Regolamento Commissione Toponomastica.

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Regolamento Commissione Toponomastica.
REGOLAMENTO
COMMISSIONE TOPONOMATICA
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Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 31.07.2013
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TITOLO I
DISPOSIZIONI E CRITERI GENERALI DI TOPONOMASTICA
Art. 1
Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni in materia di toponomastica,
nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, disciplina l’attività
della Commissione Toponomastica in merito all’assegnazione della onomastica stradale,
alla denominazione e relativa individuazione delle aree di circolazione sia pubbliche
che private, nonché l’intitolazione di edifici, strutture, impianti e/o elementi urbani di
interesse toponomastico e collettivo. Stabilisce inoltre le modalità per l’installazione di
lapidi ed epigrafi commemorative.
Art. 2
Tutela della toponomastica storica
1. Il Comune di Enna tutela la toponomastica storica del suo territorio, avendo cura che
le denominazioni delle nuove aree di circolazione siano testimonianza dell’evoluzione
della società, legata a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della
storia cittadina, siciliana, nazionale o internazionale.
2. La denominazione delle nuove aree di circolazione deve rispettare l’identità
culturale, ambientale e civile, antica e moderna della città e della comunità locale
nonché i toponimi tradizionali, quelli dei catasti storici e quelli che si sono formati
spontaneamente per tradizione orale.
Art. 3
Definizioni
1. Le definizioni da assumere ai fini dell’applicazione del presente regolamento sono le
seguenti:
a) toponomastica: la disciplina che regola l’ordinata suddivisione del territorio e la
chiara identificazione degli elementi costitutivi dell’ambiente urbano, mediante nomi
di realtà o di persone o di eventi che valorizzino gli usi, la cultura, le memorie e la
storia locale o nazionale o che richiamino i grandi valori in cui si riconosce la comunità
cittadina;
b) aree e ambiti di circolazione: tutti gli spazi di qualsiasi forma e misura aperti all’uso
della collettività, sia pubbliche che private, destinati alla mobilità veicolare o alla
fruizione pedonale, quali vie, strade, viali, piazze, piazzali, larghi, vicoli, rampe,
salite, zone di parcheggio e simili;
c) impianti collettivi: ogni struttura, edificio e/o attrezzatura pubblica finalizzata
all’uso sociale, culturale, ricreativo, ecc., quali chiese, luoghi di culto, scuole, parchi,
giardini, strutture per lo sport e simili;
d) epigrafi commemorative: ogni iscrizione su targa o lapide posta a ricordo di eventi o
persone degne della nota e della memoria collettiva della città;
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e) gruppo toponomastico: l’insieme dei toponimi di tema omogeneo che, nella loro
totalità o per prevalenza, caratterizzano una data circoscrizione urbana o zona urbana;
Art. 4
Criteri generali per l’assegnazione toponomastica
1. La scelta dell’assegnazione toponomastica di aree di circolazione, ambiti di
circolazione, impianti collettivi e di ogni altro elemento urbano di interesse
toponomastico, nonché il riferimento a quanto disposto dal precedente art. 2, deve
corrispondere ai seguenti criteri generali:
a) l’attribuzione di ogni nuovo nome, indicante persona fisica, località geografica,
episodio o evento storico, opera, realtà socio-culturale o altro, deve garantire
sotto ogni aspetto le finalità della disciplina toponomastica secondo la normativa
in vigore;
b) i nuovi nomi da assegnare abbiano preferibilmente elementi distintivi legati alla
città e al suo territorio;
c) i nuovi toponimi da assegnare, devono rispondere ai principi morali e ad
un’etica sociale congrua alla funzione toponomastica per cui sono stati scelti e non
possono essere in nessun caso fondati su ragioni meramente onorifiche, motivi di
parte, valori effimeri, legati alla convenienza del momento;
d) Nessuna strada o piazza può essere denominata a persone che non siano morte
da almeno dieci anni, fatta eccezione per i casi previsti dalle disposizioni vigenti;
e) i toponimi scelti, che hanno rilevanza nazionale e/o internazionale, per quanto
possibile, siano tali da rappresentare valori ampiamente condivisi e indicativi della
sensibilità e dell’interesse dell’intera comunità cittadina;
