municipio di messina
Transcript
municipio di messina
SCHEDA DI AGGIORNAMENTO Comune di Messina Corpo Polizia Municipale Sezione Ricerche, Studi, Formazione e Statistica Tel. 0907723782 – Fax 090674115 - E-mail [email protected] Prot.n°2013/34921 Messina, 07/02/2013 _________________________________________________________________________________ Oggetto: Art. 21 D.lgs. n. 59/2011 attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida così come modificato ed integrato con il D.lgs. n. 2 del 16 gennaio 2013 – Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida ai conducenti minorenni. _________________________________________________________________________________ AI RESPONSABILI DI DISTRETTI, SEZIONI, REPARTI, NUCLEI, STAFF LORO SEDI L’art. 21 del D.lgs. 59/2011 ha introdotto l’art. 219 bis rubricato “ Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni”. Tale nuovo articolo, al comma 1, prevede che, quando a seguito di una infrazione al Codice della Strada è prevista la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, se la violazione è commessa da conducente minorenne, in luogo delle predette sanzioni accessorie si applica la revisione della patente di guida secondo quanto previsto dall’art. 128 commi 1-ter e 2. In buona sostanza, il Dipartimento Trasporti Terrestri, provvederà a disporre l’esame di idoneità nei confronti dei minorenni titolari di patente o, ove previsto, (come ad esempio per gli artt. 186 e 187) la visita medica presso la commissione medica locale. Sarà sempre, inoltre, disposta la revisione della patente se il minorenne titolare di patente di guida è coinvolto in un incidente stradale che ha determinato lesioni gravi alle persone e perciò a suo carico sia stata contestata la violazione da cui consegue la sospensione della patente. L’articolo precisa, inoltre, che la sospensione sarà sempre disposta nel caso in cui il titolare minore di patente non si sottoponga, nei termini prescritti, ai predetti accertamenti. Pertanto gli uffici da cui dipende l’operatore che ha accertato la violazione del minore devono provvedere, senza procedere al ritiro immediato del documento di guida, a trasmettere copia del verbale di accertamento della violazione rilevata, al D.T.T. mediante inoltro all’Ufficio Motorizzazione Civile di competenza territoriale, affinché provveda all’adozione del provvedimento di revisione della patente di guida. Il comma 2 precisa che le stesse identiche disposizioni saranno applicate anche ai conducenti minorenni titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC). Si applicheranno, altresì, le disposizioni dell’art. 126-bis. Pertanto verranno, ove previsto, decurtati, anche ai minorenni, i punti dalla patente o dal CIGC. Il comma 3 differenzia la procedura per i maggiorenni titolari di CIGC alla guida del ciclomotore, prevedendo per questi la sanzione accessoria del ritiro della sospensione o della revoca del CIGC, ove prevista dalla sanzione pecuniaria principale, secondo le procedura degli articoli 216, 218, 219 e 223. Si applicheranno, altresì anche per i conducenti di ciclomotori maggiorenni in possesso del solo CIGC, le disposizioni dell’art. 126-bis (decurtazione dei punti dal CIGC). F.to Il Responsabile Comm. Isp. Sup. P.M. Zullo Dott. Angelo ALLEGATI: Fac simile segnalazione UMC revisione patente di guida Art. 21 D.Lgs 59/2011 che modifica Art. 219 bis C.d.S. Citta’ di Messina Corpo Polizia Municipale (Intestazione Reparto) Prot. n. del ALL’U.M.C. di MESSINA Oggetto: Segnalazione ai fini della revisione della patente, di violazione cui consegue la revoca/sospensione della patente di guida commessa da conducente minorenne (art. 219 bis). Con la presente, ai sensi dell’art. 219 bis CdS, al fine di disporre la revisione della patente di guida con esame di idoneità volto ad accertare la sussistenza dell’idoneità tecnica di cui all’art. 128 c.1 C.d.s., si segnala che in data _________________ in _______________ via __________________________ nr____ personale di questo Comando ha accertato la violazione di cui all’art. ________comma______ CdS in quanto a seguito della quale è prevista la sanzione accessoria della revoca/sospensione della patente, commessa dal conducente minorenne Sig./ra ________________________________________ nato/a a _____________________ il ____________________ e residente a ______________________ in _______________________nr.______ titolare di CIGC Patente di guida n. _____________ categoria_________ rilasciata il __________ da __________ e avente scadenza il _________________ La violazione è stata contestata con verbale n. __________________ del ____________________ di cui si allega copia. Distinti saluti Messina lì_______________________ Il Responsabile Modifiche all'articolo 219-bis in materia ritiro sospensione o revoca del certificato di idoneita' alla guida Art. 21 1. L'articolo 219-bis del Codice della strada e' sostituito dal seguente: «Art. 219-bis (Inapplicabilita' delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni). 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende e' commessa da un conducente minorenne in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.». 2. Le disposizioni dell'articolo 219-bis del Codice della strada, come modificato dal comma 1, si applicano anche ai conducenti minorenni titolari di certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore. Si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 126-bis del Codice della strada. 3. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del Codice della strada, e' disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende e' commessa alla guida del ciclomotore da un conducente maggiorenne, titolare di certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneita' posseduto, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 126-bis del Codice della strada.