COMUNE di ISSIME

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COMUNE di ISSIME
COPIA
COMUNE di ISSIME
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Deliberazione della Giunta comunale n. 78
L’anno duemilaquattordici addì tre del mese di novembre,
con inizio alle ore 17.30 in ISSIME, nella sala delle adunanze,
si è riunita
LA GIUNTA COMUNALE
nelle persone dei Signori:
Linty Christian
Consol Silvano
Paganone Egon Joseph
Ronc Luisella Valentina
Praz Aldo
- Sindaco
- vice Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
presente
presente
assente
presente
presente
Assiste alla seduta il Segretario Consol Elvina.
Il Sindaco Linty Christian assume la Presidenza della riunione
e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta,
invitando la Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sottoindicato:
“Approvazione bozza di convenzione
disciplinante le attività relative agli impianti
di illuminazione pubblica da stipularsi con
DEVAL S.p.A.”
Deliberazione della giunta comunale n. 78 del 03.11.2014
Oggetto: Approvazione bozza di convenzione disciplinante
le attività relative agli impianti di illuminazione
pubblica da stipularsi con DEVAL S.p.A.
La Giunta comunale
Premesso che:
il Comune è proprietario di impianti di illuminazione pubblica, insistenti sul
proprio territorio comunale;
l’alimentazione elettrica degli impianti di illuminazione pubblica di cui al
precedente punto può avvenire direttamente, tramite punti di consegna
nominali, dalla rete di distribuzione dell’energia elettrica di Deval, senza
misurazione dell’energia elettrica e della potenza (forniture a calcolo). In
corrispondenza di detti punti di consegna dell’energia elettrica,
generalmente ubicati all’interno di strutture segregate di proprietà di Deval
– tipo armadi elettrici in cabine MT/BT di distribuzione, il servizio di
comando, protezione, accensione e spegnimento degli impianti di
illuminazione pubblica di proprietà del Comune può essere svolto, come in
effetti viene svolto, unicamente dalla medesima Deval;
in alcuni casi, per consuetudine e semplificazione impiantistica in uso nel
passato, allorché gli impianti di illuminazione pubblica costituivano un
tutt’uno con gli impianti di distribuzione dell’energia elettrica (prima della
S.I.P. – Società Idroelettrica Piemonte, poi dell’Ente Nazionale per l’Energia
Elettrica, trasformato in Enel Distribuzione S.p.A. e ora Deval S.p.A.), le linee
di alimentazione elettrica e gli apparecchi di illuminazione risultano essere
collocati sugli stessi sostegni degli impianti di distribuzione dell’energia
elettrica, o comunque non separati dagli impianti Deval e, in altri casi, i
centri luminosi risultano essere derivati direttamente dalle linee di
distribuzione dell’energia elettrica di Deval;
nei casi di cui al precedente punto, la coesistenza tra gli impianti e la
conformazione tecnica del sistema di comando, protezione, accensione e
spegnimento rendono necessaria una regolamentazione di esercizio per la
gestione tecnica dei rispettivi impianti;
è stata predisposta apposita convenzione da stipularsi tra le parti, al fine di
regolare il servizio di comando, accensione e spegnimento, fornirsi le
reciproche dovute informazioni e assumersi i reciproci obblighi anche con
riguardo alla manutenzione e messa in sicurezza degli impianti di
illuminazione pubblica in appresso definiti impianti promiscui.
l’articolo 24 comma 4 dello Statuto comunale, in applicazione dell’articolo
23 comma 4 della legge regionale 07.12.1998, n. 54, attribuisce alla giunta la
competenza ad adottare atti di natura gestionale, ossia tutti gli atti
amministrativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati e
attribuiti all’organo stesso dagli atti di programmazione interna.
Vista la bozza di convenzione all’uopo predisposta, di concerto con Deval
S.p.A. e il Celva e ritenuto la medesima meritevole di approvazione.
Richiamati:
 lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 29
del 22.12.2003;
 il bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica per il
triennio 2014 - 2016, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n.
11 del 02.04.2014, divenuta esecutiva in data 08.04.2014 e la propria
deliberazione n. 18 del 14.04.2014 di assegnazione ai responsabili dei
servizi, ai sensi dell’articolo 46 comma 5 della legge regionale 07.12.1998, n.
54, delle quote di bilancio iscritte nel documento contabile;
 il piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014, approvato con propria
deliberazione n. 20 del 14.04.2014, che prevede al centro di costo 325
l’attività di cui trattasi.
