2 Terza Lezione I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Archivo

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2 Terza Lezione I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Archivo
Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL
DIRITTO PRIVATO
Prof. Vincenzo Franceschelli
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VINCENZO FRANCESCHELLI
SCHEMI del Corso di
DIRITTO PRIVATO
3
TERZA
LEZIONE
- ad uso degli studenti – vietata la riproduzione(Avvertenza- Gli schemi costituiscono una traccia delle
lezioni svolte. Possono servire per un ripasso della
materia. Non sono sufficienti per la preparazione
dell’esame).
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I SOGGETTI del diritto
privato
Terza Lezione
Argomenti della terza lezione
1.Struttura del Libro I del Codice
civile
2. I soggetti del diritto privato
3. La persona fisica
4. I diritti della personalità
5. La persona giuridica
6. Autonomia privata e negozio
giuridico
7. Invalidità
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I SOGGETTI
I
IL LIBRO
PRIMO DEL
CODICE
CIVILE
Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione
1.
STRUTTURA DEL
LIBRO PRIMO
Il libro primo tratta delle
persone e della famiglia
I soggetti del diritto
privato
1
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Struttura del Libro I del codice civile
Struttura del Libro I del codice civile
Titolo
Denominazione
Articoli
Titolo I
Delle persone fisiche
1 – 10
Titolo II
Delle persone giuridiche
11 – 42
Titolo III
Del domicilio e della residenza
43 – 47
Titolo IV
Dell’assenza e della dichiarazione di
morte presunta
48 – 73
Titolo V
Della parentela e della affinità
74 – 78
Titolo VI
Del matrimonio
79 – 230bis
Titolo VII
Dello stato di figlio
231 – 290
Titolo VIII
Dell’adozione di persone maggiori di
età
291 – 314
Titolo IX
Della responsabilità genitoriale e dei
diritti e doveri del figlio
315 – 337
Titolo X
Della tutela e dell’emancipazione
343 – 399
Titolo XI
(Dell’affiliazione e) dell’affidamento
400 – 403
Titolo XII
Delle misure di protezione delle
persone prive in tutto o in parte di
autonomia
404 – 432
Titolo XIII
Degli alimenti
433 – 448
Titolo XIV
Degli atti dello stato civile
449 – 455
LIBRO I - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
DELLE PERSONE FISICHE
DELLE PERSONE GIURIDICHE
DEL DOMICILIO E DELLE FONDAZIONI
DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA
DELLA PARENTELA E DELL'AFFINITA'
DEL MATRIMONIO
DELLO STATO DI FIGLIO
DELL'ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETA'
DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E DEI DIRITTI E DOVERI
DEL FIGLIO
ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI
DELLA TUTELA E DELL'EMANCIPAZIONE
DELL'AFFILIAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO
DELLE MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE IN
TUTTO OD IN PARTE DI AUTONOMIA
DEGLI ALIMENTI
DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE
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I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO
LE PERSONE
FISICA
Persona fisica è l’uomo
PERSONA
GIURIDICA
Persona giuridica è il complesso
organizzato di persone o beni destinati
ad uno scopo, cui l’ordinamento giuridico
Attribuisce la qualità di soggetto di diritto.
E’ SOGGETTO DI DIRITTO
IL TITOLARE DI
POSIZIONI GIURIDICHE.
POSSONO ESSERE SOGGETTI DI
DIRITTO
LE PERSONE FISICHE E LE
PERSONE GIURIDICHE.
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II
I SOGGETTI
LA
PERSONA
FISICA
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2.
LA PERSONA
FISICA
… alla persona fisica si collegano le nozioni di
capacità giuridica e capacità di agire…
2
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LA PERSONA FISICA:
1 CAPACITÀ GIURIDICA E CAPACITÀ DI AGIRE
2 SEDE DELLA PERSONA FISICA
3 STATUS FAMILIARE: LA PARENTELA. AFFINITÀ.
CONIUGIO
4 LA CITTADINANZA
5 CESSAZIONE DELLA PERSONA FISICA
6 SCOMPARSA ASSENZA MORTE PRESUNTA
7 INCAPACITÀ
8 ATTI DELLO STATO CIVILE
LE PERSONE
FISICA
Persona fisica è l’uomo
PERSONA
GIURIDICA
Persona giuridica è il complesso
organizzato di persone o beni destinati
ad uno scopo, cui l’ordinamento giuridico
Attribuisce la qualità di soggetto di diritto.
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Art. 1 Codice civile
Capacità giuridica. — La
capacità giuridica si acquista
dal momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce
a favore del concepito sono
subordinati all'evento della
nascita.
Art. 2. Maggiore età. Capacità di agire
La maggiore età è fissata al compimento
del diciottesimo anno. Con la maggiore
età si acquista la capacità di compiere
tutti gli atti per i quali non sia stabilita una
età diversa.
Sono salve le leggi speciali che
stabiliscono un'età inferiore in materia di
capacità a prestare il proprio lavoro. In tal
caso il minore è abilitato all'esercizio dei
diritti e delle azioni che dipendono dal
contratto di lavoro.
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LA PERSONA FISICA: LA CAPACITA’ GIURIDICA E LA
CAPACITA’ DI AGIRE
CAPACITÀ GIURIDICA
GIURIDICA
è l’idoneità ad essere
soggetti di diritti e obblighi
CAPACITA’
DI AGIRE
è l’idoneità di un soggetto ad
Acquistare, a disporre, a
Esercitare, da solo, con il
Proprio volere i propri diritti, e
ad assumere obblighi
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La capacità giuridica è l'idoneità ad
essere soggetti di diritti e di obblighi.
La capacità giuridica si acquista con
la nascita (art. 1)
Tutte le persone fisiche hanno la
capacità giuridica
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Per alcuni atti, la legge stabilisce, eccezionalmente, una
età diversa dalla maggiore età
CAPACITÀ DI AGIRE
La capacità di agire è l'idoneità di un
soggetto ad acquistare, a disporre, ad
esercitare, da solo, con il proprio volere, i
propri diritti e ad assumere obblighi.
La capacità di agire si raggiunge con la
maggiore età (art. 2).
La maggiore età si raggiunge al
compimento del 18 anno
•
•
•
•
•
•
•
► capacità di contrarre matrimonio
► riconoscimento del figlio naturale
► esercizio di una impresa
► diritto d'autore
► adozione
► milizia
► lavoro
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Sede della persona fisica. Domicilio, residenza e dimora
3.
• Domicilio, residenza e dimora
sono concetti che collegano
la persona fisica al territorio.
SEDE DELLA
PERSONA FISICA
• Anche le persone giuridiche sono
collegate al territorio: si parla, in questo
caso, di sede della persona giuridica.
• Le nozioni di domicilio, residenza e dimora
(così come la nozione di sede), attengono
alla sede giuridica delle persone
… Domicilio, residenza e dimora sono concetti
che collegano la persona fisica al territorio …
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DOMICILIO RESIDENZA DIMORA
Domicilio, residenza e dimora
sono concetti che collegano la
persona fisica al territorio.
Anche le persone giuridiche sono collegate
al territorio: si parla, in questo caso, di
sede della persona giuridica.
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DOMICILIO: domicilio è il luogo
dove una persona fisica ha
stabilito la sede principale dei
propri affari o interessi.
