Scarica il file (File application/pdf 150,78 kB)

Transcript

Scarica il file (File application/pdf 150,78 kB)
ESTRATTO ARTICOLI MODIFICATI DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2015, N. 115
Art. 115.
Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di
animali
(in vigore fino al 17 agosto 2015)
Art. 115.
Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di
animali
(in vigore dal 18 agosto 2015)
1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta
di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o
conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e
psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare:
1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro,
da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri
raggruppamenti di animali;
2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di
guida della categoria AM, purché non trasportino altre
persone oltre al conducente;
b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1,
purché non trasportino altre persone oltre al conducente;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1,
purché non trasportino altre persone oltre al conducente;
c) anni diciotto per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie
AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al
conducente;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e
BE;
4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1
e C1E;
d) anni venti per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A,
a condizione che il conducente sia titolare della patente
di guida della categoria A2 da almeno due anni;
e) anni ventuno per guidare:
1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e
CE;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1
e D1E;
4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di
abilitazione professionale di tipo KA o KB nonché i veicoli
che circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo
177;
f) anni ventiquattro per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e
DE.
Omissis
4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle
categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui
veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente lo
abilitano è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 38 euro a 155 euro
Omissis
1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di
carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o
conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e
psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare:
1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro,
da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri
raggruppamenti di animali;
2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di
guida della categoria AM, purché non trasportino altre
persone oltre al conducente;
b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria
AM purché non trasportino altre persone oltre al
conducente AM ;
1) 2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria
A1, purché non trasportino altre persone oltre al
conducente AM;
2) 3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria
B1, purché non trasportino altre persone oltre al
conducente;
c) anni diciotto per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone
oltre al conducente;
2) 1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria
A2;
3) 2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie
B e BE;
4) 3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie
C1 e C1E;
d) anni venti per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A,
a condizione che il conducente sia titolare della patente
di guida della categoria A2 da almeno due anni;
e) anni ventuno per guidare:
1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C
e CE;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1
e D1E;
4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di
abilitazione professionale di tipo KA o KB nonché i
veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui
all'articolo 177;
f) anni ventiquattro per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D
e DE
Omissis
4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente
delle categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre
persone sui veicoli alla cui guida le predette patenti
rispettivamente lo abilitano è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 38
euro a 155 euro
Omissis
Art. 116
Patente, certificato di abilitazione professionale per la
guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità
alla guida di ciclomotori
Art. 116
Patente, certificato di abilitazione professionale per la
guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità
alla guida di ciclomotori
Omissis
4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più
minorazioni, possono conseguire la patente speciale
delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D,
anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg. Le
suddette patenti possono essere limitate alla guida di
veicoli di particolari tipi e caratteristiche e possono
indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito
degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le
limitazioni devono essere riportate sulla patente
utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici
nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la
navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di
patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.
Omissis
Omissis
4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più
minorazioni, possono conseguire la patente speciale
delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D,
anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg. Le
suddette patenti possono essere limitate alla guida di
veicoli di particolari tipi e caratteristiche e possono
indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito
degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le
limitazioni devono essere riportate sulla patente
utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici
nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la
navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di
patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.
Omissis
Art. 118-bis
Requisito della residenza normale per il rilascio della
patente di guida e delle abilitazioni professionali
Art. 118-bis
Requisito della residenza normale per il rilascio della
patente di guida e delle abilitazioni professionali
1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle
abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonché
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126,
si intende per residenza, oltre quella di cui all'articolo 43,
secondo comma, del codice civile, anche la residenza
normale in Italia di cittadini di altri Stati membri
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle
abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonché
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126,
si intende per residenza si intende, oltre quella di cui
all'articolo 43, secondo comma, del codice civile,
anche la residenza normale in Italia di cittadini di altri
Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio
economico europeo.
Omissis
Omissis
Art. 170
Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a
due ruote
Art. 170
Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a
due ruote
Omissis
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone
oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero
sia espressamente indicato nel certificato di circolazione
e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto
anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità
e i tempi per l’aggiornamento, ai fini del presente comma,
della carta di circolazione dei ciclomotori omologati
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.
Omissis
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse
da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione
pecuniaria amministrativa, consegue il fermo
amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi
del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un
biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata
commessa, per almeno due volte, una delle violazioni
previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del
veicolo è disposto per novanta giorni.
Omissis
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone
oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero
sia espressamente indicato nel certificato di circolazione
e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto
sedici anni. Con regolamento emanato con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le
modalità e i tempi per l’aggiornamento, ai fini del
presente comma, della carta di circolazione dei
ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151.
Omissis
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse
da conducente minorenne minore di sedici anni, dal
comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa,
consegue il fermo amministrativo del veicolo per
sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo
VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o
un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte,
una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo
amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.
