 2002 Liquidazione fattura n. 1567/02 del 4/4/2002 ITA srl Torino per partecipazione corso di aggiornamento dipendente Luciana Curcio. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.lgs. n. 165 del 30/3/2001 – Testo Unico Pubblico Impiego; — di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 21 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Francesco Lemma 10850 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 5615 del 21 maggio 2002 Liquidazione fattura n. 48/L del 29 marzo 2002 SOMEDIA srl per partecipazione corso di aggiornamento dipendenti Saverio Costantino, Franco Nucaro, Giuseppe Marcella. — di prendere atto che il presente decreto non risulta fra gli atti soggetti a controllo ai sensi dell’art. 17 comma 32 della legge 127 del 15/5/97; — di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.lgs. n. 165 del 30/3/2001 – Testo Unico Pubblico Impiego; Catanzaro, lı̀ 21 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Francesco Lemma VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24/ 6/1999; VISTO il decreto di delega di funzioni n. 2502 del 24/10/2000; VISTO il programma di Formazione del personale regionale anno 2000, approvato con Decreto n. 374 del 6/2/2001; VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria»; VISTO il proprio decreto n. 3671 del 2 aprile 2002 con il quale si autorizzava la partecipazione dei dipendenti Saverio Costantino, Franco Nucaro e Giuseppe Marcella al corso di aggiornamento «Gli Appalti dei Lavori Pubblici», organizzato dalla SOMEDIA srl di Milano; DECRETO n. 5617 del 21 maggio 2002 Dipendente Maviglia Francesco – Rettifica decreto n. 710 del 23/1/2002. IL DIRIGENTE DEL SETTORE RICHIAMATO il D.D.G. n. 710 del 23/1/2002 avente ad oggetto: «Dipendente Maviglia Francesco – autotutela – Ripristino posizione giuridico-funzionale (livello IV); VISTA la fattura n. 48/L del 29 marzo 2002 per l’importo complessivo di C 2.677,5 IVA esente ai sensi dell’art. 10 comma 20 Legge 537/93, emessa dalla SOMEDIA srl di Milano e relativa alla frequenza al corso di che trattasi; ACCERTATO che nell’oggetto e nella parte narrativa al punto cinque – rigo quarto, per mero errore materiale, è stato indicato il IV livello anziché il III con il profilo professionale di commesso, bidello; CONSIDERATO che i dipendenti suddetti hanno partecipato al corso su richiamato presentando regolare attestato di frequenza; RITENUTO pertanto disporre la rettifica dell’oggetto e del punto cinque – rigo quarto del decreto n. 710 del 23/1/2002; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99; CONSIDERATO che esiste la disponibilità economica sul capitolo 1003108 residuo anno 2001 giusto impegno n. 5108 del 12/7/2001; VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; VISTO il D.D.G. n. 458/2000; CHE si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45, comma a, L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002; DECRETA CONSIDERATA la non assoggettabilità dell’atto a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32 della legge 127 del 15/5/97; RITENUTO di dover procedere al pagamento della fattura emessa dalla SOMEDIA srl di Milano; DECRETA Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato: — di liquidare alla SOMEDIA srl di Milano la somma di C 2.677,5; — di imputare detta somma, sul capitolo 1003108 residuo anno 2001 giusto impegno n. 5108 del 12/7/2001; — di invitare il Direttore di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento di C 2.677,5 tramite bonifico bancario intestato a SOMEDIA srl Via Donatello, 30 – 20131 Milano, Banca d’appoggio Banca Nazionale del Lavoro Viale Gran Sasso, 18 – Milano c/c 2230 ABI 01005 CAB 01635; — di rettificare il decreto n. 710 del 23/1/2002 nell’oggetto, nonché nella parte narrativa al punto cinque – rigo quarto, precisando che il livello ripristinato è il III con il profilo professionale di commesso, bidello; — di dare mandato alla competente struttura del Settore Giuridico per la notifica del presente provvedimento al Settore Economico e al dipendente Sig. Maviglia Francesco – residente a Bianco (RC), viale Matteotti, 11; — di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 21 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dr. Francesco Cupido 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 5618 del 21 maggio 2002 Dipendente Zinghini Alfonso Antonio – Rettifica decreto n. 1377 del 15/2/2002. IL DIRIGENTE DEL SETTORE RICHIAMATO il D.D.G. n. 1377 del 15/2/2002 avente ad oggetto: «Dipendente Zinghini Alfonso Antonio – autotutela – Ripristino posizione giuridico-funzionale; ACCERTATO che nella parte narrativa al punto cinque – rigo quarto, per mero errore materiale, è stato indicato il IV livello anziché il III con il profilo professionale di commesso, bidello; RITENUTO pertanto disporre la rettifica nella parte narrativa del punto cinque – rigo quarto del decreto n. 1377 del 15/2/2002; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99; VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; VISTO il D.D.G. n. 458/2000; 10851 VISTO, altresı̀, il parere n. 361 espresso dalla Commissione Speciale Pubblico Impiego – Sezione I – del 6 maggio 1996 con il quale la Commissione medesima, nel precisare la sfera di applicazione degli artt. 1 e 2 della Legge n. 336/1970, ha asserito l’applicabilità dei benefici de quibus ai dipendenti invalidi per causa di servizio in virtù di quanto disposto dall’art. 1 della Legge 15/7/1950, n. 539; EVIDENZIATO che tali provvidenze economiche, riconosciute ai sensi delle sopracitate disposizioni di legge, non sono soggette a riassorbimento al conseguimento di successive posizioni stipendiali, né possono essere rivalutate – giusta circolare n. 397 datata 25/9/1988 del Ministero della Pubblica Istruzione, d’intesa con la presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della F.P. – ed il Ministero del Tesoro; RITENUTO doversi procedere per conseguenza, attribuendo alla sig.ra Giovane Lia, sulla base della categoria «ottava» della Tabella A di infermità, risultante dal verbale della C.M.O. di Catanzaro n. 911 dell’11/9/1996, i suddetti benefici consistenti in incrementi stipendiali pari all’1,25% sul valore iniziale del livello retributivo allo stesso spettante al momento della presentazione della domanda (8/3/2002); DATO ATTO che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17, comma 32, della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo; DECRETA — di rettificare il decreto n. 1377 del 15/2/2002 nella parte narrativa al punto cinque – rigo quarto, precisando che il livello ripristinato è il III con il profilo professionale di commesso, bidello; — di dare mandato alla competente struttura del Settore Giuridico per la notifica del presente provvedimento al Settore Economico e al dipendente Sig. Zinghini Alfonso Antonio residente a Bovalino, vico IV Garibaldi, 13; — di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 21 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dr. Francesco Cupido DECRETO n. 5619 del 21 maggio 2002 VISTA la D.G.R. n. 458/2000; DECRETA La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto: — di riconoscere alla dipendente Sig.ra Giovane Lia matricola 364000 nata a S. Marco Argentano il 22/5/1941 ed ivi residente in G. Da Fiore, 59 – i benefici economici di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. 30/9/1922, n. 1290; — di attribuire alla stessa, per l’effetto, in virtù dell’art. 1 della Legge n. 539/1950, con decorrenza 8/3/2002 (data di presentazione della domanda), i suddetti benefici sotto forma di incrementi stipendiali pari all’1,25% sul valore iniziale del livello retributivo in godimento alla predetta data; — dare mandato al Settore Economico – Ufficio «stipendi e accessori» – per la predisposizione degli atti preordinati all’aggiornamento della posizione retributiva; — di autorizzare il Settore Giuridico alla notifica del presente provvedimento. Catanzaro, lı̀ 21 maggio 2002 Dipendente Giovane Lia matricola 364000 – Applicazione benefici economici artt. 43 e 44 del R.D. 1290/1922, in virtù dell’art. 1 Legge 336/70. Il Dirigente del Settore Dr. Francesco Cupido IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA l’istanza, pervenuta l’8/3/2002, prot. 6494, della dipendente sig.ra Giovane Lia, diretta ad ottenere i benefici economici di cui al R.D. 30/9/1922 n. 1290, ciò a seguito del formale riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio operato con delibera di Giunta regionale n. 8669 del 16/12/96; VISTA la contestuale dichiarazione con la quale la dipendente asserisce di non aver goduto mai dei benefici de quibus; VISTO il parere n. 742 espresso dal C.d.S. nell’adunanza generale del 17 maggio 1993; DECRETO n. 5620 del 21 maggio 2002 Dipendente Calogero Vincenzo matricola 109750 – Applicazione benefici economici artt. 43 e 44 del R.D. 1290/1922, in virtù dell’art. 1 Legge 336/70. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA l’istanza, pervenuta l’8/4/2002, prot. 9263, del dipendente sig. Calogero Vincenzo, diretta ad ottenere i benefici eco- 10852 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 nomici di cui al R.D. 30/9/1922 n. 1290, ciò a seguito del formale riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio operato con delibera di Giunta regionale n. 66 del 19/1/ 1998; VISTA la contestuale dichiarazione con la quale il dipendente asserisce di non aver goduto mai dei benefici de quibus; VISTO il parere n. 742 espresso dal C.d.S. nell’adunanza generale del 17 maggio 1993; VISTO, altresı̀, il parere n. 361 espresso dalla Commissione Speciale Pubblico Impiego – Sezione I – del 6 maggio 1996 con il quale la Commissione medesima, nel precisare la sfera di applicazione degli artt. 1 e 2 della Legge n. 336/1970, ha asserito l’applicabilità dei benefici de quibus ai dipendenti invalidi per causa di servizio in virtù di quanto disposto dall’art. 1 della Legge 15/7/1950, n. 539; EVIDENZIATO che tali provvidenze economiche, riconosciute ai sensi delle sopracitate disposizioni di legge, non sono soggette a riassorbimento al conseguimento di successive posizioni stipendiali, né possono essere rivalutate – giusta circolare n. 397 datata 25/9/1988 del Ministero della Pubblica Istruzione, d’intesa con la presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della F.P. – ed il Ministero del Tesoro; RITENUTO doversi procedere per conseguenza, attribuendo al sig. Calogero Vincenzo, sulla base della categoria «ottava» della Tabella A di infermità, risultante dal verbale della C.M.O. di Catanzaro n. 502/4 del 29/5/1997, i suddetti benefici consistenti in incrementi stipendiali pari all’1,25% sul valore iniziale del livello retributivo allo stesso spettante al momento della presentazione della domanda (8/4/2002); VISTA la D.G.R. n. 458/2000; DECRETA La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto: — di riconoscere al dipendente Sig. Calogero Vincenzo matricola 109750 nato a Gallico (RC) il 28/7/1941 ed ivi residente in via Garibaldi, 194/B – i benefici economici di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. 30/9/1922, n. 1290; — di attribuire allo stesso, per l’effetto, in virtù dell’art. 1 della Legge n. 539/1950, con decorrenza 8/4/2002 (data di presentazione della domanda), i suddetti benefici sotto forma di incrementi stipendiali pari all’1,25% sul valore iniziale del livello retributivo in godimento alla predetta data; — dare mandato al Settore Economico – Ufficio «stipendi e accessori» – per la predisposizione degli atti preordinati all’aggiornamento della posizione retributiva; — di autorizzare il Settore Giuridico alla notifica del presente provvedimento. Catanzaro, lı̀ 21 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dr. Francesco Cupido DECRETO n. 5621 del 21 maggio 2002 Dipendente Simonetti Michele matricola 772250 – Applicazione benefici economici artt. 43 e 44 del R.D. 1290/1922, in virtù dell’art. 1 Legge 336/70. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA l’istanza, pervenuta il 19/4/2002, prot. 10159, del dipendente Dr. Michele Simonetti, diretta ad ottenere i benefici economici di cui al R.D. 30/9/1922 n. 1290, ciò a seguito del formale riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio operato con decreto del Dirigente generale n. 500 dell’11/11/99; VISTA la contestuale dichiarazione con la quale il dipendente asserisce di non aver goduto mai dei benefici de quibus; VISTO il parere n. 742 espresso dal C.d.S. nell’adunanza generale del 17 maggio 1993; VISTO, altresı̀, il parere n. 361 espresso dalla Commissione Speciale Pubblico Impiego – Sezione I – del 6 maggio 1996 con il quale la Commissione medesima, nel precisare la sfera di applicazione degli artt. 1 e 2 della Legge n. 336/1970, ha asserito l’applicabilità dei benefici de quibus ai dipendenti invalidi per causa di servizio in virtù di quanto disposto dall’art. 1 della Legge 15/7/1950, n. 539; EVIDENZIATO che tali provvidenze economiche, riconosciute ai sensi delle sopracitate disposizioni di legge, non sono soggette a riassorbimento al conseguimento di successive posizioni stipendiali, né possono essere rivalutate – giusta circolare n. 397 datata 25/9/1988 del Ministero della Pubblica Istruzione, d’intesa con la presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della F.P. – ed il Ministero del Tesoro; RITENUTO doversi procedere per conseguenza, attribuendo al Dr. Simonetti Michele, con la qualifica di dirigente, sulla base della categoria «ottava» della Tabella A di infermità, risultante dal verbale della C.M.O. di Catanzaro n. 146 del 16/4/1999, i suddetti benefici consistenti in incrementi stipendiali pari all’1,25% sul valore iniziale del livello retributivo allo stesso spettante al momento della presentazione della domanda (19/4/ 2002); VISTA la D.G.R. n. 458/2000; DECRETA La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto: — di riconoscere al dipendente Dr. Simonetti Michele matricola 772250 nato a Gioiosa Jonica (RC) il 18/2/1941 e residente a Soverato in via A. Moro, 11 – i benefici economici di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. 30/9/1922, n. 1290; — di attribuire allo stesso, per l’effetto, in virtù dell’art. 1 della Legge n. 539/1950, con decorrenza 19/4/2002 (data di presentazione della domanda), i suddetti benefici sotto forma di incrementi stipendiali pari all’1,25% sul valore iniziale del livello retributivo in godimento alla predetta data; — dare mandato al Settore Economico – Ufficio «stipendi e accessori» – per la predisposizione degli atti preordinati all’aggiornamento della posizione retributiva; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 — di autorizzare il Settore Giuridico alla notifica del presente provvedimento. 10853 CONSTATATO il possesso dei requisiti anagrafici e di servizio, del dipendente in questione, ai fini dell’attribuzione del trattamento di pensione; Catanzaro, lı̀ 21 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dr. Francesco Cupido PRESO ATTO del parere espresso dal Dirigente preposto alla competente struttura; DECRETA Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato: DECRETO n. 5622 del 21 maggio 2002 Dipendente Villa Antonino nato il 16/12/1938 – Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza 1 maggio 2002 ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002, n. 7 modificata ed integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002, n. 12. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTI: — il D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; — la L.R. n. 7/96; — il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99, relativo alla separazione dell’Attività Amministrativa di indirizzo e controllo, da quella della Gestione; 1. accogliere l’istanza datata 6/3/2002, acquisita agli atti in data 13/3/2002 con prot. n. 7006 e, per l’effetto, collocare a riposo con decorrenza 1o maggio 2002, per dimissioni volontarie, ai sensi della L.R. n. 7 dell’11/1/2002, modificata e integrata dalla L.R. n. 12 del 26/2/2002, nonché di quanto previsto dal vigente C.C.N.L., il dipendente Sig. Villa Antonino, nato a Gallico Superiore di Reggio Calabria il 16/12/1938; 2. dare atto che gli anni di servizio, utili ai fini del trattamento di quiescenza, emergenti dagli atti del fascicolo personale del dipendente in trattazione sono i seguenti: Regione Calabria – Ruolo dal 19/4/85 al 30/4/2002: anni 17 e giorni 12; Ricongiunzione – Legge 29/79: anni 10 e 27 giorni; Azienda Soggiorno e Turismo dall’1/8/75 al 18/4/85: anni 9, mesi 8 e 18 giorni; — il decreto del Dirigente Generale n. 2498 del 23/10/2000; Totale anni 36, mesi 9 e 27 giorni. — il D.P.G.R. 15/12/2000, n. 206; 3. provvedere, con successivi atti: — la delibera di G.R. n. 124 del 21/1/1991 con la quale è stato disposto l’inquadramento nel ruolo regionale con decorrenza 19/ 4/85 del dipendente Sig. Villa Antonino, nato a Gallico Superiore di Reggio Calabria il 16/12/1938, in applicazione della L.R. n. 34/1984; CONSIDERATO che il predetto dipendente, con istanza datata 6/3/2002, acquisita agli atti del Dipartimento «Organizzazione e Personale» con prot. n. 7006 del 13/3/2002, chiede il collocamento a riposo per dimissioni volontarie, dalla prima finestra utile, ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002 n. 7, modificata e integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002 n. 12; VISTI, inoltre: — ad erogare l’indennità straordinaria prevista dal comma 2 dell’art. 2 della L.R. n. 7/2002 con le modalità indicate al comma 3 dell’art. 3 della medesima L.R. compatibilmente con l’istituzione dello specifico capitolo di bilancio regionale; — a corrispondere le somme dovute ai sensi della L.R. n. 19/1986 e successive modificazioni; 4. dare atto che la partita di pensione è stata posta a carico dell’INPDAP – Reparto Pensioni – di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 131/1983 e successive modifiche, a decorrere dal 1o maggio 2002, essendo l’interessato in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione di anzianità, ai sensi della Legge n. 449/1997 – art. 59, comma 8; — la L.R. 11 gennaio 2002 n. 7 e 26 febbraio 2002 n. 12; — il D.Lgs. 30/12/1992 n. 503; — il D.L. 28/3/1997 n. 79, convertito in legge 28/5/1997 n. 140; — i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto del personale «Regioni-autonomie locali»; — la Legge 27/12/1997 n. 449, in particolare l’art. 59, commi 6, 7 e 8 e ss., relativi ai requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata; — l’art. 1 della L.R. n. 19 del 2/5/1986, cosı̀ come modificata dalla L.R. n. 2/1992; 5. dare mandato al Servizio Trattamento «Previdenziale-Assistenziale» dell’Assessorato al Personale per la definizione delle pratiche di pensione e indennità premio di fine servizio, ai sensi della vigente normativa. Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul B.U.R.C. e notificato in conformità al D.P.G.R. n. 354/1999. Catanzaro, lı̀ 21 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Aldo Curto 10854 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 5623 del 21 maggio 2002 PRESO ATTO del parere espresso dal Dirigente preposto alla competente struttura; Dipendente D’Angelo Domenico nato il 21/4/1940 – Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza 1 maggio 2002 ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002, n. 7 modificata ed integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002, n. 12. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTI: — il D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; — la L.R. n. 7/96; — il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99, relativo alla separazione dell’Attività Amministrativa di indirizzo e controllo, da quella della Gestione; — il decreto del Dirigente Generale n. 2498 del 23/10/2000; — il D.P.G.R. 15/12/2000, n. 206; — la delibera di G.R. n. 3050 del 13/5/1991 con la quale è stato disposto l’inquadramento nel ruolo regionale con decorrenza 1/2/81 del dipendente Sig. D’Angelo Domenico, nato a Reggio Calabria il 21/4/1940, in applicazione della L.R. n. 11/ 1984; DECRETA Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato: 1. accogliere l’istanza datata 29/1/2002, acquisita agli atti in data 11/2/2002 con prot. n. 3791 e, per l’effetto, collocare a riposo con decorrenza 1o maggio 2002, per dimissioni volontarie, ai sensi della L.R. n. 7 dell’11/1/2002, modificata e integrata dalla L.R. n. 12 del 26/2/2002, nonché di quanto previsto dal vigente C.C.N.L., il dipendente Sig. D’Angelo Domenico, nato a Reggio Calabria il 21/4/1940; 2. dare atto che gli anni di servizio, utili ai fini del trattamento di quiescenza, emergenti dagli atti del fascicolo personale del dipendente in trattazione sono i seguenti: Regione Calabria – Ruolo dall’1/2/81 al 30/4/2002: anni 20 e mesi 15; Ricongiunzione – D.P.R. 1092/73: anni 19 e 9 mesi; Totale anni 41. 3. provvedere, con successivi atti: CONSIDERATO che il predetto dipendente, con istanza datata 29/1/2002, acquisita agli atti del Dipartimento «Organizzazione e Personale» con prot. n. 3791 dell’11/2/2002, chiede il collocamento a riposo per dimissioni volontarie dal 1o maggio 2002, ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002 n. 7, modificata e integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002 n. 12; VISTI, inoltre: — la L.R. 11 gennaio 2002 n. 7 e 26 febbraio 2002 n. 12; — il D.Lgs. 30/12/1992 n. 503; — il D.L. 28/3/1997 n. 79, convertito in legge 28/5/1997 n. 140; — i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto del personale «Regioni-autonomie locali»; — la Legge 27/12/1997 n. 449, in particolare l’art. 59, commi 6, 7 e 8 e ss., relativi ai requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata; — l’art. 49 della L.R. 28/3/1975 n. 9 che prevede benefici al personale combattente e assimilati; — ad erogare l’indennità straordinaria prevista dal comma 2 dell’art. 2 della L.R. n. 7/2002 con le modalità indicate al comma 3 dell’art. 3 della medesima L.R. compatibilmente con l’istituzione dello specifico capitolo di bilancio regionale; — a corrispondere le somme dovute ai sensi della L.R. n. 19/1986 e successive modificazioni; 4. dare atto che la partita di pensione è stata posta a carico dell’INPDAP – Reparto Pensioni – di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 131/1983 e successive modifiche, a decorrere dal 1o maggio 2002, essendo l’interessato in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione di anzianità, ai sensi della Legge n. 449/1997 – art. 59, comma 8; 5. dare mandato al Servizio Trattamento «Previdenziale-Assistenziale» dell’Assessorato al Personale per la definizione delle pratiche di pensione e indennità premio di fine servizio, ai sensi della vigente normativa. Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul B.U.R.C. e notificato in conformità al D.P.G.R. n. 354/1999. Catanzaro, lı̀ 21 maggio 2002 — l’art. 1 della L.R. n. 19 del 2/5/1986, cosı̀ come modificata dalla L.R. n. 2/1992; CONSTATATO il possesso dei requisiti anagrafici e di servizio, del dipendente in questione, ai fini dell’attribuzione del trattamento di pensione; Il Dirigente del Settore Aldo Curto 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 5624 del 21 maggio 2002 Dipendente Ambrosio Angelo Filippo nato l’8/2/1938 – Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza 1 maggio 2002 ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002, n. 7 modificata ed integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002, n. 12. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTI: — il D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; — la L.R. n. 7/96; — il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99, relativo alla separazione dell’Attività Amministrativa di indirizzo e controllo, da quella della Gestione; 10855 PRESO ATTO del parere espresso dal Dirigente preposto alla competente struttura; DECRETA Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato: 1. accogliere l’istanza datata 31/1/2002, acquisita agli atti in data 13/2/2002 con prot. n. 4786 e, per l’effetto, collocare a riposo con decorrenza 1o maggio 2002, per dimissioni volontarie, ai sensi della L.R. n. 7 dell’11/1/2002, modificata e integrata dalla L.R. n. 12 del 26/2/2002, nonché di quanto previsto dal vigente C.C.N.L., il dipendente Sig. Ambrosio Angelo Filippo, nato a Calatafimi l’8/2/1938; 2. dare atto che gli anni di servizio, utili ai fini del trattamento di quiescenza, emergenti dagli atti del fascicolo personale del dipendente in trattazione sono i seguenti: — il decreto del Dirigente Generale n. 2498 del 23/10/2000; — il D.P.G.R. 15/12/2000, n. 206; — la delibera di G.R. n. 3275 del 26/7/1977 con la quale è stato disposto l’inquadramento nel ruolo regionale con decorrenza 1/6/72 del dipendente Sig. Ambrosio Angelo Filippo, nato a Calatafimi l’8/2/1938, in applicazione della L.R. n. 9/1975; CONSIDERATO che il predetto dipendente, con istanza datata 31/1/2002, acquisita agli atti del Dipartimento «Organizzazione e Personale» con prot. n. 4786 del 13/2/2002, chiede il collocamento a riposo per dimissioni volontarie, dalla prima finestra utile, ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002 n. 7, modificata e integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002 n. 12; VISTI, inoltre: Regione Calabria – Ruolo dall’1/6/72 al 30/4/2002: anni 29 e mesi 11; Ricongiunzione – Legge 29/79 art. 2: anni 7, 10 mesi e 18 giorni; Totale anni 37, mesi 9 e 18 giorni. 3. provvedere, con successivi atti: — ad erogare l’indennità straordinaria prevista dal comma 2 dell’art. 2 della L.R. n. 7/2002 con le modalità indicate al comma 3 dell’art. 3 della medesima L.R. compatibilmente con l’istituzione dello specifico capitolo di bilancio regionale; — a corrispondere le somme dovute ai sensi della L.R. n. 19/1986 e successive modificazioni; — la L.R. 11 gennaio 2002 n. 7 e 26 febbraio 2002 n. 12; — il D.Lgs. 30/12/1992 n. 503; — il D.L. 28/3/1997 n. 79, convertito in legge 28/5/1997 n. 140; — i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto del personale «Regioni-autonomie locali»; — la Legge 27/12/1997 n. 449, in particolare l’art. 59, commi 6, 7 e 8 e ss., relativi ai requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata; — l’art. 49 della L.R. 28/3/1975 n. 9 che prevede benefici al personale combattente e assimilati; — l’art. 1 della L.R. n. 19 del 2/5/1986, cosı̀ come modificata dalla L.R. n. 2/1992; CONSTATATO il possesso dei requisiti anagrafici e di servizio, del dipendente in questione, ai fini dell’attribuzione del trattamento di pensione; 4. dare atto che la partita di pensione è stata posta a carico dell’INPDAP – Reparto Pensioni – di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 131/1983 e successive modifiche, a decorrere dal 1o maggio 2002, essendo l’interessato in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione di anzianità, ai sensi della Legge n. 449/1997 – art. 59, comma 8; 5. dare mandato al Servizio Trattamento «Previdenziale-Assistenziale» dell’Assessorato al Personale per la definizione delle pratiche di pensione e indennità premio di fine servizio, ai sensi della vigente normativa. Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul B.U.R.C. e notificato in conformità al D.P.G.R. n. 354/1999. Catanzaro, lı̀ 21 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Aldo Curto 10856 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 5625 del 21 maggio 2002 Dipendente Canino Enrico nato il 28/10/1944 – Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza 1 maggio 2002 ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002, n. 7 modificata ed integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002, n. 12. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTI: — il D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; — la L.R. n. 7/96; — il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99, relativo alla separazione dell’Attività Amministrativa di indirizzo e controllo, da quella della Gestione; — il decreto del Dirigente Generale n. 2498 del 23/10/2000; — il D.P.G.R. 15/12/2000, n. 206; — la delibera di G.R. n. 1299 del 26/4/1999 con la quale è stato disposto l’inquadramento nel ruolo regionale con decorrenza 1/2/81 del dipendente Sig. Canino Enrico, nato ad Albi (CZ) il 28//10/1944, in applicazione della L.R. n. 11/1984; CONSIDERATO che il predetto dipendente, con istanza datata 6/3/2002, acquisita agli atti del Dipartimento «Organizzazione e Personale» con prot. n. 6221 del 6/3/2002, chiede il collocamento a riposo per dimissioni volontarie dal 1o maggio 2002, ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002 n. 7, modificata e integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002 n. 12; VISTI, inoltre: PRESO ATTO del parere espresso dal Dirigente preposto alla competente struttura; DECRETA Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato: 1. accogliere l’istanza datata 6/3/2002, acquisita agli atti in data 6/3/2002 con prot. n. 6221 e, per l’effetto, collocare a riposo con decorrenza 1o maggio 2002, per dimissioni volontarie, ai sensi della L.R. n. 7 dell’11/1/2002, modificata e integrata dalla L.R. n. 12 del 26/2/2002, nonché di quanto previsto dal vigente C.C.N.L., il dipendente Sig. Canino Enrico, nato ad Albi (CZ) il 28/10/1944; 2. dare atto che gli anni di servizio, utili ai fini del trattamento di quiescenza, emergenti dagli atti del fascicolo personale del dipendente in trattazione sono i seguenti: Regione Calabria – Ruolo dall’1/2/81 al 30/4/2002: anni 31, mesi 10 e 17 giorni; Ricongiunzione – Legge 29/79 art. 2: anni 4, 7 mesi e 5 giorni; Totale anni 36, mesi 5 e 22 giorni. 3. provvedere, con successivi atti: — ad erogare l’indennità straordinaria prevista dal comma 2 dell’art. 2 della L.R. n. 7/2002 con le modalità indicate al comma 3 dell’art. 3 della medesima L.R. compatibilmente con l’istituzione dello specifico capitolo di bilancio regionale; — a corrispondere le somme dovute ai sensi della L.R. n. 19/1986 e successive modificazioni; — la L.R. 11 gennaio 2002 n. 7 e 26 febbraio 2002 n. 12; — il D.Lgs. 30/12/1992 n. 503; — il D.L. 28/3/1997 n. 79, convertito in legge 28/5/1997 n. 140; — i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto del personale «Regioni-autonomie locali»; — la Legge 27/12/1997 n. 449, in particolare l’art. 59, commi 6, 7 e 8 e ss., relativi ai requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata; — l’art. 49 della L.R. 28/3/1975 n. 9 che prevede benefici al personale combattente e assimilati; 4. dare atto che la partita di pensione è stata posta a carico dell’INPDAP – Reparto Pensioni – di Catanzaro, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 131/1983 e successive modifiche, a decorrere dal 1o maggio 2002, essendo l’interessato in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione di anzianità, ai sensi della Legge n. 449/1997 – art. 59, comma 8; 5. dare mandato al Servizio Trattamento «Previdenziale-Assistenziale» dell’Assessorato al Personale per la definizione delle pratiche di pensione e indennità premio di fine servizio, ai sensi della vigente normativa. Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul B.U.R.C. e notificato in conformità al D.P.G.R. n. 354/1999. Catanzaro, lı̀ 21 maggio 2002 — l’art. 1 della L.R. n. 19 del 2/5/1986, cosı̀ come modificata dalla L.R. n. 2/1992; CONSTATATO il possesso dei requisiti anagrafici e di servizio, del dipendente in questione, ai fini dell’attribuzione del trattamento di pensione; Il Dirigente del Settore Aldo Curto 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 5626 del 21 maggio 2002 Dipendente Sig. Foresta Giuseppe nato il 25/2/1937 – Collocamento a riposo per limiti d’età con decorrenza 1 marzo 2002 – Revoca decreto n. 14638 del 21/12/2001 e Applicazione benefici di cui alla Legge n. 336/1970 art. 2. IL DIRIGENTE DEL SETTORE 10857 2. revocare il decreto del Dirigente n. 14638 del 21/12/2001 relativo al mantenimento in servizio per un’ulteriore biennio oltre il 65o anno di età; 3. attribuire al dipendente in questione i benefici previsti dalla Legge n. 336/70 art. 2, consistenti nell’applicazione – ai fini del trattamento di quiescenza – di n. 3 scatti pari al 7,50% da calcolarsi sul trattamento base di livello in godimento dallo stesso dipendente, utili a pensione e I.P.S.; VISTI: — il D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; — la L.R. n. 7/96; — il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99, relativo alla separazione dell’Attività Amministrativa di indirizzo e controllo, da quella della Gestione; — il decreto del Dirigente Generale n. 2498 del 23/10/2000; — il D.P.G.R. 15/12/2000, n. 206; 4. porre a carico, la partita di pensione, dell’INPDAP – Reparto Pensioni – di Catanzaro, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 131/1983 e successive modifiche, a decorrere dal 1o marzo 2002; 5. dare mandato al Servizio Trattamento «Previdenziale – Assistenziale» dell’Assessorato al Personale per la definizione delle pratiche di pensione e indennità premio di fine servizio, ai sensi della vigente normativa. Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul B.U.R.C. e notificato in conformità al D.P.G.R. n. 354/1999. Catanzaro, lı̀ 21 maggio 2002 CONSIDERATO che il dipendente Foresta Giuseppe, nato a Catanzaro il 25/2/1937, inquadrato nei ruoli regionali dal 15/2/ 1975 con la qualifica di Funzionario: Il Dirigente del Settore Aldo Curto — con decreto del Dirigente di Settore n. 14638 del 21/12/ 2001 è stato trattenuto in servizio per un ulteriore biennio decorrente dal 1o marzo 2002; DECRETO n. 5802 del 22 maggio 2002 — con istanza datata 22/1/2002, acquisita agli atti dell’Assessorato al Personale con prot. n. 3172 del 31/1/2002, nell’apporre rinunzia al citato mantenimento in servizio, ha chiesto il collocamento a riposo per limiti di età dal 1o marzo 2002; CONSIDERATO, altresı̀, che ricorrono le condizioni per applicare i benefici della Legge 336/70 nei confronti dello stesso dipendente, nel caso in specie, n. 3 scatti di stipendio pari al 7,50% da calcolarsi sul trattamento stipendiale base di livello, ed ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza; Impegno di spesa sul capitolo 1002108 del Bilancio anno 2002 – Avv. Ennio Apicella, nato il 27/10/1961 – Consulente c/o Assessorato al Personale di cui alla D.G.R. n. 1182 del 27/12/2001. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il D.Leg. n. 165/2001; VISTA la Legge regionale n. 7 del 13/5/1996 recante «Norme sull’Ordinamento della struttura regionale e sulla Dirigenza» e successive modificazioni; VISTI, inoltre: — il D.Lgs. 30/12/1992 n. 503; — la Legge n. 537/1993, in particolare l’art. 11 – comma 16 – e la successiva circolare esplicativa diramata dall’INPDAP; — i CC.CC.NN.LL. del comparto del personale «Regioni-autonomie locali»; — l’art. 49 della L.R. 28/3/1975 n. 9 e l’art. 1 della L.R. 2/5/ 1986 n. 19, cosı̀ come modificata dalla L.R. n. 2/1992; PRESO ATTO del parere espresso dal Dirigente preposto alla competente struttura; DECRETA Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato: 1. prendere atto del collocamento a riposo (giusta istanza datata 22/1/2002, acquisita agli atti in data 31/1/2002 con prot. n. 3172) con decorrenza 1 marzo 2002, ai sensi di quanto previsto dal vigente C.C.N.L., del dipendente di ruolo sig. Foresta Giuseppe, nato a Catanzaro il 25/2/1937 e, per conseguenza, VISTO il decreto P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 concernente la separazione delle attività amministrative d’indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la deliberazione G.R. n. 458 del 31/7/2000 con la cui è stato conferito allo scrivente l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 4 «Organizzazione e Personale»; VISTA la L.R. n. 13/96, concernente «forme di collaborazione per l’esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica» ed in particolare il 3o comma dell’articolo unico che prevede la possibilità che il Presidente della Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza possano avvalersi della consulenza di esperti esterni altamente qualificati; VISTA la D.G.R. n. 1182 del 27/12/2001, con la quale la Giunta regionale ha conferito, all’Avv. Ennio Apicella, nato a Soverato il 27/10/1961, l’incarico di consulente giuridico esterno, per esigenze dell’Assessore al Personale, ai sensi della L.R. 13/96 e per la durata di mesi 12; CONSIDERATO che nella stessa D.G.R. n. 1182 del 27/12/ 2001 è stato fissato un compenso lordo annuo di C 37.184,90, da 10858 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 liquidare in rate mensili all’Avv. Ennio Apicella, nato a Soverato il 27/10/1961 per l’attività dallo stesso svolta. Oltre il rimborso delle spese di viaggio sostenute nella misura fissata per i Dirigenti regionali, allorquando il Consulente si rechi in località diversa dalla sede dell’Assessorato, per espresso incarico dell’Assessore, stabilite entro un tetto massimo di C 7.746,85 annue, secondo l’art. 6 della convenzione sottoscritta dallo stesso; CONSIDERATO che nella predetta D.G.R. n. 1182 del 27/12/ 2001 è stato deliberato che con successivo provvedimento del Direttore Generale si provvederà a determinare l’impegno di spesa per la copertura degli oneri per l’anno in corso e per i successivi, se necessario; RILEVATO che l’impegno della citata spesa va assunto sul capitolo 1002108: «Spese relative a forme collaborative per l’esercizio delle funzioni degli organi di Direzione politica» (L.R. 8/6/1996 n. 13) – Area di Intervento 1 – Servizi Generali che è sotto la diretta gestione del 1o dipartimento della Presidenza, giusta nota n. 1145 del 3/8/2001 a firma del Gabinetto della Presidenza; VISTA la L.R. n. 8 del 4/2/2002, il cui articolo 43 comma 1 prevede che i Dirigenti della Struttura regionale competente procedano agli impegni di spesa; RITENUTO che la spesa lorda annua ammonta a complessive C 48.397,38 per far fronte alla liquidazione delle competenze da corrispondere all’Avv. Ennio Apicella, nato a Soverato il 27/10/ 1961, comprensiva degli oneri a carico dell’Amministrazione e del rimborso delle spese di viaggio sostenute nella misura fissata per i Dirigenti regionali, allorquando il Consulente si rechi in località diversa dalla sede dell’Assessorato, per espresso incarico dell’Assessore; VISTO l’art. 130 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e Servizi; VISTO il parere tecnico espresso dal Dirigente preposto alla competente struttura; concerto con il Dirigente Generale del Dipartimento 4o – Organizzazione e Personale –, con il quale è stata disposta la pubblicazione dell’elenco dei candidati dichiarati idonei e non idonei a ricoprire la funzione di responsabile di misura del POR Calabria 2000-2006 a seguito di manifestazione di interesse riservata al personale regionale appartenente all’Area D; VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento 10o «Cultura, Istruzione e Beni Culturali» n. 5930 del 15/5/2002, avente ad oggetto: «POR Calabria 2000-2006 – Incarico Responsabile di misura» con la quale viene proposta l’attribuzione della responsabilità della misura 3.16 alla dr.ssa Elisa Commisso, ricompresa nell’elenco degli idonei approvato con il citato decreto n. 13919 del 12/12/01; VISTO il proprio decreto n. 2894 del 22/3/2002, avente ad oggetto «Conferimento incarichi responsabili di misura POR Calabria 2000-2006» con il quale si è provveduto a conferire gli incarichi a diciotto dipendenti in conformità alle proposte dei Dipartimenti interessati; VISTA la delibera della Giunta regionale n. 651 del 24/7/2001 che determina nel numero complessivo di 50 le posizioni organizzative da attribuire ai responsabili di misura del POR Calabria 2000-2006 e che stabilisce altresı̀ che gli incarichi siano formalizzati dal Dirigente Generale del Dipartimento 4o «Organizzazione e Personale» di concerto con i Dirigenti Generali competenti; VISTA la nota di questa Dirigenza Generale n. 276/DG del 27/3/2002, avente ad oggetto «Incarichi responsabili di misura POR Calabria 2000-2006», indirizzata a tutti i Dipartimenti, nella quale sono stati precisati i criteri da seguire per il conferimento degli incarichi in questione; VISTA la legge regionale 13/5/1996, n. 7; DECRETA Per quanto in premessa; — È conferito l’incarico di responsabile della misura 3.16 del POR Calabria 2000-2006 alla dr.ssa Elisa Commisso; DECRETA Di autorizzare la Ragioneria Generale dell’Assessorato al Bilancio, a norma dell’art. 43 comma 1 della L.R. n. 8, all’impegno di spesa della somma di C 48.397,38 – per far fronte alla liquidazione delle competenze da corrispondere all’Avv. Ennio Apicella, nato a Soverato il 27/10/1961 – comprensiva degli oneri a carico dell’Amministrazione e del rimborso spese di viaggio sostenute, ai sensi della L.R. 13/96 sul capitolo 1002108 del Bilancio regionale anno 2002. Catanzaro, lı̀ 22 maggio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETO n. 5803 del 22 maggio 2002 «Conferimento incarichi responsabile di misura POR Calabria 2000-2006 – Dipartimento Cultura, Istruzione e Beni Culturali». IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il decreto n. 13919 del 12/12/2001, adottato dal Dirigente Generale del Dipartimento 3o – Bilancio e Finanze –, di — di stabilire che, in conformità a quanto disposto dalla delibera Giunta regionale n. 651 del 24/7/01, il presente incarico ha la durata di un anno e potrà essere rinnovato per periodi da uno a tre anni, con le stesse modalità, su proposta e previa valutazione dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti; — di stabilire che gli oneri conseguenti il trattamento economico corrispondente alla posizione di responsabile di misura graveranno sulle risorse della misura 7.1 del POR Calabria 20002006; — di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento 10 «Cultura, Istruzione e Beni Culturali», al Dirigente del Settore Giuridico ed al Dirigente del Settore Economico del Personale, per quanto di rispettiva competenza, l’adozione degli ulteriori atti consequenziali al conferimento dell’incarico conferito con il presente decreto. Catanzaro, lı̀ 22 maggio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 5804 del 22 maggio 2002 Dipendente Sig.ra Casole Maria Luisa nata a Casole Bruzio il 19/4/53 – Rideterminazione del trattamento giuridico ed economico. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la L.R. n. 30 del 5/5/90 recante «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale in attuazione dell’accordo nazionale per il triennio 1988/90»; VISTO l’art. 33 della legge citata che recita: «I profili professionali di seguito elencati sono ascritti alla qualifica funzionale indicata a fianco di ciascuno a decorrere dal 1o ottobre 1990: ...omissis... – Assistenti Sociali VII qualifica ...omissis...; ACCERTATO che per quanto concerne il profilo professionale di Assistente sociale, nei ruoli regionali, lo stesso è specificatamente previsto nelle delibere, regolarmente vistate dall’organo di controllo, della G.R. n. 2752 del 12/9/89 e n. 3710/89, allegato «C» punto 7.11, nella parte in cui, per l’appunto, vengono elencati i profili professionali (BUR n. 56 del 16/12/89); ACCERTATO ancora che la L.R. n. 5 del 26/5/87 «Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali» agli artt. 18, 20, 22, 27, 31, 32, 33, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 prevede funzioni regionali che non avrebbero senso qualitativo di efficacia e di efficienza di intervento in assenza di figure tecniche professionali del settore socio-assistenziale; ACCERTATO inoltre che la stessa legge 142/90 attribuisce alle Regioni funzione di programmazione, d’indirizzo e di controllo nelle materie delegate agli Enti Locali, correlandosi in materia di servizi sociali alle funzioni individuate nella succitata normativa regionale di cui alla legge n. 5/87 che prevede appunto la necessaria presenza di operatori socio-assistenziali necessari per garantire prestazioni non rientranti nelle tipologie preesistenti; RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover procedere al riesame della posizione giuridica ed economica della dipendente sig.ra Casole Maria Luisa nata a Casole Bruzio il 19/4/1953, che ne ha fatto debita richiesta in quanto trovasi nelle condizioni previste dalla normativa citata; CONSIDERATO che: — la sig.ra Casole Maria Luisa, proveniente dall’ex Ciapi di Catona, Settore Formazione Professionale è stata immessa nei ruoli regionali con D.P.G.R. n. 225 del 6/3/89 in attuazione della L.R. n. 354/84; — la stessa dipendente risulta in possesso del diploma di Assistente sociale rilasciato in data 3/12/1973 dalla Scuola Superiore di Servizio Sociale di Cosenza; — l’art. 4 del D.P.R. n. 14 del 15/1/1987 considera efficacia giuridica al diploma di assistente sociale, comunque conseguito, di coloro che alla data di entrata in vigore del predetto decreto siano in servizio quali assistenti sociali presso le Amministrazioni dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche, o che abbiano svolto tale servizio per almeno un quinquennio presso le predette amministrazioni; VISTO il certificato rilasciato dal Direttore del Centro Regionale di Formazione Professionale – sede di Catona – prot. n. 903 del 19/3/1996 in cui si attesta che la dipendente Sig.ra Casole 10859 Maria Luisa è stata assunta presso lo stesso centro di F.P. con la qualifica di Assistente Sociale e che ha svolto le mansioni relative sino alla data del 6/10/1985; CONSIDERATO ancora che la dipendente in parola trovasi nelle condizioni previste dalla normativa di cui all’art. 33 della L.R. n. 30/90; RITENUTO quindi dover inquadrare, ora per allora, in forza della sopra richiamata normativa ed alla specifica qualifica rivestita dalla stessa dipendente, la sig.ra Casole Maria Luisa nella settima qualifica funzionale – profilo professionale di Assistente Sociale; SU conforme proposta, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal dirigente preposto alla competente struttura; DECRETA 1) inquadrare dal punto di vista giuridico, per come espresso in premessa, a decorrere dall’1/10/90, la dipendente sig.ra Casole Maria Luisa nata a Casole Bruzio il 19/4/53 nella VII qualifica funzionale – profilo professionale di Assistente Sociale in conformità dell’art. 33 della L.R. 30; 2) di determinare, correlativamente alla qualifica del dovuto inquadramento della dipendente Casole Maria Luisa con effetto della data di esecutività del presente provvedimento la retribuzione annua lorda prevista per il personale in possesso della VII qualifica funzionale e precisamente Categoria D – Progressione economica D1; 3) di dare mandato al Settore Economico per l’aggiornamento del nuovo trattamento economico dovuto alla citata dipendente in funzione dell’attribuzione della nuova categoria. Catanzaro, lı̀ 22 maggio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETO n. 5904 del 24 maggio 2002 Interventi di solidarietà sociale – Liquidazione. IL DIRIGENTE GENERALE VISTE le LL.RR. n. 23 del 31/7/87 e n. 15 del 7/7/88, che prevedono interventi assistenziali e provvidenze varie a favore del personale di ruolo della Giunta regionale in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie; VISTO il decreto n. 11453 del 13/11/01, adottato dal Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione, con il quale è stata impegnata, al n. 8567/01 la somma di C 1.177.475,52 sul capitolo 1003106 del bilancio 2001 per l’attuazione degli interventi assistenziali a favore dei dipendenti della Giunta regionale in conformità ai criteri di cui alla delibera n. 1913 del 3/6/1999; VISTO l’elenco predisposto dall’Ufficio «Interventi di solidarietà sociale» del Servizio n. 49, Settore Giuridico del Personale nel quale sono riportati i nominativi dei beneficiari, per un importo complessivo da erogare ammontante, ad C 705.332,00; 10860 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 — i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto del personale «Regioni-autonomie locali»; DECRETA — È approvato l’elenco dei beneficiari per gli interventi di contributo ordinario di cui alla delibera G.R. n. 1913 del 3/6/ 1999 che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; — il settore Ragioneria Generale è autorizzato ad emettere i relativi mandati di pagamento per l’importo complessivo di C 705.331,98, facendo gravare la spesa sull’impegno n. 8567/01 capitolo 1003106 del bilancio regionale anno 2002 a favore dei beneficiari ricompresi nell’allegato per l’importo a fianco di ciascuno di essi indicato e secondo le modalità specificate per ciascuno di essi. — la Legge 27/12/1997 n. 449, in particolare l’art. 59, commi 6, 7 e 8 e ss., relativi ai requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata; — l’art. 49 della L.R. 28/3/1975 n. 9 che prevede benefici al personale combattente e assimilati; CONSTATATO il possesso dei requisiti anagrafici e di servizio, del dipendente in questione, ai fini dell’attribuzione del trattamento di pensione; PRESO ATTO del parere espresso dal Dirigente preposto alla competente struttura; Catanzaro, lı̀ 24 maggio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETA Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato: DECRETO n. 5905 del 24 maggio 2002 Dipendente Scerbo Luigi nato il 19/1/1944 – Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza 1 aprile 2002 ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002, n. 7 modificata ed integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002, n. 12. 1. accogliere l’istanza datata 22/2/2002, acquisita agli atti in data 22/2/2002 con prot. n. 5694 e, per l’effetto, collocare a riposo con decorrenza 1o aprile 2002, per dimissioni volontarie, ai sensi della L.R. n. 7 dell’11/1/2002, modificata e integrata dalla L.R. n. 12 del 26/2/2002, nonché di quanto previsto dal vigente C.C.N.L., il dipendente Sig. Scerbo Luigi, nato a Marcellinara (CZ) il 19/1/1944; IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTI: — il D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; 2. dare atto che gli anni di servizio, utili ai fini del trattamento di quiescenza, emergenti dagli atti del fascicolo personale del dipendente in trattazione sono i seguenti: Regione Calabria – Ruolo dall’1/3/94 al 31/3/2002: anni 7 e mesi 13; — la L.R. n. 7/96; — il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99, relativo alla separazione dell’Attività Amministrativa di indirizzo e controllo, da quella della Gestione; — il decreto del Dirigente Generale n. 2498 del 23/10/2000; Ricongiunzione periodi assicurativi – Legge 29/79 art. 2: anni 27, mesi 6 e giorni 19; Servizio militare – art. 1 Legge 274/91: mesi 10 e giorni 27; Totale anni 36, mesi 6 e 16 giorni. — il D.P.G.R. 15/12/2000, n. 206; 3. provvedere, con successivi atti: — la delibera di G.R. n. 368 del 7/2/1994 con la quale è stato disposto l’inquadramento nel ruolo regionale con decorrenza 1/3/94 del dipendente Sig. Scerbo Luigi nato a Marcellinara (CZ) il 19/1/1944, in applicazione della L.R. n. 15/1990; CONSIDERATO che il predetto dipendente, con istanza datata 22/2/2002, acquisita agli atti del Dipartimento «Organizzazione e Personale» con prot. n. 5694 del 22/2/2002, chiede il collocamento a riposo per dimissioni volontarie dal 1o aprile 2002 ai sensi delle normative in vigore per il collocamento in quiescenza e della L.R. 11 gennaio 2002 n. 7, modificata ed integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002 n. 12; VISTI, inoltre: — la L.R. 11 gennaio 2002 n. 7 e 26 febbraio 2002 n. 12; — il D.Lgs. 30/12/1992 n. 503; — il D.L. 28/3/1997 n. 79, convertito in legge 28/5/1997 n. 140; — ad erogare l’indennità straordinaria prevista dal comma 2 dell’art. 2 della L.R. n. 7/2002 con le modalità indicate al comma 3 dell’art. 3 della medesima L.R. compatibilmente con l’istituzione dello specifico capitolo di bilancio regionale; — a corrispondere le somme eventualmente dovute ai sensi della L.R. n. 19/1986 e successive modificazioni; 4. dare atto che la partita di pensione è stata posta a carico dell’INPDAP – Reparto Pensioni – di Catanzaro, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 131/1983 e successive modifiche, a decorrere dal 1o aprile 2002, essendo l’interessato in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione di anzianità, ai sensi della Legge n. 449/1997 – art. 59, comma 8; 5. dare mandato al Servizio Trattamento «Previdenziale-Assistenziale» dell’Assessorato al Personale per la definizione delle pratiche di pensione e indennità premio di fine servizio, ai sensi della vigente normativa. 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul B.U.R.C. e notificato in conformità al D.P.G.R. n. 354/1999. 10861 CONSTATATO il possesso dei requisiti anagrafici e di servizio, del dipendente in questione, ai fini dell’attribuzione del trattamento di pensione; Catanzaro, lı̀ 24 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Aldo Curto PRESO ATTO del parere espresso dal Dirigente preposto alla competente struttura; DECRETA Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato: DECRETO n. 5906 del 24 maggio 2002 Dipendente Cervello Giorgio nato il 22/11/1937 – Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza 30 aprile 2002 ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002, n. 7 modificata ed integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002, n. 12. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTI: — il D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; — la L.R. n. 7/96; — il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99, relativo alla separazione dell’Attività Amministrativa di indirizzo e controllo, da quella della Gestione; 1. accogliere l’istanza datata 22/2/2002, acquisita agli atti in data 1/3/2002 con prot. n. 6010 e, per l’effetto, collocare a riposo con decorrenza 30 aprile 2002, per dimissioni volontarie, ai sensi della L.R. n. 7 dell’11/1/2002, modificata e integrata dalla L.R. n. 12 del 26/2/2002, nonché di quanto previsto dal vigente C.C.N.L., il dipendente Sig. Cervello Giorgio, nato a Corigliano Calabro il 22/11/1937; 2. dare atto che gli anni di servizio, utili ai fini del trattamento di quiescenza, emergenti dagli atti del fascicolo personale del dipendente in trattazione sono i seguenti: Regione Calabria – Ruolo dall’1/4/72 al 29/4/2002: anni 30 e giorni 29; Ricongiunzione Legge 523/54 – cod. L00000031 Roma: anni 4, mesi 7 e giorni 15; — il decreto del Dirigente Generale n. 2498 del 23/10/2000; Ricongiunzione Legge 29/79 art. 2: mesi 11 e giorni 25; — il D.P.G.R. 15/12/2000, n. 206; Totale anni 35, mesi 8 e 9 giorni. — la delibera di G.R. n. 2515 del 14/5/76 con la quale è stato disposto l’inquadramento nel ruolo regionale con decorrenza 1/4/72 del dipendente Sig. Cervello Giorgio, nato a Corigliano Calabro (CS) il 22/11/1937, in applicazione della L.R. n. 9/75; CONSIDERATO che il predetto dipendente, con istanza datata 22/2/2002, acquisita agli atti del Dipartimento «Organizzazione e Personale» con prot. n. 6010 dell’1/3/2002, chiede il collocamento a riposo per dimissioni volontarie dal 30 aprile 2002 ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002 n. 7, modificata ed integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002 n. 12; VISTI, inoltre: — la L.R. 11 gennaio 2002 n. 7 e 26 febbraio 2002 n. 12; — il D.Lgs. 30/12/1992 n. 503; — il D.L. 28/3/1997 n. 79, convertito in legge 28/5/1997 n. 140; — i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto del personale «Regioni-autonomie locali»; — la Legge 27/12/1997 n. 449, in particolare l’art. 59, commi 6, 7 e 8 e ss., relativi ai requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata; — l’art. 49 della L.R. 28/3/1975 n. 9 che prevede benefici al personale combattente e assimilati; — l’art. 1 della L.R. n. 19 del 2/5/1986, cosı̀ come modificata dalla L.R. n. 2/1992; 3. provvedere, con successivi atti: — ad erogare l’indennità straordinaria prevista dal comma 2 dell’art. 2 della L.R. n. 7/2002 con le modalità indicate al comma 3 dell’art. 3 della medesima L.R. compatibilmente con l’istituzione dello specifico capitolo di bilancio regionale; — a corrispondere le somme dovute ai sensi della L.R. n. 19/1986 e successive modificazioni; 4. dare atto che la partita di pensione è stata posta a carico dell’INPDAP – Reparto Pensioni – di Cosenza, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 131/1983 e successive modifiche, a decorrere dal 30 aprile 2002, essendo l’interessato in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione di anzianità, ai sensi della Legge n. 449/1997 – art. 59, comma 8; 5. dare mandato al Servizio Trattamento «Previdenziale-Assistenziale» dell’Assessorato al Personale per la definizione delle pratiche di pensione e indennità premio di fine servizio, ai sensi della vigente normativa. Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul B.U.R.C. e notificato in conformità al D.P.G.R. n. 354/1999. Catanzaro, lı̀ 24 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Aldo Curto 10862 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 5907 del 24 maggio 2002 Dipendente Cuzzilla Giulio nato il 10/2/1945 – Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza 1 aprile 2002 ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002, n. 7 modificata ed integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002, n. 12. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTI: — il D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; PRESO ATTO del parere espresso dal Dirigente preposto alla competente struttura; DECRETA Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato: 1. accogliere l’istanza datata 7/3/2002, acquisita agli atti in data 18/3/2002 con prot. n. 7303 e, per l’effetto, collocare a riposo con decorrenza 1o aprile 2002, per dimissioni volontarie, ai sensi della L.R. n. 7 dell’11/1/2002, modificata e integrata dalla L.R. n. 12 del 26/2/2002, nonché di quanto previsto dal vigente C.C.N.L., il dipendente Sig. Cuzzilla Giulio, nato a Casignana (RC) il 10/2/1945; — la L.R. n. 7/96; — il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99, relativo alla separazione dell’Attività Amministrativa di indirizzo e controllo, da quella della Gestione; — il decreto del Dirigente Generale n. 2498 del 23/10/2000; — il D.P.G.R. 15/12/2000, n. 206; — le delibere di G.R. n. 2750 del 24/6/1980 e n. 326 del 20/ 2/81 con le quali è stato disposto l’inquadramento nel ruolo regionale con decorrenza 1/7/72 del dipendente Sig. Cuzzilla Giulio, nato a Casignana (RC) il 10/2/1945, in applicazione della L.R. n. 9 del 28/3/1975; CONSIDERATO che il predetto dipendente, con istanza datata 7/3/2002, acquisita agli atti del Dipartimento «Organizzazione e Personale» con prot. n. 7303 del 18/3/2002, chiede il collocamento a riposo per dimissioni volontarie dal 1o aprile 2002 ai sensi delle normative in vigore per il collocamento in quiescenza e della L.R. 11 gennaio 2002 n. 7, modificata ed integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002 n. 12; VISTI, inoltre: — la L.R. 11 gennaio 2002 n. 7 e 26 febbraio 2002 n. 12; — il D.Lgs. 30/12/1992 n. 503; — il D.L. 28/3/1997 n. 79, convertito in legge 28/5/1997 n. 140; — i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto del personale «Regioni-autonomie locali»; 2. dare atto che gli anni di servizio, utili ai fini del trattamento di quiescenza, emergenti dagli atti del fascicolo personale del dipendente in trattazione sono i seguenti: Regione Calabria – Ruolo dall’1/7/72 al 31/3/2002: anni 29 e mesi 9; Ricongiunzione periodi assicurativi – Legge 29/79 art. 2: anni 6, mesi 5 e giorni 7; Totale anni 36, mesi 2 e 7 giorni. 3. provvedere, con successivi atti: — ad erogare l’indennità straordinaria prevista dal comma 2 dell’art. 2 della L.R. n. 7/2002 con le modalità indicate al comma 3 dell’art. 3 della medesima L.R. compatibilmente con l’istituzione dello specifico capitolo di bilancio regionale; — a corrispondere le somme dovute ai sensi della L.R. n. 19/1986 e successive modificazioni; 4. dare atto che la partita di pensione verrà posta a carico dell’INPDAP – Reparto Pensioni – di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 131/1983 e successive modifiche, a decorrere dal 1o aprile 2002, essendo l’interessato in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione di anzianità, ai sensi della Legge n. 449/1997 – art. 59, comma 8; 5. dare mandato al Servizio Trattamento «Previdenziale-Assistenziale» dell’Assessorato al Personale per la definizione delle pratiche di pensione e indennità premio di fine servizio, ai sensi della vigente normativa. Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul B.U.R.C. e notificato in conformità al D.P.G.R. n. 354/1999. Catanzaro, lı̀ 24 maggio 2002 — la Legge 27/12/1997 n. 449, in particolare l’art. 59, commi 6, 7 e 8 e ss., relativi ai requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata; Il Dirigente del Settore Aldo Curto — l’art. 49 della L.R. 28/3/1975 n. 9 che prevede benefici al personale combattente e assimilati; — l’art. 1 della L.R. n. 19 del 2/5/1986, cosı̀ come modificata dalla L.R. n. 2/1992; CONSTATATO il possesso dei requisiti anagrafici e di servizio, del dipendente in questione, ai fini dell’attribuzione del trattamento di pensione; DECRETO n. 5908 del 24 maggio 2002 Dipendente Defina Raffaele nato il 9/1/1939 – Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza 1 aprile 2002 ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002, n. 7 modificata ed integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002, n. 12. 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTI: — il D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; — la L.R. n. 7/96; 10863 della L.R. n. 7 dell’11/1/2002, modificata e integrata dalla L.R. n. 12 del 26/2/2002, nonché di quanto previsto dal vigente C.C.N.L., il dipendente Sig. Defina Raffaele, nato a Sant’Onofrio (VV) il 9/1/1939; 2. dare atto che gli anni di servizio, utili ai fini del trattamento di quiescenza, emergenti dagli atti del fascicolo personale del dipendente in trattazione sono i seguenti: — il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99, relativo alla separazione dell’Attività Amministrativa di indirizzo e controllo, da quella della Gestione; Regione Calabria – Ruolo dall’1/7/72 al 31/3/2002: anni 29 e mesi 9; — il decreto del Dirigente Generale n. 2498 del 23/10/2000; Ricongiunzione periodi assicurativi – Legge 29/79 art. 6: anni 6 e mesi 9; — il D.P.G.R. 15/12/2000, n. 206; — la delibera di G.R. n. 3485 del 28/9/1981 con la quale è stato disposto l’inquadramento nel ruolo regionale con decorrenza 1/7/72 del dipendente Sig. Defina Raffaele, nato a Sant’Onofrio (VV) il 9/1/1939, in applicazione della L.R. n. 9 del 28/3/1975; CONSIDERATO che il predetto dipendente, con istanza datata 5/3/2002, acquisita agli atti del Dipartimento «Organizzazione e Personale» con prot. n. 6204 del 5/3/2002, chiede il collocamento a riposo per dimissioni volontarie dal 1o aprile 2002 ai sensi delle normative in vigore per il collocamento in quiescenza e della L.R. 11 gennaio 2002 n. 7, modificata ed integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002 n. 12; VISTI, inoltre: — la L.R. 11 gennaio 2002 n. 7 e 26 febbraio 2002 n. 12; — il D.Lgs. 30/12/1992 n. 503; — il D.L. 28/3/1997 n. 79, convertito in legge 28/5/1997 n. 140; — i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto del personale «Regioni-autonomie locali»; — la Legge 27/12/1997 n. 449, in particolare l’art. 59, commi 6, 7 e 8 e ss., relativi ai requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata; Servizio militare: anni 1, mesi 4 e giorni 28; Totale anni 37, mesi 10 e 28 giorni. 3. provvedere, con successivi atti: — ad erogare l’indennità straordinaria prevista dal comma 2 dell’art. 2 della L.R. n. 7/2002 con le modalità indicate al comma 3 dell’art. 3 della medesima L.R. compatibilmente con l’istituzione dello specifico capitolo di bilancio regionale; — a corrispondere le somme dovute ai sensi della L.R. n. 19/1986 e successive modificazioni; 4. dare atto che la partita di pensione è stata posta a carico dell’INPDAP – Reparto Pensioni – di Catanzaro, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 131/1983 e successive modifiche, a decorrere dal 1o aprile 2002, essendo l’interessato in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione di anzianità, ai sensi della Legge n. 449/1997 – art. 59, comma 8; 5. dare mandato al Servizio Trattamento «Previdenziale-Assistenziale» dell’Assessorato al Personale per la definizione delle pratiche di pensione e indennità premio di fine servizio, ai sensi della vigente normativa. Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul B.U.R.C. e notificato in conformità al D.P.G.R. n. 354/1999. Catanzaro, lı̀ 24 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Aldo Curto — l’art. 49 della L.R. 28/3/1975 n. 9 che prevede benefici al personale combattente e assimilati; — l’art. 1 della L.R. n. 19 del 2/5/1986, cosı̀ come modificata dalla L.R. n. 2/1992; CONSTATATO il possesso dei requisiti anagrafici e di servizio, del dipendente in questione, ai fini dell’attribuzione del trattamento di pensione; PRESO ATTO del parere espresso dal Dirigente preposto alla competente struttura; DECRETO n. 5909 del 24 maggio 2002 Dipendente Palermo Rocco nato il 9/8/1942 – Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza 1 giugno 2002 ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002, n. 7 modificata ed integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002, n. 12. DECRETA Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato: 1. accogliere l’istanza datata 5/3/2002, acquisita agli atti in data 5/3/2002 con prot. n. 6204 e, per l’effetto, collocare a riposo con decorrenza 1o aprile 2002, per dimissioni volontarie, ai sensi IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTI: — il D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; — la L.R. n. 7/96; 10864 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 — il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99, relativo alla separazione dell’Attività Amministrativa di indirizzo e controllo, da quella della Gestione; — il decreto del Dirigente Generale n. 2498 del 23/10/2000; — il D.P.G.R. 15/12/2000, n. 206; — il decreto del Presidente della G.R. n. 1451 del 7/8/1981 con il quale è stato disposto l’inquadramento nel ruolo regionale con decorrenza 1/7/81 del dipendente Sig. Palermo Rocco, nato a Gioiosa Ionica (RC) il 9/8/1942; CONSIDERATO che il predetto dipendente, con istanza datata 29/1/2002, acquisita agli atti del Dipartimento «Organizzazione e Personale» con prot. n. 2474 del 29/1/2002, chiede il collocamento a riposo per dimissioni volontarie dal 1o giugno 2002 ai sensi delle normative in vigore per il collocamento in quiescenza e della L.R. 11 gennaio 2002 n. 7, modificata ed integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002 n. 12; VISTI, inoltre: — la L.R. 11 gennaio 2002 n. 7 e 26 febbraio 2002 n. 12; — il D.Lgs. 30/12/1992 n. 503; — il D.L. 28/3/1997 n. 79, convertito in legge 28/5/1997 n. 140; — i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto del personale «Regioni-autonomie locali»; — la Legge 27/12/1997 n. 449, in particolare l’art. 59, commi 6, 7 e 8 e ss., relativi ai requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata; Regione Calabria – Ruolo dall’1/7/81 al 31/5/2002: anni 20 e mesi 11; Ricongiunzione periodi assicurativi – Legge 29/79 art. 2: anni 15, mesi 10 e giorni 20; Servizio militare art. 1 Legge 274/91: anni 1, mesi 2 e giorni 18; Totale anni 38 e giorni 8. 3. provvedere, con successivi atti: — ad erogare l’indennità straordinaria prevista dal comma 2 dell’art. 2 della L.R. n. 7/2002 con le modalità indicate al comma 3 dell’art. 3 della medesima L.R. compatibilmente con l’istituzione dello specifico capitolo di bilancio regionale; — a corrispondere le somme dovute ai sensi della L.R. n. 19/1986 e successive modificazioni; 4. dare atto che la partita di pensione è stata posta a carico dell’INPDAP – Reparto Pensioni – di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 131/1983 e successive modifiche, a decorrere dal 1o giugno 2002, essendo l’interessato in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione di anzianità, ai sensi della Legge n. 449/1997 – art. 59, comma 8; 5. dare mandato al Servizio Trattamento «Previdenziale-Assistenziale» dell’Assessorato al Personale per la definizione delle pratiche di pensione e indennità premio di fine servizio, ai sensi della vigente normativa. Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul B.U.R.C. e notificato in conformità al D.P.G.R. n. 354/1999. Catanzaro, lı̀ 24 maggio 2002 — l’art. 49 della L.R. 28/3/1975 n. 9 che prevede benefici al personale combattente e assimilati; Il Dirigente del Settore Aldo Curto — l’art. 1 della L.R. n. 19 del 2/5/1986, cosı̀ come modificata dalla L.R. n. 2/1992; CONSTATATO il possesso dei requisiti anagrafici e di servizio, del dipendente in questione, ai fini dell’attribuzione del trattamento di pensione; DECRETO n. 5910 del 24 maggio 2002 PRESO ATTO del parere espresso dal Dirigente preposto alla competente struttura; Dipendente Piro Angelo nato il 17/2/1947 – Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza 1 giugno 2002 ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002, n. 7 modificata ed integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002, n. 12. DECRETA Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato: 1. accogliere l’istanza datata 29/1/2002, acquisita agli atti in data 29/1/2002 con prot. n. 2474 e, per l’effetto, collocare a riposo con decorrenza 1o giugno 2002, per dimissioni volontarie, ai sensi della L.R. n. 7 dell’11/1/2002, modificata e integrata dalla L.R. n. 12 del 26/2/2002, nonché di quanto previsto dal vigente C.C.N.L., il dipendente Sig. Palermo Rocco, nato a Gioiosa Ionica (RC) il 9/8//1942; 2. dare atto che gli anni di servizio, utili ai fini del trattamento di quiescenza, emergenti dagli atti del fascicolo personale del dipendente in trattazione sono i seguenti: IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTI: — il D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; — la L.R. n. 7/96; — il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99, relativo alla separazione dell’Attività Amministrativa di indirizzo e controllo, da quella della Gestione; — il decreto del Dirigente Generale del dipartimento «Organizzazione e Personale» relativo alla delega di funzioni al Dirigente del settore economico n. 2498 del 23/10/2000; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 — il D.P.G.R. 15/12/2000, n. 206; — la delibera di G.R. n. 4195 del 15/7/1991 con la quale è stato disposto l’inquadramento nel ruolo regionale con decorrenza 1/4/89 del dipendente Sig. Piro Angelo, nato a Roccabernarda il 17/2/1947, in applicazione della L.R. n. 14 dell’11/4/ 1988; CONSIDERATO che il predetto dipendente, con istanza datata 8/3/2002, acquisita agli atti del Dipartimento «Organizzazione e Personale» con prot. n. 7854 del 19/3/2002, chiede il collocamento a riposo per dimissioni volontarie dal 1o giugno 2002 ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002 n. 7, modificata ed integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002, n. 12; 10865 — ad erogare l’indennità straordinaria prevista dal comma 2 dell’art. 2 della L.R. n. 7/2002 con le modalità indicate al comma 3 dell’art. 3 della medesima L.R. compatibilmente con l’istituzione dello specifico capitolo di bilancio regionale; 4. dare atto che la partita di pensione provvisoria verrà posta a carico dell’INPDAP – Reparto Pensioni di Catanzaro, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 131/1983 e successive modifiche, a decorrere dal 1o giugno 2002, essendo l’interessato in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione di anzianità, ai sensi della Legge n. 449/1997 – art. 59, comma 8; 5. dare mandato al Servizio Trattamento «Previdenziale-Assistenziale» dell’Assessorato al Personale per la definizione della pratica relativa a indennità premio di fine servizio, ai sensi della vigente normativa. VISTI, inoltre: — la L.R. 11 gennaio 2002 n. 7 e 26 febbraio 2002 n. 12; — il D.Lgs. 30/12/1992 n. 503; Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul B.U.R.C. e notificato in conformità al D.P.G.R. n. 354/1999. Catanzaro, lı̀ 24 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Aldo Curto — il D.L. 28/3/1997 n. 79, convertito in legge 28/5/1997 n. 140; — i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto del personale «Regioni-autonomie locali»; — la Legge 27/12/1997 n. 449, in particolare l’art. 59, commi 6, 7 e 8 e ss., relativi ai requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata; CONSTATATO il possesso dei requisiti anagrafici e di servizio, del dipendente in questione, ai fini dell’attribuzione del trattamento di pensione; PRESO ATTO del parere tecnico espresso dal Dirigente preposto alla competente struttura; DECRETA Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato: 1. accogliere l’istanza datata 8/3/2002, acquisita agli atti in data 19/3/2002 con prot. n. 7854 e, per l’effetto, collocare a riposo con decorrenza 1o giugno 2002, per dimissioni volontarie, ai sensi della L.R. n. 7 dell’11/1/2002, modificata e integrata dalla L.R. n. 12 del 26/2/2002, nonché di quanto previsto dal vigente C.C.N.L., il dipendente Sig. Piro Angelo, nato a Roccabernarda il 17/2/1947; 2. dare atto che gli anni di servizio, utili ai fini del trattamento di quiescenza, emergenti dagli atti del fascicolo personale del dipendente in trattazione sono i seguenti: Regione Calabria – Periodo a disposizione: dall’1/2/86 al 31/ 3/1989: anni 3 e mesi 2; Regione Calabria – Ruolo dall’1/4/89 al 31/5/2002: anni 13, mesi 2; Ricongiunzione – Legge 29/79 art. 2: anni 24 e giorni 5; Totale anni 40, mesi 4 e 5 giorni. 