Le innovazioni istituzionali in Europa e i vincoli alla politica
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Le innovazioni istituzionali in Europa e i vincoli alla politica
Convegno di presentazione del Rapporto di Previsione – aprile 2014 Le innovazioni istituzionali in Europa e i vincoli alla politica economica italiana Stefano Micossi Bologna, 16 aprile 2014 Le nuove regole europee di disciplina macroeconomica 2 Il coordinamento delle politiche economiche • In base al Trattato gli stati membri “attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione” (art. 120 TFUE) e “considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio” (art. 121 TFUE) • Si tratta di materie che non rientrano nelle competenze esclusive o condivise, eppure per esse si instaura ora una procedura legalmente vincolante tesa ad assicurare il rispetto degli impegni assunti attraverso gli orientamenti comuni delle politiche economiche 3 Policy guidelines e sorveglianza nel TFUE Articolo 121.2: “Il Consiglio [… sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo] adotta una raccomandazione che definisce gli indirizzi di massima per le politiche degli stati membri e dell’Unione.” Articolo 121.3: “Il Consiglio, sulla base di relazioni della Commissione, sorveglia l’evoluzione economica in ciascuno degli stati membri e nell’Unione …” Articolo 121.4: “Qualora si accerti che le politiche di uno stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima … e rischiano di compromettere il buon funzionamento dell’unione economica e monetaria, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo stato membro … Il Consiglio, su proposta della Commissione, … può rivolgere allo stato membro le necessarie raccomandazioni ... e decidere di renderle pubbliche.” 4 Procedura per deficit eccessivo (I) • Art. 126.1: “Gli stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi” • La procedura per deficit eccessivi (PDE) ha inizio con una decisione del Consiglio (art. 126.6) – su proposta della Commissione – quando in uno stato membro: – il rapporto disavanzo pubblico /PIL ha superato il 3%; – il rapporto tra debito pubblico/PIL ha superato il 60% e il rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente • Nel valutare il superamento di tali limiti, la Commissione tiene conto di tutti gli altri fattori significativi – differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e la posizione economica e di bilancio a medio termine – ex art. 126.3 5 Procedura per deficit eccessivo (II) • Quando il Consiglio decide che in uno stato membro esiste un disavanzo eccessivo, invia raccomandazioni allo stato membro in questione, il quale deve far cessare tale situazione entro un determinato periodo (art. 126.6) • Se lo stato non si conforma, il Consiglio può intimargli di prendere le misure volte alla riduzione del disavanzo e, se lo ritiene, può applicare sanzioni o ammende (tra cui invitare la BEI a riconsiderare la sua politica di prestiti, ex art. 126.9-11) • Quando il disavanzo eccessivo nello stato membro è stato corretto, il Consiglio abroga la PDE (art. 126.12) • Nell'adottare le decisioni o raccomandazioni, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione (art. 126.13) 6 Nuova forza alla sorveglianza delle politiche economiche • Le regole del Trattato sulla sorveglianza delle politiche economiche assumono forza vincolante con i pacchetti legislativi del Six-Pack e Two-Pack • Il semestre europeo obbliga i paesi membri a raccordare le decisioni di politica economica in funzione delle decisioni autunnali del Consiglio europeo sugli orientamenti comuni, con obblighi vincolanti da precisare nei piani nazionali di stabilità e convergenza e di riforma strutturale • Inoltre, sono stati aggiunti nuovi requisiti per le procedure di bilancio nazionali e la gestione degli istituti statistici nazionali • Enfasi sulla prevenzione degli squilibri: i programmi nazionali verranno valutati ex-ante e in corso di applicazione in funzione dell’effettiva capacità di realizzare gli obiettivi comuni 7 La sostanza della nuova governance economica • Si iscrivono tra le regole comuni i principi di una strategia integrata che copre: il consolidamento delle finanze pubbliche – la riforma del patto di stabilità e crescita con nuovi criteri operativi di riduzione dei debiti pubblici la prevenzione di squilibri economici ‘eccessivi’: le riforme strutturali – mercati del lavoro flessibili con allineamento delle retribuzioni alla produttività, investimenti in capitale umano e nuove tecnologie l’integrazione dei mercati – applicazione rigorosa della direttiva sui servizi alle professioni, alla distribuzione commerciale, alle concessioni e agli appalti pubblici 8 Patto di stabilità e crescita Preventive arm: vincoli sulla dinamica