1. introduzione

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1. introduzione
1. INTRODUZIONE
1.1. Interventi regionali in materia di qualità
dell’aria
La regione Lombardia è da anni impegnata a ridurre le
emissioni in atmosfera e a migliorare la qualità dell’aria
ai fini della protezione della salute e dell’ambiente.
In particolare, per limitare le emissioni di polveri
derivanti dal traffico veicolare, che rappresentano
circa il 40% del totale (Stima INEMAR - INventario
delle EMissioni in ARia - reperibile all’indirizzo
www.ambiente.regione.lombardia.it/inemar/inemarhome.
htm), ha adottato, in ottemperanza al D.L.vo 351/99
”Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di
valutazione e di gestione della qualità dell’aria
ambiente”, una serie di provvedimenti, denominati
piani d’azione, tra cui quello per la limitazione della
circolazione dei veicoli con emissioni non rispondenti
agli standard imposti dalle più recenti direttive della
Comunità Europea.
Con l’emanazione della Legge Regione Lombardia 28 novembre 2006, n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute
e dell’ambiente” si è inoltre assicurata una maggiore
efficacia ai singoli provvedimenti disponendo un esercizio coordinato ed integrato delle funzioni degli Enti
a diverso titolo competenti sul territorio regionale ed
introducendo specifiche sanzioni. Tale Legge, riproponendo gli interventi previsti nei “Piani d’azione per
il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti
di inquinamento atmosferico, relativamente alle zone
critiche ed agli agglomerati della regione Lombardia
(autunno-inverno)”, ha disposto l’intervento di ARPA
Lombardia per fornire alle Polizie Locali il necessario supporto tecnico atto ad assicurare un aumento del
numero di controlli “su strada” dei gas di scarico. Si
prevede così un rilancio del ruolo delle Polizie Locali nella prevenzione e nella tutela dell’ambiente e
della salute del cittadino, con una riduzione dei costi
sociali ed ambientali derivanti da traffico veicolare
già evidenziata dal Codice della strada1. ARPA Lombardia, affiancata da I.Re.F. per la parte di organizzazione della formazione, ha impostato l’attività di
formazione e di qualificazione degli addetti di Polizia
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1. Codice della Strada
Art. 1. Princìpi generali
«La circolazione dei veicoli,
dei pedoni e degli animali
sulle strade è regolata dalle
norme del presente codice
e dai provvedimenti emanati
in applicazione di esse,
nel rispetto delle normative
internazionali e comunitarie
in materia.
Le norme e i provvedimenti
attuativi si ispirano al
principio della sicurezza
stradale, perseguendo
gli obiettivi di: ridurre i
costi economici, sociali ed
ambientali derivanti dal
traffico veicolare; migliorare il
livello di qualità della vita dei
cittadini anche attraverso una
razionale utilizzazione del
territorio; migliorare la fluidità
della circolazione».
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Locale all’uso dell’opacimetro, per il controllo dei
gas di scarico degli autoveicoli, dotati di motore diesel, aventi complessiva non superiore a 3,5 tonnellate,
coinvolgendo anche la Motorizzazione Civile di Milano
del Ministero dei Trasporti.
Le presenti linee guida, oltre ad essere uno strumento di supporto all’attività di controllo delle Polizie
Locali, si pongono come elemento di qualificazione del
ruolo delle stesse nella tutela dell’ambiente e hanno
l’obiettivo di migliorare l’efficacia e l’omogeneità
degli interventi. La qualificazione si raggiunge uniformando le modalità di controllo, coniugando in modo
nuovo la tutela della sicurezza stradale e sollecitando
l’attenzione dei conducenti a mantenere in efficienza i
motori dei propri veicoli.
In questo quadro i controlli dei gas di scarico hanno lo
scopo di promuovere una maggiore attenzione alle condizioni di efficienza dei motori e, conseguentemente, di
contribuire alla prevenzione di episodi acuti di inquinamento per la tutela della salute dei cittadini.
L’attività preventiva può essere estesa ampliando, da
un lato, la conoscenza sul territorio degli strumenti
utili allo scopo, con formazione specifica del più ampio
numero di addetti della Polizie Locali e, dall’altro,
allargando il campo d’azione in modo strutturato nell’ambito dell’ordinaria attività di polizia stradale,
verso altri tipi di verifiche quali ad esempio:


la regolare sottoposizione al controllo in sede
di revisione periodica;
la verifica della documentazione attestante il
controllo dei gas di scarico (referto).
2. NORME COMUNITARIE E NAZIONALI
CIRCA IL CONTROLLO DELL’OPACITÁ DEI
GAS DI SCARICO DEI VEICOLI DI MASSA
COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE DOTATI DI MOTORE AD ACCENSIONE
SPONTANEA
Da oltre 30 anni le Istituzioni Europee hanno preso in
seria considerazione la pericolosità dell’inquinamento
tanto da introdurre, fin dal 1970, limiti tassativi per
le emissioni dei veicoli da immettere in circolazione.
Successivamente, con le cosiddette norme EURO, sono
stati fissati limiti sempre decrescenti per le quantità
di monossido di carbonio, ossidi di azoto, particolato,
etc. emesse al dispositivo di scarico dei veicoli.
Tutte le disposizioni emanate hanno sempre indicato
che i controlli devono essere rapidi, semplici e poco
costosi.
La prima norma europea con la quale si persegue il contenimento dell’inquinamento prodotto da veicoli a motore è stata la direttiva 72/306/CEE, la quale impone
più complesse procedure di omologazione. La manutenzione periodica di questi veicoli, anche tramite la verifica dell’opacità, assicura nel tempo il mantenimento
delle condizioni di sicurezza riscontrate in fase di
omologazione ed il rispetto dei limiti delle emissioni
inquinanti.
Essendo, in quegli anni, soggetti a revisione solo i
veicoli pesanti, la prova di opacità veniva svolta unicamente su questi ed il limite di opacità da rispettare, secondo quanto disposto dalla direttiva 72/306/
CEE, era quello riportato sulla targhetta di identificazione del veicolo, posta nel vano motore o in altre
parti del mezzo.
L’obbligo di revisione delle autovetture è stato introdotto dalla direttiva 92/55/CEE, richiamata nel nuovo
Codice della Strada emesso nel 1992 (D.L.vo 285/92).
Le modalità per la misurazione dell’opacità dei gas di
scarico dei veicoli consistevano nell’accelerare con
il motore in folle, ovvero con il motore accelerato dal
regime minimo al regime massimo; la prova di opacità si
considerava superata se il livello di concentrazione
non era superiore a quello registrato sulla targhet-
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ta apposta sul veicolo conformemente alla direttiva
72/306/CEE, la quale non prevedeva, tuttavia, prove di
controllo dei gas di scarico per i veicoli immatricolati prima del 1980.
Il Ministero dei Trasporti, tenuto conto dell’imminente istituzione delle autofficine autorizzate volte
ad effettuare le revisioni dei veicoli non superiore
a 3,5 tonnellate, con la circolare 88/95 ha disposto
norme particolari per l’analisi dei gas di scarico
obbligatorie anche per i veicoli immatricolati prima del 1980, (come già previsto anche dal precedente
Codice della Strada - D.P.R. 393/59), descrivendo in
modo dettagliato le modalità di esecuzione delle prove,
indicando i parametri di riferimento (numeri di giri
minimi e massimi, strumentazione, temperatura e pressione ambiente, temperatura motore, controllo visivo
veicolo, modalità di inserimento della sonda, numero di
accelerate al max. della potenza o fino all’intervento
del regolatore di giri in 0,4 sec. con successivo mantenimento del regime max. per 2÷3 sec. e poi al minimo
per 3÷4 sec.).
La prova si considerava stabile con coefficiente k > di
0.25 m-1; si potevano effettuare dieci rilievi e la prova veniva considerata regolare se degli ultimi quattro
rilievi almeno tre erano regolari.
