apertura di credito in conto corrente privato
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apertura di credito in conto corrente privato
FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PRIVATO CONSUMATORE INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione e forma giuridica: Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa Sede legale e amministrativa: Piazza Galvani, 4 40124 Bologna Indirizzo telematico: www.bancadibologna.it e-mail: [email protected] Telefono: 051/6571111 Fax: 051/6571100 Codice ABI: 08883.1 Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 08883.1 Gruppo bancario di appartenenza: Capogruppo del Gruppo Bancario Banca di Bologna Numero di iscrizione all'albo delle società cooperative: A117115 Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00415760370 Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Offerta Fuori Sede – Soggetto Collocatore Banca di Bologna – Nome e Cognome …………………………………………………… Cod. Dipendente ………….. Promotore con mandato – Nome e Cognome ……………………………………………… Nr. Iscrizione Albo ………….. CHE COS'E' L'APERTURA DO CREDITO IN CONTO CORRENTE Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito (cfr. anche il foglio informativo relativo al conto corrente). Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto; variabilità del tasso di cambio, qualora l’apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari USA). CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 1.500,00 Durata del finanziamento (mesi): 3 T.A.E.G: 17,6% Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente. Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre condizioni economiche”. Fidi Importo totale del credito Massimo 75.000 € Durata del contratto di apertura di credito Temporanea o a Revoca Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro fido: 13,5% T.A.E.: 14,19894% FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 28/11/2013 (ZF/000001847) Pagina 1 di 4 FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PRIVATO CONSUMATORE Commissione onnicomprensiva 2% Altre spese SPESE E COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA APPLICATA SOLO IN CASO DI MANCATA CONCESSIONE DELL’AFFIDAMENTO MINIMO € 150,00 MAGGIORAZIONE DI TASSO IN CASO DI PROROGHE FINANZIAMENTI IN PREAMMORTAMENTO FINANZIAMENTI TEMPORANEI 2,00 % 2,00 % 3,00% importo richiesto Sconfinamenti extra-fido Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate 19,875% T.A.E.: 21,40598% Commissione di istruttoria veloce (extra-fido) € 20,00 -SCONFINAMENTO FINO A EURO 100,00 (franchigia) € 0,00 -SCONFINAMENTO FINO A EURO 500,00 PER UN SOLO€ 0,00 PERIODO PER CIASCUN TRIMENTRE NON SUPERIORE ALLA DURATA DI 7 GIORNI CONSECUTIVI RICERCHE D’ARCHIVIO (PER OGNI DOCUMENTO) € 51,70 SPESE PER FOTOCOPIE DI ESTRATTI CONTO (PER € 15,50 OGNI SINGOLO ESTRATTO CONTO) SPESE PER FOTOCOPIE DI DOCUMENTI PER OGNI SINGOLO DOCUMENTO € 20,70 RECUPERO SPESE TELEFONICHE € 50,00 SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE DI SUCCESSIONE 0,75% MINIMO € 150,00 + RECUPERO SPESE VIVE MASSIMO € 500,00 Base di calcolo: La percentuale è calcolata sulla sommatoria non algebrica dei debiti e sui crediti dovuti o vantati dal “de cuius” nei confronti della Banca compresi i titoli in deposito, con l’esclusione delle quote e dei finanziamenti sociali, risultanti dal saldo contabile dei rapporti intrattenuti dal defunto alle ore 00:00 del giorno del decesso. ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE spese estratto conto inviato per posta € 1,00 spese estratto conto in casella bancaria € 1,00 spesa estratto conto non inviato € 1,00 spesa estratto conto inviato tramite inbank € 0,00 Trasparenza documentazione periodica inviata per posta Trasparenza documentazione periodica in casella bancaria Trasparenza documentazione periodica non inviata Trasparenza documentazione periodica inviata tramite inbank Per informativa ulteriore rispetto a quella dovuta per legge € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 0,00 € 5,00 ALTRO CAPITALIZZAZIONE DARE TRIMESTRALE RIFERIMENTO CALCOLO INTERESSI ANNO CIVILE Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale. COSTI CONNESSI Per i costi connessi al conto corrente sul quale sul quale la Banca mette a disposizione le somme, si rimanda ai rispettivi Fogli FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 28/11/2013 (ZF/000001847) Pagina 2 di 4 FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PRIVATO CONSUMATORE Informativi ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati La Banca ha il diritto di modificare unilateralmente dalle aperture di credito a tempo indeterminato le condizioni applicate ai singoli rapporti (tassi, prezzi e altre condizioni) qualora sussista un giustificato motivo e con un preavviso di due mesi.. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano effettuate per giustificato motivo le variazioni, generalizzate o meno, connesse a:(i) modifiche dei prezzi, dei tassi, dei cambi o comunque delle condizioni di mercato o altri fatti o atti (es: aumento degli oneri assicurativi e/o fiscali), suscettibili di rendere maggiormente onerosa la prestazione per la banca, (ii) a modifiche legislative o regolamentari; (iii) a disposizioni di organi amministrativi o di vigilanza, a ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza del Servizio; (iv) a mutamenti delle condizioni soggettive del cliente o della banca.Nelle aperture di credito a a tempo determinato la Banca ha il diritto di modificare unilateralmente le condizioni applicate ai singoli rapporti, esclusi i tassi di interesse, qualora sussista un giustificato motivo - come indicato esemplificativamente sopra - e con un preavviso di due mesi. RECESSO E RECLAMI Recesso del cliente Il cliente può recedere in qualsiasi momento dal rapporto di apertura di credito mediante il pagamento di quanto dovuto alla banca per il capitale utilizzato oltre interessi maturati anche di