della spesa pubblica – tasso di crescita inferiore al tasso ‘prudente’ di crescita del PIL a medio termine; entrate straordinarie dovranno essere destinate alla riduzione del debito introduzione di sanzioni (deposito fruttifero) in caso di scostamento significativo dall’obiettivo di medio termine sul saldo strutturale nuovo principio di indipendenza degli istituti nazionali di statistica Corrective arm: criterio operativo per la valutazione del percorso di riduzione del debito verso il 60% del PIL: la ‘regola del ventesimo’ l'avvio di una procedura per disavanzo eccessivo terrà conto di vari fattori di contesto, tra i quali l’indebitamento del settore privato, lo stato dei sistemi di welfare e gli effetti dell’invecchiamento 9 Procedure nazionali di bilancio Vincoli normativi europei sui criteri contabili dei bilanci Poteri rafforzati di audit di Eurostat, a sua volta reso più indipendente (‘professional independence’) Per gli stati membri, criteri non vincolanti: • Requisiti minimi per i quadri statistici, i sistemi di previsione, i quadri di bilancio a medio termine e la copertura adeguata delle finanze pubbliche nazionali • Previsioni supplementari riguardanti le procedure di bilancio (‘dall’alto verso il basso’) e la presenza di organismi indipendenti di valutazione dei conti e delle politiche nazionali 10 Two Pack: Regolamento 472/2013 per il rafforzamento della sorveglianza degli stati euro in difficoltà finanziaria • La sorveglianza viene esercitata in base a una decisione della Commissione, oppure automaticamente per gli SM che ricevono assistenza finanziaria a titolo precauzionale • Obbligo per lo SM di affrontare le cause di instabilità; periodiche missioni di verifica; rapporti trimestrali della Commissione al Parlamento e al Comitato economico e finanziario • Uno SM con capacità amministrative insufficienti deve richiedere assistenza tecnica alla Commissione (es. Task Force per la Grecia) • Sorveglianza post-programma finché lo SM non avrà rimborsato almeno il 75% dell’assistenza finanziaria ricevuta 11 The Two Pack: Regolamento (UE) No 473/2013 monitoraggio e valutazione dei programmi di bilancio e la correzione dei disavanzi eccessivi degli stati euro • • • • Obbligo di costituzione negli stati membri di enti indipendenti che vigilano sull'osservanza delle regole di bilancio Il documento programmatico di bilancio deve essere inviato entro il 15 ottobre alla Commissione e, in caso questa accerti l’inosservanza degli obblighi definiti nel PSC, incorporarne le osservazioni prima dell’adozione La Commissione può inviare un parere allo SM, che verrà esaminato dall’Eurogruppo Per gli SM in procedura per deficit eccessivo, nuovo sistema di monitoraggio per assicurare tempestiva e duratura correzione 12 Il Fiscal Compact • • • • Introduzione negli ordinamenti nazionali di regole ‘rafforzate’ (preferibilmente costituzionali) che impongono il bilancio in pareggio o in attivo nel medio termine, consentendo deviazioni solo per eventi eccezionali; con meccanismi di correzione automatica degli squilibri Riduzione allo 0,5% della nozione di ‘pareggio’ strutturale (1% quando il rapporto debito/PIL è inferiore al 60%) e impegno a rispettare la ‘regola del ventesimo’ La Corte di giustizia verificherà sulla corretta trasposizione negli ordinamenti nazionali dei principi sul bilancio Per rispettare la regola del ventesimo non è necessario ridurre il valore nominale del debito: in condizioni di crescita “normale”, vicina al 3 % nominale, è sufficiente mantenere il pareggio strutturale del bilancio 13 Prevenzione degli squilibri macroeconomici Ogni anno la Commissione valuta lo stato delle economie e i rischi di squilibri ‘eccessivi’ negli stati membri, sulla base di indicatori economici (scoreboard); rapporto della Commissione al Consiglio che deve discuterne; obblighi potenzialmente più ‘simmetrici’ Indicatori di riferimento nello ‘scoreboard’: saldi correnti, posizione netta sull’estero, quota delle esportazioni mondiali, CLUP nominale, tasso reale di cambio e di disoccupazione, debito del settore privato, credito del settore privato (flussi), quotazioni immobiliari, debito pubblico La Commissione può avviare una in-depth review per gli stati considerati a rischio; se gli squilibri appaiono ‘eccessivi’ il Consiglio avvia una formale procedura per squilibri eccessivi Procedura sanzionatoria meno vincolante 14 I nuovi poteri della Commissione europea La constatazione di deviazioni significative dagli obiettivi di bilancio (early warning) o dell’emergere di squilibri macroeconomici (in-depth review) sarà avviata dalla Commissione autonomamente, senza autorizzazione del Consiglio Poteri autonomi di proposta formale per le decisioni del Consiglio che dichiarano l’esistenza di un deficit