apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
RG N. 17251/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE A
composto dai signori magistrati:
-
dott.ssa
Paola
GANDOLFI
presidente
-
dott.ssa
Silvia
GIANI
giudice
-
dott.
Pierluigi PERROTTI
giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: inadempimento contrattuale, contraffazione di marchio e diritto d’autore.
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione
notificato il 12.3.2014
DA
TOPO GIGIO S.R.L.
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio M. d’Addio e Francesca Radice, come da procura
in calce all’atto di citazione del 10.3.2014, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori,
in Milano – corso Venezia, 40
- ATTORE CONTRO
VAPE CLASSIC S.R.L.
rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Falco, come da procura a margine della comparsa di
costituzione e risposta depositata il 23.6.2014, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco
Fumarola, in Milano – piazza Bertarelli, 4
- CONVENUTO -
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Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988
Sentenza n. 7018/2016 pubbl. il 07/06/2016
RG n. 17251/2014
Repert. n. 5645/2016 del 07/06/2016
RG N. 17251/2014
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per Topo Gigio s.r.l.
nel merito, in via principale:
1)
accertare e dichiarare l’inadempimento di Vape Classic s.r.l. alle previsioni del contratto
di licenza stipulato dalle parti in data 1.1.2011 e della relativa scrittura risolutiva
sottoscritta in data 15.5.2012;
nel merito, in via subordinata
2)
accertare e dichiarare che Vape Classic s.r.l. a far data dal 15.5.2012 effettua l’illecita
produzione, vendita al pubblico e distribuzione dei prodotti di abbigliamento contraffatti
riproducenti l’opera ed il marchio del personaggio Topo Gigio descritti in atti, in
violazione dei diritti esclusivi di privativa della Topo Gigio s.r.l. ed è, pertanto,
responsabile, in danno alla Topo Gigio s.r.l., della violazione a titolo di responsabilità
extracontrattuale: (i) dei diritti patrimoniali di utilizzazione esclusiva dell’opera
figurativa relativa al personaggio Topo Gigio di cui agli artt. 12 e ss. l.a.; (ii) del diritto
esclusivo di fare uso del marchio spettante alla Topo Gigio s.r.l. ai sensi dell’art. 20
c.p.i.;
in ogni caso
3)
accertato il diritto di Topo Gigio s.r.l. al risarcimento dei danni provocati dalla condotta
di Vape Classic s.r.l., condannare Vape Classic s.r.l., per le causali di cui in narrativa, al
risarcimento dei menzionati danni quantificati nella misura non inferiore ad Euro
150.000 o di altra anche maggior somma che verrà liquidata dal Tribunale anche
ricorrendo al criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c.;
4)
ordinare a Vape Classic s.r.l. il ritiro dal commercio di tutti i prodotti contraffatti in
commercio e distribuzione, presso qualsivoglia punto vendita, negozi, forme di vendita
on line e anche presso eventuali società terze distributrici dei medesimi prodotti, oltre
alla successiva distruzione dei medesimi, fornendo evidenza, mediante attestazione a
firma autenticata, del suddetto ritiro dal commercio e conseguente distruzione dei
prodotti contraffatti;
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Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988
Sentenza n. 7018/2016 pubbl. il 07/06/2016
RG n. 17251/2014
Repert. n. 5645/2016 del 07/06/2016
RG N. 17251/2014
5)
ordinare la cessazione e inibire a Vape Classic s.r.l. in via definitiva la prosecuzione
delle attività illecite di fabbricazione, promozione, distribuzione e vendita dei prodotti
contraffatti in qualunque sede e con qualsivoglia modalità e forma descritte in atti;
6)
fissare come dovuta, ai sensi dell’art. 156 l.a. la somma di Euro 250
(duecentocinquanta), o altro ammontare ritenuto equo, per ogni singolo giorno di
violazione di ciascuno dei suddetti ordini da parte di Vape Classic s.r.l.;
7)
ordinare la pubblicazione per estratto del dispositivo dell’emananda sentenza, con
caratteri doppi del normale e per due volte non consecutive, su due quotidiani a tiratura
nazionale a cura della società attrice ed a spese della convenuta;
in via istruttoria
8)
ai sensi degli artt. 121 c.p.i., 156bis l.a. e 210 c.p.c., ordinare a Vape Classic s.r.l.
