i limiti personali dell `applicabilità della legge penale
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“I LIMITI PERSONALI DELL’APPLICABILITÀ DELLA LEGGE PENALE” PROF. GIANLUCA D’AIUTO Università Telematica Pegaso I limiti personali dell’applicabilità della legge penale Indice 1 IL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETÀ DELLA LEGGE PENALE E RELATIVE ECCEZIONI (ART.3 C.P.) 3 2 NOZIONE GIURIDICA DI IMMUNITÀ --------------------------------------------------------------------------------- 5 3 LE IMMUNITÀ DEL DIRITTO INTERNAZIONALE ---------------------------------------------------------------- 7 4 LE IMMUNITÀ DEL DIRITTO INTERNAZIONALE --------------------------------------------------------------- 13 BIBLIOGRAFIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 2 di 15 Università Telematica Pegaso I limiti personali dell’applicabilità della legge penale 1 Il principio di obbligatorietà della legge penale e relative eccezioni (art.3 c.p.) La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale. La legge obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all’estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge stessa 1o dal diritto internazionale. Il nostro ordinamento giuridico, è ispirato al principio d'eguaglianza secondo il quale tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, esso sancisce inoltre l'obbligatorietà della norma penale2. Secondo quanto disposto dall’art. 3 del c.p., la legge, all'interno dei confini dello Stato, deve essere applicata a prescindere dalla nazionalità e dalle condizioni personali del reo, a tutti coloro che si trovano al suo interno. Il primo comma del predetto articolo include tra i destinatari del precetto, sia i cittadini, sia gli stranieri e fa salve "le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o internazionale". L'applicazione della legge penale ai cittadini di nazionalità straniera risulta essere motivata dalla natura delle norme penali le quali sono rivolte al soddisfacimento di finalità di natura pubblicistica, rendendosi utili al presidio giuridico del territorio dello Stato, anche in considerazione del fatto che se si applicassero nel diritto penale le norme straniere si verificherebbe una inammissibile vulnerabilità della sovranità Statale. L'art. 3 del c.p., si ispira al principio di territorialità, il quale fornisce un ambito spaziale della sovranità nonchè dell'indipendenza Statale. Il summenzionato principio risulta mitigato dalla maggiore estensione data all'obbligatorietà della legge penale la quale, per espressa previsione del capoverso dell'art. 3, vincola, limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale, i cittadini o 1 2 Art. 7-10; 17, 18 c.p.m.p; 1080 cod. nav. Il reato di banda armata, in entrambe le fattispecie concernenti la formazione e la partecipazione, realizza una ipotesi criminosa con evento di pericolo concreto in relazione ai beni tutelati della personalità interna ed internazionale dello Stato. Per la configurazione del reato di banda armata non è necessaria una struttura organizzativa di tipo militare vero e proprio, con determinazione di gradi e di gerarchie, essendo sufficiente un vincolo unificante di collegamento tra i componenti tale da dare luogo ad una entità associativa costituita da membri armati sorretti da un'assoluta unità di intenti e di operatività, idonea alla realizzazione dello scopo specifico di commettere quei reati contro la personalità dello Stato per cui fu costituita. Non è rilevante, ai fini dell'esclusione del reato di banda armata, il fatto che l'organismo associativo armato che persegua la finalità del compimento di atti terroristici sia manovrato e sostenuto da formazioni politiche o ideologiche operanti in territorio straniero, poiché, quando l'entità associativa possieda tutti i requisiti delineati nella fattispecie legale, l'applicazione del principio di obbligatorietà della legge penale sancito dall'art. 3 del cod. pen., impone di ritenere avvenuta la violazione del precetto contenuto nella norma che la configura e di perseguire penalmente i componenti. Corte di Cassazione Sez. I, sent. n. 5807 del 10-05-1988 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 3 di 15 Università Telematica Pegaso I limiti personali dell’applicabilità della legge penale gli stranieri che si trovino all'estero. Pur avendo il principio di obbligatorietà carattere assoluto (chiunque è tenuto all'osservanza della legge penale) risultano essere ammessi dei casi di sottrazione del responsabile di un illecito di natura penale all'applicazione della sanzione, è questo il caso delle immunità, le quali costituiscono una rinuncia dello Stato all'esercizio del potere di sanzionare gli illeciti. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 4 di 15 Università Telematica Pegaso I limiti personali dell’applicabilità della legge penale 2 Nozione giuridica di immunità Per immunità si intende l'esenzione da un dovere, onere, obbligo. Essa rappresenta una situazione giuridica soggettiva “privilegiata” riconosciuta e garantita ad alcuni soggetti giuridici o persone in considerazione della loro posizione e/o funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono in genere mitigati dalla riconduzione ad ordinarietà quando si è in presenza di determinate situazioni definite “eccezionali”. La definizione di queste situazioni può dipendere da normative interne o da specifici trattati, sia bilaterali che internazionali. Le immunità si distinguono per i loro effetti, alcune di esse estendono le garanzie protettive sino alla non punibilità, o al riconoscimento di irresponsabilità per talune fattispecie criminose, oppure ad altre esenzioni civili, in deroga alle previsioni ordinarie da parte di un ordinamento. In alcuni ordinamenti, come ad esempio quelli di matrice europea, le immunità sono “sopravvivenze di normazioni”, talvolta molto antiche che salvaguardavano, in genere, i monarchi assoluti e che, anche in caso di passaggio ad altri sistemi di stato, potrebbero non essere state abrogate. Queste immunità sono in genere assolute e sempre vigenti, mentre per altre, come nel caso dell’immunità parlamentare, vengono opposte caso per caso da uno o più organi dello Stato. In generale si distinguono le immunità assolute, le quali si estendono a tutti i tipi di reato, da quelle relative, le quali si riferiscono solo ad una parte dei crimini commessi dal reo. Si parla invece di immunità sostanziale, nel caso in cui il fatto posto in essere non costituisce reato, mentre processuale se si determina la frapposizione di limiti, impedimenti oppure ostacoli all'esercizio del potere giurisdizionale nei confronti di taluni soggetti (definiti immuni). Stabilita l’eccezionalità delle immunità, come indicato nell'art. 3 del c.p., vi è preclusione circa l'adozione, per questo ambito, di una interpretazione analogica (come tra l’altro espressamente ribadito da parte della giurisprudenza di legittimità). Fonte di immunità può essere sia il diritto interno che internazionale: nel primo caso, le norme mirano a garantire, oltre che a proteggere, la libertà nell’ambito dell’espletamento di determinate funzioni o uffici di rilevante importanza volti a tutelare il corretto funzionamento del sistema politico italiano, mentre nel secondo caso si tende a preservare la pacifica convivenza tra i popoli, le relazioni internazionali, l’intero interesse pubblico sopranazionale. Un largo consenso ha conosciuto nel corso degli anni, la costruzione dogmatica che, partendo dalla nozione di capacità giuridico - penale, intesa quale capacità di essere soggetto di diritto penale, ne ha ravvisato gli elementi costitutivi nell'imputabilità o nella capacità di intendere e di volere e, in negativo, nell'assenza di cause di immunità. Tale tentativo viene contestato da chi Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 5 di 15 Università Telematica Pegaso I limiti personali dell’applicabilità della legge penale evidenzia come appaia arbitraria la sovrapposizione tra istituti per nulla differenti, riguardanti rispettivamente, in primis l'imputabilità, ponendo su di un piano naturalistico la condizione psichica del soggetto, e per secondo l'immunità, dovuta a scelte istituzionali di politica legislativa, avente come effetto esclusivo della capacità giuridico - penale non la caratteristica indefettibile di ogni ipotesi di immunità, restando esso circoscritto, in buona sostanza, ai casi di immunità funzionali ad efficacia sostanziale. La non idoneità a ricomprendere le fattispecie di immunità ad efficacia processuale è il limite proprio anche di altra teoria, minoritaria in dottrina, la quale accomuna le immunità con le cause di giustificazione qualificando le condotte poste in essere dal soggetto “immune” nell'esercizio delle sue funzioni alla stregua di fatti leciti poiché costituenti esercizio di un diritto, e perciò scriminanti ai sensi dell’art. 51 del c.p. A fondamento di tale teoria si sostiene che il legislatore avrebbe operato un bilanciamento degli interessi in conflitto, riconoscendo prevalente quello sotteso all'esercizio delle funzioni pubbliche. “La dottrina dominante asserisce che bisognerebbe ricondurre tutti i fenomeni, definiti immunitari, alla generale categoria delle cause di esclusione della pena, situazioni che risultano