ZeroSpese Reale - Reale Mutua

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ZeroSpese Reale - Reale Mutua
Corso Vittorio Emanuele, 101 • 10128 Torino
Numero Verde: 803.808
Foglio Informativo
Banca Reale SpA • Società appartenente al Gruppo Reale Mutua • Capitale Sociale € 30.000.000 int. vers. • Partita IVA 07760860010 • Registro delle Imprese Torino 15068 • Albo Banche 5426 • Codice ABI 3138 • CAB 1000
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni
IL PROMOTORE
FIRMA DEL PROMOTORE
Codice Promotore (NDG)
Codice Agenzia
CONTRATTO CONTO CORRENTE E NEGOZIAZIONE TITOLI (collocato fuori sede dal Promotore Finanziario)
INFORMAZIONI SULLA BANCA
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Struttura e funzione economica
Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per conto
del cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il
cliente può effettuare versamento di contante e/o assegni, ricevere bonifici e bancogiri,
nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni e disporre pagamenti per utenze varie,
bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile. Le relative operazioni sono registrate
anche al fine del periodico invio dell'estratto conto.
Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad
esempio, i depositi, le aperture di credito, i mutui, le carte di credito e di debito, gli incassi ed i pagamenti. Per queste informazioni si rinvia ai relativi fogli informativi.
Il servizio incassi e pagamenti consente al correntista di:
- incassare assegni (bancari, circolari o titoli similari) a carico di altre banche italiane o
estere; l’importo degli assegni è accreditato sul conto corrente salvo buon fine (s.b.f.)
ovvero è riconosciuto dalla banca ad incasso avvenuto (dopo incasso);
- incassare i propri crediti verso terzi mediante l’emissione di moduli contrassegnati con
le diciture ‘MAV’ (pagamento mediante avviso) o ‘FRECCIA’ (bollettino bancario precompilato) inviati al debitore, il quale utilizza detti moduli per effettuare il pagamento a
favore del creditore presso qualunque sportello bancario (per ‘MAV’, anche presso uffici postali);
- incassare, tramite il servizio RID (rapporti interbancari diretti), i propri crediti verso terzi
sulla base di un ordine permanente di addebito in conto corrente conferito dal debitore; il debitore sottoscrive preliminarmente un apposito modulo di autorizzazione all’addebito in conto corrente e la disposizione presentata per l’incasso può essere richiamata dal creditore in data antecedente alla data di scadenza. Questo servizio può assumere connotazioni particolari: RID veloce (termini temporali di esecuzione brevi); RID
utenze (nei confronti di società erogatrici di acqua, luce, gas, telecomunicazioni etc);
RID commerciale (nei confronti di esercizi commerciali per il pagamento di beni);
- di pagare mediante bonifico una somma determinata a favore di un beneficiario presso propri sportelli o presso sportelli di altre banche in Italia o all’estero o di altri soggetti (es. Poste).
Per consentire un’esecuzione efficiente e rapida del pagamento, nel caso di beneficiari correntisti della stessa banca o di altre banche, l’ordine deve contenere le coordinate bancarie del beneficiario stesso.
Per i bonifici transfrontalieri da eseguire in euro presso banche dei paesi UE l’ordine
deve contenere le coordinate IBAN (International Bank Account Number) del beneficiario e il codice BIC (Bank Identification Code) della banca destinataria (cfr. Regolamento
CE 2560/01).
Il servizio di acquisto e vendita di valuta estera consiste nell'acquisto e vendita di banconote estere contro euro.
Funzione Bancomat: è il servizio in forza del quale la banca (emittente), attraverso il rilascio di una Carta, consente al correntista (c.d. “titolare”) di effettuare prelievi di denaro –
entro massimali di utilizzo stabiliti dal contratto - presso sportelli automatici (ATM) contraddistinti dal marchio Bancomat, digitando un codice segreto (c.d. P.I.N., “Personal
Identification Number”).
Funzione PagoBANCOMAT: è il servizio in forza del quale il correntista, entro limiti di
importo contrattualmente previsti, può compiere acquisti di beni e servizi presso esercizi commerciali convenzionati che espongono il marchio "PagoBANCOMAT", digitando il
citato codice segreto. Gli importi dei prelievi e degli acquisti effettuati sono addebitati sul
conto corrente del correntista contestualmente all’utilizzo: è necessario quindi che questi effettui tali operazioni in presenza di fondi disponibili sul conto corrente.
Albo Banche 5426
Registro delle Imprese Torino 15068
La banca aderisce ai seguenti sistemi di garanzia:
- Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
- Fondo Nazionale di Garanzia
Capitale sociale € 30.000.000,00
Insieme alle funzioni Bancomat e Pagobancomat (operatività domestica) possono coesistere Marchi (Mastercard e Visa) che consentono l’utilizzo della carta di debito nei rispettivi circuiti internazionali.
In base al contratto di deposito titoli a custodia e/o amministrazione la banca custodisce
e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o
dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti,
cura il rinnovo e l’incasso delle cedole, l’incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i
sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico
espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione,
versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi d'interesse ed altre
commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto degli assegni, nel caso di smarrimento
e sottrazione e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente; pertanto
va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta;
- mancato pagamento dell’assegno per assenza di fondi sul conto del traente (assegni
bancari); mancanza di autorizzazione a emettere assegni del traente (assegni bancari);
irregolarità dell’assegno; contraffazione totale o parziale dell’assegno;
- accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione
della disponibilità;
- traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione la pagamento, con conseguente iscrizione alla Centrale d'Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d'Italia, qualora non intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente;
- rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera;
- il cambio tra l’euro e le altre banconote espresse in valute estere è soggetto al rischio
relativo all’oscillazione del cambio e può variare più volte nella giornata operativa. A tal
proposito presso la banca è disponibile il relativo listino al quale fare riferimento.
Vengono praticati cambi differenti tra gli acquisti e le vendite in relazione al costo di
gestione (assicurazione, etc.) delle banconote;
- rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di
importo di 103.291,38 € per ciascun correntista, delle disponibilità risultanti dal conto,
per effetto dell'adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato;
- utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta Bancomat e del P.I.N., nel caso di smarrimento e sottrazione, con conseguente possibilità di utilizzo da parte di soggetti non
legittimati. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia della Carta e del
P.I.N, nonché la massima riservatezza nell’uso del medesimo P.I.N.; nei casi di smarrimento e sottrazione il cliente è tenuto a richiedere immediatamente il blocco della
Carta, secondo le modalità contrattualmente previste;
- nel caso di irregolare utilizzazione della Carta da parte del titolare e di conseguente
revoca, da parte dell’emittente, dell’autorizzazione ad utilizzare la Carta, i dati relativi
alla stessa ed alle generalità del titolare sono comunicati, ai sensi della normativa
vigente, alla Centrale d’Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d’Italia.
Aggiornato a dicembre 2007.
Banca Reale S.p.A.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
10128 Torino
Numero Verde: 803.808
Indirizzo telematico: www.bancareale.it
Indirizzo mail: [email protected]
Codice ABI: 3138
Saldo contabile
Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono
anche ricompresi importi non ancora giunti a maturazione.
Saldo disponibile
Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata.
Commissioni per l'invio estratto conto (ogni invio)
Spese per l'invio di un estratto conto secondo la periodicità pattuita.
Spese di liquidazione periodica
Spese per ogni determinazione ordinaria delle competenze - conteggio periodico degli
interessi creditori.
N.B.: non cumulano con quelle per il conteggio periodico degli interessi debitori.
Canone fisso
Spesa fissa addebitata mensilmente.