l’esibizione della documentazione contabile (bilanci, fatture, ordini, documentazione
commerciale, schede movimentazione magazzino, etc.) attestante il numero dei prodotti
venduti, e disporsi ctu contabile per l’esame della documentazione che verrà acquisita;
9)
ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi: 1. “Vero che un incaricato della Topo
Gigio s.r.l. ha acquistato a più riprese (dicembre 2012 e marzo 2013) presso il negozio
denominato Pagalamamma i capi di abbigliamento le cui fotografie sono state prodotte
sub docc. 6, 7, 10, 11”; 2. “Vero che in entrambe le visite sopra descritte presso il
negozio Pagalamamma era allestita un’area dedicata alla vendita di capi di
abbigliamento riproducenti il logo ed il nome del personaggio Topo Gigio (doc.12) e
nel magazzino erano presenti molteplici articoli di abbigliamento raffiguranti il
personaggio Topo Gigio”; 3. “Vero che l’incaricato di Topo Gigio s.r.l. in data
8.9.2013 si è recato nuovamente presso il suddetto negozio, notando che in vetrina era
esposta una canottiera da donna di colore rosa raffigurante il personaggio Topo Gigio
corredata da una scritta sulla parte in basso, come risulta dalla fotografia sub doc.
13”; 4. “Vero che il contratto tra Topo Gigio s.r.l. e Vape Classic s.r.l. sottoscritto in
data 1.1.2011 (doc. 1) escludeva la possibilità di commercializzare via internet i
prodotti oggetto della licenza e recanti l’effige di Topo Gigio”; 5. “Vero che in data
9.1.2013 i prodotti raffiguranti l’effige di Topo Gigio venivano offerti in vendita sul sito
www.verysimplestore.it come da documento 26 che mi si mostra”; 6. “Vero che in data
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Repert. n. 5645/2016 del 07/06/2016
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28.5.2013 l’immagine di Topo Gigio era inserita nel sito internet www.frullab.it
riconducibile a Vape Classic s.r.l. come indicato nel doc. 27 che mi si mostra”; 7. “Vero
che in data 28.5.2013 i prodotti a marchio Topo Gigio erano posti in vendita sul sito
internet della società Olaraga come da documento 28 che mi si mostra”. Si indicano a
testi: Alessandra Rindi, Alessandro Rossi e Giovanni Mandelli, chiedendo di non
ammettersi i capitoli di prova di controparte ovvero di essere ammessi alla prova
contraria diretta e indiretta sui capitoli di controparte eventualmente ammessi con i
medesimi testi.
in ogni caso
10)
con vittoria di compensi e spese, oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario se dovuto.
per Vape Classic s.r.l.