Si possono avere più domicili,
per determinati affari
(domiciliazione)
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RESIDENZA: residenza è il
luogo dove la persona fisica ha
la dimora abituale.
La residenza è una sola
DIMORA: dimora è il luogo
dove la persona fisica si trova
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LA PARENTELA E L’AFFINITÀ
4.
STATUS FAMILIAE
PARENTELA
• PARENTELA
• AFFINITA’
• CONIUGIO
CONIUGIO
AFFINITÀ
Parentela è il vincolo di sangue che
unisce persone discendenti dalla
stessa persona o stipite
Con il matrimonio sorge tra i
coniugi il vincolo di coniugio
Affinità è il vincolo che unisce il
coniuge e i parenti dell’altro
coniuge
……
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Art. 74 Codice civile
Parentela. — La parentela è
il vincolo tra le persone che
discendono da uno stesso
stipite
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Titolo V
Della parentela e dell'affinità
Art. 74.
Parentela.
La parentela è il vincolo tra le persone che
discendono da uno stesso stipite, sia nel
caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno
del matrimonio, sia nel caso in cui è
avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in
cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela
non sorge nei casi di adozione di persone
maggiori di età, di cui agli articoli 291 e
seguenti.
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Art. 75 Codice civile
Linee della parentela. — Sono parenti in
linea retta le persone di cui l'una discende
dall'altra;
in linea collaterale quelle che, pur avendo
uno stipite comune, non discendono l'una
dall'altra.
Art. 76 Codice civile
Computo dei gradi. — Nella linea retta si
computano altrettanti gradi quante sono le
generazioni, escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano
dalle generazioni, salendo da uno dei
parenti fino allo stipite comune e da questo
discendendo all'altro parente, sempre
restando escluso lo stipite.
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Art. 77 Codice civile
Limite della parentela. — La legge non
riconosce il vincolo di parentela oltre il
sesto grado, salvo che per alcuni effetti
specialmente determinati.
Art. 76 Codice civile
Computo dei gradi. — Nella linea retta si
computano altrettanti gradi quante sono le
generazioni, escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano
dalle generazioni, salendo da uno dei
parenti fino allo stipite comune e da questo
discendendo all'altro parente, sempre
restando escluso lo stipite.
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Parentela in
linea retta:
Persone di cui l'una discende
dall'altra (es. madre e figlia)
Parentela in
linea collaterale:
Persone che pur avendo uno
stipite comune, non
discendono l'una dall'altra (es.
fratello e sorella, zio e nipote).
Affini (i suoceri, i
cognati, la nuora,
il genero):
L'affinità è il vincolo tra un
coniuge e i parenti dell'altro
coniuge. Gli affini quindi non
hanno nessun vincolo di
consanguineità.
La legge non gli attribuisce
nessun diritto successorio agli
affini.
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Art. 78 Codice civile
L'affinità è il vincolo tra un
coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
78. Affinità. —
Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei
coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.
L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole,
del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti
specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è
dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4..
AFFINES INTER SE
NON SUNT
AFFINES
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CONIUGIO
È IL RAPPORTO CHE LEGA I
CONIUGI
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5.
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CITTADINANZA
CITTADINANZA
…(Legge 1912 n. 555 – Legge 5
febbraio 1992, n. 91– Dpr 1993 n.
572) …
Status che determina
l’appartenenza al popolo, ed al
quale la Costituzione collega
diritti e doveri
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CITTADINANZA ITALIANA
Chi è
cittadino
italiano?
?
• È cittadino
italiano per
nascita il figlio di
padre o di madre
cittadini italiani
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Como si
acquista la
cittadinanza
italiana?
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?
La cittadinanza italiana si acquista
•Per nascita (jus sanguinis)
•Per matrimonio
(lo straniero che sposa il cittadino diventa cittadino)
•Per concessione (per atto dello Stato)
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Legge 5 febbraio 1992, n. 91
e successive modifiche e integrazioni
•
•
•
•
•
ius sanguinis è cittadino italiano il figlio (legittimo,
naturale o adottivo) di padre o madre cittadini italiani
iuris comunicatio per matrimonio con cittadino
italiano o per adozione da parte di cittadino italiano
Completa uguaglianza tra uomo e donna
Trasmissibilità della cittadinanza per
discendenza “iure sanguinis”
Acquisto per nascita sul territorio italiano “iure
soli” solo in casi particolari
Possibilità di mantenere la doppia cittadinanza
Manifestazione espressa di volontà per
acquisto e perdita della cittadinanza
ius soli acquista la cittadinanza italiana l’apolide
nato in Italia
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6.
Il cittadino di uno Stato
membro della
Unione Europea è
cittadino europeo
(art. 8 del Trattato)
CESSAZIONE
DELLA PERSONA
FISICA
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• Nascita e morte sono eventi naturali. Il
diritto si affida alle altre scienze per
determinarne la nozione.
• L'ordinamento prende in considerazione
la nascita e la morte in relazione al
sorgere e al cessare dei diritti riferibili
alla persona.
• Attengono alla cessazione della
persona fisica la commorienza, la
scomparsa, l'assenza e la morte
presunta
• La morte pone termine alla
capacità giuridica.
• Con la morte si estinguono i diritti
strettamente inerenti alla persona; gli altri
diritti della persona si trasmettono agli
eredi.
• L'accertamento della morte e la sua
registrazione sono funzione amministrativa
dello Stato (ufficio dello stato civile).
Stabilire l'esatto momento della morte ha
precisi effetti sulla disciplina delle
successioni.
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7.
Art. 4.
Commorienza. — Quando un effetto
giuridico dipende dalla sopravvivenza di
una persona a un'altra e non consta
quale di esse sia morta prima, tutte si
considerano morte nello stesso
momento
SCOMPARSA
ASSENZA
MORTE
PRESUNTA
TITOLO IV — Dell'assenza e della dichiarazione di morte
presunta
CAPO I — Dell'assenza.
CAPO II — Della dichiarazione di morte presunta.
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SCOMPARSA: La persona
fisica viene considerata «
scomparsa » quando essa non
appare più nella sua ultima
residenza, o nel suo domicilio,
e non se ne hanno più notizie
ASSENZA: Quando sono
trascorsi due anni dalla
scomparsa o dall'ultima notizia
di una persona, a richiesta degli
interessati, il Tribunale, ai sensi
dell'art. 49 dichiara, con
sentenza, « l'assenza »
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MORTE PRESUNTA: Quando
sono trascorsi dieci anni dal
giorno a cui risale l'ultima
notizia dell'assente, il Tribunale
può dichiarare con sentenza la
morte presunta nel giorno a cui
risale l'ultima notizia
SCOMPARSA
⇓
dopo due anni dalla scomparsa
ASSENZA
⇓
dopo dieci anni dall’ultima notizia
MORTE PRESUNTA
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Art. 48. Curatore dello scomparso. —
Quando una persona non è più comparsa nel luogo del
suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza e non
se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio
o dell'ultima residenza, su istanza degli interessati o dei
presunti successori legittimi o del pubblico ministero,
può nominare un curatore che rappresenti la persona in
giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e
nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può
dare gli altri provvedimenti necessari alla
conservazione del patrimonio dello scomparso.
Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla
nomina del curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale
provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può
fare.