Numero operazioni comprese nel canone/forfait
Numero di operazioni comprese nel costo del canone/forfait per le quali non si pagano
specifiche spese.
Spesa singola operazione non compresa nel canone fisso
Spesa per ogni scrittura eccedente il forfait o non compresa nel canone.
Spese di estinzione c/c
Spese addebitate all'effettiva risoluzione del rapporto di c/c.
Spese di documentazione
Spese per invio della corrispondenza e/o contabili e/o comunicazioni varie.
Tasso creditore
Tasso nominale annuo.
Capitalizzazione
Periodicità di calcolo degli interessi attivi e passivi.
Valute sui versamenti
La decorrenza dei giorni lavorativi utili per il calcolo degli interessi, con riferimento alla data
dell'operazione.
Valute sui prelevamenti
L'effettiva data di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi,
indipendentemente dalla data di negoziazione.
Disponibilità su versamenti di assegni e delle somme accreditate
Termini di disponibilità - salvo casi di forza maggiore - espressi in giorni lavorativi
successivi alla data di negoziazione e/o di lavorazione del versamento.
Assegni sbf
Assegni negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo
che il titolo è stato effettivamente pagato.
Assegni al dopo incasso
Assegni per i quali il correntista riceve l’accredito successivamente all'effettivo incasso.
RID commerciale-utenze-veloce
Incasso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito confermato dal debitore.
RiBa
Incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore.
MAV
Incasso di crediti mediante invito al debitore di pagare presso qualunque sportello bancario
o postale, utilizzando un apposito modulo inviatogli dalla banca del creditore.
Bollettino bancario "Freccia"
Servizio che consente al debitore, al quale è stato inviato dal creditore un modulo standard
di bollettino bancario precompilato, di utilizzarlo per effettuare il pagamento presso
qualsiasi sportello bancario.
Bonifici ordinari Italia con ordine ripetitivo (da e per paesi UE in €)
Ordine di pagamento disposto a favore di un terzo con ordine ripetitivo.
Bonifici transfrontalieri
Operazioni effettuate su iniziativa di un ordinante tramite un ente o una sua succursale insediati in uno Stato membro dell’UE, dell’EFTA nonché in Svezia, al fine di mettere una somma
di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente o una sua succursale insediati in
un altro Stato membro; l'ordinante e il beneficiario possono essere la stessa persona.
Bonifici con valuta antergata
Bonifico con valuta da riconoscere al beneficiario precedente alla data di accredito dei fondi
alla banca destinataria.
Bonifici da/per l'estero in divisa estera
Bonifici da e per l'estero espressi in valuta diversa da quella corrente.
Bonifici con coordinate bancarie del beneficiario (IBAN) e del BIC
della banca destinataria mancanti
Bonifici disposti senza l’indicazione o con indicazione errata dei codici di riferimento del
beneficiario e della banca destinataria. In questo caso la banca addebita al cliente
commissioni supplementari stabilite dalla normativa vigente.
Cedente
Presentatore e beneficiario del titolo.
Valuta/divisa estera
Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio, dollari USA).
Carta Bancomat
Carta che consente il prelievo di contante, in presenza di fondi disponibili sul conto
corrente, presso sportelli automatici (ATM), sul circuito domestico.
Carta PagoBancomat
Carta che consente l’acquisto di beni e servizi, in presenza di fondi disponibili sul conto
corrente, presso gli esercizi convenzionati, sul circuito domestico.
ATM
Postazioni automatiche per l'utilizzo delle carte nelle funzioni previste.
POS
Postazioni automatiche per l'utilizzo delle carte per l'acquisto di beni e servizi.
Blocco della carta
Blocco dell'utilizzo della carta per smarrimento o furto.
Riemissione della carta
Riemissione, successivamente al blocco, della carta smarrita o rubata.
Spese trasferimento titoli (per linea)
Commissione calcolata per singolo codice di titolo.
Aggiornato a dicembre 2007.
LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE
ZeroSpese Reale
Spese di tenuta conto
Comm. per assegno insoluto, protestato
€ 34,20
GRATUITO
0
illimitate
GRATUITO
€ 5,00
GRATUITA
Tasso creditore
Tasso creditore (senza limiti minimi d’importo)
0
Es. calcolo tasso creditore (Euribor pari a 4,156%)
0
Tasso effettivo annuo es. con tasso Euribor = 4,156% 0
Tasso debitore
Tasso debitore: entro fido
extra fido
Esempio tasso debitore (extra fido):
10,125%
11,125%
nominale 11,125%
effettivo 11,434%
Periodicità e modalità di calcolo interessi
Commissione massimo scoperto
Liquidazione
Periodicità capitalizzazione interessi creditori
e interessi debitori
Metodo di calcolo degli interessi
Ritenuta fiscale sugli interessi
Spese liquidazione
GRATUITA
semestrale
semestrale
anno civile (365 giorni)
27%
GRATUITE
Bonifici
Bonifici Nazionali – Bonifici Transfrontalieri in Euro fino a € 50.000,00
(compresi valuta SEK e Paesi EFTA)
Bonifici in uscita
GRATUITI
Bonifici in entrata
GRATUITI
Bonifici interni/Giroconti
GRATUITI
Bonifici Esteri e Bonifici Transfrontalieri in Euro superiori a € 50.000,00*
Bonifici in uscita
(< € 12.500,00) € 13,00;
(> € 12.500,00) € 21,00
Bonifici in entrata
(< € 12.500,00) € 3,00;
(> € 12.500,00) € 13,00
Cambio
valorizzazione chiusura del giorno
Termini di esecuzione
Procedure di reclamo
Bonifici antergati
precedente all’esecuzione
esecuzione bonifico in partenza entro massimo 2
giorni lavorativi dalla data di ricevimento;
lavorazione bonifico in arrivo entro massimo il giorno
successivo dal ricevimento dalla banca ordinante;
per eventuali contestazioni in ordine alle operazioni
di bonifici transfrontalieri, il Cliente ha 180 giorni di
tempo per il reclamo dall’esecuzione o dalla messa a
disposizione del bonifico, da indirizzare all’Ufficio
Reclami di Banca Reale, che ha 30 giorni di tempo
per evadere la richiesta del Cliente;
per eventuali contestazioni in ordine alle operazioni
di bonifici non transfrontalieri, si rimanda alle
normali procedure di reclamo (come indicato nel
documento Avviso Principali norme di trasparenza)
se antergaz. superiore a 6 gg. penale 5% calcolata
su base annua per i giorni di antergazione importo
minimo penale antergazione € 7,75
Penale errata compilazione bonifici
Valuta giroconto e bonifici interni tramite internet
Valuta bonifici nazionali, bonifici transfrontalieri
in euro fino a € 50.000,00 (compresi SEK e EFTA)
Valuta bonifici esteri e bonifici transfrontalieri
in euro superiori a € 50.000,00*
€ 3,50
0 giorni
2 giorni
1 giorno (esclusi gg.
valuta banca beneficiaria)
Altre spese e commissioni su conto corrente
Ordini cartacei
RID
RID Gruppo Reale Mutua e MAV
RAV
Bollettini freccia
Domiciliaz. grandi utenze
Libretti assegni
Invio libretti assegni
Commissione negoziazione assegni esteri
€ 10,00
GRATUITI
GRATUITI
GRATUITI
GRATUITI
GRATUITE
GRATUITI
GRATUITO
commissioni reclamate
da controparti
(oltre alle spese di protesto e reclamate) o richiamato € 10,00
Comm. impagato in prima presentazione
€ 5,00
Comm. esito pagato a seguito
impagato in seconda presentazione
€ 20,00
Spese notaio (assegni al notaio):
assegni fino a € 1.000,00
€ 25,00
assegni da € 1.001,00 a € 2.000,00 € 35,00
assegni oltre € 2.001,00
€ 50,00
importo facciale titolo,
Pagamento tardivo assegni
penale 10% importo facciale titolo,
interessi legali ed eventuali spese
Spese per ricerche e produzione documenti
Spese negoziazione valuta estera
Spese estinzione rapporto
Tempistiche estinzione rapporto
Limitazioni
€ 10,00
€ 5,00
GRATUITE
max 90 gg.
