Bando per Gestione Bar RSA Casa di Dio

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Bando per Gestione Bar RSA Casa di Dio
TRATTATIVA PRIVATA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
BAR INTERNO R.S.A. CASA DI DIO IN VIA VITTORIO EMANUELE II N. 7 - BRESCIA
Il presente capitolato disciplina la gara per l’affidamento da parte della Fondazione Casa di Dio
Onlus del servizio per la gestione del servizio di bar interno da effettuarsi a cura dell’aggiudicatario
(d’ora in poi gestore) all’interno della Residenza Sanitaria Assistenziale “Casa di Dio” in Via
Vittorio Emanuele II n. 7 – Brescia.
Importo base di gara: quota mensile di rimborso spese per gestione del servizio € 190,00 mensili
(euro centonovanta/00).
Durata del contratto: 1° luglio 2012 – 30 giugno 2014.
Termine per la presentazione offerte: Le offerte dovranno essere consegnate a mano, in busta
chiusa, entro le ore 12.00 del giorno 15 giugno 2012 presso la Direzione generale della
Fondazione in Brescia Via Moretto n. 4.
Il plico dovrà recare all’esterno le seguenti diciture:
- offerta per la gestione del bar interno della RSA Casa di Dio
- nominativo, indirizzo e recapito telefonico del mittente.
Modalità di presentazione dell’offerta:
L’offerta da redigere come da modulo allegato 1 - dovrà essere corredata da una dichiarazione in
carta semplice del legale rappresentante dell’Impresa/Ditta offerente come da modulo allegato 2 al
presente capitolato. Nel plico dovrà essere anche inserito il presente capitolato sottoscritto per
accettazione.
Altre informazioni:
- non sono ammesse offerte al ribasso
- si procederà all’affidamento anche in caso di presentazione di una sola offerta
- in caso di offerte uguali si procederà con sorteggio.
L’aggiudicatario dovrà stipulare apposito contratto con il seguente contenuto:
Art. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico ha per oggetto il servizio di gestione del bar situato all’interno della Residenza Sanitaria
Assistenziale per anziani “Casa di Dio” in Brescia, via Vittorio Emanuele II n. 7.
Il gestore prende atto sin d’ora che presso la struttura sono presenti anche dei distributori automatici
di bevande calde (caffè, the, cioccolata, ecc.) e acqua.
Art. 2 – DURATA DELL’INCARICO
L’incarico decorre dal 1° luglio 2012 e termina il 30 giugno 2014. E’ facoltà di entrambe le parti di
richiedere, almeno tre mesi prima della scadenza, il rinnovo dell’incarico.
Art. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’INCARICO
Il gestore si obbliga ad osservare tutte le sotto indicate prescrizioni:
• La Fondazione mette a disposizione i locali e le attrezzature necessarie alla gestione del
servizio (con esclusione della macchina da caffè) redigendo apposito verbale di consegna che deve
essere controfirmato dal gestore per presa in carico. E’ a totale carico del gestore lo stovigliame
(tazze, bicchieri, ecc.). Al termine dell’incarico i locali, gli arredi e le attrezzature di proprietà della
Fondazione dovranno essere riconsegnati dal gestore alla Fondazione nello stato e secondo la
consistenza risultanti dal verbale di consegna, fatto salvo il normale deterioramento. Si precisa che
l’inserimento di nuove attrezzature di proprietà del gestore o di fornitori del medesimo deve essere
preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio tecnico della Fondazione.
• La fornitura di gas, acqua, energia elettrica, forza motrice, la manutenzione ordinaria e
straordinaria dei locali e delle attrezzature di proprietà della Fondazione sono a totale carico della
stessa. La mancata fornitura di tali prestazioni, per cause non dipendenti dalla Fondazione, non fa
sorgere diritto al risarcimento da parte del gestore. Per quanto concerne le eventuali attrezzature di
proprietà del gestore o in noleggio da fornitori del medesimo le manutenzioni ordinarie e
straordinarie sono in carico al gestore.
• Ogni servizio inerente al funzionamento del bar, salvo quanto espressamente previsto al punto
precedente, è svolto dal gestore. I relativi oneri sono a totale carico del gestore stesso. I locali, gli
arredi e le attrezzature dati in consegna sono utilizzati nella totale osservanza delle norme d’uso
delle stesse, nel rispetto delle disposizioni antinfortunistiche vigenti in materia. I danni provocati
per cattivo uso o incuria, sono contestati per iscritto al gestore e le spese di ripristino sono
addebitate allo stesso di volta in volta. E’ fatto divieto al gestore di apportare modifiche,
innovazioni o trasformazioni ai locali ed impianti senza il preventivo assenso della Direzione
generale della Fondazione. Il gestore è tenuto a conservare nei locali le schede tecniche delle
attrezzature installate in apposito raccoglitore.
• Il gestore si obbliga ad ottenere, a propria cura e spese, dagli Enti competenti le autorizzazioni
commerciali, sanitarie, fiscali o quant’altro necessario per la gestione del bar, sollevando la
Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. Le autorizzazioni di legge devono essere
esposte nel locale.
• La pulizia ordinaria e straordinaria dei locali e dei servizi igienici (se riservati) in uso per il
gestore del bar, degli impianti, attrezzature e materiali d’uso, è a completo carico del gestore, il
quale si rende garante del rispetto di tutte le disposizioni di carattere igienico sanitarie vigenti in
materia. Solo nel caso di interventi straordinari di manutenzione la pulizia dei locali e delle
attrezzature è a carico della Fondazione. In occasione di lavori di manutenzione o modifica dei
locali od impianti da parte di personale della Fondazione o di imprese autorizzate, il gestore deve
garantire il libero accesso ai locali adibiti a bar. La Fondazione non assume responsabilità per i
danni eventualmente provocati al gestore dal personale di cui sopra o per ammanchi verificatisi.
• Possono accedere al bar esclusivamente gli ospiti della struttura, gli utenti del Centro diurno
Integrato e dei mini alloggi ed i loro parenti in occasione delle visite, il personale in servizio ed i
volontari operanti presso la Fondazione Casa di Dio Onlus.
ART. 4 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il rimborso annuo così come risulterà dall’offerta dovrà essere corrisposto alla Fondazione alle
seguenti scadenze:
- 31 luglio 2012: intera quota relativa all’anno 2012
- 31 marzo 2013: 50% della quota annua
- 30 settembre 2013: restante 50% della quota annua
- 31 gennaio 2014: intera quota relativa al 2014.
ART. 5 – LISTINO PREZZI DA APPLICARE
PRODOTTO
Caffé in tazzina miscela extra
Caffé corretto con liquori
Caffé decaffeinato
Caffé d’orzo
Ginseng
Cappuccino
Cioccolato caldo con o senza panna
Bicchiere latte ¼
The al latte o al limone
The freddo bottiglietta ½ litro
Camomilla
Brioche fresca
Brioche confezionata
Torta (1 porzione)
Acqua minerale in bicchiere grande
Acqua minerale in bottiglia da ½ litro
Spuma e bibite varie misura grande
Bibite in bottiglietta o in lattina
Succo di frutta in bottiglietta ml 160
Succo di frutta in bottiglietta ml 200
Succo di frutta ½ litro
Birra in bottiglia
Vino rosso o bianco al calice
Analcolici in bottiglietta
Pirlo
Liquori nazionali comuni
Liquori nazionali caldi
Liquori esteri
Toast
Focacce e panini caldi varie farciture
Tramezzini o pizza
Macedonia confezionata
Gelati - granite – caffè zero - dolciumi in genere confezionati
€
0.60
1.20
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.30
2.00
1.30
0.70
0.60
1.50
0.30
0.50
1.00
1.80
1.50
1.80
2.00
2.00
0.60
2.00
1.20
2.20
1.50
2.20
2.00
3.00
2.80
2.00
Prezzo imposto dal
produttore
Il listino dovrà essere affisso nei locali del bar in modo ben visibile.
Il gestore dovrà redigere apposito listino ed aggiornarlo ogni volta siano inseriti nuovi prodotti o
variazioni di prezzi autorizzati dal Direttore generale. Il listino dovrà riportare obbligatoriamente
in calce il timbro della Fondazione e la firma di autorizzazione del Direttore generale.
Gli alimenti e le bibite dovranno essere collocati in distinti distributori tali da rendere
immediatamente percepibile da parte dell’utenza i prezzi di riferimento.
Ad insindacabile giudizio del Direttore generale può essere autorizzata la vendita di articoli non
compresi nel presente listino. Non è ammessa in alcun modo la vendita senza il preventivo assenso.
A febbraio di ogni anno è possibile richiedere l’aumento ISTAT sui prezzi applicati.
ART. 6 – VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI E VERIFICHE
L’accertamento definitivo in ordine all’effettivo possesso dei requisiti autodichiarati sarà effettuato
dalla Fondazione in sede di approvazione dell’aggiudicazione in capo al soggetto aggiudicatario.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti, anche non aggiudicatari, la Fondazione
potrà procedere ad accertamenti a campione.
Le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di responsabilità
da parte dei dichiaranti.
La falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione alla partecipazione a successive gare per ogni
tipo di appalto.
ART. 7 – DETERSIVI, SERVIZI IGIENICI E RIFIUTI
I detersivi e gli altri prodotti di igiene ambientale dovranno essere sempre contenuti nelle confezioni
originali, con la relativa etichetta e conservati in locali appositi o in armadi chiusi e in ogni modo la
responsabilità nella scelta e nell’uso dei materiali di cui sopra nonché il corretto uso rientra
nell’esclusiva responsabilità del gestore trattandosi di aspetti connessi alla gestione dell’impresa. Il
gestore ha l’obbligo di conservare in apposito faldone le schede tecniche relative ai prodotti
utilizzati
E’ assolutamente vietato detenere, nella zona di preparazione e distribuzione dei prodotti alimentari,
detersivi, scope, ecc.
I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti chiusi e convogliati negli appositi
contenitori per la raccolta.
E’ tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline
di scolo, ecc.).
La gestione dei rifiuti deve avvenire ai sensi del D. Lgs 22/97 e successive modifiche.
La tassa sui rifiuti è a carico del gestore.
ART. 8 – PERSONALE
Il gestore deve fornire a tutto il personale eventualmente utilizzato un cartellino di identificazione
riportante la ragione sociale delle ditta e il nome del dipendente.
In ogni occasione l’abbigliamento ed il comportamento del personale dovrà essere decoroso e
adeguato all’ambiente della Residenza sanitaria Assistenziale.
Tutto il personale addetto al servizio deve curare l’igiene personale e rispettare le più scrupolose
accortezze igieniche.
Il gestore dovrà ottemperare e farsi carico degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, sanciti
dalla normativa vigente, conseguenti all’assunzione di collaboratori, secondo gli accordi sindacali
di categoria; con tale carico si intende sollevare la Fondazione da ogni responsabilità inerente e
conseguente. Le prestazioni retributive erogate ai dipendenti non dovranno essere inferiori a quelle
stabilite dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel luogo e al tempo della stipulazione del relativo
contratto.
Il gestore dovrà comunicare in forma scritta alla Fondazione il nominativo, i dati anagrafici e i
numeri telefonici di reperibilità di tutti i collaboratori, anche occasionali.
ART. 9 – QUANTITA’ E QUALITA’ DEI GENERI DI CONSUMO
Tutti gli acquisti dei prodotti necessari per lo svolgimento del servizio dovranno essere fatti dal
gestore a proprio nome, con esonero espresso della Fondazione da qualsiasi responsabilità verso
terzi per eventuali ritardi o inadempimenti nei pagamenti.
I generi di consumo devono essere di ottima qualità ed in quantità sufficiente a garantire la
continuità del servizio, in particolare quelli a prezzo definito in sede contrattuale.
Il gestore è tenuto ad osservare le norme previste dal HACCP ed a dotarsi di specifico manuale di
autocontrollo.
ART. 10 – LIVELLO QUALITATIVO DEL SERVIZIO
La Fondazione effettuerà periodicamente controlli sul grado complessivo di igiene, sulla qualità, sul
grado di freschezza e sulle modalità di conservazione degli alimenti.
Analogamente verificherà che il comportamento degli addetti corrisponda in tutto ad un clima di
correttezza, cortesia, decoro dell’ambiente.
La Fondazione ha la facoltà di somministrare questionari all’utenza al fine di appurare il livello
qualitativo del servizio. L’esito negativo di tale monitoraggio può dar luogo alla sospensione del
servizio e relativa risoluzione del contratto.
ART. 11 – ORARI DI APERTURA E CHIUSURA
Il gestore si impegna, per tutta la durata dell’incarico, a tenere aperto, il bar almeno 8 ore al giorno
(in particolare fino alle ore 17.45) da lunedì al sabato (comprese le festività infrasettimanali) ed
almeno 4 ore nella giornata di domenica. Eventuali modifiche all’orario giornaliero di apertura
dovranno essere preventivamente concordate tra le parti. Si dà atto che il gestore, previa
comunicazione all’utenza, può tenere chiusa l’attività nelle giornate del: 1° gennaio, lunedì
dell’Angelo, 15 agosto, 26 dicembre.
ART. 12 – RESPONSABILITA’ PER DANNI
Il gestore è responsabile delle provviste, dei mobili, degli oggetti e degli attrezzi che si trovano nei
locali a lui affidati in concessione, rimanendo la custodia e la conservazione a totale suo carico,
rischio e pericolo. Il gestore risponde direttamente e indirettamente di ogni danno che, per fatto
proprio o dei suoi dipendenti, possa derivare alla Fondazione o a terzi.
A tal fine il gestore è obbligato a provvedere, per tutta la durata del rapporto contrattuale, ad
adeguata copertura assicurativa. Con riguardo all’inizio del rapporto copia della relativa polizza
dovrà essere consegnata alla Fondazione entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto; in caso di
mancato o tardivo rispetto di tale obbligo il contratto si intende risolto di diritto.
ART 13 – SUBAPPALTO E CESSIONE
E’ fatto assoluto divieto al gestore di sublocare in tutto o in parte le cose in uso o di subappaltare il
servizio sia a titolo oneroso che gratuito.
ART. 14 – INADEMPIMENTI CONTRATTUALI
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al gestore dalla
Fondazione a mezzo di comunicazione scritta in cui farà fede esclusivamente la data e ora di
trasmissione della Fondazione, inoltrata al domicilio eletto dal gestore; nella contestazione sarà
prefissato un termine non inferiore di 5 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni,
decorso il suddetto termine la Fondazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte,
applicherà le penali di cui al successivo art. 19, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più
opportune.
La Fondazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’ art. 1456 del Codice Civile, oltre che
nelle ipotesi di cui agli artt. 30 e 33, nei seguenti casi:
- frode nella esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni della Fondazione riguardanti le modalità di esecuzione del
- servizio;
- stato di inosservanza del gestore riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria
impresa e lo svolgimento del contratto;
- mancato rispetto delle procedure di HACCP e delle norme sulla sicurezza dei lavoratori;
- manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio aggiudicato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti
collettivi di lavoro; interruzione parziale o totale del servizio verificatasi, senza giustificati
motivi, per tre giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali,
tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- accertata sostituzione del gestore da parte di un soggetto terzo nella gestione parziale o
totale, del servizio, ai sensi del precedente art. 13;
- cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato
preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di
pignoramento a carico del gestore.
Ove si verifichino deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del
servizio, la Fondazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese del gestore, il
regolare funzionamento del servizio.
ART. 15 – PENALI
Nel caso emergano disservizi imputabili a responsabilità del gestore, la Fondazione si riserva di
applicare una penale, che sarà determinata in rapporto alla gravità dell’inadempimento, da un
minimo di € 300,00 (trecento/00) ad un massimo di € 2.000,00 (duemila/00) – per ogni disservizio
riscontrato.
ART. 16 – RECESSO
La Fondazione ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di sei mesi a mezzo raccomandata
anche senza giusta causa salvo restituire, se ricevuto nei termini previsti dall’art. 4, il 50% del
contributo annuo senza ulteriori indennizzi, risarcimenti, interessi o quant’altro.
Il gestore ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sei mesi a mezzo lettera accomandata
anche senza giusta causa pena la perdita del 50% del corrispettivo annuo versato o da versare, così
come previsto dall’art. 4, che verrà trattenuto dalla Fondazione a titolo di indennizzo.
ART. 17 – CHIAVI DEI LOCALI
Il gestore da atto che per consentire l’accesso in caso di emergenza nei periodi di interruzione del
servizio, le chiavi di tutti i locali sono depositate in copia presso il locale della struttura dove sono
custodite le chiavi di emergenza.
Art. 18 – RESPONSABILITA’
Il gestore esonera la Fondazione da qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione del bar per i
danni che dovessero derivare allo stesso o questi causare a terzi.
Art. 19 – CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa la validità, l’interpretazione e l’esecuzione della
controversia sono deferite ad un collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali uno nominato
da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo e, in mancanza, dal Presidente del Tribunale
di Brescia.
ART. 20 – NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nelle prescrizioni contrattuali, l’esecuzione del servizio
sarà disciplinato dalle norme del Codice Civile.
ART. 21 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all’espletamento della gara nell’osservanza
delle norme in materia ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Il gestore è responsabile del trattamento dei dati personali della Fondazione dei quali venga
eventualmente a conoscenza nel corso dell’esecuzione del presente contratto.
Tali dati potranno quindi essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse
all’esecuzione del presente contratto.
Il presente bando è reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sul sito Internet
della Fondazione
Brescia, 30 maggio 2012