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Art. 49. Dichiarazione di assenza. — Trascorsi due anni
dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti
successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di
avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla
morte di lui possono domandare al tribunale competente,
secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata
l'assenza
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Art. 58. Dichiarazione di morte presunta dell'assente. —
Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui
risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale competente
secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone
, può con sentenza dichiarare
presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale
l'ultima notizia.
In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se
non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della
maggiore età dell'assente.
Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia
mancata la dichiarazione di assenza.
indicate nei capoversi dell'art. 50
8.
INCAPACITÀ
e
MISURE DI
PROTEZIONE
… il codice disciplina le misure di
protezione delle persone prive in
tutto o in parte di autonomia (404 432)…
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NOZIONE DI INCAPACITÀ
NOZIONE DI INCAPACITÀ
• È incapace chi non è in grado di
curare i propri interessi.
• Giuridicamente, l'incapacità
consiste nella mancanza di
capacità di agire
• In relazione al grado di intensità, si distingue altresì
tra incapacità assoluta e incapacità relativa.
Sono ipotesi di incapacità assoluta la minore età e
l'interdizione. Sono ipotesi di incapacità relativa
l'emancipazione, l'inabilitazione e l'amministrazione
di sostegno.
• Si distingue, altresì, tra incapacità legale e
incapacità naturale. Sono ipotesi di incapacità
legale la minore età, l'interdizione e
l'amministrazione di sostegno.
• È invece incapace naturale chi, pur essendo
legalmente capace, si trovi in una situazione
(temporanea) di incapacità di intendere o di volere
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L’INCAPACITÀ
L’INCAPACITÀ
NATURALE
INCAPACITÀ
ASSOLUTA
INCAPACITÀ
LEGALE
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RELATIVA
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INCAPACITÀ
1.
2.
3.
4.
5.
minore età
interdizione
inabilitazione
amministrazione di sostegno
incapacità naturale
8.1
INCAPACITÀ
1) minore età
… I minori di anni 18 anni si
trovano in uno stato di
incapacità legale…
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Minore età.
I minori di anni 18 anni si trovano in uno
stato di incapacità legale.
La mancanza di capacità di agire importa che i minori sono
incapaci di porre in essere atti giuridici (contratti, negozi,
dichiarazioni di volontà).
I minori possono però porre in essere fatti giuridici. Per
esempio possono effettuare pagamenti, oppure acquistare
la proprietà di un bene per occupazione (art.923)
Il minore, essendo incapace, è soggetto alla potestà dei
genitori. In mancanza, è affiancato da un tutore.
Se il minore è incapace di agire egli può però avere la
capacità naturale. Può, per es. contrarre in nome altrui
(art.1389).
Emancipazione.
Il minore emancipato acquista la capacità
(ridotta) di compiere atti di ordinaria
amministrazione. Per gli altri atti è
assistito da un curatore.
L'emancipato ha quindi piena capacità di
agire limitatamente agli atti di ordinaria
amministrazione.
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INCAPACITÀ LEGALI
8.2
MINORE ETÀ
INCAPACITÀ
2) interdizione
INTERDIZIONE GIUDIZIALE
INTERDIZIONE LEGALE
… Anche i maggiorenni
possono trovarsi in una
situazione di incapacità a
provvedere ai propri
interessi.…
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INTERDIZIONE
GIUDIZIALE
lo stato di interdizione viene
accertato in giudizio e dichiarato
con sentenza
INTERDIZIONE
LEGALE
lo stato di interdizione deriva dalla
legge, quando un soggetto viene
condannato alla reclusione per
un tempo non inferiore a
cinque anni
8.3
INCAPACITÀ
3) inabilitazione
… Vi possono, però, essere
situazioni nelle quali lo stato
psico fisico del soggetto non
richiede la privazione assoluta
della capacità di agire..…
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INABILITAZIONE
INABILITAZIONE
L'inabilitato conserva piena capacità
di agire limitatamente agli atti di
ordinaria amministrazione. Non
può invece compiere atti di
straordinaria amministrazione.
Nel compimento di tali atti è assistito
dal curatore, con particolari
formalità.
E’ una ipotesi di incapacità relativa
8.4
INCAPACITÀ
4)
amministrazione
di sostegno
…..…
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AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
• L'amministrazione di sostegno è stata
introdotta dalla Legge 9 gennaio 2004 n. 6. Il
nuovo istituto è diretto a proteggere la
persona che, per effetto di una infermità
ovvero di una menomazione fisica o
psichica, si trova nella impossibilità, anche
parziale o temporanea, di provvedere ai
propri interessi. Essa può essere assistita da
un amministratore di sostegno, nominato dal
giudice tutelare del luogo in cui questa ha
la residenza o il domicilio.
• L'amministrazione di sostegno è un
istituto previsto a tutela di soggetti recanti
patologie che li mettono, permanentemente
o temporaneamente, nella situazione di non
essere in grado di badare a se stessi e ai
loro interessi, anche patrimoniali: anziani,
disabili fisici o psichici, alcolisti,
tossicodipendenti, malati gravi e terminali,
persone colpite da ictus, soggetti dediti al
gioco d’azzardo ecc…
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AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
• E' un istituto che mira a proteggere le persone che
per infermità o menomazioni fisiche o psichiche,
anche parziali o temporanee, non hanno la piena
autonomia nella loro vita quotidiana.
• Alle persone disabili sono riconosciute delle misure di
protezione flessibili, adattabili nel tempo alle diverse e
svariate esigenze, in modo tale da consentire una
protezione del soggetto debole, senza mai giungere
ad una totale esclusione della sua capacità di agire.
• L'amministratore di sostegno è nominato dal Giudice
Tutelare ed è scelto preferibilmente nello stesso
ambito familiare dell’assistito, secondo una
valutazione di opportunità effettuata dallo stesso
Giudice.
8.5
INCAPACITÀ
5) incapacità
naturale
…..…
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Una persona può essere maggiorenne e
non interdetta e tuttavia essere, per un
periodo limitato, incapace « di intendere e di
volere » (per ubriachezza, droga, ipnotismo,
etc.). Mentre le incapacità legali sono, come
si è visto, predeterminate dalla legge,
l'incapacità naturale è valutata ex post.
9.
ATTI DELLO
STATO
CIVILE
. ..I Registri di Stato Civile sono
quattro: nascita, cittadinanza,
matrimonio e morte …
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Registri
Civile
• L’Ufficio di Stato Civile è quell’istituzione
che si occupa delle iscrizioni,
annotazioni e tenuta dei Registri di
Stato Civile. I Registri di Stato Civile
sono quattro: cittadinanza, nascita,
matrimonio e morte
di
Stato
Registro delle
nascite
Registro della
cittadinanza
Registro
matrimoni
dei
Registro delle morti
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• Gli atti dello stato civile
fanno prova, fino a querela
di falso, di ciò che l'ufficiale
pubblico attesta essere
avvenuto alla sua presenza
o da lui compiuto.
III
I SOGGETTI
DIRITTI DELLA
PERSONALITA
• Le dichiarazioni dei comparenti fanno
fede fino a prova contraria
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Natura dei diritti della personalità
1.
DIRITTI
della
Attengono alla persona fisica i diritti
della personalità. I diritti della
personalità proteggono l'uomo come
individuo e come membro della società
civile.