nel merito
1)
accertare e dichiarare l’infondatezza della domanda sia in ordine all’an che per quanto
riguarda il quantum, e, per l’effetto, rigettarla poiché del tutto infondata in fatto e
diritto;
2)
condannare parte attrice, ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 c.p.c., al risarcimento del
danno per lite temeraria per un importo da determinarsi in via equitativa;
3)
condannare l’attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
in via istruttoria
4)
ammettere l’interrogatorio formale di Maria Perego sulle seguenti circostanze da I a IX:
I. “vero che a gennaio 2009 Vape Classic si rivolgeva a Puppets srl, di cui lei era legale
rappresentante, per ottenere la licenza del marchio e dei diritti intellettuali afferenti al
personaggio Topo Gigio della durata biennale, ovvero fino a gennaio 2011?; II. “Vero
che Vape Classic veniva da lei autorizzata, nella vigenza del contatto, ad utilizzare il
canale di vendita via web?”; III. “Vero che Vape Classic, nella vigenza del contratto di
cui al punto 1), le comunicava l’attivazione della piattaforma di vendita
www.versimplestore.com per l’offerta commerciale dei prodotti licenziati?; IV. “Vero
che a gennaio 2011, Vape Classic si rivolgeva a Topo Gigio s.r.l.,di cui lei era legale
rappresentante, per ottenere la licenza del marchio e dei diritti intellettuali afferenti al
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Sentenza n. 7018/2016 pubbl. il 07/06/2016
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Repert. n. 5645/2016 del 07/06/2016
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personaggio Topo Gigio?”; V. “Vero che, all’atto della sottoscrizione del contratto del
1.1.2011,
lei
era
conoscenza
dell’esistenza
della
piattaforma
di
vendita
www.versimplestore.com per l’offerta commerciale dei prodotti licenziati?”; VI. “Vero
che, all’atto della sottoscrizione del contratto del 1.1.2011, lei ha chiesto la chiusura
della piattaforma di vendita www.versimplestore.com e similari per l’offerta
commerciale dei prodotti licenziati on line?”; VII. “vero che la compagine sociale
Puppets s.r.l. e Topo Gigio s.r.l., nonché dei suoi collaboratori, è rimasta la
medesima?”; VIII. “Vero che Vape Classic ha comunicato che i prodotti a marchio
Topo Gigio, nel periodo delle licenze del 2009 e del 2011, sono stati realizzati in
Cina?”; IX. “Vero che il referente aziendale di Puppets s.r.l. e di Topo Gigio s.r.l. nei
rapporti commerciali, relativi alle licenze del 2009 e del 2011, con Vape Classic s.r.l.
era la dott. Elisabetta Treggiari?”;
5)
ammettere prova testimoniale di Elisabetta Treggiari sulle seguenti circostanze da X a
XVIII: X. “vero che a Gennaio 2009 Vape Classic si rivolgeva a Puppets s.r.l., per
ottenere la licenza del marchio e dei diritti intellettuali afferenti al personaggio Topo
Gigio della durata biennale, ovvero fino a gennaio 2011?; XI. “Vero che Vape Classic
veniva, nella vigenza del contatto, autorizzata ad utilizzare il canale di vendita via
web?”; XII. “Vero che Vape Classic, nella vigenza del contratto di cui al punto 1),
comunicava l’attivazione della piattaforma di vendita www.versimplestore.com per
l’offerta commerciale dei prodotti licenziati?”; XIII. “Vero che a gennaio 2011, Vape
Classic si rivolgeva a Topo Gigio s.r.l., per ottenere la licenza del marchio e dei diritti
intellettuali afferenti al personaggio Topo Gigio?”; XIV. “Vero che, all’atto della
sottoscrizione del contratto del 1 gennaio 2011, Topo Gigio era conoscenza
dell’esistenza della piattaforma di vendita www.versimplestore.com per l’offerta
commerciale dei prodotti licenziati?”; XV. “Vero che, all’atto della sottoscrizione del
contratto del 1 gennaio 2011, Topo Gigio ha richiesto la chiusura della piattaforma di
vendita www.versimplestore.com e similari per l’offerta commerciale dei prodotti
licenziati on line?”; XVI. “vero che la compagine sociale Puppets s.r.l. e Topo Gigio
