REGOLAMENTO COMUNALE DEI DIRITTI

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REGOLAMENTO COMUNALE DEI DIRITTI
Documento
3d
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO var. 2016
Allegato al Piano delle Regole
Progettista: DIRIGENTE
AREA PIANIFICAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO
Arch. Massimo Marzolla
PGT
“Regolamento dei diritti
edificatori del Comune di Bresso”
1
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
pag. 3
Art. 1 – Oggetto e riferimenti normativi
pag. 3
Art. 2 – Definizioni
pag. 3
TITOLO II
ALBO DEI DIRITTI EDIFICATORI, CERTIFICATO E
REGISTRO DELLE CESSIONI DEI DIRITTI EDIFICATORI
pag. 5
Art. 3 –
Origine dei diritti edificatori
pag. 5
Art. 4 –
Procedura
pag. 6
Art. 5 –
Pubblicazione
pag. 7
Art. 6 –
Rilascio del Certificato
pag. 8
Art. 7 –
Validità del Certificato attestante i diritti edificatori
pag. 9
Art. 8 –
Consultazione
pag. 9
Art. 9 –
Commerciabilità dei diritti edificatori
pag. 10
Art. 10 –
Obbligo di comunicazione al SUE
pag. 10
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11 –
Normativa di rinvio
pag. 11
Art. 12 –
Efficacia del regolamento
pag. 11
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto e riferimenti normativi
Ferma l’applicazione degli ordinari strumenti di pianificazione urbanistica,
e nel rispetto dei principi dettati dall’art. 11 della legge regionale lombarda 11
marzo 2005, n. 12, recante “Legge per il governo del territorio”, il
Regolamento dei diritti edificatori del Comune di Bresso detta le norme che
disciplinano la creazione e la commercializzazione dei diritti edificatori
nell’ambito del territorio comunale.
A tal fine, il Regolamento istituisce l’Albo ed il Registro dei diritti
edificatori, del quale stabilisce i fini e le modalità di gestione.
Art. 2 – Definizioni
Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:
a) Certificato attestante i diritti edificatori (Certificato): si tratta del
documento, rilasciato dall’Amministrazione attraverso lo Sportello Unico per
l’Edilizia, che comprova il possesso dei diritti edificatori in sede di atto
pubblico;
b) Diritti edificatori: costituiscono il bene, espresso in metri quadrati
(precisamente, secondo la nozione di “superficie lorda di pavimento – Slp”),
acquisibile e commerciabile a fini edificatori, nonché l’oggetto dello scambio
operato attraverso i Certificati sopra menzionati.
Per essi sono ravvisabili due “fasi”:
i) una fase detta “di decollo”, nella quale sono creati i Diritti
edificatori a partire dall’individuazione dell’area (detta, appunto, “di
decollo”) capace di esprimere una certa quantità di SLP edificabile,
che sarà possibile utilizzare in altre aree – dette “di atterraggio” – a
ciò deputate.
ii) una fase detta “di atterraggio”, durante la quale viene individuata
l’area su cui i Diritti edificatori acquisiti nella fase di decollo potranno,
per l’appunto, “atterrare”, vale a dire, essere utilizzati in termini di
edificazione propriamente detta;
c) Albo dei diritti edificatori: si intende per tale documento l’elenco dei
diritti edificatori commerciabili reso pubblico a seguito della verifica
della richiesta di quantificazione allo Sportello Unico per l’Edilizia
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d) Registro dei diritti edificatori: s’intende per tale il documento redatto
ai sensi dell’art. 11, comma 4, LR 12/2005, tenuto presso lo Sportello
Unico per l’Edilizia, e recante le cessioni dei diritti edificatori;
e) Sportello Unico per l’Edilizia (SUE): è l’ufficio a cui è attribuita la
competenza relativa alla tenuta dell’Albo e del Registro dei diritti
edificatori ed al rilascio dei Certificati attestanti i Diritti medesimi.
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TITOLO II
ALBO DEI DIRITTI EDIFICATORI, CERTIFICATO E REGISTRO DELLE
CESSIONI DEI DIRITTI EDIFICATORI
Art. 3 – Origine dei diritti edificatori
Per diritto edificatorio si intende la possibilità, determinata dallo
strumento urbanistico generale, di usufruire di una quota di Superficie lorda di
pavimento (Slp) calcolata ai sensi all’art. 4 del Documento tecnico normativo
del Piano delle Regole del PGT, al netto della eventuale Slp già edificata, che il
titolare ha il diritto di utilizzare direttamente o cedere per essere utilizzata in
altre aree del territorio comunale nelle forme e nei modi stabiliti dal PGT e
disciplinate dal presente regolamento.
