Allegato 1 - Ordine Farmacisti Rimini

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Allegato 1 - Ordine Farmacisti Rimini
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI RIMINI
Via Roma 102 Scala D - 47921 RIMINI
Tel.: 0541/52231 - Fax 0541/52231
E-Mail : [email protected] - [email protected]
www.ordinefarmacistirimini.it
Prot. n. 219/2016 CIRCOLARE N. 03/2016
Rimini, 8 giugno 2016
A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO
ASSEMBLEA ORDINARIA 2016
MERCOLEDI’ 29 GIUGNO 2016
In esecuzione a quanto disposto dalla legge sugli Ordini Sanitari e del relativo Regolamento, è
convocata l'Assemblea Ordinaria, per l'anno 2016, degli iscritti all'Albo Professionale dell'Ordine dei
Farmacisti della Provincia di Rimini, con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
Relazione del Presidente,
Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2015,
Quota iscrizione Albo anno 2017 – Determinazioni.
Varie ed eventuali.
L'assemblea avrà luogo in prima convocazione il giorno 28 giugno 2016 alle ore 20.00 e, IN
SECONDA CONVOCAZIONE, il giorno MERCOLEDI’ 29 GIUGNO 2016 alle ore 21.00 presso la
sede dell’Ordine dei Farmacisti di Rimini, in Via Roma, 102 – Scala D – 2^ Piano – 47921 RIMINI.
I Colleghi che fossero impossibilitati a intervenire, potranno delegare altro Farmacista iscritto
all'Albo. Nessun partecipante potrà avere più di due deleghe. Tutti i Colleghi sono invitati a partecipare.
Il sottoscritto Dott.___________________________delega il Dott. _______________________
A rappresentarlo all’Assemblea Ordinaria dell’Ordine dei Farmacisti conferendogli ampia facoltà.
Data __________________
Firma______________________
LEGISLAZIONE
OGGETTO: Ministero della Salute – avviso di contraffazione di dispositivo
medico: protesi timpaniche
Il Ministero della Salute, Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico, ha
trasmesso una Nota avente ad oggetto “Avviso di contraffazione di dispositivo medico e
raccomandazione di non utilizzo dello stesso”. Il dispositivo in questione è PROTESI TIMPANICHE –
MODELLO “TAP” AUDIO TECHNOLOGIES TAP 07.63 presente sul mercato turco ma non ancora sul
mercato italiano.
A seguito di accertamenti presso il fabbricante, eseguiti dal Comando dei Carabinieri per la tutela della
salute, è emerso che la protesi contraffatta è palesemente diversa, nella geometria e nelle soluzioni
costruttive dalla protesi TAP 07.63 originale, essendo quest’ultima costituita da un pezzo unico a
differenza di quella contraffatta costituita da due pezzi (testina e gambo). I dispositivi contraffatti
differiscono dall’originale anche nel confezionamento. Potrebbe risultare applicata un’etichettatura
adesiva non coerente.
Il Ministero raccomanda pertanto a tutti gli operatori sanitari e distributori coinvolti nella gestione del
dispositivo in questione di controllare che il prodotto di cui sono in possesso sia originale, verificandone
l’etichettatura relativa al confezionamento primario e secondario nonché il contenuto.
In presenza di dispositivo contraffatto si invitano tutti gli operatori coinvolti ad isolare i prodotti e a darne
immediata comunicazione alla suddetta Direzione Generale e al nucleo NAS territorialmente competente.
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Oggetto: Vendita on line medicinali senza obbligo di prescrizione
Si fa seguito alla nostra precedente circolare n. 2 del 20 aprile u.s., per informarVi che il Ministero della Salute,
con nota del 10.5.2016, ha fornito alcuni chiarimenti in materia. Si fornisce qui di seguito una sintesi dei
profili di rilievo per la professione.
Divieto per i distributori di vendere on line medicinali al pubblico - sanzioni
Il Ministero ha chiarito che i distributori all’ingrosso di medicinali non possono vendere on line i medicinali. Il
titolare di farmacia in possesso anche dell’autorizzazione alla distribuzione può vendere on line solo i medicinali
acquistati dalla farmacia con il codice univoco della stessa e conservati presso il magazzino della farmacia. È
stato, inoltre, precisato che il titolare di farmacia può vendere on line solamente i medicinali di cui sia già in
possesso; pertanto, nel caso in cui sia sprovvisto del medicinale richiesto e proceda ad effettuare l’ordine dal
distributore, deve prima prendere in carico il medicinale, entrandone nel materiale possesso, e poi spedirlo al
cliente.
