Bando per Gestione Bar RSA Casa di Dio
Transcript
Bando per Gestione Bar RSA Casa di Dio
TRATTATIVA PRIVATA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BAR INTERNO R.S.A. CASA DI DIO IN VIA VITTORIO EMANUELE II N. 7 - BRESCIA Il presente capitolato disciplina la gara per l’affidamento da parte della Fondazione Casa di Dio Onlus del servizio per la gestione del servizio di bar interno da effettuarsi a cura dell’aggiudicatario (d’ora in poi gestore) all’interno della Residenza Sanitaria Assistenziale “Casa di Dio” in Via Vittorio Emanuele II n. 7 – Brescia. Importo base di gara: quota mensile di rimborso spese per gestione del servizio € 190,00 mensili (euro centonovanta/00). Durata del contratto: 1° luglio 2012 – 30 giugno 2014. Termine per la presentazione offerte: Le offerte dovranno essere consegnate a mano, in busta chiusa, entro le ore 12.00 del giorno 15 giugno 2012 presso la Direzione generale della Fondazione in Brescia Via Moretto n. 4. Il plico dovrà recare all’esterno le seguenti diciture: - offerta per la gestione del bar interno della RSA Casa di Dio - nominativo, indirizzo e recapito telefonico del mittente. Modalità di presentazione dell’offerta: L’offerta da redigere come da modulo allegato 1 - dovrà essere corredata da una dichiarazione in carta semplice del legale rappresentante dell’Impresa/Ditta offerente come da modulo allegato 2 al presente capitolato. Nel plico dovrà essere anche inserito il presente capitolato sottoscritto per accettazione. Altre informazioni: - non sono ammesse offerte al ribasso - si procederà all’affidamento anche in caso di presentazione di una sola offerta - in caso di offerte uguali si procederà con sorteggio. L’aggiudicatario dovrà stipulare apposito contratto con il seguente contenuto: Art. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO L’incarico ha per oggetto il servizio di gestione del bar situato all’interno della Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani “Casa di Dio” in Brescia, via Vittorio Emanuele II n. 7. Il gestore prende atto sin d’ora che presso la struttura sono presenti anche dei distributori automatici di bevande calde (caffè, the, cioccolata, ecc.) e acqua. Art. 2 – DURATA DELL’INCARICO L’incarico decorre dal 1° luglio 2012 e termina il 30 giugno 2014. E’ facoltà di entrambe le parti di richiedere, almeno tre mesi prima della scadenza, il rinnovo dell’incarico. Art. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’INCARICO Il gestore si obbliga ad osservare tutte le sotto indicate prescrizioni: • La Fondazione mette a disposizione i locali e le attrezzature necessarie alla gestione del servizio (con esclusione della macchina da caffè) redigendo apposito verbale di consegna che deve essere controfirmato dal gestore per presa in carico. E’ a totale carico del gestore lo stovigliame (tazze, bicchieri, ecc.). Al termine dell’incarico i locali, gli arredi e le attrezzature di proprietà della Fondazione dovranno essere riconsegnati dal gestore alla Fondazione nello stato e secondo la consistenza risultanti dal verbale di consegna, fatto salvo il normale deterioramento. Si precisa che l’inserimento di nuove attrezzature di proprietà del gestore o di fornitori del medesimo deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio tecnico della Fondazione. • La fornitura di gas, acqua, energia elettrica, forza motrice, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle attrezzature di proprietà della Fondazione sono a totale carico della stessa. La mancata fornitura di tali prestazioni, per cause non dipendenti dalla Fondazione, non fa sorgere diritto al risarcimento da parte del gestore. Per quanto concerne le eventuali attrezzature di proprietà del gestore o in noleggio da fornitori del medesimo le manutenzioni ordinarie e straordinarie sono in carico al gestore. • Ogni servizio inerente al funzionamento del bar, salvo quanto espressamente previsto al punto precedente, è svolto dal gestore. I relativi oneri sono a totale carico del gestore stesso. I locali, gli arredi e le attrezzature dati in consegna sono utilizzati nella totale osservanza delle norme d’uso delle stesse, nel rispetto delle disposizioni antinfortunistiche vigenti in materia. I danni provocati per cattivo uso o incuria, sono contestati per iscritto al gestore e le spese di ripristino sono addebitate allo stesso di volta in volta. E’ fatto divieto al gestore di apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed impianti senza il preventivo assenso della Direzione generale della Fondazione. Il gestore è tenuto a conservare nei locali le schede tecniche delle attrezzature installate in apposito raccoglitore. • Il gestore si obbliga ad ottenere, a propria cura e spese, dagli Enti competenti le autorizzazioni commerciali, sanitarie, fiscali o quant’altro necessario per la gestione del bar, sollevando la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. Le autorizzazioni di legge devono essere esposte nel locale. • La pulizia ordinaria e straordinaria dei locali e dei servizi igienici (se riservati) in uso per il gestore del bar, degli impianti, attrezzature e materiali d’uso, è a completo carico del gestore, il quale si rende garante del rispetto di tutte le disposizioni di carattere igienico sanitarie vigenti in materia. Solo nel caso di interventi straordinari di manutenzione la pulizia dei locali e delle attrezzature è a carico della Fondazione. In occasione di lavori di manutenzione o modifica dei locali od impianti da parte di personale della Fondazione o di imprese autorizzate, il gestore deve garantire il libero accesso ai locali adibiti a bar. La Fondazione non assume responsabilità per i danni eventualmente provocati al gestore dal personale di cui sopra o per ammanchi verificatisi. • Possono accedere al bar esclusivamente gli ospiti della struttura, gli utenti del Centro diurno Integrato e dei mini alloggi ed i loro parenti in occasione delle visite, il personale in servizio ed i volontari operanti presso la Fondazione Casa di Dio Onlus. ART. 4 – MODALITA’ DI PAGAMENTO Il rimborso annuo così come risulterà dall’offerta dovrà essere corrisposto alla Fondazione alle seguenti scadenze: - 31 luglio 2012: intera quota relativa all’anno 2012 - 31 marzo 2013: 50% della quota annua - 30 settembre 2013: restante 50% della quota annua - 31 gennaio 2014: intera quota relativa al 2014. ART. 5 – LISTINO PREZZI DA APPLICARE PRODOTTO Caffé in tazzina miscela extra Caffé corretto con liquori Caffé decaffeinato Caffé d’orzo Ginseng Cappuccino Cioccolato caldo con o senza panna Bicchiere latte ¼ The al latte o al limone The freddo bottiglietta ½ litro Camomilla Brioche fresca Brioche confezionata Torta (1 porzione) Acqua minerale in bicchiere grande Acqua minerale in bottiglia da ½ litro Spuma e bibite varie misura grande Bibite in bottiglietta o in lattina Succo di frutta in bottiglietta ml 160 Succo di frutta in bottiglietta ml 200 Succo di frutta ½ litro Birra in bottiglia Vino rosso o bianco al calice Analcolici in bottiglietta Pirlo Liquori nazionali comuni Liquori nazionali caldi Liquori esteri Toast Focacce e panini caldi varie farciture Tramezzini o pizza Macedonia confezionata Gelati - granite – caffè zero - dolciumi in genere confezionati € 0.60 1.20 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.30 2.00 1.30 0.70 0.60 1.50 0.30 0.50 1.00 1.80 1.50 1.80 2.00 2.00 0.60 2.00 1.20 2.20 1.50 2.20 2.00 3.00 2.80 2.00 Prezzo imposto dal produttore Il listino dovrà essere affisso nei locali del bar in modo ben visibile. Il gestore dovrà redigere apposito listino ed aggiornarlo ogni volta siano inseriti nuovi prodotti o variazioni di prezzi autorizzati dal Direttore generale. Il listino dovrà riportare obbligatoriamente in calce il timbro della Fondazione e la firma di autorizzazione del Direttore generale. Gli alimenti e le bibite dovranno essere collocati in distinti distributori tali da rendere immediatamente percepibile da parte dell’utenza i prezzi di riferimento. Ad insindacabile giudizio del Direttore generale può essere autorizzata la vendita di articoli non compresi nel presente listino. Non è ammessa in alcun modo la vendita senza il preventivo assenso. A febbraio di ogni anno è possibile richiedere l’aumento ISTAT sui prezzi applicati. ART. 6 – VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI E VERIFICHE L’accertamento definitivo in ordine all’effettivo possesso dei requisiti autodichiarati sarà effettuato dalla Fondazione in sede di approvazione dell’aggiudicazione in capo al soggetto aggiudicatario. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti, anche non aggiudicatari, la Fondazione potrà procedere ad accertamenti a campione. Le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di responsabilità da parte dei dichiaranti. La falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione alla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto. ART. 7 – DETERSIVI, SERVIZI IGIENICI E RIFIUTI I detersivi e gli altri prodotti di igiene ambientale dovranno essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in locali appositi o in armadi chiusi e in ogni modo la responsabilità nella scelta e nell’uso dei materiali di cui sopra nonché il corretto uso rientra nell’esclusiva responsabilità del gestore trattandosi di aspetti connessi alla gestione dell’impresa. Il gestore ha l’obbligo di conservare in apposito faldone le schede tecniche relative ai prodotti utilizzati E’ assolutamente vietato detenere, nella zona di preparazione e distribuzione dei prodotti alimentari, detersivi, scope, ecc. I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti chiusi e convogliati negli appositi contenitori per la raccolta. E’ tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scolo, ecc.). La gestione dei rifiuti deve avvenire ai sensi del D. Lgs 22/97 e successive modifiche. La tassa sui rifiuti è a carico del gestore. ART. 8 – PERSONALE Il gestore deve fornire a tutto il personale eventualmente utilizzato un cartellino di identificazione riportante la ragione sociale delle ditta e il nome del dipendente. In ogni occasione l’abbigliamento ed il comportamento del personale dovrà essere decoroso e adeguato all’ambiente della Residenza sanitaria Assistenziale. Tutto il personale addetto al servizio deve curare l’igiene personale e rispettare le più scrupolose accortezze igieniche. Il gestore dovrà ottemperare e farsi carico degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, sanciti dalla normativa vigente, conseguenti all’assunzione di collaboratori, secondo gli accordi sindacali di categoria; con tale carico si intende sollevare la Fondazione da ogni responsabilità inerente e conseguente. Le prestazioni retributive erogate ai dipendenti non dovranno essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel luogo e al tempo della stipulazione del relativo contratto. Il gestore dovrà comunicare in forma scritta alla Fondazione il nominativo, i dati anagrafici e i numeri telefonici di reperibilità di tutti i collaboratori, anche occasionali. ART. 9 – QUANTITA’ E QUALITA’ DEI GENERI DI CONSUMO Tutti gli acquisti dei prodotti necessari per lo svolgimento del servizio dovranno essere fatti dal gestore a proprio nome, con esonero espresso della Fondazione da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali ritardi o inadempimenti nei pagamenti. I generi di consumo devono essere di ottima qualità ed in quantità sufficiente a garantire la continuità del servizio, in particolare quelli a prezzo definito in sede contrattuale. Il gestore è tenuto ad osservare le norme previste dal HACCP ed a dotarsi di specifico manuale di autocontrollo. ART. 10 – LIVELLO QUALITATIVO DEL SERVIZIO La Fondazione effettuerà periodicamente controlli sul grado complessivo di igiene, sulla qualità, sul grado di freschezza e sulle modalità di conservazione degli alimenti. Analogamente verificherà che il comportamento degli addetti corrisponda in tutto ad un clima di correttezza, cortesia, decoro dell’ambiente. La Fondazione ha la facoltà di somministrare questionari all’utenza al fine di appurare il livello qualitativo del servizio. L’esito negativo di tale monitoraggio può dar luogo alla sospensione del servizio e relativa risoluzione del contratto. ART. 11 – ORARI DI APERTURA E CHIUSURA Il gestore si impegna, per tutta la durata dell’incarico, a tenere aperto, il bar almeno 8 ore al giorno (in particolare fino alle ore 17.45) da lunedì al sabato (comprese le festività infrasettimanali) ed almeno 4 ore nella giornata di domenica. Eventuali modifiche all’orario giornaliero di apertura dovranno essere preventivamente concordate tra le parti. Si dà atto che il gestore, previa comunicazione all’utenza, può tenere chiusa l’attività nelle giornate del: 1° gennaio, lunedì dell’Angelo, 15 agosto, 26 dicembre. ART. 12 – RESPONSABILITA’ PER DANNI Il gestore è responsabile delle provviste, dei mobili, degli oggetti e degli attrezzi che si trovano nei locali a lui affidati in concessione, rimanendo la custodia e la conservazione a totale suo carico, rischio e pericolo. Il gestore risponde direttamente e indirettamente di ogni danno che, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, possa derivare alla Fondazione o a terzi. A tal fine il gestore è obbligato a provvedere, per tutta la durata del rapporto contrattuale, ad adeguata copertura assicurativa. Con riguardo all’inizio del rapporto copia della relativa polizza dovrà essere consegnata alla Fondazione entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto; in caso di mancato o tardivo rispetto di tale obbligo il contratto si intende risolto di diritto. ART 13 – SUBAPPALTO E CESSIONE E’ fatto assoluto divieto al gestore di sublocare in tutto o in parte le cose in uso o di subappaltare il servizio sia a titolo oneroso che gratuito. ART. 14 – INADEMPIMENTI CONTRATTUALI Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al gestore dalla Fondazione a mezzo di comunicazione scritta in cui farà fede esclusivamente la data e ora di trasmissione della Fondazione, inoltrata al domicilio eletto dal gestore; nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore di 5 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni, decorso il suddetto termine la Fondazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, applicherà le penali di cui al successivo art. 19, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune. La Fondazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’ art. 1456 del Codice Civile, oltre che nelle ipotesi di cui agli artt. 30 e 33, nei seguenti casi: - frode nella esecuzione del servizio; - inadempimento alle disposizioni della Fondazione riguardanti le modalità di esecuzione del - servizio; - stato di inosservanza del gestore riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - mancato rispetto delle procedure di HACCP e delle norme sulla sicurezza dei lavoratori; - manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio aggiudicato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; interruzione parziale o totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per tre giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - accertata sostituzione del gestore da parte di un soggetto terzo nella gestione parziale o totale, del servizio, ai sensi del precedente art. 13; - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del gestore. Ove si verifichino deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, la Fondazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese del gestore, il regolare funzionamento del servizio. ART. 15 – PENALI Nel caso emergano disservizi imputabili a responsabilità del gestore, la Fondazione si riserva di applicare una penale, che sarà determinata in rapporto alla gravità dell’inadempimento, da un minimo di € 300,00 (trecento/00) ad un massimo di € 2.000,00 (duemila/00) – per ogni disservizio riscontrato. ART. 16 – RECESSO La Fondazione ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di sei mesi a mezzo raccomandata anche senza giusta causa salvo restituire, se ricevuto nei termini previsti dall’art. 4, il 50% del contributo annuo senza ulteriori indennizzi, risarcimenti, interessi o quant’altro. Il gestore ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sei mesi a mezzo lettera accomandata anche senza giusta causa pena la perdita del 50% del corrispettivo annuo versato o da versare, così come previsto dall’art. 4, che verrà trattenuto dalla Fondazione a titolo di indennizzo. ART. 17 – CHIAVI DEI LOCALI Il gestore da atto che per consentire l’accesso in caso di emergenza nei periodi di interruzione del servizio, le chiavi di tutti i locali sono depositate in copia presso il locale della struttura dove sono custodite le chiavi di emergenza. Art. 18 – RESPONSABILITA’ Il gestore esonera la Fondazione da qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione del bar per i danni che dovessero derivare allo stesso o questi causare a terzi. Art. 19 – CONTROVERSIE Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa la validità, l’interpretazione e l’esecuzione della controversia sono deferite ad un collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo e, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Brescia. ART. 20 – NORME DI RINVIO Per tutto quanto non espressamente previsto nelle prescrizioni contrattuali, l’esecuzione del servizio sarà disciplinato dalle norme del Codice Civile. ART. 21 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all’espletamento della gara nell’osservanza delle norme in materia ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il gestore è responsabile del trattamento dei dati personali della Fondazione dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell’esecuzione del presente contratto. Tali dati potranno quindi essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’esecuzione del presente contratto. Il presente bando è reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sul sito Internet della Fondazione Brescia, 30 maggio 2012