f) la nuova denominazione sia in funzione del mantenimento dell’omogeneità
onomastica e culturale tra i toponimi esistenti all’interno dell’area limitata o del
quartiere cui insiste l’area da intitolare;
g) mantenere in essere quei toponimi già esistenti, evitando di procedere alla
sostituzione, se non in casi eccezionali previo parere della Prefettura, udita la
locale Deputazione Storia Patria e la locale Soprintendenza ai Beni Culturali;
h) evitare omonimie, assonanze, ripetizioni e ogni genere di intitolazione a più
aree (es.: via Mazzini, Piazza Mazzini, vicolo Mazzini…) che possa ingenerare
confusione nella cittadinanza, anche se comprese in frazioni amministrative
diverse;
i) qualora si riscontri l’omonimia, è necessario provvedere alla sostituzione di una
delle due aree di circolazione osservando la procedura prevista dalle vigenti
disposizioni relative alla toponomastica. È preferibile non adottare toponimi che
abbiano carattere di assonanza (es. via Dalla Chiesa e via della Chiesa);
j) parziali innovazioni toponomastiche sono ammesse al verificarsi di modifiche
strutturali dell’assetto viario, di situazioni di cui al successivo Art. 5, o per
eliminare eventuali omonimie, assonanze e palesi incongruenze;
k) conservare, per quanto possibile, la memoria e l’identità storico-culturale, i
caratteri peculiari dei luoghi e le antiche denominazioni che la tradizione e l’uso
hanno consolidato nel tempo, proponendo a tal riguardo l’aggiunta di eventuali
sottotitolazioni indicanti l’antico nome con cui una determinata area è conosciuta
sin dai tempi remoti (es.: P.zza Matteotti, già Balata – P.zza Umberto I, già Chianu
Casi ranni);
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l) evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione dei toponimi
già in essere, nel rispetto dovuto all'esigenza di evitare ai cittadini i costi e i
fastidi connessi con la necessità di adeguare tutti i propri documenti al cambio di
toponimo, nonché al fine di non arrecare danni economici rilevanti alle attività ivi
installate;
2. Nel procedimento per l’apposizione di nuove attribuzioni toponomastiche è
necessario anzitutto studiare, approfondire, esaminare e valorizzare i nomi con
adeguate ricerche, riferite all’ambito considerato risultanti da:
- documenti catastali;
- ricerche storico-archivistiche;
- eventuali usi, costumi, antiche tradizioni orali;
- denominazioni recenti sorte spontaneamente tra gli abitanti della zona.
Art. 5
Identificazione di aree e ambiti di circolazione
1. Le aree e gli ambiti di circolazione urbana ed extraurbana, come definiti dal
precedente Art. 3 – comma 1 punto “b”, sono identificati mediante una chiara e
distinta denominazione.
2. Gli ambiti di scarsa importanza o di modesta estensione, quali slarghi, traverse
laterali, brevi strade complanari, corti interne e simili, e ogni percorso di tipo minore,
come sentieri, possono anche essere assimilati nel loro nome a quello dell’asse
principale sul quale si innestano.
3. Le aree che si sviluppano senza soluzione di continuità assumono ed estendono lo
stesso toponimo, dall’inizio alla fine, ovvero fino all’innesto o alla confluenza con altra
strada o ambito di circolazione.
4. Costituisce soluzione di continuità di un’area stradale ogni situazione, preesistente o
sopravvenuta, tale da non consentire l’agevole riconoscibilità della originaria unità
funzionale e percettiva, quali ad esempio:
a) incrocio con aree di uguale o maggiore importanza nella gerarchia della mobilità
urbana;
b) confluenza in uno svincolo o una rotatoria che interrompa il lineare andamento
dell’area;
c) innesto in una piazza di grande estensione;
d) attraversamento di frazione o nucleo rurale, dotati di propria rete stradale
interna.
5. La denominazione può essere omessa solo nel caso di strade private chiuse al
pubblico ovvero con l’accesso fisicamente sbarrato. In caso di assenza di sbarramento,
l’area deve essere comunque denominata ai sensi del presente regolamento.
Art. 6
Identificazione di impianti ed elementi urbani di interesse toponomastico
1. Gli impianti collettivi, le strutture pubbliche di competenza comunale e gli elementi
urbani di interesse storico-artistico, etno-atropologico e culturale di cui al precedente
Art. 3 - comma 1 punto “c” sono identificati in maniera chiara e distinta, in modo che
ad ognuno corrisponda un solo nome.
