sistema ECS - Unione degli Industriali della Provincia di Venezia

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sistema ECS - Unione degli Industriali della Provincia di Venezia
ESPORTAZIONE NO PROBLEM:
PROCEDURE E DOCUMENTAZIONE DOGANALE
La presentazione della bolletta doganale secondo le indicazioni del
sistema telematico ECS
La prova di uscita nelle esportazioni dirette e in quelle «franco
fabbrica»:
Venezia / Marghera 19 gennaio 2015
Confindustria Venezia
Intervento del Dott. Vincenzo De Deo
funzionario dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia
GLI ADEMPIMENTI DOGANALI NEL COMMERCIO
INTERNAZIONALE
IMPORT
PRODUZIONE
EXPORT
DOGANE
DOGANE
UNIONE EUROPEA
IL NUOVO RUOLO DELLE DOGANE
La missione delle amministrazioni doganali dell’Unione Europea è
delineata nel considerando n. 16 del Reg. UE n. 952/2013 (Codice
Doganale dell’Unione), laddove si afferma che:
“il completamento del mercato interno,
la riduzione degli ostacoli al commercio e agli investimenti
internazionali
e l’accresciuta necessità di garantire la sicurezza alle frontiere esterne
dell’Unione
hanno trasformato il ruolo delle dogane,
assegnando loro una funzione di guida nella catena logistica
e rendendole, nella loro attività di monitoraggio e gestione del
commercio internazionale,
un catalizzatore della competitività dei paesi e delle società”.
La missione delle dogane in un contesto globalizzato
Tutelare la
sicurezza dei cittadini
Tutelare il bilancio
comunitario/nazionale
controlli
Facilitare il
commercio legittimo
Favorire la competitività
delle imprese
velocità
Trovare il punto di equilibrio tra controlli efficaci e
velocità degli scambi.
LA «DIGITALIZZAZIONE» DEL PROCESSO DI
SDOGANAMENTO
il considerando n. 17 del Codice Doganale dell’Unione definisce l’uso
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
“un elemento essenziale per assicurare la facilitazione del
commercio e, allo stesso tempo, l’efficacia dei controlli doganali,
riducendo in tal modo i costi per le imprese e i rischi per la
società”,
tanto da affermare il “principio giuridico secondo il quale tutte le
operazioni doganali e commerciali devono essere effettuate per via
elettronica”.
Oggi la diffusa digitalizzazione del processo di sdoganamento si basa
sullo scambio elettronico dei dati relativi alle operazioni doganali, sia tra
amministrazione ed operatori che tra le stesse amministrazioni doganali
dei 28 Stati membri.
Ciò ha permesso, tra l’altro, la progressiva implementazione di istituti
doganali (quali lo sportello unico doganale, lo sdoganamento in
mare, i corridoi controllati) del tutto innovativi nel rapporto fra
amministrazione ed imprese e proiettati a favorire lo sviluppo di vere e
proprie partnership fra il settore pubblico e quello privato.
IL SISTEMA E.C.S. / A.E.S.
Una delle prime attuazioni del principio della progressiva digitalizzazione
del processo di sdoganamento - peraltro introdotto già nel vecchio
codice doganale (Reg. CEE n.2913/1992 - CDC) e nelle relative
disposizioni di attuazione (Reg. CEE n.2454/1993 - DAC), per effetto del
c.d. “emendamento sicurezza” intervenuto con i Reg. CEE n. 648/2005
e n. 1875/2006 si è avuta, già a partire dal 2007,
con l’introduzione dei controlli informatizzati per l’uscita dal territorio
dell’Unione Europea delle merci dichiarate per l’esportazione verso
paesi terzi, in attuazione del progetto comunitario A.E.S. (Automated
Export System), parte integrante del sistema E.C.S. (Export Control
System), che gestisce appunto lo scambio di dati tra gli uffici doganali di
esportazione e gli uffici doganali di uscita nazionali e comunitari.
MODELLO DI TRANSAZIONE ALL’ EXPORT
I DOCUMENTI DOGANALI PER L’EXPORT
TELEMATICO
Il DAE all’export
DAE
DOCUMENTO DI DOCUMENTO DI
ACCOMPAGNAMENTO EXPORT
ACCOMPAGNAMENTO ALL’EXPORT
MRN=Movement
Reference Number
MRN=Movement
Reference Number
VISTO USCIRE TELEMATICO
VISTO USCIRE TELEMATICO
IL SISTEMA A.E.S.: come funziona
 Il vincolo delle merci al regime dell’esportazione è obbligatorio per i casi in cui
queste debbano lasciare il territorio doganale della U.E.
