sistema ECS - Unione degli Industriali della Provincia di Venezia
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ESPORTAZIONE NO PROBLEM: PROCEDURE E DOCUMENTAZIONE DOGANALE La presentazione della bolletta doganale secondo le indicazioni del sistema telematico ECS La prova di uscita nelle esportazioni dirette e in quelle «franco fabbrica»: Venezia / Marghera 19 gennaio 2015 Confindustria Venezia Intervento del Dott. Vincenzo De Deo funzionario dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia GLI ADEMPIMENTI DOGANALI NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE IMPORT PRODUZIONE EXPORT DOGANE DOGANE UNIONE EUROPEA IL NUOVO RUOLO DELLE DOGANE La missione delle amministrazioni doganali dell’Unione Europea è delineata nel considerando n. 16 del Reg. UE n. 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione), laddove si afferma che: “il completamento del mercato interno, la riduzione degli ostacoli al commercio e agli investimenti internazionali e l’accresciuta necessità di garantire la sicurezza alle frontiere esterne dell’Unione hanno trasformato il ruolo delle dogane, assegnando loro una funzione di guida nella catena logistica e rendendole, nella loro attività di monitoraggio e gestione del commercio internazionale, un catalizzatore della competitività dei paesi e delle società”. La missione delle dogane in un contesto globalizzato Tutelare la sicurezza dei cittadini Tutelare il bilancio comunitario/nazionale controlli Facilitare il commercio legittimo Favorire la competitività delle imprese velocità Trovare il punto di equilibrio tra controlli efficaci e velocità degli scambi. LA «DIGITALIZZAZIONE» DEL PROCESSO DI SDOGANAMENTO il considerando n. 17 del Codice Doganale dell’Unione definisce l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, “un elemento essenziale per assicurare la facilitazione del commercio e, allo stesso tempo, l’efficacia dei controlli doganali, riducendo in tal modo i costi per le imprese e i rischi per la società”, tanto da affermare il “principio giuridico secondo il quale tutte le operazioni doganali e commerciali devono essere effettuate per via elettronica”. Oggi la diffusa digitalizzazione del processo di sdoganamento si basa sullo scambio elettronico dei dati relativi alle operazioni doganali, sia tra amministrazione ed operatori che tra le stesse amministrazioni doganali dei 28 Stati membri. Ciò ha permesso, tra l’altro, la progressiva implementazione di istituti doganali (quali lo sportello unico doganale, lo sdoganamento in mare, i corridoi controllati) del tutto innovativi nel rapporto fra amministrazione ed imprese e proiettati a favorire lo sviluppo di vere e proprie partnership fra il settore pubblico e quello privato. IL SISTEMA E.C.S. / A.E.S. Una delle prime attuazioni del principio della progressiva digitalizzazione del processo di sdoganamento - peraltro introdotto già nel vecchio codice doganale (Reg. CEE n.2913/1992 - CDC) e nelle relative disposizioni di attuazione (Reg. CEE n.2454/1993 - DAC), per effetto del c.d. “emendamento sicurezza” intervenuto con i Reg. CEE n. 648/2005 e n. 1875/2006 si è avuta, già a partire dal 2007, con l’introduzione dei controlli informatizzati per l’uscita dal territorio dell’Unione Europea delle merci dichiarate per l’esportazione verso paesi terzi, in attuazione del progetto comunitario A.E.S. (Automated Export System), parte integrante del sistema E.C.S. (Export Control System), che gestisce appunto lo scambio di dati tra gli uffici doganali di esportazione e gli uffici doganali di uscita nazionali e comunitari. MODELLO DI TRANSAZIONE ALL’ EXPORT I DOCUMENTI DOGANALI PER L’EXPORT TELEMATICO Il DAE all’export DAE DOCUMENTO DI DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO EXPORT ACCOMPAGNAMENTO ALL’EXPORT MRN=Movement Reference Number MRN=Movement Reference Number VISTO USCIRE TELEMATICO VISTO USCIRE TELEMATICO IL SISTEMA A.E.S.: come funziona Il vincolo delle merci al regime dell’esportazione è obbligatorio per i casi in cui queste debbano lasciare il territorio doganale della U.E. La dichiarazione doganale deve essere obbligatoriamente trasmessa in formato elettronico tramite le apposite funzionalità del sistema informatico dell’Agenzia (AIDA), all’ufficio doganale di esportazione - che, ai sensi dell’art. 161, punto 5 del