comune/tributi/lettera imu

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comune/tributi/lettera imu
Comune di Escalaplano
(Provincia di Cagliari)
Via Sindaco Carta 18 – Cap. 08043 Escalaplano (CA)
Imu (imposta municipale propria) - anno 2012
Gent. le cittadino/a,
dal 2012 e' istituita l'imposta municipale propria, che sostituisce, tra le altre imposte, anche
la vecchia ICI. Questa nuova imposta ricomprende anche l'abitazione principale e le sue
pertinenze (per esempio i magazzini, le soffitte, i garage), che, fino all'anno scorso, non
erano soggette al pagamento dell'Ici. I terreni agricoli che possedete nel comune di
Escalaplano non sono soggetti al pagamento della nuova imposta, così come accadeva con l'Ici.
Chi deve pagare l'Imu.
L'Imu deve essere pagata dal proprietario ovvero titolare del diritto reale di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati e aree fabbricabili. La nuova imposta non
prevede più la possibilità di riconoscere le agevolazione previste per l'abitazione principale a
quelle case che, di proprietà, per esempio, del genitore, erano date in comodato d'uso
gratuito al figlio. Se non c'è un diritto reale (proprietà, usufrutto, ecc.) da parte del figlio, il
genitore dovrà pagare l'Imu della casa abitata dal figlio come seconda casa.
Quanto si paga
Per sapere quanto si deve pagare, bisogna distinguere tra abitazione principale e relative
pertinenze, altri fabbricati e aree fabbricabili:
1. L'abitazione principale è quella dove si ha la residenza e anche la dimora abituale. Si
deve, cioè, vivere effettivamente in quella casa. Per l'abitazione principale si applica
l'aliquota del 4 per mille, come si faceva fino al 2007 con la vecchia Ici. Infatti il Consiglio
comunale ha deciso di confermare questa aliquota. Certo, la base imponibile è aumentata,
ma sono aumentate anche le detrazioni: è possibile, quindi, che con una rendita bassa non
dobbiate pagare l'Imu per la prima casa.
Facciamo un esempio: rendita di € 300,00 di un'abitazione principale. Questa rendita si
rivaluta del 5% (€ 15,00), quindi € 315,00. La rendita, così rivalutata, è moltiplicata per
160 (con l'Ici questo moltiplicatore era 100); quindi € 315,00 X 160 = € 50.400,00. Questa
è la base imponibile. A questo valore si applica l'aliquota del 4 per mille: € 201,60. La legge
prevede una detrazione di € 200,00 (oltre ad € 50,00 per ogni figlio con meno di 26 anni,
residente e dimorante in quella casa, ma questo per ora solo per il 2012 e il 2013). Quindi
l'importo da pagare sarebbe pari ad € 1,60, senza la detrazione per i figli. Se, però,
l'importo da corrispondere, come in questo caso, è inferiore a € 12,00 annue, non dovete
pagarlo.
2. Le pertinenze dell'abitazione principale, sulle quali si applica sempre l'aliquota del 4 per
mille, possono essere solo magazzini, tettoie, cantine, soffitte, box auto, autorimesse. In
particolare devono essere ricomprese nelle categorie catastali C2, C6 e C7, ma solo una
per ogni categoria. Così se avete un magazzino (C2), un box auto (C6) e una tettoia (C7),
potete considerarle tutte e tre come pertinenze dell'abitazione principale e applicare
l'aliquota del 4 per mille. Se invece nell'accatastamento della vostra casa è ricompreso
anche un magazzino e avete un altro magazzino (C2) adiacente alla casa, questo non potrà
rientrare nelle agevolazioni previste per la prima casa e pagherà l'imposta con l'aliquota
del 7,6 per mille.
3. Per le aree fabbricabili, il “valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1°
gennaio dell'anno di imposizione”. Questo vuol dire che il valore dell'area è quello che
usereste se decideste di vendere quel terreno edificabile, tenendo conto anche del
prezzo di vendita dei terreni vicini. Potete anche prendere come riferimento i valori
deliberati dalla Giunta ai fini Ici (zona A - centro storico - : € 40,00 mq; zona B completamento residenziale- : € 60,00 mq; zona C - espansione residenziale non
urbanizzata -: € 20,00 mq; zona C - espansione residenziale urbanizzata-: € 50,00
mq). Se, però, il comune verifica che la vostra area fabbricabile vale di più, vi farà pagare
la differenza con sanzioni ed interessi. Al valore dell'area si applica l'aliquota del 7,6 per
mille, che è stata confermata dal Consiglio comunale.