-
Giorni valuta
Valuta versamento contanti
(mediante bollettini postali)
Valuta versamento contanti
Valuta prelievo contanti
Valuta assegni B.R.
Valuta assegni circolari
Valuta altri assegni
Valuta altri titoli
valuta riconosciuta
da Poste Italiane
data versamento
data prelievo
giorno ricevimento
1 giorno dal ricevimento
3 giorni dal ricevimento
8 giorni dal ricevimento
Giorni disponibilità
Disponibilità versamento contanti
(mediante bollettini postali)
Disponibilità versamento contanti
Disponibilità giuridica assegni e altri titoli
valuta riconosciuta
da Poste Italiane
data versamento
5 giorni dal ricevimento
Bancomat
Bancomat canone primo anno
Bancomat canone anni successivi
Blocco / sostituzione carta
Area euro
Pagobancomat e Fastpay
Prelevamenti su istituto
Prelevamenti altri istituti
- operazioni gratuite
- altre operazioni
Area non euro Pagamenti
Prelevamenti
Limiti di utilizzo:
Bancomat
giornaliero
mensile
Pagobancomat giornaliero
mensile
Fastpay
singolo pagamento
Cirrus/Maestro giornaliero
mensile
Dossier titoli
Imposta di bollo sul dossier titoli
Diritti di custodia e amministrazione semestrale
Spese trasf. titoli (per linea)
Valuta incasso cedole
Commissioni negoziazione Italia**
Acquisto Bot (3/6/12 mesi)
Titoli di stato ed obbligazioni
Titoli azionari***
Altri acquisti
Commissioni negoziazione Estero**
Titoli di stato ed obbligazioni
Titoli azionari
Altri acquisti
Frequenza invio e/c gratuito
GRATUITO
GRATUITO
€ 8,00
GRATUITI
GRATUITI
illimitate
GRATUITE
€ 3,00
€ 4,00
€ 250,00
€ 1.500,00
€ 500,00
€ 1.500,00
€ 60,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 34,20
GRATUITI
GRATUITE
0 gg.
0,10%
0,20%
0,40%
(min. € 10,00 - max. € 25,00)
0,40%
(min. € 10,00 - max. € 25,00)
0,30%
(commissioni minime € 25,00)
0,50%
(commissioni minime € 25,00)
0,50% + c. recl.
(commissioni minime € 25,00)
semestrale
*in caso di mancato rispetto dei termini, l'indennizzo corrisposto al cliente sarà determinato, nella misura prevista dall'art. 4 commi 3 e 6 del D. Lgs. n. 253 del 28/4/2000. L'indennizzo è pari all'interesse legale
calcolato sull'importo del bonifico per il periodo compreso tra lo scadere dei termini e la data entro la quale l'importo del bonifico è, rispettivamente, accreditato sul conto dell'ente del beneficiario, in caso di esecuzione di un ordine, o è messo a disposizione del beneficiario, in caso di ricevimento.
**alle commissioni negoziazione Italia e negoziazione Estero devono essere aggiunte le eventuali commissioni reclamate da controparte.
***commissioni riferite ad operazioni effettuate attraverso il call center. Per le operazioni eseguite tramite internet le commissioni vengono applicate al 50%.
Aggiornato a dicembre 2007.
Imposta di bollo sul c/c
Canone fisso (mensile)
Costo per operazione
Numero di operazioni gratuite
nel periodo di liquidazione
Invio estratto conto trimestrale
Invio estratto conto a richiesta
Comunicazione via fax
SEZIONE I
Art. 2 – Servizio dedotto in Contratto
2.1 Il Contratto ha per oggetto i seguenti servizi: conto corrente, negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento di strumenti finanziari, custodia, amministrazione, consulenza e la prestazione del Servizio così come definiti e disciplinati nelle
Condizioni Generali, nelle Condizioni Generali del Servizio e nel Contratto stesso.
Art. 4 – Assegni, bonifici ed effetti sull’estero.
4.1 Con riferimento a quanto previsto all’art. 7.2, Sezione I, delle Condizioni Generali in
merito ai bonifici da eseguire negli Stati Uniti, il Cliente è pienamente consapevole che
qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall’eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resterà a completo carico dello stesso. Sarà inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento
gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste
risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice.
SEZIONE II
Art. 1– Esecuzione del Contratto
1.1 Ad integrazione di tutto quanto disposto nelle Condizioni Generali ed in particolare
all’art.1, Sezione II, delle stesse, la Banca è altresì espressamente autorizzata ad agire
in nome proprio e per conto del Cliente.
Art. 2 – Conflitto di interessi
2.1 Fermo restando quanto disposto dalle Condizioni Generali ed in particolare dall’art.
4.1, Sezione II, e dall’art. 3.1, Sezione IV, delle stesse e ad integrazione di quanto ivi previsto, il Cliente dichiara di aver compreso la natura e l’estensione dei casi in cui la
Banca si trova e si potrà trovare in conflitto di interesse e di aver consapevolmente conferito le autorizzazioni ivi previste e che qui ribadisce espressamente. In ogni caso, il
Cliente è consapevole di poter richiedere ulteriori informazioni, con facoltà di limitare in
ogni momento le autorizzazioni di cui all’art. 4.1, Sezione II, e all’art. 3.1, Sezione IV,
delle suddette Condizioni Generali.
Art. 3 – Registrazioni e scritture della Banca
3.1 Fermo restando quanto già specificato nelle Condizioni Generali in relazione all’invio di comunicazioni, autorizzazioni ed istruzioni, si precisa che nei confronti del Cliente
saranno opponibili le registrazioni telefoniche e ogni scrittura della Banca.
3.2 Si precisa inoltre che forma piena prova degli ordini conferiti il rilascio di apposita
attestazione, anche da parte del Promotore Finanziario, contenente il nome del Cliente
medesimo, l’ora e la data di ricevimento dell’ordine, gli elementi identificativi dell’ordine e le eventuali istruzioni accessorie dallo stesso conferite, ovvero la registrazione su
nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
3.3 In ogni caso, con riferimento all’art. 2.4, Sezione II, delle Condizioni Generali,
l’informativa del rifiuto della Banca all’esecuzione dell’ordine impartito dal Cliente si
considera tempestiva se effettuata entro le ore diciassette (17.00) del giorno seguente
a quello in cui l’ordine è stato ricevuto.
3.4 Con riferimento all’art. 6, commi 3 e 4, Sezione II, delle Condizioni Generali,
l’informativa si considera prontamente ricevuta se effettuata entro 24 ore rispettivamente dal verificarsi effettivo o potenziale della perdita ovvero dalla rideterminazione
del nuovo valore della provvista.
Art. 4 – Deposito irregolare
4.1 Fatto salvo tutto quanto previsto in tema di deposito degli strumenti finanziari dalle
Condizioni Generali ed in particolare dagli artt. 7, Sezione II, e dagli articoli della Sezione
III delle stesse, gli strumenti finanziari a garanzia dovranno intendersi costituiti in deposito irregolare e, pertanto, il Cliente autorizza la Banca, anche ai sensi degli artt. 1394
e 1395 c.c., a disporre degli strumenti finanziari medesimi anche nell’interesse proprio
o di terzi.