s.r.l., nonché dei suoi collaboratori, è rimasta la medesima, così come la sede legale?”;
XVII. Vero che Vape Classic ha comunicato che i prodotti a marchio Topo Gigio, nel
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Sentenza n. 7018/2016 pubbl. il 07/06/2016
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Repert. n. 5645/2016 del 07/06/2016
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periodo delle licenze del 2009 e del 2011, sono stati realizzati in Cina?”; XVIII. “Vero
che il referente aziendale di Puppets s.r.l. e di Topo Gigio s.r.l. nei rapporti
commerciali, relativi alle licenze del 2009 e del 2011, con Vape Classic s.r.l. era la
Treggiari & Associati Licensing s.r.l. di Milano?”;
6)
ammettere prova testimoniale di Elisabetta Ruggieri, Mauro Valente, Antonella Girone,
sulle circostanze da 1 a 6 sotto indicate: 1) “Vero che l’attivazione del sito internet
www.verysimplestore.com è stato comunicato nel 2009 alla sig.ra Elisabetta
Triggiari?”; 2) “Vero che il sito internet www.verysimplestore.com, nel periodo dal
2012 a oggi, è rimasto attivo per le vendite on-line dei capi d’abbigliamento della
convenuta?”; 3) “Vero che, nel periodo da maggio 2012 ad oggi, la società convenuta
ha effettuato vendite di articoli a marchio Topo Gigio sul sito internet
www.verysimplestore.com?”; 4) “Vero che il profilo facebook Topo Gigio collezioni è
ad oggi attivo?”; 5) “Vero che, nel periodo da maggio 2012 ad oggi, la convenuta ha
effettuato operazioni di vendita on-line degli articoli d’abbigliamento a marchio Topo
Gigio?”; 6) “Vero che l’attivazione, i rinnovi e la gestione dei contenuti del sito
www.verysimplestore.com sono stati curati dalla società di consulenza Wake up srl?”;
7)
ammettere prova testimoniale di Domenico Chieffi e Vincenzo Pisani sulle circostanze
n. 15, 17, 18, 19, 20 sotto indicate; di Felice Nichilo sulle circostanze da n. 9 a n. 13
sotto indicate; di Michele Lattanzio sulle circostanze n. 15, 17, 18, 19, 20, 21 sotto
indicate: 7) “Vero che i registri che mi vengono mostrati, in particolare i documenti 17,
18 e 19 di parte convenuta riguardano le operazioni di vendita effettuate dalla Vape
Classic nel periodo 2012 - 2014?”; 8) “Vero che, verificata la documentazione di cui
agli allegati 17, 18 e 19 di parte convenuta, nel periodo da maggio 2012 ad aprile
2014, Vape Classic ha venduto capi d’abbigliamento a marchio Topo Gigio?”; 9) “Vero
che le rubriche di magazzino di cui ai documenti 20, 21 e 23 di parte convenuta recano
i codici identificativi aziendali, riportati in fattura, dei prodotti a marchio oggetto di
licenza, tra cui anche Topo Gigio?”; 10) “Vero che Vape Classic, dal 2010 ad oggi,
commissiona la realizzazione e la produzione dei capi d’abbigliamento da
commercializzare a terzi?”; 11) “Vero che Vape Classic, dal 2010 ad oggi,
commissiona i capi d’abbigliamento da commercializzare in Cina ed effettua le
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Sentenza n. 7018/2016 pubbl. il 07/06/2016
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operazioni di sdoganamento della merce prodotta all’estero circa due o tre volte
l’anno?”; 12) “Vero che i documenti che mi vengono esibiti di cui all’allegato 24 di
parte convenuta fanno riferimento alle importazioni di merce dalla Cina da maggio
2012 ad aprile 2014?”; 13) “Vero che, nel periodo da maggio 2012 ad aprile 2014,
Vape Classic ha sdoganato articoli d’abbigliamento a marchio Topo Gigio provenienti
dall’estero?”; 14) “Vero che i prodotti della convenuta a marchio “Topo Gigio”, nel
periodo della licenza, sono stati realizzati in Cina?”; 15) “Vero che le fatture che mi
vengono esibite di cui all’allegato 22 di parte convenuta riguardano le vendite di Vape
Classic verso Olaraga srl e Pagalamamma srl nel periodo dal 2010 al 2012?”; 16)
“Vero che gli allegati di parte convenuta che mi vengono mostrati sub 14 (fattura n.
