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RIVISTA BANCARIA
www.rivistabancaria.it
MINERVA BANCARIA
ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO»
ESTRATTO
Il modello monistico. Un’opportunità per l’evoluzione della Governance
Settembre-Dicembre 2015
5-6
Tariffa Regime Libero:-Poste Italiane S.p.a.-Spedizione in abbonamento Postale-70%-DCB Roma
RIVISTA BANCARIA
MINERVA BANCARIA
COMITATO SCIENTIFICO (Editorial board)
PRESIDENTE (Editor):
GIORGIO DI GIORGIO,
Università LUISS Guido Carli, Roma
MEMBRI DEL COMITATO (Associate Editors):
PIETRO ALESSANDRINI, Università Politecnica delle Marche
GIOVANNI FERRI, Università LUMSA
PAOLO ANGELINI. Banca d’Italia
PIERFRANCESCO ASSO, Università degli Studi di Palermo
EMILIA BONACCORSI DI PATTI, Banca d’Italia
CONCETTA BRESCIA MORRA, Università degli Studi del Sannio
FRANCESCO CANNATA, Banca d’Italia
ALESSANDRO CARRETTA, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
ENRICO MARIA CERVELLATI, Università di Bologna
NICOLA CETORELLI, New York Federal Reserve Bank
N.K. CHIDAMBARAN, Fordham University
MARIO COMANA, LUISS Guido Carli
GIANNI DE NICOLÒ, International Monetary Fund
RITA D’ECCLESIA, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
GIOVANNI DELL’ARICCIA, International Monetary Fund
STEFANO DELL’ATTI, Università degli Studi di Foggia
GIORGIO DI GIORGIO, LUISS Guido Carli
CARMINE DI NOIA, ASSONIME
LUCA ENRIQUES, University of Oxford
FRANCO FIORDELISI, Università degli Studi “Roma Tre”
LUCA FIORITO, Università degli Studi di Palermo
FABIO FORTUNA, Università Niccolò Cusano
EUGENIO GAIOTTI, Banca d’Italia
GUR HUBERMAN, Columbia University
AMIN N. KHALAF, Ernst & Young
RAFFAELE LENER, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
NADIA LINCIANO, CONSOB
PINA MURÉ, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
FABIO PANETTA, Banca d’Italia
ALBERTO FRANCO POZZOLO, Università degli Studi del Molise
ZENO ROTONDI, Unicredit Group
ANDREA SIRONI, Università Bocconi
MARIO STELLA RICHTER, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
MARTI SUBRAHMANYAM, New York University
ALBERTO ZAZZARO, Università Politecnica delle Marche
Comitato Accettazione Saggi e Contributi:
GIORGIO DI GIORGIO (editor in chief) - Alberto Pozzolo (co-editor)
Mario Stella Richter (co-editor) - Domenico Curcio (assistant editor)
ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA
«FRANCESCO PARRILLO»
PRESIDENTE
CLAUDIO CHIACCHIERINI
VICE PRESIDENTI
MARIO CATALDO - GIOVANNI PARRILLO
CONSIGLIO
TANCREDI BIANCHI, GIAN GIACOMO FAVERIO, ANTONIO FAZIO,
GIUSEPPE GUARINO, PAOLA LEONE, ANTONIO MARZANO, FRANCESCO MINOTTI,
PINA MURÈ, FULVIO MILANO, ERCOLE P. PELLICANO’,
CARLO SALVATORI, MARIO SARCINELLI, FRANCO VARETTO
In copertina: “Un banchiere e sua moglie” (1514) di Quentin Metsys (Lovanio, 1466 - Anversa, 1530), Museo del Louvre - Parigi.
RIVISTA BANCARIA
MINERVA BANCARIA
ANNO LXXI (NUOVA SERIE)
SETTEMBRE-DICEMBRE 2015 N. 5-6
SOMMARIO
G. DI GIORGIO
C. GUERELLO
N. LINCIANO,
F. FANCELLO
M. GENTILE
M. MODENA
C. MAGAZZINO,
F. LEPORE
Editoriale
................................................................................................ 3
Saggi
Optimal Operational Monetary Policy
and Financial Risk Volatility................................................. 7
The Liquidity of Dual-Listed Corporate Bonds.
Empirical Evidence From Italian Markets......................... 53
Le politiche di bilancio nell’eurozona:
strategie ed evidenza empirica .......................................... 103
Contributi
B. RONCHINI
La cultura finanziaria delle donne:
evidenze recenti e spunti di riflessione ............................ 143
Saggi - Sezione giovani
T. GRAGNOLATI
The role of fiscal fundamentals deterioration
and contagion on Italian long-term spreads
in the European sovereign crisis ...................................... 169
Rubriche
Il modello monistico. Un’opportunità per l’evoluzione della governance.
(F. Chiappetta, M. Menchini, S. Scettri, A. Stabilini, F. Zabban) .............................. 215
I mercati obbligazionari domestici nell’UE
e il ruolo delle nuove agenzie di rating
(M. L. Buneman) ......................................................................................................... 249
Bankpedia:
Analisi costi benefici (C. Nuoro) ................................... 259
Globalizzazione: aspetti economici, finanziari
e di regolamentazione (G. Aversa) ................................ 263
Elenco dei referees ....................................................................................................... 269
Indice dell’annata 2015 ................................................................................................ 271
Presidente del Comitato Scientifico: Giorgio Di Giorgio
Direttore Responsabile: Giovanni Parrillo
Comitato di Redazione: Eloisa Campioni, Mario Cataldo, Giovanni Nicola De Vito, Vincenzo Formisano, Stefano
Marzioni, Biancamaria Raganelli, Giovanni Scanagatta, Giuseppe Zito
e.mail: [email protected] - [email protected]
Amministrazione: presso P&B Gestioni Srl, Viale di Villa Massimo, 29 - 00161 – Roma tel. +39 06 45437321- fax +39 06 45437325
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ISSN: 1594-7556
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Rivista Bancaria - Minerva Bancaria
Rivista Bancaria - Minerva Bancaria è sorta nel 1936 dalla fusione fra le precedenti Rivista
Bancaria e Minerva Bancaria. Dal 1945 - rinnovata completamente - la Rivista ha proseguito
senza interruzioni l’attività di pubblicazione di saggi e articoli in tema di intermediazione bancaria e finanziaria, funzionamento e regolamentazione del sistema finanziario, economia e politica
monetaria, mercati mobiliari e finanza in senso lato.
Particolare attenzione è dedicata a studi relativi al mercato finanziario italiano ed europeo.
La Rivista pubblica 6 numeri l’anno, con possibilità di avere numeri doppi.
NOTE PER I COLLABORATORI
Gli articoli ordinari possono essere presentati in italiano o in inglese e devono essere
frutto di ricerche originali e inedite. Ogni articolo viene sottoposto alla valutazione
anonima di due referee selezionati dal Comitato Scientifico, ed eventualmente da un
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sul sito della rivista:
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La Rivista ospita anche, periodicamente, interventi pubblici, atti di convegni patrocinati dalla Rivista stessa, dibattiti, saggi ad invito e rubriche dedicate. Questi lavori
appaiono in formato diverso dagli articoli ordinari.
La responsabilità di quanto pubblicato è solo degli autori.
Gli autori riceveranno in omaggio tre copie della Rivista
Gli articoli possono essere sottomessi inviando una email al seguente indirizzo:
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Istituto di Cultura Bancaria “Francesco Parrillo”
L’Istituto di Cultura Bancaria è un’associazione senza finalità di lucro fondata a Milano nel 1948
dalle maggiori banche dell’epoca allo scopo di diffondere la cultura bancaria e di provvedere alla
pubblicazione della Rivista. La Rivista è stata diretta dal 1945 al 1974 da Ernesto d’Albergo e poi
per un altro trentennio da Francesco Parrillo, fino al 2003. In questo secondo periodo, accanto alla
trattazione scientifica dei problemi finanziari e monetari, la rivista ha rafforzato il suo ruolo di
osservatorio attento e indipendente della complessa evoluzione economica e finanziaria del Paese.
Giuseppe Murè, subentrato come direttore dal 2003 al 2008, ha posto particolare accento anche sui
problemi organizzativi e sull’evoluzione strategica delle banche. Nel 2003, l’Istituto di Cultura
Bancaria è stato dedicato alla memoria di Francesco Parrillo, alla cui eredità culturale esso si ispira.
IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER
L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE‡
Una proposta per l’efficienza
della struttura di governo societario
e l’efficacia del sistema dei controlli
FRANCESCO CHIAPPETTA*
MASSIMO MENCHINI**
SIMONE SCETTRI***
ALESSANDRA STABILINI****
FILIPPO ZABBAN*****
Introduzione
Il sistema monistico ha trovato
scarsa applicazione nel nostro Paese,
dove è spesso visto con timore e diffidenza. Esso infatti presenta alcune
criticità oggettive, quali un impianto per rinvii e l’assenza di un corpo
normativo autonomo che regoli il
sistema nelle sue specificità, nonché
la mancanza di riferimenti applicativi. E’ sicuramente plausibile, inoltre,
che alcune critiche a questo sistema
di governance nascano da una conoscenza insufficiente del sistema, che
ha alimentato miti negativi, come
‡
Atti del seminario organizzato dal Forum
Governance con il patrocinio di Ned Community e tenutosi presso la sede di Borsa
Italiana il 25 novembre 2014.
Avvocato, Senior Advisor Governance, Gruppo Pirelli
** Direttore Relazioni Istituzionali e Corporate Governance, Assogestioni
*
quello che il monistico comporti una
diminuzione dei controlli rispetto
al modello tradizionale o quello secondo cui nel monistico, essendo il
comitato per il controllo sulla gestione eletto nell’ambito del consiglio di
amministrazione, il “controllore” sia
espressione del “controllato”.
