Con il Contratto di Finanziamento Personale BBVA Finanzia eroga

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Con il Contratto di Finanziamento Personale BBVA Finanzia eroga
Foglio informativo n° 04 Aggiornamento n° 07 Data ultimo aggiornamento 01/04/2011
FOGLIO INFORMATIVO - Finanziamento Personale
ASSICURAZIONE CPI COMPLETO
ASSICURAZIONE SIAMO SERENI
Ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera C.I.C.R. del 04.03.2003
e successivo provvedimento di attuazione della Banca d’Italia del 29.07.2003
TIMBRO DEL SOGGETTO ABILITATO
Sezione I - INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO
Denominazione sociale
BBVA Finanzia S.p.A.
Sede Legale
Via Umberto Quintavalle 68 - 00173 Roma - Tel. 06.36772.111
Indirizzo telematico
www.bbvafinanzia.it
Capitale Sociale
€ 15 milioni i.v.
Riserve
come da ultimo bilancio approvato
Codice Fiscale/Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma
08099191002
R.E.A
1073319
Iscrizione Elenco Generale UIF
36047
Iscrizione Elenco Speciale Banca d’Italia ex art. 107 TUB
32976.3
Associata Assofin
Società soggetta alla Direzione e Coordinamento di Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
Sezione II - CARATTERISTICHE E RISCHI
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE
DI FINANZIAMENTO PERSONALE
1. Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica
Con il Contratto di Finanziamento Personale BBVA Finanzia eroga una somma di denaro
direttamente al cliente che si impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento a
tasso fisso, a rate costanti o variabili. Il Finanziamento Personale si concretizza attraverso
l’accredito sul conto corrente del Cliente o con altre modalità della somma richiesta in
quanto rientra nella categoria dei prestiti non finalizzati, cioè in quelle operazioni di
finanziamento non direttamente collegate all’acquisto di uno specifico bene o servizio. Le
rate vengono addebitate sul conto corrente del Cliente a partire dal mese successivo
all’erogazione del Finanziamento. In ogni caso la richiesta di Finanziamento è soggetta a
valutazione da parte di BBVA Finanzia che si riserva la facoltà di rifiutare l’erogazione del
Finanziamento.
2. Eventuali servizi accessori
Può ricorrere - su richiesta del Cliente - sotto forma di adesione o altra forma di stipula,
una polizza assicurativa, a copertura del rimborso del credito derivante dal Finanziamento
per rischi di decesso e invalidità totale e permanente, inabilità temporanea e totale al
lavoro, perdita involontaria d’impiego o malattia grave (Assicurazione CPI Completo),
nonché una polizza assicurativa a copertura del rischio infortuni che abbiano come
conseguenza la morte, una invalidità permanente o il ricovero in un Istituto di Cura
pubblico o privato e una polizza assicurativa per prestazioni di assistenza (Assicurazione
SIAMO SERENI).
3. Rischi relativi al Finanziamento Personale
Essendo il Finanziamento Personale a tasso fisso, esiste un generico rischio di tasso di
interesse, derivante dall’impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al
ribasso. Si possono, inoltre, manifestare rischi legati all’incremento di commissioni e/o
spese a carico del Cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari,
postali, ecc.