esterne al fatto tipico e non escludono il reato ma si ha per effetto la non applicabilità delle conseguenze penali. Quest’ultima teoria soddisfa l'esigenza di comprendere all'interno della medesima definizione tutte le immunità, di diritto sia interno sia internazionale, ad efficacia processuale come sostanziale, valorizzando al contempo il profilo oggettivo legato al rapporto tra l’immunità ed il soggetto che ne fruisce e la funzione svolta, la quale prescinde dalla peculiarità delle fonti normative. In taluna prospettiva si è autorevolmente sostenuto che la natura giuridica delle immunità non sarebbe unitaria, dovendosi di volta in volta individuare l'effetto tipico della situazione esaminata ed il contesto nel quale essa interviene: l'immunità, allora, può risolversi, in alcune occasioni in una causa di giustificazione, come conseguenza dell'esercizio delle funzioni svolte dall'agente, in altre come un caso di incapacità penale o processuale, in altre ancora in una forma di sottrazione alla potestà di coercizione penale. A riguardo delle immunità c.d. funzionali, occorre tener presente che, se quelle di diritto interno sono ispirate al bilanciamento tra interessi di segno opposto, quelle di diritto internazionale sono espressione di altrettanti limiti all'esercizio del potere giurisdizionale”. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 6 di 15 Università Telematica Pegaso I limiti personali dell’applicabilità della legge penale 3 Le immunità del diritto internazionale Le immunità del diritto pubblico interno interessano: Il Presidente della Repubblica, i membri del Parlamento e dei Consigli regionali, i Giudici della Corte costituzionale ed i componenti del C.S.M. Per quanto attiene il Presidente della Repubblica, secondo quanto previsto dall’art.90 della Costituzione, esso non è responsabile penalmente per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne per alto tradimento ed attentato alla Costituzione3. Il Presidente del Senato della Repubblica, il quale, secondo il dettato della Carta costituzionale, esercita le funzioni proprie del Presidente della Repubblica, in sua assenza, gode nel periodo d’interesse, della stessa prerogativa. I membri del Parlamento godono, a norma dell’art. 68 comma 1, di un’immunità di carattere assoluto la quale esclude ogni forma di responsabilità, civile, penale e disciplinare. Di un’immunità analoga godono le restanti figure ovvero i consiglieri regionali, i giudici della Corte costituzionale, ed i componenti del C.S.M. Per quanto attiene le immunità in questione occorre verificare i casi in cui l’istituto viene trattato a livello Costituzionale, ovvero all’interno della Carta fondamentale dello Stato, nonchè in successive leggi di rango costituzionale. Un primo rilievo tra le prerogative di diritto interno viene assunto dalla c.d. "immunità parlamentare", riconosciuta dall'art. 68 della Costituzione ai membri delle Camere di entrambi i rami del parlamento italiano, al fine di tutelare, dal punto di vista della separazione dei poteri, l'indipendenza del Parlamento e dei singoli deputati, garantendo a costoro la possibilità di evitare di subire procedimenti di carattere persecutorio. Nel testo originario l'art. 68 della Costituzione, al primo comma, prevedeva testualmente: “i membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni”; condizionava, quindi, la sottoposizione del parlamentare al procedimento penale ad un'autorizzazione della Camera di appartenenza. La norma è stata successivamente modificata per effetto della legge costituzionale n. 3 del 23 ottobre 1993, la quale, nell'abrogare l'istituto dell'autorizzazione a procedere in giudizio, sostituì, in tema di insindacabilità, l'espressione “non possono essere perseguiti” con “non possono essere chiamati a rispondere”. In tal modo si ribadì che la prerogativa si estendeva ad ogni tipo di 3 Nel caso in questione il Presidente della Repubblica è messo in Stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, successivamente viene giudicato dalla Corte Costituzionale integrata come previsto dalla Legge n°20 del 25/01/1962. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 7 di 15 I limiti personali dell’applicabilità della legge penale Università Telematica Pegaso responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare. Il venir meno dell'immunità processuale - che, largamente concessa dal Parlamento, aveva determinato, di fatto, una sorta di “insindacabilità definita indiretta” (mediante la quale l’ambito di applicazione del primo comma dell'art. 68 cost. veniva in molte occasioni aggirato mediante il reiterato diniego dell'autorizzazione a procedere), ha reso ancor più attuale la necessità di individuare con assoluta precisione l’operatività della c.d. insindacabilità. In un primo momento, il legislatore a seguito dell'innovazione costituzionale, è intervenuto in una materia da sempre riservata alla competenza parlamentare emanando un decreto legge (reiterato per ben 18 volte) contenente misure volte ad attuare il disposto costituzionale del più volte citato art. 68. Detto decreto legge fu lasciato decadere in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale (anno 1996), che intese porre un freno alla diffusa prassi della reiterazione dei decreti-legge emananti in via d'urgenza e poi non convertiti nel termine indicato dall'art. 77 cost. “La Corte Costituzionale, in una fondamentale sentenza risalente al 1988, ha affermato che la competenza a pronunziarsi sull'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai membri del Parlamento spetta alla Camera di appartenenza del soggetto: ciò giacché le immunità parlamentari, per loro stessa natura, implicano necessariamente un potere da parte dell'organo a tutela del quale sono disposte. Il giudice delle leggi, nella medesima occasione, ha aggiunto che, l'intervento della decisione delle Camere preclude all'autorità giudiziaria la possibilità di adottare una pronunzia difforme (in successiva sentenza, la Corte ha statuito che, in caso di carenza di pronunzia parlamentare, spetta al giudice ordinario delibare l'applicabilità della norma costituzionale), non senza precisare che la pronunzia parlamentare è sottoposta al controllo della Corte Costituzionale la quale, se adita in sede di conflitto di attribuzione, è chiamata a verificare l'assenza di vizi in procedendo e la sua eventuale arbitrarietà, senza per questo addentrarsi in un non consentito riesame nel merito della correttezza della valutazione sottesa alla decisione. Per quanto concerne gli atti parlamentari si sostiene, da un primo punto di vista, che l'art. 68 avrebbe ad oggetto, oltre alle opinioni espresse nell'esercizio della funzione tipicamente parlamentare (interpellanze, interrogazioni, etc.), anche quelle esternate nello svolgimento di attività politica in contesti extraparlamentari (comizi, riunioni di partito, incontri con la stampa o con gli elettori, ecc.): alla base di tale concezione vi è l'idea, fondata sulla lettura coordinata e sistematica degli artt. 67 e 68 Cost. ed incentrata sulla esaltazione della qualifica soggettiva, che la guarentigia dell'insindacabilità serva a liberare gli onorevoli di entrambi i rami del parlamento italiano da eccessive preoccupazioni circa la loro condotta politica e che la manifestazione di opinioni anche al di fuori delle Camere costituisca momento essenziale dell'adempimento del mandato. La tesi in esame, minoritaria sia in Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 8 di 15 Università Telematica Pegaso I limiti personali dell’applicabilità della legge penale dottrina che nella giurisprudenza di merito, sembra ispirare una certa prassi parlamentare volta a ricondurre la prerogativa dell'insindacabilità a criteri che, al di là delle affermazioni di principio, escludono ogni riferimento al luogo fisico nel quale le espressioni (delle quali si contesta, in prevalenza, il carattere diffamatorio o ingiurioso) sono state profferite, agganciando la tutela all'attività propriamente parlamentare o al vago concetto di "contesto politico" che finisce con il ricomprendere, in molti casi, l'intera attività politica del parlamentare. Tale orientamento è criticato da chi rileva come, eliminando il legame tra l'atto compiuto e la funzione parlamentare, si riconosca, in spregio ai principi (consacrati a livello di norma super primaria) di uguaglianza e di diritto alla difesa, un'ingiustificata condizione di privilegio al deputato o senatore rispetto al resto dei cittadini. Per altro verso, si è detto, che l'estensione dell'insindacabilità agli atti compiuti in sede extraparlamentare non soddisfa l'esigenza di tutelare il corretto funzionamento delle Camere e si presta ad abusi e strumentalizzazioni; né l'assenza di vincolo di mandato sancito dall'art. 67 Cost. può legittimare l'equiparazione tra mandato parlamentare e mandato politico. Di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito che la prerogativa ex art. 68 Cost. va limitata all'esercizio delle funzioni proprie di membro del Parlamento, sia come singolo sia come componente del Collegio, e si esaurisce nel compimento, in sede parlamentare o para-parlamentare, degli atti tipici del mandato. La tesi del c.d. “nesso funzionale” è stata recepita dalla Corte costituzionale che, dopo