Alla luce di questa premessa, con
i colleghi del Forum Governance abbiamo voluto studiare e approfondire
il sistema monistico per metterne in
luce le caratteristiche qualificanti e
provare a rispondere alle perplessità
diffuse quali quelle sopra evidenziate.
Proprio partendo dalle analisi cri*** Presidente Reconta Ernst & Young, Docente di Corporate Governance e Internal
Audit, Università LUISS
**** Ricercatore di Diritto Commerciale e Professore
aggregato di International Corporate Governance, Università degli Studi di Milano.
***** Notaio
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015
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CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN
tiche del modello, abbiamo quindi
provato a sganciarci dal confronto
con gli altri modelli, reso quasi inevitabile anche da un quadro normativo
che estende al monistico le norme che
regolano il sistema tradizionale. Si è
cercato, pertanto, di mettere in luce
le peculiarità del sistema monistico
così da evidenziare la diversa filosofia
e la differente dialettica controllore/
controllato che lo caratterizzano. Da
questo punto di vista il monistico può
rappresentare una razionalizzazione,
non certo una riduzione, dei controlli
così da favorire un maggiore confronto fra chi si occupa concretamente
della gestione e chi svolge attività di
controllo, che in questo sistema ha la
possibilità effettuare un controllo preventivo. In questa logica di prevenzione, nella possibilità di avviare in anticipo un confronto che possa portare
alla individuazione e soluzione dei
problemi, risiede forse la caratteristica
principale e l’aspetto più significativo
del sistema monistico.
L’analisi della normativa vigente
ha evidenziato carenze e difficoltà interpretative e applicative che rendono l’adozione del modello monistico
problematica e gravata da margini
di incertezza. Tuttavia ad avviso del
gruppo di lavoro la legge non porta
a un impoverimento complessivo del
sistema dei controlli e lascia spazi di
autonomia sufficienti perché la società che sceglie il monistico possa
definire un sistema di controllo ritagliato sulle proprie esigenze.
216
In linea con l’obiettivo del Forum
Governance di fornire degli spunti
concreti, che possano rappresentare
un utile strumento per gli operatori, si è quindi provato a sfruttare gli
spazi lasciati dalla normativa laddove
potevano essere colmati con regole
statutarie. Si è quindi giunti a definire un benchmark di riferimento, un
modello “virtuoso” per le società che
vorranno adottare il monistico, che
prova a superare i limiti e le carenze
della normativa esistente utilizzando
gli spazi che essa lascia all’autonomia
privata.
Il risultato di questo lavoro è stato condiviso con un’ampia platea di
membri di collegi sindacali e di comitati controllo e rischi di società quotate e di esperti di corporate governance
nel corso di un evento tenutosi, con
il patrocinio di Ned Community, il
25 novembre 2014 presso la sede di
Borsa Italiana. I lavori, aperti dal Presidente della Consob Giuseppe Vegas, hanno proposto il punto di vista
di Piergaetano Marchetti, Francesco
Chiappetta e Massimo Menchini;
troverete i contributi di Chiappetta e
Menchini in questa pubblicazione insieme al modello elaborato dal nostro
gruppo di lavoro.
Voglio ringraziare i membri del
Comitato Tecnico Scientifico del
Forum Governance - Rosalba Casiraghi, Guido Cutillo, Paola De Martini, Livia Gasperi, Alberto Girardi,
Enrico Laghi, Pietro Manzonetto,
Massimo Menchini, Marco Reboa,
RUBRICHE
IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE.
Alessandra Stabilini e Filippo Zabban
– le cui riflessioni e stimolanti osservazioni hanno trovato una sintesi in
questa elaborazione, che ci auguriamo possa favorire il dibattito sul tema
e, magari, una maggiore applicazione
del modello.
(Simone Scettri)
1. Equiparazione dei sistemi
Il sistema di amministrazione e
controllo monistico è uno dei tre sistemi di amministrazione e controllo
che il legislatore mette a disposizione delle società per azioni, quotate e
non. Dal punto di vista normativo,
è incontroverso che i tre sistemi previsti dal codice civile (e dal TUF per
le società quotate) sono equiparati e
considerati equivalenti dal punto di
vista della garanzia di raggiungimento degli obiettivi di correttezza ed
efficacia nella gestione. Ciò risulta
confermato dalla circostanza che i sistemi alternativi al tradizionale sono
pacificamente utilizzabili anche dalle società per azioni in cui appaiono
rafforzate le esigenze di presidio della
correttezza della gestione (quotate,
banche, assicurazioni, ecc.).
Con specifico riferimento alle società quotate, inoltre, le disposizioni
speciali previste dal TUF con riferimento – per quanto più ci interessa
– al sistema monistico, hanno introdotto alcuni correttivi rispetto alla disciplina di diritto comune tesi ad ulteriormente equiparare il sistema moni-
stico a quello tradizionale in relazione
alla efficacia del sistema dei controlli
(cfr. in part. art. 151-ter TUF).
Più specificamente, con riferimento ad alcuni profili che avevano
destato perplessità nei primi commentatori della riforma, l’art. 151-ter
del TUF (inserito con il c.d. decreto
correttivo del 2004 e poi modificato
con la l. 262/2005) ha espressamente previsto, in capo al comitato per
il controllo sulla gestione, tra l’altro,
(i) il potere di chiedere (anche individualmente) agli altri amministratori
notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari,
anche con riferimento a società controllate, o di effettuare le stesse richieste direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle controllate, e (ii) il potere di procedere
(anche per un solo componente, a ciò
delegato dal comitato) ad atti di ispezione e controllo e di scambiare notizie con i corrispondenti organi delle
società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e di controllo
e all’andamento generale dell’attività
sociale. In tal modo, l’art. 151-ter ha
sostanzialmente supplito, per le società quotate, al mancato richiamo,
nel codice civile, dell’art. 2403-bis
c.c. (che prevede analoghi poteri del
collegio sindacale) con riferimento al
sistema monistico.
Ciononostante, il sistema monistico è stato ed è oggetto di significativa
diffidenza, principalmente in ragione del fatto che esso colloca l’organo
deputato al controllo sull’ammini-
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015
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CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN
strazione (il comitato per il controllo
sulla gestione) all’interno dell’organo
amministrativo, creando così una
coincidenza organica tra amministratori e soggetti deputati al controllo
del loro operato (questi ultimi essendo amministratori a loro volta). In
connessione con questa caratteristica,
inoltre, il modello articola diversamente, rispetto agli altri due sistemi,
i poteri dell’organo di controllo che,
in ragione della coincidenza organica
(oltre che, secondo alcuni, di qualche
dimenticanza), risultano secondo una
diffusa opinione affievoliti rispetto
a quelli del collegio sindacale (o del
consiglio di sorveglianza).
Questa seconda perplessità risulta peraltro significativamente meno
pregnante con riferimento alle società quotate, in ragione delle misure
correttive in questo ambito adottate
dal TUF e già riportate sopra.
È chiaro che, ove si consideri assorbente l’argomento per cui la
coincidenza organica affievolisce i
controlli – eliminandone, per dirla
in termini espliciti, un livello – non
appare possibile superare la diffidenza verso il modello. A nostro avviso,
la diffidenza può essere superata, da
un lato, valorizzando statutariamente gli spunti correttivi già offerti dal
TUF: per esempio rafforzando il ruolo dell’assemblea e togliendo al consiglio di amministrazione spazi di manovra nella nomina dei componenti
del comitato, o rafforzando la rappresentanza delle minoranze nell’organo (su entrambi i profili, si veda il
218
modello di statuto da noi proposto).
Dall’altro lato, sul piano interpretativo, valorizzando quella che appare
essere la caratteristica qualificante del
modello in termini di creazione dei
corretti incentivi all’esercizio della
funzione di controllo da parte del comitato. Sotto questo profilo, è chiaro
che il modello non è incentrato tanto
sui controlli ex post da parte di un
organo non incardinato nell’organo
amministrativo (come nei sistemi
tradizionale e monistico), quanto in
un controllo di merito ex ante che
si esprime nella partecipazione ai lavori consigliari e al connesso profilo
di responsabilità. Da questo punto
di vista è a nostro avviso da sottolineare che i componenti del comitato
per il controllo sulla gestione, sia per
il ruolo, sia per il profilo di professionalità richiesto (che si rafforza se
si assegnano al comitato compiti ulteriori, come nel modello di statuto
qui proposto), sono ragionevolmente
caratterizzati da un grado di responsabilità specifico e aggravato che dovrebbe fungere da forte incentivo ad
un esercizio tempestivo ed efficace
della funzione di controllo. La natura
intrinsecamente ex ante dei controlli
del comitato potrebbe inoltre avere un effetto positivo nell’anticipare
l’intervento dei controllori rispetto
alla produzione dei fatti dannosi discendenti da atti di mala gestio degli
amministratori.
In ragione di quanto sopra, riteniamo che, valorizzando gli spunti
“correttivi” già previsti dal TUF e
RUBRICHE
IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE.
utilizzando gli spazi di autonomia
statutaria concessi dalla disciplina, sia
possibile offrire alle società quotate
un sistema di amministrazione e controllo monistico efficiente ed efficace.