Sezione III - CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OPERAZIONE
TAN (Tasso Annuo Nominale)*
massimo 15%
TAEG-ISC (Tasso Annuo Effettivo Globale Indicatore Sintetico di Costo)*
massimo 16,145%
Prezzo del Finanziamento Personale
Commissione di estinzione anticipata
1% del capitale residuo, salvo i casi
previsti dalla legge in cui nessuna penale
può essere applicata
Spese di istruttoria
massimo € 300
Nella formula per il calcolo del TAEG-ISC gli intervalli di tempo sono espressi in 12 mesi identici di 365 gg
Spese di sollecito e gestione del recupero
complessivi
importo massimo non superiore al 25% del
totale degli importi scaduti e non corrisposti
* In ogni caso entro il Tasso Soglia come determinato ai sensi della legge n. 108/96 e successive modidifiche ed integrazioni, come indicato di seguito. Il TAEG-ISC sopra indicato è valido fino al 30.06.2011 Premio Assicurazione CPI COMPLETO
massimo 5,50% del capitale finanziato
(Importo richiesto + Spese d’istruttoria)
- opzionale
€ 0,5 a rata fino a € 2.500
€ 1 a rata fino a € 5.000
€ 2,5 a rata oltre € 5.000
Premio Assicurazione SIAMO SERENI
- opzionale
massimo € 1.100
Spese per incasso presso Filiali
€ 0 a rata
Interessi di mora per ritardato pagamento
Spese emissione ed invio comunicazioni
ed estratto conto del Finanziamento
€3
TAEG-ISC di Contratto più tre punti percentuali ed in ogni caso non superiore al tasso
soglia moratorio in vigore al momento della
conclusione del presente Contratto ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
Eventuali oneri fiscali
€ 14,62 quale imposta di bollo
Spese trasmissione copia documentazione
varia richiesta dal Cliente
€ 10
Spese presentazione RID
e Spese per incasso bollettino postale
Edizione 04/2011_v2
Spese conteggio Finanziamento residuo
€ 25
Penale di decadenza dal beneficio del termine massimo 8% del capitale residuo
Commissioni incasso e richiamo effetti
€ 10
Spese insoluto e ripresentazione RID
€5
Il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore, relativo all’operazione descritta in questo foglio Il Tasso Soglia costituisce il limite al di sopra del quale si configura il reato di usura. Il
informativo, è indicato nell’apposita tabella contenente i Tassi Effettivi Globali Medi alle Tasso Soglia è calcolato, ai sensi della legge n. 108/96, aumentando della metà il Tasso
operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione da parte del Ministero dell’Economia Effettivo Globale Medio.
e delle Finanze, pubblicizzata mediante l’inclusione all’interno di questo foglio informativo.
TEGM
(Tasso Effettivo Globale Medio)
10,93%
Tasso Soglia
16,395%
1/2
Foglio informativo n° 04 Aggiornamento n° 07 Data ultimo aggiornamento 01/04/2011
FOGLIO INFORMATIVO - Finanziamento Personale
ASSICURAZIONE CPI COMPLETO
ASSICURAZIONE SIAMO SERENI
Sezione IV - SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI
Art. 2) Conclusione del Contratto ed erogazione della somma
Il Contratto si conclude al momento in cui il richiedente (di seguito “Cliente”
o “Richiedente”) riceve conferma scritta dell’accettazione di BBVA Finanzia.
BBVA Finanzia erogherà il Finanziamento richiesto direttamente al Cliente
con la modalità scelta dallo stesso nel frontespizio del Contratto, nel termine
massimo di 30 giorni lavorativi dalla data di conclusione dello stesso. Una
volta effettuata l’erogazione la Richiesta di Finanziamento non potrà più
essere revocata.
misura pari al TAEG-ISC di Contratto più tre punti percentuali ed in ogni caso
non superiore al tasso soglia moratorio in vigore al momento della conclusione del presente Contratto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Inoltre,
ove vi sia stato un intervento da parte del personale di BBVA Finanzia e/o
soggetti esterni per il recupero dei pagamenti delle rate, il Cliente moroso
avrà l’obbligo di rimborsare i costi e le spese sostenuti, per un importo
massimo non superiore al 25% del totale degli importi scaduti e non
corrisposti. Le somme suindicate sono escluse dal calcolo del TAEG-ISC.
Art. 3) Obbligazioni del Cliente
Il Cliente si impegna a rimborsare mensilmente a BBVA Finanzia l’importo
finanziato secondo il piano di ammortamento finanziario convenuto.
Art. 14) Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto
Fermo restando quanto previsto all’art. 12, BBVA Finanzia avrà la facoltà di
dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione espressa
dal presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza preventiva messa in
mora o pronuncia giudiziale al riguardo, al verificarsi di una delle seguenti
circostanze:
a) mancato pagamento di almeno due rate del Finanziamento inteso che il
pagamento tardivo, successivo alla dichiarazione di decadenza, anche se
accettato, non rimette in termini il debitore;
b) mancata prestazione di garanzie promesse o diminuzione di quelle già date;
c) accertamento di protesti o azioni esecutive, cautelari o concorsuali nei
confronti del Cliente e/o del Coobbligato;
d) irreperibilità, stato di detenzione, decesso del Cliente e/o del Coobbligato;
e) la mancata osservanza degli obblighi contrattuali previsti dall’articolo (3)
OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE o (5) OBBLIGAZIONI DEL COOBBLIGATO o (9)
COMUNICAZIONI o (12) MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO o (15)
EVENTUALI GARANZIE o (16) ONERI E SPESE;
f) l’infedele dichiarazione circa i dati o le informazioni forniti da parte del
Cliente o del Coobbligato per l’ottenimento del Finanziamento o in esecuzione
degli obblighi contrattuali, e
g) il verificarsi, comunque, di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c..