Atteso che sulla presente proposta di deliberazione:
 il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere
favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 25 comma
1 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e
dell’articolo 3 comma 3 punto b3 del regolamento comunale di contabilità;
 il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi
dell’articolo 9, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 “Norme
in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta”
e dell’articolo 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle
autonomie in Valle d’Aosta”;
Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano
delibera
1. Approvare, per le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate che
qui si intendono espressamente richiamate e approvate, la bozza di
convenzione da sottoscrivere con Deval S.p.A., riportata in calce al presente
atto e disciplinanti i reciproci rapporti nell’ambito delle attività relative agli
impianti di illuminazione pubblica.
2. Dare mandato al segretario di procedere alla stipula in nome e per conto del
Comune di Issime e al responsabile del servizio di assumere gli impegni di
spesa a copertura degli oneri derivanti dalla convenzione di cui al punto 1.
Allegato:
CONVENZIONE SULLE ATTIVITÀ RELATIVE AGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
TRA
il Comune di Issime, (di seguito, per brevità, “Comune” o “Parte”), con sede in Issime località Capoluogo,
5, codice fiscale 00125600072, nella persona del Segretario Consol Elvina, codice fiscale CNS LVN
65C43 E379J, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che
rappresenta, in forza della deliberazione della Giunta comunale del __________ n. __________
E
DEVAL S.p.A., (di seguito, per brevità, “Deval” o “Parte”), società a socio unico soggetta all’attività di
direzione e coordinamento della CVA S.p.A. a s.u. con sede in Aosta (AO), Via Clavalité, 8, codice fiscale,
partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di Aosta 01013210073, capitale sociale
€ 38.632.000,00 interamente versato, in persona dell’ amministratore Delegato e legale rappresentante ing
Philippe Gard, nato a Ivrea il 12 gennaio 1977, domiciliato per la carica presso la sede della società, di
seguito, congiuntamente “Parti”
PREMESSO CHE
A. il Comune è proprietario di impianti di illuminazione pubblica, insistenti sul proprio territorio comunale,
indicati nell’allegato A;
B. l’alimentazione elettrica degli impianti di illuminazione pubblica di cui al precedente punto A può
avvenire direttamente, tramite punti di consegna nominali, dalla rete di distribuzione dell’energia
elettrica di Deval, senza misurazione dell’energia elettrica e della potenza (forniture a calcolo). In
corrispondenza di detti punti di consegna dell’energia elettrica, generalmente ubicati all’interno di
strutture segregate di proprietà di Deval – tipo armadi elettrici in cabine MT/BT di distribuzione, il
servizio di comando, protezione, accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione pubblica di
proprietà del Comune può essere svolto, come in effetti viene svolto, unicamente dalla medesima
Deval;
C. in alcuni casi, per consuetudine e semplificazione impiantistica in uso nel passato, allorché gli impianti
di illuminazione pubblica costituivano un tutt’uno con gli impianti di distribuzione dell’energia elettrica
(prima della S.I.P. – Società Idroelettrica Piemonte, poi dell’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica,
trasformato in Enel Distribuzione S.p.A. ed ora Deval S.p.A.), le linee di alimentazione elettrica e gli
apparecchi di illuminazione risultano essere collocati sugli stessi sostegni degli impianti di distribuzione
dell’energia elettrica, o comunque non separati dagli impianti Deval e, in altri casi, i centri luminosi
risultano essere derivati direttamente dalle linee di distribuzione dell’energia elettrica di Deval;
D. nei casi di cui al precedente punto C, la coesistenza tra gli impianti e la conformazione tecnica del
sistema di comando, protezione, accensione e spegnimento rendono necessaria una
regolamentazione di esercizio per la gestione tecnica dei rispettivi impianti;
E. le Parti, con la presente convenzione, intendono regolare il servizio di comando, accensione e
spegnimento, fornirsi le reciproche dovute informazioni ed assumersi i reciproci obblighi anche con
riguardo alla manutenzione e messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica in appresso
definiti impianti promiscui (vedasi art. 2 della convenzione);
tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Efficacia di premesse e allegati
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Formano allegato:
- “allegato A”: elenco degli impianti di illuminazione pubblica del Comune;
- “allegato B”: modulo di consegna di impianto elettrico;