2. Logica ed efficacia
Ragionando sullo statuto-tipo di
una società quotata che scelga il modello monistico, risulta anzitutto con
evidenza l’attrattiva del modello dal
punto di vista della razionalizzazione
e della semplificazione del sistema dei
controlli: il sistema monistico non
solo (non tanto) porta alla riduzione
ad un solo organo della funzione di
amministrazione e della funzione di
controllo, ma consente – anche sfruttando adeguatamente gli spazi di autonomia statutaria – di accentrare sul
comitato per il controllo sulla gestione
alcune funzioni specifiche previste sia
dalla legge (in part.quelle del Comitato per operazioni con parti correlate
o quelle del comitato per il controllo
interno e la revisione contabile di cui
al d. lgs. 39/2010), sia dal Codice di
Autodisciplina per le società quotate
(in part. quelle del Comitato controllo e rischi, come previsto dallo stesso
Codice di Autodisciplina). Lo sfruttamento di questa possibilità, come
accennato, ha una ricaduta positiva
per così dire automatica in termini
di rafforzamento della professionalità
dei componenti del Comitato per il
controllo sulla gestione, dato che, ai
sensi del Codice di Autodisciplina,
il Comitato controllo e rischi deve
includere professionalità specifiche
in materia di gestione dei rischi. Cfr.
infra per ulteriori considerazioni relative al requisito di professionalità dei
componenti del Comitato.
L’accentramento in capo al comitato per il controllo sulla gestione di
ulteriori funzioni quali quelle sopra
accennate si espone, in linea di principio, ad una possibile obiezione che
fa leva sulla ulteriore riduzione dei
livelli di controllo: se le funzioni in
merito al sistema di controllo interno
e – ancor di più – in merito alle operazioni con parti correlate vengono
assegnate al comitato per il controllo sulla gestione anziché, in ipotesi,
ad un diverso comitato nominato
all’interno del consiglio di amministrazione, si rinuncia a mantenere, in
relazione a queste materie, un doppio livello di controllo, pure sempre
all’interno dell’organo amministrativo. A nostro avviso, però, proprio la
coincidenza organica tipica del modello rende questa obiezione superabile, perché in ogni caso il comitato
partecipa alle decisioni consigliari e
da questo punto di vista l’assegnazione di un ruolo decisionale in una fase
preventiva rispetto alla decisione consigliare appare in realtà coerente con
le modalità di esercizio della funzione
di controllo che sono tipiche del sistema.
Dal punto di vista dell’efficacia dei
controlli, il sistema monistico a nostro
giudizio si caratterizza soprattutto,
come è stato anche da altri rilevato:
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CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN
• per la trasparenza, tempestività
ed efficienza dei flussi informativi tra controllati e controllori,
derivanti dalla unitarietà organica;
• per la presenza di un forte incentivo ai componenti del Comitato ad esercitare un controllo preventivo sulle scelte
gestorie, incentivo derivante
dallo status di amministratori
e dalla relativa partecipazione
alle scelte gestorie, con conseguente assunzione di responsabilità diretta per le stesse; non
appare fuori luogo sottolineare
in proposito che il legislatore –
in relazione a settori di impresa
di particolare rilevanza, quale è
quello bancario, ed in relazione
a tematiche di speciale carattere,
quale è quella delle obbligazioni
degli esponenti bancari – preveda, senza distinguere tra modelli
di governance, il necessario voto
favorevole di tutti i componenti
l’organo di controllo;
• per la semplificazione del sistema dei controlli mediante
l’accentramento – quale sopra
indicato - delle funzioni e l’eliminazione di possibili ambiti
di sovrapposizione tra diversi
organi, spesso indicati dagli
operatori quale difetto dell’attuale sistema dei controlli nelle
società quotate. Questo accentramento non determina l’affievolimento dell’efficacia di
220
tali funzioni, che – anzi – sono
meglio garantite dal principio
di responsabilità diretta già in
precedenza descritto.
3. Riduzione dei costi (società di
nuova quotazione)
Tra i vantaggi riconosciuti al sistema
monistico, va naturalmente segnalato
quello della riduzione dei costi connessi alla remunerazione degli organi
sociali rispetto agli altri sistemi di amministrazione e controllo (pure, forse,
parzialmente compensato dalla probabile maggiore numerosità del consiglio di amministrazione). Il risparmio
potrebbe non considerarsi cruciale per
una società quotata di medie o grandi
dimensioni, rispetto al peso totale dei
costi amministrativi e di compliance, ma potrebbe essere rilevante per le
società di minori dimensioni (di cui
è sempre più incentivato l’accesso al
mercato del capitale di rischio) e per
quelle di nuova quotazione.
4. Professionalità (vs collegio
sindacale)
Gli inferiori requisiti in termini di
professionalità dell’organo di controllo sono stati sottolineati quale ulteriore elemento criticabile del modello
monistico. A prescindere dalla logica
che ha guidato il legislatore in questa
scelta, segnaliamo comunque che:
• questo rilievo perde di pregnanza in relazione alle società
RUBRICHE
IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE.
quotate, dato che il TUF ha
equiparato i tre sistemi di amministrazione e controllo sotto
questo profilo (art. 148 TUF);
• l’art. 2409-octiesdecies prevede
espressamente la competenza
statutaria circa la definizione
dei requisiti di professionalità
dei componenti del comitato,
lasciando quindi la possibilità
all’autonomia privata di valorizzare ulteriormente il requisito di professionalità. Sotto
questo profilo, rammentiamo che lo statuto-tipo da noi
proposto incorpora i requisiti
richiesti dal Codice di Autodisciplina circa la composizione
del comitato controllo e rischi.
5. Riconoscibilità all’estero
(mondo anglosassone)
Il sistema monistico appare – in
un’opinione largamente condivisa –
maggiormente riconoscibile all’estero
rispetto al sistema tradizionale, che
come noto segna invece una specificità italiana. Da questo punto di vista,
l’adozione del sistema monistico può
facilitare l’accesso ad un azionariato
internazionale e in particolare anglosassone e facilitare la quotazione sui
mercati anglosassoni.
6. L’autonomia statutaria e il
rafforzamento dei presidi
Come abbiamo più volte accen-
nato, le (eventuali) residue debolezze
del sistema monistico rispetto agli altri sistemi di amministrazione e controllo possono trovare agevolmente
un contrappeso nei significativi spazi
di autonomia statutaria che la legge
mette a disposizione. Nello statuto-tipo che proponiamo, abbiamo
ritenuto di poter utilmente utilizzare
questi spazi e proponiamo quindi l’adozione dei seguenti presidi:
• nomina e revoca dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione da parte dell’assemblea (invece del
consiglio di amministrazione)
e riserva della competenza assembleare anche in caso di
sostituzione (cooptazione consentita nell’ambito di un bacino di candidati predeterminato
dall’assemblea);
• determinazione del compenso
dei componenti del comitato
per il controllo sulla gestione
da parte dell’assemblea (a chiarimento che tale competenza
non può essere attribuita al
consiglio di amministrazione
in virtù di eventuale applicazione dell’art. 2389, comma 3,
cod. civ.);
• criteri per la determinazione
del compenso dei componenti
del comitato per il controllo
sulla gestione, e in particolare:
(i) il compenso è parametrato
alle funzioni assegnate al comitato; (ii) il compenso non può,
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015
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CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN
se non per una porzione non
significativa, essere collegato ai
risultati dell’impresa;
• riserva alle minoranze del diritto di esprimere due componenti del consiglio di amministrazione, e in particolare (i) il
Presidente del comitato per il
controllo sulla gestione e (ii)
un amministratore non membro del comitato stesso;
• requisiti di professionalità e
indipendenza rafforzati per i
membri del comitato, prevedendo che essi debbano possedere, oltre ai requisiti previsti
dall’art. 148 TUF, anche quelli
previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate.
Riteniamo che il complesso delle
disposizioni qui elencate consenta (i)
una ottimale valorizzazione delle potenzialità del modello, e (ii) un assetto della funzione di controllo efficace, efficiente e non inferiore a quella
consentita dai sistemi tradizionale e
monistico.
7. Come usare questo statuto
Lo statuto-tipo è concepito come
uno strumento suscettibile di integrazione e personalizzazione. È stato
disegnato con l’intento di garantire
l’efficacia del modello ma, allo stesso tempo, di non neutralizzare i suoi
vantaggi in termini di efficienza e
semplificazione aggiungendo correttivi eccessivi e snaturanti. È ovvio
222
che, in questo sistema come negli altri, è ben possibile sfruttare ulteriormente gli spazi di autonomia statutaria in funzione delle esigenze del singolo caso, in dipendenza ad esempio
della dimensione della società, della
composizione dell’azionariato, della presenza o assenza di azionisti di
controllo, e così via. Per fare qualche
esempio, è sicuramente possibile:
Per fare qualche esempio, è sicuramente possibile:
• rafforzare i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli amministratori (o
dei componenti del comitato
per il controllo sulla gestione);
• rafforzare il meccanismo del
voto di lista (ad esempio prevedendo un sistema proporzionale puro);
• rafforzare il ruolo del comitato
per il controllo sulla gestione
anche prevedendo diritti di veto
(a mezzo della previsione del
carattere determinante del voto
dei suoi componenti, oppure
mediante maggioranze qualificate) per l’assunzione di determinate decisioni consigliari;
• rafforzare i poteri/diritti informativi del comitato per il
controllo sulla gestione o di
suoi singoli membri (anche
attraverso la deroga ai principi
di collegialità di cui all’articolo
151- ter TUF).
(Alessandra Stabilini,
Filippo Zabban)
RUBRICHE
IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE.
Statuto
STATUTO
[●]- S.P.A.
Denominazione, sede e durata
Articolo 1.
E’ costituita una società per azioni con la seguente
denominazione:
[●]S.p.A.
Articolo 2.
La Società ha sede legale nel Comune di [●]
Articolo 3.
La durata della Società viene stabilita fino al [●].
Articolo 4.
La società ha per oggetto:
[●]
Capitale sociale - azioni - obbligazioni
Articolo 5
Il capitale sociale è determinato in Euro [●]
rappresentato da n. [●] azioni da Euro [●] ciascuna.