CDC è, di regola, l’ufficio doganale responsabile per il luogo ove l’esportatore è stabilito o le merci sono imballate o caricate. L’ufficio di esportazione procede ad accettare la dichiarazione e ad effettuare l’analisi dei rischi ai fini fiscali e di sicurezza; all’operazione è assegnato un numero di riferimento M.R.N. (Movement Reference Number). Espletati tali adempimenti, l’ufficio di esportazione svincola le merci per l’esportazione a condizione che esse lascino il territorio doganale alle stesse condizioni in cui si trovavano quando la dichiarazione di esportazione è stata accettata. IL SISTEMA A.E.S.: come funziona Esso, inoltre, consegna all’operatore il Documento di Accompagnamento Esportazione (D.A.E.), che riporta gli estremi dell’M.R.N. e sostituisce la vecchia copia 3 del D.A.U. (in caso di procedura di domiciliazione, il D.A.E. è stampato, a seguito del messaggio di svincolo da parte della dogana di esportazione, direttamente dall’operatore economico). A seguito dello svincolo delle merci, l’ufficio di esportazione provvede alla trasmissione in via elettronica all’ufficio di uscita dei dati riportati nella dichiarazione doganale. La merce ed il D.A.E. devono essere presentati all’ufficio doganale di uscita che, a parte alcune eccezioni, corrisponde all’ultimo ufficio doganale prima dell’uscita delle merci dal territorio doganale della U.E.. IL SISTEMA A.E.S.: come funziona Per quanto concerne le esportazioni per via marittima o aerea, a partire dal 2012 l’iscrizione dell’M.R.N. di una dichiarazione di esportazione sul Manifesto Merci in Partenza (M.M.P.) ha sostituito la presentazione del D.A.E. (fatta eccezione per le dichiarazioni di esportazione dei prodotti agricoli soggetti a restituzione); tale iscrizione svolge altresì la funzione di richiesta di autorizzazione all’imbarco per le merci oggetto di esportazione. L’ufficio di uscita, pertanto, “sorveglia” che la merce presentata corrisponda con quella dichiarata e verifica l’uscita fisica delle merci. Tali adempimenti, in pratica, si traducono nella possibilità che il sistema informatico di analisi dei rischi, gestito dai competenti uffici centrali dell’Agenzia, possa selezionare la dichiarazione per il controllo fisico, documentale o scanner, oltre che all’atto della sua registrazione presso l’ufficio di esportazione, anche al momento della registrazione, nel M.M.P. presentato presso l’ufficio di uscita, dell’M.R.N. di una specifica dichiarazione di esportazione (specie se per finalità di sicurezza). IL SISTEMA A.E.S.: come funziona A seguito della verifica dell’effettiva uscita delle merci dal territorio UE l’ufficio doganale di uscita invia il messaggio elettronico “risultati di uscita” tramite il sistema informatico doganale all’ufficio di esportazione, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci lasciano il territorio doganale della U.E.. In caso di esito positivo, il messaggio “uscita conclusa” costituisce prova dell’uscita della merce dal territorio della U.E.. Qualora vi sia il riferimento della conclusione dell’operazione con difformità riscontrate, l’operatore economico dovrà recarsi presso l’ufficio di esportazione per la rettifica della dichiarazione doganale. IL SISTEMA A.E.S.: il «visto uscire elettronico» Lo stato dell’operazione e, quindi, la presenza del predetto messaggio di «uscita conclusa» sono consultabili dagli operatori economici digitando gli estremi dell’M.R.N. sul sito internet dell’Agenzia, nell’apposita sezione allo scopo dedicata, fermo restando che per tutti gli utenti del Servizio Telematico Doganale, è prevista la trasmissione automatica del messaggio c.d. “I-visto” per ogni dichiarazione telematica. Le informazioni relative al c.d. “visto uscire elettronico” vengono inoltre rese disponibili direttamente a cura dell’Amministrazione doganale ai diversi organi istituzionali preposti all’effettuazione di controlli presso gli operatori. Gli operatori economici interessati all’operazione di esportazione per la quale è stato concesso lo svincolo sono obbligati a comunicare la mancata uscita della merce all’ufficio di esportazione ai fini dell’annullamento della dichiarazione. IL SISTEMA A.E.S.: la procedura di «follow up» e le «prove alternative» Nel caso in cui la merce sia uscita dal territorio doganale della U.E. ma non sia presente a