Infatti, il farmacista è l’unico responsabile della vendita del farmaco e per obbligo professionale deve effettuare
la verifica del farmaco venduto, della corretta conservazione dello stesso e della corrispondenza tra quanto
ordinato e quanto spedito. In caso di inosservanza di quanto sopra si applica la sanzione amministrativa da
3.000,00 a 18.000,00 euro, prevista dall’art. 148, comma 13, del D.Lgs. 219/2006, senza pregiudizio delle
sanzioni penali eventualmente applicabili.
Divieto di utilizzo di siti diversi da quello autorizzato
Il Ministero ha chiarito che non è consentito l’utilizzo di siti web intermediari, piattaforme per l’e-commerce
(marketplace) ovvero applicazioni mobile per smartphone o tablet (APP), funzionali alla gestione on line dei
processi di acquisto, in quanto la vendita on line è ammessa unicamente ai soggetti autorizzati attraverso il sito
indicato che deve coincidere con quello registrato nell’elenco pubblicato sul portale del Ministero della salute.
Spese di spedizione
Le spese di spedizione possono essere applicate o meno, purché si comunichi preventivamente e chiaramente
sul sito web. È, inoltre, possibile prevedere la cancellazione delle spese di spedizione al raggiungimento di un
determinato importo, a condizione che tale pratica commerciale sia adottata con riferimento a tutti i prodotti
venduti e non solo ai medicinali. È stato, altresì, ribadito che il prezzo dei medicinali venduti on line non possa
essere diverso da quello praticato nella sede fisica della farmacia o della parafarmacia.
Omeopatici
Con riferimento ai medicinali omeopatici, il Ministero ha chiarito che quelli privi di classificazione da parte
dell’AIFA, acquistabili senza prescrizione medica, possono esser venduti on line. Se, invece, sull’etichetta è
stato indicato che il medicinale può essere venduto con ricetta, la vendita deve ritenersi consentita solo in
farmacia.
Obbligo di preventiva autorizzazione alla vendita on line e di registrazione – Sanzioni
È stato, altresì, ribadito che per poter vendere on line i medicinali non soggetti a prescrizione medica, le
farmacie e le parafarmacie devono ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Regione, Provincia
autonoma o altra autorità competente individuata dalla legislazione regionale o provinciale, la registrazione da
parte del Ministero della salute nell’elenco dei soggetti autorizzati, nonché devono inserire nelle pagine web il
logo identificativo nazionale contenente il collegamento ipertestuale al suddetto elenco. Sono state, infine,
ricordate le sanzioni in caso di vendita abusiva di medicinali on line.
In particolare:
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i titolari di farmacia e parafarmacia che vendano on line i medicinali non soggetti a prescrizione
medica, senza aver adempiuto alle prescrizioni di cui sopra, sono puniti, ai sensi dell’art. 122 del RD
1265/1934, con la sanzione amministrativa da 51,65 a 516,46 euro;
i titolari di farmacia e parafarmacia che vendano on line i medicinali soggetti a prescrizione medica,
sono puniti, ai sensi dell’art. 147, comma 4-bis del D.Lgs. 219/2006, con la reclusione sino ad un anno
e con la multa da 2.000,00 a 10.000,00 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
i soggetti diversi dai titolari di farmacia e parafarmacia che vendano on line i medicinali, sono puniti, ai
sensi dell’art. 147, comma 4-ter del D.Lgs. 219/2006, con la reclusione da sei mesi a due anni e con la
multa da 3.000,00 a 18.000,00 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Restano fermi i provvedimenti del Ministero della salute previsti dall’art. 142-quinques, commi 3, 4 e 6, del
D.Lgs. 219/2006, per impedire l’accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come
promotori di pratiche illegali.
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Oggetto: AIFA – Nuovo materiale informativo sui farmaci contenenti VALPROATO
L’AIFA ha pubblicato il nuovo materiale informativo sui farmaci contenenti VALPROATO. Sul sito
dell’Agenzia sono disponibili i seguenti documenti, concepiti per aiutare gli operatori sanitari a gestire e
minimizzare i rischi legati all’uso di Valproato, nonché per migliorare la consapevolezza delle pazienti su
tali rischi:
la Guida per gli operatori sanitari; l’Opuscolo Informativo per le Pazienti, il Modulo di Accettazione dei
Rischi ed il Promemoria per le pazienti.