 La dichiarazione doganale deve essere obbligatoriamente trasmessa in
formato elettronico tramite le apposite funzionalità del sistema informatico
dell’Agenzia (AIDA), all’ufficio doganale di esportazione - che, ai sensi
dell’art. 161, punto 5 del CDC è, di regola, l’ufficio doganale responsabile per
il luogo ove l’esportatore è stabilito o le merci sono imballate o caricate.
 L’ufficio di esportazione procede ad accettare la dichiarazione e ad effettuare
l’analisi dei rischi ai fini fiscali e di sicurezza; all’operazione è assegnato un
numero di riferimento M.R.N. (Movement Reference Number).
 Espletati tali adempimenti, l’ufficio di esportazione svincola le merci per
l’esportazione a condizione che esse lascino il territorio doganale alle stesse
condizioni in cui si trovavano quando la dichiarazione di esportazione è stata
accettata.
IL SISTEMA A.E.S.: come funziona
 Esso, inoltre, consegna all’operatore il Documento di
Accompagnamento Esportazione (D.A.E.), che riporta gli estremi
dell’M.R.N. e sostituisce la vecchia copia 3 del D.A.U. (in caso di
procedura di domiciliazione, il D.A.E. è stampato, a seguito del messaggio
di svincolo da parte della dogana di esportazione, direttamente
dall’operatore economico).
 A seguito dello svincolo delle merci, l’ufficio di esportazione provvede
alla trasmissione in via elettronica all’ufficio di uscita dei dati
riportati nella dichiarazione doganale.
 La merce ed il D.A.E. devono essere presentati all’ufficio doganale di
uscita che, a parte alcune eccezioni, corrisponde all’ultimo ufficio
doganale prima dell’uscita delle merci dal territorio doganale della U.E..
IL SISTEMA A.E.S.: come funziona
 Per quanto concerne le esportazioni per via marittima o aerea, a partire
dal 2012 l’iscrizione dell’M.R.N. di una dichiarazione di
esportazione sul Manifesto Merci in Partenza (M.M.P.) ha sostituito
la presentazione del D.A.E. (fatta eccezione per le dichiarazioni di
esportazione dei prodotti agricoli soggetti a restituzione); tale iscrizione
svolge altresì la funzione di richiesta di autorizzazione all’imbarco per le
merci oggetto di esportazione.
 L’ufficio di uscita, pertanto, “sorveglia” che la merce presentata
corrisponda con quella dichiarata e verifica l’uscita fisica delle
merci.
 Tali adempimenti, in pratica, si traducono nella possibilità che il sistema
informatico di analisi dei rischi, gestito dai competenti uffici centrali
dell’Agenzia, possa selezionare la dichiarazione per il controllo fisico,
documentale o scanner, oltre che all’atto della sua registrazione presso
l’ufficio di esportazione, anche al momento della registrazione, nel
M.M.P. presentato presso l’ufficio di uscita, dell’M.R.N. di una specifica
dichiarazione di esportazione (specie se per finalità di sicurezza).
IL SISTEMA A.E.S.: come funziona
 A seguito della verifica dell’effettiva uscita delle merci dal territorio UE
l’ufficio doganale di uscita invia il messaggio elettronico “risultati di
uscita” tramite il sistema informatico doganale all’ufficio di esportazione, al
più tardi il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci
lasciano il territorio doganale della U.E..
 In caso di esito positivo, il messaggio “uscita conclusa” costituisce
prova dell’uscita della merce dal territorio della U.E..
 Qualora vi sia il riferimento della conclusione dell’operazione con difformità
riscontrate, l’operatore economico dovrà recarsi presso l’ufficio di
esportazione per la rettifica della dichiarazione doganale.
IL SISTEMA A.E.S.: il «visto uscire elettronico»
 Lo stato dell’operazione e, quindi, la presenza del predetto
messaggio di «uscita conclusa» sono consultabili dagli operatori
economici digitando gli estremi dell’M.R.N. sul sito internet
dell’Agenzia, nell’apposita sezione allo scopo dedicata, fermo
restando che per tutti gli utenti del Servizio Telematico Doganale, è
prevista la trasmissione automatica del messaggio c.d. “I-visto” per
ogni dichiarazione telematica.
 Le informazioni relative al c.d. “visto uscire elettronico” vengono
inoltre rese disponibili direttamente a cura
dell’Amministrazione doganale ai diversi organi istituzionali
preposti all’effettuazione di controlli presso gli operatori.
 Gli operatori economici interessati all’operazione di esportazione
per la quale è stato concesso lo svincolo sono obbligati a
comunicare la mancata uscita della merce all’ufficio di
esportazione ai fini dell’annullamento della dichiarazione.
