L. Soleo - Formazione In Emergenza Sanitaria

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L. Soleo - Formazione In Emergenza Sanitaria
4° Congresso Nazionale
Società Italiana Sistema 118
Bari, 14-16 dicembre 2006
LA TUTELA DELLA SALUTE DEGLI
OPERATORI NELL’EMERGENZA SANITARIA.
RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE.
LEONARDO SOLEO
Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Pubblica,
Sezione di Medicina del Lavoro “E.C. Vigliani”, Università di Bari
Il medico competente
Art. 2, comma 1, lettera d) D. Lgs. 626/94 modificato:
™ specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva
dei lavoratori e psicotecnica o in igiene e medicina preventiva o
in medicina legale e delle assicurazioni (art. 1 bis Legge 8.1.2002 n.1)
™docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale
o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro
™ autorizzazione in base all’art. 55 del D. Lgs. 277/91
funzione di medico competente: medico non specialista
che entro la data della sua entrata in vigore avesse svolto
una documentata attività di medico del lavoro per un
periodo di almeno 4 anni e fosse stato autorizzato dagli
Assessorati Regionali alla Sanità.
Decreto Legislativo 626/94 e s.m.i.: art. 15
Pronto soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle
dimensioni dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, sentito il medico
competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in
materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza,
tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di
lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche
per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa
uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione dei provvedimenti di cui
al comma 1.
Decreto Legislativo 626/94 e s.m.i.: art. 15
Pronto soccorso
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i
requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in
relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati e
ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro
e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente e il Consiglio superiore di sanità.
4. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le
disposizioni vigenti in materia.
Strumenti operativi a disposizione del medico
competente:
-Sorveglianza sanitaria
-Dispositivi di protezione individuale
-Formazione ed informazione
SORVEGLIANZA SANITARIA: definizione SIMLII
Insieme di atti medici finalizzati alla tutela
della salute e alla sicurezza (nella sua
componente
sanitaria)
dei
lavoratori
in
relazione ai fattori di rischio professionali ed
alle
modalità
di
svolgimento
dell’attività
lavorativa, ed alla formulazione del giudizio di
idoneità alla mansione specifica.
La sorveglianza sanitaria è appropriata quando
i programmi rispettano i seguenti principi (ILO, 1998):
-necessità (applicazione dei programmi di prevenzione solo nel caso
in cui sia effettivamente presente un rischio professionale)
-attinenza (ai rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro)
-evidenza scientifica dei risultati
- efficacia
Finalità principale della sorveglianza sanitaria: identificazione dei
più precoci effetti sulla salute dei lavoratori che possono
comparire
nonostante gli adeguati interventi di prevenzione
primaria (ILO)
SORVEGLIANZA SANITARIA
ASPETTI NORMATIVI
Costituzione
• art. 35:
“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e
l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le
organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolari i diritti del lavoro”.
• art. 32:
1. “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività”.
2. “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per
disposizioni di Legge. La Legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto
della persona umana”.
ACCERTAMENTI PREVENTIVI che tengano
conto dello stato generale di salute del
lavoratore
Art. 4, comma 5, lettera c) D. Lgs 626/94: datore di lavoro, dirigenti
e preposti “nell’affidare i compiti ai lavoratori tengano conto delle
capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e
sicurezza”.
Nelle realtà regionali in cui vi è una precisa indicazione da parte degli
organi di vigilanza ad attenersi ad una lettura restrittiva dell’art. 16
occorrerà, purtroppo, effettuare le due valutazioni separatamente
(Ente pubblico e medico competente)
SORVEGLIANZA SANITARIA
POSSIBILITA’ PROCEDURALI
1. Indicare nel DVR i rischi specifici ed effettuare
sorveglianza sanitaria
2. Soccorritore aziendale effettua sorveglianza
sanitaria per altra mansione:
M.C. esprime l’assenza di controindicazioni allo
svolgimento dell’attività di primo soccorso
3. Non effettuare sorveglianza sanitaria
4. Ente Pubblico
SORVEGLIANZA SANITARIA
PATOLOGIE CHE CONTROINDICANO L’ATTIVITA’ DI ADDETTO
AL PRIMO SOCCORSO
•
Amputazioni anatomiche a carico di arti inferiori o superiori
•
Gravi deficit funzionali delle principali articolazioni
•
Sensibile riduzione dell’efficienza degli organi di senso vista, udito, olfatto
•
Gravi patologie psichiatriche, turbe della personalità e del comportamento
•
Gravi patologie neurologiche (malattia epilettica, morbo di Parkinson, ecc.)
•
Significativi deficit funzionali conseguenti a patologie cardio-vascolari,
respiratorie, metaboliche, ematologiche.
•
Diabete insulino dipendente
•
Abuso di alcol
•
Uso di sostanze stupefacenti
•
Rilevante patologia infettiva cronica
SORVEGLIANZA SANITARIA
POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO PRESENTI
IN SITUAZIONI DI EMERGENZA
ƒ Agenti chimici (fumi d’incendio e/o di esplosioni,etc.)
ƒ Agenti fisici (calore, elettricità, etc.)
ƒ Agenti biologici (trasmissibili a seguito di contatto
con l’infortunato, etc.)
ƒ Agenti stressanti (elevato impegno psicofisico per la
condizione di emergenza, manovre di primo soccorso,
trasporto dell’infortunato)
SORVEGLIANZA SANITARIA
Protocollo sanitario di base indicativo per la
valutazione dell’attività dell’addetto al primo soccorso
Visita medica con esame obiettivo generale
ECG
Spirometria
Esami ematochimici (emocromocitometrico, glicemia, azotemia,
funzionalità epatica e renale, VES, esame urine)
“Secondo livello”
Esami strumentali e visite specialistiche (a giudizio del MdLC):
audiometria con visita ORL, visita oftalmologica, ecc.
TUTELA E PROTEZIONE DEL SOCCORRITORE AZIENDALE
MISURE DI PREVENZIONE DISPONIBILI
misure di prevenzione
individuali
ƒ
ƒ
Dispositivi di protezione individuali (DPI)
Vaccinazioni
misure preventive di
tipo procedurale
ƒ
Indumenti di protezione con le modalità d’uso
(guanti monouso, maschere protettive)
ƒ
Misure profilattiche dopo l’intervento di
primo soccorso: disinfezione delle mani
ƒ
Misure profilattiche in caso di
contaminazione accidentale (ad es. ferite
provocate durante l’intervento): con sangue o
altro materiale biologico
ƒ
Eliminazione di rifiuti contaminati
ƒ
Nozioni di sterilizzazione e disinfezione
FORMAZIONE
LAVORATORI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
Metodologia
Contenuti
formativi
ƒ
Lezione teorica (“sapere”)
ƒ
Esercitazione pratica ed esercitativa con scenari
simulati (“saper fare”)
ƒ
Mezzi audiovisivi e attrezzatura per la parte
pratica
ƒ
Valutazione apprendimento
ƒ
Obiettivo: consapevolezza dei propri limiti
ƒ
Allegato 3 e 4
ƒ
Allertare il sistema di soccorso interno ed esterno
ƒ
Tecniche di autoprotezione