Circolare n. 1 Adempimenti CONAI

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Circolare n. 1 Adempimenti CONAI
FABIO BETTONI
LAURA LOCATELLI
RACHELE DENEGRI
Circolare n. 1 del 11 gennaio 2014
La presente circolare si propone di dare evidenza ai signori clienti degli aspetti concernenti l’imminente scadenza
relativa agli
ADEMPIMENTI CONAI – SCADENZA DEL 20
GENNAIO 2014
PREMESSA
Anche il 2014 presenta il primo appuntamento fisso con gli adempimenti CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi,
che interessa, è opportuno ricordarlo, non solo gli operatori che producono, acquistano e vendono imballaggi, ma anche
i soggetti che acquistano da paesi stranieri qualsiasi tipo di merce già imballata.
Per ciascun materiale di imballaggio, CONAI e i Consorzi di Filiera stabiliscono un Contributo Ambientale, che
costituisce la forma di finanziamento per ripartire tra produttori e utilizzatori i costi per i maggiori oneri relativi alla
raccolta differenziata e per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.
Il prelievo del Contributo avviene all’atto della cosiddetta “prima cessione”, cioè quando l’imballaggio finito passa
dall’”ultimo produttore” al “primo utilizzatore”, oppure quando il materiale di imballaggio passa da un
produttore/importatore di materie prime o semilavorati ad un altro produttore.
I soggetti tenuti al versamento del Contributo sono coloro che per primi immettono l’imballaggio finito nel mercato
nazionale, quindi i produttori/importatori di imballaggi vuoti e gli importatori di merci imballate.
A questi si aggiungono i produttori/importatori di materiali di imballaggio che forniscono auto produttori e gli auto
produttori stessi nel momento in cui importano le materie prime per confezionare le proprie merci.
Gli imballaggi destinati all’esportazione sono invece esentati dall’applicazione del Contributo.
I soggetti obbligati al versamento sono tenuti a dichiarare periodicamente a CONAI i quantitativi di imballaggi ceduti o
importati nel territorio nazionale. La periodicità della dichiarazione può essere annuale, trimestrale o mensile in
funzione dell’entità del Contributo dovuto per ciascun materiale.
Gli altri soggetti, che non hanno l’obbligo delle dichiarazioni periodiche, sono comunque tenuti a pagare il Contributo
Ambientale esposto in fattura dai fornitori e ad apporre le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita.
Tendenzialmente qualunque tipo di importazione di merci implica anche l’importazione di imballaggi pieni. Infatti, gli
“imballaggi pieni” non sono altro che le merci imballate. Ogni importatore, quindi, quando acquista delle merci
all’estero acquista contestualmente anche gli imballaggi che le contengono e di conseguenza immette questi imballaggi
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nel territorio nazionale. Da questo punto di vista può essere assimilato a un produttore, in quanto “genera” dei materiali
destinati a trasformarsi in rifiuti di imballaggio (e ad essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).
L’importatore di imballaggi pieni è tenuto ad effettuare dichiarazione periodica e versamento del Contributo per gli
imballaggi Importati.
Gli adempimenti a carico dell’importatore variano a seconda della natura e della destinazione degli imballaggi
importati. Ai fini della dichiarazione periodica e del versamento del Contributo Ambientale, sono previste diverse
procedure: una procedura ordinaria (valida per qualunque tipo di importazione) e una procedura semplificata (valida
solo per l’importazione di merci imballate), che si suddivide a sua volta in tre diverse formule.
Ogni importatore deve seguire regole differenti (o scegliere tra opzioni diverse) in funzione dei materiali importati
(imballaggi vuoti, materie prime, merci imballate) e a seconda del fatto che questi materiali siano destinati a utilizzatori,
ad altri operatori o a uso diretto da parte dell’importatore stesso.
PROCEDURA ORDINARIA
È la modalità generale di dichiarazione periodica valida per qualunque tipo di importazione. Il Contributo Ambientale
viene determinato in base al peso complessivo degli imballaggi importati nel periodo di riferimento, suddivisi per
materiale.
PROCEDURA SEMPLIFICATA
Rappresenta una facilitazione delle modalità di calcolo e versamento del Contributo Ambientale, consentendo di
effettuare calcoli forfetari per la determinazione del Contributo stesso; la procedura scelta vale per l’intero anno solare.
La procedura semplificata è applicabile:
• alle imprese che siano già iscritte a CONAI;
• esclusivamente all’importazione di imballaggi pieni (merce imballata);
• in presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinino la necessità (ad esempio, la grande quantità di referenze
diverse importate, l’elevato numero di fornitori extra UE, l’impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede
prodotto o l’eccessiva difficoltà ad autodeterminare le stesse).
La formula di semplificazione prevede una suddivisione principale tra due categorie di imballaggi pieni importati:
• importazione di prodotti alimentari;
• importazione di prodotti NON alimentari.