Le azioni sono rappresentate da certificati azionari
in conformità all’articolo 2354 del codice civile; alle
medesime si applicano le disposizioni delle leggi speciali
in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla
negoziazione nei mercati regolamentati.
I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di
denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni
dell’assemblea.
I soci possono finanziare la società con versamenti
fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo,
anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti
disposizioni normative e regolamentari.
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015
223
CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN
Articolo 6.
Le azioni sono nominative ed indivisibili.
Nel caso di comproprietà di un’azione i diritti
dei comproprietari devono essere esercitati da un
rappresentante comune.
Le azioni sono liberamente trasferibili.
I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti
previsti dalla legge.
Articolo 7.
La società avrà la facoltà di emettere, nel rispetto dei
requisiti di legge, obbligazioni al portatore o nominative,
anche convertibili in azioni ordinarie o cum warrant,
nonché strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali
o amministrativi, determinandone le condizioni del
relativo collocamento.
Assemblea
Articolo 8.
L’assemblea, regolarmente costituita, rappresenta
l’universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in
conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti
gli azionisti ancorchè non intervenuti o dissenzienti.
L’assemblea si tiene presso la sede legale ovvero in
altro luogo indicato dal Consiglio di Amministrazione
nell’avviso di convocazione, ed anche all’estero, purché
in Paesi della Comunità Europea o negli Stati Uniti
d’America.
L’assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno
una volta all’anno, a norma dell’art. 2364, secondo
comma, codice civile, entro 120 (centoventi) giorni dalla
chiusura dell’esercizio sociale ovvero, (fermo in ogni caso
quanto previsto dall’articolo 25 del presente statuto)
nei casi previsti dall’articolo 2364, comma 2, del codice
civile, non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale.
224
RUBRICHE
IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE.
L’assemblea è inoltre convocata, sia in sede ordinaria che
in sede straordinaria nei casi previsti dalla legge ed ogni
qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga
opportuno, ovvero, ex art. 2367 Codice Civile, quando ne
facciano richiesta tanti azionisti che rappresentino almeno
il ventesimo del capitale sociale.
L’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata con
avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet
della società e con le altre modalità previste da Consob
con proprio regolamento, contenente l’indicazione del
giorno, ora e luogo della riunione nonché l’elenco delle
materie da trattare, fermo l’adempimento di ogni altra
prescrizione prevista dalla normativa vigente.
A norma dell’art. 126 bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998
n. 58 e successive modifiche, qualora ne sia fatta richiesta
dai soci che, anche congiuntamente rappresentino almeno
un quarantesimo del capitale sociale, l’ordine del giorno
suddetto è suscettibile di integrazione e/o possono essere
presentate nuove proposte di deliberazione su materie già
all’ordine del giorno.
Nell’avviso di convocazione può essere fissato il giorno
della seconda e della terza convocazione, che non
potranno aver luogo nello stesso giorno rispettivamente
fissato per la prima e la seconda convocazione.
Articolo 9.
Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo che l’assemblea
abbia deliberato l’emissione di azioni senza diritto di voto
o con diritto di voto limitato a particolari argomenti.
Colui al quale spetta il diritto di voto e di intervento
in assemblea può farsi rappresentare per delega scritta
da altra persona anche non azionista, nei modi e lìmiti
consentiti dalle disposizioni di cui all’art. 2372 del C.C. e
dalle disposizioni di cui al D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e
successive modifiche.
La delega può essere notificata alla società, con le modalità
indicate nell’avviso di convocazione, anche mediante
messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo indicato
nell’avviso stesso.
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225
CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN
La Società può designare, per ciascuna assemblea, con
indicazione contenuta nell’avviso di convocazione, un
soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità
previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari,
entro la fine del secondo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l’assemblea in prima
convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte all’ordine del giorno.
Articolo 10.
Possono intervenire all’Assemblea gli aventi diritto al
voto, purchè la loro legittimazione sia attestata secondo
le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai
regolamenti.
Articolo 11.
L’assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione o in sua assenza da persona eletta
dall’assemblea stessa.
L’assemblea nomina un segretario, anche non azionista
e, se lo ritiene necessario, due scrutatori scelti tra i
presenti.
Per le assemblee straordinarie fungerà da segretario un
Notaio.
Le delibere dell’assemblea devono constare da verbale
firmato dal presidente e dal segretario.
Lo svolgimento delle riunioni dell’assemblea sia
ordinaria che straordinaria, è disciplinato dalla legge e
dalla normativa secondaria tempo per tempo vigenti,
dal presente statuto e dal Regolamento delle Assemblee
approvato con delibera dell’assemblea ordinaria della
società. Il Regolamento è valido per tutte le assemblee
successive all’adozione del Regolamento medesimo e
fino a che non sia modificato o sostituito dall’assemblea
ordinaria.
226
RUBRICHE
IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE.
Articolo 12.
L’assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa
riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare,
sono fra l’altro rimesse all’assemblea ordinaria (i) la
nomina dei componenti il Comitato per il Controllo
sulla Gestione, (di seguito anche il Comitato per il
Controllo) secondo quanto infra previsto, e (ii) la
determinazione, all’atto della nomina e per l’intero
periodo del suo ufficio, della retribuzione del Comitato
per il Controllo sulla Gestione.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono prese con le
maggioranze richieste dalla legge.
L’articolo a margine,
in una con le norme
contenute nel
successivo articolo 15,
determina l’attribuzione
all’assemblea della
competenza a nominare
i membri del Comitato
per il Controllo sulla
Gestione, competenza
che in difetto di
previsione statutaria
spetterebbe al Consiglio
di Amministrazione
(articolo 2409 octiesdecies
comma primo cod.civ.).
L’articolo medesimo,
inoltre, assieme al
successivo articolo
21, precisa che la
competenza a deliberare
la remunerazione del
Comitato per il Controllo
sulla Gestione è parimenti
dell’assemblea ordinaria,
con ciò escludendosi
in radice la possibilità
che il Consiglio di
Amministrazione
deliberi in proposito,
sul presupposto che il
Comitato per il Controllo
sulla Gestione integri una
“particolare carica”, ai
sensi dell’articolo 2389
comma terzo, primo
periodo cod.civ..
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015
227
CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN
Articolo 13.
L’assemblea straordinaria è competente per deliberare
su tutte le modifiche dell’atto costitutivo e del presente
statuto, sulla emissione di obbligazioni convertibili,
sulla nomina e sui poteri dell’organo di liquidazione e
negli altri casi di legge. Le deliberazioni dell’assemblea
straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla
legge.
Sono attribuite alla competenza dell’organo
amministrativo le deliberazioni relative alle seguenti
materie: l’istituzione e soppressione di sedi secondarie, la
riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio,
gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,
la fusione e la scissione ai sensi degli articoli 2505,
2505bis e 2506ter del Codice Civile, l’indicazione di
quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della
società, ferma tuttavia restando, per tali materie, anche la
competenza assembleare.
Consiglio di Amministrazione
Articolo 14.
L’amministrazione e il controllo della società
sono esercitati rispettivamente dal Consiglio di
Amministrazione e da un Comitato per il controllo sulla
gestione (di seguito, anche “Comitato per il Controllo”)
costituito all’interno del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 15.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un
minimo di sette ad un massimo di undici membri, nel
rispetto dell’equilibrio fra i generi ai sensi dell’articolo
147ter comma 1ter D. Lgs 58/1998, quale introdotto
dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per
il primo mandato successivo ad un anno dall’entrata
in vigore della L. 120/2011, nel Consiglio dovrà
esserci almeno 1/5 dei componenti del genere meno
rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno
1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno
rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero
frazionario, all’unità superiore.
228
RUBRICHE
IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE.
Gli amministratori sono eletti sulla base di liste presentate
dagli azionisti. Hanno diritto a presentare liste di
candidati gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano
complessivamente titolari della quota di partecipazione al
capitale sociale prevista dalla normativa vigente.
Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla
presentazione di una sola lista.
Gli azionisti collegati in qualunque modo tra loro,
secondo quanto dalla legge previsto, potranno presentare
una sola lista, pena l’irricevibilità di ogni lista presentata
in violazione del presente comma.
Ogni lista conterrà un numero massimo di undici
candidati, elencati mediante numero progressivo e
dovrà espressamente indicare almeno tre candidati alla
carica di componenti del Comitato per il Controllo
sulla Gestione, due dei quali dovranno essere iscritti
tra i primi tre candidati della lista, nonché due
candidati alla carica di componenti del Comitato per
il Controllo sulla Gestione per il caso di cessazione di
un componente in carica del Comitato medesimo, i
quali – tutti - dovranno essere in possesso dei requisiti
di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti
nell’art. 22 del presente statuto. Ciascuna lista deve
specificamente indicare i candidati in possesso dei predetti
requisiti.
Qualora non si tratti di liste che presentino un numero
di candidati inferiore a tre, esse debbono assicurare
la presenza di entrambi i generi, così che i candidati
del genere meno rappresentato siano, per il primo
mandato successivo ad un anno dall’entrata in vigore
della L. 120/2011, almeno 1/5 del totale e, nei due
mandati successivi, almeno un terzo del totale, con
arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità
superiore.
Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena
della sua ineleggibilità.
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015
L’articolo a margine,
in coerenza con
quanto affermato
all’articolo 12, regola
le modalità di nomina,
da parte dell’assemblea,
del (Consiglio di
Amministrazione e del)
Comitato per il Controllo
sulla Gestione.
