cosa occorre fare per presentare la richiesta di iscrizione all`albo dei

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cosa occorre fare per presentare la richiesta di iscrizione all`albo dei
COSA OCCORRE FARE PER PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO
DEI CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO E PERITI DEL TRIBUNALE (CTU)
Per lavorare come Interpete o Traduttore per il Tribunale occorre essere iscritto all’Albo dei
Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU).
Per poter presentare la propria candidatura ed essere ammesso nel Repertorio del Tribunale
di Torno in qualità di CTU (per le cause civili) e Perito (per le cause penali), il traduttore
dovrà essere iscritto da almeno 3 al ruolo dei Periti ed Esperti della C.C.I.A.A. di Torino*.
L'interessato dovrà presentare la propria domanda al Tribunale su carta uso bollo, con il C.V.
aggiornato e se richiesto, alcune traduzioni eseguite in campo giuridico. Il Comitato per la
formazione dell'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice e Periti del Tribunale si riunisce una
volta l'anno per vagliare e deliberare le candidature. Qualora il candidato venga accettato,
dovrà versare una quota una tantum pari a 168,00 euro come tassa di concessione
governativa ai sensi dell'art. 22 della Tariffa ammessa al D.M. 28.12.1995.
Attualmente l'ufficio che ci occupa delle iscrizioni all'Albo è l'Ufficio economato, presso il
Palagiustizia di Torino, scala A, 5 piano.
Il traduttore e/o interprete dovrà comunque continuare a rinnovare l'iscrizione al Ruolo dei
Periti e degli Esperti della C.C.I.A.A. per mezzo del versamento annuale. In suo difetto, verrà
automaticamente cancellato dall'Albo dei CTU - Periti del Tribunale.
Il Giudice, nello svolgimento delle sue attività siano esse di indagine e/o processuale, potrà
avvalersi quindi di traduttori e/o di interpreti che, avendo fatto domanda, siano stati accettati
dalla Commissione esaminatrice. E’ altrettanto vero che, a sua discrezione, il Giudice puo’
nominare ed affidare un incarico a persone non iscritte all’Albo.
L’unità di misura del lavoro di traduttore/interprete del Tribunale è la vacazione, che
corrisponde a 2 ore di lavoro, per un numero massimo di 4 vacazioni al giorno.
L’importo FISSATO PER LEGGE è pari a € 14,68 per la prima vacazione (le prime due ore di
lavoro) e a € 8,15 dalla seconda vacazione in poi, e questo importo viene rivisto ogni 3 anni
circa, in base all’indice ISTAT.
In alcuni casi il traduttore/interprete puo’ chiedere un aumento dal 20% al 50% in base alla
complessita’ e al carattere di urgenza.
Il discorso vacazioni si riferisce essenzialmente al procedimento penale: l’incarico viene
assegnato al traduttore/interprete dal Giudice e il compenso viene liquidato dal Ministero di
Grazia e Giustizia.
In ambito civile, il traduttore/interprete viene retribuito in base a onorario, quindi il
professionista puo’ chiedere il compenso che ritiene opportuno, dal momento che a pagarlo
saranno le parti in causa.
TRADUZIONI
ASSEVERATE
DEFINIZIONE DI ASSEVERAZIONE
L’asseverazione (giuramento della traduzione) di un documento viene richiesta sia per documento
privati (certificati, attestati, diplomi) sia aziendali, atti legali, contratti, lettere di incarico e in
generale in tutti i casi in cui è necessaria un’attestazione ufficiale da parte del traduttore circa la
corrispondenza del testo tradotto a quanto contenuto nel testo originale).
Asseverare una traduzione è un atto pubblico di competenza della Cancelleria del Tribunale
(Palagiustizia, Ufficio asseverazioni e atti notori – Servizio erogato dal lunedì al venerdì con orario 8,3012,30).
•
Non è indispensabile essere iscritti all'Albo dei Consulenti o dei Periti del Tribunale per
asseverare una traduzione.