L’intensificarsi della circolazione stradale e l’aumento degli effetti nocivi dei gas di scarico andava
prospettando un quadro allarmante rispetto alla sicurezza della circolazione e all’inquinamento ambientale
e per tale motivo la Comunità Europea ha provveduto ad
emanare la direttiva 96/96/CEE che ha imposto la misurazione dell’inquinamento prodotto dai gas di scarico
(ribadendo quanto disposto dalla direttiva 92/55/CEE)
e, in particolare, il controllo tecnico per tutti i
veicoli.
Il D.M. 408/98 del Ministero dei Trasporti, con il quale
si recepisce in Italia la direttiva 96/96/CEE, rimanda alla circolare 88/95 - Capo III, per la misura dell’inquinamento dei veicoli. Le modalità di svolgimento
delle prove di verifica dell’opacità dei veicoli sono
state modificate dal D.M. 7/8/2000, di recepimento della direttiva 1999/52/CEE, per il quale, a far data dal
1/10/2000, le prove devono essere svolte con le nuove
procedure descritte nel relativo allegato tecnico (allegato n. 1. al D.M. 7/8/2000).
Nel 2000 il gruppo di lavoro di esperti del Comitato
Internazionale d’ispezione tecnica autoveicoli (CITA)
e di altri organismi del settore, istituito dalla Com-
missione CE, ha proposto la modifica dei limiti di emissione previsti dalla direttiva 96/96/CEE e dalla direttiva 2000/30/CE ritenendoli troppo elevati rispetto a
quelli che può raggiungere un moderno veicolo in condizioni di buona manutenzione.
A seguito delle predette considerazioni viene emanata
la direttiva 2003/27/CE che, oltre a modificare le modalità di riscontro delle prove dei gas di scarico, pone
un più basso limite di emissione per i veicoli immatricolati dopo il 1/7/2008 ed abbassa il limite di massima
opacità ad 1.5 m-1.
Le norme menzionate sono state coordinate e aggiornate
nella circolare 88/95, la cui elaborazione finale è stata riportata in modo riassuntivo nella parte finale della dispensa al corso I.Re.F., tenutosi presso la Scuola
del Corpo di Polizia Locale di Milano il 10/11/2006.
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3. IL PROCESSO DI MISURAZIONE
3.1. Definizioni
Le presenti definizioni sono pertinenti ai motori ad accensione spontanea – Diesel:
Regime minimo di un motore - regime di funzionamento,
non superiore a 1.000 giri/minuto, con i comandi del
sistema di alimentazione (accelleratore) in posizione
di riposo, utilizzatori elettrici disinseriti, cambio
in folle e frizione innestata (pedale sollevato).
Regime massimo di un motore - regime di funzionamento
del motore alla massima potenza con i comandi del sistema di alimentazione (accelleratore) nella posizione per funzionare alla velocità dichiarata, utilizzatori elettrici disinseriti, cambio in folle e frizione
innestata (pedale sollevato), specificato dal Costruttore dell’autoveicolo.
Condizioni termiche di esercizio - condizioni termiche
di un motore in accordo con le specifiche del Costruttore e generalmente indicate da una temperatura dell’olio
motore uguale o superiore a 80°C.
3.2. Principio di Misura
Il principio di funzionamento di un opacimetro è basato sulla misura dell’attenuazione dell’intensità di un
fascio luminoso causata dall’assorbimento della concentrazione gassosa del fumo e dall’effetto di irraggiamento.
Una sorgente luminosa e una lente focalizzante producono un fascio luminoso collimato che attraversa il
centro della colonna di fumo, dove parte della luce è
assorbita o irradiata dalla concentrazione fumosa, riducendo perciò l’intensità luminosa che raggiunge il
ricevitore formato da una lente focalizzante e da una
fotocellula o fotodiodo a onda della natura della sorgente luminosa.
Dalla misura dell’intensità luminosa assorbita dalla
colonna di fumo si risale al calcolo della sua opa-
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cità e al conseguente grado di inquinamento prodotto
dal veicolo.
La misura di tale parametro delle emissioni di scarico
avviene attraverso più prove eseguite in libera accelerazione, cioè con motore in folle e accelerazione dello
stesso dal regime minimo al regime massimo: il livello di concentrazione dei fumi rilevato non deve essere
superiore a quanto riportato nella piastrina identificativa del valore k presente su ogni autoveicolo o, in
alternativa, ove tale valore non sia disponibile, non
deve essere superiore ai valori limite indicati dalla
normativa in vigore.
3.3. Modalità Operativa
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Per l’esecuzione della misurazione dell’opacità dei gas
di scarico si applica la metodica descritta nell’allegato tecnico 11 della circolare 88/95 del 22 maggio
1995 coordinata con le circolari 112/96 del 7 agosto
1996, 3997/604 del 6 settembre 1999, 6902/604 del 4
agosto 2000 e 64/404 del 19 gennaio 2005.
3.3.1. Formazione delle squadre
La squadra minima per l’esecuzione del controllo dei gas
di scarico è costituita da due agenti, uno dei quali con
responsabilità tecnica della verifica.
L’agente con responsabilità della verifica deve essere
stato opportunamente formato.
3.3.2. Scelta del sito e dei veicoli da controllare; installazione a campo
Poiché i controlli sono finalizzati ad individuare ed
impedire la circolazione dei veicoli diesel il cui
motore abbia condizioni manutentive o di usura tali da
produrre l’emissione di particolato in quantità superiori a quanto dichiarato in fase di omologazione, è
opportuno che il sito in cui allestire la postazione
di controllo sia interessato da un traffico in cui i
veicoli diesel non superiore a 3,5 tonnellate costituiscano una frazione importante del traffico locale.
Il sito prescelto dovrà consentire l’esecuzione dei
controlli senza arrecare intralcio eccessivo alla
circolazione.
La postazione di misura sarà posizionata a bordo strada
in modo da rendere agevole sia l’utilizzo dell’opacimetro sia l’accesso al vano motore ed al terminale di
scarico del veicolo da controllare.
Qualora vengano allestite 2 o più postazioni di misura
nello stesso sito, è necessario osservare un’adeguata
distanza tra i veicoli da controllare per garantire
l’aerazione necessaria alla dispersione dei gas di scarico emessi durante la prova.
Nel caso in cui l’opacimetro sia alimentato da gruppo
elettrogeno, assicurarsi che quest’ultimo e i cavi di
collegamento non costituiscano intralcio al passaggio.
Per l’installazione e l’utilizzo del gruppo elettrogeno si faccia riferimento al suo manuale d’uso.
Per aumentare ulteriormente l’efficacia dei controlli, qualora sia praticabile con immediatezza, è consigliabile individuare preliminarmente -con una semplice
analisi visiva- e sottoporre a controllo, soprattutto
i veicoli che presentano una maggiore fumosità e che
hanno quindi maggiori probabilità di risultare fuori
limite.
Con tali modalità di selezione dei veicoli (estrazione del campione), si avrà a che fare con un campione
statistico rappresentativo non tanto della popolazione dei veicoli circolanti quanto di un suo particolare
sottoinsieme: i veicoli diesel non superiore a 3,5 t
ipoteticamente più inquinanti e di questo bisognerà tener conto nella fase di elaborazione dei risultati.
3.3.3. Condizioni ambientali
Le prove devono essere condotte alle condizioni ambientali previste dalla normativa; in caso contrario,
ai risultati devono essere applicate le correzioni
ammesse.

Pressione atmosferica
La pressione atmosferica deve essere compresa
nel campo fra 94,5 e 102,5 kPa. Per pressioni
inferiori a 94,5 kPa e fino a 85 kPa il valore
massimo di opacità letto viene diminuito di
0,25 m-1.