Come evidenziato dalla stessa Agenzia, al momento della prima prescrizione e per tutta la durata del
trattamento, gli operatori sanitari e le pazienti possono utilizzare i nuovi materiali educazionali per
discutere e valutare insieme i benefici ed i rischi dell’uso di Valproato in età fertile ed in relazione ad una
possibile gravidanza.
In particolare, i farmacisti devono consegnare il Promemoria per le pazienti ogni volta che
dispensano un prodotto medicinale contenente Valproato ad una ragazza o una donna in età
fertile o in gravidanza, a meno che la paziente non confermi di averne già uno.
I farmacisti ospedalieri devono inoltre verificare che nella sua struttura di riferimento sia
disponibile il materiale educazionale e che le pazienti vengano adeguatamente informate.
Il nuovo materiale educazionale può essere scaricato al seguente link:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/aggiornamento-degli-strumenti-di-minimizzazione-delrischio-correlato-all%E2%80%99uso-del-valproatoSi sottolinea inoltre che i prodotti medicinali contenenti il valproato e le sostanze ad esso correlate sono
contrassegnati dal simbolo ▼ che li identifica come medicinali sottoposto a monitoraggio addizionale allo
scopo di permettere la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza.
OGGETTO: “IoEquivalgo” – campagna di sensibilizzazione sui farmaci equivalenti
L’associazione Cittadinanzattiva -Tribunale per i diritti del malato sta realizzando la campagna di
sensibilizzazione IoEquivalgo finalizzata a una corretta informazione sui farmaci equivalenti. La campagna
prevede un sito dedicato, www.ioequivalgo.it, l’utilizzo di canali informativi sui social media e una
campagna di advertising basata su uno spot di 30’.
E’ previsto anche un tour itinerante che toccherà alcune città del territorio nazionale e la
distribuzione di leaflet negli studi dei medici di famiglia e nelle farmacie. E’ stata anche realizzata
l’applicazione “ioequiovalgo” per smartphone attraverso la quale è possibile avere informazioni sempre
aggiornate sul costo del farmaco di marca e del relativo equivalente quando disponibile. La campagna,
che ha ottenuto il patrocinio dell’AIFA e il sostegno di numerose istituzioni tra le quali la Federazione degli
Ordini, è stata presentata a Roma lo scorso 11 maggio in una conferenza stampa cui è intervenuto in
qualità di relatore anche il Sen. Andrea Mandelli.
SIFAP – Round Robin 2016
Anche per quest’anno, la SIFAP (Società Italiana Farmacisti Preparatori), organizza il Round Robin, il
progetto che consente ai farmacisti che preparano medicinali in farmacia di verificare e migliorare la
propria tecnica di allestimento.
In particolare, per il 2016, è prevista la possibilità di inviare due campioni, a sei mesi di distanza,
allestendo lo stesso preparato in due lotti differenti per valutare la riproducibilità del metodo, oppure
inviando un secondo campione dello stesso lotto per verificarne la stabilità al tempo zero e dopo sei mesi.
Come evidenziato dalla SIFAP, la partecipazione al Round Robin, oltre a costituire un’opportunità di
verifica della propria metodica, rappresenta anche un’occasione per dimostrare, nei confronti della
Pubblica Amministrazione, la massima attenzione che i farmacisti prestano alla qualità dei preparati
allestiti.
Per ulteriori informazioni: www.sifap.org
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NOTIZIE E.N.P.A.F.
DISOCCUPAZIONE TEMPORANEA E INVOLONTARIA
Il decreto legislativo n. 150/2015 ha modificato, tra l’altro, la disciplina della disoccupazione temporanea e
involontaria. In particolare, l’art. 19 stabilisce che sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che
dichiarano in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro (gestito dall’Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro) la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. La disposizione
prevede, dunque, l’eliminazione della previgente dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività
lavorativa, in formato cartaceo (DID), in prospettiva, dunque, la domanda di riduzione per disoccupazione temporanea
e involontaria da presentare all’Enpaf non dovrà più essere corredata dalla DID.
Allo stato attuale, tuttavia, il portale nazionale delle politiche del lavoro non è attivo e, dunque, a seconda delle
diverse realtà regionali, fino alla sua piena operatività, il lavoratore continuerà a presentare presso il Centro per
l’impiego la dichiarazione di immediata disponibilità che dovrà allegare alla domanda di riduzione da presentare
all’Enpaf ovvero, in alternativa, ove siano presenti dei sistemi informativi regionali la dichiarazione sarà rilasciata al
sistema informativo regionale competente; in questo secondo caso alla domanda di riduzione da presentare all’Enpaf
potrà essere allegata la ricevuta dell’avvenuta presentazione telematica della dichiarazione di immediata disponibilità.