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2. In caso di cambio d’uso o di nuova funzione assunta da un impianto collettivo già
denominato, qualora dovessero sorgere presupposti di incompatibilità tra la nuova
funzione dell’impianto collettivo e la vecchia intitolazione, ravvisandone le possibilità,
si propone l’eventuale aggiornamento della intitolazione.
3. L’Amministrazione comunale, per mezzo dell’Ufficio preposto al servizio di
Toponomastica, registra tutte le denominazioni attribuite da Enti e Istituzioni
pubbliche sul patrimonio immobiliare, architettonico e monumentale di rispettiva
competenza e si riserva, ovunque possibile, di valorizzarle e di rendere coerente e
omogenea ad esse la toponomastica stradale di accesso.
Art. 7
Gruppi toponomastici
1. L’Amministrazione comunale persegue l’obiettivo di far corrispondere, in linea
generale, ad ogni quartiere, rione urbano e contrada rurale, un insieme omogeneo di
toponimi stradali, scelto in maniera da facilitare l’accessibilità e l’orientamento
all’interno del territorio comunale.
2. I nomi delle aree e degli ambiti di circolazione sono attribuiti in maniera da
rispettare la suddivisione in gruppi toponomastici di cui al precedente Art. 3 - comma 1
punto “e” tali da rendere più agevole la ricerca delle strade urbane da parte di
cittadini, visitatori, utenti e fornitori di servizi di pubblica utilità.
Art. 8
Stradario comunale e indirizzario
1. Lo stradario è l'archivio contenente l'elenco delle strade e delle aree di circolazione
del Comune. L’Amministrazione comunale si impegna a renderlo disponibile e
consultabile gratuitamente, attraverso il proprio sito internet.
2. E’ compito dell'Ufficio preposto per il servizio di Toponomastica comunale la
conservazione dello stradario comunale e il suo aggiornamento adottando le più
moderne tecnologie disponibili.
Art. 9
Registro delle denominazioni
1. E' fatto obbligo di istituire il Registro delle denominazioni, nel quale sono raccolte ed
archiviate le intitolazioni che la Commissione ha deciso di inserire, ai sensi dell’art. 13,
comma 2, corredandolo con specifiche schede che riportino nomi e notizie storiche
riferite allo specifico toponimo. Tale Registro rappresenta un elenco indicativo per le
possibili future denominazioni.
2. L'Ufficio preposto per il servizio di Toponomastica dovrà provvedere
all’aggiornamento del registro delle denominazioni e di tutta la documentazione
relativa ai toponimi delle aree di circolazione, edifici e altre strutture che, pur
sottoposti al vaglio della Commissione Toponomastica, non sono stati immediatamente
prescelti, ma per i quali sussistono, a giudizio della Commissione stessa, le motivazioni
per essere presi in considerazione per future denominazioni.
5. Nella realizzazione di tale registro, il Comune potrà avvalersi del contributo della
Commissione Toponomastica o di componenti della stessa.
Art. 10
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Organo competente a deliberare
1. In ragione delle leggi vigenti in materia, le denominazioni di strade, piazze, aree,
edifici ed altre strutture la cui intitolazione compete al Comune e la collocazione di
monumenti, lapidi e cippi commemorativi ed analoghi manufatti a ricordo, collocati in
spazi ed aree pubbliche, ovvero private ad uso pubblico, o comunque prospicienti le
aree di circolazione di cui all’art. 41 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 anche se apposti
su edifici o manufatti di proprietà privata, sono deliberate dalla Giunta Comunale.
2. L’Amministrazione Comunale per l’adozione dei provvedimenti di cui al precedente
comma si avvale, come organo consultivo, della Commissione Toponomastica di cui agli
articoli del successivo Titolo II.
3. L’attuazione di quanto deliberato dalla Giunta Comunale in merito alla
denominazione dei luoghi e delle aree di circolazione, all’apposizione di epigrafi e
lapidi, all'attribuzione della numerazione civica e di ogni altra determinazione in
materia di toponomastica e onomastica stradale, viene realizzata dall’Amministrazione,
attraverso l’Ufficio preposto al servizio di Toponomastica.