Dall’osservazione del grafico riportato a fianco
è possibile constatare che tali condizioni sono
rispettate nella pressoché totalità dei valori
orari. È comunque importante notare che, soprattutto nel periodo invernale, in concomitanza
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dell’estendersi di anticicloni di tipo termico
di origine continentale (Balcani, Siberia) è
possibile il verificarsi di alcuni episodi in
cui la pressione può superare il valore massimo ammesso senza correzione. È quindi importante assicurarsi che
il valore di pressione ricada all’interno
della fascia ammessa,
richiedendo il valore
assoluto locale (non
quello
riferito
al
livello del mare) al
Dipartimento ARPA più
vicino o alla Sala
Meteo
del
Servizio
Meteorologico Regionale di ARPA (telefono 0269666.402), specificando la località
interessata dal controllo;

Temperatura aria ambiente
La temperatura ambiente deve essere compresa
tra 5°C e 40°C. A differenza della pressione
atmosferica, che assume valori omogenei su
vaste estensioni di territorio, la temperatura dipende fortemente dal sito in cui viene
misurata e, a causa di diversi fenomeni, può
avere forti escursioni anche in una stessa
città (centro-periferia, presenza di parchi,
etc). Pertanto la sua determinazione deve avvenire localmente con un termometro tarato da
un centro SIT o equivalente. Gli indirizzi
dei centri SIT sono disponibili alla pagina
web: http://www.sit-italia.it/applicazioni/
applicazioniasp/Ricerca_Grandezza_Strumento.asp selezionando la grandezza TEMPERATURA
(invia) e successivamente la REGIONE (invia).
Selezionare sempre solo una delle opzioni disponibili.
Informazioni di maggior dettaglio sul Sistema
di Taratura in Italia (SIT) sono disponibili
all’indirizzo: http://www.sit-italia.it;
 Umidità relativa aria ambiente
Alcuni opacimetri richiedono l’inserimento del
valore di umidità relativa anche se non richiesto dalle norme vigenti. Il mancato inserimento
del valore di tale grandezza non pregiudica la
corretta esecuzione della misura dell’opacità
dei fumi e può pertanto essere ignorato;

Orientamento scarichi rispetto al vento
L’accertamento deve essere effettuato, per
quanto possibile, in assenza di vento; in ogni
caso gli scarichi del veicolo e dell’opacimetro non devono essere disposti controvento.
È opportuno evitare di eseguire i controlli al di fuori
delle condizioni ambientali ammesse in quanto, in tal
caso, i risultati sarebbero non validi e quindi suscettibili di contestazioni da parte del controllato.
3.3.4. Caratteristiche del motore del veicolo
Per l’esecuzione della misura dell’opacità dei gas
di scarico è necessario essere in possesso di alcune
importanti informazioni circa le caratteristiche del
motore:




massimo valore del coefficiente di assorbimento k;
alimentazione (turbo o aspirato);
n° cilindri;
n° giri alla potenza massima.
Tali informazioni sono generalmente richieste come valori di ingresso dagli opacimetri per la corretta elaborazione dei risultati.
Coefficiente k – per gli autoveicoli la cui prima immatricolazione è avvenuta in un Paese dell’Unione Europea la dichiarazione del valore di k è obbligatoria.
Tale valore è generalmente riportato, non preceduto
dall’indicazione k e senza unità di misura, insieme ad
altri dati del motore, su una piastrina metallica o un
adesivo. Dal 2006 nelle carte di circolazione emesse da
alcune case costruttrici il valore del coefficiente k è
riportato nella seconda pagina.
La piastrina/adesivo può trovarsi, tipicamente, nel
vano motore oppure nel vano di carico posteriore oppure
sulle battute delle portiere ovvero, più raramente, in
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prossimità del sedile del guidatore.
Nei rari casi in cui tale indicazione non sia disponibile (es.: veicoli di importazione immatricolati all’origine al di fuori della UE) si applicano i limiti
generici previsti dalla normativa:
k = 2,5 m-1
k = 3,0 m-1
k = 1,5 m-1
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Motori diesel ad aspirazione
naturale;
Motori diesel con turbocompressore e veicoli immatricolati
prima del 01/01/1980;
Tutti i veicoli immatricolati a
partire dal 01/07/2008.
Alimentazione (turbo o aspirato) – tale informazione
risulta di interesse solo nel caso in cui, per veicoli immatricolati dopo del 01/01/1980 ma prima del
01/07/2008, non riuscendo a individuare la targhetta
riportante il valore del coefficiente di assorbimento k,
si debba ricorrere all’applicazione dei valori limite
generici indicati dalla normativa. Si tratta quindi di
una situazione residuale in quanto i veicoli immatricolati tra le due date devono rispondere all’obbligo di
esporre il valore k.
Numero cilindri – il numero di cilindri è richiesto
per permettere al contagiri di cui è corredato l’opacimetro di sincronizzarsi correttamente. Può essere
individuato conteggiando, qualora la configurazione lo
permetta, il numero di iniettori o di collettori di
scarico. Generalmente ci si ritrova di fronte a motori
con 4 cilindri ma non sono infrequenti motori con 5 o
6 cilindri, soprattutto se di cilindrata superiore a
2000 cc, e motori a 3 cilindri nelle nuove vetture di
piccola cilindrata.
Numeri di giri alla potenza massima – è riportato solo
sulle carte di circolazione emesse fino a metà degli
anni ‘90.
In alternativa, queste due ultime informazioni possono
essere ricavate interrogando l’Archivio Omologazioni
della Motorizzazione Civile tramite la maschera disponibile presso tutti i Comandi della Polizia Locale e
qui di seguito riportata a titolo esemplificativo.
Insieme ad una serie di informazioni tecniche sul veicolo quali cilindrata, combustibile, potenza-max (attenzione: 05000 va letto 50,00 kW e non 5.000 kW) ed
a ltre ancora, si trovano anche i dati riguardanti il
numero di cilindri ed il numero di giri alla potenza
massima.
Il numero di giri alla potenza massima può essere ottenuto anche moltiplicando per 4/3 (quattro terzi) il
numero di giri ai quali viene eseguita la prova di rumorosità (GIRI-CON-US) in quanto tale prova viene eseguita ad un regime di rotazione del motore pari a tre
quarti del regime di potenza massima.
3.3.5. Operazioni preliminari



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




Dopo aver fatto posizionare il veicolo in modo
idoneo accertarsi innanzitutto della buona tenuta del sistema di scarico. In caso di dubbi
si può verificare sommariamente la presenza di
tali perdite (marmitta forata o parzialmente
scollegata) premendo un panno spesso contro
la parte terminale del tubo di scarico. Se non
vi sono perdite evidenti si avverte un aumento di pressione e l’assenza di sibili lungo il
sistema di scarico. Nel caso in cui invece il
sistema di scarico presenti delle perdite la
prova non può essere eseguita;
Chiedere al conducente di aprire il vano motore, a motore spento;
Individuare la piastrina metallica o l’adesivo
riportante il valore massimo del coefficiente
di assorbimento k per il veicolo sottoposto a
controllo;
Determinare il numero di giri del motore alla
potenza massima ed il numero di cilindri;
Inserire la sonda per la misura della temperatura dell’olio motore facendo attenzione a non
superare la lunghezza dell’asta dell’olio. Accertarsi, estraendola successivamente, che la
sonda sia a contatto con l’olio;
Verificare che il motore sia nelle condizioni
termiche di esercizio previste dal Costruttore
generalmente raggiunte in corrispondenza di una
temperatura dell’olio di almeno 80 °C. Se non è
possibile raggiungere tale temperatura, neanche
dopo parecchi minuti, oppure la configurazione
del veicolo non consente la misura della temperatura dell’olio in modo agevole, si tiene il
motore accelerato (intorno ai 2000 giri/min)
fino all’intervento della elettroventola di raffreddamento. Le condizioni raggiunte vengono
considerate condizioni di esercizio e tutto ciò
viene verbalizzato;
Applicare i morsetti del cavo contagiri alla
batteria dell’autoveicolo o alla presa accendisigari (oppure installare la pinza piezoelettrica “trigger” in un tratto rettilineo sul
tubo dell’iniettore);
Chiedere di avviare il motore del veicolo e
lasciarlo al minimo;
 Quando il veicolo si è stabilizzato al regime di minimo selezionare il corretto numero
di cilindri sul contagiri. La prova deve essere
condotta preferibilmente con nessun utilizzatore inserito (condizionatore, elettroventola,
Modalità operative per una corretta esecuzione della accelerata libera
Fase 1
Azionamento del pedale dell’acceleratore
In questa fase è necessario eseguire un azionamento rapido e continuo del pedale
dell’acceleratore in modo da ottenere il suo completo azionamento nel tempo indicato dalla norma
che è di 0,4 secondi. Questa accelerata si ottiene avendo cura che “i giri non inseguano il piede”.