Le diverse tipologie di diritti edificatori che possono generarsi all’interno del
PGT del Comune di Bresso sono le seguenti:
a) in cambio della cessione volontaria, a titolo gratuito in favore del
Comune di Bresso secondo le previsione del Piano di governo del
territorio (PGT), di aree di proprietà privata e destinate alla viabilità,
all’ampliamento ed alla creazione di nuovi spazi per il traffico e la
sosta dei veicoli, dei pedoni e dei ciclisti, alle attrezzature pubbliche
urbane non comprese in Piani o Programmi Attuativi, incluse quelle
interne al perimetro del Parco Nord Milano (previa certificazione, da
parte del soggetto competente, della eventuale necessità di loro
bonifica).
Le aree interessate da detta cessione perdono le potenzialità
edificatorie esercitabili in loco, ed acquistano un indice di premialità
quale “bonus” di Slp edificabile, determinato quale maggior valore
tra:
l’estensione dell’area stessa in ragione di 0,15 mq di Slp per
ogni mq di area ceduta;
la superficie lorda di pavimento, legittimamente autorizzata,
insistente su tale area.
Tale “bonus” potrà essere trasferito nei seguenti ambiti:
CRR Comparti di Ristrutturazione Urbanistica a destinazione
prevalentemente redisenziale (art. 21 del Piano delle Regole);
CNI Comparti di Nuovo Impianto (art. 22 del Piano delle Regole);
L’attribuzione delle premialità volumetriche in termini di Slp edificabile
in capo ad aree espressamente individuate e le conseguenti cessioni di
aree al Comune devono essere previste e disciplinate da una
convenzione (registrata e trascritta nei Registri Immobiliari) che sarà
obbligatoriamente allegata al titolo abilitativo previsto dalla vigente
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legislazione nazionale/regionale o al piano attuativo comunque
definito, delle aree in cui la SLP è trasferita.
b) nell’ambito nell’Ambito del Tessuto Consolidato Residenziale
(TCR) di cui all’art. 16 del Piano delle Regole, all’interno del quale è
possibile il trasferimento di volumetria residua, anche parziale, e da
questo agli ambiti CRR e CNI, mediante asservimento, appositamente
trascritto, dell’area su cui insiste la volumetria residua (anche
parziale) all’area oggetto di edificazione, nel rispetto dei limiti previsti
dall’art. 16.1 del Documento tecnico normativo del Piano delle
Regole.
Il volume comunque trasferito, ai sensi dei predetti punti, concorre
alla determinazione dello standard di zona.
Art. 4 – Procedura per la verifica della quantità dei diritti edificatori su
area di proprietà e richiesta di pubblicazione all’albo dei diritti
edificatori
Nell’iter di cessione a titolo gratuito delle aree di cui all’art. precedente
lett. a) e nel caso previsto alla lettera b) del medesimo articolo chi ne abbia
titolo può chiedere al Comune di Bresso, presso lo Sportello Unico per l’Edilizia,
la verifica della quantificazione dei diritti edificatori generati dall’area in
cessione o dal lotto di suo proprietà.
A tal fine, è necessario compilare e sottoscrivere l’apposito modulo
(allegato A), che contiene l’indicazione dei seguenti dati:
a) nome e cognome, o ragione sociale;
b) luogo e data di nascita, o sede;
c) indicazione dei dati catastali riferiti alle aree dai quali i diritti sono
generati e visura catastale aggiornata.
Per la corretta evasione dei dati richiesti alle lettere a) e b), è fatto
obbligo di allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi
dell’art. 46, d.P.R.28 dicembre 2000, n. 445. Per i dati relativi alla lettera c), il
richiedente è tenuto ad allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi dell’art. 47, d.P.R. n. 445/2000.
L’istanza così compilata deve essere corredata anche dalla specificazione
della quantità di Slp spettante all’area d’interesse a titolo di Diritto edificatorio.
La relativa ricognizione è effettuata da un tecnico abilitato, il quale se ne
assume la responsabilità attraverso la presentazione di apposita perizia
giurata, corredata di rilievo celerimetrico asseverato. Il risultato della perizia è
riprodotto nell’apposito modulo (allegato B), che deve essere allegato dal
richiedente all’istanza di rilascio.
