REGOLAMENTO COMUNALE DEI DIRITTI
Transcript
REGOLAMENTO COMUNALE DEI DIRITTI
Documento 3d PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO var. 2016 Allegato al Piano delle Regole Progettista: DIRIGENTE AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Arch. Massimo Marzolla PGT “Regolamento dei diritti edificatori del Comune di Bresso” 1 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI pag. 3 Art. 1 – Oggetto e riferimenti normativi pag. 3 Art. 2 – Definizioni pag. 3 TITOLO II ALBO DEI DIRITTI EDIFICATORI, CERTIFICATO E REGISTRO DELLE CESSIONI DEI DIRITTI EDIFICATORI pag. 5 Art. 3 – Origine dei diritti edificatori pag. 5 Art. 4 – Procedura pag. 6 Art. 5 – Pubblicazione pag. 7 Art. 6 – Rilascio del Certificato pag. 8 Art. 7 – Validità del Certificato attestante i diritti edificatori pag. 9 Art. 8 – Consultazione pag. 9 Art. 9 – Commerciabilità dei diritti edificatori pag. 10 Art. 10 – Obbligo di comunicazione al SUE pag. 10 TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI Art. 11 – Normativa di rinvio pag. 11 Art. 12 – Efficacia del regolamento pag. 11 2 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – Oggetto e riferimenti normativi Ferma l’applicazione degli ordinari strumenti di pianificazione urbanistica, e nel rispetto dei principi dettati dall’art. 11 della legge regionale lombarda 11 marzo 2005, n. 12, recante “Legge per il governo del territorio”, il Regolamento dei diritti edificatori del Comune di Bresso detta le norme che disciplinano la creazione e la commercializzazione dei diritti edificatori nell’ambito del territorio comunale. A tal fine, il Regolamento istituisce l’Albo ed il Registro dei diritti edificatori, del quale stabilisce i fini e le modalità di gestione. Art. 2 – Definizioni Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni: a) Certificato attestante i diritti edificatori (Certificato): si tratta del documento, rilasciato dall’Amministrazione attraverso lo Sportello Unico per l’Edilizia, che comprova il possesso dei diritti edificatori in sede di atto pubblico; b) Diritti edificatori: costituiscono il bene, espresso in metri quadrati (precisamente, secondo la nozione di “superficie lorda di pavimento – Slp”), acquisibile e commerciabile a fini edificatori, nonché l’oggetto dello scambio operato attraverso i Certificati sopra menzionati. Per essi sono ravvisabili due “fasi”: i) una fase detta “di decollo”, nella quale sono creati i Diritti edificatori a partire dall’individuazione dell’area (detta, appunto, “di decollo”) capace di esprimere una certa quantità di SLP edificabile, che sarà possibile utilizzare in altre aree – dette “di atterraggio” – a ciò deputate. ii) una fase detta “di atterraggio”, durante la quale viene individuata l’area su cui i Diritti edificatori acquisiti nella fase di decollo potranno, per l’appunto, “atterrare”, vale a dire, essere utilizzati in termini di edificazione propriamente detta; c) Albo dei diritti edificatori: si intende per tale documento l’elenco dei diritti edificatori commerciabili reso pubblico a seguito della verifica della richiesta di quantificazione allo Sportello Unico per l’Edilizia 3 d) Registro dei diritti edificatori: s’intende per tale il documento redatto ai sensi dell’art. 11, comma 4, LR 12/2005, tenuto presso lo Sportello Unico per l’Edilizia, e recante le cessioni dei diritti edificatori; e) Sportello Unico per l’Edilizia (SUE): è l’ufficio a cui è attribuita la competenza relativa alla tenuta dell’Albo e del Registro dei diritti edificatori ed al rilascio dei Certificati attestanti i Diritti medesimi. 