Stupefacenti. Cessione spinello Cass pen 36876-2008

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Stupefacenti. Cessione spinello Cass pen 36876-2008
Spinello, quando fumarlo in gruppo è reato
di Alessandro Casale
Fumare uno spinello in gruppo può configurare il reato di cessione di sostanza
stupefacente e non il semplice consumo.
Stabilire quando ricorra il reato (cessione) piuttosto che la violazione amministrativa
(uso di gruppo) è importante dal punto di vista investigativo per le ovvie conseguenze
che ne derivano in termini procedurali.
Non sempre la giurisprudenza di merito ha delineato in modo chiaro il confine fra la
cessione ed in consumo di gruppo.
Recentemente, la Corte di Cassazione (sentenza n. 3686-2008) ha affrontato
l’argomento fornendo, a soluzione del quesito, importanti elementi di analisi
interpretativa.
Il caso oggetto di sentenza riguardava la condanna inflitta dal Tribunale di Sondrio
per la cessione di uno spinello da parte di un soggetto al proprio amico. Secondo la
Corte d’Appello , per le modalità con cui si sono svolti i fatti, si trattava di cessione
poiché mancava ogni preventivo accordo in merito all’acquisto ed al consumo in
comune dello spinello.
Il condannato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che lo stupefacente era
destinato all’uso personale ed all’uso comune con amici in conseguenza di un accordo
che ben avrebbe potuto essere anche tacito, conseguente ad una prassi invalsa tra i
due. In ogni caso, si sostiene ancora nel ricorso, l’imputato certamente si riproponeva,
al momento dell’acquisto della droga, di consumarla insieme con l’amico; proposito
che ben avrebbe potuto esser conseguenza dell’errata convinzione di dare corso ad un
accordo tacito.
La Cassazione non ha ritenuto di accogliere tale linea difensiva, argomentando nel
modo che segue.
AFFINCHÉ RICORRA L’IPOTESI DI CONSUMO DI GRUPPO E NON DI CESSIONE DELLA
DROGA, OCCORRE CHE LA SOSTANZA SIA STATA ACQUISTATA DA UNO DEI
COMPONENTI IL GRUPPO SU PREVENTIVO MANDATO DEGLI ALTRI, in vista della
futura ripartizione, ed attraverso una partecipazione di tutti alla predisposizione dei
mezzi finanziari occorrenti, di talchè possa affermarsi che l’acquirente agisca come
“longa manus” degli altri e che il successivo frazionamento della sostanza acquisita sia
solo una operazione materiale di divisione senza trasferimento dall’uno all’altro di
valore.
La condotta di un soggetto acquirente di sostanze stupefacenti può ritenersi non
punibile, perchè finalizzata al consumo di gruppo, solo quando possa accertarsi che gli
altri componenti del gruppo abbiano avuto, fin dall’origine e cioè fin dal momento
dell’acquisto - quell’autonomo potere di fatto sulla cosa in cui si sostanzia la
detenzione, con la conseguenza che, in mancanza, l’acquirente deve considerarsi
l’unico originario detentore e che la successiva consegna si configura come una
cessione principale”.
Nel caso oggetto di esame da parte della Cassazione, la tesi dell’uso di gruppo non
aveva trovato, nel caso di specie alcun concreto riscontro in atti posto che lo stesso
cessionario nell’immediatezza dei fatti, non solo non aveva fatto alcun riferimento
precedenti accordi intercorsi, neanche taciti o impliciti, con l’imputato per l’acquisto di
sostanza stupefacente, né ad una prassi in tal senso invalsa tra i due, ma aveva
negato qualunque coinvolgimento nell’acquisto della droga, assumendo di avere
appreso che aveva con sé dello stupefacente solo durante il ritorno a Sondrio, allorché
l’amico gli aveva offerto di fumare lo spinello. La tesi dell’uso di gruppo, quindi, che, in
conformità ai principi sopra richiamati, presuppone un preciso mandato dei
componenti il gruppo stesso all’acquisto dello stupefacente, non solo non ha trovato,
nel caso di specie, validi riscontri, ma è stata in sostanza smentita dal testimone di
riferimento.