Nel loro complesso, le
regole qui proposte:
- determinano la costante
competenza assembleare
alla nomina del Comitato
per il Controllo sulla
Gestione;
- consentono che
la sostituzione dei
membri del Comitato
per il Controllo sulla
Gestione cessati in
corso di mandato abbia
luogo per cooptazione,
prescrivendo tuttavia
l’obbligo del Consiglio
di Amministrazione ad
attingere ad un bacino
predeterminato a cura
dell’assemblea.
229
CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN
Almeno un terzo dei candidati di ciascuna lista, con
arrotondamento all’unita superiore solo in caso di numero
frazionario con decimale maggiore di 5 deve essere in
possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci
dall’art. 2399 comma primo, Codice Civile.
Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno
essere depositate presso la sede della società almeno 25
giorni prima di quello fissato per l’assemblea chiamata
a deliberare sulla nomina, con la documentazione
comprovante, ai sensi del comma quarto del presente
articolo, il diritto di presentazione della singola lista.
Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la
sede sociale e sul sito internet della Società e con le altre
modalità previste dalla Consob con regolamento almeno
21 giorni prima della data dell’assemblea.
Le liste dovranno essere accompagnate da un completo
curriculum vitae che descriva le caratteristiche personali e
professionali di ciascuno del candidati.
Le liste presentate o formate in violazione dei commi
precedenti, si considereranno come non presentate.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine
sopraindicato, saranno depositate le dichiarazioni con le
quali:
(a) tutti i candidati accettano la candidatura e dichiarano
di non essere inseriti in altre liste;
(b) almeno un terzo di essi attesta la sussistenza dei
requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
(c) i candidati alla carica di componenti del Comitato
per il Controllo sulla Gestione e i candidati alla carica di
componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione
per il caso di cessazione di un componente in carica del
Comitato medesimo attestano la sussistenza dei requisiti
di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti
nell’art. 22 del presente statuto;
(d) tutti i candidati elencano gli incarichi di
amministrazione e controllo eventualmente ricoperti
presso altre società anche al fine di attestare il rispetto dei
limiti di cui all’articolo 22.
230
RUBRICHE
IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE.
Le dichiarazioni di cui sopra sono effettuate sotto la
responsabilità dei candidati che le rendono a pena di
esclusione dalla lista.
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista e
il voto riguarderà automaticamente tutti i candidati in
essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o
esclusioni. Gli azionisti in qualunque modo collegati tra
loro potranno votare una sola lista.
L’Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina
il numero dei componenti e la durata in carica del
Consiglio.
Le dichiarazioni di cui sopra sono effettuate sotto la
responsabilità dei candidati che le rendono a pena di
esclusione dalla lista.
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista e
il voto riguarderà automaticamente tutti i candidati in
essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o
esclusioni. Gli azionisti in qualunque modo collegati tra
loro potranno votare una sola lista.
L’Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina
il numero dei componenti e la durata in carica del
Consiglio.
Salvo quanto previsto dal successivo comma, all’esito
della votazione risulteranno eletti:
(i) i candidati della lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti in numero pari al totale degli
amministratori da nominare meno due, nell’ordine
progressivo con il quale sono elencati nella lista; (ii)
i primi due candidati della lista che ha ottenuto il
secondo maggior numero di voti. Il Comitato per il
Controllo sulla Gestione è composto: dai primi due
consiglieri come tali (cioè come candidati alla carica
di componenti del Comitato per il Controllo sulla
Gestione) indicati nella lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti e dal primo consigliere come tale
indicato nella lista che ha ottenuto il secondo maggior
numero di voti; quest’ultimo è il Presidente del
Comitato per il Controllo.
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015
La norma a margine,
inoltre, consente di
evitare l’applicazione del
regime legale previsto
dal TUF, il quale – nel
sistema monistico –
consente alle minoranze
di esprimere un solo
esponente all’interno
degli organi sociali
elettivi. La disciplina qui
proposta, invece, consente
alle minoranze: (i) la
nomina del Presidente
del Comitato per il
Controllo sulla Gestione
e (ii) l’espressione di un
membro del Consiglio di
Amministrazione, non
appartenente al Comitato
per il Controllo sulla
Gestione.
231
CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN
Qualora la composizione dell’organo amministrativo
che ne derivi non consenta il rispetto dell’equilibrio tra
i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione
in lista, gli ultimi eletti della lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti, del genere più rappresentato si
considerano non eletti nel numero necessario ad assicurare
l’ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi
candidati che risultavano non eletti della stessa lista del
genere meno rappresentato. In mancanza di candidati
del genere meno rappresentato all’interno della lista
che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero
sufficiente a procedere alla sostituzione, l’Assemblea
integra l’organo con le maggioranza di legge, assicurando
il soddisfacimento del requisito.
Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il
medesimo numero di voti si procederà ad una nuova
votazione alla quale parteciperanno le sole liste che
abbiano riportato un pari numero di voti.
In caso di presentazione di una sola lista, l’intero
Consiglio di Amministrazione sarà tratto dalla lista unica,
secondo l’ordine progressivo con il quale i candidati sono
stati indicati; in tale caso il Comitato per il Controllo sulla
Gestione è composto dai primi tre candidati alla carica di
componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione
compresi in tale unica lista.
Per la nomina degli Amministratori, per qualsiasi ragione
non nominati ai sensi del procedimento qui previsto,
nonché, nello stesso caso, per la composizione del
Comitato per il Controllo, l’assemblea delibera con le
maggioranze di legge.
Gli Amministratori durano in carica fino ad un massimo
di tre esercizi sociali, scadono alla data dell’assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo
all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
232
RUBRICHE
IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE.
Qualora venga meno un componente del Consiglio
di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione
stesso, con deliberazione approvata dal Comitato per
il Controllo sulla Gestione, provvede senza indugio a
sostituirlo scegliendolo – per quanto possibile - fra gli
amministratori non eletti nelle rispettive liste; qualora
si tratti di componenti del Comitato per il Controllo
sulla Gestione, tale scelta ha luogo nell’ambito dei
candidati alla carica di componenti del Comitato per il
Controllo sulla Gestione per il caso di cessazione di un
componente in carica del Comitato medesimo.
I membri cooptati restano in carica fino alla successiva
assemblea, che provvede alle necessarie integrazioni
nel rispetto del principio di rappresentanza delle
minoranze e del criterio di riparto di cui all’articolo
147ter,comma 1ter D.Lgs. n. 58/1998.
La norma a margine
regola, come anticipato, il
caso della sostituzione di
un membro del Comitato
per il Controllo sulla
Gestione cessato in corso
di incarico, disponendo
che la scelta del Consiglio
di Amministrazione, in
sede di cooptazione, verta
nell’ambito di candidati
predeterminati a cura
dell’assemblea.
Se in seguito alla perdita da parte di un amministratore dei
requisiti di indipendenza, il Consiglio di Amministrazione
non sia più composto per almeno un terzo da membri
dotati dei suddetti requisiti, l’amministratore per il quale
siano venuti meno i suddetti requisiti decadrà dalla carica
di amministratore e sarà sostituito ai sensi del precedente
comma.
Articolo 16.
Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il Presidente e
può eleggere uno o più Vice - Presidenti se questi non
sono stati eletti dall’Assemblea. Il Presidente coordina le
attività del Consiglio e guida lo svolgimento delle relative
riunioni.
Il Consiglio di Amministrazione si raduna con periodicità
almeno trimestrale sia nella sede della società, sia in altro
luogo e può essere convocato dal Presidente, sia di propria
iniziativa, sia a seguito della richiesta formulata per scritto
dalla maggioranza degli Amministratori o da almeno un
componente del Comitato per il Controllo.
La convocazione è effettuata mediante comunicazione
scritta con lettera raccomandata a.r., fax, telegramma,
posta elettronica, a ciascun amministratore, almeno 8
{otto) giorni prima dell’adunanza.
Nel caso di urgenza i termini di convocazione sono
ridotti a 2 (due) giorni prima.
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015
233
CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN
Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche
in assenza di formale convocazione, nel caso in cui siano
presenti tutti gli Amministratori.
Inoltre è ammessa la possibilità che le adunanze del
Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione
a condizione che tutti 1 partecipanti possano essere
identificati e sia loro consentito di seguire la discussione
ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli
argomenti affrontati; sussistendo tali requisiti il Consiglio
si considererà tenuto nel luogo in cui è stato convocato.
Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo
verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto
in apposito libro.
Articolo 17.
Ai sensi e nei limiti dell’art. 2381, C.C. il Consiglio
può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più
Amministratori ovvero al Comitato Esecutivo,
composto da un numero che varia da 3 (tre) a 5
(cinque) Amministratori, designati dal Consiglio di
Amministrazione.
Gli Amministratori delegati e il comitato esecutivo, ove
esistenti, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al
Comitato per il Controllo, alla prima riunione utile, sulle
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e
patrimoniale per la Società da essi compiute. In particolare
riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un
interesse, per conto proprio o di terzi, o su quelle che
siano atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione
d’impresa o che siano influenzate dal soggetto che esercita
l’attività di direzione e coordinamento, ove esistente.
Articolo 18.
La rappresentanza legale della società spetta al Presidente,
agli eventuali Vice - Presidenti e agli Amministratori
Delegati, nei limiti della delega loro conferita. La
rappresentanza legale potrà essere delegata a procuratori
speciali per singoli atti o per categorie di atti.
234
RUBRICHE
IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE.
Articolo 19.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione si richiede la presenza effettiva della
maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni
sono prese a maggioranza assoluta di voti del presenti.
Articolo 20.
Il Consiglio dì Amministrazione è investito dei più ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società
e, segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per
il conseguimento dei fini sociali che non siano per legge o
per statuto riservate all’assemblea dagli Azionisti.