Non seguire l’andamento dell’accelerata sul contagiri per non farsi influenzare ed evitare
che avvenga il contrario.
Fase 2
Aumento rapido del numero dei giri
Il motore a questo punto ha un rapido aumento del regime di rotazione fino quando il limitatore
interviene per impedirne il danneggiamento. Durante questa fase non rilasciare la pressione
sull’acceleratore ma continuare ad azionarlo a fondo. Il tempo necessario per il passaggio dal
regime di minimo al regime massimo dipende dal tipo di motore (indicativamente circa 1 secondo).
Fase 3
Verifica del numero di giri massimo raggiunto
Solo a questo punto verificare tramite il contagiri del veicolo che il numero di giri raggiunto sia in un
intorno del numero di giri di potenza massima. Qualora il veicolo non sia dotato di un proprio contagiri
si può utilizzare il contagiri dell’opacimetro. Qualora il numero di giri superi il regime di rotazione di
massima potenza, “alleggerire leggermente” la pressione sul pedale dell’acceleratore. Mantenere il
regime di rotazione così raggiunto per 1 o 2 secondi permettendo al contagiri dell’opacimetro il suo
corretto rilevamento.
Fase 4
Fine della accelerata
Dopo aver rilasciato il pedale dell’acceleratore lasciare il motore al regime di minimo ed attendere
tre o quattro secondi prima dell’avvio della accelerata successiva.
etc..). Nel caso in cui il contagiri dell’opacimetro collegato ai morsetti della batteria o
alla presa accendisigari non sia in grado di
rilevare il numero di giri in modo regolare e
stabile, si può chiedere di accendere le luci
anabbaglianti del veicolo. Il cambio deve essere in folle, il pedale della frizione sollevato ed il freno a mano o altro dispositivo di
stazionamento inserito.
3.3.6. Esecuzione della misura
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2. cioè 2 o 3 secondi
3. cioè 3 o 4 secondi
Eseguire tre cicli di accelerazione libera per spurgare
l’impianto di scarico, attendendo tra un’accelerata e
l’altra che il motore si stabilizzi al regime minimo.
La prova, eseguita in conformità alla normativa vigente, è in genere, guidata dallo strumento tramite le sue
finestre di dialogo.
Le modalità di esecuzione delle accelerazioni libere
richieste sono descritte al punto 5.4 della circolare
88/95:
«…debbono essere effettuate almeno tre accelerate a fondo portando il motore al regime di massima
potenza oppure al regime massimo del regolatore. Le
accelerazioni sono eseguite agendo sul pedale “rapidamente ma con dolcezza” e comunque in un tempo non
superiore a 0,4 secondi in modo da ottenere la massima
mandata della pompa d’iniezione; tale regime va mantenuto per un tempo di almeno due secondi (+ 1 s, – 0
s)2; successivamente si torna al regime minimo che deve
essere mantenuto per un tempo di 3 s (+1 s, -0 s)3».
LA MEDIA DELLE ULTIME 3 ACCELLERATE
È < O = AL LIMITE?
ESEGUIRE LA 6a ACCELLERATA
LA MEDIA DELLE ULTIME 3 ACCELLERATE
È < O = AL LIMITE?
ESEGUIRE LA 5a ACCELLERATA
LA MEDIA DELLE ULTIME 3 ACCELLERATE
È < O = AL LIMITE?
esito POSITIVO
esito POSITIVO
esito POSITIVO
esito NEGATIVO
LA MEDIA DELLE 3 ACCELLERATE
È > DI 1,5 VOLTE IL LIMITE?
ESEGUIRE LA 4a ACCELLERATA
esito POSITIVO
LA MEDIA DELLE 3 ACCELLERATE
È < O = AL LIMITE?
ESEGUIRE 3 ACCELLERATE
AVVIO
FINE
esito NEGATIVO
LA MEDIA DELLE ULTIME 5 ACCELLERATE
È < O = AL LIMITE?
LA MEDIA DELLE ULTIME 4 ACCELLERATE
È < O = AL LIMITE?
LA MEDIA DELLE ULTIME 3 ACCELLERATE
È < O = AL LIMITE?
ESEGUIRE LA 8a ACCELLERATA
LA MEDIA DELLE ULTIME 3 ACCELLERATE
È < O = AL LIMITE?
ESEGUIRE LA 7a ACCELLERATA
L’OPERATORE VUOLE
PROSEGUIRE?
esito POSITIVO
esito POSITIVO
esito POSITIVO
esito POSITIVO
3.3.7. Interpretazione del risultato
Per quanto riguarda l’interpretazione del risultato
(esito positivo o esito negativo) si richiamano i punti
5.4, 5.5, 5.6 della circolare 88/95:
«5.4 – ……. (omissis) …… Durante le 3 accelerate possono essere rilevati i valori di opacità e se
la media di tre valori consecutivi sono sotto i limiti,
la prova è favorevole, mentre se maggiore 1,5 volte il
limite, la prova è conclusa con esito sfavorevole».
«5.5 - Nel caso in cui non si verifichi la
condizione di cui al punto 5.4, le misure sono eseguite
nel corso di accelerazioni successive nei modi indicati
al punto 5.4 fino ad un massimo di 6. Nel caso non si
ottengano le condizioni dette l’operatore può decidere
di effettuare ulteriori accelerate fino ad un massimo
di 8».
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«5.6 – Il risultato della prova si ricava, in
ogni caso, dalla media aritmetica degli ultimi 3 valori ovvero se vengono effettuate 8 prove si considerano
anche le medie delle ultime 4 o 5 prove».
Si riporta di seguito il diagramma di flusso per la valutazione del risultato ripreso dalla circolare.
3.4. Documentazione della prova
L’esito della prova deve essere documentato attraverso la redazione di un verbale di accertamento tecnico,
numerato progressivamente, contenente le informazioni
di interesse del veicolo e della strumentazione utilizzata, quali almeno:






località e data del controllo;
identificazione oparatore/i;
dati identificativi dell’opacimetro utilizzato;
identificazione e dati accessori veicolo controllato;
dati relativi ai controlli Bollino Blu;
dati relativi al controllo con opacimetrico ed
esito della prova.
Le voci sopraelencate sono esplicitate in dettaglio nel
verbale di accertamento tecnico fornito in allegato.
La certificazione prodotta dall’apparecchio di misura
contenente i valori di opacità registrati dallo strumento costituisce parte integrante del verbale di accertamento tecnico e riporta firma/sigla o matricola del
responsabile dell’esecuzione della prova.
Una copia della certificazione e del verbale di accertamento tecnico firmato o siglato, viene consegnata al
conducente del veicolo fermato indipendentemente dall’esito del controllo.