4. Per gli altri fabbricati, l'aliquota di base è sempre del 7,6 per mille, come confermato dal
Consiglio comunale. L'Imu da pagare dipenderà dal tipo di fabbricato, perché esistono
moltiplicatori diversi per categoria.
Quota dell'imposta riservata alla Stato
La metà dell'imposta che pagate per i fabbricati diversi dall'abitazione principale e per le
aree fabbricabili è riservata allo stato.
Fabbricati che sono equiparati all’abitazione principale
Il Consiglio comunale ha deciso di considerare come abitazioni principali – con l'applicazione
dell'aliquota del 4 per mille e delle detrazioni – anche quelle dei residenti AIRE e quelle degli
anziani disabili che hanno dovuto cambiare la residenza in istituti di ricovero o sanitari. Però
questa abitazioni non devono essere state date in affitto a terzi.
Inoltre la legge prevede la stessa agevolazione dell'abitazione principale per la casa coniugale
concessa al coniuge assegnatario, il quale dovrà pagare l'imposta municipale propria in forza
del diritto di abitazione.
Esenzioni e altre forme di agevolazione
Non pagano l’Imu i fabbricati rurali ad uso strumentale, posseduti da imprenditori agricoli,
quali sono le stalle, per esempio, che, per poter essere esentate, devono risultare
accatastate in categoria D10, sempre che siano presenti i requisiti previsti dal D.L.
557/1993, art. 9, comma 3 e 3 bis. Invece, se si possiede un fabbricato rurale che è
un'abitazione (cat. A6), si pagherà l'Imu come abitazione principale se residenti e dimoranti
in quel fabbricato, oppure come seconda casa se mancano questi requisiti.
La base imponibile è, poi, ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o
artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
Dichiarazione
Se si acquista un diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su
fabbricati e aree fabbricabili, occorre presentare la dichiarazione ai fini Imu entro novanta
giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni
rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Questa dichiarazione dovrà essere fatta
utilizzando il modello che il Ministero dell'Economia e delle Finanze sta predisponendo. Per gli
immobili per i quali l'obbligo di dichiarazione è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. Restano valide le dichiarazioni
presentate ai fini Ici se risultano compatibili con la nuova imposta.
Versamenti
Il versamento dell’ Imu dovrà avvenire secondo questa scadenza:
- prima rata entro il 18 giugno, pari al 50% dell'imposta annuale, calcolata applicando le
aliquote di base;
- seconda rata entro il 17 dicembre, a saldo, tenendo conto delle aliquote deliberate dai
comuni e delle eventuali modifiche che lo Stato deciderà di apportare.
Per l'abitazione principale è possibile pagare in tre rate, la seconda da corrispondere entro il
16 settembre.
Si paga solo attraverso il modello F24, (salvo la possibilità di pagare con bollettino a
dicembre), distinguendo l'imposta nei diversi codici dei tributi, che sono i seguenti:
3912 – IMU su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE;
3916 – IMU per le aree fabbricabili – COMUNE;
3917 – IMU per le aree fabbricabili – STATO;
3918 – IMU per gli altri fabbricati – COMUNE;
3919 – IMU per gli altri fabbricati – STATO.
Il codice del comune da inserire nel modello F24 è il seguente: D430.
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro
12,00. Se l'acconto di giugno, quindi, risulta essere di importo inferiore a 12,00 euro, ma
l’importo annuale è uguale o superiore a 12,00 euro, si pagherà l'importo complessivo a
dicembre. Non è consentito ad un comproprietario di pagare a nome degli altri.
Per la compilazione del modello F24 è consigliabile rivolgersi a un CAF, ad un patronato, al
proprio commercialista.
Per approfondire l'argomento, è possibile andare sul sito internet del comune di Escalaplano:
www.comune.escalaplano.ca.it nel quale è presente una sezione appositamente dedicata alla
nuova imposta. In tale sezione è anche possibile effettuare il calcolo dell'imposta dovuta e
stampare il modello F24 con codici tributo, da portare in banca o alla posta per il relativo
pagamento. Nella pagina principale del sito www.comune.escalaplano.ca.it cliccare su:
seguire le istruzioni e stampare il modello di versamento.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi negli orari di apertura al
pubblico:
- dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 11:00
- il mercoledì pomeriggio dalle 15:30 alle 16:30
Telefono 070.9541025 - Fax 070.9541035
E-Mail: [email protected]
E-Mail di posta certificata: [email protected]