Articolo 21.
Agli Amministratori spettano il rimborso delle spese
sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso che
sarà stabilito annualmente dall’assemblea.
Il Consiglio stabilisce le modalità di rimborso tra i propri
membri di tale eventuale compenso.
La remunerazione degli amministratori delegati e
degli amministratori investiti di particolari cariche in
conformità all’atto costitutivo è stabilita dal Consiglio di
Amministrazione, sentito 11 parere del Comitato per il
Controllo.
La remunerazione dei membri del Comitato per il
Controllo è stabilita dall’assemblea dei soci, secondo
quanto previsto all’articolo 12; tale remunerazione è
determinata – se del caso, mediante l’elaborazione e
l’approvazione di un tariffario - tenendo conto delle
funzioni al Comitato attribuite, ai sensi del successivo
articolo 23. In ogni caso, la remunerazione dei membri
del Comitato per il Controllo non è - se non per una
parte non significativa - legata ai risultati economici
conseguiti dall’emittente. Essi non possono essere
destinatari di piani di remunerazione basati su azioni.
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015
La norma a margine, in
coerenza con il precedente
articolo 12, fissa –
oltre alla competenza
dell’assemblea, in materia
di remunerazione del
Comitato per il Controllo
sulla Gestione – alcune
ulteriori regole: (i) la
remunerazione tiene
conto delle funzioni
(ulteriori a quelle legali)
concretamente affidate al
Comitato per il Controllo
sulla Gestione, e (ii) non è
possibile, se non in modo
non significativo, legare
tale remunerazione ai
risultati dell’impresa.
235
CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN
Comitato per il Controllo sulla Gestione
Articolo 22.
II Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto
da tre membri nominati dall’assemblea, secondo
quanto sopra previsto, fra i componenti del Consiglio
di Amministrazione che presentano i requisiti previsti
nel successivo comma.
Vedi il commento ai
superiori articoli 12 e 15.
Possono essere nominati quali componenti del Comitato
per il Controllo gli amministratori che, a pena di
decadenza:
236
(i)
siano in possesso dei requisiti di
indipendenza (i) di cui all’art. 148
comma terzo del D. Lgs. 24 febbraio
1998 n. 58 e (ii) di cui al Codice di
Autodisciplina per le società quotate
promosso da Borsa Italiana S.p.A.
(il “Codice di Autodisciplina”) di
tempo in tempo vigente. Ai fini del
presente articolo, non sono in ogni caso
qualificati come indipendenti coloro
che si trovano in una delle situazioni
elencate nel criterio applicativo 3.C.1
del Codice di Autodisciplina;
(ii)
siano in possesso dei requisiti di
onorabilità e professionalità previsti
dalla normativa primaria e secondaria
di tempo in tempo vigente per i
membri del comitato per il controllo
sulla gestione o, in mancanza, per i
sindaci;
(iii)
non siano membri del comitato
esecutivo o amministratori cui siano
attribuite deleghe o particolari cariche e
che non svolgano, anche di mero fatto,
funzioni attinenti alla gestione della
Società o di società che la controllano o
ne sono controllate;
RUBRICHE
IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE.
non siano membri di comitati per
il controllo sulla gestione, o sindaci
effettivi, o membri di consigli di
sorveglianza in più di cinque emittenti
titoli quotati nei mercati regolamentati,
con esclusione delle società controllate,
collegate o sottoposte a comune
controllo con la Società, ai sensi dell’art.
2359 C.C.
(iv)
Inoltre:
(i)
almeno uno dei membri del Comitato per
il Controllo deve essere scelto fra i revisori
legali iscritti nell’apposito registro;
(ii)
ove e sino a che la Società dichiari di aderire
al Codice di Autodisciplina:
a.
almeno uno dei membri del Comitato
per il Controllo deve possedere
un’adeguata esperienza in materia di
gestione dei rischi;
b.
almeno uno dei membri del Comitato
per il Controllo deve possedere
adeguata conoscenza ed esperienza
in materia finanziaria o di politiche
retributive.
La decadenza dalla carica di membro del Comitato per il
Controllo per difetto originario o sopravvenuto dei relativi
requisiti è dichiarata dall’assemblea dei soci a norma di
legge. A tal fine il Consiglio di Amministrazione valuta
periodicamente la sussistenza di detti requisiti e riferisce
all’assemblea.
L’assemblea degli azionisti esercita i poteri di revoca
dalla carica di membro del Comitato per il Controllo
sulla Gestione.
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015
La norma a margine – in
coerenza con la regola
che ne affida la nomina
all’assemblea – dispone
che anche la revoca dei
membri del Comitato
per il Controllo sulla
Gestione è di competenza
assembleare, con ciò
restando superati
alcuni dubbi espressi
dai commentatori in
relazione al regime legale.
237
CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN
Articolo 23.
I poteri, i doveri e le funzioni del Comitato per il
Controllo sono quelli previsti dalle disposizioni di legge e
regolamentari.
Il Comitato per il Controllo assolve altresì alle funzioni
del Comitato per le operazioni con parti correlate di
cui al Regolamento Consob recante disposizioni in
materia di operazioni con parti correlate (adottato
con Delibera n. 17221/2010 e come successivamente
modificato), purché la composizione del Comitato,
nell’esercizio di tali funzioni, rispetti in relazione a
ciascuna operazione con parte correlata i requisiti in
materia di presenza di componenti indipendenti non
correlati di cui al medesimo Regolamento, come di
tempo in tempo vigente.
Ove e sino a che la Società dichiari di aderire al Codice
di Autodisciplina, il Comitato per il Controllo può
altresì assolvere alle funzioni del Comitato Controllo e
Rischi, con i compiti previsti dal medesimo Codice di
Autodisciplina di tempo in tempo vigente.
La regola a margine
definisce alcune
competenze del Comitato
per il Controllo sulla
Gestione, eccedenti quelle
attribuite dal legislatore.
Si ritiene che queste
competenze siano
coerenti con la natura
che al Comitato per il
Controllo sulla Gestione
deve essere riconosciuta,
non coincidente con
quella di mero organo
di controllo, bensì di
comparto qualificato
del Consiglio di
Amministrazione,
con funzioni di
organizzazione e verifica
delle procedure e delle
modalità di gestione.
L’articolo mira inoltre,
tramite concentrazione
sul Comitato per
il Controllo sulla
Gestione delle funzioni
del Comitato per
le operazioni con
parti correlate e del
Comitato Controllo e
Rischi, a consentire un
assetto efficiente delle
articolazioni dell’organo
amministrativo,
valorizzando
ulteriormente le
caratteristiche di snellezza
del modello monistico.
238
RUBRICHE
IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE.
Articolo 24.
E’ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato
per il Controllo si tengano mediante mezzi di
telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti
possano essere identificati e sia loro consentito di seguire
la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione
degli argomenti affrontati; sussistendo tali requisiti la
riunione del Comitato per il Controllo si considererà
tenuta nel luogo in cui è stato convocato.
Delle riunioni del Comitato par il Controllo deve
redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle
adunanze del Comitato per il Controllo.
II Comitato per il Controllo è regolarmente costituito con
la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza
assoluta del presenti. Il componente del Comitato per
il Controllo dissenziente ha il diritto di fare iscrivere a
verbale i motivi del proprio dissenso.
Bilancio e riparto utili
Articolo 25.
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione, entro centoventi giorni
dalla chiusura dell’esercizio, mette a disposizione del
pubblico presso la sede sociale, sul sito internet o con le
altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la
relazione finanziaria annuale comprendente il progetto di
bilancio e ogni altro documento previsto dalla normativa
vigente.
Articolo 26.
Gli utili netti accertati, risultanti dal bilancio, detratta la
quota da imputarsi a riserva legale fino al limite di legge,
sono destinati secondo quanto deliberato dall’Assemblea
degli azionisti. In particolare, l’Assemblea, su proposta
del Consiglio di Amministrazione, può deliberare la
formazione e l’incremento di altre riserve.
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015
239
CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN
Scioglimento
Articolo 27.
Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi
causa allo scioglimento della società, si procederà alla
liquidazione a mezzo di uno o più liquidatori, nominati
dall’assemblea, la quale ne determinerà le attribuzioni, i
poteri e i compensi.
Intervento al convegno “Il modello
monistico. Un’opportunità per
l’evoluzione della governance,
Milano, Palazzo Mezzanotte, 25
novembre 2014”
Buonasera,
devo confessare che il compito
da affrontare con questo intervento è
estremamente gravoso perché si potrebbe pensare che il tema essenzialmente di certificare che i componenti
dei collegi sindacali siano gli “agnelli
sacrificali” di questo “nuovo” sistema
di governance che è il “sistema monistico”.
Intanto, credo che non siamo qui
a parlare di sistema monistico per celebrare il funerale della categoria dei
sindaci, perché, tutto sommato, sempre più i sindaci hanno assunto nelle
società quotate il ruolo per così dire
di “adiectus solutionis causa”, vale a
dire di amministratori “aggiunti” con
qualche potere in meno e qualche
responsabilità in più secondo alcuni
o, viceversa, secondo altri. Per giunta
ricordo, prima di tutto a me stesso e
poi a chi ha la pazienza di ascoltare,
che qualche anno fa, segnatamente
circa venti anni fa, i sindaci sembra240
vano davvero una categoria in via d’estinzione. Poi, a poco a poco, invece,
c’è stata una “pansindacalizzazione”
in ambito societario. Corsi e ricorsi
della storia, direbbe qualcuno.