3.5. Caratteristiche e gestione della Strumentazione di Misura
3.5.1. Caratteristiche strumentazione
Gli opacimetri utilizzati nelle prove condotte a campo devono essere omologati ai sensi del D.M. 628/96
– “Procedure di omologazione, visita iniziale ed occasionale delle attrezzature di cui ai punti a), b),
c), d), e), f), g) dell’appendice X, titolo III (art.
241 opacimetro - n.d.r.) del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada (D.L.vo
285/92) e successive modifiche e integrazioni e D.P.R.
495/92”.
3.5.2. Collaudo
L’acquisizione di un opacimetro prevede l’esecuzione
del collaudo alla presenza dell’incaricato della società costruttrice o fornitrice: in caso di esito positivo del processo di collaudo, l’Ente proprietario del
bene prende in carico il nuovo apparecchio.
3.5.3. Identificazione ed inventario
Al termine del collaudo con esito positivo, viene eseguita l’identificazione dell’apparecchio attraverso
l’apposizione di una etichetta che, applicata in modo
visibile, accompagnerà lo strumento per tutta la sua
vita utile e dovrà comparire quale termine di riferimento anche sulla relativa documentazione (manuali
d’uso, registrazioni, certificati). I riferimenti allo
Opacimetro
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strumento possono avvenire anche utilizzando il suo
numero di serie.
Successivamente, l’apparecchio viene inventariato
compilando un’apposita scheda anagrafica.
I documenti relativi a ciascuna apparecchiatura devono essere a disposizione degli addetti per la consultazione.
3.5.4. Libretto Metrologico
Ciascun opacimetro è corredato dal Libretto Metrologico
individuale, così come previsto dalla circolare 88/95,
nel quale, oltre agli estremi identificativi dell’apparecchio cui si riferisce, sono riportati i risultati
delle tarature e delle verifiche periodiche eseguite.
3.5.5. Taratura e verifica periodica
Opacimetro
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Tutti gli apparecchi forniti dal Costruttore devono
essere tarati, in accordo con quanto previsto dalla
normativa in vigore, dal Costruttore, o da terzi autorizzati dallo stesso all’atto, della consegna o della
prima installazione.
Successivamente ed almeno con frequenza annuale, gli
apparecchi devono essere sottoposti a verifica della taratura da parte del Costruttore o da terzi autorizzati
dallo stesso.
Le operazioni di taratura e verifica periodica devono
essere riportate nel Libretto Metrologico dell’apparecchio.
3.5.6. Controllo
Con periodicità dettata dalla frequenza di utilizzo e
comunque almeno una volta al mese, viene eseguito il
controllo degli opacimetri mediante l’inserimento nel
cammino ottico di misura di uno o più filtri in gelatina
con valore di densità noto.
Tale valore dovrà essere certificato da un Centro SIT
o equivalente o, in subordine, dalla Casa costruttrice
dell’opacimetro mediante confronto diretto, secondo opportuna procedura operativa, con filtri tarati dal SIT.
In questo secondo caso l’azienda dovrà essere in possesso di un sistema di gestione qualità certificato.
Per la registrazione dei risultati del controllo o
di eventuali altri parametri funzionali significativi
dell’apparecchio, è opportuno utilizzare una apposita
Lista di Riscontro in cui per ciascun parametro viene
riportato il valore (o il campo di valori) di riferimento ed il valore rilevato.
3.5.7. Manutenzione
Gli opacimetri di nuova acquisizione, una volta terminato il collaudo e l’inventario, sono inseriti nel piano
di manutenzione allo scopo di mantenere sempre in perfetta efficienza gli stessi: il piano contiene l’elenco
delle azioni da intraprendere in conformità con quanto
richiesto nel manuale d’uso dell’apparecchio.
3.5.8. Programma e scadenziario di taratura,
verifica, controllo e manutenzione
Taratura, verifica periodica, controllo e manutenzione
degli opacimetri devono essere eseguiti secondo un programma prefissato che preveda, con frequenza conforme a
quanto previsto dalla normativa e/o dal manuale d’uso,
tutte le attività richieste per il corretto funzionamento dell’opacimetro.
A partire dal programma, viene redatto lo scadenziario
dove sono evidenziate le date (o meglio gli intervalli temporali) nelle quali devono essere eseguite tali
attività di taratura, verifica periodica, controllo e
manutenzione, in accordo con le necessità di utilizzo
a campo degli apparecchi.
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4. RACCOLTA E TRASMISSIONE DELLE
INFORMAZIONI
Per la raccolta dei dati dei controlli è stato creato
presso ARPA Lombardia il database “Bblu” suddiviso in
modo corrispondente ai campi di intervento dell’Agenzia. Per i controlli di fumosità degli autoveicoli
diesel il database contiene una sezione specifica che,
previo accesso controllato mediante password, consente
l’introduzione delle informazioni raccolte a campo durante l’esecuzione dei controlli opacimetrici.
I campi presenti nella schermata di inserimento valori
coincidono con i campi del verbale di accertamento tecnico utilizzato durante i controlli a campo.
La modalità di introduzione dei dati è descritta in
una guida dettagliata accessibile selezionando l’icona
Guida presente nella parte inferiore in tutte le schermate dell’applicativo.
Per gli operatori di ARPA Lombardia l’accesso al database
avviene tramite la rete intranet di ARPA Lombardia stessa, quindi esclusivamente dalle postazioni presenti presso i Dipartimenti provinciali di ARPA. Da tali postazioni
le modalità di accesso al database sono le seguenti:


aprire il browser (ad esempio Internet Explorer) e, nella riga di comando digitare:
http://ssitest/bblu;
dalla maschera si accede all’applicativo mediante password.
La Polizia Locale contribuisce a popolare il database
con i dati dei controlli soltanto in via indiretta: a
tal fine l’agente di Polizia Locale compila i campi di
un modulo elettronico predisposto da ARPA Lombardia
riportante i dati di interesse. Il modulo compilato,
al termine della giornata, mediante il servizio di posta elettronica, viene inviato all’indirizzo di posta
elettronica [email protected]. ARPA Lombardia, con
gli opportuni strumenti, provvederà ad aggiornare il
database.
I dati relativi ai controlli immagazzinati nel database
possono essere estratti per elaborazioni successive su
richiesta delle Amministrazioni competenti mentre i Dipartimenti di Arpa Lombardia possono leggere in qualsiasi
momento i dati da loro inseriti.
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5. ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E
SANZIONATORIA
5.1. Definizioni
Attività di accertamento - Nell’ambito del procedimento amministrativo sanzionatorio è quella attività attraverso la quale si verifica se il fatto concreto coincide con la fattispecie prevista dalla norma di legge,
la violazione della quale comporta l’applicazione di
una sanzione. Nell’ambito della disciplina di controllo dei gas di scarico degli autoveicoli aventi massa
complessiva non superiore a 3,5 tonnellate muniti di
motore diesel, l’accertamento consiste nel verificare
se le emissioni di un determinato veicolo rientrano nei
valori previsti dalla normativa in vigore.
Accertamento tecnico - È quell’accertamento che si
svolge attraverso l’utilizzo di apparecchiature omologate per verificare se i limiti che la norma impone
vengono ottemperati. Nell’ambito della disciplina del
controllo dei gas di scarico degli autoveicoli aventi
massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate muniti di motore diesel, l’accertamento tecnico è svolto
attraverso apparecchiature omologate, denominate opacimetri, le quali individuano il coefficiente di assorbimento dei gas di scarico (coefficiente k) dell’autoveicolo sottoposto a controllo.
Attività sanzionatoria - Nell’ambito di un procedimento amministrativo sanzionatorio, è quella attività
attraverso la quale, una volta accertato che un determinato fatto o comportamento non corrisponde a quanto
indicato dalla norma di legge, si imputa al soggetto
responsabile una sanzione. Nell’ambito della disciplina del controllo dei gas di scarico degli autoveicoli
aventi massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate
muniti di motore diesel, l’attività sanzionatoria si
esplica quando il coefficiente di assorbimento dedotto
dalla misurazione con opacimetro è più alto di quello
stabilito dalla normativa in vigore.