TITOLO II
COMMISSIONE TOPONOMASTICA
Art. 11
Istituzione della Commissione
E’ istituita la Commissione Toponomastica. Ai sensi dell’articolo 96 del Decreto
Legislativo 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), è
inserita, entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio finanziario, nell’elenco degli
organismi collegiali del Comune di Enna.
Art. 12
Competenze della Commissione
1. La Commissione è a carattere consultivo. Essa esprime parere obbligatorio e non
vincolante in ordine alle proposte di:
a) nuove denominazioni di strade, piazze, aree di circolazione, edifici e strutture
pubbliche, impianti e, in generale, luoghi e spazi aperti al pubblico di pertinenza
comunale;
b) apposizione di lapidi, cippi e iscrizioni commemorative all’esterno di edifici
ovvero in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
c) modifiche totali e/o parziali delle denominazioni e intitolazioni in essere sia
delle aree di cui al precedente punto a), sia di lapidi e iscrizioni di cui al
precedente punto b).
2. La Commissione Toponomastica, cercando di tenersi lontano dalle emozioni della
quotidianità e dalle passioni della politica, esercita tale funzione avendo cura di tutelare
la storia toponomastica di Enna e del suo territorio con specifica attenzione ai principi
generali della toponomastica di cui al precedente Titolo I del presente Regolamento ed
in particolare ai criteri di assegnazione di cui all’art. 4;
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3. Nessuna proposta di denominazione o modifica di toponomastica stradale può essere
deliberata senza il parere della Commissione. Tale parere dovrà essere allegato alla
deliberazione che approva le nuove denominazioni o le modifiche a quelle esistenti.
4. La Commissione può, di propria iniziativa, avanzare proposte in materia di
toponomastica in generale e, in particolare, sui punti di cui al precedente comma 1.
5. Nel caso in cui la Commissione ravvisi l’opportunità di ricordare in modo significativo
personaggi o avvenimenti legati fisicamente a persone, edifici, luoghi particolari o
eventi, la stessa ha facoltà di proporre all’Amministrazione Comunale l’apposizione di
determinate iscrizioni commemorative.
6. In ogni caso l’approvazione della Commissione non sostituisce altre autorizzazioni o
permessi comunali quando questi siano necessari per altro titolo o per altre norme.
Art. 13
Attività della Commissione
1. Sulle proposte di intitolazione la Commissione Toponomastica si pronuncia entro 60
giorni dalla richiesta.
2. La Commissione Toponomastica, presa visione della proposta di denominazione, può
decidere:
- l’accoglimento, con conseguente trasmissione alla Giunta per le determinazioni
di competenza;
- l’inserimento nel registro delle denominazioni di cui all’art. 9;
- il rigetto;
3. La Commissione Toponomastica, presa visione della proposta di denominazione può
richiedere eventuali supplementi di documentazione.
4. Qualora la Commissione non si pronunci entro il termine previsto o non si determini
la maggioranza prevista per l’accoglimento, la proposta si intende respinta.
5. Del parere espresso e della eventuale decisione assunta dalla Giunta è data
tempestiva comunicazione ai proponenti.
6. La Commissione provvede a fornire comunicazione alla Giunta Comunale in merito
all’accettazione o al rigetto della proposta di denominazione, corredata da specifica
motivazione sulla decisione intrapresa. Quando, unitamente all’accettazione, sia stata
prevista l’effettiva attribuzione della denominazione, il relativo parere conterrà anche
l’indicazione della strada denominata, dell’edificio o altro luogo.
7. Ai tutti i componenti della Commissione non è riconosciuto alcun compenso.
8. Per i consiglieri comunali, componenti della Commissione Toponomastica, valgono le
disposizioni della L.R. 30/2000 in materia di permessi dal luogo di lavoro.
Art. 14
Nomina, composizione e durata
1. La Commissione Toponomastica è nominata dalla Giunta Comunale entro i novanta
giorni successivi all’insediamento del Consiglio Comunale.
2. La Commissione è presieduta dal Sindaco. In caso di sua assenza o impedimento, la
Commissione è presieduta dall’Assessore alla cultura, delegato dal Sindaco.
3. Nel perseguire la rappresentanza paritaria di uomini e donne, la presenza per
ciascun sesso non potrà essere inferiore a un terzo dei nominati.