4 TITOLO II ALBO DEI DIRITTI EDIFICATORI, CERTIFICATO E REGISTRO DELLE CESSIONI DEI DIRITTI EDIFICATORI Art. 3 – Origine dei diritti edificatori Per diritto edificatorio si intende la possibilità, determinata dallo strumento urbanistico generale, di usufruire di una quota di Superficie lorda di pavimento (Slp) calcolata ai sensi all’art. 4 del Documento tecnico normativo del Piano delle Regole del PGT, al netto della eventuale Slp già edificata, che il titolare ha il diritto di utilizzare direttamente o cedere per essere utilizzata in altre aree del territorio comunale nelle forme e nei modi stabiliti dal PGT e disciplinate dal presente regolamento. Le diverse tipologie di diritti edificatori che possono generarsi all’interno del PGT del Comune di Bresso sono le seguenti: a) in cambio della cessione volontaria, a titolo gratuito in favore del Comune di Bresso secondo le previsione del Piano di governo del territorio (PGT), di aree di proprietà privata e destinate alla viabilità, all’ampliamento ed alla creazione di nuovi spazi per il traffico e la sosta dei veicoli, dei pedoni e dei ciclisti, alle attrezzature pubbliche urbane non comprese in Piani o Programmi Attuativi, incluse quelle interne al perimetro del Parco Nord Milano (previa certificazione, da parte del soggetto competente, della eventuale necessità di loro bonifica). Le aree interessate da detta cessione perdono le potenzialità edificatorie esercitabili in loco, ed acquistano un indice di premialità quale “bonus” di Slp edificabile, determinato quale maggior valore tra: l’estensione dell’area stessa in ragione di 0,15 mq di Slp per ogni mq di area ceduta; la superficie lorda di pavimento, legittimamente autorizzata, insistente su tale area. Tale “bonus” potrà essere trasferito nei seguenti ambiti: CRR Comparti di Ristrutturazione Urbanistica a destinazione prevalentemente redisenziale (art. 21 del Piano delle Regole); CNI Comparti di Nuovo Impianto (art. 22 del Piano delle Regole); L’attribuzione delle premialità volumetriche in termini di Slp edificabile in capo ad aree espressamente individuate e le conseguenti cessioni di aree al Comune devono essere previste e disciplinate da una convenzione (registrata e trascritta nei Registri Immobiliari) che sarà obbligatoriamente allegata al titolo abilitativo previsto dalla vigente 5 legislazione nazionale/regionale o al piano attuativo comunque definito, delle aree in cui la SLP è trasferita. b) nell’ambito nell’Ambito del Tessuto Consolidato Residenziale (TCR) di cui all’art. 16 del Piano delle Regole, all’interno del quale è possibile il trasferimento di volumetria residua, anche parziale, e da questo agli ambiti CRR e CNI, mediante asservimento, appositamente trascritto, dell’area su cui insiste la volumetria residua (anche parziale) all’area oggetto di edificazione, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 16.1 del Documento tecnico normativo del Piano delle Regole. Il volume comunque trasferito, ai sensi dei predetti punti, concorre alla determinazione dello standard di zona. Art. 4 – Procedura per la verifica della quantità dei diritti edificatori su area di proprietà e richiesta di pubblicazione all’albo dei diritti edificatori Nell’iter di cessione a titolo gratuito delle aree di cui all’art. precedente lett. a) e nel caso previsto alla lettera b) del medesimo articolo chi ne abbia titolo può chiedere al Comune di Bresso, presso lo Sportello Unico per l’Edilizia, la verifica della quantificazione dei diritti edificatori generati dall’area in cessione o dal lotto di suo proprietà. A tal fine, è necessario compilare e sottoscrivere l’apposito modulo (allegato A), che contiene l’indicazione dei seguenti dati: a) nome e cognome, o ragione sociale; b) luogo e data di nascita, o sede; c) indicazione dei dati catastali riferiti alle aree dai quali i diritti sono generati e visura catastale aggiornata. Per la corretta evasione dei dati richiesti alle lettere a) e b), è fatto obbligo di allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46, d.P.R.28 dicembre 2000, n. 445. Per i dati relativi alla lettera c), il richiedente è tenuto ad allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47, d.P.R. n. 445/2000. L’istanza così compilata deve essere corredata anche dalla specificazione della quantità di Slp spettante all’area d’interesse a titolo di Diritto edificatorio. La relativa ricognizione è effettuata da un tecnico abilitato, il quale se ne assume la responsabilità attraverso la presentazione di apposita perizia giurata, corredata di rilievo celerimetrico asseverato. Il risultato della perizia è riprodotto nell’apposito modulo (allegato B), che deve essere allegato dal richiedente all’istanza di rilascio. 