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5.2. Modalità di accertamento
5.2.1. Attività ispettiva
Opacimetro
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L’accertamento tecnico presuppone il potere di svolgere
il procedimento di misurazione delle emissioni dei gas
di scarico del veicolo, che si sostanzia in un’attività
ispettiva del veicolo. Tale potere di ispezione viene
riconosciuto agli operatori di polizia stradale dal
comma 3 dell’art. 192 del Codice della strada, secondo
il quale possono “procedere ad ispezioni del veicolo
al fine di verificare l’osservanza delle norme relative
alle caratteristiche e all’equipaggiamento del veicolo
medesimo”. Il controllo dei gas di scarico riguarda,
infatti, le caratteristiche costruttive e funzionali
del veicolo.
Inoltre nell’ambito della Legge n. 24 del 28 novembre
2006 della Regione Lombardia, “Norme per la prevenzione
e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela
della salute e dell’ambiente”, è previsto, all’art. 17
comma 5, che i soggetti che svolgono servizi di polizia
stradale effettuino controlli su strada, tramite idonee
apparecchiature omologate ai sensi della vigente normativa, al fine di verificare il rispetto dei limiti di
emissione dei gas di scarico dei veicoli circolanti.
5.2.2. Tipo di veicolo
L’attività di accertamento è rivolta nei confronti di
quei veicoli aventi massa non superiore a 3,5 tonnellate alimentati a gasolio.
Per i veicoli superiori a 3,5 tonnellate il controllo
viene invece svolto da pattuglie miste formate da addetti della polizia stradale – Ministero dell’Interno
– e degli Uffici della Motorizzazione Civile, utilizzando i Centri Mobili di Revisione (CMR).
5.2.3. Compilazione del verbale di accertamento tecnico
Al fine di facilitare un corretto svolgimento della
procedura di accertamento tecnico è stato predisposto
un modello di verbale, parte integrante della presente
linea guida, che il/i responsabile/i tecnico/i del controllo deve/devono compilare ogni qualvolta si sottopone un veicolo alla verifica delle emissioni dei gas di
scarico. Questo documento deve essere sempre firmato e
conservato dall’operatore/i che ha/hanno svolto l’accertamento tecnico.
Copia del verbale viene ad essere parte integrante
della procedura amministrativa sanzionatoria quando si
accerta la violazione della normativa in vigore.
5.2.4. Procedimento di misurazione
L’accertamento tecnico si sostanzia, pertanto, nello
svolgimento di un procedimento di misurazione, secondo le prescrizioni dettate nel capitolo relativo al
“Processo di misurazione”, con la compilazione di un
verbale, parte integrante delle presenti linee guida,
firmato dall’operatore e dal conducente del veicolo, in
cui sono indicati gli elementi tecnici qualificanti il
processo di misurazione.
5.2.5. Stampa dei risultati di misura
Al termine delle misurazioni lo strumento (opacimetro)
produce una certificazione contenente tali valori ed
altre informazioni accessorie. Anche questo documento,
da allegare al verbale di accertamento tecnico, necessita della firma dell’operatore che ha proceduto al
rilievo.
5.2.6. Documentazione da produrre
Copia del verbale di accertamento tecnico e della certificazione prodotta dallo strumento di misurazione,
deve essere SEMPRE consegnata al conducente, a prescindere dall’esito dell’accertamento.
5.3. Attività sanzionatoria
Qualora si accerti che l’emissione dei gas di scarico
del veicolo superi i limiti stabiliti dalla normativa
in vigore, si deve procedere ad un’attività sanzionatoria e di segnalazione.
5.3.1. Attività sanzionatoria
Dal punto di vista sanzionatorio si deve fare riferimento al comma 2 dell’art. 79 del Codice della stra-
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da, secondo il quale «tutti i veicoli a motore durante
la circolazione devono essere tenuti in condizioni di
massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento entro
i limiti stabiliti dalla normativa in vigore».
La sanzione prevista dal successivo comma 4 comporta il
pagamento di una sanzione pecuniaria.
Durante l’attività di accertamento non sono escludibili a priori ulteriori sanzioni, come esposto nella
sezione relativa alle criticità (FAQ).
5.3.1.1. Compilazione del Verbale di contestazione
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Nel verbale di contestazione, compilato secondo le modalità in uso, deve essere indicato che la violazione è
stata accertata attraverso l’utilizzo di apposito strumento di misurazione - opacimetro (indicando la marca
ed altri elementi di identificazione), riportando il valore della misurazione effettuata dallo strumento ed il
limite previsto per quel veicolo. Deve essere inoltre
indicato che l’attività si è svolta secondo la procedura
attestata dal verbale di accertamento tecnico il quale,
unitamente alla certificazione dei risultati di misura,
consegnate in copia anche al trasgressore, vengono a
fare parte integrante del verbale di contestazione.
5.3.2. Attività di segnalazione al Dipartimento
Trasporti Terrestri – (uten-te autoveicolo)
Dal punto di vista della segnalazione si deve fare
riferimento al comma 5 dell’art. 80 del Codice della strada, secondo il quale “gli Uffici competenti del
Dipartimento per i Trasporti Terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui
all’art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza
dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento
prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la
revisione di singoli veicoli”.
Copia della relazione di servizio dovrà essere trasmessa all’Ufficio Motorizzazione Civile del D.T.T. territorialmente competente allegando copia del verbale di
accertamento tecnico e stampa dei risultati di misura
prodotti dall’opacimetro.
5.3.3. Attività di segnalazione al Dipartimento Trasporti Terrestri – (autofficine)
Ulteriore segnalazione all’Ufficio Motorizzazione Civile dovrà essere disposta qualora durante il controllo dell’opacità emerga una errata compilazione del referto cartaceo rilasciato all’utente da parte dell’autofficina concessionaria che ha eseguito la revisione
del veicolo; in tal caso l’U.M.C. potrà disporre la
visita ispettiva presso la suddetta officina ai sensi
dell’art. 80 comma 10 del Codice della strada.
La segnalazione dovrà contenere almeno:
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gli estremi identificativi dell’autofficina;
l’identificazione della revisione (es.: n° progressivo, data in cui la revisione è stata eseguita, veicolo, strumento utilizzato, ecc…);
gli errori riscontrati.
5.3.4. Attività di segnalazione alle Amministrazioni Provinciali
A differenza del punto precedente, qualora durante il
controllo dell’opacità emerga una errata compilaziione
del referto cartaceo rilasciato all’utente da parte di
un’autofficina autorizzata al rilascio del Bollino Blu
da un’Amministrazione Provinciale, occorrerà indirizzare la segnalazione all’Amministrazione Provinciale
competente.
In questo caso la segnalazione dovrà contenere almeno:

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gli estremi identificativi dell’autofficina;
l’identificazione del controllo cui ci si riferisce (es.: n° progressivo, data in cui è
stata eseguita, veicolo, strumento utilizzato, ecc…);
gli errori riscontrati.
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6. RESPONSABILITA’
6.1. Responsabilità tecnica
La responsabilità tecnica del controllo è assegnata a
soggetti appositamente formati e addestrati per l’esecuzione della prova.
Nel caso di contemporanea presenza di personale della
Polizia Locale e di operatori appartenenti ad Enti/soggetti diversi dalla Polizia Locale, tutti qualificati a
svolgere l’attività tecnica, salvo documentate disposizioni contrarie, la responsabilità è del personale
della Polizia Locale.
6.2. Responsabilità sanzionatoria
La responsabilità sanzionatoria è esclusivamente della Polizia Locale che procede all’accertamento della
violazione.
6.3. Responsabilità di gestione della strumentazione
La gestione della strumentazione (sezione 3.5) è affidata al soggetto che ne detiene la proprietà.
