regolamento per l`acquisizione di forniture, servizi e per l`esecuzione
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REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, SERVIZI E PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA Sommario PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI ...................................................................................................................... 2 1 FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE .................................................................................................. 2 2 PRINCIPI .................................................................................................................................................... 2 3 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA .......................................................................... 2 4 LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ............................................................................... 3 5 TIPOLOGIA DELLE SPESE ESEGUIBILI IN ECONOMIA ................................................................................ 3 5.1 Forniture e servizi ............................................................................................................................. 3 5.2 Lavori ................................................................................................................................................ 5 6 PROGRAMMAZIONE E PREVISIONE .......................................................................................................... 6 7 DETERMINAZIONE A CONTRARRE ............................................................................................................ 6 8 AFFIDAMENTI E GARANZIE ....................................................................................................................... 6 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ....................................................................................................... 7 10 ACCORDI QUADRO ................................................................................................................................... 8 11 COOPERATIVE SOCIALI ............................................................................................................................. 8 12 ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI E RELATIVI REQUISITI .............................................................. 8 13 PAGAMENTI .............................................................................................................................................. 9 14 RINVIO ...................................................................................................................................................... 9 PARTE II – FORNITURE E SERVIZI .......................................................................................................................... 9 15 SCELTA DEL CONTRAENTE ........................................................................................................................ 9 16 MODALITA’ DI STIPULA DEI CONTRATTI ................................................................................................. 11 17 ESECUZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI ....................................................................................... 12 18 VERIFICA DI CONFORMITA’ .................................................................................................................... 12 PARTE III – LAVORI .............................................................................................................................................. 13 19 SCELTA DEI CONTRAENTI........................................................................................................................ 13 0 20 COTTIMO FIDUCIARIO CON AFFIDAMENTO DIRETTO ............................................................................ 13 21 PROCEDURA DI CONSULTAZIONE........................................................................................................... 13 22 FORME DI CONTRATTO .......................................................................................................................... 14 23 REVISIONE PREZZI ................................................................................................................................... 15 24 LAVORI DI URGENZA ............................................................................................................................... 15 25 LAVORI DI SOMMA URGENZA ................................................................................................................ 15 26 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ............................................................................................... 16 PARTE III - DISPOSIZIONI SPECIALI PER INCARICHI PROFESSIONALI................................................................... 16 27 AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ....................................................................................... 16 28 SERVIZI TECNICI ...................................................................................................................................... 16 29 SERVIZI LEGALI E AMMINISTRATIVI ........................................................................................................ 