- “appendice A”: condizioni economiche.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione delle previsioni contenute nella presente convenzione e
delle premesse, si applicano le seguenti definizioni:
a) apparato di comando, accensione e spegnimento: si intende l’apparecchiatura elettrica
costituita da interruttori magneto-termici per il sezionamento degli impianti e la protezione contro il
corto circuito, da interruttori crepuscolari, da teleruttori (relay) e/o interruttori ad orologio, posti
all’origine dell’impianto per l’accensione e lo spegnimento, facenti parte del punto di consegna
dell’energia elettrica, di proprietà di Deval, dell’impianto elettrico che alimenta l’impianto di
illuminazione pubblica. L’apparato di comando è collocato generalmente all’interno delle cabine
MT/BT di Deval, e/o di quadri di distribuzione dell’energia elettrica distribuiti sul territorio, non
accessibile da parte del Comune, mentre per taluni impianti di illuminazione pubblica, è collocato
su sostegni (pali e/o paline) posti lungo detta rete di distribuzione dell’energia elettrica e, pertanto,
è accessibile da parte degli operatori addetti alla manutenzione dei medesimi impianti di
illuminazione pubblica;
b) apparecchio di illuminazione: si intende il complesso costituito da un corpo apparecchio (in
genere in metallo) che contiene l’ottica, la lampada e gli apparati ausiliari che costituiscono il
cosiddetto “corpo illuminante”. Nella fattispecie detti apparecchi di illuminazione sono di proprietà
del Comune;
c) centro luminoso: si intende l’insieme costituito dall’apparecchio di illuminazione, dall’eventuale
braccio di collegamento dello stesso al sostegno e dal cavetto di alimentazione dell’apparecchio
di illuminazione, a partire dalla linea di alimentazione dello stesso;
d) impianto di illuminazione pubblica o impianto IP: si intende il complesso costituito da
sostegni, linee elettriche e circuiti di alimentazione, apparecchi di illuminazione, lampade ed
accessori utilizzati per il servizio di illuminazione pubblica;
e) impianto indipendente: si intende l’impianto di illuminazione pubblica costituito da sostegno,
linee di alimentazione con relative derivazioni ed apparecchio di illuminazione di proprietà del
Comune, fisicamente separato dalla rete di distribuzione dell’energia elettrica e da altre reti
elettriche di servizi;
f) impianto promiscuo: si intende l’impianto di illuminazione pubblica costituito da sostegno, di
proprietà di Deval, volto a sostenere contestualmente le linee di distribuzione dell’energia elettrica
e relativa derivazione di proprietà Deval e le linee di alimentazione elettrica e relative derivazioni
degli apparecchi di illuminazione di proprietà del Comune e, in taluni casi, le fotocellule per
l’accensione e lo spegnimento (di proprietà di Deval) di centri luminosi isolati;
g) punto di consegna: si intende il punto ove fisicamente avviene la fornitura dell’energia elettrica
da parte di Deval. Tale punto di consegna è collocato a valle dell’apparato di comando,
accensione e spegnimento per gli impianti attualmente di proprietà del Comune, che costituisce
un punto di consegna nominale, in cui l’energia prelevata non viene misurata, bensì viene
determinata a calcolo, come prodotto della potenza nominale per il numero di ore “convenzionali”
di accensione degli impianti IP;
h) servizio di comando, accensione e spegnimento: si intende la gestione e la manutenzione
svolta da Deval degli apparati che provvedono sia al sezionamento ed alla protezione elettrica
contro il corto circuito, sia al comando di accensione al tramonto e di spegnimento all’alba, degli
impianti IP oggetto della presente convenzione. Tale servizio di comando, accensione e
spegnimento avviene tramite interruttori crepuscolari del tipo unificato da Enel S.p.A.;
i)
1.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
servizio di illuminazione pubblica: si intende il servizio pubblico per l’illuminazione nelle aree
pubbliche (in genere strade) di esclusiva competenza comunale, erogato anche tramite impianti
IP di proprietà di soggetti privati;
j) sostegni: si intendono i pali (di acciaio, in c.a.c., eccetera) infissi nel terreno, paline in acciaio a
muro e mensole a muro e simili, che sostengono le linee e le derivazioni delle reti elettriche, le
cassette di sezionamento e gli apparecchi di illuminazione.
Art. 3
Oggetto
Con la presente convenzione, le Parti intendono disciplinare:
a) il servizio di comando, accensione e spegnimento degli impianti IP di proprietà del Comune,
indicati nell’allegato A, da parte di Deval;
b) l’attività di manutenzione degli impianti promiscui di spettanza di ciascuna parte;
c) gli interventi di Deval finalizzati alla messa in sicurezza degli impianti IP, nonché gli interventi
richiesti dal Comune su guasto e che non risultino attribuibili al complesso di comando,
accensione e spegnimento.