IL SISTEMA A.E.S.: la procedura di «follow up» e le «prove
alternative»
 Nel caso in cui la merce sia uscita dal territorio doganale della U.E. ma non
sia presente a sistema alcun messaggio di uscita può essere attivata la
procedura di ricerca (o di “follow-up”) presso l’ufficio doganale di
esportazione:
• su iniziativa dell’ufficio medesimo se, decorsi 90 giorni dallo svincolo delle
merci, tale ufficio non ha ricevuto il messaggio “risultati di uscita” (status di
«esportazione scaduta»)
• ovvero su iniziativa dell’operatore, anche prima dei 90 giorni previsti,
qualora egli sia a conoscenza del fatto che le merce ha lasciato il territorio
U.E. e fornisca all’ufficio le informazioni circa la data di uscita e la dogana
presso cui la merce è uscita.
 Sulla base di tali informazioni l’ufficio di esportazione invia il messaggio di
«richiesta chiusura movimento» all’ufficio di uscita; se questo non
conferma l’uscita delle merci, entro 10 giorni l’ufficio di esportazione informa
l’operatore e richiede le prove alternative dell’avvenuta uscita delle
merci.
IL SISTEMA E.C.S.: le prove alternative
 In tale evenienza – come chiarito dall’Agenzia delle Dogane con le note
prot. n.88970 del 30.06.2009 (punto 6) e prot. n. 166840 del
16.12.2009 - l’operatore economico deve presentare i seguenti
documenti (entro 30 gg. dalla richiesta fatta dall’ufficio, prorogabili di
ulteriori 30 gg.):
• la prova del pagamento oppure la fattura di vendita,
unitamente a:
• copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario
estero oppure un documento di trasporto con attestazione di arrivo
a destino del rappresentante del vettore.
IL SISTEMA A.E.S.: l’annullamento dell’operazione
 Nel caso in cui l’ufficio di esportazione, decorsi 150 giorni
(90+30+30 eventuali) dalla data dello svincolo delle merci,
non abbia ricevuto il messaggio di uscita o non abbia avuto
dall’esportatore la prova dell’uscita della merce, può invalidare
la dichiarazione informando la persona che ha presentato la
stessa.
 L’Agenzia ha peraltro chiarito che l’ipotesi di annullamento allo
scadere dei termini suddetti è riferita ad una situazione di totale
assenza di informazioni o di interesse da parte dell’operatore alla
chiusura del movimento scaduto.
 Dell’avvenuto annullamento si darà atto per mezzo di un
apposito processo verbale di constatazione che sarà trasmesso
al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate ai fini del
recupero del tributo e della contestazione di eventuali sanzioni.
ESPORTAZIONI DIRETTE (semplici)
prova della non imponibilità
 Il «visto uscire elettronico» rappresenta quindi l’elemento
decisivo per accertare la non imponibilità ai fini IVA delle
cessioni all’esportazione dirette semplici (non triangolari e
senza l’intervento di un commissionario), in cui è il cedente
nazionale che cura il trasporto/spedizione all’estero (art. 8,
comma 1, lett. a) del DPR n. 633/1972
IT
CH
vende
IT cura il trasporto
ESPORTAZIONI DIRETTE (triangolari o con intervento di
commissionari): prova della non imponibilità
 La regolarità dell’esportazione, invece, deve risultare dalla vidimazione
della fattura o del documento di trasporto, emessi dal primo cedente
(o dal committente), in caso di cessioni in triangolazione (o di vendite
tramite commissionari), disciplinate sempre dall’art. 8, comma 1, lett. a)
del DPR n.633/72
 Tale vidimazione da parte dell’ufficio doganale di esportazione è
sempre subordinata alla verifica nel sistema informatico
dell’Agenzia delle Dogane dell’uscita della merce dal territorio
della U.E. (e quindi all’esistenza del c.d. visto uscire telematico in
relazione all’M.R.N. identificativo dell’operazione di esportazione).
IT1
IT2
CH
• IT1 provvede al trasporto (anche su incarico di IT2 o suoi
commissionari)
• Entrambe le cessioni sono non imponibili ai fini IVA ai sensi dell’art.8
lett.a) DPR n.633/1972 (la merce non deve rientrare nella disponibilità
effettiva di IT2)
ESPORTAZIONI INDIRETTE (o improprie)
prova della non imponibilità
 L’art. 8, lett. b, del DPR 633/1972 prevede la non imponibilità della
cessione di beni (diversi da quelli destinati a dotazione o provvista di
bordo per navi e aerei, comprese le imbarcazioni da diporto e gli
aeromobili da turismo, e diversi anche da quelli trasportati nei bagagli
personali dei viaggiatori) ad un soggetto non residente che intenda
esportare tali beni fuori della U.E., nello stato originario (e senza
lavorazioni), entro 90 giorni dalla consegna al cessionario
medesimo, risultante da apposito documento o, in mancanza, dalla
fattura.