17 1 PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI 1 FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento, disciplina il ricorso al sistema semplificato delle procedure per l'acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia, tenuto conto delle specifiche esigenze del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale (di seguito, per brevità, “il Consorzio”). 2. Il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii (di seguito, per brevità, "il Codice dei contratti pubblici” e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (di seguito, per brevità, “il , Regolamento di attuazione”) . 3. In presenza di contratti misti comprendenti servizi, lavori e/o forniture trova applicazione l'articolo 14 del Codice dei contratti pubblici. 2 PRINCIPI 1. Le procedure in economia sono utilizzate per assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire forniture, servizi e per eseguire lavori nei casi in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse. 2. Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, nel rispetto dei principi sul procedimento amministrativo. 3 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA 1. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante le seguenti procedure: a) amministrazione diretta: in cui le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento; restano salvi ed escluse le attività svolte in gestione diretta per esplicita competenza normativa e statutaria del Consorzio; b) cottimo fiduciario: in cui le acquisizioni avvengono mediante l'affidamento ad operatori economici o a persone terze; c) sistema misto, in parte in diretta amministrazione ed in parte per cottimo fiduciario. 2 2. Le forme della procedura devono comunque rispettare i principi di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti. 4 LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO 1. Il ricorso al sistema dell'economia è consentito, in via generale, fino ai seguenti importi, come previsti dall’Art.125 del Codice dei contratti pubblici: Euro 200.000,00 per quanto riguarda le forniture ed i servizi; Euro 200.000,00 per quanto riguarda i lavori (cottimo fiduciario) Euro 50.000,00 di spesa complessiva per i lavori in amministrazione diretta. 2. Resta salva l’applicazione del Regolamento della Regione Emilia – Romagna n. 44/2000 qualora il Consorzio agisca in qualità di soggetto attuatore della Regione Emilia – Romagna ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera b) della L.R. n. 22/2000. 3. Gli importi monetari di volta in volta determinati sono da intendersi riferiti al solo importo dei lavori, forniture e servizi, al netto degli oneri fiscali (IVA) e, ove previsto, di quelli previdenziali. 4. Nessuna spesa di importo superiore potrà essere frazionata artificiosamente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente Regolamento. 5. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi individuati dal Piano Annuale delle commesse e nel piano degli Investimenti, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile del procedimento. 5 TIPOLOGIA DELLE SPESE ESEGUIBILI IN ECONOMIA 1. Nel rispetto dei limiti indicati all'art. 4 del presente regolamento, possono eseguirsi in economia le spese relative ai seguenti lavori, forniture e servizi: 5.1 · Forniture e servizi: materiali di ordinario impiego, quali ad esempio: strumenti ed attrezzature di lavoro, ricambi e simili, materie ausiliarie per la produzione; · effetti di corredo per il personale; · materiali ed attrezzature antinfortunistiche; · cancelleria, stampati, materiali per disegno e fotocopie, lavori tipografici specifici, esecuzione di servizi fotografici, rilegatura libri e riviste, acquisto carta e materiali per fotocopiatrici; · strumenti, attrezzature e componenti necessari al regolare funzionamento degli impianti di sollevamento e delle idrovore (pompe, quadri elettrici, inverter, trasformatori, ecc. ) · arredi ed attrezzature d’impiego ordinario negli uffici; 3 · prodotti hardware, ivi compresi i componenti ed i pezzi di ricambio, e software; · mezzi di trasporto e relativi componenti e pezzi di ricambio; · mezzi d'opera e relativi componenti e pezzi di ricambio; · attrezzature ed impianti per la realizzazione di energia elettrica; · illuminazione, riscaldamento, acqua dei locali e simili; · spese postali, telegrafiche e per collegamento con banche dati; · acquisto di libri, riviste, giornali, e pubblicazioni di vario genere, anche via internet; · abbonamenti a periodici, anche via internet; · licenze software; · utilizzo di mezzi di comunicazione di massa (radio, tv, stampa, internet, ecc.) per attività di informazione; · spese di rappresentanza e per omaggi di rappresentanza; · farmaci e prodotti sanitari; · buoni pasto da erogare al personale consortile; · attrezzature, apparecchiature per rilievi, misurazioni, ricerche, ecc; · spese per consultazioni elettorali; · spese per l’acquisto di energia elettrica; · inserzioni di carattere obbligatorio e per avvisi o bandi sulla stampa periodica, bollettini e gazzette ufficiali; · oneri di riscaldamento e spese condominiali, non comprese nei canoni d’affitto; · canoni radiofonici e televisivi; · spese di telefonia fissa e mobile; · carte e valori bollati; · spese di registro e contrattuali; · assicurazioni per la copertura dei rischi ordinari dell’attività consortile e di quelli obbligatori per legge e servizi assicurativi in genere, ivi compresi i servizi di brokeraggio assicurativo; · gli studi ed i rilievi necessari alla compilazione dei progetti, · le attività di responsabile per la sicurezza e di coordinatore per la sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008; · trasporti, spedizioni, facchinaggi