1399/00 del 29.6.2012) e sub 15 (documento di trasporto 1617/00 del 6.6.2012) di parte
convenuta sono stati emessi dopo la distruzione e lo smaltimento della merce negli
stessi documenti indicata?”; 17) “Vero che la merce oggetto di sell-off è stata offerta in
vendita a terzi a partire da agosto 2012 fino ad oggi?”; 18) “Vero che il responsabile
della contabilità, Domenico Chieffi, e l’operaio Vincenzo Pisani, incaricati da Vape
Classic, hanno provveduto a giugno 2012 alla distruzione e smaltimento della merce
oggetto di sell-off, come da documentazione allegata sub 14, 15 e 16 di parte convenuta
esibitami?”; 19) “Vero che le operazioni di taglio della merce oggetto di sell-off è stata
effettuata dall’operaio Vincenzo Pisani alla presenza del responsabile della contabilità
Domenico Chieffi, mediante la macchina automatica di taglio di cui alla rilevazioni
fotografiche sub 27 di parte convenuta?”; 20) “Vero che i documenti sub 25 di parte
convenuta, che mi vengono mostrati, sono i formulari relativi allo smaltimento di
giacenze e rifiuti aziendali?”; 21) “Vero che l’azienda convenuta, dal 2009 ad oggi,
provvede allo smaltimento del materiale tessile oggetto di distruzione?”; 22) “Vero che
l’azienda convenuta, a fronte dell’attività di cui al punto precedente, usufruisce, dal
2009 ad oggi, di riduzioni dell’aliquota fiscale sulle tasse sui rifiuti, quale premio per
lo smaltimento?”; 23) “Vero che Vape Classic produce, dal 2009 ad oggi, i capi
d’abbigliamento (ed accessori) commercializzati all’interno della sede sociale, e che
smaltisce gli scarti di produzione?”;
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8)
ammettere ctu volta ad accertare, tenuto conto della documentazione versata in atti,
l’assenza delle ipotesi illecite di vendita contestate nel periodo dal 15 agosto 2012 ad
oggi.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 12.3.2014 Topo Gigio s.r.l. conveniva in giudizio
Vape Classic s.r.l..
Esponeva di essere titolare esclusivo di tutti i diritti patrimoniali relativi all’utilizzo del noto
pupazzo Topo Gigio e di diversi omonimi marchi denominativi e/o figurativi, cedutigli dalla
ideatrice del personaggio Maria Perego. In data 1.1.2011 aveva stipulato con Vape Classic,
specializzata in produzione di articoli di abbigliamento, un contratto di licenza di durata
triennale avente ad oggetto il diritto di riproduzione delle immagini e del logotipo del
personaggio Topo Gigio. Su richiesta di Vape Classic il predetto contratto era stato risolto
mediante successiva scrittura del 15.5.2012, consentendo lo smaltimento dei prodotti in
giacenza entro il 31.7.2012. Vape Classic aveva però continuato oltre il predetto termine la
fabbricazione e la vendita di capi recanti la riproduzione di disegni di Topo Gigio. Le vendite
erano state effettuate da Vape Classic anche via internet, canale distributivo non autorizzato
né dal contratto del 1.1.2011 né dalla risoluzione consensuale del 31.7.2012.
Concludeva chiedendo l’accertamento dell’inadempimento contrattuale, della violazione dei
diritti di utilizzazione economica sul personaggio Topo Gigio e della contraffazione dei
relativi marchi, con l’inibitoria delle predette condotte illecite, la fissazione di penale, l’ordine
di ritiro dal commercio e la distruzione dei capi di abbigliamento ancora in circolazione, la
pubblicazione della sentenza e il risarcimento di tutti i danni, quantificati in Euro 150.000.
Vape Classic si costituiva con comparsa depositata in data 23.6.2014.
Evidenziava che non vi era alcuna sua responsabilità contrattuale. Le giacenze da esaurire
entro il 31.7.2012 comprendevano solo 83 articoli. Non aveva continuato a produrre alcun
capo di abbigliamento ed aveva fornito anche la prova dell’intervenuta distruzione della
merce residua. Le vendite al dettaglio in contestazione erano state effettuate da PLM Molfetta
s.a.s. di Giuseppe Veneziani & C., esercente l’attività di impresa sotto l’insegna
Pagalamamma, soggetto distinto e autonomo rispetto a Vape Classic, la quale la merce era
stata consegnata in data 10.5.2012, quindi prima della sottoscrizione dell’accordo risolutivo.