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4. La Commissione è costituita dai seguenti membri componenti:
- Sindaco o Assessore alla Cultura, suo delegato;
- Segretario Generale del Comune;
- n. 4 (quattro) Consiglieri Comunali, di cui 2 rappresentanti della maggioranza e 2
rappresentanti della minoranza, designati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio
nella prima seduta successiva a quella dell’insediamento del Consiglio comunale;
- n.6 (sei) Esperti.
5. Gli esperti, designati dal Sindaco, sono scelti per professione, per incarichi
istituzionali o di chiara fama, in quanto aventi conoscenza in discipline quali: storia e
cultura con particolare riferimento a quelle locali, filosofia e letteratura, musica,
architettura, topografica locale, glottologia, scienze matematiche – fisiche e naturali,
archivistica, o altra materia la cui conoscenza permetta di ottemperare al meglio allo
svolgimento dell’attività della Commissione.
6. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Comunale. Nel caso si renda
necessario convocare la Commissione nel corso dell’istruttoria relativa al
perfezionamento della deliberazione di Giunta Comunale di nomina della stessa, i 6
Esperti nominati nel corso del precedente mandato amministrativo durano in carica fino
alla nomina dei subentranti e la Commissione sarà validamente completata dal nuovo
Sindaco, dall’Assessore nominato dallo stesso e dai 4 Consiglieri designati dall’Ufficio di
Presidenza del Consiglio nella prima seduta successiva a quella del proprio
insediamento.
7. In caso di cessazione di taluno dei Consiglieri o degli Esperti della Commissione, le
sostituzioni verranno effettuate mantenendo gli stessi criteri e procedure previste nel
presente articolo per quanto riguarda la nomina; i surroganti restano in carica per la
durata del mandato consiliare in corso, con la sola eccezione di quanto previsto dal
precedente comma 6.
8. Un dipendente del Comune, designato dal Segretario Generale, svolge le funzioni di
segretario della Commissione.
Art. 15
Convocazione e Quorum
1. La Commissione viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto, anche per
posta elettronica, contenente l’ordine del giorno dei lavori, notificato ai suoi
componenti almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta.
2. La Commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza dei componenti
ed adotta il suo parere a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il
voto del Presidente.
Art. 16
Verbale delle sedute della Commissione
1. I verbali, redatti dal segretario di cui all’art. 14, comma 8, recano la sintesi puntuale
di quanto espresso nel corso della discussione e riportano le decisioni relative ad ogni
punto trattato all’ordine del giorno, le opinioni e le dichiarazioni delle quali venga
espressamente richiesta la verbalizzazione dai componenti la Commissione che le
hanno rese e che vengono contestualmente dettate al Segretario.
2. Il verbale è di norma approvato nella seduta immediatamente successiva.
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TITOLO III
ISTRUTTORIA e PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Art. 17
Procedimento di iniziativa
1. Ogni cittadino residente nel Comune di Enna ed ogni Ente, Società (pubblica o
privata) od Associazione (regolarmente costituita), con sede nel Comune di Enna, può
presentare al Sindaco proposta di denominazione di aree di circolazione, spazi ed
impianti pubblici, nonché proposte relative all’iscrizione di lapidi commemorative,
dedica di monumenti e loro realizzazione.
2. Ogni proposta, presentata da persona fisica o società privata, deve essere
sottoscritta da almeno 100 cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età,
residenti nel Comune di Enna.
3. I Consiglieri Comunali possono presentare direttamente proposte di intitolazioni e
nuove denominazioni.
4. La normativa vigente prescrive, per le intitolazioni a persone, che le stesse siano
decedute da almeno dieci anni; le relative deroghe sono previste solo in casi
eccezionali e riservati a persone con meriti di particolare rilevanza consentiti dalla
legge per persone benemerite della collettività o della nazione, per i caduti di guerra o
per la causa nazionale e sono, comunque, subordinate all’approvazione del Prefetto,
quale organo competente, udito il parere della Deputazione di Storia Patria.
Art. 18
Attuazione della procedura di denominazione delle aree
1. Il procedimento di intitolazione si attiva d’ufficio ovvero su richiesta.
2. L'istruttoria delle proposte di denominazione o modifica toponomastica di cui sopra è
attribuita all'Ufficio preposto per il servizio di Toponomastica che al fine di facilitare la
formulazione delle proposte, predispone apposito modulo.
