prima di firmare la polizza come cambiare

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prima di firmare la polizza come cambiare
COME CAMBIARE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
Contratti
con tacito rinnovo
Il codice delle assicurazioni
private in vigore dal 1° gennaio 2006 ha introdotto una
importante novità: la disdetta
al contratto di assicurazione
può essere inviata alla
propria compagnia con un
preavviso di 15 giorni dalla
data di scadenza annuale
del contratto, in luogo dei
30 giorni precedentemente
richiesti.
In caso di aumento tariffario
(escluso quanto derivante
dall’applicazione del malus)
maggiore del tasso di inflazione programmato (per il
2006 risulta pari ad 1,7)
la legge prevede che la disdetta possa essere inviata fino
al giorno di scadenza riportato in polizza, senza rispetto
del preavviso di 15 giorni. In
questo caso la disdetta può
essere comunicata anche con
una raccomandata a mano
consegnata all’agenzia presso la quale hai sottoscritto il
contratto.
Contratti
senza tacito rinnovo:
Se la tua polizza è “senza
tacito rinnovo” non occorre
la disdetta: alla scadenza
annuale il contratto termina
automaticamente.
L’ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
Attraverso l’attestato di rischio
la tua compagnia di assicurazione documenta la storia dei
sinistri degli ultimi 5 anni e le
classi di merito (che determinano il costo della copertura
per la responsabilità civile
obbligatoria) di provenienza
e di assegnazione; l’attestato
riporta anche la scala bonusmalus*, cosiddetta CIP, che
consente il passaggio di compagnia con il riconoscimento
della classe di rischio.
In caso di cambio di
compagnia, la nuova società che avrai scelto ti
richiederà l’attestato di
rischio.
La compagnia cessante ha il
dovere di mettere a tua disposizione l’attestato (presso
l’agenzia dove ti sei assicurato) almeno tre giorni lavorativi
prima della scadenza della
polizza.
Nel caso di polizze vendute
a distanza (tramite telefono o
Internet) l’attestazione in originale deve pervenire al domicilio indicato dal contraente
almeno tre giorni prima della
scadenza contrattuale.
*IL BONUS-MALUS è il
sistema tariffario utilizzato
dalla stragrande maggioranza delle polizze di assicurazione per autovetture,
motocicli e ciclomotori.
Sono stabilite 18 classi di
merito (la prima è la più
favorevole); chi si assicura
per la prima volta o acquista un veicolo che non ne
sostituisce un altro entra
nella 14esima, la cosiddetta classe di ingresso.
Se nell’anno l’automobilista non provoca incidenti,
scatta il bonus che prevede la discesa alla classe
inferiore con una riduzione del premio da pagare;
viceversa, se ha causato
incidenti, con responsabilità anche parziale, va
in malus: la sua polizza
aumenta di due classi (ad
esempio: dalla 14esima
passa in 16esima) con
conseguente aumento del
premio.
In sostanza, per ogni anno
senza aver provocato sinistri, il bonus fa scendere
la classe di merito di una
unità. In caso invece di sinistro, il malus fa crescere
la classe di merito di 2.
PRIMA DI FIRMARE
LA POLIZZA
1. Prima di scegliere la
compagnia paragona
più preventivi: attraverso i siti Internet delle
compagnie o utilizzando
il servizio di preventivo
on line presente sul sito
www.movimentoconsumatori.it
puoi effettuare simulazioni
in linea; attenzione, però:
le polizze non sono tutte
uguali.
2. Non dimenticare l’attestato di rischio, viceversa non potrai essere
assicurato;
3. Fatti consegnare e leggi attentamente le condizioni di polizza (CGA
- Condizioni Generali di
Assicurazione) che definiscono nel dettaglio per
cosa ti stai assicurando,
l’ampiezza delle garanzie,
le eventuali franchigie e le
non coperture.
4. Fatti elencare ed illustrare cosa comprende
e cosa esclude la polizza e, se qualche garanzia
non ti interessa, chiedine
il costo e l’esclusione
(attenzione: alcune garanzie potrebbero far parte
di un “pacchetto” e, di
conseguenza, la rinuncia
parziale risulterebbe non
fattibile).
5. Chiedi se ci sono franchigie o scoperti: sono
questi i costi che, in caso
di sinistro, resteranno a
carico tuo.
6. Se qualcosa non ti è
chiaro, non firmare;
chiedi chiarimenti all’assicuratore ed, eventualmente visiona con
calma il contratto a casa,
rimandandone la firma.
7. Se ti interessa frazionare il premio, ad esempio, semestralmente o
trimestralmente, chiedi
(e valuta) quale è la
maggiorazione di costo
che ciò comporta.
8. Chiedi all’assicuratore
una copia del modulo
CID e fatti spiegare cosa
fare in caso di incidente.