Nel caso in cui lo strumento sia utilizzato da soggetto
diverso dalla proprietà, tale aspetto verrà disciplinato all’interno del comodato d’uso o mediante altri
accordi stipulati tra le parti.
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7. FAQ
7.1. Se il conducente si rifiuta di collaborare?
Come già indicato l’attività di accertamento si sostanzia in un procedimento di ispezione del veicolo che consente all’operatore di polizia stradale di
compiere quelle operazioni necessaria per svolgere il
controllo tecnico.
7.2. Se il conducente si oppone fisicamente al
controllo del veicolo?
Oltre alle eventuali implicazioni di natura penale che
tale comportamento può determinare, si deve operare ai
sensi dell’art. 192 del Codice della strada, che al
comma 6 sanziona chiunque viola l’obbligo di sottoporre
il proprio veicolo ad ispezione. Ciò non esclude che si
possa comunque segnalare tale comportamento alla Dipartimento Trasporti Terrestri di competenza, descrivendo il tipo di emissione dei gas di scarico del veicolo (ad es. provoca un denso fumo nero), proponendo la
revisione straordinaria del veicolo ai sensi dell’art.
80, comma 5 del Codice della strada.
7.3. Se il conducente non ha con sé la carta di
circolazione?
In questo caso si deve contestare la violazione dell’art. 180 del Codice della strada. Ciò non impedisce
la misurazione dei gas di scarico in quanto attraverso l’interrogazione della banca dati del Dipartimento
Trasporti Terrestri, tramite la targa del veicolo, è
possibile avere tutti i riferimenti necessari per svolgere l’attività di accertamento.
?
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7.4. Se il conducente si rifiuta di esibire
la carta di circolazione al fine di impedire
l’accertamento?
Se il conducente pur avendo con se la carta di circolazione non la esibisce agli operatori di polizia stradale viola quanto disposto dall’art. 192 comma 4 del
Codice della strada, per il quale ai sensi dell’art.
202 comma 3 non si è ammessi al pagamento in misura
ridotta; il verbale deve essere trasmesso entro dieci
giorni al Prefetto competente per territorio. Ciò non
impedisce la misurazione dei gas di scarico in quanto
attraverso l’interrogazione della banca dati del Dipartimento Trasporti Terrestri, tramite la targa del
veicolo, è possibile avere tutti i riferimenti necessari per svolgere l’attività di accertamento.
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7.5. Se il conducente afferma di dovere andare
a svolgere con urgenza un’altra attività personale?
Nessuno si può sottrarre ad un’attività di accertamento
da parte di un organo di polizia stradale, a meno che
non si ipotizzi uno stato di necessità.
7.6. Se il conducente del veicolo non si ferma all’alt intimato dall’operatore di Polizia
stradale?
In questi casi si procede ai sensi dell’art. 192 del
Codice della strada per l’inottemperanza all’invito a
fermarsi, senza ammettere il trasgressore al pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 202 comma 3,
trasmettendo il verbale entro dieci giorni al Prefetto
competente per territorio. Ciò non esclude che si possa
comunque segnalare al Dipartimento Trasporti Terrestri
di competenza tale comportamento, descrivendo il tipo
di emissione dei gas di scarico del veicolo (ad es.
emette un denso fumo nero), proponendo la revisione
straordinaria del veicolo ai sensi dell’art. 80, comma
5 del Codice della strada.
7.7. Se alla prova della tenuta del dispositivo
di scarico ci rendiamo conto che lo stesso ha
degli “sfiati” tali da rendere la prova non
eseguibile?
In questi casi si considera il dispositivo di scarico
inefficiente e si procede ai sensi dell’art. 79 comma 4 del Codice della strada, contestando la relativa
infrazione. Inoltre si può segnalare al Dipartimento
Trasporti Terrestri di competenza tale comportamento,
descrivendo il tipo di emissione dei gas di scarico
del veicolo, proponendo la revisione straordinaria del
veicolo ai sensi dell’art. 80, comma 5 del Codice della strada.
7.8. Se non riesco a individuare il valore di k?
Nonostante per gli autoveicoli la cui prima immatricolazione sia avvenuta in un Paese dell’Unione Europea
tale indicazione sia obbligatoria, può capitare che
alcuni autoveicoli ne siano sprovvisti. In tal caso si
applicano i limiti generici previsti dalla normativa
(vedi sezione 3.4 - Caratteristiche del motore del veicolo). Successivamente il Comando chiede formalmente
al Costruttore di fornire l’informazione dovuta. Nel
caso in cui la richiesta non venga soddisfatta il Comando provvede a inoltrare adeguata comunicazione alla
Direzione Generale della MCTC – Roma, per i seguiti di
competenza.
Nei rari casi in cui tale indicazione non sia disponibile perché i veicoli sono immatricolati all’origine
al di fuori della UE, si applicano i limiti generici
previsti dalla normativa senza ulteriori azioni.
7.9. Se contemporaneamente non riesco a individuare il valore di k né a determinare se il
motore è turbo o aspirato?
Nel caso in cui non sia individuabile il valore di k per
il veicolo fermato e non sia determinabile con certezza
se il motore è turbo o aspirato, è opportuno adottare
un atteggiamento che concili la “correttezza tecnica
Opacimetro
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applicabile” dell’operato con un opportuno grado di
garanzia dell’automobilista. Si tratta cioè di evitare
di eseguire la prova in condizioni che possano successivamente essere contestate dall’automobilista perché
a lui sfavorevoli: se il motore è turbo e si applicano
i limiti dell’aspirato si va incontro a contestazione
certa mentre può non essere vero per il contrario. In
ogni caso per i veicoli immatricolati dopo il 1 luglio
2008 il valore massimo di k è pari a 1.5 m-1 indipendentemente dal tipo di alimentazione del motore.
7.10. Se il referto tecnico rilasciato dalla autofficina presso cui è stato eseguito il
controllo dei gas di scarico non risulta correttamente e/o non completamente compilato?
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La responsabilità del verificarsi di tale evenienza (campi non compilati, valori errati e/o non congruenti, etc.) non può ovviamente essere attribuita
all’automobilista ma all’autofficina autorizzata. La
segnalazione di tali irregolarità all’Ufficio Motorizzazione Civile (U.M.C.) o all’Amministrazione della
Provincia di competenza(vedere paragrafi 5.3.3, 5.3.4),
consente la realizzazione di controlli mirati di elevata efficacia.
La non conformità del referto tecnico NON esime comunque l’automobilista dal controllo dei gas di scarico.
8. NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO
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D.L.vo 351/99 ”Attuazione della direttiva 96/62/
CEE in materia di valutazione e di gestione
della qualità dell’aria ambiente”;
Legge Regione Lombardia 28 novembre 2006,
n. 24, “Norme per la prevenzione e la riduzione
delle emissioni in atmosfera a tutela della
salute e dell’ambiente”;
Direttiva 72/306/CEE;
Direttiva 92/55/CEE;
Circolare 88/95 del 22 maggio 1995 coordinata
con le circolari 112/96 del 7 agosto 1996,
3997/604 del 6 settembre 1999, 6902/604 del 4
agosto 2000;
Circolare 64/404 del 19 gennaio 2005;
Codice della Strada - D.P.R. n. 393/59;
Direttiva 96/96/CEE;
Direttiva 2000/30/CE;
Direttiva 2003/27/CE;
D.M. 628/96 – “Procedure di omologazione, visita
iniziale ed occasionale delle attrezzature di cui
ai punti a), b), c), d), e), f), g) dell’appendice
X, titolo III (art. 241 opacimetro - n.d.r.)
del Regolamento di esecuzione e attuazione del
nuovo Codice della Strada (D.L.vo. 285/92) e
successive modifiche e integrazioni e D.P.R.