I diritti dell'uomo, o diritti della
persona, sono diritti soggettivi
assoluti.
PERSONALITÀ
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Fonti
Fonti
Alcuni diritti della
personalità hanno
rilevanza
Costituzionale
Alcuni diritti della
personalità trovano
fondamento nella
Convenzione
europea dei diritti
dell’uomo
(ratificata in Italia
nel 1955)
..La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo…..
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Fonti
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COSTITUZIONE
Sono inviolabili:
Alcuni diritti della
personalità li
troviamo
disciplinati nel
Codice civile o in
leggi speciali
Art. 13 La libertà personale
Art. 14 Il domicilio
Art. 15 La libertà e segretezza della
corrispondenza
e di ogni altra forma di comunicazione
Art. 24, comma 2 Il diritto alla difesa
Art. 32 Il diritto alla salute
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COSTITUZIONE
Norme costituzionali che tutelano la dignità e il rispetto
della persona umana
Art. 3, comma 1- tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale
Art. 36, comma 1 –deve essere assicurata al
lavoratore e alla famiglia una esistenza libera e
dignitosa
Art. 32, comma 2- la non obbligatorietà di un
trattamento sanitario se non per legge
Art. 29, comma 2-uguaglianza morale dei coniugi
Art. 30, uguaglianza sociale dei figli
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Quali sono le
caratteristiche
dei diritti della
personalità?
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I diritti della personalità sono
assoluti
inviolabili
Sono assoluti in quanto possono
essere esercitati erga omnes
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I diritti della personalità sono
inalienabili
Sono inviolabili. Essi godono di
protezione costituzionale (art. 2
della Costituzione)
indisponibili
Sono indisponibili in quanto il
titolare non né può disporre
intrasmissibili
Sono intrasmissibili in quanto non
possono essere trasmessi, ne per
atto tra vivi né mortis causa.
Nascono con la persona e si
estinguono con essa, e sono
intrasmissibili agli eredi
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?
imprescrittibili
Sono inalienabili in quanto il
titolare non ne può disporre verso
un corrispettivo. I diritti della
personalità non hanno contenuto
patrimoniale. L’onore non ha un
prezzo, né si può cedere il proprio
nome verso un corrispettivo. Un
atto di cessione di un diritto della
personalità sarebbe quindi nullo.
Sono imprescrittibili in quanto non
si perdono per non uso, né la
tolleranza alla violazione del diritto
lo fa estinguere.
16
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2.
I DIRITTI
della
Cosa si
intende per
«diritto della
personalità»?
PERSONALITÀ
?
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Il diritto alla vita e all’integrità fisica
I diritti della personalità
1. Diritto alla vita e all'integrità fisica
2. Diritto al nome
3. Diritto all'immagine e al ritratto
4. Diritto all'onore, alla reputazione e al decoro
5. Diritto all'identità personale.
6. Diritto morale dell'autore
7. Diritto alla riservatezza
8. Diritto di libertà nell'uso dei mezzi di comunicazione
elettronica
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Il diritto alla vita e all’integrità fisica
• La vita è il presupposto di ogni diritto, sociale o
politico, e la sua difesa è il compito primo della
società civile.
• Collegato al diritto alla vita è il diritto all'integrità
fisica. Ai sensi dell'art. 5 del codice civile, gli atti
di disposizione del proprio corpo sono vietati
quando cagionino una diminuzione permanente
dell'integrità fisica, o quando siano altrimenti
contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon
costume
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Diritto al nome (art. 6)
La donazione di organi e i trapianti
• Il trapianto di organi tra persone viventi
è vietato, perché cagiona una
permanente diminuzione della integrità
fisica.
• E’ ammesso il trapianto tra persona
defunta e persona vivente (la c.d.
donazione di organi)
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• Ogni persona ha diritto al nome che le è
per legge attribuito (art. 6).
• Nel nome si comprendono il prenome e
il cognome.
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Cognome della moglie
Diritto all’immagine e al ritratto
• Nell'ambito della disciplina della
famiglia, si pone il problema del
cognome della moglie.
• Ai sensi dell'art. 143-bis, la moglie
aggiunge al proprio cognome quello
del marito e lo conserva durante lo
stato vedovile, fino a che passi a nuove
nozze.
• Il diritto all'immagine e al ritratto trovano
protezione nell'art. 10 del codice civile e
negli art. 96 e 97 della Legge sul diritto
d'autore (L. 22 aprile 1941 n. 633).
• Dispone l'art. 96 che il ritratto di una
persona non può essere esposto,
riprodotto o messo in commercio senza
il consenso di questa
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Diritto all’immagine e al ritratto
La scriminante della notorietà
• Il diritto al ritratto trova un limite nella notorietà
del soggetto ritratto.
• Ai sensi dell'art. 97 della Legge sul diritto
d'autore, non occorre il consenso della persona
ritratta quando la riproduzione dell'immagine è
giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico
ricoperto, da necessità di giustizia o di polizia,
da scopi scientifici, didattici o culturali, o
quando la riproduzione è collegata a fatti,
avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o
svoltisi in pubblico.
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Diritto all'onore, alla reputazione e al
decoro
Diritto all’identità personale
• Collegato al diritto all'immagine è il
diritto all'onore e alla reputazione.
• Il diritto all'identità personale è inteso
come sintesi degli elementi (esperienze
passate, convinzioni ideologiche, scelte
politiche e morali, condizione presente)
che concorrono a formare la personalità
dell'individuo.
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Diritto morale dell'autore
3.
La legge sul diritto d'autore riconosce e protegge il
diritto morale dell'autore dell'opera dell'ingegno. Il diritto
morale si scompone in specifiche e determinate facoltà:
Diritti della personalità
•
•
•
•
— il diritto di rivendicare la paternità dell'opera (art. 20) e, nel
caso di opera anonima, di rivelarla (art. 21);
— il diritto di opporsi a deformazioni o modificazioni dell'opera e
a ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che possano essere
di pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'opera stessa (art.
20);
— il diritto di inedito e di determinare il momento e i limiti di
pubblicazione (art. 24);
— il diritto di ritiro dell'opera dal commercio per gravi ragioni
morali (art. 142 e 143).
DIRITTO
alla
RISERVATEZZA
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Il diritto alla riservatezza
Cos’à il
«diritto alla
riservatezza»
?
?
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Il diritto alla riservatezza
FONTI
DIRETTIVA CE
del Parlamento Europeo
e del Consiglio
24 ottobre 1995 n. 46
relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera
circolazione di tali dati
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Convenzione di Strasburgo
- Flusso transfrontaliero dei dati -
Il diritto alla riservatezza consiste
essenzialmente nel diritto ad essere
lasciati in pace mentre si vive la propria
vita privata
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Il diritto alla riservatezza
FONTI
Convenzione del Consiglio di Europa
del 28 gennaio 1981
(Convenzione di Strasburgo)
• Scopo della Convenzione è garantire ad
ogni persona fisica il rispetto dei suoi diritti
e delle sue libertà fondamentali, e in
particolare del diritto alla vita privata, in
relazione all’elaborazione automatica dei
dati a carattere personale che la
riguardano
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Il diritto alla riservatezza
Il Codice in materia di protezione dei dati personali
La Convenzione si basa su due caposaldi
• La creazione di un sistema normativo
nazionale quanto più possibile
uniforme
• Il divieto di impedire il flusso
transfrontaliero, una volta costruito un
sistema uniforme
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• La tutela della riservatezza informatica
è regolata dal Codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al
D.L. 30 giugno 2003 n. 196.