sistema alcun messaggio di uscita può essere attivata la procedura di ricerca (o di “follow-up”) presso l’ufficio doganale di esportazione: • su iniziativa dell’ufficio medesimo se, decorsi 90 giorni dallo svincolo delle merci, tale ufficio non ha ricevuto il messaggio “risultati di uscita” (status di «esportazione scaduta») • ovvero su iniziativa dell’operatore, anche prima dei 90 giorni previsti, qualora egli sia a conoscenza del fatto che le merce ha lasciato il territorio U.E. e fornisca all’ufficio le informazioni circa la data di uscita e la dogana presso cui la merce è uscita. Sulla base di tali informazioni l’ufficio di esportazione invia il messaggio di «richiesta chiusura movimento» all’ufficio di uscita; se questo non conferma l’uscita delle merci, entro 10 giorni l’ufficio di esportazione informa l’operatore e richiede le prove alternative dell’avvenuta uscita delle merci. IL SISTEMA E.C.S.: le prove alternative In tale evenienza – come chiarito dall’Agenzia delle Dogane con le note prot. n.88970 del 30.06.2009 (punto 6) e prot. n. 166840 del 16.12.2009 - l’operatore economico deve presentare i seguenti documenti (entro 30 gg. dalla richiesta fatta dall’ufficio, prorogabili di ulteriori 30 gg.): • la prova del pagamento oppure la fattura di vendita, unitamente a: • copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario estero oppure un documento di trasporto con attestazione di arrivo a destino del rappresentante del vettore. IL SISTEMA A.E.S.: l’annullamento dell’operazione Nel caso in cui l’ufficio di esportazione, decorsi 150 giorni (90+30+30 eventuali) dalla data dello svincolo delle merci, non abbia ricevuto il messaggio di uscita o non abbia avuto dall’esportatore la prova dell’uscita della merce, può invalidare la dichiarazione informando la persona che ha presentato la stessa. L’Agenzia ha peraltro chiarito che l’ipotesi di annullamento allo scadere dei termini suddetti è riferita ad una situazione di totale assenza di informazioni o di interesse da parte dell’operatore alla chiusura del movimento scaduto. Dell’avvenuto annullamento si darà atto per mezzo di un apposito processo verbale di constatazione che sarà trasmesso al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate ai fini del recupero del tributo e della contestazione di eventuali sanzioni. ESPORTAZIONI DIRETTE (semplici) prova della non imponibilità Il «visto uscire elettronico» rappresenta quindi l’elemento decisivo per accertare la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni all’esportazione dirette semplici (non triangolari e senza l’intervento di un commissionario), in cui è il cedente nazionale che cura il trasporto/spedizione all’estero (art. 8, comma 1, lett. a) del DPR n. 633/1972 IT CH vende IT cura il trasporto ESPORTAZIONI DIRETTE (triangolari o con intervento di commissionari): prova della non imponibilità La regolarità dell’esportazione, invece, deve risultare dalla vidimazione della fattura o del documento di trasporto, emessi dal primo cedente (o dal committente), in caso di cessioni in triangolazione (o di vendite tramite commissionari), disciplinate sempre dall’art. 8, comma 1, lett. a) del DPR n.633/72 Tale vidimazione da parte dell’ufficio doganale di esportazione è sempre subordinata alla verifica nel sistema informatico dell’Agenzia delle Dogane dell’uscita della merce dal territorio della U.E. (e quindi all’esistenza del c.d. visto uscire telematico in relazione all’M.R.N. identificativo dell’operazione di esportazione). IT1 IT2 CH • IT1 provvede al trasporto (anche su incarico di IT2 o suoi commissionari) • Entrambe le cessioni sono non imponibili ai fini IVA ai sensi dell’art.8 lett.a) DPR n.633/1972 (la merce non deve rientrare nella disponibilità effettiva di IT2) ESPORTAZIONI INDIRETTE (o improprie) prova della non imponibilità L’art. 8, lett. b, del DPR 633/1972 prevede la non imponibilità della cessione di beni (diversi da quelli destinati a dotazione o provvista di bordo per navi e aerei, comprese le imbarcazioni da diporto e gli aeromobili da turismo, e diversi anche da quelli trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori) ad un soggetto non residente che intenda esportare tali beni fuori della U.E., nello stato originario (e senza lavorazioni), entro 90 giorni dalla consegna al cessionario