Considerazioni del tutto analoghe valevano anche per le vendite effettuate sul sito
olaraga.com, facente capo ad un soggetto terzo ed estraneo a Vape Classic. Topo Gigio aveva
autorizzato con un precedente contratto di licenza del 2009 la vendita via internet, con
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conseguente automatico ed implicito rinnovo anche al momento della stipula del contratto del
1.1.2011. La documentazione contabile relativa al biennio 2012 – 2014 dimostrava che non vi
erano state vendite di capi di abbigliamento a marchio Topo Gigio dopo la risoluzione
contrattuale consensuale del 15.5.2012 e dopo la scadenza del periodo di sell off. In ogni caso
la quantificazione dei danni era del tutto indimostrata e comunque eccessiva.
Concludeva per il rigetto di tutte le domande avversarie, chiedendo la condanna di parte
attrice al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Esaurita la trattazione della causa le parti precisavano le conclusioni all’udienza del
2.12.2015.
2. Topo Gigio ha lamentato l’inadempimento della scrittura privata dell’1.1.2011 e del
successivo collegato contratto risolutivo del 15.5.2012 (v. doc. nn. 1 e 2 attore), in relazione
alla violazione degli obblighi di Vape Classic di cessare ogni ulteriore utilizzazione del segno
Topo Gigio entro e non oltre il 31.7.2012 – in modo da esaurire la merce invenduta e in
giacenza – e di astenersi, in ogni caso, da ogni forma di commercializzazione via web.
L’attore ha documentato gli acquisti effettuati il 20.12.2012 e il 14.3.2013 presso il negozio
Pagalamamma della PLM Molfetta, aventi ad oggetto quattro capi di abbigliamento con sopra
stampati disegni di Topo Gigio e commercializzati con etichette di tale Mais s.r.l. (doc. nn. 6 e
ss. attore). A distanza di sei mesi, a settembre 2013, prodotti analoghi erano ancora offerti in
vendita presso lo stesso negozio (v. doc. 13 attore).
Dalla visura camerale (v. doc. 24 attore) la società Mais risulta fusa per incorporazione in
Vape Classic il 18.6.2012.
La convenuta ha però a sua volta comprovato di avere venduto alla PLM Molfetta questa
stessa merce in data 10.5.2012, ovvero in epoca antecedente alla scadenza del termine utile
per l’attività di sell off (v. doc. 8 e 17 convenuto). La documentazione contabile allegata agli
atti dà inoltre conto della corrispondenza tra i codici identificativi dei capi venduti da Vape
Classic a PLM Molfetta rispetto a quelli poi acquistati da Topo Gigio (v. riepilogo a pag. 8
memoria di replica nonché doc. 41 e ss. di parte convenuta), a riprova della effettiva identità
tra i capi di abbigliamento in questione.
Anche l’espositore Topo Gigio risulta fornito da Vape Classic a PLM Molfetta nel 2010 (v.
doc. 8 convenuto), quindi molto prima della risoluzione dell’accordo dell’1.1.2011 ed anzi
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Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988
Sentenza n. 7018/2016 pubbl. il 07/06/2016
RG n. 17251/2014
Repert. n. 5645/2016 del 07/06/2016
RG N. 17251/2014
durante il periodo di vigenza del precedente contratto di licenza tra Puppets s.r.l. e la
convenuta (v. doc. 1 e s. convenuto).
Non è peraltro emerso alcun tipo di collegamento tra la PLM Molfetta e Vape Classic, che
non può pertanto essere chiamata a rispondere per questa autonoma attività di
commercializzazione, successiva ad un’attività di vendita del tutto lecita in quanto effettuata
in costanza di rapporti con la Topo Gigio.
Considerazioni del tutto analoghe valgono anche con riguardo alla merce acquistata da Topo
Gigio tramite il sito olaraga.com, trattandosi anche in questo caso di articoli venduti dalla
convenuta alla società Olaraga s.r.l. il 14.5.2012, quindi prima dell’accordo risolutivo datato
15.5.2012 (v. doc. 18 e ss. attore), e corrispondenti – in base ai codici identificativi – a quelli
comprati dall’attore (v. doc. 41 e ss. convenuto).