• (la legge che ha introdotto il diritto alla
riservatezza è LEGGE 31 DICEMBRE
1996 N. 675 denominata tutela delle persone
e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
)
19
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Il diritto alla riservatezza
Il Codice in materia di protezione dei dati
personali
• Chiunque ha diritto alla protezione dei
dati personali che lo riguardano.
IV
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I SOGGETTI
LA PERSONA
GIURIDICA
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Argomenti
La persona giuridica
Associazioni e fondazioni
Imprese sociali – Volontariato – Onlus
Associazioni non riconosciute e comitati
LE PERSONE
FISICA
Persona fisica è l’uomo
PERSONA
Vedremo poi
L’autonomia privata e il negozio giuridico
GIURIDICA
Persona giuridica è il complesso
organizzato di persone o beni destinati
ad uno scopo, cui l’ordinamento giuridico
Attribuisce la qualità di soggetto di diritto.
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I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO
E’ SOGGETTO DI DIRITTO
IL TITOLARE DI
POSIZIONI GIURIDICHE.
POSSONO ESSERE SOGGETTI DI
DIRITTO
LE PERSONE FISICHE E LE
1.
LA PERSONA
GIURIDICA
Tipi di persone giuridiche:
Associazioni
Fondazioni
Associazioni non riconosciute
Comitati
Imprese sociali – Volontariato -Onlus
PERSONE GIURIDICHE.
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Associazioni
Fondazioni
Associazioni non riconosciute
Comitati
Imprese sociali – Volontariato Onlus
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PERSONE ed ENTI
Enti pubblici
Enti privati
Gli enti possono classificarsi in enti
pubblici (che hanno fini di interesse
generale o pubblico) ed enti privati (che
hanno fini di interesse privato o
particolare).
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Vari tipi di enti: enti con personalità giuridica ed enti
non personificati
PUBBLICI
(con fini di interesse generale
o pubblico)
ENTI
PRIVATI
(con fini di interesse privato
o particolare)
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PERSONE GIURIDICHE
(enti cui l’ordinamento ha attribuito
capacità giuridica generale)
ENTI
NON PERSONIFICATI
(enti che non hanno personalità
giuridica e che hanno capacità
Giuridica parziale)
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• Alcuni enti hanno piena capacità di agire
nel traffico. Altri, di regola meno
complessi, hanno capacità limitata. Si
distinguono enti con personalità giuridica
ed enti non personificati.
• Vi sono enti cui l'equiparazione alla
persona fisica è perfetta. Vi sono altri enti
che, pur presenti nel traffico, non vengono
del tutto distinti dalle persone fisiche che li
compongono.
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LA
PERSONA
GIURIDICA
La persona giuridica
può essere definita
come un complesso
organizzato di persone
o beni destinati ad uno
scopo, cui
l'ordinamento giuridico
attribuisce la qualità di
soggetto di diritto.
La persona giuridica è
dotata di una propria
capacità giuridica
21
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LA
PERSONA
GIURIDICA
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La persona
giuridica gode
di capacità
giuridica e di
capacità di
agire
Distinzione tra persone giuridiche
pubbliche
private
•Regioni
•Associazioni
•Provincie
•Fondazioni
•Comuni
•Società di capitali
•Enti Pubblici
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Teorie sulla persona giuridica
Quali sono le
teorie che
giustificano la
personalità
giuridica?
?
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La persona giuridica è il frutto di una finzione
Teoria della giuridica.
È un soggetto artificiale creato dal diritto, per
finzione
riferire, per far capo a questa creazione del
diritto un fascio di rapporti giuridici (persona
ficta et repraesentata).
Teoria
organica
Le persone giuridiche sono veri e propri
organismi sociali.
Questi organismi si distinguono, nella volontà
e negli interessi, dalle persone fisiche che li
compongono (soci, associati, etc.).
Sono organismi dotati di volontà propria e di
interessi propri.
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Acquisto della personalità giuridica
Come si
acquista la
personalità
giuridica?
?
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L'acquisto della personalità giuridica per
le associazioni, le fondazioni e le altre
istituzioni di carattere privato avviene
mediante il riconoscimento determinato
dall'iscrizione nel registro delle
persone giuridiche, istituito presso le
prefetture (art. 1, comma 1o, del D.P.R.
10 febbraio 2000, n. 361).
22
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Le Società
Società di persone e società di
capitali
Art. 2247
• Dispone l'art. 13, che “Le società sono
regolate dalle disposizioni contenute
nel Libro V”.
Con il contratto di società due o più persone
conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune
di un’attività economica allo scopo di
dividerne gli utili.
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Società di
persone
capitali
•La società semplice
•La società per azioni
•La società in nome
•La società in
collettivo
accomandita per azioni
•La società in
•La società a
accomandita semplice
responsabilità limitata
2.
ASSOCIAZIONI
e
FONDAZIONI
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ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI
Associazioni e fondazioni sono persone
giuridiche. Nelle associazioni prevale
l'elemento personale (gli associati). Nelle
fondazioni prevale l'elemento
patrimoniale (il patrimonio).
Le Onlus sono enti costituiti al fine di
svolgere attività di utilità sociale
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ASSOCIAZIONI E
FONDAZIONI
Libro I Capo II
(art. 14-35)
23
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• ASSOCIAZIONE
• L’associazione è un ente con
personalità giuridica, costituito da una
organizzazione o complesso di persone,
che persegue uno scopo non lucrativo
• FONDAZIONE
• La fondazione è un ente con personalità
giuridica costituito da un patrimonio
destinato al perseguimento di uno
scopo non lucrativo
3.
ASSOCIAZIONI
… Una associazione è un
complesso di persone fisiche
costituito per realizzare uno scopo
non lucrativo…
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ASSOCIAZIONI
ASSOCIAZIONI
L'ASSOCIAZIONE È UN ENTE CON
PERSONALITÀ GIURIDICA,
COSTITUITO DA UNA
ORGANIZZAZIONE E DA UN
COMPLESSO DI PERSONE, CHE
PERSEGUE UNO SCOPO NON
LUCRATIVO
Nell'ASSOCIAZIONE domina
l'elemento personale.
L’associazione si costituisce
stipulando l'atto costitutivo.
Le regole dell'associazione sono
contenute nello statuto
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ASSOCIAZIONI
Art.14 Atto costitutivo
Le associazioni e le fondazioni
devono essere costituite con
atto pubblico. La fondazione
puo' essere disposta anche
con testamento.
L'atto costitutivo (14) è un negozio
giuridico plurilaterale costitutivo della
associazione.
L'atto costitutivo della associazione è
soggetto al requisito di forma solenne
dell'atto pubblico. Deve essere
redatto da notaio
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Art. 16 Atto costitutivo e statuto. Modificazioni
L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la
denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del
patrimonio e della sede, nonché le norme
sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche
determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli
obblighi degli associati e le condizioni della loro
ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e
le modalità di erogazione delle rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere
le norme relative alla estinzione dell'ente e alla
devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche
quelle relative alla loro trasformazione.
Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono
essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate
nell'art. 12.
ASSOCIAZIONI
Lo statuto (16) è l'insieme delle
norme, volute dai fondatori
dell'associazione, che regolano la vita
dell'associazione stessa, indicano e
regolano l'organizzazione
dell'associazione, ne determinano i
fini, fissano la struttura
dell'associazione, e disciplinano i
rapporti interni.
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LE FONDAZIONI
4.
LA FONDAZIONE È COSTITUITA
DA UN COMPLESSO
ORGANIZZATO DI BENI
DESTINATI DA UN FONDATORE
ALLA REALIZZAZIONE DI UNO
SCOPO NON LUCRATIVO.
FONDAZIONI
… nella fondazione prevale
l'elemento patrimoniale…
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LE FONDAZIONI
Prevale, rispetto alle associazioni,
l'elemento patrimoniale.
Anche le fondazioni, come le
associazioni, si costituiscono attraverso
l'« atto costitutivo », che deve avere la
forma di atto pubblico (14).
La fondazione può anche essere disposta
per testamento ( 14, secondo comma).
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FONDAZIONI
Il patrimonio della
fondazione (art. 17).
Il patrimonio della
fondazione è costituito dal
fondatore mediante atto di
liberalità (per esempio
donazione o disposizione
testamentaria).
Organi: gli
amministratori.
La fondazione è gestita
dagli amministratori che
rappresentano la
fondazione.
Controllo (art. 25).
Vigilanza e controllo sulle
fondazioni sono esercitate
dall'autorità governativa.
25
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Art. 25. Controllo sull'amministrazione delle fondazioni
L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza
sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e
alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti,
quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non
possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con
provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme
imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al
buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare
un commissario straordinario, qualora gli amministratori non
agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della
fondazione o della legge.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti
acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in
esecuzione della deliberazione medesima.
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro
responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità
governativa e sono esercitate dal commissario straordinario,
dai liquidatori o dai nuovi amministratori.
5.
IMPRESE SOCIALI
– VOLONTARIATO
- ONLUS
… Il legislatore ha introdotto la
nozione di “impresa sociale” …
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ONLUS
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Le associazioni di promozione sociale
L'Onlus è un modo di essere di una
associazione, riconosciuta o non, (ma
anche di un comitato, di una fondazione,
di una cooperativa o di un altro ente)
caratterizzata da finalità sociali e dalla
assenza di scopo lucrativo.
Le Onlus sono regolate dal D.Lgs. 4
dicembre 1997 n. 460.
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6.
ASSOCIAZIONI
NON
RICONOSCIUTE E
COMITATI
… L'ordinamento riconosce
l'esistenza di formazioni elementari,
enti non personificati dotati di
personalità giuridica parziale” …
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• Le associazioni di promozione sociale sono
state introdotte e regolate dalla legge n. 383 del
2000, che ha fissato una disciplina quadro per
l'associazionismo sociale come espressione di
partecipazione, solidarietà, pluralismo.
• La legge definisce come associazioni di
promozione sociale le « associazioni
riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i
gruppi ed i loro coordinamenti o federazioni
costituiti al fine di svolgere attività di utilità
sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà
e dignità degli associati » (art. 2).
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• Associazioni e fondazioni non
esauriscono i fenomeni associativi
presenti nel traffico. L'ordinamento
riconosce l'esistenza di altre formazioni
elementari, enti non personificati dotati
di personalità giuridica parziale.
• Associazioni non riconosciute e dei
comitati sono enti non personificati
aventi una limitata capacità giuridica
26
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7.
ASSOCIAZIONI
NON RICONOSCIUTE
ENTI
con personalità
giuridica
parziale
COMITATI
ASSOCIAZIONI
NON
RICONOSCIUTE
… L'ordinamento riconosce
l'esistenza di formazioni
elementari, enti non personificati
dotati di personalità giuridica
parziale” …
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ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE
Responsabilità per le obbligazioni assunte dalle
associazioni non riconosciute
L'ASSOCIAZIONE NON
RICONOSCIUTA È UNA
ASSOCIAZIONE (E QUINDI UNA
ORGANIZZAZIONE DI PERSONE CHE
PERSEGUE UNO SCOPO COMUNE
NON LUCRATIVO) CHE NON È
ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE
PERSONE GIURIDICHE ED È QUINDI
PRIVA DI PERSONALITÀ GIURIDICA
• Per le obbligazioni assunte dai
rappresentanti dell'associazione non
riconosciuta i terzi possono far valere i loro
diritti sul fondo comune.
• Solidalmente e personalmente rispondono
poi le persone che hanno agito in nome e
per conto dell'associazione non
riconosciuta.
• Non rispondono gli associati
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ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE
Atto costitutivo e Statuto
L'associazione non riconosciuta nasce attraverso
(gli“accordi degli associati”) (36) l'“atto costitutivo“ e ha uno “statuto”.
Il codice (36) preferisce parlare di “accordi degli
associati”
Capacità processuale (36, secondo Le associazioni non riconosciute hanno la capacità
comma)
processuale.
Le associazioni non riconosciute possono stare in
giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo gli
accordi degli associati, è conferita la presidenza o la
direzione
Patrimonio - fondo comune (37) Il patrimonio dell'associazione non riconosciuta è
costituito con contributi degli associati e dai beni
acquistati con i contributi. Finché vive l'associazione,
i singoli associati non possono chiedere la divisione
del fondo comune, né chiedere la quota in caso di
recesso
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Art. 37. Fondo comune
I contributi degli associati e i beni
acquistati con questi contributi
costituiscono il fondo comune
dell'associazione. Finche' questa dura, i
singoli associati non possono chiedere la
divisione del fondo comune, ne'
pretenderne la quota in caso di recesso.
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I COMITATI
8.
IL COMITATO È UNA
ORGANIZZAZIONE DI PERSONE CHE
PERSEGUE UNO SCOPO
ALTRUISTICO MEDIANTE LA
RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI (es.
comitato di beneficenza; comitato per
l'organizzazione di una mostra; comitato
per festeggiamenti)
COMITATI
… L'ordinamento riconosce
l'esistenza di formazioni
elementari, enti non personificati
dotati di personalità giuridica
parziale” …
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I COMITATI
I COMITATI
Responsabilità e rappresentanza nei comitati
I comitati non riconosciuti, pur non
essendo persone giuridiche, sono
autonomi centri di imputazione di
situazioni giuridiche soggettive, potendo
ad essi attribuirsi la titolarità di diritti sia
obbligatori che reali
Responsabilità degli
organizzatori verso il
comitato ( 40)
Responsabilità dei
componenti verso i terzi
( 41)
Rappresentanza
processuale (41, ultimo
comma)
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Organizzatori e coloro che assumono la
gestione dei fondi raccolti rispondono
personalmente e solidalmente della
conservazione dei fondi e della loro
destinazione
Rispondono
personalmente
e
solidalmente i componenti del comitato
delle obbligazioni assunte.I sottoscrittori
sono solo tenuti al conferimento delle
oblazioni promesse
Il comitato sta in giudizio nella persona
del presidente
Prof. Vincenzo Franceschelli
Art. 41. Responsabilità dei
componenti. Rappresentanza in
giudizio
Qualora il comitato non abbia ottenuto la
personalità giuridica, i suoi componenti
rispondono personalmente e solidalmente
delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori
sono tenuti soltanto a effettuare le
oblazioni promesse.