mora, spese e accessori ed oneri come previsti dalle condizioni economiche allegate al contratto e nei limiti delle norme vigenti. Recesso della banca in caso di apertura di credito a tempo determinato intestata a consumatore La banca può recedere in qualsiasi momento con effetto immediato dall’apertura di credito a tempo determinato, ovvero ridurla o sospenderla, ove ricorra una giusta causa ovvero un giustificato motivo, dando comunicazione al cliente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e concedendo al cliente stesso un termine per il pagamento non inferiore a 5 (cinque) giorni di calendario. Recesso della banca in caso di apertura di credito a tempo indeterminato intestata a consumatore La banca può recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito a tempo indeterminato, ovvero ridurla o sospenderla, al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo, previo preavviso di almeno 1 (uno) giorno, da comunicarsi su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile, anche solo con comunicazione verbale immediatamente dopo la sospensione, oltre successiva conferma scritta. Decorso il termine del preavviso il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto nel termine di 5 (cinque) giorni. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale Il rapporto contrattuale si chiude con il pagamento da parte del cliente di quanto dovuto alla Banca. Recesso e chiusura del rapporto contrattuale, compensazione e pagamento degli assegni In caso di recesso dall’apertura di credito da parte della banca, il cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione. Nel caso di cui al comma precedente, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili prevista dall’art. 11, delle condizioni generali relative al rapporto banca-cliente, si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del cliente. Le disposizioni di cui all’art. 13 della Sez. II (conto corrente bancario) si applicano anche nel caso di recesso dall’apertura di credito. Reclami 1. In caso di controversia tra il cliente e la banca in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente contratto, il cliente, prima di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ha la possibilità di utilizzare i seguenti strumenti di risoluzione alternativa delle controversie: (i) il cliente può inviare un reclamo scritto all’Ufficio Reclami della Banca, Piazza Galvani n. 4 Bologna, (fax 051 6571100 ) e-mail ([email protected]); l’Ufficio Reclami della banca riscontrerà la contestazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo; (ii) se il cliente non è soddisfatto del riscontro della banca (ovvero nel caso di mancato riscontro entro il termine di cui sopra), prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it ovvero chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla propria filiale della banca; resta comunque ferma la possibilità per il cliente e per la banca di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinari a, previo esperimento del procedimento di mediazione previsto dal D. Lgs. 28 del 4.3.2010 con le modalità ed i termini di cui alla L. 98/2013 che ha convertito con modifiche il D.L. 69/2013, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria. 2. Il tentativo di mediazione sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 40, comma 6, del D. Lgs. 5/2003 FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 28/11/2013 (ZF/000001847) Pagina 3 di 4 FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PRIVATO CONSUMATORE come modificato dal D. Lgs. 28/2010 e salvo diverso accordo tra le parti, dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie - che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito (www.conciliatorebancario.it ). 3. Resta ferma, nei casi e limiti previsti dalle rispettive normative, la possibilità di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) gestito dalla Banca d'Italia (nel caso di operazioni e servizi bancari e finanziari) oppure alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob (nel caso di servizi di investimento). LEGENDA Saldo contabile Saldo disponibile Tasso debitore: Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata Tasso nominale annuo con la capitalizzazione trimestrale. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni. Nei limiti della disponibilità dell’affidamento concesso dalla Banca Oltre i limiti di disponibilità dell’affidamento concesso dalla Banca Utilizzi oltre il saldo disponibile, in assenza di affidamento -per utilizzi entro i limiti del fido -per utilizzi oltre i limiti del fido -per utilizzi senza fido Commissione per messa a E’ la commissione prevista dall'art 117 bis del Testo Unico Bancario, disposizione fondi pattuita per gli affidamenti concessi per mezzo di un’apertura di credito o a valere su un conto di pagamento; è onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento; l’ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente Commissione di Istruttoria Commissione di istruttoria veloce (CIV) è la commissione prevista Veloce dall'art 117 bis del Testo Unico Bancario, che si applica agli sconfinamenti intesi come utilizzo da parte del cliente di somme di denaro concesse dall’intermediario in eccedenza rispetto all’affidamento (“utilizzo extrafido”) o in mancanza di un affidamento, in eccedenza rispetto al proprio saldo (“sconfinamento in assenza di fido”); è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto Spese di liquidazione interessi Comprende le spese collegate al conteggio trimestrale degli interessi debitori debitori n.b. non cumulano con eventuali spese per il conteggio di interessi creditori Spese per comunicazione Spese per invio periodico di documenti di sintesi o di comunicazioni per relativa alla trasparenza variazione o modifiche condizioni economiche/contrattuali bancaria FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 28/11/2013 (ZF/000001847) Pagina 4 di 4