4.2 La Banca potrà utilizzare gli strumenti finanziari del Cliente nei confronti delle relative Casse di Compensazione, per l’esecuzione delle operazioni disposte per conto del
Cliente medesimo. Le responsabilità delle parti coinvolte nell’esecuzione sono quelle
previste dalle disposizioni di legge in materia.
SEZIONE IV
Art. 1 - Ambito dell’attività di consulenza
1.1 Il Cliente prende atto che le indicazioni fornite dai Consulenti nell’espletamento dell'attività di consulenza hanno natura di semplici consigli e che le conseguenti scelte
operative e l'utilizzo del servizio di consulenza sono effettuati e fruiti dal Cliente stesso
nella sua piena autonomia decisionale ed a suo rischio.
1.2 Il Cliente prende altresì atto che l’attività di consulenza é svolta dalla Banca senza
assumere alcuna obbligazione di risultato verso il Cliente medesimo.
1.3 In ogni caso l’effettiva esecuzione delle operazioni deriva da autonome decisioni del
Cliente, che valuta i dati fornitigli e la convenienza dell’operazione consigliata, con piena
conoscenza dei rischi che da essa derivano. In particolare, la Banca non potrà essere
ritenuta ad alcun titolo responsabile in caso di perdite subite dal Cliente in seguito alle
operazioni dallo stesso disposte, anche qualora si tratti di operazioni consigliate dalla
Banca o dai Consulenti della stessa.
SEZIONE V
Art. 2 - Efficacia del Contratto
2.1 L’efficacia del Contratto, per la parte di cui alla Sezione V, relativamente a specifici
servizi, è subordinatamente sospesa alla effettiva attivazione da parte della Banca del
Servizio.
2.2 Resta inteso che:
- il Contratto, salvo diverso accordo con la Banca, resterà comunque inefficace sino a
che quest’ultima non avrà ricevuto una provvista iniziale a valere sul conto corrente e/o
sul dossier titoli aperto dal Cliente, e che
- in mancanza di deroga da parte del Cliente, i Contratti sono sottoposti alla condizione
sospensiva generale prevista dall’art. 6.2 delle Condizioni Generali del Servizio.
2.3 Il Cliente prende atto che, per ragioni operative, il Servizio non potrà essere attivato per conti cointestati a firme congiunte.
Art. 4 - Utilizzo del servizio
4.1 Il Cliente dichiara e garantisce che il proprio sistema informatico (personal computer o altro) permette la stampa o il salvataggio su supporto duraturo di tutti i documenti inviatigli o comunque messigli a disposizione dalla Banca.
4.2 Con riferimento a quanto esposto all’art. 4.9 delle Condizioni Generali del Servizio,
il Cliente dichiara che avrà cura di vigilare in via esclusiva sull’operato dei propri procuratori, mantenendo altresì l’intera responsabilità per gli eventuali illeciti compiuti
dagli stessi, e ciò anche nei confronti della Banca per il fatto di averli nominati.
Art. 5 - Rischi
5.1 Con riferimento a tutto quanto sancito dalle Condizioni Generali del Servizio in merito ai rischi dell’utilizzazione del Servizio, il Cliente si dichiara responsabile della custodia e del corretto utilizzo del Sistema di Identificazione nonché di ogni conseguenza
dannosa che possa derivare dall’utilizzo illegittimo, anche ad opera di terzi, e/o dallo
smarrimento o sottrazione del Sistema di Identificazione stesso.
5.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura del Servizio, la
Banca potrà sempre produrre, come prova dei contratti conclusi, delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite il Servizio, le scritture registrate sui propri libri e le relative contabili indirizzate al Cliente, nonché eventuali ulteriori
mezzi di prova ricavabili dai sistemi e dalle procedure informatiche utilizzate per il funzionamento del Servizio ed i rapporti con il Cliente.
Art. 6 - Call Center
6.1 Con riferimento alle norme di cui all’art. 10 delle Condizioni Generali del Servizio, il
Cliente prende atto ed è pienamente consapevole che il Call Center e/o il servizio di
Phone Banking potrà essere sospeso o interrotto, per motivi tecnici o di forza maggiore,
senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di tali sospensioni o interruzioni.
Art. 7 - Condizioni economiche e modifica delle stesse
7.1 Con riferimento a tutto quanto previsto nelle Condizioni Generali del Servizio in
merito alle condizioni economiche e alla modifica delle stesse, il Cliente dichiara di
conoscere il principio contrattuale del silenzio-assenso convenuto tra le Parti, ed in particolare la sua facoltà di rifiutare le mutate condizioni recedendo liberamente dai rapporti in essere entro 60 giorni dalla data delle comunicazioni di cui all’art. 13 delle
Condizioni Generali medesime.
SEZIONE VI
Art. 1- Deposito della firma e poteri di rappresentanza
1.1 Con riferimento a quanto previsto dalle Condizioni Generali ed, in particolare, dall’art. 3, Sezione V, delle stesse, il Cliente prende atto che la revoca, la modifica delle
facoltà concesse alle persone autorizzate e la rinuncia alle stesse non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax, oppure la stessa sia stata presentata
allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche e
rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
1.2 Inoltre, il Cliente è pienamente consapevole che le altre cause di cessazione delle
facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne
abbia avuto notizia legalmente certa.
Art.2 - Diritto di compensazione e di garanzia
2.1 La Banca, a tutela di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche
se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita di diritto di ritenzione su
tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.
2.2 Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed
estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2.3 Al verificarsi di una qualsiasi delle ipotesi previste dall'art.1186 c.c. senza necessità di pronuncia giudiziale di insolvenza - o di quelle ad esse convenzionalmente parificate, la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento,
senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la eventuale convenzione di assegno – la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente.
2.4 Se il Contratto ed i rapporti bancari ad esso collegati ed accessori risultano intestati a
più persone, la Banca ha facoltà di valersi delle cessioni di crediti nonché dei diritti di
pegno, ritenzione e compensazione di cui sopra, sino a concorrenza dell'intero credito
vantato verso il Cliente, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni
soltanto dei cointestatari.
Art. 5 - Legge applicabile e giurisdizione italiana
5.1 Le Condizioni Generali, le Condizioni Generali del Servizio e/o il Contratto sono regolati dalla legge italiana e per ogni e qualsiasi controversia da essi derivante o ad essi
connessa si applica la giurisdizione italiana.
CLAUSOLE DELLE CONDIZIONI GENERALI
SEZIONE I
Art. 1 – Convenzione di assegno e carta Bancomat.
1.1 È facoltà della Banca autorizzare l'emissione di assegni, nonché l'utilizzo della carta
Bancomat, per l'effettuazione di prelievi da parte del Cliente. L'autorizzazione deve
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CLAUSOLE DEL CONTRATTO
della lettera o del telegramma di esecuzione senza che alla Banca sia pervenuto reclamo da parte del Cliente nella forma suindicata, l'operato della Banca si intenderà approvato.
Art. 11 - Coniugi cointestatari del conto corrente di corrispondenza.
11.1 In caso di coniugi cointestatari del conto corrente di corrispondenza la Banca, in
deroga all'art.190 c.c., è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché
sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari.
SEZIONE II
Art. 2 - Conferimento e attestazione degli ordini
2.1 Gli ordini del Cliente potranno essere conferiti alla Banca per iscritto e/o telefonicamente e/o per telex e/o per telefax, e/o altro mezzo accettato per iscritto dalla Banca.