Decreto Legislativo n. 59 del 18.04.2011
Decreto Legislativo n. 59 del 18.04.2011
allegato III, paragrafo A, punto A.4.2
allegato III, paragrafo A, punto A.4.2
Il campo visivo orizzontale binoculare posseduto deve
essere di almeno 160 gradi, con estensione di 80 gradi
verso sinistra e verso destra e di 25 gradi verso l'alto e
30 verso il basso. Non devono essere presenti
binocularmente difetti in un raggio di 30 gradi rispetto
all'asse centrale.
Il campo visivo orizzontale binoculare posseduto deve
essere di almeno 160 gradi, con estensione di 80 gradi
verso sinistra e verso destra e di 25 30 gradi verso l'alto
e 30 verso il basso. Non devono essere presenti
binocularmente difetti in un raggio di 30 gradi rispetto
all'asse centrale.
allegato IV, paragrafo 2, punto 2.1, la lettera a)
allegato IV, paragrafo 2, punto 2.1, la lettera a)
2. Condizioni generali.
2.1. Un esaminatore di guida per la patente di categoria
AM, A1, A2, A, B1 e B:
a) deve essere titolare di una patente di guida di
categoria B da almeno 3 anni;
b) deve avere compiuto almeno 23 anni di età;
c) deve aver superato la formazione iniziale prevista al
punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi
conformato alle disposizioni del punto 4 del presente
allegato per quanto riguarda la garanzia di qualità e la
formazione continua;
d) deve aver ultimato un'istruzione professionale che
porti almeno al completamento del livello 3 come definito
dalla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio
1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di
formazione professionale tra gli Stati membri delle
Comunità europee;
e) non può lavorare contemporaneamente come
insegnante o istruttore di guida in una scuola guida.
2.2. Un esaminatore di guida per le patenti delle altre
categorie:
a) deve essere titolare di una patente della categoria
corrispondente a quella per la quale svolge l’attività di
esaminatore;
b) deve aver superato la formazione iniziale prevista al
punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi
conformato alle disposizioni del punto 4 del presente
allegato per quanto riguarda la garanzia di qualità e la
formazione continua;
c) deve essere stato esaminatore di guida per la patente
di categoria B e aver esercitato tale funzione per almeno
tre anni; a tale durata si può derogare a condizione che
l'esaminatore:
- dimostri di possedere un'esperienza di guida di almeno
cinque anni nella categoria interessata;
d) deve aver completato un'istruzione professionale che
porti almeno al completamento del livello 3 come definito
dalla decisione 85/368/CEE;
e) non può lavorare contemporaneamente come
insegnante o istruttore di guida in una scuola guida.
2. Condizioni generali.
2.1. Un esaminatore di guida per la patente di categoria
AM, A1, A2, A, B1 e B:
a) deve essere titolare di una patente di guida di
categoria B corrispondente da almeno 3 anni;
b) deve avere compiuto almeno 23 anni di età;
c) deve aver superato la formazione iniziale prevista al
punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi
conformato alle disposizioni del punto 4 del presente
allegato per quanto riguarda la garanzia di qualità e la
formazione continua;
d) deve aver ultimato un'istruzione professionale che
porti almeno al completamento del livello 3 come definito
dalla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio
1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di
formazione professionale tra gli Stati membri delle
Comunità europee;
e) non può lavorare contemporaneamente come
insegnante o istruttore di guida in una scuola guida.
2.2. Un esaminatore di guida per le patenti delle altre
categorie:
a) deve essere titolare di una patente della categoria
corrispondente a quella per la quale svolge l’attività di
esaminatore;
b) deve aver superato la formazione iniziale prevista al
punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi
conformato alle disposizioni del punto 4 del presente
allegato per quanto riguarda la garanzia di qualità e la
formazione continua;
c) deve essere stato esaminatore di guida per la patente
di categoria B e aver esercitato tale funzione per almeno
tre anni; a tale durata si può derogare a condizione che
l'esaminatore:
- dimostri di possedere un'esperienza di guida di almeno
cinque anni nella categoria interessata;
d) deve aver completato un'istruzione professionale che
porti almeno al completamento del livello 3 come definito
dalla decisione 85/368/CEE;
e) non può lavorare contemporaneamente come
insegnante o istruttore di guida in una scuola guida.
2-bis. Equivalenze.
2-bis.1. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in
conformità alla normativa vigente alla medesima
data, esami di guida per le categorie AM, A1, A2 e A
sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le
suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal
punto 2.2, previo conseguimento della qualifica
iniziale prescritta al punto 3 per la categoria
corrispondente a quella per la quale svolgono la
propria attività.
2-bis.2. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in
conformità alla normativa vigente alla medesima
data, esami di guida per le categorie C1, C, D1 e D
sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le
suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal
punto 2.2, previo conseguimento della qualifica
iniziale prescritta al punto 3 per la categoria
corrispondente a quella per la quale svolgono la
propria attività.
2-bis.3. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in
conformità alla normativa vigente alla medesima
data, esami di guida per le categorie BE, C1E, CE,
D1E e DE sono autorizzati ad effettuare esami di
guida per le suddette categorie, in deroga a quanto
disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della
qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria
corrispondente a quella per la quale svolgono la
propria attività.