Il comitato può stare in giudizio nella
persona del presidente.
V
I SOGGETTI
AUTONOMIA
PRIVATA E
NEGOZIO
GIURIDCO
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DIRITTO PRIVATO
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1.
L’AUTONOMIA
PRIVATA e
IL NEGOZIO
GIURIDICO
Qual è la
definizione di
«negozio
giuridico»?
?
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Il negozio giuridico è espressione di autonomia
privata
IL NEGOZIO GIURIDICO
IL NEGOZIO GIURIDICO È UNA
MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ
DIRETTA AD EFFETTI GIURIDICI, CHE
L’ORDINAMENTO RICONOSCE COME
MERITEVOLE DI TUTELA
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L'autonomia privata è la facoltà di
regolare nel modo voluto i
rapporti giuridici con gli altri
soggetti (dal greco αυτός νόμος)
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Il negozio giuridico come categoria generale
Il negozio giuridico (o l’atto di autonomia)
• Atti umani e volontari modificativi della
realtà giuridica
• La legge attribuisce alla manifestazione
di volontà delle parti l’effetto di
modificare la realtà giuridica. Art. 1322
c.c.:
Libertà nel dare
matrimonio
testamento
contratto
Libertà di creare tipi di
contratti non regolati: es.
leasing
Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione
contenuto al
contratto: es.
condizionare un
contratto
all’interesse di una
parte
29
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Il negozio giuridico
è manifestazione di
volontà
2.
CLASSIFICAZION
E DEI NEGOZI
GIURIDICI:
La manifestazione di volontà, per
essere produttiva di effetti
giuridici, deve essere libera e
consapevole
NEGOZIO GIURIDICO
UNILATERALE,
BILATERALE E
PLURILATERALE
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NEGOZIO GIURIDICO UNILATERALE, BILATERALE E
PLURILATERALE
• La nozione di negozio giuridico si collega alla
teoria della manifestazione di volontà diretta ad
effetti giuridici.
• Il negozio giuridico è manifestazione di volontà.
►Negozio giuridico unilaterale significa negozio
con una sola manifestazione di volontà,
►negozio giuridico bilaterale significa negozio
con due manifestazioni di volontà,
►negozio giuridico plurilaterale significa negozio
con più manifestazioni di volontà
NEGOZIO GIURIDICO
• UNILATERALE è il negozio costituito
dalla volontà di una sola parte (es:
testamento)
• BILATERALE è il negozio costituito dalla
volontà di due parti (es: contratto)
• PLURILATERALE è il negozio costituito
dalla volontà di più parti (es: società)
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Negozio giuridico
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Recettizio
Non recettizio
NEGOZIO GIURIDICO UNILATERALE RECETTIZIO la
dichiarazione si dice recettizia quando è rivolta ad un
determinato soggetto. Per produrre effetti deve pervenire
a conoscenza del destinatario. Es.: (Proposta)
(Dichiarazione di remissione di debito art. 1236)
NEGOZIO GIURIDICO UNILATERALE NON RECETTIZIO
la dichiarazione si dice non recettizia quando è rivolta a
soggetti indeterminati. Produce effetti dal momento in cui
la manifestazione di volontà si è formata e esteriorizzata,
senza bisogno di giungere a conoscenza del destinatario.
Es.: (Promessa al pubblico art. 1989)
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CLASSIFICAZIONE DEI
NEGOZI GIURIDICI
(SEGUE)
30
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inter vivos
Negozio giuridico
mortis causa
• I negozi mortis causa sono quei negozi che
disciplinano una determinata situazione dopo la
morte di un soggetto. Nel negozio giuridico
mortis causa gli effetti del negozio
presuppongono la morte della persona (es.
testamento).
• I negozi giuridici inter vivos invece sono quelli
che disciplinano una determinata situazione
giuridica prescindendo evidentemente dal fatto
della morte.
• Tipico negozio mortis causa è il testamento.
Esempio di negozio inter vivos è il contratto di
compravendita
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patrimoniale
•
•
Negozio giuridico
•
non patrimoniale
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I negozi patrimoniali sono quelli che producono
immediatamente effetti sul patrimonio del soggetto
I negozi non patrimoniali attengono a
rapporti giuridici non economicamente
valutabili
I negozi giuridici patrimoniali possono essere a titolo gratuito o a
titolo oneroso
⇒ I negozi a titolo gratuito (tipico esempio, la donazione) consistono
in una attribuzione patrimoniale cui non fa riscontro una
attribuzione patrimoniale effettuata dal soggetto beneficiato.
⇒ Nei negozi a titolo oneroso l'attribuzione patrimoniale a favore di un
soggetto trova riscontro nella attribuzione patrimoniale che lo
stesso soggetto compie a favore del primo. Nei negozi a titolo
oneroso arricchimento e diminuzione patrimoniale sono collegati e
simmetrici (es. vendita, permuta).
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3.
ELEMENTI
ESSENZIALI
DEL
NEGOZIO
GIURIDICO
Quali sono gli
elementi di
«negozio
giuridico»?
?
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Elementi essenziali ed elementi accidentali del negozio
giuridico
ESSENZIALI
Si chiamano elementi
essenziali (essentialia negotii)
gli elementi che determinano il
sorgere del negozio. La
mancanza di uno degli
elementi essenziali determina
la nullità del negozio.
elementi accidentali Si chiamano elementi
(accidentalia negotii) accidentali (accidentalia
negotii) quegli elementi che
non sono necessari al sorgere
del negozio, che quindi
possono esserci o non esserci.
elementi essenziali
(essentialia negotii)
ELEMENTI
DEL NEGOZIO
GIURIDICO
ACCIDENTALI
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Sono elementi essenziali
del negozio giuridico la
volontà, l'oggetto, la causa
e la forma, quando
prescritta dalla legge a
pena di nullità.
Sono elementi accidentali
la condizione, il termine e
il modo.
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a) La manifestazione di volontà
Si chiamano elementi essenziali gli elementi che determinano il
sorgere del negozio. La mancanza di uno di degli elementi essenziali
determina la nullità del negozio
Sono elementi essenziali
del negozio giuridico
•La volontà
•L’oggetto
•La causa
•La forma, quando prescritta dalla legge a pena di nullità
• La manifestazione di volontà, per essere
produttiva di effetti giuridici, deve essere
libera e consapevole. La volontà negoziale
del soggetto deve estrinsecarsi. Essa,
cioè, deve essere idonea ad essere
percepita come tale dal traffico.
• Non basta volere, per ottenere l'effetto
giuridico. Occorre che la volontà si
esteriorizzi.
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• La manifestazione di volontà può
essere espressa o tacita.
• La manifestazione di volontà di regola e
assume la forma espressa, ma può
anche derivare da un comportamento
concludente
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espressa
Manifestazione
di volontà
tacita
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c) forma
c) forma
• La forma è elemento essenziale del
negozio solo se espressamente prevista
dalla legge a pena di nullità (cfr., per i
contratti, l'art. 1325 n. 4).
• Al di fuori di queste ipotesi, i negozi
sono a forma libera.
La forma ad substantiam costituisce un elemento essenziale del negozio. O il
negozio sorge in tale forma, o non viene ad esistenza.
La forma ad probationem riguarda la prova del negozio. Il negozio può essere
posto in essere validamente senza forma alcuna, ma per provarlo occorre che sia
stato stipulato nel rispetto della forma (es., contratto di assicurazione o di
agenzia, 1742 20 comma).
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4.
Si chiamano elementi accidentali quegli elementi che non sono
necessari al sorgere del negozio, che quindi possono esserci o non
esserci
ELEMENTI
ACCIDENTALI
DEL
NEGOZIO
GIURIDICO
Sono elementi accidentali
del negozio giuridico
•Condizione
•Termine
•Modo
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• Condizione ►
la condizione è un
avvenimento futuro ed incerto da cui
dipende il realizzarsi o il non realizzarsi
del negozio
• Termine ► il termine consiste in un
avvenimento futuro e certo dal quale o
fino al quale debbono prodursi gli effetti
del negozio
• Modo ►il modo è il peso che si appone
ad una liberalità allo scopo di limitarla
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SOSPENSIVA
La condizione è sospensiva se gli effetti del negozio non si
verificheranno che all’avvalersi della condizione
La condizione può essere
RISOLUTIVA
La condizione può essere risolutiva se gli effetti del contratto si
verificheranno subito e cesseranno all’eventuale verificarsi della
condizione
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VI
I SOGGETTI
INVALIDITA
1.
L'INVALIDITÀ.
NULLITÀ E
ANNULLABILITÀ
DEL NEGOZIO
GIURIDICO
… L’ invalidità è una sanzione …
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Le categorie e i
confini
dell’invalidità
• INESISTENZA
• NULLITÀ
• INVALIDITÀ
• ANNULLABILITà
• INEFFICACIA
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La nozione di atto invalido si contrappone a quella di atto valido
MATRIMONIO
E’ valido l’atto
idoneo a produrre gli effetti giuridici
MATRIMONIO NULLO
MATRIMONIO PUTATIVO
MATRIMONIO INESISTENTE
NON PUÒ PRODURRE
GLI EFFETTI DEL
MATRIMONIO PUTATIVO
previsti dall’ordinamento
E’ invalido l’atto
che non è idoneo a produrre gli effetti
giuridici previsti dall’ordinamento
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L’invalidità del negozio giuridico
Nullità ed annullabilità
• La legge predetermina talune
caratteristiche che l’atto di volontà deve
avere per produrre certi effetti: se no
l’atto è invalido
• Il contratto invalido può essere nullo od
annullabile a seconda del tipo di vizio
che lo inficia
annullabilità
nullità
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• La nozione di invalidità distingue tra
nullità e annullabilità
• NULLITÀ E ANNULLABILITÀ
SONO SANZIONI.
• Nullità e annullabilità sono
sanzioni di diversa intensità, la
prima più grave, la seconda
meno grave.
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QUOD NULLUM EST
NULLUM PRODUCIT
EFFECTUM
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Nullità se difetto
strutturale del contratto;
illiceità del medesimo;
contrarietà a norme
imperative. Alla base
della nullità, violazione
interesse generale
Annullabilità in genere in casi
di vizio nella formazione della
volontà di una delle parti: alla
base, violazione interesse
particolare di uno dei
contraenti
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• la nullità è costruita e comminata a
protezione di un interesse di natura
generale,
• l’annullabilità è diretta alla
protezione di un interesse
particolare, riferito a un determinato
soggetto.
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• Il negozio nullo è immediatamente
improduttivo di effetti.
• Il negozio annullabile produce gli stessi
effetti di un negozio valido fino a che e
fino a quando non sia esercitata con
successo l'azione di annullamento
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La volontà negoziale deve
essere libera e consapevole,
ed esente da vizi.
Se la volontà manca, o è
viziata, il negozio è invalido
2.
L'INVALIDITÀ.
ANNULLABILITÀ
I VIZI DEL
CONSENSO
… L’ invalidità è una sanzione …
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I TRE VIZI DELLA VOLONTA’ SONO
?
Quali sono i
vizi del
consenso?
ERRORE
VIOLENZA
DOLO
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Vizi del volere
SCHEMA DELLE DISTINZIONI
OSTATIVO
ERRORE
VIZIO
• Contratto concluso con volontà viziata
di uno dei contraenti a seguito di
PSICHICA O RELATIVA O MORALE
Errore
VIOLENZA
FISICA O ASSOLUTA
DOLO
Violenza
Dolo
DETERMINANTE
Ostativo
INCIDENTE
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Vizio
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3.
L’errore consiste in una falsa conoscenza della realtà
I VIZI DEL
CONSENSO
ERRORE
ERRORE VIZIO
È errore che incide sulla formazione della volontà.
L’errore vizio attiene al processo formativo della
volontà dando luogo al vizio del volere.
ERRORE OSTATIVO
E l’errore che cade sulla dichiarazione.
… L’ invalidità è una sanzione …
L’errore ostativo attiene alla discordanza tra
manifestazione di volontà e l’espressione
che di essa si ha nella stessa manifestazione.
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Errore
4.
• Deve essere essenziale e riconoscibile
Perché sia effettivamente
rilevante ai fini
dell’invalidità: elenco in
art. 1429. Sull’oggetto
del contratto, sulla
prestazione; sull’altro
contraente; di diritto
Per tutela
affidamento
controparte
Rigore, invece,
in tema di
errore sui
motivi
I VIZI DEL
CONSENSO
VIOLENZA
… L’ invalidità è una sanzione …
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• LA VIOLENZA È COERCIZIONE
DELLA VOLONTÀ.
• La coercizione può essere fisica
(minaccia fisica), e allora si avrà una vis
absoluta, che determina la nullità del
negozio per mancanza assoluta della
volontà negoziale.
• La coercizione può essere morale o
psichica (minaccia). Il consenso
espresso è viziato, e il negozio
annullabile per vizio del consenso
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Del contraente
VIOLENZA
Del terzo
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Il dolo consiste in artifici e raggiri posti in essere per coartare o
5.
alterare la volontà negoziale della vittima
I VIZI DEL
CONSENSO
DOLO
DOLO DETERMINANTE
È determinante dal consenso contrattuale e
cioè “causa” la conclusione del contratto, che
senza il dolo non sarebbe stato concluso
DOLO INCIDENTE
Non è “determinante” del contratto.
… L’ invalidità è una sanzione …
Il contratto sarebbe stato agevolmente
concluso anche senza dolo. Ma sarebbe
stato concluso a condizioni diverse.
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Prof. Vincenzo Franceschelli
Dolo
• Dolo
6.
Dolo: artifici e raggiri inducono
una parte a contrarre. Il dolo del
terzo rileva solo se conosciuto
dall’interessato
Il negozio giuridico
L’APPARENZA
……
Dolo
determinante, se
senza il dolo
non avrei
contrattato
Dolo incidente se
avrei contrattato, ma
a condizioni diverse.
Risarcimento danni
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• Il principio dell'apparenza postula una
divergenza tra situazione di diritto e
situazione di fatto, così come è
percepita dal terzo.
• La teoria dell'apparenza è diretta a
tutelare il traffico e si collega alla tutela
dell'affidamento incolpevole
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