2.2 Qualora gli ordini del Cliente vengano impartiti attraverso promotori finanziari, gli
ordini si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima,
come comprovato dalla relativa annotazione sui registri della Banca e dalle inerenti
comunicazioni che la Banca è autorizzata a registrare su nastro magnetico o altro supporto equivalente.
2.3 Gli ordini impartiti possono essere revocati dal Cliente sino a che non siano stati trasmessi ad altri intermediari per l’esecuzione, ovvero non siano stati già eseguiti, anche
in parte, dalla Banca.
2.4 È facoltà della Banca rifiutare l’esecuzione di un ordine impartito dal Cliente, dandone tempestiva comunicazione al Cliente stesso. Il rifiuto non necessita di motivazione.
Art. 5 – Rischi degli investimenti
5.1 Il Cliente prende atto che l’attività di cui al Contratto medesimo non comporta, in
ogni caso, alcuna garanzia per il Cliente stesso di mantenere invariato il valore degli
investimenti effettuati.
5.2 In particolare, per quanto occorrer possa, la Banca informa il Cliente ed il Cliente ne
prende atto ed è pienamente consapevole del fatto che per gli investimenti concernenti contratti a termine, anche uniformi, su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari, tassi di interesse, valute e merci, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali
strumenti finanziari, tassi di interesse, valute e merci, ovvero altri tipi di operazioni a
queste assimilabili e comunque aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all’art.
1, comma 2, lettere f), g), h), i) e j) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:
- il valore di mercato di tali contratti è soggetto a notevoli variazioni;
- l’investimento effettuato su tali contratti comporta l’assunzione di un elevato rischio
di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non quantificabili;
- la Banca può dover versare, per conto dello stesso Cliente, i margini di garanzia con
le modalità e nei termini previsti al successivo art. 6 per l’operazione disposta, e, nel
caso in cui il funzionamento dei mercati lo richieda, anche successivamente alla conclusione della stessa operazione il Cliente può dover versare margini di garanzia supplementari.
5.3 Inoltre, per le operazioni di vendita allo scoperto relative a strumenti finanziari a diffusione limitata, il Cliente prende atto ed è consapevole del fatto che la ricopertura dell’operazione può risultare difficoltosa e comunque dare luogo ad oneri aggiuntivi.
5.4 Il Cliente è informato e pienamente consapevole che, con riguardo agli strumenti
finanziari non negoziati o non quotati in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato
o garantiti dallo Stato gli investimenti in tali valori possono, tra l’altro, comportare:
- il rischio di non essere facilmente liquidabili;
- la carenza di informazioni che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente;
- l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non quantificabili.
5.5 Qualora la Banca ritenga un’operazione disposta dal Cliente non adeguata per il
Cliente medesimo, sulla base delle informazioni acquisite dallo stesso al momento della
conclusione del Contratto, ovvero comunicate dal Cliente anche in seguito, si asterrà dal
dare esecuzione all’ordine impartito dal Cliente. Qualora il Cliente, pur essendo stato
informato delle ragioni per le quali la Banca non ritiene adeguata l’operazione dallo
stesso disposta, ritenga di voler comunque dar corso all’operazione, dovrà confermare
alla Banca per iscritto l’ordine impartito facendo riferimento alle avvertenze ricevute.
5.6 In considerazione dei rischi e delle implicazioni rappresentate, anche verbalmente,
al Cliente, questi avrà l’onere di tenere costantemente informata la Banca circa la propria situazione finanziaria, propensione al rischio, esperienza ed obiettivi di investimento.
Art. 6 - Margini di garanzia
6.1 L'esecuzione degli ordini di compravendita su strumenti finanziari è subordinata,
in vigenza della Delibera CONSOB n. 929 del 3 luglio 1981 e successive modifiche ed
integrazioni, alla costituzione di un deposito vincolato nei limiti indicati dalla delibera
stessa.
6.2 Per gli ordini di compravendita aventi ad oggetto strumenti derivati, il Cliente, contestualmente al conferimento dell'ordine, si impegna a versare alla Banca i margini di
garanzia previsti per le operazioni disposte, secondo le modalità indicate nell’apposito
Contratto per operatività in derivati. Il Cliente si impegna altresì a versare gli eventuali
margini di variazione previsti in relazione alle operazioni disposte.
6.3 La Banca, nel caso in cui le operazioni in strumenti derivati disposte dal Cliente per
finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita effettiva o potenziale, superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per
l’esecuzione delle operazioni, informerà prontamente di tale circostanza il Cliente.
Successivamente a detta comunicazione la Banca rideterminerà il nuovo valore di riferimento dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia e lo comunicherà prontamente al Cliente. Analogamente comunicherà al Cliente il nuovo valore di riferimento di
tali mezzi in caso di versamenti o prelievi.
Aggiornato a dicembre 2007.
essere rilasciata per iscritto e può essere revocata dalla Banca in qualsiasi momento,
con effetto dal momento della ricezione della comunicazione in caso di giusta causa o
giustificato motivo e con preavviso di almeno 15 giorni negli altri casi.
1.2 Le disposizioni con assegni sul conto corrente di corrispondenza si effettuano, salvo
diverso accordo, mediante l’uso di moduli per assegni forniti dalla Banca contro rimborso del costo.
1.3 L’eventuale invio dei moduli per assegni al Cliente è dalla Banca fatto mediante servizio postale.
1.4 Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli
di richiesta, restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare
dalla perdita, dalla sottrazione o dall’uso abusivo od illecito dei moduli stessi, della cui
perdita o sottrazione deve dare comunicazione alla Banca.
1.5 Con la cessazione del rapporto di conto corrente, ovvero con la revoca dell'autorizzazione all'emissione di assegni, i moduli non utilizzati devono essere immediatamente restituiti alla Banca.
1.6 In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat in conformità alle norme che regolano
detto servizio, la Banca, qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti, non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che ad
essa pervenissero per il pagamento, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo effettuato a mezzo della carta Bancomat ed ancorché del prelievo stesso la Banca
abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi,
ma prima dell’addebito in conto.
1.7 In caso di pluralità di conti, la Banca non é tenuta al pagamento degli assegni tratti su
conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dall’eventuale presenza di fondi
su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente.
Tuttavia il Cliente può impartire alla Banca istruzioni scritte di pagare tali assegni utilizzando fondi esistenti su altro conto, ad esso intestato, che dovrà essere specificamente
indicato; resta inteso che la Banca darà corso alle suddette istruzioni sempre che le stesse pervengano in tempo utile per evitare l’elevazione del protesto o la dichiarazione di
stanza di compensazione.
Art. 2 – Accredito bonifici ed incasso assegni.
2.2 L’importo degli assegni Bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è
accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine - e ciò anche nel caso di assegni
tratti sulla stessa dipendenza accreditante, qualora siano presentati ai suoi sportelli - e
non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l’incasso e che
dell’avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.
Art. 3 – Contabilizzazione degli interessi. Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni.
3.1 I rapporti di dare ed avere, relativi a conti creditori e debitori, vengono chiusi contabilmente con identica periodicità. Tale periodicità è annuale salvo che una diversa
periodicità sia prevista nel prospetto allegato al contratto. Alla data della chiusura contabile vengono portati in conto, oltre agli interessi e alle commissioni, anche le spese
postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura ed ogni eventuale altra, con
valuta di regolamento e vengono applicate le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi secondo le medesime modalità.