Art. 4
Servizio di comando, accensione e spegnimento
Le Parti attestano che il servizio di comando, accensione e spegnimento viene assunto ed espletato da
Deval con attività a proprio rischio e sotto la propria responsabilità. Il servizio ha per oggetto tutti gli
impianti IP del Comune indicati nell’allegato A e si intende regolato secondo le disposizioni di cui alla
presente convenzione.
Considerato che le Parti si dichiarano edotte del fatto che l’energia prelevata per gli impianti IP è
calcolata come prodotto della potenza installata per il numero di ore “convenzionali” di accensione,
Deval, con l’espletamento del servizio di comando, accensione e spegnimento di cui alla presente
convenzione, garantisce le “ore convenzionali” di accensione e spegnimento degli impianti determinate
secondo le modalità stabilite dalla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas n. 52/04 del 2
aprile 2004 e riferite alla “fascia geografica occidentale” e confermate dalla delibera dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas ARG/elt 29/08 del 12 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni.
Il servizio di comando, accensione e spegnimento a carico di Deval comprende lo svolgimento di ogni
attività di manutenzione che risulterà necessaria agli appositi apparati e ad ogni componente
funzionale al regolare, puntuale e legittimo svolgimento di detto servizio, con ciò comprendendo sia la
manutenzione ordinaria e programmata, sia la manutenzione straordinaria, quale, a titolo
esemplificativo, l’integrale sostituzione degli apparati di comando, avendo le Parti considerato quanto
qui espresso nella determinazione del corrispettivo indicato al successivo art. 8, comma 1 e
nell’allegata appendice A, e dichiarandolo, per esse medesime, ad ogni effetto congruo e
soddisfacente.
Deval si impegna a svolgere il servizio di comando, accensione e spegnimento, inclusa la
manutenzione come sopra indicata, nel rispetto della normativa e di tutte le previsioni in materia
vigenti, secondo le regole della buona tecnica e con il possesso delle autorizzazioni, nulla-osta, pareri
o permessi eventualmente necessari.
Art. 5
Attività di manutenzione sugli impianti promiscui
Le Parti, con riguardo agli impianti promiscui, concordano che:
a) le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sostegni e delle linee di distribuzione
dell’energia elettrica sono a carico di Deval, che vi provvede direttamente ovvero tramite soggetti
all’uopo incaricati;
b) le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti di detti impianti promiscui, quali gli
apparecchi di illuminazione, i bracci, le linee IP, le derivazioni di proprietà del Comune, sono di
competenza di quest’ultimo.
Le Parti, nello svolgimento delle attività di propria competenza previste nel presente articolo,
opereranno nel rispetto della normativa e di tutte le disposizioni vigenti in materia, secondo le regole
della buona tecnica e con il possesso delle autorizzazioni, nulla-osta, pareri o permessi eventualmente
necessari. A tal riguardo, ogni Parte solleva l’altra da ogni conseguenza, economica e non, compresi
danni a terzi, che dovesse sorgere con riguardo all’esecuzione delle attività previste a suo carico nel
comma precedente.
Le Parti concordano che il Comune ha la facoltà di eseguire migliorie e addizioni, di propria iniziativa,
su tutti gli impianti IP di sua proprietà indicati nell’allegato A. Con riguardo agli impianti promiscui, il
Comune s’impegna a comunicare a Deval, preventivamente ed entro un tempo congruo, le migliorie e
addizioni da apportare, nonché i tempi richiesti per la loro esecuzione. Qualora le migliorie e addizioni
sugli impianti promiscui interessino anche i sostegni e le linee di distribuzione di energia elettrica di
Deval, le Parti concorderanno in buona fede le modalità di esecuzione e la ripartizione dei relativi costi.
Ogni modifica che comporti una variazione della potenza degli impianti anche indipendenti andrà
comunicata a Deval al fine di consentire l’adeguamento tariffario.
Art. 6
Modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni a carico delle Parti
Le Parti concordano che Deval eseguirà le attività previste dalla presente convenzione all’art. 3,
comma 1, lettera c), esclusivamente a seguito dell’invio di una richiesta a mezzo fax al centro
operativo, al numero 0165/647405. Dette richieste potranno pervenire dal Comune o da incaricati
all’uopo delegati.