495/92”;
D.g.r. 5290 del 2/08/2007 – “Suddivisione del
territorio regionale in zone e agglomerati
per l'attuazione delle misure finalizzate
al conseguimento degli obiettivi di qualità
dell’aria ambiente e ottimizzazione della rete
di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico
(L.R. 24/2006, articoli 2, c. 2 e 30, c. 2) Revoca degli Allegati A), B) e D) alla d.G.R.
6501/01 e della d.G.R. 11485/02”;
D.g.r.
5276
del
2/08/2007
–
“Controllo
obbligatorio delle emissioni da gas di scarico
dei veicoli a motore di residenti in Regione
Lombardia. Legge regionale 11 dicembre 2006,
n. 24, articolo 17”;
Decreto 3 agosto 2007 n. 8987 – “Approvazione
della modulistica per la richiesta, da parte delle
autofficine interessate, dell’autorizzazione ad
effettuare il controllo dei gas di scarico dei
veicoli a motore (D.G.R. 5276/07)”.
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9. VERBALE DI ACCERTAMENTO TECNICO
Verbale n.
COMANDO
POLIZIA LOCALE
Registro Verbali n.
Modello PA XXXX
Versione 01/2007
VEICOLO
DATA E LOCALITÁ
VERBALE DI ACCERTAMENTO TECNICO
l’anno
Il giorno
del mese di
alle ore
in località
i sottoscritti
hanno sottoposto
tipo
marca
modello
targa
cilindrata
m.c.p.c.
anno immatricolazione
km percorsi
dir. antinquinamento
alimentazione
 gasolio
 benzina
tipo di motore
 aspirato
 turbo compresso
revisione effettuata il
 altro
controllo gas di scarico effettuato il
CONDUCENTE PROPRIETARIO
generalità conducente
nato a
in data
residente a
in
generalità proprietario
residente a
in
CONTROLLO GAS DI SCARICO
al controllo di gas di scarico con opacimetro:
marca opacimetro
modello opacimetro
numero di serie
valore di riferimento del veicolo
taratura del
 da piastrina
 di legge
K=
m-1
 esito delle analisi delle emissioni

non è stato possibile effettuare le analisi in quanto:
DICHIARAZIONI
note:
Il presente verbale viene consegnato in copia al conducente unitamente alla stampa prodotta dall’opacimetro
ma NON SOSTITUISCE la prova di analisi dei gas di scarico da effettuarsi presso le strutture autorizzate
IL CONDUCENTE
__________________________________
GLI ACCERTATORI
____________________________________________
____________________________________________
IL DVD
Per poter visionare il DVD “Opacimetro. Controllo dei
gas di scarico dei veicoli leggeri diesel e applicazione
delle sanzioni” è necessario disporre di un PC con
lettore DVD.
Se il player del lettore è molto sofisticato e richiede
di essere sbloccato per rendere possibile la visione
del DVD, è possibile scaricare in rete, gratuitamente,
player di più semplici, utilizzando ad esempio
“realplayer 10.5”, “windvd”, ecc.
Inoltre, per poter accedere agli aggiornamenti dalla
schermata del menù è necessario essere abilitati con
un profilo che non preveda restrizioni (es. profilo
amministratore o simili,) altrimenti l’operazione
di connessione al Web non riesce; in questo caso è
possibile arrivare agli aggiornamenti, al di fuori del
DVD, digitando in Internet il seguente indirizzo:
I.Re.F.:
http://www.irefonline.it/websites/iref/home.nsf/wAll/
IDCW-775F45
e
Portale di Polizia Locale - Lombardia integrata:
http://10.223.0.1/
Opacimetro
pag. 41
Le pubblicazioni di I.Re.F.
Formazione
Ricerche
Le Collane I.Re.F. edite da FrancoAngeli
 Carla Castelli, Gabriele Codini, Rosanna Tommasi,
Assistenza Domiciliare a persone con Aids: un problema
aperto;
 Luigi
Regoliosi,
Un
approccio
formativo
alla
prevenzione;
 Mario Groppo, Giuseppe Scaratti, Manuela Tomisich,
L’educatore
professionale
nei
servizi
per
la
tossicodipendenza
 Istituto di Economia Sanitaria, Manuale di economia
sanitaria per non economisti;
 Carlo Mario Mozzanica, Rosi Granata, Carla Castelli,
(Dis)agio giovanile negli itinerari di community
care;
 Igor Salomone, Salute e prevenzione dell’Aids a scuola:
la cura della conoscenza;
 Giorgio Cerizza, Rosa Ronzio, Alcol, quando il limite
diventa risorsa;
 Marco Brunod, Franca Olivetti Manoukian, Costruire
servizi in psichiatria;
 Giuseppe Milanese, Disagio psichico e riabilitazione.
Tra servizio pubblico e privato sociale;
 Manuela Tomisich, Emanuela Confalonieri, Raccontare e
raccontarsi nei Centri socio-educativi;
 Fabrizio Cristalli, Piergiorgio Reggio, Polizia Locale:
organizzazione e formazione;
 Stefano Gheno, Rapporto col pubblico e qualità del
servizio. La comunicazione della Polizia Locale.
 Clemente Suardi, In-formazione Alzheimer. Alla ricerca di
nuove connessioni nella rete lombarda dei servizi alle
demenze.
 Aldo Piperno, Innovazioni finanziarie e organizzative
nei sistemi sanitari;
 Sisto Lombardo, Lavoro infiermeristico e qualità
dell’assistenza;
 Ennio Codini, Alberto Colombo, Alberto Fossati, Norme
per un’edilizia senza barriere;
 Franz Foti, Milano metropoli frammentata;
 Vittorio Cigoli, Tossicomania. Passaggi genera-zionali
e interventi di rete;
 Emanuele Ranci Ortigosa, Anna Rotondo, Assistenza ai
malati terminali in ospedale e a domicilio. Aspetti
relazionali, organizzativi formativi;
 Giuseppe Scaratti, Ornella Fusé, Anna Bertani, La
supervisione dell’educatore professionale;
 Massimo Bricocoli, Fabrizio Cristalli, Sicurezza
urbana, prossimità e territorio. Culture e pratiche
della Polizia Locale in Lombardia.
 Alberto Fossati, Testo Unico dell’edilizia. Commento
analitico alla prima parte della disciplina dell’attività
edilizia.
Le dispense I.Re.F. per la Polizia Locale
 Walter Colombini, La Polizia Commerciale, edizione
aggiornata 2005;
 Gianfranco Peletti, Marco Simighini, Le armi da fuoco
nell’attività della Polizia Locale. Manuale giuridico
e tecnico-operativo a uso dei corpi e dei servizi di
Polizia Municipale, 1999;
 Gianfranco Peletti, Tecniche operative e armi da
fuoco, 2004
 Marco Simighini, Giovanni De Tommaso, premessa di
Francesco Maisto, Polizia Giudiziaria per la Polizia
Locale, edizione aggiornata 2005;
 Igor Salomone, Antonio Pignatto, Costantina Regazzo,
(a cura di), Manuale di Educazione Stradale per la
Polizia Locale lombarda, 2004.
Le altre pubblicazioni
 Giuditta Pieti e Angelo Baronio, Giovani & pubblica
amministrazione: analisi e prospettive.
La Collana Quaderni di studio e documentazione
per la Polizia Locale
 Opacimetro. Linee guida per il controllo mediante
opacimetro dei gas di scarico dei veicoli aventi
massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate,
dotati di motore ad accensione spontanea – Diesel.
Milano, I.Re.F., 2007;
 Il controllo e la gestione sul territorio delle
popolazioni zingare. Un metodo operativo nell’esperienza
del Comando di Polizia Locale di Milano. A cura di
Maurizio Ghezzi, Liliana Mauri e Flavio Rosa; editor
Clemente Suardi. Milano, I.Re.F., 2008.
Strumenti
Istituto Regionale lombardo
di Formazione per l’amministrazione pubblica
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