Benefici fiscali sul gasolio per il settore del trasporto

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Benefici fiscali sul gasolio per il settore del trasporto
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IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
pratica professionale
Benefici fiscali sul gasolio
per il settore del trasporto
di Sara Agostini – Consulente Unione nazionale cooperative italiane
in breve
tuati tra il 1° gennaio e
il 31 dicembre 2009,
Argomento – L’Agenzia delle dogane, con la circ. n. 30859 del 19 marzo 2010, fornisce
l’entità del beneficio richiarimenti di grande interesse in merito ai benefici fiscali applicabili per il consumo di
gasolio nell’anno 2009 per uso autotrazione nel settore del trasporto.
conoscibile è pari a €
19,78609 per mille litri.
Soggetti agevolati – I sogQUADRO NORMATIVO
getti beneficiari dell’agein neretto sono evidenziati i provvedimenti on-line
www.informatore.ilsole24ore.com
volazione sul gasolio so• Agenzia delle dogane, circ. n. 30859, 19.3.2010 • Legge 244, 24.12.2007 • Agenzia delle entrate,
no:
ris. n. 9, 3.4.2008.
a. gli esercenti l’attività
di autotrasporto merci
L’Agenzia delle dogane ha emanato l’importante circ. con veicolo di massa massima complessiva pari o sun. 30859 del 19 marzo 2010 per permettere a coloro periore a 7,5 tonnellate;
che utilizzano il gasolio per autotrazione nel settore b. gli Enti pubblici e le imprese pubbliche locali
del trasporto, con riferimento ai consumi effettuati nel esercenti l’attività di trasporto di cui al D.Lgs.
corso dell’anno 2009, di usufruire dei benefici fiscali 422/1997 e relative leggi regionali in materia;
previsti dalla legge e di ottenere i rimborsi degli in- c. le imprese esercenti autoservizi di competenza stacrementi dell’aliquota d’accisa disposti dalla norma- tale, regionale e locale, di cui alla legge 1822/1939,
tiva vigente (tabella 1).
al reg. CEE n. 684/1992 del Consiglio, e al D.Lgs.
Gli incrementi dell’accisa, da € 413,00 per mille li- 422/1997;
tri di prodotto, sono aumentati fino a € 423,00 e, d. gli Enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a
pertanto, con riferimento ai consumi di gasolio effet- fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
@
Tabella 1
Normativa
Testo
Incremento di aliquota
D.L. 16/2005,
art. 1, comma 9,
G.U. 43/05
L’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’allegato I
del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
D.Lgs. 504, 26.10.1995 e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a € 564 e a € 413,00 per mille litri (…)
€ 9,78609 per mille litri
di prodotto
D.L. 262, 3.10.2006,
art. 2, comma 57,
G.U. 277/06
L’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I
citato nel comma 56, è aumentata a € 416,00 per mille litri di prodotto.
€ 3,00 per mille litri di
prodotto
D.Lgs. 26, 2.2.2007,
art. 6, G.U. 68/07
L’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I del
Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs.
504, 26.10.1995, e successive modificazioni, è aumentata a € 423,00 per
mille litri di prodotto.
€ 7,00 per mille litri di
prodotto
TOTALE
€ 19,78609 per mille
litri di prodotto
N° 17 – 26 aprile 2010
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riquadro 1
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Se, infine, a colui che viene ammesso ai benefici per il
settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni non
conformi alla realtà, si rende applicabile il contenuto
dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 che stabilisce testualmente: «Fermo restando quanto previsto dall’art. 76,
qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera».
La dir. n. 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre
2003 definisce il “gasolio commerciale” quello utilizzato, tra l’altro, per “il trasporto di merci per conto
terzi o per conto proprio, effettuato con un autoveicolo a motore o un autoveicolo con rimorchio, adibito esclusivamente al trasporto di merci su strada, avente un peso a pieno carico massimo ammissibile pari o
superiore a 7,5 tonnellate”.
L’art. 18 della direttiva stabiliva, anche, che la Repubblica italiana poteva applicare, fino al 1° gennaio
2008, un peso a pieno carico massimo ammissibile
non inferiore a 3,5 tonnellate.
L’Agenzia delle dogane precisa che, dal momento
che l’Unione europea non si è pronunciata sulla richiesta di proroga avanzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, in conto proprio e in conto terzi, con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49
tonnellate, non possano usufruire del beneficio fiscale sul gasolio.
Gli esercenti l’attività di trasporto di persone, di cui
alle suddette lettere b., c. e d., possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione dichiarati
per la fruizione del beneficio fiscale, anche con la
scheda carburante; diversamente, coloro che svolgono attività di autotrasporto merci (lettera a.), devono comprovare i consumi unicamente con le fatture di acquisto.
Modalità di ottenimento del rimborso – Il rimborso fiscale degli importi previsti può avvenire con restituzione in denaro o utilizzazione in compensazione dell’importo del credito e può essere effettuato con apposita dichiarazione trasmessa dai soggetti beneficiari agli uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti entro il 30 giugno 2010.
Le imprese che scelgono la compensazione possono
usufruire del credito entro l’anno solare in cui il beneficio è sorto.
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L’art. 1, comma 53, della legge 244 del 24 dicembre 2007, ha fissato un limite annuale pari a €
250.000,00 per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese che vengono indicate nel “quadro RU” del modello di dichiarazione dei
redditi.
Se le agevolazioni superano il tetto annuale, vengono riportate in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive; inoltre, l’importo residuo viene compensato per
intero a partire dal terzo anno successivo a quello in
cui le eccedenze si sono generate (per esempio, dall’anno 2012 con riferimento alle eccedenze maturate nel 2009).
La ris. n. 9 del 3 aprile 2008 dell’Agenzia delle entrate ha, infine, chiarito che il limite di € 250.000,00
deve intendersi come “complessivo” rispetto all’utilizzo dei crediti riportati nel “quadro RU” e che le
compensazioni operate con la parte di crediti eccedente tale limite si considerano come non avvenute, con
tutte le conseguenze derivanti da compensazioni irritualmente effettuate.
Se le eccedenze di credito non vengono utilizzate in
compensazione entro la fine dell’anno 2010, deve
essere presentata agli uffici dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio, apposita domanda di
rimborso in denaro entro il 30 giugno 2011 (per
l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC e
IBAN).
Per fruire dell’agevolazione deve essere utilizzato nel
mod. F24 il codice tributo 6740.
Pare opportuno ricordare che chi rilascia dichiarazione mendaci, forma e fa uso di atti falsi in materia di
documentazione amministrativa secondo quanto indicato dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia (riquadro
1 e schema 1).
Software per le dichiarazioni – Al fine di essere ammessi al beneficio, sul sito dell’Agenzie delle dogane –
www.agenziadogane.it – è disponibile un software aggiornato per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni che verranno consegnate al competente Ufficio delle dogane.
Si precisa che, dal prossimo mese di aprile, sarà possibile anche l’inoltro per via telematica delle dichiarazioni.
N° 17 – 26 aprile 2010
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Schema 1
€ 250.000
Limite massimo utilizzazione
in compensazione annualità 2009
€ 300.000
Credito d’imposta
€ 50.000
Residuo credito d’imposta
Compensazione intero
importo residuo
ANNO 2009
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