e noleggi; · pulizia e disinfezioni dei locali, derattizzazione, smaltimento rifiuti, trasloco e servizi analoghi · prestazioni di agenzie viaggio; 4 · noleggi di autovetture; · servizi informatici; · servizi finanziari, ivi compresa la gestione della cassa e la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali; · servizi di consulenza gestionale; · servizi relativi alla formazione e selezione del personale; · servizi tecnici, così come precisati al successivo art. 29; · servizi legali e amministrativi, così come precisati al successivo art. 30; · altri incarichi professionali; · nolo a freddo di attrezzature macchine per ufficio e mezzi d’opera; · servizio di manutenzione impianti di allarme e di sorveglianza di immobili consortili; · servizi di ristorazione, catering, ecc. · servizi per l’allestimento e per l’organizzazione di mostre, congressi e convegni; · servizi informativi, giornalistici e di stampa; · servizi di traduzione, dattilografia, ricerca, copiatura, interpretariato, catalogazione, legatoria, tipografia, stamperia, ecc.; · servizi di spedizione. 2. L'acquisizione in economia di forniture e servizi è, inoltre, consentita, indipendentemente dall'oggetto del servizio e della fornitura, ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, nei seguenti casi: risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto nel contratto; completamento delle prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del medesimo contratto; acquisizioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti allo scopo di scongiurare situazioni di pericolo per le persone e le cose ovvero per la salute pubblica nonché di danno al patrimonio del consorzio. 5.2 Lavori Interventi di manutenzione nei canali e corsi d’acqua, sugli argini e nelle zone ad essi adiacenti; gli interventi da eseguirsi sui versanti collinari o montani nonché sulla viabilità minore; 5 i lavori di manutenzione di opere e di impianti di bonifica idraulica, di bonifica montana e di irrigazione. interventi di manutenzione da eseguirsi su immobili di proprietà del Consorzio o del demanio in uso; Interventi di esplorazione, sondaggio o rilievo necessari alla redazione dei progetti Interventi che devono essere eseguiti d’ufficio con spese a carico dei contravventori del regolamento di polizia idraulica o irrigua; 3. Il Comitato Amministrativo potrà disporre, di volta in volta, con un proprio provvedimento generale a integrazione del presente regolamento, che altre spese ritenute indispensabili all’ordinario funzionamento del Consorzio, o per la quali si ravvisi l’urgenza di provvedere, vengano effettuate in economia, nel rispetto dei limiti fissati dall’art 4 del presente regolamento. 6 PROGRAMMAZIONE E PREVISIONE 1. Dopo l’approvazione del bilancio di previsione, il Comitato Amministrativo approva il Piano delle commesse indicando gli stanziamenti per i lavori, forniture e servizi in economia prevedibili, distinti dagli stanziamenti per i lavori non preventivabili, ed i relativi Responsabili del procedimento. 2. L’approvazione del Piano delle Commesse comporta altresì, relativamente alle forniture ed ai servizi ivi contemplati da acquisire con il sistema dell’economia, l’approvazione del progetto e la delibera a contrarre. 7 DETERMINAZIONE A CONTRARRE 1. Fermo quanto sopra previsto all’art. 6, comma 2, la delibera a contrarre è assunta dal Comitato Amministrativo. Per importi fino a € 50.000,00 la delibera a contrarre può essere assunta anche dal Presidente. 1. Su proposta del RUP, la delibera a contrarre può disporre di prevedere che le imprese offerenti presentino la garanzia provvisoria, altrimenti non richiesta. 8 AFFIDAMENTI E GARANZIE 1. Gli affidamenti di lavori, forniture e servizi in economia sono disposti dal Comitato Amministrativo. Gli affidamenti fino a € 10.000,00 possono essere disposti dal Presidente. Gli affidamenti fino a € 5.000,00 possono essere disposti dal Direttore. Gli affidamenti fino a € 2.000,00 possono essere disposti dal Responsabile del procedimento. 6 2. Su proposta del RUP, in fase di affidamento si può disporre di esentare le imprese aggiudicatarie dalla presentazione della cauzione definiva qualora in possesso di una polizza sulla responsabilità civile con massimali adeguati. 3. I soggetti affidatari di lavori o di forniture e posa in opera possono essere esonerati, su proposta Responsabile di cui all'articolo 9 dalla costituzione della copertura assicurativa di cui all'articolo 129 del Codice per tutti gli affidamenti in economia a condizione che siano, comunque, muniti di polizza generica di responsabilità civile con appendice alla stessa per la copertura dei rischi propri di ogni specifico affidamento. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 1. Per ogni singola acquisizione di forniture e servizi e per la realizzazione di ogni lavoro da eseguire in economia il Consorzio nomina un Responsabile del Procedimento con il compito di vigilare sulla corretta osservanza della normativa di legge e del presente regolamento nonché sulla esecuzione delle procedure di affidamento e sulla corretta esecuzione dei contratti. 2. Al RUP competono le funzioni e i compiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 272 e 273 e dagli articoli 9 e 10 del Regolamento di attuazione i. 3. Per quanto riguarda i lavori ed i servizi di ingegneria e di architettura il Responsabile del Procedimento deve essere un tecnico, per le forniture e gli altri tipi di servizi il Responsabile del Procedimento deve possedere un titolo di studio o di competenze professionali adeguati ai compiti per cui è nominato. 