Vape Classic ha inoltre documentato di avere eseguito la distruzione dei capi di abbigliamento
a marchio Topo Gigio rimasti in giacenza dopo la risoluzione consensuale dell’accordo
dell’1.1.2011. Il formulario rifiuti e la correlata documentazione contabile (v. doc. n. 13 e ss.
convenuta) danno conto della avvenuta consegna in data 6.6.2012 di n. 83 capi Topo Gigio,
con il dettaglio della tipologia e delle relative taglie, perfettamente corrispondenti nel numero,
nella tipologia e nelle taglie all’“elenco analitico giacenze di prodotti” accluso quale Allegato
A alla risoluzione consensuale del 15.5.2012 (v. doc. 2 attore).
In ordine alle vendite on line effettuate sul sito Verysimple (v. doc. 14 e 26 attore), vi è agli
atti soltanto la stampa di una pagina web priva di riferimenti cronologici, con la sola
indicazione dell’anno 2011 nella rivendicazione di copyright di Vape Classic.
Sul punto il Tribunale ritiene che non vi sia una prova adeguata della effettiva operatività di
questo sito, in quanto i documenti non contengono l’indicazione del domain name inserito per
visualizzare la pagina stampata, impedendo così qualsiasi verifica sul punto. Inoltre l’attore
non ha neppure allegato di avere effettuato o tentato di effettuare acquisiti tramite tale
piattaforma.
Le doglianze degli attori sono invece fondate in merito alle ulteriori promozioni dell’attività
di vendita tramite il canale web effettuata senza alcuna autorizzazione da Vape Classic.
Vape Classic ha pubblicizzato in data contemporanea o successiva all’8.12.2012 sulla pagina
del profilo Facebook Topo Gigio Collezione il suo sito verysimplestore.com utilizzando
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http://bit.ly/2aklS7d
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Sentenza n. 7018/2016 pubbl. il 07/06/2016
RG n. 17251/2014
Repert. n. 5645/2016 del 07/06/2016
RG N. 17251/2014
un’immagine di Topo Gigio (v. doc. 15 attore) e ha compiuto nel corso del 2011 analoga
attività promozionale sul suo sito frullab.com, con l’impiego del disegno di Topo Gigio e il
riferimento espresso a capi di abbigliamento recanti il marchio Topo Gigio (v. doc. 16, 27
attore), dando così la chiara indicazione della possibilità di acquistare i relativi prodotti
attraverso le corrispondenti piattaforme telematiche.
L’art. 3 del contratto 1.1.2011 prevede che “eventuali commercializzazioni in altri paesi
saranno concesse con specifico accordo separato così come le commercializzazioni via
internet che restano nella titolarità della licenziante”, con conseguente riserva di piena
titolarità di tutti i relativi diritti esclusivi in capo alla concedente Topo Gigio.
Il testo della scrittura privata dell’1.1.2011 è invero molto chiaro nel prevedere l’espressa
esclusione del canale web, contrariamente a quanto stabilito dal precedente contratto
dell’1.1.2009 tra Puppets s.r.l. e Vape Classic. Ogni riferimento a questo accordo è però privo
di rilevanza, poiché superato dalle successive, diverse ed univoche pattuizioni di contenuto
opposto, sottoscritte dalle parti nel 2011.
L’utilizzo da parte di Vape Classic dell’immagine e del nome di Topo Gigio per promozioni
commerciali attraverso il canale internet costituisce quindi inadempimento, in virtù della
palese inosservanza delle previsioni negoziali contenute nell’art. 3 testé citato.
Tali violazioni contrattuali comportano il diritto in capo alla Topo Gigio di esigere il
risarcimento del danno.
Il pregiudizio sofferto dall’attore deriva dalla diluizione del segno, divenuto oggetto di una
campagna promozionale collocata al di fuori dei canali consentiti, attività che la titolare aveva
comunque riservato a se stessa, per gestirne autonomamente – come nel suo diritto – forme,
tempi e modi.