QUANDO OPERA LA PROCEDURA CID:
VADEMECUM AUTODIRITTI
- in caso di incidente fra due autoveicoli;
- a condizione che i veicoli siano entrambi
identificati ed assicurati;
- a condizione che le compagnie dei due
veicoli siano aderenti alla Convenzione
Indennizzo Diretto (le compagnie aderenti
sono una settantina, tra queste ci sono quelle
più presenti sul mercato);
- a condizione che il modulo sia firmato dai
due conducenti;
- a condizione che il valore economico del
danno alla persona non sia superiore a
15.000 euro per ogni ferito (in questo limite rientrano i danni alla persona di natura
biologica, morale e patrimoniale, le spese
mediche e i danni alle cose trasportate appartenenti al ferito).
IN CASO DI INCIDENTE
Compila il modulo CID
(Constatazione Amichevole
di Incidente - Denuncia di
sinistro) nel modo più
completo possibile.
Una denuncia compilata in
modo corretto e completo e
con l’accordo tra le parti rende più veloce la liquidazione
del danno.
Poni molta attenzione nella
scelta delle caselle da barrare (anche più di una) per
descrivere le circostanze dell’incidente.
Cerca di disegnare i veicoli
al momento della collisione
nella maniera più precisa
possibile; è importante non
dimenticare di indicare la
direzione dei veicoli, la linea
di mezzeria della strada,
l’eventuale senso vietato,
i semafori e gli eventuali
cartelli stradali.
Queste informazioni (caselle e disegno) sono
determinanti per stabilire chi ha torto e chi
ragione.
La compilazione della seconda pagina (retro del modulo)
è utile, ma non indispensabile ai fini dell’applicazione
della procedura CID.
Qualora non vi fosse
accordo con il conducente
dell’altro veicolo coinvolto
richiedi l’intervento dell’Autorità competente.
Firma il modulo e fallo
firmare anche all’altro conducente; se entrambi avete
firmato, trattieni due copie e
consegna all’altro conducente
le altre due copie del modulo:
- la prima copia è per all’assicuratore (agente o impresa) del
conducente della vettura A;
- la seconda è per l’assicuratore (agente o impresa) del
conducente della vettura B;
- la terza è destinata al conducente della vettura A;
- la quarta è destinata al conducente della vettura B.
N.B.: è opportuno che le
firme dei conducenti siano
per esteso e riportino nome
e cognome.
Se uno dei conducenti rifiuta di firmare il modulo,
compilalo ugualmente raccogliendo tutte le informazioni
richieste, e trasmettilo entro
3 giorni alla tua compagnia
assicuratrice, allegando la tua
versione dei fatti e le generalità
di eventuali testimoni che possano confermare l’accaduto.
Non firmare il modulo se
non sei d’accordo con l’altro
conducente.
Conserva la tua copia del
modulo e porta o spedisci
con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 3 giorni dal
sinistro, la seconda copia del
modulo all’agenzia presso la
quale hai stipulato la polizza.
Se nessuno dei conducenti
ha un modulo CID, raccogli
tutti questi dati:
- data, luogo e ora del sinistro;
- marca, modello e targa dell’altro veicolo;
- compagnia di assicurazione dell’altro veicolo (la
rilevi dal contrassegno di
assicurazione esposto sul
parabrezza);
- cognome, nome, indirizzo e
numero di telefono del conducente dell’altro veicolo;
- generalità del proprietario
dell’altro veicolo (se diverso
dal conducente);
- descrizione dettagliata della
dinamica dell’incidente e
dei danni materiali visibili
(possibilmente fai una bozza di disegno);
- generalità di eventuali feriti;
- generalità di eventuali testimoni;
- Autorità eventualmente intervenute.
Se il modulo CID non è
stato compilato o l’altro
conducente non ha ritenuto di
firmarlo, invia una raccomandata con ricevuta di ritorno
per la richiesta di risarcimento
danni all’assicuratore dell’altro veicolo e, per conoscenza,
al proprietario dello stesso.
Sul sito del Movimento Consumatori, nella sezione Facile
R.C. Auto, puoi scaricare il
modulo di richiesta danni
che potrai stampare e compilare nelle parti necessarie.
In presenza di feriti, prestati
i primi soccorsi, richiedi l’intervento del 118 oltre a quello
dei Vigili urbani, o della Polizia stradale o dei Carabinieri.
NON SI PUÒ FARE IL CID IN QUESTI CASI:
-
incidente con ciclomotori (motorini), macchine agricole e tram;
mancato urto;
se nel sinistro siano coinvolti più di due veicoli;
collisione a seguito di responsabilità di terzi veicoli;
urto tra due veicoli di cui uno o entrambi trainano un altro
veicolo a motore;
- urto con una roulotte o con un portabagagli o un rimorchio
non agganciati alla motrice;
- urto tra un veicolo e il corpo del conducente o passeggero in
sella o a bordo di altro veicolo.
R.C.