Oggi, lo ripeto, siamo chiamati a
discutere non della eliminazione dei
sindaci ma se si può introdurre, o,
meglio, sperimentare con successo,
un altro sistema di governance rispetto al “sistema tradizionale”. Sotto
questo profilo io credo innanzitutto
che non occorra avere paura del nuovo. C’è un bellissimo film degli anni
’90 intitolato “Un’estranea tra noi”:
ebbene, a me sembra che il monistico
sia un po’ un estraneo tra noi. Di cui
si ha paura un po’ per pigrizia, un po’
per timidezza.
Credo poi anche che si debba evitare il vizio (dell’interprete di cose del
diritto) molto italico per cui quando
un fenomeno nuovo si affaccia si tenta “naturalmente” di ricondurlo a un
fenomeno già noto.
In questo la classe dei giudici è
esemplare. C’è un nuovo contratto?
Ecco che o si sostiene che questo è
riconducibile all’uno o all’altro contratto tipico, e già disciplinato dalla
legge, oppure ci si ingegna di appliRUBRICHE
IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE.
cargli parti, “pezzi”, di altri contratti
già noti. La vicenda del leasing mi
sembra esemplare al riguardo.
Credo ancora, infine, che dobbiamo essere trasparenti ed evitare
ipocrisie. Non possiamo, a mio avviso, discorrere di “sistema monistico” nella prospettiva del “sistema
tradizionale”, riproponendo allora
sotto altro nome istituti noti. E così
chiamare Comitato per il Controllo
sulla Gestione quello che è, e si vuole
far in modo che continui a essere, il
Collegio Sindacale. Perché parlo così
crudamente? Perché sarà forse un
mio cavallo di battaglia, ma gli amministratori – sì, proprio gli amministratori, in primis quelli indipendenti
e non esecutivi” – sono (e devono
essere) i primi controllori del corretto esercizio dell’attività d’impresa
nell’ambio della singola società o del
gruppo.
Ecco perché sono dell’opinione
che ci si debba in primo luogo convincere che il “monistico” ha un senso in sè autonomo, non è dunque tale
sistema – né può essere – un “tradizionale” per così dire travestito.
Non vorrei che aleggiasse – ma il
timore è forte al riguardo - un concetto di (attività di) “controllo” assolutamente sganciato dalla realtà d’impresa. Perché è chiaro, almeno per
me è chiarissimo, un’impresa in cui
gli amministratori non controllano è
un’impresa che semplicemente non
funziona bene. Se noi continuiamo
a ragionare in termini di “controllo”
come vigilanza estrinseca all’amministrare, al gestire – come un qualcosa
cioè che è estraneo all’attività d’impresa in senso proprio – a mio avviso
sbagliamo. E molto.
Così facendo infatti non è possibile penetrare davvero e comprendere
appieno cosa significa – e quanto sia
importante - il tema della gestione
dei rischi. Così facendo, ad esempio,
non è possibile capire la centralità del
tema dei rischi operativi, non solo
di quelli finanziari o di compliance
normativa (penso ai rischi di violazione delle norme di cui alla L. 262
piuttosto che di quelle in tema di
concorrenza). Così facendo insomma
ci poniamo nell’ottica della società
sganciata dall’impresa. Invece l’impresa è sempre, e non potrebbe essere
diversamente, momento centrale del
diritto delle società, almeno a partire dal Codice del ’42. E pensate solo,
oggi, al previsto parere degli amministratori in caso di opa, in tema, segnatamente, di conseguenze dell’opa
stessa sui siti produttivi e sul livello
occupazionale.
Allora il “controllo”, e il “controllo” “ex ante”, che nel monistico è rimesso agli amministratori, non può
che essere, tipicamente e naturalmente, il “loro” controllo. Nessuna
“rottura” sistematica o carenza disciplinare.
Ecco perché, per esempio, non
credo che occorra dare poteri individuali di ispezione ai componenti il
Comitato per il Controllo sulla Ge-
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015
241
CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN
stione. D’altra parte la Banca d’Italia,
che pure ha forme di invadenza notevoli sulla gestione delle società bancarie, non può ritenersi che inconsapevolmente non abbia “modificato”
la previsione sulla competenza del
Comitato in tema di atti di ispezione
(che, come noto, vede esclusivamente
la facoltà per il Comitato di delegare
a suoi componenti atti siffatti). Altrimenti facendo, sviliremmo soltanto il
senso dei Comitati come articolazione organizzativa dei Consigli di Amministrazione.
Io credo invero che il “sistema
monistico” sia una “cosa” che ci libera
da un’ipocrisia pericolosa. Mi chiedo:
ma c’è qualcuno tra noi che può spiegare che c’è differenza tra un signor
amministratore che deve “valutare”
l’adeguatezza del sistema di controllo interno, del sistema amministrativo e del sistema contabile rispetto
a un signor sindaco il quale invece
deve “vigilare” su questa adeguatezza?
Suvvia, siamo nel pieno dell’ipocrisia
linguistica. E non possiamo trascurare che gli amministratori per far sì
che quando danno informazioni al
mercato, perché pubblicano il bilancio o la trimestrale, siano sicuri che
queste informazioni sono attendibili,
devono prima di tutto assicurarsi che
tutti quei sistemi siano funzionanti.
Devono cioè essere i primi a “controllare” che le informazioni che arrivano
a loro e che poi essi trasmettono siano vere o quantomeno attendibili. Se
non percepiamo tutto questo, continuiamo a ragionare, come ho detto,
242
in termini di “sistema tradizionale”
con un altro nome e non di “sistema
monistico”.
Non possiamo d’altra parte dimenticarci che la Società Europea, e
cioè l’ultimo prodotto “normativo”
della Unione Europea in materia societaria, non conosce il sistema tradizionale; conosce il sistema dualistico
e quello monistico. Null’altro. Gli ultimi due, in altri termini, sono i soli
sistemi di governance riconoscibili a
livello internazionale.
Un problema infatti c’è quando
si deve spiegare all’estero cosa sia il
Collegio Sindacale. Penso a quando
si pose il tema dell’applicazione del
Sarbanes-Oxley Act alle società italiane che erano quotate anche al NYSE.
Allora si dovette spiegare cosa fosse il
Collegio Sindacale ai funzionari della SEC e ricordo che il Responsabile
del Servizio Internazionale della SEC
perplesso esclamò “Dunque in Italia
avete la rappresentanza delle Trade
Union nel CdA? Ma questo non accade solo in Germania?”.
Tornando al nostro tema io credo
che la questione centrale non sia, mi
scuso se lo ripeto, quella di “sindacalizzare” il sistema monistico ma quello di studiare alcuni meccanismi “di
garanzia” nell’ambito di tale sistema.
In primis, invero, si tratta di garantire la professionalità dei membri del
Consiglio di Amministrazione chiamati a far parte del Comitato per il
Controllo sulla Gestione. E qui evidentemente ci sono delle timidezze
RUBRICHE
IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE.
del legislatore e anche delle imprecisioni, perché se vado a guardare i
requisiti della legge francamente sia
sull’indipendenza sia sulla professionalità non mi sembra che ci sia una
grande ricchezza di impostazione. E
penso in particolare alla circostanza
che ancora è prevista la presenza di
un revisore contabile all’interno del
Comitato. Laddove invece quella che
servirebbe è una profonda e proficua esperienza di gestione, utile per
capire i meccanismi procedurali e i
presidi gestionali, per verificare quali
siano necessari e quali no e come vadano strutturati.
Vengo ora alla questione del ruolo
dell’Assemblea. Viene proposto che
sia l’Assemblea a nominare il Comitato: sono d’accordo. Così come sono
d’accordo sulla proposta di prevedere
statutariamente che l’Assemblea possa revocare solo motivatamente.
C’è ulteriore spazio per intervenire? Non credo. A mio avviso, infatti, in materia di Assemblea il tema
è quello delle minoranze e di come
valorizzarne il ruolo.
Lo dico francamente, però, le
minoranze “disorganizzate” non mi
piacciono (nel senso che non mi
piace l’attribuzione ad esse di poteri
“fonti” di voice).
In questa logica, credo invece che
le società quotate potrebbero esse fare
autonomamente qualcosa per le minoranze “organizzate”, come riservare
statutariamente dei posti in Consiglio agli investitori istituzionali. Con
il che si presenta un problema, che
è quello che in Italia gli investitori
istituzionali tanto di lungo periodo
non sono perché trattandosi per lo
più di fondi comuni operano e, naturalmente, secondo una strategia un
po’ “mordi e fuggi”. Se ci fossero veramente gli investitori istituzionali di
lungo periodo, quali sono per definizione i fondi pensione, a mio avviso
dovrebbero figurare quale maggioranza delle minoranze all’interno dei
Consigli di Amministrazione e all’interno dei Comitati. Ma va da sé che
questo è un problema che non può
risolvere nessuna norma di legge.
Una ulteriore proposta (di intervento statutario) che è stata avanzata
è quella di attribuire diritti di veto al
Comitato per il Controllo sulla Gestione.
Al riguardo, devo dire che la proposta suscita in me forti dubbi.
I diritti di veto rischiano invero di essere fonte di comportamenti
opportunistici, laddove quello che a
mio avviso è importante nelle decisioni degli amministratori è che esse
siano precedute da una adeguata
istruttoria.
Nessuna decisione degli amministratori, dal budget alle operazioni
più importanti (siano esse di carattere strategico o finanziario), può essere presa in una sola volta, one-shot
come usa dire.
Se una cosa del genere accade c’è,
a mio avviso, un problema serio di
governance, perché in sostanza vuol
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015
243
CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN
dire che gli amministratori sono lì
solo per votare il giorno in cui sono
chiamati in riunione. Torniamo insomma al tempo in cui i Consigli di
Amministrazione avevano all’ordine
del giorno “Comunicazioni del Presidente” e “Varie ed eventuali”: un tè
tra amici tutt’al più non certo effettiva attività di gestione.