Il Contributo Ambientale viene determinato in base a un calcolo forfetario su qualunque valore di acquisto delle merci
imballate al netto di IVA e spese di trasporto.
Le aliquote, indipendentemente dal valore complessivo delle importazioni, sono le seguenti:
Importazione di prodotti alimentari
Aliquota dello 0,07% sul valore complessivo delle importazioni.
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Importazione di prodotti NON alimentari
Aliquota dello 0,04% sul valore complessivo delle importazioni.
CONAI prevede inoltre che le imprese possano, in alternativa, utilizzare la procedura del calcolo forfetario in base a un
unico contributo sul peso dei soli imballaggi delle merci importate pari a 31.00 Euro/ton (dal 01.04.2013) , senza
distinguere tra i sei materiali di imballaggio, né tra imballaggi primari, secondari e terziari, né tra alimentari e non
alimentari.
Entro la data del 20 gennaio 2014 (utilizzando i modelli relativi all’anno 2013) i soggetti importatori dovranno
provvedere all’espletamento degli adempimenti a regime ancora pendenti per l’anno 2013, quindi
- modulo 6.2 per la dichiarazione mensile, trimestrale, annuale ordinaria e semplificata;
- modulo 6.3, per le cessioni in esenzione (modulo complementare alla scheda di liquidazione del Contributo
Ambientale – modulo 6.2);
- modulo 6.10 per la liquidazione del contributo ambientale con la procedura di compensazione import/export, in base
alla classe di dichiarazione adottata;
INVIO DELLE DICHIARAZIONI
Via posta: all’indirizzo via P. Litta n. 5, 20122 Milano a mezzo raccomandata a.r.
Via fax: ai seguenti numeri: 02/54.12.16.44 o 02/54.12.26.56 o 02/54.12.26.80
On-line: accedendo al servizio, previa registrazione con l’attribuzione di un user e di una password , all’indirizzo
https://dichiarazioni.conai.org. La compilazione on-line permette la verifica interattiva della congruenza e della
correttezza formale dei dati. In seguito all’invio, l’utente riceverà una “ricevuta di presentazione” nella quale verrà
riportato il modulo compilato e una notifica di accettazione da parte di Conai.
Inoltre, sempre entro la medesima scadenza del 20.01.2014, si dovrà provvedere a “pianificare” l’attività per l’anno in
corso, relativamente a:
1.
modalità di gestione del contributo (procedura ordinaria o semplificata);
2.
classe di appartenenza che regola la periodicità dell’invio delle eventuali dichiarazioni periodiche.
Il CONAI sul suo sito alla pagina GUIDA e MODULISTICA ha pubblicato la Guida al contributo CONAI 2014 ed il
calendario degli adempimenti per il 2014, che si invita a consultare.
Tra le principali novità si segnala che caratterizzeranno il nuovo anno, si segnala:
Riduzioni dei contributi ambientali per gli imballaggi in acciaio, carta e plastica e sulle procedure
semplificate/forfetizzate di dichiarazione di imballaggi per l’anno 2014.
Sono stati aggiornati i testi e la modulistica in funzione delle seguenti riduzioni:
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-
Contributo Ambientale sugli imballaggi in acciaio da 31,00 a 26,00 Euro/ton;
-
Contributo Ambientale sugli imballaggi in carta da 14,00 a 10,00 Euro/ton (fino al 31.03.2013) e da 10,00
Euro/ton a 6,00 Euro/ton (dal 01.04.2013);
-
Contributo Ambientale sugli imballaggi in plastica da 120,00 a 110,00 Euro/ton (fino al 31.03.2013)
-
Contributo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci da 40,00 a 32,00 Euro/ton e da 32,00 Euro/ton a
31,00 Euro/ton (dal 01.04.2013);
-
aliquote da applicare sul valore delle importazioni dei prodotti alimentari imballati da 0,10% a 0,07% e dei
prodotti non alimentari imballati da 0,05% a 0,04%;
-
Contributi forfetari per le etichette, ridotti sensibilmente per tutte le fasce di fatturato.
Ulteriori novità riguardano l’aggiornamento delle procedure semplificate di esenzione dal contributo ambientale per
attività di esportazione, nonché l’integrazione e l’aggiornamento dei “casi particolari” e del capitolo relativo a
“controlli, sanzioni e autodenuncia”.
COSA CONSEGNARE ALLO STUDIO
Per i Clienti che non provvederanno direttamente ad effettuare tale adempimento e si appoggeranno allo Studio per
l’espletamento della pratica, si ricorda che dovranno essere consegnate entro il giorno 17 c.m., copia di tutte le fatture
di acquisto che hanno comportato l’ingresso sul territorio nazionale di beni e/o merci (a titolo di esempio: importazioni,
acquisti intracomunitaria) .
Cordiali saluti
Rachele Denegri
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