Deval si impegna a svolgere il servizio di comando, accensione e spegnimento in modo da garantire
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
una puntuale e corretta erogazione del servizio di illuminazione pubblica svolto tramite gli impianti IP,
nel rispetto di quanto previsto nella presente convenzione.
Con riguardo alle attività e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti
promiscui indicati all’art. 5, comma 1, la Parte tenuta ad eseguirli si impegna a dare all’altra Parte
preventiva comunicazione scritta con congruo anticipo della data prevista per la loro esecuzione.
Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti al successivo art. 7 della presente convenzione.
Art. 7
Tutela e sicurezza dei lavoratori: dichiarazioni e obblighi delle Parti
Le Parti dichiarano di essere edotte che l’interruttore crepuscolare e parte degli apparati di comando
sono posti all’esterno ed accessibili.
Pertanto, i medesimi apparati, non sono immuni da attivazioni casuali o manomissioni da parte di terzi.
Le Parti dichiarano, sotto la loro responsabilità, di essere a conoscenza che ogni lavoro o attività di
manutenzione di qualsivoglia natura sugli impianti IP, siano essi impianti indipendenti o impianti
promiscui, dovrà essere eseguito considerando questi impianti elettrici permanentemente in tensione
e, pertanto, tali lavori o attività di manutenzione si qualificano come “lavori sottotensione” ai sensi della
Norma CEI 11-27.
Le Parti si impegnano, ognuno per quanto di propria competenza, ad applicare le disposizioni
legislative relative alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ed a rispettare le prescrizioni
contenute nelle norme tecniche in vigore e in particolare nelle Norme CEI EN 50110 -1 “ Esercizio degli
impianti elettrici” e CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” comprese le successive modifiche ed
integrazioni.
Le parti si impegnano ad affidare l’esecuzione dei lavori e delle attività di rispettiva competenza a
persone classificate “Esperte” (PES) idonee e abilitate all’esecuzione di “lavori sottotensione” ai sensi
della Norma CEI 11-27.
Ogni volta che si renderà necessario, per l’esecuzione di attività o di lavori, porre fuori tensione gli
impianti IP, il Comune dovrà richiedere per iscritto l’intervento di Deval inviando un fax al numero
0165/647405 del centro operativo di Deval.
La richiesta di intervento dovrà pervenire, salvo urgenza o su guasto, cinque giorni lavorativi prima
dell’intervento stesso. Deval, nel giorno fissato, dopo aver effettuato le operazioni necessarie a porre
fuori tensione l’impianto rilascerà apposita dichiarazione al responsabile della manutenzione
compilando il modulo di cui all’allegato B.
Per interventi urgenti o su guasto Deval interverrà con il proprio personale reperibile.
Art. 8
Corrispettivi e modalità di pagamento
I corrispettivi da riconoscere a Deval:
a) per il servizio di comando, accensione e spegnimento previsto all’art. 4 della presente
convenzione;
b) per l’attività di manutenzione dei sostegni degli impianti promiscui svolta da Deval ai sensi dell’art.
5, comma 1, lettera a);
c)
per gli interventi straordinari effettuati da Deval sui sostegni degli impianti promiscui, ivi inclusi i
casi di sostituzione dei sostegni per incidenti stradali, lo spostamento dei medesimi a seguito di
lavori edili e/o stradali e simili;
d) per gli interventi di Deval ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c) ai fini della messa in sicurezza
degli impianti IP oppure per gli interventi su guasto che a consuntivo risultino da attribuire
all’impianto IP e non al complesso di comando, accensione e spegnimento;
sono definiti nell’appendice A allegata alla presente convenzione e saranno calcolati secondo le
modalità ivi descritte.
Con riferimento ai corrispettivi di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), Deval emetterà fatture
distinte in rate trimestrali, con impegno del Comune a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla
data di emissione delle fatture. Con riferimento ai corrispettivi di cui al precedente comma 1, lettere c)
e d), Deval emetterà fattura a consuntivazione dell’intervento eseguito.
I canoni e i prezzi unitari specificati nell’appendice A saranno aggiornati all’inizio di ciascun anno solare
a partire dal _1° gennaio 2015 in base al deflatore degli investimenti fissi lordi pubblicato dall’ISTAT.
.
Art. 9
Durata
1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione per una durata massima di nove anni,
salvo che una delle Parti non comunichi la disdetta, a mezzo raccomandata A/R, in seguito
all’eventuale cessazione della situazione di promiscuità.