eccessivo (art. 126.6 TFUE) I programmi ESM saranno monitorati dalla Commissione con BCE e FMI La Commissione potrà avviare delle indagini in caso di indicazioni sull’esistenza di manipolazioni delle statistiche da parte di uno SM, possibili sanzioni Tutte le decisioni del Consiglio verranno prese sulla base di raccomandazioni della Commissione, che potranno essere respinte dal Consiglio solo a maggioranza qualificata (non vale per le sanzioni correttive della PDE) 15 Clausole di flessibilità • Possibilità di deviazione dall’obiettivo di medio termine: 1) in “circostanze eccezionali” come “eventi inconsueti non soggetti al controllo” dello Stato oppure “periodi di grave recessione economica“ 2) Clausola di flessibilità per gli investimenti (Consiglio europeo dicembre 2012 e marzo 2013) e lettera di Rehn al governo italiano (estate 2013), caso per caso e “fin che dura la crisi”, entro il limite invalicabile del 3% del PIL – politicamente costosa 3) Flessibilità nel ritmo di riduzione del debito/PIL è consentita dalla parte correttiva del PSC, in base a varietà di fattori e impegno nelle riforme • Secondo la nostra legge rafforzata di bilancio, per discostarsi dall’obiettivo programmatico, il Governo dovrà richiedere l’autorizzazione al Parlamento 16 I vincoli alla politica economica italiana 17 I vincoli di finanza pubblica per l’Italia • L’Italia è in violazione del vincolo di riduzione annua del disavanzo strutturale del bilancio pubblico (0,5%) • La realizzazione del pareggio strutturale è stata già spostata due volte in avanti: il governo Monti l’aveva fissata al 2013, il governo Letta al 2015, ora con Renzi siamo arrivati al 2016 • La regola europea sul debito pubblico sarà applicata all’Italia per la prima volta nel 2016; con crescita nominale al di sotto del 3 percento, esigenza di nuove manovre correttive; richiesta di flessibilità (?) • Tuttavia, già nell’autunno scorso la mancata riduzione del rapporto debito/PIL fu utilizzata, in base al patto di stabilità, per negare l’attivazione della clausola di flessibilità degli investimenti 18 Valutazioni sull’Italia (MIP marzo 2014) L’Italia è stata giudicata in stato di excessive imbalances, con riferimento alle seguenti variabili: • Debito pubblico elevato e competitività debole, entrambi dovuti alla scarsa crescita della produttività; l’aggiustamento del saldo strutturale di bilancio nel 2014 potrebbe risultare insufficiente • La crisi erode la resilienza del settore bancario e la sua capacità di sostegno alla ripresa • La perdita di competitività discende dal persistente disallineamento tra salari e produttività, elevato cuneo fiscale, struttura labour intensive delle esportazioni, quota elevata di PMI; la rigidità del sistema impedisce gli aggiustamenti sul mercato dei lavoro e dei prodotti • Inefficienze della PA e del sistema giudiziario, elevati livelli di corruzione e di evasione fiscale • Importanti lacune in termini di capitale umano 19 The way forward a livello europeo 20 Tre pilastri di una ricostruita azione comune I. Forte impegno da parte di tutti gli stati membri verso le riforme strutturali, con il sostegno dei Contrattual Arrangements (ora Partnership for Growth) II. Accelerazione dell’Unione bancaria per ridurre la frammentazione finanziaria e spezzare il legame tra banche e debiti sovrani, in particolare con la mutualizzazione del SRF e la creazione di adeguati sostegni finanziari e backstop fiscale III. Misure per rafforzare gli investimenti a livello europeo e nazionali attraverso: (i) il completamento del mercato interno (energia, trasporti, comunicazioni, servizi); (ii) l’utilizzo più esteso degli strumenti comunitari di finanziamento per gli investimenti infrastrutturali, la ricerca, altro (?); (iii) il miglioramento dell’accesso al credito per le PMI e lo sviluppo di un vero mercato dei capitali europeo (BCE, regolamentazione) 21 La politica monetaria: un ruolo centrale • La politica monetaria in questa fase deve essere più aggressivamente espansiva (quantitative easing) • Innalzando l’inflazione aumenta lo spazio per aggiustare le posizioni competitive, il cambio eccessivamente elevato dell’euro può scendere (cf grafico) • Le parole – “whatever it takes” – questa volta non basteranno; servono atti concreti per accrescere la liquidità, fare scendere i tassi a lungo termine (che per ora scendono già da soli) e interventi per rivitalizzare il credito, ad esempio liquidity for lending come nel Regno Unito • Ma il vincolo politico della sfiducia, il timore del moral hazard, limita la potenza di fuoco: la BCE dovrà comperare solo titoli tedeschi? O solo titoli privati (ma il problema di azzardo morale non si aggrava?) ... 22 Il tasso di cambio euro/US$ è troppo elevato (dati mensile, fine periodo) Fonte: ECB 23