Ai fini della quantificazione del danno risarcibile, in difetto di elementi obiettivi, si procede
con un criterio equitativo, tenendo conto dei corrispettivi pattuiti come minimo garantito –
Euro 90.000 per tutta la durata triennale del contratto – ed imputando alla promozione via
web un valore pari a circa 1/10 della somma indicata, che è peraltro coincidente con il
maggiore importo pattuito a titolo di minimo garantito nel precedente contratto del 2009,
comprensivo anche del canale internet. Pertanto si liquida in favore di Topo Gigio l’importo
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http://bit.ly/2aklS7d
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Sentenza n. 7018/2016 pubbl. il 07/06/2016
RG n. 17251/2014
Repert. n. 5645/2016 del 07/06/2016
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omnicomprensivo e già rivalutato di Euro 10.000, al quale dovranno essere aggiunti gli
interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si accerta e dichiara l’inadempimento
contrattuale di Vape Classic, con l’inibitoria delle sopra indicate condotte illecite, la
fissazione di una penale adeguata come da dispositivo e la condanna del convenuto al
pagamento di Euro 10.000, oltre interessi, a Topo Gigio a titolo di risarcimento danni.
Ogni valutazione di in tema di lesione extracontrattuale dei diritti esclusivi di marchio e di
utilizzazione della creazione artistica rimane assorbita.
Quanto alle statuizioni accessorie, non è possibile dare seguito all’ordine di ritiro dal
commercio poiché è appurato che la merce residua in giacenza nella disponibilità di Vape sia
stata già tutta consegnata per la distruzione.
In virtù della limitata dimensione della vicenda, non si rende necessario disporre l’ordine di
pubblicazione della sentenza.
3. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
Visto il d.m. n. 55/2014, tenuto conto della natura delle controversia, della sostanziale assenza
di una fase di approfondimento istruttorio e dell’importo effettivamente riconosciuto a Topo
Gigio a titolo di risarcimento dei danni, si liquidano in favore di Topo Gigio complessivi Euro
4.945,00, di cui Euro 4.300,00 per compenso delle prestazioni professionali forensi ed Euro
645,00 per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti,
ponendo tale importo a carico di Vape Classic.
PQM
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in
epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
-
accerta e dichiara l’inadempimento di Vape Classic s.r.l. ai contratti dell’1.1.2011 e del
15.5.2012 per avere attuato senza l’autorizzazione di Topo Gigio s.r.l. la promozione e
la vendita di capi di abbigliamento recanti disegni e marchi Topo Gigio attraverso il
canale internet e oltre il termine pattuito del 31.7.2012;
-
inibisce a Vape Classic s.r.l. la reiterazione delle predette condotte;
-
fissa la penale di Euro 250,00 per ogni eventuale futura violazione del presente
provvedimento;
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http://bit.ly/2aklS7d
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Sentenza n. 7018/2016 pubbl. il 07/06/2016
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Repert. n. 5645/2016 del 07/06/2016
RG N. 17251/2014
-
condanna Vape Classic s.r.l. al pagamento in favore di Topo Gigio s.r.l. a titolo di
risarcimento dei danni dell’importo omnicomprensivo e già rivalutato di Euro
10.000,00, oltre agli ulteriori interessi in misura legale dalla data di pubblicazione della
presente sentenza sino al saldo effettivo;
-
condanna Vape Classic s.r.l. alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi
Euro 4.945,00, di cui Euro 4.300,00 per compenso delle prestazioni professionali
forensi ed Euro 645,00 per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e Cp se e
per quanto dovuti, in favore di Topo Gigio s.r.l..
Così deciso in Milano il 3 marzo 2016.
Il Presidente
(dott.ssa Paola Gandolfi)
Il Giudice estensore
(dott. Pierluigi Perrotti)
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Sentenza n. 7018/2016 pubbl. il 07/06/2016
RG n. 17251/2014
Repert. n. 5645/2016 del 07/06/2016