Art. 10
Ispezioni e controlli
1. Le Parti, anche a mezzo di propri incaricati, hanno la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento,
ispezioni e controlli al fine di accertare il rispetto delle condizioni della presente convenzione.
Art. 11
Cessione della convenzione
1. Le Parti si impegnano a non cedere la presente convenzione a terzi, senza il preventivo consenso
scritto dall’altra Parte, fatti salvi i mutamenti delle forme societarie od istituzionali che avessero a
verificarsi per l’una o per l’altra parte.
Art. 12
Spese
1. Le spese, le imposte, le tasse e gli oneri di qualsiasi natura, che fossero eventualmente dovuti per la
stipulazione della presente convenzione e la trascrizione della stessa, saranno suddivisi tra le parti in
egual misura.
Art. 13
Comunicazioni
1. Qualsiasi comunicazione relativa alla presente convenzione dovrà essere effettuata per iscritto, a
mezzo lettera raccomandata A/R. Fanno eccezione le comunicazioni previste alla lettera E delle
premesse e agli artt. 6, comma 1 e 7, comma 5.
2. Ai fini dell’esecuzione della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le
rispettive sedi ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro.
Art. 14
Varie
1. Si dà atto che la presente convenzione viene stipulata in base a condizioni e secondo un testo
elaborato di comune accordo tra le Parti e che la stessa annulla e sostituisce ogni eventuale altra
precedente intesa relativa al medesimo oggetto intercorsa tra le Parti.
2. Eventuali modifiche e aggiunte alla presente convenzione, nonché agli allegati ed alle appendici,
devono essere effettuate mediante atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.
3. Le clausole della presente convenzione dovranno essere interpretate secondo principi di lealtà e
buona fede e l’esecuzione della presente convenzione dovrà aver luogo nel rispetto reciproco degli
interessi delle Parti.
Art. 15
Foro competente
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione e/o esecuzione della
presente convenzione è competente, in via esclusiva, il Foro di Aosta.
Art. 16
Privacy
1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, le Parti, preso reciprocamente atto dell’informativa di cui
all’art. 13 del citato decreto, si autorizzano al trattamento reciproco dei dati personali forniti nell’ambito
della presente convenzione, ivi compresa la comunicazione in esecuzione degli obblighi di legge e
contrattuali e per lo svolgimento di attività e per fini strumentali a quello concernente la conclusione e
l’esecuzione della convenzione, apponendo all’uopo la propria firma in calce alla presente.
2. Nel caso in cui per lo svolgimento di attività strumentali alla conclusione ed esecuzione della presente
convenzione fosse necessario acquisire informazioni o dati di terzi, anche sensibili, sarà cura di
ciascuna delle Parti provvedere all’invio dell’informativa, nonché alla raccolta del consenso, ove
dovuto, fermo restando che la comunicazione di dati di terzi sarà considerata da ciascuna Parte quale
presunzione dell’avvenuto adempimento di tali obblighi.
Letto, confermato e sottoscritto
Aosta, il _________________________
Per il Comune di Issime – Il segretario Elvina Consol
Per DEVAL S.p.A. – l’amministratore delegato Philippe GARD
--==ooOoo==-\\Server1\documenti su server\pubblica illuminazione convenzione deval\2014\approvazione convenzione.doc
EC/
Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell’argomento. Letto approvato e
sottoscritto.
in originale firmato
Il Presidente
Christian Linty
Il Segretario
Elvina Consol
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata
posta in pubblicazione all’Albo Pretorio telematico il 14.11.2014 e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’articolo 52 bis, comma 1 della
Legge regionale 07.12.1998, n. 54 e dell’articolo 32 della legge 18.06.2009, n.
69.
Issime, lì 14.11.2014
Il Segretario
f.to
Elvina Consol
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a
norma dell’articolo 52 ter della Legge regionale 07.12.1998, n. 54.
Issime, lì 14.11.2014
f.to
Il Segretario
Elvina Consol
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi
dell’articolo 25 comma 1 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi e dell’articolo 3 comma 3 punto b3 del regolamento
comunale di contabilità
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell’articolo 9,
lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 “Norme in materia di
segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta” ” e dell’articolo
49bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in
Valle d’Aosta”.
f.to
Copia conforme all’originale.
Issime, lì 14.11.2014
Il Segretario
Elvina Consol
Il Segretario
Elvina Consol