Per asseverare una traduzione occorre:
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rilegare insieme tutti i documenti nel seguente ordine:
1) Il testo da tradurre*
2) La traduzione
3) Verbale di asseverazione (modulo di giuramento)
IL TRADUTTORE DEVE PRESENTARSI PERSONALMENTE DAVANTI AL CANCELLIERE,
MUNITO DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ E IN ORIGINALE, CHE
RIPORTI L’INDICAZIONE DELLA RESIDENZA ATTUALE.
•
apporre le marche da bollo da 14,62 a partire dalla prima pagina della traduzione.
Si ricorda che le marche vanno apposte ogni 4 facciate (anche di una riga ciascuna) e
comunque ogni 100 righe (indipendentemente dal numero di pagine).
ATTENZIONE! Nel calcolo delle pagine va considerato anche il verbale di asseverazione.
Quindi, in un documento composto da 4 facciate, seadesempio, due facciate sono
composte da 100 righe, la marca suddetta dovrà essere
apposta sia sulla prima pagina che sulla terza.
•
Nel caso di traduzioni esenti da bollo per legge (come nel caso di adozioni, borse di studio,
lavoro e previdenza esenti per reddito – fino a
verbale
di
asseverazione,
gli
estremi
31.884,48
della
legge
- si dovranno indicare sul
che
prevede
l’esenzione.
DISPOSIZIONI PER ASSEVERAZIONI INTER-LINGUA PRESSO IL TRIBUNALE DI
TORINO
•
NON E’ CONSENTITO GIURARE TRADUZIONI DA UNA LINGUA STRANIERA AD UN’ALTRA
LINGUA STRANIERA SE NON EFFETTUANDO LA TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA.
Per cui se si vuole effettuare una traduzione dal tedesco all’inglese, prima si dovrà eseguire
una traduzione dal tedesco all’italiano, provvedendo a un primo giuramento, e
successivamente, effettuare una seconda traduzione dalla lingua italiana in inglese dello
stesso testo, provvedendo ad un secondo giuramento.
•
ogni traduzione deve riportare, sull’ultima pagina, alla fine del testo tradotto, la data in cui
è stata redatta la traduzione e la firma del traduttore.
La firma sul verbale di asseverazione dovrà essere apposta in presenza del cancelliere.
•
I cittadini extracomunitari devono riportare sul verbale di asseverazione anche gli
estremi del permesso di soggiorno (numero identificativo, data di rilascio e di scadenza,
autorità rilasciante) che deve essere esibito in originale.
*Nel verbale di asseverazione si dovrà altresì indicare il tipo di documento che è stato
tradotto, se si tratta di originale o copia conforme o fotocopia (qualora si tratti dell’unico
documento in possesso)
VERBALE DI GIURAMENTO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Verbale di asseverazione di traduzione
In data
/ / , nella Cancelleria del Tribunale Ordinario di Torino, avanti al
sottoscritto Cancelliere, è personalmente comparso/a il Sig. – la Sig.ra XXXXX
identificato/a con Documento di Identità n. XXXX rilasciata da XXXXXX , in
data XXXXXX il/la quale dichiara di essere Professionista di cui alla Legge n. 4
del 14 gennaio 2013, pubblicata nella GU n. 22 del 26/01/2013, socio
ordinario/aggregato AITI n. tessera xxxxxx, essere/ NON essere iscritto/a
nell’Albo dei Traduttori del Tribunale di Torino e alla Camera di Commercio di
Torino.
Esibisce la traduzione da lui/lei effettuata in data xx/xx/xxxx e chiede di
poterla giurare ai sensi di legge. Dichiara altresì che il documento tradotto è
(specificare il tipo di documento).
Ammonito/a ai sensi dell’art. 483 c.p. il/la comparente presta giuramento ripetendo le parole “giuro di
aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni e di non aver avuto altro scopo che quello di far
conoscere la verità”.
Si raccoglie il presente giuramento di traduzione per gli usi consentiti dalla legge.