4. Il Consorzio, nel caso in cui il proprio organico presenti carenze o in esso non sia compreso un soggetto in possesso delle specifiche professionalità necessarie per svolgere i compiti del responsabile del procedimento per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'esecuzione di lavori, provvede, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, a supportare l'attività del responsabile del procedimento mediante l'affidamento di incarichi di servizio a soggetti aventi specifiche competenze tecnico- amministrative, organizzative e legali, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa. 5. Ove il Responsabile del procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al soggetto che ha promosso la richiesta di autorizzazione di spesa o che, comunque, è tenuto a provvedere all'intervento ed è responsabile dell'esecuzione del contratto. 7 10 ACCORDI QUADRO 1. Nel caso necessità di lavori, servizi e forniture certi solo nella tipologia potranno essere stipulati accordi quadro in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo per interventi non predeterminati nel numero. 2. Una volta stipulato il contratto nelle forme previste dal presente Regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta secondo le necessità operative del Consorzio e con le modalità stabilite dal contratto medesimo o con semplice ordinazione che deve recare: a) l'oggetto della singola ordinazione nell'ambito dell’accordo quadro; b) le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvii ad altri documenti contrattuali; c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione; d) ogni altro elemento previsto che non sia già determinato contrattualmente 3. Nel caso di accordi quadro stipulati per un importo inferiore ai limiti stabiliti dal presente Regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile del procedimento autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura economica, per un importo che, comunque, non può essere superiore, incrementato dell'importo contrattuale dell'affidamento iniziale, ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento 11 COOPERATIVE SOCIALI 1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia, i soggetti affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività industriali, commerciali o di servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1 della legge citata. 2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991. 12 ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI E RELATIVI REQUISITI 1. Ad esclusione dei requisiti relativi alla regolarità contributiva, ed a quella fiscale nonché a quelli riguardanti la lotta alla criminalità organizzata, che debbono essere comprovati mediante apposita certificazione, gli altri requisiti di legge che le imprese devono possedere per l’affidamento di lavori, forniture e servizi possono essere attestati anche mediante 8 dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n.445. 2. Nel caso il Consorzio predisponga, per determinate categorie di lavorazioni, o di forniture e servizi, elenchi di operatori economici a cui richiedere le offerte, ai sensi dell’art. 125, commi 8 e 11 del Codice dei contratti pubblici Codice dei contratti pubblici, l’inserimento negli elenchi è subordinato alla presentazione di apposita documentazione (certificazioni o dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) attestante il possesso dei requisiti di cui agli Artt. 38, 39 e 40 del Codice dei contratti pubblici Codice dei contratti pubblici e del Regolamento di attuazione. Al fine di mantenere l’iscrizione in tali elenchi, le imprese dovranno inviare tale documentazione entro il 31 gennaio di ogni anno. In corso di anno sarà onere dei soggetti iscritti nell’elenco comunicare le variazioni rispetto a quanto previamente dichiarato. 3. Nelle consultazioni di operatori economici, previste dall’art. 125, commi 8 e 11 del Codice dei contratti pubblici Codice dei contratti pubblici, riguardanti operatori iscritti negli appositi elenchi ivi previsti, il Consorzio non chiederà, in sede di consultazione, alcuna attestazione riguardante il possesso dei requisiti di cui agli Artt. 38, 39, 40, 41 e 42 del Codice dei contratti pubblici e 9 del Regolamento di attuazione . 13 PAGAMENTI 1. I pagamenti di forniture e servizi sono disposti nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 231/02 e ss.mm.ii. 2. I pagamenti dei lavori sono disposti: per gli stati d’avanzamento lavori entro 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento; per la liquidazione della rata di saldo entro il tempo riportato nello schema di contratto e capitolato speciale d’appalto, e comunque entro un tempo non superiore a 90 giorni dalla sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione. 14 RINVIO 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di lavori pubblici, forniture e servizi. PARTE II – FORNITURE E SERVIZI 15 SCELTA DEL CONTRAENTE 1. Per la scelta dei contraente con il sistema dell’economia per forniture e servizi in economia si fa riferimento all'articolo 125 del Codice dei contratti pubblici e agli articoli 329-338 del Regolamento di attuazione. 9 2. Prima di porre in essere le procedure previste per le acquisizioni di forniture e di servizi in economia, il responsabile del procedimento dovrà valutare se il bene o servizio oggetto di acquisizione sia disponibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero sul mercato elettronico realizzato dalla centrale di committenza regionale di riferimento. Tale valutazione potrà portare all’affidamento o, di converso, essere parte della ricerca di mercato svolta dal Responsabile Unico del Procedimento. 