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Lo Sportello Unico per l’Edilizia comunicherà le risultanze dell’istruttoria
effettuata della documentazione sopra richiesta, ai competenti uffici comunali
al fine della certificazione della quantità dei diritti edificatori generati
dall’area/aree in oggetto e per il successivo inserimento nell’atto pubblico di
riferimento (atto di cessione o convenzione urbanistica).
Nei casi in cui il PGT preveda la cessione della proprietà dell’area di
origine a titolo gratuito a favore del Comune, i diritti potenzialmente originati
dall’area stessa vengono effettivamente generati contestualmente alla cessione
dell’area stessa.
Il trasferimento della proprietà dell’area al Comune di Bresso deve
avvenire mediante atto notarile, registrato e trascritto, a carico del cedente
che acquisisce i diritti edificatori. Le parti di questo primo atto sono il Comune
di Bresso che acquisisce l’area di origine e il cedente che acquisisce i diritti
edificatori da essa generati.
Art. 5 – Pubblicazione nell’albo dei diritti edificatori – Struttura e
funzione
Lo Sportello Unico per l’Edilizia a seguito della richiesta di cui all’articolo
precedente pubblicherà, a seguito dell’istruttoria della documentazione allegata
all’istanza, le quantità spettanti derivanti dalle aree indicate nell’apposito
modulo allegato.
I diritti edificatori sono costituiti da mq di Superficie lorda di pavimento
(Slp). Si riporta di seguito la metodologia applicata dallo Sportello Unico per
l’Edilizia.
I mappali ricadenti nelle aree di origine che generano diritti edificatori
per una Slp minore di 1 mq non verranno considerati, in caso di decimali si
arrotonda all’unità inferiore.
I mappali che generano diritti edificatori per una superficie inferiore a 1
mq, verranno cosiderati solo nel caso in cui siano siano contigui e la loro
somma generi una Slp edificabile maggiore o uguali a 1 mq.
Nella prima parte dell’Albo dei diritti edificatori sono annotati:
a) la data di convalida da parte dello Sportello Unico per l’Edilizia della
quantità;
b) il nome, cognome, luogo e data di nascita, se persona fisica, o la ragione
sociale e la sede, se persona giuridica, della proprietà;
c) l’indicazione dei dati catastali riferiti alle aree dalle quali i diritti edificatori
sono stati generati;
d) l'indicazione in SLP dei diritti edificatori spettanti;
e) i recapiti forniti dalla proprietà in sede di richiesta.
Le superficie delle aree di cui alla lettera c) dell’elenco di cui al presente
articolo, possono differire da quelle rilevate nelle visure catastali dei mappali
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che lo compongono in quanto viene necessariamente richiesto un rilievo
celerimetrico dell’area oggetto di verifica.
Nella seconda parte dell’Albo dei diritti edificatori sono annotati:
a) lo storico dei certificati rilasciati dallo Sportello Unico per l’Edilizia
attestante i diritti edificatori;
b) I diritti edificatori trasferiti;
c) I diritti edificatori residui non utilizzati.
Art. 6 – Rilascio del Certificato attestante i diritti edificatori ed
iscrizione nel Registro delle cessioni dei diritti edificatori del Comune
di Bresso
La richiesta di Certificato deve essere presentata personalmente, o a
cura del tecnico abilitato, presso lo Sportello Unico per l’Ediliza, ovvero spedita
alla stessa tramite raccomandata A/R, oppure, ancora, per mezzo di posta
elettronica certificata (PEC) esclusivamente in sede di compravendita dei diritti
edificatori ai fini della redazione dell’atto pubblico, utilizzando l’apposito
modulo (allegato C).
Il rilascio del certificato dei diritti edificatori è soggetto al pagamento dei
diritti di segreteria pari ad Euro 25,82.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza lo
Sportello Unico per l’Edilizia rilascia il Certificato in originale, vi attribuisce un
numero cronologico, e provvede all’aggiornamento dei dati nella sezione
apposita prevista nell’Albo dei diritti edificatori del Comune di Bresso.
Nella seconda parte dell’Albo viene dunque annotato:
• il numero di certificato emesso da parte dello Sportello Unico per
l’Edilizia e la data di emissione al fine delle verifica della validità del
certificato.