3. provvedere, con successivi atti: DECRETO n. 5911 del 24 maggio 2002 Dipendente Lauria Carmela – Rettifica decreto n. 5456 del 17 maggio 2002. IL DIRIGENTE GENERALE RICHIAMATO il decreto n. 5456 del 17 maggio 2002 con oggetto «Dipendente Lauria Carmela, integrazione decreto n. 2904 del 22/3/2002»; ACCERTATO che al rigo quinto del dispositivo del citato decreto, per mero errore materiale, è stato trascritto il nominativo della sig.ra Moliterni Rosetta anziché, correttamente, quello della sig.ra Lauria Carmela; RITENUTO, conseguentemente, provvedere alla rettifica del decreto n. 5456/02, sostituendo il nominativo della dipendente Moliterni Rosetta con quello della dipendente Lauria Carmela; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99; DECRETA DI rettificare il decreto n. 5456 del 17 maggio 2002, sostituendo al quinto rigo del dispositivo il nominativo della dipendente Moliterni Rosetta con quello della dipendente Lauria Carmela; DI incaricare il competente ufficio del Settore Giuridico per la rituale notifica del presente provvedimento alla sig.ra Lauria Carmela per il tramite dello Studio Legale Avv. Giuseppe Arieta, Corso Mediterraneo, 383, Scalea, nonché al Settore Economico; DI disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 24 maggio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni 10866 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DIPARTIMENTO N. 5 Urbanistica e Ambiente DECRETO n. 5301 del 15 maggio 2002 Comune di Parghelia – Ditta soc. Gamma s.r.l. – Applicazione sanzione art. 15 Legge 1497/39 – Per condono edilizio. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 734 del 2/8/2001 e successive proroghe con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento – Urbanistica e Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal Dlgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività Amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTA la Circolare ministeriale n. 1795 dell’8/7/91; VISTA la Deliberazione n. 2246 del 4/5/98 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborate dalla Commissione di cui sopra; CHE in data 8/5/2002 la predetta Commissione ha stabilito, come risulta dalle tabelle sopracitate, un’indennità risarcitoria di C 10.279,55; CHE comunque la sanzione di cui all’art.164 del citato T.U. non esclude la responsabilità comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria; CHE il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; CHE per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui contenuta; DECRETA La Ditta Soc. Gamma s.r.l. è tenuta al pagamento della somma di C 10.279,55 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento, sul c/c n. 11047883 intestato alla Regione Calabria, indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato Urbanistica e Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 164 del T.U. quale indennità risarcitoria per costruzione realizzata in assenza o in difformità del N.O. paesaggistico-ambientale. VISTO l’art. 164 del D.Lgs. 29/10/99 n. 490; VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662; VISTO il D.M. 26/9/97; Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 15 maggio 2002 CONSIDERATO che il Comune di Parghelia ha inoltrato la pratica di condono edilizio prodotta dalla ditta Soc. Gamma s.r.l. per i lavori abusivi, oggetto di condono edilizio, commessi nella struttura turistico ricettiva denominata «La Vela» in loc. Marina di Bordila; ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 5/11/2001 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza; CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/ 1996, n. 662 stabilisce che «Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. del 29/10/99 n. 490, il versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 164 del T.U.; CHE con Decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata legge; VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 2641 del 26/ 7/93 e n. 4639 del 17/10/97, con le quali è stata costituita un’apposita Commissione per determinare il danno ambientale e quindi l’indennità a titolo di risarcimento che il contravventore dovrà corrispondere; Il Dirigente Generale Avv. Antonio Tassone DECRETO n. 5339 del 15 maggio 2002 Delibera G.R. n. 589 del 19/9/2000 – Costituzione Gruppo di Lavoro, Esperti in Pianificazione Territoriale e Tutela delle Risorse Naturali e Ambientali Compensi onorari relativi a: dott. ing. Francesco A. Viola, nato il 23/7/1968 a Reggio Calabria C.F. VLIFNC68L23H224W. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare; a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTE le D.G.R. n. 734 del 2/8/2001 e n. 1181 del 27/12/2001 con le quali è stato attribuito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento – Urbanistica e Ambiente; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto del Presidente della G.R., n. 354 del 24/ 6/99, recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 589 del 19/9/2000 con la quale è stato costituito, presso questo Assessorato, un gruppo di lavoro di esperti in pianificazione Territoriale e Tutela delle risorse naturali ed ambientali, teso alla predisposizione e sperimentazione di piani e programmi finalizzati alla pianificazione territoriale, urbanistica, alla tutela ambientale, nonché alla salvaguardia e valorizzazione delle aree protette e dei siti S.I.C.; VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 210 del 22/12/2000, con il quale, per lo svolgimento dei compiti indicati nella sopra richiamata deliberazione, è stato formalmente costituito per la durata di 12 mesi, il suddetto gruppo di lavoro, come appresso; dott. Ing. Francesco A. Viola; dott. Giovanni Gurnari; dott. Vincenzo La Presa; dott. Arch. Mariateresa Santopolo; 10867 onorario, comprensiva del quarto trimestre, di lire 40.000.000 nette, quale compenso annuo, corrispondente ad C 20658,27; CHE la ritenuta d’acconto complessiva del 20% per IRPEF, è pari a lire 10.000.000 che corrisponde ad C 5164,57; CHE i fondi di cui al conto impegni n. 6881 – capitolo n. 2111102/2000, sono divenuti perenti agli effetti amministrativi, ai sensi dell’art. 68 della L.R. n. 5/78 e che gli stessi sono stati reclamati dai creditori: CHE, pertanto, sussistono le condizioni per riconoscere le spettanze richieste dal dott. ing. Francesco A. Viola, ammontanti a C 20658,27 complessivi, art. 45 L.R. 4/2/2002 n. 8; DECRETA DI RICONOSCERE al dott. ing. Francesco A. Viola, per i motivi di cui in premessa, la somma di C 20658,27, riferita ad onorari relativi a prestazioni professionali di cui alla convenzione stipulata dallo stesso con la Regione Calabria il 13 giugno 2001 (n. di repertorio 706/01) registrata il 15/6/2001 al n. 2857, in applicazione della Delibera della Giunta regionale n. 589 del 19/9/2000; CONSIDERATO CHE con il predetto Decreto presidenziale è stato, altresı̀, stabilito il compenso lordo annuo spettante a ciascun componente il gruppo di lavoro, nella misura di lire 50.000.000 (C 25822,84), più I.V.A. se dovuta, oltre l’indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura fissata per i dirigenti regionali, che graverà sul capitolo 2111102 del Bilancio 2000, giusto impegno n. 6881 del 12/12/2000; CHE il compenso ad personam, sarà erogato in quote trimestrali lorde di lire 12.500.000 (C 6455,71), più I.V.A. se dovuta, oltre le eventuali spese, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta; DI AUTORIZZARE l’impegno della complessiva spesa di C 20658,27 sul capitolo n. 7003101 U.P.B., ex capitolo n. 2111102; DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale ad emettere il relativo mandato di pagamento su richiesta del competente Settore dell’Assessorato; Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 15 maggio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Antonio Tassone DATO ATTO CHE il gruppo di lavoro, in data 11/1/2001 ha iniziato a svolgere i compiti all’uopo previsti presso la sede di questo Dipartimento; CHE il sig. dott. ing. Francesco A. Viola, componente del gruppo di Lavoro, ha stipulato la convenzione con la Regione Calabria, il 13 giugno 2001 (n. di repertorio 706/01) e che l’atto è stato registrato il 15/6/2001 al n. 2857; CHE, in ossequio al disciplinare di cui alla prefata convenzione (artt. 3 e 4) il dott. ing. Francesco A. Viola ha garantito, per come si evince dai fogli di presenza, le due presenze mensili in Assessorato ed ha presentato, in data 4 marzo 2002 con nota prot. n. 1017, il quadro riassuntivo delle relazioni di sintesi sulla propria attività svolta, relative a quattro trimestri; CHE, con la medesima sopra citata nota, il dott. ing. Francesco A. Viola, ha, altresı̀ presentato, con regolari ricevute, la richiesta di liquidazione onorario di lire 10.000.000 nette (C 5164,57), relativa al 1o trimestre di attività (periodo gennaiomarzo 2001), la richiesta di liquidazione onorario di lire 10.000.000 nette (C 5164,57), relativa al 2o trimestre di attività (periodo aprile-giugno 2001), la richiesta di liquidazione onorario di lire 10.000.000 nette (C 5164,57), relativa al 3o trimestre di attività (periodo luglio settembre), la richiesta di liquidazione DECRETO n. 5340 del 15 maggio 2002 Delibera G.R. n. 589 del 19/9/2000 – Costituzione Gruppo di Lavoro, Esperti in Pianificazione Territoriale e Tutela delle Risorse Naturali e Ambientali Compensi onorari relativi a: dott. arch. Mariateresa Santopolo, nata il 20/3/1963 a Catanzaro C.F. SNTMTR63C60C352B. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare; a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTE le D.G.R. n. 734 del 2/8/2001 e n. 1181 del 27/12/2001 con le quali è stato attribuito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento – Urbanistica e Ambiente; 10868 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto del Presidente della G.R., n. 354 del 24/ 6/99, recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 589 del 19/9/2000 con la quale è stato costituito, presso questo Assessorato, un gruppo di lavoro di esperti in pianificazione Territoriale e Tutela delle risorse naturali ed ambientali, teso alla predisposizione e sperimentazione di piani e programmi finalizzati alla pianificazione territoriale, urbanistica, alla tutela ambientale, nonché alla salvaguardia e valorizzazione delle aree protette e dei siti S.I.C.; VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 210 del 22/12/2000, con il quale, per lo svolgimento dei compiti indicati nella sopra richiamata deliberazione, è stato formalmente costituito per la durata di 12 mesi, il suddetto gruppo di lavoro, come appresso; dott. ing. Francesco A. Viola; dott. Giovanni Gurnari; dott. Vincenzo La Presa; dott. arch. Mariateresa Santopolo; CONSIDERATO CHE con il predetto Decreto presidenziale è stato, altresı̀, stabilito il compenso lordo annuo spettante a ciascun componente il gruppo di lavoro, nella misura di lire 50.000.000 (C 25822,84), più I.V.A. se dovuta, oltre l’indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura fissata per i dirigenti regionali, che graverà sul capitolo 2111102 del Bilancio 2000, giusto impegno n. 6881 del 12/12/2000; CHE il compenso ad personam, sarà erogato in quote trimestrali lorde di lire 12.500.000 (C 6455,71), più I.V.A. se dovuta, oltre le eventuali spese, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta; di attività (periodo luglio settembre), la richiesta di liquidazione onorario, comprensiva del quarto trimestre, di lire 40.000.000 nette, quale compenso annuo, corrispondente ad C 20658,27; CHE la ritenuta d’acconto del 20% è pari a lire 10.000.000 che corrisponde ad C 5164,57; CHE i fondi di cui al conto impegni n. 6881 – capitolo n. 2111102/2000, sono divenuti perenti agli effetti amministrativi, ai sensi dell’art. 68 della L.R. n. 5/78 e che gli stessi sono stati reclamati dai creditori: CHE, pertanto, sussistono le condizioni per riconoscere le spettanze richieste dalla sig.ra dott. arch. Mariateresa Santopolo, ammontanti a C 20658,27 complessivi, art. 45 L.R. 4/2/2002 n. 8; DECRETA DI RICONOSCERE alla sig.ra dott. arch. Mariateresa Santopolo, per i motivi di cui in premessa, la somma di C 20658,27, riferita ad onorari relativi a prestazioni professionali di cui alla convenzione stipulata dalla stessa con la Regione Calabria il 13 giugno 2001 (n. di repertorio 707/01) registrata il 15/6/2001 al n. 2858, in applicazione della Delibera della Giunta regionale n. 589 del 19/9/2000; DI AUTORIZZARE l’impegno della complessiva spesa in C 20658,27 sul capitolo n. 7003101 U.P.B., ex capitolo n. 2111102; DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale ad emettere il relativo mandato di pagamento su richiesta del competente Settore dell’Assessorato; Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 15 maggio 2002 DATO ATTO Il Dirigente Generale Avv. Antonio Tassone CHE il gruppo di lavoro, in data 11/1/2001 ha iniziato a svolgere i compiti all’uopo previsti presso la sede di questo Dipartimento; CHE la sig.ra dott. arch. Mariateresa Santopolo, componente del gruppo di lavoro, ha stipulato la convenzione con la Regione Calabria, il 13 giugno 2001 (n. di repertorio 707/01) e che l’atto è stato registrato il 15/6/2001 al n. 2858; CHE, in ossequio al disciplinare di cui alla prefata convenzione (artt. 3 e 4) la dott.ssa arch. Mariateresa Santopolo ha garantito, per come si evince dai fogli di presenza, le due presenze mensili in Assessorato ed ha presentato, in data 9 luglio 2001 con nota prot. n. 7091 e prot. n. 7093, in data 11 ottobre 2001 prot. n. 10309 ed in data 14 gennaio 2002 prot. n. 181, le relazioni di sintesi sulla propria attività svolta, relative ai quattro trimestri; CHE, con le medesime sopra citate note, la sig.ra dott. arch. Mariateresa Santopolo, ha, altresı̀ presentato, con regolari ricevute, la richiesta di liquidazione onorario di lire 10.000.000 nette (C 5164,57), relativa al 1o trimestre di attività (periodo gennaiomarzo 2001), la richiesta di liquidazione onorario di lire 10.000.000 nette (C 5164,57), relativa al 2o trimestre di attività (periodo aprile-giugno 2001), la richiesta di liquidazione onorario di lire 10.000.000 nette (C 5164,57), relativa al 3o trimestre DECRETO n. 5408 del 17 maggio 2002 Comune di San Martino di Finita – Legge 1/78 e succ. modif. ed integr. – Variante allo strumento urbanistico vigente per il recupero e la riqualificazione del centro storico. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 734 del 2/8/2001 e successive proroghe con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Urbanistica ed Ambiente al dott. avv. Antonio Tassone, prorogato con Delibera G.R. n. 1181 del 27/12/01; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00; CONSIDERATO che il Settore competente per l’istruttoria ha verificato: CHE il Comune di San Martino di Finita è disciplinato dalla Variante al Regolamento Edilizio con annesso Programma di fabbricazione approvata con D.P.G.R. n. 1124 del 30/5/90; CHE il predetto Comune con Deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 13/6/01 e Delibera della Giunta municipale n. 44 del 3/9/01 ha approvato, ai sensi dell’art. 1 della Legge 3/1/78, n. 1 e successive modificazioni, rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo relativo ai lavori di recupero e riqualificazione del centro storico; CHE alla realizzazione dell’opera provvederà la stessa Amministrazione Comunale; CHE ai sensi del 5o comma dell’art. 1 della Legge n. 1/78 e succ. modif. ed integr., la Delibera di approvazione di progetti di opere pubbliche costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico vigente e che ai sensi del 6o comma dello stesso articolo tale variante è approvata con decreto del Presidente della Regione; CHE i relativi atti sono stati regolarmente depositati e pubblicati ai sensi dell’art. 6 della Legge 167/62 e che nei termini di legge non sono state prodotte osservazioni, per come attestato dal Comune in data 9/1/02; CHE il competente Servizio regionale Strumenti Urbanistici ha espresso parere favorevole in merito al progetto di cui trattasi; CHE con deliberazione n. 316 del 22/4/2002 la Giunta regionale ha approvato la Variante in questione cosı̀ come proposta dal Comune, rimettendo l’emanazione dell’atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente; VISTA la legge n. 1 del 3/1/1978 e succ. modif. ed integr.; VISTA la legge 1150/42 e succ. modif. ed integr.; VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/72; DECRETA È approvata la Variante al Piano Regolatore Generale di San Martino di Finita, ai sensi della Legge n. 1 del 3/1/1978, art. 1, 5o comma e succ. modif. ed integr., per la realizzazione dei lavori di cui in premessa, in conformità a quanto deliberato da quel Comune con atto consiliare n. 19 del 13/6/01 e atto della Giunta municipale n. 44 del 3/9/01. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Antonio Tassone 10869 DECRETO n. 5409 del 17 maggio 2002 Comune di Melicucco – Approvazione Nuovo Piano Regolatore Generale. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 734 del 2/8/2001 e successive proroghe con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Urbanistica ed Ambiente al dott. avv. Antonio Tassone; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00; CONSIDERATO che il Settore competente per l’istruttoria ha verificato: CHE il Comune di Melicucco è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.R. n. 1225/91; CHE con deliberazione n. 2 del 28/2/01 il Consiglio comunale del predetto Comune ha adottato il Nuovo Piano Regolatore Generale; CHE detto Piano è stato regolarmente depositato e pubblicato e che nei termini di Legge sono state presentate n. 27 osservazioni, di cui n. 3 fuori termine, alle quali il Comune ha controdedotto con atto consiliare n. 23 del 13/8/01; CHE con nota n. 456 del 9/2/01 il Servizio Rischio Sismico ed Idrogeologico della provincia di Reggio Calabria del Settore regionale 22 – Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque – ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 13 della Legge 64/74; CHE il Comune di Melicucco con nota s.n. dell’8/11/01, assunta al protocollo in data 12/11/01 ha trasmesso lo strumento urbanistico di cui trattasi all’Assessorato regionale all’urbanistica; CHE il Servizio regionale Strumenti urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 12/12/01. CHE la Commissione Urbanistica Regionale, ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif., ha espresso nella seduta del 22/1/02 parere favorevole al Piano in questione a condizione con le seguenti prescrizioni: 1) siano osservate le prescrizioni dettate dal Servizio Rischio Sismico ed Idrogeologico della provincia di Reggio Calabria con nota n. 456 del 9/2/01; 2) per quanto concerne le osservazioni, le stesse vengono definite cosı̀ come deliberato dal Consiglio comunale il 13/8/01 10870 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 con atto n. 23, mentre, cosı̀ come suggerito dai progettisti nelle proprie note tecniche, vengono respinte le osservazioni n. 25 e 26 (fuori termine) ed accettata la n. 27 della ditta Franco Antonio; VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 734 del 2/8/2001 e successive proroghe con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Urbanistica ed Ambiente al dott. avv. Antonio Tassone; CHE dette prescrizioni con nota racc. A.R. n. 7444 del 5/2/02, ricevuta in data 20/2/02, sono state notificate al Comune per essere controdedotte ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; CHE essendo decorso il termine assegnato al Comune dalla soprarichiamata Legge, la proposta regionale si intende tacitamente accolta in ogni sua parte; VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00; CHE con Deliberazione n. 308 del 22/4/02 la Giunta regionale ha approvato il Nuovo Piano Regolatore Generale di Melicucco secondo il parere della C.U.R. soprarichiamato, rimettendo l’emanazione dell’atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente; VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/72; VISTA la Legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.. DECRETA È approvato il Nuovo Piano Regolatore Generale di Melicucco cosı̀ per come adottato da quel Comune con atto consiliare n. 2 del 28/2/01 e con le seguenti prescrizioni: 1) siano osservate le prescrizioni dettate dal Servizio Rischio Sismico ed Idrogeologico della Provincia di Reggio Calabria con nota n. 456 del 9/2/01; 2) per quanto concerne le osservazioni, le stesse vengono definite cosı̀ come deliberato dal Consiglio comunale il 13/8/01 con atto n. 23, mentre, cosı̀ come suggerito dai progettisti nelle proprie note tecniche, vengono respinte le osservazioni n. 25 e 26 (fuori termine) ed accettata la n. 27 della ditta Franco Antonio. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Antonio Tassone DECRETO n. 5410 del 17 maggio 2002 Comune di Roccella Jonica – Approvazione Regolamento Edilizio. CONSIDERATO che il Settore competente per l’istruttoria ha verificato: CHE il Comune di Roccella Jonica è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.R. n. 564 del 29/5/91; CHE con Deliberazione n. 30 del 4/10/01, vistata dal Co.Re.Co. – Sezione decentrata di Reggio Calabria nella seduta del 16/10/01, decisione n. 1442, il Consiglio comunale del predetto Comune ha adottato il Regolamento Edilizio; CHE il Comune di Roccella Jonica con nota n. 11496 del 28/ 11/01, assunta al protocollo in data 11/12/01 ha trasmesso lo strumento urbanistico di cui trattasi all’Assessorato Regionale all’Urbanistica; CHE il Servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 12/12/01; CHE la Commissione Urbanistica Regionale, ai sensi della Legge Regionale 16/94 e succ. modif., ha espresso nella seduta del 22/1/02 parere favorevole al Regolamento Edilizio in questione per come proposto dal Comune; CHE detto parere con nota racc. A.R. n. 8112 del 5/2/02, acquisito al protocollo comunale n. 2210 del 20/2/02, è stato notificato al Comune ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.; CHE essendo decorso il termine assegnato al Comune dalla soprarichiamata legge, la proposta regionale si intende tacitamente accolta in ogni sua parte; CHE con Deliberazione n. 309 del 22/4/02 la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Edilizio di Roccella Jonica cosı̀ per come adottato da quel Comune con atto consiliare 30/01, rimettendo l’emanazione dell’atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente; VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/72, VISTA la Legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; DECRETA È approvato il regolamento edilizio di Roccella Jonica cosı̀ per come adottato da quel Comune con atto consiliare n. 30 del 4/10/01. 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Antonio Tassone DECRETO n. 5411 del 17 maggio 2002 Comune di Pizzoni – Approvazione Variante parziale al Regolamento Edilizio. 10871 CHE detto parere con nota racc. A.R. n. 8112 del 5/2/02, acquisito al protocollo comunale n. 2210 del 20/2/02, è stato notificato al Comune ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.; CHE essendo decorso il termine assegnato al Comune dalla soprarichiamata legge, la proposta regionale si intende tacitamente accolta in ogni sua parte; CHE con Deliberazione n. 310 del 22/4/02 la Giunta Regionale ha approvato la Variante parziale al Regolamento Edilizio di Pizzoni cosı̀ per come adottata dal Comune con atto consiliare 33/01, rimettendo l’emanazione dell’atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente; VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/72, IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.. VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; DECRETA È approvata la variante parziale al Regolamento Edilizio di Pizzoni cosı̀ per come adottata da quel Comune con atto consiliare n. 33 del 29/10/01. VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 734 del 2/8/2001 e successive proroghe con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Urbanistica ed Ambiente al dott. avv. Antonio Tassone; Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; Il Dirigente Generale Avv. Antonio Tassone VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00; Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 DECRETO n. 5412 del 17 maggio 2002 Comune di Drapia – Approvazione Variante parziale al Programma di Fabbricazione. CONSIDERATO che il Settore competente per l’istruttoria ha verificato: IL DIRIGENTE GENERALE CHE il Comune di Pizzoni è dotato di Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione approvato con D.P.G.R. n. 1645/78 e di una Variante allo stesso approvata con D.P.G.R. n. 82 del 9/2/98; VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; CHE con Deliberazione n. 33 del 29/10/01, il Consiglio comunale del predetto Comune ha adottato una Variante parziale al vigente Regolamento edilizio concernente la modifica dell’art. 4 relativo alla composizione della Commissione edilizia; VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 734 del 2/8/2001 e successive proroghe con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Urbanistica ed Ambiente al dott. avv. Antonio Tassone; CHE il Comune di Pizzoni con nota n. 4043 del 31/11/01, assunta al protocollo in data 13/12/01 ha trasmesso la Variante di cui trattasi all’Assessorato Regionale all’urbanistica; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; CHE il Servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 21/1/02; CHE la Commissione Urbanistica Regionale, ai sensi della Legge Regionale 16/94 e succ. modif., ha espresso nella seduta del 22/1/02 parere favorevole alla Variante in questione per come proposta dal Comune; VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00; CONSIDERATO che il Settore competente per l’istruttoria ha verificato: 10872 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 CHE il Comune di Drapia è dotato di Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione approvato con D.P.G.R. n. 1677 del 18/10/90; CHE con Deliberazione n. 24 del 28/9/01, il Consiglio comunale del predetto Comune ha adottato una Variante parziale al Programma di Fabbricazione per la realizzazione di un villaggio ecologico agrituristico in località Brattirò; CHE con nota n. 325 del 2/8/01 il Settore Geologico Regionale ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 13 della Legge 64/74; CHE il Comune di Drapia con nota n. 4967 del 22/10/01, assunta al protocollo in data 7/11/01 ha trasmesso la Variante di cui trattasi all’Assessorato Regionale all’Urbanistica CHE il Servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 21/2/01; CHE la Commissione Urbanistica Regionale, ai sensi della Legge Regionale 16/94 e succ. modif., ha espresso nella seduta del 22/1/02 parere favorevole alla Variante in questione limitatamente alla variazione della destinazione d’uso dell’area e con la riduzione dell’indice di fabbricabilità territoriale a 0,20 mc/mq e altezza max m. 7,50 per n. due piani; CHE detto parere con nota racc. A.R. n. 7410 del 5/2/02, ricevuta in data 20/2/02, è stato notificato al Comune per essere controdedotto ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.; CHE essendo decorso il termine assegnato al Comune dalla soprarichiamata legge, la proposta regionale si intende tacitamente accolta in ogni sua parte; CHE con Deliberazione n. 311 del 22/4/02 la Giunta Regionale ha approvato la Variante parziale al Programma di fabbricazione di Drapia secondo il parere della C.U.R. soprarichiamato, rimettendo l’emanazione dell’atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente; VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/72, DECRETO n. 5413 del 17 maggio 2002 Comune di Rocca Imperiale – Approvazione Variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Fabbricazione. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 734 del 2/8/2001 e successive proroghe con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Urbanistica ed Ambiente al dott. avv. Antonio Tassone; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00; CONSIDERATO che il Settore competente per l’istruttoria ha verificato: CHE il Comune di Rocca Imperiale è dotato di una variante generale al Programma di Fabbricazione approvata con D.P.G.R. n. 744 del 26/10/95 e di una Variante all’art. 9 delle N.T.A. approvata con decreto del Dirigente Generale del 5o Dipartimento Urbanistica e Ambiente n. 200 del 12/11/99; CHE con Deliberazione n. 28 del 30/7/01, il Consiglio comunale del predetto Comune ha adottato una Variante parziale alle Norme Tecniche d’Attuazione del vigente Programma di Fabbricazione concernente alcune modifiche agli artt. 9; VISTA la Legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.. CHE il Comune di Rocca Imperiale con nota n. 5381 del 3/12/01, assunta al protocollo in data 10/12/01 ha trasmesso la Variante di cui trattasi all’Assessorato Regionale all’Urbanistica; DECRETA CHE il Servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 19/12/01; È approvata la variante parziale al Programma di Fabbricazione di Drapia cosı̀ per come adottata da quel Comune con atto consiliare n. 24 del 28/9/01, limitatamente alla variazione della destinazione d’uso dell’area e con la riduzione dell’indice di fabbricabilità territoriale a 0,20 mc/mq e altezza max m. 7,50 per n. due piani. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Antonio Tassone CHE la Commissione Urbanistica Regionale, ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif., ha espresso nella seduta del 22/1/02 parere favorevole alla Variante in questione con le seguenti modifiche introdotte con il D.D.G. n. 200/99 e con l’aggiunta, alla fine dell’art. 9, dopo le parole «...a distanza non inferiore a metri 150 da eventuali abitazioni», delle seguenti: «e sempre nel rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione imposti dalla normativa vigente»; CHE detto parere con nota racc. A.R. n. 8078 del 5/2/02, ricevuta in data 22/2/02, è stato notificato al Comune per essere controdedotto ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.; CHE essendo decorso il termine assegnato al Comune dalla soprarichiamata Legge, la proposta regionale si intende tacitamente accolta in ogni sua parte; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 CHE con Deliberazione n. 312 del 22/4/02 la Giunta Regionale ha approvato la Variante parziale alle N.T.A. del Programma di Fabbricazione di Rocca Imperiale secondo il parere della C.U.R. soprarichiamato, rimettendo l’emanazione dell’atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente; VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/72, 10873 vato con D.P.G.R. n. 2406 del 17/10/77 e di una Variante all’art. 19 delle N.T.A. approvata con Decreto del Dirigente Generale del 5o Dipartimento Urbanistica e Ambiente n. 320 del 27/9/00; CHE con Deliberazione n. 39 del 30/10/01 il Consiglio Comunale del predetto Comune ha adottato una ulteriore Variante all’art. 19 alle Norme Tecniche d’attuazione del vigente Programma di Fabbricazione concernente: VISTA la Legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.. — modesti ampliamenti di attività artigianali e commerciali; DECRETA — localizzazione di antenne, tralicci, stazioni radiomobili...; È approvata la variante parziale alle Norme Tecniche d’attuazione del Programma di Fabbricazione di Rocca Imperiale cosı̀ per come adottata da quel Comune con atto consiliare n. 28 del 30/7/01 con le seguenti modifiche introdotte con il D.D.G. n. 200/99 e con l’aggiunta, alla fine dell’art. 9, dopo le parole «...a distanza non inferiore a metri 150 da eventuali abitazioni», delle seguenti: «e sempre nel rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione imposti dalla normativa vigente». Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Antonio Tassone DECRETO n. 5414 del 17 maggio 2002 Comune di San Lorenzo del Vallo – Approvazione Variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Fabbricazione. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 734 del 2/8/2001 e successive proroghe con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Urbanistica ed Ambiente al dott. avv. Antonio Tassone; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00; — riduzione distanza stradale; — coacervo di aree; CHE il comune di San Lorenzo del Vallo con nota n. 6030 del 12/11/01, assunta al protocollo in data 21/11/01 ha trasmesso la Variante di cui trattasi all’Assessorato Regionale all’Urbanistica; CHE il Servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 2/1/02; CHE la Commissione Urbanistica Regionale, ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif., ha espresso nella seduta del 22/1/02 parere favorevole alla Variante in questione limitatamente alla sola riduzione della distanza dalle strade da 15 m. a 10 m. ed alla possibilità del coacervo della aree esclusivamente ai fini residenziali sempre che vi sia il collegamento funzionale e viario tra le stesse; CHE detto parere con nota racc. A.R. n. 7748 del 5/2/02, ricevuta in data 20/2/02, è stato notificato al Comune per essere controdedotto ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.; CHE il Comune di San Lorenzo del Vallo con Deliberazione consiliare n. 7 del 20/3/02 ha controdedotto al parere della C.U.R. chiedendo l’approvazione della Variante cosı̀ come proposta dal Comune; CHE questa Regione è del parere di poter concordare con le controdeduzioni comunali a condizione che i modesti ampliamenti per le attività artigianali e commerciali in zona agricola siano consentiti esclusivamente per quelle attività già esistenti alla data di adozione della Variante e che per quanto riguarda la localizzazione di antenne, prima del rilascio della Concessione Edilizia vengano acquisiti tutti i necessari pareri sanitari ed ambientali; CHE con deliberazione n. 313 del 22/4/02 la Giunta regionale ha approvato la variante parziale alle N.T.A. del Programma di Fabbricazione di San Lorenzo del Vallo cosı̀ per come adottata da quel Comune con atto consiliare n. 39 del 30/10/01 e con le seguenti prescrizioni: 1) i modesti ampliamenti per le attività artigianali e commerciali in zona agricola siano consentiti esclusivamente per quelle attività già esistenti alla data di adozione della Variante; CONSIDERATO che il Settore competente per l’istruttoria ha verificato: 2) per la localizzazione di antenne, tralicci, stazioni radiomobili... prima del rilascio della Concessione Edilizia vengano acquisiti tutti i necessari pareri sanitari ed ambientali; CHE il Comune di San Lorenzo del Vallo è dotato di Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione appro- 3) è possibile il coacervo delle aree esclusivamente ai fini residenziali sempre che vi sia il collegamento funzionale e viario 10874 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 tra le stesse, rimettendo l’emanazione dell’atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente; VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/72; CONSIDERATO che il Settore competente per l’istruttoria ha verificato: CHE il Comune di Tropea è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.R. n. 325 del 9/6/98; VISTA la Legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.; DECRETA È APPROVATA la Variante parziale alle Norme Tecniche d’Attuazione del Programma di Fabbricazione di San Lorenzo del Vallo cosı̀ per come adottata da quel Comune con atto consiliare n. 39 del 30/10/01 e con le seguenti prescrizioni: 1) i modesti ampliamenti per le attività artigianali e commerciali in zona agricola siano consentiti esclusivamente per quelle attività già esistenti alla data di adozione della variante; 2) per la localizzazione di antenne, tralicci, stazioni radiomobili... prima del rilascio della Concessione Edilizia vengano acquisiti tutti i necessari pareri sanitari ed ambientali; 3) è possibile il coacervo delle aree esclusivamente ai fini residenziali sempre che vi sia il collegamento funzionale e viario tra le stesse. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Antonio Tassone CHE con Deliberazione n. 13 del 27/4/01, il Consiglio comunale del predetto Comune ha adottato una Variante parziale alle Norme Tecniche d’Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale concernente la modifica dell’art. 13 relativamente all’attuazione delle Z.T.O. di tipo D – sottozone D2; CHE gli atti di detta variante sono stati regolarmente depositati e pubblicati e che nei termini di legge non sono state presentate osservazioni, giusta attestazione comunale datata 2/10/01; CHE il Comune di Tropea con nota n. 4015-17102 del 15/ 11/01, assunta al protocollo in data 21/11/01 ha trasmesso la Variante di cui trattasi all’Assessorato Regionale all’Urbanistica; CHE il Servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 21/12/01; CHE la Commissione Urbanistica Regionale, ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif., ha espresso nella seduta del 22/1/02 parere favorevole alla Variante in questione per come proposta dal Comune; CHE detto parere con nota racc. A.R. n. 7746 del 5/2/02, ricevuta in data 20/2/02, è stato notificato al Comune ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.; CHE essendo decorso il termine assegnato al Comune dalla soprarichiamata Legge, la proposta regionale si intende tacitamente accolta in ogni sua parte; DECRETO n. 5415 del 17 maggio 2002 Comune di Tropea – Approvazione Variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale. CHE con Deliberazione n. 314 del 22/4/02 la Giunta Regionale ha approvato la Variante parziale alle N.T.A. del Piano regolatore Generale di Tropea cosı̀ per come adottata dal comune con atto consiliare n. 13/01, rimettendo l’emanazione dell’atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente; IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/72, VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 734 del 2/8/2001 e successive proroghe con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Urbanistica ed Ambiente al dott. avv. Antonio Tassone; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00; VISTA la Legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.. DECRETA È approvata la variante parziale alle Norme Tecniche d’attuazione del Piano Regolatore Generale di Tropea cosı̀ per come adottata da quel Comune con atto consiliare n. 13 del 27/4/01. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Antonio Tassone 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 10875 DECRETO n. 5416 del 17 maggio 2002 VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/72, Comune di Bagnara Calabra – Approvazione Regolamento Edilizio. VISTA la Legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; DECRETA È approvato il Regolamento Edilizio di Bagnara cosı̀ per come adottato da quel Comune con atto commissariale n. 60 del 28/ 3/01 ad eccezione delle ultime cinque righe del III comma dell’art. 62 che viene approvato cosı̀ come proposto dall’arch. G. Albanese. VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 734 del 2/8/2001 e succesive proroghe con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Urbanistica ed Ambiente al dott. avv. Antonio Tassone; Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; Il Dirigente Generale Avv. Antonio Tassone VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00; CONSIDERATO che il Settore competente per l’istruttoria ha verificato: CHE il Comune di Bagnara Calabra è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Decreto del Dirigente Generale del 5o Dipartimento di questa Regione n. 286 del 2/8/00; CHE con Deliberazione n. 60 del 28/3/01, vistata dal Co.Re.Co. – Sezione decentrata di Reggio Calabria nella seduta del 10/4/01, il Commissario prefettizio ha adottato il Regolamento Edilizio del Comune di Bagnara; CHE il Comune di Bagnara Calabra con nota n. 14956 dell’11/ 10/01, assunta al protocollo in data 15/10/01 ha trasmesso il Regolamento Edilizio di cui trattasi all’Assessorato regionale all’Urbanistica; CHE il Servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 10/11/01; CHE la Commissione Urbanistica Regionale, ai sensi della Legge Regionale 16/94 e succ. modif., ha espresso nella seduta del 12/12/01 parere favorevole allo strumento urbanistico ad eccezione delle ultime cinque righe del III comma dell’art. 62 che viene approvato cosı̀ come proposto dall’arch. G. Albanese; CHE detto parere con nota racc. A.R. n. 6872 del 17/12/01, ricevuta in data 3/1/2002, è stato notificato al Comune ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.; CHE essendo decorso il termine assegnato al Comune dalla soprarichiamata legge, la proposta regionale si intende tacitamente accolta in ogni sua parte; CHE con Deliberazione n. 168 del 5/3/02 e successiva di rettifica n. 266 del 15/4/02 la Giunta regionale ha approvato il Regolamento Edilizio di Bagnara Calabra secondo il parere della C.U.R. soprarichiamato, rimettendo l’emanazione dell’atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente; Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 DECRETO n. 5417 del 17 maggio 2002 Comune di San Floro – Approvazione Variante parziale al Piano Regolatore Generale. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 734 del 2/8/2001 e successive proroghe con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Urbanistica ed Ambiente al dott. avv. Antonio Tassone; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00; CONSIDERATO che il Settore competente per l’istruttoria ha verificato: CHE il Comune di San Floro è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.R.G. n. 420 del 22/3/01; CHE con Deliberazione n. 4 del 22/3/01 il Consiglio comunale del predetto Comune ha adottato una Variante parziale al vigente strumento urbanistico consistente nel cambio di destinazione di un’area da Z.T.O. agricola a Z.T.O. di tipo «D»; CHE gli atti di detta Variante sono stati regolarmente pubblicati e depositati e che nei termini di legge non sono state prodotte osservazioni, giusto attestato del Responsabile dell’Area Tecnica datato 17/12/01; 10876 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 CHE con nota n. 611 del 26/2/01 il Settore Geologico regionale n. 22 – Servizio 84 – ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 13 della Legge 64/74; CHE il comune di San Floro con nota n. 4797 del 18/12/01, assunta al protocollo in data 3/1/02, ha trasmesso la variante di cui trattasi all’Assessorato regionale all’Urbanistica; CHE il Servizio regionale Strumenti urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 21/1/02; CHE la Commissione Urbanistica regionale, ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif., ha espresso nella seduta del 22/1/2002 parere favorevole alla Variante in questione con le seguenti prescrizioni: a) siano osservate le prescrizioni di cui al parere n. 611 del 26/2/01 della Regione Calabria – Dipartimento LL.PP. ed Acque – Settore n. 22 – reso ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 64/74; b) in fase di redazione del piano attuativo la superficie da destinare a spazi pubblici (parcheggi e verde pubblico) non può essere inferiore al 20% dell’area territoriale; CHE dette prescrizioni con nota racc. A.R. n. 44 del 5/2/02, ricevuta in data 19/2/02, sono state notificate al Comune per essere controdedotte ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.; CHE il comune di San Floro con Deliberazione n. 2 del 13/ 2/02 ha preso atto del parere della C.U.R. sopracitato; CHE con Deliberazione n. 270 del 15/4/02 la giunta regionale ha approvato la Variante parziale al Piano Regolatore Generale di San Floro secondo il parere della C.U.R. soprarichiamato, rimettendo l’emanazione dell’atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente; DECRETO n. 5418 del 17 maggio 2002 Comune di Ricadi – Legge 1/78 e succ. modif. ed integr. – Variante allo strumento urbanistico vigente per la sistemazione ed ampliamento della strada Masa-Pozzo. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 734 del 2/8/2001 e successive proroghe con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Urbanistica ed Ambiente al dott. avv. Antonio Tassone, prorogato con Delibera G.R. n. 1181 del 27/12/01; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00; CONSIDERATO che il Settore competente per l’istruttoria ha verificato: CHE il Comune di Ricadi è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.R. n. 321 del 9/6/98; DECRETA CHE il predetto Comune con Deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 31/7/01 e Delibera di Giunta Municipale n. 244 del 30/8/01 ha approvato, ai sensi dell’art. 1 della Legge 3/1/78, n. 1 e successive modificazioni, rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto definitivo relativo ai lavori di sistemazione ed ampliamento della strada Maso-Pozzo recupero e riqualificazione del centro storico; È approvata la Variante parziale al Piano Regolatore Generale di San Floro cosı̀ per come adottata da quel Comune con atto consiliare n. 4 del 22/3/01 e con le seguenti prescrizioni: CHE con determina n. 310 del 6/9/01 il Dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale ha approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori; a) siano osservate le prescrizioni di cui al parere n. 611 del 26/2/01 della Regione Calabria – Dipartimento LL.PP. ed Acque – Settore n. 22 – reso ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 64/74; CHE alla realizzazione dell’opera provvederà la stessa Amministrazione comunale; VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/72; VISTA la Legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.; b) in fase di redazione del piano attuativo la superficie da destinare a spazi pubblici (parcheggi e verde pubblico) non può essere inferiore al 20% dell’area territoriale; Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Antonio Tassone CHE ai sensi del 5o comma dell’art. 1 della Legge n. 1/78 e succ. modif. ed integr., la Delibera di approvazione di progetti di opere pubbliche costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico vigente e che ai sensi del 6o comma dello stesso articolo tale variante è approvata con Decreto del Presidente della Regione. CHE i relativi atti sono stati regolarmente depositati e pubblicati ai sensi dell’art. 6 della Legge 167/62 e che nei termini di Legge non sono state prodotte osservazioni, per come attestato dal Segretario comunale in data 22/11/01; CHE il competente Servizio regionale Strumenti Urbanistici ha espresso parere favorevole in merito al progetto di cui trattasi; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 CHE con Deliberazione n. 315 del 22/4/02 la Giunta regionale ha approvato la Variante in questione cosı̀ come proposta dal Comune, rimettendo l’emanazione dell’atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente; VISTA la Legge n. 1 del 3/1/1978 e succ. modif. ed integr.; VISTA la Legge 1150/42 e succ. modif. ed integr.; VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/72; DECRETA È approvata la Variante al Piano Regolatore Generale di Ricadi, ai sensi della Legge n. 1 del 3/1/78, art. 1, 5o comma e succ. modif. ed integr., per la realizzazione dei lavori di cui in premessa, in conformità a quanto deliberato da quel Comune con atto consiliare n. 9 del 31/7/01, atto della Giunta municipale n. 244 del 30/8/01 e determina del Dirigente U.T.C. n. 310 del 6/9/01. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Antonio Tassone DECRETO n. 5419 del 17 maggio 2002 Comune di Stalettı̀ – Ditta Scicchitano Paola – Applicazione sanzione art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 per sanatorie art. 13 L. 47/85. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 734 del 2/8/2001 e successive proroghe con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 5 – Urbanistica e Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento della norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante: «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999; VISTA la Circolare ministeriale n. 1795 dell’8/7/91; VISTO l’art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490; 10877 CONSIDERATO che il Comune di Stalettı̀ ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Scicchitano Paola per l’applicazione dell’art. 164 del sopracitato T.U. per i lavori di realizzazione della copertura di una villa e due tettoie in assenza di C.E., lavori eseguiti senza alcuna autorizzazione, ma sanabili urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85; ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nell’ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art. 164 del T.U. titolo II D.L. 29/10/99 n. 490; VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2641 del 26/7/93 con la quale è stata costituita un’apposita Commissione per determinare il danno ambientale e quindi l’indennità a titolo di risarcimento che il contravventore dovrà corrispondere; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/1993; VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/1998 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborate dalla Commissione di cui sopra; VISTA la Deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della Deliberazione n. 2247 del 4/5/1998, con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; VISTA la nota comunale del’14/1/2002 con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della legge 47/85; ACCERTATO dal Servizio competente che nella fattispecie non ricorrono gli estremi per la rimessa in pristino delle opere realizzate abusivamente oggetto del presente atto giusta relazione del 12/4/2002; CHE in data 24/4/2002 la predetta Commissione ha stabilito, come risulta dalle tabelle sopracitate un’indennità risarcitoria di C 1.032,69; CHE comunque la sanzione di cui all’art. 164 del citato T.U. non esclude la responsabilità comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria; CHE il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; CHE per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del nulla-osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui contenuta; DECRETA La Ditta Scicchitano Paola è tenuta al pagamento della somma di C 1.032,69 da versare entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento, sul c/c n. 11047883 intestato alla Regione Calabria, indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato Urbanistica e Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 164 del T.U. titolo 10878 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 II del D.L. 29/10/99 n. 490 quale indennità risarcitoria per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. paesaggistico-ambientale. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Antonio Tassone per determinare il danno ambientale e quindi l’indennità a titolo di risarcimento che il contravventore dovrà corrispondere; VISTE le Deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della Deliberazione n. 2641 del 26/7/1993; VISTA la Deliberazione n. 2247 del 4/5/1998 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborate dalla Commissione di cui sopra; VISTA la Deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della Deliberazione n. 2247 del 4/5/1998, con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; DECRETO n. 5420 del 17 maggio 2002 Comune di Ricadi – Ditta Caronte Nicola – Applicazione sanzione art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 per sanatorie art. 13 L. 47/85. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 734 del 2/8/2001 e successive proroghe con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 5 – Urbanistica e Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTA la nota comunale del 5/4/2002 con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della Legge 47/85; ACCERTATO dal Servizio competente che nella fattispecie non ricorrono gli estremi per la rimessa in pristino delle opere realizzate abusivamente oggetto del presente atto giusta relazione del 15/4/2002; CHE in data 24/4/2002 la predetta Commissione ha stabilito, come risulta dalle tabelle sopracitate un’indennità risarcitoria di C 1.656,97; CHE comunque la sanzione di cui all’art. 164 del citato T.U. non esclude la responsabilità comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria; CHE il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante: «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; CHE per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del nulla-osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui contenuta; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del Decreto n. 354 del 24/6/1999. DECRETA VISTA la Circolare ministeriale n. 1795 dell’8/7/91; VISTO l’art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490; CONSIDERATO che il Comune di Ricadi ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Caronte Nicola per l’applicazione dell’art. 164 del sopracitato T.U. per i lavori di demolizione e ricostruzione di una piscina e realizzazione di un locale per vasche di compensazione e ricovero motori, lavori eseguiti senza alcuna autorizzazione, ma sanabili urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85; ACCERTATO dal competente servizio che con Circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art. 164 del T.U. titolo II D.L. 29/10/99 n. 490; VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2641 del 26/7/93 con la quale è stata costituita un’apposita Commissione La Ditta Caronte Nicola è tenuta al pagamento della somma di C 1.656,97 da versare entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento, sul c/c n. 11047883 intestato alla Regione Calabria, indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato Urbanistica e Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 quale indennità risarcitoria per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. paesaggistico-ambientale; Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Antonio Tassone 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 5421 del 17 maggio 2002 Comune di Gizzeria – Ditta Ianchello Carmela – Applicazione sanzione art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 per sanatorie art. 13 L. 47/85. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 734 del 2/8/2001 e successive proroghe con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 5 – Urbanistica e Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante: «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del Decreto n. 354 del 24/6/1999. VISTA la Circolare ministeriale n. 1795 dell’8/7/91; VISTO l’art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490; CONSIDERATO che il Comune di Gizzeria ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Ianchello Carmela per l’applicazione dell’art. 164 del sopracitato T.U. per i lavori di recinzione di un terreno con muro in pietra con ingresso carrabile e pedonale e la costruzione di un gazebo, lavori eseguiti senza alcuna autorizzazione, ma sanabili urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85; 10879 VISTA la nota comunale dell’8/10/2001 con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della Legge 47/85; ACCERTATO dal Servizio competente che nella fattispecie non ricorrono gli estremi per la rimessa in pristino delle opere realizzate abusivamente oggetto del presente atto giusta relazione dell’8/4/2002; CHE in data 24/4/2002 la predetta Commissione ha stabilito, come risulta dalle tabelle sopracitate un’indennità risarcitoria di C 774,69; CHE comunque la sanzione di cui all’art. 164 del citato T.U. non esclude la responsabilità comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria; CHE il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; CHE per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del nulla-osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui contenuta; DECRETA La Ditta Ianchello Carmela è tenuta al pagamento della somma di C 774,69 da versare entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento, sul c/c n. 11047883 intestato alla Regione Calabria, indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato Urbanistica e Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 quale indennità risarcitoria per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. paesaggistico-ambientale; Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Antonio Tassone ACCERTATO dal competente servizio che con Circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art. 164 del T.U. titolo II D.L. 29/10/99 n. 490; DECRETO n. 5422 del 17 maggio 2002 VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2641 del 26/7/93 con la quale è stata costituita un’apposita Commissione per determinare il danno ambientale e quindi l’indennità a titolo di risarcimento che il contravventore dovrà corrispondere; VISTE le Deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della Deliberazione n. 2641 del 26/7/1993; VISTA la Deliberazione n. 2247 del 4/5/1998 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborate dalla Commissione di cui sopra; VISTA la Deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della Deliberazione n. 2247 del 4/5/1998, con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; Comune di Ricadi – Ditta Mazzeo Giuseppe Antonio – Applicazione sanzione art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 per sanatorie art. 13 L. 47/85. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 734 del 2/8/2001 e successive proroghe con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 5 – Urbanistica e Ambiente; 10880 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante: «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del Decreto n. 354 del 24/6/1999. VISTA la Circolare ministeriale n. 1795 dell’8/7/91; VISTO l’art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490; CONSIDERATO che il Comune di Ricadi ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Mazzeo Giuseppe Antonio per l’applicazione dell’art. 164 del sopracitato T.U. per alcune difformità ai fabbricati autorizzati con C.E. n. 104 del 21/9/2000, lavori eseguiti senza alcuna autorizzazione, ma sanabili urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85; CHE per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del nulla-osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui contenuta; DECRETA La Ditta Mazzeo Giuseppe Antonio è tenuta al pagamento della somma di C 1.032,92 da versare entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento, sul c/c n. 11047883 intestato alla Regione Calabria, indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato Urbanistica e Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 quale indennità risarcitoria per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. paesaggistico-ambientale; Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Antonio Tassone ACCERTATO dal competente servizio che con Circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art. 164 del T.U. titolo II D.L. 29/10/99 n. 490; DECRETO n. 5423 del 17 maggio 2002 VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2641 del 26/7/93 con la quale è stata costituita un’apposita Commissione per determinare il danno ambientale e quindi l’indennità a titolo di risarcimento che il contravventore dovrà corrispondere; VISTE le Deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della Deliberazione n. 2641 del 26/7/1993; VISTA la Deliberazione n. 2247 del 4/5/1998 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborate dalla Commissione di cui sopra; VISTA la Deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della Deliberazione n. 2247 del 4/5/1998, con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; VISTA la nota comunale del 20/11/2001 con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della Legge 47/85; ACCERTATO dal Servizio competente che nella fattispecie non ricorrono gli estremi per la rimessa in pristino delle opere realizzate abusivamente oggetto del presente atto giusta relazione dell’8/4/2002; CHE in data 24/4/2002 la predetta Commissione ha stabilito, come risulta dalle tabelle sopracitate un’indennità risarcitoria di C 1.032,92; Comune di Zambrone – Ditta F.lli Macrı̀ s.a.s. – Applicazione sanzione art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 per sanatorie art. 13 L. 47/85. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 734 del 2/8/2001 e successive proroghe con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 5 – Urbanistica e Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante: «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del Decreto n. 354 del 24/6/1999. VISTA la Circolare ministeriale n. 1795 dell’8/7/91; CHE comunque la sanzione di cui all’art. 164 del citato T.U. non esclude la responsabilità comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria; CHE il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; VISTO l’art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490; CONSIDERATO che il Comune di Zambrone ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta F.lli Macrı̀ s.a.s. per l’applicazione dell’art. 164 del sopracitato T.U. per i lavori di costruzione di una tettoia, ampliamento del locale ristorante, un palco, anfiteatro 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 con locale interrato, lavori eseguiti senza alcuna autorizzazione, ma sanabili urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85; 10881 Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 ACCERTATO dal competente servizio che con Circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art. 164 del T.U. titolo II D.L. 29/10/99 n. 490; VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2641 del 26/7/93 con la quale è stata costituita un’apposita Commissione per determinare il danno ambientale e quindi l’indennità a titolo di risarcimento che il contravventore dovrà corrispondere; VISTE le Deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della Deliberazione n. 2641 del 26/7/1993; VISTA la Deliberazione n. 2247 del 4/5/1998 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborate dalla Commissione di cui sopra; VISTA la Deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della Deliberazione n. 2247 del 4/5/1998, con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; VISTA la nota comunale del 12/3/2002 con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della Legge 47/85; ACCERTATO dal Servizio competente che nella fattispecie non ricorrono gli estremi per la rimessa in pristino delle opere realizzate abusivamente oggetto del presente atto giusta relazione del 22/4/2002; CHE in data 24/4/2002 la predetta Commissione ha stabilito, come risulta dalle tabelle sopracitate un’indennità risarcitoria di C 3.341,45; CHE comunque la sanzione di cui all’art. 164 del citato T.U. non esclude la responsabilità comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria; Il Dirigente Generale Avv. Antonio Tassone DECRETO n. 5424 del 17 maggio 2002 Comune di Crotone – Ditta Scalise Armando – Applicazione sanzione art. 15 Legge 1497/39 – Per condono edilizio. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 734 del 2/8/2001 e successive proroghe con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento – Urbanistica e Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal Dlgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività Amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione». VISTA la Circolare ministeriale n. 1795 dell’8/7/91; VISTO l’art. 164 del D.Lgs. 29/10/99 n. 490; VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662; VISTO il D.M. 26/9/97; CHE il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; CONSIDERATO che il Comune di Crotone ha inoltrato la pratica di condono edilizio prodotta dalla ditta Scalise Armando per i lavori di costruzione di un fabbricato in loc. Campione; CHE per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del nulla-osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui contenuta; ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 13/7/2001 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza; DECRETA La Ditta F.lli Macrı̀ s.a.s. è tenuta al pagamento della somma di C 3.341,45 da versare entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento, sul c/c n. 11047883 intestato alla Regione Calabria, indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato Urbanistica e Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 quale indennità risarcitoria per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. paesaggistico-ambientale; CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/ 1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. del 29/10/99 n. 490, il versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 164 del T.U.; CHE con Decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata legge; 10882 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 2641 del 26/ 7/93 e n. 4639 del 17/10/97, con le quali è stata costituita un’apposita Commissione per determinare il danno ambientale e quindi l’indennità a titolo di risarcimento che il contravventore dovrà corrispondere; VISTA la Deliberazione n. 2246 del 4/5/98 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborate dalla Commissione di cui sopra; CHE in data 24/4/2002 la predetta Commissione ha stabilito, come risulta dalle tabelle sopracitate, un’indennità risarcitoria di C 4.438,48; CHE comunque la sanzione di cui all’art.164 del citato T.U. non esclude la responsabilità comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria; CHE il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; CHE per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui contenuta; DECRETA La Ditta Scalise Armando è tenuta al pagamento della somma di C 4.438,48 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento, sul c/c n. 11047883 intestato alla Regione Calabria, indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato Urbanistica e Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 164 del T.U. quale indennità risarcitoria per costruzione realizzata in assenza o in difformità del N.O. paesaggistico-ambientale. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Antonio Tassone VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante: «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTA la circolare ministeriale n. 1795 dell’8/7/1991; VISTO l’art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490; CONSIDERATO che il Comune di Reggio Calabria ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Romeo Innocenzo per l’applicazione dell’art. 164 del sopracitato T.U. per i lavori di demolizione di un fabbricato in m.o e ricostruzione nello stesso sito di un fabbricato in c.a., eseguiti senza autorizzazione, ma sanabili urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85; ACCERTATO dal competente servizio che con Circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministro per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art. 164 del T.U. titolo II D.L. 29/10/99 n. 490; VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2641 del 26/7/93 con la quale è stata costituita un’apposita Commissione per determinare il danno ambientale e quindi l’indennità a titolo di risarcimento che il contravventore dovrà corrispondere; VISTE le Deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della Deliberazione n. 2641 del 26/7/1993; VISTA la Deliberazione n. 2247 del 4/5/1998 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborate dalla Commissione di cui sopra; VISTA la Deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della Deliberazione n. 2247 del 4/5/1998, con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; VISTA la nota comunale del 22/2/2001 con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della Legge 47/85; DECRETO n. 5425 del 17 maggio 2002 Comune di Reggio Calabria – Ditta Romeo Innocenzo – Applicazione sanzione art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/ 10/99 n. 490 per sanatorie art. 13 L. 47/85. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 277 del 15/4/2002 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 5 – Urbanistica e Ambiente; ACCERTATO dal Servizio competente che nella fattispecie non ricorrono gli estremi per la rimessa in pristino delle opere realizzate abusivamente oggetto del presente atto giusta relazione del 16/1/2002; CHE in data 27/3/2002 la predetta Commissione ha stabilito, come risulta dalle tabelle sopracitate un’indennità di C 6.256,14; CHE comunque la sanzione di cui all’art. 164 del citato T.U. non esclude la responsabilità comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria; CHE il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 CHE per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del nulla-osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui contenuta; DECRETA La Ditta Romeo Innocenzo è tenuta al pagamento della somma di C 6.256,14 da versare entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento, sul c/c n. 11047883 intestato alla Regione Calabria, indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato Urbanistica e Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 quale indennità risarcitoria per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. paesaggistico-ambientale. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Antonio Tassone DECRETO n. 5426 del 17 maggio 2002 Comune di San Ferdinando (R.C.) – Ditta Dimondo Antonino – Applicazione sanzione art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 per Condono Edilizio. 