3. Qualora il Responsabile del procedimento non riscontri la presenza sul mercato elettronico del bene o servizio o ritenga non opportuno accedere a questo sistema, attiva l'affidamento ad idonea impresa con procedura negoziata le forniture e dei servizi compresi nelle tipologie indicate all'art. 5, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dall'art. 4, secondo le seguenti modalità: per servizi e forniture di importo da € 40.000 a € 200.000,00 da eseguirsi mediante procedura negoziata, l’affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati dal Responsabile del Unico Procedimento sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici tenuti dal Consorzio; per forniture e servizi fino ad un importo di € 40.000, su proposta del Responsabile del Unico Procedimento si può procedere tanto previa consultazione di operatori economici, s individuati dal Responsabile del Unico Procedimento sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici tenuti dal Consorzio, quanto anche mediante affidamento diretto ad un’impresa scelta dal RUP. 4. In tutti i casi in cui l’affidamento deve essere preceduto da una consultazione di almeno cinque operatori economici il Consorzio vi provvederà, in base alle indicazioni del Responsabile del procedimento, con le seguenti modalità: a) mediante richieste di offerta da inviare al Consorzio in busta chiusa seguendo le regole della lettera di invito predisposta; b) mediante presentazione delle offerte tramite posta elettronica, nel rispetto dell’obbligo dell’integrità dei dati e della riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione nonché del divieto di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione, come previsto dall’art. 77, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. La richiesta di offerta deve essere inviata alla casella di posta elettronica certificata del fornitore; 10 c) facendo ricorso a procedure previste dal sistema del mercato elettronico della pubblica amministrazione per acquisire le offerte utilizzando le procedure di Richiesta di Offerta (RDO) previste dal sistema, individuando e descrivendo i beni / servizi oggetto della RDO e selezionando i fornitori qualificati ai quali inviare la RDO. d) per importi fino a 10.000 € le offerte possono essere ottenute anche tramite indagini sui siti internet riferiti a siti di commercio elettronico o di vendite on line o mediante l’acquisizione di preventivi da parte di ditte di settore 5. La richiesta di offerta dovrà indicare: a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’IVA; b) le garanzie eventualmente richieste all’affidatario del contratto; c) il termine di presentazione delle offerte; d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; f) il criterio di aggiudicazione prescelto; g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; h) l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida; i) la misura delle penali; j) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; k) l’indicazione dei termini di pagamento; l) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti. 16 MODALITA’ DI STIPULA DEI CONTRATTI 1. Per i contratti di fornitura e servizi con un corrispettivo inferiore a 2.000,00 Euro, non vengono fissati requisiti di forma, ferma la forma scritta 2. La forma del contratto per le acquisizioni di importo superiore a € 2.000,00 viene stabilita di volta in volta in relazione alla natura e all'entità degli stessi, in uno dei seguenti modi: 11 a) mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile, con la quale si dispone l'ordinazione della fornitura e/o del servizio e si riportano le condizioni della fornitura e della prestazione; b) mediante stipula di contratto o disciplinare di incarico per scrittura privata. 3. Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve riportare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. l'impegno del fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale il Consorzio effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico e l'assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell'esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché la previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengono svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 4. Tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti, nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti interessati all'acquisizione delle forniture e dei servizi. 5. Gli ordini o i contratti per importi superiori a 1.500 €. devono riportare inoltre il codice identificativo gara "CIG" registrato al Sistema informativo di monitoraggio dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici e, ove previsto, il codice unico di progetto "CUP. 6. Agli ordini o ai contratti deve essere allegato il DUVRI, fatti salvi i casi di esenzione o di oggettiva assenza di rischi interferenziali. 17 ESECUZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI 1. L'esecuzione delle forniture e dei servizi avviene sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento o del direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato. 2. In caso di ritardo o inadempimento anche parziale imputabile all'appaltatore, il dirigente competente, su segnalazione del responsabile del procedimento o del direttore dell'esecuzione ove nominato, applica le penali previste nel contratto. Inoltre, dopo formale ingiunzione, a mezzo posta elettronica certificata, fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, il dirigente ha facoltà di risolvere il contratto fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo e affidare la fornitura o il servizio direttamente ad altra ditta . 