6 Lo Sportello Unico per l’Edilizia comunicherà le risultanze dell’istruttoria effettuata della documentazione sopra richiesta, ai competenti uffici comunali al fine della certificazione della quantità dei diritti edificatori generati dall’area/aree in oggetto e per il successivo inserimento nell’atto pubblico di riferimento (atto di cessione o convenzione urbanistica). Nei casi in cui il PGT preveda la cessione della proprietà dell’area di origine a titolo gratuito a favore del Comune, i diritti potenzialmente originati dall’area stessa vengono effettivamente generati contestualmente alla cessione dell’area stessa. Il trasferimento della proprietà dell’area al Comune di Bresso deve avvenire mediante atto notarile, registrato e trascritto, a carico del cedente che acquisisce i diritti edificatori. Le parti di questo primo atto sono il Comune di Bresso che acquisisce l’area di origine e il cedente che acquisisce i diritti edificatori da essa generati. Art. 5 – Pubblicazione nell’albo dei diritti edificatori – Struttura e funzione Lo Sportello Unico per l’Edilizia a seguito della richiesta di cui all’articolo precedente pubblicherà, a seguito dell’istruttoria della documentazione allegata all’istanza, le quantità spettanti derivanti dalle aree indicate nell’apposito modulo allegato. I diritti edificatori sono costituiti da mq di Superficie lorda di pavimento (Slp). Si riporta di seguito la metodologia applicata dallo Sportello Unico per l’Edilizia. I mappali ricadenti nelle aree di origine che generano diritti edificatori per una Slp minore di 1 mq non verranno considerati, in caso di decimali si arrotonda all’unità inferiore. I mappali che generano diritti edificatori per una superficie inferiore a 1 mq, verranno cosiderati solo nel caso in cui siano siano contigui e la loro somma generi una Slp edificabile maggiore o uguali a 1 mq. Nella prima parte dell’Albo dei diritti edificatori sono annotati: a) la data di convalida da parte dello Sportello Unico per l’Edilizia della quantità; b) il nome, cognome, luogo e data di nascita, se persona fisica, o la ragione sociale e la sede, se persona giuridica, della proprietà; c) l’indicazione dei dati catastali riferiti alle aree dalle quali i diritti edificatori sono stati generati; d) l'indicazione in SLP dei diritti edificatori spettanti; e) i recapiti forniti dalla proprietà in sede di richiesta. Le superficie delle aree di cui alla lettera c) dell’elenco di cui al presente articolo, possono differire da quelle rilevate nelle visure catastali dei mappali 7 che lo compongono in quanto viene necessariamente richiesto un rilievo celerimetrico dell’area oggetto di verifica. Nella seconda parte dell’Albo dei diritti edificatori sono annotati: a) lo storico dei certificati rilasciati dallo Sportello Unico per l’Edilizia attestante i diritti edificatori; b) I diritti edificatori trasferiti; c) I diritti edificatori residui non utilizzati. Art. 6 – Rilascio del Certificato attestante i diritti edificatori ed iscrizione nel Registro delle cessioni dei diritti edificatori del Comune di Bresso La richiesta di Certificato deve essere presentata personalmente, o a cura del tecnico abilitato, presso lo Sportello Unico per l’Ediliza, ovvero spedita alla stessa tramite raccomandata A/R, oppure, ancora, per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente in sede di compravendita dei diritti edificatori ai fini della redazione dell’atto pubblico, utilizzando l’apposito modulo (allegato C). Il rilascio del certificato dei diritti edificatori è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria pari ad Euro 25,82. Entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza lo Sportello Unico per l’Edilizia rilascia il Certificato in originale, vi attribuisce un numero cronologico, e provvede all’aggiornamento dei dati nella sezione apposita prevista nell’Albo dei diritti edificatori del Comune di Bresso. Nella seconda parte dell’Albo viene dunque annotato: • il numero di certificato emesso da parte dello Sportello Unico per l’Edilizia e la data di emissione al fine delle verifica della validità del certificato. Nel Registro delle Cessioni dei diritti edificatori vengono annotati: • Il numero e la data del Certificato dei diritti edificatori allegato all’atto di cessione dei diritti