3.2 Gli interessi - in misura fissa o indicizzata - sono riconosciuti al Cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nella prospetto allegato al Contratto e
producono a loro volta interessi nella stessa misura. Qualora l’interesse sia indicizzato,
la modifica anche in senso sfavorevole al Cliente del parametro pattuito, non è soggetta all'obbligo di comunicazione al Cliente ai sensi del successivo art. 2, Sezione V.
3.3 Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella
stessa misura pattuita nel presente contratto anche quando il debito venga ad essere
rappresentato da effetti cambiari; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
3.4 Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con valuta
data di emissione, salvo il caso di post-datazione, nel quale l'addebito viene fatto con
valuta data di pagamento, se il titolo è presentato allo sportello, o di negoziazione, se
l'incasso avviene tramite altra Banca.
3.5 Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nel modulo di contratto di
apertura di credito, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere
l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto ai sensi della presente
Sezione delle Condizioni Generali.
3.6 Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle dipendenti
da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche
per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.
Art. 4 – Invio degli estratti conto.
4.1 L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui
all'art. 1713 c.c., salvo quanto disposto dall’art. 119 D. Lgs. 385/93.
4.2 Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno
senz'altro approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno
concorso a formare le risultanze del conto.
4.3 Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il
Cliente deve proporre l'impugnazione, sotto pena di decadenza, entro il termine di sei
mesi dalla data di ricevimento dell'estratto conto; la Banca può ripetere quanto dovutole, per le stesse causali, con addebito in conto, entro il termine di prescrizione ordinaria a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto e previa comunicazione da
inviarsi al Cliente a mezzo raccomandata.
Art. 10 – Reclami del Cliente.
10.1 Gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca, ai sensi della
presente Sezione, per conto del Cliente dovranno essere fatti da questi appena in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che
l'avviso sia stato dato per lettera o telegramma. Trascorsi 60 giorni dalla spedizione
SEZIONE III
Art. 1 - Esecuzione del deposito.
1.1 La Banca custodisce i titoli, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per
l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del
Cliente e il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.
1.2 Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento dei
decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all’esecuzione dell’operazione
soltanto a seguito di ordine conferito ai sensi dell’art. 2.1, Sezione II, delle Condizioni
Generali e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo
utile la Banca cura la vendita dei diritti d’opzione per conto del Cliente.
1.3 Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati italiani il Cliente è tenuto a dare alla
Banca tempestivamente le opportune istruzioni, in mancanza delle quali essa non può
essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.
1.4 Per poter provvedere in tempo utile all’incasso degli interessi o dei dividendi, la
Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza.
1.5 La Banca, salvo espressa richiesta scritta del Cliente - da farsi di volta in volta con
preavviso di almeno 10 giorni lavorativi non è tenuto a depositare le azioni di pertinenza del depositario per la partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie che
saranno indette dalle società emittenti i titoli azionari depositati e ad inviare il relativo
biglietto di ammissione al depositario stesso, né a dare a quest’ultimo qualsiasi notizia
in merito alla convocazione delle citate assemblee.
Art. 3 – Contabilizzazione degli interessi. Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni.
3.3 Sul saldo dei conti debitori venuti a cessare per qualsiasi motivo, anche quando il
debito venga ad essere rappresentato da effetti cambiari, gli interessi continueranno a
decorrere fino alla data di estinzione del debito e verranno regolati e computati come
ai precedenti commi 1 e 2.
Art. 5 - Rendicontazioni.
5.1 La Banca invia al Cliente annualmente una posizione dei titoli in deposito.
5.2 Decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale posizione, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto da parte del Cliente un reclamo specifico, la posizione stessa si intenderà senz’altro riconosciuta esatta ed approvata.
Art. 6 - Custodia del deposito.
6.1 La Banca ha facoltà di custodire il deposito ove esso ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo, anche senza darne immediato avviso al
Cliente.
6.2 Se il trasferimento ha luogo nel proposito di evitare un pericolo imminente la Banca
agisce a tutto rischio del Cliente.
Art. 7 - Subdeposito presso Monte Titoli S.p.A. e/o altri organismi di deposito centralizzato
7.1 La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli presso Monte Titoli S.p.A. e/o altri organismi di deposito centralizzato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 80 e ss. del D.Lgs.
58/1998 (di seguito l'una e gli altri indicati come "Società di Gestione Accentrata").
A tal fine il Cliente conferisce alla Banca tutti i poteri necessari, compreso quello di
apporre la girata a favore della Società di Gestione Accentrata nel caso di deposito di
strumenti finanziari nominativi.
7.2 In relazione ai titoli subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o
in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca depositaria-aderente e secondo le modalità indicate nel regolamento dei servizi adottato dalla Società di Gestione Accentrata ai sensi dell'art. 81,
comma 2, del D.Lgs. 58/1998.
Art.8 - Subdeposito presso organismi diversi dalle Società di Gestione Accentrata
8.1 La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli anche presso altri depositari
abilitati diversi dalle Società di Gestione Accentrata; la Banca darà comunicazione al
Cliente degli estremi identificativi del subdepositario; i subdepositari, a loro volta, per
particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi.
8.2 Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile – ferma restando la responsabilità del Cliente in
ordine alla regolarità dei titoli – la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentire il raggruppamento da parte dei predetti subdepositari ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e quantità.
8.3 Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di
questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del
Contratto.
SEZIONE IV
Art. 1 - Esecuzione dell'attività di Consulenza
1.2 La consulenza è fornita esclusivamente da personale autorizzato dalla Banca, la
quale terrà a disposizione del Cliente una lista del personale addetto al servizio di consulenza (di seguito indicato come i “Consulenti”).
Art. 3 - Conflitto d'interessi
3.1 Il Cliente è consapevole della possibilità che la Banca (e, per l’effetto, i Consulenti),
nell’espletamento del servizio di consulenza, si trovino in conflitto di interessi. A tal
riguardo, la Banca, previa avvertenza scritta, ove necessaria, è autorizzata dal Cliente
a consigliare operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi o collocati dalla
stessa o da società o enti del gruppo cui essa appartiene, ovvero operazioni o Servizi
di Investimento in cui la Banca medesima abbia direttamente o indirettamente, anche
in relazione a rapporti di gruppo o ad altri rapporti di affari propri o di società o enti del
gruppo, un interesse in conflitto.
Art. 4 - Informazioni relative al Cliente
4.1 Il Cliente autorizza i Consulenti ad ottenere informazioni aggiornate sulle posizioni
contrattuali del Cliente medesimo in essere presso la Banca.
4.2 Le altre aree organizzative della Banca, nei limiti di legge, possono interloquire con
i Consulenti in modo da consentire agli stessi di svolgere più efficacemente il servizio
di cui alla presente Sezione.
SEZIONE V
Art. 1 – Efficacia e Durata del Contratto
1.1 Il Contratto avrà efficacia dal momento in cui la Banca restituirà al Cliente copia
della proposta di Contratto sottoscritta dalla Banca stessa in segno di accettazione,
ovvero con l’inizio di esecuzione da parte della Banca degli ordini impartiti dal Cliente.
1.2 Il contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedervi in qualsiasi
momento mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso
del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione; il recesso
della Banca è efficace decorsi quindici giorni dal momento in cui il Cliente ne riceve la
relativa comunicazione, salvo il caso di giusta causa o giustificato motivo in cui sarà
efficace nel momento in cui il Cliente ne riceve comunicazione.
1.3 Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso, compresi quelli ancora in corso di esecuzione. Il recesso non
comporta alcuna penalità.