Nel Registro delle Cessioni dei diritti edificatori vengono annotati:
• Il numero e la data del Certificato dei diritti edificatori allegato
all’atto di cessione dei diritti edificatori ed il nominativo del titolare
del Certificato;
• Dati catastali e superficie dell’area di generazione o decollo dei
diritti edificatori e relativa destinazione del Piano delle regole;
• Entità dei diritti edificatori rilasciati in mq di Slp;
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• Volturazione della proprietà dei diritti edificatori, riportando i dati
relativi all’atto di cessione dei diritti stessi (nome del notaio
rogante, numero di raccolta e di repertorio, data e numero di
registrazione dell’atto, data e numero di trascrizione dell’atto);
• Proprietà area di atterraggio (ovvero nuovo titolare dei diritti
edificatori);
• Dati catastali e superficie e proprietà dell’area di atterraggio;
• Estremi dei titoli abilitativi con cui sono stati utilizzati i diritti
edificatori;
• Eventuali note.
Gli atti di trasferimento dei Diritti edificatori, prima della loro iscrizione
nell’apposito Registro, e come condizione della stessa, devono essere redatti
nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, nonché
trascritti nei Registri Immobiliari, secondo le previsioni del comma 2-bis
dell’art. 2643 del Codice civile.
A seguito di presentazione allo Sportello Unico per l’Edilizia di copia
conforme all’originale dell’atto pubblico sopra richiamato l’avvenuto
trasferimento verrà registrato all’interno del Registro delle cessioni dei diritti
edificatori.
Art. 7 – Validità del Certificato attestante i diritti edificatori
Il Certificato attestante i diritti edificatori ha validità 6 (sei) mesi. Qualora
sia trascorso tale termine senza che i diritti siano stati trasferiti, o tramite atto
pubblico o per mezzo di scrittura privata autenticata, nonché successivamente
trascritti nei Registri Immobiliari, secondo le previsioni del comma 2-bis
dell’art. 2643 del Codice civile dovrà essere nuovamente richiesto il certificato
con la procedura di cui all’art. precedente qualora si voglia procedere con il
trasferimento degli stessi.
Art. 8 – Consultazione dell’Albo e del Registro e pubblicità dei Diritti
edificatori
L’Albo ed il Registro dei diritti edificatori del Comune di Bresso sono
pubblici.
Tutti gli aggiornamenti sono divulgati mediante pubblicazione sull’Albo
pretorio online.
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La consultazione del Registro dei diritti edificatori nel formato cartaceo è
possibile presso lo Sportello Unico per l’Edilizia, mentre la versione on line è
disponibile sul sito web del Comune www.bresso.net.
Art. 9 – Commerciabilità dei diritti edificatori
I Diritti edificatori sono liberamente commerciabili all’interno del territorio
comunale.
I diritti edificatori generati da aree della stessa proprietà possono essere
frazionati ed atterrare sia su aree ricomprese nel Tessuto Consolidato
Tesidenziale di cui all’art. 16 del Piano delle Regole, nonché sulle aree
individuate dal Documento di Piano.
La SLP acquistata che atterra all’interno di tessuti sottoposti a piano
attuativo concorre alla determinazione degli standards urbanistici connessi agli
interventi edilizi che si andranno ad effettuare sull’area di atterraggio.
Gli usi ammessi per i diritti edificatori saranno quelli del Tessuto di
atterraggio, se compatibili con quelli di decollo.
Art. 10 - Obbligo di comunicazione allo Sportello Unico per l’Edilizia da
parte dei possessori dei diritti edificatori al fine dell’aggiornamento del
Registro dei Diritti Edificatori. Volturazione e titoli abilitativi.
È fatto obbligo di comunicare allo Sportello Unico per l’Edilizia ogni
modifica che interverrà a seguito dell’iscrizione nel Registro delle cessioni dei
diritti edificatori.
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TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11 – Normativa di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si
fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti.
In caso di contrasto delle previsioni del Regolamento con le disposizioni
di legge nazionale, o con le norme emanate dalla Regione Lombardia,
prevalgono queste ultime.
Art. 12 – Efficacia del regolamento
Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, composto di 12
(dodici) articoli, acquistano efficacia ed entrano in vigore a far data dalla
pubblicazione dell’avviso di approvazione definitiva dell’apposita variante al
PGT sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL), e previa affissione all’Albo
pretorio.
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