(vende e consegna a) CH (che esporta i beni entro 90
gg. dalla consegna direttamente o conferendo incarico a terzi)
IT1
 Pertanto, mentre il cessionario non residente/esportatore dispone del
messaggio elettronico “risultati di uscita”, per il cedente italiano la
prova è ancora costituita da un esemplare della sua fattura
munito del timbro apposto dalla dogana di esportazione (interna
o coincidente con l’ufficio di uscita), previa verifica dell’esistenza
(nel sistema informatizzato) del «visto uscire elettronico» relativo
all’M.R.N. identificativo dell’operazione.
LA PROVA DELLA NON IMPONIBILITA’ NELLE ESPORTAZIONI
INDIRETTE e il problema delle esportazioni «franco fabbrica»
 Il fatto che l’esportazione vada eseguita entro un limite temporale (90
gg.), rende comunque queste operazioni assai rischiose, specie se –
come spesso capita - la cessione della merce al cliente estero
avviene alle condizioni contrattuali “ex-works”
(EXW è la clausola commerciale secondo cui il venditore mette a
disposizione la merce a terra nel proprio stabilimento o magazzino ed il
compratore si assume tutti i costi ed i rischi del trasporto).
 In tal caso, in assenza della opportuna “cooperazione” da parte del
vettore (quasi sempre estero) e/o del cessionario non residente, diretta a
fornire i dati identificativi dell’operazione di esportazione (M.R.N.) ai fini
della verifica dell’appuramento della stessa nel sistema informatico
dell’Agenzia (ovvero, in ultima analisi, a fornire le prove alternative
dell’avvenuta esportazione), potrebbe essere oltremodo gravoso, se
non impossibile, per il cedente, risalire alla prova dell’avvenuta
esportazione (magari effettuata un ufficio di altro Stato membro) ed
ottenere, pertanto, dal competente ufficio doganale, il prescritto
“visto” sulla fattura di prima vendita.
LA PROVA DELLA NON IMPONIBILITA’ NELLE ESPORTAZIONI
INDIRETTE e il problema delle esportazioni «franco fabbrica»:
quali cautele per le imprese?
 Per evitare allora di dover regolarizzare l’operazione a proprie spese,
versando nei 30 giorni successivi l’imposta non applicata (previa emissione
di fattura integrativa per la sola imposta, pena la contestazione della
sanzione amministrativa prevista dall’art. 7, co. 1, del D. Lgs. n.471/1997,
compresa tra il 50% ed il 100% dell’imposta),
le imprese possono cautelarsi:
• chiedendo al proprio cliente il rilascio di una somma a titolo di cauzione pari
all’importo dell’IVA eventualmente da pagare, se il cessionario estero non
fornisce la prova dell’esportazione nel termine indicato (?);
• in alternativa, il cedente nazionale potrebbe emettere fattura con IVA e, una
volta ricevuta la prova dell’esportazione, emettere la nota di accredito
dell’imposta (?) (ad avviso di taluni interpreti, tale fattispecie non sembra
rientrare a pieno titolo fra la casistica contemplata dall’art. 26 del DPR
n.663/72).
LA PROVA DELLA NON IMPONIBILITA’ NELLE ESPORTAZIONI INDIRETTE
(la posizione della Corte di Giustizia UE)
 la Corte di Giustizia UE nella sentenza relativa alla causa C-563/12 del 19
dicembre 2013, ha affermato il principio secondo cui il regime di non
imponibilità IVA previsto per le c.d. “esportazioni improprie” può trovare
applicazione anche nel caso in cui la merce abbia effettivamente lasciato il
territorio della U.E. successivamente al termine dei 90 giorni dalla data di
consegna della stessa al cessionario, previsto da molte legislazioni nazionali
(ma non dalla Direttiva IVA n. 2006/112/CE), purchè l’esportazione sia
realmente avvenuta e ne sia fornita la prova.
 Tale principio è stato recepito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.
98/E del 10/11/2014, che ha anche chiarito che l’eventuale imposta
eventualmente già versata a titolo di regolarizzazione può essere recuperata
mediante l’emissione di nota di credito (entro il termine per la presentazione
della dichiarazione annuale relativa al 2° anno successivo a quello nel quale è
avvenuta l’esportazione), o in alternativa, attraverso la presentazione di
apposita richiesta di rimborso entro il termine di 2 anni dal versamento o dal
verificarsi del presupposto del rimborso.
Grazie per
l’attenzione
Il presente elaborato ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono essere
non esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o
i loro rappresentanti