Art. 2 - Modifiche al Contratto
2.1 La Banca si riserva la facoltà di modificare, per giustificato motivo, le norme e/o le
autorizzazioni previste nelle Condizioni Generali ovvero in Contratto, inclusi gli Allegati,
e le comunicazioni relative saranno validamente fatte dalla Banca mediante comunicazione scritta all’ultimo indirizzo indicato dal Cliente.
2.2 L’applicazione delle nuove norme e/o autorizzazioni contrattuali avverrà decorsi 30
giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, salvo l’esercizio del
recesso da parte del Cliente entro 60 giorni.
2.3 Nel caso particolare in cui una o più disposizioni delle Condizioni Generali e/o del
Contratto divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali
disposizioni sostituiranno quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di
comunicare al Cliente la relativa modifica delle Condizioni Generali e/o del Contratto ai
sensi e per gli effetti di cui sopra.
2.4 In caso di modifiche in senso sfavorevole per il Cliente delle condizioni economiche
del Contratto, la Banca rispetterà le prescrizioni di legge vigenti in materia. In caso di
applicazione di particolari commissioni la Banca provvederà alla necessaria comunicazione.
Art. 3 – Deposito della firma e poteri di rappresentanza.
3.1 La facoltà in capo al Cliente di autorizzare terzi a rappresentarlo nei propri rapporti con la Banca, nei termini ed alle condizioni previsti dagli artt. 3.2 che segue ovvero
in Contratto, è subordinata alla previa espressa accettazione della Banca medesima.
3.2 Fermo restando quanto previsto all’art. 3.1 che precede e quanto previsto in caso
di cointestazione del rapporto ai successivi articoli 4 e 5 della presente Sezione, il
Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei rapporti con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle
facoltà loro accordate. Qualora l'atto di nomina non indichi precise limitazioni ai poteri
del rappresentante, questi si intenderà validamente munito di tutti i diritti derivanti dalle
Condizioni Generali e dal Contratto.
Aggiornato a dicembre 2007.
6.4 Qualora il Cliente non provveda, nei termini di cui ai precedenti commi, al versamento iniziale e ai successivi adeguamenti dei margini di garanzia, la Banca non darà
corso all'operazione ovvero procederà, in ogni caso, alla chiusura parziale/totale dell'operazione stessa utilizzando a copertura delle eventuali perdite le somme e/o gli strumenti finanziari dalla Banca stessa detenuti per la prestazione di Servizi di investimento per conto del Cliente, salvo ogni ulteriore diritto della Banca verso il Cliente.
6.5 È tuttavia facoltà della Banca dare corso all'operazione disposta dal Cliente anche
qualora le somme e/o i titoli dovuti dal Cliente a titolo di margini di garanzia per
l'operazione medesima non siano ancora nella materiale disponibilità della Banca
medesima, purché la Banca abbia potuto verificare l'esistenza delle suddette somme
e/o titoli sul conto corrente e/o sul deposito titoli accessori e collegati al Contratto, ovvero, qualora il Cliente comunichi alla Banca che le somme e/o i titoli predetti verranno
allo stesso accreditati da altro intermediario, purché la Banca medesima abbia potuto
verificare, anche telefonicamente, l'accettazione nei propri confronti delle somme e/o
dei titoli da parte del suddetto intermediario.
Art. 7- Deposito degli strumenti finanziari
7.1 Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui al Contratto saranno immessi in un deposito amministrato presso la Banca disciplinato dalle norme di cui alla
Sezione III delle Condizioni Generali. Tali strumenti possono essere trasferiti o ritirati dal
Cliente, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalità.
Art. 9 - Documentazione delle operazioni eseguite
9.1 Per ogni operazione eseguita la Banca invierà al Cliente, entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell’ordine di negoziazione o di ricevuta conferma dell’esecuzione dell’ordine trasmesso ad altro intermediario, apposita documentazione redatta ai sensi di legge e regolamenti vigenti.
9.2 È facoltà della Banca inviare al Cliente, in alternativa alle comunicazioni di cui al precedente comma un rendiconto mensile, entro quindici giorni lavorativi dalla data di chiusura del periodo di riferimento, redatto ai sensi di legge e regolamenti vigenti.
9.3 La suddetta documentazione non è dovuta in caso di ricezione e trasmissione di
ordini di collocamento.
9.4 In caso di collocamento la documentazione di cui al precedente comma 1 sarà
inviata al Cliente, salvo deroghe di legge o di regolamento, entro il settimo giorno lavorativo successivo alla conclusione del collocamento medesimo.
9.5 La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di
reclamo scritto e motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 giorni dalla
data di ricevimento della documentazione stessa.
CLAUSOLE DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
Art. 2. Conclusione ed efficacia del Contratto
2.2 Con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente accetta le presenti Condizioni Generali
del Servizio, nonché le Norme Generali di contratto di tutti i Servizi/Prodotti fruibili tramite il Servizio. Il Contratto e i Contratti si intendono conclusi al Momento di
Ricevimento. Successivamente all’espletamento da parte della Banca delle procedure
di verifica della documentazione pervenuta, il Contratto sarà efficace e produttivo di
effetti dal momento della comunicazione al Cliente dell'attivazione del Servizio, che
potrà essere effettuata dalla Banca anche tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica precisato dal Cliente stesso nel Contratto, ovvero presso il domicilio speciale eletto
dal Cliente.
Art. 3 Il Servizio
3.2 Il rapporto con la Banca ha carattere di durata, restando inteso che il Servizio è
esclusivamente una possibile modalità di comunicazione a distanza che, come tale,
potrà subire interruzioni o sospensioni, anche senza preavviso. In tali circostanze il
Cliente potrà rivolgersi direttamente alla Banca, ai Promotori Finanziari della Banca, o al
Call Center.
3.3 Il Sito sarà costituito da pagine accessibili al pubblico in generale e da pagine protette accessibili solo dai Clienti tramite i propri Sistemi di Identificazione. Tali pagine potranno supportare servizi e contenuti di diversa natura (informazione, giochi, ecc.)
Art. 4 Utilizzo del Servizio
4.5 La Banca, a suo insindacabile giudizio, potrà modificare i Sistemi di Identificazione
e di sicurezza dandone preventiva comunicazione al Cliente. Il Cliente dovrà adeguarsi
entro il termine stabilito dalla Banca ai nuovi Sistemi di Identificazione e sicurezza e,
decorso tale termine, la Banca potrà sospendere l’erogazione del Servizio, salva la
facoltà del Cliente di recedere dal Contratto.
4.6 Il Cliente è consapevole che per la Banca il Sistema di Identificazione comporta
l’automatica attribuzione al Cliente stesso delle istruzioni ricevute, con un possibile
effetto immediato sui beni e valori che il Cliente abbia disponibili presso la Banca. Il
Cliente, pertanto, si obbliga a custodire il Sistema di Identificazione ad esso attribuito
con la massima cura e riservatezza. In particolare, il Cliente non potrà trasferire, concedere in uso, e comunque rivelare a terzi, il proprio Sistema di Identificazione. In caso
di furto, o perdita di riservatezza comunque riferibile al Sistema di Identificazione, il
Cliente dovrà immediatamente denunciarlo per iscritto alla Banca, pur rimanendo
comunque responsabile di ogni impiego del Servizio, e ciò fino al momento in cui detta
denuncia sarà pervenuta alla Banca.