l'abrogazione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere, è stata più volte chiamata a pronunziarsi sulla ricorrenza dei presupposti per l'applicazione del primo comma dell'art. 68 Cost. in sede di conflitto d'attribuzione tra Parlamento e magistratura ordinaria. La Corte, preoccupata di non indulgere verso indebite intromissioni nelle attribuzioni dei poteri dello Stato, ha costantemente curato di precisare che il proprio ambito di decisione è circoscritto alla verifica esterna della legittimità della statuizione parlamentare e non si estende, alla stregua di giudizio d'appello, al suo riesame e, nel merito, ha definito i presupposti per il riconoscimento dell'insindacabilità, propendendo per un'interpretazione piuttosto ampia della norma costituzionale che parifica alle opinioni espresse nell'ambito delle attività funzionali quelle scaturite da attività che delle prime costituiscono antecedente necessario o divulgazione esterna. La novità dell'indirizzo in discorso s'incentra essenzialmente nello spostamento sul piano concreto della verifica della correttezza costituzionale della pronuncia d'insindacabilità e, soprattutto, nella più netta indicazione dei requisiti del nesso funzionale, che, rileva adesso la Corte, potrà dirsi riscontrato solo ove la dichiarazione incriminata sia, per sostanziale corrispondenza di contenuti con l'atto parlamentare, espressione dell'attività parlamentare, non potendosi, al contrario, ritenere sufficiente la mera comunanza di tematiche Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 9 di 15 Università Telematica Pegaso I limiti personali dell’applicabilità della legge penale ovvero il collegamento di argomento o di contesto tra le dichiarazioni e la medesima attività. L'immunità, in questa prospettiva, riguarda l'opinione espressa nell'esercizio della funzione anche se riprodotta in sede diversa, atteso che il nucleo della tutela non concerne l'occasione specifica in cui l'opinione è manifestata in ambito parlamentare, ma il suo contenuto storico, anche se diffuso pubblicamente; ciò, aggiunge la Corte, è tanto più vero se si tiene a mente il fatto che, se la naturale destinazione alla collettività dei rappresentanti dell'attività e degli atti del Parlamento è funzionale ad assicurare la massima espansione della libera dialettica politica, è giusto che l'immunità si estenda a tutte le altre sedi ed occasioni in cui quella data opinione è riprodotta al di fuori dell'agone parlamentare. Altrettanto logico è che la garanzia dell'immunità sia circoscritta a quel contenuto storico, per questo, in caso di riproduzione all'esterno della sede parlamentare, deve essere positivamente riscontrata, in vista del riconoscimento dell'insindacabilità, l'identità sostanziale di contenuto tra l'opinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata extra moenia. Appare condivisibile, infine, auspicare, visti i risultati raggiunti dall'elaborazione dogmatica e giurisprudenziale, il superamento dei principi attualmente seguiti in ordine all'individuazione dell'autorità competente a decidere circa l'applicazione della prerogativa e demandare direttamente al giudice la valutazione dell'esistenza del nesso funzionale, consentendo al contempo alle Camere di sollevare conflitto nel caso ritengano che l'autorità giudiziaria non abbia fatto corretto uso del potere attribuitole. Nel giugno 2008 il Governo Berlusconi IV ha espresso la volontà di proporre un nuovo disegno di legge riguardante l'immunità per le alte cariche dello Stato. In particolare, la tutela veniva prevista per le prime quattro (Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente della Camera dei Deputati, Presidente del Consiglio dei Ministri), facendo rientrare anche il Presidente del Consiglio, ma escludendo quello della Corte Costituzionale; tale disegno di legge prese il nome del proponente e fu denominato "lodo Alfano" (all'epoca Ministro della Giustizia). A parere del ministro, il nuovo provvedimento si differenziava dal lodo Schifani4, che riprendeva in termini di contenuti, in quanto compatibile con quanto indicato nella sentenza della Corte che aveva in precedenza dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte inerente tematiche simili a quelle trattate nella nuova legge. Il “lodo Alfano” prevedeva la sospensione dei processi e la possibilità di proseguire, anche con le azioni civili di risarcimento, a fine legislatura. Il disegno di legge fu presentato dal Ministro della Giustizia Angelino Alfano e approvato dal Consiglio dei ministri del 4 Prevedeva quanto segue: non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione fino alla cessazione delle medesime, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Corte Costituzionale. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 10 di 15 Università Telematica Pegaso I limiti personali dell’applicabilità della legge penale Governo in carica in data 26 giugno 2008 «con l'obiettivo di tutelare l'esigenza assoluta della continuità e regolarità dell'esercizio delle più alte funzioni pubbliche». Il lodo Alfano era costituito da un solo articolo diviso in otto commi. Analizziamoli dettagliatamente: a) Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione è applicata anche ai processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione. b) L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione. c) La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l’assunzione delle prove non rinviabili; d) La sospensione opera per l’intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni; e) La sospensione opera per l’intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni; f) Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita; g) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge; h) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 11 di 15 Università Telematica Pegaso I limiti personali dell’applicabilità della legge penale “Il 7 gennaio 2009 furono depositate presso la Corte di Cassazione (secondo quanto sostenuto dagli organizzatori) un milione di firme di cui 850.000 certificate per l’indizione di un referendum abrogativo della legge. Il lodo Alfano, introducendo la sospensione di ogni tipo di procedimento penale a carico del Presidente del Consiglio per tutta la durata del suo mandato, costituisce un unicum nel panorama legislativo europeo, in cui l'immunità è prevista in genere solo per i parlamentari e comunque limitatamente all'esercizio delle loro funzioni: i rappresentanti dell'esecutivo non godono di nessuna agevolazione in questo senso. Il 26 e il 27 settembre 2008 il pubblico ministero di Milano Fabio De Pasquale sollevò il dubbio di costituzionalità della Legge nell’ambito di alcuni processi che vedevano coinvolto il Presidente del Consiglio dei Ministri. I giudici dei processi interessati, accolsero il ricorso del P.M. e presentarono alla Corte costituzionale la richiesta di pronunciamento sulla costituzionalità della legge. In occasione del giudizio, previsto per l'ottobre 2009, l'avvocatura dello Stato depositò una memoria di 21 pagine in cui difendeva la ratio del lodo Alfano paventando il rischio di «danni a funzioni elettive, che non potrebbero essere esercitate con l'impegno dovuto, quando non si arrivi addirittura alle dimissioni. In ogni caso con danni in gran parte irreparabili», in caso di bocciatura. La norma venne definita «non solo legittima, ma addirittura dovuta», perché in grado di coordinare due interessi: quello «personale dell'imputato a difendersi in giudizio» e «quello generale, oltre che personale, all'esercizio efficiente delle funzioni pubbliche» delle quattro alte cariche “scudate”. Il 7 ottobre 2009 il Lodo venne giudicato incostituzionale dalla Corte Costituzionale per violazione sia nel merito che nel metodo, precisamente il contrasto fu riscontrato con articoli 3 e 138 della Costituzione, motivando tale decisione con la necessità di una legge costituzionale per introdurre le immunità previste dal lodo Alfano. Nell'ottobre 2010 la commissione Affari Costituzionali del Senato licenziò un disegno di legge costituzionale, il quale attraverso una modifica della Costituzione reintrodurrebbe le immunità previste dal lodo Alfano. Il disegno di legge costituzionale dovrebbe essere approvato secondo quanto previsto dall’art. 138 della Costituzione. Ultima in ordine di tempo, ma breve per la sua durata, la legge 7 aprile 2010, n. 51 istituì un legittimo impedimento a comparire in udienza, di tipo speciale, applicabile unicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri della Repubblica italiana. La norma in questione fu dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale della Repubblica italiana nel gennaio 2011 e poi successivamente abrogata, per tutta la restante parte rimasta in vigore, con referendum nel giugno 2011. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 12 di 15 I limiti personali dell’applicabilità della legge penale Università Telematica Pegaso 4 Le immunità del diritto internazionale Le immunità di diritto internazionale si fondano sul diritto internazionale. Esse trovano riconoscimento negli artt. 10 e 11 della Costituzione e puntuale descrizione in Trattati, Convenzioni e Protocolli internazionali, in molte occasioni resi esecutivi in Italia attraverso leggi ordinarie. Occorre non dimenticare che la Convenzione di Vienna del 1961 prevede, all'art. 41, che anche i soggetti che usufruiscono delle immunità di diritto internazionale sono tenuti a rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato accreditatario. Tra gli istituti principali vanno ricordati: I L’immunità c.d. totale, derivante dal diritto internazionale, di cui godono i capi di Stato esteri ed i Reggenti. Tale immunità è estesa anche ai familiari in loro compagnia, a condizione che si trovino in tempo di pace nel territorio italiano; II L’immunità riconosciuta al Sacro Pontefice dal Trattato del Laterano il quale, oltre a riconoscere tale forma di immunità quale “assoluta”, riconosce il Sacro Pontefice come Capo di Stato estero e Capo della Cristianità. All’interno del trattato tale figura risulta definita come “sacra ed inviolabile”; III L’immunità prevista dalla convenzione di Vienna del 1961 e del 19635, concessa agli organo di Stati esteri come ad esempio Capi di Governo e Ministri, solo ed esclusivamente per i fatti commessi nell’esercizio delle loro funzioni; IV L’immunità assoluta concessa dall’art.31 della Convenzione di Vienna del 18/04/1961, la quale esenta gli agenti diplomatici, accreditati presso il nostro Stato, da qualsiasi forma di arresto o detenzione; tale immunità è estesa anche ai familiari conviventi. La prerogativa 5 Le immunità dalla giurisdizione previste dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, ratificate e rese esecutive in Italia con legge 9 agosto 1967 n. 804, non sono limitate ai soli rappresentanti diplomatici veri e propri. L'art. 43 della Convenzione del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, infatti, stabilisce, al primo comma, che anche i "funzionari consolari" e gli "impiegati consolari" non possono essere sottoposti a giudizio dalle autorità giudiziarie e amministrative dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari. (Sulla scorta del principio di cui in massima, la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per il fatto compiuto dall'imputato - e ritenuto integrare la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. - nell'esercizio delle funzioni di sovrintendente del cimitero militare americano di Nettuno e di membro della missione diplomatica degli Stati Uniti). Corte di Cassazione Sez. I, sent. n. 469 del 19-01-1993 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 13 di 15 I limiti personali dell’applicabilità della legge penale Università Telematica Pegaso in questione, è concessa anche agli inviati dei Governi, oltre che agli agenti diplomatici, presso la Santa Sede, così come previsto dall’art. 19 del Trattato del Laterano. Particolari forme di immunità, definite funzionale, sono concesse anche al personale tecnico – amministrativo, delle missioni, ed è estesa anche ai familiari conviventi; V L’immunità riconosciuta da convenzioni spettante ai consoli ed agenti consolari. Da atti internazionali deriva anche l’immunità funzionale dei membri delle istituzioni specializzate dell’O.N.U. e dei rappresentanti delle Nazioni Unite; VI L’immunità riconosciuta ai Giudici dell’Aja e, quella più circoscritta, in favore dei Giudici della Corte Europea dei diritti dell’uomo. VII Le immunità riconosciute ai membri del Parlamento Europeo, uguali a quelle riconosciute nei Paesi di appartenenza6; VIII L’immunità di cui godono i membri di reparti o corpi di truppe straniere i quali, previa autorizzazione, si trovino all’interno dello Stato. La stessa immunità è garantita ai membri, nonché alle persone al seguito della N.A.T.O.7 IX Le prerogative ed immunità succitate non escludono che le persone cui esse sono riconosciute rispondano dei loro atti/fatti nei confronti delle leggi dello Stato di provenienza. 6 7 Art.10 del Protocollo di Bruxelles del 1965; Convenzione del 15/06/1951, stipulata tra i membri N.A.T.O.; Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 14 di 15 Università Telematica Pegaso I limiti personali dell’applicabilità della legge penale Bibliografia Diritto & Diritti ISSN 1127-8579 Direttore Francesco Brugaletta P.I.01214650887 C. Fiore , Diritto Penale parte generale volume primo, Torino, UTET, 1999 ristampa ISBN 88-02-04719-7 L.124/08 "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato" sul sito della Camera dei Deputati Giupponi, T. F., La tutela delle alte cariche dello Stato i nodi irrisolti nei rapporti tra politica e giustizia, forumcostituzionale.it, 12/2008 Strinati, V., Marci, S., (cur.) Disegno di legge A.S. n.903 "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato", Servizio Studi del Senato, luglio 2008 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 15 di 15