E invece c’è la necessità di un’istruttoria effettiva, articolata e approfondita. Che significa anche tracciabilità del processo. E allora, in questa
ottica, è più che sufficiente che sia
obbligatorio il parere del Comitato
su alcune deliberazioni.
Ancora, da ultimo, ho molti dubbi sulla attribuzione di poteri individuali di controllo e ispezione ai
componenti del Comitato, perché
mi sembra che così facendo si voglia
replicare, ancora una volta, il Collegio Sindacale. Mi chiedo tra l’altro,
in termini fattuali, qual è l’organismo
societario in cui se un componente
chiede che si effettui un atto di ispezione quell’atto non viene disposto.
Insomma, la mia opinione è che vada
preservato il fatto che il Comitato è
un’articolazione – e collegiale - del
Consiglio di Amministrazione.
Concludo. Sono assolutamente
d’accordo con le osservazioni mosse da una parte della dottrina circa
l’utilizzo da parte della Consob dei
poteri di informazione ex artt. 114 e
115 TUF. Utilizzo ”piegato”, per così
dire, a fini di intervento sull’assetto di
governance, quando non addirittura
244
sull’attività di gestione, della singola società. Sono infatti convinto che
deve essere il mercato a dare giudizi
sulle società e il loro management alla luce delle informazioni disponibili. Questo però è un altro tema, che
non c’entra col monistico. Il monistico è il monistico. E’ un sistema riconoscibile a livello internazionale e a
livello internazionale è verificato che
può funzionare. Non bisogna allora
guardare al sistema monistico con la
voglia di ridurlo al sistema tradizionale, con l’unica differenza di “avere a
bordo” tre, quattro o cinque persone
in meno, perché questo è un modo
sbagliato, lo ripeto, di approcciare il
tema.
(Francesco Chiappetta)
Intervento al convegno “Il modello
monistico. Un’opportunità per
l’evoluzione della governance,
Milano, Palazzo Mezzanotte, 25
novembre 2014”
Il sistema del governo societario
italiano può essere ritenuto uno dei
migliori sistemi al mondo considerando che tre sono gli istituti a cui le
società possono conformarsi:
• il sistema monostico;
• il sistema tradizionale;
• il sistema dualistico.
Il sistema italiano è uno dei migliori sistemi al mondo anche perché
è tutto da dimostrare che le società a
proprietà concentrata siano peggiori
RUBRICHE
IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE.
rispetto a quelle a proprietà diffusa,
soprattutto in considerazione del fatto che in Italia, per bilanciare questo
tipo di azionariato e questo tipo di
controllo, sono stati introdotti sistemi come:
• gli amministratori e i sindaci di
minoranza;
• poteri specifici del collegio sindacale;
• la trasparenza informativa,
compresa la trasparenza sui
voti in Assemblea entro cinque
giorni, o sulle remunerazioni
dei singoli amministratori e
sindaci.
Tali aspetti consentono sicuramente agli investitori istituzionali di
avere una valutazione chiara dei sistemi di governance allorquando gli
emittenti rispettino effettivamente il
principio comply or explain anziché
il comply or comply.
Se questo è uno dei sistemi migliori al mondo, però notiamo che
ancora, come hanno sostenuto tutti i
relatori prima di me, esso viene percepito come “strano”.
Sicuramente oramai sono pochi gli
investitori istituzionali che non capiscono il sistema tradizionale ma, ciò
non di meno, ritengono che esso sia
singolare. Una media tra il 3 e il 4%
degli investitori istituzionali che intervengono nelle assemblee, pur non
essendo contrari a una lista piuttosto
che a un’altra, votano contro l’elezione del collegio sindacale in ragione
del fatto che non lo comprendono
appieno. Il passaggio da un sistema
di amministrazione tradizionale a un
sistema monistico potrebbe essere
una delle soluzioni a questo problema, considerando che quest’ultimo è
riconosciuto ovunque.
E’ vero che nel sistema monistico
viene meno un livello di controllo,
ma proprio per questo la possibilità di
attribuire un potere di ispezione singolo ai componenti del Comitato di
controllo sulla gestione attenuerebbe
molto questa mancanza di un livello
di controllo, e credo di averlo sentito
sostenere da tutti. Infatti lo Statuto
proposto mette questo potere singolo tra le opzioni e sicuramente questa
previsione farebbe venire meno molti
dei dubbi relativi al controllo.
Qualcuno potrebbe opporre il fatto che difficilmente, se un consigliere
chiede l’attivazione dei poteri di ispezione, gli altri non lo supportino. In
realtà potrebbe accadere più di qualche volta. Posso immaginare che sicuramente Maria Martellini, quando
era in Parmalat, non avrebbe voluto
non avere il potere singolo; visto che
poi è stata l’unica non inquisita dalla
Procura, anzi scelta poi come teste.
Sicuramente prevedere nel sistema monistico, come ha studiato il
nostro Steering Committee, che almeno due componenti del Consiglio
di Amministrazione siano eletti dalle
minoranze bilancerebbe ulteriormente e aumenterebbe la tutela delle minoranze. Inoltre, l’idea di Francesco
Chiappetta, di destinare una parte,
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015
245
CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN
se non la maggioranza, dei seggi riservati alle minoranze agli investitori
istituzionali, che non siano investitori “mordi e fuggi”, sarebbe una scelta
coraggiosa.
In merito non è ben chiaro chi
siano gli investitori “mordi e fuggi”.
Certo è che in Italia non esistono
fondi istituzionali diversi dai fondi
comuni (italiani o esteri), perché i
fondi pensione non si sono sviluppati
e perchè gli altri soggetti istituzionali
fanno parte del sistema dei controlli
incrociati che caratterizza - non negativamente né positivamente – il
nostro capitalismo, e quindi sicuramente la riserva dovrebbe essere rivolta a questi investitori istituzionali.
Quegli stessi investitori istituzionali
che anche in altri sistemi – come si è
tentato negli Stati Uniti – sono guardati come quelli che possono portare questo tipo di professionalità nei
consigli.
Io aggiungerei che, qualora sia
prevista una riserva del genere, è necessario che siano predisposti ulteriori
criteri di garanzia. È necessario infatti che i candidati delle minoranze, in
particolar modo i candidati delle minoranze istituzionali, debbano essere
indipendenti non solo dalla società
e da chi la controlla ma anche dagli
investitori istituzionali medesimi.
Perché, se c’è la possibilità di fornire
una maggior tutela, questa opportunità non è per tutelare gli interessi di
uno specifico investitore, ma è perché
quell’investitore istituzionale possa
246
eleggere qualcuno indipendente anche da se stesso, che tuteli semplicemente che vi sia una corretta amministrazione.
Alla luce di tutte queste considerazioni, perché allora sosteniamo il sistema monistico, che non è assolutamente da intendersi come una replica
del sistema tradizionale? Prima di
tutto perché l’adozione di un sistema
monistico ci consentirebbe di smettere di retribuire sindaci per fare metà
lavoro. Con questo non voglio sostenere che le retribuzioni dei sindaci siano troppo alte, anzi. Oggi assistiamo
spesso a diatribe sul ruolo dei sindaci,
se partecipano o assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione,
se possono intervenire e, se si, su temi
di business o no, o solo se sono questioni di legittimità sostanziale della
decisione. Certamente un componente del Comitato di controllo sulla gestione può parlare dei profili di
controllo e altresì dare la sua opinione sul business. Considerato che ci
sono grandissime professionalità nei
collegi sindacali, credo sarebbe utile
e fondamentale permettere a queste
professionalità di esprimersi al cento
per cento. Ciò consentirebbe anche il
fondamentale riequilibrio dei compensi.
Perché infatti il sindaco, che partecipa alle riunioni del Collegio Sindacale, alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione e a quelle dei Comitati, molto spesso percepisce un
compenso notevolmente inferiore rispetto agli amministratori. Ciò non
RUBRICHE
IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE.
è sicuramente coerente con il fatto
che tutti noi vogliamo che gli esponenti del Collegio Sindacale abbiano
grandi professionalità e assicurino un
notevole impegno. Se l’obiettivo è
questo, allora deve corrispondere un
giusto compenso.
Nel sistema delineato dallo Statuto
questo è possibile perché la partecipazione al Comitato di controllo sulla
gestione è considerata un compito, un
potere e anche una responsabilità in
più, a cui corrisponde quindi e giustamente una maggiore remunerazione.
Con riferimento ai compensi si
potrebbe anche pensare, se fosse possibile, di introdurre qualcosa di similare all’art. 2405 comma 2 del codice
civile, cioè di prevedere una forma
di sanzione (magari non proprio la
decadenza) in caso di troppe assenze
non giustificate alle riunioni. Se si vogliono maggiori compensi, maggiori
responsabilità e maggiori poteri è anche nesessario assicurare la presenza.
Per quanto rigurda, poi, le attività
demandate al Comitato per il controllo sulla gestione, tolta la dicotomia tra Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, i componenti del Comitato svolgerebbero quel
ruolo che il Talmud definisce come
“la regola del decimo uomo” e che
da ultimo Brad Pitt ha citato nel film
del 2013 Word War Z. In sostanza,
per far sì che un sistema funzioni, in
un collegio composto di dieci uomini, il decimo uomo ha il compito,
anche qualora condivida pienamente il processo decisorio seguito dagli
altri nove componenti, di mettelo in
discussione, al solo fine di verificare
che esso sia corretto e non viziato.
E’ un ruolo da svolgere a turno, un
ruolo che è quello poi del Comitato
per il controllo sulla gestione, perché
ciascuno dei componenti sarebbe
componente organico del Consiglio
di Amministrazione.
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015
(Massimo Menchini)
247
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