10883 ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico-ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 17/5/1999 dal Comune di San Ferdinando e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della sovrintendenza BB.AA. di Cosenza; CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della L. 23/12/1996 n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. del 29/10/1999 n. 490, il versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 164 del T.U.; CHE con Decreto del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/1997 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risaricitoria prevista dalla sopracitata Legge; VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2641 del 26/7/93 e n. 4639 del 17/10/97 con la quale è stata costituita un’apposita Commissione per determinare il danno ambientale e quindi l’indennità a titolo di risarcimento che il contravventore dovrà corrispondere; VISTA la Deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborate dalla Commissione di cui sopra; CHE in data 27/3/2002 la predetta Commissione ha stabilito, come risulta dalle tabelle sopracitate un’indennità pari a C 7.453,08; IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 277 del 15/4/2002 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 5 – Urbanistica e Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante: «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTA la Circolare ministeriale n. 1795 dell’8/7/1991; VISTO l’art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490; VISTO l’art. 2, comma 46 della L. 23/12/1996 n. 662; CHE comunque la sanzione di cui all’art. 164 del citato T.U. non esclude la responsabilità comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria; CHE il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; CHE per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del nulla-osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui contenuta; DECRETA La Ditta Dimondo Antonino è tenuta al pagamento della somma di C 7.453,08 da versare entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento, sul c/c n. 11047883 intestato alla Regione Calabria, indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato Urbanistica e Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 quale indennità risarcitoria per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. paesaggistico-ambientale. VISTO il D.M. 26/9/1997; Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 CONSIDERATO che il Comune di San Ferdinando (RC) ha inoltrato pratica di condono edilizio prodotta dalla Ditta Dimondo Antonino per l’applicazione dell’art. 164 del sopracitato T.U. per i lavori di costruzione di un fabbricato in c.a. a tre piani f.t. e piano mansarda, in difformità alla concessione edilizia rilasciata; Il Dirigente Generale Avv. Antonio Tassone 10884 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 5427 del 17 maggio 2002 Comune di Reggio Calabria – Ditta Tebe Angela – Applicazione sanzione art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 per Condono Edilizio. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 277 del 15/4/2002 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 5 – Urbanistica e Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante: «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTA la Circolare ministeriale n. 1795 dell’8/7/1991; VISTO l’art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490; CHE in data 10/4/2002 la predetta Commissione ha stabilito, come risulta dalle tabelle sopracitate un’indennità pari a C 1.538,82; CHE comunque la sanzione di cui all’art. 164 del citato T.U. non esclude la responsabilità comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria; CHE il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; CHE per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del nulla-osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui contenuta; DECRETA La Ditta Tebe Angela è tenuta al pagamento della somma di C 1.538,82 da versare entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento, sul c/c n. 11047883 intestato alla Regione Calabria, indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato Urbanistica e Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 quale indennità risarcitoria per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. paesaggistico-ambientale. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 VISTO l’art. 2, comma 46 della L. 23/12/1996 n. 662; Il Dirigente Generale Avv. Antonio Tassone VISTO il D.M. 26/9/1997; CONSIDERATO che il Comune di Reggio Calabria ha inoltrato pratica di condono edilizio prodotta dalla Ditta Tebe Angela per l’applicazione dell’art. 164 del sopracitato T.U. per i lavori di costruzione di un secondo piano f.t. adibito ad abitazione, facente parte di un intero fabbricato in c.a. a due piani f.t.; ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico-ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 12/10/200 dal Comune di Reggio Calabria e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della sovrintendenza BB.AA. di Cosenza; CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della L. 23/12/1996 n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. del 29/10/1999 n. 490, il versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 164 del T.U.; CHE con Decreto del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/1997 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risaricitoria prevista dalla sopracitata Legge; VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2641 del 26/7/93 e n. 4639 del 17/10/97 con la quale è stata costituita un’apposita Commissione per determinare il danno ambientale e quindi l’indennità a titolo di risarcimento che il contravventore dovrà corrispondere; VISTA la Deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborate dalla Commissione di cui sopra; DECRETO n. 5428 del 17 maggio 2002 Comune di Reggio Calabria – Ditta Tebe Salvatore – Applicazione sanzione art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 per Condono Edilizio. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 277 del 15/4/2002 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 5 – Urbanistica e Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante: «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTA la Circolare ministeriale n. 1795 dell’8/7/1991; VISTO l’art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 10885 VISTO l’art. 2, comma 46 della L. 23/12/1996 n. 662; DECRETO n. 5429 del 17 maggio 2002 VISTO il D.M. 26/9/1997; Comune di Reggio Calabria – Ditta Giuffrida Rita – Applicazione sanzione art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 per sanatorie art. 13 L. 47/85. CONSIDERATO che il Comune di Reggio Calabria ha inoltrato pratica di condono edilizio prodotta dalla Ditta Tebe Salvatore per l’applicazione dell’art. 164 del sopracitato T.U. per i lavori di costruzione di un primo piano f.t. adibito ad abitazione, facente parte di un intero fabbricato in c.a. a due piani f.t.; ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico-ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 12/10/200 dal Comune di Reggio Calabria e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della sovrintendenza BB.AA. di Cosenza; CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della L. 23/12/1996 n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. del 29/10/1999 n. 490, il versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 164 del T.U.; CHE con Decreto del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/1997 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risaricitoria prevista dalla sopracitata Legge; VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2641 del 26/7/93 e n. 4639 del 17/10/97 con la quale è stata costituita un’apposita Commissione per determinare il danno ambientale e quindi l’indennità a titolo di risarcimento che il contravventore dovrà corrispondere; IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 277 del 15/4/2002 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 5 – Urbanistica e Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante: «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTA la Circolare ministeriale n. 1795 dell’8/7/1991; VISTO l’art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490; VISTA la Deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborate dalla Commissione di cui sopra; CHE in data 10/4/2002 la predetta Commissione ha stabilito, come risulta dalle tabelle sopracitate un’indennità pari a C 1.742,76; CHE comunque la sanzione di cui all’art. 164 del citato T.U. non esclude la responsabilità comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria; CONSIDERATO che il Comune di Reggio Calabria ha inoltrato pratica prodotta dalla Ditta Giuffrida Rita per l’applicazione dell’art. 164 del sopracitato T.U. per i lavori di realizzazione di un balcone da adibire a bagno di servizio, eseguiti senza autorizzazione, ma sanabili urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85; CHE il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; ACCERTATO dal competente servizio che con Circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministro per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art. 164 del T.U. titolo II D.L. 29/10/99 n. 490; CHE per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del nulla-osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui contenuta; VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2641 del 26/7/93 con la quale è stata costituita un’apposita Commissione per determinare il danno ambientale e quindi l’indennità a titolo di risarcimento che il contravventore dovrà corrispondere; DECRETA La Ditta Tebe Salvatore è tenuta al pagamento della somma di C 1.742,76 da versare entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento, sul c/c n. 11047883 intestato alla Regione Calabria, indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato Urbanistica e Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 quale indennità risarcitoria per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. paesaggistico-ambientale. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Antonio Tassone VISTE le Deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della Deliberazione n. 2641 del 26/7/1993; VISTA la Deliberazione n. 2247 del 4/5/1998 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborate dalla Commissione di cui sopra; VISTA la Deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della Deliberazione n. 2247 del 4/5/1998, con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; VISTA la nota comunale del 27/12/2000 con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della Legge 47/85; 10886 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 ACCERTATO dal Servizio competente che nella fattispecie non ricorrono gli estremi per la rimessa in pristino delle opere realizzate abusivamente oggetto del presente atto giusta relazione del 27/2/2002; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante: «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTA la Circolare ministeriale n. 1795 dell’8/7/1991; CHE in data 27/3/2002 la predetta Commissione ha stabilito, come risulta dalle tabelle sopracitate un’indennità di C 516,46; CHE comunque la sanzione di cui all’art. 164 del citato T.U. non esclude la responsabilità comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria; CHE il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; CHE per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del nulla-osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui contenuta; DECRETA La Ditta Giuffrida Rita è tenuta al pagamento della somma di C 516,46 da versare entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento, sul c/c n. 11047883 intestato alla Regione Calabria, indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato Urbanistica e Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 quale indennità risarcitoria per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. paesaggistico-ambientale. VISTO l’art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490; CONSIDERATO che il Comune di Scilla ha inoltrato pratica prodotta dalla Ditta Pavia Polina per l’applicazione dell’art. 164 del sopracitato T.U. per i lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato, eseguiti parzialmente in difformità alla concessione edilizia senza autorizzazione, ma sanabili urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85; ACCERTATO dal competente servizio che con Circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministro per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art. 164 del T.U. titolo II D.L. 29/10/99 n. 490; VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2641 del 26/7/93 con la quale è stata costituita un’apposita Commissione per determinare il danno ambientale e quindi l’indennità a titolo di risarcimento che il contravventore dovrà corrispondere; VISTE le Deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della Deliberazione n. 2641 del 26/7/1993; VISTA la Deliberazione n. 2247 del 4/5/1998 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborate dalla Commissione di cui sopra; Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Antonio Tassone DECRETO n. 5430 del 17 maggio 2002 Comune di Scilla – Ditta Pavia Paolina – Applicazione sanzione art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 per sanatorie art. 13 L. 47/85. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della Deliberazione n. 2247 del 4/5/1998, con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; VISTA la nota comunale del 23/11/2001 con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della Legge 47/85; ACCERTATO dal Servizio competente che nella fattispecie non ricorrono gli estremi per la rimessa in pristino delle opere realizzate abusivamente oggetto del presente atto giusta relazione del 7/2/2002; CHE in data 27/3/2002 la predetta Commissione ha stabilito, come risulta dalle tabelle sopracitate un’indennità di C 2.943,44; VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; CHE comunque la sanzione di cui all’art. 164 del citato T.U. non esclude la responsabilità comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria; VISTA la D.G.R. n. 277 del 15/4/2002 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 5 – Urbanistica e Ambiente; CHE il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; CHE per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del nulla-osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui contenuta; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETA La Ditta Pavia Polina è tenuta al pagamento della somma di C 2.943,44 da versare entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento, sul c/c n. 11047883 intestato alla Regione Calabria, indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato Urbanistica e Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 quale indennità risarcitoria per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. paesaggistico-ambientale. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Antonio Tassone DECRETO n. 5431 del 17 maggio 2002 Comune di Villa San Giovanni (RC) – Ditta Lo Faro Francesca e Scappatura Giovanni – Applicazione sanzione art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 per sanatorie art. 13 L. 47/85. 10887 VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2641 del 26/7/93 con la quale è stata costituita un’apposita Commissione per determinare il danno ambientale e quindi l’indennità a titolo di risarcimento che il contravventore dovrà corrispondere; VISTE le Deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della Deliberazione n. 2641 del 26/7/1993; VISTA la Deliberazione n. 2247 del 4/5/1998 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborate dalla Commissione di cui sopra; VISTA la Deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della Deliberazione n. 2247 del 4/5/1998, con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; VISTA la nota comunale del 9/11/2001 con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della Legge 47/85; ACCERTATO dal Servizio competente che nella fattispecie non ricorrono gli estremi per la rimessa in pristino delle opere realizzate abusivamente oggetto del presente atto giusta relazione del 28/1/2002; IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 277 del 15/4/2002 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 5 – Urbanistica e Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante: «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTA la Circolare ministeriale n. 1795 dell’8/7/1991; VISTO l’art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490; CONSIDERATO che il Comune di Villa San Giovanni ha inoltrato paratica prodotta dalla Ditta Lofaro Francesca e Scappatura Giovanni per l’applicazione dell’art. 164 del sopracitato T.U. per i lavori di realizzazione di un piano sottotetto, in difformità alla C.E. n. 23/93, eseguiti senza autorizzazione, ma sanabili urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85; CHE in data 27/3/2002 la predetta Commissione ha stabilito, come risulta dalle tabelle sopracitate un’indennità di C 5.479,60; CHE comunque la sanzione di cui all’art. 164 del citato T.U. non esclude la responsabilità comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria; CHE il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; CHE per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del nulla-osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui contenuta; DECRETA La Ditta Lofaro Francesca e Scappatura Giovanni è tenuta al pagamento della somma di C 5.479,60 da versare entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento, sul c/c n. 11047883 intestato alla Regione Calabria, indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato Urbanistica e Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 quale indennità risarcitoria per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. paesaggistico-ambientale. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 ACCERTATO dal competente servizio che con Circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministro per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art. 164 del T.U. titolo II D.L. 29/10/99 n. 490; Il Dirigente Generale Avv. Antonio Tassone 10888 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DIPARTIMENTO N. 10 Cultura – Istruzione – Beni Culturali − Affari Sociali Politiche della Famiglia VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; DECRETO n. 5461 del 17 maggio 2002 Assegnazione e liquidazione spese riguardanti l’istituzione e il funzionamento dell’Osservatorio Regionale per la lotta alla mafia (Impegno n. 10789 del 6/12/2001 capitolo 3313113). SU conforme proposta del Dirigente del Servizio, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell’atto resa dal Dirigente stesso; DECRETA IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che la legge regionale 2/86 determina interventi regionali a favore delle Scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa; PREMESSO che, con delibera di G.R. n. 50 del 15/1/2002 è stata approvata la programmazione degli interventi attuativi della citata legge regionale 2/86, che prevede al punto 1 parte «B» l’erogazione di spese imputate a carico dell’Osservatorio riguardanti i componenti del Comitato Regionale Antimafia, (numero riunioni per l’attribuzione del gettone di presenza e relative missioni per ciascun componente soggetto a trasferta comprendente l’indennità oraria di missione secondo le tariffe previste per il ruolo dirigenziale). Inoltre, sono state previste le spese per il funzionamento e l’avvio del Comitato adeguatamente documentate a cura della segretaria quali: materiali di cancelleria e di consumo, corrispondenza, C.D. Computer discount assegnato alla segretaria protempore del Comitato Regionale Antimafia dott.ssa Patrizia Carrozza e spese derivanti da pubblicazioni di inserti e avvisi sui quotidiani locali: Gazzetta del Sud, Il Domani e Il Quotidiano della Calabria. Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero di: — autorizzare la Ragioneria Generale a liquidare ai beneficiari la somma complessiva secondo l’allegato «A» che fa parte integrante del presente decreto l’importo a fianco di ciascuno indicato, in quanto si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese L.R. 8/2002 art. 45 comma 2 lett. b); — di far fronte agli oneri conseguenti dell’attuazione del presente provvedimento ammontante ad C 8.196,55, facendo gravare la spesa sul capitolo 3313113 impegno 10789 del 6/12/2001 bilancio regionale 2001 decreto n. 13458 del 7/12/2001; — inviare 2 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale e copia all’Assessore alla P.I.. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Giuseppe Del Grande CONSIDERATO che per le suddette spese sono state presentate le relative fatture per la liquidazione. PRESO ATTO che tutte le procedure di spesa poste in essere sono state definite dal Comitato che nella prima fase di attività ha dovuto far fronte con urgenza a carenze di natura organizzative e strutturali per cui le liquidazioni che si autorizzano col presente provvedimento sono da intendersi come di riconoscimento di debito, in quanto l’amministrazione ha usufruito di beni e delle forniture dei servizi indicati nell’elenco allegato; PRESO ATTO del parere della competente Commissione Consiliare ai sensi della legge 27 del 13/9/1999 art. 11 acquisito per decorrenza di termini; TENUTO PRESENTE che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese – L.R. 8/2002 art. 45 comma 2 lett. b); VISTA la L.R. n. 9 del 4/2/2002 (autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002); VISTA la L.R. n. 7 del 13/5/1996; VISTA la D.G.R. n. 1019 del 4/12/2000 di nomina del Dirigente Generale del Dipartimento n. 10; VISTO il Decreto n. 108 del 18/1/01 di delega del Dirigente del Settore n. 35, alla firma di tutti i provvedimenti conclusivifinali relativi alle materie afferenti alle proprie competenze; Elenco allegato «A» Rimborso spese relative al gettone di presenza dei componenti Comitato Regionale Antimafia: Dott.ssa Augusta Torricelli – n. 7 sedute C 596,50 Prof. Franco Graceffa – n. 6 sedute C 511,29 Arch. Rosanna Palazzo – n. 3 sedute C 255,64 Prof. V. Esposito Emanuele – n. 6 sedute C 511,29 Prof. Giovanni Pittari – n. 7 sedute C 596,50 Prof. G. Battista Guerriero – n. 7 sedute C 596,50 Dott. Fulvio Filocamo – n. 1 seduta C 85,21 Rimborso spese viaggi: Dott.ssa A. Torricelli più spese partecipazione Convegni C 388,10 C 51,23 Prof. V. Esposito Emanuele C 193,11 Prof. G. Pittari C 338,10 Prof. G. Battista Guerriero C 554,35 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 Rimborso spese quotidiani: Il Quotidiano della Calabria (A. Manzoni) Fattura n. 201659 del 22/11/2001 C 379,28 IVA compresa emessa dal creditore ed acquisita agli atti del Dipartimento con prot. n. 17959 del 18/12/ 2001; La Gazzetta del Sud (Publikompass s.p.a.) Fattura n. 510548 del 29/11/2001 C 439,82 IVA compresa emessa dal creditore ed acquisita agli atti del Dipartimento con prot. n. 17836 del 13/12/ 2001; Il Domani (Ediratio) Fattura n. 62 del 7/12/2001 C 371,84 IVA compresa emessa dal creditore ed acquisita agli atti del Dipartimento con prot. 17833 del 13/12/2001. Rimborso spese di cancelleria: Cartolibreria (Eliotecnica) Fattura n. 352 del 29/3/2002 C 69,40 IVA compresa; Cartolibreria (Eliotecnica) Fattura n. 160 del 28/2/2002 C 84,00 IVA compresa; Cartolibreria (Eliotecnica) Fattura n. 1390 del 30/11/2001 C 18,07 IVA compresa; Cartolibreria (Eliotecnica) Fattura n. 1109 del 29/9/2001 C 74,36 IVA compresa; Cartolibreria (Eliotecnica) Fattura n. 1251 del 31/10/2001 C 94,76 IVA compresa; Cartolibreria (Eliotecnica) Fattura n. 1071 del 19/9/2001 C 74,11 IVA compresa; (Carnet di Carratta C.) Fattura n. 976 del 5/10/2001 C 12,91; C.D. Computer Discount (Plastina G.) (CS) Fattura n. 1974 dell’11/10/2001 C 307,34 IVA compresa; C.D. Computer Discount (Plastina G.) (CS) Fattura n. 1829 del 26/9/2001 C 1.398,56 IVA compresa; C.D. Computer Discount (Plastina G.) (CS) Fattura n. 1931 del 6/10/2001 C 244,28 IVA compresa; Totale Generale C 8.196,55. 10889 gionale ha deliberato in merito alla proposta di piano annuale 2001, attività 2002, degli interventi previsti dalla L.R. 16/85, trasmettendo l’atto all’esame del Consiglio regionale; VISTO l’atto G.R. n. 192 del 5/3/2002 ad oggetto: «L.R. 16/85 – Piano annuale 2001 – Attività 2002 – Presa d’atto silenzio assenso delibera G.R. n. 1164 del 27/12/2001», con il quale la Giunta regionale ha dichiarato la richiamata delibera G.R. n. 1164/2001 esecutiva; TENUTO CONTO che nel predetto piano, tra gli altri contributi deliberati, vi è quello di L. 4.000.000 accordato al Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia, con sede in Catanzaro, per attività culturale anno 2002; CHE, con nota del 2/5/2002, la predetta Associazione ha comunicato di aver già realizzato, in data 31/1/2002, su precisa richiesta della sede centrale del Convegno con sede a Roma, la XIX Edizione del Premio Letterario Maria Cristina di Savoia e ha, contestualmente chiesto che sia ritenuta ammissibile, ai fini della liquidazione del contributo la variazione al programma originario, proposto all’atto di richiesta del contributo medesimo; RILEVATO che il programma, ora proposto, è comunque in coerenza con le finalità della L.R. 16/85; VISTO il decreto n. 13746/2001; VISTA la delibera G.R. n. 1164/2001; VISTA la delibera G.R. n. 192/2001; VISTA la Legge regionale 13/5/1996, n. 7; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; VISTO il decreto n. 108 del 18/1/2001 del Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 che, a norma dell’art. 1, punto 2 del D.P.G.R. n. 354/99, delega il Dirigente del Settore n. 36, Dott. Giancarlo Perani, alla firma di tutti i provvedimenti conclusivifinali relativi alle materie afferenti alle proprie competenze; SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente del Servizio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata nonché dall’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente; DECRETA Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano per intero approvandole; DECRETO n. 5462 del 17 maggio 2002 L.R. 16/85 – D.G.R. n. 1164/2001 – Piano 2001 – Attività 2002 – Accettazione variazione di programma Associazione Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto n. 13746 dell’11/12/2001 ad oggetto «L.R. 16/85. Piano annuale 2001. Impegno sul capitolo 3132101 del B.R. 2001, della somma di L. 4.146.320.000; VISTA la delibera n. 1164 del 27/12/2001 ad oggetto: «L.R. 16/85 – Piano annuale 2001 – Proposta al Consiglio regionale per i provvedimenti di competenza», con la quale la Giunta re- — di ritenere ammissibile, ai fini della liquidazione del contributo, la variazione del programma di attività culturale proposta dal Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia con sede a Catanzaro, relativo all’anno 2002; — di autorizzare il Servizio n. 36 ad eseguire il presente decreto. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Giancarlo Perani 10890 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 5463 del 17 maggio 2002 Delibera G.R. n. 4270 del 5/8/98. Progetto PRS-01. Parrocchie Maria SS. del Rosario e SS. Lauretana di Ortı̀ (RC) – Proroga. CHE dopo l’approvazione della perizia da parte del Comune di Reggio Calabria, avvenuta con delibera n. 10 del 22/1/2002, i lavori sono ripresi con la massima intensità e sono stati ultimati in data 11/2/2002; IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTESO CHE le circostante non hanno consentito la realizzazione dell’opera entro il termine previsto dalla scadenza della Convenzione; VISTA la Delibera di G.R. n. 1019 del 4/12/2000 con la quale è stato nominato il Dott. Luigi Vincelli Dirigente Generale del Dipartimento Cultura-Istruzione-Beni Culturali-Politiche della Famiglia; CHE le motivazioni addotte sono da ritenersi valide per la modifica dell’art. 3 della convenzione; VISTO il Decreto n. 108 del 18/1/2001 del Dirigente generale del Dipartimento n. 10 che, a seguito dell’art. 1, p. 2 del D.P.G.R. n. 354/99, delega il Dirigente del Settore n. 36, Dott. Giancarlo Perani, alla firma di tutti i provvedimenti conclusivi-finali relativi alle materie afferenti alle proprie competenze; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; VISTA la delibera della G.R. n. 1659 del 29/3/90 con la quale è stato approvato il programma di intervento nel settore dei BB.CC. per un importo complessivo di L. 57.844.000.000 con impegno n. 2168/90; VISTA la delibera di G.R. n. 4270 del 5/8/98 «Revoca e riassegnazione fondi PRS» dove figura tra gli altri quale soggetto beneficiario la Parrocchia Maria SS. del Rosario e la Parrocchia SS. Lauretana di Ortı̀ (RC); VISTO il D.D.G. n. 338 dell’8/9/2000 con il quale è stato disposto in favore delle Parrocchie Maria SS. del Rosario e SS. Lauretana di Ortı̀ (RC) l’affidamento della convenzione avente per oggetto: «Restauro Parrocchia Maria SS. del Rosario» Prog. PRS-01 Scheda «A» per un importo di L. 300.000.000 e «Restauro Parrocchia SS. Lauretana» Prog. PRS-01/bis Scheda «B» per un importo di L. 190.000.000; DATO ATTO che l’atto medesimo è stato notificato all’Ente attuatore in data 25/9/2000; RILEVATO CHE per come previsto dall’art. 3 della Convenzione l’Ente beneficiario deve provvedere alla realizzazione dell’opera, entro mesi 15 consecutivi e continui, dalla data di accettazione della Convenzione; CONSIDERATO CHE il parroco delle Chiese Maria SS. del Rosario e SS. Lauretana con nota nostro protocollo n. 5283 del 3/5/2002 chiede una proroga della scadenza della convenzione di mesi 12 (dodici) significando: CHE nel corso dei lavori si è manifestata la necessità di eseguire alcune categorie di lavori, non previste né prevedibili, mentre per altre categorie la variazione ha riguardato le quantità, in più o in meno; CHE è stata, pertanto, redatta in data 30/10/2001 una perizia di variante e suppletiva, senza aumento di spesa rispetto all’importo del finanziamento, che è stata inviata ai competenti Organi per l’approvazione; CHE nelle more, tra la redazione ed approvazione di detta perizia, i lavori non sono stati sospesi, in quanto si è lavorato nelle parti non soggette a variante, ma hanno subìto un rallentamento; RITENUTO opportuno tornare sulle proprie statuizioni e modificare il predetto art. 3 limitatamente alla parte che riguarda la fissazione del termine, concedendo una proroga di mesi 12 (dodici) per la realizzazione del progetto PRS-01; SU CONFORME proposta del Dirigente del Servizio 144, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente; DECRETA Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati: — di modificare l’art. 3 della Convenzione Progetto PRS-01 Scheda «A» «Restauro Parrocchia Maria SS. del Rosario» per un importo omnicomprensivo di L. 300.000.000 e Prog. PRS-01/bis Scheda «B» «Restauro Parrocchia SS. Lauretana» limitatamente alla parte che riguarda la fissazione del termine di scadenza della convenzione, che per l’effetto si leggerà mesi 27 (ventisette) anziché mesi 15 (quindici); — di autorizzare l’Assessorato ai Beni Culturali Settore 36 a dare esecuzione alle determinazioni assunte con il presente provvedimento. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Giancarlo Perani DECRETO n. 5464 del 17 maggio 2002 Interventi per manutenzione straordinaria in edifici di culto in occasione dell’anno giubilare (Delibera G.R. n. 326/ 2001). Parrocchia SS. Pietro e Paolo di S. Andrea Jonio (CZ). Saldo finale. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la Delibera di G.R. n. 1019 del 4/12/2000 con la quale è stato nominato il Dott. Luigi Vincelli Dirigente Generale del Dipartimento Cultura – Istruzione – Beni Culturali – Politiche della Famiglia; VISTO il Decreto n. 108 del 18/1/2001 del Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 che, a seguito dell’art. 1, punto 2 del D.P.G.R. n. 354/99, delega il Dirigente del Settore n. 36, Dott. Giancarlo Perani, alla firma di tutti i provvedimenti conclusivifinali relativi alle materie afferenti alle proprie competenze; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2961/99 avente ad oggetto «determinazione e definizione delle iniziative per la realizzazione del progetto Calabria Giubileo del 2000»; 10891 DECRETO n. 5465 del 17 maggio 2002 L.R. 17/85 D.G.R. n. 191 del 5/3/2002 – Piano annuale 2001 – Attività e manifestazioni promozionali. Contributo all’Associazione «Donne e Cultura» – Reggio Calabria. VISTA la delibera di G.R. n. 326 del 17/4/2001 avente ad oggetto «Interventi per manutenzione straordinaria in edifici di culto in occasione dell’anno giubilare» con la quale è stato disposto l’impegno di spesa di lire 400.000.000 da imputarsi sull’impegno n. 4868 dell’11/10/2000 capitolo 2233216 del Bilancio regionale, assunto con Decreto del Dirigente Generale n. 398 del 9/10/2000 che con il presente atto si richiama; VISTO il decreto n. 13455 del 7/12/2001 ad oggetto «L.R. 17/85 Norme in materia di biblioteche di Enti Locali e di Interesse locale. Impegno della somma di C 1.420.256,00 pari a L. 2.750.000.000 sul capitolo 3131102 del B.R. 2001; VISTA la Legge regionale n. 10/98 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 e pluriennale 98/00 della Regione Calabria (Legge Finanziaria) la quale all’art. 37/bis comma 8 stabilisce le modalità di erogazione delle risorse finanziarie; VISTA la D.G.R. n. 1162 del 27/12/2001 ad oggetto «L.R. 17/85 – Norme in materia di Biblioteche di EE.LL. e di Interesse locale − Piano annuale 2001» con la quale la Giunta regionale ha deliberato in merito alla proposta di piano annuale 2001; CONSIDERATO che nell’allegato elenco della precitata delibera n. 326/01 figura quale soggetto beneficiario la Parrocchia SS. Pietro e Paolo di S. Andrea Jonio (CZ), con un finanziamento di L. 30.000.000; CONSIDERATO che con nota n. 4917 del 23/4/01 sono state indicate le modalità di presentazione della documentazione e i relativi atti da allegare ai fini dell’attivazione del finanziamento; VISTA la nota del Parroco, nostro protocollo, n. 18130 del 19/2/02 con la quale, in qualità di legale rappresentante dell’ente religioso, trasmette la necessaria documentazione per l’accredito del saldo finale; TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 Legge 8/2002); CONSIDERATO che dalla documentazione in atti, relativa al saldo, si evince che si può procedere all’erogazione del saldo finale di C 12.174,42; SU CONFORME proposta del Dirigente del Servizio 144, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente; DECRETA — di liquidare la somma di C 12.174,42 alla Parrocchia SS. Pietro e Paolo di S. Andrea Jonio (CZ) in persona del suo legale rappresentante, gravante sull’impegno n. 4868 dell’11/10/2000 capitolo n. 2233216, di L. 4.372.000.000 assunto con Decreto del Dirigente Generale n. 398 del 9/10/2000; — di autorizzare la Ragioneria Generale di procedere al pagamento dell’importo di C 12.174,42 in favore della Parrocchia SS. Pietro e Paolo di S. Andrea Jonio, quale saldo del finanziamento; — di autorizzare l’Assessorato ai Beni Culturali Settore n. 36 a dare esecuzione alle determinazioni assunte con il presente provvedimento. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Giancarlo Perani IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la D.G.R. n. 191 del 5/3/2002 ad oggetto «Piano annuale 2001. Presa d’atto silenzio assenso D.G.R. n. 1162 del 27/ 12/2001 ed assegnazione somme ai beneficiari» con la quale la Giunta regionale ha reso esecutiva la succitata D.G.R. n. 1162/ 2001, ai sensi dell’art. 37 bis della L.R. 14/99; RILEVATO che il suddetto piano ha riservato la somma di C 377.013,54 (pari a L. 730.000.000) per attività e manifestazioni che promuovono la diffusione della cultura calabrese attraverso le più diversificate iniziative, quali partecipazioni a fiere, convegni e seminari, ovvero acquisto di opere editoriali di particolare pregio; PREMESSO che l’Associazione Donne e Cultura di Reggio Calabria, ha organizzato la quarta Edizione della manifestazione «Comuni a Confronto» che si terrà dal 14 al 16 giugno 2002 a Reggio Calabria; CHE con nota dell’8/3/2002 ha formalmente invitato l’Assessorato ai Beni Culturali a partecipare alla manifestazione espositiva con un proprio stand, allegando all’invito di partecipazione il relativo preventivo dei costi; CHE l’iniziativa che si svolge nel complesso Le Piramidi e nel piazzale antistante verrà a caratterizzarsi dalla presenza di stand in grado di valorizzare diversificati aspetti della tradizione e della storia calabrese; CHE l’Associazione Editori Calabresi, coinvolgendo tutto il mondo editoriale calabrese, anche non associato, ha manifestato la necessità di rappresentare nell’ambito della Regione, in occasioni di manifestazioni non solo di settore, la produzione libraria; CHE aderendo alla proposta dell’Associazione Donne e Cultura, acquistando nell’ambito della citata manifestazione uno stand in grado di ospitare la produzione editoriale calabrese, si realizza un momento di promozione dell’imprenditoria editoriale regionale, coerente con le esigenze della stessa manifestazione, attraverso l’Associazione Editori Calabresi; PRESO ATTO che in riferimento alle iniziative a «regia regionale» il settore si è raccordato con il competente organo politico in relazione all’individuazione delle iniziative da finanziare in quanto, nella fattispecie, al predetto organo è demandata la verifica della coerenza delle singole iniziative alle direttive e ai programmi dell’Assessorato, verifica da cui ne scaturisce l’individuazione; 10892 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 CHE la partecipazione con un proprio stand alla manifestazione di cui trattasi, con le modalità sopra evidenziate, risponde a pieno alle finalità ed agli obiettivi posti a sostegno dello stanziamento riservato dal piano annuale della L.R. 17/85, alle attività promozionali del settore librario; VISTO l’offerta dell’Associazione Donne e Cultura; VISTA la D.G.R. n. 1162 del 27/12/2001; VISTA la L.R. 13/5/1996, n. 7; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; VISTO il decreto n. 108 del 18/1/2001 del Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 che, a norma dell’art. 1, punto 2 del DPGR n. 354/99, delega il Dirigente del Settore n. 36, Dott. Giancarlo Perani, alla firma di tutti i provvedimenti conclusivifinali relativi alle materie afferenti alle proprie competenze; SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente del Servizio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente; DECRETA Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano per intero approvandole: — di partecipare alla manifestazione «Comuni a Confronto»; — di acquistare dall’Associazione Donne e Cultura, chiavi in mano, uno stand espositivo di mq. 27, al costo IVA inclusa di C 5.164,00 (L. 10.000.000); — di personalizzare lo stand con la rassegna delle Produzioni Editoriali Calabresi; — di sostenere eventuali costi relativi alla personalizzazione dello stand e alle spese di trasporto del materiale librario determinabili in C 774,69 (L. 1.500.000), a favore dell’Associazione Editori Calabresi; — di liquidare con successivo atto, le somme spettanti a seguito di acquisizione di idonea documentazione consuntiva e liberatoria, gravando l’onere sul capitolo 3131102 del B.R. 2001, impegno n. 10782 del 16/12/2001 assunto con decreto n. 13455 del 7/12/2001; — di autorizzare il Servizio 143 ad eseguire il presente decreto. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Giancarlo Perani DECRETO n. 5466 del 17 maggio 2002 L.R. 17/85 Decreto n. 13455/01 – Piano annuale 2001 – Assegnazione all’Associazione Editori Calabresi Cosenza la somma di C 30.987,41 (L. 60.000.000). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto n. 13455 del 7/12/2001 ad oggetto «L.R. 17/85. Norme in materia di biblioteche di Enti Locali e di Interesse locale. Impegno della somma di L. 2.750.000.000 sul capitolo 3131102 del B.R. 2001; VISTA la D.G.R. n. 1162 del 27/12/2001 ad oggetto «L.R. 17/85 – Norme in materia di Biblioteche di EE.LL. e di Interesse locale − Piano annuale 2001»; VISTA la D.G.R. n. 191 del 5/3/2002 ad oggetto «L.R. 16/85. Piano annuale 2001. Presa d’atto silenzio assenso D.G.R. n. 1162 del 27/12/2001 ed assegnazione somme ai beneficiari»; ATTESO che la succitata D.G.R. n. 1162/2001 prevede, tra l’altro, uno stanziamento di L. 730.000.000 (C 377.013,54) da utilizzare per la realizzazione di manifestazioni promozionali ed editoriali, iniziative di rilevanza nazionale ed internazionale quali, in particolare, la partecipazione alla Fiera del Libro di Torino; CONSIDERATO CHE, dal 16 al 20 maggio 2002, si realizzerà la Fiera Internazionale del Libro di Torino, un appuntamento importante per la promozione del sistema editoriale calabrese che, attraverso un suo spazio espositivo mira a far conoscere il proprio prodotto proponendone l’inserimento nel mercato editoriale nazionale; CHE, nell’ambito della Rassegna itinerante dell’Editoria, un insieme di iniziative espositive regionali giunte alla VI edizione, l’Associazione Editori Calabresi con sede a Cosenza ha promosso, tra l’altro, la realizzazione, nell’arco dell’anno 2002, in vari centri della Calabria, di una serie di attività volte a far conoscere le più significative presenze calabresi nella cultura italiana; VISTA la nota del 26 aprile 2002, inviata dall’Associazione Editori Calabresi di Cosenza, con la quale si richiede un contributo per la realizzazione delle attività, di seguito specificate, sostenute o ancora da sostenere nell’anno 2002: — rassegna itinerante dell’Editoria calabrese a Camigliatello Silano, Gambarie d’Aspromonte e Acri; — presentazione proposta della Legge regionale sull’Editoria di Reggio Calabria (14 marzo 2002); — partecipazione alla Fiera Internazionale del Libro di Torino (16/20 maggio 2002) con allestimento stand e gestione iniziative; ATTESO che le iniziative di che trattasi rivestono particolare importanza perché capaci di garantire la qualità di un prodotto editoriale volto, attraverso la promozione della lettura all’ampliamento delle conoscenze e alla diffusione della cultura calabrese a livello regionale e nazionale; VISTA la L.R. 17/85; VISTA la L.R. 13/5/1996, n. 7; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTO il decreto n. 108 del 18/1/2001 del Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 che, a norma dell’art. 1, punto 2 del DPGR n. 354/99, delega il Dirigente del Settore n. 36, Dott. Giancarlo Perani, alla firma di tutti i provvedimenti conclusivifinali relativi alle materie afferenti alle proprie competenze; SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente del Servizio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente; DECRETA Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano per intero approvandole: — di assegnare all’Associazione Editori Calabresi di Cosenza un contributo di 30.987,41 C (L. 60.000.000) per la realizzazione delle sottoindicate attività, gravando l’onere sul capitolo 3131102 del B.R. 2001, impegno n. 10782/2001, assunto con decreto n. 13455/2001: − rassegna itinerante dell’Editoria calabrese a Camigliatello Silano, Gambarie d’Aspromonte e Acri; − presentazione proposta della Legge regionale sull’Editoria di Reggio Calabria (14/3/2002); − partecipazione alla Fiera Internazionale del Libro di Torino con allestimento stand e gestione iniziative; — di liquidare, con successivo atto, all’Associazione Editori con sede a Cosenza la somma spettante, previa acquisizione di idonea documentazione consuntiva e liberatoria; — di autorizzare il Servizio 143 ad emanare il presente decreto. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Giancarlo Perani 10893 VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; VISTA la legge 270/97 recante «Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio»; VISTO il Decreto Ministeriale LL.PP. del 17/9/97 recante «Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano di interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio»; VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2961/99 ad oggetto «determinazione e definizione delle iniziative per la realizzazione del progetto Calabria Giubileo del 2000» con la quale si destinava la somma di L. 5.172.000.000 (lettera «A» del deliberato) per l’assunzione a carico della Regione delle quote di cofinanziamento gravanti sugli Enti religiosi a fronte di progetti assentiti e finanziati con i fondi della Legge 270/97; VISTO il Decreto Dirigenziale n. 398 del 9/10/2000 con il quale è stata impegnata la somma di L. 4.372.000.000 sul capitolo 2233216 impegno n. 4868 dell’11/10/2000; CONSIDERATO che tra le somme impegnate con il predetto decreto n. 398 del 9/10/2000 figura anche la somma relativa al progetto «Riqualificazione della struttura Istituto Opera Antoniana delle Calabrie»; CONSIDERATO che tra i progetti assentiti e finanziati con i fondi della legge 270/97 risulta anche il progetto «Riqualificazione della struttura Istituto Opera Antoniana delle Calabrie» per l’importo di L. 7.775.000.000 il cui soggetto attuatore è Provincia Religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo la cui quota di cofinanziamento è pari a L. 780.000.000 per come evidenziato nelle note ministeriali; ATTESO CHE con nota Assessorile del 7/12/99 si dava comunicazione dell’assunzione a carico della Regione della quota di cofinanziamento per un importo pari a L. 780.000.000; DECRETO n. 5467 del 17 maggio 2002 ATTESO inoltre che con nota dirigenziale, indirizzata ai soggetti attuatori, n. 12592 del 13/12/99 sono state stabilite le modalità per l’erogazione delle quote di cofinanziamento; Delibera G.R. n. 2961/99 «Determinazione e definizione delle iniziative per la realizzazione del progetto Calabria Giubileo del 2000». Liquidazione interventi di cui alla lettera «A» – Provincia religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo di Reggio Calabria. CONSIDERATO che il soggetto attuatore Provincia Religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo con nosta nostro protocollo n. 18012 del 12/12/2001 ha ottemperato a quanto richiesto con la suddetta nota 12592/99 trasmettendo la documentazione necessaria; IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la Delibera di G.R. n. 1019 del 4/12/2000 con la quale è stato nominato il Dott. Luigi Vincelli Dirigente Generale del Dipartimento Cultura − Istruzione − Beni Culturali − Affari Sociali − Politiche della Famiglia; VISTO il Decreto n. 108 del 18/1/2001 del Dirigente generale del Dipartimento n. 10 che, a seguito dell’art. 1, p. 2 del D.P.G.R. n. 354/99, delega il Dirigente del Settore n. 36, Dott. Giancarlo Perani, alla firma di tutti i provvedimenti conclusivi-finali relativi alle materie afferenti alle proprie competenze; PRESO ATTO della rendicontazione trasmessa dalla Provincia Religiosa SS. Pietro e Paolo di Reggio Calabria dalla quale per carenza documentale è stata detratta una somma pari all’eccedenza riscontrata sulle spese generali da liquidare con separato atto qualora se ne verifichino le condizioni, per cui, allo stato si liquida la somma di C 245.603,00; SU CONFORME proposta del Dirigente del Servizio 144, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente; 10894 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETA Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati: — di liquidare la somma di C 245.603,00 al soggetto beneficiario Provincia Religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo di Reggio Calabria gravante sull’impegno n. 4868 dell’11/10/2000 di L. 4.372.000.000 assunto con Decreto Dirigenziale n. 398 del 9/10/ 2000; — di autorizzare la Ragioneria Generale di procedere al pagamento dell’importo di C 245.603,00 in favore della Provincia Religiosa SS. Apostolo Pietro e Paolo di Reggio Calabria; — di autorizzare l’Assessorato ai Beni Culturali Settore n. 36 a dare esecuzione alle determinazioni assunte con il presente provvedimento. RILEVATO che il Comitato di esperti ha proceduto alla valutazione dei progetti presentati dagli Enti, Associazioni e scuole sulla base della valenza pedagogico-formativa e della coerenza con gli indirizzi previsti nel piano per il diritto allo studio, ritenendo ammissibili a finanziamento i progetti presentati dalle istituzioni scolastiche, università e Associazioni indicati nell’elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto; PRESO ATTO della valutazione dei progetti effettuata dal Comitato di esperti costituito con DPG n. 38/2002; TENUTO PRESENTE che i piani finanziari allegati ai progetti di sperimentazione presentati da Enti e Associazioni risultano di un importo di gran lunga superiore al contributo concesso, per cui non è stato possibile accogliere la richiesta di sostegno finanziario per intero, ma si è dovuto procedere all’attribuzione parziale rispetto alla richiesta, ma di entità tale da consentirne una realizzazione efficace; Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Giancarlo Perani DECRETO n. 5468 del 17 maggio 2002 L.R. 27/85 art. 9 – Interventi diretti della Regione sostenendo la realizzazione di progetti di sperimentazione presentati da Enti, Associazioni e Istituzioni scolastiche. Esercizio finanziario 2001. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE l’art. 9 della L.R. 27/85, cosı̀ come riportato nella delibera del Consiglio regionale n. 160 del 5/11/96 parte III punto 2.10, prevede che la Regione Calabria determini interventi per la realizzazione di iniziative sperimentali e innovative per migliorare la qualità dell’offerta formativa, sostenendo le iniziative progettuali di enti ed istituzioni pubbliche e private; TENUTO PRESENTE, inoltre, che occorre acquisire da parte dei beneficiari dei contributi la progettazione esecutiva che sarà riportata come allegato alla convenzione e/o protocollo d’intesa da stipulare tra Dipartimento n. 10 ed Enti pubblici e privati, in cui verranno determinati i contenuti, tempi, destinatari, indicatori di valutazione del progetto, il cui schema è parte integrante e sostanziale del presente decreto; PRESO ATTO della nota n. 45 del 10/4/2002 dell’Associazione culturale Dioniso di Rende con la quale chiede un contributo aggiuntivo a quello assegnato con decreto dirigenziale n. 2327 del 12/3/2002 in quanto troppo esiguo per poter consentire l’attuazione del progetto Lettura espressiva e musicoterapia; VISTA la D.G.R. n. 1019 del 4/12/2000; VISTO il decreto n. 108 del 18/1/2001 del Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 che delega il Dirigente del Settore n. 35 alla firma di tutti i provvedimenti conclusivi-finali relativi alle materie afferenti alle proprie competenze; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; CONSIDERATO che la Giunta regionale ha approvato il piano definitivo per il diritto allo studio anno 2001 con delibera n. 28 dell’8/1/2002; RILEVATO che il suddetto piano prevede il sostegno finanziario ad iniziative progettuali elaborate da Enti pubblici e privati e da istituzioni scolastiche che favoriscono il superamento di situazioni di «disagio formativo»; RILEVATO che il piano per il diritto allo studio prevede che la valutazione dei progetti presentati dalle Associazioni e Istituzioni scolastiche venga effettuata da un Comitato tecnico scientifico; CHE con decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 6/2/2002 e n. 57 del 25/2/2002 è stato costituito Comitato composto da: Dott. Domenico Raso – Dirigente tecnico Superiore del M.P.I., in pensione, Prof. Armando Taliano Grasso – Professore universitario dell’Unical, Prof. Antonio Galati – Insegnante a contratto di Psicologia dello sviluppo presso l’Università di Catanzaro, Dott.ssa Erminia Anselmo; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; SU CONFORME proposta del Dirigente di servizio, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente; DECRETA Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di: 1. prendere atto del verbale conclusivo del gruppo di lavoro costituito con DPGR n. 38/2002 che fa parte integrante del presente atto e riportato come allegato A che attesta la valutazione positiva delle iniziative di innovazione metodologica-didattica presentate da Enti ed Istituzioni pubbliche e private, cosı̀ per come riportato nell’elenco allegato di cui al successivo punto; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 10895 2. assegnare agli Enti e alle istituzioni scolastiche, indicati nell’allegato B, che fa parte integrante del presente atto, costituito da numero 3 pagine, le somme a fianco di ciascuno segnate per l’attuazione dei progetti di potenziamento dell’offerta formativa; 11. inviare 2 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale e copia all’Assessore alla P.I.. 3. precisare che gli Enti e le Associazioni ammessi a contributo, sulla base della loro valenza di innovazione pedagogicametodologica-didattica-formativa, prima della sottoscrizione della convenzione devono integrare la documentazione, già presentata, con i seguenti atti: Il Dirigente del Settore Dott. Giuseppe Del Grande 3.1. statuto e atto costitutivo; 3.2 indicazione del Comitato scientifico responsabile dell’intervento da realizzare; 3.3 atti formali (delibere Consiglio di Istituto o Consiglio dei Docenti) che attestano il coinvolgimento e la partecipazione delle istituzioni scolastiche nella realizzazione del progetto; 4. precisare, altresı̀, che i contributi concessi saranno erogati nel modo seguente: — per gli Enti di natura giuridico-privata con una prima anticipazione pari al 70% del contributo assegnato previa presentazione di polizza fideiussoria e comunicazione inizio attività rilasciata di concerto dal responsabile scientifico e dai Dirigenti scolastici delle scuole coinvolte; — il restante 30% sarà liquidato, a saldo, dopo la presentazione della relazione finale e rendiconto dell’intero contributo approvato con delibera del Consiglio d’Istituto delle scuole coinvolte; — per le istituzioni scolastiche in un’unica soluzione anticipata con obbligo di rendiconto ai sensi del decreto MIUR n. 44 dell’1/2/2001; Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Allegato «A» VERBALE DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DALLE SCUOLE AI SENSI DELLA L.R. 27/85 ART. 4-9 L’anno 2002 il giorno 8 maggio alle ore 15,00, presso gli uffici dell’Assessorato alla P.I. si è riunito il gruppo di lavoro, previsto dal piano per il diritto allo studio anno 2001, per la valutazione dei progetti presentati dalle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ai sensi della L.R. 27/85 artt. 4 e 9, da attuarsi nell’anno scolastico 2001/2002. Sono presenti: Prof. Antonio Galati, docente Universitario, Prof. Armando Taliano Grasso, docente Universitario e Prof. Domenico Raso, Ispettore scolastico del Provveditorato di Reggio Calabria. Svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Sonia Tallarico, Dirigente presso l’Assessorato alla P.I.. Dopo ampie ed approfondite discussioni il gruppo di lavoro, con determinazione unanime, conviene quanto segue: 5. approvare lo schema di convenzione da stipulare tra il Dipartimento n. 10 e gli Enti privati e Associazioni, per regolare le modalità, i contenuti e i tempi di attuazione dell’intervento, che è parte integrante del presente atto; 1) approvare un progetto di qualità per ogni Scuola e Associazione; 6. approvare lo schema del protocollo d’intesa da stipulare tra il Dipartimento n. 10 e le istituzioni scolastiche e università, per regolare le modalità, i contenuti e tempi di attuazione dell’intervento, che costituisce parte integrante del presente atto; 3) privilegiare le Scuole situate in un contesto socio-ambientale disagiato (aree a rischio e aree marginali); 7. rinviare a successivo decreto la liquidazione della somma di C 5.000,00 assegnata all’Associazione Dioniso di Rende ad integrazione del contributo assegnato con decreto n. 2327/02 per la realizzazione del progetto «Lettura e musicoterapia»; 8. far fronte agli oneri conseguenti all’attuazione del presente decreto ammontanti a C 523.700,00 con imputazione della spesa sul capitolo 3313101 del Bilancio 2001, impegnata al n. 5759 dell’1/8/2001 delibera di G.R. n. 730 del 2/8/2001; 9. autorizzare la Ragioneria Generale della Regione all’emissione del relativo mandato in favore degli Enti pubblici e privati, indicati nell’elenco allegato «B» secondo le modalità riportate nelle convenzioni e nei protocolli d’intesa; 10. dare comunicazione del presente decreto ai soggetti interessati; 2) tenere conto dei dati numerici degli alunni; 4) approvare i progetti che facilitino i processi di formazione e di insegnamento/apprendimento; 5) congruità del finanziamento richiesto in relazione al progetto; 6) tutti i progetti devono essere deliberati dagli Organi Collegiali. Il gruppo di lavoro procede all’esame dei progetti e alla valutazione della loro valenza pedagogico-formativa e della loro rispondenza agli obiettivi previsti nel piano del diritto allo studio anno 2001 elaborando la ripartizione dei fondi come da allegato elenco, che fa parte integrante del presente verbale. 10896 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 Allegato «B» N. ord. Enti e Associazioni Tipologia del progetto Contributo concesso 1 TEC − Catanzaro Laboratori informazione 103.000,00 2 Edizioni «Il Coscile» − Castrovillari Minoranze culturali albanesi 12.000,00 3 Centro Teatro Calabria − Cosenza Teatro a scuola 26.000,00 4 Soc. Coop. a r.l. Onlus Teatro in note – Laboratorio dell’arte: teatro e scuola Cosenza 10.000,00 5 SAM − Reggio Calabria Cinema e scuola 22.000,00 6 DIDAM − Bologna Mercato e comunicazione 32.000,00 7 IIRITI Edit. – Reggio Calabria La Calabria raccontata ai ragazzi 47.000,00 8 Ass. Monoriti – Palizzi Minoranze linguistiche 12.000,00 9 Coop. Travel Tropos – Vibo Valentia Integrazione alunni extracomunitari 21.000,00 10 Ass. Azalea – Bovalino Orientamento on line 16.000,00 11 Community Work – S. Ferdinando Alfabetizzazione informatica 12.000,00 12 Ass. IFRE – Reggio Calabria Prog. Integrato contro il disagio, l’insuccesso e la dispersione scol. 15.000,00 13 AGCI – Reggio Calabria Anniversario convenzione diritti d’infanzia 2.500,00 14 Centro Studi Buozzi – Cosenza Analisi delle nuove realtà sociali emarginate 10.000,00 15 Ass. Il Vaporetto Allegro – Catanzaro Progetto teatrale 10.000,00 16 FISM – Catanzaro Aggiornamento docenti scuole materne 2.500,00 17 FISM – Cosenza Aggiornamento docenti scuole materne 2.500,00 18 FISM – Reggio Calabria Aggiornamento docenti scuole materne 2.500,00 19 Associazione Cul. «Dioniso» – Rende Integr. Prog. «Lettura e musicoterapia» 5.000,00 20 Scuola Sup. di Psicologia Applic. «Ser- Rete didattica integr. – un intervento di gi» – Palmi psicologia scolastica 21 Fondazione Rubettino – Cosenza Educazione alla lettura 5.000,00 TOTALE N. ord. Istituzioni scolastiche 10.000,00 Tipologia del progetto 378.000,00 Contributo concesso 1 I.T.I.S. «Fermi» – Vibo Valentia Progetto BAS 5.500,00 2 Istituto Comprensivo – Zagarise Casa Museo Vincolise 3.200,00 3 Scuola Media D’Andrea – Bova Marina Recupero Cultura Popolare 30.000,00 4 Università Tor Vergata – Roma Educazione alimentare 50.000,00 5 Istituto Comprensivo – Tropea Educazione alla legalità ed ai valori fondamentali 6 UNICAL CIRD – Arcavacata Rende Matematica e computer 5.000,00 15.000,00 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 N. ord. Istituzioni scolastiche Tipologia del progetto Contributo concesso 7 Direz. Did. G. Lombardo Radice Cato- Prog. Pegaso: prevenzione all’insuccesna di R.C. so formativo 8 UNICAL Dipart. Linguistica – Rende Università – scuole e minoranze 2.500,00 9 UNICAL – Rende I nuovi saperi 7.500,00 10 Istit. di Istruz. Sup. Zanotti Bianco MaEducazione alla legalità rina di G.I. 11 Istituto Comprensivo – Martirano 12 Dipartimento n. 10 – Comune di MariLetteratura calabrese dei ragazzi na di Gioiosa J. 12.000,00 2.000,00 Elaborazione e pubblicaz. del Calinnariu Cujjentaru 2003 3.000,00 10.000,00 TOTALE REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO N. 10 CULTURA, ISTRUZIONE, BB.CC., RICERCA SCIENTIFICA 10897 145.700,00 VISTA la delibera di Giunta regionale n. 28 dell’8/1/2002 di approvazione definitiva del piano regionale per il diritto allo studio anno 2001; PROTOCOLLO D’INTESA L’anno 2002 il giorno .............................................................. del mese ..................................... si sono costituiti in Catanzaro: VISTO il decreto ..................................... del ..................................... del Dirigente del settore n. 35; DA UNA PARTE la Regione Calabria, in persona del Dirigente di Settore Dott. Giuseppe Del Grande nato a Fagnano Castello l’1/10/1942 domiciliato per la carica in Catanzaro presso la sede del Dipartimento – Via Alberti n. 4 Codice fiscale: 80002770792 DALL’ALTRA La ............................................................................................. nella persona del Dirigente Scolastico ........................................ nato a ........................................... il ..........................................., domiciliato per la carica in .......................................................... Codice fiscale n. .......................................................................... P.IVA n. ........................................................................................ PREMESSO che l’......................................................................................... ha richiesto il sostegno regionale per l’attuazione di un progetto denominato «..............................................................................» Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite con il presente protocollo d’intesa si stipula quanto segue: Art. 1 L’ ............................................................................................., di seguito indicata solo con la dizione « ....................................» si impegna ad eseguire il progetto denominato per come in premessa per la cui realizzazione ha richiesto il contributo della Regione. Ad essa compete: a) il coordinamento; b) l’organizzazione generale, le determinazioni delle modalità di attuazione del progetto esecutivo; c) la programmazione, la gestione del contributo regionale, l’autorizzazione alla liquidazione delle spese per l’attuazione del progetto; d) il conferimento degli incarichi di collaborazione per i docenti ed esperti impegnati nelle varie fasi di realizzazione del progetto. CONSIDERATO La responsabilità scientifica è affidata al ................................ che la rilevanza formativa del progetto è di particolare interesse per la qualificazione dei processi formativi nell’ambito del diritto allo studio; Art. 2 La finalità del progetto ............................................................ VISTA Art. 3 la delibera di Giunta regionale n. 730 del 2/8/2001 impegno n. 5759 dell’1/8/2001; Il progetto si articola nel modo seguente: ............................... 10898 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 Art. 4 Art. 9 L’ .............................................................................................. può stabilire di avvalersi della collaborazione di terzi, associazioni e/o società senza fini di lucro, di cui riconosce la validità dell’organizzazione e la professionalità necessaria per realizzare i contenuti dell’incarico affidato. Per quanto non previsto nel presente protocollo d’intesa, le parti concordemente dichiarano di voler far rinvio alla vigente normativa in materia prevista dal Codice Civile vigente e dalle altre leggi speciali e stabiliscono che qualsiasi controversia sia devoluta alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria e che il Foro competente è quello di Catanzaro. Sono rendicontabili le prestazioni di terzi ed esperti specificamente dirette alla redazione e realizzazione del progetto, regolate da appositi contratti che dovranno evidenziare l’oggetto della prestazione, i tempi, le modalità di esecuzione ed i termini di pagamento. L’ .............................................................................................. prima di dare corso all’attuazione del progetto, deve presentare al Dipartimento n. 10 una dichiarazione liberatoria in materia di assicurazione contro gli infortuni per il personale esterno alla scuola a qualunque titolo utilizzato per l’attuazione del progetto di cui trattasi. L’ .............................................................................................. deve utilizzare il fondo regionale, assegnato a titolo di contributo, per gli interventi di cui al presente protocollo d’intesa attenendosi alle norme della contabilità di Stato. Art. 5 La partecipazione finanziaria della Regione è determinata nella misura massima di L. .......................................................... quale contributo alle spese di realizzazione del progetto. L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione alla firma del protocollo d’intesa e previa presentazione dell’inizio delle attività e della dichiarazione liberatoria di cui al punto 4. La relazione finale e il rendiconto dovranno essere approvati dal Consiglio d’Istituto della scuola coinvolta mettendo in luce l’acquisizione di competenze e conoscenze utili per l’eventuale inserimento nel mondo del lavoro da parte degli alunni o per la prosecuzione negli studi. Il contributo regionale deve essere utilizzato secondo le norme della contabilità pubblica ed il regolamento del MIUR 1/2/2001 n. 44. Art. 6 Le attrezzature e gli strumenti, eventualmente, acquistati per la realizzazione del progetto, al termine della sua attuazione, sono trasferiti in proprietà, all’istituzione scolastica coinvolta con determinazione della Regione – Dipartimento n. 10 che potrebbe anche acquisirli come beni rinvenienti. Art. 7 Il contributo di L. .................................................................... assegnato dalla Regione – Dipartimento n. 10 – per la realizzazione del progetto ........................................................................ viene utilizzato nel modo seguente: Art. 10 In nessun caso il presente protocollo può essere considerato tale da costituire un rapporto di associazione di qualsivoglia natura tra le parti e in nessun caso la Regione Calabria potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte ......................... nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall’attuazione del presente protocollo d’intesa. Il Dirigente Scolastico Il Dirigente di Settore REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO N. 10 CULTURA, ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA CONVENZIONE L’anno 2002 il giorno .............................................................. del mese ..................................... si sono costituiti in Catanzaro: DA UNA PARTE la Regione Calabria − Via Massara n. 2 − 88100 Catanzaro C.F. 02205340793, in persona del Dirigente di Settore Dott. Giuseppe Del Grande nato a Fagnano Castello l’1/10/1942 domiciliato per la carica in Catanzaro presso la sede del Dipartimento – Via Alberti n. 4. DALL’ALTRA .................................................................................................. nella persona del Presidente ........................................................ nato a ........................................... il ..........................................., domiciliato per la carica in .......................................................... P.IVA n. ........................................................................................ Codice Fiscale del legale rappresentante .................................... PREMESSO che l’......................................................................................... ha richiesto il sostegno regionale per l’attuazione di un progetto denominato «..............................................................................» CONSIDERATO Art. 8 L’IVA se dovuta è compresa nella somma assegnata dalla Regione – Dipartimento n. 10 – per l’attuazione del progetto. che la rilevanza formativa del progetto è di particolare interesse per la qualificazione dei processi formativi nell’ambito del diritto allo studio; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTA la delibera di Giunta regionale n. 730 del 2/8/2001 impegno n. 5759 dell’1/8/2001; 10899 L’ .............................................................................................. deve utilizzare il fondo regionale, assegnato a titolo di contributo, per gli interventi di cui alla presente convenzione secondo le norme della contabilità di Stato ed il regolamento del MIUR dell’1/2/2002 n. 44. VISTA Art. 5 la delibera di Giunta regionale n. 28 dell’8/1/2002 di approvazione definitiva del piano regionale per il diritto allo studio anno 2001; La partecipazione finanziaria della Regione è determinata nella misura massima di L. .......................................................... quale contributo alle spese di realizzazione del progetto. L’erogazione del contributo avverrà nel modo seguente: VISTO il decreto n. ............................ del Dirigente del settore n. 35; 1) prima anticipazione pari al 70% del contributo assegnato previa presentazione di polizza fideiussoria e comunicazione inizio attività rilasciata di concerto dal responsabile scientifico e dai dirigenti scolastici delle scuole coinvolte; Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite, con la presente convenzione redatta in quanto originali di cui una per ciascuna delle parti contraenti, una per l’Ufficio Contratti della Regione ed una per la registrazione all’Ufficio del Registro si conviene e si stipula quanto segue: 2) il restante 30% sarà liquidato, a saldo, dopo la presentazione della relazione finale e del rendiconto da parte dell’intero contributo da parte del Comitato tecnico scientifico. Art. 1 L’ ............................................................................................., di seguito indicata solo con la dizione ........................................ si impegna ad eseguire il progetto denominato per come in premessa per la cui realizzazione ha richiesto il contributo della Regione. Ad essa compete: a) l’organizzazione generale, le determinazioni delle modalità di attuazione del progetto esecutivo; b) la programmazione, la gestione del contributo regionale; c) l’individuazione per il conferimento degli incarichi di collaborazione per docenti ed esperti impegnati nelle varie fasi di realizzazione del progetto. La responsabilità scientifica è affidata ad un Comitato Scientifico costituito da ........................................................................ e presieduto da ............................................................................. Al Comitato scientifico compete, altresı̀, l’autorizzazione al pagamento delle spese per l’attuazione del progetto. La relazione finale dovrà essere approvata dal Consiglio d’Istituto della scuola coinvolta, illustrando le ricadute pedagogico-didattiche sugli alunni e docenti. Il Dipartimento n. 10 effettuerà tutti i versamenti all’ ............. su conto corrente bancario apposito che dovrà riportare la titolazione del progetto. Art. 6 Le attrezzature e gli strumenti, eventualmente, acquistati per la realizzazione del progetto, al termine della sua attuazione, sono trasferiti in proprietà, all’istituzione scolastica coinvolta nel progetto con determinazione della Regione – Dipartimento n. 10 che potrebbe anche acquisirli come beni rinvenienti. Art. 7 Il contributo di L. .................................................................... assegnato dalla Regione – Dipartimento n. 10 – all’ ................... per la realizzazione del progetto « .............................................» viene utilizzato secondo la seguente suddivisione di spese: Art. 8 L’IVA è compresa nella somma assegnata dalla Regione per l’attuazione del progetto. Art. 9 Art. 2 La finalità del progetto ............................................................ Art. 3 Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti concordemente dichiarano di voler fare rinvio alla vigente normativa in materia prevista dal Codice Civile vigente e dalle altre leggi speciali e stabiliscono che qualsiasi controversia sia devoluta alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria e che il Foro competente è quello di Catanzaro. Il progetto si articola nel modo seguente: ............................... Art. 10 Art. 4 L’ .............................................................................................. prima di dare corso all’attuazione del progetto, deve presentare al Dipartimento n. 10, una dichiarazione liberatoria in materia di assicurazione contro gli infortuni per il personale a qualunque titolo utilizzato per l’attuazione del progetto di cui trattasi. Gli esperti devono essere nominati con apposita lettera di incarico adeguatamente motivata. In nessun caso la presente convenzione può essere considerata tale da costituire un rapporto di associazione di qualsivoglia natura tra le parti e in nessun caso la Regione Calabria potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall’.................. nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall’attuazione della presente convenzione. Il Legale rappresentante Il Dirigente di Settore Dott. Giuseppe Del Grande 10900 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 5469 del 17 maggio 2002 L.R. 27/85 art. 9. Contributi ai Comuni per promuovere l’educazione musicale. — inviare 2 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale e copia all’Assessore alla P.I.. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 IL DIRIGENTE DEL SETTORE Il Dirigente del Settore Dott. Giuseppe Del Grande PREMESSO CHE la Giunta regionale ha approvato il piano definitivo per il diritto allo studio anno 2001 con delibera n. 28 dell’8/1/2002; CONSIDERATO che l’educazione musicale viene evidenziata come attività formativa di particolare rilievo per realizzare iniziative di coesione sociale e attrattiva per il recupero e la rimotivazione dei giovani in età adolescenziale; CHE in particolare l’educazione musicale connessa ad un’istituzione locale che organizza un gruppo orchestrale bandistico può svolgere un ruolo di formazione extrascolastica ad integrazione delle varie fasi di apprendimento realizzate a scuola; RITENUTO, pertanto, che unitamente alla continuità della tipologia degli interventi già posti in essere con l’attuazione di Corsi di Orientamento musicale, è opportuno estenderne la realizzazione ai Comuni, in cui risulta funzionante un gruppo orchestrale bandistico, da attuare sempre con il coinvolgimento del Comune e delle istituzioni scolastiche; VISTA la D.G.R. n. 1019 del 4/12/2000; Allegato «A» QUADRO RIEPILOGATIVO CONTRIBUTI AI COMUNI PER ATTIVITÀ MUSICALE DI GENERE BANDISTICO Esercizio finanziario 2002 N. ord. 1 Catanzaro 45.500,00 2 Cosenza 49.000,00 3 Crotone 7.000,00 4 Reggio Calabria 5 Vibo Valentia VISTO il decreto n. 108 del 18/1/2001 del Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 che delega il Dirigente del Settore n. 35 alla firma di tutti i provvedimenti conclusivi-finali relativi alle materie afferenti alle proprie competenze; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; SU conforme proposta del Dirigente di servizio, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente; DECRETA Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di: — assegnare ai Comuni, riportati nell’elenco allegato, che fa parte integrante del presente decreto le somme a fianco di ciascuno segnate per attività musicale ad indirizzo bandistico; — far fronte agli oneri conseguenti all’attuazione del presente decreto ammontanti ad C 136.500,00 con imputazione della spesa sul capitolo 3313101 del Bilancio 2001, impegnata al n. 5759 dell’1/8/2001 delibera di G.R. n. 730 del 2/8/2001; — autorizzare la Ragioneria Generale della Regione all’emissione del relativo mandato in favore dei Comuni, indicati nell’elenco allegato, previa comunicazione inizio attività; — dare comunicazione del presente decreto ai soggetti interessati; Importo in C Province 28.000,00 7.000,00 Totale complessivo 136.500,00 ELENCO COMUNI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ MUSICALE DI INDIRIZZO BANDISTICO Esercizio finanziario 2002 N. ord. Provincia di Catanzaro Contributo in C Comune 1 Cropani 3.500,00 2 Gasperina 3.500,00 3 Gimigliano 3.500,00 4 Guardavalle 3.500,00 5 Magisano 3.500,00 6 Martirano 3.500,00 7 Montauro 3.500,00 8 S. Mango d’Aquino 3.500,00 9 S. Pietro a Maida 3.500,00 10 San Pietro Apostolo 3.500,00 11 Soveria Simeri 3.500,00 12 Taverna 3.500,00 13 Tiriolo 3.500,00 Totale 45.500,00 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 Provincia di Vibo Valentia Provincia di Cosenza N. ord. 10901 Comune Contributo in C N. ord. Contributo in C Comune 1 Acri 3.500,00 1 Cessaniti 3.500,00 2 Amantea 3.500,00 2 Zaccanopoli 3.500,00 3 Canna 3.500,00 4 Cariati 3.500,00 5 Corigliano C. 3.500,00 6 Longobucco 3.500,00 DECRETO n. 5470 del 17 maggio 2002 7 Marano Principato 3.500,00 8 Mendicino 3.500,00 D.C.R. 97/96 – Comune di Catanzaro – Reimpegno e liquidazione 1o e 2o S.A.L. «Restauro e recupero dell’Oratorio annesso alla Chiesa del Rosario». 9 Paola 3.500,00 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 10 Roggiano 3.500,00 11 San Cosmo Albanese 3.500,00 12 S. Demetrio Corone 3.500,00 13 San Pietro in Guarano 3.500,00 14 Zumpano 3.500,00 Totale Totale 7.000,00 VISTA la Delibera di G.R. n. 1019 del 4/12/2000 con la quale è stato nominato il Dott. Luigi Vincelli Dirigente Generale del Dipartimento Cultura-Istruzione-Beni Culturali; VISTO il Decreto n. 108 del 18/1/2001 del Dirigente generale del Dipartimento n. 10 che, a seguito dell’art. 1, p. 2 del D.P.G.R. n. 354/99, delega il Dirigente del Settore n. 36, Dott. Giancarlo Perani, alla firma di tutti i provvedimenti conclusivi-finali relativi alle materie afferenti alle proprie competenze; 49.000,00 VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; Provincia di Crotone N. ord. Contributo in C Comune 1 Isola Capo Rizzuto 3.500,00 2 Melissa 3.500,00 Totale 7.000,00 Provincia di Reggio Calabria N. ord. Contributo in C Comune 1 Bagnara Calabra 3.500,00 2 Bivongi 3.500,00 3 Bova 3.500,00 4 Cinquefrondi 3.500,00 5 Gioiosa Ionica 3.500,00 6 Melicuccà 3.500,00 7 Pazzano 3.500,00 8 S. Agata del Bianco 3.500,00 Totale 28.000,00 VISTA la deliberazione Consiglio Regionale n. 97 del 10 aprile 1996 – «Programma interventi su immobili non statali del patrimonio storico-artistico ex Legge 14/3/68 n. 292 per gli anni 1994 e 1995: reiterazione atto Giunta regionale n. 5261/95 approvato con i poteri del Consiglio e decaduto ex art. 28 Statuto Regionale» resa esecutiva dalla Commissione di Controllo sull’Amministrazione Regionale nella seduta del 2 maggio 1996, prot. n. 427; VISTI gli elenchi degli interventi allegati alla stessa Delibera C.R. n. 97/96, pubblicata sul B.U.R. Calabria 1/6/96 n. 56 e constatato che tra di essi è incluso l’intervento «Restauro e recupero dell’Oratorio annesso alla Chiesa del Rosario» – in favore dell’Ente realizzatore Comune di Catanzaro finanziato per L. 150.000.000; VISTO il successivo D.D.G. n. 261/00, con il quale si provvedeva ad assegnare, alle condizioni in essa specificate, al Comune di Catanzaro il detto contributo di L. 150.000.000 per la realizzazione del progetto sopra indicato; VISTO il successivo D.D.G. n. 3948 del 7/5/01, con il quale è stato liquidato il primo acconto di L. 30.000.000 pari ad C 15.493,71 al Comune di Catanzaro; CONSIDERATO che il Comune di Catanzaro con nota n. 20071 del 25/3/2002 acquisita agli atti dell’ufficio con protocollo n. 4710 del 23/4/2002, ha trasmesso gli atti relativi al 1o e 2o SAL e relativi certificati di pagamento, determina di approvazione dei medesimi atti, richiedendone l’erogazione pari ad C 48.058,94; RITENUTO di dover erogare al Comune di Catanzaro le somme fino alla concorrenza del 2o S.A.L. pari ad C 32.565,23 10902 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 nel frattempo caduti in perenzione amministrativa, per cui occorre procedere al reimpegno della somma sul capitolo 7003201 del B.R. 2001; TENUTO CONTO che sono stati acquisiti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. n. 8/2002); SU CONFORME proposta del Dirigente del Servizio 144, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente; DECRETA Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati: DI REIMPEGNARE la somma di C 32.565,23 sul capitolo n. 7003201 del Bilancio regionale 2002, gravando il relativo onere sull’ex impegno 5736 del 5/12/96 assunto con deliberazione di G.R. n. 8770/96 – Capitolo n. 3131203 del B.R. 1996; DI LIQUIDARE la somma di C 32.565,23 in favore del Comune di Catanzaro come liquidazione del 1o e 2o S.A.L. per la realizzazione dell’intervento «Restauro e recupero dell’Oratorio annesso alla Chiesa del Rosario»; DI RICHIEDERE alla Ragioneria della Regione l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore del Comune di Catanzaro. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Giancarlo Perani CONSIDERATO: — che, alla data del 31/12/2001 non sono stati liquidati, perché non reclamati o carenti nella documentazione gli interventi spettanti ai creditori riportati nell’elenco (All. «A»), parte integrante e sostanziale del presente decreto per un ammontare di C 19.883,58 (L. 38.500.000); — che la somma di cui sopra è caduta in perenzione amministrativa, per cui deve essere riprodotta sul capitolo 7003101 del B.R. 2002; TENUTO CONTO che sono stati acquisiti i documenti che comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 45 L.R. 8/2002); VISTA la L.R. 13/5/1996 n. 7; VISTA la L.R. n. 8/2002; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; VISTO il decreto n. 108 del 18/1/01 del Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 che, a norma dell’art. 1, p. 2 del D.P.G.R. n. 354/99, delega il Dirigente del Settore n. 36, dott. Giancarlo Perani alla firma di tutti i provvedimenti conclusivi-finali relativi alle materie afferenti alle proprie competenze; SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente del Servizio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata nonché dall’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente; DECRETA DECRETO n. 5471 del 17 maggio 2002 — di richiamare i residui perenti agli effetti amministrativi, in premessa indicati, per la parte non pagata e reclamata dagli aventi titolo per l’importo complessivo di C 19.883,58 (L. 38.500.000); L.R. 16/85 – D.G.R. n. 1056/2000 – Piano annuale 2000 – Attività 2001 – Reimpegno sul capitolo 7003101, B.R. 2002, della somma di C 19.883,58 (L. 38.500.000). — di reimpegnare la somma di C 19.883,58 (L. 38.500.000) sul capitolo 7003101 del B.R. 2002, ex impegno n. 6978 del 13/12/2000; IL DIRIGENTE DEL SETTORE — di liquidare le somme spettanti ai beneficiari di cui all’allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente decreto; VISTA la L.R. 16/85 «Norme per interventi in materia di Promozione Culturale»; VISTA la D.G.R. n. 1056 del 15/12/2000 ad oggetto «L.R. 16/85 – Piano annuale 2000 – Proposta al Consiglio Regionale per i provvedimenti di competenza con la quale la Giunta regionale ha deliberato in merito alla proposta di piano annuale 2000, attività 2001, degli interventi previsti dalla L.R. 16/85, ed ha individuato i beneficiari dei contributi»; — di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione dei relativi mandati di pagamento gravando l’onere sul capitolo 7003101 del B.R. 2002; — di autorizzare il servizio n. 143 ad eseguire il presente decreto. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 VISTA la D.G.R. n. 185 del 6/3/2001 ad oggetto «L.R. 16/85 – Piano annuale 2000 – Attività 2001». Presa d’atto silenzio-assenso D.G.R. n. 1056/2000 con la quale la Giunta regionale ha dichiarato la su citata delibera G.R. n. 1056 esecutiva ai sensi dell’art. 37 bis della L.R. 14/99; Il Dirigente del Settore Dott. Giancarlo Perani 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 10903 Allegato «A» ELENCO RICHIESTE DI EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO ATTIVITÀ 2001 PROVINCIA DI COSENZA N. Comune 1 Aiello Calabro 2 Denominazione Importo C Lire Amm. comunale 1.549,37 3.000.000 Paterno Calabro Amm. comunale 1.549,37 3.000.000 3 Amantea Ass. Amantea Musica 3.356,97 6.500.000 4 Rende Ass. Darwin 3.356,97 6.500.000 5 Scalea Banda musicale Città di Scalea 2.840,51 5.500.000 6 Cosenza Universitas Vivariensis 4.648,11 9.000.000 7 Verbicaro Gruppo Folkloristico Verbicaro 2.582,28 5.000.000 19.883,58 38.500.000 Totale DECRETO n. 5472 del 17 maggio 2002 L.R. 16/85 – D.G.R. n. 3712/99 e D.D.G. n. 184/2000. Reimpegno sul capitolo 7003101, B.R. 2002, a favore dell’Università della Calabria, dipartimento di Storia – Cattedra di Storia Medioevale – della somma di L. 1.845.000 (C 952,86). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la L.R. 16/85 «Norme per interventi in materia Promozioni Culturali»; VISTA la D.G.R. n. 3712 del 10/12/99, ad oggetto «L.R. 16/85 – Piano annuale 1999» – Proposta al Consiglio regionale per i provvedimenti di competenza, con la quale la Giunta regionale ha deliberato in merito alla proposta di piano annuale 1999, attività 2000, degli interventi previsti dalla L.R. 16/85; VISTA la D.G.R. n. 277 del 20/3/2000, ad oggetto «L.R. 16/85 – Piano annuale 1999 – Attività 2000». Presa d’atto silenzioassenso D.G.R. n. 3712/99 con la quale la G.R. ha dichiarato la su citata delibera G.R. 3712/99 esecutiva ai sensi dell’art. 37 bis della L.R. 14/99; ATTESO che, nel predetto piano, tra gli altri interventi deliberati, vi è un contributo di L. 6.150.000 pari ad C 3.176,21 assegnato all’Università della Calabria – Dipartimento di Storia, per la realizzazione nel corso dell’anno 2000 di attività culturali; RILEVATO che, il competente settore ai BB.CC., su richiesta dell’UNICAL – Dipartimento di Storia – Cattedra di Storia Medioevale – ha provveduto, a fronte del contributo concesso, ad erogare, in data 22/5/2001 un’anticipazione di L. 4.305.000 (C 2.223,35) pari al 70% della somma deliberata, rimandando l’erogazione del restante 30% ad acquisizione di idonea documentazione consuntiva e deliberatoria; CONSIDERATO: — che l’Università della Calabria – Dipartimento di Storia – Cattedra di Storia Medioevale – con nota del 28/11/2001, ha chiesto di poter produrre ai fini della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione della predetta attività, regolarmente effettuata nel corso dell’anno 2000, documenti contabili 2001 e 2002; — che, la somma del 30% è caduta in perenzione amministrativa, per cui deve essere riprodotta sul capitolo 7003101 del B.R. 2002; ATTESO che non è stato ancora liquidato perché non reclamato il restante 30% del contributo assegnato, per un ammontare complessivo di L. 1.845.000 (C 952,86); TENUTO CONTO che sono stati acquisiti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 45 L.R. 8/2002); VISTA la L.R. 13/5/1996 n. 7; VISTA la L.R. n. 8/2002; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; VISTO il decreto n. 108 del 18/1/2001 del Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 che, a norma dell’art. 1, p. 2 del D.P.G.R. n. 354/99, delega il Dirigente del Settore n. 36 Dr. Giancarlo Perani, alla firma di tutti i provvedimenti conclusivi-finali relativi alle materie afferenti alle proprie competenze; SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente del Servizio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata nonché dall’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente; DECRETA — di richiamare i residui perenti agli effetti amministrativi, in premessa indicati, per la parte non pagata e reclamata dall’Uni- 10904 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 versità della Calabria – Dipartimento di Storia – Cattedra di Storia Medioevale per un importo complessivo di L. 1.845.000 (C 952,86), pari al 30% del contributo assegnato; — di reimpegnare la somma di L. 1.845.000 (C 952,86) sul capitolo 7003101 del B.R. 2002, ex impegno n. 5625 del 14/ 12/99; — di ritenere ammissibili, ai fini della rendicontazione della somma di L. 6.150.000 (C 952,86) assegnata con D.P.R. n. 3712/99, le spese effettuate dall’Università della Calabria – Dipartimento di Storia – Cattedra di Storia Medioevale – nel corso dell’anno 2001 e 2002 ma relative ad una attività che di fatto è stata realizzata nel 2000; — di liquidare la somma di L. 1.845.000 (C 952,86) spettante all’Università della Calabria – Dipartimento di Storia – Cattedra di Storia Medioevale; — di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento gravando l’onere sul capitolo 7003101 del B.R. 2002; — di autorizzare il Servizio n. 143 ad eseguire il presente decreto. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Giancarlo Perani rona di Canolo l’affidamento della convenzione avente per oggetto: «Restauro Parrocchia Santuario Madonna di Prestarona» Prog. PRS-07 per un importo omnicomprensivo di L. 200.000.000; DATO ATTO che l’atto medesimo è stato notificato all’Ente attuatore in data 26/4/2000; RILEVATO CHE per come previsto dall’art. 3 della Convenzione l’Ente attuatore deve provvedere alla realizzazione dell’opera, entro mesi 16 consecutivi e continui, dalla data di accettazione della Convenzione; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 4660 del 30 aprile 2002 con il quale è stato modificato l’art. 3 della convenzione, limitatamente alla parte che riguarda la fissazione del termine, in complessivi mesi 26; VISTA la delibera di G.R. n. 3852 del 29/12/99 con la quale tra l’altro si conferma che gli oneri derivanti dagli interventi di cui all’elenco allegato alla delibera di G.R. n. 4270/98 per un importo di L. 7.029.000.000 graveranno sull’impegno n. 2168/90 assunto con delibera n. 1659/90 sul capitolo n. 6128201/90; CONSIDERATO CHE il parroco della Chiesa Santuario Madonna di Prestarona di Canolo con nota nostro protocollo n. 4461 del 18/4/2002 ha fatto richiesta della II anticipazione trasmettendo la necessaria documentazione; DECRETO n. 5473 del 17 maggio 2002 TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 Legge 8/2002); Delibera G.R. n. 4270 del 5/8/98. Reimpegno somme. Parrocchia Santuario Madonna di Prestarona in Canolo (RC). Prog. PRS-07 II Acconto. CONSIDERATO che dalla documentazione in atti, si evince che si può procedere all’erogazione del II acconto di C 22.915,19; IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la Delibera di G.R. n. 1019 del 4/12/2000 con la quale è stato nominato il Dott. Luigi Vincelli Dirigente Generale del Dipartimento Cultura-Istruzione-Beni Culturali-Affari SocialiPolitiche della Famiglia; VISTO il Decreto n. 108 del 18/1/2001 del Dirigente generale del Dipartimento n. 10 che, a seguito dell’art. 1, p. 2 del D.P.G.R. n. 354/99, delega il Dirigente del Settore n. 36, Dott. Giancarlo Perani, alla firma di tutti i provvedimenti conclusivi-finali relativi alle materie afferenti alle proprie competenze; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; VISTA la delibera della G.R. n. 1659 del 29/3/90 con la quale è stato approvato il programma di intervento nel settore dei BB.CC. per un importo complessivo di L. 57.844.000.000 con impegno n. 2168/90; VISTA la delibera di G.R. n. 4270 del 5/8/98 «Revoca e riassegnazione fondi PRS» dove figura tra gli altri quale soggetto beneficiario la Parrocchia Santuario Madonna di Prestarona di Canolo (RC); VISTO il D.D.G. n. 196 del 21/4/2000 con il quale è stato disposto in favore della Parrocchia Santuario Madonna di Presta- SU CONFORME proposta del Dirigente del Servizio 144, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente DECRETA Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati: — di reimpegnare la somma di C 22.915,19 sul capitolo n. 7003201 del Bilancio regionale che presenta la necessaria capienza, gravando l’onere sull’ex impegno n. 2168/90 assunto con delibera G.R. n. 1659/90 sul capitolo n. 6128201/90; — di liquidare alla Parrocchia Santuario Madonna di Prestarona di Canolo la somma di C 22.915,19 quale II acconto relativo al progetto PRS-07 «Restauro Parrocchia Santuario Madonna di Prestarona»; — di autorizzare la Ragioneria Generale di procedere al pagamento dell’importo di C 22.915,19 in favore della Parrocchia Santuario Madonna di Prestarona di Canolo (RC) quale II acconto; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 — di autorizzare l’Assessorato ai Beni Culturali Settore 36 a dare esecuzione alle determinazioni assunte con il presente provvedimento. 10905 VISTO il Decreto n. 108 del 18/1/2001 del D.D.G. del Dipartimento n. 10 che delega il Dirigente del Settore n. 35 alla firma di tutti i provvedimenti conclusivi-finali relativi alle materie afferenti alle proprie competenze; Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99; Il Dirigente del Settore Dott. Giancarlo Perani VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; DECRETO n. 5474 del 17 maggio 2002 L.R. 27/85 art. 9 – Reimpegno di C 3.098,74 in favore dell’I.T.C. Cosentino di Rende – Esercizio 2002. IL DIRIGENTE DEL SETTORE SU conforme proposta del Dirigente di servizio, formulata alla stregua dell’istruttoria della struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente; DECRETA Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di: PREMESSO: CHE con decreto dirigenziale n. 6091 del 25/6/2001 sono stati individuati i beneficiari dei contributi regionali per la realizzazione di programmi che possano contribuire a migliorare l’offerta formativa in Calabria e favorire il superamento di situazioni di disagio; 1. autorizzare la Ragioneria generale a liquidare la somma complessiva di C 3.098,74 in favore dell’I.T.C. Cosentino di Rende per la realizzazione del progetto «Volontariato e solidarietà sociale», in quanto si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese L.R. 8/2002 art. 45; CHE con il suddetto decreto è stato assegnato in favore dell’I.T.C. Cosentino di Rende un contributo di C 10.329,14 (L. 20.000.000) per la realizzazione di un progetto denominato «Volontariato e solidarietà sociale»; 2. far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del presente provvedimento ammontanti ad C 3.098,74 (L. 6.000.000) con reimpegno per pari importo sul capitolo 7003101 del bilancio 2002 che ne presenta la necessaria disponibilità, giusto precedente impegno n. 369 del 27/3/2000 delibera di G.R. n. 288/2000 – Capitolo 3313101; CHE l’I.T.C. Cosentino di Rende ha stipulato il protocollo d’intesa con la Regione Calabria il 19/10/2001 rep. n. 21/01 per regolare modalità e tempi d’attuazione dell’intervento; 3. inviare n. 2 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale e copia all’Assessore alla P.I.. CHE l’I.T.C. Cosentino di Rende ha avuto accreditata la I anticipazione del contributo pari ad C 7.230,40 (L. 14.000.000) per come previsto dall’art. 5 del protocollo d’intesa; RISCONTRATO CHE l’I.T.C. Cosentino di Rende ha trasmesso, con nota prot. 886 del 26/2/2002, la delibera del Consiglio di Istituto n. 105 del 26/2/2021 di approvazione della relazione finale e del rendiconto delle spese sostenute, per la liquidazione del restante 30% del contributo assegnato; TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa L.R. 8/2002 art. 45; RITENUTO dover procedere al richiamo del residuo perente della somma complessiva pari ad C 3.098,74 (L. 6.000.000) reclamato dal creditore; VISTA la legge regionale n. 9 del 4/2/2002 «Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002»; VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996; VISTA la D.G.R. n. 1019 del 4/12/2000 di nomina del Dirigente Generale; Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Giuseppe Del Grande DECRETO n. 5475 del 17 maggio 2002 Liquidazione fattura Editore Giuffrè. Residui perenti anno 2000. Esercizio 2002. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE con delibera della Giunta regionale n. 646 del 10/10/2000 è stato approvato il piano per l’attuazione del diritto allo studio anno 2000; CHE nella parte III del citato piano alla voce «Interventi diretti della Regione per la qualificazione del sistema scolastico e formativo – art. 9 L.R. 27/85 al punto 9 è stato previsto un fondo pari ad C 77.468,53 (L. 150.000.000) per la costituzione di un Centro di documentazione; RITENUTO necessario arricchire, dotandolo di adeguati strumenti di informazione, il su citato Centro di documentazione con l’acquisto dei volumi dell’Editore Giuffrè, per un importo pari ad C 221,04, tenendo conto che sulla base di apposita richiesta, 10906 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 sul costo di copertina di ogni volume la competente agenzia dell’editore Giuffrè ha comunicato di effettuare lo sconto del 10%; PRESO ATTO della fattura n. 2075441 del 20/3/2002 trasmessa dall’editore Giuffrè ed acquisita agli atti del Dipartimento n. 10 settore 35 con prot. n. 4065 del 12/4/2002; DECRETO n. 5476 del 17 maggio 2002 L.R. 27/85 – Residui perenti anno 2000 – Contributo ai Comuni di per acquisto Scuolabus – Capitolo 7003101 – Esercizio finanziario 2002. IL DIRIGENTE DEL SETTORE TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. n. 8/2002); RITENUTO dover procedere al richiamo del residuo perente per poter liquidare la somma di C 221,04 reclamato dal creditore; VISTA la L.R. n. 9 del 4 febbraio 2002 che autorizza all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002; VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996; VISTA la D.G.R. n. 1019 del 4/12/2000 di nomina del Dirigente Generale; VISTO il decreto n. 108 del 18/1/2001 del D.D.G. del Dipartimento n. 10 che delega il Dirigente del Settore n. 35 alla firma di tutti i provvedimenti conclusivi-finali relativi alle materie afferenti alle proprie competenze; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99; PREMESSO CHE con decreto dirigenziale n. 150 del 24/1/ 2001, è stata assegnata, in favore del Comune di Palermiti (CZ) la somma di C 38.734,27 (L. 75.000.000) e in favore del Comune di Castrolibero la somma di C 109.695,45 (L. 212.400.000) per acquisto scuolabus; CONSIDERATO che il Comune di Palermiti (CZ) in data 28/ 3/2002 prot. n. 1307, ha trasmesso la fattura n. 740/37 del 25/3/ 2002, acquisita agli atti del Dipartimento in data 12/4/2002 prot. n. 4024, comprovante l’avvenuto acquisto dello scuolabus; CHE il Comune di Castrolibero (CS) in data 8/4/2002 prot. n. 3166, ha trasmesso la fattura n. 20/20 del 28/3/2002, acquisita agli atti del Dipartimento in data 12/4/2002 prot. n. 4048, comprovante l’avvenuto acquisto dello scuolabus; TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002); RITENUTO, pertanto, richiamare i residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori e ammontanti rispettivamente ad C 38.179,08 in favore del Comune di Palermiti e ad C 106.942,10 in favore del Comune di Castrolibero come risulta dalle fatture trasmesse a questo Dipartimento; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; SU conforme proposta del Dirigente di servizio formulata alla stregua dell’istruttoria della struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente; DECRETA VISTA la L.R. n. 9 del 4 febbraio 2002 che autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002; VISTA la L.R. n. 27/85; VISTA la L.R. n. 7 del 13/5/1996; Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero: VISTA la D.G.R. n. 1019 del 4/12/2000 di nomina del Dirigente Generale; — autorizzare la Ragioneria Generale a liquidare la somma complessiva di C 221,04 in favore dell’Editore Giuffrè, per l’acquisto di opere con cui dotare il centro di documentazione, in quanto si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. n. 8/2002); VISTO il decreto n. 108 del 18/1/2001 di delega del Dirigente del Settore n. 35 e, alla firma di tutti i provvedimenti conclusivifinali relativi alle materie afferenti alle proprie competenze; — far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto ammontanti ad C 221,04, con reimpegno per pari importo sul capitolo n. 7003101 del bilancio 2002 che ne presenta la necessaria disponibilità, giusto precedente impegno n. 4602 del 2/10/2000 delibera G.R. 646/2000 capitolo 3313101; — inviare due copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale e copia all’Assessore alla P.I.. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; SU conforme proposta del Dirigente di servizio, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente; DECRETA Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Giuseppe Del Grande Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di: 1. autorizzare la Ragioneria Generale a liquidare in favore del Comune di Palermiti (CZ) la somma di C 38.179,08 per ac- 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 quisto scuolabus ed in favore del Comune di Castrolibero la somma di C 106.942,10 per acquisto scuolabus, poiché si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002); 2. far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del presente provvedimento ammontanti ad C 145.121,18, con reimpegno per pari importo sul capitolo n. 7003101 giusto precedente impegno n. 4602 del 2/10/2000, delibera 646 del 10/10/2000, capitolo 3313101; 3. inviare n. due copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale e copia all’Assessore alla P.I.. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Giuseppe Del Grande 10907 VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; SU conforme proposta del Dirigente di servizio, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente; DECRETA Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di: 1. autorizzare la Ragioneria Generale a liquidare in favore del Comune di Bonifati (CS), la somma di C 64.143,95 per acquisto scuolabus, poiché si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002); DECRETO n. 5477 del 17 maggio 2002 2. far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del presente provvedimento, ammontanti ad C 64.143,95, con reimpegno per pari importo sul capitolo n. 7003101 giusto precedente impegno n. 4602 del 2/10/2000, delibera 646 del 10/10/2000, capitolo 3313101; L.R. 27/85 – Residui perenti anno 2000 – Contributo al Comune di Bonifati (CS) per acquisto scuolabus. Capitolo 7003101 – Esercizio finanziario 2002. 3. inviare n. due copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale e copia all’Assessore alla P.I.. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE con decreto dirigenziale n. 5446 del 14/6/ 2001 è stata assegnata, in favore del Comune di Bonifati, la somma di C 65.899,90 per acquisto scuolabus; CONSIDERATO che il Comune di Bonifati, in data 14/3/2002 prot. n. 1626 acquisita agli atti del Dipartimento in data 25/3/ 2002 prot. n. 3321, ha trasmesso la fattura n. 8/20 del 5/2/2002 comprovante l’acquisto dello scuolabus e ammontante ad C 64.143,95; TENUTO CONTO, pertanto, che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002); RITENUTO necessario richiamare il residuo perente agli effetti amministrativi reclamato dal creditore e ammontante ad C 64.143,95 come risulta dalla fattura acquisita agli atti dell’ufficio; VISTA la L.R. n. 9 del 4 febbraio 2002 che autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002; VISTA la L.R. n. 27/85; VISTA la L.R. n. 7 del 13/5/1996; VISTA la D.G.R. n. 1019 del 4/12/2000 di nomina del Dirigente Generale; VISTO il decreto n. 108 del 18/1/2001 di delega del Dirigente del Settore n. 35 e, alla firma di tutti i provvedimenti conclusivifinali relativi alle materie afferenti alle proprie competenze; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99; Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Giuseppe Del Grande DECRETO n. 5478 del 17 maggio 2002 L.R. 27/85 – Residui perenti anno 2000 – Contributo al Comune di S. Alessio d’Aspromonte per acquisto scuolabus. Capitolo 7003101 – Esercizio finanziario 2002. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE con decreto dirigenziale n. 150 del 24/1/ 2001, è stata assegnata, in favore del Comune di Sant’Alessio d’Aspromonte la somma di C 25.099,81 per acquisto scuolabus; CHE con decreto dirigenziale n. 2854 del 20/4/2001 è stata assegnata, in favore dello stesso Comune, la somma di C 20.658,28 per acquisto scuolabus ad integrazione del contributo assegnato con decreto n. 150/2001; CONSIDERATO che in data 13/4/2002 prot. n. 724, il Comune di Sant’Alessio d’Aspromonte, ha trasmesso la fattura n. 5 del 15/1/2002 ammontante ad C 20.658,26 e la fattura n. 36 del 15/3/2002 ammontante ad C 43.765,61, comprovante l’avvenuto acquisto dello scuolabus; TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002); 10908 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 RITENUTO, pertanto, richiamare i residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dal creditore e ammontanti a complessivi C 45.758,09; CHE con delibera n. 757 del 31/10/2000 la G.R. ha approvato il bando e il regolamento per assegnazione di contributi per la frequenza a Master o corsi di alta formazione; VISTA la L.R. n. 9 del 4 febbraio 2002 che autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002; CHE con decreto dirigenziale n. 7913 del 9/8/01 è stata approvata la graduatoria dei vincitori; VISTA la L.R. n. 27/85; VISTA la L.R. n. 7 del 13/5/1996; VISTA la D.G.R. n. 1019 del 4/12/2000 di nomina del Dirigente Generale; VISTO il decreto n. 108 del 18/1/2001 di delega del Dirigente del Settore n. 35 e, alla firma di tutti i provvedimenti conclusivifinali relativi alle materie afferenti alle proprie competenze; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99; CONSIDERATO CHE il Dott. Laganà Gianluca ha ultimato il secondo anno di svolgimento del corso di alta formazione presso l’Università degli Studi di Londra; CHE l’importo del contributo è aumentato del 50% perché la sede di svolgimento dell’attività formativa del Master è all’estero (art. 4 del regolamento); TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 della legge regionale 8/2002); VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; SU conforme proposta del Dirigente di servizio, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente; DECRETA Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di: 1. autorizzare la Ragioneria Generale a liquidare, in favore del Comune di Sant’Alessio d’Aspromonte, la somma complessiva di C 45.758,08 per acquisto scuolabus, poiché si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002); RITENUTO necessario richiamare la somma di C 18.592,45 quale residuo perente per poter liquidare il contributo relativo al secondo anno di frequenza al corso di alta formazione del Dott. Gianluca Laganà; VISTA la Legge regionale n. 9 del 4/2/2002 esercizio provvisorio bilancio provvisorio anno finanziario 2002; VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996; VISTA la D.G.R. n. 1019 del 4/12/2000 di nomina del Dirigente Generale del Dipartimento n. 10; VISTO il decreto n. 108 del 18/1/2001 di delega del Dirigente del Settore n. 35 e, alla firma di tutti i provvedimenti conclusivifinali relativi alle materie afferenti alle proprie competenze; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999; 2. far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del presente provvedimento ammontanti ad C 45.758,08, con reimpegno per pari importo sul capitolo n. 7003101 giusto precedente impegno n. 4602 del 2/10/2000, delibera 646 del 10/10/2000, capitolo 3313101; 3. inviare n. due copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale e copia all’Assessore alla P.I.. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; SU conforme proposta del Dirigente di servizio, formulata alla stregua dell’istruttoria della struttura interessata e corredata dalla dichiarazione della regolarità e legittimità resa dallo stesso Dirigente; Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Giuseppe Del Grande DECRETA Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano per intero approvandole di: DECRETO n. 5479 del 17 maggio 2002 Assegnazione contributo Master Dott. Gianluca Laganà – Residui perenti. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE con delibera n. 3599 del 22/11/99 è stata destinata la somma di C 232.405,60 per contributi per la frequenza a Master; — autorizzare la Ragioneria Generale a liquidare in favore del Dott. Laganà Gianluca la somma di C 18.592,45 in quanto si sono realizzate le condizioni previste per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002); — far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del presente provvedimento ammontanti ad C 18.592,45 con reimpegno per pari importo sul capitolo 7003101 (ex impegno n. 4534 del 3/11/99 – Capitolo 3313102 anno 99 – delibera n. 3599 del 22/ 11/99) bilancio provvisorio 2002; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 — di inviare n. due copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale e copia all’Assessore alla P.I.. 10909 SU conforme proposta del Dirigente di servizio, formulata alla stregua dell’istruttoria della struttura interessata e corredata dalla dichiarazione della regolarità e legittimità resa dallo stesso Dirigente; Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Giuseppe Del Grande DECRETO n. 5480 del 17 maggio 2002 Assegnazione contributo Master Dott. Polimeni Giuseppe – Residui perenti. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE con delibera n. 3599 del 22/11/99 è stata destinata la somma di C 232.405,60 per contributi per la frequenza a Master; CHE con delibera n. 757 del 31/10/2000 la G.R. ha approvato il bando e il regolamento per assegnazione di contributi per la frequenza a Master o corsi di alta formazione; DECRETA Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano per intero approvandole di: — autorizzare la Ragioneria Generale a liquidare in favore del Dott. Giuseppe Polimeni la somma di C 18.592,45 in quanto si sono realizzate le condizioni previste per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002); — far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del presente provvedimento ammontanti ad C 18.592,45 con reimpegno per pari importo sul capitolo 7003101 (ex impegno n. 4534 del 3/11/99 – Capitolo 3313102 anno 99 – delibera n. 3599 del 22/ 11/99) bilancio provvisorio 2002; — di inviare n. due copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale e copia all’Assessore alla P.I.. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Giuseppe Del Grande CHE con decreto dirigenziale n. 7913 del 9/8/01 è stata approvata la graduatoria dei vincitori; CONSIDERATO CHE il Dott. Giuseppe Polimeni ha frequentato il secondo anno del corso di alta formazione presso l’Università degli Studi di Philadelphia – PA – USA; DECRETO n. 5481 del 17 maggio 2002 CHE l’importo del contributo è aumentato del 50% perché la sede di svolgimento dell’attività formativa del Master è all’estero (art. 4 del regolamento); TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 della legge regionale 8/2002); RITENUTO necessario richiamare la somma di C 18.592,45 quale residuo perente per poter liquidare il contributo relativo al secondo anno di frequenza al corso di alta formazione del Dott. Giuseppe Polimeni; VISTA la Legge regionale n. 9 del 4/2/2002 esercizio provvisorio bilancio provvisorio anno finanziario 2002; VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996; VISTA la D.G.R. n. 1019 del 4/12/2000 di nomina del Dirigente Generale del Dipartimento n. 10; VISTO il decreto n. 108 del 18/1/2001 di delega del Dirigente del Settore n. 35 e, alla firma di tutti i provvedimenti conclusivifinali relativi alle materie afferenti alle proprie competenze; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999; L.R. 27/85 – Residui perenti anno 2000 – Contributo al Comune di Acri (CS) per acquisto scuolabus. Capitolo 7003101 – Esercizio finanziario 2002. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE con decreto dirigenziale n. 150 del 24/1/ 2001, è stata assegnata, in favore del Comune di Acri (CS) la somma di C 51.564,09 per acquisto scuolabus; CONSIDERATO che in data 23/4/2002 prot. n. 6230, il Comune di Acri ha trasmesso la fattura n. 15/20 del 14/3/2002 ammontante ad C 58.752,15; TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002); RITENUTO, pertanto, richiamare il residuio perente agli effetti amministrativi reclamati dal creditore e ammontanti a complessivi C 51.564,09 per acquisto scuolabus; VISTA la L.R. n. 9 del 4 febbraio 2002 che autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99; VISTA la L.R. n. 27/85; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; VISTA la L.R. n. 7 del 13/5/1996; 10910 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTA la D.G.R. n. 1019 del 4/12/2000 di nomina del Dirigente Generale; VISTO il decreto n. 108 del 18/1/2001 di delega del Dirigente del Settore n. 35, alla firma di tutti i provvedimenti conclusivifinali relativi alle materie afferenti alle proprie competenze; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; SU conforme proposta del Dirigente di servizio, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente; DECRETA Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di: 1. autorizzare la Ragioneria Generale a liquidare, in favore del Comune di Acri (CS), la somma di C 51.564,09 per acquisto scuolabus, poiché si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002); 2. far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del presente provvedimento ammontanti ad C 51.564,09, con reimpegno per pari importo sul capitolo n. 7003101 giusto precedente impegno n. 4602 del 2/10/2000, delibera 646 del 10/10/2000, capitolo 3313101; 3. inviare n. due copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale e copia all’Assessore alla P.I.. 2002 prot. n. 5255, ha trasmesso la fattura n. 30/20 del 18/4/ 2002, ammontante ad C 92.962,25 comprovante l’avvenuto acquisto dello scuolabus; TENUTO CONTO, pertanto, che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002); RITENUTO necessario richiamare i residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dal creditore e ammontanti a complessivi C 80.644,74, per acquisto scuolabus; VISTA la L.R. n. 9 del 4 febbraio 2002 che autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002; VISTA la L.R. n. 27/85; VISTA la L.R. n. 7 del 13/5/1996; VISTA la D.G.R. n. 1019 del 4/12/2000 di nomina del Dirigente Generale; VISTO il decreto n. 108 del 18/1/2001 di delega del Dirigente del Settore n. 35, alla firma di tutti i provvedimenti conclusivifinali relativi alle materie afferenti alle proprie competenze; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; SU conforme proposta del Dirigente di servizio, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente; DECRETA Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Giuseppe Del Grande Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di: 1. autorizzare la Ragioneria Generale a liquidare, in favore del Comune di Crucoli (KR), la somma complessiva di C 80.644,74 per acquisto scuolabus, poiché si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002); DECRETO n. 5482 del 17 maggio 2002 L.R. 27/85 – Residui perenti anni 1999/2000 – Contributo al Comune di Crucoli (KR) per acquisto scuolabus. Capitolo 7003101 – Esercizio finanziario 2002. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE con decreto dirigenziale n. 24 del 2/3/2000 è stata assegnata, in favore del Comune di Crucoli (KR) la somma di C 32.536,78 (L. 63.000.000) per acquisto scuolabus; CHE con decreto dirigenziale n. 150 del 24/1/2001, è stata assegnata, in favore dello stesso Comune, la somma di C 48.107,96 (L. 93.150.000), ad integrazione del contributo assegnato con decreto n. 24/2000 per acquisto scuolabus; CONSIDERATO che il Comune di Crucoli, in data 23/4/2002 prot. n. 1093, acquisita agli atti del Dipartimento in data 2/5/ 2. far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del presente provvedimento ammontanti ad C 80.644,74 con reimpegno, rispettivamente, per l’importo di C 32.536,78 sul capitolo n. 7003101, giusto precedente impegno n. 4051 del 12/10/1999 D.G.R. n. 3364 del 13/10/1999 capitolo 3313101 e per l’importo di C 48.107,96 sul capitolo 7003101, giusto precedente impegno n. 4602 del 2/10/2000, delibera 646 del 10/10/2000 capitolo 3313101; 3. inviare n. due copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale e copia all’Assessore alla P.I.. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Giuseppe Del Grande 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 5483 del 17 maggio 2002 L.R. 27/85 art. 9 – Interventi diretti della Regione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che la legge regionale n. 27/85 all’art. sostiene iniziative e manifestazioni culturali da realizzare con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche; CONSIDERATO che l’Ufficio Relazioni Estere e Cerimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza della Questura di Cosenza, nell’ambito del progetto di Educazione alla legalità, ha richiesto un contributo per una manifestazione dal titolo «Un pallone per amico» che si terrà a Cosenza il 16-17-18 maggio 2002 con il coinvolgimento di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Cosenza il cui ricavato sarà interamente devoluto all’UNICEF per i bambini dell’Afghanistan; RILEVATO lo scopo umanitario dell’iniziativa la Regione Calabria – Assessorato alla P.I. intende promuovere tale iniziativa assegnando un contributo di C 7.500,00 per le spese di realizzazione della manifestazione che sarà accreditato secondo le indicazioni che perverranno dagli Uffici della Questura; VISTA la D.G.R. n. 1019 del 4/12/2000; VISTO il decreto n. 108 del 18/1/2001 del Dirigente generale del Dipartimento n. 10 che delega il Dirigente del Settore n. 35 alla firma di tutti i provvedimenti conclusivi-finali relativi alle materie afferenti alle proprie competenze; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99; 10911 5. far fronte agli oneri conseguenti all’attuazione del presente decreto ammontanti ad C 7.500,00 con imputazione della spesa sul capitolo 3313101 del Bilancio 2001, impegnata al n. 5759 dell’1/8/2001 delibera di G.R. n. 730 del 2/8/2001; 6. inviare 2 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale e copia all’Assessore alla P.I.. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Giuseppe Del Grande DECRETO n. 5484 del 17 maggio 2002 Liquidazione contributo di C 103.291,38 in favore dell’UNICAL per la realizzazione di attività culturali e formative inserite nel Progetto Origini. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE con delibera di G.R. n. 967 del 13/11/2001 è stato assegnato un contributo di C 103.291,38 (L. 200.000.000) in favore dell’Università della Calabria per la realizzazione delle attività culturali e formative da attuarsi nell’ambito del «Progetto Origini»; CONSIDERATO che l’Università ha comunicato l’avvenuta realizzazione delle attività formative con stage finale presso le istituzioni universitarie del Canada; TENUTO CONTO che si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 45 L.R. 8/2002); VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996; SU conforme proposta del Dirigente di servizio, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente; DECRETA Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di: 1. partecipare alla manifestazione «Un pallone per amico» inserita nell’ambito del progetto di «Educazione alla legalità», organizzata dalla Questura di Cosenza per i giorni 16-17-18 maggio 2002; 2. precisare che per tale manifestazione il contributo regionale deve essere rendicontato per intero; 3. assegnare, per la realizzazione di tale iniziativa organizzata dalla Questura di Cosenza, un contributo di C 7.500,00; VISTA la D.G.R. n. 1019 del 4/12/2000 di nomina del Dirigente Generale; VISTO il Decreto n. 108 del 18/1/2001 del D.D.G. del Dipartimento n. 10 che delega il Dirigente del Settore n. 35 alla firma di tutti i provvedimenti conclusivi-finali relativi alle materie afferenti alle proprie competenze; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; SU conforme proposta del Dirigente di servizio, formulata alla stregua dell’istruttoria della struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente; DECRETA 4. autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione del relativo mandato di pagamento alla Questura di Cosenza secondo le indicazioni che ci perverranno dalla Questura stessa; Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di: 10912 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 1. autorizzare la Ragioneria generale a liquidare la somma complessiva di C 103.291,38 (L. 200.000.000) in favore dell’Università per la realizzazione delle attività culturali e formative, in quanto si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 45 L.R. 8/2002); 2. far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del presente provvedimento ammontanti ad C 103.291,38 (L. 200.000.000) impegno n. 8614 del 30/10/2001 delibera G.R. 967 del 13/11/ 2001 capitolo 3313119; 3. inviare n. 2 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale e copia all’Assessore alla P.I.. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Giuseppe Del Grande VISTA la D.G.R. n. 1019 del 4/12/2000 di nomina del Dirigente Generale; VISTO il Decreto n. 108 del 18/1/2001 del D.D.G. del Dipartimento n. 10 che delega il Dirigente del Settore n. 35 alla firma di tutti i provvedimenti conclusivi-finali relativi alle materie afferenti alle proprie competenze; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; SU conforme proposta del Dirigente di servizio, formulata alla stregua dell’istruttoria della struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente; DECRETA DECRETO n. 5485 del 17 maggio 2002 Liquidazione contributo di C 191.089,05 (L. 370.000.000) in favore dell’Università degli studi di Catanzaro per il Corso di formazione per il concorso di Uditore Giudiziario a.a. 2001/2002 e per la frequenza della scuola di formazione per le professioni legali. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE con decreto dirigenziale n. 12673 del 3/12/ 2001 è stato assegnato, in favore dell’Università di Catanzaro per la Facoltà di Giurisprudenza, un fondo di L. 370.000.000 (C 191.089,05) per la realizzazione del corso di formazione a.a. 2001/2002 per il concorso di Uditore Giudiziario e per la frequenza alla scuola di Formazione per le professioni legali; CHE l’Università di Catanzaro – Facoltà di Giurisprudenza ha stipulato la convenzione con la Regione Calabria – rep. n. 150/02 registrata a Catanzaro il 4/4/02 n. 1553 serie 3 determinando le modalità di utilizzo del fondo regionale e di liquidazione di esso; TENUTO CONTO che si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione del contributo (art. 45 L.R. 8/2002); VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996; Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di: 1. autorizzare la Ragioneria generale a liquidare la somma complessiva di C 191.089,05 (L. 370.000.000) in favore dell’Università degli Studi di Catanzaro, per la realizzazione del corso di formazione a.a. 2001/2002 per il concorso di Uditore Giudiziario e per la frequenza alla scuola di Formazione per le professioni legali, in quanto si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione del contributo (art. 45 L.R. 8/2002); 2. far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del presente provvedimento ammontanti ad C 191.089,05 (L. 370.000.000) impegno n. 9730 del 22/11/2001 decreto n. 12673 del 3/12/2001 capitolo n. 3313110; 3. inviare n. 2 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale e copia all’Assessore alla P.I.. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Giuseppe Del Grande 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DIPARTIMENTO N. 12 Formazione Professionale e Politiche del Lavoro DECRETO n. 5117 del 10 maggio 2002 P.O.R. Calabria 2000-2006 − Asse III Risorse Umane – Approvazione progetti e Assegnazione fondi alle Amministrazioni provinciali di Reggio Calabria e Vibo Valentia – Annualità 2000-2001 – Esecuzione Decreto dirigenziale n. 12957 del 4/12/2001. 10913 DECRETO n. 5193 del 10 maggio 2002 Imprenditoria Giovanile. Ex L.R. n. 2/88 – Presa atto Verbale Nucleo di Valutazione n. 284 del 31/10/2001 ed approvazione modifiche al piano finanziario proposto dalla «Soc. Coop. a r.l. Bethaniae Scriptorium » – Lamezia Terme. DECRETO n. 5194 del 10 maggio 2002 Imprenditoria Giovanile. Ex L.R. n. 2/88 – Presa atto Verbale Nucleo di Valutazione n. 282 del 24/10/2001 ed approvazione modifiche al piano finanziario proposto dalla «Soc. Coop. a r.l. Agritur Fassi» – Guardavalle. DECRETO n. 5188 del 10 maggio 2002 Imprenditoria Giovanile. Ex L.R. n. 2/88 – Presa atto Verbale Nucleo di Valutazione n. 290 del 27/11/2001 ed approvazione modifiche al piano finanziario proposto dalla «Eido Cad S.a.s.» – Reggio Calabria. DECRETO n. 5195 del 10 maggio 2002 Imprenditoria Giovanile. Ex L.R. n. 2/88 – Presa atto Verbale Nucleo di Valutazione n. 282 del 24/10/2001 ed approvazione modifiche al piano finanziario proposto dalla «Piccola Soc. Coop. a r.l Nuova Agricoltura» – Spezzano Albanese. DECRETO n. 5189 del 10 maggio 2002 Imprenditoria Giovanile. Ex L.R. n. 2/88 – Presa atto Verbale Nucleo Valutazione n. 288 del 13/11/2001 ed approvazione modifiche al piano finanziario proposto dalla «S.n.c. Studio Center Five» – Catanzaro. DECRETO n. 5511 del 20 maggio 2002 Liquidazione somme ai soggetti impegnati in lavori Socialmente Utili dal Dipartimento Protezione Civile erroneamente trattenute dall’Inps per il periodo agosto-dicembre 2001 – Impegno di spesa. DECRETO n. 5190 del 10 maggio 2002 Imprenditoria Giovanile. Ex L.R. n. 2/88 – Presa atto Verbale Nucleo di Valutazione n. 285 del 6/11/2001 ed approvazione modifiche al piano finanziario proposto dalla «Soc. coop. a r.l. Futura» – Spezzano Albanese. DECRETO n. 5528 del 20 maggio 2002 Costituzione Gruppo lavoro per l’elaborazione di proposte attuative del piano sull’obbligo formativo – Integrazione sistema istruzione e formazione. DECRETO n. 5191 del 10 maggio 2002 Imprenditoria Giovanile. Ex L.R. n. 2/88 – Presa atto Verbale Nucleo di Valutazione n. 285 del 6/11/2001 ed approvazione modifiche piano finanziario proposto dalla «Efferre Associati» – Catanzaro. DECRETO n. 5529 del 20 maggio 2002 P.O.R. Calabria 2000-2006 – Asse III Risorse Umane, annualità 2000-2001 – Affidamento diretto attività formativa a completamento seconda annualità all’Ente EN.FO.SI.P. (Ente Formazione e Sistemi Produttivi) di Crotone – Corso codice n. 2636 Ob. 1 Misura 3.3. DECRETO n. 5192 del 10 maggio 2002 Imprenditoria Giovanile. Ex L.R. n. 2/88 – Presa atto Verbale Nucleo di Valutazione n. 285 del 6/11/2001 ed approvazione modifiche al piano finanziario proposto dalla «Soc. Coop. a r.l. Acquarius» – Catanzaro. DECRETO n. 6019 del 27 maggio 2002 Autorizzazione esecuzione attività di formazione professionale per agente e rappresentante di commercio L. 204/85 – Ente C.E.F.I.P. – Reggio Calabria. 10914 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 6020 del 27 maggio 2002 DECRETO n. 6025 del 27 maggio 2002 Autorizzazione esecuzione attività di formazione professionale per operatore commerciale settore alimentare – Decreto legislativo 114/98 e L.R. 17/99 – Ente C.E.F.I.P. – Reggio Calabria. Autorizzazione esecuzione attività di formazione professionale per operatore commerciale Settore alimentare – Decreto legislativo 114/98 – Associazione Unione del Commercio e del Turismo di Vibo Valentia. DECRETO n. 6021 del 27 maggio 2002 DECRETO n. 6026 del 27 maggio 2002 Autorizzazione esecuzione attività di formazione professionale per operatore commerciale settore alimentare – Decreto legislativo 114/98 – L.R. 17/99 – Società Confservizi di Reggio Calabria. Presa d’atto attività di formazione professionale libera ai sensi dell’art 41 della L.R. 18/85 – Associazione Unione del Commercio e del Turismo di Vibo Valentia. DECRETO n. 6022 del 27 maggio 2002 DECRETO n. 6027 del 27 maggio 2002 Autorizzazione esecuzione attività di formazione professionale per operatore commerciale Settore alimentare – Decreto legislativo 114/98 – Associazione Confcommercio di Cosenza. Presa d’atto attività di formazione professionale libera ai sensi dell’Art. 41 della L.R. 18/85 – Associazione Confcommercio di Cosenza. DECRETO n. 6023 del 27 maggio 2001 DECRETO n. 6028 del 27 maggio 2002 Autorizzazione esecuzione attività di formazione professionale per agente e rappresentante di commercio L. 204/85 – Associazione Confcommercio di Cosenza. Presa d’atto attività di formazione professionale libera ai sensi dell’art. 41 della L.R. 18/85 – Agenti Affari in mediazione – Socieà Confservizi Srl di Reggio Calabria. DECRETO n. 6024 del 27 maggio 2002 DECRETO n. 6029 del 27 maggio 2002 Autorizzazione esecuzione attività di formazione professionale per agente e rappresentante di commercio L. 204/85 – Associazione unione del commercio e del turismo di Vibo Valentia. Presa d’atto attività di formazione professionale libera ai sensi dell’art. 41 della L.R. 18/85 – Ente C.E.F.I.P. – Reggio Calabria 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DIPARTIMENTO N. 15 Delegazione di Roma e Servizi Sociali DECRETO n. 5341 del 15 maggio 2002 Liquidazione del contributo retta ai Comuni per l’affidamento etero-familiare di minori privi di ambiente familiare idoneo − Anno 2001. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996, recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. Vista la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modifiche. Visto il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e controllo da quella della gestione». Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 57, del 10/5/2001, che, in attuazione dell’art. 17 bis della L.R. n. 7, del 2/5/2001, stabilisce che la materia dei Servizi Sociali, con il dipendente Settore 37, sono ricondotti nell’ambito della Presidenza della Giunta Regionale e che le funzioni ed i compiti di Dirigente Generale sono svolte dal Dirigente Generale della Delegazione di Roma. Visto il Decreto n. 11244, dell’8/11/2001, del Dirigente Generale del Dipartimento n. 15 che a norma dell’art. 1, punto 2, del D.P.G.R. n. 354/99, delega il Dirigente del Settore 50, Dott. Antonino Bonura alla adozione di tutti i provvedimenti finali del Dipartimento 15 «Delegazione di Roma e Servizi Sociali». Visto il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/99, n. 354. Vista la L.R. del 26/1/87 n. 5, recante «Riordino e Programmazione delle Funzioni socio-assistenziali»; ed il relativo regolamento di attuazione approvato con deliberazione del Consiglio Regionale, n. 491, del 18/10/89. Vista la Legge 184/83 e 149/2001 recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori». Visto il D.D.G. n. 14505 del 19/12/2001 relativo all’impegno della somma di L. 19.058.910.933 pari ad C 9.843.106,04 sul capitolo 4331105 del bilancio di previsione 2001, giusta impegno di spesa n. 11990 del 18/12/2001, per la realizzazione di interventi previsti dall’art. 59, comma 44, Legge 27/12/1997, n. 449 e dall’art. 133 del D.Lgs. 31/3/1998, n. 112. 10915 menti di affidamento familiare di minori in difficoltà, affidati a famiglia di parenti e/o di terzi disposta dai Comuni di cui all’elenco allegato, che fa parte integrante del presente Decreto, ai sensi della L.R. n. 8 del 4/2/2002 art. 45 comma 2 lettera b; che occorre procedere alla liquidazione ai Comuni individuati, dell’importo indicato a fianco di ciascun beneficiario, a titolo di contributo − retta, per la somma complessiva di C 75.586,85 (settantacinquemilacinquecentottantasei/85) poer competenze economiche, spettanti per l’anno 2001, salvo conguaglio attivo o passivo. Fermo restando la responsabilità degli stessi Enti Locali titolari delle funzioni Socio-assistenziali degli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia. Su conforme proposta del Dirigente competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell’atto resa dallo stesso dirigente. DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riconfermate: — di liquidare ai Comuni titolari e gestori dei servizi aperti «Affidamenti Familiari» di cui all’elenco allegato, che fa parte integrante del presente decreto, gli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario, per la somma complessiva di C 75.586,85 (settantacinquemilacinquecentottantasei/85) salvo conguaglio attivo o passivo, per contributo retta a favore dei minori affidati a famiglia di parenti e/o di terzi, per competenze economiche anno 2001; — di dare atto che è acquisita e verificata dall’Ufficio competente la documentazione amministrativo-contabile relativa ai provvedimenti di affidamento familiare di minori in difficoltà, affidati a famiglia di parenti e/o di terzi disposta dai Comuni di cui all’elenco allegato, ai sensi della L.R. n. 8 del 4/2/2002 art. 45 comma 2 lettera b; — di imputare la suddetta somma sul Fondo nazionale per le politiche sociali a destinazione indistinta (art. 59, comma 44, legge 27/12/1997, n. 499 − art. 133 del D.Lgs. 31/3/1998, n. 112) Capitolo 4331105 del bilancio 2001, giusta impegno di spesa n. 11990 del 18/12/2001, che presenta la necessaria disponibilità. — di provvedere all’invio in originale e in duplice copia del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta Regionale; — di autorizzare il competente Ufficio a dare attuazione al presente Decreto. — di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione dei relativi mandati di pagamento. Catanzaro, lì 15 maggio 2002 Considerato: Bonura che è acquisita agli atti e verificata dall’Ufficio competente la documentazione amministrativo-contabile relativa ai provvedi- 10916 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 10917 REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO 15 SETT. 37 SERVIZI SOCIALI − SERVIZIO 146 Uff. 545 − AFFIDAMENTI ETERO FAMILIARI Cod Ben Comune Importo anno 2001 982 Davoli 3.718,49 C.S. 9937 Motta S. Giovanni 7.436,98 C.S. 10045 Castrovillari 24.542,03 C.S. 11519 Spezzano Albanese 3.655,90 C.S. 11947 S. Marco Argentano 3.718,49 C.S. 15724 Riace 3.178,49 C.S. 16484 Amaroni 568,06 C.S. 17566 Acquaro 144,62 C.S. 17651 Tiriolo 3.242,72 C.S. 18062 Vibo Valentia 3.718,49 C.S. 19299 Montebello Jonico 21.122,58 C.S. Totale DECRETO n. 5757 del 22 maggio 2002 Fondo regionale Socio-Assistenziale di cui alla L.R. 26 gennaio 1987 n. 5 − Contributi retta ai Servizi residenziali e Semiresidenziali in Regione, per l’opsitalità di minori, adulti e donne in difficoltà: Acconto competenze 1° semestre 2002. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la Legge regionale n. 7, del 13 maggio 1996, recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. VISTA la D.G.R. n. 2661, del 21 giugno 1999, «Adeguamento delle norme legsilative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs n. 29/93 e successive integrazioni e modifiche». 75.586,85 VISTO il D.P.G.R. n. 354, del 24/6/99, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione». VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 10/5/2001, che, in attuazione dell’art. 17 della L.R. n. 7, del 2/5/2001, stabilisce che le materie dei Servizi Sociali, con il Dipendente Settore 37, sono ricondotti nell’ambito della Presidenza della Giunta Regionale e che le funzioni ed i compiti di Dirigente Generale sono svolte dal Dirigente Generale della Delegazione di Roma, Dott. Francesco Morelli. VISTO il Decreto n. 11244 dell’8/11/2001, del Dirigente Generale del Dipartimento n. 15 che, a norma dell’art. 1, punto 2, del D.P.G.R. n. 354/99, delega il Dirigente del Settore 50, Dott. Antonino Bonura, all’adozione di tutti i procedimenti finali dei provvedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento 15 «Delegazione di Roma e Servizi Sociali». 10918 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/99, n. 354. VISTA la L.R. n. 5 del 26/1/87 recante «Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali». VISTO l’art. 45, comma 2, lett. b) della L.R. n. 8 del 4/2/2002. Su conforme proposta del Dirigente competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente. CONSIDERATO che il Settore competente ha riferito: DECRETA CHE con D.D.S. del 19/3/2002, n. 2649, è stata impegnata la somma di C 7.359.510,81 sul capitolo 4331103 del bilancio 2002, giusta impegno di spesa n. 444 del 18/3/2002 «Fondo regionale socio-assistenziale» di cui alla L.R. del 26/1/87 n. 5 per la gestione dei servizi sociali aperti, residenziali e semiresidenziali a favore di nimori, anziani, adulti e donne in difficoltà. Per le motivazioni espresse in narrativa che qui s’intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente: RICONOSCIUTE le richieste motivate dei gestori dei servizi residenziali e semiresidenziali per minori, adulti e donne in difficoltà, volte ad ottenere i contributi retta per le prestazioni fornite e da fornire agli utenti ospiti nelle strutture. — di liquidare ai Comuni ed alle strutture socio-assistenziali gestori dei servizi residenziali e semiresidenziali in regione, di cui agli elenchi allegati che fanno parte integrante del presente decreto, gli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario per la somma complessiva di C 997.625,15 salvo conguaglio attivo o passivo, per contributo retta a favore dei minori, adulti e donne in difficoltà ospitati, a titolo di acconto per il 1° semestre 2002; VISTA la L.R. 26 gennaio 1987, n. 5, ultimo comma e la L.R. 3 marzo 1994, n. 13, che impegnano la Regione a garantire, anche nelle more della ripartizione del Fondo Socio-assistenziale agli Enti locali, l’erogazione delle prestazioni in favore dei soggetti interessati. CHE, conseguentemente, occorre procedere all’erogazione di un’acconto secondo le modalità previste dalla Legge finanziaria regionale. CHE, il contributo retta da liquidare mediante il presente provvedimento, quale acconto per il 1° semestre 2002, ammonta ad euro 997.625,15, ripartito nella somma indicata a fianco di ciascun Comune e/o strutture assistenziali di cui agli uniti elenchi che fanno parte integrante del presente Decreto, salvo conguaglio attivo o passivo. ACCERTATO che agli atti dell’ufficio competente risultano acquisiti i provvedimenti autorizzativi di competenza del Comune di residenza. — di imputare la complessiva spesa di C 997.625,15 sul Fondo socio-assitenziale di cui alla L.R. n. 5 del 26/1/1987, cap. 4331103 del bilancio 2002, giusta impegno di spesa n. 444 del 18/3/2002, che presenta la necessaria disponibilità. — di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione dei relativi ordinativi di pagamento; — di provvedere all’invio in duplice copia di cui una in originale del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta Regionale. — di autorizzare il Settore n. 37 ad eseguire il presente decreto. Catanzaro, lì 22 maggio 2002 Dott. Antonino Bonura Fermo restando la responsabilità dei Comuni sugli adempimenti tecnico-amministrativi di competenza. 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 10919 10920 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 10921 10922 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 10923 10924 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 AVVOCATURA REGIONALE DECRETO n. 1771 del 28 febbraio 2002 Cont. n. 1673/99 – TAR Calabria Catanzaro – Sentenza n. 37/2002 sul ricorso n. 1579/1999, proposto dalla Società E. P. Environment Project s.r.l. c/Regione Calabria + 1 – Determinazione di proporre appello al Consiglio di Stato e nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Alfredo Caracciolo. DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di proporre appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 37/2002 emessa dal TAR di Catanzaro, per resistere alle pretese della Società E. P. Environment Project s.r.l. contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Alfredo Caracciolo con studio in Reggio Calabria; -– di affidare al predetto professionista l’incarico nei modi e termini di cui al D.D.G. n. 324/2000. IL DIRIGENTE GENERALE Catanzaro, lı̀ 28 febbraio 2002 PREMESSO CHE con atto notificato in data 19/8/1999, La Società E. P. Environment Project s.r.l. con sede in Reggio Calabria, nella persona del suo Amministratore Unico Dr. Pasquale Curatola, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Pisciuneri, ha proposto ricorso al TAR Calabria di Catanzaro, contro la Regione Calabria, per l’annullamento, previa sospensione, della deliberazione della G.R. n. 213 del 23/2/1999, avente ad oggetto: «Delibera Giunta regionale n. 7760 del 22/12/1998 – Programma Interregionale Agricoltura e Qualità – Revoca», nonché di tutti gli altri atti prodromici e conseguenziali; CHE con sentenza n. 37/2002, depositata in data 17/1/2002, il TAR Calabria di Catanzaro ha accolto il ricorso con conseguente annullamento dell’atto impugnato; CONSIDERATO che le motivazioni addotte dal TAR di Catanzaro nella succitata sentenza non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di proporre appello al Consiglio di Stato avverso la stessa per resistere alle pretese della Società ricorrente e per sostenere la legittimità dei provvedimenti emanati ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; RITENUTO di dover far ricorso alla nomina di un avvocato appartenente al libero Foro, atteso che gli avvocati attualmente facenti parte del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale, non sono abilitati al patrocinio dinanzi alle Magistrature superiori; CONSIDERATO, altresı̀, che in precedenti giudizi omologhi la difesa degli interessi dell’Amministrazione Regionale è stata affidata all’avv. Alfredo Caracciolo, appare opportuno, conferire l’incarico di difendere la Regione anche nel presente giudizio, allo stesso professionista; VISTO il decreto n. 324 in data 30 marzo 2000 con il quale sono stati approvati i criteri per l’affidamento degli incarichi professionali; Il Dirigente generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 2238 dell’11 marzo 2002 CT n. 46/02 – Atto di citazione Union Contact S.r.l. c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Paolo Falduto. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 9 gennaio 2002, ad istanza della Union Contact S.r.l. in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Bernava, Salvatore Muleo e Carlo Romita, la Regione Calabria, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, è stata convenuta davanti al Tribunale di Catanzaro per (gradatamente): a) sentirla condannare, in forza di preventiva declaratoria di sua responsabilità precontrattuale, al risarcimento dei danni, quantificati in C 321.868,15 ovvero nella diversa somma accertanda; b) in via subordinata, sentirla dichiarare debitrice della somma di C 154.937,07, oltre rivalutazione ed interessi dal 23/ 12/1997 al soddisfo, con conseguente coerenziale condanna; c) in estremo subordine, sentirla condannare al pagamento della somma di cui al superiore punto b a titolo di arricchimento senza causa; d) con vittoria di spese e compensi di lite; DI DARE ATTO che l’incarico che viene conferito sarà regolamentato nei modi e termini di cui al disciplinare d’oneri disposto col predetto decreto n. 324/00; CONSIDERATO che si presenta la necessità di resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L. R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; EVIDENZIATO quindi l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTI gli artt. 10 e 28 della L. R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; PRESO ATTO che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio (meglio identificato in parte motiva) promosso davanti al Tribunale di Catanzaro dalla Union Contact S.r.l. contro la Regione Calabria, in persona del Presidente p. t. della Giunta regionale; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Paolo Falduto dell’Avvocatura regionale, presso la cui sede si elegge domicilio; — di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo. Catanzaro, lı̀ 11 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 2239 dell’11 marzo 2002 10925 DECRETO n. 2240 dell’11 marzo 2002 CT n. 1947/2001 – Atto di opposizione a decreto ingiuntivo promosso contro l’avv. Carlo Guarnieri – Integrazione del decreto n. 12548/2001 e conferimento dell’incarico di procuratore delegato e domiciliatario all’avv. Gianluca Gallucci del foro di Cosenza. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE è stata proposta dalla regione opposizione al decreto ingiuntivo n. 887/2001 del tribunale di Cosenza, con cui venne ingiunto alla Regione di pagare nel termine di quaranta giorni, la somma di lire 16.354.844, nonché le spese del procedimento monitorio; VISTO il proprio decreto n. 12548 del 29/11/2001 con cui è stato dato incarico all’avv. Enrico Ventrice di difendere la regione nel giudizio di opposizione; RITENUTA la necessità di nominare un procuratore e domiciliatario in loco, per l’espletamento degli incombenti processuali e al partecipazione alle udienze; VISTI gli artt. 10 e 28 della L. R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; CT n. 2223/1999 – Atto di precetto notificato a Terleth Mathilte – Successiva azione esecutiva − Integrazione del decreto n. 11669/2001 e conferimento dell’incarico di procuratore delegato e domiciliatario all’avv. Gianluca Gallucci del foro di Cosenza. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; IL DIRIGENTE GENERALE DECRETA PREMESSO CHE in data 15.12.2001 è stato notificato l’atto di precetto per il recupero delle spese di giustizia liquidate in favore della regione contro la sig.ra Terleth Mathilde, con sentenza penale n. 2420/200 dal Tribunale di Cosenza; – Per i motivi sopra evidenziati, a integrazione del proprio decreto n. 12548/2001 di nominare procuratore e domiciliatario in Cosenza, per l’espletamento degli adempimenti processuali e la partecipazione alle udienze, l’avv. Gianluca Gallucci con studio in Cosenza via Sicilia 60. VISTO il proprio decreto n. 11669 del 16/11/2001 con cui è stato dato incarico all’avv. Enrico Ventrice di notificare l’atto di precetto ad esperire la fase esecutiva per il recupero del credito; RITENUTA la necessità di nominare un procuratore e domiciliatario in loco, per l’espletamento degli adempimenti della fase di esecuzione forzata; Catanzaro, lı̀ 11 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera VISTI gli artt. 10 e 28 della L. R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati, a integrazione del proprio decreto n. 11669 di nominare procuratore e domiciliatario in Cosenza, per l’espletamento degli adempimenti della fase di esecuzione forzata nei confronti del debitore sig.ra Terleth Mathilde, l’avv. Gianluca Gallucci con studio in Cosenza via Sicilia 60. Catanzaro, lı̀ 11 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 2243 dell’11 marzo 2002 CT nn. 2100, 2101, 2103/97 – Ricorsi al Consiglio di Stato – Regione Calabria/Zarà, Leone e Strati – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Conferimento incarico al Dirigente dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE, con sentenze, notificate in data 7 febbraio 2002, il TAR di RC ha accolto i ricorsi proposto da Zarà Maria, Leone Maria Pia e Strati Domenico contro la Regione Calabria per la dichiarazione di illegittimità del silenzio rifiuto serbato sulle istanze dei ricorrenti; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte nelle sentenze non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la ne- 10926 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 cessità di proporre appello per resistere alle pretese dei ricorrenti in 1° grado ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L. R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al tribunale civile di Catanzaro, per resistere alle pretese del sig. Biagiarelli Cesare contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Paolo Falduto dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 11 marzo 2002 Il dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di proporre appello al Consiglio di Stato avverso le sentenze nn. 1291, 1296, e 1297/01 del TAR RC, per resistere alle pretese dei ricorrenti in 1° grado contro la Regione Calabria; DECRETO n. 2249 dell’11 marzo 2002 — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria in tutti i ricorsi sopra indicati l’avv. Giovanni Montera, Dirigente dell’Avvocatura regionale; Catanzaro, lı̀ 11 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 2245 dell’11 marzo 2002 Cont. n. 4995/93 – Tribunale civile di Catanzaro – Sezione Stralcio – Atto di citazione – Biagiarelli Cesare c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina difensore – incarico all’avv. Paolo Falduto dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE CT n. 632/02 – Giudice di Pace di Cirò – Atto di citazione proposto da Colucci Michele c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale con domiciliazione e delega. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto di citazione, notificato in data 25 febbraio 2002, il sig. Colucci Michele, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Zito, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Cirò, la Regione Calabria, con invito a comparire all’udienza del 29 marzo 2002 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusione. 1) voglia il signor Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art 230 c.p.c., condannare la Regione Calabria in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell’attore, della somma di lire 4.800.000, oltre interessi e rivalutazione dall’evento al soddisfo, nei limiti della competenza del giudice; PREMESSO CHE con atto notificato in data 29/11/1993/, il sig. Biagiarelli Cesare, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico De Bonis e Vittorio Cavalcanti, ha convenuto in giudizio la Regione Calabria, dinanzi al tribunale di Catanzaro, per sentirla condannare all’immediato pagamento, in favore dell’attore, della somma di lire 168.376.670, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.; 2) il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione diretta al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese della ricorrente, ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; RITENUTO che appare opportuno costituirsi nel giudizio di cui in premessa anche se tardivamente; VISTI gli artt. 10 e 28 della L. R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L. R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 PRESO ATTO che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Giudice di Pace di Cirò, per resistere alle pretese del sig. Colucci Michele contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale nonché, quale suo delegato e procuratore domiciliatario, l’avv. Natale De Meco, con studio in Crotone alla via Torino n. 63 — di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo. Catanzaro, lı̀ 11 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 10927 VISTI gli artt. 10 e 28 della L. R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; PRESO ATTO che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Giudice di Pace di Savelli, per resistere alle pretese del sig. Pontieri Domenico contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale nonché, quale suo delegato e procuratore domiciliatario, l’avv. Farbio Rizzuti, con studio in Mesoraca alla via Campizzi n. 42; — di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo. DECRETO n. 2251 dell’11 marzo 2002 CT n. 633/02 – Giudice di Pace di Savelli – Atto di citazione proposto da Pontieri Domenico c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale con domiciliazione e delega. IL DIRIGENTE GENERALE Catanzaro, lı̀ 11 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 2404 del 15 marzo 2002 PREMESSO CHE con atto di citazione, notificato in data 25 febbraio 2002, il sig. Pontieri Domenico, rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Novello, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Savelli, la Regione Calabria, con invito a comparire all’udienza del 20 aprile 2002 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Cont n. 1537/99 – Corte di appello di Roma – Atto di citazione per impugnazione di lodo arbitrale – Impresa A.I.A. – Costruzione con sede in Catania c/Regione Calabria – incarico all’avv. Raffaele Mirigliani. 1) voglia il signor Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il diritto di parte attrice al risarcimento del danno per cui è causa; PREMESSO CHE con atto notificato in data 25 febbraio 2002 l’impresa A.I.A. – Costruzioni con sede in Catania, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Prof. Vittorio Biagetti e Chiara Geremia, ha citato in giudizio la Regione Calabria, a comparire all’udienza del 23 maggio 2002, davanti alla corte di appello di Roma, per l’annullamento e/o la riforma del lodo sottoscritto in data 18 febbraio 2001, intervenuto nella vertenza arbitrale per la risoluzione delle controversie insorte nel corso dell’esecuzione dei lavori oggetto della convenzione sottoscritta il 14 novembre 1980, rep. N. 3862, registrata a Vibo Valentia il 25 novembre 1980; 2) per l’effetto, condannare la Regione Calabria in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell’attore, della somma di C 619,75, oltre interessi e rivalutazione dall’evento al soddisfo, nei limiti della competenza del giudice; 3) il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione diretta al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. IL DIRIGENTE GENERALE CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; CONSIDERATO che appare opportuno costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’Impresa appellante e ritenuto, altresı̀, necessario proporre appello incidentale avverso il lodo arbitrale di cui sopra, in quanto in contrasto con le tesi prospettate dalla difesa regionale e, soprattutto, per alcune questioni procedurali; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; CONSIDERATO, inoltre, che nel giudizio arbitrale la Regione è stata rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Mirigliani e Bernardo Bordino; 10928 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTI gli artt. 10 e 28 della L. R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa da quella di indirizzo e controllo; VISTO il proprio decreto n. 324 in data 30 marzo 2000, con il quale sono stati approvati i criteri per l’affidamento degli incarichi professionali; DI DARE ATTO che l’incarico che viene conferito sarà regolamentato nei modi e termini di cui al disciplinare d’oneri disposto col presente decreto n. 324/2000; CHE con sentenza n. 88/2002, depositata in data 23/1/2002, il T.A.R. Calabria di Catanzaro, ha accolto annullando, per l’effetto, l’atto impugnato; CONSIDERATO che le motivazioni addotte dal TAR di Catanzaro nella succitata sentenza non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di proporre appello al Consiglio di Stato avverso la stessa per resistere alle pretese della ditta ricorrente e per sostenere la legittimità dei provvedimenti emanati ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; RITENUTO di dover far ricorso alla nomina di un avvocato appartenente al libero Foro, attesa la non integrale copertura del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale, nonché il carico di lavoro ripartito tra gli avvocati attualmente in servizio; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi davanti alla Corte d’appello di Roma nel giudizio di cui in premessa, per resistere alle pretese dell’Impresa A.I.A. – Costruzioni con seda in Catania, dando, altresı̀, mandato al difensore dell’Amministrazione regionale di proporre appello incidentale avverso il lodo arbitrale; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Raffaele Mirigliani; — di eleggere domicilio presso lo studio dello stesso avvocato sito in Roma alla via —; — di affidare al predetto professionista l’incarico, nei modi e termini di cui al D.D.G. n. 324/2000. Catanzaro, lı̀ 15 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera CONSIDERATO, altresı̀ che nel giudizio dinanzi al TAR Calabria di Catanzaro la difesa degli interessi dell’Amministrazione regionale è stata affidata all’avv. Francesco Scalzi, appare opportuno, anche al fine di assicurare l’uniformità della linea difensiva, conferire l’incarico di difendere la Regione nel presente giudizio, al medesimo avvocato. VISTO il decreto n. 324 in data 30 marzo 2000 con il quale sono stati approvati di criteri per l’affidamento degli incarichi professionali; DI DARE ATTO che l’incarico che viene conferito sarà regolamentato nei modi e termini di cui al disciplinare d’oneri disposto col predetto decreto n. 324/00; VISTI gli artt. 10 e 28 della L. R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETO n. 2784 del 20 marzo 2002 DECRETA Cont. n. 1992/99 – TAR Calabria – Catanzaro – Sentenza n. 88/2002 sul ricorso n. 1690/1999, proposto da De Chiara Emanuele e Mazzuca Pietro c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di proporre appello al Consiglio di Stato e nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Francesco Scalzi. — per i motivi sopra evidenziati di proporre appello al Consigli di Stato avverso la sentenza n. 88/2002 emessa dal TAR di Catanzaro, per resistere alle pretese del Dott. Emanuele De Chiara e del Dott. Mazzuca Pietro contro la Regione Calabria; IL DIRIGENTE GENERALE — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Francesco Scalzi con studio in Catanzaro; PREMESSO CHE con atto notificato in data 6/10/1999, il Dott. Emanuele De Chiara e il Dott. Mazzuca Pietro, rappresentati e difesi dall’avv. Oreste Marcavallo, hanno proposto ricorso al TAR Calabria di Catanzaro, contro la Regione Calabria e l’A.FO.R. – Azienda Forestale della Regione Calabria, per l’annullamento, previa sospensione, della deliberazione di G. R. n. 3087 del 19 agosto 1999, avente ad oggetto: «Scioglimento Consiglio di Amministrazione dell’A.FO.R. ai sensi dell’art. 7, quater, della L.R. n. 14 del 24/5/1999 e nomina Commissario Straordinario», nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso; — di affidare al predetto professionista l’incarico nei modi e termini di cui al D.D.G. n. 324/2000. Catanzaro, lı̀ 20 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 3007 del 26 marzo 2002 CT n. 832/2001 – Tribunale di Catanzaro G. E. – Accertamento obbligo del terzo – Parretti Vasco S.a.S. c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE la Parretti Vasco S.a.S., creditore nella procedura espriativa pendente davanti al Tribunale di Catanzaro G. E., promossa nei confronti di C.T.C. Consorzio Teatrale Calabrese nonché nei confronti della Regione Calabria (Terzo pignorato), ha chiesto l’accertamento dell’obbligo del terzo in esito alla mancata dichiarazione ex art. 547 cpc; CONSIDERATO che le ragioni appaiono infondate, e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi per resistere alle pretese di parte procedente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio de quo; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; 10929 condannare la convenuta al pagamento della somma di lire 57.584.220, quali spettanze dovute per il periodo di pre-ruolo; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L. R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Cosenza – Sez. lavoro, per resistere alle pretese del sig. Grimoli Francesco, contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale, nonché procuratore domiciliatario e delegato della stessa l’avv. Maria Gabriella Cannataro del Foro di Cosenza. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 DECRETA — per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio di accertamento di cui in premessa avanti al Tribunale di Catanzaro, per resistere alle pretese della Parretti Vasco S.a.S.; — di nominare difensore della Regione Calabria l’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3009 del 26 marzo 2002 CT n. 480/2002 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Toscano Giuseppina c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE DECRETO n. 3008 del 26 marzo 2002 CT n. 1560/01 – Tribunale di Cosenza – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Grimoli Francesco c/Regione Calabria (Dipartimento formazione professionale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 24/9/2001, il sig. Grimoli Francesco, dipendente di ruolo della Regione Calabria presso l’Ufficio formazione professionale, rappresentato e difeso dell’avv. Franco Borrelli, ha proposto ricorso al Tribunale di Cosenza contro Regione Calabria, affinché l’adito Tribunale voglia PREMESSO CHE Toscano Giuseppina, con ricorso notificato alla Regione Calabria in persona del suo Presidente p.t., conveniva in giudizio la Regione ed altri dinanzi al Tribunale di Castrovillari, Sez. lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; EVIDENZIATO quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio; 10930 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTI gli artt. 10 e 28 della L. R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Castrovillari, Sez. lavoro, per resistere alle pretese del sig. Toscano Giuseppina contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale, nonché quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto avvocato, l’avv. Gianluca Gallo, del foro di Castrovillari, con studio in Cassano Jonio (CS), Via Amendola n. 184, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali espletate. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Castrovillari, Sez. lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Montemurro Maria Antonia contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale, nonché quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto avvocato, l’avv. Gianluca Gallo, del foro di Castrovillari, con studio in Cassano Jonio (CS), via Amendola n. 184, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali espletate. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3011 del 26 marzo 2002 DECRETO n. 3010 del 26 marzo 2002 CT n. 481/2002 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Montemurro Maria Antonia c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE Montemurro Maria Antonia, con ricorso notificato alla Regione Calabria in persona del suo Presidente p.t., conveniva in giudizio la Regione ed altri, dinanzi al Tribunale di Castrovillari, Sez. lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CT n. 482/2002 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Rizzo Giacomina c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE Rizzo Giacomina, con ricorso notificato alla Regione Calabria in persona del suo Presidente p.t., conveniva in giudizio la Regione ed altri, dinanzi al Tribunale di Castrovillari, Sez. lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche. CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; EVIDENZIATO quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio; EVIDENZIATO quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L. R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L. R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Castrovillari, Sez. lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Rizzo Giacomina contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale, nonché quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto avvocato, l’avv. Gianluca Gallo, del foro di Castrovillari, con studio in Cassano Jonio (CS), via Amendola n. 184, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali espletate. 10931 — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale, nonché quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto avvocato, l’avv. Gianluca Gallo, del foro di Castrovillari, con studio in Cassano Jonio (CS), via Amendola n. 184, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali espletate. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3012 del 26 marzo 2002 CT n. 483/2002 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Cava Maria c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE Cava Maria, con ricorso notificato alla Regione Calabria in persona del suo Presidente p.t., conveniva in giudizio la Regione ed altri, dinanzi al Tribunale di Castrovillari, Sez. lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; EVIDENZIATO quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L. R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETO n. 3013 del 26 marzo 2002 CT n. 484/2002 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Blumetti Maria Angela c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE Blumetti Maria Angela, con ricorso notificato alla Regione Calabria in persona del suo Presidente p.t., conveniva in giudizio la Regione ed altri, dinanzi al Tribunale di Castrovillari, Sez. lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; EVIDENZIATO quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L. R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Castrovillari, Sez. lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Cava Maria contro la Regione Calabria; — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Castrovillari, Sez. lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Blumetti Maria Angela contro la Regione Calabria; 10932 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale, nonché quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto avvocato, l’avv. Gianluca Gallo, del foro di Castrovillari, con studio in Cassano Jonio (CS), via Amendola n. 184, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali espletate. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale, nonché quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto avvocato, l’avv. Gianluca Gallo, del foro di Castrovillari, con studio in Cassano Jonio (CS), via Amendola n. 184, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali espletate. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3014 del 26 marzo 2002 DECRETO n. 3015 del 26 marzo 2002 CT n. 485/2002 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro − Gnesotti Rosina c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale. CT n. 467/02 – Tribunale di Rossano – Sezione lavoro − Bauleo Achiropita c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE Gnesotti Rosina, con ricorso notificato alla Regione Calabria in persona del suo Presidente p.t., conveniva in giudizio la Regione ed altri, dinanzi al Tribunale di Castrovillari, Sez. lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; PREMESSO CHE Bauleo Achiropita, con ricorso notificato alla Regione Calabria in persona del suo Presidente p.t., conveniva in giudizio la Regione ed altri, dinanzi al Tribunale di Rossano, Sez. lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; EVIDENZIATO quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio; EVIDENZIATO quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L. R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L. R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Castrovillari, Sez. lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Gnesotti Rosina contro la Regione Calabria; — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Rossano, Sez. lavoro, per resistere alle pretese di Bauleo Achiropita contro la Regione Calabria; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale, nonché quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto avvocato, l’avv. Natale Graziano, del foro di Rossano, con studio in Rossano Scalo (CS), al viale Regina Margherita n. 221, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 10933 — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale, nonché quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto avvocato, l’avv. Natale Graziano, del foro di Rossano, con studio in Rossano Scalo (CS) al viale Regina Margherita n. 221, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3016 del 26 marzo 2002 DECRETO n. 3017 del 26 marzo 2002 CT n. 466/02 – Tribunale di Rossano – Sezione lavoro − Federico Vincenzo c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale. CT n. 536/02 – Tribunale di Cosenza – Sezione lavoro Rizzuti Adelina c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE Federico Vincenzo, con ricorso notificato alla Regione Calabria in persona del suo Presidente p.t., conveniva in giudizio la Regione ed altri, dinanzi al Tribunale di Rossano, Sez. lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 20/2/2002 Rizzuti Adelina conveniva in giudizio la Regione Calabria in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Cosenza, Sez. lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; EVIDENZIATO quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio; EVIDENZIATO quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L. R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L. R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Rossano, Sez. lavoro, per resistere alle pretese di Federico Vincenzo contro la Regione Calabria; — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al tribunale di Cosenza, Sez. lavoro, per resistere alle pretese di Rizzuti Adelina contro la Regione Calabria; 10934 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale, nonché quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto avvocato, l’avv. Mariella Clarizio, del foro di Cosenza, con studio in Cosenza, piazza Papa Giovanni XXIII n. 12, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. EVIDENZIATO, altresı̀, l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3018 del 26 marzo 2002 Cont. 1045/02 – TAR Calabria – Catanzaro – Ricorso – Vito Lorenzo + 29 c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Incarico all’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 18/3/2002, i sigg.ri Vito Lorenzo, Cozza Claudia, Sollazzo Domenica, Altimari Luigina, Marasco Francesco, Costa Alberto, Straticò Maria, Manna Isabella, Rovella Amedeo, Corigliano Vittoria, Perciaccante Mario Gaetano, Porco Anna Marcella, Incamicia Rosaria, Malara Demetrio, Pitarresi Domenico, Ambrogio Luigi, Delfino Caterina, Coppola Filomena, Commisso Elena, Laganà Vanda, Cuoco Antonio, Olivo M. Luisa, Strano Giuseppina, Bianco Salvatore, Lampasi Gabriella, Scalise Caterina, Fregola Maria Anna, Borelli Anna, Cristiano Ivana e Sorgenti Giovanni, rappresentati e difesi dall’avv. Natalina Raffaelli, hanno proposto ricorso al TAR Calabria – Catanzaro – contro la Regione Calabria e nei confronti di: Calabretta Giuseppe, Trotta Antonietta, Monaco Francesco, Augello Giancarlo, Mirarchi Aldo e Nisticò Cesare, avverso i seguenti atti: decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 4 Organizzazione e Personale della Regione Calabria n. 5058 dell’1/6/2001, il decreto del medesimo Dirigente n. 4813 del 25/5/2001, la delibera della G.R. n. 321 del 17/4/2001, la delibera della G.R. n. 490 del 31/5/2001, i bandi di concorso interno a 63 posti di Dirigente, i DD.DD.GG. n. 8761 del 13/9/2001, n. 11199 dell’8/11/2001, n. 12111 del 23/11/2001 e n. 12312 del 27/11/2001 di nomina della Commissione esaminatrice e n. 10170 del 19/10/2001 di approvazione degli elenchi dei candidati ammessi, i verbali e gli atti tutti della Commissione giudicatrice e la graduatoria di merito, gli atti relativi all’istruttoria compiuta dal Dipartimento Organizzazione e Personale per la valutazione dei titoli dei concorrenti, i DD.DD.GG. n. 14882, 14883, 14884, 14885 del 31/12/2001, la delibera del G.R., non conosciuta, di nomina ed assegnazione dei vincitori, i DD.DD.GG. n. 2363/01, 2364/01 e 2371/01 sconosciuti e ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale e, per quanto di rilevanza, la delibera della G.R. n. 179 del 6/3/2001 in parte de qua; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dei ricorrenti, ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al TAR Calabria – Catanzaro – per resistere alle pretese del sig. Vito Lorenzo + 29 contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3019 del 26 marzo 2002 Cont. n. 1044/02 – TAR Calabria – Catanzaro – Ricorso – Dr. Giuseppe De Bonis c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina difensore – Incarico all’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 18/3/2002, il Dr. Giuseppe De Bonis, rappresentato e difeso dall’avv. Natalina Raffaelli, ha proposto ricorso al TAR Calabria – Catanzaro – contro la Regione Calabria e nei confronti di: Calabretta Giuseppe, Trotta Antonietta, Monaco Francesco, Spanti Benito, Gallo Aldo e Di Gesù Concettina, avverso i seguenti atti: decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 4 Organizzazione e Personale della Regione Calabria n. 5058 dell’1/6/2001, il decreto del medesimo Dirigente n. 4813 del 25/5/2001, la delibera della G.R. n. 321 del 17/4/2001, la delibera della G.R. n. 490 del 31/ 5/2001, i bandi di concorso interno a 63 posti di Dirigente, i DD.DD.GG. n. 8761 del 13/9/2001, n. 11199 dell’8/11/2001, n. 12111 del 23/11/2001 e n. 12312 del 27/11/2001 di nomina della Commissione esaminatrice e n. 10170 del 19/10/2001 di approvazione degli elenchi dei candidati ammessi, i verbali e gli atti tutti della Commissione giudicatrice e la graduatoria di merito, gli atti relativi all’istruttoria compiuta dal Dipartimento Organizzazione e Personale per la valutazione dei titoli dei concorrenti, i DD.DD.GG. n. 14882, 14883, 14884, 14885 del 31/12/2001, la delibera della G.R. non conosciuta, di nomina ed assegnazione dei vincitori, i DD.DD.GG. n. 2363/01, 2364/01 e 2371/01 sconosciuti e ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale e, per quanto di rilevanza, la delibera della G.R. n.179 del 6/3/2001 in parte de qua; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente, ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO, altresı̀, l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; 10935 VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di proporre appello avverso la sentenza n. 119/2002 emessa dal G.U. del tribunale di Catanzaro, per resistere alle pretese della sig.ra Stumpo Anna Maria Rosaria contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 DECRETA Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al TAR Calabria – Catanzaro – per resistere alle pretese del Dr. Giuseppe De Bonis contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3020 del 26 marzo 2002 Cont. n. 4385/94 – Tribunale Civile di Catanzaro – Sentenza n. 119/2002 nella causa Regione Calabria c/Stumpo Anna Maria Rosaria – Determinazione di proporre appello e nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto di citazione notificato in data 5/10/ 1996, la Regione Calabria, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Maria Gallo, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Pretore di Catanzaro, la sig.ra Stumpo Anna Maria Rosaria, per sentirla condannare alla restituzione delle somme da quest’ultima indebitamente percepite a titolo di aiuto per il ritiro dei terreni seminativi destinati alla produzione, previsto dal Reg. CEE 1094/88 e 1272/88, oltre interessi, spese e competenze del giudizio; CHE con sentenza n. 119/2002, depositata in data 25/1/2002, il G.U. del Tribunale di Catanzaro ha rigettato la domanda proposta dalla Regione Calabria compensando interamente tra le parti le spese del giudizio; CONSIDERATO che le motivazioni addotte dal G.U. del tribunale di Catanzaro nella succitata sentenza non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di proporre appello avverso la stessa per resistere alle pretese dell’appellata, ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; DECRETO n. 3021 del 26 marzo 2002 Cont. n. 2042/95 – Tribunale Civile di Catanzaro – «Aurora» Società Coop. di Trasporto a r.l. c/Regione Calabria – Sostituzione Avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con delibera di G.R. n. 3883 del 10/7/1995, l’avv. Francesco Saverio Bonacci, all’epoca facente parte del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale, veniva incaricato di rappresentare e difendere la Regione Calabria nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Catanzaro dall’Aurora Società Coop. di Trasporto a r.l. contro la Regione medesima, teso ad ottenere il pagamento della somma ingiunta con decreto ingiuntivo n. 695/1995 notificato in data 26 aprile 1995; CHE l’avv. Francesco Saverio Bonacci non fa più parte dell’Avvocatura regionale e, pertanto, appare opportuno provvedere alla sostituzione del predetto professionista con altro avvocato attualmente facente parte del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di sostituire l’avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale, nel giudizio di cui in premessa attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 10936 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 3022 del 26 marzo 2002 Cont. n. 5078/95 – Tribunale Civile di Vibo Valentia – (già Pretura di Vibo Valentia sez. dist. di Tropea) – Vinci Pantaleone + 1 c/Regione Calabria ed altri – Sostituzione avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Enrico Ventrice dell’Avvocatura regionale. seppe Foceri in ordine ad un risarcimento di presunti danni causati ad un immobile di proprietà dello stesso, dalla fuoriuscita di acqua da un serbatoio idrico; CHE con il provvedimento sopra descritto venne affidato all’avv. Francesco Saverio Bonacci dell’Avvocatura regionale, l’incarico di rappresentare e difendere la Regione Calabria nel giudizio medesimo; IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con delibera di G.R. n. 576 del 6/2/1996, l’avv. Francesco Saverio Bonacci, all’epoca facente parte del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale, veniva incaricato di rappresentare e difendere la Regione Calabria nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia (già Pretura di Vibo Valentia – sez. dist. di Tropea), dai sigg.ri Vinci Pantaleone e Corso Pasqualina, in qualità, contro la Regione medesima e la Compagnia di Assicurazioni Generali S.p.A., con atto di citazione notificato in data 9/10/1995, avente ad oggetto: risarcimento danni; CHE l’avv. Francesco Saverio Bonacci non fa più parte dell’Avvocatura regionale e, pertanto, appare opportuno provvedere alla sostituzione del predetto professionista con altro avvocato attualmente facente parte del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA RILEVATO CHE l’avvocato sopra indicato attualmente è stato assegnato ad altro Dipartimento e che la causa è tuttora in corso; RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla sostituzione dell’Avv. Francesco Saverio Bonacci, con altro avvocato appartenente al ruolo professionale dell’Avvocatura regionale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, in sostituzione dell’avv. Francesco Saverio Bonacci, l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3024 del 26 marzo 2002 — per i motivi sopra evidenziati di sostituire l’avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Enrico Ventrice dell’Avvocatura regionale, nel giudizio di cui in premessa attualmente pendente dinanzi al tribunale di Vibo Valentia. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Cont. n. 290/94 – Tribunale di Catanzaro – United Travel Tours c/Regione Calabria – Determinazione di sostituire l’avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3023 del 26 marzo 2002 Cont. n. 2144/99 – Tribunale civile di Catanzaro – Foceri Giuseppe c/Regione Calabria – Determinazione di sostituire l’avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con decreto n. 382 in data 15 novembre 1999 del Dirigente Generale pro-tempore dell’Avvocatura regionale, venne stabilito di costituirsi in giudizio, proposto davanti al Tribunale Civile di Catanzaro, con atto di citazione notificato in data 5 novembre 1999, per resistere alle pretese del sig. Giu- PREMESSO CHE con propria deliberazione n. 4863 in data 10 ottobre 1994, la Giunta regionale stabilı̀ di ratificare il mandato rilasciato dal Presidente della G.R. relativo all’opposizione in giudizio del decreto ingiuntivo n. 120/94 emesso nei confronti dell’Amministrazione regionale dal Tribunale di Catanzaro su istanza della United Travel Tours per il pagamento della somma di lire 38.875.950, confermando la nomina di procuratore e difensore all’avv. Francesco Saverio Bonacci del Settore legale regionale; CONSIDERATO che l’avvocato sopra indicato attualmente è stato assegnato ad altro Dipartimento e che la causa è tuttora in corso; RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla sostituzione dell’Avv. Francesco Saverio Bonacci, con altro avvocato appartenente al ruolo professionale dell’Avvocatura regionale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, in sostituzione dell’avv. Francesco Saverio Bonacci, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. 10937 1999, veniva stabilito di resistere alla citazione della sig.ra Antonia Cianflone, notificata in data 5 maggio 1999, con la quale veniva adito il Tribunale di Catanzaro per ottenere la condanna dell’Amministrazione regionale + altri al risarcimento del danno ed alla corresponsione degli indennizzi di legge, derivanti da un ricovero ospedaliero avvenuto nel corso dell’anno 1985; Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3025 del 26 marzo 2002 Cont. n. 1809/94 – Tribunale di Catanzaro – SEA s.n.c. c/Regione Calabria – Determinazione di sostituire l’avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con propria deliberazione, la Giunta regionale stabilı̀ di autorizzare il suo Presidente a proporre opposizione in giudizio avverso il decreto ingiuntivo n. 827/94 emesso nei confronti dell’Amministrazione regionale dal Tribunale di Catanzaro, su istanza della SEA s.n.c. per il pagamento della somma di lire 19.500.000, decidendo di affidare l’incarico di rappresentanza e difesa all’avv. Francesco Saverio Bonacci del Settore legale regionale; RILEVATO CHE l’avvocato sopra indicato attualmente è stato assegnato ad altro Dipartimento e che la causa è tuttora in corso; RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla sostituzione dell’Avv. Francesco Saverio Bonacci, con altro avvocato appartenente al ruolo professionale dell’Avvocatura regionale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, in sostituzione dell’avv. Francesco Saverio Bonacci, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. CHE, con il medesimo provvedimento, inoltre, veniva stabilito di affidare l’incarico di rappresentanza e difesa all’avv. Francesco Saverio Bonacci dell’Avvocatura regionale; CONSIDERATO che l’avvocato sopra indicato attualmente è stato assegnato ad altro Dipartimento e che la causa è tuttora in corso; RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla sostituzione dell’Avv. Francesco Saverio Bonacci, con altro avvocato appartenente al ruolo professionale dell’Avvocatura regionale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, in sostituzione dell’avv. Francesco Saverio Bonacci, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3027 del 26 marzo 2002 Cont. n. 2040/95 – Tribunale di Catanzaro – Audino Luigi c/Regione Calabria – Determinazione di sostituire l’avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3026 del 26 marzo 2002 Cont. n. 991/99 – Tribunale di Catanzaro – Cianflone Antonia c/Regione Calabria – Determinazione di sostituire l’Avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con decreto del Dirigente Generale protempore dell’Avvocatura regionale n. 126 in data 3 settembre PREMESSO CHE con propria deliberazione n. 3884 in data 10 luglio 1995, la Giunta regionale stabilı̀ di autorizzare il suo Presidente a proporre opposizione in giudizio avverso il decreto ingiuntivo n. 696/95 emesso nei confronti dell’Amministrazione regionale dal Tribunale di Catanzaro, su istanza della ditta Audino Luigi per il pagamento della somma di lire 29.411.579, decidendo di affidare il relativo incarico all’avv. Francesco Saverio Bonacci del Settore legale regionale; CONSIDERATO che l’avvocato sopra indicato attualmente è stato assegnato ad altro Dipartimento e che la causa è tuttora in corso; RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla sostituzione dell’Avv. Francesco Saverio Bonacci, con altro avvocato appartenente al ruolo professionale dell’Avvocatura regionale; 10938 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, in sostituzione dell’avv. Francesco Saverio Bonacci, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3028 del 26 marzo 2002 Cont. n. 5570/94 – Tribunale civile di Catanzaro – ENAIP Calabria c/Regione Calabria ed altri – Sostituzione avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con delibera di G.R. n. 349 del 6/2/1995, l’avv. Francesco Saverio Bonacci, all’epoca facente parte del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale, veniva incaricato di rappresentare e difendere la Regione Calabria nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Catanzaro, dall’ENAIP Calabria contro la Regione medesima, testo ad ottenere il pagamento della somma ingiunta con decreto ingiuntivo n. 2167/1994 notificato in data 27 dicembre 1994; CHE l’avv. Francesco Saverio Bonacci non fa più parte dell’Avvocatura regionale e, pertanto, appare opportuno provvedere alla sostituzione del predetto professionista con altro avvocato attualmente facente parte del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETO n. 3030 del 26 marzo 2002 Sentenza n. 454/01 del Tribunale di Vibo Valentia – Barbieri Rosa c/Regione Calabria (Dipartimento lavori pubblici) – Determinazione di promuovere appello davanti alla Corte di appello di Catanzaro – Conferimento incarico all’Avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con sentenza n. 454/01 il Tribunale di Vibo Valentia ha condannato la Regione Calabria, (contumace) in persona del legale rappresentante p.t. a pagare a favore della parte attrice sig.ra Barberi Rosa la somma di lire 21.500.000, oltre rivalutazione ed interessi legali dal luglio 1998 fino al soddisfo, alla rifusione delle spese liquidate in lire 3.000.000, oltre interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo, nonché al pagamento della somma di lire 4.794.800 per le spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del difensore distrattario; CONSIDERATO che la suindicata sentenza si appalesa nulla per inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo e che pertanto si evidenzia la necessità di promuovere appello per i motivi sopra richiamati e per gli ulteriori profili di illegittimità che dovessero ravvisarsi ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale (Dipartimento Lavori Pubblici); VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di promuovere appello davanti alla Corte di appello di Catanzaro avverso la sentenza n. 454/01 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, nella causa civile iscritta al n.r.g. 163/99 promossa dalla sig.ra Barberi Rosa contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di sostituire l’avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale, nel giudizio di cui in premessa attualmente pendente dinanzi al tribunale di Catanzaro – Sez. stralcio. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3031 del 26 marzo 2002 CT. n. 2746/01 – Tribunale di Cosenza – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Guercio Gianfranco c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 21/12/2001, il sig. Guercio Gianfranco, rappresentato e difeso dall’avv. Maria 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 Maddalena Giungato, ha proposto ricorso al Tribunale di Cosenza contro Regione Calabria e Ministero della Sanità, affinché l’adito Tribunale voglia previo riconoscimento del diritto all’indennizzo ex L. 210/92 da parte della ricorrente, condannare i convenuti al pagamento della prestazione richiesta; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Cosenza – Sez. lavoro, per resistere alle pretese del sig. Guercio Gianfranco contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale, nonché delegato della stessa e suo domiciliatario l’avv. Maria Gabriella Cannataro del Foro di Cosenza. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 10939 EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Cosenza – Sez. lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Siciliano Teresa contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale, nonché delegato della stessa e suo domiciliatario l’avv. Maria Gabriella Cannataro del Foro di Cosenza. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3033 del 26 marzo 2002 CT n. 2744/01 – Tribunale di Cosenza – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Prete Silvana c/Regione Calabria (Dipartimento sanità) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella. IL DIRIGENTE GENERALE DECRETO n. 3032 del 26 marzo 2002 CT n. 2745/01 – Tribunale di Cosenza – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Siciliano Teresa c/Regione Calabria (Dipartimento servizi sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 21/12/2001, la sig.ra Siciliano Teresa, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Maddalena Giungato, ha proposto ricorso al Tribunale di Cosenza contro Regione Calabria e Ministero della Sanità, affinché l’adito tribunale voglia previo riconoscimento del diritto all’indennizzo ex L. 210/92 da parte della ricorrente, condannare i convenuti al pagamento della prestazione richiesta; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; PREMESSO CHE con atto notificato in data 13/9/2001, la sig.ra Prete Silvana, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Maddalena Giungato, ha proposto ricorso al Tribunale di Cosenza contro Regione Calabria e Ministero della Sanità, affinché l’adito tribunale voglia previo riconoscimento del diritto all’indennizzo ex L. 210/92 da parte della ricorrente, condannare i convenuti al pagamento della prestazione richiesta; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; 10940 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Cosenza – Sez. lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Prete Silvana contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale, nonché delegato della stessa e suo domiciliatario l’avv. Maria Gabriella Cannataro del Foro di Cosenza. — di nominare procuratori e difensori della Regione Calabria, l’avv. Domenico Gullo e l’avv. Paolo Falduto dell’Avvocatura regionale, nonché quale procuratore domiciliatario e delegato dei primi (con facoltà disgiunte secondo le rispettive competenze) l’avv. Roberto Esposito, con studio in Napoli al c.so Umberto 1° n. 259. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3034 del 26 marzo 2002 CT n. 2672/01 – Atto di citazione Spadafora Pasquale + 3 c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo ed all’avv. Paolo Falduto dell’Avvocatura regionale, con delega e domiciliazione esterna all’avv. Roberto Esposito. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 17/12/2001, ad istanza dei sigg.ri Spadafora Pasquale, Spadafora Giovanni, Spadafora Giuliana e De Vuono Rita (quest’ultima in proprio e quale esercente la potestà sul minore Spadafora Biagio), rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Greco, la Regione Calabria, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, veniva convenuta davanti al tribunale regionale delle Acque pubbliche presso la Corte d’appello di Napoli, per ottenere il risarcimento del danno (in ragione della quota indivisa pari ai 2/3 della loro titolarità) conseguente all’occupazione di terreno alla località Serra Longa del comune di S. Giovanni in Fiore, disposta per l’esecuzione dei lavori di costruzione dell’acquedotto Sila Badiale, oltre accessori di legge e spese giudiziali; CONSIDERATO che si presenta la necessità di resistere alle pretese delle parti attrici ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO quindi l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi davanti al Tribunale di Paola nel giudizio di cui in epigrafe; DECRETO n. 3035 del 26 marzo 2002 CT n. 304/1995 – Tribunale di Catanzaro G.E. – Ordinanza di assegnazione nella proceduta esecutiva 2501/00 – Scalzi Antonio c/Regione Calabria – Determinazione di opposizione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE il sig. Scalzi Antonio, ha promosso procedura esecutiva mobiliare, n. 2501/00, innanzi il Tribunale di Catanzaro G.E., con atto di pignoramento ex 543 cpc del 15/ 23.10.2000, in virtù ed esecuzione di D.I. 22/95 emesso dal Pretore di Catanzaro G.d.L., nonché precetto del 7/24.7.2000 per l’importo complessivo di lire 2.708.790 di cui lire 1.201.790 per capitale, lire 395.587 per interessi, ed oltre spese, iva e cap.; CHE detta procedura si concludeva con ordinanza del 12/7/ 2001, notificata il 19/3/2002, per l’importo di lire 4.585.438 di cui «lire 3.909.790 come da precetto, compreso interessi maturati al saldo e lire 675.648 per spese»; CONSIDERATO che il detto importo, anche tenuto conto degli ulteriori interessi maturati, appare manifestamente ingiustificato ed erroneo, e che, pertanto, si appalesa la necessità di proporre, comunque, opposizione per resistere alle pretese di parte procedente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a proporre opposizione nella procedura esecutiva de qua avverso la predetta ordinanza; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati, di proporre opposizione avverso la ordinanza di assegnazione di cui in premessa, avanti al Tribunale di Catanzaro G.E., per resistere alle pretese del sig. Scalzi Francesco; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 — di nominare difensore della Regione Calabria l’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale. 10941 VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; PRESO ATTO che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 127/97, non è soggetto a controllo; DECRETO n. 3036 del 26 marzo 2002 CT dal n. 853 al n. 867/02 – Tribunale di Catanzaro – N. 15 decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Catanzaro in favore di Alampi Teresa, Alessi Ornella, Alessio Leopoldo, Altomonte Giovanni, Araniti Francesco, Barreca Domenico, Bellantoni Enzo, Bellantoni Pietro, Bertuello Claudio, Bova Domenico, Calabrese Antonia, Calabrò Francesca, Cambareri Domenico, Canale Clelia Carmela e Catalano Antonio c/Regione Calabria (Dipartimento personale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con 15 decreti ingiuntivi, nn. 103/02, 104/02, 105/02, 106/02, 107/02, 108/02, 109/02, 110/02, 111/02, 112/02, 113/02, 114/02, 115/02, 116/02 e 117/02, tutti depositati in data 8 febbraio 2002 e notificati in data 11 marzo 2002, il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Catanzaro ingiungeva alla Regione Calabria di pagare, in favore dei sigg. Alampi Teresa, Alessi Ornella, Alessio Leopoldo, Altomonte Giovanni, Araniti Francesco, Barreca Domenico, Bellantoni Enzo, Bellantoni Pietro, Bertuello Claudio, Bova Domenico, Calabrese Antonia, Calabrò Francesca, Cambareri Domenico, Canale Clelia Carmela e Catalano Antonio, le somme rispettivamente indicate nei decreti ingiuntivi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo nei limiti di cui alla L. n. 724/94, oltre spese e competenze della procedura monitoria, liquidate come dai singoli decreti ingiuntivi, oltre IVA, CPA e 10% spese generali, come per legge; CHE il credito vantato e preteso dai singoli istanti, tutti dipendenti della Regione Calabria consiste nel presunto mancato pagamento di emolumenti, oltre interessi e rivalutazione, inerenti al periodo di lavoro cd. “pre-ruolo” e risalenti nel tempo quanto meno alla data del 30/6/1981; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate, in quanto è ormai intervenuta la prescrizione del credito vantato, peraltro irrinunciabile in materia, come nel caso, di crediti derivanti dal rapporto di pubblico impiego; che la domanda è comunque infondata nel merito, ritenuta l’illegittimità degli atti su cui si fonda la pretesa delle parti ricorrenti; è agevole rilevare peraltro il difetto di giurisdizione del giudice adito, nonché la sua incompetenza territoriale. Occorre pertanto proporre opposizione ai decreti ingiuntivi notificati, al fine di chiederne la nullità e/o la revoca; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti, amministrativi e non, emanati: DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di proporre opposizione ai decreti ingiuntivi di cui in premessa, emessi tutti dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di Catanzaro e notificati in data 11 marzo 2002, in favore dei sigg. Alampi Teresa, Alessi Ornella, Alessio Leopoldo, Altomonte Giovanni, Araniti Francesco, Barreca Domenico, Bellantoni Enzo, Bellantoni Pietro, Bertuello Claudio, Bova Domenico, Calabrese Antonia, Calabrò Francesca, Cambareri Domenico, Canale Clelia Carmela e Catalano Antonio contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale; — di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 127/97, non è soggetto a controllo. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3037 del 26 marzo 2002 CT n. 306/2002 – Atto di citazione avanti al tribunale di Catanzaro, promosso da Zavaglia Antonio – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Enrico Ventrice. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE in data 6/2/2002 è stato notificato atto di citazione su istanza del sig. Zavaglia Antonio per ottenere il risarcimento del danno causato a dire dell’attore dalla cessazione dell’attività di gestione del bar – tavola calda presso gli uffici della Regione Calabria; RITENUTO CHE appare opportuna la costituzione in giudizio per resistere alla domanda, che appare infondata, VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; 10942 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETA DECRETO n. 3039 del 26 marzo 2002 — per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi in giudizio nel procedimento civile promosso da Zavaglia Antonio e di resistere alla domanda; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, nel predetto procedimento, l’avv. Enrico Ventrice dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera CT n. 721/2002 – Atto di citazione avanti al Tribunale di Vibo Valentia – Sezione staccata di Tropea, promosso da Restuccia Sapienza – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina del difensore – Conferimento dell’incarico all’avv. Enrico Ventrice. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE in data 28/2/2002 è stato notificato atto di citazione su istanza della sig.ra Restuccia Sapienza per ottenere il risarcimento del danno causato a dire dell’attrice dalla rottura di una condotta idrica; RITENUTO CHE appare opportuna la costituzione in giudizio per resistere alla domanda, che appare infondata, DECRETO n. 3038 del 26 marzo 2002 CT n. 720/2002 – Atto di citazione avanti al Tribunale di Vibo Valentia – Sezione staccata di Tropea, promosso da Zappia Salvatore Giovanni, Vecchio Lucia e Ionadi Domenico – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina del difensore – Conferimento dell’incarico all’avv. Enrico Ventrice. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE in data 28/2/2002 è stato notificato atto di citazione su istanza dei sigg.ri Zappia Salvatore Giovanni, Vecchio Lucia e Ionadi Domenico, con cui la Regione Calabria è stata convenuta in giudizio per ottenere il risarcimento del danno causato a dire degli attori dalla rottura di una condotta idrica; RITENUTO CHE appare opportuna la costituzione in giudizio per resistere alla domanda, che appare infondata, VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi in giudizio nel procedimento civile promosso da Restucci Sapienza e di resistere alla domanda; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, nel predetto procedimento, l’avv. Enrico Ventrice dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi in giudizio nel procedimento civile promosso da Zappia Salvatore Giovanni, Vecchio Lucia e Ionadi Domenico e di resistere alla domanda; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, nel predetto procedimento, l’avv. Enrico Ventrice dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3040 del 26 marzo 2002 CT nn. da 880 a 896/2002 – Tribunale di Catanzaro giudice del lavoro, Giuffrida Sebastiano – D.I. n. 130/02; Giuffrida Rita – D.I. n. 131/02; Greco Giuseppa – D.I. n. 132/02; Idone Grazia – D.I. n. 133/02; Iiriti Giovanni – D.I. n. 134/02; Madafferi Vincenzo – D.I. n. 135/02; Malara Gaetano – D.I. n. 136/02; Malara Giovanna – D.I. n. 137/02; Marino Demetrio − D.I. n. 138/02; Marra Giuseppe – D.I. n. 139/02; Mazza Beniamino – D.I. n. 140/02; Mincica Carmela – D.I. n. 141/02; Minniti Domenico – D.I. n. 142/02; Morabito Santina – D.I. n. 143/02; Muritano Antonio – D.I. n. 144/02; Patamia Maria Carmela – D.I. n. 145/02 e Paviglianiti Giovanni – D.I. n. 146/02 c/Regione Calabria – Determinazione di opposizione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo: IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE sulle istanze dei sigg. Giuffrida Sebastiano (D.I. n.. 130/02); Giuffrida Rita (D.I. n. 131/02); Greco Giuseppa (D.I. n. 132/02); Idone Grazia (D.I. n. 133/02); Iiriti Giovanni 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 (D.I. n.134/02); Madafferi Vincenzo (D.I. n. 135/02); Malara Gaetano (D.I. n. 136/02); Malara Giovanna (D.I. n. 137/02); Marino Demetrio (D.I. n. 138/02); Marra Giuseppe (D.I. n. 139/02); Mazza Beniamino (D.I. n. 140/02); Mincica Carmela (D.I. n. 141/02); Minniti Domenico (D.I. n. 142/02); Morabito Santina (D.I. n. 143/02); Muritano Antonio (D.I. n. 144/02); Patamia Maria Carmela (D.I. n. 145/02) e Paviglianiti Giovanni (D.I. n. 146/02), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Gabriella Ruggiero e Maurizio Romolo, il Tribunale di Catanzaro – Sez. lavoro ha emesso, il giorno 8/2/2002, ad eccezione del primo emesso il 7/2/2002, i summenzionati DD.II., notificati in data 11 marzo 2002, con i quali si ingiunge alla Regione Calabria il pagamento di somme in dipendenza di pretesi emolumenti relativi al periodo pre-ruolo, oltre interessi, rivalutazione e spese del procedimento distratte in favore dei procuratori antistatari; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate, anche in ordine a possibili profili di difetto di giurisdizione, decadenza, prescrizione dei crediti vantati ed erroneo calcolo dei medesimi e che pertanto, si appalesa la necessità di proporre opposizione per resistere alle pretese dei ricorrenti ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione ad opporsi ai DD.II. de quibus; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati, di proporre opposizione, avverso il DD.II di cui in premessa, avanti al Tribunale di Catanzaro Giudice del lavoro, per resistere alle pretese dei sigg. Giuffrida Sebastiano (D.I. n.. 130/02); Giuffrida Rita (D.I. n. 131/ 02); Greco Giuseppa (D.I. n. 132/02); Idone Grazia (D.I. n. 133/ 02); Iiriti Giovanni (D.I. n.134/02); Madafferi Vincenzo (D.I. n. 135/02); Malara Gaetano (D.I. n. 136/02); Malara Giovanna (D.I. n. 137/02); Marino Demetrio (D.I. n. 138/02); Marra Giuseppe (D.I. n. 139/02); Mazza Beniamino (D.I. n. 140/02); Mincica Carmela (D.I. n. 141/02); Minniti Domenico (D.I. n. 142/ 02); Morabito Santina (D.I. n. 143/02); Muritano Antonio (D.I. n. 144/02); Patamia Maria Carmela (D.I. n. 145/02) e Paviglianiti Giovanni (D.I. n. 146/02); 10943 DECRETO n. 3041 del 26 marzo 2002 CT n. 815/02 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Barberio Fabio c/Regione Calabria (Dipartimento Sanità) ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 7/2/2002, unitamente al verbale di integrazione del contraddittorio, il sig. Barberio Fabio conveniva in giudizio la Regione Calabria in persona del suo Presidente p.t. ed altri, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Sez. lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all’indennizzo ai sensi della L. n. 210/92 e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento delle relative provvidenze economiche; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Catanzaro, Sez. lavoro, per resistere alle pretese del sig. Barberio Fabio contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3042 del 26 marzo 2002 -– di nominare difensore della Regione Calabria l’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera CT n. 816/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del lavoro – Imbrogno Giuseppe + altri in qualità di eredi di Amato Maria Sofia c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 8/3/2002, i sig.ri Imbrogno Giuseppe, Imbrogno Claudio, Imbrogno Gio- 10944 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 vanni, Imbrogno Massimo, in qualità di eredi di Amato Maria Sofia, convenivano in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t. ed altri dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Sez. lavoro al fine di ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità civile con diritto all’indennità di accompagnamento, al momento della presentazione della domanda, di Amato Maria Sofia con diritto, in loro favore, alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale civile di Catanzaro – Sez. lavoro, per resistere alle pretese del sig. Imbrogno Giuseppe + altri in qualità di eredi di Amato Maria Sofia; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale Civile di Cosenza, Sez. lavoro, per resistere alle pretese del sig. Ponti Antonio contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale, nonché quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto avvocato l’avv. Maria Trifilio, del foro di Cosenza, con studio in Rende (CS) alla via Adige n. 1, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. DECRETO n. 3044 del 26 marzo 2002 Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera CT n. 818/02 – Atto di Citazione – Giudice di pace di Catanzaro – Loria Rosario c/Regione Calabria (Dipartimento Agricoltura) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE DECRETO n. 3043 del 26 marzo 2002 CT n. 901/02 – Ricorso al Tribunale Civile di Cosenza, Sez. lavoro – Ponti Antonio c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 11/3/2002, il sig. Ponti Antonio, conveniva in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., ed altri dinanzi al Tribunale di Cosenza, Sez. Lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna della Amministrazione convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; PREMESSO CHE con atto notificato in data 7 marzo 2002 il sig. Loria Rosario, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Caputo, ha citato la Regione Calabria a comparire, davanti al Giudice di Pace di Catanzaro, all’udienza del 26/4/02, affinché l’adito Giudice voglia condannare la Regione Calabria al pagamento C 568,10 oltre interessi legali, a titolo di risarcimento danni per la morte di cinque capre e un montone causata da morsi di lupi o canidi, nonché al pagamento per le competenze e onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; 10945 DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Giudice di Pace di Catanzaro, per resistere alle pretese del sig. Loria Rosario contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Giudice di Pace di Catanzaro, per resistere alle pretese del sig. Loria Rosario contro la Regione Calabria; Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 DECRETO n. 3046 del 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3045 del 26 marzo 2002 CT n. 817/02 – Atto di Citazione – Giudice di pace di Catanzaro – Loria Rosario c/Regione Calabria (Dipartimento Agricoltura) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 7 marzo 2002 il sig. Loria Rosario, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Caputo, ha citato la Regione Calabria a comparire, davanti al Giudice di Pace di Catanzaro, all’udienza del 26/4/02, affinché l’adito Giudice voglia condannare la Regione Calabria al pagamento C 568,10 oltre interessi legali , a titolo di risarcimento danni per la morte di un vitello causata da morsi di lupi o canidi, nonché al pagamento per le competenze e onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore; CT n. 819/02 – Atto di Citazione – Giudice di pace di Catanzaro – Vona Romano c/Regione Calabria (Dipartimento Agricoltura) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 7 marzo 2002 il sig. Vona Romano, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Caputo, ha citato la Regione Calabria a comparire, davanti al Giudice di Pace di Catanzaro, all’udienza del 26/4/02, affinché l’adito Giudice voglia condannare la Regione Calabria al pagamento C 568,10 oltre interessi legali , a titolo di risarcimento danni per la morte di tre capre causata da morsi di lupi o canidi, nonché al pagamento per le competenze e onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Giudice di Pace di Catanzaro, per resistere alle pretese del sig. Vona Romano contro la Regione Calabria; 10946 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3048 del 26 marzo 2002 CT n. 803/2002 – Ricorso al TAR di Catanzaro dalla società Nautica De Maria S.a.s., per l’accesso agli atti del procedimento amministrativo di aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione del porto di Diamante – Determinazione di resistere in giudizio e nomina del difensore – Conferimento dell’incarico all’avv. Enrico Ventrice. IL DIRIGENTE GENERALE DECRETO n. 3047 del 26 marzo 2002 CT n. 897/02 – Ricorso al Tribunale civile di Castrovillari, Sez. lavoro – Chilla Rosina c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna. PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 7/3/2002, la società Nautica De Maria S.a.s., ha proposto ricorso avverso il diniego di accesso agli atti del procedimento amministrativo di aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione del porto di Diamante; VISTA la relazione trasmessa dal Dipartimento competente e la documentazione allegata; IL DIRIGENTE GENERALE RITENUTO CHE la domanda non appare fondata; PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 11/2/2002, la sig.ra Chilla Rosina conveniva in giudizio la Regione Calabria in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Castrovillari, Sez. lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento servizi sociali) a costituirsi nel giudizio; EVIDENZIATO l’interesse della Regione a costituirsi in giudizio per opporsi al ricorso e difendere l’operato dell’Amministrazione; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi in giudizio nel procedimento instaurato dalla società Nautica De Maria S.a.s. avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro e di resistere al ricorso; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, nel predetto procedimento, l’avv. Enrico Ventrice dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale Civile di Castrovillari, Sez. lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Chilla Rosina contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale, nonché quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto avvocato l’avv. Maria Trifilio, del foro di Cosenza, con studio in Rende (CS) alla via Adige n. 1, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3049 del 26 marzo 2002 CT n. 898/02 – Ricorso al Tribunale Civile di Cosenza, Sez. lavoro – Gaudio Maria c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 11/2/2002, la sig.ra Gaudio Maria conveniva in giudizio la Regione Calabria 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Cosenza, Sez. lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; 10947 CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale Civile di Cosenza, Sez. lavoro, per resistere alle pretese del sig. Manzo Leonardo contro la Regione Calabria; DECRETA — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale, nonché quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto avvocato l’avv. Maria Trifilio, del foro di Cosenza, con studio in Rende (CS) alla via Adige n. 1, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale Civile di Cosenza, Sez. lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Gaudio Maria contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale, nonché quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto avvocato l’avv. Maria Trifilio, del foro di Cosenza, con studio in Rende (CS) alla via Adige n. 1, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, 26 marzo 2002 Catanzaro, 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3051 del 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3050 del 26 marzo 2002 CT n.982/02 – Ricorso al Tribunale Civile di Cosenza, Sez. lavoro – Manzo Leonardo c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 13/3/2002, il sig. Manzo Leonardo conveniva in giudizio la Regione Calabria in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Cosenza, Sez. lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali con decorrenza dal giorno 1/11/89 e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CT n. 814/02 – Ricorso al Tribunale Civile di Cosenza, Sez. lavoro – Buvoli Ettore c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 7/3/2002, il sig. Buvoli Ettore conveniva in giudizio la Regione Calabria in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al tribunale di Cosenza, Sez. lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali con decorrenza dal giorno di presentazione della domanda in data 14/2/94 e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; 10948 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al tribunale civile di Cosenza, Sez. lavoro, per resistere alle pretese del sig. Buvoli Ettore contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale, nonché quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto avvocato l’avv. Maria Trifilio, del foro di Cosenza, con studio in Rende (CS) alla via Adige n. 1, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3052 del 26 marzo 2002 Cont. n. 1465/99 – Ricorso al TAR della Calabria – Catanzaro – Via Salvatore & C. S.a.s. c/Regione Calabria – Determinazione di sostituire l’avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con decreto n. 159 del 13 settembre 1999 del Dirigente Generale pro-tempore dell’Avvocatura regionale, veniva stabilito di resistere al ricorso proposto dal Dr. Via Salvarore & C. S.a.s contro la Regione Calabria e l’A.S.L. n. 5 con sede in Crotone, per l’annullamento della deliberazione della G.R. n. 1458 in data 21 maggio 1999, relativa all’approvazione del nomenclatore e del tariffario regionale per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale eseguibile nell’ambito del S.S.N.; CHE con il medesimo provvedimento, inoltre, veniva stabilito di affidare l’incarico di rappresentanza e difesa all’avv. Francesco Saverio Bonacci dell’Avvocatura regionale; CONSIDERATO che l’avv. sopra indicato attualmente è stato assegnato ad altro dipartimento e che la causa è tuttora in corso; RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla sostituzione dell’avv. Francesco Saverio Bonacci, con altro avvocato appartenente al ruolo professionale dell’Avvocatura regionale; VISTI gli artt. 10 e 28 della Legge regionale n. 7/96 con le quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente generale; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, in sostituzione dell’avv. Francesco Saverio Bonacci, l’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3053 del 26 marzo 2002 Cont. n. 4721/93 – Tribunale civile di Catanzaro – Suriano Pasquale c/Regione Calabria – Sostituzione avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con delibera di G.R. n. 3985 del 20/12/ 1993, l’avv. Francesco Saverio Bonacci, all’epoca facente parte del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale, veniva incaricato di rappresentare e difendere la Regione Calabria nel giudizio instaurato dinanzi al tribunale di Catanzaro dal sig. Suriano Pasquale contro la Regione medesima, teso ad ottenere il pagamento della somma ingiunta con decreto ingiuntivo n. 3901/1993 notificato in data 4 novembre 1993; CHE l’avv. Francesco Saverio Bonacci non fa più parte dell’Avvocatura regionale e, pertanto, appare opportuno provvedere alla sostituzione del predetto professionista con altro avvocato attualmente facente parte del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di sostituire l’avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale, nel giudizio di cui in premessa attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 3054 del 26 marzo 2002 Cont. n. 735/00 – Tribunale di Catanzaro – Helena Laboratoires Italia S.p.A. c/Regione Calabria – Determinazione di sostituire l’avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con decreto n. 580 del 15 giugno 2000 il Dirigente Generale pro-tempore dell’Avvocatura regionale, stabilı̀ di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 262/00, emesso nei confronti dell’Amministrazione regionale, in data 4 maggio 2000 dal Tribunale di Catanzaro, ad istanza della Helena laboratoires Italia S.p.A. con sede Assago; 10949 CHE l’avv. Francesco Saverio Bonacci non fa più parte dell’Avvocatura regionale e, pertanto, appare opportuno provvedere alla sostituzione del predetto professionista con altro avvocato attualmente facente parte del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA CHE con provvedimento, sopra descritto venne affidato all’avv. Francesco Saverio Bonacci dell’Avvocatura regionale, l’incarico di rappresentare e difendere la Regione Calabria nel giudizio medesimo; CONSIDERATO che l’avv. Sopra indicato attualmente è stato assegnato ad altro dipartimento e che la causa è tuttora in corso; RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla sostituzione dell’avv. Francesco Saverio Bonacci, con altro avvocato appartenente al ruolo professionale dell’Avvocatura regionale; — per i motivi sopra evidenziati di sostituire l’avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale, nel giudizio di cui in premessa attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera VISTI gli artt. 10 e 28 della Legge regionale n. 7/96 con le quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente generale; DECRETO n. 3056 del 26 marzo 2002 DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, in sostituzione dell’avv. Francesco Saverio Bonacci, l’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Cont. 5366/93 – Tribunale civile di Catanzaro – C.R.A.I. – Consorzio per la Ricerca e le Applicazioni di Informatica – c/Regione Calabria – Sostituzione avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3055 del 26 marzo 2002 Cont. n. 5365/93 – Tribunale civile di Catanzaro – C.R.A.I. – Consorzio per la ricerca e le Applicazioni di Informatica – c/Regione Calabria – Sostituzione avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con apposito provvedimento, l’avv. Francesco Saverio Bonacci, all’epoca facente parte del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale, veniva incaricato di rappresentare e difendere la Regione Calabria nel giudizio instaurato dinanzi al tribunale di Catanzaro dal C.R.A.I. – Consorzio per la Ricerca e le Applicazioni di Informatica – contro la Regione medesima, con atto di citazione notificato in data 27/12/1993, avente ad oggetto: pagamento somma; PREMESSO CHE con apposito provvedimento, l’avv. Francesco Saverio Bonacci, all’epoca facente parte del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale, veniva incaricato di rappresentare e difendere la Regione Calabria nel giudizio instaurato dinanzi al tribunale di Catanzaro dal C.R.A.I. – Consorzio per la Ricerca e le Applicazioni di Informatica – contro la Regione medesima, con atto di citazione notificato in data 27/12/1993, avente ad oggetto: pagamento somma; CHE l’avv. Francesco Saverio Bonacci non fa più parte dell’Avvocatura regionale e, pertanto, appare opportuno provvedere alla sostituzione del predetto professionista con altro avvocato attualmente facente parte del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; 10950 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di sostituire l’avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale, nel giudizio di cui in premessa attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Stato di Reggio Calabria, appare opportuno conferire a quest’ultima, anche in questa sede, l’incarico di difendere gli interessi regionali sia per la complessità della vicenda oggetto del giudizio che per garantire l’uniformità della linea difensiva; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA DECRETO n. 3123 del 26 marzo 2002 Corte d’Appello di Reggio Calabria – Atto di appello avverso la sentenza n. 113/2001 del Tribunale Civile di Reggio Calabria proposto da Delfino Vincenzo c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina difensore – Conferimento incarico all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 7/3/2002, il sig. Delfino Vincenzo, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Panuccio, ha proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria, avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.113/2001, contro la Regione Calabria, rassegnando le seguenti conclusioni: 1. preliminarmente: accogliere il proposto appello e, per l’effetto, annullare e riformare la sentenza impugnata; 2. nel merito: rigettare l’opposizione avverso i decreti ingiuntivi nn. 1029 e 1030/1989, proposta dalla Regione Calabria, con condanna di quest’ultima al pagamento delle somme oggetto di ingiunzione; 3. sempre in riforma dell’impugnata sentenza e in accoglimento delle domande riconvenzionali proposte in primo grado, a titolo di indebito arricchimento, condannare la Regione Calabria al pagamento delle somme ingiunte, con interessi e rivalutazione monetaria; 4. accogliere tutte le domande proposte nel giudizio di primo grado; 5. condannare la Regione Calabria al pagamento delle spese e competenze dei due gradi del giudizio; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte nell’atto di appello non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per esistere alle pretese dell’appellante ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di appello proposto dinanzi alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, per resistere alle pretese del sig. Delfino Vincenzo contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3124 del 26 marzo 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Felice Foresta – Relative al giudizio promosso dal Comune di Gizzeria c/Regione Calabria – Tribunale di Catanzaro. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE la Regione Calabria ha deciso di resistere nel giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro promosso contro la stessa dal Comune di Gizzeria, con delibera n. 5499 del 1998; PREMESSO che con la medesima delibera è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione all’avvocato Felice Foresta con studio in Catanzaro in via Luigi Pascali, 6; CHE l’avvocato Felice Foresta ha inviato progetto di parcella delle competenze per un ammontare di lire 26.000.000, per l’attività professionale svolta in favore della Regione Calabria – all. 1); CONSIDERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. “c” punto 10 della direttiva della Giunta Regionale n. 481/98 – all. 2); VISTO il predetto parere espresso in data 8/3/2002; RITENUTO che, il notevole carico di lavoro di cui sono gravati gli avvocati facenti parte del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale, non consente, allo stato, ulteriori appesantimenti; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di C 16.435,71 comprensiva di IVA e C.P.A.; RITENUTO, altresı̀, che nel giudizio di primo grado la difesa della Regione è stata affidata all’Avvocatura distrettuale dello VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; PRESO ATTO che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo; 10951 VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Cosenza – Sez. lavoro, per resistere alle pretese del sig. De Vincentis Giorgio contro la Regione Calabria; DECRETA — liquidare all’avvocato Felice Foresta nato a Palermo il 17/ 6/1966, C.F. FRSFLC66H17G273E, per la causale indicata in narrativa, la somma complessiva di C 16.435,71 di cui C 13.427,88 per competenze, C 2.739,28 per IVA e C 268,55 per C.P.A.; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale, nonché procuratore domiciliatario e delegata della stessa l’avv. Maria Gabriella Cannataro del Foro di Cosenza. Catanzaro, lı̀ 28 marzo 2002 — di imputare la somma sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2002 che presenta disponibilità; Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo; — di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo. Catanzaro, lı̀ 26 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3330 del 28 marzo 2002 CT n. 2484/01 – Tribunale di Rossano – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Urso Rosa c/Regione Calabria. (Assessorato Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE DECRETO n. 3329 del 28 marzo 2002 CT n. 1109/01 – Tribunale di Cosenza – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da De Vincentis Giorgio c/Regione Calabria. (Assessorato Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 11/7/2001, il sig. De Vincentis Giorgio, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Martire, proponeva ricorso al Tribunale di Cosenza, contro Regione Calabria ed Inps, affinché l’adito Tribunale previo riconoscimento dello status di invalidità del ricorrente e del diritto all’accompagnamento condannasse i convenuti al pagamento degli emolumenti richiesti; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; PREMESSO CHE con atto notificato in data 29/11/2001, la sig.ra Urso Rosa, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Grazia Pistoia, proponeva ricorso al Tribunale di Rossano, contro Ministero del Tesoro, Regione Calabria ed Inps, affinché l’adito Tribunale previo riconoscimento dello status di invalidità del ricorrente e del diritto all’accompagnamento condannasse i convenuti al pagamento degli emolumenti richiesti; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Rossano – Sez. lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Urso Rosa contro la Regione Calabria; 10952 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale, nonché procuratore domiciliatario e delegata della stessa l’avv. Maria Gabriella Cannataro del Foro di Cosenza. Catanzaro, lı̀ 28 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3332 del 28 marzo 2002 CT n. 1206/01 – Tribunale di Cosenza – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Stancato Maria c/Regione Calabria. (Assessorato Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE DECRETO n. 3331 del 28 marzo 2002 CT n. 760/01 – Tribunale di Paola – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Martucci Carmine c/Regione Calabria. (Assessorato Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 18/5/2001, il sig. Martucci Carmine, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaella Mazzotta, proponeva ricorso al Tribunale di Paola, contro Regione Calabria ed Inps, affinché l’adito Tribunale previo riconoscimento dello status di invalidità del ricorrente e del diritto all’accompagnamento condannasse i convenuti al pagamento degli emolumenti richiesti; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; PREMESSO CHE con atto notificato in data 20/7/2001, la sig.ra Stancato Maria, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Perri, proponeva ricorso al Tribunale di Cosenza, contro Ministero del Tesoro, Regione Calabria ed Inps, affinché l’adito Tribunale previo riconoscimento dello status di invalidità del ricorrente e del diritto all’accompagnamento condannasse i convenuti al pagamento degli emolumenti richiesti; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Cosenza – Sez. lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Stancato Maria contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale, nonché procuratore domiciliatario e delegata della stessa l’avv. Maria Gabriella Cannataro del Foro di Cosenza. Catanzaro, lı̀ 28 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Paola – Sez. lavoro, per resistere alle pretese del sig. Martucci Carmine contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale, nonché procuratore domiciliatario e delegata della stessa l’avv. Maria Gabriella Cannataro del Foro di Cosenza. Catanzaro, lı̀ 28 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3333 del 28 marzo 2002 CT n. 1332/01 – Tribunale di Cosenza – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Faragasso Michele c/Regione Calabria. (Assessorato Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 9/8/2001, il sig. Faragasso Michele, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 Feraudo, proponeva ricorso al Tribunale di Cosenza, contro Ministero della salute e Regione Calabria, affinché l’adito Tribunale condannasse i convenuti al pagamento dell’indennizzo ex L. 210/92; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini dalla tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; 10953 EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Cosenza – Sez. lavoro, per resistere alle pretese del sig. Faragasso Michele contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale, nonché procuratore domiciliatario e delegata della stessa l’avv. Maria Gabriella Cannataro del Foro di Cosenza. Catanzaro, lı̀ 28 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Rossano – Sez. lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Levote Paola contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale, nonché procuratore domiciliatario e delegata della stessa l’avv. Maria Gabriella Cannataro del Foro di Cosenza. Catanzaro, lı̀ 28 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3335 del 28 marzo 2002 CT n. 1450/01 – Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Cosenza Consiglio Nazionale delle Ricerche c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella. IL DIRIGENTE GENERALE DECRETO n. 3334 del 28 marzo 2002 CT n. 526/01 – Tribunale di Rossano – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Levote Paola c/Regione Calabria. (Assessorato Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. PREMESSO CHE con atto notificato in data 6/9/2001 il Consiglio Nazionale delle Ricerche proponeva opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 602/01 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 6/6/2001 in favore della Società «Il Ricevimento S.r.l.» per il pagamento della somma di lire 19.380.000, quale corrispettivo per il servizio di catering realizzato in occasione del 1° convegno della Commissione Bioetica della Regione Calabria svoltosi l’1/ 12/2000 per il quale la Società «Il Ricevimento S.r.l.» avrebbe emesso la fattura n. 24/2000; IL DIRIGENTE GENERALE CHE detta opposizione veniva estesa anche alla Regione Calabria, ritenuta debitore solidale del Consiglio Nazionale delle Ricerche; PREMESSO CHE con atto notificato in data 13/4/2001, la sig.ra Levote Paola, rappresentata e difesa dall’avv. Natale Grieco, proponeva ricorso al Tribunale di Rossano, contro Ministero del Tesoro, Ministero dell’Interno, Regione Calabria ed Inps, affinché l’adito Tribunale previo riconoscimento dello status di invalidità del ricorrente e del diritto all’accompagnamento condannasse i convenuti al pagamento degli emolumenti richiesti; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a proporre l’anzidetto gravame; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini dalla tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; 10954 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; nale di Catanzaro, Sezione lavoro, da De Santis Francesco contro la Gestione Liquidatoria dell’ex Usl n. 18 e la Regione Calabria, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, DECRETA — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Paolo Falduto dell’Avvocatura regionale. — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa proposto dinanzi al Tribunale di Cosenza per resistere alle pretese del Consiglio Nazionale delle Ricerche contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale e quale procuratore domiciliatario nonché delegato l’avv. Maria Gabriella Cannataro del Foro di Cosenza. Catanzaro, lı̀ 28 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3336 del 28 marzo 2002 CT n. 2721/01 – De Santis Francesco c/Gestione Liquidatoria ex Usl n. 18 e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Paolo Falduto. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 21/12/2001, il dott. Francesco De Santis, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Gareri, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del lavoro, unitamente alla Gestione Liquidatoria dell’ex U.S.L. n. 7 di Catanzaro, la Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore della G.R. chiedendo il pagamento della somma di lire 24.760.482 (oltre accessori e spese giudiziali), quale corrispettivo per prestazioni rese in regime di plus orario negli anni dal 1988 al 1992, in relazione alla sua attività di medico presso il Servizio di Terapia Fisica e riabilitazione annesso alla Divisione di Ortopedia presso la Clinica Ortopedica della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Catanzaro; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; Catanzaro, lı̀ 28 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3337 del 28 marzo 2002 CT n. 531/02 – Decreto ingiuntivo n. 430/02 emesso dal Giudice di Pace di Roma – in favore di Ktesios Cessione del Quinto S.p.A. c/Regione Calabria (Dipartimento Personale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale, con delega e domiciliazione esterna. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con decreto ingiuntivo, n. 430/02, depositato in data 14 gennaio 2002 e notificato in data 19 febbraio 2002, il Giudice di Pace di Roma ingiungeva alla Regione Calabria di pagare in favore della Ktesios Cessione del Quinto S.p.A., in persona del legale rappresntante p.t. rappresentata e difesa dall’avv. Filomena Le Piane, la somma di C 1.952,21, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda oltre spese e competenze della procedura monitoria, liquidate come da decreto ingiuntivo, oltre IVA, CPA e 10% spese generali, come per legge; CHE il credito vantato e preteso dall’istante, è stato determinato dal mancato ammortamento di un prestito, intercorso tra il sig. Tallarico Alberto, dipendente regionale ed altra società finanziaria, nei cui confronti l’istante ha proceduto all’estinzione anticipata; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate, in quanto il contratto di cessione di quote di stipendio non si è perfezionato nei confronti di questa Amministrazione; che occorre pertanto proporre opposizione al decreto ingiuntivo de quo, al fine di chiederne la nullità e/o la revoca; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti, amministativi e non, emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio (meglio identificato in parte motiva) promosso davanti al Tribu- — per i motivi sopra evidenziati di proporre opposizione al decreto ingiuntivo di cui in premessa, emesso dal Giudice di Pace 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 di Roma in favore della Ktesios Cessione del Quinto S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., contro la Regione Calabria + 1; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario, l’avv. Daniela Maurelli, con studio in Roma alla via Lungotevere dei Mellini n. 10. 10955 — di nominare – quali procuratori e difensori della Regione Calabria – l’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale per il giudizio di cui in premessa. Catanzaro, lı̀ 28 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Catanzaro, lı̀ 28 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3338 del 28 marzo 2002 CT n. 1181/02 – Ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Catanzaro, Sezione lavoro – Romeo Salvatore c/Regione Calabria (Dipartimento Personale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 25 marzo 2002, il sig. Salvatore Romeo, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Torchia, ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro, contro la Regione Calabria, affinché il Giudice adito voglia riconoscere il diritto del sig. Romeo ad essere inquadrato nella qualifica dirigenziale in applicazione della l.r. n. 14/91 con le prescritte ricorrenze giuridiche ed economiche e con il pagamento degli emolumenti dovuti, oltre interessi e rivalutazione fino all’effettivo soddisfo, ed emettere i provvedimenti idonei del caso per assicurare gli effetti della decisione di merito ordinando l’inquadramento del ricorrente nella qualifica dirigenziale. Con condanna alle spese; CONSIDERATO che appare rilevante opporsi al chiesto provvedimento perché non risultano sufficientemente provati i presupposti del procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., sia il fumus boni iuris, che il periculum in mora, quest’ultimo totalmente insussistente e comunque indimostrato. Pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; DECRETO n. 3339 del 28 marzo 2002 CT n. 1074/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del lavoro – Colicchia Giovanni c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 18/3/2002, il sig. Colicchia Giovanni, conveniva in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., ed altri dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Sez. lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere e tutelare i propri provvedimenti amministrativi emanati; DECRETA VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale Civile di Catanzaro, Sez. lavoro, per resistere alle pretese del sig. Colicchia Giovanni; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui im premessa, proposto davanti al Tribunale di Catanzaro, sezione lavoro, per resistere alle pretese del sig. Romeo Salvatore contro la Regione Calabria; Catanzaro, 28 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 10956 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 3340 del 28 marzo 2002 DECRETO n. 3341 del 28 marzo 2002 CT n. 1073/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza in funzione di Giudice del lavoro – Pisani Vincenzina c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna. CT n. fasc. provv. 12/02 – Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Catanzaro – Iapichino Gabriella c/Regione Calabria (Dipartimento Forestazione) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 18/3/2002, la sig.ra Vincenzina Pisani, rappresentata e difesa dall’avv. Antonietta Gallo, proponeva ricorso al Tribunale di Cosenza sez. lavoro, assumendo che già riconosciuta invalida con percentuale al 75%, a seguito della visita di revisione della competente Commissione Medica veniva dichiarata invalida al 70% e chiedeva al Giudice adito di riconoscere e dichiarare che la ricorrente è invalida al 74% e il diritto della stessa ricorrente alla corresponsione delle relative provvidenze economiche; PREMESSO CHE con atto notificato in data 7/1/2002, la sig.ra Iapichino Gabriella, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Brocchi e Peppino Mariano, assumendo che l’Ente Regionale ha detenuto e detiene illegittimamente e indebitamente il fondo di proprietà dell’attrice denominato «Malietina», sito in agro di Longobucco, citava dinanzi al Tribunale di Catanzaro la Regione Calabria in persona del Presidente p.t., per chiedere di: CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese della ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) di costituirsi in giudizio per i motivi sopra richiamati e per gli ulteriori profili di illegittimità che dovessero ravvisarsi; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale Civile di Cosenza – Sez. lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Pisani Vincenzina; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale, nonché quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto avvocato l’avv. Maria Trifilio, del foro di Cosenza, con studio in Rende (CS) alla via Adige n. 1, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, 28 marzo 2002 — condannare la convenuta Regione Calabria al pagamento di C 25.822,84 per i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi causati dall’attività materiale posta in essere dall’Amministrazione regionale; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese delle suddette società ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Forestazione) di costituirsi in giudizio per i motivi sopra richiamati e per gli ulteriori profili di illegittimità che dovessero ravvisarsi; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale Civile di Catanzaro, per resistere alle pretese della sig.ra Iapichino Gabriella nei confronti della Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, 28 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 3342 del 28 marzo 2002 Cont. n. 1514/97 – Corte d’Appello di Catanzaro – Appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 187/2001 depositata in data 12/3/2001 proposto dalla S.r.l. Calautti Salvatore & Figli c/Regione Calabria e A.FO.R. – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. 10957 — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 28 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 15/3/2002, la S.r.l. Calautti Salvatore & Figli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carla Condemi e Francesco Macrı̀, ha proposto appello dinanzi la Corte d’Appello di Catanzaro, nei confronti della Regione Calabria e dell’A.FO.R., avverso la sentenza n. 187/2001, emessa dal Tribunale di Catanzaro, con invito a comparire all’udienza del 10 giugno 2002, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) PRELIMINARMENTE: voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, accogliere lo spiegato appello; 2) NEL MERITO: dichiarare, in riforma dell’impugnata sentenza, l’esistenza di un valido rapporto contrattuale tra la S.r.l. Calautti e la Regione Calabria e/o A.FO.R. e, conseguentemente, condannare queste ultime, in solido e per l’intero, o ciascuno esclusivamente per la parte creditoria che la Ecc.ma corte riterrà di loro rispettiva spettanza, al pagamento a favore dell’appellante della somma complessiva di lire 234.628.192, con gli interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo; 3) IN VIA SUBORDINATA: nella remota ed improbabile ipotesi in cui la Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro non dovesse ravvisare nel caso in esame elementi idonei a giustificare l’esistenza di un valido vincolo contrattuale tra la Regione Calabria e/o l’A.FO.R. e la S.r.l. Calautti, condannare, in riforma dell’impugnata sentenza, gli appellati in solido per l’intero o ciascuno per quella parte che la Ecc.ma Corte riterrà di loro rispettiva spettanza, ad indennizzare l’appellante, a norma dell’art. 2041 c.c., della diminuzione patrimoniale subita a seguito delle forniture in oggetto, oltre interessi e rivalutazione; 4) Condannare in ogni caso, la Regione Calabria e/o l’A.FO.R. al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese e competenze del doppio grado del giudizio; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte nell’atto di appello non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessitàa di costutuirsi in giudizio per esistere alle pretese dell’appellante ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETO n. 3343 del 28 marzo 2002 Cont. n. 1134/02 – TAR Calabria – Catanzaro – Ricorso – Istituto Mediterraneo del Design (IMED) c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 20/3/2002, l’Istituto Mediterraneo del Design (IMED), rappresentato e difeso dall’avv. Gregorio Viscomi, ha proposto ricorso al TAR Calabria – Catanzaro – contro la Regione Calabria, l’I.S.I.M. – Istituto Studi Sviluppo Regioni Meridionali e CORISS, Soc. Coop. a r.l., per l’annullamento – previa sospensione dell’esecutività – dei seguenti atti: decreto dirigenziale n. 3282 del 9/4/2001, del Dipartimento n. 12 Formazione Professionale e Politiche del Lavoro, del decreto n. 540 del 18/1/2002 emesso dal Dirigente del Dipartimento 12 – Formazione Professionale e Politiche del Lavoro e dello Scorrimento Graduatoria in esecuzione della delibera di G.R. n. 1103 del 17/12/2001, nonché di ogni altro atto presupposto e conseguenziale compresi i verbali del Nucleo di Valutazione, nella parte in cui viene approvata la relativa graduatoria; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO, altresı̀, l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di appello proposto dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro, per resistere alle pretese della S.r.l. Calautti Salvatore & Figli contro la Regione Calabria; — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al TAR Calabria – Catanzaro – per resistere alle pretese dell’Istituto Mediterraneo del Design (IMED) contro la Regione Calabria; 10958 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, 28 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3607 del 29 marzo 2002 CT n. 850/2002 – Ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro – Regione Calabria c/Prefettura della Provincia di Crotone, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologica per la Calabria – Determinazione di instaurazione giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico agli avvocati Paolo Falduto e Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE DECRETO n. 3344 del 28 marzo 2002 Cont. n. 1810/95 – Tribunale Civile di Catanzaro – Gestione Commissariale Governativa Ferrovie della Calabria c/Regione Calabria – Sostituzione avv.ti Giuseppe Alcaro e Bernardo Bordino con l’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con delibera di G.R. n. 5134 del 2/10/1995, gli avv.ti Giuseppe Alcaro e Bernardo Bordino, all’epoca facenti parte del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale, venivano incaricati di rappresentare e difendere la Regione Calabria nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Catanzaro, dalla Gestione Commissariale Governativa Ferrovie della Calabria contro la Regione medesima, con atto di citazione notificato in data 11/4/1995, avente ad oggetto pagamento contributi; CHE gli avv.ti Giuseppe Alcaro e Bernardo Bordino non fanno più parte dell’Avvocatura regionale e, pertanto, appare opportuno provvedere alla sostituzione dei predetti professionisti con altro avvocato attualmente facente parte del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di sostituire gli avv.ti Giuseppe Alcaro e Bernardo Bordino con l’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale, nel giudizio di cui in premessa, attualmente pendente dinansi al Tribunale di Catanzaro. PREMESSO CHE si presenta la necessità, ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale, di instaurare davanti al Tribunale Amministrativo regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, azione giudiziaria nei confronti della Prefettura della provincia di Crotone (in persona del Prefetto p.t.), del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (in persona del Ministro p.t.), della Soprintendenza Archeologica per la Calabria (in persona del Soprintendente p.t.), al fine di ottenere: 1) l’annullamento, previa sospensiva, del decreto prot. 592/I sett. Emesso in data 10/12/2001 dal Prefetto della provincia di Crotone, col quale si autorizzava la Soprintendenza Archeologica della Calabria ad occupare in via d’urgenza il terreno di proprietà della ricorrente Regione Calabria, sito in territorio di Crotone, per la realizzazione del Parco Archeologico di Capo Colonna, come identificato nell’elenco dei proprietari; 2) l’annullamento, previa sospensiva, del decreto (atto presupposto) del Direttore Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ufficio Centrale per i Beni Archeologici, Architettonici, Artistici e Storici, datato 20/12/2000 con il quale è stata dichiarata di pubblica utilità l’approvazione del progetto relativo all’acquisizione dell’area del Parco Archeologico di Capo Colonna, fissando i termini di inizio ed ultimazione lavori rispettivamente in 60 gg e 2 anni dalla data dello stesso decreto; 3) l’annullamento di ogni altro atto presupposto e successivo; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — di promuovere azione davanti al TAR di Catanzaro contro la Prefettura della Provincia di Crotone (in persona del Prefetto p.t.), il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (in persona del Ministro p.t.), la Soprintendenza Archeologica per la Calabria (in persona del Soprintendente p.t.), al fine di ottenere quanto in premessa indicato; — di nominare procuratori e difensori della Regione Calabria, congiuntamente e disgiuntamente, gli avvocati Paolo Falduto e Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 28 marzo 2002 Catanzaro, lı̀ 29 marzo 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 3733 del 5 aprile 2002 CT n. 724/02 – Ricorso al Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro – Carcione Fortunato c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso del 31/12/2001, notificato in data 1/3/2002, Carcione Fortunato ha convenuto dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro – la Regione Calabria chiedendo la riliquidazione dell’indennità di fine servizio; 10959 CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Personale) a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Personale) a costituirsi nel giudizio; — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – per resistere alle pretese del sig. Lirosi Domenico contro la Regione Calabria; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; Catanzaro, 5 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro – per resistere alle pretese del sig. Carcione Fortunato contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale, nonché quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto avvocato, l’avv. Mario Bardari, del foro di Vibo Valentia, con studio in Vibo Valentia alla via Mons. Sorbilli n. 6, con elezione di domicilio presso detto studio, al quale delegato e domiciliatario saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguiti. Catanzaro, 5 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3734 del 5 aprile 2002 CT n. 725/02 – Ricorso al Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Lirosi Domenico c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso del 5/10/2001, notificato in data 1/3/2002, Lirosi Domenico ha convenuto dinanzi al Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – la Regione Calabria chiedendo la riliquidazione dell’indennità di fine servizio; DECRETO n. 3735 del 5 aprile 2002 CT n. 615/2002 – Tribunale di Rossano – Ricorso proposto da Pizzo Pasquale e Vulcano Pasquale c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE i sig.ri Pizzo Pasquale e Vulcano Pasquale rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo Scarcello, hanno proposto ricorso per danno temuto dinanzi al Tribunale di Rossano contro il comune di Rossano, affinché l’adito Tribunale condannasse l’Ente convenuto al ripristino di un fosso di scolo, di proprietà del Consorzio di Bonifica Sibari-Crati danneggiato a causa di alcuni lavori per la costruzione di una strada, effettuati dal comune di Rossano, nonché al risarcimento dei danni subiti e di quelli eventuali che potrebbero verificarsi, oltre al pagamento delle spese e competenze di giudizio; CHE a seguito di sopralluogo effettuato in data 30/1/2002 emergeva che il canale di scolo risulterebbe di proprietà della Regione Calabria per cui il G.I. disponeva l’integrazione del contraddittorio fissando l’udienza del 24/4/2002, per la quale data, con atto notificato in data 25/2/2002, la medesima veniva convenuta in giudizio; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; 10960 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Rossano, per resistere alle pretese dei ricorrenti contro la Regione Calabria; — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al TAR del Lazio – Roma per resistere alle pretese del Dott. Alessandro Enrico e altri contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Sanità, in persona del Ministro in carica, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in persona del Ministro in carica, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in persona del Ministro in carica, il Ministero per gli Affari Regionali, in persona del Ministro in carica, nonché contro la Regione Calabria e le altre regioni italiane, in persona dei rispettivi l.r.p.t.; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale, nonché delegato della stessa e suo domiciliatario l’avv. Marcello Spizzirri del Foro di Cosenza. Catanzaro, lı̀ 5 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3736 del 5 aprile 2002 CT n. 2160/2001 – Ricorso al TAR Lazio – Roma – Alessandro Enrico + altri c/ Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta con delega e domiciliazione ad esterno. — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale nonché quale delegato del primo e domiciliatario l’avv. Alfredo Morrone, con studio in Roma alla via dei Due Macelli n. 47, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lı̀ 5 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto del 24/10/01 notificato in data 6 novembre 2001, il Dott. Alessandro Enrico e altri, rappresentati e difesi dagli avv.ti Rosaria Russo Valentini e Rossella Sciolti, hanno proposto ricorso al TAR del Lazio – Roma contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Sanità, in persona del Ministro in carica, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in persona del Ministro in carica, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in persona del Ministro in carica, il Ministero per gli Affari Regionali, in persona del Ministro in carica, nonché contro la Regione Calabria e le altre regioni italiane, in persona dei rispettivi l.r.p.t. per ottenere l’annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2001 n. 319, pubblicato in G.U. n. 182 del 7 agosto 2001 nella parte in cui non prevede il riconoscimento della retroattività del trattamento economico del direttore generale e dei direttori amministrativo e sanitario alla data del 22/7/ 1999; non riconosce in capo ai direttori amministrativo e sanitario la quota economica integrativa di risultato; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; DECRETO n. 3737 del 5 aprile 2002 CT n. 1197/02 – Tribunale di Cosenza – Sezione lavoro – Decreto ingiuntivo Straticò Maria c/Regione Calabria – Determinazione di proporre opposizione e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE su ricorso (n. 4214/2001 RGAC) proposto da Straticò Maria, il Tribunale di Cosenza, Sez. lavoro, ha emesso decreto ingiuntivo (n. 599/2002) a carico della Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., per il pagamento di asserite differenze retributive afferenti al periodo di servizio preruolo prestato dalla ricorrente; il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 25/3/2002; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte a sostegno del ricorso per ingiunzione non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo per resistere alle pretese di controparte; EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Personale) a costituirsi nel giudizio; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA 10961 VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al TAR di Catanzaro, per resistere alle pretese dell’A.FO.R. contro la Regione Calabria; — per i motivi sopra evidenziati di proporre opposizione al decreto ingiuntivo di cui in premessa, emesso dal Tribunale di Cosenza, Sez. lavoro, per resistere alle pretese di Straticò Maria contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria , l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale, nonché quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto avvocato, l’avv. Mariella Clarizio, del foro di Cosenza, con studio in Cosenza, Piazza Papa Giovanni XXIII n. 12, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Catanzaro, lı̀ 5 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Catanzaro, lı̀ 5 aprile 2002 DECRETO n. 3740 del 5 aprile 2002 CT n. 1145/2002 – Ricorso dinanzi al Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore – Barberio Giovanni c/Regione Calabria (Dip. Agricoltura e Foreste) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE DECRETO n. 3738 del 5 aprile 2002 CT n. 2266/2001 – Ricorso al TAR – Catanzaro – l’A.FO.R. c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 15 novembre 2001, l’A.FO.R. (Azienda Forestale della Regione Calabria) rappresentata e difesa dall’avv. Alfredo Gualtieri ha proposto ricorso al TAR di Catanzaro, contro la Regione Calabria affinché l’adito Tribunale voglia, dichiarare l’annullamento dell’atto di annullamento adottato dal Comitato regionale di Controllo di Catanzaro nella seduta del 3/10/2001, nei confronti della Delibera n. 954 del 10/8/2001 del Consiglio di Amministrazione dell’A.FO.R.; nonché della precedente richiesta di chiarimenti di cui alla seduta del 3/9/2001; nonché della parte in cui dispone modifiche rispetto al conto consuntivo predisposto dall’Azienda, del conseguenziale provvedimento di approvazione del conto consuntivo del Commissario ad Acta n. 1 del 6/11/2001; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; PREMESSO CHE con atto di citazione notificato in data 21/ 3/2002, il sig. Barberio Giovanni, rappresentato e difeso dall’avv. Alfonso Brunetti conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore la Regione Calabria, in persona del suo legale rappresentante, per sentirla condannare al pagamento della somma di C 594,96, oltre interessi legali dalla data dell’occorso e fino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di giudizio, a titolo di risarcimento dei danni subiti a n. 5 pecore e n. 4 agnelli di sua proprietà a causa di un attacco di lupi; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO quindi l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore, per resistere alle pretese del sig. Giovanni Barberio contro la Regione Calabria; 10962 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l’avv. Maria Trifilio, con studio in Rende (CS) alla via Adige n. 1 alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Paolo Falduto dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 5 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Catanzaro, lı̀ 5 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3741 del 5 aprile 2002 CT n. 1298/2002 – Ricorso davanti al Tribunale Amministrativo regionale di Catanzaro – Bilotti Maurizio + 19 c/Regione Calabria, Consorzio di Bonifica del Ferro e dello Sparviero e Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e Media Valle del Crati Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Paolo Falduto. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 26/3/2002, il sig. Bilotti Maurizio, unitamente ad altri 19 ricorrenti, rappresentati e difesi dall’avv. Stanislao De Santis, ha avanzato al Tribunale Amministrativo regionale di Catanzaro la richiesta di annullamento, previa sospensiva, delle deliberazioni del Commissario del Consorzio di Bonifica del Ferro e dello Sparviero n. 56 dell’11/2/2003 (con oggetto approvazione definitiva delle liste degli aventi diritto al voto e convocazione dell’Assemblea dei Consorziati per l’elezione del Consiglio dei Delegati – Costituzione dei Seggi elettorali), e n. 284 del 12/12/2001 (con oggetto elezione del Consiglio dei Delegati – Approvazione elenchi aventi diritto al voto – Avvio procedure convocazione assemblea), nonché della delibera G.R. n. 924 del 31/10/2001, con la quale è stato nominato il Commissario del Consorzio di Bonifica del Ferro e dello Sparviero con l’incarico di procedere e all’indizione delle elezioni per la costituzione degli organi ordinari del Consorzio, e alla gestione ordinaria dello stesso; CONSIDERATO che si presenta la necessità di resistere alle pretese della parte ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA DECRETO n. 3742 del 5 aprile 2002 CT n. 1217/02 – Ricorso al Tribunale Civile di Castrovillari, Sez. lavoro – Sorito Paolo c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 25/3/2002, il sig. Sorito Paolo conveniva in giudizio la Regione Calabria in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Castrovillari, Sez. lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale civile di Castrovillari, Sezione lavoro, per resistere alle pretese del sig. Sorito Paolo contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale, nonché quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto avvocato l’avv. Maria Trifilio, del foro di Cosenza, con studio in Rende (CS) alla via Adige n. 1, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lı̀ 5 aprile 2002 — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio (meglio identificato in parte motiva) promosso davanti al Tribunale Amministrativo regionale di Catanzaro dai sigg.ri Bilotti Maurizio + 19 contro la Regione Calabria, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale; Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 10963 DECRETO n. 3743 del 5 aprile 2002 DECRETO n. 3744 del 5 aprile 2002 CT n. 1216/02 – Ricorso al Tribunale Civile di Castrovillari, Sez. lavoro – Delia Antonio c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna. CT n. 1220/02 – Atto di citazione – Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore – Mosca Salvatore c/Regione Calabria (Dipartimento Agricoltura) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 25/3/2002, il sig. Delia Antonio conveniva in giudizio la Regione Calabria in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Castrovillari, Sez. lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA PREMESSO CHE con atto notificato in data 25 marzo 2002, il sig. Mosca Salvatore rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Caputo ha citato la Regione Calabria a comparire, davanti al Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore, all’udienza del 29 aprile 2002, affinché, l’adito Giudice voglia condannare la Regione Calabria al pagamento di C 495,79, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento danni per la morte di una bovina causata da morsi di lupi o canidi, nonché al pagamento per le spese competenze ed onorari da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore del difensore; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale civile di Castrovillari, Sezione lavoro, per resistere alle pretese del sig. Delia Antonio contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale, nonché quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto avvocato l’avv. Maria Trifilio, del foro di Cosenza, con studio in Rende (CS) alla via Adige n. 1, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore, per resistere alle pretese del sig. Mosca Salvatore contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale, nonché quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto avvocato l’avv. Maria Trifilio, del foro di Cosenza, con studio in Rende (CS) alla via Adige n. 1, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lı̀ 5 aprile 2002 Catanzaro, lı̀ 5 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 10964 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 3745 del 5 aprile 2002 DECRETO n. 3746 del 5 aprile 2002 CT n. 1218/02 – Ricorso al Tribunale Civile di Castrovillari, Sez. lavoro – Matarrese Lucrezia c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna. CT n. 1219/02 – Ricorso al Tribunale Civile di Castrovillari, Sez. lavoro –Mazzei Rosa c/Regione Calabria ed altri − Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 25/3/2002, la sig.ra Matarrese Lucrezia conveniva in giudizio la Regione Calabria in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Castrovillari, Sez. lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 25/3/2002, la sig.ra Mazzei Rosa conveniva in giudizio la Regione Calabria in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Castrovillari, Sez. lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale civile di Castrovillari, Sezione lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Matarrese Lucrezia contro la Regione Calabria; — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale civile di Castrovillari, Sezione lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Mazzei Rosa contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale, nonché quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto avvocato l’avv. Maria Trifilio, del foro di Cosenza, con studio in Rende (CS) alla via Adige n. 1, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lı̀ 5 aprile 2002 — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale, nonché quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto avvocato l’avv. Maria Trifilio, del foro di Cosenza, con studio in Rende (CS) alla via Adige n. 1, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lı̀ 5 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 10965 DECRETO n. 3747 del 5 aprile 2002 DECRETO n. 3748 del 5 aprile 2002 CT n. 1215/02 – Ricorso al Tribunale Civile di Castrovillari, Sez. lavoro – Raimondo Anna c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna. CT n. 781/00 − Atto di appello avverso la sentenza n. 26/01 emessa dal sig. Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore in data 22 febbraio 2001 – Integrazione del decreto n. 5665/2001 e conferimento dell’incarico di procuratore delegato e domiciliatario all’avv. Marcello Spizzirri del foro di Cosenza. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE è stato proposto dalla Regione Calabria appello avverso la sentenza n. 26/01 emessa dal sig. Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore in data 22 febbraio 2001; PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 25/3/2002, la sig.ra Raimondo Anna conveniva in giudizio la Regione Calabria in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Castrovillari, Sez. lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il proprio decreto n. 5665 del 15/6/2001 con cui è stato dato incarico all’avv. Antonella Coscarella di difendere la Regione nel giudizio di appello; RITENUTA la necessità di nominare un procuratore e domiciliatario in loco, per l’espletamento degli incombenti processuali e la partecipazione alle udienze; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati, a integrazione del proprio decreto n. 5665/2001 di nominare procuratore e domiciliatario in Cosenza, per l’espletamento degli adempimenti processuali e la partecipazione alle udienze, l’avv. Marcello Spizzirri con studio in Cosenza via Sicilia 60. Catanzaro, lı̀ 5 aprile 2002 DECRETA Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale civile di Castrovillari, Sezione lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Raimondo Anna contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale, nonché quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto avvocato l’avv. Maria Trifilio, del foro di Cosenza, con studio in Rende (CS) alla via Adige n. 1, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lı̀ 5 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3749 del 5 aprile 2002 CT n. 5010/92 – Tribunale di Catanzaro – Scalzo Eugenio c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 30/11/99 Scalzo Eugenio ha citato la Regione Calabria dinanzi al Tribunale di Catanzaro chiedendo il risarcimento del danno in ordine ad un infortunio sul lavoro; — con biglietto di cancelleria notificato in data 1/3/2002 è stata comunicata la fissazione dell’udienza del 15/4/2002 dinanzi alla Sezione Stralcio del Tribunale di Catanzaro; 10966 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Personale) a costituirsi nel giudizio; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; PRESO ATTO che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Catanzaro, per resistere alle pretese del sig. Mazza Paolino; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Catanzaro, per resistere alle pretese del sig. Scalzo Eugenio contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale. — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale; — di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo. Catanzaro, lı̀ 9 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Catanzaro, lı̀ 5 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3865 del 9 aprile 2002 DECRETO n. 3864 del 9 aprile 2002 CT n. 538/2002 – Tribunale di Catanzaro – Mazza Paolino c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Sanità) – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 20 febbraio 2002, il sig. Mazza Paolino, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Arnò, ha citato, davanti al Tribunale di Catanzaro, la Regione Calabria nonché il Ministero della Sanità, l’ASL n. 7 di Catanzaro, il Direttore Generale p.t. dell’ASL di Catanzaro quale Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria dell’ASL n. 7, l’Azienda Ospedaliera Pugliese − Ciaccio affinché l’adito Tribunale emetta sentenza di condanna al pagamento di indennizzo o risarcimento di danni, in dipendenza di infermità da infezione da HCV, riconducibile ad assunta trasfusione avvenuta in occasione di intervento chirurgico; CONDISERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate, anche in riferimento alla carenza di legittimazione passiva della Regione, e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; CT n. 1215/1989 – Tribunale di Catanzaro – Atto di pignoramento presso terzi – Franco Domenico c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento Forestazione). IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 11 marzo 2002, il sig. Franco Domenico, titolare dell’omonima ditta, ha proceduto contro la Regione Calabria (e nei confronti di Banca Carime – tesoriere) a pignoramento presso terzi di somme sino alla concorrenza del proprio credito, come da precetto notificato il 19/2/ 2002, pari a C 276.574,63 «oltre spese di notifica e successive occorrende», in forza di D.I. n. 749/89 del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, divenuto esecutivo in seguito a sentenza n. 235/01 del Tribunale di Reggio Calabria; CONSIDERATO che l’esecuzione forzata intrapresa dal sig. Franco Domenico è illegittima, anche in quanto è stata iniziata in violazione dell’art. 14 del D.L. n. 669/96, poiché non preceduta dalla notifica del titolo, costituito dal predetto D.I., in forma esecutiva e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di parte ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a resistere alle pretese del creditore procedente e, a tal fine, a proporre opposizione avverso l’esecuzione per i motivi sopra richiamati e per gli ulteriori profili di illegittimità che dovessero ravvisarsi; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi dinanzi al Tribunale di Catanzaro G.E. nel procedimento esecutivo di cui in premessa e di proporre opposizione all’esecuzione iniziata dal sig. Franco Domenico Antonino contro la Regione Calabria, chiedendone, altresı̀, la sospensione; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 9 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 10967 DECRETO n. 3867 del 9 aprile 2002 CT n. 2637/01 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Paola – Arturi Vincenzo c/Regione Calabria e altri. (Lavori pubblici ed acque) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto di citazione per integrazione del contraddittorio ex art. 102 e 107 c.p.c. del 6/12/2001, il sig. Vincenzo Arturi, rappresentato e difeso dall’avv. Santo Manes, ha citato la Regione Calabria dinanzi al Tribunale Civile di Paola, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: — accogliere la domanda e per l’effetto in ipotesi di accertata responsabilità esclusiva condannare la stessa Regione al pagamento, in favore dell’istante, della somma di lire 46.610.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dı̀ del dovuto sino al soddisfo; — in ipotesi di accertata responsabilità concorrente con l’atto convenuto, condannare la stessa al pagamento, in favore dell’istante, della somma proporzionalmente dovuta in ragione della percentuale di responsabilità che ad essa sarà ascritta, DECRETO n. 3866 del 9 aprile 2002 Cont. n. 4453/93 – Tribunale di Catanzaro – Sacco Elena c/Regione Calabria – Determinazione di sostituire l’avv. Giorgio Rotella con l’avvocato Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto di citazione notificato in data 7 ottobre 1993, la sig.ra Sacco Elena conveniva in giudizio la Regione Calabria davanti al Tribunale di Catanzaro, per ottenere la condanna della stessa al pagamento della somma di lire 332.500.000, a titolo di contributo per ripristino di presunti danni subiti da terreni di proprietà dell’istante, a seguito di avversità atmosferiche verificatesi nel corso dell’anno 1987; CHE la Giunta regionale con propria deliberazione adottata nella seduta del 20 dicembre 1993, n. 5653 stabilı̀ di resistere al giudizio affidando il relativo incarico all’avv. Giorgio Rotella del Settore Legale regionale; CONSIDERATO che l’avv. Giorgio Rotella attualmente è stato assegnato ad altro Dipartimento e che la causa è tuttora in corso; RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla sostituzione dell’avv. Giorgio Rotella, con altro avvocato appartenente al ruolo professionale dell’Avvocatura regionale; — con vittoria di spese e competenze di lite; CHE l’attore lamenta danni per l’ammontare complessivo di lire 46.610.000 provocati dall’esondazione delle acque del torrente Palumbo in seguito a violento nubifragio abbattutosi nella zona di Paola – C.da Gaudimare Sotterra il giorno 24 dicembre 1996; CONSIDERATO che le argomentazione addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell’Amministrazione regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Paola, per resistere alle pretese del sig. Arturi Vincenzo contro la Regione Calabria e altri; DECRETA — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l’avv. Maria Trifilio, con studio Rende alla via Adige 1 (CS), alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. — per i motivi sopra evidenziati di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, in sostituzione dell’avv. Giorgio Rotella, l’avvocato Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 9 aprile 2002 Catanzaro, lı̀ 9 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 10968 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 3868 del 9 aprile 2002 DECRETO n. 3869 del 9 aprile 2002 Cont. n. 981/00 – Tribunale Civile di Rossano – Atto di appello avverso la sentenza n. 3/2001 del Giudice di Pace di Campana proposto da Pugliesi Rocco c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. CT n. 2161/00 – Suprema Corte di Cassazione – Impugnazione della Regione Calabria avverso sentenza n. 302/2001 sent. Del Giudice di Pace di Catanzaro (Dipartimento Agricoltura) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giovanni Montera dell’Avvocatura regionale e domiciliazione. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato al procuratore costituito avv. Anna Maria Campana in data 20/3/2002, il sig. Pugliesi Rocco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Serafini e Franco Abate, ha proposto appello dinanzi al Tribunale Civile di Rossano, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Campana n. 3/2001, contro la Regione Calabria, chiedendo che l’adito Tribunale, in riforma e revoca dell’impugnata sentenza voglia: 1. preliminarmente: revocare la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata o quantomeno sospendere l’efficacia esecutiva della stessa, ricorrendo fondati motivi; 2. nel merito: accogliere la domanda perché fondata e accoglibile per come da conclusioni rassegnate; 3. condannare la Regione Calabria al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte nell’atto di appello non appiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per esistere alle pretese dell’appellante ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; PREMESSO CHE con sentenza n. 302/2001, il Giudice di pace di Catanzaro cosı̀ decideva: 1) accoglie la domanda e per l’effetto condanna la Regione Calabria in persona del suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento danni in favore dell’attore per la somma di lire 340.000 oltre interessi legali dalla data della prima domanda giudiziale all’effettivo soddisfo; 2) condanna altresı̀ la parte convenuta a rifondere all’attore le spese e competenze di giudizio del presente giudizio nella misura omnicomprensiva di lire 300.000; 3) dichiara, infine, compensate le spese e competenze relative al precedente giudizio avanti al Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore; CHE la Regione Calabria ha interesse a proporre ricorso per Cassazione avvero la predetta sentenza n. 302/2001 del Giudice di Pace di Catanzaro, in quanto la suddetta sentenza appare in contrasto con le norme sulla giurisdizione, nonché sui principi generali di responsabilità della p.a. da fatto lecito; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di appello proposto dinanzi al Tribunale Civile di Rossano, per resistere alle pretese del sig. Pugliesi Rocco contro la Regione Calabria; — per i motivi sopra evidenziati di proporre ricorso per cassazione avvero la sentenza n. 302/2001 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro in data 9/4/2001; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. — di nominare sé medesimo procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Giovanni Montera dell’Avvocatura regionale e di eleggere domicilio in Roma, alla via Sardegna n. 50, presso la sede della Delegazione romana della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 9 aprile 2002 Catanzaro, lı̀ 9 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 3870 del 9 aprile 2002 CT n. 1301/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del lavoro – Rubino Vittoria c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 26/3/2002, la sig.ra Rubino Vittoria conveniva in giudizio la Regione Calabria in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Sez. lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; 10969 Calabria in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Sez. lavoro al fine di ottenere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale civile di Catanzaro, Sezione lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Paonessa Immacolata; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 9 aprile 2002 DECRETA Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale civile di Catanzaro, Sezione lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Rubino Vittoria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 9 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3872 del 9 aprile 2002 CT n. 1349/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del lavoro – Bernaus Francesco c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili. IL DIRIGENTE GENERALE DECRETO n. 3871 del 9 aprile 2002 CT n. 1348/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del lavoro – Paonessa Immacolata c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 28/3/2002, la sig.ra Paonessa Immacolata conveniva in giudizio la Regione PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 28/3/2002, il sig. Bernaus Francesco conveniva in giudizio la Regione Calabria in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Sez. lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; 10970 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale civile di Catanzaro, Sezione lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Citraro Serafina; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 9 aprile 2002 DECRETA Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale civile di Catanzaro, Sezione lavoro, per resistere alle pretese del sig. Bernaus Francesco; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 9 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3874 del 9 aprile 2002 CT n. 1347/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del lavoro – Budaci Umberto c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili. IL DIRIGENTE GENERALE DECRETO n. 3873 del 9 aprile 2002 CT n. 1350/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del lavoro – Citraro Serafina c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 28/3/2002, la sig.ra Citraro Serafina conveniva in giudizio la Regione Calabria in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Sez. lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; PREMESSO CHE con atto notificato in data 28/3/2002, il sig. Budaci Umberto, rappresentato e difeso dall’avv. Sandro Scoppa, conveniva in giudizio la Regione Calabria in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Sez. lavoro per chiedere di: — accogliere il ricorso e per l’effetto riconoscere e dichiarare che il ricorrente è invalido e la sussistenza dei requisiti per conseguire il ripristino dell’indennità di accompagnamento; — condannare i convenuti alla riattivazione e alla concessione con decorrenza dal momento della revoca del suddetto beneficio assistenziale e al pagamento delle relative provvidenze economiche oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge, con ogni consequenziale statuizione di legge anche in ordine alla spese di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c.; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) di costituirsi in giudizio per i motivi sopra richiamati e per gli ulteriori profili di illegittimità che dovessero ravvisarsi; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 10971 DECRETA DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale Civile di Catanzaro, Sez. lavoro, per resistere alle pretese del sig. Budaci Umberto; — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale Civile di Catanzaro, Sez. lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Biamonte Maria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 9 aprile 2002 Catanzaro, lı̀ 9 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3875 del 9 aprile 2002 CT n. 1346/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del lavoro – Biamonte Maria c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 28/3/2002, la sig.ra Biamonte Maria, rappresentata e difesa dall’avv. Sandro Scoppa, conveniva in giudizio la Regione Calabria in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Sez. lavoro per chiedere di: — accogliere il ricorso e per l’effetto riconoscere e dichiarare che la ricorrente è invalida e la sussistenza dei requisiti per conseguire il ripristino della pensione di inabilità; — condannare i convenuti alla riattivazione e alla concessione con decorrenza dal momento della revoca del suddetto beneficio assistenziale e al pagamento delle relative provvidenze economiche oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge, con ogni consequenziale statuizione di legge anche in ordine alla spese di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c.; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) di costituirsi in giudizio per i motivi sopra richiamati e per gli ulteriori profili di illegittimità che dovessero ravvisarsi; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3876 del 9 aprile 2002 CT n. 1351/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del lavoro – Citriniti Rachele c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 28/3/2002, la sig.ra Citriniti Rachele conveniva in giudizio la Regione Calabria in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Sez. lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale civile di Catanzaro, Sezione lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Citriniti Rachele; 10972 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 9 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3878 del 9 aprile 2002 CT n. 1353/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del lavoro – Panella Rita Alessandra c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili. IL DIRIGENTE GENERALE DECRETO n. 3877 del 9 aprile 2002 CT n. 1354/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del lavoro – Rotella Luigi + altri in qualità di eredi di Bruni Giuseppina c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 28/3/2002, i sig.ri Rotella Luigi, Rotella Vincenzo, Rotella Giovanni, Rotella Antonio in qualità di eredi di Bruni Giuseppina, convenivano in giudizio la Regione Calabria in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Sez. lavoro al fine di ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità civile, al momento della presentazione della domanda, di Bruni Giuseppina con diritto, in loro favore, alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale civile di Catanzaro, Sezione lavoro, per resistere alle pretese del sig. Rotella Luigi + altri in qualità di eredi di Bruni Giuseppina; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 28/3/2002, la sig.ra Panella Rita Alessandra conveniva in giudizio la Regione Calabria in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Sez. lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale civile di Catanzaro, Sezione lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Panella Rita Alessandra; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 9 aprile 2002 Catanzaro, lı̀ 9 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 3879 del 9 aprile 2002 CT n. 1352/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del lavoro – Pallone Antonio c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 11/2/2002, il sig. Pallone Antonio conveniva in giudizio la Regione Calabria in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Sez. lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; 10973 Catanzaro, Sez. lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale civile di Catanzaro, Sezione lavoro, per resistere alle pretese del sig. Di Cello Pasquale; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 9 aprile 2002 DECRETA Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale civile di Catanzaro, Sezione lavoro, per resistere alle pretese del sig. Pallone Antonio; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 9 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3881 del 9 aprile 2002 CT n. 1190/2002 – decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro per il pagamento di somme in favore della società TESI S.p.A. – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina del difensore – Conferimento dell’incarico all’avv. Enrico Ventrice. IL DIRIGENTE GENERALE DECRETO n. 3880 del 9 aprile 2002 CT n. 1355/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del lavoro – Di Cello Pasquale c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili. PREMESSO CHE in data 25/3/2002 è stato notificato il decreto ingiuntivo n. 122/2002 del Tribunale di Catanzaro, per il pagamento in favore della TESI S.p.A. della somma di euro 841.667,74 per prestazione di servizi resi in favore della Regione; RITENUTO CHE la pretesa non appare fondata; IL DIRIGENTE GENERALE EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi in giudizio per difendere l’operato dell’Amministrazione; PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 28/3/2002, il sig. Di Cello Pasquale conveniva in giudizio la Regione Calabria in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Direttore; 10974 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, nel predetto procedimento, l’avv. Enrico Ventrice dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 9 aprile 2002 DECRETA Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera — per i motivi sopra evidenziati di proporre opposizione al D.I. n. 122/2002 del Tribunale di Catanzaro, per il pagamento in favore della TESI S.p.A. della somma di euro 841.667,74 oltre interessi e spese legali; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, nel predetto procedimento, l’avv. Enrico Ventrice dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 9 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3883 del 9 aprile 2002 CT n. 1345/2002 – Ricorso avanti al Giudice del lavoro di Vibo Valentia promosso da Ferrara Felice Antonio, per la liquidazione della «indennità di fine servizio» – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina del difensore – Conferimento dell’incarico all’avv. Enrico Ventrice. IL DIRIGENTE GENERALE DECRETO n. 3882 del 9 aprile 2002 CT n. 2852/2001 – Ricorso avanti al Giudice del lavoro di Vibo Valentia promosso da Di Giuseppe Giuseppina, per il riconoscimento di un equo indennizzo – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina del difensore – Conferimento dell’incarico all’avv. Enrico Ventrice. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE in data 31/12/2001 è stato notificato il ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza avanti al Giudice del lavoro di Vibo Valentia, su richiesta della sig.ra Di Giuseppe Giuseppina, la quale chiede il riconoscimento di un equo indennizzo per infermità contratta per causa di servizio (procedimento n. 580/2001 R.G.); PREMESSO CHE in data 28/3/2002 è stato notificato il ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza avanti al Giudice del lavoro di Vibo Valentia, su richiesta del sig. Ferrara Felice Antonio, il quale chiede la riliquidazione del trattamento di fine servizio a carico della Regione, quale ex dipendente della disciolta CASMEZ (procedimento n. 560/2001 R.G.); RITENUTO CHE la pretesa non appare fondata; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi in giudizio per difendere l’operato dell’Amministrazione; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Direttore; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; RITENUTO CHE la pretesa non appare fondata; DECRETA EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi in giudizio per difendere l’operato dell’Amministrazione; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Direttore; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi in giudizio nel procedimento n. 580/2001 R.G. instaurato da Di Giuseppe Giuseppina per il riconoscimento di un equo indennizzo per infermità contratta per causa di servizio; — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi in giudizio nel procedimento n. 560/2001 R.G. instaurato da Ferrara Felice Antonio per la riliquidazione del trattamento di fine servizio a carico della Regione, quale ex dipendente della disciolta CASMEZ; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, nel predetto procedimento, l’avv. Enrico Ventrice dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 9 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 4043 del 15 aprile 2002 CT dal n. 983 al n. 988/02 – Giudice di Pace di Savelli – N. 6 atti di citazione proposti rispettivamente da Loria Antonio, Loria Rosario, Gallo Luigi, Basile Francesco, Loria Rocco e Loria Pasqualino c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale con domiciliazione e delega. 10975 — di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo. Catanzaro, lı̀ 15 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera IL DIRIGENTE GENERALE DECRETO n. 4044 del 15 aprile 2002 PREMESSO CHE con 6 atti di citazione, notificati in data 13 marzo 2002, i sigg. Loria Antonio, Loria Rosario, Gallo Luigi, Basile Francesco, Loria Rocco e Loria Pasqualino, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Tommaso Stillitano, hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Savelli, la Regione Calabria, con invito a comparire all’udienza del 22 aprile 2002 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: CT n. 1140/02 – Tribunale di Crotone, Sezione lavoro – Geremicca Abramo c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Personale) – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna. IL DIRIGENTE GENERALE 1) voglia il signor Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, condannare la Regione Calabria in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell’attore, della somma – rispettivamente – di C 258,23; C 258,23; C 413,16; lire 1.500.000; C 361,52 ed C 361,52; oltre interessi dalla data dell’evento al soddisfo; PREMESSO CHE con atto notificato in data 21 marzo 2002, il sig. Geremicca Abramo, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Concetta Guerra, ha proposto ricorso al Tribunale Civile di Crotone, Sezione lavoro, contro la Regione Calabria + altri, per chiedere che l’adito Tribunale voglia 2) il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione diretta al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; 1) accertare e dichiarare che il ricorrente è invalido civile nella misura del 100% con diritto all’accompagnamento per i periodi di trattamento chemiterapico; CONSIDERATO che le argomentazione addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; 2) per l’effetto condannare gli enti convenuti a corrispondere in favore del ricorrente i ratei maturati e non riscossi, oltre interessi legali sino all’effettivo soddisfo; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; PRESO ATTO che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo; DECRETA 3) con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti in quanto vi sono fondati motivi di ritenere il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, convenuta, alla luce della L.R. n. 20/2001; appare inoltre opportuno constatare mediante idoneo accertamento l’effettività delle condizioni fisiche pregresse, atte a fondare la domanda; e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale, EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Giudice di Pace di Savelli, per resistere alle pretese dei sigg. Loria Antonio, Loria Rosario, Gallo Luigi, Basile Francesco, Loria Rocco e Loria Pasqualino contro la Regione Calabria; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale nonché, quale suo delegato e procuratore domiciliatario, l’avv. Fabio Rizzuti, con studio in Mesoraca alla via Campizzi n. 42; — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale Civile di Crotone, sezione lavoro, per resistere alle pretese del sig. Geremicca Abramo contro la Regione Calabria; DECRETA 10976 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale nonché, quale suo delegato e procuratore domiciliatario, l’avv. Giovanni Iaconis, con studio in Crotone alla via Mario Nicoletta n. 49. — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale nonché, quale suo delegato e procuratore domiciliatario, l’avv. Fabio Rizzuti, con studio in Mesoraca alla via Campizzi n. 42. Catanzaro, lı̀ 15 aprile 2002 Catanzaro, lı̀ 15 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4046 del 15 aprile 2002 DECRETO n. 4045 del 15 aprile 2002 CT n. 758/02 – Giudice di Pace di Santa Severina – Atto di citazione proposto da Trocino Giovanni c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale con domiciliazione e delega. CT n. 1185/02 – Tribunale di Catanzaro – Giudice del lavoro – Ricorso ex art. 700 proposto da Spanti Benito c/Regione Calabria (Dipartimento Organizzazione e Personale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto di citazione, notificato in data 4 marzo 2002, il Sig. Trocino Giovanni, rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Maria Romano, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Santa Severina, la Regione Calabria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) voglia il signor Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, condannare la Regione Calabria in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell’attore, della somma di lire 550.000 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione dall’evento al soddisfo, nei limiti della competenza del giudice; 2) il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione diretta al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Giudice di Pace di Santa Severina, per resistere alle pretese del sig. Trocino Giovanni contro la Regione Calabria; PREMESSO CHE con atto notificato in data 25/3/2002, l’avv. Benito Spanti, rappresentato e difeso dall’avv. Demetrio Spanti, ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Catanzaro – in funzione di Giudice del lavoro – contro la Regione Calabria, al fine di ottenere la rettifica del punteggio attribuitogli dalla Commissione esaminatrice del concorso interno per l’accesso a 63 posti della qualifica dirigenziale espletato dalla Regione Calabria, relativamente alla valutazione dell’anzianità di laurea; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Catanzaro – Sez. lavoro, per resistere alle pretese dell’avv. Benito Spanti, contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 15 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 10977 DECRETO n. 4047 del 15 aprile 2002 DECRETO n. 4048 del 15 aprile 2002 CT n. 575/02 – Giudice di Pace di Crotone – Atto di citazione proposto da Fazio Francesco M. e Fazio Giuseppe c/Regione Calabria − Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale con domiciliazione e delega. CT n. 937/02 – Giudice di Pace di Santa Severina – Atto di citazione proposto da Benincasa Rosario c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale con domiciliazione e delega. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto di citazione, notificato in data 21 febbraio 2002, i sigg. Fazio Francesco M. e Fazio Giuseppe, rappresentati e difesi da loro medesimi, hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Crotone, la Regione Calabria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: PREMESSO CHE con atto di citazione, notificato in data 12 marzo 2002, il sig. Benincasa Rosario, rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Maria Romano, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Santa Severina, la Regione Calabria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) voglia il signor Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, condannare la Regione Calabria al risarcimento dei danni nella misura di lire 5.000.000 o a quella diversa somma che il Giudice riterrà opportuno, oltre le spese della procedura, ravvisandosi nel comportamento del convenuto un notevole ed ingiustificato ritardo nell’esecuzione degli obblighi convenzionalmente assunti; 1) voglia il signor Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, condannare la Regione Calabria in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell’attore, della somma di lire 400.000 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione dall’evento al soddisfo, nei limiti della competenza del giudice; 2) il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione diretta al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; 2) il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione diretta al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Giudice di Pace di Santa Severina, per resistere alle pretese dei sigg. Fazio Francesco M. e Fazio Giuseppe contro la Regione Calabria; — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Giudice di Pace di Santa Severina, per resistere alle pretese del sig. Benincasa Rosario contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale nonché, quale suo delegato e procuratore domiciliatario, l’avv. Natale De Meco, con studio in Crotone alla via Torino n. 63. — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale nonché, quale suo delegato e procuratore domiciliatario, l’avv. Fabio Rizzuti, con studio in Mesoraca alla via Campizzi n. 42. Catanzaro, lı̀ 15 aprile 2002 Catanzaro, lı̀ 15 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 10978 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 4049 del 15 aprile 2002 DECRETO n. 4050 del 15 aprile 2002 CT n. 519/01 – Ricorso alla Corte d’Appello di Catanzaro, Sez. lavoro – Scialabba Teresa c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna. CT nn. 1961/00-1162/00, 1163/00 – Tribunale di Cosenza: Mercury s.r.l. Industria Chimica in persona dell’Amministratore unico – legale rappresentante p.t. – Dott. Tornatore – c/Regione Calabria – Opposizione all’esecuzione – D.D.G. n. 13086 del 5/12/2001 – Integrazione. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 7 aprile 2001, Scialabba Teresa, rappresentata e difesa dall’avv. Angela Di Rienzo, ha proposto ricorso alla Corte d’Appello di Catanzaro, Sezione lavoro, contro la Regione Calabria, il Ministero del Tesoro nonché Ministero dell’Interno e I.N.P.S., affinché venga riconosciuto e dichiarato che la sig.ra Scialabba è invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa pari al 100%; per l’effetto emettere ogni consequenziale provvedimento relativamente alla liquidazione delle sue spettanze tutte, con condanna alla corresponsione dei relativi importi, rivalutazione monetaria ed interessi. Con vittoria di spese e competenze; IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE in data 5/12/2001 è stato adottato da questa Direzione Generale il decreto n. 13086, avente ad oggetto: Esecuzione Forzata: Mercury s.r.l. Industria Chimica in persona dell’Amministratore unico – legale rappresentante p.t. – Dott. Tornatore – c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e proposizione di opposizione all’esecuzione e/o agli atti esecutivi. – Nomina di un difensore: conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; RITENUTO di dover integrare il suddetto precedente provvedimento nominando nel giudizio stesso l’avvocato domiciliatario nonché delegato; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA PRESO ATTO che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 127/97, non è soggetto a controllo; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti alla Corte d’Appello di Catanzaro, Sezione lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Scialabba Teresa contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale; — per i motivi sopra evidenziati di integrare il decreto n. 13086 del 5/12/2001 di questa Direzione Generale nominando nel giudizio di cui in premessa, quale procuratore solo domiciliatario e delegato dell’avv. Dianora De Nobili, dell’Avvocatura regionale, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto avvocato, l’avv. Maria Trifilio, del foro di Cosenza, con studio in Rende (CS) alla via Adige n. 1, alla quale saranno riconosciuti, come per legge i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite; — di eleggere domicilio nel giudizio in premessa presso lo studio dell’avv. Maria Trifilio, all’indirizzo sopra specificato. — di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo. Catanzaro, lı̀ 15 aprile 2002 Catanzaro, lı̀ 15 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 4051 del 15 aprile 2002 CT nn. 920/00-1164/00 – Tribunale di Cosenza: Mercury s.r.l. Industria Chimica in persona dell’Amministratore unico – legale rappresentante p.t. – Dott. Tornatore – c/Regione Calabria – Opposizione all’esecuzione – D.D.G. n. 13372 del 7/12/2001 – Integrazione. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE in data 7/12/2001 è stato adottato da questa Direzione Generale il decreto n. 13372, avente ad oggetto: Esecuzione Forzata: Mercury s.r.l. Industria Chimica in persona dell’Amministratore unico – legale rappresentante p.t. – Dott. Tornatore – c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e proposizione di opposizione all’esecuzione e/o agli atti esecutivi. – Nomina di un difensore: conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale; RITENUTO di dover integrare il suddetto precedente provvedimento nominando nel giudizio stesso l’avvocato domiciliatario nonché delegato; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; 10979 Pace di Catanzaro chiedendo la condanna della stessa al pagamento della somma di C 774,69 a titolo di contributo di cui al D.L. n. 279/2000; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di Crisopulli Giuseppe ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale (Settore Protezione Civile); EVIDENZIATO, pertanto l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio di cui sopra; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Giudice di Pace di Catanzaro, per resistere alle pretese del sig. Crisopulli Giuseppe contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 15 aprile 2002 DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di integrare il decreto n. 13372 del 7/12/2001 di questa Direzione Generale nominando nel giudizio di cui in premessa, quale procuratore solo domiciliatario e delegato dell’avv. Dianora De Nobili, dell’Avvocatura regionale, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto avvocato, l’avv. Maria Trifilio, del foro di Cosenza, con studio in Rende (CS) alla via Adige n. 1, alla quale saranno riconosciuti, come per legge i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite; — di eleggere domicilio nel giudizio in premessa presso lo studio dell’avv. Maria Trifilio, all’indirizzo sopra specificato. Catanzaro, lı̀ 15 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4052 del 15 aprile 2002 CT n. 820/02 – Atto di citazione dinanzi il Giudice di Pace di Catanzaro – Crisopulli Giuseppe c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 7/3/02 Crisopulli Giuseppe ha citato la Regione Calabria dinanzi al Giudice di Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4053 del 15 aprile 2002 CT n. 2719/01 – Tribunale di Catanzaro – Pignoramento immobiliare Banca Monte dei Paschi di Siena c/“Il Portico” srl + Regione Calabria e altri – Determinazione di costituzione in giudizio e contestuale atto di intervento nella causa di opposizione all’esecuzione e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Franceschina Talarico. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto di pignoramento immobiliare notificato il 6/2/2002, la Banca Monte dei Paschi di Siena spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Mazzitelli, procedeva nei confronti della società “Il Portico srl” (debitore esecutato), nonché, nei confronti della Regione Calabria in qualità di terzo acquirente di beni immobili ipotecati, sottoponendo ad esecuzione forzata anche l’appartamento di proprietà della Regione Calabria ubicato nel comune di Reggio Calabria alla via Reggio Campi, di vani 11.5, identificato nel NCEU di Reggio Calabria al foglio 88 part. 1224 sub 41; PREMESSO, inoltre, CHE con ricorso notificato anche alla Regione Calabria in data 20/3/2002, la Dott.ssa Rosalia Gaeta, in qualità di terzo acquirente di immobili ipotecati, proponeva opposizione agli atti esecutivi al fine di ottenere la declaratoria giu- 10980 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 risdizionale dell’illegittimità dell’esecuzione intrapresa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena stante la mancata notifica ai terzi acquirenti del contratto di mutuo in forma esecutiva; CONSIDERATO che la Regione Calabria ha interesse a costituirsi nel giudizio di opposizione proposto dalla Dott.ssa Rosalia Gaeta spiegando apposito atto di intervento al fine di sostenere l’eccezione di illegittimità della procedura esecutiva intrapresa dalla predetta Banca; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di sostituire l’avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale, nel giudizio di cui in premessa attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro. Catanzaro, lı̀ 16 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi dinanzi al Tribunale di Catanzaro, G.E., nel giudizio di opposizione all’esecuzione immobiliare proposto dalla dott.ssa Gaeta Rosalia nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena, spiegando contestuale atto di intervento e richiedendo, altresı̀, la sospensione dell’esecuzione; DECRETO n. 4105 del 16 aprile 2002 Cont. n. 2196/95 – Tribunale Civile di Catanzaro – ENAIP Calabria c/Regione Calabria – Sostituzione avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 15 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4104 del 16 aprile 2002 Cont. n. 2819/94 – Tribunale Civile di Catanzaro – Ditta Foderaro Viaggi e Turismo c/Regione Calabria – Sostituzione avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con delibera di G.R. n. 6345 del 5/12/1994, l’avv. Francesco Saverio Bonacci, all’epoca facente parte del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale, veniva incaricato di rappresentare e difendere la Regione Calabria nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Catanzaro, dalla ditta Foderaro Viaggi e Turismo, contro la Regione medesima , teso ad ottenere il pagamento della somma ingiunta con decreto ingiuntivo n. 1323/1994 notificato in data 12/7/1994; CHE l’avv. Francesco Saverio Bonacci non fa più parte dell’Avvocatura regionale e pertanto, appare opportuno provvedere alla sostituzione del predetto professionista con altro avvocato attualmente facente parte del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; PREMESSO CHE con delibera di G.R. n. 5125 del 2/10/1995, l’avv. Francesco Saverio Bonacci, all’epoca facente parte del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale, veniva incaricato di rappresentare e difendere la Regione Calabria nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Catanzaro, dall’ENAIP Calabria, contro la Regione medesima, teso ad ottenere il pagamento della somma ingiunta con decreto ingiuntivo n. 722/1995 notificato in data 5/5/1995; CHE l’avv. Francesco Saverio Bonacci non fa più parte dell’Avvocatura regionale e pertanto, appare opportuno provvedere alla sostituzione del predetto professionista con altro avvocato attualmente facente parte del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di sostituire l’avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale, nel giudizio di cui in premessa attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro. Catanzaro, lı̀ 16 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 4106 del 16 aprile 2002 CT n. 62/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Paola – Sez, lavoro e previdenza – De Carlo Carmela c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. 10981 — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l’avv. Maria Trifilio, con studio Rende alla via Adige 1 (CS), alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lı̀ 16 aprile 2002 IL DIRIGENTE GENERALE Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera PREMESSO CHE con ricorso notificato il 21/1/2002, la sig.ra Carmela De Carlo, rappresentata e difesa dall’avv. Adriana Pasqualini, ha adito il Tribunale Civile di Paola per sentire accogliere le seguenti conclusioni: — dichiarare che la ricorrente deve essere riconosciuta invalida civile con riduzione della capacità lavorativa pari al 78% o comunque in misura tale da aver diritto all’assegno di invalidità dalla data della revoca: settembre ’98 o da quella della nuova domanda 18/5/1999 o da altra successiva e per l’effetto; — condannare la Regione Calabria in persona del legale rappresentante pro tempore a costituire in favore della ricorrente assegno d’invalidità civile dalla data della nuova domanda 13/ 7/99 o da quella successiva che riterrà di giustizia per le causali in ricorso; — condannare l’INPS in persona del l.r.p.t. a pagare all’istante i ratei maturati e maturandi dalla data della revoca o da quella successiva che risulterà in corso di causa con gli interessi legali dal dovuto al soddisfo; — condannare infine i resistenti ciascuno per quanto di ragione al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito; CHE il giudice ha fissato l’udienza di comparizione per il 2/5/ 2002; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell’Amministrazione regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Paola Sez. lavoro e Previdenza, per resistere alle pretese della sig.ra Carmela De Carlo contro la Regione Calabria e altri; DECRETO n. 4107 del 16 aprile 2002 CT n. 732/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. Lavoro e Previdenza – Marietta Merli c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato l’1/3/2002, la sig.ra Marietta Merli, rappresentata e difesa dall’avv. Pietra Roseti, ha adito il Tribunale Civile di Castrovillari per sentire accogliere le seguenti conclusioni: — accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell’invalidità civile nella misura dell’80% o in quella meglio determinata in corso di causa con decorrenza di legge o dalla data accertata dall’espletanda CTU; — condannare la Regione Calabria in persona del legale rappresentante pro tempore a costituire in favore della ricorrente assegno d’invalidità civile nella misura dell’80% o in quella diversa determinata dalla CTU; — condannare l’INPS in persona del l.r.p.t. a pagare all’istante i ratei maturati e maturandi con gli interessi e la rivalutazione dal dı̀ del dovuto al soddisfo; — condannare infine i convenuti al pagamento delle legali, CT di parte compreso, da distrarsi in favore del procuratore costituito; CHE il giudice ha fissato l’udienza di comparizione per il 3/5/ 2002; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell’Amministrazione regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; 10982 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; cessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; DECRETA EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Castrovillari – Sez. Lavoro e Previdenza, per resistere alle pretese della sig.ra Marietta Merli contro la Regione Calabria e altri; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l’avv. Maria Trifilio, con studio Rende alla via Adige 1 (CS), alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lı̀ 16 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4108 del 16 aprile 2002 CT n. 753/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. Lavoro e Previdenza – Rosa D’Onofrio c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Castrovillari – Sez. Lavoro e Previdenza, per resistere alle pretese della sig.ra Rosa D’Onofrio contro la Regione Calabria e altri; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l’avv. Maria Trifilio, con studio Rende alla via Adige 1 (CS), alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lı̀ 16 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato il 4/3/2002, la sig.ra Rosa D’Onofrio, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Cherubini, ha adito il Tribunale Civile di Castrovillari per sentire accogliere le seguenti conclusioni: — riconoscere e dichiarare che la ricorrente è invalida civile con diritto ad indennità di accompagnamento; — dichiarare che la ricorrente è invalida nella misura del 100% con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere da sola gli atti della vita quotidiana e con diritto alla indennità di accompagnamento; — condannare l’INPS in persona del l.r.p.t. al pagamento dell’indennità di pensione nella misura di legge oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31/7/2001 data di presentazione della domanda ossia dal mese successivo; — condannare la Regione Calabria, l’INPS e il Ministero del Tesoro in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore al pagamento solidale delle spese legali, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito; CHE il giudice ha fissato l’udienza di comparizione per il 7/5/ 2002; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell’Amministrazione regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la ne- DECRETO n. 4109 del 16 aprile 2002 CT n. 754/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. Lavoro e Previdenza – De Noia Antonietta c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato il 4/3/2002, la sig.ra De Noia Antonietta, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Cherubini, ha adito il Tribunale Civile di Castrovillari per sentire accogliere le seguenti conclusioni: — riconoscere e dichiarare che la ricorrente è invalida civile con diritto ad indennità di accompagnamento; — dichiarare che la ricorrente è invalida nella misura del 100% con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere da sola gli atti della vita quotidiana e con diritto alla indennità di accompagnamento; — condannare l’INPS in persona del l.r.p.t. al pagamento dell’indennità di pensione nella misura di legge oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31/7/2001 data di presentazione della domanda ossia dal mese successivo; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 — condannare la Regione Calabria, l’INPS e il Ministero del Tesoro in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore al pagamento solidale delle spese legali, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito; CHE il giudice ha fissato l’udienza di comparizione per il 7/5/ 2002; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell’Amministrazione regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Castrovillari – Sez. Lavoro e Previdenza, per resistere alle pretese della sig.ra De Noia Antonietta contro la Regione Calabria e altri; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l’avv. Maria Trifilio, con studio Rende alla via Adige 1 (CS), alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. 10983 — riconoscere e dichiarare che il ricorrente è inabile totale con diritto ad indennità di accompagnamento; — dichiarare che il ricorrente è invalido nella misura del 100% con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere da solo gli atti della vita quotidiana e con diritto alla indennità di accompagnamento; — condannare l’INPS, il Ministero del Tesoro e la Regione Calabria in persona dei rispettivi l.r.p.t. al pagamento dell’indennità di accompagnamento nella misura di legge oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 7/10/1998 data di seduto e revisione della predetta indennità; — condannare la Regione Calabria, l’INPS e il Ministero del Tesoro in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore al pagamento solidale delle spese legali, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito; CHE il giudice ha fissato l’udienza di comparizione per il 7/5/ 2002; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell’Amministrazione regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; Catanzaro, lı̀ 16 aprile 2002 DECRETA Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Castrovillari – Sez. Lavoro e Previdenza, per resistere alle pretese del sig. Giovanni Brunetti contro la Regione Calabria e altri; DECRETO n. 4110 del 16 aprile 2002 CT n. 755/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. Lavoro e Previdenza – Giovanni Brunetti c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato il 4/3/2002, il sig. Giovanni Brunetti, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Cherubini, ha adito il Tribunale Civile di Castrovillari per sentire accogliere le seguenti conclusioni: — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l’avv. Maria Trifilio, con studio Rende alla via Adige 1 (CS), alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lı̀ 16 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 10984 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 4111 del 16 aprile 2002 DECRETO n. 4112 del 16 aprile 2002 CT n. 539/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. Lavoro e Previdenza – Rocco Cataldi c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. CT n. 543/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. Lavoro e Previdenza – Golia Rosina c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato il 20/2/2002, il sig. Rocco Cataldi, rappresentato e difeso dall’avv. De Luca e dall’avv. Mirabelli, ha adito il Tribunale Civile di Castrovillari per sentire accogliere le seguenti conclusioni: PREMESSO CHE con ricorso notificato il 20/2/2002, la sig.ra Golia Rosina, rappresentata e difesa dall’avv. De Luca e dall’avv. Mirabelli, ha adito il Tribunale Civile di Castrovillari per sentire accogliere le seguenti conclusioni: — accogliere il ricorso e per l’effetto dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della pensione/assegno di invalidità civile a decorrere dall’1/6/90 ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa; — accogliere il ricorso e per l’effetto dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della indennità di accompagnamento a decorrere dall’1/6/01 ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa; — condannare di conseguenza l’INPS in persona del l.r.p.t. alla corresponsione della pensione/assegno di invalidità civile a decorrere dell’1/6/90 ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione dall’obbligazione al saldo; — condannare in solido le Amministrazioni convenute al pagamento solidale delle spese legali, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito; CHE il giudice ha fissato l’udienza di comparizione per il 7/5/ 2002; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell’Amministrazione regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; — condannare di conseguenza l’INPS in persona del l.r.p.t. alla corresponsione della indennità di accompagnamento a decorrere dall’1/6/01 ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione dall’obbligazione al saldo; — condannare in solido le Amministrazioni convenute al pagamento solidale delle spese legali, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito; CHE il giudice ha fissato l’udienza di comparizione per il 7/5/ 2002; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell’Amministrazione regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Castrovillari – Sez. Lavoro e Previdenza, per resistere alle pretese del sig. Rocco Cataldi contro la Regione Calabria e altri; — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Castrovillari – Sez. Lavoro e Previdenza, per resistere alle pretese della sig.ra Golia Rosina contro la Regione Calabria e altri; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l’avv. Maria Trifilio, con studio Rende alla via Adige 1 (CS), alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l’avv. Maria Trifilio, con studio Rende alla via Adige 1 (CS), alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lı̀ 16 aprile 2002 Catanzaro, lı̀ 16 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 10985 DECRETO n. 4113 del 16 aprile 2002 DECRETO n. 4114 del 16 aprile 2002 CT n. 544/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. Lavoro e Previdenza – Bruno Grazia c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. CT n. 64/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro e Previdenza – Angelo Ferraro c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato il 20/2/2002, la sig.ra Bruno Grazia, rappresentata e difesa dall’avv. De Luca e dall’avv. Mirabelli, ha adito il Tribunale Civile di Castrovillari per sentire accogliere le seguenti conclusioni: — accogliere il ricorso e per l’effetto dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della indennità di accompagnamento a decorrere dall’1/1/98 ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa; — condannare di conseguenza l’INPS in persona del l.r.p.t. alla corresponsione della indennità di accompagnamento a decorrere dall’1/1/98 ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione dall’obbligazione al saldo; — condannare in solido le Amministrazioni convenute al pagamento solidale delle spese legali, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito; CHE il giudice ha fissato l’udienza di comparizione per il 7/5/ 2002; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell’Amministrazione regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; PREMESSO CHE con ricorso il sig. Angelo Ferraro, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Bruni, ha adito il Tribunale Civile di Cosenza per sentire accogliere le seguenti conclusioni: — accogliere il ricorso e per l’effetto dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della invalidità civile nella misura del 100% con il conseguente godimento della provvidenza economica derivante da tale riconoscimento e per l’effetto; — condannare l’INPS il Ministero del Tesoro e il Ministero degli Interni, in persona dei rispettivi l.r.p.t. alla corresponsione delle provvidenze economiche di invalidità a far data dalla presentazione delle domande o dalla data che dovesse risultare oltre interessi e rivalutazione monetaria; — con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito; CHE all’udienza di comparizione il ricorrente chiedeva di poter integrare il contraddittorio nei confronti della Regione Calabria e il giudice, a ciò autorizzandolo, rinviava l’udienza per la comparizione all’8/5/2002; CONSIDERATO che le argomentazione addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell’Amministrazione regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Castrovillari – Sez. Lavoro e Previdenza, per resistere alle pretese della sig.ra Bruno Grazia contro la Regione Calabria e altri; — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro e Previdenza, per resistere alle pretese del sig. Angelo Ferraro contro la Regione Calabria e altri; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l’avv. Maria Trifilio, con studio Rende alla via Adige 1 (CS), alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l’avv. Maria Trifilio, con studio Rende alla via Adige 1 (CS), alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lı̀ 16 aprile 2002 Catanzaro, lı̀ 16 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 10986 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 4115 del 16 aprile 2002 CT n. 1320/2002 – Ricorso dinanzi al Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore – Tommaso Lopez c/Regione Calabria (Dip. Agricoltura e Foreste) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. l’avv. Alfonso Brunetti conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore la Regione Calabria, in persona del suo legale rappresentante, per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 620,78, oltre interessi legali dalla data dell’occorso e fino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di giudizio, a titolo di risarcimento dei danni subiti a n. 2 vitelli di sua proprietà a causa di un attacco di lupi; IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto di citazione notificato in data 27/ 3/2002, il sig. Lopez Tommaso, rappresentato e difeso dall’avv. Alfonso Brunetti conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore la Regione Calabria, in persona del suo legale rappresentante, per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 440,02, oltre interessi legali dalla data dell’occorso e fino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di giudizio, a titolo di risarcimento dei danni subiti a n. 1 vitello di sua proprietà a causa di un attacco di lupi; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO quindi l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; EVIDENZIATO quindi l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; DECRETA VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore, per resistere alle pretese del sig. Tommaso Lopez contro la Regione Calabria; — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore, per resistere alle pretese del sig. Giovanni Lopetrone contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l’avv. Maria Trifilio, con studio in Rende (CS) alla via Adige n. 1, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lı̀ 16 aprile 2002 — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l’avv. Maria Trifilio, con studio in Rende (CS) alla via Adige n. 1, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4117 del 16 aprile 2002 Catanzaro, lı̀ 16 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Cont. n. 1217/99 – Tribunale Civile di Catanzaro – Casa Editrice Europea (C.E.E.) c/Regione Calabria – Sostituzione avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE DECRETO n. 4116 del 16 aprile 2002 IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con apposito provvedimento, l’avv. Francesco Saverio Bonacci, all’epoca facente parte del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale, veniva incaricato di rappresentare e difendere la Regione Calabria nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Catanzaro, dalla Casa Editrice Europea (C.E.E.), contro la Regione medesima, teso ad ottenere il pagamento della somma ingiunta con decreto ingiuntivo n. 289/1999 notificato in data 7/6/1999; PREMESSO CHE con atto di citazione notificato in data 27/ 3/2002, il sig. Giovanni Lopetrone, rappresentato e difeso dal- CHE l’avv. Francesco Saverio Bonacci non fa più parte dell’Avvocatura regionale e, pertanto appare opportuno provvedere CT n. 1321/2002 – Ricorso dinanzi al Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore – Giovanni Lopetrone c/Regione Calabria (Dip. Agricoltura e Foreste) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 alla sostituzione del predetto professionista con altro avvocato attualmente facente parte del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; 10987 DECRETA — per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi ed opporsi nei giudizi di cui in premessa, avanti al Tribunale di Catanzaro, per resistere alle pretese del sig. Maruca Michele; — di nominare difensore della Regione Calabria l’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 16 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di sostituire l’avv. Francesco Saverio Bonacci con l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale, nel giudizio di cui in premessa attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro. Catanzaro, lı̀ 16 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4119 del 16 aprile 2002 CT n. 1299/02 – Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore – Colucci Michele c/Regione Calabria (Dipartimento Agricoltura) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore − Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE DECRETO n. 4118 del 16 aprile 2002 CT nn. da 591 a 594/2001 – Tribunale di Catanzaro G.E. – Ricorsi ex art. 617 c.p.c. – Maruca Michele c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE il sig. Maruca Michele, creditore nelle procedure espropriative promosse, davanti al Tribunale di Catanzaro G.E., nei confronti della Regione Calabria, nonché nei confronti della Banca Carime di Catanzaro (Terzo pignorato), con separati ricorsi, notificati, in uno a rispettivi decreti di fissazione di udienza, in data 26/3/2002, ha chiesto la revoca delle ordinanze con le quali il Giudice dell’Esecuzione ha dichiarate estinte le procedure e la, conseguente, assegnazione delle somme staggite; CONSIDERATO che le ragioni appaiono infondate, anche in ordine a possibili profili di inammissibilità, e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi per resistere alle pretese di parte procedente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nei giudizi de quibus, formulando anche opposizione, al fine di resistere alle pretese del creditore procedente, per i motivi sopra richiamati e per gli ulteriori profili di illegittimità che dovessero ravvisarsi; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; PREMESSO CHE con atto notificato in data 26 marzo 2002, il sig. Colucci Michele, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Caputo, ha citato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore la Regione Calabria, in persona del suo legale rappresentante p.t. per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 413,16 oltre interessi, a titolo di risarcimento danni derivanti dall’uccisione di n. 1 bovino del proprio allevamento ad opera di lupi. CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore, per resistere alle pretese del sig. Colucci Michele contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale, e procuratore domiciliatario nonché delegato della stessa l’avv. Marcello Spizzirri del Foro di Cosenza. Catanzaro, lı̀ 16 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 10988 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 4120 del 16 aprile 2002 Cont. n. 1500/2002 – Ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Cosenza – Sez. lavoro del sig. Azzato Luigi c/Regione Calabria – Determinazione di resistenza in giudizio e nomina difensore – Conferimento incarico agli avv. Franceschina Talarico e Giuseppe Naimo. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il D.P.G.R. n. 354 in data 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Cosenza – Sez. lavoro, per resistere alle pretese del sig. Azzato Luigi; PREMESSO CHE con atto notificato in data 10 aprile 2002, il dipendente regionale sig. Azzato Luigi, nato a Cosenza il 9 marzo 1938, rappresentato e difeso dall’avv. Giancarlo Gentile, ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Cosenza – Sez. lavoro, contro la Regione Calabria per ottenere, previa concessione della misura cautelare, che all’Amministrazione regionale venga ordinato di sospendere il decreto dirigenziale n. 14992 del 21 dicembre 2001, con «contestuale reintegra nel livello di spettanza del dipendente e/o con ogni altra misura idonea a salvaguardare nelle more del giudizio di merito, quantomento sotto il profilo economico, il diritto del dipendente»; — di nominare procuratori e difensori della Regione Calabria, anche disgiuntamente, gli avv.ti Franceschina Talarico e Giuseppe Naimo dell’Avvocatura regionale. RILEVATO che l’udienza per la comparizione delle parti e per la discussione del ricorso ex art. 700 c.p.c. è stata fissata per il 18 aprile 2002; DECRETO n. 4121 del 16 aprile 2002 CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si ravvisa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; Catanzaro, lı̀ 16 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera CT nn. da 868 a 879/2002 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Decreti ingiuntivi Catanese Antonella + 11 c/Regione Calabria – Determinazione di proporre opposizione e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; N. CT Ricorrente PREMESSO CHE su ricorso proposto dai ricorrenti indicati nella seguente tabella: N.RG. N. Decreto Ingiuntivo 868/02 Catanese Antonella 68/02 118/02 896/02 Chirico Giovanni 269/02 119/02 870/02 Chirico Giuseppe 270/02 120/02 871/02 Commisso Elisa 271/02 121/02 872/02 Cotroneo Roberto 272/02 122/02 873/02 Cuoco Antonio 273/02 123/02 874/02 Curreri Ignazio 274/02 124/02 875/02 Delfino Caterina 275/02 125/02 876/02 Ercole Giuseppe 276/02 126/02 877/02 Filocamo Giuseppe 277/02 127/02 878/02 Forchino Lucia 278/02 128/02 879/02 Fulco Demetrio 279/02 129/02 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 Il Tribunale di Catanzaro, Sez. lavoro, ha emesso i suindicati decreti ingiuntivi a carico della Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., per il pagamento di asserite differenze retributive afferenti al periodo di servizio pre-ruolo prestato dalla ricorrente; i decreti ingiuntivi sono stati notificati in data 11/3/ 2002; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte a sostegno dei ricorsi per ingiunzione non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di proporre opposizione ai decreti ingiuntivi per resistere alle pretese delle controparti; EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Personale) a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; 10989 1) accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della pensione d’inabilità con necessità di accompagnamento; 2) per l’effetto, condannare ed ordinare ai convenuti, ciascuno secondo le competenze, la concessione e pagamento delle provvidenze economiche assistenziali inerenti al riconosciuto stato di inabilità con diritto di accompagnamento, oltre interessi legali al saldo; 3) con vittoria di spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore del procuratore che ne fa richiesta ex art. 93 c.p.c., CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti in quanto vi sono fondati motivi di ritenere il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, convenuta, alla luce della L.R. n. 20/2001; appare inoltre opportuno constatare mediante idoneo accertamento l’effettività delle condizioni fisiche pregresse, atte a fondare la domanda; e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di proporre opposizione ai decreti ingiuntivi di cui in premessa, emessi dal Tribunale di Catanzaro, Sez. Lavoro, per resistere alle pretese dei ricorrenti Catanese Antonella, Chirico Giovanni, Chirico Giuseppe, Commisso Elisa, Cotroneo Roberto, Cuoco Antonio, Curreri Ignazio, Delfino Caterina, Ercole Giuseppe, Filocamo Giuseppe, Forchino Lucia e Fulco Demetrio contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale. VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA Catanzaro, lı̀ 16 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4201 del 18 aprile 2002 CT n. 1055/01 – Ricorso al Tribunale di Crotone – Sezione lavoro – Ierardi Isabella c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore con delega e domiciliazione esterna – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna con delega e domiciliazione esterna. — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Crotone, sezione lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Ierardi Isabella contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l’avv. Giovanni Iaconis, con studio in Crotone alla via Mario Nicoletta n. 49; — di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo. Catanzaro, lı̀ 18 aprile 2002 IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 18 marzo 2002, la sig.ra Ierardi Isabella, rappresentata e difesa dall’avv. Francesca Laratta, ha proposto ricorso davanti al Tribunale di Crotone – Sezione lavoro, contro la Regione Calabria + altri, Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 10990 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 4202 del 18 aprile 2002 CT n. 1357/02 – Atto di citazione – Giudice di Pace di Catanzaro – Scigliano Cataldo c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 28 marzo 2002 il sig. Scigliano Cataldo, rappresentato e difeso dall’avv. Alfonso Brunetti, ha citato la Regione Calabria a comparire davanti al Giudice di Pace di Catanzaro, all’udienza del 10 maggio 2002, affinché l’adito Giudice voglia condannare la Regione Calabria al pagamento di C 569,14, oltre interessi legali dall’evento al soddisfo, a titolo di risarcimento danni per la morte di due vitelli causata da morsi di lupi, nonché al pagamento per le competenze e onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore distrattario; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; Maria Romano, ha citato la Regione Calabria a comparire davanti al Giudice di Pace di Catanzaro, all’udienza del 15 maggio 2002, affinché l’adito Giudice voglia condannare la Regione Calabria al pagamento di lire 500.000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall’evento al soddisfo, a titolo di risarcimento danni per la morte di un bovino causata da morsi di lupi, nonché al pagamento per le competenze e onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore distrattario; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Giudice di Pace di Catanzaro per resistere alle pretese della sig.ra Candido Carolina contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale; Catansaro, lı̀ 18 aprile 2002 DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Giudice di Pace di Catanzaro, per resistere alle pretese del sig. Scigliano Cataldo contro la Regione Calabria; Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. DECRETO n. 4204 del 18 aprile 2002 Catanzaro, lı̀ 18 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera CT n. 1401/02 – Atto di citazione – Giudice di Pace di Catanzaro – Panebianco Salvatore c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE DECRETO n. 4203 del 18 aprile 2002 CT n. 1402/02 – Atto di citazione – Giudice di Pace di Catanzaro – Candido Carolina c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 2 aprile 2002 la sig.ra Candido Carolina, rappresentata e difesa dall’avv. Rosa PREMESSO CHE con atto notificato in data 2 aprile 2002 il sig. Panebianco Salvatore, rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Maria Romano, ha citato la Regione Calabria a comparire davanti al Giudice di Pace di Catanzaro, all’udienza del 15 maggio 2002, affinché l’adito Giudice voglia condannare la Regione Calabria al pagamento di lire 900.000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall’evento al soddisfo, a titolo di risarcimento danni per la morte di due bovini causata da morsi di lupi, nonché al pagamento per le competenze e onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore distrattario; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; 10991 DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di integrare il decreto n. 6361 del 3/7/2001 di questa Direzione Generale nominando nel giudizio di cui in premessa, quale procuratore solo domiciliatario e delegato dell’avv. Dianora De Nobili, dell’Avvocatura regionale, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto avvocato, l’avv. Maria Trifilio, del foro di Cosenza, con studio in Rende (CS) alla via Adige n. 1, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite; — di eleggere domicilio nel giudizio in premessa presso lo studio dell’avv. Maria Trifilio all’indirizzo sopra specificato. Catanzaro, lı̀ 18 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Giudice di Pace di Catanzaro, per resistere alle pretese del sig. Panebianco Salvatore contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 18 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4205 del 18 aprile 2002 CT n. 1937/99 – Tribunale di Cosenza – Atto di pignoramento presso terzi: avv. Giuseppe Strangio (distrattario in forza di sentenza n. 11/99 del Giudice di Pace di Bianco) c/Regione Calabria – Opposizione all’esecuzione – D.D.G. n. 6361 del 3/7/2001 – Integrazione. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE in data 3/7/2001 è stato adottato da questa Direzione Generale il decreto n. 6361, avente ad oggetto: «Tribunale di Cosenza – Atto di pignoramento presso terzi: avv. Giuseppe Strangio (distrattario in forza di sentenza n. 11/00 del Giudice di Pace di Bianco) c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e proposizione di opposizione all’esecuzione. – Nomina di un difensore: conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale»; DECRETO n. 4206 del 18 aprile 2002 CT n. 1937/99 – Tribunale di Cosenza – Atto di pignoramento presso terzi: Giorgi Maria c/Regione Calabria – Opposizione all’esecuzione – D.D.G. n. 6362 del 3/7/2001 – Integrazione. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE in data 3/7/2001 è stato adottato da questa Direzione Generale il decreto n. 6362, avente ad oggetto: «Tribunale di Cosenza – Atto di pignoramento presso terzi: Giorgi Maria c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e proposizione di opposizione all’esecuzione. – Nomina di un difensore: conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale»; RITENUTO di dover integrare il suddetto precedente provvedimento nominando nel giudizio stesso l’avvocato domiciliatario nonché delegato; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA RITENUTO di dover integrare il suddetto precedente provvedimento nominando nel giudizio stesso l’avvocato domiciliatario nonché delegato; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; — per i motivi sopra evidenziati di integrare il decreto n. 6362 del 3/7/2001 di questa Direzione Generale nominando nel giudizio di cui in premessa, quale procuratore solo domiciliatario e delegato dell’avv. Dianora De Nobili, dell’Avvocatura regionale, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto avvocato, l’avv. Maria Trifilio, del foro di Cosenza, con studio in Rende (CS) alla via Adige n. 1, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite; 10992 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 — di eleggere domicilio nel giudizio in premessa presso lo studio dell’avv. Maria Trifilio all’indirizzo sopra specificato. Catanzaro, lı̀ 18 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4208 del 18 aprile 2002 CT n. 1934/99 – Tribunale di Cosenza – Atto di pignoramento presso terzi: avv. Giuseppe Strangio (distrattario in forza di sentenza n. 12/99 del Giudice di Pace di Bianco) c/Regione Calabria – Opposizione all’esecuzione – D.D.G. n. 6360 del 3/7/2001 – Integrazione. IL DIRIGENTE GENERALE DECRETO n. 4207 del 18 aprile 2002 CT n. 1934/99 – Tribunale di Cosenza – Atto di pignoramento presso terzi: Giorgi Teresa c/Regione Calabria – Opposizione all’esecuzione – D.D.G. n. 6359 del 3/7/2001 – Integrazione. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE in data 3/7/2001 è stato adottato da questa Direzione Generale il decreto n. 6359, avente ad oggetto: «Tribunale di Cosenza – Atto di pignoramento presso terzi: Giorgi Teresa c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e proposizione di opposizione all’esecuzione. – Nomina di un difensore: conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale»; RITENUTO di dover integrare il suddetto precedente provvedimento nominando nel giudizio stesso l’avvocato domiciliatario nonché delegato; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di integrare il decreto n. 6359 del 3/7/2001 di questa Direzione Generale nominando nel giudizio di cui in premessa, quale procuratore solo domiciliatario e delegato dell’avv. Dianora De Nobili, dell’Avvocatura regionale, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto avvocato, l’avv. Maria Trifilio, del foro di Cosenza, con studio in Rende (CS) alla via Adige n. 1, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite; PREMESSO CHE in data 3/7/2001 è stato adottato da questa Direzione Generale il decreto n. 6360, avente ad oggetto: «Tribunale di Cosenza – Atto di pignoramento presso terzi: avv. Giuseppe Strangio (distrattario in forza di sentenza n. 12/00 del Giudice di Pace di Bianco) c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e proposizione di opposizione all’esecuzione. – Nomina di un difensore: conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale»; RITENUTO di dover integrare il suddetto precedente provvedimento nominando nel giudizio stesso l’avvocato domiciliatario nonché delegato; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di integrare il decreto n. 6360 del 3/7/2001 di questa Direzione Generale nominando nel giudizio di cui in premessa, quale procuratore solo domiciliatario e delegato dell’avv. Dianora De Nobili, dell’Avvocatura regionale, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto avvocato, l’avv. Maria Trifilio, del foro di Cosenza, con studio in Rende (CS) alla via Adige n. 1, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite; — di eleggere domicilio nel giudizio in premessa presso lo studio dell’avv. Maria Trifilio all’indirizzo sopra specificato. — di eleggere domicilio nel giudizio in premessa presso lo studio dell’avv. Maria Trifilio all’indirizzo sopra specificato. Catanzaro, lı̀ 18 aprile 2002 Catanzaro, lı̀ 18 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 10993 DECRETO n. 4357 del 23 aprile 2002 DECRETO n. 4478 del 26 aprile 2002 CT n. 1739/01 – Tribunale di Catanzaro G.E. – Decreto di vendita ai pubblici incanti nella procedura esecutiva 273/02 – MC Multicopia s.n.c. c/Regione Calabria – Determinazione di opposizione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo. CT nn. da 1059 a 1063/2002 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Decreti ingiuntivi Luciani Mario + 4 c/Regione Calabria – Determinazione di proporre opposizione e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE la MC Multicopia, ha promosso procedura esecutiva mobiliare, n. 273/02, innanzi il Tribunale di Catanzaro G.E., procedendo al pignoramento di Furgone Cassone Fiat Iveco Tg. CZ 280490, in virtù ed esecuzione di D. I. n. 531/01 del Tribunale di Catanzaro, nonché precetto del 7/12/2001, per l’importo complessivo di lire 2.037.820 pari ad C 1.052,45, di cui lire 257.720 C 133,10 per interessi, lire 129.300 C 66,78 per spese liquidate in D.I., lire 1.100.800 C 568,52 (comprensivi di iva, cap., detratta la R.A.), lire 550.000 per diritti di precetto; CONSIDERATO che l’esecuzione forzata intrapresa dal sig. Franco Domenico è illegittima, anche in quanto è stata iniziata in violazione dell’art. 14 del D.L. n. 669/96, poiché, non preceduta dalla notifica del titolo, costituito dal predetto D.I., in forma esecutiva e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di parte ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a resistere alle pretese del creditore procedente e, a tal fine, a proporre opposizione avverso l’esecuzione per i motivi sopra richiamati e per gli ulteriori profili di illegittimità che dovessero ravvisarsi; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a proporre opposizione nella procedura esecutiva de qua avverso la predetta ordinanza; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; PREMESSO CHE su ricorso proposto dai ricorrenti indicati nella seguente tabella: N. RG. N. decreto ingiuntivo 1059/02 Luciani Mario 416/02 178/02 1060/02 Capellupo Domenico 414/02 157/02 1061/02 Ortore Alfonso 378/02 156/02 1062/02 Caserta Vincenzo 419/02 181/02 1063/02 Pastore Salvatore 415/02 177/02 N. CT Ricorrente il Tribunale di Catanzaro, Sez. lavoro, ha emesso i suindicati decreti ingiuntivi a carico della Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., per il pagamento di somme asseritamente dovute per lavoro straordinario prestato dai ricorrenti presso l’Ufficio del Commissario Delegato per l’emergenza alluvionale verificatasi in Crotone nel 1996; i decreti ingiuntivi sono stati notificati in data 18/3/2002; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte a sostegno dei ricorsi per ingiunzione non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di proporre opposizione ai decreti ingiuntivi per resistere alle pretese delle controparti; EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Personale) a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA DECRETA — per i motivi sopra evidenziati, di proporre opposizione avverso la ordinanza di assegnazione di cui in premessa, avanti al Tribunale di Catanzaro G.E., per resistere alle pretese della MC Multicopia s.n.c.; -– di nominare difensore della Regione Calabria l’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale. — per i motivi sopra evidenziati di proporre opposizione ai decreti ingiuntivi di cui in premessa, emessi dal Tribunale di Catanzaro, Sez. lavoro, per resistere alle pretese dei ricorrenti Luciani Mario, Capellupo Domenico, Ortone Alfonso, Caserta Vincenzo, Pastore Salvatore contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 23 aprile 2002 Catanzaro, lı̀ 26 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 10994 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 4479 del 26 aprile 2002 DECRETO n. 4480 del 26 aprile 2002 CT nn. 1057 e 1058/2002 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Decreti ingiuntivi Moranelli Domenica e Zini Concetta c/Regione Calabria – Determinazione di proporre opposizione e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale. CT n. 1152/01 – Ricorsi al Consiglio di Stato – Nautica De Maria/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Conferimento incarico al Dirigente dell’Avvocatura regionale, con delega e domiciliazione esterna. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE su ricorso proposto dai ricorrenti indicati nella seguente tabella: N. RG. N. decreto ingiuntivo 1058/02 Moranelli Domenica 243/02 147/02 1057/02 Zini Concetta 244/02 148/02 N. CT Ricorrente il Tribunale di Catanzaro, Sez. lavoro, ha emesso i suindicati decreti ingiuntivi a carico della Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., per il pagamento di somme asseritamente dovute per il periodo fino al marzo 1998, per lavoro prestato dalle ricorrenti quali Operatrici socio-psico-pedagogiche presso il comune di San Donato di Ninea; i decreti ingiuntivi sono stati notificati in data 18/3/2002; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte a sostegno dei ricorsi per ingiunzione non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di proporre opposizione ai decreti ingiuntivi per resistere alle pretese delle controparti; PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 28/3/2002, la Nautica De Maria S.a.s., in persona del l.r. pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Oreste Morcavallo, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1753/01 del TAR di CZ; CONSIDERATO che le argomentazione addotte nel ricorso non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in appello per resistere alle pretese dell’appellante ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Personale) a costituirsi nel giudizio; — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi avanti il Consiglio di Stato, per resistere alle pretese dell’appellante contro la Regione Calabria; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria il Dirigente dell’Avvocatura regionale, avv. Giovanni Montera, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l’avv. Daniela Maurelli, con studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 10. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; Catanzaro, lı̀ 26 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di proporre opposizione ai decreti ingiuntivi di cui in premessa, emessi dal Tribunale di Catanzaro, Sez. lavoro, per resistere alle pretese delle ricorrenti Moranelli Domenica e Zini Concetta contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 26 aprile 2002 DECRETO n. 4483 del 26 aprile 2002 CT n. 45/02 p. – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del lavoro – Renda Giuseppina c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo. IL DIRIGENTE GENERALE Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 9/1/2002, la sig.ra Renda Giuseppina, conveniva in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., ed altri dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Sez. lavoro al fine di ottenere il riconosci- 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 mento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale civile di Catanzaro – Sezione lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Renda Giuseppina; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 26 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 10995 — con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito; CHE il giudice fissava l’udienza per la comparizione per il 9/5/2002; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell’Amministrazione regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Paola – Sez. Lavoro e Previdenza, per resistere alle pretese del sig. Luigi Spina contro la Regione Calabria e altri; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l’avv. Maria Trifilio, con studio Rende alla via Adige 1 (CS), alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lı̀ 26 aprile 2002 DECRETO n. 4484 del 26 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera CT n. 488/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Paola – Sez. Lavoro e Previdenza – Luigi Spina c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. DECRETO n. 4485 del 26 aprile 2002 IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato il 18/2/2002, il sig. Luigi Spina, rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Lombardi, ha adito il Tribunale Civile di Paola – Sez. Lavoro e Previdenza, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: — annullare il provvedimento della Commissione MedicoSanitaria del 28/7/2000 nonché ogni provvedimento ulteriore formatosi a seguito della proposizione del ricorso al Ministero del Tesoro, nella parte in cui ha riconosciuto in capo al ricorrente l’invalidità civile nella misura percentuale pari al 67% e non già nella misura almeno dei 2/3 che avrebbe consentito alla stessa di beneficiare delle provvidenze economiche conseguenziali; CT n. 934/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro e Previdenza – Vittorio Lupo c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato il 12/3/2002, il sig. Vittorio Lupo, rappresentato e difeso dall’avv. Ottone Martelli, ha adito il Tribunale Civile di Cosenza – Sez. Lavoro e Previdenza, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: — accertare e dichiarare il ricorrente invalido al 100%; — condannare l’INPS e/o il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi l.r.p.t. alla corresponsione del trattamento economico dovuto oltre interessi maturati e maturandi; — dichiarare inabile al lavoro ai sensi di legge a decorrere dalla data della domanda; 10996 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 — e per l’effetto, assegnare adeguato assegno di invalidità; — rigettare ogni domanda ed eccesione ex adverso formulata; — con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito; CHE il giudice fissava l’udienza per la comparizione per il 13/5/2002; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell’Amministrazione regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro e Previdenza, per resistere alle pretese del sig. Vittorio Lupo contro la Regione Calabria e altri; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l’avv. Maria Trifilio, con studio Rende alla via Adige 1 (CS), alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lı̀ 26 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera — dichiarare il ricorrente invalido con totale e permanente inabilità lavorativa, con impossibiità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; — condannare pertanto il Ministero del Tesoro, l’INPS e la Regione Calabria in persona del suo legale rappresentante p.t. a corrispondere le relative indennità a far data dalla domanda ovvero da quella che risulterà di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati; — con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito; CHE il giudice fissava l’udienza per la comparizione per il 13/5/2002; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell’Amministrazione regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro e Previdenza, per resistere alle pretese del sig. Aiello Italo contro la Regione Calabria e altri; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l’avv. Maria Trifilio, con studio Rende alla via Adige 1 (CS), alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lı̀ 26 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4486 del 26 aprile 2002 CT n. 907/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro e Previdenza – Aiello Italo c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato l’11/3/2002, il sig. Italo Aiello, rappresentato e difeso dall’avv. Rosina Castelluzzo, ha adito il Tribunale Civile di Cosenza – Sez. Lavoro e Previdenza, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: DECRETO n. 4487 del 26 aprile 2002 CT n. 810/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro e Previdenza – Fortino Raffaele c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato l’8/3/2002, il sig. Raffaele Fortino, rappresentato e difeso dall’avv. Antonietta 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 Gallo, ha adito il Tribunale Civile di Cosenza – Sez. Lavoro e Previdenza, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: — accettare e dichiarare la totale e permanente inabilità lavorativa 100% del ricorrente e che lo stesso a causa delle patologie cui è affetto, necessita di accompagnamento ed assistenza continua a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa dal 16/10/1995 o da quella altra diversa data ritenuta di giustizia; — accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione delle provvidenze economiche correlate alla accertata invalidità e/o indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella altra data ritenuta di giustizia; — condannare l’INPS in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del ricorrente delle provvidenze economiche previste per legge, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda e/o da quell’altra diversa data e/o per quell’altro periodo ritenuto di giustizia, oltre al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre interessi dalla scadenza di ogni singolo rateo al soddisfo; — con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito; CHE il giudice fissava l’udienza per la comparizione per il 13/5/2002; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell’Amministrazione regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro e Previdenza, per resistere alle pretese del sig. Fortino Raffaele contro la Regione Calabria e altri; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l’avv. Maria Trifilio, con studio Rende alla via Adige 1 (CS), alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. 