Si evidenzia che gli iscritti che aderiscono al programma “Garanzia Giovani” connesso, per i farmacisti, alla fattispecie
del tirocinio, devono essere immediatamente disponibili al lavoro per cui la richiesta di ammissione al Programma, se
prodotta, equivale alla dichiarazione di disponibilità al lavoro utile ai fini della domanda di riduzione o del contributo di
solidarietà.
Bisogna aggiungere che, per i percettori di misure di sostegno del reddito in caso di disoccupazione, attualmente Naspi
e Dis-Coll (Naspi è la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego che prende il posto dell’indennità di disoccupazione,
Dis-Coll è il sussidio per disoccupazione previsto per i lavoratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa), e per i percettori di indennità di mobilità, la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro è costituita
dalla domanda della relativa prestazione all’INPS che dovrà trasmetterla all’Agenzia nazionale per le politiche attive del
lavoro.
In merito al lavoro accessorio la cui disciplina è attualmente contenuta nell’art.48 e ss. del dlgs n. 81/2015 la
qualificazione del rapporto non è chiara né univoca e oscilla tra il profilo del lavoro autonomo e quello del lavoro
subordinato. Tuttavia, allo stato, non risulta che il compenso ricevuto per il lavoro accessorio incida sulla condizione di
disoccupazione, salvo che non si propenda per la qualificazione del rapporto di lavoro accessorio con voucher come
lavoro autonomo; questo è però un aspetto in merito al quale l’Ente non ha titolo a prendere posizione.
Occorre segnalare un ulteriore aspetto legato alla conservazione dello stato di disoccupazione, l’unica previsione in
materia, attualmente, è quella dell’art. 19, c. 3 del decreto 150/2015 che stabilisce la sospensione di tale condizione
in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. Da tale previsione consegue che:
° La sospensione non è connessa all’eventuale livello del reddito percepito ma unicamente alla durata del rapporto di
lavoro;
° La perdita della condizione di disoccupato temporaneo e involontario si verifica in presenza di un rapporto di lavoro
subordinato di durata superiore ai sei mesi;
°
La perdita della condizione di disoccupato si verifica per la mera presenza del rapporto di lavoro autonomo o di
reddito di impresa considerato che è venuto meno ogni riferimento legale a tale forma di attività lavorativa.
E.C.M.
Corso Fad Contraccezione d’emergenza: il farmacista informa sul corretto utilizzo
E’ on line il corso Fad “Contraccezione d’emergenza: il farmacista informa sul corretto utilizzo”,
realizzato con il contributo della Fondazione Francesco Cannavò e patrocinato dalla Fofi.
La Federazione ha deciso di attivare un corso sull’argomento, anche a seguito di alcuni episodi,
evidenziati dalla stampa, di mancato rispetto da parte dei farmacisti delle regole di dispensazione dei
farmaci in questione. Tale formazione si propone quindi di offrire ai farmacisti tutti gli strumenti necessari
per un counselling efficace sulla contraccezione d’emergenza e sulle modalità di dispensazione dei diversi
farmaci. Il corso, raggiungibile dal sito www.contraccezione-emergenza.it, è gratuito e consentirà ai
partecipanti di acquisire 5 crediti Ecm. Il programma formativo è strutturato in tre moduli per un totale
di 5 ore e prevede lo sviluppo di tematiche quali le gravidanze indesiderate, la contraccezione
d’emergenza e il ruolo del farmacista nella dispensazione.
NUOVO ORARIO ESTIVO SEGRETERIA ORDINE
Si ha cura di comunicare che, unicamente per il periodo estivo (giugno, luglio, agosto,
settembre), la segreteria dell’Ordine osserverà il seguente orario di apertura:
LUNEDI’, MARTEDI’, GIOVEDI’, VENERDI’:
MERCOLEDI’ MATTINA:
MERCOLEDI’ POMERIGGIO:
SABATO:
dalle ore 08,30 alle ore 13,00
dalle ore 09,00 alle ore 13,00
CHIUSO
Chiuso.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Dr. Luca Donati)
IL PRESIDENTE
(Dr. Giulio Mignani)
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