L. Soleo - Formazione In Emergenza Sanitaria
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L. Soleo - Formazione In Emergenza Sanitaria
4° Congresso Nazionale Società Italiana Sistema 118 Bari, 14-16 dicembre 2006 LA TUTELA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI NELL’EMERGENZA SANITARIA. RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE. LEONARDO SOLEO Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Pubblica, Sezione di Medicina del Lavoro “E.C. Vigliani”, Università di Bari Il medico competente Art. 2, comma 1, lettera d) D. Lgs. 626/94 modificato: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni (art. 1 bis Legge 8.1.2002 n.1) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro autorizzazione in base all’art. 55 del D. Lgs. 277/91 funzione di medico competente: medico non specialista che entro la data della sua entrata in vigore avesse svolto una documentata attività di medico del lavoro per un periodo di almeno 4 anni e fosse stato autorizzato dagli Assessorati Regionali alla Sanità. Decreto Legislativo 626/94 e s.m.i.: art. 15 Pronto soccorso 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. 2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1. Decreto Legislativo 626/94 e s.m.i.: art. 15 Pronto soccorso 3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità. 4. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia. Strumenti operativi a disposizione del medico competente: -Sorveglianza sanitaria -Dispositivi di protezione individuale -Formazione ed informazione SORVEGLIANZA SANITARIA: definizione SIMLII Insieme di atti medici finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza (nella sua componente sanitaria) dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, ed alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica. La sorveglianza sanitaria è appropriata quando i programmi rispettano i seguenti principi (ILO, 1998): -necessità (applicazione dei programmi di prevenzione solo nel caso in cui sia effettivamente presente un rischio professionale) -attinenza (ai rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro) -evidenza scientifica dei risultati - efficacia Finalità principale della sorveglianza sanitaria: identificazione dei più precoci effetti sulla salute dei lavoratori che possono comparire nonostante gli adeguati interventi di prevenzione primaria (ILO) SORVEGLIANZA SANITARIA ASPETTI NORMATIVI Costituzione • art. 35: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolari i diritti del lavoro”. • art. 32: 1. “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. 2. “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di Legge. La Legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. ACCERTAMENTI PREVENTIVI che tengano conto dello stato generale di salute del lavoratore Art. 4, comma 5, lettera c) D. Lgs 626/94: datore di lavoro, dirigenti e preposti “nell’affidare i compiti ai lavoratori tengano conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza”. Nelle realtà regionali in cui vi è una precisa indicazione da parte degli organi di vigilanza ad attenersi ad una lettura restrittiva dell’art. 16 occorrerà, purtroppo, effettuare le due valutazioni separatamente (Ente pubblico e medico competente) SORVEGLIANZA SANITARIA POSSIBILITA’ PROCEDURALI 1. Indicare nel DVR i rischi specifici ed effettuare sorveglianza sanitaria 2. Soccorritore aziendale effettua sorveglianza sanitaria per altra mansione: M.C. esprime l’assenza di controindicazioni allo svolgimento dell’attività di primo soccorso 3. Non effettuare sorveglianza sanitaria 4. Ente Pubblico SORVEGLIANZA SANITARIA PATOLOGIE CHE CONTROINDICANO L’ATTIVITA’ DI ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO • Amputazioni anatomiche a carico di arti inferiori o superiori • Gravi deficit funzionali delle principali articolazioni • Sensibile riduzione dell’efficienza degli organi di senso vista, udito, olfatto • Gravi patologie psichiatriche, turbe della personalità e del comportamento • Gravi patologie neurologiche (malattia epilettica, morbo di Parkinson, ecc.) • Significativi deficit funzionali conseguenti a patologie cardio-vascolari, respiratorie, metaboliche, ematologiche. • Diabete insulino dipendente • Abuso di alcol • Uso di sostanze stupefacenti • Rilevante patologia infettiva cronica SORVEGLIANZA SANITARIA POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO PRESENTI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA Agenti chimici (fumi d’incendio e/o di esplosioni,etc.) Agenti fisici (calore, elettricità, etc.) Agenti biologici (trasmissibili a seguito di contatto con l’infortunato, etc.) Agenti stressanti (elevato impegno psicofisico per la condizione di emergenza, manovre di primo soccorso, trasporto dell’infortunato) SORVEGLIANZA SANITARIA Protocollo sanitario di base indicativo per la valutazione dell’attività dell’addetto al primo soccorso Visita medica con esame obiettivo generale ECG Spirometria Esami ematochimici (emocromocitometrico, glicemia, azotemia, funzionalità epatica e renale, VES, esame urine) “Secondo livello” Esami strumentali e visite specialistiche (a giudizio del MdLC): audiometria con visita ORL, visita oftalmologica, ecc. TUTELA E PROTEZIONE DEL SOCCORRITORE AZIENDALE MISURE DI PREVENZIONE DISPONIBILI misure di prevenzione individuali Dispositivi di protezione individuali (DPI) Vaccinazioni misure preventive di tipo procedurale Indumenti di protezione con le modalità d’uso (guanti monouso, maschere protettive) Misure profilattiche dopo l’intervento di primo soccorso: disinfezione delle mani Misure profilattiche in caso di contaminazione accidentale (ad es. ferite provocate durante l’intervento): con sangue o altro materiale biologico Eliminazione di rifiuti contaminati Nozioni di sterilizzazione e disinfezione FORMAZIONE LAVORATORI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO Metodologia Contenuti formativi Lezione teorica (“sapere”) Esercitazione pratica ed esercitativa con scenari simulati (“saper fare”) Mezzi audiovisivi e attrezzatura per la parte pratica Valutazione apprendimento Obiettivo: consapevolezza dei propri limiti Allegato 3 e 4 Allertare il sistema di soccorso interno ed esterno Tecniche di autoprotezione