municipio di messina

Transcript

municipio di messina
SCHEDA DI AGGIORNAMENTO
Comune di Messina
Corpo Polizia Municipale
Sezione Ricerche, Studi, Formazione e Statistica
Tel. 0907723782 – Fax 090674115 - E-mail [email protected]
Prot.n°2013/34921
Messina, 07/02/2013
_________________________________________________________________________________
Oggetto: Art. 21 D.lgs. n. 59/2011 attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE
concernenti la patente di guida così come modificato ed integrato con il D.lgs. n. 2 del 16
gennaio 2013 – Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della
sospensione o della revoca della patente di guida ai conducenti minorenni.
_________________________________________________________________________________
AI RESPONSABILI DI DISTRETTI, SEZIONI, REPARTI,
NUCLEI, STAFF
LORO SEDI
L’art. 21 del D.lgs. 59/2011 ha introdotto l’art. 219 bis rubricato “ Inapplicabilità delle
sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai
conducenti minorenni”.
Tale nuovo articolo, al comma 1, prevede che, quando a seguito di una infrazione al Codice
della Strada è prevista la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della
revoca della patente di guida, se la violazione è commessa da conducente minorenne, in luogo delle
predette sanzioni accessorie si applica la revisione della patente di guida secondo quanto previsto
dall’art. 128 commi 1-ter e 2.
In buona sostanza, il Dipartimento Trasporti Terrestri, provvederà a disporre l’esame di
idoneità nei confronti dei minorenni titolari di patente o, ove previsto, (come ad esempio per gli
artt. 186 e 187) la visita medica presso la commissione medica locale. Sarà sempre, inoltre,
disposta la revisione della patente se il minorenne titolare di patente di guida è coinvolto in un
incidente stradale che ha determinato lesioni gravi alle persone e perciò a suo carico sia stata
contestata la violazione da cui consegue la sospensione della patente.
L’articolo precisa, inoltre, che la sospensione sarà sempre disposta nel caso in cui il titolare
minore di patente non si sottoponga, nei termini prescritti, ai predetti accertamenti.
Pertanto gli uffici da cui dipende l’operatore che ha accertato la violazione del minore devono
provvedere, senza procedere al ritiro immediato del documento di guida, a trasmettere copia del
verbale di accertamento della violazione rilevata, al D.T.T. mediante inoltro all’Ufficio
Motorizzazione
Civile
di
competenza
territoriale,
affinché
provveda
all’adozione
del
provvedimento di revisione della patente di guida.
Il comma 2 precisa che le stesse identiche disposizioni saranno applicate anche ai conducenti
minorenni titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC).
Si applicheranno, altresì, le disposizioni dell’art. 126-bis. Pertanto verranno, ove previsto,
decurtati, anche ai minorenni, i punti dalla patente o dal CIGC.
Il comma 3 differenzia la procedura per i maggiorenni titolari di CIGC alla guida del
ciclomotore, prevedendo per questi la sanzione accessoria del ritiro della sospensione o della
revoca del CIGC, ove prevista dalla sanzione pecuniaria principale, secondo le procedura degli
articoli 216, 218, 219 e 223. Si applicheranno, altresì anche per i conducenti di ciclomotori
maggiorenni in possesso del solo CIGC, le disposizioni dell’art. 126-bis (decurtazione dei punti
dal CIGC).
F.to
Il Responsabile
Comm. Isp. Sup. P.M. Zullo Dott. Angelo
ALLEGATI: Fac simile segnalazione UMC revisione patente di guida
Art. 21 D.Lgs 59/2011 che modifica Art. 219 bis C.d.S.
Citta’ di Messina
Corpo Polizia Municipale
(Intestazione Reparto)
Prot. n.
del
ALL’U.M.C. di MESSINA
Oggetto: Segnalazione ai fini della revisione della patente, di violazione cui consegue la
revoca/sospensione della patente di guida commessa da conducente minorenne (art. 219 bis).
Con la presente, ai sensi dell’art. 219 bis CdS, al fine di disporre la revisione della patente di guida con
esame di idoneità volto ad accertare la sussistenza dell’idoneità tecnica di cui all’art. 128 c.1 C.d.s., si
segnala che in data _________________ in _______________ via __________________________
nr____ personale di questo Comando ha accertato la violazione di cui all’art. ________comma______
CdS in quanto a seguito della quale è prevista la sanzione accessoria della revoca/sospensione della
patente, commessa dal conducente minorenne Sig./ra ________________________________________
nato/a a _____________________ il ____________________ e residente a ______________________
in _______________________nr.______ titolare di CIGC
Patente di guida n. _____________
categoria_________ rilasciata il __________ da __________ e avente scadenza il _________________
La violazione è stata contestata con verbale n. __________________ del ____________________ di cui
si allega copia.
Distinti saluti
Messina lì_______________________
Il Responsabile
Modifiche all'articolo 219-bis in materia ritiro sospensione o revoca del certificato di
idoneita' alla guida
Art. 21
1. L'articolo 219-bis del Codice della strada e' sostituito dal seguente:
«Art. 219-bis (Inapplicabilita' delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro,
della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni).
1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' disposta la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida e la
violazione da cui discende e' commessa da un conducente minorenne in luogo delle
predette sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.».
2. Le disposizioni dell'articolo 219-bis del Codice della strada, come modificato dal
comma 1, si applicano anche ai conducenti minorenni titolari di certificato di idoneita'
alla guida del ciclomotore. Si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 126-bis del
Codice della strada.
3. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del Codice della strada, e' disposta la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di
guida e la violazione da cui discende e' commessa alla guida del ciclomotore da un
conducente maggiorenne, titolare di certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore, le
sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneita' posseduto, secondo le
procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di
applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli
articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 126-bis del
Codice della strada.