18 VERIFICA DI CONFORMITA’ 1. Per le forniture e i servizi acquisiti in economia la verifica di conformità può essere attestata in forma semplificata dal responsabile del procedimento, o dal direttore dell'esecuzione del 12 contratto, ove nominato, mediante apposizione di nulla osta al pagamento sul documento fiscale emesso dal fornitore, in analogia a quanto previsto per i lavori in economia dall’art. 210, comma 2, del D.p.r. n. 207/2010. PARTE III – LAVORI 19 SCELTA DEI CONTRAENTI 1. La scelta dei contraenti dei lavori da eseguirsi in economia per cottimo fiduciario deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art. 125 del Codice dei Contratti pubblici. 2. Per i lavori eseguiti per cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento consulta almeno cinque imprese, se sussistono in tale numero soggetti idonei per l'esecuzione dell'intervento. 3. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sono individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici, periodicamente aggiornati, mediante una procedura adeguatamente pubblicizzata, ai sensi dell'articolo 125, commi 11 e 12, del Codice dei contratti pubblici. 20 COTTIMO FIDUCIARIO CON AFFIDAMENTO DIRETTO 1. Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00, si può procedere anche in affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 125, comma 8, del Codice dei contratti pubblici. 2. Si può, altresì, prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi, trattando direttamente con un unico operatore economico, nei seguenti casi: a) quando vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro in relazione a caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale in relazione all'entità dell'intervento; b) in caso di interventi connessi a impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o della pubblica incolumità. 3. Il Consorzio può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario. 21 PROCEDURA DI CONSULTAZIONE 1. In tutti i casi in cui l’affidamento deve essere preceduto da una consultazione di almeno cinque operatori economici il Consorzio vi provvederà, in base alle indicazioni del Responsabile del procedimento, con le seguenti modalità: a) mediante richieste di offerta da inviare al Consorzio in busta chiusa seguendo le regole della lettera di invito predisposta; b) mediante presentazione delle offerte tramite posta elettronica, nel rispetto dell’obbligo dell’integrità dei dati e della riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione nonché del divieto di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di 13 partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione, come previsto dall’art. 77, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. La richiesta di offerta deve essere inviata alla casella di posta elettronica certificata del fornitore; c) per importi fino a 10.000 € le offerte possono essere inviate anche via fax nel rispetto dell’obbligo dell’integrità dei dati e della riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione nonché del divieto di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione, come previsto dall’art. 77, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. La richiesta di offerta deve essere inviata al numero di fax dell’Ufficio Protocollo del Consorzio. 2. Su proposta del responsabile del procedimento, nel caso sia stata presentata una sola offerta valida, il Consorzio può dare corso all'aggiudicazione dei lavori qualora ritenga l'offerta vantaggiosa e congrua con quanto richiesto e nella lettera invito non sia stata esclusa tale possibilità. 3. Trattandosi di gara meramente informale nel caso di affidamento di lavori con il criterio del prezzo più basso, non si applica il meccanismo della esclusione automatica delle offerte. Il responsabile del procedimento comunque, valutare la congruità dell’offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa. 22 FORME DI CONTRATTO 1. La forma del contratto per esecuzione di lavori a cottimo fiduciario viene stabilita di volta in volta nell'atto di affidamento dell'intervento, tenuto conto della tipologia dei lavori, dell'entità e della qualità degli stessi in una delle sotto riportate forme: scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile, con la quale si dispone l'ordinazione dei lavori e si riportano le condizioni evidenziate nella lettera invito; capitolato speciale d'appalto e disciplinare tecnico, sottoscritti tra le parti; contratto per scrittura privata. 2. lI contratto, in qualsiasi forma adottato, deve, tra l'altro, riportare: a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni; b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo; c) le condizioni di esecuzione; d) il termine di ultimazione dei lavori; e) le modalità di pagamento; 14 f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista; g) le eventuali garanzie dell’esecutore. 3. Inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., il contratto dovrà contenere: h) l'impegno del fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale la Consorzio effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico, i) l'assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell'esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché la previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengono svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; j) il codice identificativo gara "CIG" registrato al Sistema informativo di monitoraggio dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici e, ove previsto, il codice unico di progetto "CUP. 4. Tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti, nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti interessati all'esecuzione dei lavori. 