edificatori ed il nominativo del titolare del Certificato; • Dati catastali e superficie dell’area di generazione o decollo dei diritti edificatori e relativa destinazione del Piano delle regole; • Entità dei diritti edificatori rilasciati in mq di Slp; 8 • Volturazione della proprietà dei diritti edificatori, riportando i dati relativi all’atto di cessione dei diritti stessi (nome del notaio rogante, numero di raccolta e di repertorio, data e numero di registrazione dell’atto, data e numero di trascrizione dell’atto); • Proprietà area di atterraggio (ovvero nuovo titolare dei diritti edificatori); • Dati catastali e superficie e proprietà dell’area di atterraggio; • Estremi dei titoli abilitativi con cui sono stati utilizzati i diritti edificatori; • Eventuali note. Gli atti di trasferimento dei Diritti edificatori, prima della loro iscrizione nell’apposito Registro, e come condizione della stessa, devono essere redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, nonché trascritti nei Registri Immobiliari, secondo le previsioni del comma 2-bis dell’art. 2643 del Codice civile. A seguito di presentazione allo Sportello Unico per l’Edilizia di copia conforme all’originale dell’atto pubblico sopra richiamato l’avvenuto trasferimento verrà registrato all’interno del Registro delle cessioni dei diritti edificatori. Art. 7 – Validità del Certificato attestante i diritti edificatori Il Certificato attestante i diritti edificatori ha validità 6 (sei) mesi. Qualora sia trascorso tale termine senza che i diritti siano stati trasferiti, o tramite atto pubblico o per mezzo di scrittura privata autenticata, nonché successivamente trascritti nei Registri Immobiliari, secondo le previsioni del comma 2-bis dell’art. 2643 del Codice civile dovrà essere nuovamente richiesto il certificato con la procedura di cui all’art. precedente qualora si voglia procedere con il trasferimento degli stessi. Art. 8 – Consultazione dell’Albo e del Registro e pubblicità dei Diritti edificatori L’Albo ed il Registro dei diritti edificatori del Comune di Bresso sono pubblici. Tutti gli aggiornamenti sono divulgati mediante pubblicazione sull’Albo pretorio online. 9 La consultazione del Registro dei diritti edificatori nel formato cartaceo è possibile presso lo Sportello Unico per l’Edilizia, mentre la versione on line è disponibile sul sito web del Comune www.bresso.net. Art. 9 – Commerciabilità dei diritti edificatori I Diritti edificatori sono liberamente commerciabili all’interno del territorio comunale. I diritti edificatori generati da aree della stessa proprietà possono essere frazionati ed atterrare sia su aree ricomprese nel Tessuto Consolidato Tesidenziale di cui all’art. 16 del Piano delle Regole, nonché sulle aree individuate dal Documento di Piano. La SLP acquistata che atterra all’interno di tessuti sottoposti a piano attuativo concorre alla determinazione degli standards urbanistici connessi agli interventi edilizi che si andranno ad effettuare sull’area di atterraggio. Gli usi ammessi per i diritti edificatori saranno quelli del Tessuto di atterraggio, se compatibili con quelli di decollo. Art. 10 - Obbligo di comunicazione allo Sportello Unico per l’Edilizia da parte dei possessori dei diritti edificatori al fine dell’aggiornamento del Registro dei Diritti Edificatori. Volturazione e titoli abilitativi. È fatto obbligo di comunicare allo Sportello Unico per l’Edilizia ogni modifica che interverrà a seguito dell’iscrizione nel Registro delle cessioni dei diritti edificatori. 10 TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI Art. 11 – Normativa di rinvio Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti. In caso di contrasto delle previsioni del Regolamento con le disposizioni di legge nazionale, o con le norme emanate dalla Regione Lombardia, prevalgono queste ultime. Art. 12 – Efficacia del regolamento Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, composto di 12 (dodici) articoli, acquistano efficacia ed entrano in vigore a far data dalla pubblicazione dell’avviso di approvazione definitiva dell’apposita variante al PGT sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL), e previa affissione all’Albo pretorio. 11