Art. 5 Disponibilità del Servizio
5.2 Il Servizio potrà essere sospeso o interrotto in ogni momento, anche senza preavviso. Saranno sempre possibili interruzioni del Servizio dovute a motivi tecnici, di sicurezza e di ordinaria e straordinaria manutenzione delle apparecchiature che permettono il collegamento. Ove possibile, le interruzioni ordinarie verranno preventivamente
comunicate ai Clienti tramite messaggi nelle pagine del Sito o via e-mail. La Banca,
quindi, non sarà responsabile della mancata fornitura del Servizio in conseguenza di
cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dovute a difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, a interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica, a scioperi anche del proprio personale o a fatti di terzi e,
in genere, a ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con
l’ordinaria diligenza. Il Cliente dà pertanto atto ed accetta la circostanza che non sussisterà alcuna responsabilità della Banca nei suoi confronti per inadempimenti dovuti a
forza maggiore o a caso fortuito o ad eventi comunque al di fuori del suo controllo quali
atti d’imperio, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, interruzione delle
linee dedicate di trasporto dati facenti parte delle strutture informatiche e/o telematiche
della Banca e/o dai suoi fornitori di informazione.
Art. 7 Rischi
7.4 Il Cliente accetta che la Banca possa, in ogni momento, sospendere a campione il
Servizio, anche in corso di operazione, e rimettere la prosecuzione dello stesso al ricevimento delle conferme del caso.
Art. 8 Limiti operativi
8.1 Per le operazioni dispositive il Cliente è tenuto ad operare, in ogni caso, entro i limiti operativi assegnati dalla Banca e, comunque, entro e non oltre il margine utilizzabile
di cui alle Condizioni Economiche allegate al Contratto.
Art. 12 Modifica delle condizioni contrattuali
12.1 La Banca si riserva la facoltà di variare, con le modalità previste all’articolo 13, le
Norme Generali di Servizio per il caso di adeguamento delle stesse a disposizioni normative o regolamentari, ovvero per proprie esigenze organizzative.
Art. 13 - Condizioni Economiche e Modifiche delle stesse
13.1 Le condizioni economiche applicate ai Servizi/Prodotti vigenti al momento della
conclusione del Contratto sono riportate in apposito documento Allegato al Contratto
e/o ai Contratti. Resta inteso che, con riferimento ai Contratti, la cui efficacia è sospesa ai sensi dell’articolo 6 delle Condizioni Generali del Servizio, il Cliente non dovrà
pagare alcuna commissione alla Banca fino al momento in cui tali Contratti diventino
efficaci, salva l’applicazione di quanto disposto dal successivo articolo 13.3.
13.3 La Banca renderà note mediante comunicazioni generalizzate sul Sito le condizioni economiche delle operazioni di interrogazione e/o disposizione effettuati con
l’utilizzo di servizi/sistemi di comunicazione a distanza, compresi quelli che man mano
verranno offerti alla clientela. Resta inteso che dette condizioni economiche saranno
applicate ai Clienti che, avendo sottoscritto il Contratto, si potranno avvalere dei suddetti servizi/sistemi di comunicazione a distanza, comunque secondo le modalità che
la Banca indicherà nel Sito e/o con altre comunicazioni. Nel caso in cui le applicazioni e/o le modificazioni delle condizioni economiche non abbiano carattere generalizzato tra la clientela, la Banca potrà procedere in dette applicazioni e/o modificazioni
mediante comunicazioni individuali, anche via e-mail, a ciascun Cliente interessato.
13.4 La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai
Servizi/Prodotti, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al Cliente, le prescrizioni di cui agli artt. 118 e 161, secondo comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione. La Banca inoltre rende noto
che, per ragioni commerciali, nell’ambito della propria clientela le condizioni economiche di qualsiasi servizio fornito dalla Banca stessa potranno essere differenti.
Art. 14 Nuovi Servizi e Varie
14.2 La Banca potrà offrire in ogni momento nuovi servizi e/o prodotti la cui accettazione, da parte del Cliente, potrà avvenire mediante il materiale utilizzo degli stessi. In
tali ipotesi, tali nuovi servizi e/o prodotti risulteranno disciplinati dalle presenti Norme
Generali di Servizio, se del caso integrate da specifiche previsioni contrattuali tipiche di
ciascun nuovo servizio e/o prodotto. Siffatte condizioni contrattuali diverranno parte
integrante delle presenti Norme Generali di Servizio a seguito della loro pubblicazione
sul Sito.
14.3 Il Contratto non può essere ceduto a terzi. Qualsiasi atto di disposizione del Cliente
in merito non avrà alcun effetto per la Banca.
14.4 Eventuali impegni scritti o verbali di agenti, promotori, distributori e/o collaboratori autonomi della Banca vincolano quest'ultima soltanto in caso di sua espressa conferma scritta.
FORO COMPETENTE
Nel caso di cliente che non rientri nella definizione di “consumatore” ai sensi dell’art.
1469 bis cod. civ., ogni controversia sarà deferita alla competenza esclusiva del
Tribunale di Torino. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art.33 comma 2 lett. u) D. Lgs. n. 206 del 06/09/2005, il foro competente è il foro di
residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Aggiornato a dicembre 2007.
Art. 4 - Cointestazione del rapporto.
4.1 Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche,
in mancanza di accordi speciali, possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'indirizzo da questi indicato in Contratto o successivamente comunicato per
iscritto, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
4.2 Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate
per iscritto da tutti. Qualora l'atto di nomina non indichi precise limitazioni ai poteri del
rappresentante, questi si intenderà validamente munito di tutti i diritti derivanti dal
Contratto. La revoca delle facoltà di rappresentanza e/o della suddetta autorizzazione
potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica dei poteri del procuratore dovrà essere effettuata da tutti.
La revoca e la modifica dei poteri concessi alle persone autorizzate a rappresentare i
cointestatari, così come la rinuncia da parte delle medesime, non saranno opponibili
alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo
lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per
provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause
di cessazione delle facoltà di rappresentanza non saranno opponibili alla Banca finché
questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
4.3 È fatto onere a ciascuno dei cointestatari di comunicare alla Banca l’eventuale
decesso di un cointestatario ovvero la sopravvenuta incapacità di agire di uno dei
medesimi. In tal caso, i diritti verso la Banca dei cointestatari superstiti e degli eredi del
cointestatario deceduto o divenuto incapace saranno condizionati all’assolvimento degli
obblighi di legge.
4.4 Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale e indivisibile.
Art. 5 - Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta.
5.1 Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, ciascuna di esse singolarmente può impartire
gli ordini, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.
Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale e indivisibile.
5.2 In caso di cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta, le persone autorizzate
a rappresentare i cointestatari potranno essere nominate per iscritto anche da uno solo
di essi. La revoca e/o la modifica dei poteri del rappresentante potranno essere effettuate anche da uno solo dei cointestatari.
5.3 La Banca, quando da uno dei cointestatari gli sia stata notificata opposizione anche
solo con lettera raccomandata, non potrà dare corso agli ordini che non le siano impartiti congiuntamente da tutti i cointestatari. L'opposizione non ha effetto nei confronti
della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.
5.4 Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva, nel rispetto dei limiti e/o delle modalità disposte dalle normative vigenti in materia, il diritto di impartire separatamente ordini alla Banca.
Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad
esercitarlo congiuntamente, nel rispetto dei limiti e/o delle modalità previste dalla normativa vigente, nonchè il legale rappresentante dell'incapace.
5.5 Nei casi di cui al comma precedente, la Banca può pretendere il concorso di tutti i
cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante
dell'incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.
5.6 Ciascun cointestatario, preso atto di tutto quanto previsto al presente art. 5 circa le
caratteristiche del rapporto cointestato con facoltà disgiunta, consapevolmente accetta
che, in mancanza di diversa pattuizione scritta in apposito Allegato al Contratto, il rapporto sia con facoltà disgiunta.