In tutti i casi sopra menzionati il Cliente e/o i suoi aventi causa dovranno
provvedere a pagare in un’unica soluzione, entro 15 giorni dal ricevimento
della relativa comunicazione, quanto dovuto per le obbligazioni scadute ed
impagate, per il residuo capitale risultante dopo il pagamento degli insoluti,
nonchè una penale di importo massimo pari all’8% del capitale residuo, che si
intende qui espressamente pattuita e accettata. In caso di mancato pagamento delle somme di cui sopra e dalla scadenza del termine suddetto di 15 giorni,
decorreranno sull’intera quota insoluta in linea capitale interessi di mora nei
limiti precisati dall’art. 12. Inoltre, ove vi sia stato un intervento da parte del
personale di BBVA Finanzia e/o di soggetti esterni per il recupero dei
pagamenti delle rate, il Cliente moroso avrà l’obbligo di rimborsare i costi e le
spese sostenuti, per un importo massimo non superiore al 25% del totale
degli importi scaduti e non corrisposti. Qualora il Cliente abbia più
Finanziamenti in corso con BBVA Finanzia, la dichiarazione di decadenza dal
beneficio del termine o di risoluzione del Contratto emessa a fronte di un solo
rapporto potrà essere estesa anche alle altre operazioni in corso, ove i relativi
contratti dispongano anch’essi in tal senso. Il Cliente ed il Coobbligato
autorizzano sin d’ora BBVA Finanzia, senza alcun obbligo di preavviso od
osservanza di ulteriori formalità, ad azionare le garanzie di cui al successivo
art. 15 per il recupero dell’effettivo credito per capitale, interessi, penali e
spese.
Art. 6) Estinzione anticipata
Il Cliente ha diritto di esercitare in qualsiasi momento la facoltà di estinzione
anticipata del Finanziamento corrispondendo a BBVA Finanzia il capitale
residuo più gli interessi e gli oneri maturati fino al momento dell’estinzione
anticipata, nonchè una commissione di estinzione pari all’1% del capitale
residuo, salvo i casi previsti dalla legge in cui nessuna penale può essere
applicata.
Art. 9) Comunicazioni
Si intendono validamente effettuate tutte le Comunicazioni, comprese quelle
periodiche, inviate da BBVA Finanzia all’indirizzo reso noto dal Cliente nel
frontespizio del Contratto. Il Cliente acconsente a che le suddette
comunicazioni vengano effettuate anche mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza - “T.C.D.” - (ad esempio mediante l’utilizzo della posta
elettronica, S.M.S., telefax) con facoltà di richiedere la modifica della
“T.C.D.” eventualmente utilizzata.
Art. 10) Modifica delle Condizioni Contrattuali
Ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. 385/93 (c.d. Testo Unico Bancario) così
come modificato, da ultimo, dal D.lgs 141/2010, BBVA Finanzia ha la
facoltà di modificare unilateralmente, in presenza di un giustificato motivo,
le condizioni economiche e contrattuali (tranne quelle aventi ad oggetto i
tassi di interesse) previste dal Contratto. In tal caso verrà data al Cliente
idonea comunicazione, per iscritto o mediante altro supporto durevole
preventivamente accettato dal Cliente medesimo, con un preavviso
minimo di 2 (due) mesi. Le modifiche si intenderanno approvate ove il
Cliente non receda, senza spese, entro la data prevista per la loro
applicazione. In caso di recesso da parte del Cliente, quest’ultimo dovrà
saldare ogni suo debito nei confronti di BBVA Finanzia, con facoltà di
ottenere l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le
prescrizioni del presente articolo sono inefficaci se sfavorevoli per il
Cliente.
Art. 11) Pagamenti
Tutti i pagamenti devono essere effettuati a favore di BBVA Finanzia. I
pagamenti potranno essere effettuati, a scelta del Cliente, con una delle
seguenti modalità:
a) addebito diretto sul c/c del Cliente (R.I.D.), sottoscrivendo sul frontespizio
del Contratto l’apposita autorizzazione a favore di BBVA Finanzia;
b) versamento sul c/c postale di BBVA Finanzia utilizzando gli appositi
bollettini postali prestampati da BBVA Finanzia.
Sono a carico del Cliente le spese relative al mezzo di pagamento prescelto.