23 REVISIONE PREZZI 1. E' esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. 24 LAVORI DI URGENZA 1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dallo stato di necessità e di urgenza, questa deve risultare da un apposito verbale, nel quale sono indicati i motivi, le cause e i lavori necessari. 2. Il verbale, predisposto dal responsabile del procedimento o dal tecnico all'uopo incaricato, deve essere corredato da una perizia estimativa per la copertura della spesa. Per lavori di urgenza di importo superiore a 40.000,00 euro tale verbale viene trasmesso dal responsabile del procedimento al Direttore per l’autorizzazione ad eseguire l’intervento. 25 LAVORI DI SOMMA URGENZA 1. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il responsabile del procedimento o il tecnico all'uopo incaricato provvedono alla redazione dei verbale, e all'immediata esecuzione dei lavori, entro il limite di euro 200.000, al netto degli oneri fiscali, 15 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico incaricato. 3. I prezzi delle prestazioni ordinate sono definiti consensualmente con l'affidatario. 4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Direttore per l'approvazione dei lavori e la copertura della spesa. 5. Qualora i lavori non conseguano l'approvazione, il responsabile del procedimento provvede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione degli oneri relativi agli interventi già eseguiti. 26 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 1. La regolare esecuzione dei lavori in economia interamente finanziati con fondi consortili può essere attestata dal direttore dei lavori mediante apposizione di apposito visto sulla fattura saldo, ai sensi dell’art. 210, comma 2, del D.p.r. n. 207/2010 . PARTE III - DISPOSIZIONI SPECIALI PER INCARICHI PROFESSIONALI 27 AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI 1. Per incarico professionale si intende l’affidamento di una prestazione svolta in modo autonomo nell’esercizio di arti e professioni. 2. Le prestazioni relative ai servizi tecnici o amministrativi sono di norma effettuate dal personale del Consorzio. 3. Nei casi di motivata necessità, dovuta alla carenza di organico di personale tecnico, a difficoltà a rispettare i tempi della programmazione o a svolgere le funzioni di istituto, alla speciale complessità di determinate attività o lavori, alla loro rilevanza architettonica o ambientale, alla necessità di predisporre progetti integrali che richiedono una pluralità di competenze, ecc., il Consorzio può ricorrere a qualificati soggetti esterni per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e statutari. 28 SERVIZI TECNICI 1. Per servizi tecnici si intendono: a. servizi di architettura e ingegneria, limitatamente alla progettazione, alla direzione lavori, al collaudo ed alle prestazioni tecniche connesse di cui all’art. 91 del Codice; b. le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’art. 112, commi 1 e 5 del Codice; 16 c. le attività di supporto al Responsabile del Procedimento di cui all’art. 10, comma 7 del Codice; d. le prestazioni connesse ai servizi di cui ai punti precedenti (es: prestazioni attinenti la geologia, l’agronomia, la documentazione catastale, ecc.); e. i servizi di urbanistica e paesaggistica; f. di consulente tecnico di parte; g. ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diverse da quelle di cui ai punti precedenti. 2. I seguenti servizi attinenti la progettazione e l’esecuzione di lavori pubblici il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262 del Regolamento di attuazione , sia inferiore a 40.000 euro, possono essere affidati a cottimo fiduciario con affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 267, comma 10, dello stesso Regolamento: progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; direzione lavori, attività tecnico amministrative connesse alla direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; collaudi; studi ed indagini varie (relazioni geologiche-geotecniche, studi e relazioni ambientalepaesaggistiche, calcoli strutturali, relazioni idrauliche ecc.). 3. Per corrispettivi uguali o superiori a 40.000 euro, al netto degli oneri fiscali, i suddetti servizi devono essere affidati con le procedure di cui all'articolo 91, del Codice dei contratti pubblici e del Titolo 11, della Parte III, del medesimo Codice. 29 SERVIZI LEGALI E AMMINISTRATIVI 1. Per servizi legali e amministrativi si intendono: legale di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del Codice; di natura tributaria, fiscale o contributiva; di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario; di rappresentanza e difesa in giudizio; prestazioni notarili; consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa; altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d’istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti; di selezione o di formazione del personale. 17 2. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall’atto di affidamento che devono recare l’importo stimato dei corrispettivi; nei casi di affidamento di servizio legale per il patrocinio in procedure contenziose, il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell’effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell’atto di affidamento. 18