3. Le proposte di denominazione possono essere:
- specifiche quando individuino sia il toponimo che l’area o struttura da
denominare;
- generiche quando prevedano la sola indicazione del toponimo.
4. Qualunque proposta di denominazione dovrà essere corredata da una relazione e da
esauriente documentazione storico-culturale che motivi la proposta ed individui
l’oggetto quando la richiesta sia specifica.
5. In particolare, in caso di proposte di denominazione a persona, oltre ad una
soddisfacente e dettagliata biografia dovranno esserne forniti inoltre i seguenti dati:
- nome e cognome;
- data e luogo di nascita;
- luogo e data di morte;
- professione.
6. La Commissione Toponomastica, potrà richiedere ulteriore documentazione, ai sensi
dell’art. 13 comma 3 del presente Regolamento.
7. Le intitolazioni dopo essere state deliberate dalla Giunta Comunale e dopo i relativi
adempimenti sono attuate entro 30 giorni dalla conclusione dell’iter procedimentale.
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8. L’eventuale denominazione del protendimento di vie esistenti è richiesta dagli uffici
competenti ed è comunicata alla Commissione Toponomastica per le determinazioni del
caso.
9. Possibilmente la lunghezza massima della denominazione deve includere al massimo
24 (ventiquattro) caratteri per evitare “troncamenti” dell’indirizzo sui documenti quali
carta d’identità e patente.
10. Le inaugurazioni sono disposte dal Sindaco.
Art. 19
Procedura per le proposte di Epigrafi commemorative, lapidi e monumenti
1. L’apposizione di targhe e lapidi di cui al precedente Art. 3 - comma 1 punto “d” su
luoghi aperti al pubblico o comunque da essi visibili, le quali siano destinate a
commemorare eventi particolari o persone benemerite, è possibile nei seguenti casi:
a) per diretta iniziativa dell’Amministrazione comunale;
b) a seguito di motivata istanza da parte di altri soggetti, pubblici o privati.
2. Qualora il soggetto proponente sia diverso dall’Amministrazione comunale, ad esso
spetta ogni onere e spesa per la richiesta installazione.
3. Qualunque proposta di iscrizione e installazione di lapidi commemorative o dedica e
realizzazione di monumenti dovrà essere corredata da una relazione e documentazione
che motivino la proposta oltre a fornire le indicazioni relative alla loro realizzazione
(progetto del manufatto, posizionamento e testo dell’iscrizione).
4. In caso di approvazione della proposta, i proponenti, oltre alla stretta osservanza
delle prescrizioni indicate dalla Commissione Toponomastica, devono integrare la
stessa con:
- l’autorizzazione scritta del proprietario del fabbricato o dell’area su cui sono
previste le opere di installazione;
- l’autorizzazione della competente Sovrintendenza in caso di immobili o aree
sottoposti a vincoli storico-artistici, etnoantropologici, archeologici, paesaggistici.
5. L’Amministrazione comunale si riserva di esprimere prescrizioni in ordine al testo
dell’epigrafe, al luogo dell’installazione, alle caratteristiche dei materiali da adottare
e ad ogni altro aspetto che sia in relazione con l’ordine e il decoro urbano.
TITOLO IV
ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE
Art. 20
Entrata in vigore.
1. Il presente Regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell’art. 134 del Testo Unico
numero 267/2000.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo
all’esecutività della deliberazione di approvazione, per le proposte già presentate e la
cui istruttoria non sia stata ancora perfezionata.
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Art. 21
Norme Transitorie.
1. Il presente regolamento si applica alle proposte già presentate alla data della sua
entrata in vigore e la cui istruttoria non sia stata ancora perfezionata.
2. La Commissione Toponomastica in carica continuerà ad operare sino alla nomina, da
parte della Giunta Comunale, della nuova Commissione, nomina che, in sede di prima
istituzione, avverrà in deroga, per quanto attiene i termini temporali, a quanto
disposto dall’art. 14, comma 1.
Art. 22
Rinvio alla legislazione in materia.
1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si invia alla
legislazione in materia.
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Enna, 13 giugno 2013
Il Consigliere Proponente
Maurizio Bruno
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