Indipendentemente dalla modalità di pagamento prescelta, il Cliente è tenuto
al puntuale adempimento delle scadenze contrattuali.
Art. 15) Eventuali garanzie
Ove richiesto da BBVA Finanzia, la concessione del Finanziamento potrà
essere subordinata:
a) al rilascio di effetti cambiari senza indicazione di scadenza, a firma del
Cliente e di eventuali avallanti, all’ordine di BBVA Finanzia, per l’importo
corrispondente al totale da rimborsare. In deroga a quanto stabilito dalla
Art. 12) Mancato o ritardato pagamento
legge cambiaria, detti effetti saranno presentabili all’incasso entro 5 (cinque)
In caso di ritardato, inesatto o mancato pagamento di ogni singola rata alla anni dalla data di emissione; l’effetto sarà distrutto trascorsi 6 mesi
scadenza convenuta, BBVA Finanzia addebiterà al Cliente, senza necessità di dall’estinzione del Finanziamento qualora il Cliente non ne richieda la
formale costituzione in mora, gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo in restituzione. In caso di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, il
Cliente e gli avallanti autorizzano sin da ora BBVA Finanzia, senza alcun
obbligo di preavviso ed osservanza di ulteriori formalità, a riempire ed
azionare gli effetti di cui sopra per il residuo capitale, interessi e spese
accessorie risultanti dalle scritture contabili di BBVA Finanzia;
b) alla prestazione di idonea fidejussione o altra garanzia reale.
Art. 16) Oneri e spese
Sono a carico del Cliente ogni onere fiscale, sia presente che futuro, relativo
al Contratto e le spese per gli eventuali titoli ed effetti insoluti. In particolare,
sono a carico del Cliente le spese per il rilascio delle garanzie (comprese le
iscrizioni e le cancellazioni di ipoteca) e le spese anche legali sostenute da
BBVA Finanzia per l’inadempimento del Cliente a seguito dell’intervenuta
risoluzione o decadenza dal beneficio del termine ai sensi del precedente
art. 14.
Art. 17) Cessione del Contratto o del Credito
BBVA Finanzia potrà liberamente cedere a terzi il Contratto o i diritti da essi
derivanti con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta ai sensi di
legge.
Art. 18) Foro competente
Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è esclusivamente
quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente se Consumatore, negli
altri casi è quello di Roma.
Art. 19) Diritto di Recesso ai sensi del D.Lgs. n.206/2005 (Codice del Consumo)
Nel caso in cui il Contratto di Finanziamento fosse negoziato fuori dai
locali commerciali ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. n. 206/2005, il Cliente
ha facoltà di recedere entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla
conclusione del Contratto medesimo a mezzo raccomandata A.R. da
inviare a BBVA Finanzia S.p.A., Via Umberto Quintavalle, 68 - 00173
Roma - Ufficio Contact Center. L’esercizio della facoltà di recesso
comporterà l’obbligo di restituire a BBVA Finanzia, in un’unica
soluzione e nel termine di 10 giorni di calendario dall’invio della
comunicazione di recesso, quanto ricevuto a titolo di finanziamento.
Sono a carico del cliente le spese dirette alla restituzione della somma.
Art. 20) Vendita a distanza
In caso di servizi finanziari commercializzati mediante tecniche di
comunicazione a distanza, ai sensi dell’art. 67 ter del D.Lgs. 6 settembre
2005, n. 206 (Codice del Consumo), il Cliente ha la facoltà di recedere dal
Contratto, senza penali e senza obbligo di indicarne la motivazione, entro
14 giorni dalla conclusione del medesimo, come meglio specificato
nell’apposita informativa resa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 206/2005.
Il Cliente, pertanto, dichiara espressamente di aver preso visione del
contenuto di tale informativa e di averne ricevuto copia prima della
conclusione del presente contratto.
Art. 21) Reclami del Cliente e ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario
Il Cliente può presentare reclamo a BBVA Finanzia inviando una lettera
all’attenzione di:
BBVA Finanzia S.p.A.
Ufficio Contact Center
Via Umberto Quintavalle, 68 – 00173 Roma.
In alternativa, il reclamo può essere presentato anche tramite fax al numero
06 23325662, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica:
[email protected] .
Il Cliente che non abbia ricevuto riscontro entro 30 giorni dalla ricezione del
reclamo da parte di BBVA Finanzia o che si ritenga insoddisfatto dell’esito
del reclamo stesso, prima di ricorrere al giudice, potrà adire l’Arbitro
Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF, il Cliente
potrà consultare l’apposita Guida allegata predisposta da Banca d’Italia, il
sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ovvero chiedere presso le Filiali della
Banca d’Italia.
LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL’OPERAZIONE
1. Decadenza dal beneficio del termine: a seguito di specifiche inadempienze contrattuali, BBVA Finanzia notifica al Cliente la richiesta
di estinzione immediata del suo debito, maggiorato di una somma, a
titolo di penale.
2. Erogazione: versamento dell’Importo richiesto a favore del Cliente.
Edizione 04/2011_v2
3. Estinzione anticipata: facoltà, per il Cliente, di estinguere anticipatamente il Finanziamento rispetto al termine concordato, dietro pagamento del capitale residuo, degli interessi e di una penale pari all’1%
del capitale residuo.
4. Garanzia: a fronte della concessione di un Finanziamento, BBVA
Finanzia può richiedere al debitore un valore su cui il creditore si può
rivalere in caso di insolvenza. Le garanzie possono essere reali (per
esempio pegno o ipoteca su un bene fisico, come una casa o automobile) o personali (come per esempio la firma di un coobbligato, una
fidejussione).
5. Insolvenza: mancato o ritardato rimborso a BBVA Finanzia di una o
più rate da parte del debitore.
6. Interessi di mora: penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal debitore al creditore in caso
di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso.
7. Piano di ammortamento: modello finanziario che riporta, per
un’operazione di finanziamento rateale, per ogni periodo di rimborso,
l’importo della rata dovuta, distinta tra quota capitale e quota interesse, il debito estinto ed il debito residuo.
8. Quota capitale: parte della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.
9. Quota interessi: parte della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.
10. Rata: importo mensile corrisposto dal Cliente composto da una
quota capitale ed una quota di interessi maturata.
11. TAEG-ISC (Tasso Annuo Effettivo Globale-Indicatore Sintetico di
Costo): indice del costo complessivo del finanziamento, espresso in
termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua.
Comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di
apertura pratica, spese di incasso delle rate e spese assicurative (l’inclusione di queste ultime due voci può essere opzionale).
12. TAN (Tasso Annuo Nominale): il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all’importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall’importo finanziato e dalla durata del Finanziamento, la quota interesse
che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla
quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del
TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese ed imposte.
13. TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio): media aritmetica dei tassi
sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non
bancari, corrette con riferimento alla variazione del valore medio del tasso
applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’eurosistema
(rilevato trimestralmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze ai sensi dell’ art. 2, commi 1 e 2 della legge 108/1996). I tassi
sono comprensivi di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e
spese, escluse quelle per imposte e tasse; non sono comprensivi della
commissione di massimo scoperto eventualmente applicata e degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.
2/2
Periodo di riferimento della rilevazione: 1° ottobre - 31 dicembre 2010
Applicazione dal 1° aprile fino al 30 giugno 2011
Apertura di credito in conto corrente
fino a 5.000
11,10
16,650
oltre 5.000
9,09
13,635
fino a 1.500
14,99
22,485
oltre 1.500
13,60
20,400
fino a 5.000
5,96
8,940
da 5.000 a 100.000
oltre 100.000
6,13
3,85
9,195
5,775
fino a 50.000
5,07
7,605
oltre 50.000
3,57
5,355
Crediti personali
10,93
16,395
Altri finanziamenti alle famiglie e alle
imprese
11,09
16,630
fino a 5.000
13,71
20,565
oltre 5.000
11,18
16,770
fino a 25.000
8,39
12,585
oltre 25.000
5,05
7,575
- a tasso fisso
5,31
7,965
- a tasso variabile
3,33
4,995
fino a 25.000
8,32
12,480
oltre 25.000
6,96
10,440
fino a 5.000
11,93
17,895
oltre 5.000
10,39
15,585
fino a 5.000
17,39
26,085
oltre 5.000
12,57
18,855
- a tasso fisso
4,68
7,020
- a tasso variabile
2,79
4,185
Scoperti senza affidamento
Anticipi e sconti commerciali
Factoring
Prestiti contro cessione del quinto dello
stipendio e della pensione
Leasing strumentale
Leasing immobiliare:
Leasing autoveicoli e aeronavale
Credito finalizzato all’acquisto rateale
Credito revolving
Mutui con garanzia ipotecaria:
AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL’ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI
DELLA METÀ.
(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.
Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010 e nelle Istruzioni applicative della Banca d’Italia pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009.

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