Letto, confermato e sottoscritto
IL TRADUTTORE
IL CANCELLIERE
Nota Bene:
L’Ufficio non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della traduzione
asseverata con il giuramento di cui sopra.
DIFFERENZA TRA TRADUTTORE GIURATO O ASSEVERATO
Non esiste nessuna differenza, poiché chiunque traduca un testo e lo asseveri (o giuri) presso
l'ufficio atti notori del Tribunale, si espone PENALMENTE a tutti gli effetti. La cancelliera o il
cancelliere non entra nel merito di CHI ha eseguito e di CHI assevera la traduzione.
LEGALIZZAZIONE (APOSTILLE)
La legalizzazione o apostille consiste nell'attestazione della qualità legale del pubblico ufficiale
che ha apposto la propria firma su un documento, nonchè dell'autenticità della firma stessa.
La "legalizzazione" consiste nell'attestazione della qualità legale del pubblico ufficiale che ha
apposto la propria firma su un documento , nonchè dell'autenticità della firma stessa. Vengono
legalizzati i documenti rilasciati da Autorità estere (anche le rappresentanze diplomatiche e
consolari) affinchè abbiano valore in Italia e i documenti e atti prodotti in Italia affinchè abbiano
valore all’estero.
Erogazione del servizio:
La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (UTG), provvede, per delega del Ministro degli
Affari dell'Estero, alla legalizzazione delle firme.
La procedura di legalizzazione è in genere rapida: l'ufficio della Prefettura - U.T.G. controlla che la
firma che appare sul documento da legalizzare sia depositata in un apposito registro. In caso
affermativo, viene subito apposto il timbro (apostille) di legalizzazione.
In caso negativo, viene richiesto via fax all'ente che ha emanato l'atto il nominativo della persona
autorizzata alla firma e, una volta conosciute le informazioni necessarie, viene disposta la
legalizzazione del documento.
Requisiti: nessuno. L'interessato o altra persona incaricata possono presentare il documento da
legalizzare.
Adempimenti richiesti: La legalizzazione di firme su tutti i documenti formati nello Stato o da
valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello
Stato, sono di competenza dell'U.T.G. (Ufficio Legalizzazioni della Prefettura di Torino, Piazza Castello
205/199 – Servizio erogato il martedì e il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00)
ATTENZIONE! La marca da bollo da EURO 14,62 E’ NECESSARIA SOLO PER I CERTIFICATI
RILASCIATI DAI CONSOLATI E AMBASCIATE.
•
Per la legalizzazione degli atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e degli
Uffici Giudiziari
è competente la Procura della Repubblica (Palagiustizia, Ufficio
Legalizzazioni e Apostille, scala A, 6º piano – Servizio erogato dal lunedi al venerdì con
orario 9,30 – 13,15 e il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00)
Documentazione da presentare: Solo il documento da legalizzare e gli eventuali allegati.
Modalita' e tempi di erogazione: Legalizzazione o Apostille da 3 a un massimo di 5 giorni.
Validità dell'Apostille di legalizzazione:
segue elenco completo dei Paesi in cui è valilda la apostille
di legalizzazione, che sono i paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961:
Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas,
Barbados, Bielorussia, Belgio, Belize, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei-Darussalam, Bulgaria,
Capo Verde, Cina (Hong Kong), Cina (Macao), Cipro, Colombia, Costa Rica, Croazia, Corea del Sud,
Danimarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Francia,
Georgia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada, Honduras, India, Irlanda, Islanda,
Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Italia, Kazakhstan, Kirghizistan, Lesotho, Lettonia, Liberia,
Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Moldova,
Monaco, Mongolia, Montenegro, Namibia, Nuova Zelanda, Niue, Norvegia, Oman, Panama, Paesi
Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Domenicana, Romania, Saint Kitts
and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome e
Principe, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Suriname, Svezia, Svizzera,
Swaziland, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraine, Ungheria, USA, Vanuatu, Venezuela.