10997 DECRETO n. 4488 del 26 aprile 2002 CT n. 348/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Rossano – Sez. Lavoro e Previdenza – Mario Gencarelli c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato l’8/2/2002, il sig. Mario Gencarelli, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Scarcello, ha adito il Tribunale Civile di Rossano – Sez. Lavoro e Previdenza, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: — accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trattamento di invalidità in misura superiore al 74% con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; — ordinare al Ministero del Tesoro ed alla Regione Calabria, ognuno per quanto di sua competenza, il pagamento dell’invalidità civile e/o indennità di accompagnamento dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; — condannare l’INPS in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del ricorrente dei ratei di indennità maturati, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al soddisfo, nonché della pensione e/o indennità di accompagnamento; — con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito; CHE il giudice fissava l’udienza per la comparizione per il 14/5/2002; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell’Amministrazione regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA Catanzaro, lı̀ 26 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Rossano – Sez. Lavoro e Previdenza, per resistere alle pretese del sig. Mario Gencareli contro la Regione Calabria e altri; 10998 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l’avv. Maria Trifilio, con studio Rende alla via Adige 1 (CS), alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lı̀ 26 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4489 del 26 aprile 2002 CT n. 349/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Rossano – Sez. Lavoro e Previdenza – Aldo Bosco c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Rossano – Sez. Lavoro e Previdenza, per resistere alle pretese del sig. Aldo Bosco contro la Regione Calabria e altri; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l’avv. Maria Trifilio, con studio Rende alla via Adige 1 (CS), alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lı̀ 26 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato l’8/2/2002, il sig. Aldo Bosco, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Scarcello, ha adito il Tribunale Civile di Rossano – Sez. Lavoro e Previdenza, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: — accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trattamento di invalidità in misura superiore al 74% con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; — ordinare al Ministero del Tesoro ed alla Regione Calabria, ognuno per quanto di sua competenza, il pagamento dell’invalidità civile e/o indennità di accompagnamento dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; — condannare l’INPS in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del ricorrente dei ratei di indennità maturati, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al soddisfo, nonché della pensione e/o indennità di accompagnamento; — con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito; CHE il giudice fissava l’udienza per la comparizione per il 14/5/2002; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell’Amministrazione regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; DECRETO n. 4490 del 26 aprile 2002 CT n. 347/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Rossano – Sez. Lavoro e Previdenza – Giuseppina Bauleo c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato l’8/2/2002, la sig.ra Giuseppina Bauleo, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Scarcello, ha adito il Tribunale Civile di Rossano – Sez. Lavoro e Previdenza, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: — accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trattamento di invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore; — ordinare al Ministero del Tesoro ed alla Regione Calabria, ognuno per quanto di sua competenza, il pagamento dell’invalidità civile e/o indennità di accompagnamento dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; — condannare l’INPS in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del ricorrente dei ratei di indennità maturati, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al soddisfo, nonché della pensione e/o indennità di accompagnamento; — con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito; CHE il giudice fissava l’udienza per la comparizione per il 14/5/2002; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell’Amministrazione re- 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 gionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; 10999 degli interessi dell’Amministrazione Regionale, ritenuto che vi sono dubbi circa il difetto di giurisdizione del giudice adito; ma soprattutto in riferimento all’ormai intervenuta prescrizione del credito vantato, peraltro irrinunciabile, se riferita a crediti da lavoro nei confronti dei dipendenti della p.a, come da ormai ampio e consolidato orientamento giurisprudenziale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; DECRETA VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Rossano – Sez. Lavoro e Previdenza, per resistere alle pretese della sig.ra Giuseppina Bauleo contro la Regione Calabria e altri; DECRETA — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l’avv. Maria Trifilio, con studio Rende alla via Adige 1 (CS), alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. — per i motivi sopra evidenziati di proporre opposizione avverso il D.I. di cui in premessa, emesso dal Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro, su istanza del sig. Palasciano Ercole, contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 26 aprile 2002 Catanzaro, lı̀ 26 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4491 del 26 aprile 2002 CT n. 1046/02 – Tribunale civile di Catanzaro, Sez. Lavoro – Decreto ingiuntivo in favore di Palasciano Ercole c/Regione Calabria – Determinazione di proporre opposizione e nomina difensore (Dipartimento Personale) – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna. DECRETO n. 4492 del 26 aprile 2002 CT nn. 1047, 1048, 1049 e 1050/02 – Tribunale di Catanzaro – N. 4 decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Catanzaro in favore di Macrı̀ Francesca, Curcio Giovanna, Cerchiara Pietro e Abatino Adriana c/Regione Calabria (Dipartimento Personale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto diretto al Tribunale di Catanzaro, Sezione lavoro, il sig. Palasciano Ercole, rappresentato e difeso dall’avv. Palasciano Ercole, proponeva ricorso per D.I., assumendo di risultare creditore nei confronti della Regione Calabria, delle somme come indicate nell’atto, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria, a lui spettanti quale dipendente non di ruolo, addetto alla Formazione professionale; CHE il Tribunale di Catanzaro – Sez. lavoro emetteva, nei confronti della Regione Calabria, il relativo decreto ingiuntivo n. 183/02, notificato in data 6 marzo 2002, con cui il G.L. ha ingiunto alla Regione Calabria di pagare la somma indicata nel D.d.G. n. 1504/2000, più interessi legali al soddisfo, spese e competenze della procedura monitoria; CONSIDERATO che le argomentazione addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dei ricorrenti ai fini della tutela PREMESSO CHE con 4 decreti ingiuntivi, n. 180, 155, 185 e 179, tutti depositati in data 4 marzo 2002 e notificati in data 18 marzo 2002, il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Catanzaro ingiungeva alla Regione Calabria di pagare, in favore dei sigg. Macrı̀ Francesca, Curcio Giovanna, Cerchiara Pietro e Abatino Adriana, rispettivamente la somma di C 3.258,07, C 8.687,32, C 2.109,78, C 4.914,14, oltre accessori ivi indicati, oltre spese e competenze della procedura monitoria, liquidate come dai singoli decreti ingiuntivi, oltre IVA, CPA e 10% spese generali, come per legge; CHE il credito vantato e preteso dai singoli istanti, tutti dipendenti della Regione Calabria consiste nel presunto mancato pagamento di emolumenti, oltre interessi e rivalutazione, inerenti alle ore di lavoro straordinario disimpegnate dai singoli dipendenti assegnati all’ufficio del Commissario Delegato agli interventi per i danni conseguenti agli eventi alluvionali dell’ottobre 1996 nel territorio di Reggio Calabria; 11000 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate, e che occorre pertanto proporre opposizione ai decreti ingiuntivi notificati, al fine di chiederne la nullità e/o la revoca; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti, amministrativi e non, emanati; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di proporre opposizione ai decreti ingiuntivi di cui in premessa, emessi tutti dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Catanzaro e notificati in data 18 marzo 2002 in favore dei sigg. Macrı̀ Francesca, Curcio Giovanna, Cerchiara Pietro e Abatino Adriana contro la Regione Calabria; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del sig. Emilio Sottile nei confronti della Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l’avv. Maria Trifilio, con studio Rende alla via Adige 1 (CS), alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lı̀ 26 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 26 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4494 del 26 aprile 2002 CT n. 144/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro – Emilio Sottile c/Regione Calabria e altri (Dipartimento Personale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. DECRETO n. 4493 del 26 aprile 2002 IL DIRIGENTE GENERALE CT n. 144/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro – Sottile Emilio c/Regione Calabria (Personale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso del 10/11/2001, il Dott. Emilio Sottile adiva il Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: — accogliere la domanda e riconoscere al ricorrente il diritto a ricevere dalla Regione Calabria gli emolumenti retributivi, ivi compresi arretrati, interessi e rivalutazione monetaria, corrispondenti al VI livello retributivo previsto dal CCNL personale Enti Locali e Regionali; — statuire il diritto del ricorrente di partecipare al concorso per gli operatori delle equipes s.p.p. previsto dalla legge regionale n. 2/97 per conseguire livelli superiori e rinvenibili nella VII qualifica funzionale; CHE il giudice fissava l’udienza per il 14/5/2002; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi in giudizio; PREMESSO CHE con ricorso notificato il 17/1/2002, il sig. Emilio Sottile rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Vuono ha adito il Tribunale Civile di Cosenza – Sez. Lavoro, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: — accogliere la domanda riconoscendo al dott. Sottile il diritto di ricevere dalla Regione Calabria gli emolumenti retributivi, ivi compresi arretrati, interessi e rivalutazione monetaria, corrispondenti al VI livello retributivo previsto dal CCNL personale Enti Locali e Regionali; — statuire il diritto del Dott. Emilio Sottile di partecipare al concorso per gli operatori delle equipes s.p.p. previsto dalla legge regionale n. 2/97 per conseguire livelli superiori e rinvenibili nella VII qualifica funzionale; CHE il giudice fissava l’udienza per la comparizione per il 14/5/2002; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 11001 VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Cosenza – Sez. lavoro, per resistere alle pretese del sig. Emilio Sottile contro la Regione Calabria; — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Castrovillari, per resistere alle pretese del Comune di S. Sosti contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l’avv. Maria Trifilio, con studio Rende alla via Adige 1 (CS), alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l’avv. Maria Trifilio, con studio Rende alla via Adige 1 (CS), alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lı̀ 26 aprile 2002 Catanzaro, lı̀ 26 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4495 del 26 aprile 2002 CT n. 609/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. Lavoro – Comune di S. Sosti c/Regione Calabria e altri (Dipartimento LL.PP.) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. DECRETO n. 4496 del 26 aprile 2002 CT n. 111/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Rossano – Sez. Lavoro e Previdenza – Buontempo Aquilina c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato il 25/2/2002, il comune di S. Sosti in persona del Sindaco pro-tempore rappresentato e difeso dall’avv. Dorotea De Stefano nel proporre opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Castrovillari su ricorso della Curatela Fallimento «Sbarra Luigi», ha citato in giudizio la stessa Curatela e la Regione Calabria dinanzi al Tribunale Civile di Castrovillari, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: — accogliere la spiegata opposizione e per l’effetto revocare l’opposto decreto ingiuntivo; — in via subordinata dichiarare la corresponsabilità della Regione Calabria per i ritardati pagamenti e calcolare l’esatto ammontare degli interessi da imputarsi alla stessa; — con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; PREMESSO CHE con ricorso notificato il 24/1/2002, la sig.ra Buontempo Acquilina, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Cherubini, ha adito il Tribunale Civile di Rossano – Sez. Lavoro e Previdenza, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: — riconoscere e dichiarare che la ricorrente è inabile totale con diritto all’indennità di accompagnamento; — dichiarare la ricorrente invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore; — condannare l’INPS al pagamento della indennità di pensione nella misura di legge oltre interessi e rivalutazione monetaria sin dal giorno della domanda ossia dal mese successivo; — condannare la Regione Calabria, l’INPS e il Ministero del Tesoro in persona dei rispettivi l.r.p.t., al pagamento solidale delle spese e competenze di lite con distrazione; CHE il giudice fissava l’udienza per la comparizione per il 14/5/2002; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell’Amministrazione regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; 11002 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Rossano – Sez. Lavoro e Previdenza, per resistere alle pretese della sig.ra Buontempo Acquilina contro la Regione Calabria e altri; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l’avv. Maria Trifilio, con studio Rende alla via Adige 1 (CS), alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lı̀ 26 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro e Previdenza, per resistere alle pretese della sig.ra Elena Ippolito contro la Regione Calabria e altri; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l’avv. Maria Trifilio, con studio Rende alla via Adige 1 (CS), alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lı̀ 26 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4497 del 26 aprile 2002 CT n. 1137/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro e Previdenza – Elena Ippolito c/Regione Calabria e altri. (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato il 20/3/2002, la sig.ra Elena Ippolito, rappresentata e difesa dall’avv. Francesca De Marco, ha adito il Tribunale Civile di Cosenza – Sez. Lavoro e Previdenza, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: — accogliere la domanda e accertare il diritto della ricorrente alla corresponsione dell’indennità di accompagnamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda; — condannare l’INPS alla corresponsione dei ratei maturati e non riscossi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda oltre interessi e rivalutazione monetaria; — condannare, l’INPS in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite con distrazione; CHE il giudice fissava l’udienza per la comparizione per il 15/5/2002; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell’Amministrazione regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; DECRETO n. 4498 del 26 aprile 2002 CT n. 44/02 p. – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del Lavoro – Posca Marziale c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 9/1/2002, il sig. Posca Marziale, conveniva in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., ed altri dinanzi al Tribunale di Catanzaro, sez. lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETA 11003 DECRETO n. 4542 del 29 aprile 2002 — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale Civile di Catanzaro – Sez. Lavoro, per resistere alle pretese del sig. Posca Marziale; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale. CT n. 1498/02 – Tribunale di Catanzaro – Sezione Lavoro – Orlando Settembrini Benito c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE Catanzaro, lı̀ 26 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4541 del 29 aprile 2002 CT n. 773/02 – Tribunale di Rossano − Sezione Lavoro – Graziano Margherita c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE Graziano Margherita, con ricorso notificato alla Regione Calabria in persona del suo Presidente p.t., conveniva in giudizio la Regione ed altri, dinanzi al Tribunale di Rossano, Sez. Lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 9/4/2002, Orlando Settembrini Benito conveniva in giudizio la Regione Calabria in persona del suo Presidente p.t. ed altri dinanzi al tribunale di Catanzaro, Sez. Lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Catanzaro – Sez. Lavoro, per resistere alle pretese del sig. Orlando Settembrini Benito contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Rossano – Sez. Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Graziano Margherita contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale, nonché quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto avvocato, l’avv. Natale Graziano, del foro di Rossano, con studio in Rossano Scalo (CS) al Viale Regina Margherita n. 221, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. DECRETO n. 4543 del 29 aprile 2002 CT n. 1136/02 – Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Catanzaro – Madeo Giuseppe in qualità di genitore del minore Madeo Raffaele c/Regione Calabria ed altri (Dipartimento Pubblica Istruzione) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera PREMESSO CHE con atto notificato in data 20/3/2002, il sig. Madeo Giuseppe in qualità di genitore del minore Madeo Raffaele, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Tedesco, assumendo che il figlio minore Madeo Raffaele, alunno della scuola 11004 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 elementare dell’Istituto comprensivo Statale di Longobucco, mentre stava per uscire dall’aula veniva spinto dai compagni e rovinava a terra procurandosi la rottura di due denti incisivi superiori, citava la Regione Calabria – in persona del Presidente p.t. – quale contraente la polizza assicurativa ex legge regionale n. 27/85 − art. 9 lett. E – a comparire davanti al Tribunale di Catanzaro. Parte attrice citata altresı̀ il Ministero della Pubblica istruzione – in persona del Ministro p.t. per sentire condannare il Ministero convenuto al risarcimento dei danni; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di parte attrice ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; dura monitoria per il presunto mancato pagamento della suddetta somma pretesa per presunte prestazioni svolte per la esecuzione del programma interregionale «Agricoltura e Qualità»; CONSIDERATO che la suddetta ingiunzione, notificata alla Regione Calabria il 17 aprile 2002, si appalesa nulla e/o infondata e che pertanto si appalesa la necessità di promuovere opposizione a decreto ingiuntivo per resistere alle pretese dell’Istituto ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Pubblica Istruzione) di costituirsi in giudizio per i motivi sopra richiamati e per essere autorizzati all’eventuale chiamata in causa della compagnia di assicurazione quale contraente la polizza assicurativa ex legge regionale n. 27/85 art. 9 lett. E; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; — per i motivi sopra evidenziati di promuovere opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 151/02, emesso dal Tribunale di Catanzaro su ricorso dell’Istituto Isfa/Reis nei confronti della Regione Calabria e notificato in data 17 aprile 2002; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale Civile di Catanzaro, per resistere alle pretese del sig. Madeo Giuseppe in qualità di genitore del minore Madeo Raffaele nei confronti della Regione Calabria, nonché per chiedere di essere autorizzati alla eventuale chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. della Compagnia di Assicurazione quale contraente la polizza assicurativa ex legge regionale n. 27/85 art. 9 lett. E; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4544 del 29 aprile 2002 CT n. 1609/02 – Istituto Isfa/Reis c/Regione Calabria – Decreto ingiuntivo n. 151/02 emesso dal Tribunale di Catanzaro – Determinazione di costituzione in giudizio e proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo. Nomina di un difensore: conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con decreto n. 151/02, il Tribunale di Catanzaro ingiungeva alla Regione Calabria – in persona del Presidente p.t. – di pagare a favore dell’Istituto Isfa /Reis – in persona del Presidente p.t. – la somma di C 34.705,90 oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché le spese e competenze della proce- Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4545 del 29 marzo 2002 CT n. 1603/02 – Form Center Scrl c/Regione Calabria – Decreto ingiuntivo n. 247/02 emesso dal Giudice di Pace di Catanzaro – Determinazione di costituzione in giudizio e proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo. Nomina di un difensore: conferimento incarico all’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con decreto n. 247/02, il Giudice di Pace di Catanzaro ingiungeva alla Regione Calabria – in persona del Presidente p.t. – di pagare a favore della società cooperativa Form Center, in persona del suo Presidente p.t., con sede in Simeri Crichi, – la somma di C 919,94 oltre interessi pari a C 11,80 maturati dal giorno 1/11/2001 al 27/3/2002, nonché le spese e competenze della procedura monitoria da distrarsi a favore del difensore distrattario, per il presunto mancato versamento della suddetta somma, pretesa, a titolo di interessi, per il presunto ritardato pagamento della somma di lire 108.000.000 corrisposta dalla Regione Calabria alla società ricorrente quale acconto per la realizzazione di un progetto di formazione di «Costumista Teatrale»; CONSIDERATO che la suddetta ingiunzione, notificata alla Regione Calabria in data 15 aprile 2002, si appalesa nulla e/o infondata e che pertanto si appalesa la necessità di promuovere opposizione a decreto ingiuntivo per resistere alle pretese della società ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 11005 VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il decreto n. 324 in data 30 marzo 2000 con il quale sono stati approvati i criteri per l’affidamento degli incarichi professionali; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DI DARE ATTO che l’incarico che viene conferito sarà regolamentato nei modi e termini di cui al disciplinare d’oneri disposto col predetto decreto n. 324/00; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di promuovere opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 247/02, emesso dal Giudice di Pace di Catanzaro su ricorso della società Form Center Scrl, con sede in Simeri Crichi nei confronti della Regione Calabria e notificato in data 15 aprile 2002; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, per resistere alle pretese del prof. D’Amico Domenico contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Emma Caroleo con studio in Roma; DECRETO n. 4546 del 29 aprile 2002 Cont. n. 2673/01 – Corte Suprema di Cassazione – Ricorso proposto dal prof. D’Amico Domenico c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Emma Caroleo. — di affidare al predetto professionista l’incarico nei modi e nei termini di cui al D.D.G. n. 324/2000. Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 9/4/2002, il prof. D’Amico Domenico, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Lombardi Comite e Benedetto De Seta, ha proposto ricorso dinanzi la Corte Suprema di Cassazione, contro il dott. Mangialavori Antonino e nei confronti della Regione Calabria e del Consiglio Regionale della Calabria, per l’annullamento della sentenza emessa «inter partes» dalla Corte d’Appello di Catanzaro in data 12/3-22/3/02 n. 135, con la quale quest’ultima confermava la decisione di 1° grado – rigetto del ricorso – emessa dal Tribunale di Catanzaro. Il ricorrente conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso in ordine all’annullamento o riforma dell’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, con ogni conseguenziale pronuncia in ordine alla ineleggibilità e/o incompatibilità del dr. Mangialavori alla carica di consigliere regionale. Con vittoria di spese e onorari; DECRETO n. 4561 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Pasqualino Ledonne, relative al giudizio di opposizione all’esecuzione promosso dinanzi al Tribunale di Catanzaro nei confronti di Tognetti Sergio. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che la Regione Calabria ha deciso di proporre opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Catanzaro, nei confronti di Tognetti Sergio; PREMESSO CHE la rappresentanza e la difesa della Regione è stata affidata all’avvocato Pasqualino Ledonne, con studio in Catanzaro, via A. Anile, 41/9; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte nel ricorso per Cassazione non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini dalla tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; CHE l’avvocato Pasqualino Ledonne ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per un ammontare di C 3.110,93 per l’attività svolta in favore della Regione Calabria − all. 1); RITENUTO di dover far ricorso alla nomina di un avvocato appartenente al libero Foro, attesa la non integrale copertura del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale, nonché il carico di lavoro ripartito tra gli avvocati attualmente in servizio; CONSIDERATO che il riconoscimento della richiesta in questione è stata sottoposta alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. “c”, punto 10 della direttiva della Giunta Regionale n. 481/98 – all. 2); CHE il ricorso ad un professionista appartenente al libero Foro si fende necessario anche in considerazione del fatto che, attualmente, tra gli avvocati facenti parte del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale, non figura nessun avvocato abilitato al patrocinio presso le Magistrature Superiori; VISTO il predetto parere espresso in data 31/1/2002; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di C 3.031,79 comprensiva di IVA e CPA; 11006 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — liquidare all’avvocato Pasqualino Ledonne nato a Catanzaro il 16/2/1969, C.F. LDNPQL69B16C352O, la somma di C 3.031,79 di cui C 1.817,94 per onorari, C 433,83 per diritti, C 225,18 per 10% per rimborso spese generali, C 505,30 per IVA e C 49,54 per CPA; — che la suddetta somma presenta disponibilità sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2002 giusto impegno generale n. 666 del 28/3/2002; — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — liquidare all’avvocato Pasqualino Ledonne nato a Catanzaro il 16/2/1969, C.F. LDNPQL69B16C352O, la somma di C 437,38 di cui C 157,52 per onorari, C 167,33 per diritti, C 32,49 per 10% per rimborso spese generali, C 72,90 per IVA e C 7,15 per CPA; — che la suddetta somma presenta disponibilità sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2002 giusto impegno generale n. 666 del 28/3/2002; — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4563 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4562 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Pasqualino Ledonne, relative al giudizio di opposizione all’esecuzione nei confronti di Larussa Claudio e Genovese Vincenzo − Tribunale di Catanzaro. Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Pasqualino Ledonne, relative al giudizio promosso da Srl Rocca Incantata/Regione C. − TAR di Catanzaro. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che la Regione Calabria ha deciso di resistere nel giudizio dinanzi al TAR di Catanzaro promosso contro la stessa da Srl Rocca Incantata, con decreto n. 344 del 31/3/2000; PREMESSO che la Regione Calabria ha deciso di proporre opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Catanzaro, nei confronti di Larussa Claudio e Genovese Vincenzo; PREMESSO CHE con il medesimo decreto è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione all’avvocato Pasqualino Ledonne, con studio in Catanzaro, via A. Anile, 41/9; PREMESSO CHE la rappresentanza e la difesa della Regione è stata affidata all’avvocato Pasqualino Ledonne, con studio in Catanzaro, via A. Anile, 41/9; CHE l’avvocato Pasqualino Ledonne ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per un ammontare di lire 11.834.000 per l’attività svolta in favore della Regione Calabria − all. 1); CHE l’avvocato Pasqualino Ledonne ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per un ammontare di lire 1.270.500 per l’attività svolta in favore della Regione Calabria − all. 1); CONSIDERATO che il riconoscimento della richiesta in questione è stata sottoposta alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. “c”, punto 10 della direttiva della Giunta Regionale n. 481/98 – all. 2); VISTO il predetto parere espresso in data 18/3/2002; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di C 437,38 comprensiva di IVA e CPA; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; CONSIDERATO che il riconoscimento della richiesta in questione è stata sottoposta alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. “c”, punto 10 della direttiva della Giunta Regionale n. 481/98 – all. 2); VISTO il predetto parere espresso in data 13/3/2002; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di C 5.194,57 comprensiva di IVA e CPA; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 11007 DECRETA DECRETA — liquidare all’avvocato Pasqualino Ledonne nato a Catanzaro il 16/2/1969, C.F. LDNPQL69B16C352O, la somma di C 5.194,57 di cui C 3.787,69 per onorari, C 456,24 per 10% per rimborso spese generali, C 865,76 per IVA e C 84,88 per CPA; — che la suddetta somma presenta disponibilità sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2002 giusto impegno generale n. 666 del 28/3/2002; — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. — liquidare all’avvocato Eugenio Conforti nato a San Benedetto Ullano il 5/6/1942, C.F. CNFGNE42H05H774M, la complessiva somma di C 306,41 di cui: C 115,32 per compensi, C 165,27 per spese, C 23,52 per IVA e C 2,30 per CPA; — di imputare la somma sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2002 che presenta disponibilità giusto impegno di spesa n. 666 del 28/3/02; — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4565 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4564 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Eugenio Conforti – relative al giudizio promosso da Impresa Autolinee Scura c/Regione Calabria − TAR di Catanzaro. IL DIRIGENTE GENERALE Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Luigi Gullo – relative al procedimento penale a carico dell’Ing. Violante − GUP del Tribunale di Castrovillari. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che la Regione Calabria ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico dell’Ing. Violante, con delibera G.R. n. 745 del 31/10/2000; PREMESSO che la Regione Calabria ha deciso di resistere nel giudizio dinanzi al TAR di Catanzaro promosso contro la stessa da Impresa Autolinee Scura con delibera n. 2981 del 1991; PREMESSO CHE con la medesima deliberazione è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione all’avvocato Luigi Gullo, con studio in Cosenza, via F.lli Cervi , 2; PREMESSO CHE con la medesima delibera è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione, all’avvocato Eugenio Conforti, con studio in Cosenza via Sicilia, n. 85; CHE l’avvocato Gullo ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per un ammontare di lire 5.094.500 per l’attività professionale svolta in favore della Regione Calabria − all. 1); CHE l’avvocato Conforti ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per un ammontare di lire 8.913.168; CONSIDERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. “c”, punto 10 della direttiva della Giunta Regionale n. 481/98 – all. 2); VISTO il parere espresso in data 12/10/2001; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di lire 593.319 comprensiva di IVA e CPA pari ad C 306,41; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; CONSIDERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. “c”, punto 10 della direttiva della Giunta Regionale n. 481/98 – all.2); VISTO il predetto parere espresso in data 29/11/2001; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di lire 5.790.363 comprensiva di IVA e CPA pari a C 2.990,47; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; — liquidare all’avvocato Luigi Gullo nato a Roma il 5/7/ 1973, C.F. GLLLGU73L05H501D, la complessiva somma di C 11008 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 2.990,47 di cui: C 2.175,06 per onorari, C 217,51 per 10% per rimborso spese generali, C 61,97 per spese, C 488,08 per IVA e C 47,85 per CPA; — di imputare la somma sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2002 che presenta disponibilità giusto impegno di spesa n. 666 del 28/3/2002; — di imputare la somma sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2002 che presenta disponibilità giusto impegno di spesa n. 666 del 28/3/2002; — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4567 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4566 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Ida Sonni – relative alla proporzione di opposizione all’esecuzione avverso atti di pignoramento effettuati di Proteo S.r.l. ed altri. Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Giovanni Musitano – relative al giudizio promosso da Ferraro Giuseppe c/Regione Calabria − Tribunale di Locri. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che la Regione Calabria ha deciso di proporre opposizione all’esecuzione avverso atti di pignoramento effettuati da Proteo S.r.l., Cosmo Domenico e Cosmo Francesco; PREMESSO che la Regione Calabria ha deciso di resistere nel giudizio dinanzi al Tribunale di Locri promosso contro la stessa da Giuseppe Ferraro, con decreto n. 848 del 2001; PREMESSO CHE con il medesimo decreto è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione all’avvocato Giovanni Musitano con studio in Reggio Calabria, via Zecca, 20; CHE l’avvocato Musitano ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per un ammontare di lire 1.326.000 per l’attività professionale svolta in favore della Regione Calabria − all. 1); CONSIDERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. “c”, punto 10 della direttiva della Giunta Regionale n. 481/98 – all. 2); VISTO il predetto parere espresso in data 2/10/2001; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di lire 1.420.452 comprensiva di IVA e CPA pari a C 733,59; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; PREMESSO CHE con decreto n. 1087 del 13/11/2000 è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione all’avvocato Ida Sonni, con studio in Lamezia Terme via Cristofaro Colombo, 2; CHE l’avvocato Sonni ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per un ammontare di lire 9.067.100 per l’attività professionale svolta in favore della Regione Calabria − all. 1); CONSIDERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. “c”, punto 10 della direttiva della Giunta Regionale n. 481/98 – all. 2); VISTO il predetto parere espresso in data 2/10/2001; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di lire 8.239.437 comprensiva di IVA e CPA pari a C 4.255,31; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA DECRETA — liquidare all’avvocato Giovanni Musitano nato a Reggio Calabria il 13/10/1973, C.F. MSTGNN73R13H224S, la complessiva somma di C 733,59 di cui: C 296,96 per onorari, C 247,90 per diritti, C 54,49 per 10% per rimborso spese generali, C 122,26 per IVA e C 11,98 per CPA; — liquidare all’avvocato Ida Sonni nata a Gioia del Colle (BA) il 18/5/1969, C.F. SNNDRC69E58E038M, la complessiva somma di C 4.255,31 di cui: C 2.806,43 per onorari e diritti, C 280,64 per 10% per rimborso spese generali, C 476,74 per spese, C 629,76 per IVA e C 61,74 per CPA; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 — di imputare la somma sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2002 che presenta disponibilità giusto impegno di spesa n. 666 del 28/3/2002; — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. 11009 — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4569 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4568 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Maurizio Barberio – relative ai procedimenti davanti ai giudici di Pace di Savelli, Santa Severina, Petilia Policastro, Cirò c/Martino Pasquale ed altri. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che la Regione Calabria nei giudizi: Martino Pasquale, Martino Giovanni, Trocino Antonio, Candeloro Antonio, Garofalo Antonio, Oliverio Giuseppe, Groe Angela, Timpano Virginia, Candeloro Antonio, Colucci Michele, Scaglione Mario, Garofalo Antonio, è stata rappresentata e difesa dall’avvocato Maurizio Barberio con studio in Catanzaro, corso Mazzini, 259; CHE l’avvocato Barberio ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per l’attività professionale svolta in favore della Regione Calabria − all. 1); CONSIDERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. “c”, punto 10 della direttiva della Giunta Regionale n. 481/98 – all. 2); VISTO il predetto parere espresso in data 15/11/01; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di lire 17.451.448 comprensiva di IVA e CPA pari a C 9.012,91; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Angela Procopio – relative al giudizio promosso da Istituto Vincenzo Lanza c/Regione Calabria − Tribunale di Catanzaro. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che la Regione Calabria ha deciso di resistere nel giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro, promosso contro la stessa da Istituto Vincenzo Lanza; PREMESSO CHE e stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione all’avvocato Angela Procopio, con studio in Catanzaro via Indipendenza, 42; CHE l’avvocato Procopio ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per un ammontare di lire 14.635.650 per l’attività professionale svolta in favore della Regione Calabria − all. 1); CONSIDERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. “c”, punto 10 della direttiva della Giunta Regionale n. 481/98 – all. 2); VISTO il predetto parere espresso in data 12/10/2001; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di lire 7.109.763, comprensiva di IVA e CPA pari a C 3.671,88; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA DECRETA — liquidare all’avvocato Maurizio Barberio nato a Catanzaro il 4/3/1961, C.F. BRBMRZ61C04C352H, la complessiva somma di C 9.012,91 di cui: C 2.241,42 per onorari, C 4.429,65 per diritti, C 667,11 per 10% per rimborso spese generali, C 30,99 per spese, C 1.496,98 per IVA e C 146,76 per CPA; — liquidare all’avvocato Angela Procopio nata Catanzaro il 12/10/1964, C.F. PRCNGL64R52C352Q, la complessiva somma di C 3.671,88 di cui: C 1.541,62 per onorari, C 1.060,29 per diritti, C 337,66 per 10% per rimborso spese generali, C 73,85 per spese, C 599,67 per IVA e C 58,79 per CPA; — di imputare la somma sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2002 che presenta disponibilità giusto impegno di spesa n. 666 del 28/3/2002; — di imputare la somma sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2002 che presenta disponibilità giusto impegno di spesa n. 666 del 28/3/2002; 11010 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4570 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4571 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Eugenio Battaglia – relative ai giudizi di opposizione all’esecuzione c/avv. Varone ed altri. Tribunale di Catanzaro. Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Guglielmo Renzo – relative al giudizio promosso da Cozza Claudia c/Regione Calabria. Tribunale di Rossano. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che la Regione Calabria ha deciso di proporre opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Catanzaro c/avv. Varone, Palamara Andrea, Morabito Pietro, Romeo Pietro, Morabito Jolanda, Gligora Bruno, Morabito Leo, Condemi Salvatore, Romeo Francesco, Ferraro Francesca, Caro System, con decreti nn. 1211 e 1213 del 2000; PREMESSO che la Regione Calabria ha deciso di resistere nel giudizio dinanzi al Tribunale di Rossano Sez. lavoro promosso contro la stessa da Cozza Claudia; PREMESSO CHE con i medesimi decreti è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione all’avvocato Eugenio Battaglia, con studio in Catanzaro – Vico 1° Piazza Roma, 7; CHE l’avvocatura dello Stato di Catanzaro ha nominato avvalendosi del R.D. n. 1611/1933 ex art. 2 l’avvocato Guglielmo Renzo, con studio in Rossano, via Caserma S. Chiara, 33; CHE l’avvocato Battaglia ha inviato per la liquidazione le parcelle delle spese e delle competenze per un ammontare di lire 24.810.000 per l’attività professionale svolta in favore della Regione Calabria − all. 1); CHE l’avvocato Renzo ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per un ammontare di lire 380.000 per l’attività svolta in favore della Regione Calabria − all. 1); CONSIDERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. “c”, punto 10 della direttiva della Giunta Regionale n. 481/98 – all. 2); CONSIDERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. “c”, punto 10 della direttiva della Giunta Regionale n. 481/98 – all. 2); VISTI i predetti pareri espressi in data 5/11/01; PREMESSO CHE la rappresentanza e la difesa della Regione Calabria è stata affidata all’Avvocatura dello Stato di Catanzaro; VISTO il parere espresso in data 8/11/01; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di lire 21.096.404 comprensiva di IVA e CPA pari a C 10.895,37; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di lire 460.640 comprensiva di IVA e CPA pari a C 237,90; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA DECRETA — liquidare all’avvocato Eugenio Battaglia nato a Catanzaro il 25/1/1962, C.F. BTTGNE62A25C352L, la complessiva somma di C 10.895,37 di cui: C 4.113,58 per onorari, C 2.463,50 per diritti, C 657,71 per 10% per rimborso spese generali, C 2.040,00 per spese, C 1.475,89 per IVA e C 144,69 per CPA; — liquidare all’avvocato Guglielmo Renzo nato a Rossano il 29/1/1924, C.F. RNZGLL24A29H579Q la complessiva somma di C 237,88 di cui: C 185,92 per diritti, C 10,33 per spese, C 37,88 per IVA e C 3,7 per CPA; — di imputare la somma sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2002 che presenta disponibilità giusto impegno di spesa n. 666 del 28/3/2002; — di imputare la somma sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2002 che presenta disponibilità giusto impegno di spesa n. 666 del 28/3/2002; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 — di imputare la somma sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2002 che presenta disponibilità; — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. 11011 — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4573 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4572 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Claudia Fava – relative al giudizio promosso da Comune di Cosenza c/Regione Calabria. Tribunale di Cosenza. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE la Regione Calabria, ha deciso di resistere nel giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza, promosso contro la stessa dal Comune di Cosenza con decreto n. 1353 del 2000; PREMESSO che con il medesimo decreto è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione all’avvocato Claudia Fava, con studio in Cosenza via Sicilia, 74; CHE l’avvocato Claudia Fava ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per un ammontare di lire 4.853.760 per l’attività professionale svolta in favore della Regione Calabria − all. 1); CONDISERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lettera “c” punto 10 della direttiva della Giunta regionale n. 481/98 − all. 2); VISTO il predetto parere espresso in data 12/10/2001; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di lire 4.853.760, comprensiva di IVA e CPA pari ad C 2.506,75; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; Liquidazione competenze professionali avv. Francesco Terzi – relative al giudizio promosso da Genoese Antonio c/Regione Calabria. Corte di Cassazione. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE la Regione Calabria, ha deciso di resistere nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, promosso contro la stessa da Genoese Antonino con delibera n. 4458 del 1997; PREMESSO che con la medesima deliberazione è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione all’avvocato Francesco Terzi con studio in Cosenza via Città 2000, 24° strada, 9; CHE l’avvocato Terzi ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per un ammontare di lire 9.674.650 per l’attività professionale svolta in favore della Regione Calabria − all. 1); CONDISERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lettera “c” punto 10 della direttiva della Giunta regionale n. 481/98 − all. 2); VISTO il predetto parere espresso in data 3/12/2001; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di lire 7.272.392, comprensiva di IVA e CPA pari ad C 3.755,88; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA DECRETA — liquidare all’avvocato Claudia Fava nata Cosenza il 7/2/ 1967, C.F. FVACLD67B47D086K la complessiva somma di C 2.506,75 di cui: C 1.053,57 per onorari, C 702,38 per diritti, C 175,60 per 10% per rimborso spese generali, C 142,54 per spese, C 394,03 IVA e C 38,63 per CPA; — liquidare all’avvocato Francesco Terzi, nato a Cosenza il 12/9/1930, C.F. TRZFNC30P12D086U la complessiva somma di C 3.755,88 di cui: C 2.597,78 per onorari, C 259,78 per 10% per rimborso spese generali, C 258,23 per spese, C 582,94 per IVA e C 57,15 per CPA; — di imputare la somma sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2002 che presenta disponibilità giusto impegno di spesa n. 666 del 28/3/2002; — di imputare la somma sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2002 che presenta disponibilità giusto impegno di spesa n. 666 del 28/3/2002; 11012 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4574 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4575 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Paolo Papanti Pelletier – relative al giudizio promosso da Hotel 501 c/Regione Calabria. Consiglio di Stato. Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Paolo Papanti Pelletier – relative al giudizio promosso da Hotel «Fata Morgana» c/Regione Calabria. Consiglio di Stato. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE la Regione Calabria, ha deciso di resistere nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, promosso contro la stessa da Hotel 501, con delibera n. 448/1998; PREMESSO che con la medesima delibera è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione all’avvocato Paolo Papanti Pelletier, con studio in Roma, via Ombrone, 14; CHE l’avvocato Papanti Pelletier ha chiesto la liquidazione per l’attività professionale svolta in favore della Regione Calabria − all. 1); CONDISERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lettera “c” punto 10 della direttiva della Giunta regionale n. 481/98 − all. 2); IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE la Regione Calabria, ha deciso di resistere nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, promosso contro la stessa da Hotel «Fata Morgana», con delibera n. 2968 del 12/6/ 1998; PREMESSO che con la medesima delibera è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione all’avvocato Paolo Papanti Pelletier, con studio in Roma, via Ombrone, 14; CHE l’avvocato Papanti Pelletier ha chiesto la liquidazione per l’attività professionale svolta in favore della Regione Calabria − all. 1); CONDISERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lettera “c” punto 10 della direttiva della Giunta regionale n. 481/98 − all. 2); VISTO il predetto parere espresso in data 29/11/2001; VISTO il predetto parere espresso in data 29/11/2001; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di lire 5.875.200, comprensiva di IVA e CPA pari ad C 3.034,27; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di lire 5.875.200, comprensiva di IVA e CPA pari ad C 3.034,27; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — liquidare all’avvocato Paolo Papanti Pelletier nato a Roma il 21/7/1951, C.F. PPNPLA51L21H501T la complessiva somma di C 3.034,27 di cui: C 2.478,99 per competenze, C 505,71 per IVA e C 49,57 per CPA; — liquidare all’avvocato Paolo Papanti Pelletier nato Roma il 21/7/1951, C.F. PPNPLA51L21H501T la complessiva somma di C 3.034,27 di cui: C 2.478,99 per competenze, C 505,71 per IVA e C 49,57 per CPA; — di imputare la somma sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2002 che presenta disponibilità giusto impegno di spesa n. 666 del 28/3/2002; — di imputare la somma sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2002 che presenta disponibilità giusto impegno di spesa n. 666 del 28/3/2002; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 11013 — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4576 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4577 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Caterina Papatolo – relative al giudizio promosso da Piteri Caterina c/Regione Calabria. Tribunale di Catanzaro. Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Caterina Papatolo – relative al giudizio promosso da Pelle Giovanni c/Regione Calabria. Tribunale di Catanzaro. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE la Regione Calabria ha deciso di proporre opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Catanzaro, avverso atti di pignoramenti relativi a Piteri Caterina, con decreto n. 1091 del 13/11/00; PREMESSO CHE la Regione Calabria ha deciso di resistere nel giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro, promosso contro la stessa da Pelle Giovanni, con decreto n. 1092 del 13/11/2000; PREMESSO che con il medesimo decreto è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione all’avvocato Caterina Papatolo, con studio in S. Pietro a Maida, via Diaco, 2; CHE l’avvocato Papatolo ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per un ammontare di lire 831.500 per l’attività professionale svolta in favore della Regione Calabria − all. 1); CONSIDERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. “c” punto 10 della direttiva della Giunta regionale n. 481/98 − all. 2); VISTO il predetto parere espresso in data 22/11/2001; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di lire 1.468.821, comprensiva di IVA e CPA pari ad C 758,58; PREMESSO che con il medesimo decreto è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione all’avvocato Caterina Papatolo, con studio in S. Pietro a Maida, via Diaco, 2; CHE l’avvocato Papatolo ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per un ammontare di lire 1.912.000 per l’attività professionale svolta in favore della Regione Calabria − all. 1); CONSIDERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. “c” punto 10 della direttiva della Giunta regionale n. 481/98 − all. 2); VISTO il predetto parere espresso in data 22/11/2001; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di lire 1.529.014 comprensiva di IVA e CPA pari ad C 789,67; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA DECRETA — liquidare all’avvocato Caterina Papatolo nata Catanzaro il 19/1/1964 C.F. PPTCRN64A59C352Q, la complessiva somma di C 758,58; cui: C 209,17 per onorari, C 304,19 per diritti, C 51,34 per 10% per rimborso spese generali, C 67,40 per spese, C 115,19 per IVA e C 11,29 per CPA; — liquidare all’avvocato Caterina Papatolo nata Catanzaro il 19/1/1964 C.F. PPTCRN64A59C352Q, la complessiva somma di C 789,67 cui: C 209,17 per onorari, C 305,23 per diritti, C 51,44 per 10% per rimborso spese generali, C 97,09 per spese, C 115,43 per IVA e C 11,31 per CPA; — di imputare la somma sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2002 che presenta disponibilità, giusto impegno di spesa n. 666 del 28/3/2002; — di imputare la somma sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2002 che presenta disponibilità, giusto impegno di spesa n. 666 del 28/3/2002; 11014 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4579 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4578 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Luisa Sorrenti – relative al giudizio promosso da Blefari Maria Concetta c/Regione Calabria. Pretore di Locri G.L.. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE la Regione Calabria ha deciso di resistere nel giudizio dinanzi al Pretore di Locri G.L., promosso contro la stessa da Blefari Maria Concetta, con delibera n. 2905 del 1996; Liquidazione anticipo fondo spese in favore dell’avvocato Sanino Mario – relative al giudizio Regione Calabria c/Ministero dei trasporti e della Navigazione. TAR Lazio. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che la Regione Calabria ha di resistere nel giudizio dinanzi al TAR Lazio contro Ministero dei Trasporti e della Navigazione, con delibera n. 8888 del 27/12/1996; PREMESSO che con la medesima delibera è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione, all’avvocato Mario Sanino con studio in Roma Viale Parioli, 180; PREMESSO che con la medesima deliberazione è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione all’avvocato Luisa Sorrenti, con studio in Locri, Piazza De Gasperi, 1; CHE l’avvocato Sanino ha chiesto l’anticipazione di un acconto spese nella misura di lire 12.000.000; CHE l’avvocato Luisa Sorrenti ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per un ammontare di lire 2.488.147, per l’attività professionale svolta in favore della Regione Calabria − all. 1); CONSIDERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. “c” punto 10 della direttiva della Giunta Regionale n. 481/98 − all. 2); CONSIDERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. “c” punto 10 della direttiva della Giunta regionale n. 481/98 − all. 2); VISTO il predetto parere espresso in data 20/12/2001; VISTO il parere espresso in data 24/10/2001; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di lire 4.104.080 pari a C 2.119,58; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di lire 1.393.524, comprensiva di IVA e CPA pari ad C 719,68; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; DECRETA VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — liquidare all’avvocato Luisa Sorrenti, nata a Cittanova il 10/1/1964, C.F. SRRLSU64A50C747Q, la complessiva somma di C 719,68 di cui: C 165,27 per onorario, C 369,27 per diritti, C 53,45 per 10% per rimborso spese generali, C 119,94 per IVA e C 11,75 per CPA; — di imputare la somma sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2002 che presenta disponibilità, giusto impegno di spesa n. 666 del 28/3/2002; — liquidare all’avvocato Mario Sanino nato a Roma il 3/5/ 1938 C.f. SNNMRA38E03H501M, la complessiva somma di C 2.119,58 a titolo di anticipo fondo spese; — di imputare la somma sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2002 che presenta disponibilità, giusto impegno di spesa n. 666 del 28/3/2002; — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 11015 DECRETO n. 4580 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4581 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali avvocato Carlo Maria Gallo – relative al giudizio Regione Calabria c/Donato Irene + 1. Corte di Cassazione. Liquidazione competenze professionali avvocato Carlo Maria Gallo – relative al giudizio Regione Calabria c/Filice Rosina ed altri. Corte di Cassazione. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che la Regione Calabria ha deciso di procedere dinanzi alla Corte di Cassazione c/Donato Irene e Murdolo Raffaele, con delibera n. 542 del 1995; PREMESSO che la Regione Calabria ha deciso di procedere dinanzi alla Corte di Cassazione c/Filice Rosina ed altri, con delibera n. 524 del 1995; PREMESSO che con la medesima deliberazione è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione è stata affidata all’avvocato Carlo Maria Gallo con studio in Cosenza in via Caloprese, 56; PREMESSO che con la medesima deliberazione è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione è stata affidata all’avvocato Carlo Maria Gallo con studio in Cosenza in via Caloprese, 56; CHE l’avvocato Carlo Maria Gallo ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per un ammontare di lire 11.598.000 per l’attività professionale svolta in favore della Regione Calabria − all. 1); CHE l’avvocato Carlo Maria Gallo ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per un ammontare di lire 15.522.250 per l’attività professionale svolta in favore della Regione Calabria − all. 1); CONSIDERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. “c” punto 10 della direttiva della Giunta Regionale n. 481/98 − all. 2); CONSIDERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. “c” punto 10 della direttiva della Giunta Regionale n. 481/98 − all. 2); VISTO il parere espresso in data 28/2/2002; VISTO il parere espresso in data 28/2/2002; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di C 2.812,68 comprensiva di IVA e CPA e decurtata della somma di lire 3.000.000 quale acconto già corrisposto; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di C 5.242,96 comprensiva di IVA e CPA e decurtata della somma di lire 3.000.000 quale acconto già corrisposto; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA DECRETA — liquidare all’avvocato Carlo Maria Gallo nato a Bisignano il 2/9/1945, C.F. GLLCLM45P02A887K, la complessiva somma di C 2.812,68 di cui: C 1.551,95 per onorari, C 310,13 per 10% per rimborso spese generali, C 533,50 per spese, C 379,86 per IVA e C 37,24 per CPA; — liquidare all’avvocato Carlo Maria Gallo nato a Bisignano il 2/9/1945, C.F. GLLCLM45P02A887K, la complessiva somma di C 5.242,96 di cui: C 3.356,97 per onorari, C 490,63 per 10% per rimborso spese generali, C 533,50 per spese, C 784,91 per IVA e C 76,95 per CPA; — di imputare la somma sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2002 che presenta disponibilità, giusto impegno di spesa n. 666 del 28/3/2002; — di imputare la somma sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2002 che presenta disponibilità, giusto impegno di spesa n. 666 del 28/3/2002; — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 11016 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 4582 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4583 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali avvocato Carlo Maria Gallo – relative al giudizio Regione Calabria c/Spina Maria Teresa. Corte di Cassazione. Liquidazione competenze professionali avvocato Carlo Maria Gallo – relative al giudizio Regione Calabria c/Di Furia Carmela. Corte di Cassazione. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che la Regione Calabria ha deciso di procedere dinanzi alla Corte di Cassazione c/Spina Maria Teresa, con delibera n. 524 del 1995; PREMESSO che la Regione Calabria ha deciso di procedere dinanzi alla Corte di Cassazione c/Di Furia Carmela, con delibera n. 6610 del 1996; PREMESSO che con la medesima deliberazione è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione è stata affidata all’avvocato Carlo Maria Gallo con studio in Cosenza in via Caloprese, 56; PREMESSO che con la medesima deliberazione è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione è stata affidata all’avvocato Carlo Maria Gallo con studio in Cosenza in via Caloprese, 56; CHE l’avvocato Carlo Maria Gallo ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per un ammontare di lire 7.750.750 per l’attività professionale svolta in favore della Regione Calabria − all. 1); CHE l’avvocato Carlo Maria Gallo ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per un ammontare di lire 4.387.500 per l’attività professionale svolta in favore della Regione Calabria − all. 1); CONSIDERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. “c” punto 10 della direttiva della Giunta Regionale n. 481/98 − all. 2); CONSIDERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. “c” punto 10 della direttiva della Giunta Regionale n. 481/98 − all. 2); VISTO il parere espresso in data 28/2/2002; VISTO il parere espresso in data 28/2/2002; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di C 869,16 comprensiva di IVA e CPA e decurtata della somma di lire 3.000.000 quale acconto già corrisposto; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di C 869,16 comprensiva di IVA e CPA e decurtata della somma di lire 3.000.000 quale acconto già corrisposto; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO IL D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA DECRETA — liquidare all’avvocato Carlo Maria Gallo nato a Bisignano il 2/9/1945, C.F. GLLCLM45P02A887K, la complessiva somma di C 869,16 di cui: C 108,46 per onorari, C 165,78 per 10% per rimborso spese generali, C 533,50 per spese, C 55,94 per IVA e C 5,48 per CPA; — liquidare all’avvocato Carlo Maria Gallo nato a Bisignano il 2/9/1945, C.F. GLLCLM45P02A887K, la complessiva somma di C 869,16 di cui C 108,46 per onorari, C 165,78 per 10% per rimborso spese generali, C 533,50 per spese, C 55,94 per IVA e C 5,48 per CPA; — di imputare la somma sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2002 che presenta disponibilità, giusto impegno di spesa n. 666 del 28/3/2002; — di imputare la somma sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2002 che presenta disponibilità, giusto impegno di spesa n. 666 del 28/3/2002; — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 11017 DECRETO n. 4584 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4585 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali avvocato Carlo Maria Gallo – per l’attività svolta in favore della Regione Calabria nel procedimento davanti alla Corte di Cassazione c/Marino Filomena ed altri. Corte di Cassazione. Cont. n. 2175/99 − Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Giuseppe Pitaro relative al giudizio Soc. Coop. A.R.L. Icarus c/Regione Calabria. Fase di merito. TAR di Catanzaro. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che la Regione Calabria ha deciso di procedere dinanzi alla Corte di Cassazione c/Marino Filomena, Mazzuca Antonietta, Aiello Pasqualina, Cannataro Maria, Carbone Teresa, Del Vecchio Anna, Di Benedetto Leone, Iacino Eugenio, con delibera n. 524 del 1995; PREMESSO che la Regione Calabria ha deciso di resistere nel giudizio dinanzi al TAR di Catanzaro promosso contro la stessa da Soc. Coop. A.R.L. Icarus, con decreto n. 394 del 22/11/1999; PREMESSO che con la medesima deliberazione è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione è stata affidata all’avvocato Carlo Maria Gallo con studio in Cosenza in via Caloprese, 56; CHE l’avvocato Carlo Maria Gallo ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per un ammontare di lire 19.435.500 per l’attività professionale svolta in favore della Regione Calabria − all. 1); CONSIDERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. “c” punto 10 della direttiva della Giunta Regionale n. 481/98 − all. 2); VISTO il parere espresso in data 28/2/2002; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di C 7.723,64 comprensiva di IVA e CPA e decurtata della somma di lire 3.000.000 quale acconto già corrisposto; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — liquidare all’avvocato Carlo Maria Gallo nato a Bisignano il 2/9/1945, C.F. GLLCLM45P02A887K, la complessiva somma di C 7.723,64 di cui: C 15.199,43 per onorari, C 674,88 per 10% per rimborso spese generali, C 533,50 per spese, C 1.198,35 per IVA e C 117,48 per CPA; — di imputare la somma sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2002 che presenta disponibilità, giusto impegno di spesa n. 666 del 28/3/2002; — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. PREMESSO che con il medesimo decreto è stata affidata la rappresentanza e la difesa all’avvocato Giuseppe Pitaro con studio in Catanzaro, Corso Mazzini, 25/A; CHE l’avvocato Pitaro per la fase di merito, ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per un ammontare di C 32.783,10 per l’attività professionale svolta in favore della Regione Calabria − all. 1); CONSIDERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. “c” punto 10 della direttiva della Giunta Regionale n. 481/98 − all. 2); VISTO il predetto parere espresso in data 31/1/2002; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di C — comprensiva di IVA e CPA; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — liquidare all’avvocato Giuseppe Pitaro nato a Torre Ruggero l’8/2/1964 C.F. PTRGPP64B08L240J, la complessiva somma di C 31.745,86 di cui: C 22.388,41 per onorari, C 1.189,92 per diritti, C 2.357,83 per 10% per rimborso spese generali, C 5.290,98 per IVA e C 518,72 per CPA; — di imputare la somma sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2002 che presenta disponibilità, giusto impegno di spesa n. 666 del 28/3/2002; — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 11018 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 DECRETO n. 4586 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4587 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Francesco Siciliano relative al giudizio promosso da Pianura Antonio + altri c/Autoservizi Decimo, nonché c/Regione Calabria. Tribunale di Cosenza. Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Domenico Calabretta – relative a consulenza in materia penale c/Riso Francesco e Bagalà Letterio – Integrazione. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che la Regione Calabria ha deciso di resistere nel giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza, promosso da Pianura Antonio, Iuile Michele, Covello Mario, Intorno Francesco, Cozzolino Giuseppe, Imbrogno Franco, Ruffolo Umberto e Furano Lorenzo c/Autoservizi Docimo nonché contro la Regione, con decreto n. 325 del 30/3/2000; PREMESSO che l’Avvocatura regionale con decreto n. 11494 del 13/11/01, ha provveduto a liquidare la somma di lire 875.160 in favore dell’avvocato Domenico Calabretta, per l’attività di consulenza in materia penale svolta in favore della Regione Calabria, come da D.D.G. n. 457 del 22/5/2000 c/Riso Francesco e Bagalà Letterio; PREMESSO che con il medesimo decreto è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione all’avvocato Francesco Siciliano con studio in Cosenza in via Piave, 34; CHE il giudizio in questione si è concluso con sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1781/01; CHE l’avvocato Siciliano ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per un ammontare di lire 4.464.500, pari ad C 2.305,72 per l’attività professionale svolta in favore della Regione Calabria − all. 1); CONSIDERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. “c” punto 10 della direttiva della Giunta Regionale n. 481/98 − all. 2); VISTO il predetto parere espresso in data 10/1/02; CHE con successivo parere d’integrazione espresso in data 16/1/2002, viene riconosciuta al professionista in questione l’ulteriore somma di lire 2.765.000 oltre IVA e CPA; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di C 1.747,87 comprensiva di IVA e CPA; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di C 1.689,72 comprensiva di IVA e CPA; DECRETA VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; — liquidare all’avvocato Domenico Calabretta nato a Satriano il 17/4/1962, C.F. CLBDMC62D17I463J la complessiva somma di C 1.747,87 di cui: C 1.428,00 per onorari, C 291,31 per IVA e C 28,56 per CPA; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — liquidare all’avvocato Francesco Siciliano nato a Cosenza il 4/2/1966, C.F. SCLFNC66B04D086Y, per la causale indicata in narrativa, la complessiva somma di C 1.689,72 di cui: C 841,82 per onorari, C 413,17 per diritti, C 125,50 per 10% per rimborso spese generali, C 281,62 per IVA e C 27,61 per CPA; — che la suddetta somma presenta disponibilità sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2002 giusto impegno generale n. 666 del 28/3/2002; — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera — di imputare la somma sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2002 che presenta disponibilità, giusto impegno di spesa n. 666 del 28/3/2002; — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Il Dirigente Generale Montera DECRETO n. 4588 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Francesco Polimeni − relative al procedimento penale c/Montesi Righelli + altri. Tribunale di Catanzaro. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che la Regione Calabria ha di costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico di Montesi Righelli + altri, con delibera n. 3219 del 1999; 26-6-2002 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 15 giugno 2002 PREMESSO che con la medesima delibera è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione, all’avvocato Francesco Polimeni con studio in Reggio Calabria via B. Buozzi, 4; CHE l’avvocato Polimeni ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per un ammontare di lire 25.877.808 per l’attività svolta in favore della Regione Calabria − all. 1); CONSIDERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. “c” punto 10 della direttiva della Giunta regionale n. 481/98 − all. 2); VISTO il parere espresso in data 22/10/2001; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di C 6.925,75 comprensiva di IVA e CPA; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — liquidare all’avvocato Francesco Polimeni nato a Reggio Calabria il 22/10/1938 C.F. PLMFNC38R22H224I, la complessiva somma di C 6.925,75 di cui: C 5.143,91 per onorari, C 514,39 per 10% per rimborso spese generali, C 1.154,29 per IVA e C 113,16 per CPA; — di imputare la somma sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2002 che presenta disponibilità, giusto impegno di spesa n. 666 del 28/3/02; — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. 11019 CHE l’avvocato Chiarella ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per un ammontare di lire 7.179.005 per l’attività professionale svolta in favore della Regione Calabria − all. 1); CONSIDERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. “c” punto 10 della direttiva della Giunta regionale n. 481/98 − all. 2); VISTO il predetto parere espresso in data 22/11/2001; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di lire 7.179.004 comprensiva di IVA e CPA pari ad C 3.707,64; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — liquidare all’avvocato Antonio Chiarella nato a Gimigliano (CZ) il 15/3/1958 C.F. CHRNTN58C15E031E, la complessiva somma di C 3.707,64 di cui: C 2.753,75 per onorari, C 275,37 per 10% per rimborso spese generali, C 617,94 per IVA e C 60,58 per CPA; — di imputare la somma sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2002 che presenta disponibilità, giusto impegno di spesa n. 666 del 28/3/02; — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Catanzaro, lı̀ 29 aprile 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4590 del 29 aprile 2002 DECRETO n. 4589 del 29 aprile 2002 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Antonio Chiarella – relative al giudizio promosso da Falvo Ettore c/Regione Calabria. Pretura di Chiaravalle. Liquidazione competenze professionali in favor