medesimo, risultante da apposito documento o, in mancanza, dalla fattura. (vende e consegna a) CH (che esporta i beni entro 90 gg. dalla consegna direttamente o conferendo incarico a terzi) IT1 Pertanto, mentre il cessionario non residente/esportatore dispone del messaggio elettronico “risultati di uscita”, per il cedente italiano la prova è ancora costituita da un esemplare della sua fattura munito del timbro apposto dalla dogana di esportazione (interna o coincidente con l’ufficio di uscita), previa verifica dell’esistenza (nel sistema informatizzato) del «visto uscire elettronico» relativo all’M.R.N. identificativo dell’operazione. LA PROVA DELLA NON IMPONIBILITA’ NELLE ESPORTAZIONI INDIRETTE e il problema delle esportazioni «franco fabbrica» Il fatto che l’esportazione vada eseguita entro un limite temporale (90 gg.), rende comunque queste operazioni assai rischiose, specie se – come spesso capita - la cessione della merce al cliente estero avviene alle condizioni contrattuali “ex-works” (EXW è la clausola commerciale secondo cui il venditore mette a disposizione la merce a terra nel proprio stabilimento o magazzino ed il compratore si assume tutti i costi ed i rischi del trasporto). In tal caso, in assenza della opportuna “cooperazione” da parte del vettore (quasi sempre estero) e/o del cessionario non residente, diretta a fornire i dati identificativi dell’operazione di esportazione (M.R.N.) ai fini della verifica dell’appuramento della stessa nel sistema informatico dell’Agenzia (ovvero, in ultima analisi, a fornire le prove alternative dell’avvenuta esportazione), potrebbe essere oltremodo gravoso, se non impossibile, per il cedente, risalire alla prova dell’avvenuta esportazione (magari effettuata un ufficio di altro Stato membro) ed ottenere, pertanto, dal competente ufficio doganale, il prescritto “visto” sulla fattura di prima vendita. LA PROVA DELLA NON IMPONIBILITA’ NELLE ESPORTAZIONI INDIRETTE e il problema delle esportazioni «franco fabbrica»: quali cautele per le imprese? Per evitare allora di dover regolarizzare l’operazione a proprie spese, versando nei 30 giorni successivi l’imposta non applicata (previa emissione di fattura integrativa per la sola imposta, pena la contestazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 7, co. 1, del D. Lgs. n.471/1997, compresa tra il 50% ed il 100% dell’imposta), le imprese possono cautelarsi: • chiedendo al proprio cliente il rilascio di una somma a titolo di cauzione pari all’importo dell’IVA eventualmente da pagare, se il cessionario estero non fornisce la prova dell’esportazione nel termine indicato (?); • in alternativa, il cedente nazionale potrebbe emettere fattura con IVA e, una volta ricevuta la prova dell’esportazione, emettere la nota di accredito dell’imposta (?) (ad avviso di taluni interpreti, tale fattispecie non sembra rientrare a pieno titolo fra la casistica contemplata dall’art. 26 del DPR n.663/72). LA PROVA DELLA NON IMPONIBILITA’ NELLE ESPORTAZIONI INDIRETTE (la posizione della Corte di Giustizia UE) la Corte di Giustizia UE nella sentenza relativa alla causa C-563/12 del 19 dicembre 2013, ha affermato il principio secondo cui il regime di non imponibilità IVA previsto per le c.d. “esportazioni improprie” può trovare applicazione anche nel caso in cui la merce abbia effettivamente lasciato il territorio della U.E. successivamente al termine dei 90 giorni dalla data di consegna della stessa al cessionario, previsto da molte legislazioni nazionali (ma non dalla Direttiva IVA n. 2006/112/CE), purchè l’esportazione sia realmente avvenuta e ne sia fornita la prova. Tale principio è stato recepito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 98/E del 10/11/2014, che ha anche chiarito che l’eventuale imposta eventualmente già versata a titolo di regolarizzazione può essere recuperata mediante l’emissione di nota di credito (entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2° anno successivo a quello nel quale è avvenuta l’esportazione), o in alternativa, attraverso la presentazione di apposita richiesta di rimborso entro il termine di 2 anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso. Grazie per l’attenzione Il presente elaborato ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono essere non esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti